COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.6.2017
COM(2017) 355 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE
{SWD(2017) 252 final}
{SWD(2017) 253 final}
1. Finalità della relazione
EMAS e il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) sono parte integrante del quadro strategico UE per la produzione e il consumo sostenibili. L'Ecolabel UE è stato creato nel 1992 e EMAS nel 1995 ed entrambi i regimi sono stati rilanciati nel 2008 come parte integrante della comunicazione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" (piano d'azione SCP). L'Ecolabel UE ha l'obiettivo di promuovere: "i prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita e offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti"; EMAS è invece "… finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, mediante l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale delle organizzazioni interessate."
A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo all'Ecolabel UE (il regolamento sul marchio Ecolabel UE) la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE, indicando anche gli elementi del sistema che necessitano di eventuale revisione.
L'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (il regolamento EMAS) stabilisce che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti adottati a norma del presente capo (capo VIII), nonché le informazioni che le sono pervenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 41. L'articolo 50 del regolamento stabilisce che la Commissione riesamini il sistema EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali. A tal fine essa tiene conto delle relazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 47.
Con la presente relazione e i relativi allegati la Commissione adempie a tale obbligo, oltre a dare conto dei risultati del vaglio di adeguatezza della legislazione vigente effettuato nell'ambito del programma della Commissione europea per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Il vaglio di adeguatezza REFIT ha l'obiettivo di verificare in che misura i due regolamenti siano efficaci per conseguire i benefici previsti per i cittadini, le imprese e la società.
EMAS e l'Ecolabel UE sono parte integrante del quadro politico in materia di prodotti quale presentato nella comunicazione del 2008 sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile". Da allora il 7º programma di azione per l'ambiente ha indicato la necessità di un quadro politico che fornisca segnali più adeguati ai produttori e ai consumatori per promuovere l'efficienza nell'uso delle risorse e l'economia circolare e la comunicazione relativa a un piano d'azione per l'economia circolare ha evidenziato la necessità di sostenere gli sforzi sui versanti della produzione e del consumo per conseguire il passaggio a un'economia circolare - e ciò anche valorizzando meglio EMAS e l'Ecolabel UE. Allo stesso tempo, i regolamenti rivestono una chiara importanza per il conseguimento dell'agenda 2030 dell'ONU e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 12 "garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo".
Oltre a garantire obiettivi in campo ambientale, EMAS e Ecolabel UE possono favorire il conseguimento di obiettivi in campo economico. Ad esempio, le imprese, comprese le PMI che partecipano a EMAS, possono migliorare la loro efficienza finanziaria e competitività migliorando l'utilizzo delle risorse. Un'attuazione adeguata e un uso diffuso di ECAS e l'Ecolabel UE possono stimolare l'innovazione e determinare un reale cambiamento del mercato.
La presente relazione analizza l'efficacia di EMAS e dell'Ecolabel UE nell'ampio contesto descritto.
2. Valutazione di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE
Nel 2013 la Commissione si è impegnata a effettuare un vaglio di adeguatezza rei regolamenti sull'Ecolabel UE ed EMAS. In linea con gli orientamenti della Commissione per "Legiferare meglio", il vaglio di adeguatezza ha preso in esame i due regimi in relazione alla loro pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, oltre ad analizzare con attenzione in che misura i regolamenti siano efficaci per conseguire i benefici previsti per i cittadini, le imprese e la società.
Il vaglio di adeguatezza si è basato su due distinti studi di valutazione cui hanno contribuito i portatori di interesse in forma di consultazione pubblica aperta per l'Ecolabel UE e di consultazione mirata dei portatori di interesse per EMAS. La consultazione dei portatori di interessi si è rivelata particolarmente importante in quanto la completezza di tale esercizio era in una certa misura limitata dalla natura volontaria dei regimi e dalla mancanza di dati per quantificarne l'impatto. L'assenza di un metodo concordato per quantificare e parametrare l'efficienza ambientale di organizzazioni e prodotti implica inoltre che non è possibile confrontare sistematicamente i prodotti e le organizzazioni che partecipano ai regimi da quelli che ne sono esclusi. Inoltre, i regolamenti non definiscono chiari obiettivi per l'utilizzo dei regimi e, pertanto, non è possibile valutare a livello quantitativo se i regimi abbiano o no soddisfatto le attese.
Ciò premesso, tuttavia, il vaglio di adeguatezza ha permesso di valutare il funzionamento e l'efficacia dei regimi e di trarre conclusioni sugli aspetti che funzionano e/o non funzionano.
Per quanto riguarda le modalità con cui i regolamenti soddisfano i rispettivi obiettivi, individuati e investigati mediante il vaglio di adeguatezza, si è pervenuti alla conclusione che essi:
•contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale del consumo e della produzione (obiettivo generale);
•contribuiscono a favorire il miglioramento costante dell'efficienza ambientale delle organizzazioni e a promuovere i prodotti con un impatto ambientale ridotto (obiettivi specifici) grazie ai criteri dell'Ecolabel UE e ai miglioramenti sul piano ambientale constatati nelle organizzazioni che aderiscono a EMAS (obiettivo operativo).
Tale contributo è tuttavia:
•sostanzialmente limitato dal livello di diffusione di EMAS e dell'Ecolabel UE presso produttori e organizzazioni (obiettivo operativo) dovuto in gran parte alla ridotta consapevolezza dei portatori di interesse esterni, quali partner commerciali, consumatori ma anche autorità, che si traduce in un riconoscimento limitato della partecipazione a livello sia di mercato sia amministrativo/regolamentare, e anche dei criteri di partecipazione che in alcuni casi possono essere difficili da soddisfare per il settore industriale dell'UE;
•limitato in rapporto alla portata delle sfide da sormontare per ridurre l'impatto ambientale globale della produzione e del consumo.
Nonostante questi limiti i regolamenti restano pertinenti in quanto parte integrante di un pacchetto di politiche dell'UE per rispondere alla necessità impellente di modificare gli attuali modelli di produzione e consumo, come emerge dagli attuali obiettivi strategici quali formulati, tra l'altro, nella strategia Europa 2020, nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, nel 7° programma di azione per l'ambiente e nel Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. Nell'ambito degli strumenti strategici di cui dispone l'UE EMAS e l'Ecolabel UE (insieme agli appalti verdi) sono unici in quanto mirano a fronteggiare gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita, tenendo conto anche dell'impatto crescente che il consumo in Europa ha in paesi extraeuropei in cui hanno spesso origine prodotti e materiali che sono poi importati nell'UE. Per quanto riguarda EMAS, ci si pongono interrogativi sulla sua pertinenza futura, in quanto la norma ISO 14001, rivista nel 2015, continua a fare propri molti, ma non tutti, gli elementi principali di EMAS.
I regolamenti si sono rivelati parzialmente efficaci in quanto garantiscono:
•prestazioni ambientali superiori dei prodotti che recano l'Ecolabel UE. Tuttavia il parametro quantitativo dell'eccellenza ambientale (il 10-20% dei prodotti con le migliori prestazioni ambientali sul mercato) non può essere verificato in assenza di una metodologia concordata per operare un confronto e di informazioni complete. In alcuni casi, inoltre, quando la validità dei criteri dell'Ecolabel UE viene estesa senza operare un'analisi completa sull'evoluzione della situazione del mercato, l'Ecolabel UE potrebbe non riflettere più l'eccellenza ambientali;
•elevata efficienza ambientale nella maggior parte degli indicatori principali in materia di, tra l'altro, energia, acqua, CO2 per le organizzazioni con certificazione EMAS. Per quanto riguarda gli indicatori principali in materia di rifiuti e materiali la situazione è disomogenea: più del 75% delle imprese registrate a EMAS evidenzia un impatto positivo sulle prestazioni in relazione a rifiuti e materiali, da un lato e, dall'altro, prestazioni medie negative calcolate su un campione di relazioni sugli indicatori principali. Studi hanno dimostrato che, in generale, EMAS permette di incrementare maggiormente le prestazioni ambientali rispetto alla norma ISO 14001.
Tuttavia, l'efficacia complessiva degli strumenti in questione è diminuita dalla loro limitata diffusione:
•la diffusione di EMAS e dell'Ecolabel UE non è sufficiente per determinare significativi cambiamenti nei modelli di produzione e consumo e, di conseguenza, garantire significativi benefici sul piano ambientale oltre a quelli conseguibili grazie alle imprese e organizzazioni che aderiscono al regime. La limitata adesione ai due regolamenti può essere dovuta a una scarsa consapevolezza e riconoscimento da parte del mercato; da un mancato riconoscimento nelle politiche pubbliche; e dai costi per conformità e verifica.
Per quanto riguarda l'Ecolabel UE si constata: l'assenza di attività promozionali a tutti i livelli - Commissione, Stati membri e (a livello di interventi volontari) imprese; il numero elevato e la severità dei requisiti dei criteri; la difficoltà di conformarsi all'articolo 6, paragrafo 6, che proibisce l'uso di sostanze pericolose. Si registrano inoltre significative differenze nella diffusione del regime a seconda dei tipi di prodotti. In diversi gruppi di prodotti la diffusione è nulla, o solo marginale, a causa degli ostacoli esistenti per specifici gruppi di prodotti, da un lato, e dall'assenza di un approccio strategico per selezionare quali gruppi necessitino di una elaborazione/revisione dei criteri, dall'altro.
Per quanto riguarda EMAS ostacoli supplementari sono costituiti da: una mancanza di integrazione nelle politiche pubbliche in forma di incentivi e semplificazione di altri obblighi regolamentari; l'assenza di attività promozionali a tutti i livelli; l'esistenza di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001) riconosciuto a livello mondiale e meno rigoroso (in termini di rendicontazione/convalida) che ha la leadership del mercato.
L'efficacia dei due regimi varia a seconda degli Stati membri: in alcuni la diffusione dei regimi è nulla o scarsa, mentre in altri i risultati sono migliori. Germania e Spagna hanno rispettivamente 1882 e 1289 siti registrati in EMAS e Francia e Italia rispettivamente 555 e 359 licenze Ecolabel UE registrate. Tali differenze possono essere ricondotte principalmente al livello di risorse investite dagli Stati membri come pure all'adozione o no di iniziative per integrare tali strumenti nelle politiche ambientali nel loro complesso. Ad esempio, il fatto di collegare EMAS alle norme in materia di ispezioni ambientali potrebbe fungere da incentivo ad adottare EMAS e ottenere così una semplificazione degli obblighi regolamentari; analogamente l'adozione dell'Ecolabel UE potrebbe essere incentivata collegandola agli appalti pubblici verdi.
I dati limitati in materia di costi e benefici di cui disponiamo attualmente non permettono di formulare una risposta alla questione dell'efficienza. Benché disponiamo di alcuni dati che mettono in collegamento gli investimenti effettuati (costi) e gli effetti generati, in generale le stime relative ai costi di gestione del regime sono relativamente ridotte.
•Una stima indicativa del costo medio annuo di gestione a carico della Commissione europea (ovvero i costi esclusi quelli del personale) è di 500 000 EUR per EMAS e di 1 100 000 EUR per l'Ecolabel UE. Tali costi coprono un sistema di 33 gruppi di prodotti, 2 000 licenze e 44 000 prodotti per l'Ecolabel UE e 4 000 organizzazioni e 7 500 siti per EMAS.
•Differenze significative negli sforzi attuazione a livello di Stati membri spiegano le valutazioni divergenti del rapporto costi/benefici. Dato il loro carattere volontario, non si può asserire che i regimi impongano oneri sproporzionati agli Stati membri o a imprese e organizzazioni, che investono solo quando ritengono di poterne ricavare benefici. Tuttavia, investimenti ridotti implicano anche una diffusione e un impatto limitati.
•Per alcune organizzazioni registrate a EMAS - soprattutto quelle attive nella produzione di energia - le misure in materia di efficienza energetica possono tradursi in risparmi significativi (secondo lo studio di valutazione pari a circa 1,3 miliardi di EUR su un periodo di due anni per tutte le organizzazioni registrate a EMAS).
L'efficienza è tuttavia ridotta:
•quando i costi di conformità e verifica per le singole imprese e organizzazioni sono superiori ai benefici e quindi riducono il valore per organizzazioni e produttori e ne scoraggiano la partecipazione ai regimi. Tale impatto è molto più forte per i piccoli operatori. La scarsa diffusione di EMAS, rispetto a quella della norma ISO 14001, indica inoltre la differenza nel rapporto costi benefici riscontrato dalle organizzazioni per l'adesione ai due regimi;
•laddove vi è una diffusione bassa o nulla di specifici gruppi di prodotti. Nell'ambito dell'Ecolabel UE il fatto che una serie di gruppi di prodotti abbia una diffusione marginale o nulla indica che il mercato è immaturo e/o che gli oneri amministrativi o i costi di verifica della conformità a una determinata serie di criteri possono essere troppo elevati e costituire un ostacolo alla partecipazione.
Entrambi i regimi sono considerati sostanzialmente coerenti con altre pertinenti politiche dell'UE collegate al piano d'azione UE sulla produzione e sul consumo sostenibili e complementari alle stesse. Tuttavia, la valutazione indica aspetti per i quali vi è la necessità di:
•esplorare ulteriormente le sinergie con le politiche UE che potrebbero avvalersi in modo migliore delle opportunità garantite dall'Ecolabel UE e/o EMAS, compresi, ma non solo, il piano d'azione per l'economia circolare, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sugli appalti pubblici e la direttiva sulle emissioni industriali;
Per quanto riguarda la coerenza tra i due regimi, la valutazione indica che essi sono complementari e incentrati su obiettivi differenti, ma che vi può tuttavia essere una leggera sovrapposizione quando sia EMAS sia l'Ecolabel UE riguardano settori specifici dei servizi - come il turismo e il campeggio. In questi casi si dovrebbe fare attenzione a non creare confusione per i consumatori che possono operare una scelta sulla base dei due regimi.
Il valore aggiunto per l'UE dei due regimi è disomogeneo. I regolamenti hanno garantito un valore aggiunto per l'UE nella misura consentita dal carattere volontario dei regimi. Un valore aggiunto si ottiene grazie a un quadro di norme e procedure armonizzate nel mercato interno che diano credibilità e trasparenza alle dichiarazioni ambientali e può sostenere il commercio all'interno dell'UE. Tale quadro dovrebbe fornire informazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni e sulle opportunità di semplificazione e integrazione con altre politiche UE, sostenendo in questo modo produttori e organizzazioni disposti ad andare oltre le misure obbligatorie, in particolare le PMI che non dispongono a livello interno delle capacità di costruire sistemi propri.
Non è stato possibile effettuare una valutazione completa a livello quantitativo del rapporto costi/benefici. Tuttavia gli strumenti di cui trattasi sono utilizzati in un contesto di sostegno dell'opinione pubblica per la produzione e il consumo sostenibili: il 77% della popolazione UE oggetto di un'indagine di Eurobarometro ha dichiarato di essere disposta a pagare di più per prodotti rispettosi dell'ambiente a condizione di essere sicuri che essi lo siano veramente. Se da un lato le risposte alle consultazioni pubbliche specifiche per gli strumenti in questione provenivano in genere da soggetti che già operavano con tali strumenti, dall'altro hanno formulato valutazioni generalmente positive sugli stessi. Ad esempio, il 79% dei portatori di interesse che operano con l'Ecolabel UE ritiene quest'ultimo uno strumento efficace per facilitare una maggiore diffusione e la libera circolazione dei prodotti verdi in Europa e il 95% di essi intende mantenerlo così com'è o con cambiamenti. Analogamente oltre il 70% di tutte le organizzazioni registrate EMAS che hanno partecipato all'indagine ha sostenuto di ave ottenuto miglioramenti o miglioramenti significativi in materia di efficienza energetica, uso dei materiali, consumo di acqua e produzione di rifiuti.
La diffusione di EMAS è significativamente inferiore a quella della norma ISO 14001. Tuttavia, dalla valutazione emerge che le imprese registrate EMAS hanno prestazioni ambientali pari o superiori a quelle che applicano la norma ISO 14001 e che i requisiti specifici EMAS per la trasparenza della rendicontazione e il controllo da parte delle autorità pubbliche (non previsti dalla norma ISO 14001), garantiscono una maggiore credibilità e migliori possibilità di integrazione nella politica ambientale. L'esperienza di una serie di Stati membri dell'UE che hanno attivamente perseguito questo obiettivo conferma tali potenzialità.
Tuttavia, dal momento che i regimi non hanno una grandissima diffusione in Europa è difficile dimostrarne appieno il valore aggiunto per l'UE al di là di un miglioramento sul piano ambientale per i prodotti, servizi e le organizzazioni che vi aderiscono. In particolare, l'impatto di EMAS ha risentito della concorrenza con la norma ISO 14001 che fornisce un'alternativa a EMAS riconosciuta a livello mondiale. Nondimeno, l'interazione tra i due regimi si è rivelata costruttiva e EMAS ha fornito l'ispirazione per rinnovare e migliorare la norma globale ISO 14001 che è ora più vicina a EMAS, nonostante il permanere di significative differenze. EMAS, a differenza della norma ISO 14001, fornisce una piattaforma per la conformità e la rendicontazione che rende trasparenti per il pubblico e le autorità le prestazioni delle organizzazioni partecipanti. La piattaforma ha inoltre la capacità di facilitare il riconoscimento da parte delle autorità delle organizzazioni con i risultati migliori, la messa a punto di misure di sostegno e può determinare una riduzione degli oneri amministrativi. Tale capacità si spiega con il fatto che le autorità e altre parti terze, a differenza di quanto avviene con la norma ISO, hanno accesso alle informazioni sulle prestazioni ambientali e la conformità giuridica e devono approvarle, garantendo così sufficiente sicurezza per delegare la semplificazione di altri obblighi regolamentari,
3. Conclusioni
Il vaglio di adeguatezza (studio di valutazione e consultazione dei portatori di interessi) conferma l'utilità - per quanto limitata - dei regimi in quanto strumenti volontari per le imprese che facilitano la transizione all'economia circolare e forniscono di informazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni ai consumatori e nelle transazioni tra imprese.
I risultati del controllo di adeguatezza indicano che la diffusione dei regimi potrebbe essere migliore e più efficiente e hanno individuato i limiti più evidenti dei due strumenti che sono collegati al loro carattere volontario e al livello limitato di diffusione per una serie di gruppi di prodotti, oltre che alla scarsa conoscenza che si ha dei due regimi. È necessario adottare un approccio maggiormente finalizzato a massimizzare gli effetti sul terreno.
La Commissione intende pertanto massimizzare l'efficacia del regime previsto dal regolamento relativo all'Ecolabel UE, facendo in modo che abbia un impatto cumulativo superiore, grazie alle seguenti azioni:
•elaborare un approccio più strategico all'Ecolabel UE comprendente:
•la definizione dei gruppi di prodotti con una razionalizzazione dei criteri di selezione dei prodotti e dei criteri per la sospensione, revisione o proroga per ciascun gruppo di prodotti, tenendo conto del tasso di diffusione per i criteri esistenti. Un approccio più mirato significa anche abbinare, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati (ad esempio diversi prodotti cartacei ad elevato potenziale, quali la carta da giornale e il tessuto carta);
•la sospensione dei seguenti gruppi di prodotti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi, rubinetteria per sanitari e apparecchiature per il trattamento di immagini, trattandosi di prodotti con una diffusione molto limitata;
•la fissazione di obiettivi operativi specifici e adeguate attività di monitoraggio;
•una strategia di comunicazione indirizzata sia ai produttori sia ai consumatori, che individui i destinatari e la divisione delle responsabilità per le attività di promozione condivise con gli Stati membri, l'industria e i pertinenti moltiplicatori, in linea con le priorità fissate, in particolare il programma per l'occupazione e la crescita.
•Esaminare le opzioni per ridurre i costi amministrativi e di verifica, semplificando il processo di consultazione e sviluppando un modus operandi per l'attuazione dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7.
•Individuare opzioni e migliori pratiche per incrementare il ruolo dell'Ecolabel UE negli appalti pubblici e come parametro di riferimento per l'eccellenza ambientale.
•Effettuare alcuni studi preparatori sui gruppi di prodotti, congiuntamente per gli appalti pubblici verdi, la progettazione ecocompatibile, l'etichettatura energetica e gli strumenti dell'Ecolabel. In questo modo si ridurranno i costi, evitando le incongruenze che possono emergere negli studi commissionati da differenti DG in relazione a differenti strumenti.
•Migliorare la coerenza e l'integrazione tra l'Ecolabel UE e i marchi regionali/nazionali esistenti.
Per quanto riguarda il regolamento EMAS, e i risultati in chiaroscuro del controllo di adeguatezza, l'impegno e il sostegno degli Stai membri costituiranno fattori decisivi per la prosecuzione del regime. Pertanto, nel 2017 la Commissione cercherà di avere conferma dell'impegno degli Stati membri, per:
1)la prosecuzione del regime;
2)l'attuazione di misure per favorirne una migliore diffusione.
In funzione del sostegno degli Stati membri la Commissione metterà a punto interventi per incrementare ulteriormente il valore aggiunto del regime:
•elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, opportunità supplementari per utilizzare EMAS come strumento per ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi regolamentari. Vi è un grande potenziale per quanto riguarda l'uso dello strumento per ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi regolamentari che è stato valorizzato in modo disomogeneo nei diversi Stati membri;
•utilizzare la convalida della conformità e la trasparenza in materia di prestazioni ambientali richieste da EMAS per facilitare l'attuazione di politiche ambientali negli ambiti dell'energia, emissioni nell'atmosfera, biodiversità, acqua o gestione dei rifiuti;
•esaminare in che modo l'attuazione del regime EMAS possa essere meglio integrata nel piano d'azione verde per le PMI;
•stabilire una chiara strategia di comunicazione, che individui i pertinenti destinatari e la divisione delle responsabilità per le attività di promozione condivise con gli Stati membri, l'industria e i pertinenti moltiplicatori, in linea con le dieci priorità, in particolare il programma per l'occupazione e la crescita;
•promuovere l'imprenditoria europea, con particolare attenzione alle imprese di punta e ai vantaggi competitivi in cooperazione con gli Stati membri ed EMAS in quanto regime "di eccellenza" per la gestione ambientale.
•tenere conto delle modifiche apportate alla norma ISO 14001 nel 2015 e dell'interazione tra EMAS e tale norma rivista;
•riprodurre le misure attuate dagli Stati membri che hanno conseguito un numero elevato di registrazioni EMAS e sono considerate alla stregua di migliori pratiche;
•assicurare canali di comunicazione efficienti tra le organizzazioni e le autorità in modo che le prestazioni ambientali verificate e la conformità giuridica di EMAS possano essere utilizzate per facilitare l'attuazione di altre politiche in campo ambientale.