Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 gennaio 2007 – Commissione / Grecia
(Causa C‑269/05)
«Inadempimento di uno Stato – Art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 – Trasporti marittimi – Tassa portuale riscossa sulle navi passeggeri o sulle navi commerciali – Tassa portuale riscossa sui veicoli trasportati da traghetti –Discriminazione»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della Corte nel merito – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)
2. Trasporti – Trasporti marittimi – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni (Regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 1) (v. punti 24‑30)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) – Tassa portuale riscossa sulle navi passeggeri o sulle navi commerciali – Applicazione di un’aliquota d’imposta inferiore alle navi che effettuano servizio tra porti situati nel territorio nazionale – Tassa portuale riscossa sui veicoli trasportati dai traghetti – Tassa non riscossa sui veicoli che viaggiano tra porti situati nel territorio nazionale. |
Dispositivo
1) La Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in quanto ha mantenuto in vigore:
– le tasse portuali riscosse sulle navi passeggeri (comprese anche le navi da crociera) o sulle navi commerciali per l’approdo, l’attracco e l’ormeggio delle navi nei porti del Pireo e di Salonicco, di importo inferiore quando il trasporto è effettuato tra due porti all’interno del paese rispetto a quando il trasporto è internazionale;
– le tasse a favore dei fondi degli enti portuali istituiti in forma di società per azioni con la legge 2932/2001 e dei porti del Pireo e di Salonicco, applicate ai veicoli all’atto dell’imbarco su traghetti che effettuano collegamenti internazionali, quando invece non vengono riscosse tasse analoghe per i collegamenti tra porti greci;
– il diritto dei comuni, nel cui territorio operano dei porti, di percepire pedaggi sui veicoli che si imbarcano su traghetti a destinazione di porti situati all’estero.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.