01972A0722(03) — IT — 01.02.2024 — 011.001
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ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189) |
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ACCORDO
tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
da un lato,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall'altro,
DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,
RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,
HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,
DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Il presente accordo ha lo scopo di:
promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera e di favorire in tal modo nella Comunità e in Svizzera il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.
Articolo 2
L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera:
figuranti nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, ad esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I;
elencati nell'allegato II;
figuranti nel protocollo n. 2, tenuto conto delle modalità particolari stabilite in detto protocollo.
Articolo 3
I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
Articolo 4
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.
Il Comitato misto di cui all'articolo 29 verifica le condizioni d'applicazione del precedente comma, in particolare in caso di modifica dell'importo dell'elemento fiscale.
Esso esamina la situazione con riguardo alla trasformazione di tali dazi in tasse interne prima del 1o gennaio 1980 o di qualsiasi altra data che esso ritenesse opportuno fissare tenendo conto delle circostanze.
Articolo 5
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M12 ————— ◄ , per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed il ►M12 i protocolli nn. 1 e 2 ◄ sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Articolo 6
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1o gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.
Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
Articolo 7
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1o gennaio 1974 al più tardi.
Articolo 8
Il protocollo n. 1 determina il. regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.
Articolo 9
Il protocollo n. 2 determina jl regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Articolo 10
Articolo 11
Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.
Articolo 12
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Article 12a
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.
Articolo 13
Articolo 13 bis
Articolo 13 ter
La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.
Articolo 14
In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Svizzera; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31.
Articolo 15
Articolo 16
A partire dal 1o luglio 1977, i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.
Articolo 17
L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Articolo 18
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.
Articolo 19
I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
Articolo 20
L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Articolo 21
Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Articolo 22
Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 23
Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:
ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Articolo 24
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:
la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 24 bis
Quando l'applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:
implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente, oppure
provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice;
e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest'ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 25
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 26
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 27
Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.
Per l'attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:
per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.
Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione.
Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;
le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.
Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.
Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;
le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l'articolo 24 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.
Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all'esportazione del prodotto in causa;
per quanto riguarda l’articolo 25, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;
quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Articolo 28
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Articolo 32
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
Articolo 33
Gli allegati e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
Articolo 34
Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Articolo 35
L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.
Articolo 36
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana ►M12 ————— ◄ , olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1o aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M12 —————
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
▼M12 —————
Für die Schwiezerische Eidenossenschaft
Pour la Confédération Suisse
Per la Confederazione svizzera
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell'accordo
Codice SA |
Designazione delle merci |
2905 43 |
– – Mannitolo |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine |
3501 10 |
– Caseina |
ex 3501 90 |
– Altri: – Altri, diversi dalle colle di caseine |
3502 |
Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: – Ovoalbumina: |
3502 11 |
– – essiccata |
3502 19 |
– – altra |
3502 20 |
– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
3809 10 |
– A base di sostanze amidacee |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
3823 11 |
– – Acido stearico |
3823 12 |
– – Acido oleico |
3823 19 |
– – Altri |
3823 70 |
– Alcoli grassi industriali |
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
5301 |
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
ALLEGATO II
Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera ii), dell'accordo
Codice SA |
Designazione delle merci |
1302. |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
— Succhi ed estratti vegetali: |
|
ex 1302.19 |
— — altri: |
— — — Oleoresina di vaniglia |
|
1404. |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
1404.20 |
— Linters di cotone |
1516. |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
ex 1516.20 |
— Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
. Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
|
ex 1518. |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: Linossina |
ALLEGATO III
Lista dei prodotti di cui all'articolo 4 dell'accordo
La Svizzera ha trasformato al 1o gennaio 1997 in imposta interna l'elemento fiscale dei dazi doganali all'importazione per i prodotti che figuravano all'allegato II dell'accordo del 1972: questo allegato è soppresso.
ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 dell’accordo
I dazi doganali applicati dalla Svizzera alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppressi in conformità dei termini fissati.
Sistema armonizzato Voce n. |
Designazione delle merci |
Data della soppressione |
ex 26.20 |
Ceneri e residui contenenti principalmente alluminio |
1o gennaio 1993 |
74.04 |
Cascami e avanzi di rame |
1o gennaio 1993 |
76.02 |
Cascami e avanzi di alluminio |
1o gennaio 1993 |
PROTOCOLLO N. 1
concernente il regime applicabile a taluni prodotti
SEZIONE A
REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SVIZZERA
Articolo 1
I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente :
Calendario |
Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 c 48.15 B |
Altri prodotti |
Aliquote dei dazi applicabili in percentuale |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
|
1o gennaio 1978 |
8 |
65 |
1o gennaio 1979 |
6 |
50 |
1o gennaio 1980 |
6 |
50 |
1o gennaio 1981 |
4 |
35 |
1o gennaio 1982 |
4 |
35 |
1o gennaio 1983 |
2 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
0 |
I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
20 |
1o gennaio 1979 |
15 |
1o gennaio 1980 |
15 |
1o gennaio 1981 |
10 |
1o gennaio 1982 |
10 |
1o gennaio 1983 |
5 |
1o gennaio 1984 |
0 |
In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Svizzera, i dazi doganali seguenti :
Calendario |
Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 e 48.15 B |
Altri prodotti |
Aliquote dei dazi applicabili in percentuale |
Percentuali dei dazi applicabili |
|
1o gennaio 1978 |
8 |
65 |
1o gennaio 1979 |
6 |
50 |
1o gennaio 1980 |
6 |
50 |
1o gennaio 1981 |
4 |
35 |
1o gennaio 1982 |
4 |
35 |
1o gennaio 1983 |
2 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
0 |
Articolo 2
I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o aprile 1973 |
95 |
1o gennaio 1974 |
90 |
1o gennaio 1975 |
85 |
1o gennaio 1976 |
75 |
1o gennaio 1977 |
60 |
1o gennaio 1978 |
40 con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione delle sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A) |
1o gennaio 1979 |
20 |
1o gennaio 1980 |
0 |
Per le sottovoci n. 78.01 A II e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.
I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
ex 73.02 |
Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA |
76.01 |
Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. greggio |
78.01 |
Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. greggio: II. altro |
79.01 |
Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. greggio |
81.01 |
Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato |
81.02 |
Molibdeno, greggio o lavorato |
81.03 |
Tantalio, greggio o lavorato |
81.04 |
Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: |
Articolo 3
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1o aprile 1973. Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1o gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.
In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.
La Comunità notifica al Comitato misto, il 1o dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.
Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.
In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile.
In tale caso, anteriormente al 1o luglio 1977:
Anni |
Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili |
1973 |
0 |
1974 |
40 |
1975 |
60 |
1976 |
80 |
I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1o gennaio successivo.
Dopo il 1o luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.
Articolo 4
Fino al 31 dicembre 1975, la Comunità, nella sua composizione originaria, mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all'importazione dei prodotti seguenti:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Minimo di riscossione mantenuto |
91.01 |
Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) |
0,35 u.c. per pezzo |
91.07 |
Movimenti finiti per orologi tascabili: A. bilanciere munito di spirale |
0,28 u.c. per pezzo |
91.11 |
Altre forniture di orologeria: C. Movimenti di orologi tascabili, non finiti: I. a bilanciere munito di spirale |
0,28 u.c. per pezzo |
Gli obblighi previsti dall'accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell'articolo 22 del presente accordo.
SEZIONE B
REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ
Articolo 5
Dal 1o gennaio 1978, i dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'allegato C del presente protocollo, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
65 |
1o gennaio 1979 |
50 |
1o gennaio 1980 |
50 |
1o gennaio 1981 |
35 |
1o gennaio 1982 |
35 |
1o gennaio 1983 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
I dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti della voce 4418 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
65 |
1o gennaio 1979 |
50 |
1o gennaio 1980 |
40 |
1o gennaio 1981 |
20 |
1o gennaio 1982 |
0 |
Dal 1o gennaio 1978, in deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Svizzera si riserva di applicare, in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative, all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato C, originari della Danimarca e del Regno Unito, i seguenti dazi doganali :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
65 |
1o gennaio 1979 |
50 |
1o gennaio 1980 |
50 |
1o gennaio 1981 |
35 |
1o gennaio 1982 |
35 |
1o gennaio 1983 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
Articolo 6
Per i prodotti delle voci 4418, 4801 e 4807 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, la Svizzera si riserva la possibilità di istituire, in caso di gravi difficoltà, dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente protocollo. Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.
ALLEGATO A
Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974
DANIMARCA ►M12 ————— ◄ , REGNO UNITO
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Importo (in tonnellate) |
||
Danimarca |
►M12 — ◄ |
Regno Unito |
||
Capitolo 48 |
CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE |
|
|
|
►M25 48.01 ◄ |
►M25 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : ◄ |
|
|
|
C. Carta e cartoni kraft: |
|
|
|
|
ex II. altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner», e la carta kraft per sacchi di grande capienza |
— |
►M12 — ◄ |
145 |
|
►M25
|
|
|
|
|
— Carta bibbia, carta velina ; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % |
— |
►M12 — ◄ |
202 |
|
— Carta supporto greggia per tappezzeria |
— |
►M12 — ◄ |
244 |
|
48.03 |
Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli |
_ |
►M12 — ◄ |
126 |
►M25 48.07 ◄ |
►M25 Carta e cartoni patinati intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli : ◄ |
|
|
|
►M25
|
|
|
|
|
— Carta patinata per la stampa o la scrittura |
— |
►M12 — ◄ |
152 |
|
— altri |
— |
►M12 — ◄ |
586 |
|
►M25 48.16 ◄ |
►M25 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili : ◄ |
— |
►M12 — ◄ |
|
►M25
|
— |
|
207 |
|
►M25 48.21 ◄ |
►M25 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa : ◄ |
|
|
|
►M25
|
— |
►M12 — ◄ |
|
|
►M25
|
— |
►M12 — ◄ |
147 |
|
►M25
|
►M25 Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti della sottovoce 48.01 A ◄ |
1 261 |
►M12 ◄ |
522 |
ex capitolo 49 |
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi doganali nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) |
190 |
►M12 ◄ |
756 918 (1) |
(1)
In lire sterline. |
ALLEGATO B
Elenco dei massimali per l’anno 1973
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Importo (in tonnellate) |
73.02 |
Ferro-leghe: |
|
C. Ferro-silicio |
6 617 |
|
76.01 |
Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: |
|
A. Alluminio greggio |
9 824 |
ALLEGATO C
Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo transitorio prolungato
N. della tariffa doganale svizzera |
Designazione delle merci |
4801 |
Carte e cartoni,compresa l'ovatta, in rotoli od in fogli |
4803. |
Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli od in fogli: |
20 |
— altri |
4807 |
Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla superficie (marmorizzati, operati a colori « all'indiana» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli |
4815. |
Altre carte o cartoni tagliati per uso determinato: |
22. |
— altri |
4821. |
Altri lavori di pasta di carta, cartone od ovatta di cellulosa: |
20 |
— Tovaglie, tovaglioli e fazzoletti |
PROTOCOLLO N. 2
Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati
Articolo 1
Principi generali
Articolo 2
Applicazione di misure di compensazione del prezzo
Articolo 3
Misure di compensazione del prezzo all’importazione
Articolo 4
Misure di compensazione del prezzo all’esportazione
Articolo 5
Prezzi di riferimento
Articolo 6
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.
Articolo 7
Modifiche
Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.
TABELLA I
Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo
Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
.10 |
– Iogurt: |
ex .10 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
.90 |
– altri: |
ex .90 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
.20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
ex .20 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
.10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
ex .10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
.90 |
– altra: |
ex .90 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
.10 |
– Patate: |
ex .10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
.20 |
– Patate: |
ex .20 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
.11 |
– – Arachidi: |
ex .11 |
– – – Burro di arachidi |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
.12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
ex .12 |
– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
.20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
ex .20 |
– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
.20 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
.90 |
– altre: |
ex .90 |
– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
.10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
ex .10 |
– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
.90 |
– altri |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
.90 |
- altre: |
ex .90 |
- - contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
.90 |
- altri: |
ex .90 |
- - diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine |
.10 |
– caseina |
.90 |
– altra: |
ex .90 |
– altri, diversi dalle colle di caseine |
TABELLA II
Prodotti oggetto di libero scambio
Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
0501 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
0503 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine |
ex 90 |
– Altre, non atte all’alimentazione animale |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
0508 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami: |
ex 00 |
– Altri, non atti all’alimentazione animale |
0509 |
Spugne naturali di origine animale |
0510 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0710 |
Ortaggi o legumi, congelati: |
40 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
0903 |
Mate |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
ex 20 |
– Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale) |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
1402 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
1403 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
10 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
20 |
– Linters di cotone |
ex 90 |
– Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale) |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
ex 00 |
– Altri, non atti all’alimentazione animale |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
ex 20 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
90 |
– Altre: |
ex 90 |
– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
1518 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
ex 00 |
– Linossina |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
1522 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
50 |
– Fruttosio chimicamente puro |
90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
ex 90 |
– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale) |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
1804 |
Burro, grasso e olio di cacao |
1805 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
90 |
– altri: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 |
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
90 |
– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
80 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): |
ex 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
11 |
– – Arachidi: |
ex 11 |
– – Arachidi, tostate: – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19 : |
91 |
– – Cuori di palma |
99 |
– – altri: |
ex 99 |
– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
11 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
ex 12 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
ex 20 |
– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
2102 |
Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati: |
ex 10 |
– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale) |
ex 20 |
– – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale |
30 |
– Lieviti in polvere preparati |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
10 |
– Salsa di soia |
30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
ex 30 |
– – Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata |
90 |
– altra: |
ex 90 |
– – «Chutney» di mango liquido |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
ex 10 |
– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della 2009 |
.10 |
- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
.90 |
- altre: |
ex .90 |
- - diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
2203 |
Birra di malto |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce |
30 |
– Whisky |
40 |
– Rum e tafia |
50 |
– Gin ed acquavite di ginepro («genièvre») |
60 |
– Vodka |
70 |
– Liquori |
2209 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
TABELLA III
Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera
Materia prima agricola |
Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti |
Prezzo interno di riferimento dell’UE CHF per 100 kg netti |
Articolo 4, paragrafo 1 Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE applicata in Svizzera CHF per 100 kg netti |
Articolo 3, paragrafo 3 Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE applicata nell’UE EUR per 100 kg netti |
Frumento tenero |
59,28 |
28,78 |
30,50 |
0,00 |
Frumento duro |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Segale |
47,70 |
27,53 |
20,15 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
101,28 |
53,18 |
48,10 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
713,26 |
385,92 |
327,35 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
491,82 |
271,66 |
220,15 |
0,00 |
Burro |
1 241,84 |
540,51 |
701,35 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
— |
— |
Uova |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Patate fresche |
40,72 |
21,25 |
19,45 |
0,00 |
Grasso vegetale |
— |
— |
170,00 |
0,00 |
TABELLA IV
Regime d’importazione svizzero
Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.
Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola |
Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2 |
Importo di base applicato nell’UE Articolo 4, paragrafo 2 |
CHF per 100 kg netti |
EUR per 100 kg netti |
|
Frumento tenero |
22,10 |
0,00 |
Frumento duro |
1,00 |
0,00 |
Segale |
14,80 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
34,10 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
266,80 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
179,40 |
0,00 |
Burro |
529,70 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
Uova |
30,95 |
0,00 |
Patate fresche |
14,15 |
0,00 |
Grasso vegetale |
138,55 |
0,00 |
Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.
Voce della tariffa svizzera |
Osservazioni |
1901.9099 |
|
1904.9020 |
|
1905.9040 |
|
2103.2000 |
|
ex 2103.9000 |
Diversi dal «chutney» di mango liquido |
2104.1000 |
|
2106.9010 |
|
2106.9024 |
|
2106.9029 |
|
2106.9030 |
|
2106.9040 |
|
2106.9099 |
|
ex 2202.9090 |
Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
2208.9010 |
|
2208.9099 |
|
Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.
Voce tariffaria svizzera |
Dazio applicato dall’entrata in vigore |
Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore |
Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore |
CHF per 100 kg lordi |
CHF per 100 kg lordi |
CHF per 100 kg lordi |
|
2208.9021 |
27,30 |
13,70 |
0,00 |
2208.9022 |
46,70 |
23,30 |
0,00 |
Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1o gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.
Appendice
Voce della tariffa svizzera |
Osservazioni |
Frumento tenero |
Frumento duro |
Segale |
Orzo |
Granturco |
Farina di frumento tenero |
Latte intero in polvere |
Latte scremato in polvere |
Burro |
Zucchero |
Uova |
Patate fresche |
Grassi vegetali |
kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito |
||||||||||||||
1901.2099 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
20 |
|
|
|
Appendice del protocollo n. 2
Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa
1. Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.
2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.
3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:
il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;
il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;
il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.
Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.
4. L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:
la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti;
qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto;
le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a), della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Articolo 2
Norme di origine alternative applicabili
Articolo 3
Composizione delle controversie
Articolo 4
Modifiche del protocollo
Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 5
Recesso dalla convenzione
Appendice A
NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI
Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione
(«norme» o «norme transitorie»)
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE |
|
FINALITÀ |
|
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 4 |
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti |
Articolo 5 |
Norma di tolleranza |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Cumulo dell'origine |
Articolo 8 |
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine |
Articolo 9 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
Articolo 12 |
Separazione contabile |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 13 |
Principio della territorialità |
Articolo 14 |
Non modificazione |
Articolo 15 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 16 |
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL'ORIGINE |
Articolo 17 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 18 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine |
Articolo 19 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 20 |
Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 21 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 22 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 23 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 24 |
Zone franche |
Articolo 25 |
Requisiti per l'importazione |
Articolo 26 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 28 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 29 |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI |
Articolo 31 |
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 32 |
Composizione delle controversie |
TITOLO VII |
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 33 |
Notifica e cooperazione |
Articolo 34 |
Controllo delle prove dell'origine |
Articolo 35 |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 36 |
Sanzioni |
TITOLO VIII |
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A |
Articolo 37 |
Spazio economico europeo |
Articolo 38 |
Liechtenstein |
Articolo 39 |
Repubblica di San Marino |
Articolo 40 |
Principato di Andorra |
Articolo 41 |
Ceuta e Melilla |
Elenco degli allegati |
|
ALLEGATO I |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III |
Testo della dichiarazione di origine |
ALLEGATO IV |
Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 |
ALLEGATO V |
Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla |
ALLEGATO VI |
Dichiarazione del fornitore |
ALLEGATO VII |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore |
FINALITÀ
Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.
Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
appartengono a società
Articolo 4
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Articolo 5
Norma di tolleranza
In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
Articolo 7
Cumulo dell'origine
Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
Articolo 8
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine
Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.
Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.
Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.
Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.
Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 9
Unità da prendere in considerazione
L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 12
Separazione contabile
Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
Articolo 14
Non modificazione
In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 15
Esposizioni
I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 16
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 17
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.
L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
Articolo 18
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.
Articolo 19
Esportatore autorizzato
Articolo 20
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 21
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.
Articolo 22
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
Articolo 24
Zone franche
Articolo 25
Requisiti per l'importazione
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le importazioni presentano un carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
Articolo 28
Discordanze ed errori formali
Articolo 29
Dichiarazione del fornitore
Articolo 30
Importi espressi in euro
TITOLO VI
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
Articolo 32
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
TITOLO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33
Notifica e cooperazione
Articolo 34
Controllo delle prove dell'origine
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 36
Sanzioni
Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A
Articolo 37
Spazio economico europeo
Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Svizzera, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Svizzera e le parti contraenti del SEE.
Articolo 38
Liechtenstein
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Articolo 39
Repubblica di San Marino
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 40
Principato di Andorra
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1 — Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 — Struttura dell'elenco
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.
Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme
3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai fini delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
usi ottici specializzati;
uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
vettori usati in processi di separazione; oppure
usi di tipo nucleare.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti I materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari |
(1) |
(2) |
(3) |
capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 13 02 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 1504 a 1506 |
Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 12 |
Oli di girasole e loro frazioni: |
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— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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— altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 16 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
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— maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale — oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 18 06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale — oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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— estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 20 08 |
Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2103 |
— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
— farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale — e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2207 e 2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
ex 24 02 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex 24 03 |
Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 |
Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 11 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure |
— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 3824 99 ed ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 40 12 |
Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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— tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
|
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 44 18 |
— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
— Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
|
ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
— feltri all'ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali |
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5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
|
da 5603 11 a 5603 14 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio — oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, — in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
da 5603 91 a 5603 94 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio — e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, — in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura |
capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting” oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting” oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure “tufting” insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting” oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting” oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure “tufting” insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
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— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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— altri |
Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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— reticelle a incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
|
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione |
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ex capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
ex 62 12 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
|
— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
|
— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
|
— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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— in feltro, non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri: |
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-- ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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-- altri |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
|
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
|
— non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
|
— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 71 02 , ex 71 03 ed ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
— greggi |
||
— semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
|
ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7208 a 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
da 7213 a 7216 |
Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. |
ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7408 |
Fili di rame |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8430 |
Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8456 a 8465 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8470 a 8472 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8501 a 8502 |
Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 , 8521 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8525 a 8528 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8542 31 a 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8544 a 8548 |
Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8708 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 50 |
Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 93 |
Armi e munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 96 |
Lavori diversi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
(1)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(2)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(3)
Cfr. la nota introduttiva 7.
(4)
Cfr. la nota introduttiva 9. |
ALLEGATO III
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 4 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 5 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (9) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … () преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (9) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … () .
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (9) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … () i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (9) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … () oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (9) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … () preferential origin according to the transitional rules of origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (9) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … () sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (9) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … () sambært skiftisreglunum um uppruna.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (9) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… () alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (9) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … () selon les règles d'origine transitoires.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (9) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … () Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (9) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής . … () σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (9) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … () származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (9) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … () uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (9) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … () conformemente alle norme di origine transitorie.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (9) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… () preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. . … (9) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … () lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (9) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … () преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (9) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … () skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (9) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи . … () преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (9) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse () .
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (9) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … () preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o…. (9) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … () de acordo com as regras de origem transitórias.
Versione rumena
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (9) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … () în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. . … (9) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … () преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (9) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (9) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … () .
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št . … (9) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … () poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (9) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… () con arreglo a las normas de origen transitorias.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (9) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … () ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (9) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … () tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (9) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … () преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Luogo e data) ( 6 )
…
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 7 )
ALLEGATO IV
FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1
ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
||||
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
||||
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
||||
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
|||
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
|||
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
||
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (2) Modulo…N… del… Ufficio doganale… Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato… … … Luogo e data… … … (Firma) |
Timbro |
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data … … (Firma) |
||
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(2)
Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione. |
13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a: |
14. ESITO DELLA VERIFICA |
|
La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1) □ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. □ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate). |
È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato |
|
… (Luogo e data) |
… (Luogo e data) |
Timbro |
Timbro |
… (Firma) |
… (Firma) |
(1)
Contrassegnare con una X la casella appropriata |
NOTE
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
||||
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
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3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
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4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
|||
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
|||
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
||
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». |
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 8 ):
…
…
…
…
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO V
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA
Articolo unico
Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari della Svizzera o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
prodotti originari della Svizzera:
i prodotti interamente ottenuti in Svizzera;
i prodotti ottenuti in Svizzera nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Svizzera, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/I applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 9 ) … dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…
a… ( 10 )
Mi impegno a informare immediatamente… (10) qualora la dichiarazione non sia più valida.
|
(Luogo e data) |
|
|
|
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
PROTOCOLLO N. 4
relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda
In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Svizzera le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e dell'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati» ►M12 ————— ◄ , concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.
PROTOCOLLO N. 5
concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie
Articolo 1
La Svizzera può assoggettare ad un regime di scorte obbligatorie i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e dell'esercito in tempo di guerra, non prodotti in Svizzera o prodotti in misura insufficiente e le cui caratteristiche e la natura permettono la costituzione di scorte.
La Svizzera applica detto regime in modo da non provocare discriminazione di sorta, diretta o indiretta, tra i prodotti importati dalla Comunità e i prodotti nazionali simili o di sostituzione.
Articolo 2
Alla data della firma del presente accordo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 1 i seguenti prodotti:
Voce della tariffa doganale svizzera |
Designazione delle merci |
1516. |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
— grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
ex 2091/2099 |
— — altri: |
. olio di ricino idrogenato («opal-wax»), per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
1704. |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
— altri: |
|
ex 9010 |
— — cioccolato bianco, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
1806. |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
ex 1010/1020 |
— cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso eccedente 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto eccedente 2 kg: |
|
2091/2099 |
— — altre |
ex 3111/3290 |
— altre, presentate in tavolette, pani o bastoncini, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
ex 9011/9029 |
— altre, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
1905. |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
— altri: |
|
— — pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: |
|
— — — non condizionati per la vendita al minuto: |
|
— — — — grattatura di pane |
|
9021 |
— — — — — per l'alimentazione degli animali |
2510. |
Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminocalcici naturali e crete fosfatiche: |
ex 1000/2000 |
— fosfati naturali, per concimazione |
2707. |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici: |
— destinati a essere utilizzati come carburante: |
|
1010 |
— — benzoli |
2010 |
— — toluoli |
3010 |
— — xiloli |
4010 |
— — naftalene |
5010 |
— — altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86 |
6010 |
— — fenoli |
9110 |
— — oli di creosoto |
9910 |
— — altri |
— destinati a essere utilizzati per il riscaldamento: |
|
ex 4090 |
— — naftalene |
ex 5090 |
— — altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86 |
ex 6090 |
— — fenoli |
ex 9190 |
— — oli di creosoto |
ex 9990 |
— — altri |
2709. |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: |
0010 |
— destinati a essere utilizzati come carburante |
0090 |
— altri |
2710. |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base: |
— destinati a essere utilizzati come carburante: |
|
— — benzina e sue frazioni: |
|
0011 |
— — — non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata come carburante |
0012 |
— — — altra |
0013 |
— — white spirit |
0014 |
— — olio Diesel |
0015 |
— — petrolio |
0019 |
— — altri |
— destinati a altri usi: |
|
ex 0021 |
— — benzina e sue frazioni: |
. per la produzione di gas e per la trasformazione petrochimica nonché per il riscaldamento industriale |
|
0022 |
— — white spirit |
0023 |
— — petrolio |
0024 |
— — oli per il riscaldamento |
ex 0025 |
— — distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300°C, non miscelati, esclusa la paraffina liquida farmaceutica |
0026 |
— — distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300°C, miscelati |
0027 |
— — grassi minerali lubrificanti |
0029 |
— — altri distillati e prodotti |
2809. |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici: |
ex 2000 |
— acido fosforico e acidi polifosforici: |
. acido fosforico, per concimazione |
|
2814. |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa: |
ex 1000 |
— ammoniaca anidra, per concimazione |
ex 2000 |
— ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca), per concimazione |
2827. |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri: |
ex 1000 |
— cloruro di ammonio, per concimazione |
2834. |
Nitriti; nitrati: |
— nitrati: |
|
ex 2100 |
— — di potassio, per concimazione |
ex 2900 |
— — altri: |
. di magnesio e di calcio, per concimazione |
|
2835. |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati: |
— fosfati: |
|
ex 2400 |
— — di potassio, per concimazione |
ex 2500 |
— — idrogenoortofosfato di calcio («fosfato dicalcico»), per concimazione |
ex 2600 |
— — altri fosfati di calcio, per concimazione |
ex 2900 |
— — altri, per concimazione |
— polifosfati: |
|
ex 3900 |
— — altri, per concimazione |
2836. |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio: |
ex 4000 |
— carbonati di potassio, per concimazione |
2842. |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici, esclusi gli azoturi: |
— silicati doppi o complessi |
|
ex 1090 |
— — altri: |
. sali doppi o complessi, (addolcificatori d'acqua), per la fabbricazione di liscivie |
|
— altri: |
|
ex 9090 |
— — altri: |
. sali doppi o complessi, (addolcificatori d'acqua), per la fabbricazione di liscivie |
|
2901. |
Idrocarburi aciclici: |
— saturi: |
|
— — diversi da quelli gassosi: |
|
1091 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— non saturi: |
|
— — buta-1,3-diene e isoprene: |
|
— — — isoprene: |
|
2421 |
— — — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — altri: |
|
— — — diversi da quelli gassosi: |
|
2991 |
— — — — destinati a essere utilizzati come carburante |
2902. |
Idrocarburi ciclici: |
— cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: |
|
— — cicloesano: |
|
1110 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — altri: |
|
1910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— benzene: |
|
2010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— toluene: |
|
3010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— xileni: |
|
— — o-xilene: |
|
4110 |
— — — zdestinato a essere utilizzato come carburante |
— — m-xilene: |
|
4210 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — p-xilene: |
|
4310 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — miscele di isomeri dello xilene: |
|
4410 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— etilbenzene: |
|
6010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— cumene: |
|
7010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— altri: |
|
9010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
2905. |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— monoalcoli saturi: |
|
— — metanolo (alcole metilico): |
|
1110 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico): |
|
1210 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri butanoli: |
|
1410 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri: |
|
1510 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri: |
|
1610 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 1690 |
— — — altri: |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
ex 1700 |
— — dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico): |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— — altri: |
|
1910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 1990 |
— — — altri: |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— monoalcoli non saturi: |
|
— — alcoli terpenici aciclici: |
|
2210 |
— — — zdestinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri: |
|
2910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — — altri: |
|
ex 2999 |
— — — — altri: |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
2907. |
Fenoli; fenoli-alcoli: |
— monofenoli: |
|
ex 1300 |
— — ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
ex 1500 |
— — naftoli e loro sali, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
— — altri: |
|
ex 1990 |
— — — altri, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
ex 3000 |
— fenoli-alcoli, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
2909. |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
— — altri: |
|
1910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
2010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
3010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
— — eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole: |
|
4210 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole: |
|
4310 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole: |
|
4410 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri: |
|
4910 |
— — — zdestinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
5010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
— perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
6010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
2910. |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
ex 1000 |
— ossirano (ossido di etilene), per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
2915. |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri: |
|
ex 6090 |
— — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri: |
|
ex 7090 |
— — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— altri: |
|
ex 9090 |
— — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
. esteri di acidi monocarbossilici per la fabbricazione di lubrificanti sintetici |
|
2916. |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: |
|
— — acidi oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri: |
|
ex 1590 |
— — — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— — altri: |
|
ex 1990 |
— — — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
2917. |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: |
|
ex 1200 |
— — acido adipico, suoi sali e suoi esteri: |
. esteri dell'acido adipico per la fabbricazioni di lubrificanti sintetici |
|
2922. |
Composti amminici a funzioni ossigenate: |
— ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a varie funzioni ossigenate; sali di tali prodotti: |
|
— — altri: |
|
ex 4990 |
— — — altri: |
. nitrilotriacetati per la fabbricazione di liscivie |
|
2933. |
Composti eterociclici a eteroatomo (i) di solo azoto: |
ex 4000 |
— composti contenenti una struttura a anelli chinolina o isochinolina (idrogenati o no) senza altre condensazioni: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
— composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperanzinico: |
|
— — altri: |
|
ex 5910 |
— — — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
— altri: |
|
ex 9010 |
— — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
2934. |
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici: |
— altri: |
|
ex 9020 |
— — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
2941.1000/9000 |
Antibiotici |
3003. |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto: |
1000 |
— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati |
2000 |
— contenenti altri antibiotici |
3004. |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati o non miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: |
1000 |
— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati |
2000 |
— contenenti altri antibiotici |
3102.1000/9000 |
Concimi minerali o chimici azotati |
3103.1000/9000 |
Concimi minerali o chimici fosfatici |
3104.1000/9000 |
Concimi minerali o chimici potassici |
3105. |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg: |
2000 |
— concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
3000 |
— idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) |
4000 |
— diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) |
— altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo: |
|
5100 |
— — contenenti nitrati e fosfati |
5900 |
— — altri |
6000 |
— concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio |
ex 9000 |
— altri: |
. contenenti azoto, acido fosforico o potassio |
|
3401. |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: |
— saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: |
|
ex 1100 |
— — da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti |
— — altri: |
|
1910 |
— — — saponi ordinari |
ex 1990 |
— — — altri esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti |
2000 |
— saponi in altre forme |
3402. |
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401: |
— agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: |
|
— — anionici: |
|
ex 1190 |
— — — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
— — cationici: |
|
ex 1290 |
— — — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
— — non ionici: |
|
ex 1390 |
— — — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
ex 1900 |
— — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
ex 2000 |
— preparazioni condizionate per la vendita al minuto: |
. preparazioni per liscivie, pronte per l'uso |
|
ex 9000 |
— altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
. preparazioni per liscivie, pronte per l'uso |
|
3403. |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
|
ex 1900 |
— — altre: |
. lubrificanti sintetici |
|
— altre: |
|
ex 9900 |
— — altre: |
. lubrificanti sintetici |
|
3505. |
Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatiniz-zati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: |
— destrina e altri amidi e fecole modificati: |
|
1010 |
— — per l'alimentazione di animali |
— colle: |
|
2010 |
— — per l'alimentazione di animali |
ex 3807.0000 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali: |
. per il riscaldamento |
|
3811. |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
— altri: |
|
9010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
3814. |
Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici: |
0010 |
— destinati a essere utilizzati come carburante |
3817. |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902: |
— alchilbenzeni in miscele: |
|
1010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 1090 |
— — altri: |
. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— alchilnaftalene in miscele: |
|
2010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 2090 |
— — altri: |
. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
3819.0000 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70% in peso |
3823. |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
— acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
ex 1300 |
— — acidi grassi del tallolio |
. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
3824. |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
— altri: |
|
9030 |
— — prodotti destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri: |
|
ex 9099 |
— — — altri: |
. addolcificatori d'acqua, preparati |
|
3902. |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie: |
— altri: |
|
ex 9090 |
— — altri: |
. polialfaolefina (PAO), per la fabbricazione di lubrificanti sintetici |
Articolo 3
In caso di modificazione dell'elenco dei prodotti citati all'articolo 2, il regime definito all'articolo 1 sarà applicato anche ai prodotti nazionali simili, o di sostituzione. La Svizzera informa il Comitato misto che verifica preventivamente le condizioni d'applicazione definito all'articolo 1.
Articolo 4
Il Comitato misto sorveglia il buon funzionamento del regime previsto dal presente protocollo.
PROTOCOLLO N. 6
relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Svizzera dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.
Sistema armonizzato Voce n. |
Designazione delle merci |
Data della soppressione |
74.04 |
Cascami e avanzi di rame |
1°. 1. 1993 |
ex 44.01 |
Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino |
1°. 1. 1993 |
ex 44.03 |
Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato: |
|
— altri, escluso il legno di pioppo |
1°. 1. 1993 |
|
Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato: |
|
|
— altri, escluso il legno di pioppo |
1°. 1. 1993 |
|
ex 44.07 |
Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm: |
|
— di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili |
1°. 1. 1993 |
|
ex 41.01 |
Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg |
1°. 1. 1992 |
ex 41.02 |
Pelli gregge di ovini e di agnelli |
1°. 1. 1992 |
ex 41.03 |
Pelli gregge di caprini e di capretti |
1°. 1.1992 |
ex 43.01 |
Pelli da pellicceria gregge di coniglio |
1°. 1. 1992 |
PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE
relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
«merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell'accordo del 22 luglio 1972;
«legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
«operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Assistenza su richiesta
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i mezzi di trasporto per i quali si sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:
Articolo 5
Consegna/notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3 alla richiesta di comunicazione o di notifica.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
l'autorità richiedente che presenta la domanda;
la misura richiesta;
l'oggetto e il motivo della domanda;
le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Adempimento delle domande
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
pregiudicare la sovranità della Confederazione elvetica o di uno Stato membro della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; ovvero
pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; ovvero
riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero
violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
Articolo 10
Riservatezza
Articolo 11
Utilizzo delle informazioni
Articolo 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 13
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 14
Esecuzione
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca.
ATTO FINALE
I rappresentanti
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
E DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,
per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,
hanno, al momento della firma di questo accordo,
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1,
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al trasporto di merci in transito,
Dichiarazione relativa ai lavoratori,
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo.
I rappresentanti sopraddetti
e quello
DEL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,
hanno proceduto alla firma dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
Udfærdiget i Bruxelles, den
toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am
zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this
twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le
vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il
ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de
tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M12 —————
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen ▼M12 —————▼B
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera
Für das Fürstentum Liechtenstein
DICHIARAZIONI
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1
Le Parti contraenti constatano che lo scambio di lettere intervenuto il 30 giugno 1967 fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all'accordo concernente i prodotti dell'orologeria resta valido e potrebbe essere invocato per il caso che le disposizioni del presente accordo non fossero più applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1.
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai trasporti di merci in transito
Le Parti contraenti considerano che è interesse comune che per i trasporti di merci
i prezzi e le condizioni non comportino discriminazioni o distorsioni, fondate sul paese di provenienza o di destinazione delle merci, che siano suscettibili di incidere negativamente sul buon funzionamento della libera circolazione di tali merci.
Dichiarazione relativa ai lavoratori
Data l'importanza dell'attività in Svizzera dei lavoratori cittadini degli Stati membri nel contesto delle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti sottolineano l'interesse comune che attribuiscono alle questioni concernenti la manodopera. A tal proposito, esse prendono atto con soddisfazione della firma, avvenuta a Roma il 22 giugno 1972, di un processo verbale contenente i risultati dei lavori della Commissione mista italo-svizzera.
Le Parti contraenti hanno notato che durante tali lavori sono stati formulati principi importanti e che si sono così potuti realizzare progressi notevoli, nel rispetto della politica di stabilizzazione adottata dalle autorità svizzere; sono state prese disposizioni adeguate per realizzarne degli altri nel miglior lasso di tempo. Esse hanno notato peraltro che tale stabilizzazione procede di pari passo con la realizzazione di una politica tendente all’istaurazione graduale di un mercato del lavoro il più omogeneo possibile.
Le Parti contraenti sono decise a promuovere, ciascuna per la sua parte, la realizzazione delle soluzioni più idonee per tali questioni d'interesse comune. Esse si dichiarano pronte ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori.
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo
La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo
La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
( 1 ) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
( 2 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
( 3 ) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
( 4 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
( 5 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».
( 6 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
( 7 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 8 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
( 9 ) Nome e indirizzo del cliente.
( 10 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.