21.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/300 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2019

che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi («il piano generale»). La decisione 2004/478/CE della Commissione (2) ha definito di conseguenza il piano generale.

(2)

Dall'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione vari incidenti derivanti da alimenti e mangimi hanno permesso di acquisire ulteriore esperienza nel coordinamento della gestione delle crisi a livello dell'Unione.

(3)

L'esperienza acquisita nel corso degli anni, come analizzata nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale) (3), ha dimostrato che occorre riesaminare la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi a livello nazionale e dell'Unione. I risultati hanno evidenziato la necessità di dedicare una maggiore attenzione alla preparazione alle crisi, oltre che alla loro gestione, per evitare o ridurre al minimo gli effetti sulla salute pubblica di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi. In questo modo sarebbe possibile ridurre in misura sostanziale l'impatto economico (come le restrizioni commerciali) di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi e contribuire così al conseguimento degli obiettivi della Commissione in materia di occupazione, crescita e investimenti. Occorre inoltre che la Commissione svolga un ruolo più incisivo in termini di comunicazione e coordinamento generale degli Stati membri in questo ambito. Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale contiene una serie di raccomandazioni per migliorare l'efficienza del piano generale.

(4)

L'EFSA formula i pareri che costituiscono la base scientifica per l'adozione di misure dell'Unione e ha il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica nelle procedure di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi. Il ruolo dell'EFSA nel piano generale dovrebbe essere perfezionato e rafforzato alla luce dell'esperienza acquisita.

(5)

Pur rispettando le competenze di ciascuna agenzia, l'EFSA dovrebbe coordinarsi con altre pertinenti agenzie scientifiche dell'Unione, come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il gruppo di esperti designati dal comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 31 del trattato Euratom (4), in caso siano necessari contributi o interventi nell'ambito delle rispettive competenze. Il piano generale deve inoltre garantire il coordinamento con i sistemi dell'ECDC di preparazione e risposta alle crisi per i casi riguardanti l'uomo in modo che le autorità sanitarie e i portatori di interessi siano informati in merito a una possibile crisi derivante dagli alimenti o dai mangimi potenzialmente in grado di incidere sulla salute umana.

(6)

La decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, comprese la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, per le minacce di origine biologica, chimica, ambientale e ignota, e l'istituzione di un «sistema di allarme rapido e di reazione» (SARR). Dati i potenziali collegamenti con la preparazione alle crisi e la loro gestione nel quadro della filiera alimentare, il piano generale dovrebbe tenere conto anche delle disposizioni pertinenti contenute nella decisione n. 1082/2013/UE.

(7)

Il piano generale dell'Unione dovrebbe essere sottoposto a revisione affinché siano inserite procedure intese ad agevolare il coordinamento con i piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi da elaborare conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo ai controlli ufficiali.

(8)

Obiettivo principale della presente decisione è tutelare la salute pubblica nell'Unione. Il piano generale dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. I rischi per la salute pubblica possono essere di natura biologica, chimica e fisica e comprendono i pericoli connessi alla radioattività e agli allergeni. L'impostazione, i principi e le procedure pratiche del piano generale potrebbero però anche essere considerati come orientamenti per la gestione di altri incidenti di origine alimentare che non comportano i suddetti rischi per la salute pubblica.

(9)

Nel 2017 la Commissione ha realizzato un audit interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG SANTE, da cui sono emerse alcune carenze dell'attuale piano generale che occorre affrontare.

(10)

Varie conclusioni sono state formulate in occasione della conferenza ministeriale del 26 settembre 2017 sul seguito dell'incidente del fipronil (7). Benché riguardanti questo incidente specifico e la relativa frode, alcune di queste conclusioni risultano pertinenti per la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi in generale, tra cui l'istituzione di un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro che garantisca il coordinamento della gestione di tali crisi per ogni organizzazione amministrativa nazionale.

(11)

La decisione 2004/478/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da una nuova decisione che istituisca un piano generale aggiornato per tenere conto dell'esperienza acquisita successivamente all'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione e per adeguarsi ai nuovi sviluppi.

(12)

La presente decisione dovrebbe definire un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come crisi, anche per quanto riguarda i relativi criteri. Non tutte le situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 55 richiederebbero necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma possono comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione. Tali criteri dovrebbero comprendere la gravità e la portata dell'incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori e la sensibilità politica al riguardo, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti in precedenza per la possibile mancanza di interventi sufficienti.

(13)

È necessario un coordinamento tra le diverse autorità a livello nazionale e dell'Unione, tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori per condividere le informazioni e adottare le misure atte a gestire una crisi. A tale riguardo un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione e altri sistemi di allarme e informazione a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, consentirebbe di rafforzare l'approccio «One Health», ad esempio coordinando le attività delle autorità per la sicurezza alimentare e delle autorità sanitarie pubbliche in merito allo stesso incidente dando alle autorità per la sicurezza alimentare l'accesso alle informazioni sui casi constatati nell'uomo comunicate dalle autorità pubbliche.

(14)

Per gestire in maniera efficace le crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi è necessario che, già prima del verificarsi di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione.

(15)

Le procedure pratiche da seguire per le situazioni di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero essere definite chiaramente per garantire una risposta rapida e agevole a tali situazioni. Per le stesse ragioni è opportuno definire il ruolo, la composizione e il funzionamento pratico dell'unità di crisi.

(16)

Una comunicazione al pubblico e ai partner commerciali che avvenga in tempo reale e si basi su dati concreti è essenziale per contribuire a tutelare la salute pubblica, evitando un'ulteriore diffusione dei rischi, e a ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente. L'elaborazione di principi di trasparenza e di una strategia di comunicazione sono pertanto elementi fondamentali nella gestione delle crisi.

(17)

Il presente piano generale è stato oggetto di consultazioni con l'EFSA ed è stato discusso con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni:

a)

situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione; e

b)

situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell'Unione.

3.   Il piano definisce inoltre le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli incidenti a livello dell'Unione, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il piano generale si applica a situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica derivanti da alimenti e mangimi, in particolare in relazione a qualsiasi pericolo di natura biologica, chimica e fisica negli alimenti e nei mangimi, rischi che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione di misure urgenti conformemente all'articolo 53 o all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Obiettivi

Obiettivo della presente decisione è ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1.   «incidente»: l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare, o indicare, un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile e in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi;

2.   «focolaio di tossinfezione alimentare»: un focolaio quale definito all'articolo 2, punto 2), lettera d), della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

3.   «coordinatore di crisi»: una persona e il suo supplente, presso le istanze europee e le autorità competenti degli Stati membri, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

CAPO II

Strutture e procedure di preparazione

Articolo 5

Coordinatori di crisi

Ciascuno Stato membro, l'EFSA e la Commissione designano un coordinatore di crisi ed il suo supplente per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I. La Commissione mantiene aggiornati i nomi e i dati di contatto dei «coordinatori di crisi» designati e dei relativi supplenti. I coordinatori di crisi tengono riunioni regolari, organizzate dalla Commissione almeno una volta all'anno, allo scopo di presentare iniziative a livello dell'Unione, condividere i piani nazionali di emergenza nonché assicurare il follow-up e valutare la gestione delle crisi recenti conformemente all'articolo 22.

Articolo 6

Sistemi di allarme e di informazione

La Commissione stabilisce un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione, tra cui il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). La trasmissione dei dati mediante le reti di allarme è oggetto di ulteriore armonizzazione.

Articolo 7

Laboratori

La Commissione e gli Stati membri provvedono al mantenimento di una rete di laboratori di riferimento nazionali ed europei, come pure di altri laboratori ufficiali, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, pronti a fornire rapidamente, se necessario, un sostegno analitico di elevata qualità in relazione ai pericoli più significativi derivanti da alimenti e mangimi.

Articolo 8

Formazione, esercizi e strumenti all'avanguardia

La Commissione offre moduli avanzati di formazione sulla preparazione alle crisi di origine alimentare, sulle indagini relative ai focolai di tossinfezione alimentare e su altri aspetti di gestione degli incidenti nell'ambito del programma della Commissione «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (Better Training for Safer Food - BTSF) (9), incoraggiando un approccio di tipo «One Health».

La Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri esercizi di simulazione di incidenti legati agli alimenti e ai mangimi, che considerano anche gli aspetti relativi alla comunicazione e sono incentrati sulla preparazione agli incidenti e sulla loro gestione. Ad essi partecipano le agenzie dell'Unione pertinenti, mentre la Commissione partecipa ad esercizi analoghi organizzati dalle agenzie nell'ambito delle loro competenze. Il verificarsi di un grave incidente reale può sostituire tale esercizio di simulazione. Dopo ogni esercizio la Commissione presenta conclusioni specifiche nel corso della successiva riunione dei coordinatori di crisi di cui all'articolo 5.

La Commissione fornisce un follow-up sull'adeguatezza della preparazione negli Stati membri assicurando che essi dispongano di piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi e verificando tali piani.

La Commissione promuove l'uso di strumenti all'avanguardia a livello dell'Unione, come gli strumenti per la rintracciabilità, le analisi di tipizzazione molecolare (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) e la condivisione dei risultati nella banca dati EFSA-ECDC sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente degli alimenti o dei mangimi.

Articolo 9

Raccolta, monitoraggio e analisi di informazioni in modo continuo

La Commissione raccoglie, monitora e analizza in modo continuo le informazioni sulle minacce transfrontaliere dirette e indirette provenienti dalle fonti di informazione elencate nell'allegato II.

CAPO III

Coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

Articolo 10

Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

1.   Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione rafforza il coordinamento a livello dell'Unione per la gestione di un incidente, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 9 e in stretta collaborazione con i pertinenti organismi di valutazione del rischio dell'Unione.

2.   È richiesto un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione a norma del paragrafo 1 nei seguenti casi:

a)

qualora

i)

sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti);

o

ii)

il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;

e

b)

in presenza di

i)

un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o,

ii)

un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o,

iii)

difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni europee possono richiedere alla Commissione di rafforzare il coordinamento in funzione dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 11

Procedure pratiche per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste nelle procedure di cui al capo V.

CAPO IV

Istituzione di un'unità di crisi

Articolo 12

Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

1.   Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione istituisce un'unità di crisi conformemente all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002 («l'unità di crisi»).

2.   È richiesta l'istituzione di un'unità di crisi nei seguenti casi:

a)

qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;

e

b)

in presenza di

i)

un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi;

o,

ii)

un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana;

o,

iii)

sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Articolo 13

Ruolo dell'unità di crisi

1.   L'unità di crisi è incaricata di elaborare rapidamente una strategia di risposta ad una crisi e di garantirne il coordinamento e l'attuazione, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla comunicazione. Una volta individuata la fonte di contaminazione, l'unità di crisi, se del caso con l'assistenza dell'EFSA e di altri esperti, coordina le indagini di rintracciabilità (a monte e a valle) e segue da vicino il ritiro ed il richiamo dei prodotti se gli alimenti o i mangimi interessati sono stati distribuiti in vari Stati membri.

2.   Ciascuno Stato membro interessato è responsabile dell'esecuzione delle indagini di rintracciabilità, dei ritiri e dei richiami nel proprio territorio.

Articolo 14

Procedure pratiche dell'unità di crisi

1.   Ai fini dell'esecuzione dei compiti indicati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 178/2002 e ulteriormente precisati agli articoli da 8 a 10 della presente decisione, si applicano di conseguenza le procedure di cui al capo V della presente decisione.

2.   I membri dell'unità di crisi sono disponibili in permanenza durante la crisi.

Articolo 15

Composizione e funzionamento dell'unità di crisi

1.   L'unità di crisi è composta dai membri della rete di coordinatori di crisi (o dai loro supplenti) della Commissione, dell'EFSA, perlomeno degli Stati membri direttamente interessati e, se necessario, da rappresentanti specializzati della Commissione, dell'EFSA, dell'ECDC e, se pertinente, di altre agenzie dell'Unione e degli Stati membri direttamente interessati. Fanno parte dell'unità di crisi anche specialisti della comunicazione appartenenti ad organismi pertinenti a livello nazionale e dell'Unione.

2.   L'unità di crisi può anche considerare la possibilità di consultare altri esperti o tutta la rete di coordinatori di crisi, se necessario ai fini della gestione della crisi, e può richiedere l'assistenza, in permanenza o ad hoc, di esperti specifici.

3.   Il coordinatore di crisi della Commissione (o il suo supplente) presiede l'unità di crisi e assicura il buon funzionamento dell'unità di crisi e la distribuzione dei compiti tra i membri, tenendo conto delle loro competenze. Non appena l'unità di crisi è stata istituita, il presidente invita i membri della rete di coordinatori di crisi a una prima riunione.

4.   Il presidente assicura il coordinamento tra il lavoro dell'unità di crisi ed il processo decisionale. Egli è assistito da uno o più esperti tecnici appropriati provenienti dalle unità tecniche interessate della Commissione.

5.   I coordinatori di crisi degli Stati membri interessati garantiscono la partecipazione, in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità, alle riunioni e alle audioconferenze e videoconferenze dell'unità di crisi. L'EFSA, l'ECDC e il laboratorio di riferimento dell'Unione interessato forniscono, nell'ambito delle loro competenze, l'assistenza scientifica e tecnica eventualmente necessaria.

6.   L'unità di crisi è incaricata di mantenere stretti contatti e scambi di informazioni con i portatori di interessi.

7.   L'unità di crisi è incaricata di elaborare la strategia di comunicazione coordinata nei confronti del pubblico e in particolare di redigere in tempo reale messaggi basati su dati concreti.

8.   La Commissione fornisce adeguati servizi di segreteria per organizzare le riunioni dell'unità di crisi (ad esempio redazione di verbali e altre necessità amministrative) e mette a disposizione dell'unità di crisi le risorse umane e materiali necessarie per il suo buon funzionamento (ad esempio sale per riunioni, mezzi di comunicazione ecc.). L'unità di crisi si avvale dei mezzi tecnici disponibili nel quadro delle reti di allarme esistenti per comunicare o diffondere informazioni, in particolare per trasmettere le richieste di informazioni e raccogliere tali informazioni.

Articolo 16

Risoluzione della crisi

Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 restano in vigore finché la crisi non sia stata risolta.

Previa consultazione dell'unità di crisi, la Commissione decide se la crisi sia completamente risolta o possa essere declassata a incidente per il quale sia necessario solamente un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione. In caso di decisione in tal senso, tutti i membri dell'unità di crisi sono informati della risoluzione.

Oltre alle informazioni sui prodotti interessati e sulle misure adottate, trasmesse attraverso il sistema RASFF, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni su nuovi casi rilevati nell'uomo al fine di valutare le tendenze e decidere in merito alla risoluzione della crisi.

Articolo 17

Valutazione post-crisi

La Commissione elabora una relazione, come minimo dopo ogni situazione che ha richiesto l'istituzione di un'unità di crisi, che comporta una valutazione post-incidente, compresa una consultazione dei soggetti coinvolti e di altri portatori di interessi.

Alla luce di tale valutazione è organizzata una riunione di tutti i coordinatori di crisi per determinare i possibili insegnamenti da trarre e, se del caso, evidenziare i miglioramenti necessari per quanto riguarda le procedure operative e gli strumenti utilizzati nella gestione della crisi.

CAPO V

Procedure di gestione degli incidenti

Articolo 18

Principali procedure pratiche

Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste, a seconda dei casi:

a)

nell'analizzare i dati trasmessi mediante il sistema di allarme rapido appropriato (RASFF e/o SARR) per individuare le situazioni di cui all'articolo 10 o all'articolo 12;

b)

in caso di situazioni di cui all'articolo 10 o all'articolo 12, nel determinare le lacune a livello di dati e nel richiedere agli Stati membri o ai portatori di interessi di trasmettere informazioni supplementari mediante il sistema di allarme rapido appropriato nonché nel rintracciare, a monte e a valle, il percorso degli alimenti e dei mangimi interessati;

c)

nell'organizzare videoconferenze o audioconferenze con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione (EFSA e, se del caso, ECDC e altri organismi di valutazione), i pertinenti laboratori di riferimento europei ed esperti, compresa la rete di coordinatori di crisi di cui all'articolo 5, con la partecipazione aggiuntiva, se necessario, di rappresentanti in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica;

d)

nel coordinare con gli Stati membri e le agenzie dell'Unione una valutazione iniziale degli effetti sulla salute pubblica;

e)

nel coordinare le linee di comunicazione e gli interventi tra la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA e, se pertinente, con altre agenzie dell'Unione, i partner commerciali e altri portatori di interessi;

f)

nell'inviare, se necessario, missioni di esperti in loco a sostegno delle indagini;

g)

nell'avvalersi, in funzione della situazione, di una parte o della totalità della rete di coordinatori di crisi per raccogliere e diffondere informazioni e coordinare le azioni pertinenti menzionate.

Articolo 19

Procedure pratiche supplementari

La Commissione, in collaborazione con l'EFSA e se del caso con l'ECDC, predispone inoltre una serie di procedure e strumenti supplementari per favorire una risoluzione dell'incidente il più rapida possibile e limitare i suoi effetti sulla salute pubblica. Tali procedure possono in particolare comprendere:

a)

una rapida caratterizzazione e individuazione delle fonti dei focolai tramite il mantenimento e l'uso di una banca dati sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti e nei mangimi;

b)

in caso di rischio biologico, valutazioni rapide dei focolai realizzate congiuntamente dall'EFSA e dall'ECDC secondo una procedura operativa standard concordata;

c)

un quadro per una rapida valutazione del rischio chimico da parte dell'EFSA;

d)

procedure per monitorare gli effetti degli interventi attuati.

CAPO VI

Comunicazione

Articolo 20

Trasparenza e comunicazione

Agli scambi di informazioni nel quadro del sistema RASFF si applicano le regole di riservatezza specifiche di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002. Ove sia individuato un rischio, la comunicazione è destinata principalmente a rispondere, in modo sia proattivo che reattivo, alle domande della stampa, del pubblico o dei partner commerciali in merito ai pericoli rilevati, al rischio presentato e alle misure adottate.

Articolo 21

Strategia di comunicazione durante tutti gli incidenti

1.   Nel corso di un incidente la Commissione coordina, nel quadro della risposta, la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, mirate ed efficaci relative alla valutazione e alla gestione del rischio, comprese le situazioni di incertezza. Le informazioni destinate al pubblico sono tempestive, fondate, attendibili e coerenti tra l'Unione e gli Stati membri. La Commissione, l'EFSA, l'ECDC e gli Stati membri coordinano la loro comunicazione in modo trasparente per evitare di trasmettere messaggi contrastanti e informazioni contraddittorie.

2.   Nel quadro del coordinamento la Commissione, l'EFSA, l'ECDC - nei casi che rientrano nelle sue competenze specifiche - e gli Stati membri si informano reciprocamente in anticipo in merito agli annunci previsti di loro pertinenza e relativi al focolaio (ad esempio per audioconferenza). Gli Stati membri informano inoltre gli operatori del settore alimentare interessati non appena siano state raccolte prove attendibili sulla possibile fonte di un focolaio.

3.   Gli Stati membri sono informati tramite i rispettivi coordinatori di crisi affinché sia garantita la coerenza della comunicazione del rischio. La Commissione mantiene informati il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alla gestione della crisi e alla sua strategia di comunicazione.

4.   È fatto ricorso alla rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando il pericolo rilevato si ripercuote sugli scambi commerciali da o verso i paesi terzi, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e con le autorità competenti dei paesi terzi.

5.   La Commissione e gli Stati membri forniscono informazioni supplementari alle pertinenti organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), a seconda dei casi.

6.   I compiti dettagliati relativi alla comunicazione di crisi nel quadro della rete di coordinatori di crisi sono definiti nell'allegato I.

Articolo 22

Strategia specifica di comunicazione dell'unità di crisi

1.   Nelle situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi, l'unità di crisi provvede al coordinamento delle comunicazioni e mette a punto immediatamente una strategia specifica di comunicazione al fine di mantenere il pubblico informato sui rischi e sulle misure adottate. La Commissione elabora un modello standard per tale strategia. La strategia di comunicazione definisce i messaggi chiave per i principali gruppi destinatari e i principali mezzi di comunicazione per diffonderli.

2.   La strategia di comunicazione, avvalendosi delle procedure pratiche di cui al capo V, mira ad informare il pubblico e gli operatori economici, compresi i partner commerciali nel settore alimentare, tramite i seguenti mezzi:

a)

messaggi coordinati e coerenti;

b)

una comunicazione efficace in merito ai rischi;

c)

la messa in evidenza delle indagini in corso e delle misure precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta;

d)

la fornitura di prove attendibili (risultati di analisi, prove epidemiologiche ecc.), a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;

e)

la fornitura di garanzie sulla sicurezza dei prodotti non coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare sui tipi di prodotti interessati e su quelli che non lo sono;

f)

la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio l'individuazione e il ritiro delle partite interessate a seguito di attività di indagine efficaci.

3.   Gli Stati membri direttamente interessati dall'incidente e i membri dell'unità di crisi si adoperano per far sì che le loro azioni di comunicazione siano coerenti con la strategia di comunicazione adottata dall'unità di crisi.

4.   La strategia di comunicazione comprende lo sviluppo di appropriati contatti con i paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'andamento della gestione della crisi in questione.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 23

Piano pluriennale

La Commissione elabora un piano quinquennale per l'attuazione del piano generale, che deve essere successivamente aggiornato ogni cinque anni sulla base delle esigenze individuate.

Articolo 24

Abrogazione

La decisione 2004/478/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98).

(3)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione The REFIT evaluation of the General Food Law [Regulation (EC) No 178/2002] (Valutazione REFIT della legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002]), SWD(2018)37 del 15.1.2018.

(4)  https://ec.europa.eu/energy/en/group-experts

(5)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(7)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_fipronil-incident_conclusions_201709.pdf

(8)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(9)  https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en


ALLEGATO I

Compiti dei coordinatori di crisi a norma dell'articolo 5

Compiti generali

Il coordinatore di crisi di ciascuno Stato membro agisce come punto di contatto unico per garantire:

il coordinamento in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti o mangimi a livello nazionale;

un uso efficiente delle reti di allarme in caso di incidenti o situazioni di crisi;

la presentazione, su richiesta della Commissione, del piano nazionale di emergenza nel corso delle riunioni dei coordinatori di crisi;

la partecipazione alle audioconferenze organizzate dalla Commissione in caso di coordinamento rafforzato o situazioni di crisi e il relativo follow-up;

una volta superata una crisi, un feedback in sede di riunione su eventuali lacune e possibilità di miglioramento;

la creazione di legami solidi tra i coordinatori di crisi e di una relazione di fiducia tra i partner attraverso lo scambio di esperienze;

la partecipazione ad esercizi di simulazione a livello nazionale ed europeo, compresi quelli organizzati dall'EFSA e da altre istanze europee.

Compiti relativi alla comunicazione di crisi

I coordinatori di crisi, nell'ambito delle loro competenze, sono inoltre incaricati di coordinare a livello nazionale e dell'Unione la comunicazione di crisi (ad esempio misure adottate, raccomandazioni relative alla salute ecc.).

I compiti di comunicazione comprendono:

garantire a livello nazionale il rispetto dei principi di trasparenza e della strategia di comunicazione di cui al capo VI;

contribuire alla definizione di una strategia di comunicazione globale per la gestione degli incidenti o delle crisi derivanti da alimenti o mangimi;

fornire ai responsabili politici consulenze e orientamenti in materia di comunicazione di crisi, ad esempio sulle modalità per presentare al pubblico le misure sanitarie adottate;

elaborare messaggi chiave/linee da adottare (LTT) tra i partner in caso di incidente o crisi tramite le reti dedicate o audioconferenze;

diffondere i messaggi chiave sui social media o utilizzando altri strumenti (ad esempio su una pagina web specifica), tra cui la rete di esperti di comunicazione dell'EFSA, se necessario;

monitorare le reazioni dei media e dell'opinione pubblica (ad esempio sui social media) durante un incidente o una crisi e riferire in merito alla rete;

coordinare gli strumenti di comunicazione basati sulla domanda (ad esempio FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.);

garantire la coerenza con le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA e dall'ECDC, comprese le valutazioni rapide dei focolai realizzate congiuntamente, e con le attività di comunicazione correlate;

durante una situazione di crisi essere consultati sui comunicati dell'EFSA o dell'ECDC, prima della loro diffusione, relativi alla comunicazione scientifica del rischio.


ALLEGATO II

Fonti per la raccolta di informazioni sugli incidenti di cui all'articolo 9

La Commissione monitora e raccoglie in modo continuo informazioni dalle seguenti fonti:

(1)

il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;

(2)

se pertinente, il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) di cui all'articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

(3)

l'EFSA, comprese le sue reti scientifiche (2);

(4)

l'ECDC, compreso il sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS) (3), una piattaforma di comunicazione che consente ad esperti designati nel campo della sicurezza alimentare e della salute pubblica di scambiare informazioni tecniche per valutare se le minacce per la salute pubblica attuali ed emergenti possano avere un impatto in Europa;

(5)

la raccolta congiunta EFSA/ECDC sui dati relativi alla tipizzazione molecolare;

(6)

la relazione annuale di sintesi dell'Unione, redatta dall'EFSA e dall'ECDC, su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare (4);

(7)

il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) (5);

(8)

la rete europea dei laboratori di riferimento nazionali ed europei (6);

(9)

il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) (7):

(10)

il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), un sistema informatico che integra e, se necessario, aggiorna tutti i pertinenti sistemi informatici esistenti gestiti dalla Commissione, previsto agli articoli da 131 a 136 del regolamento (UE) 2017/625;

(11)

il sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (ECURIE);

(12)

contatti diretti con altre agenzie dell'Unione oltre all'EFSA (ECDC, ECHA ed EMA), gli Stati membri e portatori di interessi del settore privato;

organizzazioni internazionali pertinenti, come l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in particolare attraverso la rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) (8) e nell'ambito del regolamento sanitario internazionale (RSI) (9) e dell'Iniziativa per la sicurezza sanitaria globale (10).


(1)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(2)  http://efsa.europa.eu/en/science/wgs-and-networks

(3)  https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/epidemic-intelligence-information-system-epis

(4)  Ultima versione: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4634

(5)  https://ec.europa.eu/food/committees/paff_en

(6)  https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ref-labs_en

(7)  https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_it

(8)  http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/

(9)  http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en/

(10)  http://www.ghsi.ca/english/index.asp