1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Conformità della decisione di rinvio alle norme di organizzazione giudiziaria e di procedura del diritto nazionale ivi comprese quelle concernenti la competenza internazionale — Verifica non spettante alla Corte
(Art. 234 CE; Convenzione 27 settembre 1968)
2. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni all’acquisto di beni immobili — Regime di dichiarazione di acquisto di beni immobili — Nullità retroattiva della transazione in caso di dichiarazione tardiva — Inammissibilità — Giustificazione — Assenza — Violazione del principio di proporzionalità
(Art. 56, n. 1, CE)
1. Nell’ambito del procedimento di cui all’art. 234 CE, non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura.
La Corte non è competente neanche ad esaminare se il giudice del rinvio sia stato adito della controversia nella causa principale nel rispetto delle norme di competenza giurisdizionale enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a meno che le condizioni di applicazione delle dette norme costituiscano l’oggetto stesso del rinvio pregiudiziale.
La Corte deve attenersi alla decisione di rinvio emessa da un giudice di uno Stato membro, fintantoché questo provvedimento non sia stato revocato a seguito dell’esperimento di rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale.
(v. punti 30-32)
2. L’art. 56, n. 1, CE osta all’applicazione di una normativa nazionale in materia di acquisto della proprietà fondiaria che subordina l’effettività delle transazioni al deposito di una dichiarazione da parte dell’acquirente in forza della quale il semplice deposito tardivo della richiesta dichiarazione di acquisto produce la nullità retroattiva del negozio fondiario di cui trattasi.
È vero che un regime di dichiarazione preliminare, quando è accompagnato da misure giuridiche adeguate, può effettivamente costituire una misura proporzionata all’obiettivo di interesse generale perseguito, inteso a mantenere, in un’ottica di pianificazione del territorio, una popolazione permanente e un’attività autonoma rispetto al settore turistico introducendo restrizioni all’insediamento di residenze secondarie in una zona geografica determinata. Tuttavia, l’annullamento retroattivo della transazione fondiaria non è una sanzione proporzionata in quanto è pronunciata automaticamente, a seguito di un semplice superamento di un termine di deposito della dichiarazione richiesta, quali che siano le ragioni del ritardo del deposito, e rimette in discussione radicalmente, senza ragioni relative alla violazione delle disposizioni di merito applicabili, un accordo che esprime le intenzioni delle parti e non può, perciò, corrispondere alle esigenze di certezza del diritto, particolarmente importanti in materia di acquisto fondiario.
(v. punti 46, 52-56, 62 e dispositivo)