Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano /* COM/2012/0147 final - 2012/0074 (NLE) */
RELAZIONE 1. Motivazione della proposta L’acqua è uno dei
settori maggiormente regolamentati nell’ambito della normativa ambientale
comunitaria. La nascita della politica europea dell’acqua risale agli anni
Settanta, con l’adozione di programmi politici e di atti legislativi
vincolanti. Il 3 novembre 1998
il Consiglio ha adottato la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano. Questa nuova direttiva doveva essere recepita
negli ordinamenti nazionali entro la fine del 2000 ed essere applicata entro la
fine del 2003. La contaminazione
dell’acqua potabile provocata da sostanze radioattive può avvenire in seguito a
fughe accidentali di radioattività o a pratiche inadeguate di smaltimento. I
sistemi di acqua potabile esposti a questo tipo di contaminazione sono soggetti
a controlli capillari per verificare la presenza di contaminazione radioattiva
onde garantire la sicurezza dell’acqua potabile. Anche le caratteristiche
geologiche e idrologiche di molte regioni d’Europa presentano un rischio in
termini di presenza di sostanze radioattive di origine naturale. A tutt’oggi le
prescrizioni relative al monitoraggio del trizio e alla dose totale indicativa
di cui alla direttiva 98/83/CE non sono state applicate, in attesa dell’adozione
di modifiche agli allegati II (controllo) e III (specifiche per l’analisi dei
parametri). I requisiti tecnici per la tutela della salute dei cittadini dagli
effetti nocivi delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano sono stati elaborati in via definitiva circa sei anni fa, in
seguito a un processo consultivo cui hanno partecipato il gruppo di esperti
istituito dall’articolo 31 del trattato Euratom e il comitato istituito dalla
direttiva sull’acqua potabile, sentito anche il comitato di rappresentanti
degli Stati membri istituito a norma degli articoli 35 e 36 del trattato
Euratom. Gli indicatori
parametrici di cui all’allegato I, parte C, relativi alla radioattività e al
trizio e le disposizioni di controllo connesse contenute nell’allegato II della
direttiva 98/83/CE rientrano nel campo d’azione delle norme fondamentali ai
sensi dell’articolo 30 del trattato Euratom. Risulta quindi giustificato
incorporare le prescrizioni relative ai controlli dei livelli di radioattività
in uno specifico atto normativo a norma del trattato Euratom, per mantenere
l’uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione a
livello comunitario. Il 27 giugno 2011 la Commissione ha dunque
adottato un progetto di proposta che stabilisce i requisiti per la tutela della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nell'acqua
destinata al consumo umano a norma dell'articolo 31 del Trattato Euratom. Il 27 ottobre 2011
il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato un parere su detto
progetto di proposta della Commissione, chiedendo tra l'altro l'inclusione del
radon nel campo d'azione della direttiva. Nel suo parere il CESE ha fatto
riferimento alla raccomandazione 2001/928/Euratom della Commissione sulla
tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile. Nel
1998 il radon era stato escluso dal campo d’azione della direttiva in ragione
del fatto che il rischio che esso comporta è un rischio di inalazione,
piuttosto che di ingestione con l'acqua potabile. Il progetto di proposta di
direttiva Euratom era incentrato sul cambiamento della base giuridica e non
prevedeva modifiche tecniche. La Commissione, tuttavia, concorda con la
raccomandazione formulata dal CESE e ha adesso previsto l’inclusione del radon
nella direttiva. Alla luce delle sue caratteristiche specifiche, il radon è
incluso in un indicatore parametrico separato, mentre i prodotti di decadimento
del radon di lunga vita sono inclusi nella dose totale indicativa definita alla
direttiva 98/83/CE. Il CESE ha anche
chiesto di tener conto nella massima misura possibile delle disposizioni
generali contenute nella direttiva 98/83/CE, in modo da proporre un’unica
politica coerente. Ciò richiede, tra l’altro, l'inclusione delle acque
imbottigliate. La Commissione concorda con questa raccomandazione ma deve anche
tenere conto del fatto che, dopo l’adozione della direttiva CE del 1998, per il
controllo delle acque imbottigliate sono stati adottati atti legislativi
specifici, nel contesto generale della sicurezza alimentare. La nuova proposta
della Commissione, pertanto, include nel campo d'azione della direttiva le
acque imbottigliate e nel contempo si richiama ai criteri di controllo
stabiliti nel regolamento (CE) n. 852/2004. In applicazione
del principio generale della teoria e della pratica del diritto, secondo cui
una legge su un argomento specifico prevale su una legge di carattere più
generale (“lex specialis derogat legi generali”), le disposizioni della
presente direttiva, adottata a norma del trattato Euratom, sostituiscono quelle
della direttiva 98/83/CE relativamente alle sostanze radioattive presenti
nell’acqua potabile. In una seconda fase, la Commissione proporrà l’esclusione
del trizio e della dose totale indicativa dalla lista di indicatori parametrici
di cui alla parte C dell’allegato I della direttiva 98/83/CE e l’abrogazione di
tutti i riferimenti a tali indicatori parametrici . 2. Sussidiarietà e
proporzionalità • Base giuridica Le disposizioni
della presente direttiva riguardano le norme fondamentali per la protezione
della salute dei lavoratori e della popolazione. Di conseguenza, la base
giuridica prescelta è il trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32. • Principio di
sussidiarietà Il principio di
sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un
ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea. Poiché la competenza
legislativa della Comunità a norma del titolo II, capo 3 del trattato Euratom è
esclusiva, essa non è soggetta al principio di sussidiarietà. • Principio di
proporzionalità La proposta è
conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di
seguito. La proposta
stabilisce norme minime armonizzate per il monitoraggio del radon, del trizio e
della dose totale indicativa e adegua al progresso scientifico e tecnico le
prescrizioni della direttiva 98/83/CE concernenti la radioattività. • Scelta dello
strumento Se da un lato
spetta alla Comunità il compito di stabilire regole uniformi nel campo della
radioprotezione, onde conseguire un elevato livello di tutela della salute dei
lavoratori e della popolazione, dall’altro incombe agli Stati membri l’obbligo
di recepire tali regole nell’ordinamento nazionale e di applicarle. Ne consegue che
la scelta della direttiva è la più appropriata per istituire un approccio
comune di definizione dei requisiti per i parametri di radioattività per il
controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano alla luce dei
progressi scientifici e tecnici. Di conseguenza,
si definiscono requisiti armonizzati per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano. 3. Incidenza sul bilancio Nessuna. 2012/0074 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti per la tutela della
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle
acque destinate al consumo umano IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della Commissione[1],
elaborata dopo aver sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal
Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri
conformemente all’articolo 31 del trattato, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[2], previa consultazione del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) L’ingestione di acqua è una delle
modalità con cui le sostanze radioattive possono insediarsi nel corpo umano. A
norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti[4],
occorre limitare al minimo ragionevolmente possibile l'esposizione della
popolazione alle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni
ionizzanti. (2) Data l’importanza per la
salute umana della qualità delle acque destinate al consumo umano, occorre
stabilire norme di qualità a livello comunitario che svolgano una funzione di
indicatore e disporre il controllo dell’osservanza di tali norme. (3) Gli indicatori parametrici
sono già stati definiti nell’allegato I, parte C, relativo alle sostanze
radioattive, nonché nelle connesse disposizioni di controllo di cui
all’allegato II della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano[5].
Tuttavia, tali parametri rientrano nell’ambito delle norme fondamentali di cui
all’articolo 30 del trattato Euratom. (4) Occorre quindi adottare
requisiti per il controllo dei livelli di radioattività nelle acque destinate
al consumo umano mediante norme legislative specifiche che garantiscano
l’uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione a
norma del trattato Euratom. (5) Le disposizioni della
presente direttiva, adottata a norma del trattato Euratom, sostituiscono quelle
della direttiva 98/83/CE per quanto attiene alla contaminazione dell’acqua
potabile da parte di sostanze radioattive. (6) In caso di inosservanza di un
indicatore parametrico, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza
comporti rischi per la salute umana e, ove necessario, adottare provvedimenti
correttivi per ripristinare la qualità dell’acqua. (7) È necessario informare i
consumatori in modo adeguato e appropriato sulla qualità delle acque destinate
al consumo umano. (8) Occorre escludere dal campo
di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque
medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione
e la commercializzazione delle acque minerali naturali[6] e dalla
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano[7]. Per
le acque diverse dalle acque minerali naturali contenute in bottiglie o in
contenitori destinati alla vendita, è opportuno che il controllo inteso a
verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori
parametrici di cui alla presente direttiva sia effettuato in conformità dei
principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
(HACCP), come disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004[8]. (9) È opportuno che ogni Stato
membro istituisca programmi di controllo per valutare se le acque destinate al
consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. (10) I metodi di analisi della
qualità delle acque destinate al consumo umano devono essere tali da garantire
risultati affidabili e comparabili. (11) La raccomandazione 2001/928/Euratom
della Commissione, del 20 dicembre 2001, sulla tutela della popolazione contro
l’esposizione al radon nell’acqua potabile[9] concerne la qualità radiologica delle
forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di
decadimento del radon di lunga vita e pertanto è opportuno che tali
radionuclidi rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce requisiti per
la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa stabilisce
indicatori parametrici, periodicità e metodi per il controllo di sostanze
radioattive. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano
le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio. Articolo 3
Campo d’applicazione La presente direttiva si applica alle acque
destinate al consumo umano, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE e stabilite conformemente all’articolo 3,
paragrafo 2, della medesima direttiva. Articolo 4
Obblighi generali Fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom, gli
Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato
programma di controlli volto a garantire che le acque destinate al consumo
umano siano conformi agli indicatori parametrici stabiliti in conformità della
presente direttiva. Articolo 5
Indicatori parametrici Gli Stati membri fissano gli indicatori
parametrici applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque
destinate al consumo umano, conformemente all’allegato I. Per le acque
contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, ciò lascia
impregiudicati i principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti
critici di controllo (HACCP) di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Articolo 6
Monitoraggio Gli Stati membri provvedono all’effettuazione
di controlli periodici delle acque destinate al consumo umano conformemente
all’allegato II al fine di verificare che le concentrazioni di sostanze
radioattive non superino gli indicatori parametrici stabiliti in conformità
dell’articolo 5. Articolo 7
Punti di prelievo dei campioni Gli Stati membri possono prelevare campioni: (a)
per le acque fornite da una rete di distribuzione,
nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento se si può
dimostrare che i campioni così prelevati consentono di ottenere il medesimo
valore misurato dei parametri in questione o un valore più alto; (b)
per le acque fornite da una cisterna, nel punto in
cui queste fuoriescono dalla cisterna; (c)
per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o
introdotte nei contenitori; (d)
per le acque utilizzate nelle imprese alimentari,
nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. Articolo 8
Campionamento e analisi 1. Si prelevano e analizzano campioni rappresentativi
della qualità delle acque consumate nel corso dell’anno conformemente ai metodi
stabiliti nell’allegato III. 2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i
laboratori che effettuano analisi di campioni di acque destinate al consumo
umano possiedano un sistema di controllo analitico di qualità. Essi
garantiscono altresì che tale sistema sia soggetto a controlli occasionali da
parte di un verificatore indipendente approvato a tal fine dall’autorità
competente. Articolo 9
Provvedimenti correttivi e informazioni ai consumatori 1. Gli Stati membri provvedono affinché
qualsiasi inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità
dell’articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa. 2. In caso di inosservanza degli indicatori
parametrici stabiliti in conformità dell’articolo 5, lo Stato membro determina
se ciò rappresenta un rischio per la salute umana. In presenza di un rischio
siffatto, lo Stato membro adotta provvedimenti correttivi per ripristinare la
qualità dell’acqua. 3. Ove il rischio per la salute umana non
possa essere considerato trascurabile, lo Stato membro garantisce che i
consumatori ne siano informati. Articolo 10
Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro [un anno dalla data di cui
all'articolo 11 – la data specifica sarà inserita dall'Ufficio delle
pubblicazioni]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 11
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 12
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I
Indicatori parametrici per il radon e il trizio e indicatori parametrici per la
dose totale indicativa, per altre sostanze radioattive, nelle acque destinate
al consumo umano Radioattività Parametro || Indicatore parametrico || Unità || Osservazioni Radon || 100 || Bq/l || Trizio || 100 || Bq/l || Dose totale indicativa || 0,10 || mSv/anno || (nota 1) Nota 1: ad
eccezione del trizio, del potassio -40, del radon e dei prodotti di decadimento
del radon a vita breve. ALLEGATO II
Controlli delle sostanze radioattive 1. Principi
generali e periodicità dei controlli Uno Stato membro
non ha l’obbligo di controllare il tenore di trizio o la radioattività
dell’acqua potabile al fine di determinare la dose totale indicativa ove
ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli sia di trizio che della
dose totale indicativa calcolata siano significativamente inferiori
all'indicatore parametrico. Il controllo del tenore di radon nell’acqua
potabile non è richiesto qualora uno Stato membro ritenga, sulla base di altri
controlli, che i livelli di radon siano significativamente inferiori
all'indicatore parametrico. In tal caso, lo Stato membro comunica i motivi di
tale decisione alla Commissione, compresi i risultati degli altri controlli
effettuati. 2. Radon e trizio Si effettuano controlli delle acque potabili
per accertare la presenza di radon o trizio in caso di presenza di una fonte di
radon o trizio nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri
programmi di sorveglianza o indagini che il livello di radon o trizio si
attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore
parametrico di 100 Bq/l. Laddove occorra effettuare controlli per accertare il
tenore di radon o trizio, la periodicità è quella delle verifiche. 3. Dose totale indicativa Si effettuano controlli delle acque potabili
per accertare la dose totale indicativa in caso di presenza di una fonte di
radioattività artificiale o di radioattività naturale potenziata nel bacino,
ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza
o indagini che il livello della dose totale indicativa si attesta
significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 0,1
mSv/anno. Quando si deve procedere al monitoraggio dei livelli dei radionuclidi
artificiali, questo va effettuato con la stessa frequenza dei controlli di
verifica indicati nella tabella. Laddove occorra effettuare controlli per
accertare i livelli di radionuclidi naturali, gli Stati membri definiscono la
periodicità di tali controlli tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti
disponibili sulle variazioni temporali dei livelli di radionuclidi naturali in
diversi tipi di acque. A seconda delle variazioni previste, la periodicità dei
controlli può variare da un’unica misurazione di controllo alla periodicità
delle verifiche. Ove occorra effettuare un unico controllo della radioattività
naturale, è necessario procedere a un ulteriore controllo in caso di eventuali
cambiamenti nell’approvvigionamento tali da influire sulle concentrazioni di
radionuclidi nell’acqua potabile. Ove siano stati applicati metodi per eliminare
i radionuclidi dall’acqua potabile al fine di garantire il non superamento di
un indicatore parametrico, i controlli sono effettuati con la periodicità delle
verifiche. Ove i risultati di programmi di sorveglianza o
indagini diversi da quelli prescritti ai sensi del primo paragrafo di questo
punto siano utilizzati per garantire l’adempimento della presente direttiva, lo
Stato membro comunica alla Commissione i motivi della propria decisione,
compresi i risultati pertinenti di tali programmi di controllo o indagini. 4. La periodicità delle verifiche dei
controlli è quella riportata nella seguente tabella: TABELLA
Periodicità delle verifiche dei controlli per le acque destinate al consumo
umano fornite da una rete di distribuzione Volume di acqua distribuita o prodotta ogni giorno entro una zona di fornitura (note 1 e 2) m³ || Numero di campioni all’anno (nota 3) ≤ 100 || (nota 4) > 100 ≤ 1 000 || 1 > 1 000 ≤ 10 000 || 1 + 1 per ogni 3 300 m³/d e relativa frazione del volume totale > 10 000 ≤ 100 000 || 3 + 1 per ogni 10 000 m³/d e relativa frazione del volume totale > 100 000 || 10 + 1 per ogni 25 000 m³/d e relativa frazione del volume totale Nota 1:
una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all’interno
della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti
e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme. Nota 2: i
volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la
periodicità minima uno Stato membro può basarsi sul numero di abitanti in una
zona di approvvigionamento invece che sul volume d’acqua, supponendo un consumo
di 200 l pro capite al giorno. Nota 3:
nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente
distribuito in termini di tempo e luogo. Nota 4: la periodicità deve essere
stabilita dallo Stato membro interessato. ALLEGATO III
Modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi 1. Screening ai fini della conformità alla
dose totale indicativa (DTI) Gli Stati membri possono usare metodi di
screening per l’attività alfa e l’attività beta complessive per controllare il
valore dell’indicatore parametrico della DTI, esclusi il trizio, il potassio -40,
il radon e i prodotti di decadimento del radon a vita breve. Qualora le attività alfa e beta complessive
siano rispettivamente inferiori a 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, lo Stato membro può
ritenere che la DTI sia inferiore al valore dell’indicatore parametrico
di 0,1 mSv/anno e che un’indagine radiologica non sia necessaria, a meno
che sia noto da altre fonti di informazione che specifici radionuclidi sono
presenti nell’approvvigionamento idrico e possono determinare una DTI superiore
a 0,1 mSv/anno. Qualora l’attività alfa complessiva superi 0,1
Bq/l o l’attività beta complessiva superi 1,0 Bq/l, occorre effettuare
un’analisi relativa agli specifici radionuclidi. I radionuclidi da misurare
sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni
pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività. Poiché livelli
elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi
artificiali, occorre misurare il trizio, l’attività alfa complessiva e
l’attività beta complessiva nello stesso campione. In sostituzione dello screening dell’attività
alfa e beta complessiva sopra descritto, gli Stati membri possono avvalersi di
altri metodi affidabili di screening dei radionuclidi per determinare la
presenza di radioattività nell’acqua potabile. Se una delle concentrazioni di
attività supera il 20% della rispettiva concentrazione di riferimento o la
concentrazione di trizio supera il rispettivo indicatore parametrico di 100
Bq/l, occorre procedere a un’analisi di altri radionuclidi. I radionuclidi da
misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le
informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività. 2. Calcolo della dose totale indicativa (DTI) La DTI è la dose efficace impegnata per un
anno di assunzione risultante da tutti i radionuclidi la cui presenza è stata
accertata nell’approvvigionamento idrico, di origine sia naturale che
artificiale e ad eccezione di trizio, potassio -40, radon e prodotti di
decadimento del radon a vita breve. La DTI è calcolata a partire dalle
concentrazioni di radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui
alla tabella A dell’allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da
informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro.
Se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la
DTI è inferiore al valore dell’indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e non
occorrono ulteriori indagini: (1) dove: Ci(obs) =
concentrazione osservata del radionuclide i Ci(ref) =
concentrazione di riferimento del radionuclide i n = numero di
radionuclidi rilevati. Se tale formula non è soddisfatta,
l’indicatore parametrico è considerato superato solo se i radionuclidi sono
persistentemente presenti in analoghe concentrazioni di attività per un anno
intero. Gli Stati membri definiscono la portata del ricampionamento necessario
per garantire che i valori misurati siano rappresentativi per una
concentrazione media di attività durante un anno intero. Concentrazioni di riferimento per la
radioattività nell’acqua potabile1 Origine || Nuclide || Concentrazione di riferimento Naturale || U-2382 || 3,0 Bq/l U-2342 || 2,8 Bq/l Ra-226 || 0,5 Bq/l Ra-228 || 0,2 Bq/l Pb-210 || 0,2 Bq/l Po-210 || 0,1 Bq/l Artificiale || C-14 || 240 Bq/l Sr-90 || 4,9 Bq/l Pu-239/Pu-240 || 0,6 Bq/l Am-241 || 0,7 Bq/l Co-60 || 40 Bq/l Cs-134 || 7,2 Bq/l Cs-137 || 11 Bq/l I-131 || 6,2 Bq/l 1 Questa
tabella comprende i radionuclidi naturali e artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di
altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per
adulti di cui alla tabella A dell’allegato III della direttiva 96/29/Euratom o
sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello
Stato membro e supponendo un’assunzione di 730 litri all’anno. 2 Un
milligrammo (mg) di uranio naturale contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-234.
Questa tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche
dell’uranio e non alla sua tossicità chimica. 3. Caratteristiche di rendimento e metodi di
analisi In relazione ai parametri di radioattività
indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende
che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, quantomeno, di
misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di
rilevazione specificato. Parametri || Limite di rilevazione (nota 1) || Note Radon || 10 Bq/l || Note 2, 3 Trizio || 10 Bq/l || Note 2, 3 Alfa complessivo Beta complessivo || 0,04 Bq/l 0,4 Bq/l || Note 2, 4 Note 2, 4 U-238 || 0,02 Bq/l || Note 2, 6 U-234 || 0,02 Bq/l || Note 2, 6 Ra-226 || 0,04 Bq/l || Nota 2 Ra-228 || 0,08 Bq/l || Note 2, 5 Pb-210 || 0,02 Bq/l || Nota 2 Po-210 || 0,01 Bq/l || Nota 2 C-14 || 20 Bq/l || Nota 2 Sr-90 || 0,4 Bq/l || Nota 2 Pu-239/Pu-240 || 0,04 Bq/l || Nota 2 Am-241 || 0,06 Bq/l || Nota 2 Co-60 || 0,5 Bq/l || Nota 2 Cs-134 || 0,5 Bq/l || Nota 2 Cs-137 || 0,5 Bq/l || Nota 2 I-131 || 0,5 Bq/l || Nota 2 Nota 1: il
limite di rilevazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929-7 relativa
alla determinazione del limite di rilevazione e delle soglie di decisione per
le misure delle radiazioni ionizzanti – parte 7: fondamenti e applicazioni
generali, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun
caso. Nota 2: le
incertezze di misura si calcolano e riferiscono come incertezze standard
combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione di 1,96,
conformemente alla Guida ISO per l’espressione dell’incertezza nelle
misurazioni (ISO, Ginevra 1993, ristampa riveduta Ginevra, 1995). Nota 3: il
limite di rilevazione del trizio è pari al 10% del valore del suo indicatore
parametrico di 100 Bq/l. Nota 4: il
limite di rilevazione delle attività alfa e beta complessive è pari al 40% dei
valori di screening di 0,1 e 1,0 Bq/l, rispettivamente. Nota 5:
questo limite di rilevazione si applica esclusivamente allo screening
ordinario; per una nuova fonte di acqua per cui è plausibile che il Ra-228
superi il 20% della concentrazione di riferimento, il limite di rilevazione per
il primo controllo è di 0,02 Bq/l per misurazioni specifiche di nuclidi Ra-228.
Ciò si applica anche qualora sia necessario ripetere il controllo. Nota 6: il valore inferiore del
limite di rilevazione specificato per U deriva dall’aver tenuto conto della
tossicità chimica dell’uranio. [1] GU C , ,
pag. [2] GU C , ,
pag. [3] GU C , ,
pag. [4] GU L 159
del 29.6.1996, pag. 1. [5] GU L 330
del 5.12.1998, pag. 32. [6] GU L 164
del 26.6.2009, pag. 45. [7] GU L 311
del 28.11.2001, pag. 67. [8] GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3. [9] GU L 344
del 28.12.2001, pag. 85.