31983R3418

Regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983 recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 07/12/1983 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0148
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0148
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0181


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3418/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1983

recante modalità uniformi per il rilascio e per l ' uso dei documenti richiesti ai fini dell ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3626/82 del Consiglio , del 3 dicembre 1982 , relativo all ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( 1 ) , in particolare l ' articolo 21 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 348/81 del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , relativo a un regime comune applicabile all ' importazione dei prodotti ricavati dai cetacei ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 ,

considerando che è necessario adottare disposizioni per l ' attuazione del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 ;

considerando che , per assicurare l ' uniformità dei formulari sui quali sono redatti di documenti utilizzati ai fini del regolamento precitato , è necessario stabilire le modalità per la compilazione , il rilascio e l ' uso dei formulari stessi ; che è pertanto opportuno predisporre esemplari o modelli ai quali i suddetti formulari devono corrispondere ;

considerando che , poichù il presente regolamento disciplina un campo finora oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3786/81 della Commissione , del 22 dicembre 1981 , recante disposizioni di applicazione del regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei ( 3 ) , è opportuno abrogare quest ' ultimo regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , nonchù al parere dal comitato per i prodotti ricavati dai cetacei ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI E AL LORO USO

Capo I

I FORMULARI

Articolo 1

1 . I formulari sui quali sono redatte le licenze d ' importazione , i certificati d ' importazione , le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione comunitari devono corrispondere , eccetto gli spazi riservati alle autorità nazionali , ai modelli riportati nell ' allegato I . Detti licenze e certificati sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento ( CEE ) n . 3626/82 .

2 . I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 devono corrispondere , eccetto gli spazi riservati alle autorità nazionali , ai modelli di cui all ' allegato II . Detti certificati sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 . Il loro uso lascia impregiudicate le formalità prescritte per le operazioni di esportazione e di riesportazione e quelle prescritte per i relativi moduli .

3 . L ' etichetta di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 deve corrispondere al modello riprodotto nell ' allegato III . Essa è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 .

Articolo 2

I formulari e l ' etichetta di cui all ' articolo 1 sono forniti , su richiesta , dagli organi di gestione e , se del caso , da altre organizzazioni designate dagli Stati membri .

Articolo 3

1 . Le licenze e i certificati di cui all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , devono essere redatti su carta da scrivere esente da tracce di pasta , di peso non inferiore a 55 g/m2 .

2 . La carta utilizzata per la stesura delle licenze e dei certificati di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , deve essere di colore :

- bianco per l ' originale ,

- azzurrino per la copia destinata al titolare della licenza o del certificato , contrassegnata dal n . 1 ,

- rosa per la copia destinata al paese di esportazione o di riesportazione o per quella che gli uffici doganali devono , se del caso , restituire all ' autorità di rilascio , contrassegnata dal n . 2 ,

- giallo per la copia destinata all ' autorità di rilascio del documento , contrassegnata dal n . 3 ,

- bianco per la domanda .

3 . Il formulario da utilizzarsi per la stesura del certificato di importazione consta soltanto dell ' originale , di una copia per l ' autorità di rilascio e di una copia per l ' importatore .

4 . La carta utilizzata per la stesura dei certificati di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , deve essere di colore :

- azzurrino per l ' originale ,

- giallo per la copia destinata all ' autorità di rilascio del documento ,

- bianco per la domanda .

5 . La carta utilizzata per gli originali delle licenze e dei certificati di riesportazione deve presentare il fondo arabescato ( guillochage ) , stampato in grigio sul recto , al fine di consentire l ' identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici .

6 . I formulari devono avere il formato di 210 mm × 297 mm .

7 . a ) Il formulario è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità , secondo quanto disposto dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro . Le autorità competenti di uno Stato membro in cui il documento è presentato possono richiedere , se del caso , la traduzione del medesimo nella lingua o in una delle lingue di lavoro ufficiali dello Stato membro interessato .

b ) Se del caso , la traduzione , in un ' altra lingua della Comunità e/o in una delle lingue ufficiali della convenzione , degli intitolati delle caselle da 1 a 20 del formulario può essere stampata sul retro dell ' originale e su tutte le copie della licenza d ' importazione , del certificato d ' importazione , della licenza d ' importazione , del certificato d ' importazione , della licenza d ' esportazione e del certificato di riesportazione .

8 . Le licenze di importazione , i certificati di importazione , le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione devono indicare il nome e l ' indirizzo della tipografia in cui sono stati stampati i relativi formulari o recare un contrassegno che consenta di identificare la tipografia stessa .

9 . Gli Stati membri sono responsabili per la stampa dei formulari .

10 . I formulari devono essere riempiti con caratteri dattilografici . I formulari distinti per le domande e i certificati d ' importazione , tuttavia , possono essere sia dattiloscritti che compilati a mano , in forma leggibile ; in quest ' ultimo caso , devono essere compilati a penna e in stampatello . Non sono ammesse cancellature o parole sovrapposte .

Capo II

USO DEI FORMULARI

Licenze d ' importazione

Articolo 4

1 . Le licenze d ' importazione sono rilasciate dagli organi di gestione degli Stati membri in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 e alle condizioni previste da quest ' ultimo .

2 . Per ciascuna spedizione deve essere rilasciata una distinta licenza d ' importazione .

Articolo 5

1 . Il richiedente deve compilare le caselle 1 , 4 e da 6 a 20 del formulario di domanda , nonchù le caselle 1 , 4 e da 6 a 18 dell ' originale e di tutte le copie . Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente il formulario di domanda e che esso valga per più spedizioni .

2 . Il formulario , debitamente compilato , deve essere trasmesso all ' organo di gestione di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 .

3 . Le domande relative all ' introduzione nella Comunità di esemplari delle specie menzionate all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 devono contenere ed essere corredate di indicazioni esaurienti in particolare sulle finalità e la necessità dell ' introduzione e , nel caso di esemplari vivi , sulla loro sistemazione prevista , al fine di consentire all ' organo di gestione di valutare l ' opportunità di rilasciare la relativa licenza .

4 . Gli Stati membri possono altresì esigere dal richiedente la prova che lo Stato di esportazione o di riesportazione autorizza l ' esportazione o la riesportazione degli esemplari in questione . La presentazione di una licenza d ' esportazione o un certificato di riesportazione non implica necessariamente che una licenza d ' importazione sarà rilasciata .

Articolo 6

Le licenze di importazione relative ad esemplari delle specie di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 devono prescrivere condizioni intese ad evitare che , una volta effettuata l ' importazione , gli esemplari siano utilizzati a fini diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza , oppure siano venduti o destinati ad altre finalità commerciali .

Articolo 7

La copie della licenza d ' importazione destinata allo Stato di esportazione o di riesportazione , quando si tratti di licenze rilasciate per esemplari delle specie elencate nell ' allegato I della convenzione e nell ' allegato C , parte C , parte 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 , viene restituita al richiedente perchù sia trasmessa all ' organo di gestione dello Stato di esportazione o di riesportazione . L ' autorità di gestione competente potrà impegnarsi direttamente con l ' organo di gestione dello Stato di esportazione o di riesportazione a rilasciare una licenza di importazione .

Articolo 8

1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 , le licenze di importazione sono valide in tutti gli Stati membri della Comunità .

2 . Una licenza di importazione è valida al massimo per 6 mesi . La sua validità non può comunque superare quella dei correlativi documenti rilasciati dallo Stato di esportazione o di riesportazione .

3 . Il titolare restituisce all ' autorità di rilascio l ' originale e tutte le copie delle licenze d ' importazione non utilizzate immediatamente dopo la loro scadenza .

Articolo 9

Secondo quanto disposto nella licenza d ' importazione , l ' importatore o il suo rappresentante abilitato presenta l ' originale , la copia destinata al titolare della licenza nonchù , se del caso , i documenti della licenza nonchù , se del caso , i documenti emessi dallo Stato di esportazione o di riesportazione , insieme alla dichiarazione d ' importazione pertinente , all ' ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali di importazione .

Articolo 10

L ' ufficio doganale di cui all ' articolo 9 è tenuto a compilare la casella 20 e a trasmettere l ' originale della licenza di importazione e , se del caso , i documenti emessi dallo Stato di esportazione o di riesportazione all ' organo di gestione del proprio paese , nonchù a restituire all ' importatore o al suo rappresentante abilitato la copia destinata al titolare della licenza .

Certificato d ' importazione

Articolo 11

Gli Stati membri possono subordinare alla presentazione di un certificato d ' importazione invece di una licenza d ' importazione l ' introduzione nella Comunità da paesi terzi di esemplari delle specie non contemplate dall ' articolo 2 , lettera a ) , o dall ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 .

Articolo 12

L ' importatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a compilare le caselle 1 , 4 e da 7 a 18 nonchù a barrare la casella 19 dell ' originale e delle copie del certificato d ' importazione e a presentare il tutto , unitamente ai relativi documenti emessi dallo Stato di esportazione o di riesportazione e alla dichiarazione d ' entrata pertinente all ' ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali d ' importazione .

Articolo 13

L ' articolo 10 si applica per quanto di ragione ai certificati di importazione .

Licenze di esportazione

Articolo 14

1 . Le licenze di esportazione sono rilasciate dagli organi di gestione degli Stati membri in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 e alle condizioni previste da quest ' ultimo .

2 . Per ciascuna spedizione viene rilasciata una distinta licenza di esportazione .

Articolo 15

1 . Il richiedente deve compilare le caselle 1 , 4 e da 7 a 20 del formulario di domanda , nonchù le caselle 1 , 4 e da 7 a 18 dell ' originale e di tutte le copie . Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente il formulario di domanda e che esso valga per più spedizioni .

2 . Il formulario debitamente compilato deve essere trasmesso all ' organo di gestione di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 .

3 . Le domande relative all ' esportazione di animali vivi devono essere corredate di indicazioni esaurienti sui preparativi per la spedizione e l ' invio degli esemplari , in modo da consentire all ' organo di gestione di determinare la conformità alle condizioni previste dalla convenzione .

Articolo 16

1 . Una licenza di esportazione è valida al massimo per sei mesi .

2 . Il titolare restituisce all ' autorità di rilascio l ' originale e tutte le copie delle licenze d ' importazione non utilizzate immediatamente dopo la loro scadenza .

Articolo 17

L ' esportatore o il suo rappresentante abilitato presenta l ' originale , la copia destinata al titolare della licenza , nonchù la copia da restituire all ' autorità di rilascio , insieme alla dichiarazione di esportazione , all ' ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali d ' esportazione .

Articolo 18

L ' ufficio doganale di cui all ' articolo 17 è tenuto a compilare la casella 20 e a trasmettere all ' organo di gestione del proprio paese la copia da restituire all ' autorità di rilascio , nonchù a restituire all ' esportatore o al suo rappresentante abilitato la copia destinata al titolare della licenza .

Articolo 19

Nel caso di vegetali riprodotti artificialmente , gli Stati membri possono richiedere , in sostituzione della licenza di esportazione , il certificato di cui all ' articolo 22 , lettera e ) , o se del caso un certificato fitosanitario .

Certificati di riesportazione

Articolo 20

Le disposizioni degli articoli da 14 a 19 si applicano per quanto di ragione ai certificati di riesportazione .

Articolo 21

1 . La domanda relativa a un certificato di riesportazione deve essere accompagnata da documenti comprovanti che gli esemplari in oggetto sono stati introdotti nella Comunità in conformità del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 o , anteriormente all ' entrata in vigore di quest ' ultimo , in conformità delle disposizioni della convenzione , oppure che detti esemplari formano parte di esemplari precedentemente introdotti o derivano da essi .

2 . Nel caso di esemplari acquistati anteriormente all ' applicazione della convenzione in uno Stato membro , il certificato di cui all ' articolo 22 , lettera c ) , costituisce la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 .

Certificati

Articolo 2

Gli organi di gestione degli Stati membri rilasciano i certificati seguenti :

a ) un certificato attestante che un determinato esemplare è entrato , conformemente alla convenzione , nel territorio cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 3626/82 , prima dell ' entrata in vigore dello stesso ;

b ) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato introdotto nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 ;

c ) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla relativa specie ;

d ) un certificato attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato ed allevato in cattività o facente parte di un animale di questo genere o da esso derivato ;

e ) un certificato attestante che si tratta di un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o facente parte di un vegetale di questo genere o da esso derivato ;

f ) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato tolto dal suo ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in uno Stato membro o con l ' autorizzazione delle autorità competenti dello stesso .

Articolo 23

Qualora una partita che forma oggetto di una licenza di importazione o di un certificato di importazione ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 sia frazionata , o qualora si tratti di parti o derivati di esemplari precedentemente importati , uno dei certificati di cui all ' articolo 22 , lettere a ) e b ) , viene rilasciato agli effetti degli articoli 21 e 29 .

Articolo 24

1 . Il richiedente deve completare le caselle 1 e da 4 a 13 della richiesta e , se del caso , le caselle 1 e da 4 a 12 dell ' originale e della copia .

2 . Le domande devono contenere o essere corredate di prove che consentano all ' organo di gestione di valutare l ' opportunità di rilasciare il certificato richiesto .

Etichette

Articolo 25

Le etichette di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 sono fornite dagli organi di gestione a scienziati e istituti scientifici registrati . Esse recano il numero di registrazione dello scienziato o dell ' istituto scientifico e sono numerate in ordine progressivo a fini di identificazione .

Articolo 26

Gli scienziati e gli istituti scientifici registrati trasmettono immediatamente all ' organo di gestione competente tutte le indicazioni relative all ' uso di ogni etichetta .

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

L ' organo di gestione che riceva licenze o certificati rilasciati da un altro Stato membro li inoltra , se del caso unitamente ai relativi documenti di esportazione o di riesportazione , all ' organo di gestione di tale Stato entro un mese dalla data di ricezione .

Articolo 28

Gli organi di gestione conservano per almeno due anni le domande e gli originali delle licenze e dei certificati , nonchù i relativi documenti giustificativi .

Articolo 29

1 . Ai fini della circolazione degli esemplari nell ' ambito della Comunità e agli effetti dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 , la prova della conformità alle condizioni prescritte dal regolamento ( CEE ) n . 3626/82 e dal presente regolamento è costituita dalla presentazione della copia della licenza d ' importazione destinata al titolare o della copia per l ' importatore del certificato d ' importazione , vistata dalle autorità doganali , oppure da uno dei certificati previsti agli articoli 19 e 22 .

2 . In conformità all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 3626/82 , le autorità competenti di uno Stato membro non sono tenuti ad accettare i certificati rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro ai sensi dell ' articolo 22 , lettera c ) .

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Il regolamento ( CEE ) n . 3786/81 è abrogato .

Articolo 31

1 . Le licenze e i certificati rilasciati anteriormente al 1° gennaio 1984 in forza della normativa nazionale relativa all ' applicazione della convenzione possono essere utilizzati fino all ' ultimo giorno di validità .

2 . Fino al 1° marzo 1984 , gli Stati membri che non dispongono ancora dei formulari previsti dal presente regolamento possono utilizzare i documenti precedentemente utilizzati ai sensi della convenzione , qualora apportino le indicazioni previste dai formulari comunitari e i documenti siano conformi alle modalità di utilizzazione previste dal presente regolamento .

Articolo 32

Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle disposizioni da esso emanate nel settore disciplinato dal presente regolamento . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 28 novembre 1983 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 384 del 31 . 12 . 1982 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 39 del 12 . 2 . 1981 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 377 del 31 . 12 . 1981 , pag . 42 .

ALLEGATO I

LICENZE E CERTIFICATI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1

Formularie : vedi G.U .

ALLEGATO II

CERTIFICATI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2

Formularie : vedi G.U .

ALLEGATO III

ETICHETTA DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 : vedi G.U .