52013PC0555

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità /* COM/2013/0555 final - 2013/0269 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Conformemente alla decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2012 la collettività territoriale dell'isola di Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica dell'Unione per accedere allo status di paese o territorio d'oltremare.

La decisione 2010/718/UE precisa che la Francia si è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché in occasione di tale evoluzione gli interessi dell'Unione siano preservati.

Per procedere in tal senso una decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011, trasmessa alla Commissione europea il 24 ottobre 2011, ha autorizzato quest'ultima a negoziare le condizioni corrispondenti. L'autorizzazione riguarda più precisamente un accordo tra la Repubblica francese, a nome di Saint-Barthélemy, e l'Unione europea che prevede l'applicazione, per quanto riguarda il suddetto territorio, della legislazione dell'Unione relativa alla tassazione del risparmio e alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio precisano in particolare quanto segue:

- l'obiettivo è concludere un accordo che prevede l'applicazione, con riguardo a Saint-Barthélemy, dei regimi previsti dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio. A tal fine occorre tener conto dei progressi legislativi in tali settori affinché i regimi applicabili a Saint-Barthélemy siano equivalenti a quelli che si applicano nella Francia metropolitana;

- l'accordo deve coprire i regimi previsti dalle direttive precitate. Nell'ambito della tassazione del risparmio esso deve riguardare i pagamenti di interessi, quali definiti all'articolo 6 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio e future modifiche, effettuati dagli agenti pagatori stabiliti a Saint-Barthélemy a favore dei beneficiari effettivi residenti nell'UE;

- l'accordo deve essere concluso per un periodo di tempo indeterminato.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

Sulla base dell'autorizzazione conferitale, la Commissione europea ha elaborato un progetto di accordo che ha dato luogo a un negoziato con la Francia nel corso del 2012 e dei primi mesi del 2013.

Il progetto di accordo è stato inoltre oggetto di discussioni nel gruppo di lavoro "Questioni fiscali" del Consiglio dell'Unione europea e nessuno Stato membro ha formulato riserve in proposito.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta è costituita dagli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita dagli articoli 113 e 115 del TFUE. L'obiettivo della misura, intorno al quale si articola il contenuto, è infatti quello di estendere i meccanismi delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE, fondate su questi due ultimi articoli, ai rapporti tra gli Stati membri e Saint-Barthélemy.

L'accordo, ai sensi del suo articolo 1, mira ad applicare, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, le questioni di fiscalità contemplate nei seguenti atti:

- direttiva 2011/16/UE del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2013,

- direttiva 2003/48/CE del Consiglio e

- atti correlati.

L'accordo è reso dinamico dall'articolo 1, paragrafo 3, e dall'articolo 2. Esso comprende pertanto non solo le modifiche che verranno apportate in futuro alle due direttive, ma anche tutti gli atti delegati e di esecuzione presenti e, se del caso, futuri[1]. Si tratta di una condizione necessaria per assicurare in qualsiasi momento lo stesso trattamento nelle situazioni all'interno dell'Unione europea, da un alto, e in quelle che intervengono tra gli Stati membri e Saint-Barthélemy, dall'altro.

L'articolo 3 precisa la definizione di autorità competenti, uffici centrali e servizi di collegamento nonché di funzionari competenti, in modo da garantire la coerenza con le misure nazionali di recepimento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE del Consiglio che sono state o saranno adottate dagli Stati membri.

La trasmissione alla Commissione europea di statistiche e di informazioni sull'applicazione dell'accordo alla collettività di Saint-Barthélemy è assicurata dalla Repubblica francese (articolo 4).

In materia di risoluzione delle controversie sono previsti gli elementi seguenti:

- una procedura amichevole tra le autorità competenti dei soli Stati membri interessati quando l'attuazione o l'interpretazione dell'accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi fra tali autorità competenti (articolo 5). La Commissione europea è informata dei risultati della consultazione e deve a sua volta informare gli altri Stati membri. Se la controversia riguarda una questione di interpretazione, la Commissione può partecipare alle consultazioni su richiesta di una delle autorità competenti;

- se la controversia tra le parti contraenti riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, le parti si devono riunire con la Commissione europea prima di adire la Corte di giustizia (articolo 6). Questa è la sola competente a dirimere tali controversie.

Le formalità per l'entrata in vigore sono stabilite all'articolo 7.

Inoltre, conformemente alle direttive di negoziato, l'articolo 8 prevede che l'accordo sia concluso per un periodo di tempo indeterminato, lasciando alle parti la possibilità di denunciarlo per via diplomatica.

2013/0269 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla decisione del Consiglio [XXX] del […][2], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità, è stato firmato in data […], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)       Tale accordo mira a garantire che i meccanismi delle due direttive, finalizzati in particolare alla lotta alla frode e all'evasione fiscali transfrontaliere, si applichino con riguardo a Saint-Barthélemy nonostante il suo cambiamento di status.

(3)       È necessario che l'accordo venga approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione[3].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

L'UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea,

e

LA REPUBBLICA FRANCESE, per quanto riguarda la collettività di Saint-Barthélemy,

Considerando che:

1) La collettività di Saint-Barthélemy fa parte integrante della Repubblica francese, ma non fa più parte dell'Unione europea dal 1° gennaio 2012 in conformità alla decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy[4].

2) Per continuare a preservare gli interessi dell'Unione e, in particolare, a lottare contro la frode e l'evasione fiscali transfrontaliere è necessario provvedere affinché le disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione europea sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità e sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi continuino ad applicarsi con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy. Occorre inoltre assicurare che i testi che modificano tali disposizioni si applichino con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Applicazione delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e degli atti correlati

1. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2011/16/UE nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.

2. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2003/48/CE del Consiglio nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.

3. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, gli atti dell'Unione adottati, se del caso, sulla base delle direttive citate ai paragrafi 1 e 2.

4. Le parti contraenti del presente accordo precisano che la Commissione europea ha, nei confronti della collettività di Saint-Barthélemy, gli stessi compiti previsti dalle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e dagli altri strumenti giuridici correlati adottati dal Consiglio al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 2

Versioni applicabili degli atti dell'Unione cui il presente accordo fa riferimento

I riferimenti, nel presente accordo, alle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE nonché agli altri atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, si intendono fatti a tali direttive e atti nella versione in vigore al momento pertinente, se del caso modificati dagli atti modificativi successivi.

Articolo 3

Autorità competenti, uffici centrali di collegamento, servizi di collegamento e funzionari competenti

Le parti contraenti del presente accordo precisano che le autorità competenti designate a norma della direttiva 2003/48/CE nonché le autorità competenti, gli uffici centrali di collegamento, i servizi di collegamento e i funzionari competenti designati a norma della direttiva 2011/16/UE dagli Stati membri sono investiti delle stesse funzioni e competenze ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tali direttive con riguardo alla collettività di Saint- Barthélemy, conformemente all'articolo 1 del presente accordo.

Articolo 4

Controllo

La Repubblica francese trasmette alla Commissione europea statistiche e informazioni sull'applicazione del presente accordo alla collettività di Saint-Barthélemy nella stessa misura, nelle medesime forme e con le medesime scadenze di quelle che devono essere trasmesse sul funzionamento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE con riguardo ai territori francesi cui tali direttive sono applicabili.

Articolo 5

Procedura amichevole tra le autorità competenti

1. Se l'attuazione o l'interpretazione del presente accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi tra l'autorità competente per la collettività di Saint-Barthélemy e una o più delle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità si sforzano di risolvere la controversia in modo amichevole. Esse informano dei risultati di tale consultazione la Commissione europea, che ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

2. Per quanto riguarda le questioni di interpretazione, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su richiesta di una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie tra le parti contraenti del presente accordo

1. In caso di controversia tra le parti contraenti del presente accordo in merito alla sua interpretazione o applicazione, queste si riuniscono prima di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità al paragrafo 2.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra le parti contraenti del presente accordo in merito alla sua applicazione o interpretazione. Essa è adita da una di tali parti.

Articolo 7

Entrata in vigore

Ciascuna delle parti contraenti notifica all'altra l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, che prende effetto il giorno successivo a quello del ricevimento della seconda notifica.

Articolo 8

Durata e denuncia

Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato, con riserva della sua denuncia da parte di una parte contraente previo preavviso scritto all'altra parte contraente per via diplomatica. Il presente accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo il ricevimento di un tale preavviso.

Articolo 9

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

Fatto a … il …

Per l'Unione europea    Per la Repubblica francese

[1]               Tale situazione non pregiudica in alcun modo la posizione degli Stati membri in sede di Consiglio quando si tratta di decidere in merito al conferimento di poteri delegati o di esecuzione alla Commissione.

[2]               GUUE […] del […], pag. […].

[3]               La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

[4]               GUUE L 325 del 9.12.2010, pag. 4.