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dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/1190

24.11.2023

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Commissione regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato (UE) 2019/33

(C/2023/1190)

Il presente documento fornisce risposte tecniche alle domande ricevute dai servizi della Commissione e discusse con gli esperti degli Stati membri in relazione all'applicazione delle norme in materia di etichettatura dei vini introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito denominato anche «regolamento OCM modificato»).

Il presente documento intende aiutare le autorità e le imprese nazionali ad applicare la suddetta legislazione dell'UE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

Indice

Domande generali 1
Elenco degli ingredienti 4
Dichiarazione nutrizionale 7
Etichettatura elettronica 9

Domande generali

1)   Qual è la relazione tra il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda l’etichettatura dell’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale?

L'articolo 118 del regolamento OCM sull'applicabilità delle regole orizzontali stabilisce che il regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito, «regolamento FIC») si applica all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, salvo ove altrimenti disposto dal regolamento OCM. Ciò significa che, in assenza di norme specifiche previste dalla legislazione settoriale del settore vitivinicolo, si applicano le norme generali in materia di etichettatura e presentazione, come stabilito nel regolamento FIC. Analogamente, il regolamento FIC contiene la stessa norma all'articolo 1, che prevede che detto regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti.

Pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, si applicano le disposizioni FIC, in particolare le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 30 a 35 del regolamento FIC, ad eccezione della norma specifica definita nel regolamento OCM modificato, che consente di inserire nella dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o sull'etichetta soltanto il valore energetico e di presentare la dichiarazione nutrizionale completa per via elettronica.

Per quanto riguarda l'elenco degli ingredienti si applicano anche le norme FIC, in particolare le disposizioni pertinenti di cui agli articoli 18 e 20, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, nonché agli allegati da VI a VIII, ad eccezione delle norme specifiche stabilite nel regolamento OCM modificato che consentono di presentare l'elenco degli ingredienti per via elettronica e nel regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (4), in particolare l'articolo 40 (presentazione sull'etichetta), l'articolo 41 (etichettatura delle sostanze allergeniche), l'articolo 48 bis (indicazione degli ingredienti del vino e il termine da utilizzare) e l'allegato I (termini per le sostanze allergeniche).

2)   Come si dovrebbero presentare sull’etichetta le nuove informazioni obbligatorie?

In quanto indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 119 del regolamento OCM modificato, la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti devono essere presentati come indicato all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, e cioè devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie, devono poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, devono essere apposte in caratteri indelebili e devono essere chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

Laddove tutte le indicazioni obbligatorie figurino sull'imballaggio o sull'etichetta apposta, le indicazioni obbligatorie che devono figurare nello stesso campo visivo sono perciò le seguenti: i) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, se del caso, il termine «dealcolizzato»/«parzialmente dealcolizzato»), ad eccezione di quanto previsto all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento OCM per taluni vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta; ii) i termini «denominazione di origine protetta» (DOP) o «indicazione geografica protetta» (IGP) e il relativo nome per i vini DOP/IGP; iii) il titolo alcolometrico volumico effettivo; iv) l'indicazione della provenienza; v) il nome dell'imbottigliatore o, per alcune categorie di prodotti (4, 5, 6, 7), il nome del produttore o del venditore, se pertinente; vi) il contenuto netto; vii) il tenore di zucchero in caso di categorie di vini spumanti (4, 5, 6, 7); viii) la dichiarazione nutrizionale; ix) l'elenco degli ingredienti; x) il termine minimo di conservazione per i prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione.

Se la dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, il link (codice QR o codice analogo) a tale dichiarazione e/o a tale elenco deve figurare sull'etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Se la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica, il valore energetico che deve figurare sull'imballaggio o sull'etichetta deve essere indicato nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Se l'elenco completo degli ingredienti è fornito per via elettronica, le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sull'imballaggio o sull'etichetta, ma senza figurare necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie (si applica la deroga di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33).

La deroga di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33 secondo la quale alcune indicazioni obbligatorie possono figurare fuori dello stesso campo visivo si applica anche all'indicazione dell'importatore, al numero di lotto e al termine minimo di conservazione (nel caso dei vini dealcolizzati).

3)   Alla data di applicazione delle nuove disposizioni in materia di etichettatura, quali vini devono recare la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti e in quale fase di commercializzazione? Ad esempio, il vino in cisterna/in fusto/in botte o soltanto il vino imbottigliato?

Come regola generale, queste nuove indicazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla rispettiva data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, ossia l'8 dicembre 2023. I vini «prodotti» prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell'8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FIC, per «informazioni obbligatorie sugli alimenti» s'intendono le indicazioni che devono essere fornite al consumatore finale; ciò si applica indipendentemente dal recipiente in cui è commercializzato l'alimento. Questa disposizione si applica anche al vino. La responsabilità degli operatori della catena di approvvigionamento in materia di etichettatura e presentazione è chiarita dall'articolo 8 del regolamento FIC, in particolare dal paragrafo 7.

4)   Quando si può ritenere che un vino sia stato prodotto?

Secondo la legislazione dell'UE, la produzione di vino comprende non solo la fermentazione alcolica ma, potenzialmente, anche l'attuazione di alcune pratiche enologiche. L'articolo 80 del regolamento OCM fa riferimento alle pratiche enologiche da utilizzare «per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II» e precisa successivamente che le pratiche enologiche sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti. L'articolo 1 (ambito di applicazione) e l'articolo 3 (pratiche enologiche autorizzate) del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (5) prevedono lo stesso legame con la produzione e la conservazione.

In tale contesto, si ritiene che un prodotto vitivinicolo sia stato «prodotto» quando raggiunge le caratteristiche e i requisiti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM per la categoria di vini interessata, anche attraverso l'attuazione, se del caso, di pratiche enologiche autorizzate basate sulle norme di cui all'articolo 80 e all'allegato VIII di detto regolamento.

A titolo d'esempio, il «vino» (categoria 1) è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino, inoltre, deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento OCM.

Nel caso di un «vino spumante» (categoria 4), se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. La semplice vinificazione dei vini di base o l'elaborazione della partita (cuvée) prima dell'8 dicembre 2023 non possono giustificare l'esenzione dall'etichettatura nutrizionale.

Dopo la produzione, a norma dell'articolo 80 del regolamento OCM, possono essere impiegate altre pratiche enologiche al fine di garantire la buona conservazione o il buon affinamento di un prodotto vitivinicolo.

5)   In che modo vengono verificate le norme di etichettatura, in particolare per quanto riguarda il vino «prodotto»?

L'applicazione delle norme in materia di etichettatura dei vini è di competenza delle autorità degli Stati membri.

Tutti i vini nazionali o importati immessi sul mercato dell'UE dopo l'8 dicembre 2023 devono, in linea di principio, soddisfare i nuovi requisiti in materia di etichettatura. Il vino prodotto prima dell'8 dicembre 2023 (per sapere cosa s'intenda per «prodotto» cfr. domanda 4) può tuttavia continuare a essere immesso sul mercato basandosi sui requisiti in materia di etichettatura applicabili prima di tale data fino ad esaurimento delle scorte. I vini importati prima di tale data sono ritenuti prodotti prima di tale data e, pertanto, ammissibili a tale esenzione.

Elenco degli ingredienti

6)   Che forma dovrebbe assumere l’elenco degli ingredienti?

Le norme generali del regolamento FIC si applicano al formato di presentazione dell'elenco degli ingredienti, in quanto non sono definite norme specifiche per il vino. Tali norme sono definite negli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC (cfr. risposta alla domanda 1). Per quanto riguarda la presentazione dell'elenco:

l'elenco degli ingredienti è preceduto da un titolo comprendente la parola «ingredienti»;

l'elenco mostra gli ingredienti in ordine di peso decrescente, così come registrato al momento del loro uso nella produzione dell'alimento; gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente, dopo gli altri ingredienti;

gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica, con le eccezioni previste dal regolamento FIC e dal regolamento delegato (UE) 2019/33 (ad esempio «uve» riferito alla materia prima).

7)   In che modo devono essere denominati gli additivi e i coadiuvanti tecnologici utilizzati per la produzione di vino? Gli additivi dovrebbero essere presentati insieme alla loro funzione tecnologica?

Conformemente all'allegato VII, parte C, del regolamento FIC, la designazione degli additivi nell'elenco degli ingredienti deve essere effettuata con la denominazione della categoria funzionale, seguita dalla denominazione specifica o, se del caso, dal numero E. Le disposizioni in materia di etichettatura dei vini non stabiliscono ulteriori requisiti di presentazione al riguardo.

L'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 include l'elenco completo degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici che possono essere utilizzati per la produzione di vino, raggruppandoli nelle categorie funzionali pertinenti (regolatori dell'acidità, conservanti/antiossidanti, agenti stabilizzanti, ecc.) e fornisce i termini da utilizzare per indicare le categorie funzionali e le sostanze da inserire nell'elenco degli ingredienti, che devono essere presentati utilizzando le denominazioni specificate (colonna 1) o, in alternativa, i numeri E degli additivi (colonna 2).

L'articolo 48 bis, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 prevede la possibilità di indicare gli additivi appartenenti alle categorie «regolatori dell'acidità» e «agenti stabilizzanti» che sono simili o reciprocamente sostituibili utilizzando l'espressione «contiene... e/o», seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.

8)   Nell’elenco degli ingredienti devono essere indicati solo gli additivi allergenici e i coadiuvanti tecnologici?

Gli additivi alimentari sono considerati ingredienti in linea con la definizione generale di «ingrediente» di cui al regolamento FIC (articolo 2, punto 2, lettera f)) e pertanto tutti gli additivi utilizzati per la produzione del vino sono parte integrante dell'elenco degli ingredienti. A norma dell'articolo 20, lettera b), del regolamento FIC, gli additivi e gli enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento prevede l'indicazione obbligatoria di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione del prodotto e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.

Tutti gli additivi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati nell'UE per la produzione di vino figurano nell'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.

In sintesi, l'elenco degli ingredienti deve contenere tutti gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del vino etichettato e ancora presenti nel prodotto finito.

9)   In che modo devono essere indicate le sostanze allergeniche sull’etichetta?

Tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, devono essere indicate sull'etichetta. Vi sono due possibilità di presentazione sull'etichetta:

a)

se l’elenco degli ingredienti è riportato sull’etichetta, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate come ingredienti nell’elenco degli ingredienti. La denominazione della sostanza o del prodotto deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, ad esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FIC;

b)

se l’elenco degli ingredienti è presentato per via elettronica, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta. La loro presentazione deve essere preceduta dalla parola «contiene», seguita dalla denominazione delle sostanze o dei prodotti corrispondenti riportati in linea con l’articolo 41, l’articolo 48 bis, paragrafo 4, e l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/33. In tal caso, l’elenco completo degli ingredienti presentati per via elettronica dovrebbe seguire le stesse regole descritte alla lettera a).

10)   Se sull’etichetta è riportato un elenco di ingredienti contenenti sostanze allergeniche, le informazioni sugli allergeni possono essere ripetute nella forma «contiene…» o essere presentate mediante l’utilizzo di un pittogramma?

Le informazioni sulle sostanze che provocano allergie o intolleranze non dovrebbero essere ripetute, fatte salve le vigenti disposizioni dell'Unione applicabili a specifici alimenti (6). Il regolamento FIC prevede esplicitamente che le informazioni sulle sostanze che provocano allergie o intolleranze siano indicate nell'elenco degli ingredienti. In mancanza di un elenco di ingredienti, l'indicazione di tali sostanze deve comprendere la parola «contiene» seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto.

Per il vino, l'utilizzo di un pittogramma come informazione facoltativa che accompagna le indicazioni obbligatorie cui è fatto riferimento rimane l'unica ripetizione possibile, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

11)   Quali sono le norme per indicare sull’etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze?

L'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce i termini da utilizzare per l'etichettatura di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'articolo 21 del regolamento FIC per quanto riguarda i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte. Tali termini sono elencati nella parte A dell'allegato I dello stesso regolamento.

Essi dovrebbero continuare a essere usati anche nell'elenco degli ingredienti per motivi di coerenza, dal momento che i consumatori sono abituati al loro utilizzo.

L'articolo 48 bis, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/33 fa riferimento alle sostanze che provocano allergie o intolleranze, diverse da quelle elencate all'articolo 41, in quanto alcune sostanze allergeniche note non sono contemplate dall'articolo 41. In questi casi molto limitati, le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere elencate conformemente alla loro denominazione specifica, come indicato nell'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 (ad esempio «proteina di frumento»).

12)   Le sostanze utilizzate per l’arricchimento dovrebbero essere indicate nell’elenco degli ingredienti?

Sì, le sostanze utilizzate per l'arricchimento sono considerate ingredienti ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera f), del regolamento FIC nella misura in cui sono aggiunte durante la produzione e presenti nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, e dovrebbero pertanto essere indicate nell'elenco degli ingredienti.

13)   In che modo si deve indicare lo zucchero destinato all’arricchimento nell’elenco degli ingredienti?

Le operazioni e le sostanze di arricchimento autorizzate sono descritte nell'allegato VIII, parte I, del regolamento OCM. Conformemente alle norme definite per l'elenco degli ingredienti per i prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/33, i termini «mosto di uve concentrato» e «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere sostituiti ciascuno dall'indicazione «mosto di uve concentrato» oppure possono essere raggruppati e figurare nell'elenco degli ingredienti soltanto come «mosto di uve concentrato». Il saccarosio, l'altra sostanza ammessa per l'arricchimento, deve essere indicato separatamente. L'allegato VII, parte B, del regolamento FIC consente che «tutti i tipi di saccarosio» siano designati con la denominazione «zucchero», sebbene tale denominazione non sia obbligatoria.

14)   I lieviti devono essere elencati come ingredienti?

I lieviti utilizzati per la produzione di vino non devono essere elencati come ingredienti. Conformemente all'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. In linea con l'articolo 20, lettera b), punto ii), del regolamento FIC, gli additivi utilizzati come coadiuvanti tecnologici non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti. Anche altri componenti o parti dei lieviti utilizzati con funzioni distinte per la produzione di vino sono considerati coadiuvanti tecnologici e sono pertanto soggetti alla stessa deroga. Le mannoproteine di lieviti rappresentano l'unico composto di lievito che deve essere menzionato nell'elenco degli ingredienti dal momento che sono utilizzate come additivo, come indicato nell'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.

15)   Se nell’etichettatura sono indicate tutte le possibili alternative del gruppo dei regolatori dell’acidità e degli agenti stabilizzanti, esiste un ordine specifico in cui devono essere presentate?

No. L'unico requisito relativo all'ordine di visualizzazione degli ingredienti è quello descritto all'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato VII, parte A, del regolamento FIC. A norma dell'allegato VII, parte A, punto 6, del regolamento FIC, non è peraltro necessario che tutti gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito seguano un ordine specifico.

16)   Le diciture «imbottigliato in atmosfera protettiva» o «può essere imbottigliato in atmosfera protettiva» dovrebbero essere seguite da un’indicazione del gas d’imballaggio utilizzato oppure andrebbero elencati i possibili gas d’imballaggio alternativi?

L'articolo 48 bis, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/33 afferma chiaramente che [l']indicazione degli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio» nell'elenco degli ingredienti può essere sostituita dall'indicazione specifica «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva» . Se viene utilizzata una di queste indicazioni specifiche, i gas specifici utilizzati non devono essere elencati separatamente né nell'elenco degli ingredienti, né in aggiunta all'indicazione specifica. Il riferimento ai gas di imballaggio mostrato con le indicazioni specifiche di cui sopra deve essere presentato, in caso di utilizzo, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti.

Se i gas di imballaggio sono indicati nell'elenco degli ingredienti (ossia se l'indicazione specifica non è utilizzata), essi dovrebbero essere presentati secondo le stesse regole di qualsiasi altro additivo (categoria funzionale, seguita dalla denominazione o, se del caso, dal numero E).

17)   In caso di utilizzo di gas di imballaggio alternativi, esiste un ordine specifico in cui devono essere indicati i gas di imballaggio?

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 non consente l'inserimento di gas di imballaggio alternativi. Il gas di imballaggio specifico utilizzato dovrebbe essere presentato nell'elenco degli ingredienti con la sua denominazione specifica o essere sostituito da una delle indicazioni seguenti: «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva» .

18)   In che modo si dovrebbe indicare sull’etichetta l’ingrediente principale di un vino? Secondo la definizione, il vino è ottenuto da uve intere o pigiate o da mosto di uve. Il mosto di uve è un prodotto intermedio naturale ottenuto direttamente dall’uva. In quali situazioni il mosto dovrebbe pertanto essere indicato come ingrediente e in quali situazioni l’uva dovrebbe essere indicata come ingrediente?

Come si evince dall'articolo 48 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, l'indicazione delle materie prime che costituiscono «l'ingrediente principale» del vino può essere effettuata elencando esattamente se sono state utilizzate uve, uve pigiate e/o mosti di uve, o sostituendo tutte le indicazioni con l'unico termine «uve». La disposizione consente una possibile semplificazione per gli operatori, alla quale si può fare ricorso su base volontaria.

Dichiarazione nutrizionale

19)   In quale formato si deve presentare la dichiarazione nutrizionale? Con una tabella o ci sono altri formati possibili?

La presentazione della dichiarazione nutrizionale è disciplinata dall'articolo 34 del regolamento FIC.

Se lo spazio lo consente, la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre. Se lo spazio non consente la presentazione tabulare, è possibile utilizzare un formato lineare. Quando è fornita per via elettronica, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere sempre presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre, in quanto non ci sarebbero limitazioni di spazio.

L'ordine di presentazione dei diversi elementi della dichiarazione nutrizionale è definito nell'allegato XV del regolamento FIC. Per gli elementi obbligatori, l'ordine sarebbe: valore energetico, grassi (di cui saturi, ...); carboidrati (di cui zuccheri, ...); proteine, sale. Oppure, in formato tabulare:

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.tifEsistono inoltre norme specifiche per l'ordine di altri elementi che possono essere aggiunti alla dichiarazione nutrizionale a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento FIC (ad esempio i polioli), ma che non sono obbligatori.

Se la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o sull'etichetta contiene soltanto il valore energetico, ossia nei casi in cui la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica, il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 119 del regolamento OCM modificato consente esplicitamente di esprimere il valore energetico utilizzando il simbolo «E» seguito dal valore.

20)   Il regolamento FIC prevede, oltre al valore energetico, di indicare le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Se non sono presenti nel vino (ad esempio non ci sono grassi o grassi saturi), il tenore deve essere indicato con «0» o semplicemente non è necessario indicarlo sull’etichetta?

L'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento FIC prevede che nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

In caso contrario, tutti gli elementi obbligatori devono essere indicati nell'ordine di cui all'articolo 34 del regolamento FIC, anche quando il loro tenore è pari a zero.

21)   Nella dichiarazione nutrizionale è necessario inserire altri componenti oltre ai grassi, agli acidi grassi saturi, ai carboidrati, agli zuccheri, alle proteine e al sale?

In conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento FIC, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve includere il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. In linea con l'articolo 30, paragrafo 2, dello stesso regolamento, il contenuto obbligatorio può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più degli elementi seguenti: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato dello stesso regolamento.

22)   Come vengono fissati i valori dei diversi elementi nutrizionali? È necessario effettuare un’analisi per ogni vino e per ogni vendemmia oppure è anche possibile calcolare i valori (ad esempio, per le calorie attraverso il titolo alcolometrico e lo zucchero residuo)?

Per quanto riguarda l'etichettatura dei valori della dichiarazione nutrizionale, si applicano gli articoli pertinenti del regolamento FIC.

In particolare, conformemente all'articolo 31 (calcolo), i valori riportati nella dichiarazione nutrizionale sono valori medi, stabiliti sulla base: a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal produttore; b) dei valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento FIC e presentato in kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal), indicando in primo luogo i kilojoule e in secondo luogo le kilocalorie, come previsto nell'allegato XV di tale regolamento.

I valori energetici e nutrizionali devono essere espressi per 100 g o per 100 ml (articolo 32, paragrafo 2, del regolamento FIC).

23)   Per la natura stessa della produzione del vino, le singole partite possono differire le une dalle altre. Qual è il limite di tolleranza per la differenza tra le informazioni figuranti sull’etichetta e l’effettivo contenuto energetico e nutrizionale del vino?

Per la dichiarazione nutrizionale del vino le tolleranze sono quelle definite nel regolamento FIC, nel quale si specifica che il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dovrebbero essere indicati in etichetta come «valore medio», definito come il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un dato alimento e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni naturali dell'alimento, alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo (cfr. allegato I, punto 13, del regolamento FIC).

I servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di orientamento (7) destinato alle autorità competenti degli Stati membri riguardante la fissazione dei limiti di tolleranza per i valori nutritivi dichiarati in etichetta. Hanno inoltre pubblicato una tabella riassuntiva (8) in cui forniscono una panoramica dei diversi valori di tolleranza indicati nel documento di orientamento.

Il documento di orientamento afferma che gli operatori del settore alimentare dovrebbero agire in buona fede per garantire un elevato grado di esattezza della dichiarazione nutrizionale. In particolare, i valori dichiarati dovrebbero avvicinarsi ai valori medi di più partite e non dovrebbero essere stabiliti a nessun estremo di un intervallo di tolleranza definito.

Per l'indicazione del titolo alcolometrico si applicano tuttavia le norme sulla tolleranza di cui all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

24)   Quali sono le tolleranze tra i valori indicati in etichetta e il contenuto reale del vino, nel caso in cui i valori indicati possano variare durante gli anni di invecchiamento?

Conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento FIC, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto, tenuto conto anche delle tolleranze di cui alla domanda precedente.

25)   Quali dimensioni dovrebbero avere i caratteri?

Le norme generali sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 119 del regolamento OCM sono definite all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2019/33. A norma dell'articolo 40, paragrafo 3, i caratteri di tali indicazioni obbligatorie, compresi i caratteri utilizzati per presentare la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.

Etichettatura elettronica

26)   Sarà obbligatorio disporre di un sistema/software specifico per la fornitura di informazioni per via elettronica? Le informazioni nutrizionali complete fornite per via elettronica possono essere indicate sull’imballaggio utilizzando anche i codici 2D meno comuni?

Il regolamento OCM modificato non specifica quali mezzi elettronici dovrebbero essere utilizzati per fornire la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti off-label, né quali sono i tipi di accesso elettronici specifici per tali informazioni. L'unica condizione stabilita nel regolamento OCM modificato per quanto riguarda il funzionamento dei mezzi elettronici è che il sistema da utilizzare non deve raccogliere né tracciare i dati degli utenti. La Commissione non ha il potere di definire ulteriori norme in materia di etichettatura elettronica o di specifici mezzi elettronici da utilizzare.

La fornitura di informazioni può essere effettuata, in linea di principio, con qualsiasi mezzo elettronico, etichettatura elettronica o mezzi di etichettatura elettronica accessibili al pubblico mediante un codice a barre di qualsiasi tipo (QR, 2D diverso dal QR, 1D, chip), con un link che rimanda a informazioni online reperibili utilizzando strumenti di accesso universale (ad esempio uno smartphone).

La visualizzazione del link che rimanda alle informazioni elettroniche sull'imballaggio o sull'etichetta dovrebbe essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento FIC per la presentazione delle indicazioni obbligatorie. In particolare, esso deve figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ed essere apposto in un punto ben evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non deve essere in alcun modo nascosto, oscurato, limitato o separato da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Inoltre dovrebbe consentire un accesso facile, diretto e universale alle informazioni, in modo comparabile alla presenza delle indicazioni sull'imballaggio o sull'etichetta apposta. Il ricorso a mezzi altamente specializzati o non comuni per l'accesso alle informazioni non risponde agli obiettivi dell'etichettatura elettronica e appare inappropriato come strumento di sostegno per la fornitura di informazioni ai consumatori.

27)   La dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti disponibili per via elettronica possono essere forniti tramite un codice QR apposto sull’etichetta del vino, che rimanda a un’etichetta elettronica contenente la dichiarazione completa e l’elenco degli ingredienti?

Il regolamento OCM modificato prevede che sia la dichiarazione nutrizionale che l'elenco degli ingredienti possono essere forniti «per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta». I codici QR sono infatti uno dei metodi possibili per consentire ai consumatori di accedere, mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio, alle informazioni elettroniche di cui sopra.

28)   Il codice QR può essere riportato tramite un «adesivo» in aggiunta all’etichetta originale della bottiglia o deve far parte dell’etichetta originale del produttore?

La sezione 2.2 della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento FIC (9) prevede che « le etichette non possono essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso ».

Inoltre la fornitura per via elettronica delle informazioni dettagliate pertinenti all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale non esula dall'obbligo di presentare le informazioni pertinenti, conformemente alla legislazione dell'UE e indipendentemente dal fatto che il codice QR sia o meno un adesivo. In particolare occorre garantire che, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, le informazioni pertinenti all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale, che sono indicazioni obbligatorie (articolo 119 del regolamento OCM modificato), figurino nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e possano essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

29)   Esistono specifiche di progettazione relative alla dichiarazione nutrizionale e alla sua rappresentazione elettronica, oppure c’è spazio per la personalizzazione?

Le norme per la presentazione della dichiarazione nutrizionale sono quelle definite all'articolo 34 del regolamento FIC, come descritto anche nella sezione precedente, in particolare alla domanda 19 (cfr. anche la sezione 3 della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento FIC8). Tali norme si applicano alla dichiarazione nutrizionale, sia essa presentata sull'etichetta fisica o per via elettronica.

30)   È possibile collegare, tramite un codice QR o codice analogo, l’«etichetta elettronica» che presenta la dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti alla pagina iniziale del produttore all’interno del suo sito web?

No. L'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento OCM modificato prevede che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e sull'elenco degli ingredienti non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che non siano raccolti né tracciati i dati degli utenti. Secondo i servizi della Commissione, la presentazione di queste informazioni obbligatorie nel sito web dei produttori non sembra soddisfare le condizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 5, in quanto il sito web di un produttore di vino contiene in genere informazioni pertinenti a fini commerciali o di marketing. Inoltre i siti web tracciano solitamente le informazioni sugli utenti.

I mezzi elettronici/la piattaforma su cui sono inserite le informazioni dovrebbero fornire le stesse garanzie di quelle esistenti in termini di leggibilità, stabilità, affidabilità, durabilità ed esattezza delle informazioni per tutta la durata di vita del prodotto quando le informazioni sono visualizzate sull'imballaggio o sull'etichetta apposta. Il fatto di garantire tali caratteristiche viene messo in discussione laddove le informazioni siano inserite sul sito web di un produttore che potrebbe essere facilmente modificato in qualsiasi momento, anche quando il prodotto è già sul mercato.

31)   I produttori possono inserire nelle etichette codici QR supplementari sui quali mostrare le informazioni di marketing, oltre ai codici catalogati come «mezzi elettronici»?

La fornitura di informazioni supplementari facoltative sull'etichetta, come un codice QR aggiuntivo, è disciplinata dall'articolo 118 del regolamento OCM, secondo cui l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli può essere completata da indicazioni supplementari solo se tali indicazioni soddisfano i requisiti del regolamento FIC.

L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento FIC stabilisce che le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. L'articolo 37 del regolamento FIC stabilisce che tali informazioni non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

L'uso di codici QR aggiuntivi non dovrebbe indurre in errore o creare confusione per i consumatori e non dovrebbe occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie, e ciò riguarda anche i codici che danno accesso alle informazioni obbligatorie per via elettronica.

32)   È possibile creare un unico codice QR che funga da codice EAN e, contemporaneamente, contenga dati obbligatori, come l’elenco degli ingredienti e i valori nutrizionali?

Il principale interrogativo da porsi relativamente alla presentazione delle informazioni non dovrebbe essere la loro obbligatorietà o meno, bensì il pubblico al quale esse sono destinate e l'obiettivo delle diverse informazioni.

Nel caso delle informazioni da indicare obbligatoriamente in etichetta fornite per via elettronica (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale), il pubblico destinatario sono i consumatori, che dovrebbero poter accedere immediatamente a informazioni esatte e non fuorvianti. Le informazioni EAN non sono destinate ai consumatori, bensì mirano ad aiutare gli operatori (produttori, venditori, fornitori) a identificare le merci e a facilitare e controllare le operazioni di commercializzazione.

L'uso di un unico codice QR non è vietato se garantisce, durante la scansione, una chiara distinzione tra le informazioni destinate rispettivamente ai consumatori e agli operatori commerciali. In altre parole, al momento della scansione del codice unico, dovrebbe impedire l'esposizione dei consumatori alle informazioni che non sono di loro interesse.

33)   Stampare sull’etichetta l’indirizzo di un sito web in cui il consumatore può trovare le informazioni pertinenti soddisferebbe tale requisito?

Non si può ritenere che un semplice indirizzo di un sito web stampato sull'etichetta possa soddisfare gli obblighi di etichettatura relativi alla fornitura di indicazioni obbligatorie per via elettronica. Per definizione, le informazioni pertinenti devono essere direttamente accessibili mediante un codice a lettura ottica che dia accesso diretto alle informazioni pertinenti. Un dispositivo di accesso universale, come uno smartphone, deve essere in grado di leggere/scansionare il codice sull'etichetta e di indirizzare immediatamente l'utente alle informazioni pertinenti.

34)   Le etichette di vini diversi dello stesso produttore possono contenere informazioni supplementari fornite per via elettronica sullo stesso sito web, oppure ogni tipo di vino dovrebbe disporre di un link a un sito web distinto?

Le informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti, dichiarazione nutrizionale) di vini diversi, fornite per via elettronica, possono essere presentate sullo stesso sito, ma il link di ogni singola etichetta dovrebbe portare senza ambiguità a visualizzare informazioni specifiche per una o più partite di un unico prodotto vitivinicolo di riferimento, in modo chiaramente distinto e fornendo ai consumatori un accesso semplice alle informazioni corrette, evitando qualsiasi rischio di fuorviarli, esattamente allo stesso modo di un'etichetta cartacea individuale che identifica un determinato alimento.

35)   Per quanto riguarda la «raccolta dei dati», il consenso dell’interessato può rendere legittima la raccolta dei dati?

Il regolamento OCM modificato prevede che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e sull'elenco degli ingredienti non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che non siano raccolti né tracciati i dati degli utenti. Non ci sono eccezioni alla regola e pertanto non è consentito chiedere il consenso dell'utente per stabilire se i suoi dati possano essere tracciati o meno. Inoltre l'accesso alle informazioni obbligatorie da parte dei consumatori/utenti dovrebbe essere diretto e senza fasi intermedie, come la compilazione di moduli o questionari o il passaggio attraverso siti intermedi. I servizi della Commissione si aspettano che il codice, una volta letto/scansionato, conduca immediatamente e direttamente l'utente alle informazioni obbligatorie dell'etichetta.

36)   Qual è l’interpretazione della Commissione europea in merito al concetto di «a fini di marketing»? In che misura l’inclusione di un’indicazione sull’etichetta elettronica (ad esempio in merito alla sostenibilità, all’origine del prodotto o alla certificazione, ecc.) può essere considerata un’informazione facoltativa da includere legittimamente nell’etichetta? E quando può invece essere considerata «marketing»?

L'articolo 119, paragrafo 5, lettera b), del regolamento OCM modificato fa riferimento alle «informazioni inserite a fini commerciali o di marketing». L'interpretazione di tale articolo dovrebbe essere la seguente: le informazioni obbligatorie devono essere presentate in un ambiente neutrale, per garantire che l'attenzione del lettore non sia orientata verso la promozione dell'acquisto del prodotto, sia in modo diretto (ad esempio attraverso link a siti web, promozioni, indicazione dei punti vendita, ecc.) sia indiretto (ad esempio mediante una grafica con elementi di attrazione visivi o sonori, frasi o dichiarazioni che possono attrarre il consumatore, linguaggio commerciale o altre strategie commerciali volte a influenzare il comportamento di acquisto e la decisione dei consumatori).

La fornitura di altre informazioni supplementari facoltative sull'etichetta (tra cui le etichette elettroniche) è disciplinata dall'articolo 118 del regolamento OCM, secondo cui l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli può essere completata da indicazioni supplementari solo se esse soddisfano i requisiti del regolamento FIC. In particolare, l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento FIC stabilisce che le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non inducono in errore il consumatore, come previsto dall'articolo 7 di tale regolamento, non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. Inoltre l'articolo 37 del regolamento FIC stabilisce che tali informazioni non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

37)   L’inclusione sull’etichetta di un link al sito web di commercio elettronico di un’azienda vinicola è considerata un’azione a fini di marketing?

L'inclusione di un sito web di commercio elettronico o di un sito web di un'azienda vinicola è senza dubbio considerata un'azione «a fini di marketing».

38)   Le informazioni fornite per via elettronica come dovrebbero essere identificate sull’etichetta per chiarire il contenuto dei mezzi elettronici? Il codice QR può essere identificato con un simbolo (ad esempio, la lettera «i» è destinata a «informazioni per i consumatori») o dovrebbe fare esplicito riferimento, tramite indicazioni scritte, alle informazioni obbligatorie a cui rimanda il codice QR? L’utilizzo di indicazioni scritte sarebbe troppo oneroso e rischierebbe di frammentare il mercato interno?

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FIC prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire». Se sull'etichetta non figura un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica, il consumatore può difficilmente interpretare e comprendere la natura delle informazioni (obbligatorie o meno) contenute nel link. Si potrebbe ritenere che si tratti di informazioni obbligatorie che sono nascoste, non evidenti e non facilmente visibili.

La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l'elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un'intestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»).

Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all'articolo 121 del regolamento OCM.

39)   Come si stabilisce quale soggetto dovrebbe essere incaricato di verificare che i dati degli utenti non siano raccolti o tracciati o che le informazioni non siano presentate insieme ad altre informazioni a fini commerciali o di marketing?

Le disposizioni di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, del regolamento OCM modificato che stabiliscono le prescrizioni applicabili nei casi in cui la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica fanno riferimento a due indicazioni obbligatorie di etichettatura per i prodotti vitivinicoli, quali definite all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento OCM.

L'articolo 90 bis del regolamento OCM modificato fa riferimento ai controlli e alle sanzioni riguardanti le norme di commercializzazione. Il paragrafo 1 di tale articolo esplica le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento OCM, che non sono etichettati in conformità del regolamento. Il paragrafo 3 dello stesso articolo fa riferimento ai controlli che gli Stati membri devono effettuare per verificare la conformità di taluni prodotti, compreso il vino, alle norme di commercializzazione stabilite dal regolamento OCM.

Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra dovrebbe pertanto essere effettuato dalle stesse autorità degli Stati membri incaricate del controllo dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli.

40)   Il consumatore ha il diritto di accedere per un periodo prolungato alla pagina a cui conduce il codice QR? La Commissione intende formulare una raccomandazione in merito al tempo in cui il codice QR dovrebbe rimanere disponibile dopo la vendita del vino?

L'articolo 12 del regolamento FIC stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili e facilmente accessibili per tutti gli alimenti. Le informazioni obbligatorie fornite per via elettronica (ad esempio tramite un codice QR) dovrebbero rimanere accessibili allo stesso modo di quelle fornite su un'etichetta fisica, ossia dovrebbero essere disponibili almeno durante il periodo di tempo in cui si prevede che una categoria specifica di prodotti vitivinicoli rimanga idonea al consumo in condizioni normali di conservazione, al fine di garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni obbligatorie in qualsiasi momento durante il ciclo di vita previsto del prodotto. A tale riguardo, la presenza e l'esattezza delle informazioni sono di competenza dell'operatore commerciale responsabile delle informazioni sugli alimenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FIC. Gli operatori del settore alimentare sono inoltre responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FIC.


(1)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.ITA.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308&qid=1697529611776.

(3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32011R1169.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj?locale=it.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32019R0934

(6)  Comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2017, riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1213(01)

(7)  https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf (solo in EN).

(8)  https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf (solo in EN).

(9)  Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 196 dell'8.6.2018, pag. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018XC0608%2801%29


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1190/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)