31994D0432

94/432/CE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 13/07/1994 pag. 0022 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1994 recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (94/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, ai fini dello svolgimento delle indagini previste nella direttiva 93/23/CEE, è necessario disporre di definizioni precise; che pertanto è necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine; che occorre inoltre definire esattamente le classi d'ampiezza del patrimonio suino e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano a cadenze regolari i risultati dell'indagine; che inoltre è necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di « peso morto »;

considerando che, ai sensi della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati ad effettuare le indagini di aprile e di agosto in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino; che, su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono inoltre essere autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto e a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di agosto; che, infine, gli Stati membri possono essere autorizzati a utilizzare per la rilevazione della consistenza del patrimonio suino fonti amministrative anziché indagini statistiche e a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno;

considerando che da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga;

considerando che la decisione 76/805/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 91/268/CEE (3), deve essere sostituita;

considerando che, poiché il termine di attuazione della direttiva 93/23/CEE è il 1° gennaio 1994, le disposizioni della presente decisione devono aver effetto a decorrere dalla medesima data;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 93/23/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 93/23/CEE verte su quanto segue:

a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale - come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione (4) - dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/23/CEE figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le classi di ampiezza dei capi suini di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 93/23/CEE figurano nell'allegato II.

Articolo 4

La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/23/CEE figura nell'allegato III.

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo comma della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato IV, lettera a) sono autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato IV, lettera b) sono autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato IV, lettera c) sono autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato IV, lettera d) sono autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di agosto.

5. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato IV, lettera e) sono autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno.

Articolo 6

La decisione 76/805/CEE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 285 del 16. 10. 1976, pag. 31.

(3) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 49.

(4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

Suddivisioni territoriali

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Classi di ampiezza degli effettivi suini detenuti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Definizione di peso morto

Il peso morto è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo macellazione, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma.

ALLEGATO IV

a) Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e agosto in regioni selezionate

Francia

Italia

b) Stati membri autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto

Grecia

Portogallo

Lussemburgo

c) Stati membri autorizzati a utilizzare per le indagini fonti amministrative anziché indagini statistiche

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di agosto

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione per classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno

>SPAZIO PER TABELLA>