13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 16 dicembre 2009

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

[Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)]

[notificata con il numero C(2009) 10033]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 36/06

Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione indica, con la presente pubblicazione, i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione. La decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

(1)

Il caso riguarda l’impresa Microsoft Corporation (in appresso «Microsoft») e la vendita abbinata, potenzialmente illegale, del suo browser Internet Explorer con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client.

1.   Riserve preliminari sotto il profilo della concorrenza

(2)

Nella comunicazione degli addebiti del 14 gennaio 2009 la Commissione ha espresso l’opinione preliminare che, in questo caso, fossero soddisfatti i criteri previsti per il sussistere di una vendita abbinata illegale (2):

i)

Microsoft non ha contestato il fatto di detenere, grazie al suo sistema operativo Windows, una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC client;

ii)

la Commissione, a titolo provvisorio, ha considerato Internet Explorer e Windows come prodotti distinti;

iii)

la Commissione ha espresso l'opinione preliminare che, prima dell’uscita di Windows 7, i produttori di computer e gli utilizzatori finali non potessero avere Windows senza Internet Explorer, per ragioni sia tecniche che giuridiche. Né i costruttori OEM («original equipment manufacturers»), né gli utilizzatori finali avevano tecnicamente la possibilità di rimuovere Internet Explorer da Windows; inoltre, gli accordi di licenza impedivano agli OEM di vendere Windows senza Internet Explorer;

iv)

la Commissione ha inoltre ritenuto, a titolo provvisorio, che la vendita abbinata fosse atta a precludere la concorrenza in base al merito tra browser web.

(3)

La Commissione ha espresso l’opinione preliminare che Internet Explorer godesse di un vantaggio a livello distributivo che gli altri browser web non avevano e che esistessero ostacoli per scaricare browser web da Internet. La Commissione ha inoltre ritenuto, in via preliminare, che, oltre a rafforzare la posizione di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC client, l’abbinamento della vendita di Internet Explorer a quella di Windows creasse degli incentivi artificiali per gli sviluppatori di software e di pagine Internet ad ottimizzare i propri prodotti principalmente per Internet Explorer.

2.   Decisione relativa agli impegni

(4)

Microsoft ha proposto degli impegni per ovviare alle riserve preliminari relative alla concorrenza espresse dalla Commissione.

(5)

Con decisione del 16 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha reso tali impegni vincolanti per Microsoft. I principali impegni possono essere riassunti come segue.

(6)

In primo luogo, Microsoft ha accettato di mettere a disposizione, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), un meccanismo nel sistema operativo Windows che permette ai costruttori OEM e agli utilizzatori finali di attivare e disattivare Internet Explorer.

(7)

In secondo luogo, in base agli impegni proposti da Microsoft, i costruttori OEM saranno liberi di installare preventivamente sui PC che producono qualsiasi browser web preferiscano e di impostarlo come browser predefinito. Microsoft non eluderà in alcun modo gli impegni né si rivarrà sui costruttori OEM per aver installato browser web concorrenti.

(8)

Microsoft si è offerta di distribuire, via Windows Update, agli utilizzatori di PC con il sistema operativo Windows situati all'interno del SEE un aggiornamento software visualizzabile attraverso una schermata di scelta. Gli utilizzatori di Windows XP, Windows Vista e Windows 7 che hanno impostato Internet Explorer come browser web predefinito (indipendentemente da come è stata effettuata questa impostazione) e che si sono registrati per Windows Update saranno avvisati tramite questa schermata di scelta, che offrirà loro la possibilità di scegliere tra vari browser web, indicando loro dei link dove possono trovare maggiori informazioni sui browser presentati sullo schermo.

(9)

Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni resi vincolanti per Microsoft, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. La decisione sarà vincolante per Microsoft per un periodo complessivo di cinque anni a partire dalla data dell’adozione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Cfr. causa T-201/04, Microsoft/Commissione, Racc. 2007, pag. II-3601, punti 842, 869 e 1058. Cfr. anche la comunicazione della Commissione «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti», GU C 45 del 24.2.2009, punto 50.