Versione codificata della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (64/432/CEE)
Gazzetta ufficiale n. C 189 del 20/08/1975 pag. 0001 - 0030
Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina I La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64) nonché le modifiche risultanti dagli atti seguenti: (1) direttiva n. 66/600/CEE (GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3294/66), (2) direttiva n. 70/360/CEE (GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 40), (3) direttiva n. 71/285/CEE (GU n. L 179 del 9.8.1971, pag. 1), (4) direttiva n. 72/97/CEE (GU n. L 38 del 12.2.1972, pag. 95), (5) direttiva n. 72/445/CEE (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 49), (6) atto di adesione (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14) nonché la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1º gennaio 1973 portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1º.1.1973, pag. 1), (7) direttiva n. 73/150/CEE (GU n. L 172 del 5.6.1973, pag. 18), (8) direttiva n. 75/379/CEE (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 17), sono coordinate nella presente edizione. Tale coordinazione non riveste alcun valore giuridico. Per questa ragione i visti ed i considerando sono omessi. Le cifre tra parentesi accanto a taluni articoli corrispondono alla numerazione qui sopra riportata e fanno riferimento all'ultima modifica dell'atto originale. II Per quanto concerne l'applicazione della direttiva n. 64/432/CEE, si rammenta che quest'ultima deve tenere conto delle seguenti disposizioni dell'atto di adesione: «Articolo 104 La direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina viene applicata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE, le loro regolamentazioni nazionali applicabili all'importazione di animali da allevamento, da ingrasso e da macello, esclusi, per la Danimarca, i bovini da macello. Nel quadro di tali regolamentazioni saranno ricercati degli adattamenti in vista di assicurare il progressivo sviluppo degli scambi ; a tal fine queste regolamentazioni formeranno oggetto di un esame in sede di comitato veterinario permanente. 2. Fino al 31 dicembre 1977 gli Stati membri destinatari accordano agli Stati membri speditori d'animali della specie bovina il beneficio della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sub A, lettera a), della direttiva. 3. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 i metodi applicati sul loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva relativa alla presenza di animali vaccinati contro la brucellosi. Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 6. 4. Fino al 31 dicembre 1977 le esportazioni di bovini dall'Irlanda verso il Regno Unito possono essere effettuate: a) in deroga alle disposizioni della direttiva concernente la brucellosi ; tuttavia le disposizioni relative all'esame previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari rimangono applicabili alle esportazioni di bovini non castrati; b) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti la tubercolosi, a condizione che all'atto dell'esportazione sia fatta una dichiarazione che attesti che l'animale esportato proviene da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi secondo i metodi vigenti in Irlanda; c) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti l'obbligo di separare gli animali da allevamento o da ingrasso, da una parte, e gli animali da macello, dall'altra. 5. Fino al 31 dicembre 1975 la Danimarca è autorizzata ad utilizzare l'altubercolina in deroga alle disposizioni dell'allegato B della direttiva. 6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti la commercializzazione all'interno degli Stati membri per quanto attiene alla materia cui si applica la direttiva, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere le loro regolamentazioni nazionali degli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Gli Stati membri in questione adottano le misure adatte per limitare questa deroga ai soli scambi sopramenzionati. Articolo 106 Prima dello scadere dei termini di cui agli articoli 104 e 105 un esame della situazione nell'insieme della Comunità e nelle sue varie parti sarà effettuato alla luce dell'evoluzione nel settore veterinario. Al più tardi al 1º luglio 1976 la Commissione presenta al Consiglio un rapporto e, se necessario, proposte appropriate, tenendo conto di tale evoluzione.» DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (64/432/CEE) Articolo 1 La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari degli animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina. Articolo 2 (1) (3) Ai sensi della presente direttiva s'intende per: a) azienda : il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situati nel territorio di uno Stato membro, e nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello; b) animale da macello : l'animale delle specie bovina e suina destinato, subito dopo l'arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o ad un mercato; c) animali ad allevamento o da produzione : gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro; d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi : l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I; e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi : l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1; f) allevamento bovino indenne da brucellosi : l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2; g) suino indenne da brucellosi : l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1; h) allevamento suino indenne de brucellosi : l'allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2; i) zona indenne da epizoozia : la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico: i) per gli animali della specie bovina : alcun caso di afta epizootica, ii) per gli animali della specie suina : alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen); k) malattie soggette a denuncia obbligatoria : le malattie elencate nell'allegato E; l) veterinario ufficiale : il veterinario designato dall' autorità centrale competente dello Stato membro; m) paese speditore : lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro; n) paese destinatario : lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro. Articolo 3 (1) (3) 1. Ogni Stato membro vigila affinché vengano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente animali delle specie bovina e suina che rispondono alle condizioni generali stabilite nel paragrafo 2, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 7, nonché alle condizioni speciali stabilite nei paragrafi da 2 a 6 per alcune categorie di animali delle specie bovina e suina. 2. Gli animali delle specie bovina e suina, indicati nella presente direttiva devono: a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico; b) non essere stati acquistati in un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria in seguito all'insorgere delle malattie seguenti alle quali gli animali in causa sono ricettivi : afta epizootica, peste suina, paralisi contagiosa dei suini, brucellosi bovina, brucellosi suina, carbonchio ematico, né provenire da una zona in cui sono applicate le misure di cui al comma ii), restando inteso che: i) se non tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati macellati ed i locali disinfettati, la durata del divieto deve essere, a decorrere dall'ultimo caso costatato, di almeno trenta giorni per l'afta epizootica, di almeno quaranta giorni per la peste suina o la paralisi contagiosa dei suini, di almeno sei settimane per la brucellosi bovina o suina e di almeno quindici giorni per il carbonchio ematico; ii) quando si tratta die peste suina, di afta epizootica o di paralisi contagiosa dei suini : se tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie sono stati macellati ed i locali disinfettati, una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda durante un periodo di quindici giorni ; se non tutti gli animali sensibili alle malattie sono stati macellati, una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda ed è mantenuta finché detta azienda è oggetto di misure di divieto. Gli Stati membri vigilano a che gli animali delle specie sensibili alla malattia costatata nella zona di protezione possano uscirne soltanto se sono condotti in un macello sotto controllo ufficiale in vista della macellazione immediata; c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in una azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: i) essere situata al centro di una zona indenne da epizoozia, ii) essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen); iii) essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria; d) avere soggiornato in un'azienda qual'è definita alla lettera c) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario ufficiale potrà certificare il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla lettera e) e posti sotto controllo di un veterinario ufficiale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda; e) essere identificati mediante un contrassegno ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da un bollo durevole che ne consenta l'identificazione; f) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione: i) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari; ii) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello, dall'altra; iii) con mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese speditore; g) essere caricati per il trasporto, verso il paese destinatario conformemente alle disposizioni della lettera f), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia ; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori dal veicolo durante il trasporto; h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del paese speditore; i) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da un certificato sanitario conforme all'allegato F (modelli da I a IV), rilasciato il giorno del carico almeno nella lingua del paese destinatario, e la cui validità è di giorni 10 ; questo certificato deve comprendere un solo foglietto. 3. I bovini da allevamento o da produzione devono inoltre: a) quando si tratta di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore; b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, e, in particolare quando si tratta di animali di età superiore a 6 settimane aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolinizzazione effettuata entro i 30 giorni precedenti il carico e praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato B; c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare quando si tratta di animali di età superiore a 12 mesi, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali (UI) agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata entro i 30 giorni precedenti il carico e praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C; d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite ; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato D, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificamente patogeni. 4. I suini da allevamento o da produzione devono inoltre provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi. Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i 30 giorni precedenti il carico i) un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C; ii) una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticato secondo le disposizioni dell'allegato C. 5. Gli animali, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nell'ambito di un programma di eradicamento delle malattie contagiose applicato da uno Stato membro. 6. I bovini da macello, purché siano d'età superiore a 4 mesi, devono inoltre: a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore ; tuttavia, la durata di validità della vaccinazione è portata a 12 mesi per i bovini rivaccinati negli Stati membri in cui tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica; b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione effettuata entro i 30 giorni precedenti il carico e praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato B; c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato, alla siero-agglutinazione praticata entro i 30 giorni precedenti il carico è praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro. 7. Sono altresì ammessi agli scambi intracomunitari : gli animali da allevamento o da produzione o gli animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro, purché tale mercato risponda alle condizioni seguenti: a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale, b) essere situato al centro di zona indenne da epizoozia, c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello, che rispondano alle condizioni degli scambi intracomunitari quali sono previste ai paragrafi da 2 a 6, ed all'articolo 4 nella misura in cui tali condizioni siano applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati al mercato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera f). Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la siero-agglutinazione prescritte a norma del paragrafo 3, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul mercato. Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle disposizioni del presente paragrafo, gli animali possono conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera f), essere condotti in un luogo di raccolta controllato ufficialmente purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato. Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere f) e h), e spediti verso il paese destinatario. La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dall'azienda d'origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico deve essere imputata al periodo di 30 giorni previsto dal paragrafo 2, lettera d), senza che il tempo necessario a questa operazione superi 6 giorni. 8. Il paese speditore designa i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione ed i mercati autorizzati di animali da macello, previsti dal paragrafo 7. Esso comunica tali autorizzazioni alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. 9. Il paese speditore determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale dei mercati e dei luoghi di raccolta di cui al paragrafo 7, e si accerta dell'applicazione di tale controllo. 10. Nel caso previsto dal paragrafo 7, occorre apportare le menzioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato F (modelli da I a IV). 11. Il paese speditore determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale delle stalle dei commercianti e si accerta dell'applicazione di tale controllo. 12. Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure ufficiali di divieto adottate in seguito all'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati nel paragrafo 2, lettera c), sub ii) e iii), e nell'articolo 2, lettera i), hanno effetto a decorrere dalla data in cui sono state ufficialmente abrogate tali misure di divieto. Articolo 4 1. Tutti gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono aver soggiornato sul territorio dello Stato membro speditore prima del giorno del carico: a) da almeno 6 mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione, b) da almeno 3 mesi, se si tratta di animali da macello. Qualora tali animali siano di età inferiore a 6 o rispettivamente 3 mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore dalla nascita. 2. In tutti i casi previsti dal paragrafo 1 occorre apportare le indicazioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato F (modelli da I a IV). Articolo 5 (3) Qualora i vaccini previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, lettera a), non siano fabbricati in uno Stato membro, devono essere acquistati in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui nuovi dati scientifici o la mancanza di vaccini considerati fino a quel momento adeguati rendano necessario un acquisto all'esterno della Comunità economica europea. Qualora si manifestino tipi di virus aftoso diversi dai tipi A, O e C e loro varianti, contro i quali i vaccini attualmente utilizzati non proteggono o assicurano solo una protezione insufficiente, ogni Stato membro può adottare d'urgenza le misure necessarie all'adeguamento delle formule dei vaccini e alla utilizzazione di questi ultimi. Esso ne informa al tempo stesso gli altri Stati membri e la Commissione. Qualora si riveli necessario adottare misure comunitarie, queste ultime, tenuto conto delle misure nazionali di cui sopra, sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 13. Articolo 6 (1) 1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei posti di frontiera che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali delle specie bovina e suina nel suo territorio. Sempreché le disposizioni di polizia sanitaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera deve tener conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili. 2. Ogni paese destinatario può esigere che lo speditore o il suo mandatario gli comunichi in anticipo l'entrata nel suo territorio di una spedizione di animali delle specie bovina e suina, la specie, la natura, il numero degli animali, il posto di frontiera nonché il momento di arrivo prevedibile. Tuttavia, esso non può esigere che tale comunicazione gli pervenga prima delle 48 ore precedenti all'entrata della spedizione nel suo territorio. 3. Ogni paese destinatario può vietare l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina o suina quando sia stato costatato a seguito di esame effettuato al posto di frontiera da un veterinario ufficiale: a) che tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti, o contaminati, da malattia contagiosa, b) che non sono state osservate, per tali animali, le disposizioni degli articoli 3 e 4. Il paese destinatario può adottare le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi di animali sospetti di essere affetti, o contaminati, da una malattia contagiosa o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia. Le decisioni prese in virtù della prima o della seconda frase devono autorizzare la rispedizione a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria. 4. Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 3, lettera a), e il paese speditore od eventualmente il paese di transito entro 8 ore non autorizzi la rispedizione, l'autorità competente del paese destinatario può ordinare la macellazione o l'abbattimento di detti animali. 5. Gli animali da macello che sono stati condotti, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, direttamente ad un macello, vi devono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria. Gli animali da macello che, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, sono stati condotti su un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato al tal fine dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al più tardi entro 72 ore dopo il loro arrivo sul mercato. In deroga alla disposizione sopra citata ed in casi determinati, gli Stati membri destinatari possono consentire che gli animali da macello siano avviati verso un mercato non attiguo ad un macello. L'autorità competente del paese destinatario può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello verso il quale gli animali devono essere avviati. 6. Qualora le condizioni che avrebbero giustificato l'applicazione del paragrafo 3, prima frase, si manifestano dopo l'introduzione nel territorio del paese destinatario di animali da allevamento o da produzione, l'autorità centrale competente del paese speditore deve, a richiesta dell'autorità centrale competente del paese destinatario, provvedere affinché vengano effettuate le indagini necessarie e comunicargliene il risultato senza indugio. 7. Le decisioni dell'autorità competente prese in virtù dei paragrafi da 3 a 5, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali vie. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità centrale competente del paese speditore. Articolo 7 (3) (4) 1. I paesi destinatari possono concedere a uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio: A. Per quanto riguarda i bovini da allevamento, da produzione o da macello: a) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a), quelli che non hanno subito una vaccinazione antiaftosa, se non sono stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel paese speditore e nei paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data di carico; b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a), quelli che hanno subito un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall' autorità competente del paese speditore e accettato dall'autorità competente del paese destinatario. B. Per quanto riguarda i bovini da allevamento o da produzione: a) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), quelli che sono stati rivaccinati contro i tipi A, O e C del virus aftoso nel corso degli ultimi 12 mesi, sempreché si tratti di bovini vaccinati provenienti da Stati membri in cui tali animali sono vaccinati ogni anno e sono sistematicamente macellati in caso di comparsa di afta epizootica ed in cui non sia stato costatato ufficialmente alcun caso di afta epizootica da almeno sei mesi a decorrere dalla data del carico; b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), quelli che provengono da un allevamento bovino indenne da brucellosi. C. Per quanto riguarda i bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi, in deroga all' articolo 3, paragrafo 3, lettera c), quelli che non provengono da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali (UI) agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione effettuata entro i 30 giorni precedenti il carico e praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C. Su tali animali deve essere apposto un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta ogni provvedimento necessario al fine di evitare la contaminazione dell'allevamento indigeno. La presente disposizione si applica fino al 31 dicembre 1977 incluso, salvo proroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. D. Per quanto riguarda i bovini da macello : in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), quelli che hanno presentato alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell' allegato C, un tasso brucellare di 30 o più unità internazionali agglutinanti per millilitro. 2. Qualora un paese destinatario concede un'autorizzazione generale conformemente al paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 3. Qualora un paese destinatario concede una delle autorizzazioni previste dal paragrafo 1, occorre, in caso di transito, ottenere un'autorizzazione corrispondente dai paesi di transito interessati. 4. I paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste al paragrafo 1. Articolo 8 (1) (3) 1. Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità economica europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri relative: a) agli animali delle specie bovina e suina a cui sono stati somministrati antibiotici, estrogeni o sostanze tireostatiche; b) all'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento e da produzione, destinati a centri di fecondazione artificiale, purché tali disposizioni si applichino altresì agli scambi di degli animali all' interno dello Stato membro e fatte salve le disposizioni previste per detti animali nella presente direttiva; c) ai bovini da allevamento o da produzione di età inferiore a 15 giorni. 2. Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità economica europea, uno Stato membro può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 12 e alle condizioni da quest'ultima fissate, ad applicare per gli scambi intracomunitari garanzie sanitarie al massimo equivalenti a quelle richieste da tale Stato membro nell'ambito di un programma nazionale di profilassi di una malattia contagiosa della specie bovina o suina che non sia considerata nell'allegato E della presente direttiva. Articolo 9 (3) 1. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di bovini o suini provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti: a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato; b) qualora un morbo epizootico assuma carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini dall'intero territorio dell'altro Stato. 2. Ciascuno Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'apparizione sul suo territorio di ogni malattia prevista al paragrafo 1 e le misure di lotta adottate. Deve inoltre segnalare loro immediatamente la scomparsa della malattia. 3. Le misure adottate dagli Stati membri in base al paragrafo 1 e la loro abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all' articolo 13, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse. 4. Se si presenta la situazione prevista al paragrafo 1 e se si verifica la necessità che altri Stati membri applichino del pari le misure adottate a norma di detto paragrafo ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le disposizioni appropriate sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 13. Articolo 10 1. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti previste nella presente direttiva. 2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui animali delle specie bovina e suina sono stati oggetto delle misure previste all'articolo 6, paragrafo 3, il diritto di ottenere prima dell'adozione di altre misure da parte dell'autorità competente, salvo la macellazione o l'abbattimento degli animali nei casi in cui ciò sia indispensabile per ragioni di polizia sanitaria, il parere di un esperto veterinario allo scopo di determinare se erano osservate le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3. L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quella del paese speditore o del paese destinatario. Su proposta degli Stati membri, la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri. Articolo 11 Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per gli animali delle specie bovina e suina importati in provenienza da tali paesi non dovranno essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari. Articolo 12 (3) (6) 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro. 2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti. 4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure. Articolo 13 (3) (6) 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro. 2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti. 4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure. Articolo 14 (3) (8) Le disposizioni degli articolo 12 e 13 sono applicabili per un periodo di centodue mesi a decorrere dalla data alla quale il comitato è stato adito per la prima volta in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 o dell'articolo 13, paragrafo 1, oppure in base a qualsiasi altra regolamentazione analoga. Articolo 15 (3) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro dodici mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 16 (3) Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO A (1) (3) I. ALLEVAMENTI BOVINI INDENNI DA TUBERCOLOSI È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale: a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi; b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima, e le successive ad un anno di intervallo. Quando in uno Stato membro nel quale tutti i bovini sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi non è superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non è superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni; c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'allegato B, 21 a) i) tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non è richiesta in uno Stato membro in cui la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi è inferiore allo 0,2 e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 1. è debitamente identificato; 2. proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi di questo Stato membro; 3. in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi. ii) L'attestato previsto al punto 1) può non essere richiesto in uno Stato membro in cui, da almeno 4 anni: - almeno il 99,80 % degli allevamenti bovini è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui - gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale. II. ANIMALI DELLA SPECIE SUINA E ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI INDENNI DA BRUCELLOSI A. Allevamenti bovini 1. È da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui: a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni; b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi; c) tutti i bovini di età superiore a dodici mesi i) hanno presentato, in occasione di due siero-agglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di 3 mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro ; la prima siero-agglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (ring-test) effettuate a tre mesi d'intervallo, a condizione tuttavia che la seconda siero-agglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello; ii) sono controllati annualmente per determinare l'assenza di brucellosi con tre prove dell'anello effettuate a intervalli di almeno tre mesi, o due prove dell'anello a intervalli di almeno tre mesi ed una siero-agglutinazione effettuata almeno sei settimane dopo la seconda prova dell'anello. Quando non sono possibili prove dell'anello, si procederà annualmente a due siero-agglutinazioni con intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Quando, in uno Stato membro in cui tutti gli animali della specie bovina sono sottoposti alle operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi, la percentuale degli allevamenti bovini infetti non è superiore a 1, basterà procedere annualmente a due prove dell'anello con un intervallo di almeno tre mesi. Queste prove dovranno essere sostituite, se non sono attuabili, da una siero-agglutinazione; d) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se è di età superiore a dodici mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per/millilitro alla siero-agglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato C nei 30 giorni che precedono l'introduzione nell' allevamento; i) tuttavia la siero-agglutinazione può non essere richiesta nello Stato membro in cui la percentuale di allevamenti bovini infettati da brucellosi non è, da almeno due anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 1. è debitamente identificato, 2. proviene da un allevamento bovino di questo Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi, 3. in occasione del suo trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni; ii) l'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto nello Stato membro in cui, da 4 anni almeno: - il 99,80 % almeno degli allevamenti bovini è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e in cui - gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale. 2. Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi quando: a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi; b) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate entro l'età di sei mesi al massimo col vaccino vivo Buck 19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'articolo 12; c) tutti i bovini rispondono alle condizioni di cui al punto 1, lettere b) e c), restando inteso che i bovini di età inferiore a 30 mesi possono presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 UI agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 UI agglutinanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presentino: - un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi, - un tasso inferiore a 20 unità CEE un tutti gli altri casi; d) non è stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifichi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1, lettera d), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e, in questo caso, se è di età superiore a 12 mesi, ha presentato nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento. Tuttavia, un bovino vaccinato di età inferiore a 30 mesi può presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 UI agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 UI agglutinanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presenti: - un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di dodici mesi, - un tasso inferiore a 20 unità CEE dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione. 3. Un allevamento bovino indenne da brucellosi può essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di 3 anni se a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di tre anni; b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al n. 2, lettera c); c) al termine del terzo anno gli animali di più di dodici mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C. 4. In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando: - al momento della loro introduzione hanno un'età di almeno 18 mesi, - nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione è stata effettuata da oltre un anno, - entro i 30 giorni che precedono la loro introduzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento. Se un bovino è introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi, questo ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, è considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale. 5. Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si costata un sospetto di brucellosi presso uno o più bovini, la qualifica di questo allevamento può essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purché l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati. La sospensione provvisoria può essere tolta qualora due siero-agglutinazioni, praticate secondo le disposizioni dell'allegato C con intervalli da sei ad otto settimane su tutti gli animali d'età superiore a dodici mesi, diano un tasso inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro. Gli animali isolati possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle sei alle otto settimane, due siero-agglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresi agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia è costatato presso uno o più bovini d'età superiore a trenta mesi. 6. Le disposizioni di cui sopra, relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad un'età compresa fra i cinque e gli otto mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ciascuno degli Stati membri. B. Suini e allevamenti suini 1. È considerato indenne da brucellosi un suino che: a) non presenta manifestazioni cliniche di tale malattia; b) se è di peso superiore a 25 chilogrammi, presenta all'esame sierologico praticato secondo le disposizioni dell'allegato C: i) un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione; ii) una reazione negativa alla fissazione del complemento praticata simultaneamente. 2. È considerato indenne da brucellosi un allevamento suino in cui: a) tutti i suini sono esenti da manifestazioni cliniche della malattia da almeno un anno; b) i bovini che si trovano contemporaneamente nell'azienda appartengono ad un allevamento ufficialmente indenne o a un allevamento indenne da brucellosi. ALLEGATO B (5) NORME PER LA FABBRICAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE TUBERCOLINE 1. Le tubercolinizzazioni controllate ufficialmente devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo. 2. Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciata dallo «Statens Seruminstitut» a Copenaghen. Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal «Centraal Diergeneeskundig Instituut», Afdeling Rotterdam. 3. Per il controllo delle tubercoline cosiddette «sintetiche» si dovrà usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale della vecchia tubercolina, rilasciato dallo «Statens Seruminstitut» a Copenaghen. Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal «Paul-Ehrlich-Institut» a Francoforte sul Meno. 4. Le tubercoline devono essere preparate con uno dei ceppi di BK del tipo bovino indicati qui di seguito: a) An 5; b) Vallée; c) Behring. 5. Il pH delle tubercoline deve essere compreso tra 6,5 e 7. 6. Come agente di conservazione nelle tubercoline si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 %. 7. I limiti di utilizzazione sono i seguenti, purché le tubercoline vengano conservate a temperatura di circa + 4º C: a) tubercolina PPD liquida : 6 mesi, tubercolina PPD liofilizzata : 5 anni; b) tubercoline cosiddette sintetiche: non diluite : 5 anni, diluite : 2 anni. 8. Devono essere incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline nei rispettivi paesi i seguenti istituti statali: >PIC FILE= "T0016751"> 9. Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulle tubercoline pronte per l'uso e messe in fiale, o sulla quantità totale di un carico di tubercoline prima del condizionamento, purché il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante dell'autorità competente. 10. Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico quando si tratta della tubercolina PPD. 11. Le tubercoline devono essere sterili. 12. Un controllo d'innocuità della tubercolina relativo alla non tossicità e alla mancanza di proprietà irritanti deve essere effettuato nel modo seguente: a) Non tossicità: Le prove devono essere fatte su topini e cavie. Topini Iniezioni di 0,5 ml di tubercolina sotto la pelle di due topini di 16 - 20 grammi. Se entro due ore non esistono segni netti d'intossicazione, si può ammettere che il prodotto con contiene troppo acido fenico. Cavie Le cavie devono avere un peso compreso tra 350 e 500 grammi La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 1 ml per 100 grammi di peso vivo. Per quanto riguarda la tecnica da impiegare in tal caso, bisogna procedere secondo uno dei due metodi seguenti: aa) La tubercolina è iniettata sotto la pelle del ventre di due cavie. Essa può essere considerata conforme se le cavie sottoposte a questo trattamento accusano per al massimo due giorni una forte infiltrazione la quale, senza presentare necrosi, si riassorbe a partire dal terzo giorno e non è più percettibile dopo sei giorni. Qualora vi sia necrosi della pelle del ventre o se l'infiltrazione non sparisce in sei giorni, la tubercolina deve essere rifiutata. bb) La dose di tubercolina viene iniettata per via intraperitoneale a due cavie. Gli animali sono osservati per sei settimane durante le quali non devono essere accertati sintomi specifici o perdita di peso. Al termine di sei settimane gli animali sono uccisi e verrà accertata la mancanza di qualsiasi lesione tubercolare ; in particolare, sono praticate sezioni istologiche dalla milza, dal fegato e dai polmoni. Lo stesso vale anche per qualsiasi animale morto prima di questo termine. b) Mancanza di proprietà irritanti Si pratica una inoculazione intradermica della pelle del fianco precedentemente depilata di due cavie in ragione di 2 500 unità internazionali (UI) di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Dopo 40 ore non deve manifestarsi alcuna reazione. 13. Le tubercoline devono essere soggette ad un'analisi chimica per l'esatta dosatura del fenolo, e della ricerca dell'eventuale presenza di un altro conservativo. 14. Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata nel modo seguente: Tre cavie che non siano state mai sottoposte a prove scientifiche ricevono per tre volte, ogni volta a cinque giorni d'intervallo, una iniezione intradermica di 500 UI di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Tali cavie sono sottoposte a prova quindici giorni dopo con iniezione intradermica della stessa dose di tubercolina. Esse non devono presentare reazione diversa da quella delle cavie dello stesso peso che non siano mai state soggette a prove scientifiche, sottoposte alla prova, ai fini del controllo, con la stessa dose di tubercolina. 15. Un controllo dell'attività deve essere effettuato secondo il metodo fisico-chimico e secondo i metodi biologici. a) Metodo fisico-chimico: questo metodo, valido per la PPD, si basa sulla precipitazione della tubercolo-proteina mediante l'acido tricloroacetico. Il tenore di azoto è determinato da distillazione al Kjealdahl. Il fattore di conversione dell'azoto totale in PPD è pari a 6,25. b) Metodi biologici: tali metodi sono validi per le tubercoline preparate sinteticamente e per la PPD ; essi si basano sul raffronto delle tubercoline da dosare con le tubercoline tipo. 16. Il campione internazionale della vecchia tubercolina contiene 100 000 UI/ml. 17. Il campione internazionale della PPD è rilasciato allo stato liofilizzato : una UI = 0,00002 mgr di tubercoloproteina. L'ampolla contiene 2 mg di tubercolo-proteina. Le tubercoline sottoposte dai fabbricanti al controllo degli istituti statali, di cui al paragrafo 8, devono avere la stessa attività delle tubercoline-campione, contenere cioè 100 000 UI/ml. 18. a) Controllo di attività su cavie: Si devono usare cavie albine il cui peso deve essere compreso tra 400 e 600 g. Esse devono essere in buona salute e si deve verificare mediante palpazione se, al momento dell' inoculazione della tubercolina, la loro contrazione muscolare è rimasta normale malgrado la precedente sensibilizzazione. aa) La sensibilizzazione delle cavie deve essere effettuata mediante iniezione sperimentale : iniezione sotto la pelle della coscia o della nuca di circa 0,5 mg di bacilli tubercolari vivi, in emulsione fisiologica. A tale scopo si deve usare il ceppo del tipo bovino fornito, a richiesta, dal Paul-Ehrlich-Institut a Francoforte sul Meno. Bisogna evitare di iniettare una dose troppo forte affinché le cavie mantengano il loro peso fino al momento in cui sono utilizzate. bb) Qualunque sia la tecnica di titolazione utilizzata, la valutazione deve essere sempre basata sul raffronto della tubercolina da provare con la tubercolina tipo ; il risultato deve essere espresso in unità internazional per ml. b) Controllo di attività sui bovini: Qualora il controllo sia effettuato su bovini, le reazioni ottenute su bovini tubercolosi con la tubercolina da controllare devono essere identiche a quelle che provocano le stesse dosi di tubercolina tipo. 19. La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica o al collo o dalla spalla. 20. 20. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 5 000 UI di PPD o di tubercolina sintetica. 21. Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto alla 72a ora e valutato secondo il seguente metodo: a) reazione negativa se si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega della pelle non superiore a 2 mm, senza segni clinici, quali consistenza pastosa, essudazione, necrosi, dolore o reazione infiammatoria dei linfatici della regione e dei gangli; b) reazione positiva, se si osservano segni clinici quali quelli menzionati alla lettera a) o un aumento dello spessore della piega della pelle superiore a 2 mm. ALLEGATO C (3) (5) (7) BRUCELLOSI A. Siero-agglutinazione 1. Il siero agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1 000 unità internazionali (UI) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino. 2. La fornitura del siero tipo deve essere assicurata dal Bundesgesundheitsamt Berlino. 3. Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml (ad esempio : siero X = 80 UI per ml). 4. La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire al 50 % o al 75 % di agglutinazione ; l'antigene utilizzato dovrà essere stato titolato nelle identiche condizioni in presenza di siero tipo. 5. L'agglutinabilità dei vari antigeni nei confronti del siero tipo deve essere compresa entro i seguenti limiti: - se la lettura è fatta al 50 % : tra 1/600 e 1/1000; - se la lettura è fatta al 75 % : tra 1/500 e 1/750. 6. Per la preparazione dell'antigene destinato alla siero-agglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 e USDA 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente. 7. I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S-R) ; si dovrà impiegare di preferenza l'agarpatata. 8. L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCl 8,5 %) fenicato allo 0,5 %. Non deve essere usato il formolo. 9. Si devono incaricare del controllo ufficiale degli antigeni i seguenti istituti ufficiali: >PIC FILE= "T0016752"> 10. Gli antigeni possono essere forniti concentrati purché il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sull'etichetta del flacone. 11. Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 UI agglutinanti per millilitro. B. Reazione di fissazione del complemento 1. Come siero standard vale lo stesso substandard del siero della brucellosi di cui al punto A 1 del presente allegato. Oltre alle unità di agglutinazione internazionali (UAI), devono essere presenti in un mililitro di questo siero della brucellosi liofilizzato 1 000 unità sensibilizzanti che fissano il complemento. Queste unità sensibilizzanti sono denominate unità sensibilizzanti CEE (USC). 2. La fornitura del siero standardizzato è assicurata dal Bundesgesundheitsamt di Berlino. 3. Il tenore di anticorpi che fissano il complemento, in un siero, va espresso in unità sensibilizzanti CEE (USC) (esempio : siero X = USC/ml). 4. Un siero contenente in 1/ml 20 unità sensibilizzanti CEE (il che corrisponde ad un'attività del 20 % dell'attività del siero di riferimento) o più, deve essere considerato positivo. 5. I sieri devono essere inattivati come segue: a) bovini : 56º -60 ºC per 30-50 minuti; b) suini : 60 ºC per 30-50 minuti. 6. Per la produzione dell'antigene si devono usare i ceppi Weybridge n. 99 o USDA 1119. L'antigene è costituito da un'emulsione batterica in soluzione fisiologica allo 0,85 % o in soluzione tampone veronal. 7. Per la reazione si deve usare una dose di complemento che sia maggiore della dose minima necessaria per una emolisi totale. 8. Nell'esecuzione della reazione, si devono effettuare ogni volta i seguenti controlli. a) controllo dell'effetto anticomplementare del siero, b) controllo dell'antigene, c) controllo delle emazie sensibilizzate, d) controllo del complemento, e) controllo di sensibilità della reazione con l'aiuto di un siero positivo, f) controllo della specificità della reazione con l'aiuto di un siero negativo. 9. La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri standard e degli antigeni sono affidati agli organismi di cui al punto A 9 del presente allegato. 10. Gli antigeni possono essere forniti in forma concentrata, purché sull'etichetta sia indicato il coefficiente di diluizione necessario. C. Prova dell'anello (ring-test) 1. Il ring-test deve essere effettuato sul contenuto di ogni bidone di latte dell'azienda. 2. L'antigeno tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto 9, lettera a) e f). 3. L'antigene può essere colorato solo con l'enatossilina o il tetrazolo ; si dovrà dare la preferenza all'ematossilina. 4. La reazione deve essere effettuata in tubi di diametro da 8 a 10 mm. 5. La reazione deve essere effettuata con 1 ml di latte, addizionato da 0,05 ml di uno degli antigeni colorati. 6. La miscela di latte e d'antigene deve essere tenuta in termostato a 37 ºC per almeno 45 minuti e per 60 minuti al massimo. 7. La reazione deve essere effettuata verso la 18a ora successiva alla mungitura e valutata secondo il seguente criterio: a) reazione negativa : latte colorato, crema decolorata; b) reazione positiva : latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata. 8. Non si deve aggiungere formolo al campione. L'unico prodotto la cui aggiunta è autorizzata è il cloruro mercurio in soluzione di 0,2 % e in tal caso la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione di cloruro mercurico deve essere di 10 a 1. ALLEGATO D ANALISI DEL LATTE 1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficiali o ufficialmente autorizzati. 2. I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni: a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70 %; b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata; c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo; d) un campione dev'essere prelevato su ogni quarto mammario ; il latte di tali campioni non può essere mescolato; e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml di latte; f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido borico allo 0,5 %; g) ogni tubo dev'essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni: - il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo d'identificazione dell' animale, - la designazione del quarto mammario, - la data e l'ora del prelevamento; h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni: - il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale, - il nome e l'indirizzo del proprietario, - gli elementi di identificazione dell'animale, - lo stadio di lattazione. 3. L'analisi del latte dev'essere praticata non oltre 30 giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonché un White-Side-Test (WST) o un California-Mastitis-Test (CMT). I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni: a) se il risultato dell'esame batteriologico è positivo - anche in mancanza di uno stato infiammatorio caratteristico - mentre il risultato del WST (o del CMT) è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno 10 giorni dopo - entro il termine di 30 giorni summenzionato. Questo secondo esame deve stabilire: aa) la scomparsa dei germi patogeni, bb) l'assenza di antibiotici. Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un nuovo CMT) che deve dare risultato negativo; b) qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo. 4. L'esame batteriologico deve comportare: a) l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri; b) l'inseminazione del latte in terreno T.K.T. o in terreno di Edwards. L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogene e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni. A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione, quali l'uso del terreno di Chapman per l'identificazione dei stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri. 5. L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico. Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Breed raggiunge 1 millione di leucociti per ml e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5. ALLEGATO E Sono soggette a denuncia obbligatoria le malattie seguenti: a) Malattie della specie bovina: - rabbia, - tubercolosi, - brucellosi, - afta epizootica, - carbonchio ematico, - peste bovina, - pleuropolmonite. b) Malattie della specie suina: - rabbia, - brucellosi, - carbonchio ematico, - afta epizootica, - peste suina classica e africana, - paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen). ALLEGATO F (3) (5) (6) >PIC FILE= "T0016753"> >PIC FILE= "T0016754"> >PIC FILE= "T0016755"> >PIC FILE= "T0016756"> >PIC FILE= "T0016757"> >PIC FILE= "T0016758"> >PIC FILE= "T0016759"> >PIC FILE= "T0016760"> >PIC FILE= "T0016761"> >PIC FILE= "T0016762">