Proposta di direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività /* COM/2003/0018 def. - CNS 2003/0005 */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE Le sorgenti radioattive sono usate in tutto il mondo per numerose applicazioni, in particolare nell'industria, nella medicina e nella ricerca. I rischi posti da tali sorgenti variano notevolmente a seconda del grado di attività, dei radionuclidi contenuti, delle modalità di fabbricazione ecc.. I rischi associati all'uso pianificato delle sorgenti sono normalmente ben conosciuti. Nell'Unione europea l'uso di sorgenti radioattive è soggetto alle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di radioprotezione, adottata in conformità del Capo III del trattato Euratom, "Protezione sanitaria". Alcuni recenti avvenimenti, tuttavia, hanno posto all'attenzione della Commissione il problema delle sorgenti che per vari motivi non sono sotto controllo. Tali sorgenti "orfane" potrebbero essere ritrovate da persone (lavoratori o semplici cittadini) ignare dei possibili rischi. In passato ciò ha già provocato gravi danni da radiazioni che in alcuni casi, anche se non nell'Unione europea, hanno avuto esito fatale. Le sorgenti sigillate possono presentare particolari rischi a causa delle ridotte dimensioni, spesso inferiori a quelle di una penna, dell'uso in dispositivi mobili, ecc. Le sostanze radioattive sono contenute in una capsula metallica, che può essere facilmente raccolta dai cittadini e soprattutto dagli addetti alla manipolazione dei rottami metallici: il ritrovamento di sorgenti radioattive nei depositi di rottami e negli impianti siderurgici è un fenomeno piuttosto frequente in tutto il mondo. Nell'allegato tecnico sono fornite informazioni dettagliate sulla natura delle sorgenti radioattive più pericolose, sui principali rischi legati al loro uso corretto o non corretto, una sintesi delle applicazioni ed un elenco degli incidenti più significativi avvenuti negli ultimi anni. 2. ANTEFATTI In tutto il mondo le autorità di protezione radiologica devono affrontare il problema della corretta gestione delle sorgenti di radiazioni e in particolare delle sorgenti sigillate ad alta attività. Forse a causa della loro mobilità, tali sorgenti sono all'origine di gran parte degli infortuni e degli incidenti da radiazioni di cui si ha notizia. Dalle prime applicazioni mediche delle sorgenti di radio all'inizio del XX secolo, le sorgenti e le tipologie di impiego sono notevolmente aumentate, soprattutto grazie alla relativa disponibilità di radionuclidi artificiali a partire dagli anni '50 e '60. Recentemente, nell'ambito del piano di azione comunitario in materia di residui radioattivi [1], la Commissione europea ha pubblicato uno studio sulla gestione e sullo smaltimento delle sorgenti radioattive sigillate dismesse nell'Unione europea [2]. Basandosi su propri metodi e su alcune ipotesi di lavoro, gli autori dello studio sono giunti ad una stima approssimativa secondo la quale negli ultimi 50 anni sarebbero state fornite agli operatori degli attuali quindici Stati membri dell'UE circa 500 000 sorgenti sigillate: di queste, circa 110 000 sarebbero ancora in uso, mentre la maggior parte delle altre sarebbe stata inviata ad impianti centralizzati di stoccaggio temporaneo, restituita ai fabbricanti o avviata a smaltimento. Le sorgenti che presentano il rischio più elevato di sfuggire ai controlli delle autorità sono quelle dismesse e stoccate dagli utilizzatori nei propri impianti: secondo lo studio le sorgenti in queste condizioni sarebbero circa 30 000 in tutta l'Unione europea. Nell'allegato tecnico sono riportate in sintesi altre informazioni tratte dallo studio. [1] Risoluzione del Consiglio, del 15 giugno 1992, concernente il rinnovo del piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi, GU C 158 del 25.6.1992. [2] Angus et al., Management and disposal of disused sealed radioactive sources in the European Union, EUR 1886, 2000. Talvolta le autorità nazionali competenti devono far fronte a situazioni in cui le sorgenti sono gestite in maniera inadeguata o al ritrovamento di sorgenti prive di qualsiasi controllo. In entrambe le circostanze possono verificarsi gravi conseguenze sanitarie per i lavoratori o la popolazione interessata. Le probabilità aumentano quando le sorgenti non sono più usate e sono stoccate o semplicemente lasciate incustodite per lunghi periodi. In effetti si nota un affievolimento dei controlli tra il momento in cui le sorgenti cessano di essere utilizzate attivamente e il momento in cui sono restituite ai produttori ai fini di un eventuale riutilizzo o considerate rifiuti e sottoposte al sistema di gestione dei residui radioattivi. Le conseguenze sanitarie ed economiche di eventuali incidenti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti possono essere particolarmente gravi. Nell'allegato tecnico figura una sintesi dei principali incidenti avvenuti negli ultimi anni. 3. LA NORMATIVA COMUNITARIA IN VIGORE Con il trattato Euratom, gli Stati membri dell'Unione europea hanno affidato alla Comunità europea dell'energia atomica il compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le norme fondamentali in materia sono state introdotte da una direttiva adottata nel 1959 e modificata da ultimo nel 1996 [3]; la direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio da radiazioni ionizzanti e stabilisce i principi fondamentali della radioprotezione ed altre prescrizioni di carattere generale, senza tuttavia prevedere regole specifiche per le varie pratiche esistenti. [3] Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996. Nonostante la direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza abbia applicazione generale, già in passato le sue disposizioni hanno dovuto essere integrate con misure dirette a fini specifici, spesso adottate come risposta a particolari avvenimenti. Ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 1988 sui risultati della commissione di inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare [4] ha portato all'adozione della direttiva 92/3/Euratom sulle spedizioni di residui radioattivi [5]. [4] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 1988 sui risultati della commissione di inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare, GU C 235 del 12.9.1988. [5] Direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, GU L 35 del 12.2.1992. Un altro esempio è costituito dall'adozione del regolamento (Euratom) n. 1493/93 sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri [6], come conseguenza dell'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie a partire dal 31.12.1992. [6] Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri, GU L148 del 19.6.1993. Oltre all'attività normativa, la Commissione ha intrapreso altre azioni specifiche in relazione alla gestione delle sorgenti radioattive e alla presenza di materiali radioattivi nei rottami metallici. Tali azioni sono riassunte nell'allegato tecnico. 4. AZIONI INTERNAZIONALI Sul piano internazionale, la Commissione europea ha promosso, in collaborazione con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), un simposio sulla sicurezza delle sorgenti di radiazione e dei materiali radioattivi, tenutosi a Digione nel 1998 sotto il patrocinio del governo francese [7]. Dal simposio è emersa l'importanza fondamentale di rafforzare i controlli sulle sorgenti di radiazione, sia a causa dell'intensificazione degli scambi internazionali sia in quanto le sorgenti prodotte negli anni '50 e '60 stanno giungendo al termine del loro ciclo di vita, fase in cui è più probabile che sfuggano ai controlli. A seguito del simposio di Digione è stato elaborato un piano di azione sulla sicurezza delle sorgenti di radiazione e dei materiali radioattivi, approvato dalla Conferenza generale dell'AIEA nel mese di ottobre 1999 [8]. Tra le iniziative previste nel piano di azione figura in particolare l'assistenza agli Stati ai fini del mantenimento o dell'introduzione di sistemi nazionali di regolamentazione. [7] Safety of Radiation Sources and Security of Radioactive Materials, Proceeding Series, IAEA, Vienna, 1999. [8] Cfr. la risoluzione AIEA GC (43)/RES/10. Sotto questo profilo sono stati ottenuti due importanti risultati: il codice di condotta sulla sicurezza interna ed esterna delle sorgenti radioattive, approvato dalla Conferenza generale dell'AIEA nel settembre 2000 [9], ed il documento tecnico sulla classificazione delle sorgenti di radiazioni [10]. [9] Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, IAEA/CODEOC/2001, Vienna, 2001. [10] Categorisation of Radiation Sources, IAEA TECDOC 1191, Vienna, 2000. Il problema della contaminazione radioattiva dei rottami e dei prodotti metallici è attualmente allo studio di un gruppo di specialisti, riunito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e composto da esperti della Commissione europea e dell'AIEA e da esperti delle associazioni industriali e degli Stati membri dell'UNECE. A breve dovrebbe essere disponibile una relazione. 5. PROSPETTIVE FUTURE In conclusione, la Commissione europea ritiene opportuno adottare una normativa specifica, basata sul trattato Euratom, ad integrazione della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza, al fine di rafforzare il controllo delle autorità nazionali competenti sulle sorgenti radioattive sigillate che presentano i rischi più elevati e porre l'accento sulle responsabilità dei detentori. L'adozione di uno specifico testo normativo sulla gestione delle sorgenti sigillate consentirà di migliorare la protezione delle persone e dell'ambiente, rafforzando e armonizzando le regole applicate negli Stati membri in base agli obblighi generali previsti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza, e contemporaneamente estendendo l'acquis comunitario, alla vigilia di un nuovo ampliamento dell'Unione. 6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA 6.1. Preambolo A norma dell'articolo 2, lettera b) del trattato Euratom la Comunità deve "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". L'articolo 31 del trattato stabilisce la procedura per l'elaborazione delle norme e la loro eventuale integrazione ai sensi dell'articolo 32. Pertanto la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 31 e 32 del trattato Euratom. 6.2. Finalità e campo di applicazione (articolo 1) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio prevede una serie di disposizioni che, se correttamente applicate, consentono di evitare i rischi legati alla fabbricazione, all'uso e allo smaltimento delle sorgenti sigillate ad alta attività. Tuttavia, con riferimento alle sorgenti potenzialmente molto pericolose, occorre adottare norme comunitarie supplementari per ridurre ulteriormente la possibilità di incidenti. La proposta contiene molte disposizioni già in vigore in vari Stati membri a seguito dell'attuazione della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza ed estende all'intera Unione europea le pratiche più efficaci applicate da alcuni di essi. Rispetto al regolamento, la direttiva consente agli Stati membri di modificare la disciplina vigente soltanto in relazione agli obblighi non ancora previsti. Fondamentalmente la direttiva si applicherà alle sorgenti sigillate con un'intensità di dose superiore ad 1 mSv/h ad un metro di distanza. L'attività della sorgente dipende dai radionuclidi e dalla qualità della radiazione emessa: nell'allegato 1 è indicata l'attività dei radionuclidi più usati nelle sorgenti sigillate. I valori riportati nella tabella corrispondono ad un centesimo dei limiti di attività applicabili in base alle regole sulla sicurezza del trasporto di materiale radioattivo dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica [11], al di sopra dei quali il trasporto deve essere effettuato in colli progettati e testati per garantire il contenimento delle sostanze radioattive in caso di incidente. [11] Regulation for the Safe Transport of Radioactive Materials, Safety Standard Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised), IAEA, Vienna, 2000. 6.3. Definizioni (articolo 2) La definizione principale è quella di "sorgenti ad alta attività", che comprende tutte le sorgenti radioattive che negli ultimi anni hanno provocato incidenti con gravi conseguenze sanitarie segnalate da pubblicazioni scientifiche, nonché tutte le sorgenti che hanno provocato gravi contaminazioni in impianti per il trattamento dei rottami metallici, tutte le sorgenti appartenenti alla categoria 1 dell'AIEA e gran parte di quelle appartenenti alla categoria 2 [12]. La definizione di sorgenti sigillate ad alta attività è stata scelta accuratamente per conciliare i maggiori oneri tecnici e amministrativi con l'esigenza di limitare i rischi sanitari posti da tali sorgenti. La definizione di sorgenti ad alta attività non è collegata ai valori esenti di cui alla direttiva 96/29/Euratom, in quanto tali valori sono stati definiti sulla base di un livello di rischio trascurabile e occorre evitare che le disposizioni della presente proposta impongano ai detentori di piccole sorgenti oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai possibili effetti nocivi per la salute. [12] Cfr. la nota 10. La definizione di "sorgente orfana" è un adattamento della definizione contenuta nel codice di condotta AIEA sulla sicurezza interna ed esterna delle sorgenti radioattive [13]. [13] Cfr. la nota 9. 6.4. Autorizzazione (articolo 3) L'uso di sorgenti radioattive per la radiografia industriale, il trattamento di prodotti, la ricerca o l'esposizione di persone a fini terapeutici è soggetto ad autorizzazione preventiva ai sensi della direttiva 96/29/Euratom (articolo 4, paragrafo 1, lettera e). La proposta sottopone ora ad autorizzazione preventiva tutte le pratiche che implicano una sorgente ad alta attività. Prima di concedere un'autorizzazione, le autorità competenti devono verificare che siano state adottate le misure necessarie a garantire non soltanto l'uso della sorgente in condizioni di sicurezza ma anche la corretta gestione al momento della dismissione. È infatti provato che i maggiori rischi di incidente derivano dalle sorgenti non più utilizzate attivamente, che non sempre sono gestite in modo sicuro. Occorre pertanto assicurare la prosecuzione dei controlli fino al trasferimento della sorgente ai fini del riciclaggio, del riutilizzo o dello smaltimento in condizioni controllate. Le autorità devono inoltre verificare che siano state stanziate le risorse finanziarie per la gestione delle sorgenti dismesse. Un fattore che talvolta ostacola il trasferimento delle sorgenti è il costo dello smaltimento, che normalmente sarebbe a carico dell'ultimo detentore. Ancor prima che la sorgente venga utilizzata per l'attività da cui il detentore intende trarre profitto occorre quindi stanziare le risorse finanziarie per la sua gestione al termine della vita utile. Il paragrafo 2, lettera b) fornisce alcuni esempi di stanziamento. 6.5. Trasferimento (articolo 4) Il termine "trasferimento" usato nella proposta si riferisce al passaggio della responsabilità e del possesso da un soggetto ad un altro e non deve essere confuso con il termine "spedizione" di cui al regolamento (Euratom) n. 1493/93, che invece indica: "le operazioni di trasporto di sostanze radioattive dal luogo di origine al luogo di destinazione, inclusi il caricamento e lo scaricamento". Le norme sulla spedizione di sorgenti sigillate sono stabilite dalla direttiva 92/3/Euratom [14] e dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 [15], entrambi del Consiglio. La Commissione ha deciso di procedere ad una revisione di tali disposizioni, soprattutto al fine di disciplinare la spedizione di sorgenti da e verso l'Unione europea, materia che non è regolata dalle norme vigenti. L'articolo 4 della proposta impone agli Stati membri di istituire un sistema di controlli sui trasferimenti delle sorgenti sigillate ad alta attività senza alcuna eccezione, compresi i trasferimenti all'interno di uno Stato membro e quelli da o verso paesi terzi. [14] Cfr. la nota 5. [15] Cfr. la nota 6. 6.6. Registri (articolo 5) Secondo il parere degli esperti consultati dalla Commissione, ai fini della sicurezza è più efficace concentrare i controlli delle autorità sui detentori anziché sulle sorgenti. Si propone pertanto di usare una scheda di registrazione uniforme, che dovrà essere conservata dai detentori e recare informazioni su questi ultimi, sulle ispezioni ed i test effettuati e sui trasferimenti. L'uso di un modello unico di scheda faciliterà gli scambi di informazioni e la tenuta dei registri da parte delle autorità a livello nazionale o eventualmente locale. La trasmissione annuale di copia dei registri alle autorità competenti (paragrafo 3) assicura che il detentore sia ancora esistente e adempia agli obblighi relativi alla sorgente. La mancata trasmissione deve essere considerata come un segnale del fatto che le sorgenti sono a rischio e deve indurre le autorità ad effettuare controlli più rigorosi. 6.7. Obblighi dei detentori (articolo 6) Le prove di tenuta sono essenziali per assicurare il mantenimento dell'integrità delle sorgenti sigillate. A sua volta l'integrità garantisce che i materiali radioattivi siano saldamente confinati all'interno della sorgente e non provochino contaminazioni delle persone, dei luoghi di lavoro o dell'ambiente sia nelle normali condizioni di uso sia in molte ipotesi di incidente. Peraltro i rischi di contaminazione non possono mai essere completamente eliminati, in quanto nessuna sorgente può essere progettata per resistere a manomissioni o trasformazioni del tipo praticato, ad esempio, in un impianto per il riciclaggio dei rottami. La lettera e) impone ai detentori, una volta terminato l'uso, di restituire o trasferire immediatamente le sorgenti al fornitore o ad un impianto riconosciuto ai fini del riciclo, dello stoccaggio a lungo termine o dello smaltimento. Le autorità competenti dispongono di vari strumenti per garantire l'effettivo trasferimento delle sorgenti al termine del loro uso, tra cui: * una tassa annuale per la detenzione della sorgente; * la durata limitata dell'autorizzazione; * il deposito di una cauzione, che viene restituita al momento del trasferimento della sorgente. È consentito il trasferimento diretto di una sorgente da un utilizzatore ad un altro; tuttavia a norma della lettera e) tale trasferimento deve essere autorizzato dalle autorità competenti, e il soggetto che trasferisce la sorgente deve aver verificato che il destinatario sia munito di apposita autorizzazione, secondo quanto specificato nella lettera f). 6.8. Identificazione e marcatura (articolo 7) Le norme sull'identificazione e la marcatura sono necessarie soprattutto nell'eventualità che una sorgente rimanga priva di controlli. Le informazioni faciliteranno il recupero della sorgente e l'adozione delle opportune misure di sicurezza in caso di ritrovamento. Oltre a soddisfare le esigenze di sicurezza, l'identificazione e la marcatura possono servire per rintracciare il detentore o l'ultimo detentore autorizzato della sorgente a fini penali o per l'imputazione dei costi. 6.9. Formazione ed informazione (articolo 8) La direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza prevede la formazione delle persone espressamente incaricate di manipolare le sorgenti. Occorre impartire una formazione specifica ai lavoratori che usano o manipolano sorgenti ad alta attività o che si trovano in prossimità di queste sorgenti. Data la possibilità di ritrovare sorgenti sigillate prive di controllo, è necessario fornire informazioni e formazione adeguata alle persone che normalmente non manipolano sorgenti radioattive, ma che lavorano all'interno di impianti in cui è più probabile che siano rinvenute sorgenti orfane. 6.10. Sorgenti orfane (articolo 9) La proposta stabilisce una serie di prescrizioni dirette soprattutto ad evitare che le sorgenti diventino orfane; tuttavia l'articolo 9 introduce alcune disposizioni finalizzate a ristabilire il controllo in presenza di sorgenti orfane. Le misure proposte prevedono: * l'attribuzione delle responsabilità, per l'adeguata preparazione degli interventi da effettuare in caso di ritrovamento di una sorgente orfana. In seguito all'incidente avvenuto nel 1998 (cfr. il paragrafo 4 dell'allegato tecnico), le autorità spagnole hanno promosso l'elaborazione di un protocollo di cooperazione in materia di sorveglianza radiologica dei materiali metallici. Il protocollo, che indica chiaramente i soggetti a cui spetta la responsabilità di agire in caso di ritrovamento di una sorgente orfana, è stato sottoscritto da tutte le autorità ed associazioni industriali coinvolte. L'attribuzione delle responsabilità dipenderà dalla struttura delle amministrazioni nazionali interessate; * l'identificazione degli organismi o punti di contatto nazionali competenti presso i quali le persone che sospettino la presenza di una sorgente orfana possono rapidamente ottenere consulenza ed assistenza; * l'introduzione di controlli nei luoghi in cui è più probabile il ritrovamento di sorgenti orfane, quali i grandi depositi di rottami, gli impianti per il riciclo dei metalli o i principali nodi di transito. Coscienti dei rischi che le sorgenti orfane presentano per la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti, i grandi operatori industriali hanno già installato apparecchiature per la rilevazione della radioattività. La tempestiva identificazione di sorgenti orfane prima che siano sottoposte a trasformazione servirà inoltre ad evitare i costi talvolta molto elevati derivanti dalla contaminazione degli impianti e dell'ambiente; * l'organizzazione di campagne di recupero delle sorgenti orfane o delle sorgenti che corrono il rischio di diventare orfane. 6.11. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni (articolo 10) Le sorgenti sono usate in tutto il mondo ed il commercio di metalli riciclati ha carattere essenzialmente internazionale. Di conseguenza la proposta impone agli Stati membri di promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi per ristabilire il controllo sulle sorgenti orfane. 6.12. Garanzia (articolo 11) Nel caso delle sorgenti orfane non è facile individuare il soggetto tenuto a risarcire i costi e i danni eventualmente causati, cosicché spesso la responsabilità ricade sull'autore del ritrovamento. Gli Stati membri possono affrontare la questione in vari modi, ad esempio mediante l'istituzione di un fondo per coprire i costi e i danni derivanti dal ritrovamento di sorgenti orfane, finanziato mediante il deposito di una garanzia da parte di coloro che traggono profitto dall'uso delle sorgenti. 6.13. Ispezioni (articolo 12) Testo standard. 6.14. Autorità competenti (articolo 13) È necessario che le autorità competenti investite dei compiti previsti dalla direttiva dispongano di tutte le informazioni necessarie per comunicare, secondo quanto previsto all'articolo 10, con le autorità degli altri Stati membri. La Commissione pubblica le informazioni necessarie nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 6.15. Relazione sull'esperienza acquisita (articolo 14) Tre anni di esperienza nell'attuazione della direttiva consentiranno alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di effettuare una prima valutazione dell'efficacia della sue disposizioni, e di identificare eventuali semplificazioni, prescrizioni aggiuntive o chiarimenti da apportare. 6.16. Sanzioni (articolo 15) Testo standard. 6.17. Attuazione (articolo 16) Il termine di due anni è considerato ragionevole per l'attuazione della direttiva, in quanto in tutti gli Stati membri è già in vigore una specifica normativa, che deve soltanto essere completata o modificata. 6.18. Entrata in vigore (articolo 17) Inizialmente le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva si applicheranno soltanto alle sorgenti immesse sul mercato dopo il termine ultimo per l'attuazione. È previsto un ulteriore termine di due anni per l'applicazione della direttiva alle sorgenti preesistenti. Allegato tecnico 1. DEFINIZIONE DI SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA Una sorgente radioattiva sigillata è una "sorgente avente struttura tale da impedire, in normali condizioni d'impiego, dispersioni delle sostanze radioattive nell'ambiente" [16]. [16] Articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996. Le sorgenti radioattive sigillate sono largamente usate nell'industria, nella medicina e nella ricerca. Fino agli anni '50 per la produzione di sorgenti sigillate si usavano soltanto radionuclidi di origine naturale, in particolare il radio-226. In seguito sono diventati disponibili i radionuclidi artificiali, prodotti negli impianti e nei generatori nucleari. A seconda del tipo di radiazione si distinguono quattro categorie di sorgenti sigillate: * Sorgenti gamma - usate prevalentemente nell'industria, nella radioterapia a fasci esterni, nella brachiterapia e per la sterilizzazione; * Sorgenti beta - usate prevalentemente nell'industria (ad es. per i misuratori di spessore), nella radioterapia clinica e a fini di istruzione e formazione; * Sorgenti alfa - usate prevalentemente nei rivelatori di fumo, nelle fonti di calore, nelle pratiche di laboratorio, e a fini di istruzione e formazione; * Sorgenti di neutroni - usate prevalentemente nelle pratiche di laboratorio, nell'industria, nelle tecniche di calibrazione e a fini di istruzione e formazione. L'appendice A contiene una sintesi delle possibili applicazioni delle sorgenti sigillate, con il rispettivo campo di radioattività. Le sorgenti la cui attività può produrre ad un metro di distanza un'intensità di dose di 1 mSv/h presentano forti rischi radiologici. I radionuclidi interessati sono pochissimi (prevalentemente cobalto-60, cesio-137, iridio-192, americio-241, stronzio-90, e radio-226). Oltre alle sorgenti in uso e a quelle dismesse [17], esiste una terza categoria di sorgenti da prendere in considerazione: le cosiddette "sorgenti orfane", menzionate nel codice di condotta AIEA sulla sicurezza interna ed esterna delle sorgenti radioattive. Secondo il codice [18], si considerano sorgenti orfane le sorgenti che: [17] C. Crumpton, Management of spent radiation sources in the European Union: quantities, storage, recycling and disposal (Gestione delle sorgenti di radiazioni esaurite nell'Unione europea: quantità, stoccaggio, riciclaggio e smaltimento), EUR 16960 (1996). [18] Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, IAEA/CODEOC/2001, Vienna, 2001. * non sono mai state sottoposte a controlli da parte delle autorità di regolamentazione; * sono state sottoposte a controlli ma in seguito sono state abbandonate; * sono state sottoposte a controlli ma sono state perse o sono state collocate nel luogo sbagliato; * sono state sottoposte a controlli ma sono state sottratte o trasferite senza autorizzazione. 2. INVENTARIO DELLE SORGENTI RADIOATTIVE SIGILLATE NELL'UNIONE EUROPEA Secondo un recente studio finanziato dalla Comunità europea [19], negli ultimi 50 anni sono state fornite agli operatori degli attuali quindici Stati membri dell'UE circa 500 000 sorgenti sigillate: di queste, circa 110 000 sarebbero ancora in uso, mentre le altre 390 000, temporaneamente o definitivamente inutilizzate dai detentori, si considerano "dismesse". Di queste ultime, circa 360 000 sono stoccate o smaltite in impianti centralizzati, e le altre 30 000 presso gli utilizzatori. Tuttavia, il fatto che tali sorgenti siano dismesse non significa che la loro radioattività sia trascurabile né che esse siano diventate innocue per le persone e per l'ambiente. [19] M. ANGUS ET AL., MANAGEMENT AND DISPOSAL OF DISUSED SEALED RADIOACTIVE SOURCES IN THE EUROPEAN UNION, EUR 18186 (2000). 3. SCENARI DI ESPOSIZIONE Nell'Unione europea, le principali preoccupazioni dal punto di vista radiologico riguardano le sorgenti dismesse stoccate presso gli utilizzatori, per l'elevata probabilità di sfuggire ai controlli delle autorità e di diventare quindi sorgenti orfane. Tra i principali motivi figurano (in ordine di importanza): * l'abbandono intenzionale finalizzato a ridurre la responsabilità del proprietario in relazione agli obblighi relativi allo stoccaggio a lungo termine e allo smaltimento; * lo smarrimento dovuto alla scarsa consapevolezza dell'utilizzatore; * la carente tenuta dei registri da parte dell'utilizzatore (nessuno conosce l'ubicazione delle sorgenti dismesse); * la scomparsa dell'utilizzatore (ad es. per fallimento), che determina la riduzione o l'interruzione dei controlli; * il furto della sorgente o dell'apparecchiatura che la contiene (per rivenderla come rottame). Le sorgenti orfane possono causare gravi danni o addirittura la morte dei lavoratori e dei cittadini che ne ignorino l'esistenza. Tale rischio esiste ad esempio negli impianti siderurgici in cui vengono riciclati rottami metallici. Infine le sorgenti sigillate possono essere soggette a perdite, con il rischio di amplificare enormemente le conseguenze radiologiche della loro manipolazione sia nelle normali condizioni d'uso sia nell'ipotesi di incidenti. 4. GLI INCIDENTI PIÙ RECENTI Le conseguenze sanitarie ed economiche di eventuali incidenti in cui siano coinvolte sorgenti di radiazioni non adeguatamente controllate possono essere particolarmente gravi. La relazione predisposta nel 1993 dal Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche (UNSCEAR) e altre pubblicazioni più recenti [20] riferiscono di numerosi incidenti significativi: [20] IAEA Bulletin, Vol. 41, n. 3/1999. * nel 1987 a Goiania, in Brasile, una sorgente di cesio-137 utilizzata per la teleterapia è stata estratta dalla capsula che la conteneva ed è stata distrutta. A causa delle esposizioni alle radiazioni 54 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale e 4 di esse sono morte. L'incidente ha inoltre provocato un'estesa contaminazione ambientale; * nel 1992 in Cina un uomo ha trovato una sorgente di cobalto-60 che era stata accidentalmente smarrita. Tre membri della sua famiglia sono morti a causa della sovraesposizione; * nel 1997 in Georgia, dopo che numerose guardie di frontiera si erano ammalate, con i sintomi tipici da esposizione a radiazioni, in una base militare un tempo appartenuta all'esercito sovietico è stato ritrovato un gruppo di sorgenti radioattive abbandonate. L'avvio di un programma di verifica della situazione radiologica ha consentito il ritrovamento di più di 70 sorgenti in varie località del paese. Tre delle guardie più gravemente contaminate sono state curate in Francia e quattro in Germania, con tecniche di trattamento altamente specializzate; * nel 1998 ad Istanbul, Turchia, sono state vendute come rottami metallici due sorgenti di cobalto-60 nei loro contenitori da trasporto. Dieci persone hanno dovuto essere curate per una sindrome acuta da radiazioni. Vari mesi dopo la scoperta del caso una delle due sorgenti non era ancora stata ritrovata; * nel 1999 in Perù una sorgente di iridio-192 destinata allo svolgimento di prove non distruttive sui materiali è stata lasciata incustodita. Un lavoratore che, ignaro del pericolo, aveva raccolto la sorgente mettendola in tasca ha subito gravi danni da radiazioni e ha dovuto essere sottoposto a tecniche di trattamento altamente specializzate in Francia. Fortunatamente nell'Unione europea non sono avvenuti incidenti analoghi, né vi sono stati casi di morte, anche se tale eventualità non può essere del tutto esclusa. Nel maggio 1998 una sorgente di cesio-137 è stata accidentalmente sottoposta a fusione in un impianto siderurgico spagnolo. Una parte consistente dell'attività è stata emessa nell'atmosfera, mentre il resto è stato trattenuto dal sistema di raccolta delle polveri, contaminando in tal modo 270 tonnellate di acciaio. Su circa 400 persone sottoposte al monitoraggio della contaminazione interna, sei presentavano livelli rilevabili di contaminazione da cesio. Per fortuna, le dosi risultanti dall'esposizione erano trascurabili dal punto di vista radiologico. Le conseguenze economiche dell'incidente, compresa la sospensione delle attività dell'impianto, le operazioni di decontaminazione e la gestione delle scorie radioattive prodotte sono state stimate nell'ordine di 26 milioni di euro. Non è stato possibile accertare se la sorgente provenisse dall'Unione europea o fosse stata importata insieme ad una partita di rottami metallici. Secondo uno studio [21] sulle differenti pratiche di gestione delle sorgenti nell'UE, ogni anno una settantina di sorgenti sfuggono ai controlli delle autorità. [21] Cfr. la nota 4. 5. I principali motivi per cui le sorgenti sfuggono ai controlli delle autorità I motivi per cui negli Stati membri le sorgenti sfuggono ai controlli delle autorità possono essere raggruppati nelle categorie di seguito indicate. Se l'importanza relativa di ciascuna di esse è molto variabile, probabilmente i tre motivi principali sono la scarsa consapevolezza degli utilizzatori, l'assenza di una normativa rigorosa in passato e la scomparsa dell'utilizzatore. (1) Gli utilizzatori non sono consapevoli dei rischi che possono presentarsi qualora abbiano accesso alla sorgente lavoratori o cittadini non autorizzati. Le conseguenze sono uno scarso controllo delle sorgenti negli impianti ed un livello di sicurezza inadeguato durante lo stoccaggio e/o lo smaltimento. (2) La tracciabilità delle sorgenti sigillate, comprese quelle dismesse, non è assicurata in ogni fase della gestione, dalla fabbricazione o importazione nel paese dell'utilizzatore fino al riciclo, allo stoccaggio a lungo termine e/o allo smaltimento. (3) La modalità di stoccaggio a lungo termine e/o di smaltimento delle sorgenti dismesse variano da uno Stato membro all'altro. Negli Stati in cui sono disponibili impianti di stoccaggio centralizzati, i costi di stoccaggio e di smaltimento sono generalmente a carico degli utilizzatori. Occorre notare che in alcuni paesi tali costi possono risultare eccessivamente elevati, molto superiori rispetto al prezzo di acquisto delle sorgenti, cosicché gli utilizzatori possono essere tentati di conservarle nei propri impianti a tempo indeterminato, aumentando il rischio che le fonti sfuggano ai controlli delle autorità. Gli Stati membri che non dispongono sul proprio territorio di impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento di sorgenti sigillate impongono agli utilizzatori di rispedire le sorgenti dismesse al fornitore situato all'estero. In questo caso il costo dello stoccaggio e dello smaltimento può essere compreso nel prezzo di acquisto della sorgente. (4) L'utilizzatore è incapace di far fronte alle proprie responsabilità in materia di gestione delle sorgenti sigillate (controllo insufficiente a seguito di un mutamento delle circostanze, fallimento, furto...ecc.). In questa eventualità, in mancanza di una struttura che possa assumersi la responsabilità di gestire le sorgenti sigillate in uso e quelle dismesse (ad es. una rete di utilizzatori o un organismo statale ecc.), non si può escludere un'esposizione accidentale. (5) Al momento della fornitura delle sorgenti non era in vigore un sistema di regolamentazione soddisfacente. Ciò riguarda principalmente le vecchie sorgenti (radio-226), usate negli Stati membri fino agli anni '50. 6. La disciplina in vigore negli Stati membri dell'Unione europea. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono in vigore sistemi di regolamentazione che prevedono in particolare l'obbligo per gli utilizzatori di sorgenti sigillate di munirsi di autorizzazione. In alcuni casi viene posto l'accento sulla valutazione della competenza del potenziale utilizzatore prima del rilascio dell'autorizzazione, mentre in seguito l'attenzione è minore. In altri termini, l'utilizzatore deve disporre di personale qualificato e di un sistema di gestione adeguato, che gli consenta di conoscere in qualsiasi momento l'ubicazione di tutte le sorgenti. L'intervento delle autorità consiste dunque soprattutto nell'esame degli utilizzatori per verificare il possesso dei requisiti. In altri casi il controllo riguarda tutto il ciclo di vita della sorgente, con particolare riferimento all'approvazione dei singoli trasferimenti. Anche gli organismi di regolamentazione presentano notevoli differenze. Nei paesi in cui il mercato delle sorgenti sigillate è ristretto, un'unica autorità è responsabile di tutti gli aspetti relativi all'uso e allo smaltimento delle sorgenti sigillate. Nei paesi più grandi le competenze possono essere suddivise tra più autorità, su base regionale o funzionale. 7. AZIONI COMUNITARIE La Commissione europea è cosciente dei rischi di incidente derivanti da una cattiva gestione delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività. Già nel 1996 essa aveva organizzato una riunione con gli esperti degli Stati membri per esaminare la questione, soprattutto sotto il profilo dell'eventuale presenza di radioattività nei rottami metallici. All'epoca l'approccio prevalente era quello di favorire gli accordi industriali sulla qualità ed i controlli delle partite di rottami in entrata e di promuovere gli scambi di informazioni sull'origine ed i movimenti delle spedizioni eventualmente contaminate. Sia le autorità nazionali sia gli operatori hanno intensificato i controlli e di conseguenza i ritrovamenti di sorgenti radioattive nei rottami metallici sono diventati sempre più frequenti. Nel 1999 è stata organizzata una nuova riunione per fare il punto della situazione. Nel giugno dello stesso anno, il Consiglio [22] ha riconosciuto la necessità per l'Unione europea di definire un approccio comune per affrontare i problemi relativi ai rottami metallici radioattivi e alla corretta gestione delle sorgenti radioattive sigillate esaurite. [22] 2190a riunione del Consiglio (Lussemburgo, 14-15 giugno 1999). Da molti anni i servizi della Commissione sono impegnati attivamente nel campo della gestione delle sorgenti radioattive sigillate esaurite o dismesse, al fine di migliorare la sicurezza dei regimi di gestione attualmente in vigore negli Stati membri [23] [24], nei paesi candidati all'adesione e nella Federazione russa [25]. Nel giugno 1999 si è svolto a Bruxelles un workshop tecnico per analizzare e valutare le pratiche dei vari Stati membri in materia di gestione delle sorgenti radioattive sigillate esaurite, delle cui raccomandazioni si è tenuto conto. [23] Cfr. la nota 2. [24] Cfr. la nota 4. [25] J.M. Alardin et al., Management of sealed radioactive sources produced and sold in the Russian Federation (Gestione delle sorgenti radioattive sigillate prodotte e vendute nella Federazione russa), EUR 18191 (1999). Il tema è stato inoltre affrontato nel quadro del piano d'azione comunitario [26] in materia di residui radioattivi. [26] Risoluzione del Consiglio, del 15 giugno 1992, concernente il rinnovo del piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi, GU C 158 del 25.6.1992. APPENDICE A: USO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI (Tabella riprodotta da "Metodi per identificare e localizzare sorgenti sigillate dismesse", AIEA TECDOC 804, luglio 1995) Uso delle sorgenti di radiazioni nell'industria >SPAZIO PER TABELLA> Uso delle sorgenti di radiazioni nell'industria (segue) >SPAZIO PER TABELLA> Uso delle sorgenti di radiazioni in medicina >SPAZIO PER TABELLA> Uso delle sorgenti di radiazioni nella ricerca >SPAZIO PER TABELLA> 2003/0005 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31, secondo comma, e 32, vista la proposta della Commissione [27], elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, [27] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [28], [28] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [29], [29] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) L'articolo 30 del trattato Euratom prevede l'adozione di norme fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. (2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [30], segue la linea delle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza succedutesi a partire dal 1959. [30] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1 ... (3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 96/29/Euratom sottopone ad autorizzazione preventiva determinate pratiche, tra cui l'impiego di sorgenti radioattive per la radiografia industriale o il trattamento di prodotti o la ricerca o l'esposizione di persone a fini terapeutici. È opportuno estendere questo obbligo a tutte le pratiche concernenti sorgenti radioattive ad alta attività, al fine di ridurre ulteriormente la probabilità di incidenti dovuti a tali sorgenti. (4) L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) emana regole sulla sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi che fissano limiti di attività ai fini della loro applicazione; questi limiti dovrebbero fornire una base adeguata per definire le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività nell'ambito della presente direttiva [31]. [31] IAEA Safety Standards Series No TS R 1 (ST, Revised), Vienna, 2000 (5) La direttiva 96/29/Euratom stabilisce valori esenti dall'obbligo di dichiarazione di una pratica alle autorità, definiti sulla base di un livello di rischio trascurabile. Poiché gli obblighi previsti dalla presente direttiva non devono comportare per i detentori di piccole sorgenti oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai possibili effetti nocivi per la salute, la definizione di sorgenti radioattive ad alta attività non deve estendersi ai livelli di esenzione della direttiva 96/29/Euratom. (6) Le spedizioni di sorgenti sigillate tra gli Stati membri sono soggette alla procedura stabilita dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri [32]. [32] GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1. (7) Nonostante gli obblighi derivanti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale siano idonei ad assicurare una protezione di base, le sorgenti ad alta attività presentano ancora notevoli rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo rigoroso dal momento in cui vengono fabbricate fino al momento in cui sono conferite ad un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento. (8) La prevenzione degli incidenti e dei danni da radiazioni esige che l'ubicazione di ogni sorgente ad alta attività sia conosciuta, registrata e verificata dal momento in cui la sorgente è fabbricata o importata nella Comunità fino al suo trasferimento ad un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento o l'esportazione dalla Comunità. In nessuna circostanza ragionevolmente prevedibile ostacoli di ordine fisico o finanziario devono impedire il corretto riutilizzo, riciclaggio o smaltimento delle sorgenti dismesse. (9) I movimenti di sorgenti ad alta attività nella Comunità rendono necessario armonizzare i controlli su tali sorgenti mediante l'applicazione di criteri minimi. (10) L'esperienza dimostra che, nonostante l'esistenza di normative adeguate in materia, le sorgenti ad alta attività possono sfuggire ai controlli. Inoltre, l'esistenza di sorgenti orfane come residuo di trascorse attività impone l'adozione di iniziative specifiche. (11) Di conseguenza occorre prevedere l'identificazione, la marcatura e la registrazione di ogni sorgente ad alta attività, nonché la specifica formazione ed informazione di tutti coloro che sono impegnati in attività collegate all'uso delle sorgenti. È inoltre opportuno fornire un'adeguata formazione ed informazione a coloro che possono accidentalmente venire in contatto con le sorgenti orfane. (12) Occorre altresì predisporre i mezzi adeguati per il trattamento delle sorgenti orfane ad alta attività, prevedere la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni in materia, un sistema di ispezioni nonché le risorse finanziarie necessarie nell'ipotesi in cui il detentore non sia identificabile o, se identificato, risulti insolvente. (13) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Finalità e campo di applicazione 1. L'obiettivo della presente direttiva è di prevenire l'esposizione a radiazioni ionizzanti derivante da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e di armonizzare i controlli esistenti negli Stati membri, stabilendo apposite prescrizioni che garantiscano che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo. 2. La direttiva si applica alle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, quali definite all'articolo 2. 3. Gli obblighi derivanti dalla presente direttiva integrano gli obblighi previsti dalla direttiva 96/29/Euratom. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) sorgente o sorgente ad alta attività: una sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o della prima immissione sul mercato è uguale o superiore al pertinente livello di attività indicato nell'allegato I; b) autorizzazione: permesso rilasciato dalle autorità competenti su richiesta, che consente di svolgere una pratica concernente una sorgente ad alta attività; c) autorità competente: qualsiasi autorità designata da uno Stato membro per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva; d) sorgente dismessa: una sorgente non più utilizzata né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione; e) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in possesso di una sorgente ad alta attività; f) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che produce sorgenti ad alta attività; g) sorgente orfana: una sorgente non sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, rubata o trasferita senza l'apposita autorizzazione; h) impianto riconosciuto: un impianto situato nel territorio di uno Stato membro, autorizzato dalle autorità competenti di tale Stato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti ad alta attività; i) sorgente riutilizzata: una sorgente ad alta attività impiegata da un altro utilizzatore per la medesima o per un'altra pratica; j) sorgente sigillata: ha lo stesso significato che nella direttiva 96/29/Euratom; k) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce o mette a disposizione una sorgente ad alta attività; l) utilizzatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza una sorgente ad alta attività; m) trasferimento di una sorgente ad alta attività: il trasferimento di una sorgente ad alta attività da un detentore ad un altro. Articolo 3 Autorizzazione 1. Gli Stati membri assoggettano ad autorizzazione preventiva ogni pratica concernente una sorgente ad alta attività. 2. Prima di concedere un'autorizzazione gli Stati membri devono verificare che: a) siano state adottate le misure per la gestione sicura delle sorgenti ad alta attività, compreso il momento in cui verranno dismesse; b) siano state stanziate le risorse finanziarie per la gestione sicura delle sorgenti ad alta attività nel momento in cui verranno dismesse. Le risorse finanziarie di cui al paragrafo 2, lettera b) possono tra l'altro consistere in: i) un deposito bancario presso un istituto di credito riconosciuto, sotto il controllo dello Stato membro; ii) uno stanziamento iscritto nel bilancio di una società e soggetto a controllo contabile; iii) un'assicurazione da utilizzare solo nel caso in cui sia impossibile ricorrere alle normali procedure commerciali. 3. Gli Stati membri provvedono affinché nell'autorizzazione siano indicate: a) le responsabilità; b) le competenze minime del personale; c) i criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature; d) le prescrizioni relative alle procedure di emergenza e alle comunicazioni; e) le procedure di lavoro da rispettare; f) la manutenzione delle apparecchiature e delle sorgenti ad alta attività; g) l'adeguata gestione delle sorgenti ad alta attività dismesse, compresi gli accordi relativi all'eventuale trasferimento di tali sorgenti a un fornitore o a un impianto riconosciuto. Articolo 4 Trasferimenti Gli Stati membri istituiscono un sistema per il controllo adeguato dei singoli trasferimenti di sorgenti ad alta attività. Articolo 5 Registri 1. L'autorità competente tiene appositi registri dei titolari delle autorizzazioni, in cui sono chiaramente indicati il tipo o i tipi di sorgenti oggetto di autorizzazione. L'autorità competente tiene inoltre appositi registri relativi al trasferimento e allo smaltimento delle sorgenti ad alta attività alla scadenza dell'autorizzazione. 2. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti ad alta attività in suo possesso, in cui sono annotati l'ubicazione ed i trasferimenti. Il registro deve essere compilato secondo il modello di scheda di registrazione che figura nell'allegato II, sia in relazione alle informazioni da riportare sia riguardo al formato. 3. Il detentore trasmette tempestivamente all'autorità competente una copia del registro di cui al paragrafo 2: a) all'apertura del medesimo; b) in seguito, ad intervalli di 12 mesi; c) alla chiusura del registro, quando egli non detiene più alcuna sorgente ad alta attività e d) ogniqualvolta l'autorità competente ne faccia richiesta. I registri sono messi a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi. 4. La Commissione può procedere all'aggiornamento del modello di scheda riportato nell'allegato II della presente direttiva. Articolo 6 Obblighi dei detentori Ciascun detentore di sorgenti ad alta attività deve: a) provvedere affinché siano regolarmente effettuate prove di tenuta stagna per controllare l'integrità di ciascuna sorgente ad alta attività; b) verificare regolarmente la presenza di ogni sorgente ad alta attività nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio; c) provvedere affinché ogni sorgente ad alta attività fissa o mobile sia oggetto di misure adeguate al fine di impedire l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto, l'incendio e l'uso illecito; d) notificare tempestivamente all'autorità competente lo smarrimento, il furto, l'uso illecito di una sorgente ad alta attività ed ogni avvenimento, compresi gli incendi, che possa aver danneggiato la sorgente; e) restituire o trasferire tempestivamente ogni sorgente ad alta attività, una volta terminato l'uso, ad un fornitore o ad un impianto riconosciuto, a meno che l'autorità competente non abbia convenuto diversamente; f) assicurarsi, prima di trasferire una sorgente radioattiva ad alta attività, che il destinatario sia munito di apposita autorizzazione. Articolo 7 Identificazione e marcatura 1. Il fabbricante identifica ogni sorgente ad alta attività con un numero di serie unico. Ove possibile, il numero deve essere apposto sulla sorgente. Il fabbricante appone sia sul contenitore sia, se possibile, sulle sorgenti ad alta attività, un contrassegno ed un'etichetta recanti un apposito simbolo per avvertire la popolazione del rischio radiologico. 2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni sorgente ad alta attività sia corredata da informazioni scritte da cui risulti che tale sorgente è identificata e contrassegnata a norma del paragrafo 1. A seconda dei casi le informazioni comprendono fotografie della sorgente, del contenitore, dell'imballaggio per il trasporto, del dispositivo o dell'apparecchiatura. Articolo 8 Formazione e informazione 1. Nell'organizzare la formazione in materia di radioprotezione in conformità dell'articolo 22 della direttiva 96/29/Euratom, il detentore deve fare in modo che essa comprenda specifiche nozioni sulla gestione sicura delle sorgenti ad alta attività. La formazione deve porre l'accento sui necessari requisiti di sicurezza e deve prevedere specifiche informazioni sulle eventuali conseguenze della perdita di un controllo adeguato sulle sorgenti ad alta attività. La formazione deve essere impartita ai lavoratori che usano o manipolano sorgenti ad alta attività o che si trovano in prossimità di tali sorgenti. La formazione deve essere ripetuta ad intervalli regolari. 2. Gli Stati membri si adoperano affinché la direzione ed il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane ad alta attività, come i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e la direzione ed il personale di importanti nodi di transito quali le dogane: a) siano informati della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti ad alta attività; b) ricevano consulenze sul riconoscimento visivo delle sorgenti ad alta attività e dei loro contenitori; c) ricevano le informazioni di base sulla radioattività ed i suoi effetti; d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente ad alta attività. Articolo 9 Sorgenti orfane ad alta attività 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano preparate o abbiano preso le disposizioni necessarie, ivi compresa l'attribuzione delle responsabilità, per recuperare le sorgenti orfane ad alta attività e affrontare le emergenze radiologiche e dispongano di piani e di misure di intervento adeguati. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone normalmente non coinvolte in operazioni soggette a prescrizioni in tema di radioprotezione ricevano rapidamente consulenza ed assistenza tecnica specializzata quando sospettino la presenza di una sorgente orfana ad alta attività. Lo scopo primario della consulenza e dell'assistenza è la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione e la sicurezza della sorgente. 3. Gli Stati membri promuovono l'introduzione di controlli diretti al ritrovamento di sorgenti orfane ad alta attività. Tali controlli sono effettuati nei luoghi in cui è possibile che le sorgenti orfane vengano rinvenute, come i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, o i principali nodi di transito, quali le dogane. 4. Gli Stati membri promuovono l'organizzazione di campagne di recupero delle sorgenti orfane ad alta attività che costituiscono un residuo di passate attività. Le campagne possono prevedere la partecipazione finanziaria degli Stati membri alle spese di recupero, gestione e smaltimento delle sorgenti e ricerche negli archivi storici delle autorità competenti, come le dogane, e dei detentori, come gli istituti di ricerca, i laboratori per prove sui materiali o gli ospedali. Articolo 10 Cooperazione internazionale e scambio di informazioni Ogni Stato membro procede allo scambio di informazioni e coopera con gli altri Stati membri o con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali in relazione allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti ad alta attività e alle relative indagini. Articolo 11 Garanzia Gli Stati membri istituiscono un sistema di garanzia per i danni alla salute umana causati dalle sorgenti ad alta attività, nonché per i costi di intervento ad esse collegati, con particolare riferimento ai costi che potrebbero derivare dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, in modo tale da ricomprendere le situazioni in cui il detentore non possa essere identificato o risulti insolvente. Articolo 12 Ispezioni Gli Stati membri istituiscono un sistema di ispezioni per assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva. Articolo 13 Autorità competente 1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. 2. Entro e non oltre il [...................] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità competente nonché tutte le informazioni necessarie per contattare rapidamente tale autorità. 3. Qualora in uno Stato membro vi siano più autorità competenti, gli Stati membri designano un punto di contatto, che funge da tramite con i corrispondenti degli altri Stati membri. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a tutte le autorità competenti della Comunità e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Relazioni sull'esperienza acquisita Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva. In base a tali informazioni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Articolo 15 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e comunicano tempestivamente ogni successiva modificazione. Articolo 16 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...................]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 17 Disposizione transitoria Con riferimento alle sorgenti ad alta attività immesse sul mercato prima del termine di cui all'articolo 16, gli articoli 3, 4, 5 e 6 si applicano entro 24 mesi da tale data. Articolo 18 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 19 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Livelli di attività Per i radionuclidi che non figurano nella tabella sottostante, il livello di attività è pari ad un centesimo del corrispondente valore A1 indicato nelle regole AIEA per la sicurezza del trasporto di materiali radioattivi (Regulations for the safe transport of radioactive materials, no TS-R-1, ST-1, Revised) - Agenzia internazionale dell'energia atomica, Vienna 2000. >SPAZIO PER TABELLA> (a) Il livello di attività comprende i contributi dei nuclidi figli aventi un tempo di dimezzamento inferiore a 10 giorni. (b) Comprende le sorgenti di neutroni con berillio. ALLEGATO II MODELLO DI SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLE SORGENTI AD ALTA ATTIVITÀ (High Activity Sources - HAS) (i dati in corsivo sono facoltativi) >SPAZIO PER TABELLA>