|
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2006
che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali
[notificata con il numero C(2006) 172]
(I testi in lingua ceca, francese, italiana, polacca, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)
(2006/80/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all’uso o al consumo personale o per tener conto di circostanze particolari, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti in detta direttiva. |
|
(2) |
Le autorità della Repubblica ceca, della Francia, della Polonia e della Slovacchia hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari. |
|
(3) |
La Repubblica ceca, la Francia, la Polonia e la Slovacchia possono perciò essere autorizzate ad applicare la deroga. |
|
(4) |
La decisione 95/80/CE (2) della Commissione concede al Portogallo la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE. |
|
(5) |
La decisione 2005/458/CE (3) della Commissione concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE. |
|
(6) |
È opportuno elencare in un’unica decisione gli Stati membri cui è stata concessa la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE. |
|
(7) |
Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione. |
|
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione sono autorizzati ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.
Articolo 2
Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE sono abrogate.
Articolo 3
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
ALLEGATO
Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino
|
|
Repubblica ceca |
|
|
Francia |
|
|
Italia |
|
|
Polonia |
|
|
Portogallo |
|
|
Slovacchia |