SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione dei colori blu e argento – Impedimento assoluto alla registrazione – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa – Necessità di una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante – Legittimo affidamento – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»
Nelle cause riunite T‑101/15 e T‑102/15,
Red Bull GmbH, con sede in Fuschl am See (Austria), rappresentata da A. Renck, avvocato,
ricorrente,
sostenuta da
Marques, con sede in Leicester (Regno Unito), rappresentata inizialmente da R Mallinson e F. Delord, successivamente da M. Mallinson, solicitors,
interveniente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,
Optimum Mark sp. z o.o., con sede in Varsavia (Polonia), rappresentata da R. Skubisz, M. Mazurek, J. Dudzik e E. Jaroszyńska-Kozłowska, avvocati,
avente ad oggetto due ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2014 (rispettivamente procedimento R 2037/2013-1 e procedimento R 2036/2013-1), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Optimum Mark e la Red Bull,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg e B. Berke (relatore), giudici,
cancelliere: J. Weychert, amministratore
visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2015,
visti i controricorsi dell’EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2015,
visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015,
viste le repliche depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1o settembre 2015 nella causa T‑101/15,
viste le controrepliche dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2015,
vista l’ordinanza del 18 novembre 2015 con cui è stata ammessa la Marques a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente,
viste le memorie di intervento della Marques depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio e il 22 marzo 2016,
viste le osservazioni della ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2016,
viste le osservazioni dell’EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2016,
viste le osservazioni dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2016,
vista la decisione del 9 dicembre 2016 di riunione delle cause T‑101/15 e T‑102/15 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza,
vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,
in seguito all’udienza del 10 marzo 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
Nella causa T‑101/15
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1 |
Il 15 gennaio 2002 la Red Bull GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. |
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2 |
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «primo marchio controverso») è la combinazione di due colori in quanto tali, riprodotta di seguito: |
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3 |
Con una comunicazione del 30 giugno 2003, la ricorrente ha prodotto documenti aggiuntivi al fine di provare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del primo marchio controverso. L’11 ottobre 2004 la ricorrente ha prodotto una descrizione del primo marchio controverso, redatta come segue: «La protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50%-50%». |
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4 |
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande energetiche». |
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5 |
La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 10/2005, del 7 marzo 2005. Il primo marchio controverso è stato registrato il 25 luglio 2005, con il numero 002534774, con l’indicazione del suo carattere distintivo acquisito in seguito all’uso e la descrizione menzionata al precedente punto 3. |
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6 |
Il 20 settembre 2013 l’Optimum Mark sp. z o.o., interveniente, ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del primo marchio controverso sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), di detto regolamento (ora articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento 2017/1001), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001), per tutti i prodotti di cui al precedente punto 4. |
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7 |
La domanda di dichiarazione di nullità si fondava sui seguenti motivi:
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Nella causa T‑102/15
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8 |
Il 1o ottobre 2010 la ricorrente ha presentato una seconda domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO, in forza del regolamento n. 207/2009. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «secondo marchio controverso») è la combinazione di due colori in quanto tali, riprodotta di seguito: |
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9 |
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e corrispondono alla descrizione seguente: «Bevande energetiche». |
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10 |
La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 48/2011, del 29 novembre 2010. |
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11 |
Il 22 dicembre 2010 l’esaminatore ha emesso una notifica di mancato rispetto delle condizioni di forma, conformemente alla regola 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), in cui constatava che, nel campo riservato alla descrizione del marchio non erano state indicate le proporzioni nelle quali ciascun colore sarebbe applicato sui prodotti e non era stato specificato il modo in cui tali colori apparirebbero. L’esaminatore ha chiesto alla ricorrente di specificare «le proporzioni nelle quali i due colori saranno applicati (ad esempio, in proporzioni uguali) e il modo in cui essi appariranno». |
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12 |
Il 10 febbraio 2011 la ricorrente ha indicato all’esaminatore che, «[c]onformemente alla [sua] notifica del 22 dicembre 2010, [essa] informava l’EUIPO (…) del fatto che i due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti». |
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13 |
L’8 marzo 2011 il secondo marchio controverso è stato registrato sul fondamento del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, con l’indicazione dei colori «blu (Pantone 2747 C), argento (Pantone 877 C)» e la descrizione seguente: «I due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti». |
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14 |
Il 27 settembre 2011 l’interveniente ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del secondo marchio controverso sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), di detto regolamento, e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio. |
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15 |
La domanda di dichiarazione di nullità si fondava sui seguenti motivi:
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Nelle cause T‑101/15 e T‑102/15
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16 |
Con due decisioni del 9 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha dichiarato nulli il primo marchio controverso e il secondo marchio controverso (in prosieguo, congiuntamente: i «marchi controversi»), ritenendo che la loro rappresentazione grafica costituisse «una semplice giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorno», ai sensi della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384, punto 34), poiché non presentava i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 4 del regolamento 2017/1001), in quanto autorizzerebbe numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto. Inoltre, essa non consentirebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare dei marchi controversi. Così, la rappresentazione grafica dei marchi controversi, accompagnata dalla descrizione (nelle sue due varianti indicate ai precedenti punti 3 e 13), non consentirebbe di determinare la disposizione specifica dei colori, idonea a definire una combinazione particolare dei colori presentati in proporzioni uguali, e quindi l’oggetto della tutela conferita dai marchi controversi, e non sarebbe, di conseguenza, conforme all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Infatti, sebbene una siffatta descrizione non debba rappresentare il modo in cui un marchio sarà utilizzato o applicato sui diversi prodotti, essa mira a definire l’oggetto esatto della tutela accordata alla registrazione di un marchio ai sensi di tale disposizione. Peraltro, la divisione di annullamento ha precisato che, se è pur vero che la regola 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 non impone la presentazione di una descrizione di una rappresentazione grafica, essa non preclude tuttavia la possibilità che un marchio sia escluso dalla registrazione o sia dichiarato nullo quando la presenza di una descrizione è necessaria per assicurare la conformità della registrazione di un marchio con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Infine, la divisione di annullamento ha ricordato che l’EUIPO non era vincolato dalle sue decisioni anteriori, ma soltanto dal principio di legalità, e ha indicato, in conclusione, che, in considerazione del fatto che la domanda di dichiarazione di nullità era stata integralmente accolta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, essa non avrebbe proceduto all’esame degli altri motivi di nullità invocati dall’interveniente. |
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17 |
Il 17 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto due ricorsi avverso le due decisioni della divisione di annullamento e il 10 febbraio 2014 ha depositato le sue memorie con i motivi dei ricorsi. |
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18 |
Con due decisioni del 2 dicembre 2014 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto entrambi i ricorsi in quanto infondati, poiché i marchi controversi erano stati registrati in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 4 del medesimo regolamento. La commissione di ricorso ha motivato tali due decisioni sulla base di un ragionamento identico. |
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19 |
La commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che la ricorrente non potesse utilmente invocare il principio di tutela del legittimo affidamento che sarebbe stato violato dalla divisione di annullamento, giacché il fatto che l’esaminatore aveva chiesto l’inserimento di una descrizione di detto marchio e ne aveva accolto, o addirittura suggerito la formulazione, non equivaleva a informazioni precise, incondizionate e concordanti sulle quali essa avrebbe potuto fondare il suo legittimo affidamento. Inoltre, al momento della registrazione dei marchi controversi, non esisteva alcuna prassi consolidata all’interno dell’EUIPO riguardante la registrazione dei marchi dell’Unione europea di colore in quanto tale, e, comunque, un’eventuale prassi, per quanto essa fosse corrente, non equivaleva a informazioni precise, incondizionate e concordanti e non era pertinente per valutare se la rappresentazione grafica di un marchio soddisfacesse o meno il requisito posto all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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20 |
Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di annullamento avesse, giustamente, considerato che i marchi controversi erano stati registrati in violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letti in combinato disposto. |
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21 |
Innanzitutto, la commissione di ricorso ha ricordato che la circostanza che un segno presenti un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso non consente di neutralizzare i requisiti dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. A suo avviso, tale disposizione ha lo scopo di determinare l’oggetto esatto della tutela conferita da un marchio dell’Unione europea al suo titolare, al fine di impedire che il diritto dei marchi dell’Unione europea sia usato per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale e al fine di permettere alle autorità competenti di conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni registrati e agli operatori economici di avere informazioni precise concernenti i diritti dei terzi, accedendo al registro pubblico tenuto da tali autorità. |
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22 |
Poi, la commissione di ricorso ha riconosciuto la registrabilità dei marchi di colore in quanto tale e ricordato la giurisprudenza secondo la quale una descrizione può essere necessaria per soddisfare i requisiti dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Quando una siffatta descrizione accompagna la rappresentazione grafica, essa fa parte integrante di quest’ultima. |
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23 |
Inoltre, per quanto riguarda combinazioni di due o più colori in quanto tali, la commissione di ricorso, al punto 45 delle decisioni impugnate, ha considerato che la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), aveva stabilito un principio generale concernente l’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, secondo il quale, affinché siano soddisfatti i requisiti di precisione e di durevolezza posti dalla giurisprudenza, le combinazioni di colori devono essere oggetto di una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante. Tale principio generale mirerebbe ad evitare che una rappresentazione grafica, che autorizza numerose combinazioni diverse, non consenta al consumatore medio di reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto. Pertanto, essa ha ritenuto, al punto 48 delle decisioni impugnate, che la rappresentazione grafica dei marchi controversi, da un lato, e la descrizione che li accompagna (nelle sue due varianti indicate ai precedenti punti 3 e 13), dall’altro, le quali devono essere valutate congiuntamente, indicando una semplice giustapposizione di due colori, identificati tramite codici, e le proporzioni nelle quali questi ultimi sarebbero presentati, autorizzassero la disposizione di tali due colori secondo numerose combinazioni diverse, producendo un’impressione complessiva molto differente. I marchi controversi non erano quindi sufficientemente precisi e costanti. |
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24 |
Ancora, nella decisione impugnata nella causa T‑101/15, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla questione se l’indicazione approssimativa delle proporzioni dei colori, con il termine «circa», fosse sufficiente in applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, poiché la descrizione era imprecisa anche in assenza di tale termine. |
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25 |
Oltre ciò, nei limiti in cui la ricorrente aveva affermato che la rappresentazione grafica del marchio richiesto era sufficientemente precisa, poiché mostrava i colori blu a sinistra e argento a destra e tali colori erano giustapposti, ossia divisi da una linea centrale verticale in proporzioni uguali, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 50 della decisione impugnata nella causa T‑101/15 e al punto 49 della decisione impugnata nella causa T‑102/15, che una descrizione espressa in tal senso avrebbe dovuto accompagnare detta rappresentazione. In mancanza di una siffatta descrizione espressa, la rappresentazione grafica dei marchi controversi autorizzerebbe disposizioni diverse. |
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26 |
Infine, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui l’EUIPO avrebbe dovuto consentirle di modificare le domande di registrazione del marchio di cui trattasi per rimediare alle irregolarità identificate, poiché la regola 9 del regolamento n. 2868/95 non può servire da base giuridica a tal fine. |
Conclusioni delle parti
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27 |
La ricorrente, sostenuta dall’associazione Marques (in prosieguo: l’«associazione interveniente»), chiede che il Tribunale voglia:
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28 |
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
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29 |
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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30 |
A sostegno dei propri ricorsi, la ricorrente invoca due motivi, vertenti rispettivamente, il primo, sulla violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento e, il secondo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. |
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento
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31 |
In primo luogo, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, ritiene che i marchi controversi siano conformi ai requisiti previsti all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e che la commissione di ricorso abbia interpretato in maniera eccessivamente restrittiva la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), di modo che ne risulterebbe un trattamento sproporzionato e discriminatorio dei soli marchi di colore in quanto tale rispetto agli altri tipi di marchi. Secondo la ricorrente, tale sentenza non si applicherebbe alla registrazione di marchi come quelli controversi. Innanzitutto, essa si applicherebbe unicamente alle domande di registrazione di combinazioni di colori in quanto tali che contengono una descrizione che rivendica esplicitamente una tutela «in tutte le forme immaginabili», contrariamente alla descrizione dei marchi controversi. Poi, la versione in lingua processuale, ossia la versione in tedesco, del punto 34 di tale sentenza, che utilizza il termine «Zusammenstellung», censurerebbe unicamente una «combinazione arbitraria» di due o più colori e non una «juxtaposition», termine impiegato nella versione in francese, che farebbe riferimento, invece, a una «combinazione precisa». La rappresentazione grafica dei marchi controversi riguarderebbe una siffatta combinazione precisa e non una combinazione arbitraria. |
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32 |
In secondo luogo, la commissione di ricorso avrebbe richiesto una descrizione dettagliata del modo in cui i colori saranno utilizzati sui prodotti, e quindi dell’uso che essa intendeva fare dei marchi controversi, questione pertinente ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 o dell’articolo 15 di tale regolamento (ora articolo 18 del regolamento 2017/1001), mentre la questione della conformità con l’articolo 4 del medesimo regolamento della registrazione di un segno in quanto marchio dell’Unione europea implica un esame in astratto della precisione di una rappresentazione grafica. Inoltre, una siffatta descrizione, innanzitutto, non costituirebbe un requisito legale e, poi, attribuirebbe al segno di cui trattasi la qualità di marchio figurativo. |
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33 |
In terzo luogo, per quanto riguarda detta descrizione, riconoscere la necessità di una descrizione «espressa» dell’uso effettivo di un marchio di colore in quanto tale equivarrebbe ad imporre una condizione ulteriore alla registrazione di tale tipo di marchi, condizione che non è un requisito legale per la registrazione di un marchio dell’Unione europea alla luce della normativa o della giurisprudenza applicabili, che non è neanche richiesta per altri tipi di «marchi non tradizionali» come i marchi tridimensionali o i marchi sonori o per i marchi tradizionali figurativi o denominativi e che non è mai stata richiesta nelle decisioni anteriori dell’EUIPO o nella giurisprudenza. Così, la commissione di ricorso avrebbe parimenti violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento tra diversi tipi di marchi. |
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34 |
Sarebbe sufficiente, infatti, ai fini della registrazione di un marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di colori in quanto tali, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, che un siffatto marchio sia rivendicato in quanto marchio di tale tipo, che esso sia rappresentato graficamente e che i colori siano identificati con riferimento ai codici di identificazione dei colori internazionalmente riconosciuti. La regola «ciò che si vede è ciò che si ha» tradurrebbe visivamente i restanti parametri necessari per identificare il marchio di cui trattasi. |
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35 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano tali censure. |
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36 |
In limine, occorre rilevare che le diverse censure sollevate nell’ambito del primo motivo possono essere raggruppate, in sostanza, in tre parti del motivo, vertenti rispettivamente, la prima, sulla violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la seconda, sulla violazione del principio di parità di trattamento e, la terza, sulla violazione del principio di proporzionalità. |
Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009
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37 |
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, possono costituire marchi dell’Unione europea tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. |
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38 |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione in quanto marchi dell’Unione europea i segni non conformi all’articolo 4 di tale regolamento. |
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39 |
Dalla giurisprudenza risulta che, per costituire un marchio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, colori o combinazioni di colori devono rispondere a tre requisiti. In primo luogo, essi devono costituire un segno. In secondo luogo, tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica. In terzo luogo, il segno medesimo dev’essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie,C‑49/02, EU:C:2004:384, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
Come già affermato dalla Corte, i colori rappresentano di regola una semplice proprietà delle cose. Anche nel settore specifico del commercio, i colori e le combinazioni di colori sono usati in genere per il loro potere di attrazione o decorativo, senza trasmettere un qualsivoglia significato. Non si può tuttavia escludere che i colori o combinazioni di colori siano idonei, in relazione a un prodotto o a un servizio, a costituire un segno (v. sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). |
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41 |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, si deve stabilire se, nel contesto nel quale essi sono impiegati, i colori o le combinazioni di colori la cui registrazione è richiesta si presentino effettivamente come un segno. Ciò è richiesto in particolare per impedire che il diritto dei marchi sia usato per uno scopo ad esso estraneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punto 24). |
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42 |
Inoltre, per quanto riguarda il requisito che un segno possa essere oggetto di rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, dalla giurisprudenza risulta che quest’ultima deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punto 46). |
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43 |
Oltre ciò, per svolgere la sua funzione, la rappresentazione grafica, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punti da 47 a 55). |
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44 |
Una siffatta interpretazione è d’obbligo per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi dell’Unione europea. Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita dal marchio registrato al suo titolare. Infatti, la registrazione del marchio in un pubblico registro ha il fine di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro lato, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punti da 26 a 30). |
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45 |
In tali circostanze per svolgere la sua funzione di marchio dell’Unione europea registrato, un segno deve poter essere percepito in modo preciso, costante e durevole, così da garantire la funzione d’origine di detto marchio (v. sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punti 31 e 32). |
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46 |
Per quanto riguarda i marchi di un colore in quanto tale, la Corte ha dichiarato che un campione di un colore non costituiva, di per sé, una rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Per contro, la descrizione verbale di un colore, laddove fosse formata da parole composte esse stesse da caratteri, costituiva una rappresentazione grafica del colore medesimo, a condizione di rispondere ai requisiti indicati ai precedenti punti 44 e 45 (v., per analogia, sentenza del 6 maggio 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, punti da 33 a 35). |
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47 |
Per quanto riguarda i marchi consistenti in una combinazione di due o più colori in quanto tali, la Corte ha precisato che, al fine di soddisfare i requisiti indicati ai precedenti punti 44 e 45, una rappresentazione grafica di due o più colori designati in modo astratto e senza contorno deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante. La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili», non presentano i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Infatti, tali presentazioni autorizzerebbero numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punti da 33 a 35). |
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48 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se le decisioni impugnate siano viziate da errori di valutazione. |
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49 |
Nella specie, la commissione di ricorso, al punto 53 della decisione impugnata nella causa T‑101/15 e al punto 52 della decisione impugnata nella causa T‑102/15, ha confermato le decisioni della divisione di annullamento che hanno dichiarato nulli i marchi controversi sul fondamento dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, poiché essi non potevano essere ritenuti sufficientemente precisi. La commissione di ricorso ha basato la sua conclusione sull’analisi congiunta della rappresentazione grafica e della descrizione che accompagna ciascuno dei marchi controversi. Poiché, a parte l’indicazione dei due colori, la descrizione si limitava a indicare una certa proporzione tra tali colori, la commissione di ricorso ha ritenuto che la sola indicazione di detta proporzione autorizzasse la disposizione dei due colori secondo numerose combinazioni diverse e non associasse quindi i colori in modo predeterminato e costante, come richiesto dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, quale interpretato nella sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384). |
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50 |
In primo luogo, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, fa valere, in sostanza, che l’interpretazione della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), operata dalla commissione di ricorso e il modo in cui essa la applica nella specie sono erronei. |
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51 |
In particolare, la ricorrente ritiene che la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), si applichi unicamente a una rappresentazione grafica consistente in una semplice «combinazione» di colori arbitraria e indeterminata e non contempli il caso di una giustapposizione di colori, la quale non costituisce una semplice «combinazione» ai sensi di detta sentenza. Inoltre, tale sentenza riguarderebbe essenzialmente la questione della rivendicazione della tutela di due colori «in tutte le forme immaginabili». Così, il termine «o», utilizzato al punto 34 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), dovrebbe essere esaminato alla luce dell’espressione «in tutte le forme immaginabili». Ne deriverebbe che una giustapposizione di due colori l’uno a fianco all’altro, accompagnata dall’appropriata indicazione del rapporto, espresso in percentuale, tra gli stessi, non implicherebbe che una rappresentazione grafica non sia precisa o chiara, a meno che tali parametri non siano chiaramente contradetti nella descrizione depositata simultaneamente. I due elementi dovrebbero quindi essere valutati cumulativamente. I marchi controversi non consisterebbero in una semplice combinazione di colori e la loro domanda di registrazione non rivendicherebbe una tutela «in tutte le forme immaginabili». Detta sentenza non dovrebbe quindi essere applicata nella specie. |
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52 |
Secondo l’associazione interveniente, la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), si applica a due tipi di rappresentazioni grafiche: da un lato, ai segni costituiti dalla semplice giustapposizione (da interpretare come la «semplice combinazione») di due o più colori senza forma né contorno e, dall’altro, ai segni costituiti da due o più colori determinati come rappresentati «in tutte le forme immaginabili». Il punto 34 di detta sentenza contemplerebbe quindi due situazioni alternative e i marchi controversi non rientrerebbero in nessuna di queste. |
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53 |
Il ragionamento svolto dalla ricorrente e dall’associazione interveniente riguardo alla portata della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), deve essere respinto, poiché deriva da un’interpretazione erronea di detta sentenza. |
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54 |
Infatti, i punti da 33 a 35 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), ricordati al precedente punto 47, devono essere letti in combinato disposto e alla luce dei principi evocati ai punti 24 e da 26 a 30 di tale sentenza, ricordati ai precedenti punti 41 e 44. |
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55 |
Da tale lettura risulta che, al fine di determinare in modo esatto l’oggetto della tutela conferita da un marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di colori in quanto tali, questi ultimi devono essere raffigurati secondo una disposizione o uno schema specifico, che associa i colori in modo predeterminato e costante, e ciò al fine di impedire numerose combinazioni diverse di essi che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare, come già precisato dalla Corte al punto 35 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384). |
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56 |
Una siffatta condizione è conforme, innanzitutto, all’esigenza che il marchio possa svolgere la sua funzione di indicazione di origine essendo percettibile e riconoscibile dai consumatori quando è apposto sui prodotti, tenuto conto dal fatto che i colori sono normalmente una semplice proprietà delle cose e sono utilizzati generalmente per il loro potere attrattivo o decorativo, senza veicolare un qualsivoglia significato, poi, al requisito di certezza del diritto, nel senso che essa consente alle autorità competenti nonché agli operatori economici di conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni costitutivi di un marchio e i diritti dei terzi, e infine, all’esigenza di evitare di restringere indebitamente la disponibilità dei colori nelle prassi commerciali, creando monopoli in favore di una sola impresa. |
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57 |
Occorre quindi esaminare se i marchi controversi autorizzino numerose combinazioni diverse dei due colori di cui trattasi, ai sensi del punto 35 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384). |
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58 |
La rappresentazione grafica dei marchi controversi è costituita dalla giustapposizione verticale dei due colori blu e argento, nella proporzione di 50%-50%. Tale rappresentazione grafica è accompagnata da una descrizione diversa nei due casi. Quella che accompagna il primo marchio controverso, facente oggetto della causa T‑101/15, identifica i due colori con riferimento al codice d’identificazione dei colori internazionalmente riconosciuto «RAL» e precisa che le loro proporzioni sono «circa 50%-50%». Quella riguardante il secondo marchio controverso, facente oggetto della causa T‑102/15, identifica i due colori con riferimento al codice d’identificazione dei colori internazionalmente riconosciuto «Pantone» e precisa che i colori «saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti». |
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59 |
Orbene, da un lato, si deve considerare che la commissione di ricorso ha giustamente constatato che la rappresentazione grafica dei marchi controversi costituiva una semplice giustapposizione di due colori senza forma né contorno, che autorizzava più combinazioni diverse dei due colori. |
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60 |
Dall’altro lato, occorre considerare che è parimenti a giusto titolo che la commissione di ricorso ha ritenuto che le descrizioni che accompagnano la rappresentazione grafica di ciascuno dei marchi controversi non apportassero precisazioni ulteriori in relazione alla disposizione sistematica che associa i colori in modo predeterminato e costante e che vieta più combinazioni diverse di tali colori, come richiesto dalla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384). |
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61 |
Tali conclusioni non sono rimesse in discussione dai diversi argomenti invocati dalla ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente. |
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62 |
Innanzitutto, occorre respingere in quanto inoperanti gli argomenti della ricorrente e dell’associazione interveniente vertenti sull’interpretazione del termine «Zusammenstellung» nelle diverse versioni linguistiche del punto 34 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), poiché il termine «giustapposizione», sebbene non rinvii a una combinazione qualsiasi e arbitraria, come sostenuto dalla ricorrente e dall’associazione interveniente, neanche costituisce necessariamente una disposizione sistematica ai sensi del punto 33 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384). Infatti, sebbene, certamente, la giustapposizione indichi l’accostamento diretto di due o più colori, posti fianco a fianco, tale accostamento può presentarsi in più disposizioni diverse. Detta giustapposizione può così assumere diverse forme che danno luogo a immagini o a schemi differenti, pur rispettando le «proporzioni di circa 50%-50%» o le «uguali proporzioni». |
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63 |
L’indicazione delle proporzioni nella descrizione dei marchi controversi aggiunge unicamente l’informazione secondo la quale l’occupazione dello spazio da parte dei due colori, qualunque sia la forma nella quale la giustapposizione si presenti, sarà tale che ciascun colore ne occuperà la metà. Ne deriva che occorre respingere anche l’interpretazione della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), privilegiata dalla ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, secondo la quale la precisazione riguardo alle proporzioni o al rapporto tra i diversi colori sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito di una disposizione sistematica come menzionata in detta sentenza. |
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64 |
Infatti, la disposizione di due colori può non essere predeterminata e costante, non soltanto a causa delle proporzioni differenti tra tali colori, ma anche a causa della posizione diversa nello spazio di tali colori presenti nelle stesse proporzioni. |
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65 |
Poi, per quanto riguarda l’affermazione dell’associazione interveniente secondo la quale la giustapposizione verticale delle due strisce di colore, blu a sinistra e argento a destra, in proporzioni approssimativamente identiche costituisce l’unica disposizione sistematica che associa i colori in modo predeterminato e costante, essa deve essere respinta. Infatti, è stato evidenziato ai precedenti punti da 54 a 60 che, nella specie, la rappresentazione grafica di due colori giustapposti accompagnata da un’indicazione in percentuale delle loro proporzioni rispettive è insufficiente quanto alla determinazione della disposizione sistematica delle stesse. Si deve d’altronde necessariamente constatare che la ricorrente ha accompagnato le sue domande di registrazione, presentate sul fondamento del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso dei marchi controversi, da elementi di prova che li riproducono in modi molto diversi rispetto alla giustapposizione verticale dei due colori che appare nella rappresentazione grafica figurante in dette domande. |
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66 |
La stessa ricorrente ritiene quindi che i marchi controversi, marchi di colore in quanto tale, definiti in modo astratto, conferiscano una tutela che comprende differenti disposizioni dei colori blu e argento e non soltanto la disposizione costituita da due strisce verticali uguali, l’una blu a sinistra e l’altra argento a destra, come sostiene l’associazione interveniente. La ricorrente riconosce così che la rappresentazione grafica dei marchi controversi, com’è stata registrata, autorizza una pluralità di riproduzioni, che non sono predeterminate in anticipo né costanti. |
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67 |
Questo è proprio il risultato che la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), mira ad evitare, poiché è incompatibile con gli obiettivi sottesi all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, ricordati ai precedenti punti 41 e 44 e consistenti nel garantire la funzione del marchio e la possibilità per i consumatori di percepire, di riconoscere e di memorizzare un marchio, circostanza che implica che quest’ultimo appaia visivamente com’è registrato. |
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68 |
Inoltre, se, come sostiene l’associazione interveniente, fosse sufficiente, al fine di garantire i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, applicare la regola «ciò che si vede è ciò che si ha», se ne dovrebbe concludere che la giustapposizione verticale di due strisce uguali, l’una blu a sinistra e l’altra argento a destra, costituisca l’unica disposizione oggetto della tutela conferita dalla registrazione dei marchi controversi. Tuttavia, ciò non può essere vero, come risulta dal precedente punto 65. |
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69 |
Al contrario, è proprio l’applicazione di tale regola che impone che la rappresentazione grafica, com’è stata depositata e com’è visibile («ciò che si vede»), sia l’unica ad essere oggetto della tutela conferita dai marchi controversi («ciò che si ha»). In tal senso, la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), contribuisce a precisare le conseguenze pratiche che si devono trarre da tale regola riguardo alle condizioni per la registrazione dei marchi di colore in quanto tale. |
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70 |
Ancora, l’applicazione, nella specie, da parte della commissione di ricorso della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), non equivale, contrariamente a ciò che sostengono la ricorrente e l’associazione interveniente, a negare l’esistenza o la registrabilità di tale tipo di marchi, in violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95 e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), ai sensi del quale possono costituire marchi dell’Unione europea tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti, da un lato, a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e, dall’altro, a essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare. Peraltro, tale regolamento sarà applicabile solo a decorrere dal 1o ottobre 2017. |
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71 |
È sufficiente, infatti, a tale fine, che il titolare del marchio depositi una rappresentazione grafica dello stesso che corrisponda proprio all’oggetto della tutela che intende ottenere. Ad esso è invece vietato depositare una rappresentazione grafica volendo nel contempo ottenere una tutela più ampia di quella conferita da detta rappresentazione o che non corrisponda ad essa, in contraddizione diretta con la regola «ciò che si vede è ciò che si ha». |
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72 |
Oltre ciò, basandosi sul parere di un consulente, la ricorrente riconosce che il valido obiettivo della descrizione di un segno è di garantire, in pratica, la riproduzione uniforme del marchio, consentendo al contempo eventuali, ma inevitabili, «differenze minime» nella riproduzione commerciale del segno. Tuttavia, nella specie, si deve necessariamente constatare che le differenze tra i marchi controversi come sono raffigurati e descritti e il modo in cui essi sono riprodotti non sono minime, poiché la giustapposizione di due strisce uguali verticali, l’una di colore blu a sinistra e l’altra di colore argento a destra, non è assolutamente riportata sui prodotti della ricorrente. |
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73 |
Infine, la ricorrente e l’associazione interveniente ritengono che richiedere la descrizione di una disposizione sistematica dei colori oggetto di un marchio consistente in una combinazione di colori in quanto tali equivarrebbe ad annullare, in sostanza, la distinzione tra i marchi di colore in quanto tale e i marchi figurativi. |
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74 |
Tale critica non può prosperare. Infatti, anche se la rappresentazione o la descrizione della disposizione precisa dei colori contribuiscono ad avvicinare un marchio di colore in quanto tale a un marchio figurativo, l’oggetto della tutela conferita da queste due categorie di marchi resta distinto. |
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75 |
Inoltre, come sottolineato a giusto titolo dall’interveniente, il marchio di colore in quanto tale può essere apposto, senza contorni, su tutta la superficie dei prodotti da esso designati, indipendentemente dalla loro forma o dal loro confezionamento, ciò che non accade per i marchi figurativi [v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, Enercon/UAMI (Gradazione di cinque tonalità del colore verde), T‑655/13, non pubblicata, EU:T:2015:49, punto 16]. Un’impresa conserverà quindi sempre un interesse a registrare un marchio di colore, tenuto conto della tutela più ampia conferita da tale tipo di marchi rispetto a quella conferita da un marchio figurativo. |
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76 |
In secondo luogo, la ricorrente fa valere, innanzitutto, che l’obbligo di fornire una descrizione espressa, come formulato dalla commissione di ricorso al punto 50 della decisione impugnata nella causa T‑101/15 e al punto 49 della decisione impugnata nella causa T‑102/15, non risulta né dalla normativa applicabile né della giurisprudenza, poi, che la giurisprudenza non ha mai ritenuto che tale descrizione dovesse avere ad oggetto l’uso effettivo che sarà fatto del marchio di cui trattasi e, infine, che un siffatto requisito, applicato unicamente ai marchi di colore in quanto tale, comporta la violazione del principio di parità di trattamento. La commissione di ricorso avrebbe così creato una condizione ulteriore alla registrazione dei soli marchi di colore in quanto tale, non prevista dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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77 |
In via preliminare, occorre precisare che la commissione di ricorso non ha affermato nelle decisioni impugnate che esisteva un obbligo di fornire una descrizione espressa del marchio richiesto. Essa ha soltanto rilevato che una descrizione espressa era necessaria «nella specie». |
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78 |
Per quanto riguarda la questione se la commissione di ricorso abbia potuto ritenere giustamente che una descrizione espressa dei marchi controversi fosse necessaria nella specie, innanzitutto, occorre ricordare che la regola 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 prevede che la domanda di registrazione «può contenere una descrizione del marchio». |
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79 |
Come rilevato a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 48 delle decisioni impugnate, una volta che una descrizione è presente nella domanda di registrazione, essa deve essere esaminata congiuntamente alla rappresentazione grafica. |
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80 |
Inoltre, come sottolineato giustamente dalla commissione di ricorso al punto 43 delle decisioni impugnate, dalla sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244), risulta che una descrizione di un segno può essere necessaria per soddisfare i requisiti dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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81 |
Ciò vale in particolare quando, la disposizione sistematica che associa i colori in modo predeterminato e costante non risulta dalla rappresentazione grafica e quest’ultima non consente quindi di definire chiaramente l’oggetto della tutela, com’è stato rilevato al precedente punto 59. |
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82 |
Di conseguenza, è a giusto titolo che la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 50 della decisione impugnata nella causa T‑101/15 e al punto 49 della decisione impugnata nella causa T‑102/15, che sarebbe stato necessario, nella specie, fornire una descrizione espressa della disposizione sistematica che associa i colori in modo costante e predeterminato. |
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83 |
Poi, la critica della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso ha richiesto che la descrizione abbia per oggetto l’uso effettivo che sarà fatto del marchio di cui trattasi deve parimenti essere respinta. |
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84 |
A tale riguardo, sebbene il punto 48 delle decisioni impugnate faccia riferimento alla «portata» della tutela conferita da un segno, nozione generalmente esaminata nell’ambito della valutazione dell’uso rilevante ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, nella specie, tale termine, come utilizzato nelle decisioni impugnate, deve intendersi come facente riferimento all’«oggetto» della tutela conferita da una marchio dell’Unione europea, come confermato dall’EUIPO in udienza. |
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85 |
Infatti, il requisito che un marchio consistente in una combinazione di due o più colori presenti una disposizione sistematica che associa i colori in modo predeterminato e costante non equivale a esigere di definire l’uso effettivo di un marchio richiesto. Tuttavia, la natura astratta di un siffatto marchio nonché la capacità intrinseca limitata dei colori di veicolare un qualsivoglia significato preciso e quindi di indicare l’origine commerciale di un prodotto o di un servizio richiedono che l’oggetto della tutela conferita dal marchio di cui trattasi sia definito con un adeguato grado di precisione. I marchi di colore in quanto tale si differenziano così da altri tipi di marchi che sono, per natura, più precisi e possono maggiormente veicolare un significato. Pertanto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche intrinseche dei marchi di colore in quanto tale, il requisito che l’oggetto della tutela conferita da siffatti marchi sia definito con un adeguato grado di precisione non può costituire una violazione del principio di uguaglianza. |
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86 |
Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di parità di trattamento, occorre aggiungere che i marchi di colore in quanto tale non sono limitati né nello spazio, né dalla forma, diversamente dai marchi tridimensionali, né dai contorni, al contrario dei marchi figurativi, ed essi si manifestano in modo visivo e non già tramite un suono o caratteri, come i marchi sonori o denominativi. |
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87 |
In una combinazione di colori, l’unica collocazione nello spazio senza contorni possibile è la giustapposizione secondo diverse disposizioni. Le uniche precisazioni che possono essere fornite sono così le sfumature dei colori di cui trattasi e le proporzioni nelle quali essi si presentano gli uni dagli altri. Una siffatta rappresentazione ha come conseguenza un oggetto di tutela conferito dal marchio troppo ampio, che mal si concilia con l’imperativo di disponibilità dei colori e che deve, di conseguenza, essere precisato, sin dalla presentazione della domanda di registrazione, per quanto riguarda la disposizione sistematica che associa i colori in modo predeterminato e costante. |
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88 |
Inoltre, come rilevato a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 51 della decisione impugnata nella causa T‑101/15 e al punto 50 della decisione impugnata nella causa T‑102/15, dalla sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), risulta che il requisito che un segno sia chiaro, preciso, di per sé completo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettivo deve essere valutato in modo individuale per ogni categoria di marchi, in funzione della sua natura e delle sue caratteristiche intrinseche. |
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89 |
Da tutto quanto precede deriva che la commissione di ricorso non è incorsa in errori nel ritenere, ai punti 48, 49 e 51 della decisione impugnata nella causa T‑101/15 e ai punti 48 e 50 della decisione impugnata nella causa T‑102/15, che la sola indicazione delle proporzioni dei due colori blu e argento autorizzasse la disposizione di tali colori secondo numerose combinazioni diverse e non costituisse quindi una disposizione sistematica che associava gli stessi in modo predeterminato e costante, producendo un’impressione complessiva molto diversa e impedendo ai consumatori di reiterare con certezza un’esperienza di acquisto. Essa è quindi giunta correttamente alla conclusione che la rappresentazione grafica fornita nella specie, accompagnata da una descrizione che indicava unicamente le proporzioni dei due colori, non poteva essere ritenuta sufficientemente precisa e che il marchio controverso era stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
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90 |
Inoltre, come rilevato a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 49 della decisione impugnata nella causa T‑101/15, tale conclusione vale per entrambi i marchi controversi. Infatti, la presenza del termine «circa» nella descrizione del primo marchio controverso non fa altro che rafforzare il carattere impreciso della rappresentazione grafica che è identica per i due marchi controversi e che autorizza diverse disposizioni dei due colori di cui trattasi poiché è accompagnata da una descrizione che non fornisce alcuna precisazione che consenta di ritenere che esista un’unica disposizione che associa i colori in modo predeterminato e costante. |
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91 |
Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta nel suo complesso. |
Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento
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92 |
In limine, occorre precisare che la ricorrente non invoca esplicitamente la violazione del principio di parità di trattamento nell’ambito dell’atto introduttivo, ma unicamente nell’ambito della replica, tramite il rinvio agli argomenti elaborati nel parere del consulente, nonché nell’ambito delle sue osservazioni sulla memoria d’intervento dell’associazione interveniente, nei punti dedicati al principio di proporzionalità. |
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93 |
Tuttavia, il riferimento espresso al principio di parità di trattamento contenuto nella replica è soltanto una formalizzazione, in sostanza, della censura già invocata nell’atto introduttivo. |
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94 |
Nella specie, la ricorrente fa valere, segnatamente, che la necessità di descrivere, al momento della domanda di registrazione, il modo in cui l’oggetto del marchio è effettivamente applicato ai prodotti o ai servizi di cui trattasi, da un lato, non esiste per altre categorie di marchi, come i marchi tridimensionali, i marchi sonori o denominativi. Dall’altro lato, tale requisito implicherebbe un trattamento diverso dei marchi controversi rispetto alla prassi anteriore dell’EUIPO e alla giurisprudenza del Tribunale in materia di marchi di colore in quanto tale. |
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95 |
Il principio di parità di trattamento, sancito nel diritto dell’Unione, esige che situazioni comparabili ricevano il medesimo trattamento. Dalla giurisprudenza risulta che una discriminazione può consistere solo nell’applicazione di norme diverse a situazioni comparabili ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse (v. sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Estonia,C‑39/10, EU:C:2012:282, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
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96 |
Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda il confronto con altri tipi di marchi, com’è stato analizzato ai precedenti punti da 85 a 88, dalla natura di un marchio consistente in una combinazione di colori in quanto tali, senza contorni o forma, deriva che, affinché l’oggetto preciso della sua tutela sia chiaro e percettibile dai consumatori e dagli operatori economici e ed esso svolga così la sua funzione fondamentale di indicazione di origine non conferendo vantaggi concorrenziali sproporzionati, la sua rappresentazione grafica o la descrizione che l’accompagnano devono mostrare le sfumature precise dei colori di cui trattasi, le proporzioni nonché la loro disposizione nello spazio. Tale grado di precisione è richiesto a causa della natura intrinsecamente meno precisa dei marchi di colore in quanto tale e che li differenzia dagli altri tipi di marchi. Pertanto, un trattamento diverso è giustificato alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 95. |
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97 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto con la prassi anteriore dell’EUIPO relativa ai marchi di colore in quanto tale, è sufficiente ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (sentenza del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, punto 47). |
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98 |
Certamente, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, è stato dichiarato che l’EUIPO, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, doveva prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorresse o meno decidere nello stesso senso (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74). |
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99 |
Nondimeno, tali principi devono conciliarsi con il rispetto della legittimità. Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 75 e 76). |
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100 |
Nella specie, innanzitutto, la ricorrente si fonda sugli orientamenti dell’EUIPO, secondo i quali: «quando è richiesta una combinazione di colori intrinseci, la riproduzione grafica depositata deve delineare spazialmente tali colori in modo da determinare la portata del diritto richiesto (ciò che si vede è ciò che si ha). La rappresentazione grafica deve indicare chiaramente la proporzione e la posizione dei vari colori, disponendoli sistematicamente associando i colori in un modo predeterminato e uniforme». Essa ne deduce che la prassi dell’EUIPO prevedeva un’analisi delle domande di registrazione di marchi di colore in quanto tale sul fondamento della regola «ciò che si vede è ciò che si ha». |
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101 |
A tale riguardo, nessuna violazione di tale prassi può essere invocata nella specie. Infatti, dal precedente punto 69 risulta che il requisito di una disposizione sistematica, come qualificato nella sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), non contraddice affatto detta regola. Al contrario, si deve necessariamente constatare che un siffatto requisito risulta direttamente dalla formulazione del punto degli orientamenti dell’EUIPO invocato dalla ricorrente. |
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102 |
Poi, la ricorrente invoca la prassi dell’EUIPO, successiva alla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), da cui risulterebbe che essa ammetta, sul fondamento della regola «ciò che si vede è ciò che si ha», domande di registrazione di marchi dell’Unione europea consistenti in combinazioni di colori in quanto tali, analoghe ai marchi controversi, e la convalida di tali domande da talune decisioni delle commissioni di ricorso. |
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103 |
A tale riguardo, com’è stato ricordato al precedente punto 99, la ricorrente non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri [v., altresì, in tal senso, sentenza del 22 marzo 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non pubblicata, EU:T:2017:198, punto 45 e giurisprudenza ivi citata]. |
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104 |
Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha mai affermato che fosse necessario indicare nella domanda di registrazione la disposizione esatta dei colori come sono utilizzati sui prodotti. Essa si basa, in particolare, sulle sentenze del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (combinazione dei colori verde e giallo) (T‑137/08, EU:T:2009:417), del 12 novembre 2010, Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso) (T‑404/09, non pubblicata, EU:T:2010:466), del 12 novembre 2010, Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione verticale dei colori grigio e rosso) (T‑405/09, non pubblicata, EU:T:2010:467), e del 28 gennaio 2015, Gradazione di cinque tonalità del colore verde (T‑655/13, non pubblicata, EU:T:2015:49). |
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105 |
A tale riguardo, è sufficiente constatare che le sentenze invocate non vertevano sulla violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, di modo che il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi sulla questione dei requisiti di chiarezza e di precisione dei segni di cui trattasi. |
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106 |
Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve respingere la seconda parte del primo motivo. |
Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
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107 |
Per quanto riguarda tale parte del primo motivo, occorre rilevare che la ricorrente non invoca esplicitamente neanche la violazione del principio di proporzionalità nell’ambito dell’atto introduttivo, ma vi fa riferimento per la prima volta nell’ambito della replica. A detto riguardo, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, si deve accogliere tale parte del primo motivo in quanto ricevibile. Infatti, per quanto concerne una censura, presentata per la prima volta in fase di replica, occorre ricordare che dal combinato disposto dell’articolo 76, lettera d), e dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo. Una soluzione analoga si impone per una censura invocata a sostegno di un motivo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 marzo 2002, Joynson/Commissione,T‑231/99, EU:T:2002:84, punto 156). |
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108 |
Nella specie, la censura relativa al carattere sproporzionato dei risultati ai quali porta l’applicazione da parte dell’EUIPO della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), per quanto riguarda la conformità della rappresentazione grafica di un marchio di colore in quanto tale con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, risulta in modo indiretto, da un lato, dalle affermazioni della ricorrente riguardanti il carattere non necessario di una descrizione espressa che accompagna la rappresentazione grafica dei marchi controversi e, dall’altro, dall’inesistenza di un requisito legale in tal senso, già presentate in sede di ricorso. |
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109 |
Ne deriva che il motivo relativo al principio di proporzionalità sollevato dall’associazione interveniente nell’ambito della sua memoria d’intervento deve parimenti essere ritenuto ricevibile, in forza dell’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
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110 |
Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, da un lato, occorre precisare che gli argomenti elaborati dalla ricorrente in tale contesto, nei limiti in cui sono diretti a criticare il trattamento differenziato dei marchi di colore in quanto tale rispetto alle altre categorie di marchi, riguardano in realtà il principio di parità di trattamento e devono essere, pertanto, respinti, come deriva dai precedenti punti da 94 a 106. |
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111 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la critica secondo la quale l’interpretazione della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), privilegiata dalla commissione di ricorso, comporta un’applicazione troppo restrittiva delle condizioni applicabili alla rappresentazione grafica dei marchi di colore in quanto tale alla luce degli obiettivi perseguiti da tali condizioni e un livello di requisiti inutilmente elevato, occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 81, e del 22 gennaio 2013, Sky Österreich,C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50). |
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112 |
Orbene, innanzitutto, com’è stato rilevato ai precedenti punti 41, 43 e 44, gli obiettivi principali perseguiti dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 sono, in particolare, di garantire la funzione di indicazione di origine del marchio dell’Unione europea, circostanza che presuppone che esso sia oggetto di una percezione precisa, costante e durevole, di garantire la certezza del diritto, circostanza che presuppone la definizione dell’oggetto esatto della tutela conferita dal marchio dell’Unione europea, per il suo titolare nonché per le autorità competenti e gli altri operatori economici, e di difendere l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori e a che il diritto dei marchi dell’Unione europea non sia usato al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale. |
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113 |
Poi, sottolineando i requisiti di chiarezza e di precisione imposti a un marchio consistente in una combinazione di colori in quanto tali per impedire numerose combinazioni diverse, la Corte ha ponderato la proporzionalità di tale requisito alla luce degli obiettivi perseguiti da detta disposizione. |
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114 |
Inoltre, la proporzionalità di tale requisito per i marchi consistenti in una combinazione di colori in quanto tali deriva direttamente dalla natura di tali marchi, come è stato analizzato ai precedenti punti da 84 a 86. Infatti, al fine di precisare l’oggetto esatto della tutela conferita da un siffatto marchio, è necessario che, sin dal momento della domanda di registrazione, la sua presentazione sia obiettiva e rappresenti la disposizione sotto forma della quale il consumatore lo percepirà e lo memorizzerà. |
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115 |
Tenuto conto di quanto precede, si deve giungere alla conclusione che l’applicazione, nella specie, delle condizioni richieste dalla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), non era sproporzionata alla luce degli scopi perseguiti da dette condizioni. |
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116 |
Peraltro, se l’EUIPO accettasse di tutelare una combinazione di due o più colori che autorizzi de facto numerose combinazioni diverse, tale approccio equivarrebbe a conferire una tutela sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dal diritto dei marchi, che è di garantire la funzione di indicazione di origine dei prodotti nelle prassi commerciali nell’interesse dei consumatori. |
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117 |
Infine, l’associazione interveniente afferma che la violazione del principio di proporzionalità è tanto più evidente in quanto il nuovo regolamento 2015/2424 abbandona il requisito di una rappresentazione grafica, introducendo l’articolo 4, lettera b), nel regolamento n. 207/2009 (ora articolo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001), che prevede adesso il semplice requisito che il segno sia idoneo a essere rappresentato «in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare». |
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118 |
A tale riguardo, sebbene l’articolo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, non sia applicabile nella specie, è sufficiente constatare che un siffatto argomento riposa su un’interpretazione erronea di tale disposizione. Infatti, il nuovo testo dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, diretto piuttosto a rafforzare la certezza del diritto, è più restrittivo del vecchio testo, nei limiti in cui integra esplicitamente nel corpo dello stesso gli obiettivi definiti nelle sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), ed è quindi perfettamente coerente con tale giurisprudenza nonché con la sua applicazione da parte della commissione di ricorso nelle decisioni impugnate. |
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119 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, e al pari dell’interveniente, si deve osservare che non è né impossibile né sproporzionato richiedere che una domanda di registrazione vertente su un marchio consistente in una combinazione di colori in quanto tali sia rappresentata graficamente o accompagnata da una descrizione contenente la disposizione sistematica dei colori nello spazio, in modo da permettere di cogliere chiaramente e precisamente l’oggetto della tutela conferita da detto marchio. |
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120 |
Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve respingere in quanto infondata la terza parte del primo motivo relativa alla violazione del principio di proporzionalità e, pertanto, il primo motivo nel suo complesso in quanto infondato. |
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
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121 |
Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, censura la commissione di ricorso per essere giunta alla conclusione, da un lato, che l’accoglimento, ovvero il suggerimento, da parte dell’esaminatore della formulazione della descrizione, al momento della presentazione delle domande di registrazione dei marchi controversi, non può fondare alcun legittimo affidamento e, dall’altro, che una prassi consolidata dell’EUIPO o non esisteva, o non equivaleva a informazioni idonee a fondare un legittimo affidamento. |
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122 |
Infine, la ricorrente ritiene che l’EUIPO, nell’aver registrato i marchi controversi sul fondamento del loro carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, si sia implicitamente pronunciato sulla conformità di detti marchi con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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123 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti. |
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124 |
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. |
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125 |
Secondo una giurisprudenza consolidata, la possibilità di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento è aperta a ciascun singolo nei confronti del quale un’istituzione, fornendogli assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma con cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [v. sentenza del 5 aprile 2006, Kachakil Amar/UAMI (Linea longitudinale che termina in un triangolo), T‑388/04, non pubblicata, punto 26 e giurisprudenza ivi citata]. |
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126 |
Tuttavia, tali assicurazioni devono essere conformi alle disposizioni e alle norme applicabili, poiché promesse che non tengano conto di tali disposizioni applicabili del diritto dell’Unione non sono tali da creare un legittimo affidamento in capo all’interessato [v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2012, Interkobo/UAMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, punto 83 e giurisprudenza ivi citata]. |
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127 |
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, al fine di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento, un ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall’amministrazione tali da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto [v. sentenza del 9 settembre 2011, dm-drogerie markt/UAMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, punto 114 e giurisprudenza ivi citata]. |
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128 |
Nella specie, al punto 29 delle decisioni impugnate, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non potesse avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento, poiché i suggerimenti di descrizione dati dall’esaminatore in occasione della presentazione della domanda di registrazione non costituivano informazioni precise, incondizionate e concordanti che potevano far sorgere in essa aspettative fondate circa la validità della registrazione dei marchi controversi. |
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129 |
Orbene, per quanto riguarda il primo marchio controverso, dal fascicolo risulta che l’esaminatore ha chiesto al rappresentante della ricorrente, nel corso dei contatti telefonici che hanno avuto luogo tra l’11 agosto e il 3 settembre 2004, di precisare la domanda di registrazione tenendo conto delle condizioni per la registrazione definite dalla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), e, in particolare, di aggiungere informazioni relative alle proporzioni dei due colori di cui trattasi e al modo in cui tali colori apparirebbero. A seguito di tale domanda dell’esaminatore, la ricorrente ha depositato, l’11 ottobre 2004, la descrizione indicata al precedente punto 3 e il primo marchio controverso è stato registrato il 25 luglio 2005. |
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130 |
Per quanto riguarda il secondo marchio controverso, com’è stato ricordato ai precedenti punti da 11 a 13, a seguito di una notifica di mancato rispetto delle condizioni di forma emessa dall’esaminatore, con cui si chiedeva di precisare le proporzioni nelle quali ogni colore sarebbe applicato sui prodotti e il modo in cui tali colori apparirebbero, la ricorrente ha fornito una descrizione in cui si indicava che «i colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti». L’8 marzo 2011 il secondo marchio controverso è stato registrato. |
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131 |
Tali circostanze di fatto non sono contestate dall’EUIPO. |
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132 |
A tale riguardo, occorre precisare che, come confermato dall’EUIPO in udienza, in entrambi i casi, l’esaminatore si è limitato a chiedere alla ricorrente di precisare la descrizione fornita con l’indicazione delle proporzioni tra i due colori di cui trattasi e il modo in cui questi apparirebbero. Le precisazioni fornite dalla ricorrente sono state di seguito accolte. Tuttavia, ciò non significa che l’esaminatore, in entrambi i casi, abbia dato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, secondo le quali tali descrizioni rispondevano ai requisiti legali previsti all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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133 |
Orbene, innanzitutto, sebbene, a due riprese, l’esaminatore abbia accolto due descrizioni che non erano conformi ai requisiti definiti dalla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), siffatte circostanze non possono impedire che i marchi controversi siano dichiarati nulli se la loro registrazione è stata effettuata in violazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009. |
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134 |
Poi, anche supponendo che le informazioni fornite dall’esaminatore possano essere qualificate come assicurazioni precise e incondizionate, dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 126 risulta che, poiché siffatte assicurazioni non erano state conformi alle disposizioni applicabili, esse non potevano fondare un legittimo affidamento. |
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135 |
Infine, la registrazione di un marchio dell’Unione europea, preceduto o meno da discussioni riguardanti gli elementi da fornire per garantire la correttezza e la completezza della domanda, non può proteggere il titolare di detto marchio contro il rischio che quest’ultimo sia dichiarato nullo in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Infatti, dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 126 risulta che il requisito di certezza del diritto, che costituisce l’interesse generale perseguito da tale disposizione, prevale necessariamente sull’eventuale legittimo affidamento e sull’interesse di natura privata che un titolare di un marchio dell’Unione europea potrebbe eventualmente far valere. |
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136 |
Oltretutto, l’obiettivo dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 consiste proprio nel consentire di rimediare agli eventuali errori commessi dall’esaminatore al momento della presentazione di una domanda di registrazione, poco importa che l’errore sia stato preceduto o meno da discussioni con il richiedente del marchio, poiché in entrambi i casi, è stata effettuata una registrazione presumibilmente corretta, fatta salva, tuttavia, la possibilità che sia annullata a causa di un motivo assoluto di nullità, come risulta dalla formulazione di tale articolo. |
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137 |
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non potesse fondare alcun legittimo affidamento sulla prassi decisionale anteriore dell’EUIPO. |
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138 |
A tale riguardo, com’è stato ricordato ai precedenti punti 98 e 99, l’EUIPO è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Sebbene, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Di conseguenza, la persona che richiede la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica. Del resto, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi dell’Unione europea. Per questo un esame del genere deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie e destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione [v. sentenza del 12 dicembre 2014, Comptoir d’Épicure/UAMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non pubblicata, EU:T:2014:1072, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]. |
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139 |
Ne consegue che è a giusto titolo che la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che la ricorrente non può utilmente far valere, a sostegno di un’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, decisioni anteriori dell’EUIPO (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2014, da rosa, T‑405/13, non pubblicata, EU:T:2014:1072, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). |
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140 |
Inoltre, è senza incorrere in errore che la commissione di ricorso ha ricordato al punto 29 delle decisioni impugnate che, secondo la giurisprudenza, una mera prassi, per quanto essa sia corrente, non equivale ad informazioni precise, incondizionate e concordanti ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 125 [v. sentenza del 25 marzo 2009, Anheuser-Busch/UAMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, EU:T:2009:83, punto 49 e giurisprudenza ivi citata]. |
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141 |
Peraltro, come osservato a giusto titolo dalla commissione di ricorso ai punti da 30 a 33 delle decisioni impugnate, la ricorrente non può basarsi su decisioni anteriori dell’EUIPO o delle commissioni di ricorso o ancora su sentenze del giudice dell’Unione, vertenti su marchi dell’Unione europea consistenti in combinazioni di colori in quanto tali analoghi ai marchi controversi, fondate unicamente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, al fine di affermare l’esistenza di una prassi concernente la registrabilità di siffatti marchi ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento. |
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142 |
Infatti, dal fatto che l’esaminatore, la commissione di ricorso o il giudice dell’Unione si siano pronunciati unicamente sull’assenza di carattere distintivo di tali marchi non si può dedurre che questi siano stati ritenuti conformi all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Pertanto, tali decisioni non potevano essere considerate come costitutive di una prassi di accoglimento delle domande di registrazione in quanto marchi dell’Unione europea di marchi di tale tipo dall’EUIPO o dal giudice dell’Unione. Del pari, occorre respingere l’argomento della ricorrente, secondo cui l’EUIPO, registrando i marchi controversi sul fondamento del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, si sarebbe implicitamente pronunciato sulla conformità di tali marchi con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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143 |
In terzo luogo, nei limiti in cui l’associazione interveniente si fonda sugli orientamenti dell’EUIPO, è già stato dichiarato che nulla permette di ritenere che questi ultimi siano prevalenti rispetto alla normativa dell’Unione applicabile nella materia (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2009, BUDWEISER, T‑191/07, EU:T:2009:83, punto 48). |
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144 |
Da tutto quanto precede discende che la commissione di ricorso è giunta correttamente alla conclusione che la ricorrente non poteva avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento. |
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145 |
Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto. Così, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni dalla ricorrente, occorre respingere il ricorso nella sua interezza. |
Sulle spese
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146 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente e rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente. |
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147 |
Inoltre, in forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 si faccia carico delle proprie spese. Nella specie, l’associazione interveniente che è intervenuta a sostegno della ricorrente si farà carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Prek Buttigieg Berke Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2017. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Il punto 16 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.