4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/602 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione (2) stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ed è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati elaborati in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le pertinenti parti interessate conformemente all’allegato V del regolamento (UE) 2016/1012 per l’emissione di certificati zootecnici da parte degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Durante il periodo di applicazione dei nuovi modelli di certificati zootecnici gli Stati membri e le parti interessate hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici legati all’uso di tali modelli, riguardanti la stampa dei certificati zootecnici e la verifica dell’identità degli animali riproduttori. Risulta inoltre che l’emissione di certificati zootecnici per il materiale germinale da parte di un unico organismo di rilascio abbia creato problemi dovuti alla separazione tra gli enti selezionatori e gli enti ibridatori da un lato e, se autorizzati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma o i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni dall’altro.

(3)

Al fine di consentire agli enti selezionatori e agli enti ibridatori di rilasciare certificati zootecnici su un unico foglio, è necessario consentirne la stampa con orientamento sia verticale sia orizzontale. Dovrebbe inoltre essere consentita la sostituzione della stampa delle note a piè di pagina e delle note contenute nei modelli di certificati zootecnici con la stampa di un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile, quale ad esempio un link valido e verificato alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in una posizione ben visibile del certificato zootecnico.

(4)

Il formato della genealogia previsto dai modelli di certificati zootecnici stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prevede l’indicazione del numero di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e dei nonni dell’animale riproduttore per il quale viene rilasciato un certificato zootecnico. L’indicazione del numero di identificazione individuale dei genitori e dei nonni nella genealogia è necessaria se tale numero è diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel modello di certificato zootecnico dovrebbe inoltre essere previsto un periodo di accoppiamento, anziché una data di accoppiamento, per gli allevamenti estensivi.

(5)

I certificati zootecnici per il materiale germinale forniscono informazioni sul materiale germinale e sugli animali donatori. In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni che richiedono la convalida delle informazioni sull’animale donatore da parte di un ente selezionatore o di un ente ibridatore e la convalida delle informazioni sul materiale germinale da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o da parte di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni. Vi è pertanto la necessità di prevedere, nei modelli di certificati zootecnici per il materiale germinale, uno spazio per la firma di più organismi di rilascio. Dovrebbe inoltre essere consentito di scindere la parte del certificato zootecnico riguardante il materiale germinale dalla parte relativa all’animale donatore, a condizione che una copia del certificato zootecnico rilasciato per l’animale donatore sia allegata al certificato zootecnico rilasciato per il materiale germinale.

(6)

Tenendo conto dell’esperienza acquisita dal momento in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è diventato applicabile, è necessario aggiornare i modelli di certificati zootecnici per facilitare l’emissione e la stampa di tali certificati e consentire una migliore verifica dell’identità degli animali riproduttori. È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.

(7)

Il regolamento (UE) 2016/1012 e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento stabiliscono norme che sostituiscono quelle di cui alle decisioni 84/247/CEE (3), 84/419/CEE (4), 89/501/CEE (5), 89/502/CEE (6), 89/503/CEE (7), 89/504/CEE (8), 89/505/CEE (9), 89/506/CEE (10), 89/507/CEE (11), 90/254/CEE (12), 90/255/CEE (13), 90/256/CEE (14), 90/257/CEE (15), 90/258/CEE (16), 92/353/CEE (17), 92/354/CEE (18), 96/78/CE (19), 96/79/CE (20), 96/509/CE (21), 96/510/CE (22), 2005/379/CE (23) e 2006/427/CE (24) della Commissione. Tali decisioni erano state adottate a norma delle direttive 88/661/CEE (25), 89/361/CEE (26), 90/427/CEE (27), 94/28/CE (28) e 2009/157/CE (29) del Consiglio, che sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 1o novembre 2018.

(8)

A fini di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione e onde evitare duplicazioni, è opportuno abrogare le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE.

(9)

Al fine di consentire una transizione agevole alle nuove misure, è necessario differire la data di applicazione del presente regolamento e prevedere una misura transitoria per quanto riguarda l’emissione di certificati zootecnici per le partite di animali riproduttori di razza pura e di suini ibridi riproduttori o del loro materiale germinale, conformemente ai modelli di cui ai rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della data di applicazione del presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è così modificato:

1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato III è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato IV è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.

2.   Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.

Articolo 3

Le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE sono abrogate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).

(3)  Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58).

(4)  Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d’iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11).

(5)  Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 19).

(6)  Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d’iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 21).

(7)  Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 22).

(8)  Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 31).

(9)  Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d’iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 33).

(10)  Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34).

(11)  Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell’attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43).

(12)  Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 30).

(13)  Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d’iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 32).

(14)  Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell’attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 35).

(15)  Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l’ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l’utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 38).

(16)  Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 39).

(17)  Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell’11.7.1992, pag. 63).

(18)  Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell’11.7.1992, pag. 66).

(19)  Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l’iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39).

(20)  Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41).

(21)  Decisione 96/509/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l’importazione di sperma di taluni animali (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 47).

(22)  Decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l’importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).

(23)  Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15).

(24)  Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell’attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56).

(25)  Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

(26)  Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

(27)  Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

(28)  Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

(29)  Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (1)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (1)  (2)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (1)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (1)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente selezionatore o dell’autorità competente che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (3)

1.

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza dell’animale riproduttore di razza pura

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l’animale è iscritto (3)

5.

Sesso dell’animale

6.

Numero di iscrizione nel libro genealogico dell’animale

7.

Identificazione dell’animale riproduttore di razza pura (4)

7.1.

Sistema

7.2.

Numero di identificazione individuale

7.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

7.4.

Nome (3)

8.

Verifica dell’identità (3)  (6)  (7)

8.1.

Metodo

8.2.

Risultato

9.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (8) e paese di nascita dell’animale

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (3) dell’allevatore

11.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (3) del proprietario

12.

Genealogia dell’animale riproduttore di razza pura (7)  (9)

12.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (10)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

Nome (3)

12.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (10)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

Nome (3)

12.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (10)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

Nome (3)

12.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (10)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

Nome (3)

12.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (10)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

Nome (3)

12.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (10)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

Nome (3)

13.

Informazioni supplementari (3)  (7)  (11)

13.1.

Risultati della prova di performance

13.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

13.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche dell’animale in relazione al programma genetico

13.4.

Altre informazioni pertinenti sull’animale riproduttore di razza pura

13.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12

14.

Inseminazione (1)/Accoppiamento (1)  (3)  (12)

14.1.

Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal .... al ...)

14.2.

Identificazione dei maschi donatori

14.2.1.

Libro genealogico nn. e sezioni

14.2.2.

Numeri di identificazione individuali (4)  (10)

14.2.3.

Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (5)

14.2.4.

Nomi (3)

14.2.5.

Metodi di verifica dell’identità e risultati (6)

15.

Convalida

15.1.

Fatto a:…

15.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

15.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (13) che firma il certificato)

15.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (14)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (14)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (14)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (14)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (14)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente selezionatore, dell’autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (15)

Nome dell’ente selezionatore/dell’autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (16)

Image 1

Parte A.

Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore  (17)

1.

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza del maschio donatore

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto (15)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore (18)

6.

Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina (15)  (19)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identificazione del maschio donatore (20)

7.1.

Sistema

7.2.

Numero di identificazione individuale (19)

7.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

7.4.

Nome (15)

8.

Verifica dell’identità (15)  (22)  (23)

8.1.

Metodo

8.2.

Risultato

9.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (24) e paese di nascita del maschio donatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (15) dell’allevatore

11.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (15) del proprietario

12.

Genealogia del maschio donatore (23)  (25)

12.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (19)  (20)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

Nome (15)

12.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (19)  (20)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

Nome (15)

12.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (19)  (20)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

Nome (15)

12.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (19)  (20)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

Nome (15)

12.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (19)  (20)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

Nome (15)

12.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (19)  (20)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

Nome (15)

13.

Informazioni supplementari (15)  (23)  (26)

13.1.

Risultati della prova di performance

13.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

13.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

13.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

13.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12

14.

Convalida (27)

14.1.

Fatto a: …

14.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

14.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (28) che firma il certificato)

14.4.

Firma: …

Image 2

Parte B.

Informazioni relative allo sperma  (29)

1.

Identificazione dei maschi donatori (20)  (27)

1.1.

Numeri di identificazione individuali (19)

1.2.

Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (21)

1.3.

Numero di identificazione individuale dei maschi donatori della specie equina (15)  (19)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4.

Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori (15)

2.

Identificazione dello sperma

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (15)  (30)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi (31)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (15)  (32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Nome e recapito dell’ente selezionatore (14), o della parte terza (14) designata da tale ente selezionatore, responsabile dell’esecuzione delle prove (15)  (33)

6.

Convalida

6.1.

Fatto a: …

6.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

6.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (34) che firma il certificato)

6.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (35)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (35)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (35)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (35)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (35)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente selezionatore, dell’autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (36)

Nome dell’ente selezionatore/dell’autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (37)

Image 3

Parte A.

Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice  (38)

1.

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza della femmina donatrice

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta (36)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice (39)

6.

Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina (36)  (40)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identificazione della femmina donatrice (41)

7.1.

Sistema

7.2.

Numero di identificazione individuale (40)

7.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

7.4.

Nome (36)

8.

Verifica dell’identità (36)  (43)  (44)

8.1.

Metodo

8.2.

Risultato

9.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (45) e paese di nascita della femmina donatrice

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (36) dell’allevatore

11.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (36) del proprietario

12.

Genealogia della femmina donatrice (44)  (46)

12.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (40)  (41)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

Nome (36)

12.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (40)  (41)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

Nome (36)

12.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (40)  (41)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

Nome (36)

12.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (40)  (41)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

Nome (36)

12.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (40)  (41)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

Nome (36)

12.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (40)  (41)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

Nome (36)

13.

Informazioni supplementari (36)  (44)  (47)

13.1.

Risultati della prova di performance

13.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

13.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

13.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

13.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12

14.

Convalida (48)

14.1.

Fatto a: …

14.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

14.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (49) che firma il certificato)

14.4.

Firma: …

Image 4

Parte B.

Informazioni relative agli ovociti  (50)

1.

Identificazione della femmina donatrice (41)  (48)

1.1.

Numero di identificazione individuale (40)

1.2.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (42)

1.3.

Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina (36)  (40)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (36)

2.

Identificazione degli ovociti

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (36)  (51)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di ovociti (52)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Convalida

5.1.

Fatto a: …

5.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

5.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (53) che firma il certificato)

5.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (54)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (54)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (54)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (54)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (54)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente selezionatore, dell’autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (55)

Nome dell’ente selezionatore/dell’autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori (56)

Image 5

Parte A.

Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice  (57)

1.

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza della femmina donatrice

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta (55)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice (58)

6.

Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identificazione della femmina donatrice (60)

7.1.

Sistema

7.2.

Numero di identificazione individuale (59)

7.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

7.4.

Nome (55)

8.

Verifica dell’identità (55)  (62)  (63)

8.1.

Metodo

8.2.

Risultato

9.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (64) e paese di nascita della femmina donatrice

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (55) dell’allevatore

11.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (55) del proprietario

12.

Genealogia della femmina donatrice (63)  (65)

12.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

13.

Informazioni supplementari (55)  (63)  (66)

13.1.

Risultati della prova di performance sulla femmina donatrice

13.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

13.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

13.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

13.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12

14.

Convalida (67)

14.1.

Fatto a: …

14.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

14.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (68) che firma il certificato)

14.4.

Firma: …

Image 6

Parte B.

Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore  (57)

1.

Nome dell’ente selezionatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza del maschio donatore

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto (55)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore (58)

6.

Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identificazione del maschio donatore (60)

7.1.

Sistema

7.2.

Numero di identificazione individuale (59)

7.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

7.4.

Nome (55)

8.

Verifica dell’identità (55)  (62)  (63)

8.1.

Metodo

8.2.

Risultato

9.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (64) e paese di nascita del maschio donatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (55) dell’allevatore

11.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (55) del proprietario

12.

Genealogia del maschio donatore (63)  (65)

12.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

12.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (59)  (60)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

Nome (55)

13.

Informazioni supplementari (55)  (63)  (66)

13.1.

Risultati della prova di performance sul maschio donatore

13.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

13.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

13.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

13.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12

14.

Convalida (67)

14.1.

Fatto a: …

14.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

14.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (68) che firma il certificato)

14.4.

Firma: …

Image 7

Parte C.

Informazioni relative agli embrioni  (69)

1.

Identificazione della femmina donatrice (60)  (67)

1.1.

Numero di identificazione individuale (59)

1.2.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

1.3.

Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (55)

2.

Identificazione dei maschi donatori (60)  (67)

2.1.

Numeri di identificazione individuali (59)

2.2.

Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (61)

2.3.

Numero di identificazione individuale dei maschi donatori della specie equina (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.

Riferimenti ai certificati zootecnici

2.4.1.

dei maschi donatori (54)  (55)

2.4.2.

dello sperma (54)  (55)

3.

Identificazione degli embrioni

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (55)  (70)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di embrioni (71)  (72)

Luogo della raccolta o produzione

Data della raccolta o produzione

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (55)  (73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione

4.1.

Nome

4.2.

Recapito

4.3.

Numero di approvazione

5.

Destinazione (inserire nome e recapito)

Parte D.

Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni

6.

Numero di identificazione individuale (59) della fattrice (55)

7.

Convalida

7.1.

Fatto a: …

7.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

7.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (73) che firma il certificato)

7.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

»

(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 5, 6, 7.2, 13 e, ove opportuno, 14 del presente certificato zootecnico.

(3)  Compilare solo se pertinente.

(4)  Per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(5)  Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.

(6)  Prescritto a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina e suina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.

(7)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(8)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(9)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(10)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(11)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(12)  Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.

(13)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(14)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(15)  Compilare solo se pertinente.

(16)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i maschi riproduttori di razza pura donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei maschi riproduttori di razza pura donatori.

(17)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 16.

(18)  Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.

(19)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all’allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell’animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.

(20)  Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(21)  Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.

(22)  Prescritto a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale.

(23)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(24)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(25)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(26)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(27)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’ente selezionatore, o da un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

(28)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(29)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e deve essere allegata una copia del certificato zootecnico per i maschi donatori, come segue:

i)

nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina, caprina o suina, conformemente al modello di cui all’allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

ii)

nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940, di cui almeno la parte I è integrata nel documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente all’articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.

(30)  Facoltativo.

(31)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più animali riproduttori di razza pura, a condizione che al punto 1.4 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.

(32)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.

(33)  Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.

(34)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(35)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(36)  Compilare solo se pertinente.

(37)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice.

(38)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 16.

(39)  Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.

(40)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all’allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell’animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.

(41)  Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(42)  Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.

(43)  Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti.

(44)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(45)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(46)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(47)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(48)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’ente selezionatore, o da un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

(49)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(50)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e deve essere allegata una copia del certificato zootecnico per la femmina donatrice, come segue:

i)

nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina, caprina o suina, conformemente al modello di cui all’allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

ii)

nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940, di cui almeno la parte I è integrata nel documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente all’articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.

(51)  Facoltativo.

(52)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un’indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.

(53)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(54)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(55)  Compilare solo se pertinente.

(56)  Nel caso in cui la parte A o B del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice o i maschi riproduttori di razza pura donatori, o per lo sperma di tali maschi riproduttori di razza pura, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice o dei maschi riproduttori di razza pura donatori, o dello sperma di tali maschi riproduttori di razza pura.

(57)  La parte A o B del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 16.

(58)  Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.

(59)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all’allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell’animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.

(60)  Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(61)  Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.

(62)  Prescritto a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.

(63)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(64)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(65)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(66)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(67)  Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall’ente selezionatore, o da un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

(68)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(69)  Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie del certificato zootecnico, come segue:

a)

per le femmine donatrici:

i)

nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina, caprina o suina, conformemente al modello di cui all’allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

ii)

nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940, di cui almeno la parte I è una sezione dedicata del documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente all’articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

b)

per lo sperma utilizzato per la fecondazione:

i)

come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o

ii)

conformemente al modello di cui all’allegato I, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.

(70)  Facoltativo.

(71)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un’indicazione chiara del numero di embrioni.

(72)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un’unica femmina riproduttrice di razza pura, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un’unica femmina riproduttrice di razza pura, fecondati con sperma raccolto da più maschi riproduttori di razza pura donatori, a condizione che al punto 2.4 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.

(73)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell’embrione.

(74)  La persona è un rappresentante dell’ente selezionatore, di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori  (1)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente ibridatore o dell’autorità competente che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (2)

1.

Nome dell’ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (3)/della linea (3)/dell’incrocio (3) del suino ibrido riproduttore

4.

Sesso dell’animale

5.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell’animale

6.

Identificazione dell’animale (4)

6.1.

Sistema

6.2.

Numero di identificazione individuale

6.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

6.4.

Nome (2)

7.

Verifica dell’identità (2)  (5)  (6)

7.1.

Metodo

7.2.

Risultato

8.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita dell’animale

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (2) dell’allevatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (2) del proprietario

11.

Genealogia del suino ibrido riproduttore (6)

11.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

12.

Informazioni supplementari (2)  (6)  (8)

12.1.

Risultati della prova di performance

12.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

12.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche dell’animale in relazione al programma genetico

12.4.

Altre informazioni pertinenti sul suino ibrido riproduttore

12.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11

13.

Inseminazione (3)/Accoppiamento (3)  (2)  (9)

13.1.

Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal .... al ...)

13.2.

Identificazione dei maschi donatori

13.2.1.

Numeri di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

13.2.2.

Numeri di identificazione individuali (4)  (7)

13.2.3.

Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (4)

13.2.4.

Nomi (2)

13.2.5.

Metodi di verifica dell’identità e risultati (5)

14.

Nome e recapito del destinatario

15.

Convalida

15.1.

Fatto a: …

15.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

15.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (10) che firma il certificato)

15.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente ibridatore, dell’autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (11)

Nome dell’ente ibridatore/dell’autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (12)

Image 8

Parte A.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore  (13)

1.

Nome dell’ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (14)/della linea (14)/dell’incrocio (14)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore

5.

Identificazione del maschio donatore (15)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

5.4.

Nome (11)

6.

Verifica dell’identità (11)  (16)  (17)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita del maschio donatore

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (11) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (11) del proprietario

10.

Genealogia del maschio donatore (17)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (15)  (18)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (15)

Razza (14)/linea (14)/incrocio (14)

Nome (11)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (15)  (18)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (15)

Razza (14)/linea (14)/incrocio (14)

Nome (11)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (15)  (18)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (15)

Razza (14)/linea (14)/incrocio (14)

Nome (11)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (15)  (18)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (15)

Razza (14)/linea (14)/incrocio (14)

Nome (11)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (15)  (18)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (15)

Razza (14)/linea (14)/incrocio (14)

Nome (11)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (15)  (18)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (15)

Razza (14)/linea (14)/incrocio (14)

Nome (11)

11.

Informazioni supplementari (11)  (17)  (19)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (20)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (21) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 9

Parte B.

Informazioni relative allo sperma  (22)

1.

Identificazione dei maschi donatori (15)  (20)

1.1.

Numeri di identificazione individuali

1.2.

Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

1.3.

Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori (11)

2.

Identificazione dello sperma

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (11)  (23)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi (24)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (11)  (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Nome e recapito dell’ente ibridatore (14), o della parte terza (14) designata da tale ente ibridatore, responsabile dell’esecuzione delle prove (11)  (26)

6.

Convalida

6.1.

Fatto a: …

6.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

6.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (27) che firma il certificato)

6.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente ibridatore, dell’autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (28)

Nome dell’ente ibridatore/dell’autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (29)

Image 10

Parte A.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice  (30)

1.

Nome dell’ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (31)/della linea (31)/dell’incrocio (31)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice

5.

Identificazione della femmina donatrice (32)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

5.4.

Nome (28)

6.

Verifica dell’identità (28)  (33)  (34)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita della femmina donatrice

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (28) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (28) del proprietario

10.

Genealogia della femmina donatrice (34)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (32)  (35)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (32)

Razza (31)/linea (31)/incrocio (31)

Nome (28)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (32)  (35)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (32)

Razza (31)/linea (31)/incrocio (31)

Nome (28)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (32)  (35)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (32)

Razza (31)/linea (31)/incrocio (31)

Nome (28)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (32)  (35)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (32)

Razza (31)/linea (31)/incrocio (31)

Nome (28)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (32)  (35)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (32)

Razza (31)/linea (31)/incrocio (31)

Nome (28)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (32)  (35)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (32)

Razza (31)/linea (31)/incrocio (31)

Nome (28)

11.

Informazioni supplementari (28)  (34)  (36)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (37)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (38) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 11

Parte B.

Informazioni relative agli ovociti  (39)

1.

Identificazione della femmina donatrice (32)  (37)

1.1.

Numero di identificazione individuale

1.2.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

1.3.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (28)

2.

Sistema di identificazione

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (28)  (40)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di ovociti (41)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Convalida

5.1.

Fatto a: …

5.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

5.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (42) che firma il certificato)

5.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’ente ibridatore, dell’autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (43)

Nome dell’ente ibridatore/dell’autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori (44)

Image 12

Parte A.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice  (45)

1.

Nome dell’ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (46)/della linea (46)/dell’incrocio (46)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice

5.

Identificazione della femmina donatrice (47)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

5.4.

Nome (43)

6.

Verifica dell’identità (43)  (48)  (49)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita della femmina donatrice

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (43) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (43) del proprietario

10.

Genealogia della femmina donatrice (49)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

11.

Informazioni supplementari (43)  (49)  (51)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (52)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (53) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 13

Parte B.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore  (45)

1.

Nome dell’ente ibridatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (46)/della linea (46)/dell’incrocio (46)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore

5.

Identificazione del maschio donatore (47)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

5.4.

Nome (43)

6.

Verifica dell’identità (43)  (48)  (49)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita del maschio donatore

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (43) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (43) del proprietario

10.

Genealogia del maschio donatore (49)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (47)  (50)

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale (47)

Razza (46)/linea (46)/incrocio (46)

Nome (43)

11.

Informazioni supplementari (43)  (49)  (51)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (52)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (53) che firma il certificato)

14.2.

Firma: …

Image 14

Parte C.

Informazioni relative agli embrioni  (54)

1.

Identificazione della femmina donatrice (47)  (52)

1.1.

Numero di identificazione individuale

1.2.

Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

1.3.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (43)

2.

Identificazione dei maschi donatori (47)  (52)

2.1.

Numeri di identificazione individuali

2.2.

Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale

2.3.

Riferimenti ai certificati zootecnici

2.3.1.

dei maschi donatori (43)  (46)

2.3.2.

dello sperma (43)  (46)

3.

Identificazione degli embrioni

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (43)  (55)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di embrioni (56)  (57)

Luogo della raccolta o produzione

Data della raccolta o produzione

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (43)  (58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione

4.1.

Nome

4.2.

Recapito

4.3.

Numero di approvazione

5.

Destinazione (inserire nome e recapito)

Parte D.

Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni

6.

Numero di identificazione individuale (47) della fattrice (43)

7.

Convalida

7.1.

Fatto a: …

7.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

7.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (59) che firma il certificato)

7.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

»

(1)  È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13 del presente certificato zootecnico.

(2)  Compilare solo se pertinente.

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(5)  Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.

(6)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(7)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(8)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(9)  Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.

(10)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(11)  Compilare solo se pertinente.

(12)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei suini ibridi riproduttori maschi donatori.

(13)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

(14)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(15)  Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(16)  Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale.

(17)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(18)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(19)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(20)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’ente ibridatore, o da un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

(21)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(22)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato II, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.

(23)  Facoltativo.

(24)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori, a condizione che al punto 1.3 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.

(25)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.

(26)  Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.

(27)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(28)  Compilare solo se pertinente.

(29)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice.

(30)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

(31)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(32)  Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(33)  Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti.

(34)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(35)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(36)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(37)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’ente ibridatore, o da un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

(38)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(39)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori femmine donatrici, rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato II, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.

(40)  Facoltativo.

(41)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un’indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.

(42)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(43)  Compilare solo se pertinente.

(44)  Nel caso in cui le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice o i suini ibridi riproduttori maschi donatori, o per lo sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice o dei suini ibridi riproduttori maschi donatori, o dello sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi.

(45)  Le parti A e/o B del certificato zootecnico possono non essere compilate o possono essere rimosse dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

(46)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(47)  Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale sull’identificazione e la registrazione degli animali.

(48)  Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti o degli embrioni.

(49)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(50)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(51)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(52)  Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall’ente ibridatore, o da un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

(53)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, o di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(54)  Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici, come segue:

a)

per le femmine donatrici, conformemente al modello di cui all’allegato II, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

b)

per lo sperma utilizzato per la fecondazione:

i)

come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o

ii)

conformemente al modello di cui all’allegato II, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.

(55)  Facoltativo.

(56)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un’indicazione chiara del numero di embrioni.

(57)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, fecondati con sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori maschi donatori, a condizione che al punto 2.3 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.

(58)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell’embrione.

(59)  La persona è un rappresentante dell’ente ibridatore, di un’autorità competente di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (1)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (1)  (2)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (1)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (1)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (1)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (1)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza dell’animale riproduttore di razza pura

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l’animale è iscritto (3)

5.

Sesso dell’animale

6.

Numero di iscrizione nel libro genealogico dell’animale

7.

Identificazione dell’animale riproduttore di razza pura (4)

7.1.

Sistema

7.2.

Numero di identificazione individuale

7.3.

Nome (3)

8.

Verifica dell’identità (3)  (5)  (6)

8.1.

Metodo

8.2.

Risultato

9.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (7) e paese di nascita dell’animale

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (3) dell’allevatore

11.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (3) del proprietario

12.

Genealogia (6)  (8) dell’animale riproduttore di razza pura

12.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (9)

Nome (3)

12.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (9)

Nome (3)

12.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (9)

Nome (3)

12.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (9)

Nome (3)

12.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (9)

Nome (3)

12.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (4)  (9)

Nome (3)

13.

Informazioni supplementari (3)  (6)  (10)

13.1.

Risultati della prova di performance

13.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

13.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche dell’animale in relazione al programma genetico

13.4.

Altre informazioni pertinenti sull’animale riproduttore di razza pura

13.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12

14.

Inseminazione (1)/Accoppiamento (1)  (3)  (11)

14.1.

Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal .... al ....)

14.2.

Identificazione dei maschi donatori

14.2.1.

Libro genealogico nn. e sezioni

14.2.2.

Numeri di identificazione individuali (4)  (9)

14.2.3.

Nomi (3)

14.2.4.

Metodi di verifica dell’identità e risultati (5)

15.

Nome dell’ente selezionatore (1)/autorità competente (1)/ente ibridatore (1) che tiene il libro genealogico (1)/registro suini ibridi (1) nel quale l’animale riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto (1)/registrato (1) (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

16.

Convalida

16.1.

Fatto a: …

16.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

16.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (12) che firma il certificato)

16.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (13)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (13)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (13)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (13)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (13)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (14)

Nome dell’organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (15)

Image 15

Parte A.

Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore  (16)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza del maschio donatore

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto (14)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore

6.

Identificazione del maschio donatore (17)

6.1.

Sistema

6.2.

Numero di identificazione individuale

6.3.

Nome (14)

7.

Verifica dell’identità (14)  (18)  (19)

7.1.

Metodo

7.2.

Risultato

8.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (20) e paese di nascita del maschio donatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (14) dell’allevatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (14) del proprietario

11.

Genealogia del maschio donatore (19)  (21)

11.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (17)  (22)

Nome (14)

11.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (17)  (22)

Nome (14)

11.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (17)  (22)

Nome (14)

11.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (17)  (22)

Nome (14)

11.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (17)  (22)

Nome (14)

11.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (17)  (22)

Nome (14)

12.

Informazioni supplementari (14)  (19)  (23)

12.1.

Risultati della prova di performance

12.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

12.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

12.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

12.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11

13.

Convalida (24)

13.1.

Fatto a:…

13.2.

il:…

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

13.3.

Nome e qualifica del firmatario:…

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (25) che firma il certificato)

13.4.

Firma:…

Image 16

Parte B.

Informazioni relative allo sperma  (26)

1.

Identificazione dei maschi donatori (17)  (24)

1.1.

Numeri di identificazione individuali

1.2.

Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori (14)

2.

Sistema di identificazione

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (14)  (27)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi (28)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (14)  (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Nome e recapito dell’ente selezionatore (13), o della parte terza (13) designata da tale ente selezionatore, responsabile dell’esecuzione delle prove (14)  (30)

6.

Convalida

6.1.

Fatto a: …

6.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

6.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (31) che firma il certificato)

6.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (32)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (32)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (32)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (32)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (32)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (33)

Nome dell’organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (34)

Image 17

Parte A.

Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice  (35)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza della femmina donatrice

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta (33)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice

6.

Identificazione della femmina donatrice (36)

6.1.

Sistema

6.2.

Numero di identificazione individuale

6.3.

Nome (33)

7.

Verifica dell’identità (33)  (37)  (38)

7.1.

Metodo

7.2.

Risultato

8.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (39) e paese di nascita della femmina donatrice

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (33) dell’allevatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (33) del proprietario

11.

Genealogia della femmina donatrice (38)  (40)

11.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (36)  (41)

Nome (33)

11.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (36)  (41)

Nome (33)

11.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (36)  (41)

Nome (33)

11.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (36)  (41)

Nome (33)

11.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (36)  (41)

Nome (33)

11.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (36)  (41)

Nome (33)

12.

Informazioni supplementari (33)  (38)  (42)

12.1.

Risultati della prova di performance

12.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

12.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

12.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

12.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11

13.

Convalida (43)

13.1.

Fatto a: …

13.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

13.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (44) che firma il certificato)

13.4.

Firma: …

Image 18

Parte B.

Informazioni relative agli ovociti  (45)

1.

Identificazione della femmina donatrice (36)  (43)

1.1.

Numero di identificazione individuale

1.2.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (33)

2.

Identificazione degli ovociti

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (33)  (46)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di ovociti (47)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Convalida

5.1.

Fatto a: …

5.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

5.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (48) che firma il certificato)

5.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:

a)

specie bovina (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)  (49)

b)

specie suina (Sus scrofa)  (49)

c)

specie ovina (Ovis aries)  (49)

d)

specie caprina (Capra hircus)  (49)

e)

specie equina (Equus caballus, Equus asinus)  (49)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (50)

Nome dell’organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori (51)

Image 19

Parte A.

Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice  (52)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza della femmina donatrice

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta (50)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice

6.

Identificazione della femmina donatrice (53)

6.1.

Sistema

6.2.

Numero di identificazione individuale

6.3.

Nome (50)

7.

Verifica dell’identità (50)  (54)  (55)

7.1.

Metodo

7.2.

Risultato

8.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (56) e paese di nascita della femmina donatrice

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (50) dell’allevatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (50) del proprietario

11.

Genealogia della femmina donatrice (55)  (57)

11.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

12.

Informazioni supplementari (50)  (55)  (59)

12.1.

Risultati della prova di performance

12.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

12.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

12.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

12.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11

13.

Convalida (60)

13.1.

Fatto a: …

13.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

13.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (61) che firma il certificato)

13.4.

Firma: …

Image 20

Parte B.

Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore  (52)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del libro genealogico

3.

Nome della razza del maschio donatore

4.

Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto (50)

5.

Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore

6.

Identificazione del maschio donatore (53)

6.1.

Sistema

6.2.

Numero di identificazione individuale

6.3.

Nome (50)

7.

Verifica dell’identità (50)  (54)  (55)

7.1.

Metodo

7.2.

Risultato

8.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)  (56) e paese di nascita del maschio donatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (50) dell’allevatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (50) del proprietario

11.

Genealogia del maschio donatore (55)  (57)

11.1.

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.1.1.

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.1.2.

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.2.

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.2.1.

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

11.2.2.

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

Numero di identificazione individuale (53)  (58)

Nome (50)

12.

Informazioni supplementari (50)  (55)  (59)

12.1.

Risultati della prova di performance

12.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

12.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

12.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

12.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11

13.

Convalida (60)

13.1.

Fatto a: …

13.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

13.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (61) che firma il certificato)

13.4.

Firma: …

Image 21

Parte C.

Informazioni relative agli embrioni  (62)

1.

Identificazione della femmina donatrice (53)  (60)

1.1.

Numero di identificazione individuale

1.2.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (50)

2.

Identificazione dei maschi donatori (53)  (60)

2.1.

Numeri di identificazione individuali

2.2.

Riferimenti ai certificati zootecnici

2.2.1.

dei maschi donatori (49)  (50)

2.2.2.

dello sperma (49)  (50)

3.

Identificazione degli embrioni

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (50)  (63)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di embrioni (64)  (65)

Luogo della raccolta o produzione

Data della raccolta o produzione

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (50)  (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione

4.1.

Nome

4.2.

Recapito

4.3.

Numero di approvazione

5.

Destinazione (inserire nome e recapito)

Parte D.

Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni

6.

Numero di identificazione individuale (53) della fattrice (50)

7.

Convalida

7.1.

Fatto a: …

7.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

7.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (66) che firma il certificato)

7.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

»

(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 5, 6, 7.2, 13 e, ove opportuno, 14 del presente certificato zootecnico.

(3)  Compilare solo se pertinente.

(4)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(5)  Prescritto a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale. Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui l’animale è destinato ad essere iscritto.

(6)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(7)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(8)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» con riferimento alla sezione del libro genealogico. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(9)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(10)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(11)  Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.

(12)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(13)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(14)  Compilare solo se pertinente.

(15)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i maschi riproduttori di razza pura donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei maschi riproduttori di razza pura donatori.

(16)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 14.

(17)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(18)  Prescritto a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale. Può essere richiesto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale dall’ente selezionatore che tiene il libro genealogico in cui la progenie dell’animale donatore è destinata ad essere iscritta.

(19)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(20)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(21)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(22)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(23)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(24)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

(25)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(26)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i maschi donatori, rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato III, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.

(27)  Facoltativo.

(28)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più animali riproduttori di razza pura, a condizione che al punto 1.2 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.

(29)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.

(30)  Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.

(31)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(32)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(33)  Compilare solo se pertinente.

(34)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice.

(35)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 14.

(36)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(37)  Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie dell’animale donatore è destinata ad essere iscritta.

(38)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(39)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(40)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(41)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(42)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(43)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

(44)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(45)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per la femmina donatrice, rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato III, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.

(46)  Facoltativo.

(47)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un’indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.

(48)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(49)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(50)  Compilare solo se pertinente.

(51)  Nel caso in cui la parte A o B del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice o i maschi riproduttori di razza pura donatori, o per lo sperma di tali maschi riproduttori di razza pura, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice o dei maschi riproduttori di razza pura donatori, o dello sperma di tali maschi riproduttori di razza pura.

(52)  La parte A o B del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 14.

(53)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(54)  Prescritto a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale. Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere iscritta.

(55)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(56)  Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l’anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

(57)  Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

(58)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(59)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(60)  Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

(61)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(62)  Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici, come segue:

a)

per le femmine donatrici, conformemente al modello di cui all’allegato III, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

b)

per lo sperma utilizzato per la fecondazione:

i)

come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o

ii)

conformemente al modello di cui all’allegato III, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.

(63)  Facoltativo.

(64)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un’indicazione chiara del numero di embrioni.

(65)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un’unica femmina riproduttrice di razza pura, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un’unica femmina riproduttrice di razza pura, fecondati con sperma raccolto da più maschi riproduttori di razza pura donatori, a condizione che al punto 2.2 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.

(66)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell’embrione.

(67)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.


ALLEGATO IV

L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento  (1)

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (2)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (3)/della linea (3)/dell’incrocio (3) del suino ibrido riproduttore

4.

Sesso dell’animale

5.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell’animale

6.

Identificazione dell’animale (4)

6.1.

Sistema

6.2.

Numero di identificazione individuale

6.3.

Nome (2)

7.

Verifica dell’identità (2)  (5)  (6)

7.1.

Metodo

7.2.

Risultato

8.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita dell’animale

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (2) dell’allevatore

10.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (2) del proprietario

11.

Genealogia del suino ibrido riproduttore (6)

11.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

11.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (4)  (7)

Razza (3)/linea (3)/incrocio (3)

Nome (2)

12.

Informazioni supplementari (2)  (6)  (8)

12.1.

Risultati della prova di performance

12.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

12.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche dell’animale in relazione al programma genetico

12.4.

Altre informazioni pertinenti sul suino ibrido riproduttore

12.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11

13.

Inseminazione (3)/Accoppiamento (3)  (2)  (9)

13.1.

Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal .... al ....)

13.2.

Identificazione dei maschi donatori

13.2.1.

Numeri di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

13.2.2.

Numeri di identificazione individuali (4)

13.2.3.

Nomi (2)

13.2.4.

Metodi di verifica dell’identità e risultati (5)

14.

Nome dell’ente selezionatore (3)/autorità competente (3)/ente ibridatore (3) che tiene il libro genealogico (3)/registro suini ibridi (3) nel quale il suino riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto (3)/registrato (3) (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web) (2)  (10)

15.

Convalida

15.1.

Fatto a: …

15.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

15.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (11) che firma il certificato)

15.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di sperma di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (12)

Nome dell’organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (13)

Image 22

Parte A.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore  (14)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (15)/della linea (15)/dell’incrocio (15)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore

5.

Identificazione del maschio donatore (16)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Nome (12)

6.

Verifica dell’identità (12)  (17)  (18)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita del maschio donatore

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (12) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (12) del proprietario

10.

Genealogia del maschio donatore (18)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (16)  (19)

Razza (15)/linea (15)/incrocio (15)

Nome (12)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (16)  (19)

Razza (15)/linea (15)/incrocio (15)

Nome (12)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (16)  (19)

Razza (15)/linea (15)/incrocio (15)

Nome (12)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (16)  (19)

Razza (15)/linea (15)/incrocio (15)

Nome (12)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (16)  (19)

Razza (15)/linea (15)/incrocio (15)

Nome (12)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (16)  (19)

Razza (15)/linea (15)/incrocio (15)

Nome (12)

11.

Informazioni supplementari (12)  (18)  (20)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (21)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (22) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 23

Parte B.

Informazioni relative allo sperma  (23)

1.

Identificazione dei maschi donatori (16)  (21)

1.1.

Numeri di identificazione individuali

1.2.

Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori (12)

2.

Identificazione dello sperma

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (12)  (24)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi (25)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (12)  (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Nome e recapito dell’ente ibridatore (13), o della parte terza (13) designata da tale ente ibridatore, responsabile dell’esecuzione delle prove (12)  (27)

6.

Convalida

6.1.

Fatto a: …

6.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

6.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (28) che firma il certificato)

6.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (29)

Nome dell’organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell’animale donatore (30)

Image 24

Parte A.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice  (31)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (32)/della linea (32)/dell’incrocio (32)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice

5.

Identificazione della femmina donatrice (33)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Nome (29)

6.

Verifica dell’identità (29)  (34)  (35)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita della femmina donatrice

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (29) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (29) del proprietario

10.

Genealogia della femmina donatrice (35)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (33)  (36)

Razza (32)/linea (32)/incrocio (32)

Nome (29)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (33)  (36)

Razza (32)/linea (32)/incrocio (32)

Nome (29)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (33)  (36)

Razza (32)/linea (32)/incrocio (32)

Nome (29)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (33)  (36)

Razza (32)/linea (32)/incrocio (32)

Nome (29)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (33)  (36)

Razza (32)/linea (32)/incrocio (32)

Nome (29)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (33)  (36)

Razza (32)/linea (32)/incrocio (32)

Nome (29)

11.

Informazioni supplementari (29)  (35)  (37)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (38)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (39) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 25

Parte B.

Informazioni relative agli ovociti  (40)

1.

Identificazione della femmina donatrice (33)  (38)

1.1.

Numero di identificazione individuale

1.2.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (29)

2.

Identificazione degli ovociti

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (29)  (41)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di ovociti (42)

Luogo della raccolta

Data della raccolta

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione

3.1.

Nome

3.2.

Recapito

3.3.

Numero di approvazione

4.

Destinazione (inserire nome e recapito)

5.

Convalida

5.1.

Fatto a: …

5.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

5.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (43) che firma il certificato)

5.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ingresso nell’Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento

I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

(è possibile inserire il logo dell’organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)

Numero del certificato  (44)

Nome dell’organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori (45)

Image 26

Parte A.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice  (46)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (47)/della linea (47)/dell’incrocio (47)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice

5.

Identificazione della femmina donatrice (48)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Nome (44)

6.

Verifica dell’identità (44)  (49)  (50)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita della femmina donatrice

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (44) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (44) del proprietario

10.

Genealogia della femmina donatrice (50)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

11.

Informazioni supplementari (44)  (50)  (52)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (53)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (54) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 27

Parte B.

Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore  (46)

1.

Nome dell’organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2.

Nome del registro suini ibridi

3.

Nome della razza (47)/della linea (47)/dell’incrocio (47)

4.

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore

5.

Identificazione del maschio donatore (48)

5.1.

Sistema

5.2.

Numero di identificazione individuale

5.3.

Nome (44)

6.

Verifica dell’identità (44)  (49)  (50)

6.1.

Metodo

6.2.

Risultato

7.

Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita del maschio donatore

8.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (44) dell’allevatore

9.

Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (44) del proprietario

10.

Genealogia del maschio donatore (50)

10.1.

Padre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.1.1.

Nonno paterno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.1.2.

Nonna paterna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.2.

Madre

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.2.1.

Nonno materno

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

10.2.2.

Nonna materna

Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico

Numero di identificazione individuale (48)  (51)

Razza (47)/linea (47)/incrocio (47)

Nome (44)

11.

Informazioni supplementari (44)  (50)  (52)

11.1.

Risultati della prova di performance

11.2.

Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il …(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)

11.3.

Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico

11.4.

Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore

11.5.

Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10

12.

Convalida (53)

12.1.

Fatto a: …

12.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

12.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (54) che firma il certificato)

12.4.

Firma: …

Image 28

Parte C.

Informazioni relative agli embrioni  (55)

1.

Identificazione della femmina donatrice (48)  (53)

1.1.

Numero di identificazione individuale

1.2.

Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice (44)

2.

Identificazione dei maschi donatori (48)  (53)

2.1.

Numeri di identificazione individuali

2.2.

Riferimenti ai certificati zootecnici

2.2.1.

dei maschi donatori (44)  (47)

2.2.2.

dello sperma (44)  (47)

3.

Identificazione degli embrioni

Colore delle paillettes o di altri imballaggi (44)  (56)

Codice sulle paillettes o su altri imballaggi

Numero di paillettes o altri imballaggi

Numero di embrioni (57)  (58)

Luogo della raccolta o produzione

Data della raccolta o produzione

(gg.mm.aaaa o ISO 8601)

Altro (44)  (59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione

4.1.

Nome

4.2.

Recapito

4.3.

Numero di approvazione

5.

Destinazione (inserire nome e recapito)

Parte D.

Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni

6.

Numero di identificazione individuale (48) della fattrice (44)

7.

Convalida

7.1.

Fatto a: …

7.2.

il: …

(inserire il luogo di rilascio)

(inserire la data di rilascio)

7.3.

Nome e qualifica del firmatario: …

(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona  (60) che firma il certificato)

7.4.

Firma: …

Note:

Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.

Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

»

(1)  È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13 del presente certificato zootecnico.

(2)  Compilare solo se pertinente.

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(5)  Può essere richiesto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui l’animale è destinato ad essere registrato.

(6)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(7)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(8)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(9)  Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.

(10)  Applicabile solo nel caso di suini riproduttori di razza pura di razze o linee diverse registrati in un registro suini ibridi.

(11)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(12)  Compilare solo se pertinente.

(13)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei suini ibridi riproduttori maschi donatori.

(14)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

(15)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(16)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(17)  Può essere richiesto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell’animale donatore è destinata ad essere registrata.

(18)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(19)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(20)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(21)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

(22)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(23)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i maschi donatori, rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato IV, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.

(24)  Facoltativo.

(25)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori, a condizione che al punto 1.2 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.

(26)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.

(27)  Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.

(28)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(29)  Compilare solo se pertinente.

(30)  Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice.

(31)  La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

(32)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(33)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(34)  Può essere richiesto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell’animale donatore è destinata ad essere registrata.

(35)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(36)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(37)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(38)  Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

(39)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(40)  Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per la femmina donatrice, rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato IV, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.

(41)  Facoltativo.

(42)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un’indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.

(43)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(44)  Compilare solo se pertinente.

(45)  Nel caso in cui la parte A o B del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice o per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, o per lo sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice o dei suini ibridi riproduttori maschi donatori, o dello sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi.

(46)  La parte A o B del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

(47)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(48)  Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(49)  Può essere richiesto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere registrata.

(50)  Se necessario allegare fogli supplementari.

(51)  Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(52)  Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(53)  Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

(54)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

(55)  Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici, come segue:

a)

per le femmine donatrici, conformemente al modello di cui all’allegato IV, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

b)

per lo sperma utilizzato per la fecondazione:

i)

come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o

ii)

conformemente al modello di cui all’allegato IV, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.

(56)  Facoltativo.

(57)  Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un’indicazione chiara del numero di embrioni.

(58)  Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, fecondati con sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori maschi donatori, a condizione che al punto 2.2 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.

(59)  Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell’embrione.

(60)  La persona è un rappresentante dell’organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell’elenco di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell’organismo di allevamento conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.