31992L0053

Direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 10/08/1992 pag. 0001 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0086


DIRETTIVA 92/53/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 70/156/CEE (4) stabilisce la procedura di omologazione comunitaria per i veicoli, i componenti e le entità tecniche fabbricati conformemente alle norme tecniche fissate nelle direttive particolari, nonché l'elenco completo dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche contemplati da dette direttive;

considerando che, ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno comunitario, è opportuno sostituire gli attuali sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione comunitaria;

considerando che, affinché detta procedura di omologazione possa raggiungere l'obiettivo prefissato nella maniera più efficace, è necessario rendere più precise e complete le relative disposizioni amministrative; che ciò implica, tra l'altro, che dette disposizioni consentano il rilascio dell'omologazione di un veicolo completo cumulando, se il costruttore lo desidera, le omologazioni dei vari sistemi, componenti ed entità tecniche, e, nel caso dei veicoli fabbricati in più fasi da vari costruttori, cumulando le omologazioni delle varie fasi di realizzazione;

considerando che, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, un veicolo può tuttavia presentare caratteristiche che rappresentano un rischio comprovabile per la sicurezza della circolazione stradale; che è pertanto auspicabile che gli Stati membri possano rifiutare l'omologazione di questi tipi di veicoli, nonché vietarne la vendita e la messa in circolazione e rifiutarne l'immatricolazione; che, in quest'ultimo caso, sono stabilite le opportune condizioni;

considerando che, dato il carattere imperativo della procedura di omologazione comunitaria, è necessario consentire deroghe e stabilire procedure alternative per i veicoli speciali e per quelli costruiti in piccole serie o ancora per quelli che applicano nuove tecnologie non ancora contemplate dalle direttive particolari;

considerando che, allo scopo di favorire l'accesso ai mercati dei paesi non comunitari, è opportuno accettare, a determinate condizioni, l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche basata su regolamentazioni internazionali o di paesi terzi di natura equivalente; che l'equivalenza di siffatte regolamentazioni deve essere stabilita in conformità alle pertinenti disposizioni del trattato;

considerando che, allo scopo di garantire la necessaria trasparenza delle procedure di omologazione comunitaria, occorre stabilire disposizioni in base a cui gli Stati membri si notificano reciprocamente e comunicano alla Commissione le autorità omologanti e i servizi tecnici, nonché le disposizioni relative ai criteri qualitativi cui questi devono conformarsi;

considerando che, dato che gli allegati della presente direttiva sono completi soltanto per i veicoli della categoria M1, essa si applica unicamente all'omologazione di tali veicoli; che, in attesa di completare gli allegati con disposizioni relative ai veicoli di tutte le altre categorie, è opportuno consentire agli Stati membri di continuare ad applicare i sistemi di omologazione nazionali nei confronti di tali veicoli, in conformità dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE;

considerando che, per consentire una transizione adeguata sul piano tecnico ed amministrativo dall'attuale sistema facoltativo di prescrizioni comunitarie alla procedura di omologazione obbligatoria istituita dalla presente direttiva, è opportuno lasciare ai costruttori, per un periodo di tre anni, la facoltà di scegliere tra la procedura contemplata nella presente direttiva e quella prevista all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE; che le omologazioni rilasciate secondo quest'ultima procedura sono valide fino al 31 dicembre 1997;

considerando che le suddette disposizioni transitorie non consentono agli Stati membri di derogare alle disposizioni delle direttive particolari basate sull'armonizzazione totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

1) Il testo degli articoli da 1 a 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi.

La presente direttiva non riguarda:

- l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,

- i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (5)().

(6)() GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;

- «omologazione in più fasi», l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;

- «veicolo», ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

- «veicolo base», qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

- «veicolo incompleto», qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

- «veicolo completato», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

- «tipo», i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);

- «sistema», qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;

- «componente», un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

- «entità tecnica», un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

- «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

- «autorità che rilascia l'omologazione», le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

- «servizio tecnico», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;

- «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

- «documentazione informativa», la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;

- «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni:

- «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

Articolo 3

Domanda di omologazione

1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione relativo a ciascuna direttiva particolare è posto a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione.

2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III.

3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

- nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

- nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

Articolo 4

Procedimento di omologazione

1. Ciascuno Stato membro concede:

a) un'omologazione del veicolo:

- ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV,

- ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,

questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;

b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.

Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV.

c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva particolare;

d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che contiene disposizioni espresse a questo proposito.

2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

3. Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello è fornito nell'allegato VI della presente direttiva e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.

4. Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

5. Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.

6. L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

Articolo 5

Modifiche delle omologazioni

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro:

- rilascia se necessario le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;

- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti della direttiva. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro ritiene che una modifica apportata a un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4. Per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro interessato:

- rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata affinché risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;

- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) se sono richieste ulteriori ispezioni oppure se sono cambiate alcune informazioni contenute nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati), o ancora se, dalla data di originaria omologazione del veicolo, sono cambiati i requisiti di una direttiva particolare applicabile a decorrere dal giorno cui la prima messa in circolazione è vietata. La nuova scheda riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che una modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo alle nuove ispezioni. I documenti aggiornati devono essere inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5. Se l'omologazione di un tipo di veicolo cessa di essere valida perché una o più omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari previste nel relativo fascicolo di omologazione ha perso validità, l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato detta omologazione ne informa, precisando la data, le autorità omologanti degli altri Stati membri o comunica loro il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

Articolo 6

Certificato di conformità

1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

Articolo 7

Immatricolazione e messa in circolazione

1. Ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

2. Ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.

3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.

Articolo 8

Deroghe e procedure alternative

1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili:

- ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico;

- ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:

a) Veicoli prodotti in piccole serie

Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.

b) Veicoli di fine serie

1) Gli Stati membri possono, entro i limiti quantitativi contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che:

- si trovavano nel territorio della Comunità ed

- erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato

al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.

Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.

2) Per l'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore deve farne richiesta all'autorità competente dello Stato membro che ha omologato il tipo o i tipi di veicoli corrispondenti prima della entrata in vigore delle direttive particolari o delle loro modifiche.

La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano.

Se la domanda è accettata dallo Stato membro, quest'ultimo deve comunicare entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri il tenore e le ragioni delle deroghe accordate al costruttore, insieme alle informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 5.

Ciascuno Stato membro interessato all'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli è incaricato del rispetto da parte del costruttore delle disposizioni previste all'allegato XII, sezione B.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco ed i motivi delle deroghe accordate.

c) Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari

Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro che rilascia l'omologazione invia entro un mese una copia della scheda di omologazione con i relativi allegati alle autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri ed invia immediatamente alla Commissione una relazione contenente gli elementi seguenti:

- i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;

- una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;

- una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari in questione;

- proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.

Entro un termine di tre mesi, la Commissione decide se approvare o respingere la relazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13.

Se la Commissione approva la relazione, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione conforme alla presente direttiva. La Commissione prende allora i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari oggetto della deroga. La validità di tale omologazione è limitata a 24 mesi, ma la Commissione può prorogarla su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata.

3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione «Scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo» tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

Articolo 9

Accettazione di omologazioni equivalenti

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.

2. È riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui al punto 2 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici.

Articolo 11

Non conformità al tipo omologato

1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si costatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione.

3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. Nell'ipotesi:

- di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure

- di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto,

le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente.

Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

5. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 12

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, in appresso denominato «comitato», composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati della presente direttiva, o

- le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste,

sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.

Articolo 14

Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

- delle autorità che rilasciano l'omologazione e, se necessario, i settori per cui sono competenti;

- dei servizi tecnici da essi riconosciuti, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato riconosciuto. I servizi notificati devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle condizioni seguenti:

i) un costruttore non può essere riconosciuto come servizio tecnico, salvo nel caso in cui direttive particolari lo prevedano;

ii) ai fini della presente direttiva, non è considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione.

2. Un servizio notificato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.»

2) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto riguarda l'omologazione di veicoli, gli Stati membri applicano la presente direttiva esclusivamente ai veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna in attesa in una modifica degli allegati, conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, per estenderne il campo di applicazione ai veicoli della categoria M1 muniti di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli. Nel frattempo, per l'omologazione dei veicoli delle altre categorie sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE.

3. Fino al 31 dicembre 1995 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione a più fasi, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, solo su domanda del costruttore. Nel frattempo, gli Stati membri rilasciano l'omologazione nazionale di veicoli, componenti ed entità tecniche e ne autorizzano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione conformemente all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE.

4. Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1999 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non sono applicabili ai veicoli, componenti ed entità tecniche di un tipo per cui sia stata rilasciata un'omologazione nazionale anteriormente, rispettivamente, al 1o gennaio 1996 o al 1o gennaio 1998, oppure a un tipo che uno Stato membro abbia immatricolato o di cui abbia autorizzato la vendita o la messa in circolazione anteriormente, rispettivamente, al 1o gennaio 1996 o al 1o gennaio 1998.

Le omologazioni che sono state rilasciate conformemente alle direttive particolari e che rientrano nella predetta omologazione nazionale resteranno in vigore dopo il 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli completati, secondo la procedura di omologazione in più fasi, a meno che non sia applicabile una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 70/156/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva.

5. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, i paragrafi 3 e 4 non autorizzano gli Stati membri a concedere deroghe ad una disposizione di una direttiva particolare la quale stabilisce requisiti basati su un'armonizzazione totale per quanto riguarda l'omologazione e la prima messa in circolazione di un veicolo, componente o entità tecnica.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 1994, la Commissione redige, in base alle informazioni utili comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle procedure di omologazione europea, rivolgendo particolare attenzione alle deroghe previste all'articolo 8 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, e sull'impatto del nuovo principio di armonizzazione nei vari Stati membri e propone, se del caso, gli emendamenti necessari per migliorare il dispositivo di omologazione, compreso l'adeguamento delle direttive particolari al nuovo principio di armonizzazione, e per facilitare la messa in circolazione dei veicoli negli Stati membri; detti emendamenti saranno adottati conformemente alle procedure previste all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 301 del 21. 11. 1991, pag. 1.(2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 1 e GU n. C 176 del 13. 7. 1992.(3) GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 4.(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione dei veicoli a motore

Allegato II: Definizione delle categorie di veicoli e dei tipi di veicolo

Allegato III: Scheda informativa per l'omologazione dei veicoli a motore

Allegato IV: Elenco delle prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore

Allegato V: Procedure da seguire per l'omologazione dei veicoli

Allegato VI: Scheda di omologazione CEE per veicoli completi/completati

Allegato VII: Sistema di numerazione

Allegato VIII: Risultati delle prove

Allegato IX: Certificato di conformità CEE

Allegato X: Conformità delle procedure di produzione

Allegato XI: Natura e prescrizioni relative ai veicoli speciali

Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato XIII: Elenco delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari

Allegato XIV: Procedure da seguire per l'omologazione in più fasi

ALLEGATO I (a)

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari

0.6.1. Sul telaio: .

0.6.2. Sulla carrozzeria: .

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: .

1.3. Numero di assi e di ruote: .

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: .

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .

1.5. Materiale dei longheroni (d): .

1.6. Posizione e disposizione del motore: .

1.7. Cabina di guida (avanzata o normale) (z): .

1.8. Guida (a destra o a sinistra): .

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): .

2.1.1. Per i semirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno della ralla ed il primo asse posteriore: .

2.2. Per i trattori stradali: .

2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo) (g): .

2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) (h): .

2.2.3. Distanza tra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori: .

2.2.3.1. Distanza tra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio cabinato): .

2.2.3.2. Distanza tra l'estremità posteriore del volante e gli assi posteriori (per il caso del telaio nudo): .

2.3. Carreggiata/e e larghezza/e dell'asse o degli assi

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i): .

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i): .

2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: .

2.3.4. Larghezza dell'asse più arretrato: .

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1. Per telaio non carrozzato

2.4.1.1. Lunghezza (j): .

2.4.1.2. Larghezza (k): .

2.4.1.2.1. Larghezza massima: .

2.4.1.2.2. Larghezza minima: .

2.4.1.3. Altezza a vuoto (l) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): .

2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m): .

2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n): .

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della parte A dell'allegato II): .

2.4.1.7. Distanza tra gli assi (per veicoli a più assi): .

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j): .

2.4.2.2. Larghezza (k): .

2.4.2.3. Altezza a vuoto (l) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): .

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m): .

2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n): .

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della parte A dell'allegato II): .

2.4.2.7. Distanza fra gli assi (per i veicoli a più assi): .

2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente): .

2.5.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione): .

2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ciascuna versione): .

2.7. Massa minima del veicolo dichiarata dal costruttore: .

2.7.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: .

2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione) (y): .

2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ciascuna versione): .

2.9. Massa massima, tecnicamente ammissibile su ciascun asse e, nel caso di semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio, dichiarata dal costruttore: .

2.10. Massa massima del rimorchio trainabile

2.10.1. Rimorchio: .

2.10.2. Semirimorchio: .

2.10.3. Rimorchio ad asse centrale: .

2.10.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di accoppiamento (p) ed il passo: .

2.10.3.2. Valore V massimo (kN): .

2.10.4. Massa massima del complesso: .

2.10.5. Il veicolo è/non è (¹) idoneo al traino di carichi (si applica unicamente ai veicoli M1): .

2.10.6. Massa massima rimorchiabile con rimorchio non frenato: .

2.11. Carico verticale massimo

2.11.1. Nel punto di accoppiamento del veicolo trainante al rimorchio: .

2.11.2. Sul gancio di traino del rimorchio: .

2.12. Fascia d'ingombro: .

2.13. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima (in kW/kg): .

2.14. Capacità di spunto in salita: .

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.1. Costruttore: .

3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1. Descrizione specifica del motore

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (¹)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .

3.2.1.2.1. Alesaggio (r): . . . . . . mm

3.2.1.2.2. Corsa (r): . . . . . . mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: .

3.2.1.3. Cilindrata (s): . . . . . . cm³

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (²): .

3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, del cielo, del pistone e dei segmenti: .

3.2.1.6. Regime al minimo (²): . . . . . . min-1

3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico con motore al minimo (²): . . . . . . % dichiarato dal costruttore

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): . . . . . . kW a . . . . . . min-1

3.2.1.9. Regime massimo ammesso del motore prescritto dal costruttore: . . . . . . min-1

3.2.1.10. Coppia netta massima (t): . . . . . . Nm a . . . . . . min-1

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (¹)

3.2.2.1. RON con piombo: .

3.2.2.2. RON senza piombo: .

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (¹)

3.2.3. Serbatoio/i del carburante

3.2.3.1. Serbatoio/i di servizio

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale: .

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del/dei serbatoio/i con tutti i raccordi e tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: .

3.2.3.1.3. Disegno che illustra con chiarezza la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo: .

3.2.3.2. Serbatoio/i ausiliario/i

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale: .

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del/i serbatoio/i con tutti i raccordi e tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: .

3.2.3.2.3. Disegno che illustra con chiarezza la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo: .

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (¹)

3.2.4.1.1. Marca o marche: .

3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.1.3. Numero: .

3.2.4.1.4. Regolazioni (²)

3.2.4.1.4.1.

3.2.4.1.4.2.

3.2.4.1.4.3.

3.2.4.1.4.4.

3.2.4.1.4.5.

Getti: .

Diffusori: .

Livello in vaschetta: .

Massa del galleggiante: .

Ago del galleggiante: .

aa

oppure la curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva .

3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (¹)

3.2.4.1.5.1. Principio/i di funzionamento: .

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (¹) (²): .

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea: sì/no (¹)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (¹)

3.2.4.2.3. Pompa d'iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (¹) (²): . . . . . . mm³/corsa o ciclo per un regime della pompa di: . . . . . . min-1 oppure curva caratteristica: .

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (²): .

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione (²): .

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (¹)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo: .

3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione (massimo) sotto carico: . . . . . . min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione (massimo) a vuoto: . . . . . . min-1

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: . . . . . . mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: . . . . . . mm

3.2.4.2.6. Iniettore/i

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (²): . . . . . . kPa oppure curva caratteristica (²): .

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.7.3. Descrizione: .

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario

3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: .

3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (¹)

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione [a punto singolo o multiplo (¹)/iniezione diretta/altro (specificare) (¹)]: .

3.2.4.3.2. Marca o marche: .

3.2.4.3.3. Tipo o tipi: .

3.2.4.3.4. Descrizione del sistema: .

3.2.4.3.4.1.

3.2.4.3.4.2.

3.2.4.3.4.3.

3.2.4.3.4.4.

3.2.4.3.4.5.

3.2.4.3.4.6.

3.2.4.3.4.7.

3.2.4.3.4.8.

3.2.4.3.4.9.

3.2.4.3.4.10.

3.2.4.3.4.11.

Tipo o numero dell'unità di controllo: .

Tipo di regolatore del carburante: .

Tipo di sensore del flusso d'aria: .

Tipo di distributore del carburante: .

Tipo di regolatore di pressione: .

Tipo di microinterruttore: .

Tipo di vite per la regolazione del minimo: .

Tipo di corpo della valvola a farfalla: .

Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: .

Tipo di sensore della temperatura dell'aria: .

Tipo di interruttore termico: .

aa

in caso di sistema diverso

da quello a iniezione continua,

fornire i dettagli equivalenti

3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (²): . . . . . . kPa oppure curva caratteristica (²): .

3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione: .

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.7.1. Principi di funzionamento: .

3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (¹) (²): .

3.2.4.4. Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1. Pressione (²): . . . . . . kPa o curva caratteristica (²): .

3.2.5. Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: . . . . . . V, terminale a massa positivo/negativo (¹)

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo: .

3.2.5.2.2. Potenza nominale: . . . . . . VA

3.2.6. Accensione

3.2.6.1. Marca o marche: .

3.2.6.2. Tipo o tipi: .

3.2.6.3. Principio di funzionamento: .

3.2.6.4. Curva dell'anticipo (²): .

3.2.6.5. Fasatura iniziale (²): . . . . . . gradi prima dell'accensione del PMS

3.2.6.6. Apertura dei contatti (²): . . . . . . mm

3.2.6.7. Angolo di chiusura (²): . . . . . . gradi

3.2.6.8. Antidisturbi radio (descrizione): .

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (¹)

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .

3.2.7.2. Liquido

3.2.7.2.1. Natura del liquido: .

3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no (¹)

3.2.7.2.3. Caratteristiche: . , oppure

3.2.7.2.3.1. Marca o marche: .

3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi: .

3.2.7.2.4. Rapporto/i di trasmissione: .

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: .

3.2.7.3. Aria: .

3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no (¹)

3.2.7.3.2. Caratteristiche: . , oppure

3.2.7.3.2.1. Marca o marche: .

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi: .

3.2.7.3.3. Rapporto/i di trasmissione: .

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (¹)

3.2.8.1.1. Marca o marche: .

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico: . . . . . . kPa, eventuale valvola di sfiato): .

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (¹)

3.2.8.3. Depressione all'aspirazione a regime nominale e carico del 100 %

Minimo ammissibile: . . . . . . kPa

Massimo ammissibile: . . . . . . kPa

3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): .

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: . , oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche: .

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: .

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: . , oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche: .

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: .

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: .

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: .

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale ed al carico del 100 %: . . . . . . kPa

3.2.9.4. Silenziatore/i di scarico (silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore): .

3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: .

3.2.11. Fasatura della valvole o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti: .

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (¹): .

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): .

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non trattati in altri titoli):

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (¹)

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: .

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: .

3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: .

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: .

3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: .

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): .

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: .

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: .

3.2.12.2.1.9. Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (¹)

3.2.12.2.2.1.Tipo: .

3.2.12.2.2.2. Posizione: .

3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: .

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (¹)

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): .

3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (¹)

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): .

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (¹)

3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della messa a punto: .

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori: .

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone: .

3.2.12.2.5.4. Disegno schematico del serbatoio del carburante specificandone la capacità e il materiale: .

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (¹)

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: .

3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: .

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: .

3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): .

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per i motori ad accensione spontanea): .

3.2.14. Dettagli su eventuali dispositivi destinati ad influire sul consumo di carburante (se non trattati in altri titoli): .

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .

3.3.1.1. Massima potenza oraria: . . . . . . kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: . . . . . . V

3.3.2. Batteria

3.3.2.1. Numero di elementi: .

3.3.2.2. Massa: . . . . . . kg

3.3.2.3. Capacità: . . . . . . A/h (Ampère/ora)

3.3.2.4. Posizione: .

3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori): .

3.5. Consumo di carburante (u)

3.5.1. Ciclo urbano: . . . . . . l/100 km

3.5.2. Velocità costante di 90 km/h: . . . . . . l/100 km

3.5.2. Velocità costante di 120 km/h: . . . . . . l/100 km

3.6. Temperature ammesse dal costruttore

3.6.1. Sistema di raffreddamento

3.6.1.1. Raffreddamento a liquido

Temperatura massima all'uscita: . . . . . . oC

3.6.1.2. Raffreddamento ad aria

3.6.1.2.1. Punto di riferimento: .

3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: . . . . . . oC

3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: . . . . . . oC

3.6.3. Temperatura massima del gas di scarico nel punto della/e condotta/e di scarico adiacente alla/e fiangia/e esterna/e del collettore di scarico: . . . . . . oC

3.6.4. Temperatura del carburante

Minima: . . . . . . oC

Massima: . . . . . . oC

3.6.4. Temperatura del lubrificante

Minima: . . . . . . oC

Massima: . . . . . . oC

3.7. Dispositivi azionati dal motore

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore come specificato al punto 5.1.1 dell'allegato I della direttiva 80/1269/CEE modificata, ed alle condizioni di funzionamento ivi specificate, per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1 dell'allegato III della direttiva 88/77/CEE

Minimo: . . . . . . kW

Intermedio: . . . . . . kW

Nominale: . . . . . . kW

3.8. Sistema di lubrificazione

3.8.1. Descrizione del sistema

3.8.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante: .

3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) (¹): .

3.8.2. Pompa di lubrificazione

3.8.2.1. Marca o marche: .

3.8.2.2. Tipo o tipi: .

3.8.3. Miscela con carburante

3.8.3.1. Percentuale: .

3.8.4. Refrigeratore dell'olio: sì/no (¹)

3.8.4.1. Disegno/i: . . . . . ., oppure

3.8.4.1.1. Marca o marche: .

3.8.4.1.2. Tipo o tipi: .

4. TRASMISSIONE (v)

4.1. Disegno della trasmissione: .

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .

4.3. Momento d'inerzia del volano motore: .

4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle: .

4.4. Frizione (tipo): .

4.4.1. Valore massimo di coppia trasmissibile: .

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo [manuale/automatico/continuo (¹)]: .

4.5.2. Posizione rispetto al motore: .

4.5.3. Sistema di comando: .

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia

Rapporti del cambio

(rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporto/i del differenziale

(rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo (*)

1

2

3

. . .

Minimo per cambio continuo (*)

Retromarcia

(*) Trasmissione variabile continua.

4.6.1. Punti di cambio (dalla prima alla seconda ecc., unicamente per il cambio manuale e nel caso delle prove di cui all'allegato III A della direttiva 70/220/CEE): .

4.7. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) (w): .

4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo indicare soltanto il marchio di omologazione): .

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: .

.

4.8.2. Costante dello strumento: .

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE): .

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/433/CEE) o dati equivalenti: .

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: .

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no (1)

5. ASSI

5.1. Disegno di ciascun asse con indicazione dei materiali usati e (facoltativamente) della marca e del tipo: .

6. SOSPENSIONE

6.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: .

6.2. Tipo e costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota: .

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no (2)

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (caratteristiche dei materiali e dimensioni): .

6.4. Stabilizzatori: sì/no (3)

6.5. Ammortizzatori: sì/no (4)

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1. Asse 1: .

6.6.1.2. Asse 2: .

ecc.

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: .

6.6.2.2. Asse 2: .

ecc.

6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: . . . . . . kPa

6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore: .

6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: .

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo: .

7.2. Meccanismo e comando

7.2.1. Tipo di meccanismo: .

7.2.2. Trasmissione alle ruote: .

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: .

7.2.3.1. Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: .

7.2.4. Schema del meccanismo di sterzo: .

7.2.5. Schema o schemi del/i comando/i dello sterzo: .

7.2.6. Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando dello sterzo: .

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1. A destra: . . . . . . (gradi); numero di giri del volante: . . . . . . (o dati equivalenti)

7.3.2. A sinistra: . . . . . . (gradi); numero di giri del volante: . . . . . . (o dati equivalenti)

8. FRENI

Vanno indicati i seguenti dettagli, compresi i mezzi di identificazione, laddove applicabili:

8.1. Tipo e caratteristiche dei dispositivi di frenatura (quali definiti al punto 1.6 dell'allegato I della direttiva 71/320/CEE) con uno schema dimensionale (ad esempio tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle guarnizioni e delle pastiglie, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione, ecc.): .

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti dispositivi di frenatura (quali definiti al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, i dispositivi di trasmissione e di comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi del nottolino di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali di trasmissione, dei cilindri e dei pistoni di comando, dei cilindri freno o dei componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura): .

8.2.1. Dispositivo di frenatura di servizio: .

8.2.2. Dispositivo di frenatura di soccorso: .

8.2.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento: .

8.2.4. Eventuali dispositivi supplementari di frenatura: .

8.2.5. Dispositivo di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: .

8.3. Comando e trasmissione dei dispositivi di frenatura del rimorchio sui veicoli (compresi i rimorchi) predisposti al traino di un rimorchio: .

8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di dispositivo elettrico/pneumatico/idraulico (5) di frenatura di servizio: sì/no (6)

8.5. Nel caso di veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (comprendente eventuali elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: .

8.6. Calcoli e diagrammi conformi al punto 1.1.4.2 dell'appendice dell'allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI): .

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso di dispositivi di frenatura servoassistiti): .

8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando della frenatura: .

8.9. Breve descrizione dei dispositivi di frenatura (conformemente al punto 1.3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .

8.10. Nel caso di domanda di esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2 dell'allegato VII della direttiva 71/320/CEE: .

.

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: .

9.2. Materiali e modalità di costruzione: .

9.3. Porte di accesso passeggeri, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: .

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: .

9.3.2. Disegno delle serrature e cerniere e loro posizione sulle porte: .

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .

9.3.4. Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabili: .

9.4. Campo di visibilità

9.4.1. Dettagli dei punti principali di riferimento sufficienti ad identificarli rapidamente e posizione di ciascuno rispetto agli altri ed al punto R ai fini della loro verifica: .

9.4.2. Disegno/i o fotografia/e illustrante/i la posizione degli elementi compresi nel campo di 180o di visibilità verso l'avanti: .

9.5. Parabrezza ed altre vetrature

9.5.1. Parabrezza

9.5.1.1. Materiali usati: .

9.5.1.2. Modalità di montaggio: .

9.5.1.3. Angolo di inclinazione: .

9.5.1.4. Numero/i di omologazione: .

9.5.2. Altre vetrature

9.5.2.1. Materiali usati: .

9.5.2.2. Numero/i di omologazione: .

9.6. Tergicristallo parabrezza

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): .

9.7. Lavacristallo parabrezza

9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica indipendente, numero di omologazione: .

9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): .

9.8.2. Consumo elettrico massimo: . . . . . . kW

9.9. Specchi retrovisori (dichiarare per ogni singolo specchio)

9.9.1. Marca: .

9.9.2. Marchio di omologazione: .

9.9.3. Variante: .

9.9.4. Disegno/i che ne indichino la posizione rispetto alla struttura del veicolo: .

9.9.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: .

9.9.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: .

9.10. Finiture interne

9.10.1. Protezione interna dei passeggeri

9.10.1.1. Schema della disposizione o fotografie illustranti la posizione degli elementi montati o viste: .

9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento inclusa l'area esente (punto 2.3.1 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): .

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti dell'abitacolo e i materiali usati (ad eccezione degli specchi retrovisori interni), la disposizione dei comandi, del tetto e del tetto scorrevole, dello schienale, dei sedili e della parte posteriore dei sedili (punto 3.2 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): .

9.10.2. Sistemazione e identificazione di comandi, spie e indicatori: .

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della sistemazione dei simboli e dei comandi, delle spie e degli indicatori: .

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni concernenti l'identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo menzionate nella direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti: .

9.10.2.3. Tabella riassuntiva

Il tipo di veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE: .

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo

n.

Dispositivo

Comando/

indicatore (¹)

Identificato dal simbolo (¹)

Posizione (²)

Spia (¹)

Identificato dal simbolo (¹)

Posizione (²)

1

Interruttore generale

di illuminazione

2

Proiettori abbaglianti

3

Proiettori anabbaglianti

4

Luci di posizione (laterali)5

Proiettore fendinebbia

6

Luce posteriore per nebbia

7

Dispositivo di regolazione

proiettori

8

Luci di stazionamento

9

Indicatori di direzione

10

Segnalazione d'emergenza

11

Tergicristallo parabrezza

12

Lavacristallo parabrezza

13

Tergicristallo e lavacristallo

14

Dispositivo tergifari

15

Dispositivo di sbrinamento

e disappannamento parabrezza

16

Dispositivo di sbrinamento

e disappannamento lunotto

posteriore

17

Ventilatore

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 392L0053.118

Preriscaldatore per diesel

19

Starter

20

Freni difettosi

21

Livello carburante

22

Carica batteria

23

Temperatura liquido

di raffreddamento del motore

(¹) × = disponible.

- = non disponibile o non disponibile separatamente.

o = facoltativo.

(²) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia.

c = in immediata prossimità.

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo

n.

Dispositivo

Comando/

indicatore (¹)

Identificato

dal simbolo (¹)

Posizione (²)

Spia (¹)

Identificato

dal simbolo (¹)

Posizione (²)

1

Freno di stazionamento

2

Tergicristallo lunotto posteriore

3

Lavacristallo lunotto posteriore

4

Tergicristallo e lavacristallo

lunotto posteriore

5

Tergicristallo a intermittenza

6

Segnalatore acustico

7

Cofano anteriore (motore)

8

Cofano posteriore

(vano bagagli)

9

Cintura di sicurezza

10

Pressione olio del motore

11

Benzina senza piombo

(¹) × = disponibile.

- = non disponibile o non disponibile separatamente.

o = facoltativo.

(²) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia.

c = in immediata prossimità.

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero: .

9.10.3.2. Posizione e sistemazione: .

9.10.3.3. Massa: .

9.10.3.4. Caratteristiche

Descrizione e disegni di:

9.10.3.4.1. Sedili e loro ancoraggi: .

9.10.3.4.2. Sistema di regolazione: .

9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di bloccaggio: .

9.10.3.4.4. Ancoraggi delle cinture di sicurezza se incorporati nella stuttura del sedile: .

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (x)

9.10.3.5.1. Sedile del conducente: .

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere: .

9.10.3.6. Angolo di progetto dello schienale

9.10.3.6.1. Sedile del conducente: .

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: .

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile

9.10.3.7.1. Sedile del conducente: .

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere: .

9.10.4. Tipo di poggiatesta (indicare, se disponibile, il numero di omologazione): .

9.10.5. Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: .

9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgenti di calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente:

9.10.5.2.1. Schema di massima del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo:.

9.10.5.2.2. Schema di massima dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indicazione dello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche superficiali: .

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali ulteriori componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: .

9.10.5.3. Consumo elettrico massimo: . . . . . . kW

9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto

9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografia/e o disegno/i del tipo di veicolo per quanto concerne struttura, dimensioni, rivestimenti e materiali componenti della parte del veicolo anteriore al comando dello sterzo, inclusi i componenti progettati per contribuire all'assorbimento di energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: .

9.10.6.2. Fotografia/e o disegno/i dei componenti del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto: .

9.11. Sporgenze esterne

9.11.1. Sistemazione generale (disegni o fotografie) indicanti la posizione degli elementi montati ed eventuali viste: .

9.11.2. Disegni e/o fotografie a titolo di esempio, e se opportuni, della porta e dei montanti dei finestrini, delle griglie di entrata dell'aria, della calandra, dei tergicristalli, dei gocciolatori, delle maniglie, delle guide di scorrimento, dei deflettori laterali, delle cerniere e delle serrature delle porte, dei ganci e degli occhioni di traino, di motivi ornamentali, di stemmi, di emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che possa essere considerata critica (ad esempio: dispositivo di illuminazione). Se le parti elencate nella frase precedente non sono critiche, possono essere sostituite ai fini della documentazione da fotografie corredate, all'occorrenza, da dettagli dimensionali e/o da una descrizione: .

.

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1 dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE: .

9.11.4. Disegno dei paraurti: .

9.11.5. Disegno della linea di base: .

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché dei sedili sui quali possono essere usati:

(D = lato conducente, P = lato passeggero, C = centrale)

D/P/C

Marchio di omologazione CEE

Eventuale variante

Sedile anteriore

Sedile posteriore

Opzioni supplementari (ad esempio: sedile con regolazione in altezza, dispositivi di precaricamento, ecc.)

9.12.2. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della conformità alla direttiva 76/115/CEE modificata (cioè numero di omologazione o verbale di prova): .

.

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: .

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (con indicazione del materiale): .

9.13.3. Indicazione dei tipi (7)() di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

Posizione dell'ancoraggio

Struttura

del veicolo

Struttura

del sedile

Anteriore

Sedile di destra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

Sedile centrale

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

destra

sinistra

Sedile di sinistra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

Posteriore

Sedile di destra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

Sedile centrale

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

destra

sinistra

Sedile di sinistra

"

Y

y

Y

x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore

"

y

x

esterno

interno

9.13.4. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è posto nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia: .

9.14. Zona per il montaggio delle targhe di immatricolazione posteriori (indicare eventualmente il campo utilizzando se possibile dei disegni)

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore: .

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore: .

9.14.3. Distanza della linea centrale della targa dal piano mediano longitudinale del veicolo: .

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo: .

9.14.5. Dimensioni (lunghezza × larghezza): .

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: .

9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale: .

9.15. Protezione antincastro posteriore

9.15.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ad esempio disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più arretrato, disegno del montaggio e/o dei dispositivi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se il dispositivo di protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: .

(8)() Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture del tipo «S», specificare la natura del tipo.

9.15.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione se il dispositivo è omologato come entità tecnica indipendente: .

9.16. Parafanghi

9.16.1. Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi: .

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: .

9.17. Targhette regolamentari

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari nonché del numero di telaio: .

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (completati, ad esempio, con le dimensioni): .

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di telaio (completati, ad esempio, con le dimensioni): .

9.17.4. Nota descrittiva del costruttore sulla conformità con le prescrizioni del punto 3 dell'allegato I della direttiva 76/114/CEE: .

9.17.4.1. Il significato dei caratteri usati nella seconda parte ed eventualmente nella terza parte per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.2 deve essere descritto: .

9.17.4.2. Se nella seconda parte vengono usati dei caratteri per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.3, tali caratteri devono essere indicati: .

9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: .

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio, dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): .

9.18.3. Tabella e disegno particolareggiato dell'equipaggiamento per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: .

9.18.4. Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare: .

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: .

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .

10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE (modificata) fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico): .

10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: .

10.3.2. Asse di riferimento e centro di riferimento: .

10.3.3. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili: .

10.3.4. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio ed il collegamento: .

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 4.2.6.1 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE

10.4.1. Valore della regolazione iniziale: .

10.4.2. Posizione dell'indicazione: .

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

Descrizione/schema (9) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione continua): .

Dispositivo di comando: .

Segni di riferimento: .

Segni/simboli assegnati alle condizioni di carico: .

aa

applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRAINANTI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del o dei dispositivi di attacco: .

11.2. Valore D massimo: . . . . . . kN

11.3. Istruzioni per il fissaggio del tipo di attacco al veicolo con fotografie e disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari nel caso in cui il tipo di attacco è utilizzato soltanto per tipi speciali di veicoli: .

11.4. Informazioni sul fissaggio di supporti speciali di traino o delle piastre di montaggio (10): .

12. VARIE

12.1. Segnalatori acustici: .

12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo con dimensioni: .

12.1.2. Numero del o dei dispositivi: .

12.1.3. Marchio o marchi di omologazione: .

12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico (11): .

12.1.5. Tensione o pressione nominale: .

12.1.6. Disegno del supporto: .

12.2. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo

12.2.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne la sistemazione ed il progetto del comando o della parte su cui agisce il dispositivo di protezione: .

12.2.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: .

12.2.3. Descrizione tecnica del dispositivo: .

12.2.4. Dettagli delle combinazioni usate per la serratura: .

12.3. Dispositivi di rimorchio

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altri (12)

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altri/nessuno (13)

12.3.3. Disegno o fotografia dell'area del telaio o della carrozzeria del veicolo indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio dei dispositivi di rimorchio: .

12.4. Dettagli di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci): .

12.5. Dettagli di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): .

Note

(14) Cancellare la dicitura inutile.

(15) Specificare la tolleranza.

(a) Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati.

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

(b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica indipendente o di componente facenti parte di questo documento informativo, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio: ABC??123??).

(c) Classificati in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

(d) Nei limiti del possibile, designazione secondo Euronorme oppure riportare:

- la descrizione del materiale;

- il limite di snervamento;

- il carico di rottura;

- l'allungamento (in %);

- la durezza Brinell.

(e) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi.

(f) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.4.

(g) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.19.2.

(h) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.20.

(i) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.5.

(j) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.1.

(k) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.2.

(l) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.3.

(m) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.6.

(n) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.7.

(o) La massa del conducente è valutata pari a 75 kg ed il serbatoio del carburante è riempito al 90 % della capacità indicata dal costruttore.

(p) Per «sbalzo del dispositivo di accoppiamento» si intende la distanza orizzontale tra dispositivo di accoppiamento per rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.

(q) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

(r) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

(s) Questo valore deve essere calcolato con ð = 3,1416 ed arrotondato al cm³ più vicino.

(t) Determinato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE.

(u) Determinato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE.

(v) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti previste.

(w) È ammessa una tolleranza del 5 %.

(x) Per »punto R» o «punto di riferimento a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posizione a sedere e stabilito rispetto al sistema di riferimento tridimensionale conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

(y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi, nonché dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un significativo carico verticale sul dispositivo di accoppiamento o sulla ralla, detto carico, diviso per accelerazione normale di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammessa.

(z) Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore è in posizione arretrata rispetto al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI E DEI TIPI DI VEICOLO A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla classificazione:

1. Categoria M:

Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M1:

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M2:

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M3:

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

2. Categoria N:

Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.

Categoria N1:

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N2:

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N3:

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trainante in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico totale trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trainante e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

3. Categoria O:

Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Categoria O1:

Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

Categoria O2:

Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t, ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O3:

Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t, ma non superiore a 10 t.

Categoria O4:

Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico gravante sul suolo e trasmesso dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trainante.

4. I veicoli delle suddette categorie M ed N, considerati quali veicoli fuoristrada, alle condizioni di carico e di verifica di cui al punto 4.4 e conformemente alle definizioni ed ai disegni di cui al punto 4.5.

4.1. Qualsiasi veicolo della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t nonché qualsiasi veicolo della categoria M1 è considerato veicolo fuoristrada se è munito:

- di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse;

- di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se può superare una pendenza del 30 % calcolata per veicolo isolato.

Esso deve inoltre soddisfare almeno cinque dei seguenti sei requisiti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25o;

- avere un angolo di uscita di almeno 20o;

- avere un angolo di rampa di almeno 20o;

- avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 180 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 180 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 200 mm.

4.2. Qualsiasi veicolo della categoria N1 con una massa massima superiore a 2 t oppure delle categorie N2, M2 o M3 con una massa massima non superiore a 12 t, è considerato veicolo fuoristrada se è munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti tre requisiti:

- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

- essere munito di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo;

- poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato.

4.3. Qualsiasi veicolo della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e della categoria N3 è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti requisiti:

- essere munito di ruote motrici per almeno il 50 %;

- essere dotato di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un dispositivo avente effetto analogo;

- poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato;

- soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25o;

- avere un angolo di uscita di almeno 25o;

- avere un angolo di rampa di almeno 25o;

- avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 250 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 300 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

4.4.1. I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente avente una massa convenzionale di 75 kg.

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, dichiarata dal costruttore.

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. Tuttavia, nei casi limite, il servizio tecnico può esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di attacco, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5. Definizioni e schizzi degli angoli di attacco, di uscita e di rampa, nonché dell'altezza libera del suolo.

4.5.1. Per «angolo di attacco» s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote anteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo anteriore al primo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo, ad eccezione degli eventuali predellini, venga a trovarsi al di sotto di detti piani.

4.5.2. Per «angolo di uscita» s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote posteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo posteriore all'ultimo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo venga a trovarsi al di sotto di detti piani.

4.5.3. Per «angolo di rampa» s'intende l'angolo acuto minimo tra due piani perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo, tangenti rispettivamente ai pneumatici delle ruote anteriori e posteriori, in condizioni di carico statico, la cui intersezione tocchi la parte rigida inferiore del veicolo compresa tra le ruote. Detto angolo definisce la rampa più grande sulla quale può transitare il veicolo.

4.5.4. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» s'intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo.

Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

4.5.5. Per «altezza minima dal suolo di un asse» s'intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere entro il settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1. Ai fini della categoria M1:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicolo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, cabriolet, familiare, ecc.),

- motopropulsore:

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

- numero e disposizione dei cilindri,

- differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

- differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

- assi motori (numero, posizione, interconnessione),

- assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli costituiti da una combinazione di elementi che figurano nel fascicolo informativo, in conformità degli allegati III e VIII.

L'identificazione completa del veicolo, unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere ad un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo e in particolare il o i parametri necessari per stabilire le tasse applicabili al veicolo. Questi parametri saranno definiti negli allegati pertinenti che riguardano le informazioni da fornire ai fini dell'omologazione.

ALLEGATO III

SCHEDA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PARTE I Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A 4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, le componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e denominazione commerciale/i generale/i: .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .

0.3.1. Posizione della macchina: .

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.6. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo (unicamente per differenti tipi di carrozzeria): .

1.3. Numero di assi e di ruote: .

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .

1.6. Posizione e disposizione del motore: .

1.8. Guida (a destra o a sinistra): .

2. MASSE E DIMENSIONI (e)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): .

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i): .

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i): .

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2.1. Lunghezza (j): .

2.4.2.2. Larghezza (k): .

2.4.2.3. Altezza a vuoto (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione): .

2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi (massima e minima per ciascuna versione): .

2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione) (y): .

2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi (massima e minima per ciascuna versione): .

2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .

2.10. Massa massima del rimorchio trainabile

2.10.1. Rimorchio: .

2.10.2. Semirimorchio: .

2.10.3. Rimorchio ad asse centrale: .

2.10.4. Massa massima del complesso: .

2.10.5. Il veicolo è/non è (¹) idoneo al traino di carichi

2.10.6. Massa massima del rimorchio non frenato: .

2.11. Carico verticale massimo

2.11.1. Nel punto di attacco del veicolo trainante al rimorchio: .

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.1. Costruttore: .

3.1.1. Codice motore del costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (¹)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .

3.2.1.3. Cilindrata (s): . . . . . . cm³

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): . . . . . . kW a . . . . . . min-1

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (¹)

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (¹)

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (¹)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (¹)

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (¹)

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (¹)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (¹)

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (¹)

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (¹)

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (¹)

3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (¹)

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (¹)

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (¹)

3.2.12.2.7. Altri sistemi: .

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per i motori ad accensione spontanea): .

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .

3.3.1.1. Massima potenza oraria: . . . . . . kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: . . . . . . V

3.3.2. Batteria

3.3.2.4. Posizione: .

4. TRASMISSIONE (v)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (¹): .

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia

Rapporti del cambio

(rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporto/i del differenziale

(rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo (*)

1

2

3

. . .

Minimo per cambio continuo (*)

Retromarcia

(*) Trasmissione variabile continua.

4.7. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) (w): .

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota: (ad esempio: McPherson, molla elicoidale, ecc.)

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no (1)

6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1. Asse 1: .

6.6.1.2. Asse 2: .

ecc.

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento

6.6.2.1. Asse 1: .

6.6.2.2. Asse 2: .

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Meccanismo e comando

7.2.1. Tipo di meccanismo: .

7.2.2. Trasmissione alle ruote: .

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: .

8. FRENI

8.9. Breve descrizione dei dispositivi di frenatura (conformemente al punto 1.3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: .

9.3. Porte di accesso passeggeri, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: .

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili: .

9.10.3.1. Numero: .

9.10.3.2. Posizione e sistemazione: .

9.10.4. Tipo di poggiatesta (indicare, se disponibile, il numero di omologazione): .

9.17. Targhette regolamentari

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari, nonché del numero di telaio: .

9.17.4. Nota descrittiva del costruttore sulla conformità con le prescrizioni del punto 3 dell'allegato I della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Il significato dei caratteri usati nella seconda parte ed eventualmente nella terza parte per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.2 deve essere descritto: .

9.17.4.2. Se nella seconda parte vengono usati dei caratteri per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.3, tali caratteri devono essere indicati: .

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRAINANTI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del o dei dispositivi di attacco: .

PARTE II Matrice indicante le combinazioni consentite sulle versioni dei veicoli delle voci esposte nella parte I per le quali sono previste più risposte. Per tali voci a risposta multipla, ciascuna risposta dev'essere identificata con una lettera di prefisso da inserire nella matrice per indicare la risposta (o le risposte) a una particolare voce che si riferisce ad una determinata versione. Occorre compilare matrici separate per tutte le varianti dello stesso tipo.

Ai fini del computo fiscale, più risposte per i seguenti parametri non possono essere combinate in un'unica versione:

- interasse

- massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia

- massa del veicolo (senza conducente, fluido di raffreddamento, lubrificante, carburante)

- massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse

- massa a carico massimo tecnicamente ammissibile

- cilindrata

- potenza netta massima

- tipo di cambio

- numero di marce, rapporti del cambio e rapporto del differenziale

- limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento dei pneumatici montati su ciascun asse

- numero delle porte

- numero dei sedili

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte».

Voce

n.

Tutte

Versione 1

Versione 2

Ecc.

Versione n

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi, purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

PARTE III Numeri di omologazione in base alle direttive particolari

Fornire le informazioni specificate nella tabella seguente riguardo ai dispositivi (*) di questo veicolo specificati negli allegati IV e XI (per ogni dispositivo devono essere allegate tutte le omologazioni).

Oggetto

Numero

di omologazione

Stato membro

che rilascia

l'omologazione (¹)

Data di estensione

Variante o versione

Firma: .

Mansioni: .

Data: .

(1)() Le informazioni relative ai componenti non devono essere riportate in questo prospetto se figurano già nel relativo certificato di omologazione dell'installazione.(2) Nel caso in cui questo dato non possa essere ottenuto dal numero di omologazione.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PARTE I Elenco delle direttive particolari

(Ove opportuno, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

L 375 del 31. 12. 1980, pag. 122 Oggetto

Numero della

direttiva

Pubblicazione

Gazzetta ufficiale

Applicazione

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Livello sonoro

70/157/CEE

L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16

×

×

×

×

×

×

2.

Emissioni

70/220/CEE

L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1

×

×

×

×

×

×

3.

Serbatoi carburante e dispositivi

di protezione posteriori

70/221/CEE

L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

4.

Alloggiamento targhe posteriori

d'immatricolazione

70/222/CEE

L 76 del 6. 4. 1970, pag. 25

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

5.

Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

6.

Serrature e cerniere delle porte

70/387/CEE

L 176 del 10. 8. 1970, pag. 5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

7.

Segnalatore acustico

70/388/CEE

L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12

×

×

×

×

×

×

8.

Campo di visibilità posteriore

71/127/CEE

L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1

×

×

×

×

×

×

9.

Frenatura

71/320/CEE

L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

10.

Soppressione perturbazioni

radioelettriche

72/245/CEE

L 152 del 6. 7. 1972, pag. 15

×

×

×

×

×

×

11.

Emissioni motori diesel

72/306/CEE

L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1

×

×

×

×

×

×

12.

Sistemazione interna

74/60/CEE

L 38 dell' 11. 2. 1974, pag. 2

×

13.

Antifurto

74/61/CEE

L 38 dell' 11. 2. 1974, pag. 22

×

×

×

×

×

×

14.

Protezione dallo sterzo

74/297/CEE

L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16

×

×

15.

Resistenza dei sedili

74/408/CEE

L 221 del 12. 8. 1974. pag. 1

×

×

×

×

×

×

16.

Sporgenze esterne

74/483/CEE

L 256 del 2. 10. 1974, pag. 4

×

17.

Retromarcia e tachimetro

75/443/CEE

L 196 del 26. 7. 1975, pag. 1

×

×

×

×

×

×

18.

Targhette (regolamentari)

76/114/CEE

L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

19.

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

76/115/CEE

L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6

×

×

×

×

×

×

20.

Dispositivi di illuminazione

76/756/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

21.

Catadiottri

76/757/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

22.

Luci (di ingombro, posizione e arresto)

76/758/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

23.

Indicatori di direzione

76/759/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

24.

Dispositivi di illuminazione

(targa di immatricolazione)

76/760/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

25.

Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96

×

×

×

×

×

×

26.

Proiettori fendinebbia anteriori

76/762/CEE

L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122

×

×

×

×

×

×

27.

Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

L 145 del 13. 6. 1977, pag. 41

×

×

×

×

×

×

28.

Luci per nebbia posteriori

77/538/CEE

L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

29.

Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

30.

Luci di stazionamento

77/540/CEE

L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83

×

×

×

×

×

×

31.

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95

×

×

×

×

×

×

32.

Campo di visibilità

77/649/CEE

L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1

×

33.

Identificazione dei comandi

78/316/CEE

L 81 del 28. 3. 1978, pag. 3

×

×

×

×

×

×

34.

Sbrinamento/disappannamento

78/317/CEE

L 81 del 28. 3. 1978, pag. 27

×

35.

Lavacristalli/tergicristalli

78/318/CEE

L 81 del 28. 3. 1978, pag. 49

×

36.

Sistemi di riscaldamento

78/548/CEE

L 168 del 26. 6. 1978, pag. 40

×

37.

Parafanghi delle ruote

78/549/CEE

L 168 del 26. 6. 1978, pag. 45

×

38.

Poggiatesta

78/932/CEE

L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1

×

39.

Consumo di carburante

80/1268/CEE

L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36

×

40.

Potenza dei motori

80/1269/CEE

L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46

×

×

×

×

×

×

L 375 del 31. 12. 1980, pag. 122 Oggetto

Numero della

direttiva

Pubblicazione

Gazzetta ufficiale

Applicazione

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

41.

Emissioni dei motori diesel

88/77/CEE

L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33

×

×

×

×

×

×

42.

Protezione laterale

89/297/CEE

L 124 del 5. 5. 1989, pag. 1

×

×

×

×

43.

Vetri di sicurezza

92/22/CEE

L 129 del 14. 5. 1992, pag. 11

×

×

×

×

×

×

44.

Masse e dimensioni (autovetture)

92/21/CEE

L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1

×

45.

Pneumatici

92/21/CEE

L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

46.

Dispositivi di attacco

92/ /CEE

. . .

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

47.

Dispositivi antispruzzi

92/226/CEE

L 103 del 24. 4. 1992, pag. 5

×

×

×

×

48.

Masse e dimensioni

(tranne le autovetture del punto 44)

92/ /CEE

. . .

×

×

×

×

×

×

×

×

×

49.

Infiammabilità

92/ /CEE

. . .

×

50.

Sporgenze esterne delle cabine

92/ /CEE

. . .

×

×

×

51.

Dispositivi di limitazione della velocità

92/24/CEE

L 129 del 14. 5. 1992, pag. 154

×

×

×

×

×

52.

Veicoli adibiti al trasporto pubblico

92/ /CEE

. . .

×

×

PARTE II Qualora, negli articoli 3, 4, 5, 7, 8 o 11, si faccia riferimento ad una direttiva particolare, l'omologazione a norma del regolamenti ECE che seguono [tenendo conto del campo di applicazione (¹)] deve essere considerata equivalente all'omologazione concessa a norma della corrispondente direttiva particolare specificata nella tabella di cui alla parte I.

Oggetto

N. del

regolamento

di base

Serie di

emendamenti

Supplemento

Errata

corrige (²)

1. Livello sonoro

51/59

01/-

2/1

1/-

2. Emissioni

83

01

-

1

3. Dispositivo di protezione posteriore

58

01

-

-

5. Dispositivodi sterzo

79

-

2

1

6. Serrature e cerniere delle porte

11

02

1

1

7. Segnalatore acustico

28

-

2

1

8. Retrovisori

46

01

2

1

9. Frenatura

13

06

2

-

10. Soppressione perturbazioni radioelettriche

10

01

-

-

11. Emissioni motori diesel

24

03

1

-

12. Sistemazione interna

21

01

1

1

13. Antifurto

18

01

-

1

14. Protezione dello sterzo

12

03

-

-

15. Resistenza dei sedili

17

04

-

-

16. Sporgenze esterne

26

01

-

1

17. Tachimetro

39

-

1

-

19. Ancoraggi cinture di sicurezza

14

03

-

1

20. Dispositivi di illuminazione

48

-

-

-

21. Catadiottri

3

02

-

-

22. Luci di ingombro, posizione e arresto

7

01

4

2

23. Indicatori di direzione

6

01

5

2

24. Dispositivi di illuminazione della targa di

immatricolazione

4

-

4

-

25. Proiettori (comprese le lampade)

1/2/5

8/20/37

01/03/02

04/02/03

3/1/2

4/3/9

1/1/-

-/-/2

26. Proiettori fendinebbia (anteriori)

19

02

4

-

28. Luci per nebbia (posteriori)

38

-

2

-

29. Proiettori di retromarcia

23

-

4

1

30. Luci di stazionamento

77

-

2

1

31. Cinture di sicurezza

16

04

5

3

38. Poggiatesta

25/17

03

-/-

-/-

39. Consumo di carburante

84

-

-

-

40. Potenza del motore

85

-

-

-

41. Emissioni dei motori diesel

49

02

-

-

42. Protezione laterale

73

-

-

-

43. Vetri di sicurezza

43

-

3

-

45. Pneumatici

30/54/64

02/-/-

3/4/1

1/2/-

(¹) Qualora le direttive particolari contengano prescrizioni in materia di installazione, queste ultime si applicano anche alle componenti e entità tecniche omologate in conformità dei regolamenti ECE.

(²) Possono anche essere applicabili errata corrige alle precedenti serie di emendamenti e/o supplementi.

ALLEGATO V

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI (vedi articolo 4) 1. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'autorità omologante deve:

a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alle disposizioni previste dalle rispettive direttive particolari;

b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo corrispondano a quelli dei fascicoli informativi e/o delle schede di omologazione rilasciate in base alle rispettive direttive particolari; se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che gli elementi o la caratteristica in questione sono conformi ai particolari specificati nella documentazione informativa;

c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli sugli elementi e sui sistemi del veicolo allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni basate sulle rispettive direttive particolari;

d) eseguire o far eseguire i controlli d'installazione richiesti per le eventuali entità tecniche.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve essere sufficiente per consentire un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, per quanto riguarda i seguenti elementi:

- motore,

- cambio,

- assi motori (numero, posizione, interconnessione),

- assi sterzanti (numero e posizione),

- tipi di carrozzeria,

- numero delle porte,

- posizione della guida,

- numero dei sedili,

- equipaggiamento.

3. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3, l'autorità omologante deve:

a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove richiesti da ciascuna delle direttive particolari;

b) accertare che il veicolo sia conforme alle caratteristiche specificate nella documentazione informativa del veicolo e che risponda alle prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari;

c) eseguire o far eseguire i controlli d'installazione richiesti per le eventuali entità tecniche.

ALLEGATO VI

PARTE I MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

[per veicoli completi/completati (¹) (²)]

Pagina 1

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- omologazione (¹)

- estensione dell'omologazione (¹)

- rifiuto dell'omologazione (¹)

- revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo: .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo: .

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo od ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale è/sono stati scelti dall'autorità omologante e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono a quel tipo di veicolo.

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (¹) alle prescrizioni tecniche di tutte le rispettive direttive particolari, come stabilito nell'allegato IV/allegato XI (¹) della direttiva 70/156/CEE.

L'omologazione viene concessa/rifiutata/revocata (¹).

.

(Luogo)

.

(Data)

.

(Firma)

Allegati: Fascicolo informativo.

Risultati delle prove (vedi allegato VIII).

Nome/i e campione/i della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda.

N.B.: Se tale modello è utilizzato per una omologazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la menzione «Scheda di omologazione CEE per veicoli», tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), quando la Commissione ha approvato la relazione.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Vedi pagina 2.

Pagina 2

La presente omologazione si basa sulla o sulle omologazione/i di veicoli incompleti sottoindicata/i:

Fase 1: Costruttore del veicolo base: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Fase 2: Costruttore del veicolo base: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Fase 3: Costruttore del veicolo base: .

Numero di omologazione: .

Data: .

PARTE II MODELLO

[(formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

[per veicoli incompleti (²)]

Pagina 1

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- omologazione (¹)

- estensione dell'omologazione (¹)

- rifiuto dell'omologazione (¹)

- revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo: .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo: .

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo od ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale è/sono stato/i scelti dall'autorità omologante e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegate si riferiscono a quel tipo di veicolo.

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (¹) alle prescrizioni tecniche di tutte le rispettive direttive particolari figuranti nella tabella di cui alla pagina 2.

L'omologazione viene concessa/rifiutata/revocata (¹).

.

(Luogo)

.

(Data)

.

(Firma)

Allegati: Fascicolo informativo.

Risultati delle prove (vedi allegato VIII).

Nome/i e campione/i della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda.

N.B.: Se tale modello è utilizzato per una omologazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la menzione «Scheda di omologazione CEE per veicoli», tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), quando la Commissione ha approvato la relazione.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Vedi pagina 2.

Pagina 2

La presente omologazione si basa sulla o sulle omologazione/i sottoindicata/e:

Fase 1: Costruttore del veicolo base: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Fase 2: Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Fase 3: Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo incompleto omologato

(Se del caso, tener conto del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate).

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

Ultima modifica

(Indicare unicamente i dispositivi oggetto di un'omologazione rilasciata in base ad una direttiva particolare).

ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE (¹) (vedi articolo 4, paragrafo 3) 1. Per le omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche: il numero deve essere costituito da 5 sezioni separate dal segno «*».

Sezione 1 Lettera «e» minuscola seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

«1»

per la Germania

«2»

per la Francia

«3»

per l'Italia

«4»

per i Paesi Bassi

«6»

per il Belgio

«9»

per la Spagna

«11»

per il Regno Unito

«13»

per il Lussemburgo

«18»

per la Danimarca

«21»

per il Portogallo

«EL»

per la Grecia

«IRL»

per l'Irlanda

Sezione 2 Numero della direttiva di base.

Sezione 3 Numero della direttiva recante ultima modifica concernente l'omologazione. Qualora una direttiva che prevede date diverse di messa in applicazione le quali rimandano a norme tecniche diverse, si deve aggiungere una lettera alfabetica. Tale lettera riguarderà l'esigenza tecnica specifica in base a cui è stata concessa l'omologazione.

Sezione 4 Numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base e per le eventuali modifiche.

Sezione 5 Numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 01 per ciascun numero di omologazione base.

2. Per l'omologazione dei veicoli, la sezione 2 deve essere omessa.

3. Esempio di terza omologazione (senza estensioni) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e 2*71/320*88/194*0003*00

oppure e 2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

4. Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e 11*91/???*0004*02

(¹) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnate come prescritto nella rispettiva direttiva particolare.

ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE (Da compilare a cura dell'autorità omologante e da allegare alla scheda di omologazione del veicolo) L'informazione deve precisare in tutti i casi a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro:

Variante/Versione:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

In marcia [dB(A)/E]:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fermo [dB(A)/E]:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

a (giri/min-1):

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico con indicazione del metodo di prova utilizzato (i risultati sono espressi nell'unità di misura corrispondente al metodo di prova) (*):

2.1. Diesel

Variante/Versione:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

HC:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOx:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Particolato:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Benzina

Variante/Versione:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CO (Tipo I):

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CO (Tipo II):

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

HC:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOx:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Risultati delle prove sul consumo di carburante (l/100 km):

Variante/Versione:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ciclo urbano:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Velocità costante 90 km/h:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Velocità costante 120 km/h:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) o g/km prova (*)g/km Determinato conformemente all'allegato III della direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1); o g/km Determinato conformemente all'allegato III, lettera a) della direttiva 88/76/CEE (GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1); o g/prova Determinato conformemente all'allegato III della direttiva 88/76/CEE (GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1).

ALLEGATO IX

PARTE I MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE

[per veicoli completi/completati (¹)]

Pagina 1

Il sottoscritto: .

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: .

(denominazione commerciale del costruttore)

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .

Variante (²): .

Versione (²): .

0.4. Categoria: .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .

.

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo (¹): .

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .

.

Numero di identificazione del veicolo: .

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritto/i nell'omologazione (¹)

Veicolo base: Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Fase 2: Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Data: .

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato (¹) descritto in .

Numero di omologazione: .

Data: .

e quindi può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni.

.

(luogo)

.

(data)

.

(firma)

.

(mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli realizzati in più fasi): certificato di conformità per ogni fase.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione.

Pagina 2

"1. Numero degli assi: . e delle ruote: .

"2. Assi motori: . . . . . .

"3. Interasse: . . . . . . mm

"4. Carreggiata del o degli assi: 1. . . . . . . mm 2. . . . . . . mm 3. . . . . . . mm

"5. Lunghezza: . . . . . . mm

"6. Larghezza: . . . . . . mm

"7. Altezza: . . . . . . mm

"8. Sbalzo posteriore: . . . . . . mm

"9. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: . . . . . . kg

10. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): . . . . . . kg

11. Massa massima tecnicamente ammessa a pieno carico: . . . . . . kg

11.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. . . . . . . kg

2. . . . . . . kg 3. . . . . . . kg

12. Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse: 1. . . . . . . kg 2. . . . . . . kg 3. . . . . . . kg

13. Massa massima del rimorchio (frenato): . . . . . . kg (non frenato): . . . . . . kg

14. Massa massima della combinazione: . . . . . . kg

15. Carico verticale massimo sul punto di attacco del rimorchio: . . . . . . kg

16. Fabbricante del motore: .

17. Codice del motore: .

18. Principio di funzionamento: . iniezione diretta: sì/no (¹). . . . . .

19. Numero e disposizione dei cilindri: .

20. Cilindrata: . . . . . . cm³

21. Carburante: .

22. Potenza massima netta: . . . . . . kW a . . . . . . giri/min-1

23. Frizione (tipo): .

24. Cambio (tipo): .

25. Rapporti del cambio: 1. . . . . . . 2. . . . . . . 3. . . . . . . 4. . . . . . . 5. . . . . . . 6. . . . . . .

26. Rapporto del differenziale: .

27. Ruote e pneumatici: Asse 1: . . . . . . Asse: 2: . . . . . . Asse: 3: . . . . . .

28. Servosterzo: .

29. Breve descrizione del sistema di frenatura: .

.

.

30. Tipo di carrozzeria: .

31. Numero e configurazione delle porte: .

32. Numero di posizione dei sedili: .

33. Marchio di omologazione del dispositivo di traino se del caso: .

34. Velocità massima: . . . . . . km/h

35. Livello sonoro: fermo: . . . . . . dB(A) in marcia: . . . . . . dB(A)

36. Emissioni gas di scarico (²): CO: . . . . . . g/km HC: . . . . . . g/km

NOx: . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . g/km Particolato: . . . . . . g/km

37. Potenza o categoria fiscale: Italia: . . . . . . Francia: . . . . . . Spagna: . . . . . . Belgio: . . . . . . Germania: . . . . . . Lussemburgo: . . . . . . Danimarca: . . . . . . Paesi Bassi: . . . . . . Grecia: . . . . . . Regno Unito: . . . . . . Irlanda: . . . . . . Portogallo: . . . . . .

38. Osservazioni: .

.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Indicare il metodo di prova utilizzato.

PARTE II MODELLO

[(formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE

[per veicoli incompleti]

Pagina 1

Il sottoscritto: .

(cognome e nome)

certifica che il veicolo: .

0.1. Marca: .

(denominazione commerciale del costruttore)

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .

Variante (¹): .

Versione (¹): .

0.4. Categoria: .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .

.

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo (²): .

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .

.

Numero di identificazione del veicolo: .

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritto/i nell'omologazione (²)

Veicolo base: Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Data: .

Fase 2: Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Data: .

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in .

Numero di omologazione: .

Data: .

e quindi non può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni.

.

(luogo)

.

(data)

.

(firma)

.

(mansioni)

Allegati: certificati di conformità per ogni fase.

(¹) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione.

(²) Cancellare la dicitura inutile.

Pagina 2

"1. Numero degli assi: . e delle ruote: .

"2. Assi motori: . . . . . .

"3. Interasse: . . . . . . mm

"4. Carreggiata del o degli assi: 1. . . . . . . mm 2. . . . . . . mm 3. . . . . . . mm

"5. Lunghezza: . . . . . . mm

"6. Larghezza: . . . . . . mm

"6.1. Larghezza massima ammessa del veicolo completato: . . . . . . mm

"7. Altezza: . . . . . . mm

"7.1. Altezza del centro di gravità: . . . . . . mm

"7.2. Altezza massima ammessa dal centro di gravità del veicolo completato: . . . . . . mm

"8. Sbalzo posteriore: . . . . . . mm

"9. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: . . . . . . kg

10. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): . . . . . . kg

11. Massa massima tecnicamente ammessa a pieno carico: . . . . . . kg

11.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. . . . . . . kg

2. . . . . . . kg 3. . . . . . . kg

12. Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse: 1. . . . . . . kg 2. . . . . . . kg 3. . . . . . . kg

13. Massa massima del rimorchio (frenato): . . . . . . kg (non frenato): . . . . . . kg

14. Massa massima della combinazione: . . . . . . kg

15. Carico verticale massimo sul punto di attacco del rimorchio: . . . . . . kg

16. Fabbricante del motore: .

17. Codice del motore: .

18. Principio di funzionamento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . iniezione diretta: sì/no (¹) .

19. Numero e disposizione dei cilindri: .

20. Cilindrata: . . . . . . cm³

21. Carburante: .

22. Potenza massima netta: . . . . . . kW a . . . . . . giri/min-1

23. Frizione (tipo): .

24. Cambio (tipo): .

25. Rapporti del cambio: 1. . . . . . . 2. . . . . . . 3. . . . . . . 4. . . . . . . 5. . . . . . . 6. . . . . . .

26. Rapporto del differenziale: .

27. Ruote e pneumatici: Asse 1: . . . . . . Asse 2: . . . . . . Asse 3: . . . . . .

28. Servosterzo: .

29. Breve descrizione del sistema di frenatura: .

.

.

30. Tipo di carrozzeria: .

31. Numero e configurazione delle porte: .

32. Numero di posizione dei sedili: .

33. Marchio di omologazione del dispositivo di traino se del caso: .

34. Velocità massima: . . . . . . km/h

35. Livello sonoro: fermo: . . . . . . dB(A) in marcia: . . . . . . dB(A)

36. Emissioni gas di scarico (³): CO: . . . . . . g/km HC: . . . . . . g/km

NOx: . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . g/km Particolato: . . . . . . g/km

37. Potenza o categoria fiscale: Italia: . . . . . . Francia: . . . . . . Spagna: . . . . . . Belgio: . . . . . . Germania: . . . . . . Lussemburgo: . . . . . . Danimarca: . . . . . . Paesi Bassi: . . . . . . Grecia: . . . . . . Regno Unito: . . . . . . Irlanda: . . . . . . Portogallo: . . . . . .

38. Osservazioni: .

.

(³) Indicare il metodo di prova utilizzato.

ALLEGATO X

CONFORMITÀ DELLE PROCEDURE DI PRODUZIONE 1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. L'autorità componente di uno Stato membro verifica, prima di concedere l'omologazione, l'esistenza di disposizioni e procedure in grado di assicurare che i componenti, sistemi ed entità tecniche in produzione siano conformi al tipo omologato.

1.2. La prescrizione di cui al punto 1.1 deve essere verificata e soddisfare l'autorità competente, ma può anche essere verificata, per conto della stessa autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e impianti di produzione presi in considerazione, con riferimento al od ai prodotti da omologare.

1.3. L'autorità competente accetta inoltre la certificazione effettuata dal costruttore in base alla norma armonizzata EN 29002 (che si riferisce al od ai prodotti da omologare) oppure a una norma equivalente quale adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire gli estremi della certificazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità od il campo di applicazione.

1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro, l'autorità competente deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui all'ultima frase del punto 1.2, oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare, devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare inclusa nell'elenco completo che figura negli allegati IV e XI.

2.2. L'autorità competente di uno Stato membro che concede l'omologazione deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per eseguire ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per accertare la costante conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove specificate nelle direttive particolari.

2.3. Il detentore dell'omologazione deve, in particolare:

2.3.1. Garantire l'esistenza di procedure per il controllo efficace della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) all'omologazione ottenuta.

2.3.2. Avere accesso alle apparecchiature di prova necessarie per controllare la conformità a ciascun tipo omologato.

2.3.3. Garantire che i dati dei risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità omologante. Tale periodo non potrà essere superiore a 10 anni.

2.3.4. Analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni della produzione industriale.

2.3.5. Garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguite almeno le prove prescritte dalla presente direttiva e dalle rispettive direttive particolari, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI.

2.3.6. Garantire che, se da una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una non conformità, si proceda a una nuova campionatura e a nuove prove. Devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la conformità della produzione corrispondente.

2.3.7. In caso di omologazione di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 devono essere limitati a quelli necessari per verificare la corretta specifica di costruzione relativamente all'omologazione.

2.4. L'autorità competente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione. La normale frequenza di queste verifiche deve rispettare gli eventuali accordi di cui ai punti 1.2 e 1.3 del presente allegato, ed assicurare che i controlli del caso siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalla stessa autorità.

2.4.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i verbali delle prove e della produzione.

2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l'ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante (oppure del servizio tecnico se la direttiva particolare lo prevede). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2, l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

2.4.4. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari incluse nell'elenco completo che figura negli allegati IV e XI.

2.4.5. Se nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l'autorità competente deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare al più presto possibile la conformità della produzione.

ALLEGATO XI

NATURA E PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI SPECIALI (vedi articolo 4) Veicoli della categoria M1

Voce

Oggetto

Numero della

direttiva

Veicoli

blindati

Veicoli speciali

(ambulanze -

autocaravan

- carri funebri)

1.1.

Livello sonoro

70/157/CEE

X

X

1.2.

Emissioni

70/220/CEE

A

X

1.3.

Serbatoi carburante/dispositivi di protezione posteriore

70/221/CEE

X

X

1.4.

Alloggiamento targa di immatricolazione posteriore

70/222/CEE

X

X

1.5.

Dispositivo di sterzo

70/311/CEE

X

X

1.6.

Serrature e cerniere delle porte

70/387/CEE

X

C

1.7.

Segnalatore acustico

70/388/CEE

A

X

1.8.

Campo di visibilità posteriore

71/127/CEE

B

X

1.9.

Frenatura

71/320/CEE

X

X

1.10.

Soppressione perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

X

X

1.11.

Emissioni motori diesel

72/306/CEE

X

X

1.12.

Sistemazione interna

74/60/CEE

A

D

1.13.

Antifurto

74/61/CEE

X

X

1.14.

Protezione dallo sterzo

74/297/CEE

N/A

X/G

1.15.

Resistenza dei sedili

74/408/CEE

X

E

1.16.

Sporgenze esterne

74/483/CEE

A

A

1.17.

Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

X

X

1.18.

Targhette regolamentari

76/114/CEE

X

X

1.19.

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

76/115/CEE

A

E

1.20.

Dispositivi di illuminazione

76/756/CEE

A

A

1.21.

Catadiottri

76/757/CEE

X

X

1.22.

Luci (ingombro, posizione e di arresto)

76/758/CEE

X

X

1.23.

Indicatori di direzione

76/759/CEE

X

X

1.24.

Dispositivi di illuminazione della targa

76/760/CEE

X

X

1.25.

Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

X

X

1.26.

Proiettori fendinebbia (anteriori)

76/762/CEE

X

X

1.27.

Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

A

F

1.28.

Luci per la nebbia (posteriori)

77/538/CEE

X

X

1.29.

Proiettori di retromarcia

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 392L0053.277/539/CEE

X

X

1.30.

Luci di stazionamento

77/540/CEE

X

X

1.31.

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

A

E

1.32.

Campo di visibilità

77/649/CEE

B

X

1.33.

Identificazione dei comandi

78/316/CEE

X

X

1.34.

Sbrinamento/disappannamento

78/317/CEE

A

X

1.35.

Lavacristalli/tergicristalli

78/318/CEE

A

X

1.36.

Sistemi di riscaldamento

78/548/CEE

X

X

1.37.

Parafanghi delle ruote

78/549/CEE

X

X

1.38.

Poggiatesta

78/932/CEE

X

E

1.39.

Consumo di carburante

80/1268/CEE

N/A

N/A

1.40.

Potenza del motore

80/1269/CEE

X

X

1.41.

Vetri di sicurezza

92/ /CEE

N/A

X

1.42.

Masse e dimensioni

92/ /CEE

X

X

1.43.

Pneumatici

92/ /CEE

N/A

X

1.44.

Dispositivi di accoppiamento

93/ /CEE

X

X

N/A = la presente direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

X = nessuna deroga.

A = deroga ammesa quando l'uso speciale non consente la piena rispondenza alla prescrizione.

B = fattore di trasmissione della luce almeno 60 %, con angolo morto corrispondente al montante non superiore a 10 gradi.

C = applicazione limitata alle porte di accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

D = applicazione limitata alla parte del veicolo anteriore al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

E = applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

F = solo anteriori.

G = non applicabile alle «autocaravan» composte di telaicabine della categoria N1 la cui massa massima sia superiore a 1 500 chilogrammi e della categoria N2.

ALLEGATO XII

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE [vedi articolo 8, paragrafo 2, lettera a)] Il numero delle unità di una famiglia di tipi, definita qui di seguito, da immatricolare da mettere in vendita o da mettere in circolazione ogni anno in uno Stato membro non deve superare il valore sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria

Unità

M1

500

Una «famiglia di tipi» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE [vedi articolo 8, paragrafo 2, lettera b)] Per la categoria M1 il numero massimo di veicoli di uno o più tipi messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) deve essere inferiore o uguale al 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione l'anno precedente nello stesso Stato membro.

Una menzione specifica sarà apposta sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a tale procedura.

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

Timbro dell'amministrazione

Elenco numero: .

relativo al periodo dal .

al .

Per ciascuna omologazione concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore: .

Numero di omologazione: .

Motivo dell'eventuale estensione: .

Marca: .

Tipo: .

Data del rilascio: .

Data del primo rilascio (per le estensioni): .

ALLEGATO XIV

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI (vedi articolo 4) 1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la seconda o le successive fasi, le autorità omologanti devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano gli accordi, in materia di forniture e interscambio di documenti e informazioni, necessari per garantire che il tipo di veicolo completo risponda alle prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché dei componenti del veicolo facenti parte del veicolo incompleto ma non ancora omologati.

1.2. Le omologazioni conformi al presente allegato devono essere concesse facendo riferimento allo stato di completamento effettivo del tipo di veicolo considerato e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.

1.3. Ciascun costruttore interessato ad un procedimento di omologazione in più fasi è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti nella fase di fabbricazione precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDURE

Per le domande presentate conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3, l'autorità omologante deve:

a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base ad una direttiva particolare siano compatibili con i valori limite previsti dalla direttiva particolare;

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che tutte le specifiche del veicolo e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa del veicolo figurino nei fascicoli informativi e/o nelle schede di omologazione relativi alle omologazioni rilasciate in base alle rispettive direttive particolari.

Nel caso di veicoli completati, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che le caratteristiche in questione sono conformi ai particolari riportati nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli sui componenti e sistemi, allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni basate sulle rispettive direttive particolari;

e) eseguire o far eseguire i controlli d'installazione richiesti per le eventuali entità tecniche.

3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve essere sufficiente per consentire un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, in relazione allo stato di completamento del veicolo e per i seguenti elementi:

- motore,

- cambio,

- assi motori (numero, posizione, interconnessione),

- assi sterzanti (numero e posizione),

- tipi di carrozzeria,

- numero delle porte,

- posizione della guida,

- numero dei sedili,

- equipaggiamento.

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE (ultima modifica), ciascun costruttore deve applicare sul veicolo una targhetta supplementare, il cui modello è riportato in appendice al presente allegato. Tale targhetta dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su un componente non soggetto a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, chiaramente e in modo indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

- nome del costruttore,

- numero dell'omologazione CEE,

- fase di omologazione,

- numero di matricola del veicolo,

- massa massima ammessa del veicolo a pieno carico (¹),

- massa massima ammessa della combinazione (se il veicolo può trainare un rimorchio) (¹),

- massa massima ammessa su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore (¹),

- per i semirimorchi, la massa massima ammessa sulla ralla (¹).

Appendice MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

HENSSLER BODYWORK COMPANY

e 2*91/289*2609*01

Fase 3

1 856

1 500 kg

2 500 kg

1-700 kg

2-810 kg

(1) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.