7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
24 giugno 2004
nella causa C-212/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE - Trasposizione insufficiente - Obbligo di prevedere, nelle normative sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, un procedimento che consenta a tutti gli offerenti esclusi di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto»)
(2004/C 201/05)
Lingua processuale: il tedesco
Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»Nella causa C-212/02, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. M. Nolin, assistito dal sig. R. Roniger) contro Repubblica d'Austria (agenti: sig.ra C. Pesendorfer e sig. M. Fruhmann), diretta a far constatare che, nella misura in cui i Landesvergabegesetze (leggi regionali sull'aggiudicazione dei pubblici appalti) des Länder di Salisburgo, della Stiria, della Bassa–Austria e della Carinzia, non prevedono in tutti i casi un procedimento di ricorso che consente a un offerente escluso di ottenere l'annullamento della decisione di assegnazione dell'appalto, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), la Corte (Seconda Sezione) composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.–P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
I Landesvergabegesetze (leggi regionali sull'aggiudicazione dei pubblici appalti) des Länder di Salisburgo, della Stiria, della Bassa Austria e della Carinzia, poiché non prevedono in tutti i casi un procedimento di ricorso che consente a un offerente escluso di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. |
2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |