14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/60


DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è tuttora profondamente preoccupata per il continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela.

(2)

Il 15 maggio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui invitava tutti gli attori politici e le istituzioni del Venezuela a lavorare in modo costruttivo per una soluzione della crisi nel paese, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e della separazione dei poteri. Affermava inoltre che il rilascio degli oppositori politici incarcerati e il rispetto dei diritti costituzionali sono passi fondamentali per creare un clima di fiducia e aiutare il paese a ritrovare la stabilità politica.

(3)

L'Unione ha più volte espresso pieno sostegno agli sforzi compiuti in Venezuela per favorire quanto prima un dialogo costruttivo ed efficace tra il governo e la maggioranza parlamentare allo scopo di creare le condizioni per soluzioni pacifiche alle sfide multidimensionali cui il paese è confrontato.

(4)

L'Unione ha fortemente incoraggiato la facilitazione della cooperazione esterna per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione e si è pienamente impegnata ad aiutare il Venezuela a trovare soluzioni pacifiche e democratiche, anche attraverso il sostegno agli sforzi regionali e internazionali a tal fine.

(5)

Il 26 luglio 2017 l'Unione ha espresso preoccupazione per le numerose segnalazioni di violazioni dei diritti umani e uso eccessivo della forza invitando le autorità venezuelane a rispettare la costituzione del Venezuela («costituzione») e lo stato di diritto e provvedere affinché siano garantiti i diritti e le libertà fondamentali, compreso il diritto a manifestare pacificamente.

(6)

Il 2 agosto 2017 l'Unione ha espresso profondo rammarico per la decisione delle autorità venezuelane di portare avanti l'elezione di un'assemblea costituente, una decisione che ha acuito in modo duraturo la crisi in Venezuela rischiando anche di compromettere altre istituzioni legittime previste dalla Costituzione, quali l'Assemblea nazionale. Pur invitando tutte le parti ad astenersi dalla violenza e le autorità a garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e pur dichiarandosi disponibile a prestare assistenza su tutte le problematiche che potrebbero alleviare la situazione quotidiana del popolo venezuelano, l'Unione ha inoltre segnalato di essere disponibile a rafforzare gradualmente la propria risposta qualora i principi democratici fossero ulteriormente compromessi e la costituzione non fosse rispettata.

(7)

A tale proposito, in linea con la dichiarazione dell'Unione del 2 agosto 2017, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di persone, entità e organismi che con le loro azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela, nonché nei confronti di persone, entità e organismi a essi associati.

(8)

Inoltre, considerato il rischio di ulteriori violenze, dell'uso eccessivo della forza e di violazioni o abusi dei diritti umani, è opportuno imporre misure restrittive sotto forma di un embargo sulle armi oltre a misure specifiche finalizzate a imporre restrizioni sui materiali utilizzabili a fini di repressione interna e per prevenire l'uso improprio di apparecchiature per la comunicazione.

(9)

Le misure restrittive dovrebbero essere graduali, mirate, flessibili e reversibili, senza colpire la popolazione in generale, e dovrebbero mirare a promuovere un processo credibile e significativo che possa portare a una soluzione pacifica negoziata.

(10)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.

2.   Sono vietati:

a)

la prestazione di assistenza tecnica di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o destinati a essere utilizzati in detto paese;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela, o destinati a essere utilizzati in detto paese.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), in particolare ai criteri di cui all'articolo 2, e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.

2.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali attrezzature oppure per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 4

1.   Gli articoli 1 e 3 non si applicano:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali, o di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali e subregionali, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;

c)

alla manutenzione di attrezzature non letali che potrebbero essere utilizzate dalla marina e dalla guardia costiera del Venezuela destinate esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale e all'intercettazione dei narcotici;

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c);

e)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c),

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente interessata.

2.   Gli articoli 1 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 5

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del regime venezuelano, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Venezuela, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle comunicazioni telefoniche o via internet di qualsiasi tipo, di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che apparecchiature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall'autorizzazione.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.

CAPO II

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 6

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle:

a)

persone fisiche responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela; o

b)

persone fisiche le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela,

il cui elenco figura nell'allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in forza del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Venezuela.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO III

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela,

il cui elenco figura nell'allegato I.

2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1 il cui elenco figura nell'allegato II.

3.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II.

4.   L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco che figura nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, entità od organismo figuranti nell'allegato I o II; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.

6.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo inseriti nell'allegato I o II effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'allegato I o II concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi inseriti, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3.

7.   Il paragrafo 3 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati ai paragrafi 1, 2 e 3; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1 o 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 9

1.   Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, rispettivamente.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero di passaporto e di carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, nonché la carica rivestita o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dalla presente decisione.

Articolo 11

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I o II;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

Articolo 12

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2018.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1


ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2