9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/348 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2018

relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) l'Unione europea ha concesso alla Cambogia preferenze tariffarie generalizzate («SPG»). Il regime SPG si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(2)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 prevede la possibilità di concedere, in alcune circostanze precisamente definite e per talune merci, deroghe alle norme sull'origine preferenziale a favore di paesi beneficiari dell'SPG. In conformità al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), il cumulo regionale si può applicare solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG.

(3)

Il 13 ottobre 2016 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga triennale della deroga concessa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione (4). In virtù di tale deroga, per determinare l'origine delle biciclette della voce SA 8712 importate nell'Unione dalla Cambogia, la Cambogia era autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG, pur non essendo la Malaysia un paese beneficiario dell'SPG.

(4)

Nella richiesta la Cambogia asseriva che la sua industria delle biciclette aveva compiuto sforzi considerevoli per conformarsi gradualmente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati [come previsto dall'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446], in virtù delle quali, affinché un prodotto possa essere considerato originario di un paese meno sviluppato, i materiali utilizzati per la sua produzione e importati da altri paesi non devono superare il 70 %. La Cambogia indicava tuttavia che tale industria necessitava di più tempo per conformarsi pienamente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati.

(5)

Con lettera del 17 febbraio 2017, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 15 giugno 2017 la Cambogia ha trasmesso la risposta, a seguito della quale il fascicolo è stato considerato completo.

(6)

Nella sua risposta la Cambogia ha dimostrato di aver prodigato sforzi per rendere l'industria delle biciclette più autonoma grazie a investimenti finalizzati a creare nuove linee di produzione per i componenti (quali telai, verniciatura, saldatura o cerchioni). La Cambogia ha inoltre spiegato che i fabbricanti sono stati incentivati ad acquistare accessori per le biciclette e materiale di imballaggio da fornitori locali al fine di incrementare il valore aggiunto creato in Cambogia. Di conseguenza, la Cambogia dispone ora di una politica per attirare gli investitori e indurli a creare poli industriali in zone economiche speciali a sostegno dell'industria della bicicletta.

(7)

La Cambogia ha sottolineato che un periodo di tempo supplementare è importante per mantenere lo slancio dell'industria cambogiana della bicicletta e per realizzare nuovi progetti, in particolare per quanto riguarda la promozione degli investimenti in altri Stati membri dell'ASEAN che contribuiranno a soddisfare le esigenze dell'industria cambogiana della biciletta in materia di qualità e prezzo delle parti di biciclette.

(8)

Dalle informazioni supplementari trasmesse dalla Cambogia si evince che il paese garantisce ora alla sua industria della bicicletta un livello soddisfacente di autonomia e i dati contenuti nella relazione evidenziano che il paese è ormai in procinto di conformarsi in via permanente alla norma di origine che consente di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari. Pertanto, alla luce di tale miglioramento, non è necessario che la deroga sia prorogata per un lungo periodo, né che un numero elevato di unità importate nell'Unione sia coperto da tale deroga. Poiché la deroga del 2016 riguardava 150 000 unità, si ritiene che 100 000 unità saranno sufficienti per sostenere gli sforzi della Cambogia per completare l'autonomia della sua industria.

(9)

Tuttavia, come spiegato dalla Cambogia nella sua richiesta, la possibilità di utilizzare appieno la deroga è in funzione del ritmo stagionale che separa il periodo di ordinazione delle parti (ottobre-dicembre) dal periodo di importazione di tali parti da altri paesi (dal maggio dell'anno successivo al marzo del terzo anno). Pertanto occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente a garantire che la deroga consegua i benefici auspicati. Per gli stessi motivi il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è necessario chiedere alle autorità della Cambogia di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati nel quadro della deroga.

(11)

La deroga dovrebbe riguardare tutti i prodotti della voce SA 8712 che utilizzano parti della voce SA 8714 originarie della Malaysia.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata ad avvalersi del cumulo regionale dell'origine, conformemente al titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per la produzione di biciclette ed altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all'esportazione nell'Unione.

2.   Le prove dell'origine per le parti di cui al paragrafo 1 sono redatte secondo le modalità previste dal titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti della voce SA 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo e nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Nella casella n. 4 dei certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2 deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348»,

Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Le competenti autorità della Cambogia adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità all'articolo 1 e all'articolo 4, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della deroga di cui all'articolo 1 e la cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi sia con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, come previsto dal titolo II, capitolo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo (in unità)

09.8094

8712

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019

100 000