Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità /* COM/2013/0555 final - 2013/0269 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Conformemente alla decisione 2010/718/UE del
Consiglio europeo del 29 ottobre 2010, a decorrere dal 1° gennaio
2012 la collettività territoriale dell'isola di Saint-Barthélemy ha cessato di
essere una regione ultraperiferica dell'Unione per accedere allo status di
paese o territorio d'oltremare. La decisione 2010/718/UE precisa che la Francia si
è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché in occasione di tale
evoluzione gli interessi dell'Unione siano preservati. Per procedere in tal senso una decisione del
Consiglio del 20 ottobre 2011, trasmessa alla Commissione europea il 24 ottobre
2011, ha autorizzato quest'ultima a negoziare le condizioni corrispondenti. L'autorizzazione
riguarda più precisamente un accordo tra la Repubblica francese, a nome di
Saint-Barthélemy, e l'Unione europea che prevede l'applicazione, per quanto
riguarda il suddetto territorio, della legislazione dell'Unione relativa alla
tassazione del risparmio e alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale. Le direttive di negoziato allegate alla decisione
del Consiglio precisano in particolare quanto segue: - l'obiettivo è concludere un accordo che prevede
l'applicazione, con riguardo a Saint-Barthélemy, dei regimi previsti dalla direttiva
77/799/CEE del Consiglio, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e dalla direttiva
2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio. A
tal fine occorre tener conto dei progressi legislativi in tali settori affinché
i regimi applicabili a Saint-Barthélemy siano equivalenti a quelli che si
applicano nella Francia metropolitana; - l'accordo deve coprire i regimi previsti dalle
direttive precitate. Nell'ambito della tassazione del risparmio esso deve
riguardare i pagamenti di interessi, quali definiti all'articolo 6 della
direttiva 2003/48/CE del Consiglio e future modifiche, effettuati dagli agenti
pagatori stabiliti a Saint-Barthélemy a favore dei beneficiari effettivi
residenti nell'UE; - l'accordo deve essere concluso per un periodo di
tempo indeterminato. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE
CON LE PARTI INTERESSATE Sulla base dell'autorizzazione conferitale, la
Commissione europea ha elaborato un progetto di accordo che ha dato luogo a un
negoziato con la Francia nel corso del 2012 e dei primi mesi del 2013. Il progetto di accordo è stato inoltre oggetto di
discussioni nel gruppo di lavoro "Questioni fiscali" del Consiglio
dell'Unione europea e nessuno Stato membro ha formulato riserve in proposito. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della presente proposta è
costituita dagli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera
b), e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita
dagli articoli 113 e 115 del TFUE. L'obiettivo della misura, intorno al quale
si articola il contenuto, è infatti quello di estendere i meccanismi delle
direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE, fondate su questi due ultimi articoli, ai
rapporti tra gli Stati membri e Saint-Barthélemy. L'accordo, ai sensi del suo articolo 1,
mira ad applicare, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, le
questioni di fiscalità contemplate nei seguenti atti: - direttiva 2011/16/UE del Consiglio, che ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2013,
- direttiva 2003/48/CE del Consiglio e - atti correlati. L'accordo è reso dinamico dall'articolo 1,
paragrafo 3, e dall'articolo 2. Esso comprende pertanto
non solo le modifiche che verranno apportate in futuro alle due direttive, ma
anche tutti gli atti delegati e di esecuzione presenti e, se del caso, futuri[1]. Si
tratta di una condizione necessaria per assicurare in qualsiasi momento lo
stesso trattamento nelle situazioni all'interno dell'Unione europea, da un
alto, e in quelle che intervengono tra gli Stati membri e Saint-Barthélemy,
dall'altro. L'articolo 3
precisa la definizione di autorità competenti, uffici centrali e servizi di
collegamento nonché di funzionari competenti, in modo da garantire la coerenza
con le misure nazionali di recepimento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE
del Consiglio che sono state o saranno adottate dagli Stati membri. La trasmissione alla Commissione europea di
statistiche e di informazioni sull'applicazione dell'accordo alla collettività
di Saint-Barthélemy è assicurata dalla Repubblica francese (articolo 4). In materia di risoluzione delle controversie sono
previsti gli elementi seguenti: - una procedura amichevole tra le autorità
competenti dei soli Stati membri interessati quando l'attuazione o l'interpretazione
dell'accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi fra tali autorità
competenti (articolo 5). La Commissione europea è informata dei
risultati della consultazione e deve a sua volta informare gli altri Stati
membri. Se la controversia riguarda una questione di interpretazione, la
Commissione può partecipare alle consultazioni su richiesta di una delle autorità
competenti; - se la controversia tra le parti contraenti
riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, le parti si devono
riunire con la Commissione europea prima di adire la Corte di giustizia (articolo
6). Questa è la sola competente a dirimere tali controversie. Le formalità per l'entrata in vigore sono
stabilite all'articolo 7. Inoltre, conformemente alle direttive di
negoziato, l'articolo 8 prevede che l'accordo sia
concluso per un periodo di tempo indeterminato, lasciando alle parti la
possibilità di denunciarlo per via diplomatica. 2013/0269 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con
riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione
sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore
della fiscalità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione
del Consiglio [XXX] del […][2],
l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione,
con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione
sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore
della fiscalità, è stato firmato in data […], con riserva della sua conclusione
in una data successiva. (2) Tale accordo mira a garantire
che i meccanismi delle due direttive, finalizzati in particolare alla lotta
alla frode e all'evasione fiscali transfrontaliere, si applichino con riguardo
a Saint-Barthélemy nonostante il suo cambiamento di status. (3) È necessario che l'accordo
venga approvato a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di
Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio
e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità è approvato a nome
dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente
del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione
europea, alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo per esprimere il
consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione[3]. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività
di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del
risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità L'UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla
Commissione europea, e LA REPUBBLICA FRANCESE, per quanto riguarda la
collettività di Saint-Barthélemy, Considerando che: 1) La collettività di Saint-Barthélemy fa
parte integrante della Repubblica francese, ma non fa più parte dell'Unione
europea dal 1° gennaio 2012 in conformità alla decisione 2010/718/UE del
Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti
dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy[4]. 2) Per continuare a preservare gli interessi
dell'Unione e, in particolare, a lottare contro la frode e l'evasione fiscali
transfrontaliere è necessario provvedere affinché le disposizioni contenute
nella legislazione dell'Unione europea sulla cooperazione amministrativa nel
settore della fiscalità e sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma
di pagamenti di interessi continuino ad applicarsi con riguardo alla
collettività di Saint-Barthélemy. Occorre inoltre assicurare che i testi che
modificano tali disposizioni si applichino con riguardo alla collettività di
Saint-Barthélemy, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Applicazione delle
direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e degli atti correlati 1. La Repubblica francese e gli altri Stati
membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la
direttiva 2011/16/UE nonché le misure da essi adottate per il recepimento di
tale direttiva. 2. La Repubblica francese e gli altri Stati
membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la
direttiva 2003/48/CE del Consiglio nonché le misure da essi adottate per il
recepimento di tale direttiva. 3. La Repubblica francese e gli altri Stati
membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, gli atti
dell'Unione adottati, se del caso, sulla base delle direttive citate ai
paragrafi 1 e 2. 4. Le parti contraenti del presente accordo
precisano che la Commissione europea ha, nei confronti della collettività di
Saint-Barthélemy, gli stessi compiti previsti dalle direttive 2011/16/UE e
2003/48/CE e dagli altri strumenti giuridici correlati adottati dal Consiglio
al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti
degli Stati membri. Articolo 2 Versioni applicabili
degli atti dell'Unione cui il presente accordo fa riferimento I riferimenti, nel presente accordo, alle direttive
2011/16/UE e 2003/48/CE nonché agli altri atti dell'Unione di cui all'articolo
1, paragrafi 3 e 4, si intendono fatti a tali direttive e atti nella versione
in vigore al momento pertinente, se del caso modificati dagli atti modificativi
successivi. Articolo 3 Autorità competenti,
uffici centrali di collegamento, servizi di collegamento e funzionari
competenti Le parti contraenti del presente accordo
precisano che le autorità competenti designate a norma della direttiva
2003/48/CE nonché le autorità competenti, gli uffici centrali di collegamento,
i servizi di collegamento e i funzionari competenti designati a norma della
direttiva 2011/16/UE dagli Stati membri sono investiti delle stesse funzioni e
competenze ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tali direttive con
riguardo alla collettività di Saint- Barthélemy, conformemente all'articolo 1
del presente accordo. Articolo 4 Controllo La Repubblica francese trasmette alla
Commissione europea statistiche e informazioni sull'applicazione del presente
accordo alla collettività di Saint-Barthélemy nella stessa misura, nelle
medesime forme e con le medesime scadenze di quelle che devono essere trasmesse
sul funzionamento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE con riguardo ai
territori francesi cui tali direttive sono applicabili. Articolo 5 Procedura amichevole
tra le autorità competenti 1. Se l'attuazione o l'interpretazione del
presente accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi tra l'autorità
competente per la collettività di Saint-Barthélemy e una o più delle autorità
competenti degli Stati membri, tali autorità si sforzano di risolvere la
controversia in modo amichevole. Esse informano dei risultati di tale
consultazione la Commissione europea, che ne informa a sua volta gli altri Stati
membri. 2. Per quanto riguarda le questioni di
interpretazione, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su
richiesta di una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Articolo 6 Risoluzione delle
controversie tra le parti contraenti del presente accordo 1. In caso di
controversia tra le parti contraenti del presente accordo in merito alla sua
interpretazione o applicazione, queste si riuniscono prima di adire la Corte di
giustizia dell'Unione europea in conformità al paragrafo 2. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva
per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra le parti
contraenti del presente accordo in merito alla sua applicazione o
interpretazione. Essa è adita da una di tali parti. Articolo 7 Entrata
in vigore Ciascuna delle
parti contraenti notifica all'altra l'espletamento delle procedure richieste
per l'entrata in vigore del presente accordo, che prende effetto il giorno
successivo a quello del ricevimento della seconda notifica. Articolo 8 Durata e denuncia Il presente accordo è concluso per un periodo
di tempo indeterminato, con riserva della sua denuncia da parte di una parte
contraente previo preavviso scritto all'altra parte contraente per via
diplomatica. Il presente accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo il
ricevimento di un tale preavviso. Articolo 9 Lingue Il presente
accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata,
danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone,
lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa
ugualmente fede. Fatto a … il … Per l'Unione
europea Per la Repubblica francese [1] Tale
situazione non pregiudica in alcun modo la posizione degli Stati membri in sede
di Consiglio quando si tratta di decidere in merito al conferimento di poteri
delegati o di esecuzione alla Commissione. [2] GUUE […]
del […], pag. […]. [3] La data
di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. [4] GUUE L 325
del 9.12.2010, pag. 4.