22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE DIRETTA ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA

(2005/C 326/01)

SOMMARIO

I.

Disposizioni generali

1.

Ambito di applicazione

2.

Classificazione e definizione dei visti

2.1.

Il visto uniforme

2.1.1.

Visto di transito aeroportuale

2.1.2.

Visto di transito

2.1.3.

Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio — Visto multiplo

2.1.4.

Visto collettivo

2.2.

Visto per soggiorni di lunga durata

2.3.

Visto di validità territoriale limitata

2.4.

Visto in frontiera

2.5.

Documenti aventi lo stesso valore di un visto, che autorizzano l'attraversamento delle frontiere esterne: FTD FRTD

II.

Rappresentanza diplomatica o consolare competente

1.

Determinazione della Parte contraente competente

1.1.

Parte contraente competente per l'esame della domanda

1.2.

Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della Parte contraente competente per l'esame

2.

Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre Parti contraenti conformemente all'articolo 17.2

2.1.

Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale

2.2.

Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre Parti contraenti

2.3.

Procedura di consultazione in caso di rappresentanza

3.

Domande di visto presentate in una Parte contraente diversa da quella di residenza

4.

Abilitazione per il rilascio del visto uniforme

III.

Ricevimento della domanda

1.

Modulo di domanda di visto — Numero di domande

2.

Documentazione da allegare

3.

Attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento

4.

Colloquio personale con il richiedente

IV.

Base normativa

V.

Esame e deliberazione

Criteri di base per l'esame

1.

Esame delle domande di visto

1.1.

Verifica della domanda di visto

1.2.

Verifica dell'identità del richiedente

1.3.

Esame del documento di viaggio

1.4.

Verifica di altri documenti in relazione alla domanda

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno

Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento

Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio

Altri documenti eventualmente richiesti

1.5.

Esame della buonafede del richiedente

2.

Procedura di decisione in merito alle domande di visto

2.1.

Scelta del tipo di visto e numero di ingressi

2.2.

Responsabilità amministrativa del servizio adito

2.3.

Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare di altre autorità centrali

a)

Procedura

b)

Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale

c)

Contenuto della consultazione

d)

Trasmissione dalla propria autorità centrale all'altra o alle altre autorità centrali

e)

Termine di risposta — Proroga

f)

Decisione in funzione dell'esito della consultazione

g)

Trasmissione di documenti specifici

2.4.

Irricevibilità della domanda

3.

Visti con validità territoriale limitata

VI.

Compilazione della vignetta visto

1.

Zona delle diciture comuni. Zona 8

1.1.

Dicitura «VALIDO PER...»

1.2.

Dicitura «DA ... A ...»

1.3.

Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»

1.4.

Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»

1.5.

Dicitura «RILASCIATO A ... IL ...»

1.6.

Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»

1.7.

Dicitura «TIPO DI VISTO»

1.8.

Dicitura «COGNOME E NOME»

2.

Zona riservata alle menzioni nazionali (Annotazioni). Zona 9

3.

Zona riservata alla fotografia

4.

Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5

5.

Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto

5.1.

Firma del visto

5.2.

Annullamento della vignetta già compilata

5.3.

Apposizione della vignetta visto sul passaporto

5.4.

Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme

5.5.

Timbro della Rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto

VII.

Gestione amministrativa ed organizzazione

1.

Organizzazione del servizio visti

2.

Schedari ed archiviazione dei moduli

3.

Registrazione del visto

4.

Diritti da riscuotere per il rilascio del visto

VIII.

Cooperazione consolare locale

1.

Orientamento della cooperazione consolare locale

2.

Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente

3.

Esame della buonafede del richiedente

4.

Scambio di statistiche

5.

Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici

5.1.

Modalità dell'intermediazione

5.2.

Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori

ALLEGATI ALL'ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

1.

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 e dal regolamento (CE) n. 453/2003

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 e dal regolamento (CE) n. 453/2003

2.

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari

3.

Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale

4.

Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto

5.

Lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2

6.

Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme

7.

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

8.

Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza

9.

Diciture eventualmente utilizzate da ogni Parte contraente nella zona riservata alle annotazioni

10.

Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica

11.

Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto

12.

Diritti in euro da riscuotere, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto

13.

Indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto

14.

Obblighi inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale

15.

Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

16.

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme

17.

Documento di transito agevolato (FTD) Documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

18.

Tabella di rappresentanza in materia di rilascio di visti uniformi

ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti dell'accordo di Schengen

OGGETTO:   Requisiti necessari per il rilascio di un visto uniforme per il territorio nazionale di tutte le Parti contraenti dell'Accordo di Schengen.

I.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Ambito di applicazione

Conformemente a quanto previsto al capitolo III (sezioni n. l e 2) della «Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990», alla quale hanno aderito successivamente l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni comuni all'esame delle richieste di visto per soggiorni non superiori a tre mesi — incluso il visto di transito — validi per il territorio di tutte le Parti contraenti (1).

I visti per soggiorni superiori a tre mesi rimarranno soggetti alle procedure nazionali e consentiranno soltanto il soggiorno nel territorio nazionale. I titolari di tali visti potranno, tuttavia, transitare attraverso il territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel paese che ha concesso il visto, sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) e non siano segnalati ai fini della non ammissione nell'elenco della Parte contraente nel cui territorio desiderano transitare.

2.   Classificazione e definizione dei visti

2.1.   Il visto uniforme

È un'autorizzazione o una decisione di una Parte contraente materializzata mediante l'apposizione di una vignetta su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera. Esso autorizza lo straniero soggetto a tale formalità a presentarsi ad un valico di frontiera esterna della Parte contraente di rilascio o di un'altra Parte contraente e richiedere, secondo il tipo di visto, il transito o il soggiorno, sempre che soddisfi gli altri requisiti previsti per il transito o l'ingresso. Infatti, il fatto di essere in possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto irrevocabile d'ingresso.

2.1.1.   Visto di transito aeroportuale

Visto che permette ad uno straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della Parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso questa zona internazionale di transito.

Sono soggetti a questo tipo di visto i cittadini dei paesi che figurano all'Allegato n. 3 e i viaggiatori non cittadini di questi paesi in possesso di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità di tali paesi.

Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale sono disciplinate nella Parte III dell'allegato n. 3.

2.1.2.   Visto di transito

Visto che consente ad uno straniero di attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo.

Questo visto può essere concesso per uno, due o, eccezionalmente, vari transiti, a condizione che la durata di ogni transito non superi i 5 giorni.

2.1.3.   Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio. Visto multiplo

Visto che consente ad uno straniero di richiedere l'ingresso con fini non migratori nel territorio delle Parti contraenti per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso. Tale visto può essere concesso generalmente per uno o più ingressi.

Per taluni stranieri che, ad esempio, per motivi di lavoro debbono recarsi frequentemente in una o più Parti contraenti, il visto per soggiorno di breve durata può essere rilasciato per soggiorni multipli di durata totale non superiore a tre mesi per semestre. La validità può essere di un anno o, per determinate categorie di persone e in via eccezionale, superiore ad un anno. (Cfr. V 2., 2.1).

2.1.4.   Visto collettivo

Visto di transito o di durata non superiore a 30 giorni che può essere rilasciato — salvo disposizioni contrarie previste dalla legislazione nazionale — su un passaporto collettivo ad un gruppo di stranieri, organizzato socialmente o giuridicamente prima della decisione di compiere il viaggio, a condizione che l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal territorio delle Parti contraenti si svolgano da parte dei componenti sempre come facenti parte del gruppo.

Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone. Vi sarà almeno un responsabile del gruppo provvisto di passaporto e, ove necessario, di visto individuale.

In deroga a quanto precede, possono essere rilasciati visti collettivi ai marittimi in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (2).

2.2.   Visto per soggiorni di lunga durata

I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa.

Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati mediante o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 della presente convenzione e se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e) della convenzione, riportate nella parte IV dell'Istruzione. In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) o figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.

2.3.   Visto di validità territoriale limitata

Visto di una Parte contraente apposto in via eccezionale su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera nei casi in cui si consenta soltanto il soggiorno nel territorio nazionale di una o più Parti contraenti e che prevede che l'ingresso e l'uscita siano effettuati unicamente attraverso il territorio di questa o di queste Parti contraenti (Cfr. V 3 della presente Istruzione).

2.4.   Visto in frontiera (3)

2.5.   Documenti aventi lo stesso valore di un visto, che autorizzano l'attraversamento delle frontiere esterne: FTD e FRTD

Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o FRTD in conformità dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 (4) e (CE) n. 694/2003 (5) (cfr. allegato 17).

II.   RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE

Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto (cfr. allegato 1) che desiderino recarsi nel territorio di una delle Parti contraenti dell'accordo di Schengen debbono rivolgersi al servizio visti della Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria competente.

1.   Determinazione della Parte contraente competente

1.1.   Parte contraente competente per l'esame della domanda

L'esame della domanda di visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito e la relativa deliberazione spettano nell'ordine:

a)

Alla Parte contraente che costituisce la sola destinazione o, se ve ne sono altre, la principale destinazione del viaggio. Una Parte contraente di transito non può in nessun caso essere considerata destinazione principale.

La Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria, ricevuta la domanda, determina la Parte contraente di destinazione principale, caso per caso, tenendo conto, nel corso di questa valutazione, dell'insieme degli elementi di fatto, e in particolare: la finalità del viaggio, l'itinerario e la durata del soggiorno o dei soggiorni. Nell'esame di tali elementi, la Rappresentanza diplomatica o consolare si basa soprattutto sui documenti giustificativi presentati dal richiedente.

La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare del motivo o finalità essenziale del viaggio qualora una o più destinazioni siano la conseguenza diretta o il complemento di un'altra destinazione.

La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare della maggiore durata del soggiorno qualora nessuna delle destinazioni sia la conseguenza diretta o il complemento delle altre.

b)

Alla Parte contraente di primo ingresso, qualora non sia possibile identificare la Parte contraente di destinazione principale.

Per Parte contraente di primo ingresso si intende la Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna il richiedente entra nel territorio delle Parti contraenti Schengen, dopo che siano stati controllati i suoi documenti.

Qualora non preveda l'obbligo del visto per l'eventuale richiedente, la Parte contraente non è tenuta a rilasciarlo e, a meno che tale Parte non lo rilasci volontariamente con il consenso del richiedente, la competenza ricade sulla Parte contraente di prima destinazione o sulla Parte contraente di primo transito che richiedano il visto.

L'esame di una domanda di visto con validità limitata al territorio di una Parte contraente o del Benelux e la relativa deliberazione sono di competenza della Parte o delle Parti contraenti interessate.

1.2.   Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della Parte contraente competente per l'esame

a)

Qualora non esista in uno Stato una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente, il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza dello Stato che rappresenti lo Stato competente. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione dello Stato rappresentato, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato del Benelux, questa in linea di massima assume d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati del Benelux, a meno che lo Stato del Benelux interessato sia nell'impossibilità di assicurare la rappresentanza degli altri Stati del Benelux, nel qual caso questi ultimi possono fare appello ad un altro Stato partner per farsi rappresentare in materia di visti nello Stato terzo interessato.

b)

Anche se uno Stato dispone di una rappresentanza diplomatica o consolare in un paese terzo, esso può chiedere a un altro Stato che ha una rappresentanza consolare in detto paese terzo di rappresentarlo. Il rilascio del visto uniforme è effettuato per conto e previa autorizzazione dello Stato rappresentato, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali.

c)

La rappresentanza per il rilascio dei visti uniformi di cui alle lettere a) e b) dà luogo a un accordo tra lo o gli Stati rappresentati e lo Stato rappresentante nel quale sono precisate:

la durata della rappresentanza e le condizioni di denuncia della stessa;

e, per l'applicazione della lettera b), le modalità di attuazione della rappresentanza, come le condizioni alle quali lo Stato rappresentante mette a disposizione i locali, le condizioni alle quali lo Stato rappresentante e lo Stato rappresentato mettono a disposizione il personale, e l'eventuale partecipazione finanziaria dello Stato rappresentato alle spese connesse con il rilascio dei visti effettuato in rappresentanza dallo Stato rappresentante.

d)

La rappresentanza per il rilascio di visti uniformi di cui alle lettere a) e b) è indicata nella sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio di visti uniformi di cui all'allegato 18.

e)

Il rilascio di visti Schengen in caso di rappresentanza in applicazione delle lettere a) e b), avviene secondo i seguenti principi:

Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della Convenzione di Schengen e in virtù del disposto dellIstruzione consolare. È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata.

Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività.

Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto.

Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto.

In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla Rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per Rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto deve avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, par. 1, lettera a) della convenzione di Schengen.

Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza.

La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato.

A livello locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono, nell'ambito della cooperazione consolare locale, affinché ai richiedenti il visto sia fornita un'informazione adeguata sulle competenze derivanti dal ricorso alla rappresentanza ai sensi delle lettere a) e b).

2.   Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre Parti contraenti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2

2.1.   Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale

La Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che esamina la domanda dovrà chiedere autorizzazione, consultare o notificare previamente all'autorità consolare centrale la decisione che prevede di adottare secondo i casi, le modalità e i termini previsti dalla legislazione o dalla prassi interne (cfr. allegato 5 A).

2.2.   Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre Parti contraenti

La Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrà chiedere l'autorizzazione della propria autorità centrale che, dal canto suo, dovrà trasmettere la domanda alle autorità centrali competenti di una o più altre Parti contraenti (cfr. Parte V 2., 2.3). Fintantoché il Comitato esecutivo non avrà elaborato la lista dei casi soggetti a consultazione preliminare delle altre autorità centrali, si utilizzerà a tal fine l'elenco allegato alla presente Istruzione consolare comune (cfr. allegato 5 B).

2.3.   Procedura di consultazione in caso di rappresentanza

a)

Le domande di visto relative alle nazionalità dell'allegato 5 C presentate in un'Ambasciata o in un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di uno Stato partner formano oggetto di una consultazione dello Stato rappresentato.

b)

Gli elementi delle domande di visto da scambiare sono quelli attualmente trasmessi nell'ambito delle consultazioni dell'allegato 5 B. Tuttavia, nel formulario deve obbligatoriamente figurare un campo relativo alle referenze nel territorio dello Stato rappresentato.

c)

I termini, la loro proroga e il tipo di risposta sono quelli attualmente previsti nell'Istruzione consolare comune.

d)

Le consultazioni ai sensi dell'allegato 5 B sono effettuate dallo Stato rappresentato.

3.   Domande di visto presentate in una Parte contraente diversa da quella di residenza

Quando la domanda di visto è presentata in una Parte contraente che non è la Parte contraente di residenza del richiedente e se vi sono dubbi sulle reali intenzioni del richiedente (in particolare se vi è il rischio di immigrazione clandestina), il visto potrà essere rilasciato soltanto previa consultazione della Rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria con sede nella Parte contraente di residenza del richiedente e/o della propria autorità consolare centrale.

4.   Abilitazione per il rilascio del visto uniforme

Sono abilitate al rilascio dei visti uniformi soltanto le Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle Parti contraenti, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 6.

III.   RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

1.   Modulo di domanda di visto — Numero di domande

Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.

Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure nazionali lo richiedano, le Parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.

2.   Documentazione da allegare

Lo straniero deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a)

un documento di viaggio valido su cui si possa applicare il visto (cfr. allegato 11);

b)

eventualmente, i documenti giustificativi della finalità e delle condizioni del soggiorno previsto:

Se, a giudicare dalle informazioni di cui dispone la Rappresentanza diplomatica o consolare, il richiedente ha una buona reputazione, il servizio preposto al rilascio dei visti può dispensarlo dalla presentazione dei documenti giustificativi relativi all'oggetto e alle condizioni del soggiorno.

3.   Attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento

Lo straniero deve altresì convincere la Rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda del fatto che esso dispone di mezzi di sussistenza sufficienti e che esistono garanzie relative al suo ritorno nel paese di provenienza.

4.   Colloquio personale con il richiedente

Il richiedente deve, in linea di principio, essere invitato a presentarsi personalmente presso la Rappresentanza diplomatica o consolare per esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando insorgono fondati dubbi circa lo scopo effettivo del suo viaggio o le reali intenzioni quanto al ritorno al paese di provenienza.

Si potrà, ovviamente, derogare a tale principio in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente il visto, se non sussistono dubbi sulla buonafede o in relazione alla sua lontananza dalla Rappresentanza nonché nei casi di viaggi di gruppo allorché un'organizzazione ben conosciuta ed affidabile risponda della buonafede degli interessati.

La parte VIII.5 contiene norme più particolareggiate sulle domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori.

IV.   BASE NORMATIVA

I visti uniformi, possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste agli articoli 15 e 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il testo degli articoli è riportato in appresso:

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

Articolo 5

1.

Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a)

essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c)

esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)

non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e)

non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2.

L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

I visti con validità territoriale limitata possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11.2, 14.1 e 16 combinato a 5.2 (vedi V, 3.).

Articolo 11, paragrafo 2

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che, nel corso del semestre considerato, una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 14, paragrafo 1

1.

Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a questa o a queste Parti contraenti.

Articolo 16

Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5 paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5 paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte contraente che dovrà informarne le altre Parti contraenti.

V.   ESAME E DELIBERAZIONE

La Rappresentanza diplomatica o consolare verifica in primo luogo i documenti presentati (1.), li esamina, e prende una decisione in merito alla domanda di visto (2.):

Criteri di base per l'esame

Non si deve dimenticare che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali: la sicurezza delle Parti contraenti, la lotta contro l'immigrazione illegale nonché altri aspetti legati alle relazioni internazionali. Tutti questi criteri vanno considerati, benché uno possa prevalere sugli altri in funzione del paese interessato.

Per quanto riguarda la sicurezza, occorre verificare che tutti i controlli del caso siano stati effettuati: consultazione degli schedari delle persone non ammissibili tramite il SIS e consultazione delle autorità centrali per i paesi soggetti a tale procedura.

Per quanto riguarda il rischio migratorio, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nel territorio degli Stati membri in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di affari, di studio, di lavoro o per visite a parenti. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui «gruppi a rischio», i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. Sempre a tal fine, assume fondamentale rilevanza il colloquio con il richiedente volto ad accertare lo scopo del viaggio. Potrà altresì essere richiesta documentazione giustificativa integrativa e/o aggiuntiva possibilmente concordata in sede di cooperazione consolare locale. La rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre avvalersi della cooperazione consolare locale per rafforzare la propria capacità di individuare i documenti falsi o falsificati presentati a sostegno di talune domande di visto. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, anche con riguardo alla veridicità del loro contenuto, nonché sulla attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, la rappresentanza diplomatica o consolare si asterrà dal rilascio del visto.

Si renderanno invece più flessibili i controlli nel caso di richiedenti noti come persone di buonafede; queste informazioni verranno scambiate in comune nell'ambito della cooperazione consolare.

1.   Esame delle domande di visto

1.1.   Verifica della domanda di visto:

la durata del soggiorno richiesto deve essere compatibile con la finalità dello stesso;

le risposte alle domande del modulo devono essere convincenti. In tale modulo dovrà figurare la fotografia del richiedente e, nella misura del possibile, la destinazione principale del viaggio.

1.2.   Verifica dell'identità del richiedente e del fatto che questi non sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, o che non rappresenti alcun pericolo (per la sicurezza) che giustifichi il rifiuto del visto. Verifica, sotto il profilo dell'immigrazione, che il richiedente non abbia, nel corso di un precedente soggiorno, superato i limiti di durata autorizzati.

1.3.   Esame del documento di viaggio:

Verifica della regolarità del documento: deve essere integro, e non essere falso, corretto o falsificato.

Accertamento della validità territoriale del documento di viaggio: esso deve essere valido per l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti.

Accertamento del periodo di validità del documento di viaggio: tale periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione).

Tuttavia, per ragioni umanitarie urgenti, per motivi di interesse nazionale o a causa degli obblighi internazionali assunti, è possibile, in via assolutamente eccezionale, apporre il visto su documenti di viaggio il cui periodo di validità sia inferiore a quello sopraccitato (tre mesi), ma sia in ogni caso superiore a quello del visto e consenta il ritorno dello straniero nel suo paese.

Accertamento della durata di precedenti soggiorni dello straniero nel territorio delle Parti contraenti.

1.4.   Verifica di altri documenti in relazione alla domanda

Il numero e il tipo di documenti dipendono dall'esistenza di un eventuale rischio di immigrazione illegale e dalle condizioni locali (per esempio, divise convertibili o meno) che possono variare da un paese all'altro. Per quanto riguarda i documenti giustificativi, le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono definire modalità pratiche adattate alle circostanze locali.

Tali documenti giustificativi devono obbligatoriamente attestare la finalità del viaggio, i mezzi di trasporto e di ritorno, i mezzi di sostentamento e le condizioni di alloggio:

Documenti giustificativi della finalità del viaggio, per esempio:

lettera di invito;

convocazione;

partecipazione ad un viaggio organizzato.

Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno, per esempio:

biglietto di viaggio (andata e ritorno);

valuta per la benzina o assicurazione del veicolo.

Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento

Si potranno accettare come prova di mezzi di sostentamento il denaro in contanti in valuta convertibile, i travellers' cheques, i libretti di assegni a madre e figlia su un conto in valuta, le carte di credito o qualsiasi altro mezzo che consenta di provare la disponibilità di risorse in valuta.

Il livello dei mezzi di sostentamento deve essere proporzionale alla durata e alla finalità del soggiorno, nonché al costo della vita nel o nei paesi Schengen visitati. A tal fine, le autorità nazionali delle Parti contraenti determineranno ogni anno un livello di risorse indicativo ai fini dell'ingresso in frontiera (cfr. allegato 7) (6).

Inoltre, a sostegno della domanda di rilascio del visto per un soggiorno di breve durata o del visto di viaggio, il richiedente deve provare di essere in possesso di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza.

I richiedenti dovrebbero, in linea di principio, sottoscrivere un'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero tentare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese. Se la persona che ha invitato il richiedente contrae un'assicurazione per quest'ultimo, essa dovrebbe contrarla nel proprio luogo di residenza.

L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen e coprire il periodo complessivo di soggiorno dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30 000 EUR.

In linea di principio, la prova della copertura assicurativa deve essere presentata al rilascio del visto.

La rappresentanza diplomatica o consolare competente per l'esame di una domanda di visto può decidere che tale obbligo è stato soddisfatto, qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari possono decidere, caso per caso, di esonerare da tale obbligo i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e altri passaporti ufficiali, oppure qualora, così facendo, proteggano interessi nazionali nel campo della politica estera, politica dello sviluppo o altri settori di interesse pubblico vitali.

È possibile inoltre prevedere deroghe all'obbligo di provare il possesso di un'assicurazione di viaggio, laddove, nell'ambito della cooperazione consolare locale, si constati che i cittadini di taluni Stati terzi non possono ottenere detta assicurazione.

Nel valutare l'adeguatezza di un'assicurazione, gli Stati membri possono accertare se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano rimborsabili negli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein.

Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio

Rivestiranno carattere giustificativo, tra l'altro, i seguenti documenti:

a)

Le prenotazioni di alberghi o stabilimenti analoghi.

b)

I documenti attestanti il possesso di un contratto di affitto o di un titolo di proprietà di un'abitazione, stilati a nome del richiedente il visto nella Parte contraente di soggiorno.

c)

Se lo straniero dichiara che alloggerà presso il domicilio di una persona o di un'altra entità, le Rappresentanze consolari dovranno verificare che lo straniero alloggerà effettivamente nel luogo indicato:

sia procedendo alle necessarie verifiche presso le autorità nazionali;

sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un certificato recante l'impegno a fornire l'alloggio redatto dalla persona che invita in un formulario armonizzato, verificato dall'autorità competente della Parte contraente, conformemente alle modalità stabilite dalla sua legislazione nazionale. Un modello di tale formulario armonizzato potrà essere elaborato dal Comitato esecutivo.

sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un documento ufficiale o pubblico recante l'impegno a fornire l'alloggio, redatto e verificato conformemente al diritto nazionale della Parte contraente.

La presentazione dei documenti recanti l'impegno a fornire l'alloggio cui si riferiscono i due precedenti trattini non comporta l'imposizione di un nuovo requisito per il rilascio del visto. Questi documenti sono tuttavia strumenti di utilità pratica per giustificare presso il Consolato la disponibilità di alloggio ed eventualmente dei mezzi di sostentamento. Qualora una Parte contraente utilizzi un tale documento, questo deve in ogni caso precisare l'identità della persona che invita e della persona invitata o delle persone invitate, l'indirizzo dell'abitazione, la durata e quanto concerne l'ospitalità, l'eventuale relazione di parentela e la situazione regolare di soggiorno della persona che invita.

Dopo il rilascio del visto, il Consolato apporrà il proprio timbro e riporterà il numero del visto sul documento per evitare che questo venga riutilizzato.

Tali verifiche mirano ad evitare gli inviti di comodo, fraudolenti o emananti da stranieri in situazione irregolare o precaria.

Il richiedente può essere dispensato dall'obbligo di presentare il documento giustificativo relativo alla disponibilità di un alloggio prima della presentazione della sua domanda di visto uniforme, qualora dimostri di possedere mezzi economici adeguati per far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nella Parte contraente che si propone di visitare.

Altri documenti eventualmente richiesti:

documenti giustificativi del luogo di soggiorno e dell'esistenza di legami con il paese di residenza;

autorizzazione paterna, nel caso di minorenni;

documenti giustificativi relativi alla situazione socio-professionale del richiedente.

Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio, ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato.

1.5.   Esame della buonafede del richiedente

Perché sia riconosciuta la sua buonafede, è opportuno verificare se il richiedente fa parte delle persone di buonafede riconosciute come tali nell'ambito della cooperazione consolare locale.

Si consulteranno inoltre le informazioni scambiate a cui fa riferimento la parte VIII, 3. della presente istruzione.

2.   Procedura di decisione in merito alle domande di visto

2.1.   Scelta del tipo di visto e numero di ingressi

Il visto uniforme può essere (articolo 11):

Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, che autorizza un soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre, a decorrere dalla data del primo ingresso.

Un visto valido un anno che autorizza un soggiorno di tre mesi per semestre e più ingressi alle persone che offrono le garanzie necessarie e che presentano un interesse particolare per una delle Parti contraenti. È inoltre possibile, in via eccezionale, rilasciare a determinate categorie di persone visti con un periodo di validità superiore ad un anno (con un massimo di cinque anni) e che autorizzino più ingressi.

Un visto di transito che permette al titolare di transitare una, due o, eccezionalmente, più volte e per una durata non superiore a cinque giorni attraverso il territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, sempre a condizione che gli sia garantito l'ingresso in questo Stato terzo e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre Parti contraenti.

2.2.   Responsabilità amministrativa del servizio adito

Il responsabile della Rappresentanza diplomatica o consolare assume, conformemente alle sue competenze nazionali, la piena responsabilità circa le modalità pratiche di rilascio dei visti da parte della rispettiva Rappresentanza diplomatica o consolare e circa la procedura di consultazione reciproca.

La Rappresentanza diplomatica o consolare adotterà la sua decisione in funzione dell'informazione di cui dispone e delle circostanze concrete di ogni singola domanda.

2.3.   Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare delle autorità centrali delle altre Parti contraenti

Le Parti contraenti hanno deciso di attuare un sistema ai fini della realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali. In caso di guasto del sistema tecnico di consultazione, le Parti contraenti potranno, in via transitoria e a seconda dei casi, adottare le seguenti misure:

Limitazione della consultazione ai soli casi per i quali la consultazione è considerata indispensabile.

Uso della rete locale delle ambasciate e dei consolati delle Parti contraenti interessate al fine di veicolare le consultazioni.

Uso della rete delle ambasciate delle Parti contraenti situate a) nel paese che deve effettuare la consultazione; b) nel paese che deve essere consultato.

Uso dei mezzi convenzionali tra i punti di contatto (fax, telefono, ecc.).

Intensificazione della vigilanza a beneficio dell'interesse comune.

Il rilascio del visto uniforme e del visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5 B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del Ministero degli Affari Esteri o di altre autorità (articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito:

La Rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda di visto da parte di una persona inclusa in tali categorie deve innanzitutto verificare mediante consultazione del Sistema di Informazione Schengen che il richiedente non figuri nell'elenco delle persone segnalate ai fini della non ammissione.

La Rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre attenersi alla seguente procedura:

a)

Procedura

La procedura di cui alla lettera b) non deve essere seguita qualora il richiedente sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen ai fini della non ammissione.

b)

Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale

La Rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda da parte di una persona inclusa nelle categorie per cui è necessario procedere alla consultazione delle autorità centrali, informerà direttamente della domanda di visto l'autorità centrale del suo paese.

Se l'autorità centrale decide di rifiutare il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle Parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate.

Se tale autorità si occupa della pratica in qualità di Parte contraente rappresentante di un'altra Parte contraente competente, essa informerà della domanda l'autorità centrale di quest'ultima. Se l'autorità centrale della Parte contraente rappresentata — o quella della stessa Parte contraente rappresentante se previsto dall'accordo di rappresentanza tra le due parti — rifiuta il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle Parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate.

c)

Contenuto della consultazione

Per formalizzare la consultazione delle autorità centrali, la Rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda trasmetterà alla rispettiva autorità centrale le seguenti informazioni:

1.

Rappresentanza diplomatica o consolare in cui è stata presentata la domanda.

2.

Nome e cognome, data e luogo di nascita del richiedente (o dei richiedenti) e, se conosciuti, i cognomi dei genitori.

3.

Cittadinanza del richiedente (o dei richiedenti) e, nella misura del possibile, precedenti cittadinanze.

4.

Tipo di documento (o documenti) di viaggio presentato, numero e date di rilascio e di scadenza dello stesso.

5.

Durata e finalità del soggiorno per cui si procede alla richiesta di visto.

6.

Date previste per il viaggio.

7.

Domicilio, professione, datore di lavoro del richiedente.

8.

Riferimenti negli Stati membri, in particolare precedenti domande o soggiorni negli Stati firmatari.

9.

Frontiera attraverso cui il richiedente desidera entrare nello spazio Schengen.

10.

Altri cognomi (da celibe/nubile o, eventualmente, coniugato/a al fine di completare l'identificazione in conformità dei requisiti dell'ordinamento interno delle Parti contraenti e dell'ordinamento interno dello Stato di cui il richiedente ha la cittadinanza).

11.

Altre indicazioni ritenute di interesse per le Rappresentanze consolari, quali coniuge o figli minorenni che accompagnano il titolare e che figurano sul passaporto, altri visti già ottenuti, altre domande per la medesima destinazione.

Questi dati verranno ricavati dal modulo di richiesta del visto e riportati secondo l'ordine nel quale figurano in tale modulo.

Tali informazioni serviranno di base per l'esame da parte delle autorità centrali che devono essere consultate. In linea di principio, spetta alla Parte contraente che effettua la consultazione determinare il mezzo di trasmissione da cui deve comunque risultare la data e l'ora della trasmissione e della relativa ricezione da parte delle autorità centrali destinatarie della stessa.

d)

Trasmissione tra autorità centrali

L'autorità centrale della Parte contraente la cui Rappresentanza riceve la domanda procede, a sua volta, alla consultazione dell'autorità o delle autorità centrali della Parte o delle Parti contraenti che abbiano richiesto tale procedura. A tal fine, sono considerate autorità centrali le autorità designate dalle Parti contraenti.

Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, tali autorità trasmettono la loro valutazione della domanda di visto all'autorità centrale che ha avviato la consultazione.

e)

Termine di risposta — Proroga

Il termine massimo previsto per la risposta delle autorità centrali consultate all'autorità centrale consultatrice è di sette giorni civili. Il termine iniziale di risposta decorre dalla trasmissione della domanda da parte dell'autorità centrale che deve effettuare la consultazione.

Se entro tale termine una delle autorità centrali consultate informa l'autorità consultatrice dell'opportunità di estendere il periodo di risposta, questo può essere prorogato di altri sette giorni.

In circostanze eccezionali, l'autorità centrale consultata potrà chiedere una proroga motivata superiore ai sette giorni.

Le autorità in questione si adopereranno affinché, in caso di urgenza, la risposta sia comunicata quanto prima.

Una volta scaduto il termine iniziale e, eventualmente, il termine della proroga, la mancanza di risposta equivarrà ad un'autorizzazione, ossia indicherà che a giudizio della o delle Parti contraenti consultate non esiste alcun motivo che osti al rilascio del visto.

f)

Decisione in funzione dell'esito della consultazione

Dopo la scadenza del termine iniziale o del termine della proroga, l'autorità centrale della Parte contraente cui è stata presentata la domanda può autorizzare la Rappresentanza diplomatica o consolare a rilasciare il visto uniforme.

In mancanza di una decisione esplicita della propria autorità centrale, la Rappresentanza diplomatica o consolare richiesta potrà rilasciare il visto trascorsi 14 giorni a decorrere dalla trasmissione della richiesta da parte dell'autorità centrale consultatrice. Spetta ad ogni autorità centrale informare le proprie Rappresentanze dell'inizio del termine di consultazione.

Qualora l'autorità centrale consultatrice abbia ricevuto una richiesta di proroga eccezionale dei termini dovrà comunicarla alla Rappresentanza, la quale non potrà decidere fintantoché l'autorità centrale non si sarà espressamente pronunciata.

g)

Trasmissione di documenti specifici

In casi eccezionali, l'ambasciata presso la quale è stata presentata la domanda di visto può, su richiesta della rappresentanza consolare dello Stato consultato ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione di Schengen, trasmettere il formulario di domanda del visto (con la fotografia).

Tale procedura si applica unicamente nelle località nelle quali esistono rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato che effettua la consultazione e dello Stato consultato e solo per le cittadinanze di cui all'allegato 5 B.

Ad eccezione delle consultazioni a livello locale attualmente previste all'allegato 5 B dell'Istruzione consolare comune, la risposta o la domanda di proroga del termine di consultazione non potranno in nessun caso avvenire a livello locale, ma si dovrà sempre utilizzare la rete di consultazione tra autorità centrali.

2.4.   Irricevibilità della domanda

Qualora la Rappresentanza diplomatica o consolare di una Parte contraente non accetti o rifiuti una richiesta di visto, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale Parte contraente.

Qualora un visto sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere formulata conformemente al seguente testo:

«In conformità del disposto congiunto dell'articolo 15 e dell'articolo 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, la Sua domanda di visto è stata respinta poiché non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, 1o comma, lettere a), c), d), e) (indicare la dicitura utile), secondo cui (testo della o delle pertinenti condizioni preliminari).».

Tale testo può eventualmente essere integrato con informazioni più dettagliate o contenere altre informazioni a seconda degli obblighi previsti in materia dalle legislazioni nazionali.

Qualora una Rappresentanza diplomatica o consolare, che opera in rappresentanza di uno Stato partner, si veda costretta a non proseguire l'esame di una domanda di visto, il richiedente dovrà essere informato di tale rinuncia e dovrà altresì essere informato che può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente dell'esame della domanda.

3.   Visti con validità territoriale limitata

È possibile rilasciare un visto con validità territoriale limitata al territorio nazionale di una o più Parti contraenti:

1)

Quando, per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), una Rappresentanza diplomatica o consolare ritenga necessario derogare al principio definito all'articolo 15 di tale Convenzione di applicazione (articolo 16).

2)

Nel caso previsto all'articolo 14 della Convenzione di applicazione, il quale recita:

«1.

Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.

2.

Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.».

3)

Quando, per ragioni di urgenza (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), la Rappresentanza diplomatica o consolare non applica la procedura di consultazione delle autorità centrali o quando tale procedura dà luogo a determinate obiezioni.

4)

Quando, in caso di necessità, la Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia a una persona un nuovo visto per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale tale persona ha già ricevuto un visto di tre mesi.

La validità è limitata al territorio di una sola Parte contraente, del Benelux, o di due Stati Benelux nei casi 1, 3 e 4, e al territorio di una o più Parti contraenti, del Benelux o di due Stati Benelux nel caso 2.

Le Rappresentanze diplomatiche o consolari delle altre Parti contraenti devono esserne informate.

VI.   COMPILAZIONE DELLA VIGNETTA VISTO

Negli allegati 8 e 13 sono riportati esempi di compilazione della vignetta visto con le rispettive caratteristiche di sicurezza.

1.   Zona delle diciture comuni. Zona 8

1.1.   Dicitura «VALIDO PER»

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:

a)

Stati Schengen;

b)

Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, vengono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per i Paesi Bassi e B per il Belgio);

c)

Benelux;

d)

Stato Schengen (utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)) che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorni di lunga durata + Stati Schengen.

Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della Parte contraente di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua della Parte contraente di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».

Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della Parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto.

Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata che, per una durata massima di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, ha altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, si indicherà anzitutto lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata, seguito dalla formula «Stati Schengen».

Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:

a)

iscrizione dei codici degli Stati membri interessati.

b)

iscrizione della menzione «Stati Schengen» nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.

Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una Parte contraente.

1.2.   Dicitura «DA .... A ...»

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.

Trattino di separazione orizzontale.

Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.

Trattino di separazione orizzontale.

Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.

Esempio: 15-04-94 = 15 aprile 1994.

Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

1.3.   Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi «il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati» nella dicitura 1.4.

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione «MULT».

L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

1.4.   Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido  (7) sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

1.5.   Dicitura «RILASCIATO A … IL …»

Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della Parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la Rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra «A» e «IL» mentre la data di rilascio è indicata dopo «IL».

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2.

L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.

1.6.   Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»

Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad es. «3X» = tre minori, e una «Y» per il coniuge).

Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto al coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto.

Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre, eventualmente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto.

1.7.   Dicitura «TIPO DI VISTO»

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune.

A

:

Visto di transito aeroportuale

B

:

Visto di transito

C

:

Visto per soggiorni di breve durata

D

:

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

D + C

:

Visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata

Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.

1.8.   Dicitura «COGNOME E NOME»

Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nellordine, la prima parola riportata nella dicitura «cognome/i» e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura «nome/i». La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici.

2.   Zona riservata alle menzioni nazionali («ANNOTAZIONI»). Zona 9

A differenza della zona 8 (diciture comuni e obbligatorie), questa zona è riservata alle eventuali diciture imposte dalle disposizioni interne e dalla prassi di alcune Parti contraenti. In linea di massima, le Parti contraenti sono libere di includere le diciture che ritengono opportune, benché si debbano informare tutte le Parti contraenti affinché tali diciture possano essere interpretate (cfr. allegato n. 9).

3.   Zona riservata alla fotografia

La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo come indicato nell'allegato 8. Per la fotografia da inserire nella vignetta visto si applicano i seguenti requisiti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80 % della dimensione verticale della superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), senza esercitare pressioni

stampante a colori, 720 «dot per inch» (dpi) per la fotografia impressa.

Ove manchi la fotografia si appone obbligatoriamente in questa zona la dicitura «valido senza fotografia» in due o tre lingue (lingua dello Stato membro che rilascia il visto, inglese e francese). In linea di massima, la dicitura è apposta mediante stampante e, in via eccezionale, con un timbro specifico che, in quest'ultimo caso, copre parimenti parte della zona stampata in calcografia che contorna, nel lato destro o sinistro, la zona riservata alla fotografia.

4.   Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5

Su proposta degli Stati Schengen, sia il formato della vignetta visto che il formato previsto per la zona di stampa riservata alla lettura ottica sono stati adottati dall'ICAO. Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice). L'allegato 10 riporta le modalità di iscrizione in tale zona.

5.   Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto

5.1.   Firma del visto

Qualora il diritto o la prassi interna di una Parte contraente preveda l'apposizione obbligatoria della firma ed essa debba essere manoscritta, il visto deve essere firmato — dopo essere stato applicato al passaporto — dalla persona abilitata.

Essa appone la sua firma all'estremità destra della zona riservata alle annotazioni, badando bene a far debordare la firma sulla pagina del passaporto o del documento di viaggio, ma non sulla zona di lettura ottica.

5.2.   Annullamento della vignetta già compilata

Le vignette visto non potranno recare correzioni o cancellature. Se nel completare la vignetta si dovesse commettere un errore, essa dovrà essere annullata.

Se si dovesse individuare l'errore prima di applicarla sul documento di viaggio, dovrà essere distrutta o tagliata in diagonale.

Se si individua l'errore dopo aver apposto la vignetta sul passaporto, essa sarà barrata con una croce decussata di colore rosso e si procederà all'apposizione di una nuova vignetta.

5.3.   Apposizione della vignetta visto sul passaporto

La vignetta è completata prima di essere applicata al passaporto. Si procederà alla stampigliatura e alla firma una volta che questa sarà incollata sul passaporto o sul documento di viaggio.

Debitamente completata, essa è applicata alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro di identificazione della domanda. Saranno rifiutati i passaporti privi di spazi liberi per l'apposizione della vignetta, quelli scaduti e quelli che non consentono, durante il periodo di validità del visto, l'uscita, il ritorno dello straniero nel paese di origine o il suo ingresso in un paese terzo (cfr. articolo 13 della Convenzione di applicazione).

5.4.   Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme

Nell'allegato 11 figurano i criteri che permettono di stabilire se su un documento di viaggio può essere o meno apposto un visto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione di applicazione.

Conformemente all'articolo 14 della Convenzione, non è possibile apporre nessun visto su un documento di viaggio che non sia valido per nessuna Parte contraente. Qualora il documento di viaggio sia valido soltanto per una o alcune Parti contraenti, il visto apposto autorizzerà l'ingresso unicamente in questa o queste Parti contraenti.

Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da uno o più Stati membri, il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata. La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro deve utilizzare il modello uniforme di foglio per apporvi il visto rilasciato al titolare del documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che rilascia il foglio. Il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata.

5.5.   Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto

Il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto nella zona riservata alle annotazioni; occorre prestare particolare attenzione affinché non sia apposto in modo da impedire la lettura dei dati; esso deve oltrepassare la vignetta sporgendo sopra la pagina del passaporto o documento di viaggio. Soltanto nel caso in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

Per evitare il reimpiego della vignetta visto applicata sul modello uniforme di foglio, il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra tra la vignetta e il foglio in modo da non impedire la lettura delle diciture e dei dati della compilazione e da non invadere la zona riservata alla lettura ottica eventualmente compilata.

VII.   GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZAZIONE

1.   Organizzazione del servizio visti

L'organizzazione del servizio visti è di competenza di ciascuna Parte contraente.

Spetta al responsabile della Rappresentanza diplomatica o consolare adoperarsi affinché il servizio incaricato del rilascio dei visti sia organizzato in modo tale da evitare qualsiasi tipo di negligenza che possa facilitare furti o falsificazioni.

Il personale preposto al rilascio dei visti non deve essere soggetto a nessun tipo di pressione locale.

Si dovranno evitare le «abitudini» che possono provocare una riduzione del livello di vigilanza (per esempio, organizzando trasferimenti regolari del personale).

La conservazione e l'utilizzo delle vignette visto dovranno essere sottoposti a misure di sicurezza analoghe a quelle previste per altri documenti che richiedono protezione.

2.   Schedari ed archiviazione dei moduli

Ciascuna Parte contraente è responsabile della gestione degli schedari e dell'archiviazione dei moduli di visto e, nel caso di visto soggetto a consultazione centrale, della fotografia del richiedente.

Il termine di archiviazione dei moduli è di almeno un anno in caso di rilascio del visto richiesto e di almeno cinque anni in caso di rifiuto di rilascio del visto.

Per facilitare la localizzazione di una domanda, nelle consultazioni e risposte tra autorità centrali vanno citati i rispettivi riferimenti di schedario e archivio.

3.   Registrazione del visto

Ogni Parte contraente procede alla registrazione dei visti rilasciati conformemente alla prassi nazionale. Le vignette visto annullate devono essere registrate come tali.

4.   Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto

I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto figurano all'allegato 12.

Tuttavia, non è riscosso alcun diritto corrispondente a dette spese amministrative per le domande di visto introdotte da cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

VIII.   COOPERAZIONE CONSOLARE LOCALE

1.   Orientamento della cooperazione consolare locale

La cooperazione consolare locale si incentra, in generale, sulla valutazione dei rischi migratori e, in particolare, sulla determinazione di criteri comuni di esame delle pratiche, sullo scambio di informazioni sull'impiego di documenti falsi, sulle possibili reti di immigrazione illegale nonché sul rifiuto di domande di visti palesemente infondate o fraudolente. Tale cooperazione deve inoltre consentire lo scambio di informazioni sui richiedenti in buonafede e l'organizzazione in comune della divulgazione di informazioni al pubblico sui requisiti per la richiesta del visto Schengen.

La cooperazione consolare si svolge in funzione della realtà amministrativa e della struttura socio-economica locale.

Le Rappresentanze si riuniranno con una periodicità che sarà dettata dalle circostanze e ai livelli che verranno ritenuti opportuni. Le relazioni delle discussioni svoltesi in tali riunioni saranno comunicate alle autorità centrali. Su domanda della Presidenza, si potrà trasmettere alla medesima una relazione d'insieme semestrale.

2.   Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente

Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto — simultanee o successive ad un rifiuto recente — presso varie Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Fermi restando la reciproca consultazione e il reciproco scambio di informazioni, le Rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura «Visto richiesto il ... a ...». In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente. Deve essere aggiunto il codice del tipo di visto richiesto.

L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della Rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto.

Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera «R» seguita dal codice dello Stato rappresentato.

Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda.

In casi eccezionali nei quali risulti inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la Rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

I capi delle Rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno a livello locale, ove necessario, o dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione sostitutive o complementari.

3.   Esame della buonafede del richiedente

Al fine di facilitare l'accertamento della buonafede del richiedente, le Rappresentanze diplomatiche e consolari potranno, conformemente alla propria legislazione nazionale, procedere ad uno scambio di informazioni in base ad accordi presi a livello locale nell'ambito della cooperazione e conformemente a quanto stabilito al punto 1 del presente capitolo.

Le informazioni scambiate periodicamente potranno riferirsi ai nominativi dei richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di documenti rubati, perduti, contraffatti o falsificati, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettati di tentata immigrazione illegale nel territorio delle Parti contraenti.

Pur costituendo un valido aiuto nell'esame delle domande di visto, tali informazioni elaborate e scambiate non sostituiscono tuttavia l'esame dell'effettiva domanda di visto o la consultazione del Sistema di Informazione Schengen o delle autorità centrali richiedenti.

4.   Scambio di statistiche

4.1.

Le statistiche relative ai visti rilasciati e ai visti oggetto di un rifiuto formale per soggiorni di breve durata, per il transito e per il transito aeroportuale sono scambiate a scadenza trimestrale.

4.2.

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 16 della Convenzione di Schengen e fermi restando i relativi obblighi esplicitati nell'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune, sulla base dei quali gli Stati Schengen devono trasmettere entro 72 ore i dati relativi al rilascio di un visto con validità territoriale limitata, le Rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati Schengen sono tenute a scambiarsi ogni mese le proprie statistiche sui visti con validità territoriale limitata rilasciati nel mese precedente e di trasmetterle alle rispettive autorità centrali.

5.   Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici

In materia di domande di visto, la regola generale prevede un colloquio con il richiedente. Tuttavia, è prevista la facoltà di rinunciare a tale colloquio sempre che un'organizzazione nota e solvibile che programmi viaggi di gruppo, non sussistendo dubbi fondati circa la buona fede del richiedente, il motivo del viaggio o le intenzioni reali di far ritorno nel paese di provenienza, fornisca alla rappresentanza diplomatica o consolare la necessaria documentazione e attesti in maniera ragionevolmente attendibile tale buona fede, i motivi del viaggio e le reali intenzioni di far ritorno (Cfr. III.4).

L'intervento di agenzie amministrative, di agenzie di viaggio e di operatori turistici e di loro venditori in quanto intermediari ai quali si rivolge il richiedente, è una prassi frequente e utile, specialmente in paesi con un territorio molto esteso. Tali organismi commerciali non presentano una tipologia uniforme, in quanto l'impegno che essi assumono verso i clienti che affidano loro le domande di visti è differenziato, per cui il grado di solvibilità e di affidabilità loro attribuibile è, in linea di massima, direttamente proporzionale al loro maggiore o minore coinvolgimento nella programmazione globale del viaggio, dell'alloggio, delle assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto e del ritorno a loro spese nel paese di provenienza.

5.1.   Modalità dell'intermediazione

a)

Il tipo più semplice di intermediazione è costituito dall'agenzia amministrativa, in cui il servizio di assistenza prestato al cliente consiste semplicemente nel fornire documenti di identificazione e giustificativi, al posto del cliente.

b)

Un secondo tipo di organismo commerciale è costituito dalle agenzie di trasporto, o agenzia di viaggio a livello locale, a volte collegate a compagnie aeree, anche non di bandiera, che effettuano il trasporto regolare o occasionale di passeggeri. L'assistenza al cliente comprende la fornitura dei documenti giustificativi oltre, se del caso, la vendita di biglietti e la prenotazione degli alberghi.

c)

Un terzo tipo di organismo di intermediazione è quello che rientra nel concetto di organizzatore o operatore turistico, vale a dire una persona fisica o giuridica che organizza in maniera non occasionale viaggi combinati (preparazione della documentazione relativa a viaggio, trasporto, alloggio, servizi turistici complementari, assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto, spostamenti interni, ecc.), vende tali viaggi combinati o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore o un'agenzia di viaggi legata per contratto all'operatore turistico.

Rispetto all'operatore turistico e all'agenzia venditrice del viaggio combinato, il richiedente il visto non è altri che il fruitore del viaggio programmato, nel cui pacchetto rientra l'offerta di esperire tale richiesta. Questo terzo modello di intermediazione è complesso e presenta varie sfaccettature sulle quali si può effettuare un controllo oggettivo: controllo della documentazione commerciale, controllo durante la gestione, verifica dell'effettuazione e della destinazione del viaggio, controllo attraverso i pernottamenti e controllo degli ingressi e uscite programmati in gruppo.

5.2.   Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori

a)

Tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in una stessa città si sforzano di pervenire a un'applicazione armonizzata, a livello locale, delle linee di condotta definite in appresso, in funzione della tipologia di intermediazione proposta. Benché spetti a ciascuna rappresentanza diplomatica o consolare decidere se collaborare o meno con le agenzie, ognuna di esse deve mantenere la facoltà di ritirare in qualsiasi momento l'accreditamento se le circostanze lo richiedono o nell'interesse di una politica dei visti comune. Una rappresentanza diplomatica o consolare che decida di collaborare con un'agenzia deve attenersi alle prassi e alle modalità di lavoro stabilite nel presente capitolo.

Le rappresentanze consolari degli Stati membri vigilano in particolar modo e collaborano in stretto contatto per valutare e accreditare a titolo eccezionale le agenzie amministrative. La pratica delle loro domande di visti è esaminata accuratamente e si verificano in ogni caso i documenti giustificativi del titolare del visto e i documenti relativi alla licenza e all'iscrizione dell'agenzia nel registro delle imprese.

Ai fini della valutazione delle domande di visti presentate dalle agenzie di trasporto o agenzie di viaggio locali occorre tener conto in maniera specifica delle circostanze del richiedente e si procede, caso per caso, alla verifica dei documenti giustificativi. Le rappresentanze consolari collaborano strettamente rafforzando i propri dispositivi per individuare irregolarità presso le agenzie e le società di trasporto e, a sostegno di tali dispositivi, è prevista la notifica delle irregolarità commesse da tali agenzie in sede di cooperazione consolare locale e regionale.

Ai fini dell'accreditamento degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) si tiene conto, fra gli altri, dei criteri seguenti: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, statuto della società, contratti con le banche con le quali operano, contratti aggiornati che le vincolino alle direttive comunitarie relative al turismo, nei quali devono figurare tutti gli elementi del viaggio combinato (alloggio e servizi del pacchetto turistico combinato), contratti con le compagnie aeree che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso e le polizze di assicurazione per l'assistenza medica e di viaggio che devono aver stipulato. Le domande di visto presentate da tali agenzie di viaggio devono essere esaminate con cura.

b)

In sede di cooperazione consolare locale, le rappresentanze diplomatiche e consolari cercano inoltre di armonizzare le procedure e le modalità operative nonché i criteri di controllo della regolarità dell'attività delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori). Tali controlli devono comprendere almeno la verifica in qualsiasi momento della documentazione di accreditamento, la fissazione per campionamento di colloqui personali o telefonici con i richiedenti, la prova dei viaggi e dei pernottamenti effettuati e, per quanto possibile, la prova documentale del ritorno in gruppo.

c)

Devono essere scambiate frequentemente informazioni sul funzionamento delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori): notifica di irregolarità riscontrate, scambio regolare di informazioni in materia di visti negati, comunicazione di formule fraudolente riscontrate nella documentazione di viaggio o della mancata effettuazione del viaggio programmato. La cooperazione con le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggio (operatori turistici e venditori) deve costituire uno dei temi trattati in occasione di regolari riunioni organizzate nel quadro della cooperazione consolare comune.

d)

In sede di cooperazione consolare locale dev'essere effettuato lo scambio degli elenchi di agenzie amministrative, agenzie di viaggio e organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) accreditati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

e)

Le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) devono presentare alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso cui sono accreditati uno o due agenti che diventano i soli intermediari autorizzati per quanto riguarda la presentazione delle domande di visti.


(1)  Ai sensi dell'articolo 138 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, queste disposizioni non riguardano il territorio extraeuropeo della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi.

(2)  GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

(3)  In casi eccezionali, per un soggiorno di breve durata o per un transito, potranno essere rilasciati visti in frontiera conformemente alle condizioni fissate nella Parte II punto 5 del Manuale comune.

(4)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(5)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

(6)  Tale livello di risorse indicativo sarà fissato conformemente alle modalità descritte alla Parte I del Manuale comune.

(7)  Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.


ALLEGATO 1

I.

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001 (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 (2) e dal regolamento (CE) n. 453/2003 (3).

II.

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 e dal regolamento (CE) n. 453/2003 .

I.   Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 e dal regolamento (CE) n. 453/2003.

1.

Stati

AFGHANISTAN

ALBANIA

ALGERIA

ANGOLA

ANTIGUA E BARBUDA

ARABIA SAUDITA

ARMENIA

AZERBAIGIAN

BAHAMAS

BAHREIN

BANGLADESH

BARBADOS

BELIZE

BENIN

BHUTAN

BIELORUSSIA

BIRMANIA/MYANMAR

BOSNIA ERZEGOVINA

BOTSWANA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBOGIA

CAMERUN

CAPO VERDE

CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)

CIAD

CINA

COLOMBIA

COMORE (ISOLE)

CONGO

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)

COREA DEL NORD

COSTA D'AVORIO

CUBA

DOMINICA

DOMINICANA (REPUBBLICA)

EGITTO

ECUADOR

EMIRATI ARABI UNITI

ERITREA

ETIOPIA

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

FIGI (ISOLE)

FILIPPINE

GABON

GAMBIA

GEORGIA

GHANA

GIAMAICA

GIBUTI

GIORDANIA

GRENADA

GUINEA

GUINEA BISSAU

GUINEA EQUATORIALE

GUYANA

HAITI

INDIA

INDONESIA

IRAN

IRAQ

KAZAKSTAN

KENIA

KIRGHIZISTAN

KIRIBATI

KUWAIT

LAOS

LESOTHO

LIBANO

LIBERIA

LIBIA

MADAGASCAR

MALAWI

MALDIVE

MALI

MARIANNE SETTENTRIONALI

MAROCCO

MARSHALL (ISOLE)

MAURITANIA

MAURITIUS

MICRONESIA

MOLDOVA

MONGOLIA

MOZAMBICO

NAMIBIA

NAURU

NEPAL

NIGER

NIGERIA

OMAN

PAKISTAN

PALAU

PAPUA NUOVA GUINEA

PERU

QATAR

RUANDA

RUSSIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

SAINT LUCIA

SALOMONE (Isole)

SAMOA

SAINT KITTS E NEVIS

SAO TOMÈ E PRINCIPE

SEICELLE

SENEGAL

SERBIA E MONTENEGRO

SIERRA LEONE

SIRIA

SOMALIA

SRI LANKA

SUDAFRICA

SUDAN

SURINAME

SWAZILAND

TAGIKISTAN

THAILANDIA

TANZANIA

TIMOR ORIENTALE

TOGO

TONGA

TRINIDAD E TOBAGO

TUNISIA

TURKMENISTAN

TURCHIA

TUVALU

UCRAINA

UGANDA

UZBEKISTAN

VANUATU

VIETNAM

YEMEN

ZAMBIA

ZIMBABWE

2.

Entità e autorità territoriali non riconosciute come stati da almeno uno stato membro

TAIWAN

AUTORITÀ PALESTINESE

II.   Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 e dal regolamento (CE) n. 453/2003.

1.

Stati

ANDORRA

ARGENTINA

AUSTRALIA

BOLIVIA

BRASILE

BRUNEI

BULGARIA

CANADA

CILE

COREA DEL SUD

COSTA RICA

CROAZIA

DARUSSALAM

EL SALVADOR

GIAPPONE

GUATEMALA

HONDURAS

ISRAELE

MALESIA

MESSICO

MONACO

NICARAGUA

NUOVA ZELANDA

PANAMA

PARAGUAY

ROMANIA

SAN MARINO

SANTA SEDE (Stato del Vaticano)

SINGAPORE

STATI UNITI

URUGUAY

VENEZUELA

2.

Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

RAS di Hong Kong (4)

RAS di Macao (5)


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pagg. 1-7.

(2)  GU L 327 del 12.12.2001, pagg. 1-2.

(3)  GU L 69 del 13.3.2003, pagg. 10-11.

(4)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

(5)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».


ALLEGATO 2

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.

I.   Regime di circolazione alle frontiere esterne

1.

Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le Parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen.

2.

Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata all'istruzione consolare comune e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il Comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste.

3.

Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il Comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore.

4.

Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della Convenzione di applicazione.

5.

I membri già accreditati delle Rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro famigliari titolari di una tessera rilasciata dal Ministero degli affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

6.

Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario.

7.

Una nota verbale del Ministero degli Affari esteri o di una Rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato.

8.1.

Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 5 della presente Istruzione).

Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata.

8.2.

Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto.

8.3.

In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della Convenzione di applicazione.

9.

Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri.

II.   Regime di circolazione alle frontiere interne

Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della Convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.

I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.

Le persone accreditate delle Rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal Ministero degli affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

III.

Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno (cfr. allegato 5 del Manuale comune).

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio.

Inventario A

Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Albania

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

DS

D

 

DS

 

DS

DS

 

 

 

 

Algeria

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D (1)

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Angola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Antigua e Barbuda

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

D

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaigian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbados

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Bielorussia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

D

 

DS

 

 

 

 

 

Botswana

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambogia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo Verde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Ciad

D

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia

 

DS

 

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa d'Avorio

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Dominica

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador

DS

 

 

 

 

 

DS

DS (2)

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Egitto

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

 

 

 

D

 

DS

DS

D

DS

 

 

 

DS

 

D

 

 

DS

DS

 

DS

 

DS

Federazione Russa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Fiji

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippine

 

DS

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

 

DS

DS

 

DS

Gabon

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambia

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghana

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giamaica

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyana

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India

 

 

DS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Kazakstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenia

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuwait

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laos

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Lesotho

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malawi

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Marocco

DS

DS

 

D

 

DS

D

D

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

Mauritania

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongolia

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozambico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Namibia

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niger

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakistan

DS

DS

DS

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

DS

 

DS

DS

Perù

DS

DS

 

D

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

D

DS

 

 

 

Repubblica Dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica popolare cinese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

 

 

Samoa

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Tomé e Príncipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Senegal

D

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbia e Montenegro

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

Seychelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudafrica

 

DS

 

D

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

DS

Swaziland

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagikistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailandia

DS

DS

DS

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

 

DS

DS

 

DS

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinidad e Tobago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunisia

DS

DS

D

D

 

DS

D

D

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

D

D

 

D

Turchia

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

 

D

DS

DS

 

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Turkmenistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucraina

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

D

DS

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yemen

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario B

Paesi i cui cittadini sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

Cile

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israele

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Stati Uniti d'America

 

 

 

 

 

X

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)   I titolari di passaporto diplomatico in servizio in Ungheria sono soggetti all'obbligo del visto per il primo ingresso, ma ne sono esenti per la restante durata del loro incarico.

(2)  I titolari di passaporti speciali non sono esenti dall'obbligo del visto.

(3)  Se viaggiano per motivi ufficiali.


ALLEGATO 3

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (1).

Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 3 senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.

Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.

Parte I

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen (2)  (3).

 

AFGHANISTAN

 

BANGLADESH

 

CONGO (Repubblica democratica del)

 

ERITREA (4)

 

ETIOPIA

 

GHANA (5)

 

IRAN (6)

 

IRAQ

 

NIGERIA

 

PAKISTAN (7)

 

SOMALIA

 

SRI LANKA

Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella Parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A.), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).

Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del Gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella Parte III.

Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro.

Parte II:

Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto, ove i titolari di documenti di viaggio rilasciati da detti paesi terzi sono ugualmente soggetti a tale obbligo

 

BNL (8)

CZ

DK

DE (9)

EE (10)

EL

ES (11)

FR (10)

IT (12)

CY

LV

LT (13)

HU

MT

AT (14)

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Albania

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaigian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corea del Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa d'Avorio

 

 

 

 

X

 

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egitto

 

 

 

 

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambia

X

 

 

X

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giordania

 

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinea

X

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinea Bissau

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiti

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India

 

 

X (18)

X (19)

 

X

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Libano

 

X

 

X

X

 

 

X (16)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberia

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Libia

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali

 

 

 

 

X

 

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Settentrionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal

 

 

 

 

X

 

 

X (15)

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Sierra Leone

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siria

X

X (10)

 

X

X

X

 

X (15)  (20)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudan

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Togo

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turchia

 

 

 

X (13)

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Parte III

A.

Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale:

IRLANDA

Residence permit + re-entry visa (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso)

LIECHTENSTEIN

Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (21)

Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

REGNO UNITO

Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni)

Certificate of entitlement to the right of abode (certificato attestante il diritto di stabilimento)

B.

Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:

ANDORRA

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile (21)

Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno (21)

Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno (21)

Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo (21)

Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni (21)

Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni

Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni (21)

Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni (21)

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo); è rilasciata per cinque anni

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata

CANADA

Permanent Resident Card (permesso di soggiorno, formato carta di banca)

GIAPPONE

Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone) (21)

MONACO

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno temporaneo) (21)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno ordinario)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato)

Carte de séjour de conjoint de ressostissant monégasque (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco)

SAN MARINO

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata)

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata)

Carta d'identità di San Marino (validità illimitata)

STATI UNITI D'AMERICA

Form I-551 permanent resident card (valido 2 (21) o 10 anni)

Form I-551 Alien registration receipt card (valido 2 (21) o 10 anni)

Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata)

Form I-327 Reentry document (valido 2 anni — rilasciato a titolari di un I-551) (21)

Resident alien card (permesso di residenza per stranieri valido 2 (21) o 10 anni) o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno)

Permit to reenter (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni) (21)

Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio) (21)

SVIZZERA

Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (21)

Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)


(1)  In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.

(2)  Per tutti gli Stati Schengen:

Non è richiesto un VTA:

ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

(3)  Per i Paesi del Benelux, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna e l'Ungheria:

Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

(4)  Per l'Italia:

Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

(5)  Per la Germania:

Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

(6)  Per la Germania e Cipro:

Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

Per la Polonia:

Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici.

(7)  Per la Germania:

Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici.

(8)  Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

(9)  Non è richiesto un VTA:

a)

ai titolari di un visto o di un altro titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e

b)

ai titolari di uno dei permessi di soggiorno o altro documento enumerati nella Parte III, lettera B). Un VTA non costituisce un visto ai sensi della lettera a).

(10)  Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella Parte III;

ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della Convenzione di Chicago.

(11)  Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada.

(12)  Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti.

(13)  I titolari di passaporti diplomatici e di servizio non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale.

(14)  Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso per la durata del soggiorno necessario al transito:

di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Santa Sede e dagli Stati Uniti, che garantisca un diritto di ritorno assoluto;

di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione;

di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE.

(15)  Solo qualora questi cittadini non siano titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

(16)  Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

(17)  I titolari di passaporti e di documenti sostitutivi del passaporto giordani non sono soggetti all'obbligo del VTA se sono in possesso di un visto valido per l'Australia, Israele, il Giappone, il Canada, la Nuova Zelanda o gli Stati Uniti d'America, nonché di un biglietto aereo confermato o di una carta d'imbarco valida per un volo verso lo Stato in questione, ovvero fanno ritorno in Giordania al termine di un soggiorno autorizzato in uno dei summenzionati Stati e sono a tal fine in possesso di un biglietto aereo confermato o di una carta d'imbarco valida per un volo a destinazione della Giordania. Il volo deve essere proseguito entro dodici ore, dall'arrivo nella Repubblica federale di Germania, dall'aeroporto nella cui zona di transito le persone in questione sono tenute a rimanere. È altresì applicabile la nota 11.

I cittadini dell'India non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

(18)  I cittadini dell'India non sono nemmeno soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se sono in possesso di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido per un paese dell'UE o del SEE, per il Canada, per la Svizzera o per gli Stati Uniti. I cittadini dell'India non sono inoltre soggetti a tale obbligo se sono in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e di un permesso di riammissione nel paese di residenza valido tre mesi dopo il loro soggiorno in transito aeroportuale.Va segnalato che la deroga nei confronti dei cittadini dell'India in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, Giappone, Monaco o San Marino entra in vigore alla data d'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, ossia il 25 marzo 2001.

(19)  I titolari di passaporti diplomatici non sono soggetti all'obbligo del VTA.

(20)  Lo stesso vale per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

(21)  Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.


ALLEGATO 4

Elenco di documenti che autorizzano l'ingresso senza visto

BELGIO

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

(Carta d'identità per stranieri)

Certificat d'inscription au régistre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

(Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri)

Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal Ministero degli Affari esteri:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Carta d'identità diplomatica)

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Carta d'identità consolare)

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

(Carta d'identità speciale — colore blu)

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

(Carta d'identità speciale — colore rosso)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étran-gers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau

(Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

REPUBBLICA CECA

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

(Titolo di soggiorno) (vignetta nel passaporto)

Průkaz o povolení pobytu pro cizince (zelené provedení)

(Certificato di permesso di soggiorno per stranieri) (libretto verde)

Průkaz o povolení pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

(Certificato di permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee) (libretto viola)

Cestovní doklad — Úmluva z 28. července 1951) vydávaný azylantům (modré provedení)

(Documento di viaggio — Convenzione del 28 luglio 1951) (libretto blu)

Povolení k přechodnému pobytu od — do (razítko v pasu)

(Soggiorno temporaneo valido dal — al) (timbro nel passaporto del cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee o di un suo familiare che non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee)

Trvalý pobyt v ČR od …) (razítko v pasu)

(Soggiorno permanente valido dal ...) (timbro nel passaporto del cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee o di un suo familiare che non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee).

DANIMARCA

Carte di soggiorno

EF/EØS — opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri)

Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito.

Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm x 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro.

Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni

Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Vignetta C. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo)

Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas

(Vignetta D. Famigliari accompagnatori (permesso di soggiorno per i minori che figurano sul passaporto dei loro genitori)

Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Vignetta H. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Vignette rilasciate dal Ministero degli Affari esteri

Sticker E — Diplomatisk visering

(Vignetta E. — visto diplomatico) — è rilasciata ai diplomatici e ai famigliari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen)

Sticker F — Opholdstilladelse

(Vignetta F. — permesso di soggiorno) — è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai famigliari nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal Ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(Vignetta S (corredata di una vignetta E o F)

Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.

Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico o amministrativo, al personale di servizio, ecc., rilasciate dal Ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto, dato che tali carte d'identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.

Altri documenti

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Permesso di riammissione sotto forma di vignetta visto recante la menzione nazionale D

GERMANIA

I.   In generale

Aufenthaltserlaubnis

(Permesso di soggiorno)

Niederlassungserlaubnis

(Permesso di stabilimento)

Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind.

(Permesso di soggiorno — UE per i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato SEE che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato SEE

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind.

(Permesso di soggiorno per i cittadini della Confederazione elvetica e per i loro familiari che non sono cittadini della Confederazione elvetica.

L'ingresso senza visto è inoltre consentito in base ai seguenti titoli rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2005:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato membro della Comunità europea)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorizzazione temporanea di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Questi permessi di soggiorno consentono l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano collegati a un passaporto in qualità di permessi sostitutivi del visto; non consentono l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale.

Nemmeno la misura di espulsione rinviata («Aussetzung der Abschiebung (Duldung)») né l'autorizzazione di soggiorno provvisorio per i richiedenti asilo («Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber») consentono l'ingresso senza visto.

Fiktionsbescheinigung (attestato provvisorio)

per la quale a pagina 3 è spuntata la terza casella der Aufenthaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG)«(continua a valere il titolo di soggiorno) (articolo 81, paragrafo 4 della legge sul soggiorno)». L'ingresso è autorizzato soltanto in collegamento con un titolo di soggiorno o visto scaduto.

La prima e la seconda casella non autorizzano espressamente l'ingresso senza visto.

II.   Documenti destinati ai membri delle rappresentanze diplomatiche

I rispettivi privilegi sono descritti sul retro del documento

Documenti rilasciati agli agenti diplomatici e loro familiari

Contrassegnati sul retro dalla lettera D:

Documenti per agenti diplomatici stranieri

Diplomatenausweis (1999 bis 31.07.2003)

(Tessera per agenti diplomatici) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Protokollausweis für Diplomaten (seit 01.08.2003)

(Tessera protocollare per agenti diplomatici) (dal 1o agosto 2003)

Documenti per i familiari degli agenti diplomatici che esercitano un'attività lavorativa privata

Diplomatenausweis «A» (1999 bis 31.07.2003)

(Tessera «A» per agenti diplomatici) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Protokollausweis für Diplomaten «A» (seit 01.08.2003)

(Tessera protocollare «A» per agenti diplomatici) (dal 1o agosto 2003)

Documenti per agenti diplomatici che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD (1999 bis 31.07.2003)

(tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD (seit 01.08.2003)

(Tessera protocollare per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38, paragrafo 1 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche) (dal 1o agosto 2003)

Documenti rilasciati al personale amministrativo e tecnico e relativi familiari

Contrassegnato sul retro dalle lettere VB:

Documento protocollare per il personale amministrativo e tecnico straniero:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal (seit 1999)

(Tessera protocollare per il personale amministrativo (dal 1999)

Documento protocollare per i familiari del personale amministrativo e tecnico che esercitano un'attività lavorativa privata

Protokollausweis für Verwaltungspersonal «A» (seit 01.08.2003)

(tessera protocollare «A» per il personale amministrativo) (dal 1o agosto 2003)

Documento protocollare per i membri del personale amministrativo e tecnico che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD (seit 01.08.2003)

(Tessera protocollare per i membri del personale amministrativo in virtù dell'articolo 38, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche) (dal 1o agosto 2003)

Documenti protocollari rilasciati al personale domestico di servizio e ai relativi familiari

Contrassegnati sul retro dalle lettere DP:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (seit 1999)

(tessera protocollare per il personale domestico di servizio) (dal 1999)

Documenti rilasciati ai collaboratori delle ambasciate assunti in loco e loro familiari:

Contrassegnati sul retro dalle lettere OK:

Protokollausweis für Ortskräfte (seit 1999) (Tessera protocollare per agenti locali) (dal 1999)

Documenti rilasciati al personale domestico privato:

Contrassegnati sul retro dalle lettere PP:

Protokollausweis für privates Hauspersonal (seit 1999)

(Tessera protocollare per il personale domestico privato) (dal 1999)

III.   Documenti per i membri delle rappresentanze consolari di prima categoria

I rispettivi privilegi sono descritti sul retro del documento

Documenti rilasciati ai funzionari consolari:

Contrassegnati sul retro dalla lettera K:

Documento ai funzionari consolari stranieri:

Ausweis für Konsularbeamte (1999 bis 31.07.2003)

(Documento per funzionari consolari) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte (ab 01.08.2003)

(Tessera protocollare per funzionari consolari) (dal 1o agosto 2003)

Documento per i familiari di funzionari consolari che esercitano un'attività lavorativa privata:

Ausweis für Konsularbeamte «A» (1999 bis 31.07.2003)

(Tessera «A» per funzionari consolari) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Documento per i funzionari consolari che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania:

Ausweis für Konsularbeamte «Art. 71 WÜK» (1999 bis 31.07.2003)

Tessera per funzionari consolari in virtù dell'articolo 71 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte «Art. 71 I WÜK» (seit 01.08.2003)

(Tessera protocollare per funzionari consolari in virtù dell'articolo 71, paragrafo 1 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari) (dal 1o agosto 2003)

Documenti rilasciati al personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze consolari di prima categoria

Contrassegnati sul retro dalle lettere VK:

Documento protocollare per il personale tecnico e amministrativo straniero:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal (seit 1999)

(Tessera protocollare per il personale amministrativo (dal 1999)

Documento protocollare per i familiari del personale tecnico e amministrativo straniero che esercitano un'attività lavorativa privata:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal «A» (1999 bis 31.07.2003)

(Tessera protocollare per il personale amministrativo «A» (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Documento protocollare per i membri del personale tecnico e amministrativo che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania:

Ausweis für Verwaltungspersonal «Art. 71 WÜK» (1999 bis 31.07.2003)

(Tessera per il personale amministrativo in virtù dell'articolo 71 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari) (dal 1999 al 31 luglio 2003)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK (seit 01.08.2003)

(Tessera protocollare per i membri delle amministrazioni consolari in virtù dell'articolo 71, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari) (dal 1o agosto 2003)

Documenti rilasciati al personale domestico di servizio delle rappresentanze consolari di prima categoria

Contrassegnati sul retro dalle lettere DH:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (seit 1999)

(tessera protocollare per il personale domestico di servizio) (dal 1999)

Documenti rilasciati ai familiari dei funzionari consolari, del personale amministrativo, del personale tecnico e del personale domestico di servizio:

Contrassegnati sul retro dalle lettere KF:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

Tessera protocollare per familiari (consolato)

I documenti di questo nuovo tipo vengono rilasciati dal 1o agosto del 2003. Fino a tale data i familiari dei funzionari consolari, del personale amministrativo, del personale tecnico e del personale domestico di servizio ottenevano documenti della stessa categoria del personale stesso, se non veniva loro rilasciato, a motivo della propria attività lavorativa, uno dei succitati documenti «A».

Documenti rilasciati agli agenti locali delle rappresentanze consolari di prima categoria:

Contrassegnati sul retro dalle lettere OK:

Protokollausweis für Ortskräfte (seit 1999) (Tessera protocollare per agenti locali) (dal 1999)

Documenti rilasciati al personale domestico privato delle rappresentanze consolari di prima categoria:

Contrassegnati sul retro dalle lettere PP:

Protokollausweis für privates Hauspersonal (seit 1999)

(Tessera protocollare per il personale domestico privato) (dal 1999)

IV.   Documenti speciali

Documenti speciali rilasciati ai membri del personale di organizzazioni internazionali Contrassegnati sul retro dalle lettere IO

Sonderausweis «IO» (seit 1999)

Tessera speciale «IO» (dal 1999)

NB: Ai dirigenti delle organizzazioni internazionali viene rilasciato un documento contrassegnato sul retro dalla lettera «D»; al personale domestico privato dei membri delle organizzazioni internazionali viene rilasciato un documento contrassegnato sul retro dalle lettere «PP».

Documenti rilasciati ai membri del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, punto 5 del decreto sul soggiorno

Contrassegnati sul retro dalla lettera «S»:

Sonderausweis «S» (seit 01.01.2005)

(Tessera speciale «S») (dal 1o gennaio 2005)

V.   Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

ESTONIA

Alaline elamisluba

(Permesso di soggiorno permanente)

Tähtajaline elamisluba

(Permesso di soggiorno temporaneo)

Qualora uno straniero richieda un permesso di soggiorno per restare in Estonia con un suo familiare cittadino dell'UE, la Commissione per la cittadinanza e l'immigrazione rilascia un permesso di soggiorno speciale:

EL kodaniku perekonnaliikme elamisluba

(Permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE)

GRECIA

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

(Permesso di soggiorno per stranieri (modello uniforme))

[Durata di validità: da sei (6) mesi a durata indeterminata. Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente in Grecia]

Il suddetto permesso di soggiorno è apposto sui documenti di viaggio riconosciuti dalla Grecia. Qualora un cittadino di un paese terzo non sia in possesso di un documento di viaggio riconosciuto dalla Grecia, i competenti servizi greci appongono il modello uniforme di permesso di soggiorno su un modulo speciale. Questo modulo speciale è rilasciato dalle autorità greche ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) 333/2002 con i requisiti di sicurezza contemplati dallo stesso regolamento; reca tre strisce verticali di colore arancione-verde-arancione e la sua denominazione è «Form for affixing a residence permit» (foglio utilizzabile per l'apposizione di un permesso di soggiorno).

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο) (1)

(Permesso di soggiorno per stranieri (beige-giallo))

[Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente nel paese; durata di validità: da un (1) anno a durata indeterminata]

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό) (2)

(Permesso di soggiorno per stranieri (bianco))

[Rilasciato a stranieri coniugi di cittadini ellenici; durata di validità: cinque anni.]

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού) (3)

(Permesso di soggiorno per stranieri (quaderno di colore bianco))

[Rilasciato ai rifugiati statutari ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.]

5.

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο) (4)

(Carta d'identità per stranieri (verde))

[Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: due o cinque anni.]

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ) (5)

(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica (beige))

[Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale.]

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ) (6)

(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica (rosa))

[Rilasciata a cittadini dell'ex Unione Sovietica di origine ellenica; durata di validità: indeterminata.]

8.

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Carte d'identità speciali rilasciate dal Servizio del Protocollo del Ministero degli affari esteri)

A.

Modello «D» (Diplomatic Staff) (personale diplomatico) rosso

Rilasciato al capo e ai membri di ciascuna missione diplomatica e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) titolari di passaporti diplomatici

B.

Modello «A» (Administrative & Technical Staff) (Personale amministrativo e tecnico) arancione

Rilasciato ai membri del personale di missioni diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) titolari di passaporti di servizio

C.

Modello «S» (Service Staff) (Personale di servizio) verde

Rilasciato ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni)

D.

Modello «CC» (Consular Officer) (Funzionario consolare) blu

Rilasciato ai membri del personale delle Rappresentanze consolari di prima categoria e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni)

E.

Modello «CE» (Consular Employee) (Impiegato consolare) azzurro

Rilasciato ai membri del personale amministrativo delle Rappresentanze consolari e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni)

F.

Modello «CH» (Honorary Consular Officer) (Funzionario consolare onorario) grigio

Rilasciato ai Consoli onorari

G.

Modello «IO» (International Organization) (Organizzazione internazionale) malva scuro

Rilasciato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni) che godono dello status diplomatico

H.

Modello «IO» (International Organization) (Organizzazione internazionale) malva chiaro

Rilasciato ai membri del personale amministrativo delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all'età di diciotto anni)

Va osservato che per i cittadini degli Stati membri dell'UE e delle suddette categorie da A ad E, la bandiera dell'Unione europea è stampata sul retro delle nuove carte d'identità.

9.

Κατάλογος προσώπων που συμμετέχουν σε σχολική εκδρομή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea).

SPAGNA

Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa.

I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua cittadinanza sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti:

Permiso de Residencia Inicial

(Permesso di soggiorno iniziale)

Permiso de Residencia Ordinario

(Permesso di soggiorno ordinario)

Permiso de Residencia Especial

(Permesso di soggiorno speciale)

Tarjeta de Estudiante

(Tessera per studente)

Permiso de Residencia tipo A

(Permesso di soggiorno tipo A)

Permiso de Residencia tipo b

(Permesso di soggiorno tipo b)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo B

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo B)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo C

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo C)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo d

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo d)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo D)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo E

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo E)

Permiso de Trabajo fronterizo tipo F

(Permesso di lavoro di frontiera tipo F)

Permiso de Trabajo y Residencia tipo P

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo P)

Permiso de Trabajo y Residencia tipo Ex

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex)

Tarjeta de Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y Permiso de Residencia (art. 16 Ley 7/85)

(Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno — art. 16 Legge 7/85)

Permiso de Residencia para Refugiados

(Permesso di soggiorno per rifugiati)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

Tarjeta de Familiar Residente Comunitario

(Documento per familiare di un cittadino comunitario)

Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario)

I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal Ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto:

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione «Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Tarjeta Diplomática de Identidad» (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad» (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione «Functionario Consular de Carrera. Documento de Identidad» (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione «Empleado Consular. Expedida a favor de ... Documento de Identidad» (Impiegato consolare. Rilasciata a .... Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione «Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de ... Documento de Identidad» (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a ... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

FRANCIA

1.

Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

Carte de résident

(Permesso di residenza)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 ans, 10 ans)

(Certificato di residenza per cittadini algerini con una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) (1 anno, 10 anni)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)

(Certificato di residenza per cittadini algerini recante la menzione «membro di un organismo ufficiale») (2 anni)

Carte de séjour des Communautés Européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Permesso di soggiorno delle Comunità europee) (1 anno, 5 anni, 10 anni)

Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

(Permesso di soggiorno dello Spazio economico europeo)

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Permessi ufficiali con valore di titolo di soggiorno rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri)

Titoli di soggiorno speciali

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/A rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/M rilasciato ai responsabili delle rappresentanze di organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/D rilasciato ai responsabili di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/A rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/M rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/D rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CC/C rilasciato ai funzionari consolari)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/A rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/C rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/M rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/D rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/A rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/C rilasciato al personale di servizio dei consolati)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/M rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/D rilasciato al personale di servizio delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/A rilasciato al personale privato dei diplomatici)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/C rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/M rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/D rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/A rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso le ambasciate)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/C rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso i consolati)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EF/M rilasciato ai funzionari internazionali domiciliati all'estero)

Titoli monegaschi

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)

la carte de sejour de conjoint de ressortissant monégasque (permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco).

2.

Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Documento di circolazione per stranieri minori)

Titre d'identité républicain

(Documento d'identità della Repubblica francese)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Visto di reingresso) (a prescindere dalla cittadinanza e senza presentazione del titolo di soggiorno, dal quale sono esentati i figli minori)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Passaporto diplomatico/di servizio/ordinario di figli minorenni dei titolari di un permesso speciale del Ministero degli Affari esteri munito di un visto di circolazione)

3.

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

N.B. 1:

Va notato che le ricevute (récépissé) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non consentono l'ingresso senza visto. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno.

N.B. 2:

Le «attestations de fonction» (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del Ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune.

ITALIA

Carta di soggiorno (validità illimitata)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

3.

Permeso di soggiorno per motivi di giustizia

Carta d'identità M.A.E.

(Carta d'identità del Ministero degli affari esteri)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

Mod. 2 (verde) Corpo consolare, titolare di passaporto diplomatico

Mod. 3 (arancione) Funzionario II^ FAO, titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consolari onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario

N.B.I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i Consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

LETTONIA

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(permesso di soggiorno permanente, di colore verde)

Termiņuzturēšanās atļauja

(permesso di soggiorno temporaneo, di colore rosa)

Uzturēšanās atļauja (rilasciato dal 1o maggio 2004)

(titolo di soggiorno, di colore rosa)

Nepilsoņa pase

(passaporto per stranieri, di colore viola)

LITUANIA

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania — tessera o vignetta)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permesso di soggiorno permanente nella Repubblica di Lituania — tessera)

3.

Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee — tessera)

4.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Certificato di rimpatrio, esclusivamente per il ritorno nella Repubblica di Lituania — di colore bluastro)

5.

Akreditacijos pažymėjimas «A»

(Certificato di accreditamento categoria «A» — di colore giallo) — temporaneo

6.

Akreditacijos pažymėjimas «B»

(Certificato di accreditamento categoria «B» — di colore giallo) — temporaneo

LUSSEMBURGO

Carte d'identité d'étranger

(Carta d'identità per stranieri)

Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

(Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale)

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères

(Tessera diplomatica rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires Etrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri al personale amministrativo e tecnico delle Ambasciate)

Titre de légitimation délivré par le Ministère de la Justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

UNGHERIA

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(permesso di soggiorno per motivi umanitari) (documento cartaceo separato) - corredato del passaporto nazionale

2.

Tartózkodási engedély

(permesso di soggiorno) (documento cartaceo separato) - corredato del passaporto nazionale

3.

Tartózkodási engedély

(permesso di soggiorno) (autoadesivo) - apposto sul passaporto nazionale

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(carta d'identità rilasciata agli immigranti) — corredata del passaporto nazionale con indicazione del rilascio del permesso d'immigrazione

5.

Letelepedési engedély

(permesso di soggiorno permanente) — corredato del passaporto nazionale con indicazione del rilascio dell'autorizzazione per il soggiorno permanente

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(permesso di soggiorno rilasciato a persone che soggiornano permanentemente) (autoadesivo) — apposto sul passaporto nazionale

7.

Diáklista

(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(certificato speciale per diplomatici e loro familiari) (Carta d'identità diplomatica) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal Ministero degli esteri, se del caso

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(certificato speciale per personale di uffici consolari e loro familiari) (Carta d'identità consolare) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal Ministero degli esteri, se del caso

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(certificato speciale per il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche e i loro familiari) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal Ministero degli esteri, se del caso

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(certificato speciale per il personale di servizio delle missioni diplomatiche, i domestici privati e i loro familiari) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal Ministero degli esteri, se del caso

PAESI BASSI

1.

I seguenti tipi di documento per stranieri:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(Regolare — tempo determinato)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(Regolare — tempo indeterminato)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(Asilo — tempo determinato)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(Asilo — tempo indeterminato)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(Cittadini UE)

2.

Het Geprivilegeerdendocument

(Documento per persone privilegiate)

Documento rilasciato a un gruppo di «persone privilegiate» che comprende i membri del corpo diplomatico, del corpo consolare e di alcune organizzazioni internazionali, nonché loro familiari.

3.

Visum voor terugkeer

(Visto di ritorno)

4.

Lista delle persone che partecipano a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

AUSTRIA

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'Azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno)

(A partire dal 1o gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il «tipo di visto»

si utilizzano attualmente le seguenti diciture: «Niederlassungsbewilligung» (permesso di stabilimento), «Aufenthaltserlaubnis» (permesso di soggiorno), «Befr. Aufenthaltsrecht» (diritto di soggiorno a tempo determinato)

Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1o gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata):

«Wiedereinreise — Sichtvermerk» (visto di reingresso) o «Einreise — Sichtvermerk» (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle Rappresentanze estere, sotto forma di un timbro;

«Gewönlicher Sichtvermerk» (visto ordinario), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1o settembre 1996 in conformità del Regolamento CE 1683/95;

«Aufenthaltsbewilligung» (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale.

Konventionsreisepaß, ausgestellt ab 1.1.1993

(Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1o gennaio 1993)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Documento d'identità munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso giallo e blu, rilasciato dal Ministero degli Affari esteri)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministrium für auswärtige Angelegenheiten

(Documento d'identità munito di fotografia (in formato carta) per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso giallo blu, verde, marrone grigio e arancione, rilasciato dal Ministero degli Affari esteri)

Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto:

Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

(Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'art. 85 della legge sugli stranieri del 1997)

Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via)

Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbotes, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekenn-zeichnet

(Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione)

Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991

(Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991)

Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthaltes trotz abgelehntem Asylantrag

(Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta)

POLONIA

1.

Karta pobytu (carta di soggiorno, serie KP, emessa a partire dal 1o luglio 2001)

Carta di soggiorno per stranieri in possesso di:

permesso di soggiorno temporaneo

permesso di soggiorno permanente

status di rifugiato

autorizzazione al soggiorno tollerato.

Si tratta di una carta d'identità che, se accompagnata da un documento di viaggio, permette al titolare di entrare in Polonia senza visto.

2.

Karta stałego pobytu (carta di soggiorno permanente, serie XS, emessa entro il 30 giugno 2001)

Carta di soggiorno permanente per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente. Si tratta di una carta d'identità che, se accompagnata da un documento di viaggio, permette al titolare di entrare in Polonia senza visto. Validità decennale: l'ultima carta di questa serie è valida fino al 29 giugno 2011.

3.

Credenziali speciali rilasciate dal Ministero degli affari esteri

Legitymacja dyplomatyczna (tessera diplomatica)

rilasciata agli ambasciatori accreditati e al personale diplomatico delle rappresentanze

Legitymacja konsularna (zielona) (tessera consolare, di colore verde)

rilasciata ai responsabili delle rappresentanze consolari e al personale consolare

Legitymacja konsularna (żółta) (tessera consolare, di colore giallo)

rilasciata ai consoli onorari

Legitymacja służbowa (tessera di servizio)

rilasciata al personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni

Zaświadczenie (certificato)

rilasciato alle categorie di stranieri non altrove menzionate nel presente punto 3, che godono dell'immunità diplomatica o consolare in virtù di atti, accordi o consuetudini internazionali

PORTOGALLO

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(Corpo consolare, capo di missione)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(Corpo consolare, agente di missione)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(Personale ausiliare di una missione estera)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)

Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira

(Funzionario amministrativo di una missione estera)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(Corpo diplomatico, capo di missione)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(Corpo diplomatico, agente di missione)

Título de Residência

(Titolo di soggiorno)

Autorização de Residência Temporária

(Autorizzazione di soggiorno temporaneoa)

Autorizaçåo de Residência Permanente

(Autorizzazione di soggiorno permanente)

Autorização de Residência Vitalícia

(Autorizzazione di soggiorno a vita)

Cartão de Identidade de Refugiado

(Carta d'identità per rifugiati)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(Autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari)

Cartão de Residência de nacional de um Estado-membro da Comunidade Europeia

(Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea)

Cartão de Residência Temporária

(Permesso di soggiorno temporaneo)

Cartâo de Residência

(Permesso di soggiorno)

Autorização de Permanência

(Autorizzazione di soggiorno)

SLOVENIA

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(Permesso di soggiorno permanente)

b)

Dovoljenje za zaÿasno prebivanje

(Permesso di soggiorno temporaneo)

c)

Osebna izkaznica za tujca

(Carta d'identità per stranieri)

d)

Osebna izkaznica prosilca za azil

(Carta d'identità per richiedenti asilo)

e)

Osebna izkaznica begunca

(Carta d'identità per rifugiati)

f)

Diplomatska izkaznica

(Lasciapassare diplomatico rilasciato dal Ministero degli affari esteri)

g)

Sluÿbena izkaznica

(Lasciapassare ufficiale rilasciato dal Ministero degli affari esteri)

h)

Konzularna izkaznica

(Lasciapassare consolare rilasciato dal Ministero degli affari esteri)

FINLANDIA

Pysyvä oleskelulupa

(Permesso di soggiorno permanente) sotto forma di vignetta

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Permesso di soggiorno temporaneo o permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) sotto forma di vignetta con indicazione chiara della data di scadenza e di una delle seguenti menzioni:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 o

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 o

D.1 e D.2

Oleskelulupa uppehållstillstånd.

(Permesso di soggiorno) sotto forma di carta rilasciata ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE nonché ai loro famigliari

Henkilökortti A, B, C et D

(Carta d'identità)

rilasciata dal Ministero degli Affari esteri al Corpo diplomatico, al personale amministrativo e tecnico, inclusi i famigliari

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

(Permesso di soggiorno) sotto forma di vignetta rilasciata dal Ministero degli Affari esteri, recante la menzione diplomatica (diplomaattileimaus) o di servizio (virkaleimaus).

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

SVEZIA

Permesso di soggiorno permanente sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige permanent uppehållstillstånd» (Svezia permesso di soggiorno permanente. A tempo indeterminato) apposta sul passaporto.

Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige uppehållstillstånd» (Svezia permesso di soggiorno) apposta sul passaporto.

Permesso di soggiorno sotto forma di una carta rilasciata ai cittadini dell'UE/SEE e ai loro familiari delle seguenti categorie:

lavoratori

altro

genitore non cittadino di un paese del SEE.

Permesso di soggiorno sotto forma di una vignetta rilasciato dagli uffici governativi (Ministero degli Affari Esteri) ai diplomatici stranieri, ai membri del personale tecnico/amministrativo, al personale di servizio e ai domestici privati, che sono alle dipendenze delle ambasciate e delle rappresentanze consolari in Svezia, e ai loro familiari.

ISLANDA

Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permesso provvisorio)

Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku

(Permesso di soggiorno che autorizza a lavorare)

Óbundið dvalarleyfi

(Permesso di soggiorno permanente)

Leyfi til vistráðningar

(Permesso di lavoro nel quadro di un collocamento alla pari)

Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Permesso di lavoro per studente)

Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permesso permanente)

Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal Ministero degli Affari esteri:

Diplómatískt Persónuskilríki

(Carta d'identità diplomatica)

Persónuskilríki

(Carta d'identità)

Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Permesso di soggiorno temporaneo per i membri civili o militari delle forze armate degli Stati Uniti e le persone a loro carico, previsto dalla legge n. 110/1951 e dalla legge n. 82/2000)

Takmarkað dvalarleyfi

(Permesso di soggiorno temporaneo)

NORVEGIA

Oppholdstillatelse

(Permesso di soggiorno)

Arbeidstillatelse

(Permesso di lavoro)

Bosettingstillatelse

(Permesso di eleggere domicilio/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente)

I permessi di soggiorno rilasciati prima del 25 marzo 2000 sono segnalati dalla presenza di timbri (e non di vignette adesive) nei documenti di viaggio dei titolari. Per i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto, questi timbri sono completati con una vignetta visto norvegese per il periodo di validità del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno rilasciati dopo la messa in applicazione di Schengen, il 25 marzo 2001, saranno provvisti di vignetta adesiva. Se il documento di viaggio di un cittadino straniero è munito di un vecchio timbro, questo è ancora valido fino al momento in cui le autorità norvegesi dovranno sostituire i timbri con la nuova vignetta da apporre sul permesso di soggiorno.

I suddetti permessi non sono considerati come documenti di viaggio. Nel caso in cui il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, uno dei due documenti sotto indicati può essere utilizzato insieme al permesso di lavoro, di soggiorno o di stabilimento:

un documento di viaggio per rifugiato («Reisebevis») (colore azzurro);

un passaporto di immigrante («Utlendingpass») (colore verde).

Il titolare di uno di detti documenti di viaggio ha la certezza di essere autorizzato a rientrare nel territorio norvegese durante il periodo di validità del documento.

Carta SEE

rilasciata ai cittadini degli Stati membri del SEE e ai loro famigliari, cittadini di uno Stato terzo. Queste carte sono sempre plastificate.

Identitetskort for diplomater

(Carta d'identità per diplomatici -rosso)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carta d'identità rilasciata al personale ausiliare — marrone)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico — blu)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Carta d'identità per Consoli — verde)

Residence/Visa sticker

(Visto di soggiorno, sotto forma di vignetta)

rilasciato ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale.


(1)  L'emissione è cessata il 1o luglio 2003.

(2)  Valido fino alla sua scadenza. L'emissione è cessata il 2 giugno 2001.

(3)  Questo tipo di permesso di soggiorno sarà sostituito dal «modello uniforme» previsto dal regolamento 1030/2002 del Consiglio. Gli Stati membri saranno informati immediatamente della sostituzione.

(4)  Idem

(5)  Idem

(6)  Idem


ALLEGATO 5

RESTREINT UE

 


ALLEGATO 6

Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme

In applicazione di quanto concordato dai Ministri e Segretari di Stato nella riunione del 15 dicembre 1992, tutti gli Stati membri dell'Accordo di Schengen hanno riconosciuto l'abilitazione del seguente console onorario a rilasciare visti uniformi per i periodi di tempo indicati.

[nessuna indicazione]


ALLEGATO 7 (1)

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

—   Straniero che risiede da un privato

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

—   Straniero che risiede in albergo

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

REPUBBLICA CECA

Gli importi di riferimento sono fissati nella legge n. 326/1999 Sb., relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca e alla modifica di alcune leggi.

A norma della sezione 5 della legge relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca, a richiesta della polizia uno straniero è obbligato a esibire un documento che conferma la disponibilità di fondi per il suo soggiorno nel territorio (sezione 13) o un invito certificato risalente a non più di 90 giorni dalla data di certificazione da parte della polizia (sezioni 15 e 180).

La sezione 13 prevede quanto segue:

«Fondi a copertura del soggiorno nel territori o

1)

Salvo diversa disposizione tra quelle seguenti, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio, occorre esibire:

fondi che ammontino almeno:

a 0,5 volte il minimo di sussistenza stabilito da un regolamento speciale e necessario per coprire la sussistenza e altre esigenze personali di base (in seguito: 'minimo di sussistenza per esigenze personali') per ogni giorno di soggiorno qualora il periodo non superi i 30 giorni,

a 15 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali se il periodo di soggiorno nel territorio supera i 30 giorni; la somma può essere aumentata fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio,

a 50 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali nel caso di un soggiorno per motivi professionali la cui durata complessiva sia superiore a 90 giorni, oppure

un documento che confermi il pagamento dei servizi connessi al soggiorno dello straniero nel territorio o un documento che confermi la gratuità di tali servizi.

2)

Invece di fondi di cui al punto 1, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio si può esibire:

a)

un estratto conto bancario a nome dello straniero che confermi che quest'ultimo è libero di utilizzare fondi per l'ammontare di cui al punto 1 durante il suo soggiorno nella Repubblica ceca, oppure

b)

un altro documento che certifichi la disponibilità dei fondi, come una carta di credito riconosciuta a livello internazionale.

3)

Per provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, uno straniero che studia nel territorio può esibire un impegno di un'autorità statale o di una persona giuridica di coprire il soggiorno dello straniero con fondi, equivalenti al minimo di sussistenza per esigenze personali per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall'organismo di accoglienza (scuola). Qualora la somma in questione non raggiunga l'importo richiesto, lo straniero è tenuto o esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza per esigenze personali e l'importo dell'impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza per esigenze personali. Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di un soggetto può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull'assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.

4)

Uno straniero di età inferiore ai 18 anni è tenuto a provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, conformemente al punto 1, equivalenti alla metà dell'importo ivi indicato.»

La sezione 15 prevede quanto segue:

«Invito

In caso di invito, la persona che invita uno straniero si impegna a coprire le seguenti spese:

a)

spese relative alla sussistenza dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,

b)

spese relative all'alloggio dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,

c)

spese relative all'assistenza medica per lo straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso, e al trasferimento dello straniero in caso di malattia e delle sue spoglie mortali in caso di decesso,

d)

spese sostenute dalla polizia in relazione al soggiorno dello straniero nel territorio e al suo rientro in caso di espulsione amministrativa.»

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 350 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

A norma dell'articolo 15, secondo comma della legge sul soggiorno del 30 luglio 2004 uno straniero può essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera se non soddisfa i requisiti per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. È il caso, per esempio, dello straniero che non dispone, né può entrare legalmente in possesso, dei mezzi finanziari necessari per provvedere al suo soggiorno, compreso il ritorno al paese d'origine o in un paese terzo per il quale possiede un titolo di soggiorno che lo autorizza a ritornarvi.

Non esistono importi giornalieri di riferimento vincolanti. È invece necessario un esame specifico caso per caso da parte del personale addetto al controllo. A tal fine occorre tener conto della situazione personale specifica, ossia il tipo e lo scopo del viaggio, la durata del soggiorno, la possibilità di un'eventuale sistemazione presso parenti o amici nonché i costi per il sostentamento.

Se il cittadino di un paese terzo non può fornire prove al riguardo o fornire almeno indicazioni plausibili, devono essere a sua disposizione 45 euro al giorno. Deve inoltre essere garantito che egli abbia la possibilità di ritornare al paese di provenienza ovvero di proseguire il viaggio. La prova può consistere per esempio nella presentazione di un biglietto per la prosecuzione del viaggio o il ritorno.

La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata in particolare mediante denaro contante, carta di credito e assegni ma anche mediante:

garanzia bancaria di un istituto di credito autorizzato a operare nella Repubblica federale di Germania,

dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero,

vaglia telegrafico,

deposito, da parte dell'ospite o di un terzo, di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno,

dichiarazione d'impegno.

In caso di dubbi giustificati in merito ai mezzi di pagamento diversi dai contanti deve essere effettuata una verifica prima dell'ingresso.

ESTONIA

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all'ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica.

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 euro diarie in valuta straniera per persona e un minimo di 100 euro.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.

SPAGNA

Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre.

a)

Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 euro — o l'equivalente legale in moneta straniera — moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 euro a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.

b)

Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1o gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2 %,

per decisione del Governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1o luglio 2003, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 50,40 euro.

I titolari di una attestation d'accueil (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 25,20 euro al giorno.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che «… l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'Interno ... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi».

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1o marzo 2000 e titola «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», stabilisce che:

la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze di fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale;

gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio;

lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno;

i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

Tabella A

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo

Classi di durata del viaggio

Numero dei partecipanti al viaggio

Un partecipante

Due o più partecipanti

Euro

Euro

Da 1 a 5 giorni

quota fissa complessiva

269,60

212,81

Da 6 a 10 giorni

quota a persona giornaliera

44,93

26,33

Da 11 a 20 giorni

quota fissa

51,64

25,82

+

quota giornaliera a persona

36,67

22,21

Oltre i 20 giorni

quota fissa

206,58

118,79

+

quota giornaliera a persona

27,89

17,04

CIPRO

A norma della legislazione sugli stranieri e l'immigrazione (regolamento 9(2)(B)), l'ingresso di stranieri per soggiorno temporaneo nella Repubblica è soggetto al potere discrezionale dei funzionari di frontiera per l'immigrazione, che si esercita in base a istruzioni generali o specifiche del Ministro dell'interno o alle disposizioni della summenzionata legislazione. I funzionari di frontiera per l'immigrazione decidono caso per caso in merito all'ingresso, tenendo conto dello scopo e della durata del soggiorno, delle eventuali prenotazioni di alberghi o dell'ospitalità di persone residenti di norma a Cipro.

LETTONIA

L'articolo 81 del regolamento n. 131 del Gabinetto del Ministro, del 6 aprile 1999, modificato dal regolamento n. 124 del Gabinetto del Ministro, del 19 marzo 2002, stabilisce che, a richiesta di un funzionario della Guardia di frontiera dello Stato, uno straniero o un apolide deve esibire i documenti di cui ai punti 67.2.2 e 67.2.8 dei suddetti regolamenti:

«67.2.2.

un buono di viaggio o per una stazione climatica, confermato a norma delle disposizioni attuative della Repubblica di Lettonia, o un carnet turistico conforme a un determinato modello e rilasciato dall'Alleanza per il turismo internazionale (AIT);

67.2.8.

per ottenere il visto per un ingresso:

67.2.8.1.

traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 60 al giorno; se la persona presenta documenti che provano l'avvenuto pagamento per un alloggio riconosciuto per l'intera durata del soggiorno: traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 25 al giorno;

67.2.8.2.

un documento che certifichi la prenotazione di un alloggio riconosciuto;

67.2.8.3.

un biglietto di andata e ritorno a date fisse.»

Ai sensi della legislazione in materia di immigrazione, se uno straniero intende entrare e soggiornare nella Repubblica di Lettonia deve dimostrare di avere i necessari mezzi di sostentamento.

I seguenti importi sono richiesti:

L'importo giornaliero richiesto è di 10 LVL, se l'ospitante fornisce alloggio allo straniero e non sono necessarie risorse supplementari per l'alloggio;

se lo straniero alloggia in albergo, i mezzi di sostentamento sono calcolati sulla base della tariffa alberghiera, tenendo conto che l'importo complessivo delle spese giornaliere e di alloggio è di almeno 20 LVL al giorno.

Qualora il sistema di informazione elettronica — banca dati dell'accoglienza — contenga informazioni secondo cui l'ospitante si farà carico delle spese correlate all'ingresso ed al soggiorno dello straniero nella Repubblica di Lettonia, lo straniero che presenta domanda di visto non deve presentare documenti che dimostrino la disponibilità di mezzi di sostentamento richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nella Repubblica di Lettonia.

LITUANIA

A norma della legge lituana sullo status giuridico degli stranieri, lo straniero che entra nel territorio della Repubblica di Lituania deve provare di disporre di mezzi di sostentamento sufficienti o di fonti da cui attingere per il suo soggiorno nella Repubblica di Lituania, per il ritorno al suo paese o per proseguire verso un altro paese in cui ha il diritto di entrare.

Per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti, il Ministro della sicurezza sociale e del lavoro ha determinato come segue l'ammontare adeguato di mezzi finanziari di cui lo straniero deve disporre ogni 24 ore:

1)

40 Litas per lo straniero che entra nel territorio della Repubblica di Lituania con il visto rilasciato soltanto su presentazione di un invito da parte di una persona fisica o giuridica lituana;

2)

140 Litas per lo straniero che entra nel territorio della Repubblica di Lituania con il visto per il quale non è richiesto un invito da parte di una persona fisica o giuridica lituana;

3)

15 Litas per lo straniero ammissibile a beneficiare del permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania, così come per ciascun familiare.

4)

40 Litas per lo straniero ammissibile a beneficiare del permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania in quanto ha registrato secondo le modalità previste un'impresa a capitale straniero con capitale autorizzato o valore delle azioni detenute pari ad almeno 250 000 Litas; per lo straniero il cui ingresso nel territorio della Repubblica di Lituania è finalizzato all'effettuazione di una ricerca scientifica o all'assunzione di un incarico di insegnamento presso istituti d'istruzione superiore, di ricerca o di istruzione per lo straniero titolare di un permesso di lavoro nella Repubblica di Lituania;

5)

20 Litas per lo straniero ammissibile a beneficiare del permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania in quanto iscritto in qualità di studente presso un istituto di istruzione o di formazione nella Repubblica di Lituania; per lo studente straniero che soggiorna nel territorio della Repubblica di Lituania per un periodo di un per studio o per lavorare nel quadro di programmi di mobilità internazionali gestiti da organizzazioni pubbliche (non governative).

L'importo dei mezzi di sostentamento richiesto è ridotto del 50 % per i figli naturali o adottivi dello straniero di età inferiore ai 18 anni.

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

UNGHERIA

Un importo di riferimento è specificato nella normativa sul controllo degli stranieri: a norma del decreto n. 25/2001.(XI.21.) del Ministro dell'interno, attualmente almeno si richiede per ogni ingresso un importo di almeno HUF 1 000.

A norma dell'articolo 5 della legge sugli stranieri (legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri), i mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso e il soggiorno possono essere certificati dietro presentazione:

di valuta ungherese o straniera oppure di mezzi di pagamento non contanti (p.es.assegno, carta di credito, ecc.),

di una valida lettera di invito da parte di un cittadino ungherese, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno o di insediamento oppure di una persona giuridica se chi invita lo straniero dichiara di coprire le spese di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e rientro (rimpatrio). La lettera di invito deve recare il consenso ufficiale dell'autorità preposta al controllo degli stranieri,

della conferma della prenotazione e del pagamento anticipato di vitto e alloggio tramite un'agenzia di viaggio (voucher),

di ogni altra prova attendibile.

MALTA

È prassi garantire che la persona che entra in Malta disponga di un importo minimo di MTL 20 (48 euro) al giorno per la durata della visita.

PAESI BASSI

Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 euro per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 52, paragrafo 2, punto 4 della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

POLONIA

Gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere sono determinati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e dell'amministrazione del 29 settembre 2003, relativa all'importo dei mezzi finanziari per coprire le spese di ingresso, transito, soggiorno e rientro di stranieri che attraversano la frontiera della Repubblica di Polonia e alle norme dettagliate sulla documentazione destinata a provare il possesso di tali mezzi (Dz.U. 2003, Nr. 178, poz. 1748 e Nr. 232, poz. 2341).

Gli importi stabiliti da tale normativa sono i seguenti:

PLN 100 al giorno, con un minimo di 500 PLN, per le persone di età superiore ai 16 anni,

PLN 50 al giorno, con un minimo di 300 PLN, per le persone di età inferiore ai 16 anni,

PLN 20 al giorno, con un minimo di 100 PLN, per le persone che partecipano a viaggi turistici, campi giovanili, gare sportive, o che dispongono della copertura delle spese di soggiorno in Polonia, o che arrivano in Polonia per sottoporsi a cure mediche in un sanatorio,

PLN 300 per le persone di età superiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito),

PLN 150 per le persone di età inferiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito).

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi di sostentamento sopra indicati esibendo il contante corrispondente oppure esibendo:

travellers' cheque o carta di credito,

lettera di garanzia di una banca polacca che conferma l'esistenza di tali mezzi,

lettera di garanzia dell'ospite.

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

 

75 euro per ogni ingresso

 

40 euro per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

SLOVENIA

A norma dell'articolo 7 delle istruzioni riguardanti la non ammissione degli stranieri, le condizioni di rilascio dei visti ai valichi di frontiera, le condizioni di rilascio dei visti per motivi umanitari e la procedura di revoca dei visti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 2/01; in prosieguo le «istruzioni»), lo straniero è tenuto, prima dell'ingresso nel paese e su richiesta di un agente di polizia, a fornire informazioni sul modo in cui saranno garantiti, durante il suo soggiorno nella Repubblica di Slovenia, i mezzi di sostentamento e di rimpatrio o ulteriore transito verso un paese terzo.

Per provare adeguatamente l'esistenza dei mezzi di sostentamento richiesti, lo straniero deve esibire l'importo prescritto in contanti o travellers' cheques, carte di debito o di credito riconosciute a livello internazionale, lettere di credito oppure qualsiasi altra prova certa della disponibilità di tali mezzi nella Repubblica di Slovenia.

Per provare adeguatamente di essere in grado di rientrare nel paese di origine o di potersi spostare in un paese terzo, lo straniero deve esibire un titolo di viaggio pagato o mezzi sufficienti per coprire le spese di viaggio.

L'importo adeguato in contanti si ottiene moltiplicando i mezzi di sostentamento giornalieri per il numero di giorni in cui lo straniero soggiorna nella Repubblica di Slovenia. Se egli non dispone di mezzi di sostentamento garantiti (parenti, alloggio pagato nell'ambito di un pacchetto turistico, ecc.), i mezzi giornalieri sono fissati ad un importo di 70 EUR, convertiti in SIT secondo il tasso di cambio giornaliero applicabile.

L'importo prescritto per i minori accompagnati dai genitori o dai loro rappresentanti legali è fissato al 50 % dell'importo previsto al paragrafo precedente.

SLOVACCHIA

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) della legge n. 48/2002 Z.z. relativa al soggiorno degli stranieri, lo straniero è tenuto a provare, a richiesta, che dispone, per ogni giorno del soggiorno, di una somma, espressa in valuta convertibile, pari almeno alla metà del salario minimo previsto dalla legge n. 90/1996 Z.z. relativa al salario minimo, modificata; uno straniero di età inferiore a 16 anni è tenuto a provare che dispone di mezzi finanziari per il soggiorno pari alla metà del salario minimo.

FINLANDIA

Conformemente alla legge sugli stranieri (legge 301/2004, paragrafo 11), lo straniero deve dimostrare all'atto dell'ingresso di disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto, sia per il ritorno al paese di partenza, ovvero per il transito verso un paese terzo in cui è garantita la sua ammissione, ovvero di essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi. La sufficienza dei mezzi è valutata caso per caso. Oltre ai mezzi, o ai biglietti, richiesti per la partenza e l'alloggio durante il soggiorno, sono considerati necessari circa 30 EUR al giorno, in funzione della sistemazione d'alloggio e della presenza di un eventuale garante.

SVEZIA

La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento sufficienti.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 27, lettera d) della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).


(1)  Il presente allegato sarà abrogato all'atto dell'entrata in vigore del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Il codice frontiere Schengen dovrebbe entrare in vigore verso la metà del 2006.


ALLEGATO 8

Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza

Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (2), o adottate sulla base dello stesso.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere dei Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3 dei trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1o gennaio 1996;

considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure dei titolo VI del trattato sull'Unione europea;

considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;

considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche;

considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di Stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme;

considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1.   Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono se segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farti rettificare o sopprimere.

2.   Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;

un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.

Articolo 6

1.   Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

2.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.

a)

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b)

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia respinto dette misure a maggioranza semplice.

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottare opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

ALLEGATO

Image

Caratteristiche di sicurezza

1.

In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio.

2.

In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.

3.

In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Esso è di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90 o. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito.

4.

Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5.

In questa casella figura il numero dei visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. É utilizzato tiri carattere speciale.

Zone da completare

6.

Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.

7.

Questa casella deve iniziare con la parola «da»;più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità dei visto.

8.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata dei soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni»

9.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10.

Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.

11.

Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto», L'autorità emittente deve indicare la categoria dei visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7.

12.

Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché Conformi all'articolo 4 dei regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13.

Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ortica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta è verde pastello con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62,paragrafo 2,lettera b),punto iii),

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE)n. 1683/95 (5) ha istituito un modello uniforme per i visti.

(2)

Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni»del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.

(3)

Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e i documenti contraffatti.

(4)

L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.

(5)

È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

(6)

L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile interna zionale)relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

(7)

Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.

(8)

La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE)n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(11)

Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o i rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(12)

Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7).

(13)

Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(14)

In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 i detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

a)

elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

b)

norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2.   I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

2)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (8).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

3)

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma: «L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.»

4)

Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

«2 bis.

Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.»

Articolo 2

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (9), sono sostituiti dal testo seguente:

«Le caratteristiche tecniche e i sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (10), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (11), o adottate sulla base dello stesso.»

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(2)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.

(3)  GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.

(4)  Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(5)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

(10)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(11)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.


ALLEGATO 9

Diciture eventualmente utilizzate da ogni Parte contraente nella zona riservata alle annotazioni (1)

BENELUX

Diciture comuni, che possono essere utilizzate in caso di rilascio di un visto A, B, C o D+C

BNL 1

visto rilasciato in base ad un'autorizzazione delle autorità centrali.

BNL 2

visto rilasciato d'ufficio.

BNL 3

nome del valico d'ingresso e/o la data d'ingresso: questo codice sarà indicato soltanto per ragioni di sicurezza in casi eccezionali.

BNL 4

visto rilasciato in rappresentanza previa consultazione dello Stato rappresentato.

BNL 5

x giorni:

il titolare del visto deve presentarsi alla polizia entro x giorni.

BNL 6

sono esclusi i minori che accompagnano.

In mancanza di questo codice, il visto è valido per tutte le persone che figurano nel passaporto.

BNL 7

nome e data di nascita del(i) minore(i) che accompagna(no):

se manca la certezza in merito al legame di parentela che unisce il titolare del passaporto e il(i) minore(i) che viaggia(no) con lui, la Rappresentanza Benelux può specificare nella rubrica «numero del passaporto» il numero di minori che accompagnano. Possono inoltre essere inseriti il nome e la data di nascita del(i) minore(i) menzionato(i) nel passaporto della persona che l'(li) accompagna(no). Questo codice e questi dati possono essere menzionati per prevenire l'aggiunta, dopo il rilascio del visto, di un nome nel passaporto della persona che accompagna il(i) minore(i).

BNL 8

visto rilasciato per cure mediche.

Se del caso, al codice si può aggiungere il nome dell'ospedale interessato.

BNL 9

NESSUNA ASSICURAZIONE RICHIESTA. (2)

BNL 10

visto rilasciato per studio.

BNL 11

visto rilasciato in caso di ricongiungimento familiare.

BNL 12

visto rilasciato per attività professionale.

BNL 13

visto rilasciato per affari.

BNL 14

visto rilasciato in vista di adozione

Menzioni nazionali particolari da utilizzare

—   per il Belgio in caso di rilascio di un visto D o di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno

B1

:

Autorizzazione provvisoria di soggiorno, soggiorno limitato alla durata degli studi + art. 58, legge 15.12.1980

B2

:

iscrizione presso (denominazione dell'istituto d'istruzione)

B3

:

ammesso agli studi presso (denominazione dell'istituto d'istruzione)

B4

:

domanda di equipollenza diploma

B5

:

iscrizione esame di ammissione

B6

:

autorizzazione provvisoria di soggiorno, soggiorno limitato alla durata della borsa (deve essere indicata la durata della borsa)

B7

:

autorizzazione provvisoria di soggiorno, soggiorno temporaneo limitato alla durata dello scambio di studenti (che deve essere indicata)

B8

:

scuola privata — soggiorno temporaneo limitato alla durata della formazione presso (denominazione dell'istituto d'istruzione) + articolo 9 e articolo 13, legge 15.12.1980

B9

:

studi secondari — soggiorno limitato alla durata dell'anno scolastico + articolo 9 e articolo 13, legge 15.12.1980

B10

:

ricongiungimento familiare dello studente — soggiorno limitato alla durata degli studi coniuge/padre/madre + articolo 10bis, legge 15.12.1980

B11

:

ricongiungimento familiare — articolo 10, primo comma, punto 4o, legge 15.12.1980

B12

:

articolo 9 e articolo 13, soggiorno limitato alla durata dell'attività per la quale è concessa un'esenzione dal permesso di lavoro o dalla tessera professionale + (indicare durata dell'incarico, della ricerca, del contratto di lavoro, del tirocinio, della formazione)

B13

:

articolo 9 e articolo 13, soggiorno limitato a sei mesi + attività autonoma nel quadro di un accordo di associazione

B14

:

articolo 9 e articolo 13, soggiorno limitato alla durata del permesso di lavoro + 1 mese

B15

:

articolo 9 e articolo 13, soggiorno limitato alla durata della tessera professionale

B16

:

articolo 9 e articolo 13, soggiorno limitato ad otto mesi

B17

:

soggiorno temporaneo limitato a un anno + articolo 9 e articolo 13, legge 15.12.1980

B18

:

soggiorno limitato a sei mesi

B19

:

temporaneo-coabitazione + articolo 9 e articolo 13, legge 15.12.1980

B20

:

ricongiungimento familiare — articolo 40, legge 15.12.1980

B21

:

ricongiungimento familiare — articolo 10, primo comma, punto 1o, legge 15.12.1980

B22

:

ricongiungimento familiare — visto di ritorno

B23

:

soggiorno temporaneo limitato a sei mesi in vista di adozione + proroga del soggiorno sarà concessa previa autorizzazione dell'Ufficio degli stranieri secondo l'avanzamento significativo della procedura di adozione (presentazione dell'atto di adozione redatto in Belgio + omologazione di tale atto o decisione straniera definitiva che pronuncia l'adozione);

B24

:

soggiorno temporaneo limitato a un anno — vacanze di lavoro + articolo 9, e articolo 13, legge 15.12.1980

B25

:

Regio decreto del 20.10.1991 (questo codice DEVE SEMPRE figurare sul visto rilasciato agli stranieri inviati in Belgio per svolgere funzioni presso un'ambasciata, un consolato, una rappresentanza o un'istituzione internazionale nonché ai loro familiari, al coniuge e ai figli a carico. Ricordare: in questo caso riguarda SEMPRE il visto C)

B26

:

diritto al ritorno — autorizzazione provvisoria di soggiorno — articolo 19, legge 15.12.80

B27

:

autorizzazione al ritorno dopo un anno — autorizzazione provvisoria di soggiorno -articolo 9, legge 15.12.80 + Regio decreto 07.08.95

B28

:

ricongiungimento familiare — articolo 10, primo comma, punto 4o, legge 15.12.1980 — soggiorno limitato a quello del coniuge;

—   per i Paesi Bassi in caso di rilascio di un visto A, B, C, D+C e D o di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno

il numero dello straniero;

—   per il Lussemburgo in caso di rilascio di un visto D o D+C

L01

:

lavoratore dipendente

L02

:

lavoratore autonomo

L03

:

senza attività professionale (pensionato, risorse personali)

L04

:

studente (insegnamento postsecondario)

L05

:

ricercatore scientifico

L06

:

familiare di un cittadino comunitario

L07

:

coniuge (Stato terzo)

L08

:

futuro coniuge (Stato terzo)

L09

:

ricongiungimento familiare — ascendenti (Stato terzo)

L10

:

ricongiungimento familiare — discendenti (Stato terzo)

L11

:

figlio adottivo

L12

:

cure mediche

L13

:

ragioni umanitarie

L14

:

altro.

DANIMARCA

La rappresentanze danesi possono inserire le seguenti annotazioni:

 

«Gælder for Færøerne» (Valido per le Isole Fær Øer)

o

 

«Gælder for Grønland» (Valido per la Groenlandia)

o

 

«Gælder for Færøerne og Grønland» (Valido per le Isole Fær Øer e per la Groenlandia)

«Ansat hos [virksomhedens navn], [navn på modtageren af tjenesteydelsen]» (Assunto presso [nome dell'impresa], [nome del destinatario della prestazione di servizi]

«Garanti stillet» (Garanzia fornita).

GERMANIA

1.

Nome del funzionario/della funzionaria responsabile del rilascio del visto.

2.

In caso di rischio sotto il profilo della sicurezza, in particolare se l'interessato è segnalato ai fini di un arresto, vengono indicati, in via eccezionale, il valico e la data d'ingresso.

3.

In via eccezionale e nel caso questi dati non risultino chiari alla lettura del passaporto, la vignetta riporta la menzione della nazionalità del titolare del visto e del passaporto.

4.

Diciture o condizioni per la categoria di visti B:

Transit

Transit Seemann (transito di marittimi)

5.

Diciture o condizioni per la categoria di visti C:

Diplomatischer Kurier (corriere diplomatico)

Visa de Courtoisie (visto di cortesia)

Visa de Courtoisie/Dienstreise (visto di cortesia/missione)

Gratis-Visum (visto gratuito)

Gratis-Visum/Dienstreise (visto gratuito/missione)

Besuchs-/Geschäftsvisum (visto per viaggi di affari/visite)

Touristisches Visum (visto turistico)

Medizinische Behandlung (cure mediche)

Erwerbstätigkeit nicht gestattet, Tätigkeiten gem. § ...i.V.m. § 16 BeschV gestattet (attività lavorativa non consentita, consentite le attività a norma dell'articolo ... in combinato disposto con l'articolo 16 del regolamento sull'occupazione) (3)

Nur selbständige Tätigkeiten nach ...gestattet (consentite esclusivamente le attività autonome a norma dell'articolo...in combinato disposto con l'articolo 16 del regolamento sull'occupazione)

R (+ codice dello Stato rappresentato)

Nachweis der Krankenversicherung nicht erforderlich (attestato di assicurazione malattia non richiesto) (4)

ADS (5)

Nur in Begleitung des Arbeitgebers/der Familie (soltanto se accompagnato dal datore di lavoro/dalla famiglia)

Teilnahme an Sportveranstaltungen (partecipazione a manifestazioni sportive)

6.

Diciture o condizioni per visti speciali delle categorie D (6), C e D+C:

Diplomatisches Visum (visto diplomatico)

Dienstliches Visum (visto di servizio)

Studium, Beschäftigung nur gem. § 16 Abs. 3 AufenthG gestattet (studio, attività lavorativa consentita solo a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 della legge sul soggiorno)

Studienbewerbervisum (visto per aspiranti agli studi)

Sprachkurs (corso di lingue)

Erwerbstätigkeit nicht gestattet (attività lavorativa non consentita)

Sonstige Erwerbstätigkeit nicht gestattet (altra attività lavorativa non consentita)

Aufenthaltsanzeige nach Einreise (dichiarazione di presenza dopo l'ingresso) (7)

Selbständige Erwerbstätigkeit als ... gestattet (attività lavorativa autonoma in qualità di (8)... consentita)

Beschäftigung nur gem. § ... BeschV gestattet (attività lavorativa consentita solo a norma dell'articolo ... (9) del regolamento sull'occupazione)

Beschäftigung nur gem. § 39 BeschV i.V.m. Werkvertragsarbeitnehmerkarte gestattet (attività lavorativa consentita solo a norma dell'articolo 39 del regolamento sull'occupazione in collegamento con un attestato di lavoratore a contratto)

Visumerteilung nach «Vander Elst» (rilascio del visto sulla base della sentenza «Vander Elst»)

Familienzusammenführung (ricongiungimento familiare)

Eheschließung und gemeinsame Wohnsitznahme (matrimonio e residenza comune)

Aufnahme nach § 23 Abs. 2 AufenthG (accoglienza in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2 della legge sul soggiorno)

Spätaussiedler (persona di origine tedesca immigrata dai paesi dell'est)

mit Bedingungen/Auflagen versehen (soggetto a vincoli/condizioni) (10)

Die Aufenthaltsdauer entspricht dem in Zeile 2 eingetragenen Gültigkeitszeitraum (la durata del soggiorno corrisponde al termine di validità indicato alla seconda riga)

ABH... (Ufficio stranieri) (11)

GRECIA (12)

1.

Timbro con il nome e cognome del funzionario responsabile del rilascio del visto.

2.

Firma del funzionario responsabile del rilascio del visto.

3.

Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto o menzione «ΑΤΕΛΩΣ» (GRATIS).

4.

Nome, data e luogo di nascita, nazionalità di origine, nazionalità attuale, numero di passaporto e nome dei genitori del titolare del visto nel caso in cui tali dati non siano riportati sul passaporto.

5.

Numero di parenti iscritti sul passaporto del titolare del visto e lettere indicanti il legame di parentela.

6.

Se i minori iscritti sul passaporto non sono inclusi nel visto, viene apposta la dicitura «ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ» (ESCLUSI I MINORI).

7.

Se alcuni dei minori iscritti sul passaporto non sono inclusi nel visto, viene indicato il nome dei minori che viaggiano con i genitori.

8.

Nome e data di nascita del/dei minore/minori iscritti sul passaporto della persona che li accompagna.

9.

In casi eccezionali, per motivi di sicurezza, la data di ingresso della persona e la denominazione del valico di frontiera.

10.

Se vi sono obiezioni di uno Stato membro riguardo alla procedura di consultazione o, in conseguenza di tale procedura, vi sono ritardi nell'ottenimento della relativa risposta, può essere deciso, previa consultazione del servizio centrale del Ministero degli affari esteri, di rilasciare un visto che reca l'indicazione «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΞ/Γ4» (VISTO SPECIALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI/C4), seguita dal numero e dalla data della relativa autorizzazione, ad esempio ΑΣ 140361/09.02.05.

11.

Se, nonostante il richiedente figuri nell'elenco delle persone non ammesse, si decide, previa consultazione del servizio centrale del Ministero degli affari esteri, di rilasciare un visto, quest'ultimo reca l'indicazione «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΞ/Γ4» (VISTO SPECIALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI/C4), seguita dal numero e dalla data della relativa autorizzazione, ad esempio ΑΣ 140361/09.02.05.

12.

Se il visto è rilasciato sotto la piena responsabilità dell'autorità diplomatica o consolare che ha trattato la domanda, senza previa consultazione del servizio centrale, si utilizza l'indicazione «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» (VISTO SPECIALE), seguita dal nome dell'autorità che ha rilasciato il visto, ad esempio «Γεν. Προξενείο ΣΙΔΝΕΥ» (CONSOLATO GENERALE DI SIDNEY).

13.

In funzione dello scopo del viaggio e del tipo di visto possono essere riportate le seguenti indicazioni:

1

ADS = «APPROVED DESTINATION STATUS» (STATUS DI DESTINAZIONE APPROVATA)

2

«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (ATTIVITÀ SPORTIVE)

3

«ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» (VISTO DIPLOMATICO)

4

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» (MOTIVI PROFESSIONALI)

5

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» (MOTIVI RELIGIOSI)

6

«ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» (MOTIVI MEDICI)

7

«ΝΑΥΤΙΛΙΑ» (MARITTIMI)

8

«ΟΔΗΓΟΣ TIR» (CONDUCENTE TIR)

9

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΕ/ΕΟΧ» (FAMILIARE DI CITTADINO UE/SEE)

10

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ» (FAMILIARE DI CITTADINO GRECO)

11

«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (ATTIVITÀ CULTURALI)

12

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» (INVITO)

13

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ» (PERSONALITÀ)

14

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ» (CONFERENZA)

15

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (TURISMO)

16

«ΥΙΟΘΕΣΙΑ» (ADOZIONE)

17

NO INSURANCE REQUIRED  (13) (NESSUNA ASSICURAZIONE RICHIESTA)

SPAGNA

1.

Firma del funzionario abilitato al rilascio del visto.

2.

Timbro di firma recante nome e cognome del firmatario.

3.

Diciture «CEUTA» o «MELILLA». Queste diciture stanno a indicare che si tratta di un visto territoriale la cui validità è limitata alle città di Ceuta o Melilla, in applicazione della Dichiarazione III, inclusa nell'Atto finale del Protocollo di Adesione della Spagna all'Accordo di Schengen e alla Convenzione di applicazione di tale Accordo.

4.

Eventualmente, nome del titolare del visto e del passaporto.

5.

Eventualmente, valico di frontiera di ingresso e data esatta di tale ingresso.

6.

Codice alfanumerico (fino a 10 caratteri) con cui si indicano la nazionalità del richiedente il visto, il consolato spagnolo in cui viene presentata la domanda, il tipo e il motivo del visto.

7.

Importo dei diritti riscossi per il rilascio.

FRANCIA

1)   Diciture comuni, qualunque sia il tipo di visto

Nome del firmatario e firma

Ammontare dei diritti (per. es.: «30 €»)

Se non vengono versati diritti, si riporta la dicitura «GRATUITO» seguita dal codice alfanumerico che specifica il motivo della gratuità.

2)   Visto di transito aeroportuale (VTA)

«VISA SPECIAL no....»(«visto speciale n. ......») (dicitura utilizzata quando il visto viene rilasciato nonostante l'iscrizione del richiedente nell'elenco dei non ammessi, previa consultazione delle autorità centrali).

«TRANSIT AÉROPORTUAIRE», «DIPLOMATIQUE», «SERVICE» («transito aeroportuale», «diplomatico», «servizio»)

«NE PERMET PAS L'ENTRÉE DANS L'ESPACE SCHENGEN» («non consente l'ingresso nello spazio Schengen»)

3)   Visto di transito

a.   Prima dicitura:

«VISA SPÉCIAL no...» («visto speciale n. ...»)

«TRANSIT», «DIPLOMATIQUE», «SERVICE» («transito», «diplomatico», «servizio»)

b.   Seconda dicitura, i codici relativi alla Rappresentanza Schengen:

«REP. AUTRICHE.R A» (AUSTRIA –A)

«REP. BELGIQUE.R B» (BELGIO — B)

«REP. ALLEMAGNE.R D» (GERMANIA — D)

«REP. ESPAGNE.R E» (SPAGNA — E)

«REP. GRECE.R GR» (GRECIA — GR)

«REP. ITALIE.R I» (ITALIA — I)

«REP. LUXEMBOURG.R L» (LUSSEMBURGO –L)

«REP. PAYS-BAS.R NL» (PAESI BASSI — NL)

«REP. PORTUGAL.R P» (PORTOGALLO — P)

4)   Visto di breve soggiorno

a.   Prima dicitura:

«DIPLOMATIQUE» («diplomatico»)

«SERVICE» («servizio»)

«SOINS MEDICAUX» («cure mediche»)

«TRANSPLANTATION» («trapianto»)

«VOYAGE D'AFFAIRES» («viaggio d'affari»)

«ASCENDANT NON A CHARGE» («ascendente non a carico»)

«ETUDIANT CONCOURS» («studente concorso»)

«FAMILLE DE FRANÇAIS» («famiglia di cittadini francesi»)

«FAMILLE UE/EEE» («famiglia UE/SEE»)

«SAISONNIER OMI» («lavoratore stagionale OMI»)

«VISA SPECIAL» («visto speciale»)

«ACCORD DDTEFP» («accordo direzione dipartimentale del lavoro, dell'impiego e della formazione professionale»)

«NON PROFESSIONNEL» («non professionale»)

«SCIENTIFIQUE» («scienziato»)

b.   Seconda dicitura:

«COURT SEJOUR CIRCULATION» («breve soggiorno circolazione»)

«CARTE DE SEJ. A SOLLICITER DES L'ARRIVEE EN FRANCE» («carta di soggiorno da richiedere all'arrivo in Francia»)

«APT A SOLLICITER DES L'ARRIVEE EN FRANCE» («autorizzazione provvisoria al lavoro da richiedere all'arrivo in Francia»)

«REP. AUTRICHE.R A» (AUSTRIA –A)

«REP. BELGIQUE.R B» (BELGIO — B)

«REP. ALLEMAGNE.R D» (GERMANIA — D)

«REP. ESPAGNE.R E» (SPAGNA — E)

«REP. GRECE.R GR» (GRECIA — GR)

«REP. ITALIE.R I» (ITALIA — I)

«REP. LUXEMBOURG.R L» (LUSSEMBURGO –L)

«REP. PAYS-BAS.R NL» (PAESI BASSI — NL)

«REP. PORTUGAL.R P» (PORTOGALLO — P)

5)   Visto di lungo soggiorno

a.   Prima dicitura:

«ETUDIANT» («studente»)

«MINEUR SCOLARISE» («minore che frequenta la scuola»)

«SOINS MEDICAUX» («cure mediche»)

«TRANSPLANTATION» («trapianto»)

«ANCIEN COMBATTANT» («ex combattente»)

«ARTISTE» («artista»)

«COMMERCANT» («commerciante»)

«CONJOINT DE SCIENTIFIQUE» («coniuge di scienziato»)

«FAMILLE EMPLOYE DE DIPLOMATE» («famiglia dipendente di diplomatico»)

«FAMILLE DE FRANÇAIS» («famiglia di cittadini francesi»)

«FAMILLE UE/EEE» («famiglia UE/SEE»)

«PENSIONNE TRAVAIL» («pensionato lavoro»)

«SCIENTIFIQUE»(«scienziato»)

«VISITEUR»(«visitatore»)

«EMPLOYE DE DIPLOMATE» («dipendente di diplomatico»)

«ACCORD DDTEFP» («accordo direzione dipartimentale del lavoro, dell'impiego e della formazione professionale»)

b.   Seconda dicitura:

«DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR» («esonero dalla carta di soggiorno»)

«MONACO» («Monaco»)

«CARTE PROMAE A SOLLICITER DES L'ARRIVEE EN FRANCE» («carta protocollo Ministero Affari esteri da richiedere all'arrivo in Francia»)

«APT A SOLLICITER DES L'ARRIVEE EN FRANCE» («autorizzazione provvisoria al lavoro da richiedere all'arrivo in Francia»)

c.   Terza dicitura:

«VOIR CARTE DE SEJOUR» («vedasi carta di soggiorno»)

«VOIR CARTE SEJOUR PARENTS» («vedasi carta soggiorno genitori»)

«VOIR CARTE SPECIALE MAE»(«vedasi carta speciale Ministero Affari Esteri»)

ITALIA

Vengono apposte le seguenti diciture:

1)   Alla prima riga:

TRANSITO AEROPORTUALE

TRANSITO

a)   Visto per soggiorno di breve durata

«AFFARI»

«CURE MEDICHE»

«GARA SPORTIVA»

«INVITO»

«LAVORO AUTONOMO»

«LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO»

«LAVORO AUTONOMO/SPORT»

«LAVORO SUBORDINATO»

«LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI»

«LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO»

«LAVORO SUBORDINATO/SPORT»

«MISSIONE»

«MOTIVI RELIGIOSI»

«STUDIO»

«STUDIO/UNIVERSITÀ»

«TRASPORTO»

«TURISMO»

b)   Visto per soggiorno di lunga durata

«ADOZIONE»

«CURE MEDICHE»

«DIPLOMATICO»

«FAMILIARE AL SEGUITO»

«INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO»

«INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO/SPONSOR»

«LAVORO AUTONOMO»

«LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO»

«LAVORO AUTONOMO/SPORT»

«LAVORO SUBORDINATO»

«LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI»

«LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO»

«LAVORO SUBORDINATO/SPORT»

«MISSIONE»

«MOTIVI RELIGIOSI»

«REINGRESSO»

«RESIDENZA ELETTIVA»

«RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE»

«STUDIO»

«STUDIO/UNIVERSITÀ»

«VACANZE LAVORO»

2)   Alla seconda riga:

l'indicazione eventuale del valico di frontiera di entrata ed uscita

3)   Alla terza riga:

il cognome dell'addetto consolare che firmerà il visto

AUSTRIA

Vengono apposte — nell'ordine indicato — le seguenti diciture:

1.

Le diciture «Dienstvisum» (visto di servizio) o «Diplomatenvisum» (visto diplomatico) sono utilizzate soltanto dal Ministero federale degli Affari esteri o dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari austriache.

2.

I diritti riscossi sono indicati mediante le diciture «EUR/ATS .../FW …» o «Gratis».

3.

Se il rilascio del visto è subordinato a una dichiarazione d'impegno (Verpflichtungserklärung), si indica la dicitura «V».

4.

Se il visto è rilasciato sulla base di un «Carnet per turisti» dell'Automobile Club dell'Austria o di un buono di viaggio dell'ELVIA si indica la dicitura «V(ÖAMTC)» O «V(ELVIA)».

5.

Se il rilascio del visto è subordinato a una dichiarazione d'impegno generale (Generalverpflichtungserklärung), si indica la dicitura «GVE».

6.

Se il visto viene rilasciato a un camionista, si indica la dicitura «F».

7.

Se singoli bambini iscritti nel passaporto sono esclusi dal visto, vengono indicati i nomi dei bambini che partecipano al viaggio.

8.

In caso di apposizione di un visto su un passaporto collettivo, si indica la dicitura «S» nonché il numero fra parentesi delle persone iscritte.

9.

Nell'ultima riga del campo «Annotazioni» si indica a circa 1 cm dal margine destro il codice, composto da tre caratteri e stabilito dalle Rappresentanze o dai posti di frontiera, corrispondente al nome delle persone abilitate a firmare.

POLONIA

Nella zona riservata alle annotazioni della vignetta visto possono figurare i numeri seguenti:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.

Essi riguardano soltanto il visto per soggiorno di breve durata e il visto per soggiorno di lunga durata.

PORTOGALLO

1.

Verrà iscritta la lettera «A» nei casi di visto rilasciato previa consultazione delle autorità centrali. Qualora il visto venga rilasciato senza tale consultazione, verrà iscritta la lettera «B».

2.

Nei casi di visto rilasciato in rappresentanza di un altro Stato, verrà iscritta la lettera «R» seguita dall'iniziale dello Stato rappresentato.

3.

Firma del funzionario abilitato a rilasciare il visto.

4.

Timbro a secco.

5.

Verrà iscritta la dicitura «studio», «soggiorno temporaneo», «soggiorno», «competizione sportiva/spettacolo», «ricerca/lavoro altamente qualificato», «lavoro autonomo» o «lavoro retribuito» a seconda del tipo di visto nazionale rilasciato.

SLOVENIA

1.   Diciture per la categoria di visti A:

letališki tranzit (transito aeroportuale)

diplomatski vizum (visto diplomatico)

sluÿbeni vizum (visto di servizio)

humanitarni razlogi (motivi umanitari)

2.   Diciture per la categoria di visti B:

tranzit (transito)

diplomatski vizum (visto diplomatico)

sluÿbeni vizum (visto di servizio)

skupinski vizum (visto collettivo)

voznik tovornjaka z vozilom (conducente di autocarri con veicolo)

voznik avtobusa z vozilom (conducente di autobus con veicolo)

humanitarni razlogi (motivi umanitari)

3.   Diciture per la categoria di visti C:

diplomatski vizum (visto diplomatico)

sluÿbeni vizum (visto di servizio)

skupinski vizum (visto collettivo)

zasebni obisk (visita privata)

turizem (turismo)

poslovno (affari)

šport-nepridobitno (sport senza scopo di lucro)

kultura-nepridobitno (cultura senza scopo di lucro)

voznik tovornjaka z vozilom (conducente di autocarri con veicolo)

voznik avtobusa z vozilom (conducente di autobus con veicolo)

humanitarni razlogi (motivi umanitari)

zdravljenje (cure mediche)

ITF rehabilitacija (riabilitazione delle vittime delle mine)

FINLANDIA

1.

I passaporti diplomatici e di servizio riporteranno il cognome e nome nonché la dicitura «diplomaattileimaus» (diplomatico) o «virkaleimaus» (di servizio).

2.

Gli altri documenti di viaggio riporteranno il cognome e nome nonché una delle seguenti diciture: «F.1», «F.2», «F.3», «F.4», «F.5», «F.6», «E.F.1», «E.F.2», «E.F.3», «E.F.4», «E.F.5», «E.F.6».

SVEZIA

1.

I visti diplomatici riporteranno il codice «U» seguito dalla dicitura «Diplomatisk visering, Diplomatic».

2.

La rappresentanza inserirà, se del caso, i cognomi, nomi e date di nascita delle persone iscritte sul passaporto del titolare che accompagnano quest'ultimo. Se lo spazio non è sufficiente, sarà utilizzata la pagina successiva del passaporto.

3.

Firma del funzionario responsabile del rilascio del visto. La firma supera il bordo della vignetta in modo da sconfinare sul foglio del passaporto.

4.

Eventualmente, possono essere inserite nella parte «osservazioni» le seguenti diciture:

Lastbilschaufför

(conducente di autocarri)

Busschaufför (turister)

(conducente di autobus (turisti))

Turistguide

(guida turistica)

Bärplockare

(raccoglitore di bacche)

NORVEGIA

1.

Timbro a secco.

2.

Firma.

3.

Potrà essere aggiunto un numero nazionale.


(1)  In caso di rilascio di un visto in rappresentanza di un altro paese, ciascuna Parte contraente lo indicherà nella zona «annotazioni» iscrivendo la lettera R seguita dal codice del paese rappresentato.

A tal fine, è opportuno utilizzare i seguenti codici: Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: EL, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S.

(2)  Cfr. articolo 2 della decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pagg. 79).

(3)  Questa condizione si sceglie nei casi in cui devono essere esercitate in Germania determinate attività specificate mediante indicazione del riferimento preciso nel regolamento sull'occupazione, le quali a norma dell'articolo 16 di detto regolamento non costituiscono attività ai sensi della legge sul soggiorno allorché sono esercitate per meno di 3 mesi in un arco di tempo di dodici mesi nel territorio della Germania federale.

(4)  Cfr. art. 2 della decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2 del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79).

(5)  Cfr. art. 4, par. 3, lettera c) del Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (ADS) — Gazzetta ufficiale (L 83 del 20.3.2004, pag. 14).

(6)  Per i visti della categoria D la Germania si riserva di fissare condizioni e disposizioni supplementari nonché diciture descrittive integrative.

(7)  Solo in determinati casi (per esempio su richiesta di un ufficio stranieri situato all'interno del paese).

(8)  Indicare la denominazione precisa dell'attività lavorativa autonoma consentita.

(9)  Precisare mediante indicazione del riferimento nel regolamento sull'occupazione quale tipo di attività lavorativa possa essere esercitato nel territorio della Germania federale.

(10)  I vincoli/condizioni sono riportati accanto alla vignetta visto nel passaporto.

(11)  Qualora il visto sia stato rilasciato con l'autorizzazione di un ufficio stranieri tedesco, si indica tale ufficio qui di seguito.

(12)  La disposizione si applica ai visti VTA, VTB, VTC e VTL. Sui visti VTD e VD+C possono figurare indicazioni diverse da quelle qui menzionate.

(13)  Cfr. articolo 2 della decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2 del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79).


ALLEGATO 10

Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica

1.   Definizione

Questa zona si trova nella parte inferiore della vignetta sotto la rubrica delle annotazioni nazionali. Si compone obbligatoriamente di due righe di 36 caratteri. Il tipo di carattere utilizzato — ORCB 1 — consente una lettura automatica della vignetta con appositi apparecchi dotati di lettore ottico installati nei posti di frontiera esterna allo scopo di sveltire le procedure di controllo.

Essendo le caratteristiche tecniche di questa zona molto precise, potranno stamparla soltanto i consolati provvisti di sistema informatico.

In tal caso nessuna iscrizione particolare dovrà figurare in questa zona (timbro, firma, dicitura nazionale, ecc.) poiché ciò renderebbe la zona illeggibile per le macchine.

2.   Apposizione della vignetta

La vignetta deve essere apposta quanto più vicino possibile al bordo della pagina del passaporto.

Esempio di numero perforato

Intestazione

Zona d'ispezione visiva

Zona di lettura automatica

Bordo sinistro della pagina del passaporto

Bordo di riferimento del passaporto

3.   Descrizione della zona

Questa descrizione ha una funzione puramente informativa per le sedi sprovviste di sistema informatico. Nel caso contrario, il computer stamperà automaticamente il contenuto della vignetta, compresa questa zona destinata alla lettura ottica di cui una parte dei dati figura già nella parte superiore della vignetta.

ZONA DESTINATA ALLA LETTURA AUTOMATICA (ZLA)

Prima riga: 36 caratteri (obbligatori)

Posizione

Numero di caratteri

Rubrica

Specificazione

1-2

2

Tipo di documento

1o carattere: V

2o carattere: codice tipo di visto (A, B, C o D)

3-5

3

Stato emittente

Codice alfabetico su 3 caratteri dell'ICAO: BEL, DNK, D<<, GRC, ESP, FRA, ITA, LUX, NLD, AUT, PRT, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36

31

Cognome e nome

Il cognome deve essere separato dai nomi mediante due riempitivi (<<); le singole parti di un nome composto devono essere separate da un riempitivo (<); gli spazi inutilizzati devono essere completati con un riempitivo <.

Seconda riga: 36 caratteri (obbligatori)

Posizione

Numero di caratteri

Rubrica

Specificazione

1

9

Numero del visto

È il numero stampato nell'angolo superiore destro della vignetta.

10

1

Carattere di controllo

Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall'ICAO.

11

3

Nazionalità del richiedente

Codifica alfabetica su 3 caratteri dell'ICAO.

14

6

Data di nascita

La struttura è AAMMGG, ossia:

 

AA = anno (obbligatorio)

 

MM = mese o << se sconosciuto

 

GG = giorno o << se sconosciuto

20

1

Carattere di controllo

Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall'ICAO.

21

1

Sesso

F=femminile, M=maschile,

<=non specificato.

22

6

Data scadenza validità del visto

La struttura è AAMMGG senza riempitivo.

28

1

Carattere di controllo

Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall'ICAO.

29

1

Validità territoriale

a)

Se VTL iscrivere la lettera T.

b)

Se visto uniforme iscrivere il carattere riempitivo <.

30

1

Numero di ingressi

1, 2 o M.

31

2

Durata del soggiorno

a)

Breve soggiorno: Numero di giorni iscritto nella zona di lettura visiva.

b)

Lungo soggiorno: <<

33

4

Inizio di validità

La struttura è AAMMGG senza riempitivo.


ALLEGATO 11

Lista dei documenti su cui si può apporre il visto

Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen i documenti di viaggio riportati in appresso sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza:

a)

Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri.

b)

Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il Comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità:

sia la lista dei passaporti o documenti di viaggio in questione

sia la lista dei paesi o territori non riconosciuti che hanno rilasciato i medesimi.

Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della Convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti.

c)

Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

d)

Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi (1).


(1)  Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale Convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale Convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen.


ALLEGATO 12

Diritti in EURO da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto

TIPO DI VISTO

Diritti da riscuotere (in euro)

Transito aeroportuale (tipo A)

35  (1)

Transito (tipo B)

35  (1)

Breve durata (1 — 90 giorni) (tipo C)

35  (1)

Ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C)

35  (1)

Validità territoriale limitata (tipo B e C)

35  (1)

Rilasciato in frontiera (tipi B e C)

35  (1)

Questo visto può essere rilasciato gratuitamente.

Visto collettivo, (tipi A, B e C)

35 + 1 per persona  (1)

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)

Importo fissato dagli Stati membri, eventualmente gratuitamente  (1)

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D + C)

Importo fissato dagli Stati membri, eventualmente gratuitamente  (1)

Tali diritti sono riscossi in EURO o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.

Principi:

I.

I diritti sono versati in moneta convertibile o nella moneta nazionale sulla base del cambio ufficiale in vigore.

II.

In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico.

III.

I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni.


(1)  Conformemente alla decisione del Consiglio (CE) n. 454/2003 del 13 giugno 2003, GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8, articolo 2:

La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2005.

Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1o luglio 2005, purché notifichino al Segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.


ALLEGATO 13

Modalità di compilazione della vignetta visto

Avvertenza:di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione.

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE (VTA)

Si ricorda che sono sottoposti a VTA soltanto i cittadini di determinati paesi sensibili (cfr. all. 3). Il titolare di un VTA non può lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di transito.

Esempio 1

VTA SEMPLICE

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Tipo di visto: il VTA è rappresentato dalla lettera A.

Il VTA semplice dà accesso ad un solo paese (Italia, in questo caso).

La durata di validità è calcolata a partire dalla data di partenza (p.es. 10.02.00); la scadenza è fissata aggiungendo una «franchigia» di 7 giorni nel caso in cui il titolare del visto rinvii la sua partenza.

Dato che il VTA non dà diritto al soggiorno, la rubrica «Durata del soggiorno» deve essere sbarrata con XXX.

Esempio 2 a)

VTA DOPPIO

(validità: un paese)

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Il VTA doppio permette il transito aeroportuale andata e ritorno.

Il termine della durata è calcolato secondo la formula: data del viaggio di ritorno + 7 giorni (nell'esempio fatto: data di ritorno 22.02.00).

Se è previsto il transito attraverso un solo aeroporto, la rubrica «valido per» è compilata con il nome del paese interessato (Esempio 2 a)). Se il transito deve eccezionalmente aver luogo attraverso 2 paesi Schengen diversi all'andata e al ritorno, si indicherà «Stati Schengen» (Esempio 2 b) in appresso).

Esempio 2 b)

VTA Doppio

(validità più paesi)

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La rubrica «valido per» è compilata con «Stati Schengen» al fine di consentire il transito attraverso due aeroporti situati in due paesi diversi.

Esempio 3

VTA MULTIPLO

(deve rimanere eccezionale)

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Nel caso di un VTA multiplo (che consente vari transiti) il termine della validità è calcolato secondo la formula: data della prima partenza + 3 mesi.

Per compilare la rubrica «valido per» si procede come per il VTA doppio.

VISTO DI TRANSITO

Esempio 4

TRANSITO SEMPLICE

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Tipo di visto: il visto di transito è rappresentato dalla lettera B. Si raccomanda di aggiungere per esteso «TRANSITO».

La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data di partenza (p.es. 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + (5 giorni massimo) + 7 giorni (franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvii la partenza).

La durata del soggiorno non può essere superiore a 5 giorni.

Esempio 5

DOPPIO TRANSITO

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Durata di validità: quando la data dei vari transiti non è nota, cosa che generalmente accade, il termine di validità sarà calcolato secondo la formula: data di partenza + 6 mesi.

La durata del soggiorno non potrà essere superiore a 5 giorni per ogni transito.

Esempio 6

TRANSITO MULTIPLO (deve rimanere eccezionale)

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La durata di validità è calcolata come per il doppio transito (ESEMPIO 5).

La durata del soggiorno non può superare i 5 giorni per ogni transito.

BREVE SOGGIORNO

Esempio 7

BREVE SOGGIORNO SEMPLICE

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Tipo di visto: il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C.

La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza (p.es. 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + durata del soggiorno + franchigia di 15 giorni.

La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (nella fattispecie, a titolo di esempio, 30 giorni).

Esempio 8

BREVE SOGGIORNO MULTIPLO

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La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza + 6 mesi massimo in funzione dei giustificativi presentati.

La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (esempio fatto qui, ma la durata può essere inferiore). La durata del soggiorno stabilita corrisponde alla durata cumulata dei soggiorni successivi. Essa è altresì funzione dei giustificativi presentati.

Esempio 9

BREVE SOGGIORNO DI CIRCOLAZIONE

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Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità superiore a 6 mesi; 1, 2, 3 o 5 anni nei casi eccezionali (V.I.P.). Nell'esempio fatto qui, la validità è fissata a 1 anno.

Per la durata del soggiorno (massimo 90 giorni) si procede come per l'esempio 8.

VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL)

Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito.

La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati.

Esempio 10

VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE

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Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, la Italia.

Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'Esempio 7).

Esempio 11

VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI

Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata

con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna.

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o con la menzione «Stati Schengen» seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna.

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Esempio 12

VTL TRANSITO, UN PAESE

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Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto.

La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia.

CASO DELLE PERSONE ACCOMPAGNATE

Esempio 13

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Si tratta del caso in cui uno o più minori o, in via eccezionale, il coniuge sono iscritti sul passaporto.

Se uno o più minori iscritti sul documento di viaggio beneficiano del visto, si aggiunge dopo il numero, nella rubrica «Numero del passaporto», «+ nX» (n corrisponde al numero di minori) e «+ Y» (se il coniuge è iscritto sul passaporto). Nell'esempio fatto (breve soggiorno, ingresso semplice, durata di soggiorno 30 giorni) il visto è rilasciato per il titolare del passaporto, 3 minori e il coniuge.

VISTO RILASCIATO IN RAPPRESENTANZA

Esempio 14

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Si tratta del caso in cui un visto è rilasciato da un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di un altro Stato Schengen.

Nella fattispecie, la rubrica «Annotazioni» è da completare con la lettera R seguita del codice del paese per conto del quale è stato rilasciato il visto.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

Belgio

B

Danimarca

DK

Germania

D

Grecia

GR

Spagna

E

Francia

F

Italia

I

Lussemburgo

L

Paesi Bassi

NL

Austria

A

Portogallo

P

Finlandia

FIN

Svezia

S

Islanda

IS

Norvegia

N

Nell'esempio si tratta di un caso in cui l'Ambasciata dell'Italia a Lusaka ha rilasciato un visto in rappresentanza della Grecia.

VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC)

Esempio 15

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In questo caso, la dicitura «valido per» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen».

Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dall'Italia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata.

Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D+C.

S I N T E S I

 

«VALIDO PER»

«TIPO»

«NUMERO D'INGRESSI»

«DA»................. «A»

«DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO»

(in giorni)

Transito aeroportuale

ITALIA

(per esempio)

o STATI SCHENGEN

A

01

Data di partenza

Data di partenza + 7 giorni

XXX

02

Data di partenza

Data di partenza + 7 giorni

MULT  (1)

Data di partenza

Data di 1a partenza + numero di mesi autorizzati (massimo 3 mesi)

Transito

STATI SCHENGEN

o

ITALIA

(per esempio)

B

01

Data di partenza

Data di partenza + numero durata del soggiorno + 7 giorni

da 1 a 5

02

Data di 1a partenza

Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 6 mesi)

MULT  (1)

Data di 1a partenza

Breve soggiorno

STATI SCHENGEN

o

ITALIA

(per esempio)

C

01

Data di partenza

Data di partenza + durata del soggiorno+ 15 giorni

da 1 a 90

MULT  (2)

Data di 1a partenza

Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 5 anni)

Lungo soggiorno valido anche come visto per breve soggiorno

ITALIA

(per esempio)

+ STATI SCHENGEN

D + C

01

 

 

 

MULT  (2)

 

 

 


(1)  MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi

(2)  MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi


ALLEGATO 14

Obblighi inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale

1.   INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA

1.1.   Generalità

Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della Convenzione di applicazione.

Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. La Parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre Parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della Convenzione di applicazione).

Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della Convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune, Cap. V, punto 3, è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso.

b)

Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le Parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre Parti contraenti.

1.2.   Norme procedurali

Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle Parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali:

1.2.1.   Rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari

Per l'informazione delle altre Parti contraenti valgono le disposizioni (cfr. doc. SCH/II-Visa (94) 7) previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle Parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore.

1.2.2.   Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera

In questo caso, l'informazione delle altre Parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali.

1.2.3.   È necessario che le Parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni.

1.2.4.   Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre Parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più Parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati.

1.2.5.   Sono trasmessi alle Parti contraenti i seguenti dati:

 

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

 

Cittadinanza del titolare del visto

 

Data e luogo di rilascio del visto con validità territoriale limitata

 

Motivi della limitazione territoriale del visto:

motivi umanitari

motivi di interesse nazionale

obblighi internazionali

documento di viaggio non è valido per tutte le parti contraenti

secondo visto nell'arco di un semestre

per motivi urgenti, in un caso soggetto a consultazione, non sono interpellate le autorità centrali

obiezioni di un'Autorità centrale in un caso soggetto a consultazione.

2.   ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME

Sulla base dei principi adottati dal Comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 24), è obbligatorio informare le Parti contraenti nei seguenti casi:

2.1.   Annullamento del visto

L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto.

La Parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra Parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio.

Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:

 

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

 

Cittadinanza del titolare del visto

 

Tipo e numero del documento di viaggio

 

Numero della vignetta visto

 

Tipo di visto

 

Data e luogo del rilascio del visto

 

Data e motivo dell'annullamento.

2.2.   Revoca del visto

La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere.

La Parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la Parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1.

2.3.   Riduzione della durata di validità del visto

Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra Parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1.

2.4.   Procedura

Le informazioni trasmesse alla Parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa Parte contraente.

3.   INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25)

L'articolo 25, paragrafo 1 dispone che la Parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri.

L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma prevede che la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la Parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione.

consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e

informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione, la consultazione della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione.

Stando allo spirito della Convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle Parti contraenti rimarrà una deroga.

Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della Convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura SIRENE.

Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi dodici mesi dopo la messa in vigore della Convenzione di applicazione.


ALLEGATO 15

Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

GERMANIA

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FRANCIA

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LITUANIA (1)

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ALLEGATO 16

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme

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ALLEGATO 17

Documento di transito agevolato (FTD)

e

documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

REGOLAMENTO (CE) N. 693/2003 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2003

che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.

(2)

La Comunità dovrebbe in particolare affrontare la nuova situazione dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue.

(3)

Per questo caso specifico di transito per via terrestre dovrebbero essere istituiti un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document — FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document — FRTD).

(4)

L'FTD/FRTD dovranno costituire documenti con valore di visti di transito che autorizzano i loro titolari ad entrare per transitare attraverso i territori degli Stati membri ai sensi delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativo all'attraversamento delle frontiere esterne.

(5)

Le condizioni e le procedure per il rilascio di tali documenti dovrebbero essere agevolate in linea con le disposizioni dell'acquis di Schengen.

(6)

In caso di abuso del regime al titolare dell'FTD/FRTD dovrebbero essere comminate le sanzioni contemplate dal diritto nazionale.

(7)

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire il riconoscimento dell'FTD/FRTD rilasciato da uno Stato membro da parte degli altri Stati membri, vincolati dalle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di attraversamento delle frontiere esterne, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare tali misure in forza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 694/2003 (3) istituisce un modello uniforme per l'FTD e l'FRTD.

(9)

L'istruzione consolare comune (4) e il manuale comune (5) dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (7).

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(13)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(14)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione e diventerà pertanto applicabile soltanto dopo la soppressione dei controlli alle frontiere interne,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   Il presente regolamento istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document — FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document — FRTD) ai fini del transito agevolato.

2.   Per transito agevolato s'intende il transito specifico e diretto per via terrestre di un cittadino di un paese terzo che deve necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri, per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue.

Articolo 2

Autorizzazione particolare (FTD/FRTD)

1.   L'FTD è un'autorizzazione particolare che consente un transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri per una pluralità d'ingressi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre.

2.   L'FRTD è un'autorizzazione particolare che consente un transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia.

3.   L'FTD/FRTD è rilasciato utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 694/2003.

Articolo 3

Campo d'applicazione e validità

1.   L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore dei visti di transito e hanno una validità territoriale limitata allo Stato membro che li ha rilasciati e agli altri Stati membri attraverso i quali il transito agevolato viene effettuato.

2.   L'FTD è valido per un periodo massimo di tre anni. Un transito effettuato con l'FTD non può superare ventiquattro ore.

3.   L'FRTD è valido per un periodo massimo non superiore a tre mesi. Un transito effettuato con l'FRTD non può superare sei ore.

CAPO II

RILASCIO DI UN FTD/FRTD

Articolo 4

Condizioni

Per ottenere un FTD/FRTD il richiedente deve:

a)

essere in possesso di un documento valido che lo autorizza ad attraversare le frontiere esterne, quali definite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (10);

b)

non essere segnalato ai fini della non ammissione;

c)

non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tuttavia, in relazione all'FRTD, non si applica la consultazione preliminare a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

d)

per l'FTD, giustificare la necessità di effettuare frequenti viaggi tra le due zone del territorio del suo paese.

Articolo 5

Procedura per la domanda

1.   La domanda di un FTD è presentata alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di rilasciare l'FTD/FRTD a norma dell'articolo 12. Se la decisione di rilasciare l'FTD/FRTD è comunicata da più di uno Stato membro, la domanda è presentata alle autorità consolari dello Stato membro del primo ingresso. Questa procedura prevede la presentazione, se del caso, di una documentazione che attesti la necessità di viaggi frequenti, in particolare documenti comprovanti legami familiari o giustificazioni sociali, economiche o di altro tipo.

2.   Nel caso di un FRTD uno Stato membro può di norma accettare che le domande siano trasmesse tramite altre autorità o tramite terzi.

3.   La domanda di un FTD è presentata sul modulo standard definito nell'allegato I.

4.   I dati personali da comunicare per ottenere un FRTD sono forniti mediante il modulo contenente i dati personali definito nell'allegato II. Detto modulo può essere compilato a bordo del treno prima dell'apposizione dell'FRTD e in ogni caso prima dell'entrata nel territorio dello Stato membro attraversato dal treno, a condizione che i dati personali fondamentali — di cui all'allegato II — siano trasmessi per via elettronica alle autorità dello Stato membro competente al momento della presentazione della richiesta di acquisto del biglietto ferroviario.

Articolo 6

Procedura di rilascio

1.   L'FTD/FRTD è rilasciato dagli uffici consolari dello Stato membro e non è emesso alla frontiera. La decisione di rilascio dell'FRTD è presa dalle autorità consolari competenti al più tardi 24 ore dopo la trasmissione per via elettronica di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

2.   Nessun FTD/FRTD è apposto su un documento di viaggio scaduto.

3.   Il periodo di validità del documento di viaggio sul quale è apposto l'FTD/FRTD è più lungo di quello dell'FTD/FRTD.

4.   Nessun FTD/FRTD è apposto su un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. In questo caso esso è apposto dagli uffici consolari sul modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 (11). Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l'FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.

Articolo 7

Costi amministrativi di un FTD/FRTD

1.   I diritti corrispondenti ai costi amministrativi inerenti all'esame della domanda di FTD sono pari a 5 EUR.

2.   L'FRTD è rilasciato gratuitamente.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALL'FTD/FRTD

Articolo 8

Irricevibilità della domanda

1.   Qualora la rappresentanza consolare di uno Stato membro rifiuti di esaminare una domanda o di rilasciare un FTD/FRTD, la procedura e i possibili mezzi di impugnazione sono disciplinati dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

2.   Qualora un FTD/FRTD sia rifiutato e la legislazione nazionale preveda la motivazione del rifiuto, tale motivazione è comunicata al richiedente.

Articolo 9

Sanzioni

In caso di abuso del regime al titolare dell'FTD/FRTD dovrebbero essere comminate le sanzioni contemplate dalla legislazione nazionale.

Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e comprendono la possibilità di annullare o revocare l'FTD/FRTD.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Fatte salve le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, si applicano inoltre all'FTD/FRTD le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di visti.

Articolo 11

1.   L'istruzione consolare comune è modificata come segue:

a)

nella parte I è aggiunto il punto seguente:

«2.5.

Documenti aventi lo stesso valore di un visto, che autorizzano ad attraversare le frontiere esterne: FTD/FRTD

Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o un FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 (12) e (CE) n. 694/2003 (13) del Consiglio (cfr. allegato 17).;

b)

il testo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 694/2003 sono acclusi in quanto allegato 17.

2.   Il manuale comune è modificato come segue:

a)

nella parte I è aggiunto il punto seguente:

«3.4.

DOCUMENTI AVENTI LO STESSO VALORE DI UN VISTO, CHE AUTORIZZANO AD ATTRAVERSARE LE FRONTIERE ESTERNE: FTD/FRTD

Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o un FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 (14) e (CE) n. 694/2003 (15) del Consiglio (cfr. allegato 15).;

b)

il testo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 694/2003 sono acclusi in quanto allegato 15.

Articolo 12

Applicazione

1.   Gli Stati membri che decidono di rilasciare l'FTD e l'FRTD comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

2.   Qualora decidano di non rilasciare più l'FTD e l'FRTD, gli Stati membri comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 13

Rendiconto

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime di transito agevolato entro tre anni dall'entrata in vigore della prima decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. GIANNITSIS

ALLEGATO I

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Image

ALLEGATO II

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REGOLAMENTO (CE) N. 694/2003 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2003

che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (18),

visto il parere del Parlamento europeo (19),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.

(2)

Il regolamento (CE) n. 693/2003 (20) del Consiglio istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document — FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document — FRTD) per il caso specifico di transito per via terrestre dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue. Dovrebbero essere stabiliti modelli uniformi per tali documenti.

(3)

Detti modelli uniformi dovrebbero contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Essi dovrebbero inoltre essere idonei all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

(4)

La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita alla Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (21).

(5)

Per limitare allo stretto necessario la divulgazione delle informazioni in questione, è altresì indispensabile che ciascuno Stato membro che rilascia il FTD/FRTD attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di FTD/FRTD, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza ognuno di detti Stati dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

(6)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (22).

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(8)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (23), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (24).

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (25). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (26). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I documenti di transito agevolato (FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono costituiti da un modello uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.   I documenti di transito ferroviario agevolato (FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono costituiti da un modello uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, con riferimento a:

a)

caratteristiche e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

b)

procedimenti e norme tecnici da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme di FTD/FRTD;

c)

altre norme da osservare ai fini della compilazione del modello uniforme di FTD/FRTD.

2.   I colori del modello uniforme di FTD e FRTD possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro che ha deciso di rilasciare il FTD/FRTD nomina un unico organismo responsabile della loro stampa. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tal fine un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato l'FTD o l'FRTD hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere. L'FTD e l'FRTD non devono contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste negli allegati del presente regolamento o menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 6

Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano il modello uniforme di FTD e FRTD di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle caratteristiche e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

La necessità dell'inserimento della fotografia di cui all'allegato I, punto 2 e all'allegato II, punto 2, può essere determinata entro la fine del 2005.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. GIANNITSIS

ALLEGATO I

DOCUMENTO DI TRANSITO AGEVOLATO (FTD)

Caratteristiche di sicurezza

1.

In questa zona figura un elemento otticamente variabile che garantisce una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.

2.

Inserimento di una fotografia, rispondente ad elevati requisiti di sicurezza.

3.

In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90° . I codici utilizzati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 1683/95.

4.

Al centro di questa zona figura la parola «FTD» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5.

In questa casella figura il numero dell'FTD, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3. È utilizzato un carattere speciale.

Zone da completare

6.

Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui l'FTD è valido.

7.

Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità dell'FTD.

8.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del transito» e la dicitura «giorni».

9.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10.

Questa casella deve iniziare con la parola «il» (seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente); più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» (seguita dal numero di passaporto del titolare).

11.

Questa casella deve riportare cognome e nome del titolare.

12.

Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13.

Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta non è colorata (tonalità di bianco basico).

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese, in francese e nella lingua dello Stato emittente.

Modello dell'FTD

Image

ALLEGATO II

DOCUMENTO DI TRANSITO FERROVIARIO AGEVOLATO (FRTD)

Caratteristiche di sicurezza

1.

In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisce una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.

2.

Inserimento di una fotografia, rispondente ad elevati requisiti di sicurezza.

3.

In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. I codici utilizzati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 1683/95.

4.

Al centro di questa zona figura la parola «FRTD» in lettere maiuscole e colore variabile, dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5.

In questa casella figura il numero dell'FRTD, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3. È utilizzato un carattere speciale.

Zone da completare

6.

Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui l'FRTD è valido.

7.

Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità dell'FRTD.

8.

In questa casella è indicata la dicitura «viaggio singolo di andata e ritorno»; più oltre sulla riga deve figurare la dicitura «ore».

9.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10.

Questa casella deve iniziare con la parola «il» (seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente); più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» (seguita dal numero di passaporto del titolare).

11.

Questa casella deve riportare cognome e nome del titolare.

12.

Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13.

Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta non è colorata (tonalità di bianco basico).

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese, in francese e nella lingua dello Stato emittente.

Modello dell'FTD

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(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Parere espresso l'8.4.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1. Istruzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2003 (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1).

(5)  GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 2003/170/GAI (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27).

(11)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

(12)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(13)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15

(14)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(15)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15

(16)  Dati personali fondamentali che devono essere trasmessi per via elettronica.

(17)  Le caselle contrassegnate da un asterisco vanno compilate soltano nel caso del minori che viaggiano non accompagnati.

(18)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(19)  Parere espresso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(20)  Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(21)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 23).

(22)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(23)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(24)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(25)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(26)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO 18

Tabella di rappresentanza in materia di rilascio di visti uniformi

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

LU

NL

AT

PT

FI

SE

IS

NO

AFGHANISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kabul

 

 

x

 

 

x (1)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirana

NL

x

x

x

FR

x

x

NL

x

x

FR

DK

DK

DK

x

Argirocastro

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korutsa

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scutari

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Valona

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algeri

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

DK

x

DK

DK

Annaba

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orano

 

 

 

 

x

x (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDORRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andorra-La-Vella

FR

 

FR

FR

x

x

 

FR

FR

ES

ES

 

 

 

 

ANGOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luanda

x

NO

x

PT

x

x

x

BE

x

PT

x

 

x

NO

x

Benguela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

x

 

 

 

 

ARABIA SAUDITA

x

x

x

x

x

x

x

BR

x

x

x

x

x

DK

x

Riyadh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedda

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires

x

SE

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Bahia Blanca

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordoba

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario — Santa Fé

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plata

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar del Plata

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erewan

DE

 

x

x

IT

x

x

DE

DE

DE

FR

IT

DE

FR

FR

AUSTRALIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canberra

x

x

x

x

x

 

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Adelaide

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Brisbane

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Melbourne

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Perth

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydney

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

 

x

x

 

DK

DK

AZERBAIGIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baku

DE

 

x

x

FR

x

x

DE

DE

FR

FR

NO

NO

NO

x

BAHREIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manama

DE

DE

x

FR

FR

x

x

DE

DE

FR

FR

DE

DE

DE

DE

BANGLADESH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacca

NL

x

x

IT

FR

x

x

NL

x

FR

FR

DK

x

DK

x

BENIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotonou

x

x

x

FR

FR

x

FR

NL

x

FR

FR

NL

DK

DK

DK

BHUTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

Thimphou

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIELORUSSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minsk

DE

 

x

x

FR

x

x

DE

DE

DE

FR

 

 

FR

FR

BOLIVIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz

x

x

x

ES

x

x

x

BE

x

ES

FR

NL

 

DK

DK

BOSNIA-ERZEGOVINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo

NL

x

x

x

x

x

x

NL

x

x

x

DK

x

DK

x

BOTSWANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaboron

FR

SE

x

FR

FR

x

FR

FR

FR

DE

DE

DE

x

SE

SE

BRASILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasilia

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Belém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Belo Horizonte

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Curitiba

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Porto Alegre

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Recife

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Rio de Janeiro

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

NL

 

NO

x

Salvador-Bahia

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Santos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Sao Paulo

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

 

x

NL

 

DK

DK

BRUNEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Seri Begawan

FR

 

x

FR

DE

x

 

FR

FR

FR

DE

 

 

 

DE

BULGARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Plovdiv

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURKINA FASO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouagadougou

x

x

x

FR

FR

x

FR

BE

x

FR

FR

NL

DK

DK

DK

BURUNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujumbura

x

 

BE

BE

BE

x

BE

BE

BE

BE

FR

 

FR

 

 

CAMBOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phnom Penh

DE

 

x

FR

FR

x

DE

DE

DE

FR

FR

 

FR

FR

FR

CAMERUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaoundé

x

FR

x

x

x

x

x

BE

BE

BE

ES

 

IT

 

BE

Douala

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottawa

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Hamilton

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreal

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

DE

x

 

 

 

 

Toronto

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

DE

x

x

 

FI

FI

Vancouver

NL

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VERDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia

FR

 

FR

 

PT

x

 

FR

FR

PT

x

 

FR

 

 

CECA (REPUBBLICA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangui

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

CIAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'Djamena

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

 

CILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

CINA (REPUBBLICA POPOLARE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pechino

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Canton (Guangzhou)

NL

x

x

 

 

x

x

NL

x

 

DE

 

x

DK

DK

Shanghaï

x

x

x

AT

x

x

x

BE

x

x

AT

x

x

DK

x

Hong-Kong

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

 

DE

x

x

DK

FI

Macao

 

 

PT

PT

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

Wuhan

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIPRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicosia

DE

DE

x

x

x

x

x

DE

DE

DE

FR

x

FI (3)

DE

DE

COLOMBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotà

x

SE

x

ES

x

x

x

BE

x

x

x

SE

x

SE

x

COMORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moroni

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

CONGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazzaville

x

 

FR

FR

BE

x

x

BE

BE

FR

FR

 

 

 

 

Pointe-Noire

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinshasa

x

SE

x

x

x

x

x

BE

x

FR

x

BE

x

SE

SE

Lubumbashi

x

 

 

x (4)

 

 

 

BE

BE

 

 

 

 

 

 

Matadi

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREA DEL NORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyongyang

 

SE

x

SE

DE

 

SE

 

 

DE

DE

SE

x

SE

 

COREA DEL SUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seoul

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

COSTA D'AVORIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abidjan

x

SE

x

FR

x

x

x

BE

BE

x

ES

SE

x

SE

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COSTA RICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José

x

 

x

ES

x

x

x

BE

x

ES

ES

ES

ES

FR

 

CROAZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrabia

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Spalato

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiume

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Avana

x

SE

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

SE

x

SE

x

DOMINICANA (REPUBBLICA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo

NL

FR

x

ES

x

x

x

NL

x

ES

ES

NL

ES

FR

NL

ECUADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito

x

 

x

ES

x

x

x

BE

x

DE

ES

 

 

 

 

EGITTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cairo

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Alessandria

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SALVADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador

ES

 

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

FR

ES

 

 

 

EMIRATI ARABI UNITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu Dhabi

x

 

x

x

x

x

x

BE

BE

ES

ES

x

x

NO

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Dubai

NL

 

x

 

 

x

x

NL

x

 

 

 

 

 

 

ERITREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmara

NL

NL

x

DE

DE

DE

x

NL

x

 

DE

NL

NL

NL

NL

ESTONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallin

DE

x

x

DE

DE

x

x

DE

x

x

FR

x

x

DK

x

ETIOPIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addis Abeba

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

x

x

FI

x

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skopje

NL

 

x

x (5)

FR

x

x

NL

x

x

FR

 

AT

FR

x

FIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suva

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

FR

FR

FILIPPINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manila

x

NO

x

ES

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

GABON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreville

x

 

FR

FR

x

x

x

BE

BE

BE

ES

 

ES

 

 

GEORGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi

 

 

x

x

DE

x

x

FR

x

FR

DE

DE

FR

FR

FR

GHANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accra

NL

x

x

ES

x

x

x

NL

x

FR

ES

DK

DK

DK

DK

GIAMAICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingston

FR

 

x

ES

x

x

DE

 

 

ES

ES

 

 

 

FR

GIAPPONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Osaka-Kobe

x

 

x

IT

 

 

x

BE

x

 

 

 

 

 

 

GIBUTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibuti

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

 

 

GIORDANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amman

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

NO

x

NO

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GUATEMALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala

NL

SE

x

ES

x

x

x

NL

x

x

ES

ES

x

SE

x

GUINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conakry

x

 

x

DE

FR

x

FR

 

 

FR

DE

 

 

 

 

GUINEA-BISSAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bissau

FR

 

FR

PT

PT

x

 

FR

FR

PT

x

PT

PT

 

 

GUINEA EQUATORIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malabo

ES

 

ES

ES

x

x

ES

ES

ES

ES

ES

 

ES

 

 

Bata

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince

FR

FR

 

ES

x

x

FR

FR

FR

FR

ES

 

FR

 

FR

HONDURAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa

ES

 

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

ES

ES

 

 

 

INDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Delhi

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Mumbai (Bombay)

x

 

x

FR

 

x

x

BE

x

 

 

 

IT

 

 

Kolkata (Calcutta)

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

IT

IT

IT

Goa

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Chennai (Madras)

 

DE

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondicherry

 

 

 

FR

 

x

 

 

 

 

 

 

DE

 

DE

INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacarta

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

IRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teheran

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

IRAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagdad

x (4)

 

x (2)

x (4)

x (4)

x

x

BE (4)

x (4)

x (4)

x (4)

x (4)

x (4)

 

x (4)

IRLANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublino

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

ISRAELE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Gerusalemme

x

 

 

x

x

x

x

BE

BE

 

 

 

x

 

 

Haifa

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZAKSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almaty

NL

 

x

x

x

x

x

NL

x

DE

FR

NL

NL

NL

NL

KENYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nairobi

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

KIRGHIZISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bishkek

DE

 

x

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

 

DE

KUWAIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al Kuwait

x

AT

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

DE

NL

 

DE

LAOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vientiane

FR

SE

x

DE

DE

x

DE

FR

FR

FR

DE

 

x

SE

SE

LETTONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riga

NL

x

x

FR

DE

x

x

NL

x

x

FR

x

x

DK

x

LIBANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beirut

x

FR

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

AT

IT

FR

 

LIBERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monrovia

 

 

x (4)

 

x (4)

 

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripoli

x

DE

x

x

x

x

x

BE

x

 

ES

IT

DE

 

DE

Bengasi

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

LITUANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius

x

x

x

BE

DK

x

x

BE

BE

x

FR

x

x

DK

x

MADAGASCAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antananarivo

DE

 

x

FR

FR

x

 

DE

DE

DE

FR

 

 

FR

FR

Diego Suarez

 

 

 

FR

FR

x

 

 

 

 

FR

 

 

FR

FR

Tamatave

 

 

 

FR

FR

x

 

 

 

 

FR

 

 

FR

FR

Majunga

 

 

 

FR

FR

x

 

 

 

 

FR

 

 

FR

FR

MALAWI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilongwe

DE

NO

x

DE

DE

DE

 

DE

DE

DE

DE

 

NO

NO

x

MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuala Lumpur

x

x

x

ES

x

x

x

x

x

x

ES

x

x

DK

x

MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bamako

x

 

x

FR

FR

x

FR

NL

x

FR

FR

 

FR

 

 

MALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Valletta

FR

 

x

IT

FR

x

x

FR

FR

DE

FR

 

 

 

 

MAROCCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabat

 

SE

x

x

x

x

x

NL

x

x

x

x

x

SE

x

Agadir

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casablanca

x

 

 

x

x

x

x

BE

 

 

 

 

 

 

 

Fez

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marrakesch

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nador

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangeri

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetouan

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURITANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouakchott

FR

 

x

FR

x

x

ES

FR

FR

ES

ES

 

 

 

 

MAURITIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Louis

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

FR

FR

MESSICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città del Messico

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Guadalajara

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chisinau

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONACO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco

FR

 

FR

FR

FR

x

x

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

MONGOLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulan Bator

DE

 

x

DE

DE

DE

DE (6)

DE

DE

DE

DE

 

DE

DE

 

MOZAMBICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maputo

NL

x

x

PT

x

x

x

NL

x

NL

x

x

x

DK

x

Beira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

MYANMAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangoon

DE

 

x

DE

FR

x

x

DE

DE

DE

FR

 

 

DE

DE

NAMIBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windhoek

NL

FI

x

NL

x

x

x

NL

x

DE

ES

x

FI

FI

FI

NEPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katmandu

DE

x

x

FR

FR

x

FR

DE

DE

DE

FR

x

FI

DK

x

NICARAGUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managua

NL

x

x

ES

x

x

x

NL

x

ES

ES

x

x

DK

x

NIGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niamey

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

NIGERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuja

 

SE

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

NO

x

Lagos

x

 

x

x

x

x

x

BE

 

x

x

x

 

 

 

NUOVA ZELANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellington

NL

NL

x

x

DE

x

x

NL

x

DE

FR

NL

NL

 

NL

OMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascate

NL

AT

x

FR

FR

x

x

NL

x

x

FR

AT

AT

 

NL

PAKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamabad

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Karachi

 

 

x

IT

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panama

ES

 

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

ES

 

 

 

 

PAPUA NUOVA GUINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Moresby

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

FR

FR

PARAGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción

ES

DE

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

ES

DE

 

 

 

PERÙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima

x

FI

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

FI

FI

FI

POLONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsavia

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Breslavia

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danzica

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cracovia

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

Stettino

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QATAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doha

DE

FR

x

FR

FR

x

x

DE

DE

DE

FR

DE

 

FR

DE

REGNO UNITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londra

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Bedford

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Edimburgo Glasgow

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

NO

x

Hamilton (Bermuda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Manchester

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucarest

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Costanza

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timisoara

 

 

x

 

 

 

x (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kigali

x

 

x

BE

DE

x

DE

BE

x

BE

FR

NL

BE

 

 

RUSSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosca

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Murmansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

NO

FI

x

Novorossijsk

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosibirsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrozavodsk

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

FI

 

 

Saratov

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pietroburgo

NL

x

x

x

 

x

x

NL

x

FI

 

x

x

DK

x

SAN MARINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Marino

IT

 

IT

IT

IT

IT

x

IT

IT

IT

IT

 

 

 

 

SANTA LUCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castries

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

 

 

SANTA SEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città del Vaticano (Roma)

x

 

x

x

x

 

x

BE

x

x

x

 

 

 

 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâo Tomé

PT

 

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

x

 

 

 

 

SENEGAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakar

x

SE

x

AT

x

x

x

BE

x

x

x

SE

x

SE

SE

St. Louis

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBIA E MONTENEGRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgrado

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Podgorica

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosovo/Pristina

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x (2)

 

 

SEYCHELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

 

FR

SIERRA LEONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freetown

 

 

x (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapore

x

x

x

FR

x

x

x

BE

x

FR

DE

x

x

DK

x

SIRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damasco

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

FR

x

x

DK

x

Aleppo

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVACCHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

 

x

SLOVENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubiana

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

FR

x

x

SE

x

Capodistria

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMALIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogadiscio

 

 

x (4)

 

 

x (4)

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI LANKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombo

NL

NO

x

IT

FR

x

x

NL

x

DE

FR

SE

x

NO

x

STATI UNITI D'AMERICA (USA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Atlanta

x

 

x

x

x

x

x

BE

BE

 

 

 

 

 

 

Boston

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago

AT

 

x

x

 

x

x

AT

x

x

 

 

 

 

 

Detroit

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Houston

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

Los Angeles

x

FI

x

x

 

x

 

BE

x

x

 

 

x

 

 

Miami

NL

 

x

 

x

x

x

NL

x

 

 

 

 

 

 

Minneapolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

x

Newark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

New Bedford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

New Orleans

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Philadelphia

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco

LU

 

x

x

x

x

x

x

LU

 

x

 

 

 

x

Providence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

San Juan (Porto Rico)

 

 

 

 

x

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDAFRICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretoria

x

x

 

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Città del Capo

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

 

 

 

Durban

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Johannesburg

x

 

x

x

 

x

x

BE

 

 

x

 

 

 

 

SUDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khartoum

NL

 

x

x

FR

x

x

NL

x

DE

FR

 

IT

 

 

SURINAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramaribo

NL

NL

NL

NL

NL

x

NL

NL

x

NL

NL

 

NL

 

NL

SVIZZERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Ginevra

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

Zurigo

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Basilea

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugano

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Losanna

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

San Gallo

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGIKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duschambé

DE

 

x

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

 

DE

TANZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar es salam

x

x

x

FR

x

x

x

BE

x

BE

ES

x

x

DK

x

THAILANDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangkok

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

TIMOR ORIENTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dili

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

x

PT

 

 

PT

TOGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé

FR

 

x

FR

FR

x

 

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

TRINIDAD E TOBAGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port of Spain

NL

NL

x

 

FR

x

DE

NL

x

FR

DE

NL

NL

NL

NL

TUNISIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuniis

x

FI

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

NO

FI

x

Sfax

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURCHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Edirne

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

x

 

 

 

 

 

Smirne

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKMENISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achkhabad

DE

 

x

DE

DE

x

DE

DE

DE

DE

DE

 

 

 

DE

UCRAINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiev

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

DE

x

x

NO

x

Marioupoli

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odessa

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampala

x

x

x

FR

FR

x

x

BE

x

FR

FR

 

x

DK

x

UNGHERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

URUGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo

NL

NL

x

x

x

x

x

NL

x

ES

x

NL

NL

NL

NL

UZBEKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tashkent

FR

 

x

IT

DE

x

x

FR

FR

DE

FR

DE

 

FR

IT

VANUATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Vila

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

VENEZUELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracas

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

NO

NO

x

Valencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Maracaibo

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanoï

x

x

x

DE

x

x

x

BE

x

x

DE

x

x

DK

x

Città Ho-Chi Minh (Saigon)

NL

 

x

DE

 

x

 

NL

x

DE

 

 

 

 

 

YEMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San'a

NL

DE

x (4)

FR

FR

x

x

NL

x

FR

DE

NL

FR

 

NL

Aden

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMBIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lusaka

NL

x

x

IT

FR

x

x

NL

x

DE

FR

x

x

DK

x

ZIMBABWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harare

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Dalla tabella emerge che

1.

nessuno Stato membro è attualmente rappresentato nei seguenti Stati:

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

BAHAMAS

 

BARBEADOS

 

BELIZE

 

DOMINICA

 

GAMBIA

 

GRENADA

 

GUYANA

 

KIRIBATI

 

LESOTHO

 

LIECHTENSTEIN

 

MALDIVE

 

MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)

 

MARSHALL (ISOLE)

 

MICRONESIA

 

NAURU

 

PALAU

 

SAINT CHRISTOPHER E NEVIS

 

SAINT VINCENT E GRENADINE

 

ISOLE SALOMONE

 

SAMOA

 

SWAZILAND

 

TONGA

 

TUVALU

2.

uno o più Stati non sono attualmente rappresentati nei seguenti Stati:

 

AFGHANISTAN

 

ANDORRA

 

ANGOLA

 

ARMENIA

 

AZERBAIGIAN

 

BHUTAN

 

BIELORUSSIA

 

BOLIVIA

 

BRUNEI

 

BURUNDI

 

CAMBOGIA

 

CAMERUN

 

CAPO VERDE

 

CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)

 

CIAD

 

COMORE

 

CONGO

 

COREA DEL NORD

 

COSTA RICA

 

ECUADOR

 

EL SALVADOR

 

ERITREA

 

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

 

FIJI

 

GABON

 

GEORGIA

 

GIAMAICA

 

GIBUTI

 

GUINEA

 

GUINEA BISSAU

 

GUINEA EQUATORIALE

 

HAITI

 

HONDURAS

 

IRAQ

 

KAZAKSTAN

 

KIRGHIZISTAN

 

KUWAIT

 

LAOS

 

LIBANO

 

LIBIA

 

MADAGASCAR

 

MALAWI

 

MALI

 

MALTA

 

MAURITANIA

 

MAURITIUS

 

MOLDOVA

 

MONACO

 

MONGOLIA

 

MYANMAR

 

NIGER

 

NUOVA ZELANDA

 

OMAN

 

PANAMA

 

PAPUA NUOVA GUINEA

 

PARAGUAY

 

QATAR

 

RUANDA

 

SAN MARINO

 

SANTA LUCIA

 

SANTA SEDE

 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE

 

SEYCHELLES

 

SLOVACCHIA

 

SUDAN

 

SURINAME

 

TAGIKISTAN

 

TIMOR ORIENTALE

 

TOGO

 

TRINIDAD E TOBAGO

 

TURKMENISTAN

 

UGANDA

 

UZBEKISTAN

 

VANUATU

 

YEMEN

3.

tutte le rappresentanze sono attualmente chiuse nei seguenti Stati:

 

LIBERIA

 

SIERRA LEONE

 

SOMALIA


(1)  La rappresentanza rilascia visti soltanto ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

(2)  La rappresentanza attualmente non rilascia visti.

(3)  La Svezia rappresenterà la Finlandia dal 1o gennaio 2006, data in cui la Finlandia cesserà di rappresentare la Svezia.

(4)  Rappresentanza attualmente chiusa.

(5)  Ufficio di collegamento.

(6)  Dal 1o novembre 2005, limitatamente al solo rilascio dei visti per titolari di passaporto diplomatico o membri di delegazioni ufficiali.