7.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1408 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo («i prodotti SSHR» — Stainless steel hot-rolled flat products o «il prodotto oggetto dell'inchiesta»), originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di quattro produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 (3) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario e spedito dai paesi interessati. La registrazione delle importazioni è terminata in concomitanza con l'entrata in vigore delle misure provvisorie di cui al considerando 5.

1.3.   Provvedimenti provvisori

(4)

In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 18 marzo 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Alla luce delle osservazioni ricevute, sono stati rettificati i calcoli di un produttore esportatore taiwanese. Le osservazioni presentate dai produttori esportatori indonesiani e cinesi non hanno condotto a modifiche nei calcoli.

(5)

L'8 aprile 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di prodotti SSHR originari dell'Indonesia, della RPC e di Taiwan mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).

(6)

Come indicato al considerando 27 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (il «periodo dell'inchiesta» o «PI»), mentre l'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2016 alla fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo in esame»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(7)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, un utilizzatore del prodotto in esame, un'associazione di importatori, due produttori esportatori indonesiani, tre produttori esportatori cinesi e due produttori esportatori taiwanesi, nonché il governo della RPC e il governo dell'Indonesia, hanno presentato comunicazioni scritte sulle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(8)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con il denunciante il 5 maggio 2020 e con il produttore esportatore Walsin Lihwa Co. («Walsin») il 22 aprile 2020. Il 19 maggio 2020 la Commissione ha inviato a un produttore dell'Unione un'ulteriore divulgazione finale relativa al suo calcolo individuale del prezzo indicativo. Il 25 maggio 2020 sono pervenute osservazioni in seguito a tale ulteriore divulgazione finale.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di prodotti SSHR originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(10)

Sono pervenute osservazioni dal governo della RPC e dal governo dell'Indonesia, da due produttori esportatori indonesiani, due produttori esportatori cinesi e un produttore esportatore taiwanese, dal denunciante e da un utilizzatore. Al denunciante sono state concesse due audizioni, una con i servizi della Commissione e l'altra, il 12 agosto 2020, in presenza del consigliere-auditore. In seguito a tale audizione, il denunciante ha ricevuto un'ulteriore divulgazione finale relativa a un elemento dell'analisi concernente l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (cfr. la sezione 6.2.3.3). Inoltre, alla luce delle osservazioni ricevute, è stata fornita un'ulteriore divulgazione finale in relazione ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling ai produttori esportatori cinesi Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd («FSS») e Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd («STSS»). È stata inoltre inviata un'ulteriore divulgazione finale con un calcolo riveduto del margine di dumping a FSS, poiché la Commissione ha accettato l'argomentazione della società indicata al considerando 143.

1.5.   Campionamento

(11)

In assenza di osservazioni sul campionamento, sono stati confermati i considerando da 9 a 19 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(12)

In assenza di osservazioni in merito al periodo dell'inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 26 del regolamento provvisorio.

1.7.   Completezza della divulgazione provvisoria e finale delle informazioni

(13)

Il produttore esportatore cinese FSS ha chiesto che fosse divulgata la percentuale delle spese generali, amministrative e di vendita utilizzata nella determinazione del prezzo indicativo dell'industria dell'Unione. Inoltre, FSS e il produttore esportatore STSS hanno chiesto che fossero comunicati i volumi delle vendite, i prezzi di vendita unitari, i prezzi non pregiudizievoli e i valori dell'undercutting e dell'underselling per modello dei produttori dell'Unione, sostenendo che fosse prassi comune nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. Tali argomentazioni sono state respinte, poiché la maggioranza dei tipi di prodotto è fabbricata da uno o due dei produttori inclusi nel campione. Dalla divulgazione dei volumi delle vendite o dei prezzi per tipo di prodotto emergerebbero quindi dati riservati delle società. Per quanto riguarda le SGAV dei produttori inclusi nel campione, tali dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e verificati dalla Commissione erano di natura riservata e di conseguenza non possono essere comunicati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

(14)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori cinesi FSS e STSS hanno ribadito la loro richiesta di fornire maggiori dettagli sui calcoli dell'undercutting e dell'underselling, sollecitando in particolare informazioni specifiche sul tipo di prodotto per quanto riguarda i volumi delle vendite, i prezzi di vendita e i valori dell'undercutting e dell'underselling per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione. Nel rispetto della protezione dei dati riservati trasmessi dalle altre parti, è stata fornita un'ulteriore divulgazione finale alle due parti richiedenti in forma di indici o di intervalli di valori. Successivamente non sono pervenute ulteriori osservazioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(15)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l'utilizzatore Marcegaglia Specialties S.p.A. («Marcegaglia») ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 39 del regolamento provvisorio, secondo cui i rotoli neri avrebbero dovuto essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Marcegaglia ha ricordato le differenze di rugosità e finitura della superficie e le peculiarità estetiche che distinguono i rotoli bianchi dai rotoli neri. In merito all'ultima frase del considerando 44 del regolamento provvisorio, Marcegaglia ha sostenuto che, per quanto riguarda l'intercambiabilità, i rotoli neri non potevano sostituire i rotoli bianchi per pertinenti applicazioni industriali. A tal riguardo, Marcegaglia ha aggiunto che i rotoli neri non soddisfacevano i requisiti relativi all'alta pressione e alla corrosione dei rotoli bianchi.

(16)

Marcegaglia ha inoltre sostenuto che qualsiasi rischio di elusione di cui al considerando 44 del regolamento provvisorio appariva remoto, poiché i rotoli neri e bianchi si rivolgono a categorie di acquirenti diverse e pertanto non sono in concorrenza diretta gli uni con gli altri, oltre a essere direttamente riconoscibili; ha altresì dichiarato che la Commissione poteva introdurre codici TARIC specifici per i due codici di prodotto al fine di evitare eventuali rischi di elusione.

(17)

Per quanto riguarda il considerando 45 del regolamento provvisorio, Marcegaglia ha chiesto alla Commissione di comunicare i volumi di rotoli neri che l'industria dell'Unione ha venduto ad acquirenti diversi da Marcegaglia. La Commissione non ha informazioni a livello del tipo di prodotto per l'intera industria dell'Unione; essa dispone di tali informazioni soltanto in relazione ai produttori inclusi nel campione. In ogni caso, le informazioni sulle vendite a livello del tipo di prodotto sono di natura riservata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base e di conseguenza non possono essere comunicate.

(18)

Nello stesso contesto, gli esportatori indonesiani ITSS e GCNS hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare il margine di profitto dell'industria dell'Unione relativo ai rotoli neri soltanto allo scopo di calcolare un margine di pregiudizio distinto, poiché le esportazioni indonesiane erano costituite quasi esclusivamente da rotoli neri per i quali il margine di profitto era più basso, trattandosi di prodotti semifiniti.

(19)

Per quanto riguarda le suddette argomentazioni, la Commissione ha osservato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è stato definito al punto 2 dell'avviso di apertura sulla base della definizione fornita nella denuncia. Il denunciante ha individuato i prodotti che sono stati fabbricati e venduti dall'industria interessata e le cui importazioni dai paesi interessati sono state oggetto di dumping e hanno causato un pregiudizio.

(20)

In merito alle argomentazioni relative all'esclusione dei rotoli neri, nei considerando da 44 a 46 del regolamento provvisorio la Commissione aveva spiegato il motivo per cui tale esclusione non è giustificata.

(21)

Facendo seguito al ragionamento esposto nel regolamento provvisorio, nel periodo dell'inchiesta le vendite sul libero mercato dei rotoli neri rappresentavano il [20 al 30] % (5) delle vendite totali sul libero mercato. Inoltre, l'esclusione dei rotoli neri dall'ambito dell'inchiesta comprometterebbe l'intero modello commerciale circolare «verde» dell'industria dell'Unione, che consiste nella fabbricazione del prodotto in esame dai cascami di acciai inossidabili per essere venduto o ulteriormente trasformato in prodotti a valle. Infatti, in tali circostanze, è probabile che anche la redditività della produzione da parte dell'industria dell'Unione dei rotoli bianchi di acciai inossidabili e dei prodotti più a valle sia fondamentalmente influenzata in maniera negativa, poiché i rotoli bianchi sarebbero sempre più spesso fabbricati nell'Unione a partire dai rotoli neri oggetto di dumping fabbricati in modo meno rispettoso dell'ambiente nei paesi interessati. Visto il rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping, tale sviluppo obbligherebbe l'industria dell'Unione nel medio e lungo termine a chiudere importanti linee di produzione. Queste gravi conseguenze non rimarrebbero quindi limitate alla produzione dei rotoli neri dai cascami di acciai inossidabili, in quanto gli utilizzatori dei rotoli bianchi e anche dei prodotti più a valle continuerebbero ad avere la possibilità di acquistare tali prodotti, composti per una quota significativa da materiale oggetto di dumping. Pertanto, le condizioni di concorrenza leale nel mercato dei prodotti SSHR dell'Unione e nei suoi mercati a valle sarebbero drasticamente ridotte se i rotoli neri fossero esclusi, a scapito dell'industria dell'Unione.

(22)

La Commissione ha inoltre osservato che è una sua prassi coerente nelle inchieste in materia di difesa commerciale suddividere un prodotto oggetto dell'inchiesta in diversi modelli e tipi (numeri di controllo del prodotto o «NCP») per poter effettuare un confronto equo ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio. Gli NCP risultanti permettono di norma di individuare modelli di dimensioni e caratteristiche diverse, che comunque rientrano nell'ambito dello stesso prodotto oggetto dell'inchiesta. Nel caso in questione, la finitura dei prodotti SSHR è anch'essa identificata dal penultimo carattere dell'NCP, ossia la B indica il nero e la W il bianco. Pertanto, per la definizione dell'undercutting, dell'underselling e del dumping, è garantito un confronto equo, poiché i rotoli neri non sono posti a confronto con i rotoli bianchi e viceversa.

(23)

La Commissione ha infine osservato che i produttori dell'Unione, nonché i produttori esportatori nei paesi interessati, presentano un modello commerciale integrato verticalmente che include la produzione sia dei rotoli neri sia di quelli bianchi. Ciò significa che ciascuno di detti produttori può scegliere se vendere rotoli neri o bianchi nel libero mercato.

(24)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Marcegaglia ha ribadito la richiesta di comunicare il numero degli acquirenti dei produttori dell'Unione e le quantità di rotoli neri venduti dall'industria dell'Unione alle imprese di rilaminazione diverse da Marcegaglia nel 2018 e nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha ricordato che queste informazioni sono di natura riservata. La Commissione ha potuto tuttavia fornire una sintesi significativa: durante il periodo dell'inchiesta [1-2] produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno venduto a [2-4] acquirenti [150 000-180 000] (6) tonnellate di rotoli neri.

(25)

Marcegaglia ha inoltre sostenuto che l'inchiesta aveva confermato che, con la sola eccezione di Marcegaglia, non esisteva praticamente alcun libero mercato nell'Unione per i rotoli neri; Marcegaglia ha criticato la Commissione per non avere tratto alcuna conclusione da tale circostanza fondamentale. Tale critica è stata ritenuta infondata. Il solo fatto che Marcegaglia sia l'utilizzatore più importante di rotoli neri sul mercato dell'Unione non può essere utilizzato per giustificare un trattamento speciale per quanto riguarda i rotoli neri o per una esclusione dei rotoli neri dalla definizione del prodotto in esame.

(26)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Marcegaglia ha fatto riferimento anche al considerando 21 e ha sostenuto che i rotoli neri che aveva importato sono stati utilizzati esclusivamente come materia prima per la produzione di prodotti a valle (prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, tubi di acciai inossidabili). Marcegaglia non ha utilizzato i rotoli neri per fabbricare rotoli bianchi da vendere sul libero mercato dell'Unione. Stante quanto precede, Marcegaglia ha sostenuto che era poco evidente la pertinenza dell'affermazione della Commissione secondo cui, qualora si escludessero i rotoli neri dall'ambito di applicazione delle misure, nell'Unione si fabbricherebbero sempre più spesso i rotoli bianchi a partire dai rotoli neri oggetto di dumping fabbricati in modo meno rispettoso dell'ambiente nei paesi interessati.

(27)

Si è dovuto respingere questa argomentazione. Se non si istituiscono dazi sui rotoli neri, è probabile che i produttori dell'Unione siano almeno indirettamente danneggiati sul mercato a valle dove sono in concorrenza con Marcegaglia. È presumibile poi che si verifichi anche un aumento della capacità di ricottura e decapaggio nell'Unione — un processo necessario per trasformare i rotoli neri in rotoli bianchi — a causa della trasformazione dei rotoli neri importati a basso costo in rotoli bianchi, a scapito dell'industria dell'Unione, che ha investito notevoli risorse per conseguire la piena integrazione. Qualora l'industria dell'Unione non possa più competere su tale base, sarà costretta a ricorrere a importazioni oggetto di dumping e a basso costo e quindi di fatto ad abbandonare il proprio modello commerciale integrato e più rispettoso dell'ambiente.

(28)

Le argomentazioni che mirano ad escludere i rotoli neri dall'ambito dell'inchiesta sono pertanto respinte.

(29)

Diverse parti hanno ribadito l'argomentazione volta ad escludere dall'ambito dell'inchiesta i rotoli (coil) di larghezza superiore a 1 800 mm. Secondo tali parti, la larghezza incide sulle proprietà, come la resistenza alla pressione.

(30)

Queste argomentazioni sono respinte per i motivi di cui ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

2.2.   Conclusioni

(31)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 46 del regolamento provvisorio, come illustrato ai considerando da 19 a 30.

3.   DUMPING

3.1.   Indonesia

(32)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori indonesiani PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry («GCNS») e PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel («ITSS») e dal denunciante Eurofer («comunicazione del 4 maggio 2020») sulle risultanze relative al dumping per quanto riguarda i produttori esportatori indonesiani. Inoltre, il 7 febbraio 2020 Eurofer ha presentato osservazioni sul calcolo del dumping per i produttori esportatori indonesiani («comunicazione del 7 febbraio 2020»), che non è stato possibile trattare nel regolamento provvisorio a causa dei tempi dell'inchiesta.

(33)

Tutte le osservazioni incluse nelle comunicazioni di cui al considerando 32 sono state trattate nel presente regolamento.

3.1.1.   Produttori esportatori

(34)

In assenza di osservazioni in merito alla descrizione dei produttori esportatori indonesiani e dei loro fornitori collegati situati nell'Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP»), la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 50 a 51 del regolamento provvisorio.

3.1.2.   Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

(35)

I dettagli in merito ai motivi dell'applicazione dell'articolo 18 de regolamento di base sono stati esposti ai considerando da 52 a 63 del regolamento provvisorio.

(36)

Nella sua comunicazione del 7 febbraio 2020 Eurofer ha sostenuto che le informazioni fornite dai produttori esportatori indonesiani non avrebbero dovuto essere prese in alcuna considerazione, poiché non potevano essere ritenute affidabili in mancanza di una divulgazione completa delle informazioni delle società collegate e in considerazione della mancata collaborazione da parte delle società collegate individuate che si occupavano della produzione e della vendita del prodotto in esame o dell'approvvigionamento delle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

(37)

Inoltre, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe applicare le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal riguardo, il denunciante ha fatto riferimento alla precedente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (7) e dell'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) (8).

(38)

Tali argomentazioni sono state respinte. La Commissione ha ritenuto che i produttori esportatori abbiano compiuto sforzi considerevoli per fornire informazioni sufficienti in merito al rapporto con i loro fornitori e acquirenti. Tuttavia, a causa delle decisioni del loro azionista ultimo e dei rapporti del loro azionista minoritario con determinati acquirenti collegati, il successo dei loro sforzi è stato solo parziale. La Commissione si è accertata che i fornitori e gli acquirenti individuati dai produttori esportatori come collegati fossero effettivamente acquirenti collegati. L'incertezza in merito al rapporto con i fornitori e gli acquirenti individuati come indipendenti si è riflessa nel calcolo del margine di dumping, ossia, ove giustificato, le informazioni fornite dai produttori esportatori sono state adeguate o respinte e sostituite dai dati disponibili.

3.1.3.   Valore normale

(39)

Il calcolo del valore normale è stato descritto dettagliatamente ai considerando da 64 a 85 del regolamento provvisorio.

(40)

Nella comunicazione del 7 febbraio 2020 Eurofer ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto del prezzo di acquisto dei minerali di nichel comunicato dai produttori esportatori indonesiani. Eurofer ha sostenuto che ciò sarebbe giustificato dal fatto che i produttori esportatori non hanno fornito alla Commissione gli elementi necessari per valutare se i minerali di nichel siano stati acquistati a condizioni di mercato. Eurofer ha inoltre suggerito che la Commissione utilizzi come dati disponibili il prezzo dei minerali di nichel comparabili nelle Filippine comunicato nella denuncia o il prezzo del nichel quotato alla borsa londinese dei metalli («LME»).

(41)

Come spiegato ai considerando da 52 a 54, 60, 68, 80 e da 82 a 85 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettivamente utilizzato i dati disponibili relativi ai prezzi dei minerali di nichel pagati dai produttori esportatori. Tuttavia, nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che la maggior parte degli aspetti di questi prezzi, ad eccezione del rapporto con il fornitore, fosse attendibile. Pertanto, nel determinare il prezzo a condizioni di mercato dei minerali di nichel, la Commissione ha utilizzato come dati disponibili le informazioni fornite dai produttori esportatori, tenendo conto delle operazioni di acquisto effettuate a prezzi più elevati, poiché si è ritenuto che avessero minori probabilità di essere influenzate da un rapporto con il fornitore. Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, ove disponibile, la Commissione dà preferenza ai costi in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, laddove essi esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Eurofer.

(42)

Nella comunicazione del 4 maggio 2020 Eurofer ha sostenuto che la Commissione ha omesso di adeguare i costi dei minerali di nichel ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, pur avendo constatato che l'Indonesia aveva mantenuto vari meccanismi che configuravano distorsioni relative ai minerali di nichel come descritto al considerando 342 del regolamento provvisorio. A sostegno di tale argomentazione, Eurofer ha fatto riferimento alla precedente prassi seguita dalla Commissione (9) e alla giurisprudenza dell'OMC (10).

(43)

Come spiegato al considerando 41, la Commissione ha sostituito il prezzo dei minerali di nichel influenzato dal rapporto tra i produttori esportatori e i loro fornitori ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, ossia ha determinato il prezzo di acquisto a condizioni di mercato. Inoltre, la Commissione ha osservato che l'effetto degli interventi del governo dell'Indonesia, come questione a sé stante, è stato affrontato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, come descritto nella sezione 6 del regolamento provvisorio e del presente regolamento.

(44)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha ribadito le sue osservazioni secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adeguare il costo dei minerali di nichel per compensare le distorsioni dovute all'intervento del governo. In primo luogo, Eurofer ha sostenuto che la sostituzione dei costi dei minerali di nichel descritta ai considerando 41 e 43 non è stata effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, bensì ai sensi dell'articolo 18 dello stesso. In secondo luogo, Eurofer ha sostenuto che la Commissione aveva il diritto di sostituire i costi influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, anche nel contesto degli obblighi dell'Unione derivanti dalla sua adesione all'OMC. A tale scopo, Eurofer ha sostenuto che la più recente giurisprudenza dell'OMC (11) non escludeva che, ai sensi dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, i costi del produttore esportatore potessero essere sostituiti in circostanze diverse dalle due menzionate nell'articolo.

(45)

In primo luogo, la Commissione ricorda che i costi dei minerali di nichel acquistati dai fornitori collegati sono stati sostituiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L'articolo 18 del regolamento di base è stato applicato soltanto relativamente al metodo e alle operazioni utilizzati per determinare il prezzo di acquisto a condizioni di mercato, dato che il rapporto tra i produttori esportatori e i loro fornitori non era sempre chiaro. In secondo luogo, come spiegato alla sezione 6 del presente regolamento, la Commissione ha mantenuto la propria posizione secondo cui, nel presente caso, era opportuno istituire un dazio antidumping al livello del margine di pregiudizio qualora fosse inferiore al margine di dumping. A tal riguardo, si deve osservare che il margine di pregiudizio determinato per i produttori esportatori indonesiani era effettivamente inferiore al loro margine di dumping medio ponderato. Pertanto, qualsiasi ulteriore aumento dei costi dei minerali di nichel farebbe soltanto aumentare il margine di dumping e non avrebbe quindi alcun effetto sul livello delle misure. Di conseguenza, la Commissione ha constatato che l'argomentazione di Eurofer descritta al considerando 44 è diventata irrilevante.

(46)

Per quanto riguarda la metodologia per la determinazione del prezzo a condizioni di mercato dei minerali di nichel, i produttori esportatori hanno accolto con favore il fatto che la Commissione abbia basato la determinazione del prezzo a condizioni di mercato sui dati effettivi forniti dalle società. I produttori esportatori hanno tuttavia sostenuto che il metodo applicato dalla Commissione era sproporzionato e ha determinato una sovrastima dei costi a condizioni di mercato dei minerali di nichel. In particolare, i produttori esportatori hanno sottolineato che per una differenza del tenore di nichel di 0,01 punti percentuali i prezzi di acquisto dei minerali di nichel variavano notevolmente. I produttori esportatori hanno pertanto proposto alla Commissione di tenere conto di un tenore di nichel a due cifre decimali, piuttosto che utilizzare una sola cifra decimale per l'adeguamento dei costi.

(47)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha constatato che, sulla base delle informazioni fornite da GCNS — l'unica società del gruppo che ha fornito un ventaglio completo di informazioni — una differenza del tenore di nichel di 0,01 punti percentuali si rispecchiava effettivamente sul prezzo di acquisto dei minerali di nichel. La Commissione ha quindi accolto l'argomentazione e ha adeguato di conseguenza i costi a condizioni di mercato dei minerali di nichel.

(48)

I produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto stabilire il prezzo di acquisto a condizioni di mercato del fornitore collegato PT Tsingshan Steel Indonesia («TSI») sulla base degli acquisti effettuati presso i fornitori indipendenti di minerali di nichel.

(49)

La Commissione ha ricordato che il motivo per il quale è stato respinto il prezzo di acquisto dei minerali di nichel dei produttori esportatori consisteva nella mancanza di informazioni significative sul quadro della struttura mondiale del gruppo. Il fatto che la Commissione non fosse in grado di stabilire quali fornitori dei produttori esportatori erano effettivamente indipendenti si applicava anche ai fornitori di TSI.

(50)

Tuttavia, in seguito alla modifica del prezzo a condizioni di mercato calcolato per GCNS come spiegato ai considerando 46 e 47, la Commissione ha anche adeguato il prezzo di acquisto a condizioni di mercato di TSI, applicando al valore di riferimento di GCNS il rapporto tra il prezzo medio effettivamente pagato da TSI e da GCNS. Tale adeguamento ha trovato anche conferma nelle osservazioni tecniche dei produttori esportatori relative a una determinazione alternativa del prezzo di acquisto a condizioni di mercato dei minerali di nichel per TSI.

(51)

Inoltre, nell'esaminare le osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha constatato che nella fase provvisoria ha omesso di tenere conto di taluni costi di produzione comunicati da ITSS nel calcolo del valore normale.

(52)

In seguito alla rettifica di detta omissione, nessuna delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ITSS è stata remunerativa. Pertanto, la Commissione ha costruito il valore normale sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di ITSS durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:

(a)

la media ponderata delle SGAV sostenute da GCNS in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta; e

(b)

la media ponderata dei profitti realizzati da GCNS sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.

(53)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale per ITSS, nella sua comunicazione del 4 maggio 2020, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto fornire una conclusione sulla rappresentatività e sulla redditività delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti in assenza di un quadro dettagliato della struttura mondiale del gruppo.

(54)

La Commissione ha osservato che, in considerazione delle rettifiche nella determinazione del valore normale per ITSS descritte al considerando 52, le sue precedenti conclusioni e, successivamente, le osservazioni di Eurofer sono diventate irrilevanti.

(55)

In linea con le argomentazioni e i chiarimenti accolti di cui ai considerando da 39 a 50, la Commissione ha confermato le conclusioni esposte ai considerando da 64 a 72 e da 80 a 85 del regolamento provvisorio. Gli aspetti della determinazione del valore normale per ITSS descritti ai considerando da 73 a 79 del regolamento provvisorio sono stati adeguati come descritto ai considerando da 51 a 54.

3.1.4.   Prezzo all'esportazione

(56)

Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato descritto dettagliatamente ai considerando 86 e 87 del regolamento provvisorio.

(57)

Nella sua comunicazione del 7 febbraio 2020, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare come dati disponibili i prezzi all'importazione del principale acquirente dei produttori esportatori indonesiani nell'Unione. In particolare, il denunciante ha sostenuto che i produttori esportatori avevano concertato la loro omessa collaborazione e orchestrato dati disponibili che avrebbero condotto a una determinazione del dumping più favorevole. Eurofer ha sostenuto quest'ultima asserzione con una serie di comunicazioni dell'acquirente in questione. In particolare, Eurofer ha osservato che l'acquirente ha presentato informazioni dettagliate sui prezzi delle operazioni di importazione dall'Indonesia (comunicazione del 4 novembre 2019, numero di riferimento t19.005668) solo dopo che la Commissione aveva inviato una seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni ai produttori esportatori indonesiani il 23 ottobre 2019 (numero di riferimento t19.005465). Di conseguenza, Eurofer ha concluso che i produttori esportatori indonesiani avevano richiesto all'acquirente nell'Unione di fornire le informazioni in sostituzione del loro elenco delle vendite all'esportazione.

(58)

Nella sua comunicazione del 4 maggio 2020, il denunciante ha ribadito le proprie argomentazioni descritte al considerando 57.

(59)

A tal riguardo, è importante chiarire che l'acquirente nell'Unione ha collaborato all'inchiesta sin dalla sua apertura. Il 18 ottobre 2019 la Commissione ha chiesto se la società volesse presentare ulteriori informazioni sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario dell'Indonesia per operazione e tipo di prodotto (numero di riferimento t20.003960). La società ha presentato le informazioni richieste il 25 ottobre 2019 (numero di riferimento t19.005556). La comunicazione del 4 novembre 2019, cui fa riferimento Eurofer, è stata presentata dall'acquirente nell'Unione come chiarimento in seguito alle ulteriori domande rivolte dalla Commissione.

(60)

Inoltre, la Commissione ha ricordato che i produttori esportatori indonesiani hanno fornito un elenco completo delle loro vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha potuto verificare, tra l'altro, i tipi di prodotto, le quantità, i valori e la destinazione di tali vendite. Tuttavia, poiché gli operatori commerciali collegati nei paesi terzi che si occupano delle vendite all'esportazione non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione non ha potuto stabilire il prezzo all'esportazione sulla base del loro prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente. Nel presente caso, la Commissione ha deciso di utilizzare le informazioni già disponibili nel fascicolo integrate da informazioni dettagliate per operazione e tipo di prodotto presentate dall'acquirente dell'Unione.

(61)

Inoltre, la Commissione ha confrontato tali prezzi con le statistiche ufficiali di Eurostat sugli scambi e ha constatato che i prezzi unitari all'importazione determinati da tutte le fonti disponibili erano molto simili. La Commissione ha quindi ritenuto che le informazioni fornite dall'acquirente principale nell'Unione fossero adeguate per essere utilizzate come dati disponibili.

(62)

Le argomentazioni di Eurofer descritte ai considerando 57 e 58 sono pertanto respinte.

(63)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il prezzo all'esportazione, a eccezione di quelle già trattate ai considerando da 56 a 62 di cui sopra, sono stati confermati i considerando da 86 a 87 del regolamento provvisorio.

3.1.5.   Confronto

(64)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto dettagliatamente nei considerando da 88 a 89 del regolamento provvisorio.

(65)

Nella comunicazione del 4 maggio 2020, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non aveva tratto le opportune conclusioni dall'omessa collaborazione degli operatori commerciali collegati che si occupano delle vendite all'esportazione dei produttori esportatori indonesiani per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione da utilizzare a fini comparativi. In particolare, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto prendere alla lettera le informazioni fornite dai produttori esportatori relative al trasporto, alla movimentazione e al carico, nonché ad altri adeguamenti (come commissioni, costi di credito, spese bancarie, conversione valutaria).

(66)

Eurofer ha inoltre espresso dubbi in merito alle deduzioni dal prezzo all'esportazione delle SGAV e dei profitti degli operatori commerciali collegati che si occupano delle vendite all'esportazione, dato che non è stato possibile verificare la loro identità e il loro rapporto con i produttori esportatori.

(67)

Eurofer ha infine sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto comunicare l'identità dell'operatore commerciale collegato il cui bilancio di esercizio disponibile al pubblico è stato utilizzato dalla Commissione per determinare le SGAV da dedurre dal prezzo all'esportazione.

(68)

La Commissione ha ritenuto di non aver trattato in maniera più favorevole i produttori esportatori indonesiani nell'utilizzare i dati disponibili da fonti pubbliche o forniti dagli stessi produttori esportatori. La Commissione ha ricordato che per determinare il prezzo all'esportazione al fine di poterlo confrontare con il valore normale, ossia franco fabbrica, ha dedotto dal prezzo all'esportazione a livello cif, stabilito sulla base dei prezzi all'importazione dell'acquirente nell'Unione, la commissione dell'operatore commerciale indipendente che si occupa delle vendite all'esportazione, le SGAV di vari operatori commerciali collegati che si occupano delle vendite all'esportazione, il profitto di un importatore indipendente, il trasporto marittimo e l'assicurazione, la movimentazione e il carico in Indonesia, il trasporto in Indonesia e i costi di credito per ciascuna singola operazione di esportazione.

(69)

A tal riguardo la Commissione ha dedotto, per ciascuna operazione, le SGAV di tutti gli operatori commerciali collegati che si occupano delle vendite all'esportazione, sebbene i produttori esportatori abbiano sostenuto di non operare tutti in ognuno dei canali di vendita. La Commissione ha inoltre dedotto i costi di credito sulla base dei tassi d'interesse indonesiani e della durata media del credito commerciale ricevuto dall'acquirente nell'Unione, anche se i produttori esportatori indonesiani non hanno erogato alcun credito commerciale esportando nell'Unione. Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che il credito all'esportazione potesse essere stato erogato da uno degli operatori commerciali collegati che si occupano delle vendite all'esportazione.

(70)

Per quanto riguarda l'identità dell'operatore commerciale collegato il cui bilancio di esercizio è stato utilizzato per determinare le SGAV, si deve osservare che i produttori esportatori hanno ritenuto che la sua identità fosse un'informazione riservata. La Commissione non ha pertanto comunicato questa informazione nel regolamento provvisorio.

(71)

Per i motivi di cui ai considerando da 68 a 70, la Commissione ha respinto l'argomentazione di Eurofer.

(72)

I produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento del prezzo all'esportazione per tenere conto delle SGAV degli operatori commerciali collegati situati al di fuori dell'Unione era ingiustificato o, in alternativa, che tale adeguamento avrebbe dovuto essere calcolato in modo diverso. La Commissione ha accettato il calcolo alternativo proposto dell'adeguamento in questione e ha adeguato il prezzo all'esportazione di conseguenza. Dato che l'adeguamento riguardava i dati commerciali riservati dei produttori esportatori, i dettagli sono stati comunicati ai produttori esportatori in un documento informativo definitivo relativo alle specifiche società.

(73)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati confermati i considerando da 87 a 88 del regolamento provvisorio per quanto riguarda gli adeguamenti del valore normale.

3.1.6.   Margini di dumping

(74)

Come esposto in dettaglio ai considerando da 32 a 73, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate e ha ricalcolato i margini di dumping per i produttori esportatori indonesiani.

(75)

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

17,7

Tutte le altre società

17,7

(76)

I calcoli dei margini di dumping individuali effettuati in seguito alle rettifiche e agli adeguamenti apportati in conseguenza delle osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni sono stati comunicati ai produttori esportatori indonesiani.

3.2.   RPC

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(77)

Come spiegato ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base a uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione — Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd («Zhenshi»). La Commissione non è riuscita a riconciliare vari dati che erano essenziali per il calcolo del margine di dumping individuale della società, come i volumi della produzione per tipo di prodotto, il consumo dei fattori produttivi energetici, l'assegnazione dei sottoprodotti e le spese generali di fabbricazione, con i conti sottoposti a revisione, i conti di gestione dei costi e i dati contenuti nelle applicazioni informatiche interne della società.

(78)

La Commissione ha pertanto constatato che le informazioni fornite non erano attendibili e ha deciso di applicare l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per giungere alla determinazione dei margini di pregiudizio e di dumping del produttore esportatore. Ciò ha determinato l'imposizione dei margini residui per la società in questione nella fase provvisoria.

(79)

Nella sua comunicazione trasmessa dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Zhenshi ha ancora una volta formulato osservazioni in merito alla decisione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e istituire il dazio residuo. La società ha sostenuto che, nonostante abbia omesso di fornire i dati adeguati per il calcolo del valore normale, la Commissione aveva a propria disposizione tutti i dati verificati relativi alle vendite all'esportazione necessari per calcolare un margine di pregiudizio individuale. A tal riguardo, la società ha chiesto alla Commissione di ricorrere all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto sebbene «le informazioni presentate (dalla società) [...] non (fossero) perfettamente conformi alle condizioni richieste [...] le eventuali carenze non (sono) tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise» nel caso di specie.

(80)

In seguito all'esame di questa argomentazione, la Commissione ha deciso, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, di calcolare sia un margine di dumping individuale sia un margine di pregiudizio per Zhenshi sulla base dei dati disponibili.

(81)

Per quanto riguarda il margine di dumping, per determinare il prezzo all'esportazione sono stati utilizzati i dati verificati relativi al prezzo all'esportazione della società. Per ciascun tipo di prodotto esportato da Zhenshi, il valore normale utilizzato per il calcolo è stato ricavato da uno degli altri due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Se per questo determinato tipo di prodotto il valore normale esisteva in entrambe le società in questione, è stato utilizzato il maggiore dei due dati. Tale metodo è stato considerato ragionevole, dato che Zhenshi non ha fornito dati sufficienti per il calcolo del proprio valore normale. Se, per un determinato tipo di prodotto, il valore normale non esisteva in nessuna delle due società, il valore normale utilizzato è stato quello del tipo di prodotto più simile a quello esportato da Zhenshi. I valori normali sono stati poi confrontati per tipo di prodotto con i prezzi all'esportazione adeguati al livello franco fabbrica forniti da Zhenshi e verificati durante la visita di verifica.

(82)

In conseguenza del suddetto calcolo, il margine di dumping individuale per Zhenshi, espresso come percentuale del valore cif della società, è stato fissato al 71,7 %.

(83)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento di base, il margine di dumping della società non è stato utilizzato per il calcolo del margine di dumping medio ponderato per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, poiché era basato sui dati disponibili.

(84)

La decisione della Commissione di calcolare un margine di dumping individuale per Zhenshi è stata contestata da Eurofer nella sua comunicazione trasmessa dopo la divulgazione finale delle informazioni. Il denunciante ha sollevato obiezioni in merito al cambiamento di posizione della Commissione nella divulgazione finale delle informazioni, sottolineando che l'esportatore cinese ha solo ribadito le sue precedenti argomentazioni e non ha fornito nuove informazioni. Secondo il denunciante, nella fase provvisoria la Commissione ha chiaramente concluso che non si poteva calcolare un margine di dumping individuale per Zhenshi, poiché non era possibile una riconciliazione di vari dati essenziali con i conti sottoposti a revisione, i conti di gestione e le banche dati informatiche della società.

(85)

Eurofer ha inoltre sostenuto che un calcolo del margine di dumping dovrebbe essere basato sui dati della società, contrariamente al metodo applicato dalla Commissione nella fase definitiva.

(86)

Infine, il denunciante ha sollevato dubbi su come la Commissione abbia potuto accettare i prezzi all'esportazione di Zhenshi, quando non era possibile una riconciliazione della risposta del questionario con i conti sottoposti a revisione.

(87)

In primo luogo, la Commissione continua a mantenere la sua posizione secondo cui non è stato possibile calcolare il valore normale sulla base dei dati forniti da Zhenshi. Il problema della riconciliazione dei dati riguardava i dati relativi alla produzione, alle scorte, ai costi e al consumo dei fattori produttivi solo a livello di assegnazione ai diversi tipi di prodotto, e rendeva quindi impossibile il calcolo del valore normale. Zhenshi ha tuttavia fornito, e la Commissione ha potuto verificare, tutti gli elementi necessari per stabilire il prezzo all'esportazione.

(88)

In secondo luogo, dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la società ha addotto una nuova valida argomentazione: poiché la Commissione ha ammesso che poteva verificare i dati relativi alle vendite all'esportazione, si poteva calcolare un margine di pregiudizio individuale. La Commissione ha accolto questa argomentazione e ha successivamente calcolato un margine di pregiudizio individuale e, di conseguenza, un margine di dumping ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base.

(89)

Contrariamente all'affermazione di Eurofer, non è insolito che il valore normale di una società non sia basato sui dati presentati dal produttore esportatore. La Commissione può utilizzare i dati disponibili, compresi i dati da altre fonti qualora, ad esempio, le informazioni fornite non fossero attendibili.

(90)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base e da quanto si evince dal considerando 81, il valore normale di Zhenshi è basato sui dati disponibili e la valutazione è di conseguenza oggettiva. Nel presente caso specifico, tale valutazione ha determinato un margine di dumping individuale nella fascia media delle società cinesi e un margine di pregiudizio più basso, dato il livello dei prezzi all'esportazione della società.

(91)

La Commissione non ha infine ritenuto che esistessero motivi per respingere i dati relativi alle vendite e al fatturato della società o non includere determinate operazioni di esportazione nel calcolo. Nonostante i problemi legati all'assegnazione dei costi e dei fattori produttivi ai tipi di prodotto fabbricati, è stato possibile verificare i dati relativi alle vendite all'esportazione e al fatturato e riconciliarli con i conti sottoposti a revisione della società e anche con documenti esterni oggettivi, come gli estratti IVA, le dichiarazioni in dogana, i documenti di trasporto e di assicurazione correnti.

(92)

Per i motivi di cui ai considerando da 87 a 91, le argomentazioni del denunciante contro l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base per quanto riguarda Zhenshi sono state respinte.

3.2.2.   Valore normale

3.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(93)

Per quanto riguarda i produttori esportatori nella RPC, la Commissione ha costruito il valore normale nel paese d'origine esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(94)

I considerando da 103 a 157 del regolamento provvisorio hanno presentato nel dettaglio l'esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore siderurgico, da cui emerge che i prezzi e i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(95)

Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC nell'inchiesta, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(96)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, sono pervenute osservazioni relative all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dal governo della RPC e dal produttore esportatore cinese FSS.

(97)

Entrambe le parti interessate hanno sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con le regole dell'OMC, ossia con l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e che il regolamento di base introduce un concetto di «distorsioni significative» che non è elencato nell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo antidumping come una delle circostanze per la costruzione del valore normale. Inoltre, facendo riferimento ai costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo o ai prezzi, ai costi o ai valori di riferimento internazionali, il valore normale costruito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base andrebbe oltre l'ambito di applicazione dell'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo antidumping, che prevedono l'utilizzo dei costi nel paese d'origine.

(98)

Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 95 che è opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione non ha concordato con le osservazioni presentate dalle parti interessate secondo cui non dovrebbe essere applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile e debba essere applicato nelle circostanze del caso di specie. Ha inoltre ritenuto che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati.

(99)

Inoltre, il governo della RPC ha sostenuto che il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (12) non può essere considerato la «relazione», che «la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il governo della RPC ha sostenuto che il documento fornisce una rappresentazione fuorviante della realtà e si discosta fortemente dai fatti.

(100)

Il governo della RPC ha inoltre osservato che un documento di lavoro dei servizi di questo tipo è stato pubblicato soltanto per quanto riguarda la Cina e non è stata effettuata una valutazione di mercato simile per altri paesi, inclusi il paese rappresentativo nell'inchiesta o gli Stati membri dell'Unione europea. Secondo il governo della RPC, ciò ha sollevato perplessità in merito ai principi della nazione più favorita («NPF») e del trattamento nazionale («TN»).

(101)

In risposta a tali argomentazioni, la Commissione osserva che la relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o gli elementi di prova su cui essa si basa. Il governo della RPC si è astenuto dal fornire simili confutazioni od osservazioni sulla sostanza e sugli elementi di prova contenuti nella relazione da quando è stata pubblicata nel dicembre 2017. Il governo della RPC ha inoltre omesso di fornire elementi di prova che indichino che la relazione sia obsoleta. In ogni caso, la Commissione osserva in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui nello specifico i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto in esame durante il PI, sono ancora pertinenti. In merito alle perplessità riguardo alla discriminazione, la Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, una tale relazione è elaborata per un paese solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o settore di tale paese. Quando le nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono state approvate nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la RPC. La Commissione sta esaminando la possibilità di pubblicare relazioni simili su altri paesi. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(102)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni per quanto riguarda lo status del documento di lavoro dei servizi della Commissione di cui al considerando 99, il trattamento discriminatorio della Cina e la presunta violazione delle clausole NPF e TN, oltre all'incoerenza dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo antidumping. Non sono stati tuttavia presentati nuovi elementi di prova o argomentazioni che potessero modificare il rigetto provvisorio della Commissione di queste argomentazioni o delle conclusioni di cui al considerando 101.

(103)

Nella stessa comunicazione, il governo della RPC ha sostenuto che la relazione è stata pubblicata come documento di lavoro dei servizi e che non vi erano elementi di prova o segni che indicassero che il documento fosse stato approvato o avallato dalla Commissione al momento della pubblicazione o in una fase successiva. Senza l'approvazione formale o l'avallo della Commissione e per il fatto che la relazione sia stata resa pubblica come un documento di lavoro dei servizi, esistono seri dubbi se tale documento possa essere ritenuto la posizione ufficiale della Commissione e se il suo status giuridico soddisfi la prescrizione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, secondo cui la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione.

(104)

La relazione è un documento tecnico basato sui fatti utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. Tale relazione è quindi pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni quanto all'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Nella presente inchiesta, la relazione, inclusi gli elementi di prova contenuti al suo interno, rientra tra gli elementi di prova nel fascicolo che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Il governo della RPC non ha fornito elementi di prova che indichino che le informazioni contenute nella relazione non siano valide per la presente inchiesta o siano a questa inapplicabili. In ogni caso, la Commissione ricorda che l'esistenza di una relazione per paese non è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, poiché l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce che la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione. Ciò che conta ai fini dell'applicazione del metodo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono le risultanze che dimostrino l'esistenza di distorsioni significative nel caso di specie, come si è verificato nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(105)

Nella stessa comunicazione, il governo della RPC ha sollevato la questione di una presunta incoerenza dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'accordo antidumping, poiché la Commissione ha respinto i costi delle società cinesi senza determinare se i loro documenti contabili fossero tenuti in conformità dei principi contabili generalmente riconosciuti della Cina o se esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto considerato.

(106)

Come spiegato ai considerando da 93 a 98, la Commissione ha concluso che è opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi della lettera b) di tale articolo. Alle società cinesi è stata data la possibilità di presentare osservazioni, ma non sono pervenute osservazioni pertinenti. Pertanto la questione se i loro documenti contabili fossero tenuti in conformità dei principi contabili generalmente riconosciuti della Cina o se esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto considerato non incide sulla conclusione relativa all'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(107)

Il governo della RPC ha infine sostenuto che l'inchiesta è stata condotta sull'ipotesi che esistessero distorsioni significative nel mercato cinese e nel settore interessato e che le parti interessate non hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi e dimostrare che i loro documenti contabili esprimevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(108)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito alle presunte distorsioni di mercato nella RPC e all'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Alcuni dei produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni sulle presunte distorsioni di mercato nelle loro risposte al questionario e in comunicazioni separate. Le loro osservazioni in merito sono state trattate nei considerando da 111 a 113 del regolamento provvisorio e nei considerando da 98 a 101 di cui sopra. Il governo della RPC non ha colto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle presunte distorsioni di mercato entro i termini previsti al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura (13) e non ha risposto al questionario con domande specifiche relative all'esistenza di distorsioni significative nella RPC che è stato inviato il 12 agosto 2019. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(109)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha confermato i considerando da 103 a 159 del regolamento provvisorio.

3.2.2.2.   Paese rappresentativo

(110)

Come spiegato ai considerando da 160 a 178 del regolamento provvisorio, la Commissione ha scelto in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato in questa procedura, poiché soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(111)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'utilizzatore Marcegaglia ha presentato osservazioni in merito alla scelta del paese rappresentativo. Marcegaglia ha sostenuto che il Brasile non è un paese rappresentativo appropriato poiché esiste solo un grande produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, il quale è integrato verticalmente e indirizza il mercato, dato che controlla l'intera catena di approvvigionamento dalla produzione di bramme fino alla distribuzione dei prodotti a valle. L'utilizzatore ha inoltre sostenuto che il mercato brasiliano dei prodotti piatti in acciaio inossidabile è protetto da varie misure antidumping.

(112)

La Commissione ha comunicato la sua analisi sulla scelta del paese rappresentativo in due note consecutive (14). Con queste note le parti interessate sono state informate sui criteri utilizzati nella scelta del paese rappresentativo e delle possibili alternative. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta della Commissione e a formulare una proposta sul paese rappresentativo più appropriato. Marcegaglia non ha presentato alcuna comunicazione al riguardo.

(113)

Ad ogni modo, la presunta posizione dominante di alcune società o l'esistenza di misure antidumping sul mercato interno del paese rappresentativo per quanto riguarda il settore del prodotto oggetto dell'inchiesta sono irrilevanti ai fini della scelta di un paese rappresentativo. Per la costruzione dei valori di riferimento la Commissione ha utilizzato i prezzi all'importazione brasiliani per le materie prime, le materie secondarie e i fattori produttivi energetici, inclusi i fattori produttivi utilizzati per fabbricare le bramme o anche i fattori produttivi più a monte, come il coke metallurgico, il sinter o il ferro fuso. Tali fattori produttivi sono utilizzati da molti settori nel paese rappresentativo e quindi la presunta limitata concorrenza interna sul mercato dei prodotti piatti in acciaio inossidabile o la protezione di detto mercato mediante misure antidumping non possono incidere in modo significativo sui prezzi medi all'importazione dei fattori produttivi in questione.

(114)

Marcegaglia ha osservato anche che il produttore nel paese rappresentativo è collegato a uno dei denuncianti.

(115)

Infatti, il produttore in Brasile Aperam Inox America do Sul S.A è collegato al produttore dell'Unione incluso nel campione Aperam Stainless Belgium. La Commissione non ha tuttavia constatato alcun elemento di prova che indichi che tale rapporto abbia avuto un effetto distorsivo sulle SGAV e sui profitti della società brasiliana.

(116)

Tenendo conto di quanto precede, l'argomentazione di Marcegaglia è stata respinta e sono stati confermati i considerando da 160 a 178 del regolamento provvisorio.

3.2.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(117)

Le fonti utilizzate dalla Commissione per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi nel calcolo dei costi diretti di fabbricazione sono state elencate nei considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.

(118)

A tal riguardo, il denunciante ha presentato un'argomentazione riguardante l'utilizzo delle statistiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni. Eurofer ha sostenuto che, poiché i costi del lavoro sono molto più alti nell'industria siderurgica brasiliana rispetto all'intero settore manifatturiero, la Commissione dovrebbe basarsi sulle statistiche disponibili al pubblico pubblicate dall'associazione siderurgica brasiliana. Il denunciante ha trasmesso queste statistiche.

(119)

La Commissione ha analizzato le statistiche fornite a sostegno di tale argomentazione. La relazione dell'Istituto siderurgico brasiliano, che fornisce informazioni sul totale dei salari, sulle spese previdenziali e sull'occupazione totale del settore, trasmessa da Eurofer a sostegno della sua argomentazione, distingue tra forza lavoro totale registrata, forza lavoro realmente attiva e forza lavoro subappaltata. Poiché la relazione presenta soltanto le cifre grezze, senza la descrizione del metodo, non è chiaro come il totale dei salari e delle spese previdenziali possa essere legato al numero dei dipendenti. Per quanto riguarda la forza lavoro subappaltata, non esistono informazioni a livello di prestazioni sociali e media delle ore di lavoro. Inoltre, il costo medio del lavoro per il settore siderurgico, calcolato da Eurofer nella sua comunicazione, è di quasi quattro volte superiore al costo del lavoro calcolato in via provvisoria dalla Commissione sulla base delle statistiche ufficiali dell'ILO relative al settore manifatturiero in Brasile. Anche seguendo l'approccio più prudente e tenendo conto del numero totale dei dipendenti, le statistiche dell'associazione siderurgica brasiliana indicherebbero che il salario orario per il settore siderurgico supera in media quasi del 20 % quello del settore finanziario e del 50 % quello del settore informatico in Brasile rispetto ai dati forniti dalle statistiche ufficiali dell'ILO. Pertanto, poiché non è stato possibile utilizzare i dati forniti da Eurofer come base per una stima del costo del lavoro orario e senza conoscere il metodo su cui si fondano, la Commissione ha ritenuto che per il calcolo del costo del lavoro tali dati fossero una fonte meno attendibile rispetto alle statistiche dell'ILO.

(120)

Tenendo conto di quanto precede, l'argomentazione di Eurofer è stata respinta e sono stati confermati i considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.

3.2.2.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(121)

Nei considerando da 185 a 200 del regolamento provvisorio è stato fornito un elenco dei fattori produttivi utilizzati per stabilire i costi diretti di fabbricazione esenti da distorsioni, il loro valore esente da distorsioni e il metodo impiegato per calcolarli.

(122)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, due produttori esportatori cinesi FSS e STSS hanno presentato varie argomentazioni relative ai suddetti considerando.

(123)

Entrambe le parti interessate hanno sostenuto che per vari fattori produttivi il valore esente da distorsioni dei valori di riferimento è troppo elevato, risultato che può dipendere dall'utilizzo di codici doganali brasiliani troppo generali e quindi dal confronto di fattori produttivi non uguali o dal confronto tra un volume delle importazioni brasiliane molto piccolo con un volume molto più elevato del fattore produttivo consumato dai produttori cinesi.

(124)

Con la nota del 10 ottobre le parti interessate sono state informate in merito ai codici doganali che la Commissione intendeva utilizzare come valori di riferimento per i valori esenti da distorsioni per tutti i fattori produttivi. Le parti interessate hanno inoltre avuto accesso ai corrispondenti volumi e valori delle importazioni del paese rappresentativo, visto che alla nota erano allegati i dati estratti dalle statistiche doganali brasiliane. Non è pervenuta alcuna osservazione in quella fase.

(125)

Inoltre, tutti i fattori produttivi sono stati discussi dettagliatamente durante le visite di verifica nelle società in questione. Si è inoltre discusso sull'esatta composizione di un determinato fattore produttivo e sul codice SA proposto, corretti ove applicabile in accordo con la società.

(126)

Infine, la Commissione non ha confrontato i volumi delle importazioni nel paese rappresentativo con i volumi acquistati e consumati dai produttori esportatori cinesi per gli specifici fattori produttivi. I volumi importati in Brasile potevano essere inferiori, ma erano comunque considerati rappresentativi.

(127)

Tenendo conto di quanto precede, le argomentazioni riguardanti i valori di riferimento sono state respinte, fatta eccezione per due fattori produttivi per cui, dopo ulteriore analisi, la Commissione ha in effetti concordato che i volumi importati potessero essere troppo trascurabili per essere rappresentativi.

(128)

Per i minerali di ferro la Commissione ha deciso di ricorrere a un valore di riferimento internazionale basato sulla quotazione media del prezzo dei minerali di ferro durante il PI da parte di Fast Markets. Per l'ossigeno, tenendo conto della quota trascurabile di questo fattore produttivo nei costi di fabbricazione, la Commissione ha deciso di includerne il costo nelle spese generali di fabbricazione. Il calcolo dettagliato del nuovo valore di riferimento dei minerali di ferro e l'elenco aggiornato dei fattori produttivi inclusi nelle spese generali figurano nei documenti di divulgazione finale delle informazioni relativi alle specifiche società.

(129)

Entrambe le parti interessate hanno inoltre sostenuto che i costi esenti da distorsioni non rispecchiavano i costi in Cina. Le società hanno sostenuto che in linea di principio il nolo internazionale, l'assicurazione e i dazi doganali non dovrebbero essere aggiunti al valore di riferimento costruito per i fattori produttivi che sono stati acquistati sul mercato interno dai produttori cinesi.

(130)

FSS ha inoltre sostenuto che, anche se si aggiungono il nolo e l'assicurazione, sarebbe illogico basare l'adeguamento sui dati del nolo e dell'assicurazione ottenuti dagli esportatori cinesi, poiché questi si riferiscono alle esportazioni dalla Cina all'Unione, mentre si dovrebbe applicare un adeguamento per tenere conto dei prezzi fob alla frontiera brasiliana fino ai locali del produttore.

(131)

STSS ha inoltre contestato il dato effettivo utilizzato per l'adeguamento dei costi di trasporto nazionale e ha fornito un calcolo alternativo che si basa sui dati effettivi della società.

(132)

Infine, STSS ha contestato l'esclusione dei dati sulle esportazioni cinesi dai tre valori di riferimento che si basavano sulle statistiche relative alle esportazioni anziché sulle statistiche relative alle importazioni, ossia i valori di riferimento per il ferro-niobio, il ferro fuso e le bramme di acciai inossidabili.

(133)

La costruzione dei costi e dei valori di riferimento esenti da distorsioni ha lo scopo di riflettere la situazione in cui i fattori produttivi in questione sono consegnati presso i locali del produttore. Dato che la base per la costruzione di un valore di riferimento è il prezzo all'importazione alla frontiera del paese rappresentativo, la sua effettiva fonte per un produttore in Cina è irrilevante. Come nel caso del Brasile, il GTA riporta i prezzi all'importazione a livello fob; il nolo internazionale e l'assicurazione devono essere aggiunti per arrivare al livello del valore cif. Inoltre, si devono aggiungere i dazi doganali e i costi di trasporto nazionale per arrivare al prezzo presso i locali del produttore. La principale argomentazione relativa al metodo per la costruzione dei valori di riferimento è stata pertanto respinta.

(134)

La Commissione ha tuttavia preso atto dell'argomentazione specifica di FSS relativa al metodo di adeguamento per tenere conto del nolo internazionale e dell'assicurazione e ha deciso di ricorrere alla banca dati OCSE sui costi di trasporto internazionale e di assicurazione (15) per calcolare il margine medio da fob a cif per il Brasile per tutti i fattori produttivi in questione. Di conseguenza, per arrivare al livello del valore cif, i valori delle importazioni fob in Brasile sono stati aumentati dell'8,58 %. I dettagli di questo calcolo e una descrizione del metodo sono forniti alle parti interessate nel documento specifico di divulgazione finale delle informazioni.

(135)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FSS ha osservato che, al momento della divulgazione provvisoria delle informazioni, aveva contestato il metodo della Commissione per la costruzione dei valori di riferimento, in cui è stato apportato un adeguamento per arrivare al prezzo del prodotto sbarcato nel paese rappresentativo. La società ha sostenuto che la Commissione aveva mal interpretato la sua argomentazione nella fase provvisoria, correggendo soltanto il calcolo dei costi di trasporto internazionale e di assicurazione.

(136)

La Commissione ha perfettamente compreso la principale argomentazione della società e l'ha trattata nel considerando 133. Come spiegato in tale considerando, il fatto che il produttore cinese abbia effettivamente acquistato sul mercato interno o importato i determinati fattori produttivi non è rilevante nella costruzione dei valori di riferimento. Per portare il costo del fattore produttivo fino ai locali di una società all'interno del paese rappresentativo, deve essere applicato un adeguamento del valore cif alla frontiera.

(137)

L'argomentazione di STSS riguardante il calcolo del trasporto nazionale è stata respinta. Tuttavia, a causa della riservatezza dei dati, è fornita una spiegazione più dettagliata nel documento informativo relativo alla specifica società.

(138)

Infine, l'esclusione delle esportazioni nella RPC dai tre valori di riferimento stabiliti è stata necessaria e giustificata sulla base delle statistiche relative alle esportazioni dal Brasile, dall'Iran e dalla Corea del Sud, come descritto al considerando 192 del regolamento provvisorio. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha dovuto stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per costruire il valore normale. In questo caso particolare, non è stato possibile utilizzare le importazioni nel paese rappresentativo, poiché non esistevano importazioni o si riteneva che i valori di riferimento non fossero rappresentativi a causa delle restrizioni all'esportazione o dell'esiguità dei quantitativi importati, e la Commissione ha deciso di utilizzare i dati sulle esportazioni. Tuttavia, la Commissione ha constatato che era necessario escludere le esportazioni verso la RPC, poiché non vi erano elementi di prova del fatto che le distorsioni nella RPC non incidessero anche su tali prezzi. Infatti, se i produttori di paesi terzi vogliono essere competitivi nel mercato cinese, la loro fissazione dei prezzi rispecchierà le condizioni esistenti nel mercato interno cinese.

(139)

Un'ulteriore argomentazione di STSS ha riguardato il metodo di calcolo dell'adeguamento per tenere conto dei ricavi realizzati dai sottoprodotti che non sono riutilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Secondo la società, anche tali ricavi dovrebbero essere calcolati con un valore di riferimento esente da distorsioni e dovrebbero essere dedotti direttamente dal costo di fabbricazione, invece che dal valore normale costruito.

(140)

Nella fase provvisoria la Commissione ha adeguato il valore normale deducendo il valore esente da distorsioni di determinati sottoprodotti che non erano riutilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, ma venduti dalla società. Per ottenere tale valore esente da distorsioni, è stata calcolata la percentuale del ricavo realizzato dai sottoprodotti per ciascun tipo di prodotto sul relativo costo di fabbricazione. Successivamente la stessa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(141)

In seguito alle osservazioni della parte interessata, la Commissione ha modificato il metodo di questo adeguamento. Per ottenere il ricavo esente da distorsioni per tipo di prodotto, le quantità dei sottoprodotti comunicate dalla società sono state moltiplicate per il prezzo unitario brasiliano di riferimento di questi materiali. Il ricavo esente da distorsioni è stato sottratto per tipo di prodotto dal valore normale costruito. La Commissione ha concluso che deve essere apportato un adeguamento negativo per tali sottoprodotti a questo livello anziché al livello dei costi di fabbricazione, in quanto detti sottoprodotti sono stati venduti e i ricavi avrebbero normalmente anche dovuto coprire i costi e i profitti delle vendite.

(142)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FSS ha osservato che i valori di riferimento per i fattori produttivi energetici come l'elettricità, il gas naturale e l'acqua, che erano basati sulle tariffe del mercato interno brasiliano, potrebbero includere le imposte indirette, che avrebbero dovuto essere dedotte.

(143)

Tale argomentazione è stata accolta per quanto riguarda il gas naturale. Il pertinente allegato del documento specifico di divulgazione delle informazioni ha chiaramente indicato che l'imposta indiretta («ICMS») è stata inclusa dalla Commissione nel calcolo del valore di riferimento. Il valore di riferimento in questione è stato ricalcolato e adeguato verso il basso da 3,23 CNY a 2,75 CNY per metro cubo. Successivamente è stato rivisto il margine di dumping per FSS. Tale adeguamento non ha inciso sui margini di dumping individuali di STSS e Zhenshi. Il margine di dumping delle due società non incluse nel campione che hanno collaborato è stato adeguato di conseguenza.

(144)

Per quanto riguarda l'elettricità, la banca dati delle fonti non menzionava imposte indirette. La Commissione ha quindi ritenuto che non fossero state incluse imposte indirette nella tariffa. Dato che FSS non ha dimostrato il contrario, tale argomentazione è stata considerata pertanto priva di fondamento. Va osservato che non è applicata alcuna ICMS per l'acqua.

(145)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il calcolo dei costi e dei valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha confermato i considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio, con le rettifiche apportate come spiegato ai considerando 127, 134, 137, 141 e 143.

(146)

Tenendo conto di tutti gli adeguamenti apportati in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, sono stati identificati i seguenti fattori produttivi, codici SA e valori normali esenti da distorsioni nella fase definitiva:

Tabella

Fattore produttivo

Codice SA

Valore esente da distorsioni

Unità

Materie prime/secondarie

Quarzite

2506 20

1 662,69

CNY/t

Argille refrattarie

2508 30

4 012,56

CNY/t

Serpentino

2516 90

4 172,45

CNY/t

Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

2519 90

9 315,74

CNY/t

Spatofluore--contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

2529 21

1 876,11

CNY/t

Minerali di ferro, non agglomerati (polvere); minerali di ferro in pezzatura grossa

[N.D.]

(cfr. considerando 128)

548,90

CNY/t

Minerali di ferro, agglomerati (sinter)

2601 12

824,20

CNY/t

Minerali di cromo e loro concentrati

2610 00

4 437,72

CNY/t

Carbone grasso; carboni da coke

2701 12

1 101,32

CNY/t

Carbone magro; carbone per la produzione di energia elettrica; carbone per la produzione di gas

2701 19

944,43

CNY/t

Coke; coke in polvere; coke metallurgico

2704 00

2 503,14

CNY/t

Olio lubrificante

2710 19

80,05

CNY/t

Carbonio

2803 00

10 484,38

CNY/t

Calcio (fili)

2805 12

37 565,18

CNY/t

Acido solforico

2807 00

608,14

CNY/t

Acido nitrico

2808 00

2 803,81

CNY/t

Acido fluoridrico

2811 11

12 036,01

CNY/t

Ammoniaca anidra

2814 10

2 085,04

CNY/t

Ossido e idrossido di molibdeno

2825 70

146 169,98

CNY/t

Solfato ferroso

2830 90

100 236,10

CNY/t

Perossido di idrogeno

2847 00

17 324,44

CNY/t

Fili con anima metallica; polvere di copertura

3824 99

16 490,97

CNY/t

Ghisa greggia a medio tenore di nichel; ghisa greggia a basso tenore di nichel

[N.D.]

(cfr. considerando 192 del regolamento provvisorio)

84 151,00

Adeguato per tenere conto del tenore effettivo di nichel  (16)

CNY/t

Ferromanganese, contenente, in peso, > 2 % di carbonio

7202 11

8 841,84

CNY/t

Ferromanganese, contenente, in peso, <= 2 % di carbonio

7202 19

14 018,29

CNY/t

Ferrosilicio, > 55 % di silicio

7202 21

13 848,56

CNY/t

Ferro-silico-manganese

7202 30

8 770,18

CNY/t

Ferro-cromo, > 4 % di carbonio

7202 41

10 288,69

CNY/t

Ferro-nichel

[N.D.]

(cfr. considerando 192 del regolamento provvisorio)

21 879,38

CNY/t

Ferro-molibdeno

7202 70

141 697,92

CNY/t

Ferro-tungsteno

7202 80

217 629,37

CNY/t

Ferro-titanio

7202 91

28 149,49

CNY/t

Ferro-niobio

[N.D.]

(cfr. considerando 192 del regolamento provvisorio)

145 667,77

CNY/t

Ferro-boron; lega di ferrosilicio e calcio

7202 99

15 917,12

CNY/t

Rottami di ghisa

7204 10

987,48

CNY/t

Cascami di acciai inossidabili

7204 21

7 166,20

CNY/t

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) diversi da torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio; di materie diverse da ghisa, acciaio legato, ferro o acciaio stagnati

7204 49

2 593,84

CNY/t

Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7205 10

10 450,71

CNY/t

Polvere di ferro da taglio al cannello

7205 29

9 588,22

CNY/t

Ferro fuso

[N.D.]

(cfr. considerando 192 del regolamento provvisorio)

2 715,76

CNY/t

Tondi per cemento armato

7214 20

4 301,49

CNY/t

Graniglie per granigliatura metallica

7326 11

7 618,08

CNY/t

Rame catodico

7403 11

46 580,96

CNY/t

Altri lavori in rame; colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati; escluse catene, catenelle e loro parti

7419 91

300 346,61

CNY/t

Nichel, non legato

7502 10

106 604,34

CNY/t

Cascami ed avanzi di nichel

7503 00

695,72

CNY/t

Barre e profilati, di leghe di nichel

7505 12

187 405,08

CNY/t

Lingotti di alluminio; alluminio greggio, non legato

7601 10

17 191,65

CNY/t

Fili di alluminio, non legato

7605 11

17 484,28

CNY/t

Lamiere e nastri di alluminio

7606 91

24 396,75

CNY/t

Barre di molibdeno

8102 95

887 517,09

CNY/t

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto

8105 20

195 635,71

CNY/t

Spugna di titanio

8108 20

78 477,42

CNY/t

Manganese

8111 00

18 493,80

CNY/t

Elettrodi di grafite

8545 11

62 601,76

CNY/t

Bramma

[N.D.]

(cfr. considerando 192 del regolamento provvisorio)

14 033,74

CNY/t

Lavoro

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

[N.D.]

33,88

CNY/ora

Energia

Energia elettrica

[N.D.]

0,82

CNY/kWh

Gas naturale

[N.D.]

2,75

CNY/m3

Acqua

[N.D.]

68,88

CNY/m3

Argo

280 421

8,03

CNY/m3

3.2.2.5.   Spese generali di fabbricazione, SGAV e profitti

(147)

La costruzione delle spese generali di fabbricazione e la fonte delle SGAV e dei profitti utilizzata nel calcolo del valore normale sono stati descritti nei considerando 201 e 202 del regolamento provvisorio.

(148)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, STSS ha sostenuto che includendo determinati fattori produttivi nelle spese generali, come descritto ai considerando 194 e 201 del regolamento provvisorio, la Commissione ha gonfiato le spese generali di fabbricazione e quindi il costo finale di produzione. Inoltre, la società ha osservato che la Commissione non ha fornito elementi di prova che indicassero che tali fattori produttivi fossero stati distorti.

(149)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Non è necessaria alcuna prova separata della distorsione per i fattori produttivi che sono spostati nelle spese generali di fabbricazione. Nei considerando da 103 a 157 del regolamento provvisorio, la Commissione ha spiegato chiaramente il motivo per cui tutti i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta, inclusi i costi di quei fattori produttivi che sono stati inclusi nelle spese generali di fabbricazione, sono considerati distorti. Inoltre, come spiegato al considerando 194 del regolamento provvisorio, tali fattori produttivi erano trascurabili in termini di costi e la Commissione li ha inclusi nelle spese generali di fabbricazione perché i produttori esportatori inclusi nel campione non sono stati in grado di determinare il volume di consumo nei propri registri, oppure non è stato possibile stabilire un valore di riferimento adeguato nel paese rappresentativo.

(150)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, sia FSS che STSS hanno addotto varie argomentazioni per quanto riguarda il livello delle SGAV e dei profitti utilizzato nel calcolo del valore normale.

(151)

FSS ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione giuridica o fattuale che indichi che le SGAV in Cina siano interessate da distorsioni. Tuttavia, come già spiegato al considerando 149, non sono necessari elementi di prova separati per i particolari tipi di costo, in quanto la Commissione ha chiaramente concluso che le distorsioni esistono in relazione a tutti i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(152)

La società ha inoltre sostenuto che dalle SGAV del produttore brasiliano del prodotto oggetto dell'inchiesta, utilizzate nel calcolo del valore normale, dovrebbero essere sottratti i costi del capitale proprio della società e i costi finanziari delle sue consociate.

(153)

La Commissione ha calcolato le SGAV e i profitti come percentuale dei costi delle merci vendute sulla base dei dati disponibili al pubblico, ossia i conti sottoposti a revisione di Aperam Inox do Sul S.A. Sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile concludere che una parte dei costi finanziari non sia legata al prodotto oggetto dell'inchiesta. FSS non ha fornito elementi di prova o indicazioni del fatto che tali costi fossero sovrastimati. Inoltre, va osservato che la deduzione di una parte di questi costi finanziari che riduce le SGAV aumenterebbe necessariamente i profitti di conseguenza. Pertanto, il risultato finale non cambierebbe.

(154)

STSS ha osservato che, sebbene determinati costi del lavoro dei produttori esportatori cinesi (ad es. i costi del lavoro del servizio di controllo della qualità e di R&S) siano stati inclusi nei costi di fabbricazione, non vi erano elementi di prova che indicassero che tali costi del lavoro non fossero inclusi nelle SGAV del produttore del paese rappresentativo, circostanza che avrebbe potuto determinare un doppio conteggio di questi costi nella costruzione del valore normale.

(155)

SSTS non ha tuttavia fornito elementi di prova che indicassero che tali costi fossero inclusi nelle SGAV del produttore del paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto confermato il suo approccio a tal riguardo.

(156)

Infine, FSS ha invocato l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii), dell'accordo antidumping, che stabilisce che il profitto ai fini della costruzione del valore normale può essere determinato utilizzando «qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l'importo del profitto così determinato non può superare quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale». La società ha osservato che la Commissione ha omesso di calcolare tale profitto massimo in Cina, pur applicando al tempo stesso per il calcolo del valore normale il profitto della società del paese rappresentativo pari al 7,65 %.

(157)

In risposta a tale argomentazione, la Commissione ha ricordato che il valore normale è stato costruito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, poiché essa stessa ha accertato, come spiegato ai considerando da 103 a 157 del regolamento provvisorio, che non è stato opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati nel mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative. Tutti i costi e i prezzi, inclusi i profitti, che per definizione sono influenzati dai costi e dai prezzi sottostanti nel paese nazionale, sono pertanto considerati distorti. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Come spiegato al considerando 98, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono pienamente in linea con gli obblighi internazionali dell'UE, incluse tutte le disposizioni pertinenti dell'accordo antidumping dell'OMC. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(158)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alle spese generali di fabbricazione, alle SGAV e ai profitti, la Commissione ha confermato i considerando 201 e 202 del regolamento provvisorio.

3.2.2.6.   Calcolo del valore normale

(159)

In assenza di osservazioni in merito al calcolo del valore normale, si confermano i considerando da 203 a 210 del regolamento provvisorio.

3.2.3.   Prezzo all'esportazione

(160)

In assenza di osservazioni concernenti la determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano i considerando da 211 a 213 del regolamento provvisorio.

3.2.4.   Confronto

(161)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione a livello franco fabbrica, come descritto ai considerando da 214 a 216 del regolamento provvisorio.

(162)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, STSS ha contestato il fatto che la Commissione abbia dedotto talune spese connesse al trasporto dal prezzo all'esportazione, mentre tali spese non sono state dedotte dalle SGAV del produttore del paese rappresentativo.

(163)

SSTS non ha tuttavia fornito elementi di prova che indicassero che tali spese fossero incluse nelle SGAV del produttore del paese rappresentativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(164)

Per calcolare il prezzo all'esportazione per STSS, la Commissione ha apportato un adeguamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), alle vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato situato in un altro paese. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore ha contestato tale adeguamento e ha sostenuto che il produttore e il suo operatore commerciale collegato situato in un paese terzo costituiscono un'entità economica unica, all'interno della quale l'operatore commerciale collegato svolge le funzioni di un ufficio vendite interno. Pertanto il produttore esportatore ha richiesto alla Commissione di non apportare questo adeguamento.

(165)

La Commissione ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza dell'UE, si ha un'entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente (17). La Corte di giustizia ha anche stabilito che «le istituzioni dell'Unione devono prendere in considerazione l'insieme dei fattori pertinenti che consentono di determinare se tale distributore svolga o meno le funzioni di un settore vendite integrato di detto produttore» (18).

(166)

La Commissione ha pertanto analizzato gli elementi di prova a sua disposizione e ha elaborato le risultanze descritte di seguito. In primo luogo, la Commissione ha osservato che la struttura della società mostrava l'esistenza di numerose società di vendita all'interno del gruppo, incluso l'operatore commerciale collegato soggetto all'adeguamento contestato. In quest'ottica, la Commissione ha confermato che vi era più di una società collegata coinvolta nelle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione. La Commissione ha valutato i contratti tra il produttore esportatore e l'operatore commerciale collegato in questione e ha individuato determinate disposizioni che disciplinano i rapporti tra il produttore e l'operatore commerciale collegato che sono difficili da conciliare con il concetto che tali società costituiscano un'entità economica unica (19).

(167)

Inoltre, la Commissione ha osservato che è stato un altro ufficio, e non l'operatore commerciale collegato in questione, ad essere coinvolto negli aspetti connessi alle vendite. A ciò va aggiunto che lo statuto e la licenza dell'operatore commerciale collegato in questione includevano determinate disposizioni la cui natura non rientrava nell'ambito dei compiti generalmente affidati a un ufficio vendite interno (20). Infine, il processo negoziale tra il produttore e l'operatore commerciale collegato descritto nella risposta al questionario, specialmente per quel che riguarda le condizioni di vendita (21), ha sollevato ulteriori seri dubbi in merito al fatto che essi costituiscano un'entità economica unica. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(168)

Per garantire che il valore normale fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, il valore normale è stato maggiorato di un valore corrispondente alla quota dell'IVA applicata alle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e non rimborsata ai produttori esportatori cinesi. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, FSS e STSS hanno contestato tale adeguamento. Le società hanno sostenuto che l'adeguamento non è assolutamente giustificato, in quanto la Commissione non utilizza i prezzi praticati sul mercato interno cinese come valore normale, oppure che tale adeguamento dovrebbe essere apportato agli effettivi costi di produzione anziché ai costi esenti da distorsioni.

(169)

A questo proposito è opportuno osservare che la Commissione ha adeguato il valore normale, in linea con la sentenza del Tribunale nella causa T-423/09 (22). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(170)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il confronto, si confermano i considerando da 214 a 216 del regolamento provvisorio.

3.2.5.   Margini di dumping

(171)

Come esposto in dettaglio ai considerando da 121 a 170, la Commissione ha tenuto conto di alcune osservazioni di STSS e FSS e ha ricalcolato i margini di dumping per le società in questione.

(172)

Il margine di dumping delle società cinesi non incluse nel campione che hanno collaborato, Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd e Fujian Dingxin Technology Co. Ltd, corrispondente alla media ponderata dei due margini di dumping individuali delle società incluse nel campione, è stato adeguato di conseguenza.

(173)

La Commissione ha ritenuto che il livello di collaborazione elevato dei produttori esportatori cinesi, pari al 92 % delle esportazioni totali cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione, fosse appropriato per fissare il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato). Pertanto, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare il margine di dumping per «tutte le altre società» a un livello che corrisponde al margine di dumping individuale più elevato delle società cinesi incluse nel campione, escludendo la società cui è stato applicato l'articolo 18, come spiegato ai considerando da 77 a 82.

(174)

Di conseguenza i margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd  (23)

106,5

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

57,1

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd

71,7

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

87,3

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd

87,3

Tutte le altre società

106,5

(175)

I calcoli dei margini di dumping individuali effettuati in seguito alle rettifiche e agli adeguamenti apportati in conseguenza delle osservazioni presentate dai produttori esportatori cinesi dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni sono stati comunicati alle società in questione.

3.3.   Taiwan

3.3.1.   Valore normale

(176)

Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente ai considerando da 227 a 237 del regolamento provvisorio.

(177)

Nelle sue osservazioni sul periodo di comunicazione preventiva e sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Yusco ha sostenuto che la Commissione ha a torto respinto la sua richiesta di concedere un adeguamento per tenere conto delle variazioni del tasso di cambio nel calcolo della quota delle SGAV nonché un adeguamento per tenere conto dei cascami riciclati come deduzione del costo delle materie prime. La Commissione ha analizzato tali argomentazioni.

(178)

L'argomentazione più volte ripetuta volta ad apportare un adeguamento per tenere conto delle variazioni del tasso di cambio nel calcolo della quota delle SGAV è stata respinta, poiché Yusco non è stato in grado di giustificare che tali variazioni fossero legate alle vendite sul mercato interno. L'argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni, ma ancora una volta senza fornire altri elementi di prova. Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni recentemente presentate, per cui è stata possibile una riconciliazione con le informazioni fornite durante la verifica, l'adeguamento per tenere conto dei cascami riciclati, che riguardava sia Yusco sia il suo produttore collegato Tang Eng, è stato accettato. Il costo di fabbricazione riveduto è stato preso in considerazione nel calcolo riveduto del dumping.

(179)

Nelle sue osservazioni sul periodo di comunicazione preventiva e sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Walsin ha sostenuto che la Commissione ha a torto respinto la sua richiesta di concedere un adeguamento per tenere conto delle vendite dei materiali di consumo di scarto, un adeguamento per tenere conto dei costi delle materie prime dopo l'inventario fisico nonché un adeguamento per tenere conto dei costi di trasformazione nel suo impianto di Taichung. Walsin ha inoltre contestato la decisione della Commissione di non tenere conto, per la determinazione del valore normale, delle vendite sul mercato interno a porti marittimi o a stabilimenti operanti come «bonded factory» destinate all'esportazione. La Commissione ha analizzato tali argomentazioni.

(180)

Per quanto riguarda l'argomentazione volta all'adeguamento del valore normale per tenere conto dei materiali di consumo di scarto, visti i chiarimenti forniti da Walsin a tal riguardo, la Commissione ha ritenuto che l'argomentazione fosse fondata e l'ha accolta, in quanto Walsin ha dimostrato che tali materiali di consumo di scarto non potevano essere reimmessi nella produzione ed erano venduti agli acquirenti.

(181)

In merito all'argomentazione secondo cui il costo delle materie prime dovrebbe essere adeguato dopo l'inventario fisico, la Commissione ha valutato le ulteriori informazioni fornite e ha deciso di confermare la decisione provvisoria di respingere tale richiesta di adeguamento, in quanto la società non è stata in grado di giustificare l'origine delle differenze d'inventario. Queste differenze non erano inoltre registrate nel sistema di contabilità dei costi e tale adeguamento non coincideva né con la situazione contabile generale né con la risposta al questionario.

(182)

Per quanto riguarda l'argomentazione volta ad adeguare i costi di trasformazione nell'impianto di Taichung deducendo il profitto stimato generato dall'impianto, la Commissione ha ritenuto che l'argomentazione fosse infondata. Walsin non era in grado di dimostrare che la sua fatturazione interna per i costi di trasformazione di ricottura e decapaggio copriva solo i costi e non includeva margini di profitto e che l'adeguamento richiesto non era registrato nel sistema di contabilità dei costi della società.

(183)

Infine, la Commissione ha respinto la richiesta di includere le vendite effettuate a porti marittimi o a stabilimenti operanti come «bonded factory» nella determinazione del valore normale. Infatti, la società stessa, nella sua risposta al questionario, ha ritenuto che tali vendite costituissero vendite indirette all'esportazione e non sono state pertanto dichiarate nelle operazioni di vendita sul mercato interno. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Walsin ha cambiato parere e ha sostenuto che tali vendite dovrebbero essere considerate vendite destinate al consumo sul mercato interno, poiché non sapeva se i prodotti sarebbero stati da ultimo consumati sul mercato interno o esportati. In assenza di ulteriori informazioni concrete su tale punto, la Commissione non ha potuto determinare, sulla base degli elementi di prova forniti, se queste vendite siano state consumate sul mercato interno o esportate. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la formulazione «destinato al consumo sul mercato interno» non è basata sull'intenzione soggettiva del venditore o sul fatto che il produttore esportatore non sappia se il prodotto sia successivamente esportato dall'operatore commerciale/stabilimento operante come «bonded factory», ma sulla destinazione oggettiva del prodotto, un fatto oggettivo che può essere stabilito in qualunque momento fino a che la destinazione finale non sia da ultimo raggiunta e i prodotti siano venduti ai fini del consumo sul mercato interno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(184)

Non sono state ricevute ulteriori argomentazioni e pertanto sono stati confermati i considerando da 227 a 237 del regolamento provvisorio.

3.3.2.   Prezzo all'esportazione

(185)

In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all'esportazione, sono stati confermati i considerando da 238 a 239 del regolamento provvisorio.

3.3.3.   Confronto

(186)

In assenza di osservazioni riguardanti il confronto, sono stati confermati i considerando da 238 a 239 del regolamento provvisorio.

3.3.4.   Margini di dumping

(187)

Il livello di collaborazione nel presente caso è stato ritenuto elevato e non sono stati individuati altri produttori esportatori. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che presenta il margine di dumping più elevato. I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Yieh United Steel Co. e

Tang Eng Iron Works Co. Ltd

4,1

Walsin Lihwa Co.

7,5

Tutte le altre società

7,5

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(188)

In assenza di osservazioni in merito alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 246 a 248 del regolamento provvisorio.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(189)

Il produttore esportatore cinese FSS ha sostenuto che il volume della produzione dell'industria dell'Unione era determinato dalla domanda vincolata e non dalle vendite nel libero mercato, che rappresentavano solo una piccola parte della produzione totale. Secondo FSS, ciò è dimostrato dal fatto che i volumi della produzione dell'industria dell'Unione sono aumentati dal 2016 al 2017, nonostante il calo delle vendite nel libero mercato pari a 94 000 tonnellate.

(190)

Per quanto riguarda il rapporto tra mercato vincolato e libero mercato, il produttore esportatore cinese STSS ha sostenuto che nella valutazione della quota di mercato si dovrebbe tenere conto del fatto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel libero mercato era del 62 %, benché questo segmento rappresentasse solo il 22 % circa del mercato complessivo dell'Unione. Pertanto, nel restante 78 % del mercato, che era vincolato, l'industria dell'Unione aveva una quota di mercato pari al 100 %. Inoltre, secondo STSS, questo andava valutato in rapporto all'unica quota di mercato che è al contrario aumentata, ossia quella dell'Indonesia.

(191)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Come indicato ai considerando 251 e 252 del regolamento provvisorio, soltanto le vendite nel libero mercato dei produttori integrati verticalmente, come i produttori dell'Unione inclusi nel campione, sono in concorrenza diretta con le importazioni. È quindi prassi coerente della Commissione quella di non considerare la produzione e le vendite vincolate in alcuni indicatori di pregiudizio di tali casi, dato che il mercato vincolato è al riparo dalle importazioni. Tuttavia, poiché i prodotti sono fabbricati sulle stesse linee di produzione sia per il mercato vincolato sia per il libero mercato, l'analisi della produzione e della capacità produttiva dovrebbe includere anche i prodotti destinati al mercato vincolato. In un settore a forte intensità di capitale come il settore siderurgico, i tassi di utilizzo degli impianti dovrebbero infatti essere mantenuti al loro livello più elevato, in modo da diluire i costi fissi e mantenere i costi di produzione ai livelli più bassi. Inoltre, gli andamenti delle quote di mercato dei singoli paesi esportatori non dovrebbero essere considerati separatamente, poiché nella presente inchiesta sono soddisfatte le condizioni per una valutazione cumulativa delle importazioni da tutti i paesi interessati (cfr. in appresso la sezione 4.4).

(192)

In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del mercato pertinente dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 249 a 255 del regolamento provvisorio.

4.3.   Consumo dell'Unione

(193)

In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 256 a 262 del regolamento provvisorio.

4.4.   Importazioni dai paesi interessati

(194)

Il produttore esportatore cinese FSS ha sostenuto che il cumulo delle importazioni dalla Cina, dall'Indonesia e da Taiwan non era coerente. Poiché la presente inchiesta antidumping è stata condotta mentre era anche in corso un'inchiesta antisovvenzioni separata relativa al medesimo prodotto, la valutazione del pregiudizio dovrebbe essere la stessa in entrambi i casi. Tuttavia, Taiwan non rientrava tra i paesi interessati nell'inchiesta antisovvenzioni separata. Pertanto, una valutazione cumulativa nella presente indagine antidumping, che include le importazioni da Taiwan, sarebbe successivamente in contrasto con una valutazione cumulativa in tale inchiesta antisovvenzioni, dove le importazioni dalla Cina e dall'Indonesia verrebbero cumulate, ma non quelle da Taiwan. Inoltre, FSS ha sostenuto che il cumulo delle importazioni dalla Cina e dall'Indonesia non era giustificato. Mentre le importazioni cinesi erano diminuite, quelle indonesiane erano aumentate, il che avrebbe dimostrato che le importazioni cinesi non erano in concorrenza con quelle indonesiane. Inoltre, nel 2017, quando le importazioni cinesi erano al livello più elevato, con una quota di mercato pari al 21 %, e le importazioni indonesiane non erano presenti sul mercato, l'industria dell'Unione ha registrato il suo anno migliore, come dimostrano i dati sulle vendite e la redditività. Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte.

(195)

In primo luogo, non vi è alcuna incoerenza nel fatto che nella presente inchiesta siano valutate cumulativamente le importazioni da tre paesi, ossia Cina, Indonesia e Taiwan, mentre nell'inchiesta antisovvenzioni separata sono valutate cumulativamente le importazioni da solo due di questi paesi, ovvero Cina e Indonesia. Ogni caso viene valutato sulla base delle proprie specificità. In entrambi i casi sono soddisfatte le condizioni giuridiche per una valutazione cumulativa delle importazioni.

(196)

In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione della Commissione di valutare cumulativamente le importazioni dai paesi interessati nella presente inchiesta antidumping, si ricorda che nel periodo in esame le importazioni da ciascuno dei tre paesi sono aumentate. Per i motivi di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio, anche se nel periodo in esame l'andamento delle importazioni dalla Cina è stato diverso da quello delle importazioni dall'Indonesia, le condizioni per una valutazione cumulativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte.

(197)

Il produttore esportatore cinese STSS ha sostenuto che il cumulo delle importazioni dalla Cina, dall'Indonesia e da Taiwan non era giustificato, poiché vi sono condizioni di concorrenza diverse tra la Cina e Taiwan da una parte, e l'Indonesia dall'altra. Mentre l'Indonesia ha accesso diretto al nichel, una delle principali materie prime necessarie per la produzione di acciaio inossidabile, la Cina e Taiwan sono state costrette a ricorrere alle importazioni, meno disponibili rispetto al passato a causa di un divieto di esportazione imposto dall'Indonesia. Si è dovuto respingere questa argomentazione. Un simile accesso alle materie prime non figura tra le condizioni per una valutazione cumulativa di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Sebbene gli esportatori in diversi paesi possano essere confrontati a condizioni differenti per l'approvvigionamento dei fattori produttivi (come le materie prime o le risorse umane), essi possono continuare a competere gli uni con gli altri per le stesse destinazioni di vendita in termini di produzione. Ciò avviene nel presente caso, come illustrato dal fatto che un importante utilizzatore che ha collaborato ha importato volumi consistenti dalla Cina, dall'Indonesia e da Taiwan.

(198)

Il produttore esportatore STSS ha inoltre sostenuto che sia i prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione che i volumi delle importazioni cinesi sono aumentati contestualmente, ossia nel 2017. Analogamente, non vi era alcuna correlazione tra i volumi delle importazioni cinesi e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione. Il lieve aumento delle importazioni cinesi nel periodo in esame (+28 000 tonnellate) non ha matematicamente potuto causare una diminuzione delle vendite dei produttori dell'Unione nel mercato aperto di un valore pari a oltre il quadruplo (– 116 000 tonnellate). Inoltre, nel periodo dell'inchiesta le importazioni cinesi rappresentavano solamente il 4,6 % del consumo totale dell'Unione.

(199)

Tali argomentazioni sono state respinte. Come indicato ai considerando da 263 a 270 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi non dovrebbero essere valutate separatamente, bensì cumulativamente con le importazioni dall'Indonesia e da Taiwan. Nel periodo in esame le importazioni cumulate dai paesi interessati sono aumentate di 147 000 tonnellate, un valore nettamente superiore alla perdita subita dall'industria dell'Unione nello stesso periodo pari a 116 000 tonnellate. Inoltre, la quota di mercato ottenuta dalle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta, per effetto delle pratiche di dumping pregiudizievole, era pari al 18,3 % e non al 4,6 %, ossia quella che sarebbe stata la quota di mercato cinese se il volume del mercato vincolato fosse stato aggiunto al mercato dell'Unione per la presente inchiesta.

(200)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 263 a 270 del regolamento provvisorio.

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(201)

In assenza di osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato tutte le conclusioni riportate ai considerando da 271 a 277 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(202)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 278 a 282 del regolamento provvisorio.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

(203)

Sulla base della tabella 7 del regolamento provvisorio, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che l'aumento della capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha dimostrato che l'industria era in ottima forma. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che la capacità produttiva è aumentata dell'1 % nel periodo in esame, il che conferma la conclusione che la capacità produttiva è rimasta praticamente stabile nel periodo in esame (considerando 284 del regolamento provvisorio). Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta infondata.

(204)

Con riferimento alla tabella 8 del regolamento provvisorio, STSS ha evidenziato il calo dell'uso vincolato e dei volumi delle vendite dei produttori dell'Unione tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta, che ha attribuito alla diminuzione del mercato vincolato sproporzionatamente vasto. Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione ha osservato che non vi è alcun legame tra l'andamento dei volumi nel libero mercato e nel mercato vincolato, in particolare in quanto durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione operava con una capacità produttiva inutilizzata di oltre il 30 %. Inoltre, l'asserzione di STSS sembra di fatto viziata, in quanto l'andamento del mercato vincolato è rimasto stabile nel periodo in esame (tabella 9 e considerando da 290 a 292 del regolamento provvisorio), mentre l'industria dell'Unione ha perso importanti quote di mercato (9,3 punti percentuali) sul libero mercato durante lo stesso periodo.

(205)

Il governo dell'Indonesia ha osservato, con riferimento alla tabella 10 del regolamento provvisorio, che la diminuzione della produttività è stata causata da un aumento dell'occupazione. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tuttavia, non è possibile dedurre che tale diminuzione della produttività, anche se causata soltanto da un lieve aumento dell'occupazione pari al 4 % nel periodo in esame, fosse responsabile del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il pregiudizio notevole subito è stato confermato da altri indicatori come indicato ai considerando da 307 a 310 del regolamento provvisorio. La Commissione ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(206)

Il governo dell'Indonesia ha sostenuto, con riferimento alla tabella 14 del regolamento provvisorio, che l'effetto delle «vendite vincolate» effettuate dai produttori dell'Unione non era presente nella valutazione della redditività. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione ha ricordato che, in conformità con una sua prassi coerente, laddove un'industria sia attiva nella produzione destinata alle vendite sul libero mercato e nella produzione destinata all'uso vincolato, quest'ultima, ai fini della valutazione dei vari fattori di pregiudizio, è esclusa dall'ambito dell'inchiesta. Ciò è stato già debitamente illustrato ai considerando 254 e 255 del regolamento provvisorio.

(207)

Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la quota delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione era troppo esigua (20 % delle vendite totali dell'Unione), rispetto al consumo vincolato, per incidere sulla situazione generale dell'industria dell'Unione e non vi era quindi pregiudizio. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Come già indicato al considerando 191, la Commissione ha ricordato che, in conformità con una sua prassi coerente, laddove un'industria sia attiva sia nelle vendite sul libero mercato che nell'uso vincolato, quest'ultimo, ai fini della valutazione della maggior parte dei fattori di pregiudizio, è escluso dall'ambito dell'inchiesta. Per i seguenti indicatori economici relativi all'industria dell'Unione è stato constatato che un'analisi e una valutazione significative dovevano concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero: il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato e la redditività. Ove possibile e giustificato, queste risultanze sono state messe a confronto successivamente con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.

(208)

In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 283 a 296 del regolamento provvisorio.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

(209)

Il produttore esportatore cinese FSS ha sostenuto che la Commissione ha fondato la sua risultanza su un'analisi da punto a punto, senza valutare gli sviluppi positivi nella situazione dell'industria dell'Unione per quanto riguarda i prezzi di vendita fino al 2018, ossia nella maggior parte del periodo in esame, e ignorando che il calo delle vendite si è verificato quando l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di maggiore redditività. Secondo FSS, la Commissione non può fondare le sue risultanze relative al pregiudizio sul calo del 4 % dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta rispetto alla diminuzione del 2 % dei costi registrata nello stesso periodo. In altre parole, una risultanza sul pregiudizio notevole non può basarsi sul calo netto del 2 % del prezzo in un periodo considerato isolatamente (il periodo dell'inchiesta). Inoltre, secondo quanto affermato da FSS, dal 2018 fino al periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione vendeva nettamente al di sopra del suo costo di produzione. Si è dovuto respingere questa argomentazione. La Commissione ha convenuto che dal 2016 al 2018 i prezzi e i costi si sono sviluppati parallelamente, come dimostra l'aumento del 22 % registrato da entrambi, ma tale situazione non corrispondeva più alla realtà tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta, quando i prezzi sono diminuiti di 5 punti percentuali, mentre i costi solo di 2. Il mercato dei prodotti SSHR è molto sensibile al prezzo e l'industria dell'Unione, a causa dell'ulteriore forte aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo, è stata costretta a non tenere pienamente conto dell'aumento dei costi nella determinazione dei propri prezzi di vendita. Ciò si è tradotto in un forte peggioramento dei suoi indicatori finanziari, compreso un calo dei profitti dal 5,1 % al 3,5 %, come mostra la tabella 14 del regolamento provvisorio.

(210)

Il produttore esportatore cinese FSS ha sostenuto che il costo di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato l'aumento più significativo tra il 2016 e il 2017. Nello stesso periodo, si è rilevato il maggiore aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati e il differenziale di prezzo tra tali importazioni e le vendite dell'industria dell'Unione si aggirava attorno ai 200 EUR per tonnellata, così come nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, dal 2016 al 2017 l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i suoi prezzi di vendita del 19 % e a trasferire ai suoi acquirenti l'intero aumento del costo. Tale argomentazione è stata respinta. Dal 2016 al 2017, non soltanto i produttori dell'Unione, ma anche i produttori nei paesi esportatori hanno aumentato i loro prezzi, nello specifico del 21 % o di 316 EUR per tonnellata (cfr. tabella 6 del regolamento provvisorio). Ne consegue che, in un contesto di mercato caratterizzato quanto meno da una domanda stabile, i produttori dell'Unione sono stati in grado di raccogliere solo parzialmente i benefici derivanti da questa tendenza, poiché risentivano già della pressione causata dalle importazioni dai paesi interessati che avevano prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Inoltre, a causa di questa pressione, e per mantenere i livelli di redditività, l'industria dell'Unione ha perso una quota considerevole di mercato a vantaggio delle importazioni dai paesi interessati dal 2016 al 2017.

(211)

I produttori esportatori cinesi FSS e STSS hanno sostenuto che, sebbene nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione abbia dichiarato di realizzare profitti notevolmente inferiori rispetto al 2016, i suoi investimenti erano del 57 % superiori se confrontati con il 2016. Questo punto era già stato analizzato al considerando 306 del regolamento provvisorio. La Commissione ha ricordato che i maggiori livelli di investimento non si sono tradotti in un corrispondente aumento della capacità (cfr. tabella 7 del regolamento provvisorio). Successivamente gli investimenti sono stati diretti unicamente al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari.

(212)

Con riferimento alla tabella 11 del regolamento provvisorio, STSS ha sostenuto che il lieve calo dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta dovrebbe essere valutato in rapporto ad un aumento delle importazioni a basso prezzo dall'Indonesia. La Commissione ha ricordato che le condizioni per una valutazione cumulativa delle importazioni dai tre paesi interessati sono state soddisfatte e pertanto le importazioni da un paese non possono essere considerate separatamente dalle importazioni provenienti dagli altri paesi interessati.

(213)

Con riferimento alla tabella 13 del regolamento provvisorio, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la riduzione delle scorte tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta suggeriva un andamento positivo delle vendite dell'industria dell'Unione. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata respinta. Le vendite sul libero mercato dell'Unione sono diminuite del 13 % nel periodo in esame, come mostra la tabella 8 del regolamento provvisorio. La modesta riduzione delle scorte in tale periodo, come sostenuto dall'Indonesia, non era rappresentativa e non è di natura tale da mettere in dubbio la tendenza osservata delle vendite.

(214)

Il governo dell'Indonesia ha sostenuto, con riferimento alla tabella 14 del regolamento provvisorio, che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato da un elevato livello di investimenti nel 2017, che ha creato un onere finanziario nel periodo successivo, ossia nel 2018 e nel periodo dell'inchiesta. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata respinta. Gli investimenti sono in genere finanziati da flussi di cassa non distribuiti o prestiti. In termini di costi e di impatto sui profitti, tali investimenti sono ammortizzati su un lungo periodo di almeno cinque anni. Di conseguenza, una diminuzione dei profitti di oltre 50 milioni di EUR, come constatato dal 2017 al 2018, o addirittura superiore a 80 milioni di EUR, come è avvenuto tra il 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta, non può essere imputata agli investimenti realizzati nel 2017, che ammontavano complessivamente a 48 milioni di EUR, ma che sono stati ammortizzati su almeno cinque anni.

(215)

Il produttore esportatore cinese STSS ha sostenuto che un utilizzo degli impianti di circa il 70 % non costituiva un segno del pregiudizio, poiché era analogo alla capacità complessiva media stabilita in tutte le categorie siderurgiche nell'inchiesta di salvaguardia sull'acciaio. Tale argomentazione è stata respinta. In primo luogo, la Commissione ha osservato che il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è diminuito dal 69 % al 66 % nel periodo in esame. In secondo luogo, le inchieste antidumping e di salvaguardia sono soggette a quadri giuridici diversi. Le osservazioni o le conclusioni formulate in un'inchiesta di salvaguardia non possono pertanto essere trasferite a un'inchiesta antidumping. La Commissione deve valutare tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, e sebbene tali indicatori, singolarmente o combinati, non costituiscano necessariamente una base di giudizio determinante, nella presente inchiesta l'andamento e il livello di utilizzo degli impianti indicano un pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.

(216)

In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 297 a 306 del regolamento provvisorio.

4.5.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(217)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 307 a 310 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(218)

Facendo seguito all'argomentazione di cui al considerando 189, il produttore esportatore FSS ha sostenuto che la diminuzione delle vendite (–94 000 MT) e della quota di mercato (– 7,3 %) dell'industria dell'Unione è stata più pronunciata nel 2017. L'industria dell'Unione non ha tuttavia subito un pregiudizio in quell'anno, ma ha realizzato profitti eccezionali. Secondo FSS, le importazioni in questione sono aumentate a causa del ritiro volontario delle vendite dell'industria dell'Unione dal libero mercato dell'Unione (determinato dalla maggiore attenzione verso il settore a valle). Tale argomentazione è stata respinta. Non si può sostenere che l'industria dell'Unione subisse pressioni per ritirare le vendite dal libero mercato. Al contrario, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione disponeva di abbondanti capacità inutilizzate per vendere sul libero mercato quantità più elevate rispetto a quelle effettivamente vendute (cfr. considerando da 283 a 285 e tabella 7 del regolamento provvisorio).

(219)

Con riferimento alla tabella 7 del regolamento provvisorio, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che l'aumento delle importazioni dai paesi interessati non ha avuto alcuna conseguenza significativa sulla produzione dell'industria dell'Unione, poiché questa è diminuita soltanto del 3 % nel periodo in esame. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che un calo del 3 % non è irrilevante, sebbene altri fattori di pregiudizio abbiano evidenziato una tendenza al deterioramento ancora più marcata nel periodo in esame, e rimanda in merito ai considerando da 307 a 311 del regolamento provvisorio.

(220)

Con riferimento alla tabella 8 del regolamento provvisorio, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato si sono stabilizzate dopo il 2017 per poi aumentare dal 2018 al periodo dell'inchiesta, il che dimostrerebbe che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non hanno avuto alcuna incidenza sulle vendite dell'industria dell'Unione. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita dal 71,2 % al 63,9 % tra il 2016 e il 2017 e che il calo dal 63,9 % al 61,9 tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta è stato meno pronunciato. Sebbene il calo complessivo sia stato effettivamente più importante nella prima parte del periodo in esame, non si può sostenere che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia ritornata a un buon livello, in quanto complessivamente vi è stata una diminuzione dal 71,2 % al 61,9 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(221)

I produttori esportatori cinesi FSS e STSS hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non hanno causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione, a differenza delle importazioni dall'Indonesia. Tali produttori hanno sostenuto che i profitti dei produttori dell'Unione non sono stati influenzati dalle importazioni cinesi, poiché i profitti sono diminuiti dal 10,2 % al 5,1 % tra il 2017 e il 2018, quando si è verificato l'aumento delle importazioni dall'Indonesia, mentre nello stesso periodo le importazioni cinesi sono diminuite. Tali argomentazioni sono state respinte. Come indicato ai considerando da 263 a 270 del regolamento provvisorio, le condizioni per una valutazione cumulativa sono state soddisfatte. Pertanto, le importazioni dalla Cina non possono essere considerate separatamente dalle importazioni dall'Indonesia o da Taiwan.

(222)

In assenza di altre osservazioni riguardo all'attribuzione del pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate al considerando 312 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(223)

Con riferimento alla tabella 11 del regolamento provvisorio, STSS ha affermato che il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 20 % nel periodo in esame, asserendo che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse imputabile a tale aumento. Tale argomentazione è stata respinta. Al considerando 319 del regolamento provvisorio è già stato evidenziato che l'industria dell'Unione, a un dato momento, non è stata più in grado di trasferire l'aumento globale dei costi delle materie prime ai suoi prezzi di vendita a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, il pregiudizio non è stato causato dall'aumento del costo di produzione in quanto tale, ma dall'incapacità di trasferirlo a causa delle importazioni oggetto di dumping.

(224)

Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che è stato lo sviluppo del mercato vincolato a causare il pregiudizio, e non lo sviluppo del libero mercato. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata respinta. Lo sviluppo del mercato vincolato non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le vendite sul libero mercato sono diminuite del 13 % (– 150 000 tonnellate) nel periodo in esame, mentre il consumo vincolato è rimasto relativamente stabile (–20 000 tonnellate).

(225)

Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto dei prezzi delle vendite sul mercato interno dell'industria dell'Unione, dato che dovrebbero essere stati questi ad avere causato il pregiudizio. La stessa argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno non erano effettuate a condizioni di mercato e quindi non sono state tenute in considerazione ai fini della valutazione del pregiudizio.

(226)

Il produttore esportatore STSS ha sostenuto che, in seguito all'imposizione di dazi antidumping, è probabile che emergano diverse fonti di importazioni, ad es. la Repubblica di Corea. Tuttavia, poiché i prezzi medi all'importazione dalla Repubblica di Corea sono costantemente stati nettamente inferiori a quelli dalla Cina, i produttori dell'Unione sarebbero ancora più danneggiati da queste importazioni che da quelle provenienti dalla Cina. Tale argomentazione è stata respinta. In primo luogo, non vi sono elementi di prova sufficienti di dumping pregiudizievole relativamente a tali importazioni che, come la presente inchiesta ha messo in evidenza, sono diverse rispetto alle importazioni dalla Cina. In secondo luogo, sebbene i prezzi medi all'importazione dei prodotti SSHR dalla Cina fossero più elevati dei prezzi della Repubblica di Corea in tutto il periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi erano tuttavia costantemente inferiori alle vendite dell'industria dell'Unione. Questi calcoli dell'undercutting, che non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate, sono stati effettuati confrontando tipi di prodotto simili, cosa che non può essere fatta sulla base dei dati statistici di Eurostat, mentre i prezzi della Corea del Sud cui si è fatto riferimento sono prezzi Eurostat. In terzo luogo, il pregiudizio è stato causato dalle importazioni cinesi anche a causa del loro volume, che è aumentato del 14 % nel periodo in esame, mentre il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è diminuito del 49 % nello stesso periodo. Inoltre, il volume delle importazioni cinesi superava di circa tre volte nel 2016 e di circa sette volte nel periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea.

(227)

Il produttore esportatore STSS ha ribadito l'argomentazione secondo cui una causa del pregiudizio all'industria dell'Unione era la sovraccapacità nell'Unione. Questa argomentazione è stata respinta per i motivi di cui al considerando 322 del regolamento provvisorio.

(228)

In assenza di altre osservazioni riguardo all'attribuzione del pregiudizio constatato a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 319 a 325 del regolamento provvisorio.

5.2.1.   Conclusioni

(229)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati nella fase provvisoria né nella fase definitiva era in grado di incidere in maniera rilevante sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Di conseguenza nessun fattore, analizzato individualmente o collettivamente, ha ridotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da compromettere la genuinità e la sostanzialità di tale nesso, e ciò conferma la conclusione di cui ai considerando 326 e 327 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso di Taiwan

(230)

L'esportatore cinese FSS ha sostenuto che il prezzo indicativo calcolato ai fini della valutazione dei margini di underselling è stato gonfiato dalle sovvenzioni ricevute dai produttori dell'Unione. In considerazione delle sovvenzioni ricevute, non vi erano ragioni per aggiungere un importo per i costi futuri di conformità. Analogamente, le spese di ricerca e di sviluppo e i costi del lavoro dovrebbero essere ridotti al livello delle sovvenzioni ricevute nel periodo dell'inchiesta. In caso contrario ciò significherebbe concedere un doppio beneficio alle società incluse nel campione.

(231)

Tale argomentazione è stata respinta. In primo luogo, questa argomentazione non è stata giustificata da elementi di prova adeguati. In secondo luogo, non vi è un doppio conteggio, in quanto i dati verificati relativi al costo di produzione per l'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta tengono già in considerazione le sovvenzioni eventualmente ricevute dai produttori dell'Unione, nonché i loro costi attuali di conformità, mentre qualsiasi aggiunta riguarda soltanto i costi futuri di conformità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, che saranno sostenuti in un periodo diverso. Conformemente a quanto detto, la Commissione ha dedotto, ove necessario, i costi attuali già presi in considerazione per ottenere il costo futuro.

(232)

Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni e nuovamente dopo la divulgazione finale delle informazioni, diverse parti hanno espresso dubbi sull'applicazione di un profitto di riferimento pari all'8,7 %, che consisteva nella media dei margini di profitto realizzati dall'industria dell'Unione nel 2016 (7,2 %) e nel 2017 (10,2 %). In particolare le parti hanno sostenuto che la Commissione aveva affermato che il 2017 è stato un anno eccezionale per l'industria dell'Unione ed era pertanto probabile che la redditività di tale anno fosse falsata. Lo stesso è stato indicato anche nel regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive sui prodotti di acciaio. Inoltre, nel 2017 la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati era già del 25 %, mentre nel 2016 la quota di mercato di tali importazioni era nettamente inferiore rispetto al 2017 (18,3 %). Pertanto, la Commissione dovrebbe invece utilizzare soltanto un margine di profitto del 6 % o il margine di profitto realizzato nel 2016. Al contrario, Eurofer ha affermato che nel 2017 l'industria dell'Unione ha perso una quota significativa di mercato (7,3 punti percentuali) rispetto al 2016 a fronte di un aumento del livello delle importazioni e che la redditività del 10,2 % realizzata in tale anno non era pertanto eccezionalmente elevata e dovrebbe essere utilizzata come profitto di riferimento.

(233)

La Commissione ha confermato che l'uso di un profitto di riferimento dell'8,7 % è giustificato per i motivi di cui al considerando 331 del regolamento provvisorio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Sebbene le importazioni dalla RPC e da Taiwan fossero già manifestamente presenti, nel 2017 le importazioni dall'Indonesia erano ancora a livelli molto bassi (24); il dato relativo ai profitti del 2017 rispecchia pertanto il livello di redditività prima dell'aumento delle importazioni da tutti i paesi interessati. Inoltre, nel 2017 la quota di mercato congiunta delle importazioni dai paesi interessati era del 25 %, una quota già significativa, e pertanto è probabile che il margine di profitto realizzato dall'industria dell'Unione in tale anno fosse ridotto, ragione per cui tale anno sarebbe inadeguato per stabilire un profitto di riferimento idoneo. Tuttavia, come spiegato al considerando 331, del regolamento provvisorio, il 2017 è stato un anno eccezionale e quindi, sebbene il margine di profitto dell'industria dell'Unione fosse ridotto, era comunque a un livello sufficientemente elevato anche se si ricollegava a un anno che non rifletteva appieno le normali condizioni di concorrenza. Pertanto, la Commissione ha confermato che includere il 2017 nell'equazione e stabilire il profitto di riferimento sulla base di una media dei profitti del 2016 e del 2017 è pienamente conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(234)

Inoltre, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Marcegaglia ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto fissare il prezzo indicativo dei prodotti SSHR neri sulla base di un profitto di riferimento più basso che riflettesse le peculiarità dei prodotti SSHR neri semifiniti rispetto ai prodotti SSHR bianchi finiti.

(235)

Tale argomentazione è stata respinta. Come indicato nel considerando 30 di cui sopra e nel considerando 46 del regolamento provvisorio, i rotoli neri e bianchi hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base ed entrambi sono quindi considerati il prodotto in esame. Il profitto di riferimento utilizzato dalla Commissione è pertanto basato sui dati relativi ai profitti di entrambi e rispecchia quindi le peculiarità dei prodotti SSHR neri semifiniti rispetto ai prodotti SSHR bianchi finiti.

(236)

Eurofer ha sostenuto che i margini di pregiudizio stabiliti nel regolamento provvisorio erano sottostimati. Nello specifico, Eurofer ha presentato nuovi elementi di prova che dovrebbero giustificare un aumento degli adeguamenti apportati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base, con riferimento ai considerando 332 e 333 del regolamento provvisorio. Tali argomentazioni sono state accolte in parte. Di conseguenza gli adeguamenti sono stati corretti verso l'alto per quanto riguarda gli investimenti cui si è rinunciato (articolo 7, paragrafo 2 quater, per un produttore dell'Unione) e i costi futuri di conformità (articolo 7, paragrafo 2 quinquies, per due produttori dell'Unione). Dopo la divulgazione finale delle informazioni, sono state ribadite due argomentazioni relativamente a uno dei produttori inclusi nel campione, ma non si sono potuti accettare ulteriori adeguamenti.

(237)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha ribadito la sua argomentazione secondo cui gli adeguamenti al prezzo indicativo dell'industria dell'Unione apportati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base, erano insufficienti. A suo parere, la Commissione dovrebbe rimanere flessibile e consentire alle società di presentare ulteriori elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni, anche dopo le verifiche in loco quando tali informazioni non possono più essere verificate.

(238)

Tale argomentazione è stata respinta. La maggior parte di queste argomentazioni (ad esclusione delle argomentazioni che sono state considerate giustificate e accolte in parte e per le quali è stato concesso un adeguamento, come spiegato al considerando 236) è stata sollevata per la prima volta soltanto dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, in quanto i produttori inclusi nel campione non avevano risposto alle domande pertinenti nel questionario, né avevano sollevato tali argomentazioni durante le verifiche in loco, e non era stata fornita alcuna motivazione obiettiva per giustificare l'impossibilità di presentare tali informazioni in modo tempestivo. La Commissione ha pertanto ritenuto che il notevole ritardo con cui i produttori inclusi nel campione hanno presentato le informazioni, che in molti casi consistevano in dati e argomentazioni completamenti nuovi e impossibili da verificare in tale fase dell'inchiesta, fosse ingiustificato.

(239)

Per quanto riguarda gli adeguamenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, in merito ai futuri costi sociali e ambientali, Eurofer ha accusato la Commissione di aver adottato un approccio discriminatorio nei confronti dell'industria dell'Unione, poiché si è rifiutata di estrapolare i dati da un produttore incluso nel campione e applicarli agli altri due produttori inclusi nel campione, mentre aveva calcolato un margine di dumping individuale per il produttore esportatore cinese Zhenshi usando le informazioni disponibili dagli altri produttori esportatori nella RPC.

(240)

Tale argomentazione è stata respinta. Eurofer fa riferimento a due situazioni diverse — il calcolo di un margine di dumping del produttore esportatore nel quadro dell'articolo 18, paragrafo 3, e il calcolo di un prezzo indicativo individuale relativo alla specifica società — che non sono pertanto comparabili. Come spiegato ai considerando da 87 a 92, il calcolo del valore normale di Zhenshi è stato effettuato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, utilizzando i dati disponibili soltanto per alcuni elementi, mentre per quanto riguarda il prezzo indicativo dei produttori dell'Unione non vi era alcun problema di omessa collaborazione e la Commissione aveva tutti i dati per stabilire le sue risultanze. Inoltre, i futuri investimenti ambientali e costi operativi qui in esame erano legati a una società specifica, il che rendeva inadeguata qualsiasi estrapolazione alle altre società incluse nel campione.

(241)

Eurofer ha inoltre sostenuto che la situazione di pregiudizio si è ulteriormente aggravata dopo il 30 giugno 2019, ossia dopo la fine del periodo dell'inchiesta, e che la Commissione dovrebbe tenere conto di tale aggravamento nel decidere il livello delle misure definitive. A tal riguardo, Eurofer ha fatto riferimento all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. La Commissione ha osservato che gli adeguamenti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, sono stati concessi come indicato al considerando 236Error! No bookmark name given. di cui sopra e ai considerando da 330 a 334 del regolamento provvisorio. Inoltre, sono state registrate le importazioni, ma le condizioni per una riscossione retroattiva non sono state soddisfatte (cfr. considerando da 321 a 325). La Commissione ha anche constatato che non si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta alla luce dell'articolo 9, paragrafo 4, che, se rispettato, avrebbe imposto di tenere conto del pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto considerata priva di fondamento.

(242)

Alla luce delle suddette modifiche dei calcoli dell'underselling e delle modifiche dei margini di dumping di cui ai considerando 178 e 180, la tabella sotto il considerando 336 del regolamento provvisorio è aggiornata come segue:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di underselling (%)

Taiwan

Yieh United Steel Co. e

Tang Eng Iron Works Co. Ltd

4,1

24,2

Taiwan

Walsin Lihwa Co.

7,5

18,4

Taiwan

Tutte le altre società

7,5

24,2

(243)

In assenza di altre osservazioni in merito all'esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso di Taiwan, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 330 a 336 del regolamento provvisorio.

6.2.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso dell'Indonesia e della RPC

6.2.1.   Underselling e confronto tra margine di dumping e margine di underselling

(244)

Con riferimento alla sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 nella causa T-301/16 Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia S.p.A. contro Commissione europea («Jindal Saw») (25), l'esportatore cinese FSS ha sostenuto che il confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione potrebbe non essere stato effettuato allo stesso stadio commerciale, in quanto i produttori dell'Unione vendevano solitamente tramite le consociate (ossia imprese collegate). A tal riguardo, FSS ha chiesto di comunicare ulteriori dettagli in merito al calcolo del margine di pregiudizio. Per quanto riguarda questa argomentazione, la Commissione chiarisce che, ai fini del calcolo dei margini di undercutting, sono state tenute in considerazione soltanto le vendite dei produttori dell'Unione ad imprese indipendenti. In merito ai calcoli dell'underselling, non si sono utilizzati i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, in quanto i prezzi indicativi sono stati basati sul costo di produzione dei produttori inclusi nel campione. Inoltre, nessun'altra informazione contenuta nel fascicolo indicava la necessità di applicare un adeguamento dello stadio commerciale. Infine, la Commissione non deve comunicare i dati sottostanti ottenuti dai produttori dell'Unione, in quanto tali dati sono riservati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

(245)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e dopo la divulgazione finale delle informazioni, STSS ha sostenuto che la Commissione, nel confrontare i suoi prezzi di vendita con quelli dell'industria dell'Unione, non avrebbe dovuto dedurre le SGAV e i profitti del suo importatore collegato, poiché ciò sarebbe in contrasto con la sentenza Jindal Saw, come confermato dalla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17 Hansol Paper Co. Ltd contro Commissione europea («Hansol Paper») (26).

(246)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dell'undercutting (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione o da fornitori esteri.

(247)

In questo caso, il prezzo all'importazione per alcune delle vendite all'esportazione non può essere considerato al valore nominale in quanto il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Pertanto, al fine di determinare un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere calcolato utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per svolgere questa ricostruzione, le norme per determinare il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all'esportazione ai fini del dumping. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.

(248)

Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo attendibile è giustificato dedurre le SGAV e i profitti dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti (27).

(249)

Tale deduzione deve anche essere applicata al calcolo dell'underselling. Infatti, il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione è basato sul suo costo di produzione più il profitto di riferimento, senza tenere in considerazione se il prodotto è poi venduto ad acquirenti collegati o indipendenti nell'Unione, e pertanto va comparato al prezzo cif (sbarcato) delle esportazioni, che non include per definizione le SGAV e i profitti degli importatori collegati nell'Unione.

(250)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, FSS ha sostenuto che, poiché il 32 % dei suoi volumi esportati costituivano NCP non venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, e quindi non tenuti in considerazione nei calcoli dell'undercutting e dell'underselling, questi calcoli sarebbero in contrasto con la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 nella causa T-500/17 Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd contro Commissione europea («Hubei Xinyegang»), punto 74 (28). STSS ha presentato una simile argomentazione relativamente all'8 % dei suoi volumi delle vendite nell'Unione. Tali argomentazioni sono state ribadite dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(251)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Innanzitutto, la sentenza Hubei Xinyegang è oggetto di ricorso davanti alla Corte di giustizia. Pertanto, le risultanze della sentenza relative alla questione oggetto dell'argomentazione non sono definitive. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che nella valutazione dei margini di undercutting e di underselling, i modelli esportati nell'Unione dai paesi interessati costituiscono il riferimento per il confronto. Dalla natura stessa del confronto tra le vendite all'esportazione dei produttori esportatori e le vendite dell'industria dell'Unione discende che non tutti i modelli esportati sono stati venduti dall'industria dell'Unione. Nel presente caso, il tasso di corrispondenza era dell'84 % per tutti i produttori esportatori cinesi oggetto dell'inchiesta, percentuale che la Commissione ha ritenuto sufficiente per garantire un confronto ampio ed equo dei modelli esportati con quelli venduti dall'industria dell'Unione. In terzo luogo, il regolamento di base non prevede che la Commissione svolga separatamente l'analisi dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. L'obbligo giuridico prevede piuttosto una determinazione a livello del prodotto simile. Infine, la Commissione ha concluso che tutti gli NCP rientravano nel prodotto in esame ed erano in concorrenza tra loro, almeno in una certa misura. Pertanto, la percentuale delle esportazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione che non sono state vendute dall'industria dell'Unione non costituisce una categoria separata del prodotto in esame, ma è in concorrenza totale con le restanti qualità per cui si è riscontrata una corrispondenza.

(252)

In riferimento al punto 71 della sentenza Hubei Xinyegang, STSS ha osservato che i volumi delle vendite del campione dell'industria dell'Unione utilizzati per i calcoli dell'undercutting e dell'underselling non costituivano il totale delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile realizzate dalle parti incluse nel campione. STSS ha sostenuto che ciò non sarebbe consentito ai sensi del punto 71 di tale sentenza. Come indicato al considerando 250, tale sentenza è attualmente impugnata. Sugli aspetti di merito, la Commissione ha osservato che non può aggiungere al confronto vendite dell'industria dell'Unione di determinati NCP che non sono venduti dai produttori esportatori. Infatti, per garantire un confronto equo, la Commissione ha confrontato elementi omogenei e non ha quindi tenuto conto dei modelli rientranti nella definizione del prodotto e venduti dall'industria dell'Unione che non erano esportati da STSS. In secondo luogo, come indicato al precedente considerando, il regolamento di base non prevede che la Commissione svolga separatamente l'analisi dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. L'obbligo giuridico prevede piuttosto una determinazione a livello del prodotto simile. Sebbene gli NCP siano utilizzati come punto di partenza per tale valutazione, ciò non significa che NCP diversi non siano in concorrenza. Pertanto, il fatto che determinati NCP dell'industria dell'Unione non siano stati confrontati con le importazioni di STSS nell'Unione non significa che non subiscano la pressione sui prezzi esercitata da queste importazioni. In terzo luogo, la Commissione ha ulteriormente sottolineato che i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione degli NCP corrispondenti che sono utilizzati nei calcoli per quanto riguarda STSS erano pari a circa il doppio del volume delle vendite di STSS sul mercato dell'Unione e sono pertanto ampiamente rappresentativi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(253)

Il governo dell'Indonesia ha espresso dubbi sul fatto che i prezzi all'importazione e i prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione fossero comparabili in termini di gamma di prodotti. La Commissione ha chiarito che i calcoli dei margini di undercutting e di underselling erano basati su un confronto che tiene conto degli NCP, il quale garantisce che soltanto i prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, siano confrontati tra loro. In ogni caso, le importazioni dai paesi interessati sono in concorrenza con tutti i prodotti venduti dall'industria dell'Unione e non vi sono elementi di prova che indichino che la minima parte delle importazioni totali che non può essere confrontata direttamente con i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non sia in grado di esercitare una pressione concorrenziale sull'industria dell'Unione.

(254)

In seguito alle modifiche dei margini di dumping, come spiegato nella precedente sezione 3, e alle modifiche dei margini di underselling, come spiegato nella precedente sezione 6.1, la tabella sotto il considerando 337 del regolamento provvisorio è aggiornata come segue:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di underselling (%)

Indonesia

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

17,7

17,3

RPC

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

106,5

19,0

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

57,1

14,6

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd

71,7

9,2

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

87,3

17,5

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd

87,3

17,5

Tutte le altre società

106,5

19

6.2.2.   Distorsioni relative alle materie prime

(a)   Indonesia

(255)

In assenza di osservazioni sull'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Indonesia e sulla quota delle materie prime interessate da distorsioni sui costi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 342 a 346 del regolamento provvisorio.

(b)   RPC

(256)

In seguito alla divulgazione delle risultanze provvisorie, due produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni riguardanti l'applicazione da parte della Commissione e le sue risultanze ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La Commissione ha accolto un'argomentazione e respinto le altre, come spiegato ai seguenti considerando. Inoltre, la Commissione ha corretto un errore materiale che incide su un produttore esportatore cinese, che tuttavia non ha avuto alcun impatto sulle risultanze (29).

(257)

Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che, nel confrontare la differenza di prezzo tra il prezzo di riferimento e l'effettivo prezzo di acquisto delle materie prime interessate da distorsioni di questa società (secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma), la Commissione aveva confrontato questi prezzi su termini di spedizione diversi, e ciò aveva dato luogo a una differenza artificiosamente maggiore tra i due prezzi.

(258)

La Commissione ha accolto questa argomentazione e ha riveduto il calcolo di conseguenza. La Commissione ha fornito un calcolo riveduto nel documento specifico di divulgazione delle informazioni alla società interessata. Questa modifica non ha tuttavia alterato la risultanza secondo cui il prezzo delle materie prime era significativamente più basso rispetto al prezzo di riferimento esente da distorsioni.

(259)

Due produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che, nel calcolare il peso di una delle materie prime sul costo totale di produzione, la Commissione non ha scelto un denominatore appropriato per stabilire se è raggiunta la soglia del 17 %. Tali società hanno sostenuto che la Commissione ha escluso dal costo di produzione le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), gonfiando così artificiosamente il peso di questa materia prima sul costo di produzione delle società. Queste società hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto invece aggiungere le SGAV al denominatore.

(260)

La Commissione ha osservato che non si contesta il fatto che l'articolo 7, paragrafo 2 bis, faccia riferimento al costo di produzione del prodotto in esame come valore che deve essere utilizzato nel calcolo (come denominatore). La Commissione ha ricordato anche che il concetto di costo di produzione nel regolamento di base non include le SGAV. Ciò è confermato dall'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, che stabilisce che «il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita [...]».

(261)

Pertanto, a parere della Commissione, è chiaro che il denominatore utilizzato nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, ossia il costo di produzione, non dovrebbe includere le SGAV. La Commissione, di conseguenza, ha respinto tale argomentazione.

(262)

In secondo luogo, due produttori esportatori hanno contestato il fatto che la Commissione avesse utilizzato il costo esente da distorsioni di una determinata materia prima come numeratore (moltiplicato per la quantità consumata) da un lato e l'effettivo costo di produzione come denominatore dall'altro. Dette società hanno quindi sostenuto che tale approccio ha distorto il calcolo e hanno pertanto chiesto alla Commissione di rivedere di conseguenza questo aspetto del calcolo, confrontando i valori esenti da distorsioni sia come numeratore che denominatore.

(263)

A tal riguardo, la Commissione ha osservato che la formulazione della pertinente disposizione giuridica è chiara: «ai fini del presente regolamento, una specifica materia prima, sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia, per la quale si riscontra una distorsione deve rappresentare non meno del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali rappresentativi».

(264)

Pertanto, la Commissione ha applicato correttamente la disposizione del regolamento di base, usando un valore esente da distorsioni per la materia prima/le materie prime in questione come numeratore e utilizzando l'effettivo costo di produzione delle società come denominatore.

(265)

I due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno presentato ulteriori argomentazioni in merito all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, su questioni relative alle specifiche società. Pertanto, e allo scopo di mantenere la riservatezza dei loro dati, la Commissione ha affrontato dettagliatamente tali argomentazioni nel quadro del documento individuale di divulgazione delle informazioni. In ogni caso, tali ulteriori osservazioni sono state respinte.

(266)

Infine, la Commissione ha valutato la situazione specifica del produttore esportatore cinese per cui, a causa della mancanza di una sufficiente collaborazione, non ha potuto verificare le pertinenti informazioni necessarie per effettuare una valutazione adeguata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis (30). In tale contesto, la Commissione ha fatto ricorso all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che le risultanze elaborate nei riguardi dei due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, ossia l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, basate su informazioni verificate, dovrebbero applicarsi anche a questa società.

(267)

In assenza di altre osservazioni sull'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC e sulla quota delle materie prime interessate da distorsioni sui costi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 347 a 350 del regolamento provvisorio.

6.2.3.   Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

6.2.3.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore

(268)

In assenza di osservazioni sull'esistenza di capacità inutilizzate nella RPC e in Indonesia, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 352 e 353 del regolamento provvisorio.

6.2.3.2.   Concorrenza per le materie prime

(269)

In assenza di osservazioni sulla concorrenza per le materie prime, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 354 a 357 del regolamento provvisorio.

6.2.3.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione

(270)

Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha sostenuto che la Commissione aveva omesso di fornire una spiegazione coerente per la sua conclusione, poiché aveva effettuato la verifica dell'«effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione» nel capitolo della verifica dell'«interesse degli utilizzatori», commettendo quindi un errore di diritto. Eurofer ha inoltre sostenuto che la Commissione ha accorpato due verifiche dell'interesse dell'Unione: la verifica dell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, e la verifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base. Eurofer ha ribadito questa argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni, sostenendo che la Commissione ha erroneamente condotto la verifica dell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 prima di quella ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter.

(271)

Tali asserzioni sono state ritenute infondate. L'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base stabilisce che «se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente al paragrafo 2 bis del presente articolo, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica. La Commissione si adopera attivamente per ottenere informazioni dalle parti interessate per poter determinare se si applica il paragrafo 2 o il paragrafo 2 bis del presente articolo. A tale proposito, la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo. Nell'effettuare la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21, si presta particolare attenzione a detta questione».

(272)

L'ultima frase di questa disposizione contiene un riferimento specifico all'articolo 21 del regolamento di base. Nell'ambito della valutazione dell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base effettuata nel regolamento provvisorio, è stato stabilito che il principale effetto sulle catene di approvvigionamento si sarebbe avvertito a livello degli utilizzatori. Come stabilito al considerando 358 del regolamento provvisorio, data la notevole differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio per i paesi esportatori, il possibile effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base è stato valutato nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base. La Commissione non ha in ogni caso accorpato le due verifiche. L'analisi dell'effetto sulle catene di approvvigionamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, tiene piuttosto necessariamente conto delle informazioni fornite dagli utilizzatori che sono anche abitualmente impiegate nel quadro dell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base. La Commissione ha quindi respinto le osservazioni formulate da Eurofer e ha confermato che le rispettive verifiche dell'interesse dell'Unione sono state correttamente applicate ai sensi sia dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, sia dell'articolo 21 del regolamento di base.

(273)

Sugli aspetti di merito, Eurofer ha sostenuto che l'utilizzatore in questione, su cui si è basata l'analisi, poteva sostituire le importazioni dalla Cina con importazioni provenienti da molte altre fonti, incluse l'Indonesia e Taiwan, se il dazio sulle importazioni cinesi al livello del dumping fosse stato proibitivo.

(274)

La Commissione ha valutato questa argomentazione e ha constatato che, al valore nominale, questo utilizzatore poteva effettivamente sostituire le importazioni dalla Cina con acquisti da [1-2] (31) produttori dell'Unione. Anche altri produttori dell'Unione avevano consistenti capacità inutilizzate, ma avevano approvvigionato in scarsa misura l'utilizzatore in questione nel periodo in esame. Sulla base dei flussi delle importazioni nel periodo in esame, vi potrebbero anche essere possibilità di approvvigionamento in altri paesi terzi, in particolare la Repubblica di Corea e il Sud Africa. Tuttavia, su tale base, i potenziali volumi delle importazioni provenienti da questi paesi erano limitati e, al momento, almeno le importazioni dalla Repubblica di Corea sono vincolate dalle misure di salvaguardia attualmente applicabili (32). Per quanto riguarda le importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, la Commissione ha osservato che l'importante utilizzatore si è effettivamente approvvigionato non solo dalla Cina ma anche dall'Indonesia. Tuttavia, ciò non significa che il passaggio da una fonte a un'altra sia semplice e lineare. La Commissione ha osservato che il prodotto in esame consiste in molti NCP diversi. Inoltre, data la necessità di detto utilizzatore di riorganizzare le catene del valore per evitare l'impatto delle misure basate sul margine di pregiudizio, e dato il probabile impatto di tali misure sulla redditività, la Commissione non ha ritenuto giustificato esporre tale utilizzatore a ulteriori incertezze imponendo misure al livello dei margini di dumping. È pertanto probabile che l'utilizzatore in questione sia in grado di diversificare e adeguare il suo approvvigionamento soltanto in misura limitata. In tali circostanze, la Commissione non ha potuto ragionevolmente sostenere che dazi al livello più elevato non danneggerebbero indebitamente detto utilizzatore, dato che tali dazi possono rendere le attività commerciali dell'utilizzatore non sostenibili.

(275)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha ricordato che il Sud Africa non è più soggetto a misure di salvaguardia dal 15 novembre 2018; dal 1o luglio 2020 inoltre non esistono più i contingenti per paese per i prodotti SSHR ma un contingente globale, il che ha consentito agli importatori di approvvigionarsi di volumi consistenti dai paesi che non sono stati interessati dalle misure individuali. Tale adeguamento garantirebbe agli utilizzatori dell'Unione una flessibilità sufficiente per modificare l'origine dell'approvvigionamento, qualora ciò fosse necessario. La Commissione ha convenuto di tenere anche conto dei livelli dei dazi istituiti ai sensi del presente regolamento; questo fatto non è tuttavia di natura tale da modificare i risultati della suddetta analisi, che è basata sui dati effettivi provenienti dal periodo dell'inchiesta.

(276)

Eurofer ha ripetutamente criticato ciò che, a suo parere, è una valutazione eccessivamente semplicistica, da parte della Commissione, dell'impatto delle misure sulla situazione finanziaria dell'utilizzatore, in quanto è stata effettuata con fonti, volumi e prezzo constanti ed ha presupposto una situazione in cui l'utilizzatore mantenesse invariate le sue catene di approvvigionamento, nonostante la reperibilità del prodotto da molte altre fonti, anche dai produttori dell'Unione a prezzi più bassi, senza trasferire una parte dell'aumento dei costi ai suoi acquirenti a valle. Secondo Eurofer, non era questa la finalità della verifica dell'interesse dell'Unione.

(277)

La Commissione ha chiarito che l'analisi effettuata, che essa stessa ha descritto come lo scenario peggiore nel regolamento provvisorio (considerando 373), è l'approccio più ragionevole nelle circostanze del caso. Per essere affidabile tale valutazione deve essere effettuata in base ai dati effettivi derivanti dal periodo dell'inchiesta, tenendo anche conto dei livelli dei dazi istituiti ai sensi del presente regolamento. Infatti, come osservato da Eurofer, è in genere prevedibile che una parte dell'aumento dei costi sia trasferita agli acquirenti; l'impatto sembra quindi sovrastimato. Non si sa tuttavia in quale misura l'aumento dei costi possa essere trasferito verso tale livello. Nella situazione attuale, un trasferimento ingente è certamente discutibile, in quanto i principali concorrenti dell'utilizzatore sono gli stessi produttori dei prodotti SSHR dell'Unione. Se l'analisi statica può sovrastimare l'impatto dei dazi, poiché non prevede gli aumenti del fatturato, come spiegato, essa può al contempo sottostimare l'impatto negativo del dazio, in quanto le ipotesi statiche della Commissione presupponevano anche che non fosse previsto un aumento del costo degli acquisti dall'industria dell'Unione, la quale nel presente caso è un fornitore principale dell'utilizzatore in questione. La Commissione ha inoltre chiarito che formulare ipotesi concernenti la modifica degli schemi di approvvigionamento è altrettanto inadeguato nel presente caso, poiché, come spiegato al considerando 274, è probabile che l'utilizzatore in questione abbia, per una serie di ragioni, opzioni limitate in tal senso. Qualsiasi scostamento dal metodo applicato dalla Commissione nelle presenti circostanze renderebbe quindi l'analisi più speculativa.

(278)

Pertanto, nel complesso, la Commissione ha ritenuto che l'approccio più sicuro per stimare l'impatto delle misure sull'utilizzatore in questione non fosse prevedere variazioni, né in termini di fatturato né di costi, con riguardo agli acquisti dai paesi non soggetti alle misure.

(279)

Infine, per quanto riguarda la richiesta di Eurofer di comunicare i principali fatti sottostanti la valutazione effettuata sullo stato della redditività dell'utilizzatore in questione, la Commissione ha constatato che tale divulgazione delle informazioni non poteva essere concessa, in quanto i dati sottostanti sono di natura riservata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha comunque fornito ad Eurofer una sintesi non riservata dell'analisi dell'impatto delle misure proposte ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché tale divulgazione delle informazioni ha riguardato soltanto l'impatto delle misure al livello proposto, Eurofer ha risposto a questa divulgazione delle informazioni concludendo che la Commissione non aveva quindi analizzato l'impatto delle misure ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Tale asserzione è stata fermamente respinta dalla Commissione. La Commissione aveva infatti concluso che misure a livelli più elevati di quelli previsti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, non sarebbero conformi all'interesse dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, considerando le conseguenze già gravi delle misure con l'applicazione della regola del dazio inferiore, come sintetizzato al considerando 274. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse pertinente comunicare il calcolo, che aveva effettuato, dell'impatto delle misure ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis. Inoltre, sebbene le aliquote applicabili per la RPC e l'Indonesia siano cambiate in linea con i margini di dumping comunicati, per tale calcolo è stato seguito lo stesso metodo utilizzato nel fascicolo comunicato.

(280)

Eurofer ha inoltre sostenuto che l'impatto sulla redditività del singolo utilizzatore sarebbe meno negativo di quanto supposto dalla Commissione, ma in ogni caso meno grave dell'impatto di dazi antidumping inferiori sull'intera industria dell'Unione. Eurofer ha specificato che l'utilizzatore in questione dovrebbe essere in grado di affrontare un aumento dei costi e che le sue attività relative al prodotto in esame costituivano solo una piccola parte delle sue attività e che quindi non sarebbe indebitamente danneggiato se le misure fossero stabilite in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 bis. Per giustificare tale argomentazione, Eurofer ha calcolato che, se l'articolo 7, paragrafo 2 bis, fosse applicato, l'impatto sui costi dell'utilizzatore sarebbe «marginale» e «inferiore al 2 %». Eurofer ha sostenuto che la divisione acciaio al carbonio di questo utilizzatore ha nettamente superato (di 9 volte) la divisione acciaio inossidabile e che dovrebbero essere tenute in considerazione nella verifica dell'interesse dell'Unione soltanto le operazioni relative alla produzione dei materiali laminati a freddo (e dei prodotti a valle della divisione acciaio inossidabile). L'utilizzatore in questione è una società diversificata, la cui redditività finanziaria non si basava unicamente sulla produzione dei prodotti SSHR a valle. Poiché il valore aggiunto delle operazioni relative all'acciaio inossidabile di tale utilizzatore era basso, la società doveva fare ampio affidamento su fattori produttivi che fossero il meno possibile costosi (rotoli neri) per ottenere un profitto. Con riferimento al considerando 377 del regolamento provvisorio, Eurofer ha anche chiesto alla Commissione di comunicare i principali fatti sottostanti la valutazione effettuata sullo stato della redditività dell'utilizzatore in questione.

(281)

Tali argomentazioni sono state respinte. La Commissione ha constatato che i calcoli di Eurofer erano viziati e ha stabilito che la società dell'utilizzatore rappresentava il [20-30] % (33) del fatturato realizzato dall'intero gruppo a cui apparteneva. Sulla base delle informazioni verificate, la Commissione ha stabilito che detto profitto dell'utilizzatore nel periodo dell'inchiesta sui prodotti che incorporavano i prodotti SSHR era dell'[1-4] % (34). Supponendo che tutti i fattori pertinenti (in particolare le fonti, i volumi e i prezzi, al netto dei dazi, degli acquisti, nonché il fatturato realizzato con i prodotti a valle) rimangano invariati rispetto al periodo dell'inchiesta, l'imposizione di dazi definitivi al livello del dazio inferiore avvicinerebbe il risultato operativo dell'utilizzatore (che includeva anche i prodotti a base di acciaio al carbonio) al pareggio (e al [– 2 - – 5] % (35) sui prodotti che incorporavano i prodotti SSHR).

(282)

La Commissione non ha escluso che l'utilizzatore in questione, che impiega [500-700] (36) addetti equivalenti a tempo pieno (ETP) nel segmento dei prodotti SSHR, sarà in grado di diversificare e adeguare il suo approvvigionamento e utilizzare il suo potere di mercato e che, pertanto, tale impatto del dazio inferiore sia parzialmente mitigato. Ma la Commissione ha concluso che, in linea con l'analisi di cui sopra, i dazi a un livello più elevato del margine di underselling danneggerebbero indebitamente questo importante utilizzatore.

(283)

In seguito all'ulteriore divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha anche sostenuto che la Commissione dovrebbe comunicare i tipi di prodotto precisi inclusi nella valutazione della redditività del gruppo dei prodotti SSHR. Secondo Eurofer, poiché l'utilizzatore ha pubblicato i cataloghi dei suoi prodotti, tali informazioni non sarebbero di natura riservata. Ciò consentirebbe ad Eurofer di valutare se tutti i prodotti presi in considerazione erano pertinenti per la valutazione, se tali prezzi dei prodotti risentivano direttamente dei costi dei prodotti SSHR e se le misure proposte non comporterebbero ricavi aggiuntivi per questi prodotti. La Commissione ha concluso che l'argomentazione di Eurofer non era giustificata e poteva svelare dati riservati riguardo all'utilizzatore. In primo luogo, la Commissione ha sottolineato che l'ulteriore divulgazione finale ha chiaramente indicato che sono stati aggiunti ai costi dei prodotti di tale gruppo di prodotti soltanto i costi aggiuntivi derivanti dai dazi proposti sugli acquisti dei prodotti SSHR dell'utilizzatore, come previsto dal metodo spiegato al considerando 371 del regolamento provvisorio e al considerando 277 di cui sopra e raffigurato nell'ulteriore divulgazione finale. Pertanto, non vi potrebbe essere alcuna sovrastima dei costi aggiuntivi (e quindi effetto negativo sulla redditività), se la Commissione avesse incluso i prodotti che non erano stati ottenuti dai prodotti SSHR in tale segmento. In secondo luogo, la Commissione ha chiarito che la valutazione in esame è stata effettuata nel modo più completo possibile, ossia ha incluso soltanto le vendite di tutti i prodotti a valle ottenuti dai prodotti SSHR dell'utilizzatore in questione. Il fatturato generato da questi prodotti rappresentava la maggior parte del fatturato dell'utilizzatore in questione (non del gruppo al quale esso apparteneva). Le informazioni specifiche sui prodotti relative all'utilizzatore, tra cui i suoi prodotti a valle ottenuti dai prodotti SSHR, sono disponibili attraverso fonti a libero accesso, inclusa la pubblicazione di cataloghi. La Commissione ha quindi concluso che Eurofer aveva ricevuto tutte le informazioni pertinenti sul modo in cui la Commissione ha stimato l'impatto delle misure sulla redditività dell'utilizzatore con riguardo al gruppo dei prodotti SSHR. La richiesta è stata pertanto respinta.

(284)

Inoltre, Eurofer ha sostenuto che la divulgazione delle informazioni non conteneva indicazioni del livello del profitto complessivo dell'utilizzatore senza dazi [«il profitto dell'utilizzatore in questione era (%)»]. Tale informazione aiuterebbe tuttavia a valutare l'impatto dei dazi sull'utilizzatore. Per quanto riguarda le altre informazioni teoriche o effettive sui profitti, queste potrebbero essere fornite sotto forma di intervalli di valori per mantenere la riservatezza dei dati. In assenza di tali informazioni, il denunciante ha sospettato che l'impatto dei dazi sul «gruppo dei prodotti SSHR» sul profitto complessivo dell'utilizzatore potesse essere trascurabile.

(285)

Si è dovuto respingere questa argomentazione. La Commissione ha ricordato che il principio di tutela della riservatezza delle informazioni fornite dalle parti nei procedimenti in materia di difesa commerciale non deve essere compromesso. Nel caso in questione, la divulgazione delle informazioni di un margine di profitto dell'utilizzatore (che è anche in concorrenza con l'industria dell'Unione nei mercati a valle), anche se espresso in un intervallo di valori, potrebbe danneggiare gli interessi commerciali legittimi dell'utilizzatore.

(286)

Per quanto riguarda l'effetto sulle catene di approvvigionamento, Eurofer ha anche sostenuto che il modello commerciale dell'utilizzatore in questione, che è basato su acquisti da paesi a basso costo (spesso inquinanti) con un valore aggiunto limitato, non dovrebbe essere promosso. A tal riguardo, la Commissione ha sottolineato che, a norma del regolamento di base, l'impronta ecologica delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta può essere affrontata solo in misura limitata, in particolare adeguando il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. Tali adeguamenti sono stati concessi nella presente inchiesta, come spiegato al considerando 333 del regolamento provvisorio, e confermato al considerando 236 di cui sopra. Per quanto riguarda il modello commerciale dell'utilizzatore, la Commissione ha inoltre osservato che l'utilizzatore si approvvigiona di diversi prodotti in grandi volumi dai produttori nell'Unione e questo vale anche per i prodotti SSHR. Inoltre, l'utilizzatore svolge un ruolo determinante nei mercati dei prodotti SSHR a valle, dove è l'unico importante produttore europeo non integrato.

(287)

Eurofer ha infine sostenuto che la Commissione non può limitare la sua conclusione dell'effetto sulle catene di approvvigionamento all'impatto di un singolo utilizzatore, ma che dovrebbe effettuare la sua valutazione su tutti gli utilizzatori nel loro complesso, indipendentemente dal fatto che importino o meno il prodotto in esame o acquistino il prodotto simile sul mercato interno. La Commissione ha respinto l'argomentazione. L'utilizzatore in questione ha inciso, da solo, per il [30 - 40] % (37) sul consumo, sul libero mercato, dei prodotti SSHR durante il periodo dell'inchiesta, mentre l'unico altro utilizzatore che ha collaborato ha inciso per meno del 10 %. Data l'importanza dell'utilizzatore in questione e la sua posizione unica quale parte dell'industria utilizzatrice, la Commissione ha quindi sostenuto che la determinazione dei dazi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, avrebbe nel complesso un effetto chiaramente negativo sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione.

(288)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha sostenuto che la Commissione aveva omesso di dimostrare che le risultanze relative all'utilizzatore in questione si sarebbero potute estendere agli utilizzatori che non hanno collaborato. Tuttavia, come indicato al considerando 287, l'utilizzatore in questione ha inciso per il [30 - 40] % (38) sul consumo dei prodotti SSHR sul libero mercato. All'utilizzatore era riconducibile anche il [60 - 70] % (39) delle importazioni dei prodotti SSHR dai paesi interessati. Pertanto, è legittimo attribuire un peso considerevole alle risultanze relative a questo utilizzatore nell'analisi dell'effetto dei dazi più elevati sulla catena di approvvigionamento, anche se si tratta solo di una parte.

6.2.3.4.   Osservazioni sulla conclusione provvisoria con riferimento alla verifica dell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter

(289)

Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che non è nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping, dato l'effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione.

(290)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe applicare la regola del dazio inferiore e dovrebbe agire in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Eurofer ha asserito che, nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione, l'interesse di tutti i produttori dell'Unione dovrebbe superare l'interesse di un singolo utilizzatore. Eurofer ha sostenuto che due distorsioni significative relative alle materie prime in Cina e cinque in Indonesia giustificavano la fissazione del dazio al livello dei margini di dumping. Eurofer ha anche menzionato le consistenti capacità inutilizzate nei paesi esportatori e affermato che solo in Indonesia, in base a quanto stimava, la capacità totale di acciaio inossidabile (ossia non solo il prodotto oggetto dell'inchiesta) eccederebbe le 10 milioni di tonnellate entro il 2025, superando di quasi un terzo la capacità produttiva dell'Unione. Secondo Eurofer, l'effetto sulla catena di approvvigionamento dell'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, deve essere misurato rispetto agli effetti delle distorsioni, all'esistenza di capacità inutilizzate e alla concorrenza per le materie prime. Eurofer ha aggiunto che la non applicazione della regola del dazio inferiore era necessaria anche allorché l'Unione aveva contestato le distorsioni riscontrate in Indonesia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (40).

(291)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha ribadito l'argomentazione già trattata ai considerando da 270 a 272 secondo cui la Commissione ha erroneamente condotto la verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 21 prima di quella di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. A tal riguardo, Eurofer ha fatto anche riferimento al considerando 21 del regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. Secondo Eurofer, la Commissione ha esteso artificialmente la verifica dell'interesse dell'Unione fino a sostituire l'interrogativo binario della verifica dell'interesse dell'Unione dell'articolo 21 — «è nell'interesse dell'Unione o no istituire misure?» — con una domanda più aperta — «a quale livello istituire misure è nell'interesse dell'Unione?» — che non è prevista a norma del regolamento di base.

(292)

Nello stesso contesto, Eurofer ha sostenuto che la Commissione ha tenuto conto dei criteri della «catena di approvvigionamento» in modo sproporzionato nella verifica dell'articolo 7, paragrafo 2 ter. Nella sua comunicazione relativa all'audizione del 12 agosto 2020, Eurofer ha chiesto quale livello di capacità inutilizzate sarebbe abbastanza significativo da far pendere l'ago della bilancia a favore della non applicazione della regola del dazio inferiore e quale tipo di svantaggio comparativo causato dalle distorsioni farebbe propendere per la non applicazione della regola del dazio inferiore.

(293)

Inoltre, Eurofer ha sostenuto che la Commissione non ha né valutato né tenuto in considerazione le altre «informazioni pertinenti» in rapporto con la conclusione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, come:

(a)

il livello particolarmente elevato della distorsione dei minerali di nichel, soprattutto in Indonesia;

(b)

il fatto che, per alcuni produttori cinesi di prodotti SSHR, i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, sono stati soddisfatti non solo per una materia prima, ma almeno per due, il che significa che quantomeno il 34 % (quasi il doppio in realtà) delle materie prime utilizzate come fattori produttivi era soggetto a distorsioni;

(c)

il fatto che, al di là delle materie prime che soddisfacevano le prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, un numero significativo di altri fattori produttivi utilizzati direttamente o indirettamente nella produzione dei prodotti SSHR, sia in Cina che in Indonesia, è stato influenzato dalle distorsioni, come documentato dall'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE e dalla denuncia;

(d)

il fatto che le distorsioni riscontrate per le materie prime non soltanto sono di carattere duraturo, ma si stanno anche aggravando dopo il periodo dell'inchiesta, per quanto riguarda l'Indonesia, con l'attuazione di un divieto completo di esportazione dei minerali di nichel al posto di un divieto di esportazione dei minerali con un tenore di nichel superiore all'1,7 %;

(e)

il fatto che il governo dell'Indonesia sembra essere stato la causa della destabilizzazione del mercato del nichel alla borsa dei metalli di Londra, su cui sono indicizzati i fattori produttivi dei produttori dell'Unione, circostanza che ha accresciuto ulteriormente i vantaggi delle distorsioni indonesiane e cinesi relative al nichel.

(294)

Eurofer ha inoltre sostenuto che la Commissione è incorsa in errori manifesti nella valutazione della sproporzionalità dei dazi fissati al livello del margine di dumping. Per quanto riguarda i dazi applicabili all'Indonesia, Eurofer ha sostenuto che i dazi al livello del margine di dumping del 17,7 %, anziché del margine di pregiudizio del 17,3 %, non avrebbero pressoché alcun impatto finanziario aggiuntivo sul principale utilizzatore, e non si poteva concludere che avrebbero avuto ripercussioni sproporzionate su tale utilizzatore. Si ristabilirebbe pertanto una concorrenza leale senza spese per l'utilizzatore. Per quanto riguarda i dazi applicabili alla Cina, Eurofer ha sostenuto che le importazioni dalla Cina presentano differenze variabili, ma significative, tra il margine di pregiudizio e il margine di dumping (dall'87,5 % per Tisco al 4 % per Fujian Fuxin Special Steel). Tale differenza e gli elevati margini di dumping evidenziano la capacità significativa dei produttori cinesi di danneggiare l'industria dell'Unione.

(295)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. La Commissione ha riconosciuto e confermato che esistono consistenti capacità inutilizzate in Cina e in Indonesia e che l'industria dell'Unione subisce uno svantaggio comparativo rispetto ai produttori esportatori cinesi e indonesiani per quanto riguarda l'accesso alle materie prime. Di conseguenza, due dei tre criteri che sono espressamente previsti dall'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, per valutare se sia appropriato fissare il dazio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, richiedono in effetti l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis.

(296)

Il fatto che soltanto uno dei tre elementi espressamente elencati nell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, osterebbe alla fissazione del dazio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, e il fatto che il denunciante, in aggiunta, abbia individuato altri elementi non inclusi nell'elenco che richiederebbero anch'essi l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, non possono essere addotti per asserire che sia stato attribuito un peso sproporzionato al terzo criterio, ossia l'effetto sulle catene di approvvigionamento. Se l'articolo 7, paragrafo 2 bis, fosse applicato, da un'analisi del terzo criterio (l'effetto sulle catene di approvvigionamento) emergerebbero ripercussioni sproporzionate per l'industria dell'utilizzatore, come esposto ai considerando da 370 a 377 del regolamento provvisorio e confermato ai considerando da 270 a 287 di cui sopra. Infatti, se i dazi fossero basati sui margini di dumping, il risultato operativo complessivo dell'utilizzatore e ancora di più quello del suo gruppo di prodotti SSHR potrebbero deteriorarsi gravemente fino a scendere al di sotto dei livelli indicati al considerando 281. Pertanto, in circostanze per cui un utilizzatore, che crea molti posti di lavoro nell'Unione, a cui sono riconducibili la maggior parte delle importazioni e una quota molto elevata del consumo e che sarebbe chiaramente danneggiato in modo grave se i dazi fossero istituiti sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, l'importanza delle risultanze nell'analisi dell'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società nell'Unione porta a concludere che applicare l'articolo 7, paragrafo 2 bis, non è nell'interesse dell'Unione. Il fatto che altri elementi, come gli altri due espressamente elencati all'articolo 7, paragrafo 2 ter, e analizzati dalla Commissione, ma anche quelli invocati da Eurofer, come indicato al considerando 291, richiederebbero che non venisse applicato l'articolo 7, paragrafo 2, non modifica tale conclusione.

(297)

Per quanto riguarda le differenze tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, non si può dedurre che, poiché la differenza nel caso di uno dei due paesi interessati, ossia l'Indonesia, è di soltanto 0,4 punti percentuali, l'imposizione dei dazi al livello del margine di dumping sarebbe una misura proporzionata. Analogamente al caso della Cina, la Commissione ha dovuto valutare in modo più esaustivo l'impatto di un dazio al livello del margine di dumping rispetto ai criteri definiti nell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Inoltre, poiché il margine di profitto dell'utilizzatore in questione è già relativamente basso con un dazio fissato al livello del margine di pregiudizio, un dazio più elevato di 0,4 punti percentuali aggraverebbe ulteriormente la situazione.

(298)

La Commissione ha concordato con Eurofer che sono disponibili altre «informazioni pertinenti», come indicato al considerando 287. Tali informazioni non influiscono tuttavia sul risultato dell'analisi di cui sopra. Infatti, le «informazioni pertinenti» si riferiscono alle distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, alla loro entità e ai loro effetti, e la Commissione ha confermato l'esistenza di tali distorsioni. Date le risultanze positive, la Commissione ha poi effettuato l'analisi dell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Nessuno dei fatti esposti da Eurofer come «informazioni pertinenti» influisce sull'analisi della Commissione sull'effetto dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, sulle catene di approvvigionamento per le società nell'Unione; nessuno di tali fatti modifica pertanto la conclusione della Commissione secondo cui l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, non è nell'interesse dell'Unione.

(299)

Per tali motivi, la Commissione ha concluso che la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, è proporzionata e adeguata.

6.2.3.5.   Conclusioni

(300)

Su tale base, la Commissione ha soppesato attentamente tutti gli elementi e non ha potuto concludere chiaramente che determinare l'importo dei dazi in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, sia nell'interesse dell'Unione; essa ha pertanto confermato che le misure dovrebbero essere stabilite in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre chiarito che tale conclusione si basa unicamente sugli elementi di prova e sui fatti raccolti per la presente inchiesta, senza pregiudizio per le rispettive consultazioni nel quadro dell'OMC.

(301)

Sulla base di quanto precede, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha pertanto confermato che non è nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping, dato l'effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, come stabilito al considerando 360 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(302)

In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 362 a 364 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(303)

In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 365 a 367 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(304)

Marcegaglia ha sostenuto che l'imposizione di misure antidumping sui rotoli neri non era nell'interesse degli utilizzatori indipendenti, dato che le misure di salvaguardia applicabili limitavano già la presenza di importazioni. In seguito all'imposizione di dazi antidumping, è probabile che i prezzi dei produttori dell'Unione aumentino ancora. Se la Commissione accogliesse l'argomentazione di Marcegaglia di escludere i rotoli neri dall'applicazione delle misure, i produttori dell'Unione sarebbero costretti a competere sul segmento di mercato dei rotoli neri con importazioni a prezzi di dumping pregiudizievoli. Come stabilito alla sezione 2 del presente regolamento, i rotoli neri fanno chiaramente parte del prodotto in esame e la concorrenza sleale rispetto a questo tipo di prodotto non può essere ignorata. Inoltre, i rotoli neri sono ampiamente reperibili da varie fonti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(305)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 368 a 377 del regolamento provvisorio. Le osservazioni che riguardano l'interesse degli utilizzatori nel contesto dell'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, sono trattate alla sezione 6 del presente regolamento.

7.4.   Osservazioni particolari

(306)

Il produttore esportatore cinese STSS ha sostenuto che l'imposizione di dazi antidumping non era nell'interesse dell'Unione poiché il mercato dell'Unione è già dominato dai produttori dell'Unione. Esiste un rischio di perdita di concorrenza e di eccessiva concentrazione dei produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione.

(307)

La Commissione ricorda che l'obiettivo delle misure antidumping è esattamente quello di ristabilire condizioni commerciali eque e quindi condizioni di concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Tale argomentazione è pertanto respinta.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(308)

In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, le conclusioni riportate nel considerando 378 del regolamento provvisorio sono state confermate.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure di salvaguardia attualmente applicabili

(309)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, diverse parti hanno sostenuto che l'imposizione di dazi antidumping determinerebbe una protezione eccessiva dell'industria dell'Unione, poiché l'industria dell'Unione dei prodotti SSHR era già protetta dalle importazioni mediante misure di salvaguardia. Il produttore esportatore taiwanese Walsin ha chiesto la modifica del regolamento di esecuzione 2019/1382 della Commissione (41), che ha modificato alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia, al fine di porre rimedio a una duplice misura correttiva dovuta all'effetto combinato delle misure di salvaguarda e dei dazi antidumping istituiti sui prodotti piatti di acciai inossidabili laminati a caldo provenienti da Taiwan. Walsin ha inoltre chiesto di accorpare i contingenti tariffari per la categoria 8 del regolamento di esecuzione 2019/1382 della Commissione per Taiwan e Cina.

(310)

In primo luogo, la Commissione desidera chiarire che nel presente caso non vi è una duplice misura. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è infatti soggetto alle misure di salvaguardia dell'acciaio (categoria di prodotto 8) con contingenti specifici per paese per la RPC, la Repubblica di Corea, Taiwan e gli Stati Uniti e un paniere di contingenti per tutti gli altri paesi. Queste misure sono in vigore fino al 30 giugno 2021. Il 3 settembre 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, che elenca tutte le misure antidumping e antisovvenzioni su prodotti soggetti anche a misure di salvaguardia e che specifica che, in ognuno di tali casi, entro il limite del contingente si applica il dazio antidumping e/o antisovvenzioni, e in seguito all'esaurimento del contingente si applica il valore più elevato tra il dazio antisovvenzioni e/o antidumping, da un lato, e il 25 % sul dazio di salvaguardia del contingente, dall'altro. Questo principio si applica anche alle presenti misure antidumping e non vi è, di conseguenza, una duplice misura.

(311)

Per quanto riguarda la richiesta di accorpare i contingenti tariffari per Taiwan e Cina per la categoria 8 del regolamento di esecuzione 2019/1382, tale richiesta può essere presentata soltanto nel quadro dell'inchiesta di salvaguardia ed è pertanto respinta.

8.2.   Misure definitive

(312)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping. Per i motivi stabiliti alla sezione 6 e, in particolare, alla sottosezione 6.2.3.4. del presente regolamento, i dazi antidumping dovrebbero essere istituiti secondo la regola del dazio inferiore.

(313)

Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissate come segue:

Paese di origine

Società

Margine di dumping (%)

Livello di eliminazione del pregiudizio (%)

Dazio antidumping (%)

Indonesia

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

17,7

17,3

17,3

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

17,7

17,3

17,3

Tutte le altre società

17,7

17,3

17,3

Cina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

106,5

19,0

19,0

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

106,5

19,0

19,0

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

106,5

19,0

19,0

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd

106,5

19,0

19,0

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

57,1

14,6

14,6

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd

71,7

9,2

9,2

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

87,3

17,5

17,5

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd

87,3

17,5

17,5

Tutte le altre società

106,5

19,0

19,0

Taiwan

Yieh United Steel Co.

4,1

24,2

4,1

Tang Eng Iron Works Co. Ltd

4,1

24,2

4,1

Walsin Lihwa Co.

7,5

18,4

7,5

Tutte le altre società

7,5

24,2

7,5

(314)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante la presente inchiesta con riferimento alle società interessate. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualunque altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(315)

Una società può chiedere l'applicazione della sua aliquota individuale del dazio antidumping in caso di successiva modifica della ragione sociale. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (42). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile.

(316)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(317)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

(318)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(319)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(320)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

8.4.   Retroattività

(321)

Come indicato alla precedente sezione 1.2, la Commissione, in seguito a una domanda del denunciante, ha sottoposto a registrazione le importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(322)

Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(323)

Dall'analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 quinquies, del regolamento di base. Per tale analisi, la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all'apertura dell'inchiesta e l'intero ultimo mese precedente all'istituzione delle misure provvisorie. Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale anche nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all'apertura dell'inchiesta e l'intero ultimo mese precedente all'istituzione delle misure provvisorie:

Importazioni dei prodotti SSHR

PI

Da settembre 2019 a marzo 2020

Da settembre 2019 ad aprile 2020

 

tonnellate

tonnellate/mese

tonnellate

tonnellate/mese

tonnellate

tonnellate/mese

RPC

222 802

18 567

163 424

23 346

170 743

21 343

Indonesia

111 512

9 293

12 252

1 750

12 300

1 538

Taiwan

36 910

3 076

16 335

2 334

16 870

2 109

Totale

371 224

30 935

192 011

27 430

199 913

24 989

Fonte: Eurostat.

(324)

Di conseguenza la condizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 quinquies, del regolamento di base non è soddisfatta.

(325)

Su tale base, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo durante il quale sono state registrate le importazioni.

9.   OFFERTA DI IMPEGNO

(326)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni, due produttori esportatori cinesi hanno presentato un'offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

(327)

La Commissione ha valutato le offerte e ha concluso che l'accettazione di tali impegni sarebbe impraticabile ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Ciò è principalmente dovuto al gran numero di tipi di prodotto non distinguibili che rientrano nelle offerte e che variano notevolmente in termini di prezzo, ai limiti del sistema di indicizzazione proposto per tenere conto delle fluttuazioni dei prezzi e, nel caso di una delle società, alla struttura complessa del gruppo di società.

(328)

L'elevato numero di tipi di prodotto per cui è stato offerto un impegno comporta un alto rischio di compensazione incrociata con i tipi di prodotto più costosi che potrebbero essere venduti al di sotto del prezzo minimo all'importazione proposto («PMI») e dichiarati come tipi di prodotto meno costosi anch'essi soggetti all'impegno.

(329)

Vi sono inoltre gravi rischi relativi al controllo e alla compensazione incrociata connessi alla struttura di Taiyuan Iron and Steel Group Co., Ltd («TISCO»), a cui STSS appartiene. TISCO è un grande gruppo siderurgico, attivo nell'estrazione dei minerali di ferro, nella produzione e nella lavorazione dell'acciaio, nonché nella distribuzione e nel commercio dei prodotti. Data la natura dei prodotti, non si può escludere che il gruppo venda o venderà prodotti diversi, incluso il prodotto in esame, agli stessi acquirenti. Tali operazioni non possono essere controllate dalla Commissione al fine di garantire che il PMI sia rispettato per il prodotto in esame e che l'impegno sia effettivamente attuato.

(330)

Inoltre, entrambe le società hanno proposto nella loro offerta di impegno un'indicizzazione trimestrale che si riferisce alle quotazioni del prezzo del prodotto finito, anziché della materia prima. L'indicizzazione proposta non è stata considerata appropriata e, tenendo conto dei vari tipi di prodotti diversi, anche il suo controllo sarebbe oneroso, se non impraticabile.

(331)

La Commissione ha inviato una lettera a entrambi i richiedenti indicando i motivi per i quali ha respinto la loro rispettiva offerta di impegno e concedendo loro l'opportunità di presentare osservazioni.

(332)

La Commissione ha ricevuto una risposta da STSS, nella quale la società ha rivisto taluni elementi dell'offerta di impegno, incluso il livello del PMI proposto. Tuttavia, tale offerta di impegno riveduta è stata presentata oltre il termine legale previsto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. La società avrebbe potuto presentare un impegno a partire dall'istituzione delle misure provvisorie, ma lo ha fatto soltanto l'ultimo giorno del termine prescritto, ossia 5 giorni prima del termine per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Come indicato sopra, STSS ha presentato una versione riveduta dell'offerta di impegno oltre il termine applicabile, la quale non è stata presa in considerazione.

(333)

Inoltre, benché la società si sia adoperata per semplificare l'offerta d'impegno iniziale in termini di numero di PMI e di determinati impegni offerti per quanto riguarda i canali di vendita e le vendite dell'Unione di altri prodotti da parte delle società del gruppo TISCO, la struttura molto complessa del gruppo di società e il livello del PMI accrescerebbero la probabilità di compensazione incrociata se fosse accettato un impegno. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze secondo le quali il controllo effettivo dell'impegno sarebbe impraticabile.

(334)

Di conseguenza, per i motivi di cui ai considerando da 327 a 333, entrambe le offerte di impegno sui prezzi sono state respinte.

10.   DISPOSIZIONE FINALE

(335)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (43), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(336)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Indonesia

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

17,3

C541

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

17,3

C547

Tutte le altre società

17,3

C999

Repubblica popolare cinese

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

19,0

C163

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

19,0

C542

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

19,0

C543

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd

19,0

C025

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

14,6

C544

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd

9,2

C558

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

17,5

C545

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd

17,5

C546

Tutte le altre società

19,0

C999

Taiwan

Yieh United Steel Co.

4,1

C032

Tang Eng Iron Works Co. Ltd

4,1

C031

Walsin Lihwa Co.

7,5

C548

Tutte le altre società

7,5

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 non saranno più conservati.

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (GU C 269 I del 12.8.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

(5)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(6)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(7)  Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd e altri contro Consiglio dell'Unione europea, causa T-633/11, in particolare i punti 100 e 111.

(8)  Relazione dell'organo d'appello, Stati Uniti — Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, WT/DS184/AB/R, in particolare il punto 102.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America (GU L 100 dell'11.4.2019, pag. 7).

(10)  Relazione dell'organo d'appello, Ucraina — Misure antidumping sul nitrato di ammonio, WT/DS493/AB/R, in particolare i punti 6.85 e 6.105.

(11)  Relazione dell'organo d'appello, Ucraina — Misure antidumping sul nitrato di ammonio, WT/DS493/AB/R, in particolare il punto 6.105.

(12)  SWD (2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017.

(13)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (GU C 269 I del 12.8.2019, pag. 1).

(14)  Nota del 9 settembre 2019 e nota del 10 ottobre 2019 relative alle fonti per la determinazione del valore normale.

(15)  Disponibile al seguente indirizzo: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC (ultima consultazione: 3 giugno 2020).

(16)  Come illustrato al considerando 192, lettera a), del regolamento provvisorio, la London Metal Exchange (borsa londinese dei metalli) è stata utilizzata come base per questo valore esente da distorsioni, corretto per tenere conto del tenore di nichel della materia prima. Poiché il tenore di nichel variava tra le società incluse nel campione, l'esatto valore esente da distorsioni è indicato nel documento di divulgazione delle informazioni relativo alla specifica società.

(17)  Cause: C-191/09 P e C-200/09 P: Consiglio e Commissione contro Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, punto 55.

(18)  Causa C-468/15 P: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contro Consiglio dell'Unione europea; punto 43.

(19)  Nel documento specifico di divulgazione delle informazioni sono forniti ulteriori dettagli di natura riservata.

(20)  Per motivi di riservatezza sono fornite spiegazioni più dettagliate nel documento specifico di divulgazione delle informazioni.

(21)  Per motivi di riservatezza sono fornite spiegazioni più dettagliate nel documento specifico di divulgazione delle informazioni.

(22)  Sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao contro Consiglio, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50.

(23)  Il margine si applica a tutti gli altri produttori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta del gruppo TISCO, il cui elenco figura nel dispositivo del regolamento.

(24)  Nel 2017 l'Indonesia deteneva una quota di mercato dello 0,0014 %, ma nel 2018 la quota di mercato era del 3,7 %.

(25)  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212842&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=593705

(26)  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224910&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14412714

(27)  In ogni caso, il quantitativo delle vendite effettuate da STSS tramite il suo importatore collegato era molto basso, cosicché l'impatto derivante dall'adeguamento del prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, sul margine di undercutting sarebbe trascurabile.

(28)  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218162&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14413842

(29)  La Commissione ha spiegato i dettagli di questo errore materiale al produttore esportatore interessato nel documento specifico di divulgazione delle informazioni.

(30)  La Commissione non ha potuto verificare i dati essenziali per eseguire un'analisi adeguata. I dati non verificati, dovuti alla mancanza di collaborazione, includevano tra l'altro le spese generali di fabbricazione e quindi i costi totali di produzione.

(31)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(32)  Il Sud Africa è stato escluso dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia relative all'acciaio a partire dal 15 novembre 2018 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 17).

(33)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(34)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(35)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(36)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(37)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(38)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(39)  Non possono essere forniti dati precisi senza divulgare informazioni riservate. L'intervallo di valore è considerato preciso alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate nella presente inchiesta.

(40)  OMC, Indonesia — Misure relative alle materie prime, DS592, richiesta di consultazioni presentata dall'Unione europea, 22 novembre 2019

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

(42)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(43)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).