Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Obbligo per uno Stato membro a struttura federale di effettuare il trattenimento, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea anche in assenza di centri siffatti nello Stato federato competente
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 16, § 1)
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.
Infatti, l’obbligo, previsto dalla prima frase dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, di effettuare di norma il trattenimento in appositi centri di permanenza temporanea si impone agli Stati membri come tali, e non agli Stati membri a seconda della loro rispettiva struttura amministrativa o costituzionale.
Di conseguenza, le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della normativa nazionale che traspone l’articolo 16 della direttiva 2008/115 devono essere in grado di effettuare il trattenimento in appositi centri di permanenza temporanea.
Questa interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 non implica tuttavia che uno Stato membro, il quale abbia una struttura federale, sia obbligato a creare appositi centri di permanenza temporanea in ciascuno Stato federato. Occorre però garantire, segnatamente sulla base di accordi di cooperazione amministrativa, che le autorità competenti di uno Stato federato che non dispongono di centri siffatti possano sistemare i cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento in appositi centri di permanenza temporanea situati in altri Stati federati.
(v. punti 28, 29, 31, 32 e dispositivo)
Cause riunite C‑473/13 e C‑514/13
Adala Bero
contro
Regierungspräsidium Kassel
e
Ettayebi Bouzalmate
contro
Kreisverwaltung Kleve
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof e dal Landgericht München I)
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 16, paragrafo 1 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Trattenimento in un istituto penitenziario — Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea — Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Obbligo per uno Stato membro a struttura federale di effettuare il trattenimento, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea anche in assenza di centri siffatti nello Stato federato competente
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 16, § 1)
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.
Infatti, l’obbligo, previsto dalla prima frase dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, di effettuare di norma il trattenimento in appositi centri di permanenza temporanea si impone agli Stati membri come tali, e non agli Stati membri a seconda della loro rispettiva struttura amministrativa o costituzionale.
Di conseguenza, le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della normativa nazionale che traspone l’articolo 16 della direttiva 2008/115 devono essere in grado di effettuare il trattenimento in appositi centri di permanenza temporanea.
Questa interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 non implica tuttavia che uno Stato membro, il quale abbia una struttura federale, sia obbligato a creare appositi centri di permanenza temporanea in ciascuno Stato federato. Occorre però garantire, segnatamente sulla base di accordi di cooperazione amministrativa, che le autorità competenti di uno Stato federato che non dispongono di centri siffatti possano sistemare i cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento in appositi centri di permanenza temporanea situati in altri Stati federati.
(v. punti 28, 29, 31, 32 e dispositivo)