ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.079.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
21 marzo 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti resi necessari dalla revisione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED in relazione alle variabili e alle disaggregazioni da trasmettere ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 )

19

 

*

Regolamento (UE) n. 256/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia ( 1 )

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 257/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2013/142/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2013, sul rafforzare l’efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (GU L 234 del 30.8.2008)

33

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 524/2011 della Commissione, del 26 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenile, deltametrina, etofumesato, isopyrazam, propiconazolo, pimetrozina, pirimetanil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (GU L 142 del 28.5.2011)

34

 

*

Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 159 del 30.4.2004. Versione rettificata nella GU L 184 del 24.5.2004)

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


DECISIONE N. 252/2013/UE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto degli obiettivi dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («l’Agenzia») e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (1).

(2)

Il primo quadro pluriennale è stato adottato dal Consiglio con la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (2).

(3)

Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

(4)

È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell’Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

(5)

Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia.

(6)

Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell’Unione, nonché con il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organismi dell’Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex) istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (4), la rete europea sulle migrazioni istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (5), l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), Eurojust, l’unità europea di cooperazione giudiziaria istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (8), l’Ufficio europeo di polizia (Europol) istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (9), l’Accademia europea di polizia (CEPOL) istituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio (10), l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT) istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (12).

(7)

È opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell’Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

(8)

Vista l’importanza riconosciuta dall’Unione alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l’Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell’ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l’esercizio efficace dei diritti fondamentali.

(9)

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, entro i limiti delle risorse finanziarie e umane ad essa assegnate, l’Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007. Ai sensi del programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo (13), le istituzioni dovrebbero avvalersi appieno delle competenze specialistiche dell’Agenzia e, ove opportuno, tenere con essa consultazioni, conformemente al suo mandato, sull’evoluzione delle politiche e della legislazione aventi implicazioni per i diritti fondamentali.

(10)

Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia e ha ricevuto contributi scritti il 18 ottobre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quadro pluriennale

1.   È istituito un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («l’Agenzia») per il periodo 2013-2017.

2.   Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007, l’Agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 nell’ambito dei settori tematici di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Settori tematici

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

a)

l’accesso alla giustizia;

b)

le vittime di reati, incluso il loro indennizzo;

c)

la società dell’informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

d)

l’integrazione dei rom;

e)

cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;

f)

i diritti del minore;

g)

le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

h)

l’immigrazione e l’integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, nonché l’asilo;

i)

il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

Articolo 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

1.   Ai fini dell’attuazione del quadro pluriennale, l’Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, uffici ed agenzie dell’Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2.   L’Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul sesso esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientra tra le sue competenze nel contesto dell’articolo 2, lettera g), tenendo conto che spetta all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull’uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul sesso. L’Agenzia e l’EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.

3.   L’Agenzia coopera con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione dell’8 ottobre 2009 e con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 26 maggio 2010. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), la rete europea sulle migrazioni, Eurojust, l’unità europea di cooperazione giudiziaria, l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e l’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell’ambito di applicazione dei settori tematici di cui all’articolo 2 della presente decisione.

4.   Nel settore della società dell’informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l’Agenzia svolge i propri compiti, fatta salva la responsabilità del Garante europeo della protezione dei dati di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, siano rispettati dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione nell’ambito dei rispettivi doveri e competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   L’agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa (14), di cui allo stesso articolo.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14.

(3)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(4)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

(6)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(9)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(10)  GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(11)  GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.

(12)  GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(13)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(14)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 7.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/4


Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio (2) (in appresso: «l’accordo»), nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche.

Il 12 dicembre 2012 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, la Danimarca, con lettera del 20 dicembre 2012, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) n. 1215/2012. Ciò significa che le disposizioni di tale regolamento si applicheranno alle relazioni fra l’Unione e la Danimarca.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo, la notifica della Danimarca determina il sorgere di obbligazioni reciproche tra la Danimarca e la Comunità. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 costituisce dunque una modifica all’accordo ed è considerato allegato ad esso.

In riferimento all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, l’attuazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 in Danimarca può aver luogo tramite modifiche della legislazione in vigore su decisione del Parlamento danese. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell’accordo, la Danimarca notifica alla Commissione la data in cui tali misure legislative di attuazione entrano in vigore.


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(2)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.


REGOLAMENTI

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 253/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2013

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti resi necessari dalla revisione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED in relazione alle variabili e alle disaggregazioni da trasmettere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'introduzione di un sistema aggiornato di classificazione, che tenga conto degli sviluppi e dei cambiamenti nel campo dell'istruzione, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell'impegno costantemente profuso dalla Commissione per assicurare la pertinenza delle statistiche europee.

(2)

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) finora adoperata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione delle politiche e delle strutture dell'istruzione e della formazione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:

1)

il punto 1 è così modificato:

a)

nella parte A, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. [facoltativo] Livello di istruzione» è sostituito da «3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito»;

b)

nella parte B, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. [facoltativo] Livello di istruzione» è sostituito da «3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito»;

c)

nella parte C, punto 3, il testo «Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).» è sostituito da «Livello di istruzione conseguito: al massimo istruzione secondaria di primo grado, istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria), istruzione terziaria.»;

2)

nella sezione 2, la parte A così modificata:

a)

in Variabili, riga 23, il testo «[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione» è sostituito da «[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione conseguito»;

b)

in Categorie da trasmettere, riga 23, il testo «a) Basso (ISCED 0, 1 o 2)»; «b) Medio (ISCED 3 o 4)» e «c) Alto (ISCED 5 o 6)» è sostituito come segue:

«a)

Al massimo istruzione secondaria di primo grado;

b)

Istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria);

c)

Istruzione terziaria»;

3)

la sezione 3 è così modificata:

a)

nella parte A, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. Livello di istruzione» è sostituito da «3. Livello di istruzione conseguito»;

b)

nella parte B, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. Livello di istruzione» è sostituito da «3. Livello di istruzione conseguito».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.


21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1, e l’articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

In base alla revisione del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2), eseguita a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è opportuno modificare diversi aspetti del regolamento.

(2)

Per motivi di certezza giuridica è opportuno chiarire le conseguenze dei pagamenti tardivi all’agenzia. L’agenzia non deve rimborsare le tariffe o gli oneri pagati prima che una domanda sia stata respinta. Tuttavia, le tariffe o gli oneri pagati dopo che è stata respinta una domanda devono essere rimborsati in quanto pagamenti indebiti.

(3)

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione relativi a richieste di riservatezza, è opportuno che le tariffe siano applicate in modo coerente, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione, diversi dagli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio, è opportuno prevedere la possibilità per il dichiarante di richiedere un’estensione del secondo termine di pagamento della tariffa corrispondente al fine di concedere a quest’ultimo un periodo supplementare per effettuare il pagamento.

(4)

Per motivi di certezza giuridica è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti sulle tariffe ridotte per richieste di riservatezza presentate come domande congiunte o dai dichiaranti capofila.

(5)

Per quanto riguarda le tariffe per le domande a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 di tale regolamento, ogni scenario di esposizione non deve più essere automaticamente considerato un unico impiego, poiché il numero di impieghi supplementari richiesti in una domanda di autorizzazione o in una relazione di revisione dell’autorizzazione potrebbe non corrispondere al numero di scenari di esposizione inclusi in tali domande.

(6)

Occorre inoltre specificare che l’agenzia deve emettere una fattura che copra la tariffa o l’onere di base, nonché tutti gli oneri e le tariffe supplementari, inclusi i casi di domande di autorizzazione congiunte e relazioni di revisione congiunte.

(7)

L’agenzia può richiedere le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione. Al fine di accertare il sussistere di tali presupposti è necessario prescrivere la presentazione di tali prove in una delle lingue ufficiali dell’Unione oppure, qualora esse siano disponibili solo in un'altra lingua, insieme a una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

(8)

Inoltre, in seguito alla revisione delle tariffe e degli oneri conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008, in base all’applicabile tasso di inflazione media annuale del 3,1% per il mese di aprile 2012 pubblicato da Eurostat, è opportuno adeguare le tariffe e gli oneri ordinari a tale tasso.

(9)

Le tariffe e gli oneri ridotti attuali applicati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) devono essere ulteriormente ridotti al fine di minimizzare l’onere normativo e le numerose difficoltà pratiche affrontate dalle PMI per adeguarsi alle prescrizioni REACH, in particolare l’obbligo di registrazione, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento (3).

(10)

Per riequilibrare la distribuzione di tariffe e oneri tra diverse classi di dimensione d’impresa è opportuno ridurre ulteriormente le tariffe e gli oneri del 4 % per quanto riguarda la registrazione e del 3,5 % per quanto riguarda l’autorizzazione, tenendo conto, da un lato, dei costi dell’agenzia e dei relativi costi dei servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri e, dall’altro, dell’ulteriore riduzione di tariffe e oneri per le PMI e del numero di PMI interessate.

(11)

L’adeguamento generale delle tariffe e degli oneri è fissato ad un livello tale che, insieme a altre fonti di entrate dell’agenzia a norma dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.

(12)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 340/2008.

(13)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non deve essere applicato alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.

(14)

Poiché le sostanze soggette a un regime transitorio di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere registrate entro il 31 maggio 2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:

(1)

All’articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7.   Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”

(2)

All’articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7.   Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”

(3)

L’articolo 5 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

“Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.”

(b)

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

‘7.   Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”

(4)

All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.   Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l’agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all’allegato IV.”

(5)

All’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5.   Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l’importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.”

(6)

All’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L’agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione."

(7)

All’articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L’agenzia emette una fattura relativa all’onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta."

(8)

All’articolo 13, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

“Qualora le prove presentate all’agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell’Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.”

(9)

All'articolo 22 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell’agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell’agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.”

(10)

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti il 22 marzo 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 714 EUR

1 285 EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

4 605 EUR

3 454 EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

12 317 EUR

9 237 EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

 

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffa

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

 

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffa

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

ALLEGATO III

Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

2 892 EUR

2 169 EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

10 603 EUR

7 952 EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

31 487 EUR

23 616 EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

7 711 EUR

5 783 EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

28 596 EUR

21 447 EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per pmi per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Da 1-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 607 EUR

Tipo di aggiornamento

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda:

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

EUR 4 820

EUR 3 615

Fascia di tonnellaggio pertinente

EUR 1 607

EUR 1 205

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

EUR 4 820

EUR 3 615

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

EUR 3 213

EUR 2 410

Nome commerciale della sostanza

EUR 1 607

EUR 1 205

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio

EUR 1 607

EUR 1 205

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

EUR 1 607

EUR 1 205


Tabella 4

Tariffe ridotte per pmi per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

Media impresa

Tipo di aggiornamento

Media impresa

Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

EUR 1 044

EUR 562

EUR 80

Tipo di aggiornamento

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Micro-impresa

(presentazione individuale)

Micro-impresa

(presentazione congiunta)

Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda:

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

EUR 3 133

EUR 2 350

EUR 1 687

EUR 1 265

EUR 241

EUR 181

Fascia di tonnellaggio pertinente

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

EUR 3 133

EUR 2 350

EUR 1 687

EUR 1 265

EUR 241

EUR 181

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

EUR 2 088

EUR 1 566

EUR 1 125

EUR 843

EUR 161

EUR 120

Nome commerciale della sostanza

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 820 EUR

3 615 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 607 EUR

1 205 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 820 EUR

3 615 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 213 EUR

2 410 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 607 EUR

1 205 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio

1 607 EUR

1 205 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

Oggetto della domanda di riservatezza

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

Tariffa ordinaria

536 EUR

Tariffa ridotta per medie imprese

348 EUR

Tariffa ridotta per piccole imprese

187 EUR

Tariffa ridotta per microimprese

27 EUR


Tabella 2

Oneri per la proroga dell’esenzione ppord

Onere ordinario

1 071 EUR

Onere ridotto per medie imprese

696 EUR

Onere ridotto per piccole imprese

375 EUR

Onere ridotto per microimprese

54 EUR

ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

53 300 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

10 660 EUR

Tariffa supplementare per impiego

10 660 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per medie imprese

Tariffa di base

39 975 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

7 995 EUR

Tariffa supplementare per impiego

7 995 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR


Tabella 3

Tariffe ridotte per piccole imprese

Tariffa di base

23 985 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

4 797 EUR

Tariffa supplementare per impiego

4 797 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base

5 330 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

1 066 EUR

Tariffa supplementare per impiego

1 066 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Richiedente supplementare: 3 998 EUR

ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un’autorizzazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

53 300 EUR

Onere supplementare per impiego

10 660 EUR

Onere supplementare per sostanza

10 660 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR


Tabella 2

Oneri ridotti per medie imprese

Onere di base

39 975 EUR

Onere supplementare per impiego

7 995 EUR

Onere supplementare per sostanza

7 995 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR


Tabella 3

Oneri ridotti per piccole imprese

Onere di base

23 985 EUR

Onere supplementare per impiego

4 797 EUR

Onere supplementare per sostanza

4 797 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR


Tabella 4

Oneri ridotti per microimprese

Onere di base

5 330 EUR

Onere supplementare per impiego

1 066 EUR

Onere supplementare per sostanza

1 066 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

2 356 EUR

dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

4 712 EUR

dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

7 069 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1 767 EUR

dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

3 534 EUR

dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

5 301 EUR

»

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/19


REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 precisa a quali condizioni le spedizioni di rifiuti elencati nell’allegato III A o III B del suddetto regolamento sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive per iscritto. La presentazione di una notifica richiede la compilazione dei documenti di notifica e movimento di cui agli allegati I A e I B del suddetto regolamento. I rifiuti elencati negli allegati III A, III B o IV A del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere individuati nella casella 14 dell’allegato I A o dell’allegato I B, alla sottovoce vi) «Altro (specificare)». È necessario modificare l’allegato I C del suddetto regolamento, che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dell’allegato I A o I B, al fine di chiarire come tali rifiuti debbano essere indicati nell’allegato I A o I B.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 precisa anche a quali condizioni i rifiuti elencati negli allegati III A e III B del suddetto regolamento devono essere corredati dal documento di cui all’allegato VII dello stesso regolamento quando tali rifiuti sono destinati alla spedizione. Dato che la casella 10 dell’allegato VII non prevede la possibilità di individuare rifiuti elencati negli allegati III A e III B, tali rifiuti non possono essere adeguatamente individuati nell’allegato VII. L’inserimento dei rifiuti negli allegati III A e III B richiede l’ampliamento delle opzioni elencate nella casella 10 dell’allegato VII.

(3)

Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che si è svolta dal 17 al 21 ottobre 2011, sono state adottate direttive tecniche e documenti di orientamento per una gestione ecologicamente corretta. In seguito alla loro adozione, è necessario modificare di conseguenza l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4)

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

(1)

l’allegato I C è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento;

(2)

l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

(3)

l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

a)

al punto 25, lettera c), è soppressa la seconda frase.

b)

Al punto 25, lettera d), è soppressa la seconda frase.

c)

Al punto 25, lettera e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell’allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l’allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell’allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100, B3010 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell’allegato III A».


ALLEGATO II

«ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

Image


ALLEGATO III

«ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I.

Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1)

2.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (1)

3.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (1)

4.

Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2)

5.

Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3)

6.

Direttive tecniche aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

7.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene (HCB), mirex, toxafene o dall’HCB come sostanza chimica industriale, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

8.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (3)

9.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente: policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), esaclorobenzene (HCB) o policlorodifenile (PCB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

10.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di pneumatici usati (4)

11.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio elementare e dei rifiuti contenenti mercurio o contaminati da mercurio (4)

12.

Direttive tecniche per un co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento (4)

13.

Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso (4)

14.

Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso, sezioni 1, 2, 4 e 5 (4)

II.

Linee guida adottate dall’OCSE:

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

personal computer usati e rottami (5)

III.

Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO):

Linee guida sul riciclaggio delle navi (6)

IV.

Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (7)»


(1)  Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.

(2)  Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.

(3)  Adottate in occasione della ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 27 novembre -1o dicembre 2006.

(4)  Adottate in occasione della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 17- 21 ottobre 2011.

(5)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(6)  Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

(7)  Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.


21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/24


REGOLAMENTO (UE) N. 256/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (1), relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari, nei nutrienti e ne specifica altresì le condizioni d’uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 15 dicembre 2009 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione dell’impiego di ascorbato di sodio (E 301) come antiossidante nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e che modifica la direttiva 1999/21/CE (3).

(5)

Gli ingredienti utilizzati nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento devono soddisfare norme microbiologiche molto più severe degli alimenti in generale, in particolare per quanto riguarda gli enterobatteri e il Cronobacter sakazakii. Per tale motivo ingredienti quali le preparazioni di vitamina D sono sottoposti a un trattamento termico per il quale è necessario un antiossidante solubile in acqua e a pH neutro. L’ascorbato di sodio (E 301) si è dimostrato un antiossidante in grado di rispondere a tale esigenza tecnologica.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l’elenco UE degli additivi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione chiede il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(7)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) come additivo alimentare nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia nel suo parere dell’8 dicembre 2010 (4) e ha concluso che la proposta di prorogare l’impiego dell’additivo alimentare ascorbato di sodio (E 301) come antiossidante nelle preparazioni di vitamina D utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento non comporta preoccupazioni per la sicurezza.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) quale agente antiossidante nelle preparazioni di vitamina D destinate a essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

(9)

Occorre dunque modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti; Parere scientifico sull’uso di ascorbato di sodio come additivo alimentare nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate in alimenti per lattanti e per lo svezzamento. EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


ALLEGATO

All’allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce relativa all’additivo alimentare E 301 è sostituita dalla seguente:

«E 301

Ascorbato di sodio

100 000 mg/kg in preparazioni di vitamina D e

1 mg/l di trasferimento massimo nel prodotto finale

Preparazioni di vitamina D

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE

Trasferimento totale: 75 mg/l

Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia»


21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 257/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


RACCOMANDAZIONI

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/29


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2013

sul rafforzare l’efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo

(2013/142/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l’articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo, in modo da assicurare il controllo democratico e la responsabilità in sede decisionale.

(2)

Secondo l’articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

(3)

Il trattato di Lisbona potenzia il ruolo politico dei cittadini dell’UE stringendo solidi legami tra i cittadini, promuove l’esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell’Unione.

(4)

Rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell’UE avvicinandolo ai cittadini è particolarmente importante in considerazione degli interventi necessari a livello dell’UE per affrontare la crisi finanziaria e del debito sovrano.

(5)

Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata «Piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo» (1), la Commissione ha sottolineato l’esigenza di accrescere la legittimità democratica e la responsabilità in quanto elementi necessari di qualsiasi riforma dell’Unione europea.

(6)

L’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei, sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza politica europea e all’espressione della volontà politica dei cittadini dell’Unione.

(7)

Per consentire ai partiti politici europei di compiere pienamente la loro missione, il 12 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2), per far sì che i partiti politici europei possano fruire di uno status più visibile e un sistema di finanziamento più flessibile, trasparente ed efficiente. La Commissione propone inoltre che, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei. Una volta adottato, il nuovo regolamento abrogherebbe e sostituirebbe il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (3).

(8)

Un collegamento trasparente tra i partiti nazionali che i cittadini dell’UE votano e i partiti politici europei cui i partiti nazionali sono collegati consentirebbe ai partiti europei di esprimere più direttamente la volontà dei cittadini e avrebbe un impatto significativo sulla trasparenza del processo decisionale dell’UE.

(9)

Rafforzare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo contribuirà a meglio riflettere la maggiore incisività del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo acquisiti con il trattato di Lisbona. Intensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell’Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale.

(10)

Misure supplementari accrescerebbero la visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, dalla campagna alle urne, consentendo loro di colmare efficacemente il divario tra la politica e i cittadini dell’Unione e completando l’obbligo d’informazione che incomberà ai partiti politici, secondo la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee redatta dalla Commissione.

(11)

È già prassi consolidata in vari Stati membri, per alcuni o tutti i partiti politici, indicare sulla scheda delle elezioni al Parlamento europeo l’affiliazione a un partito politico europeo. Per assicurare la visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, è importante che tutti gli Stati membri incoraggino e semplifichino la diffusione all’elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei. Per aumentare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando nel contempo la responsabilità dei partiti politici che partecipano al processo elettorale europeo e la fiducia degli elettori in esso, ciascun partito nazionale dovrebbe rendere pubblica la sua affiliazione a un determinato partito politico europeo prima delle elezioni. A parte le varie manifestazioni di partito, come i congressi, le campagne elettorali dei partiti nazionali sono infatti il mezzo più adatto ed efficiente per render noti tali collegamenti dando loro forte visibilità.

(12)

La decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha dichiarato il 2013 l’Anno europeo dei cittadini. L’ulteriore potenziamento del potere dei cittadini nelle elezioni del Parlamento europeo è un importante progresso che si compirà quest’anno.

(13)

Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a norma della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea, tenendo conto delle modalità previste nella dichiarazione n. 11 del trattato di Lisbona. Secondo tali procedure, nell’elezione del presidente della Commissione occorre tener conto delle elezioni del Parlamento europeo e avviare le opportune consultazioni tra Consiglio europeo e Parlamento europeo. Queste disposizioni riflettono il ruolo più incisivo del Parlamento europeo nella designazione del presidente della Commissione e il rilievo che l’esito delle elezioni del Parlamento europeo ha nel processo.

(14)

Nella risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 (5), il Parlamento esorta i partiti politici europei a nominare i candidati alla presidenza della Commissione, dichiarando che si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell’ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell’Unione. La risoluzione sottolinea il ruolo più incisivo che le elezioni del Parlamento europeo svolgono nell’elezione del presidente della Commissione.

(15)

Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata «Piano per un’unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo», la Commissione ha rilevato che affidare ai partiti politici, nell’ambito delle elezioni europee del 2014, il compito di nominare i candidati alla presidenza della Commissione è una misura fondamentale per favorire l’affermarsi di una vera e propria sfera politica europea.

(16)

È quindi opportuno sensibilizzare i cittadini dell’Unione in merito al ruolo cruciale del loro voto nel determinare chi sarà il presidente della Commissione e in merito ai candidati a tale ufficio, sostenuti dai partiti che essi votano nelle elezioni del Parlamento europeo.

(17)

Se nell’ambito delle elezioni europee i partiti politici europei e i partiti nazionali rendono noti i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione nonché i programmi dei candidati, si renderà concreto e visibile il collegamento tra il voto individuale del cittadino dell’Unione per un partito politico alle elezioni europee e il candidato alla presidenza della Commissione sostenuto da quel partito. Ciò aumenterebbe la legittimità del presidente della Commissione, la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento europeo e dell’elettorato europeo e, più in generale, la legittimità democratica dell’intero processo decisionale dell’UE. Le trasmissioni radiotelevisive di argomento politico aiutano l’elettorato a scegliere con cognizione di causa: è pertanto opportuno che i partiti politici nazionali se ne avvalgano per render noto quale candidato alla carica di presidente della Commissione appoggiano e il relativo programma.

(18)

Le elezioni del Parlamento europeo si svolgono attualmente su un periodo di vari giorni, in quanto sono organizzate in date diverse nei vari Stati membri. Una data elettorale europea comune in cui i seggi chiudano tutti contemporaneamente rifletterebbe meglio la partecipazione comune dei cittadini in tutta l’Unione e rientrerebbe nel quadro della democrazia rappresentativa sulla quale si fonda l’UE.

(19)

I cittadini dell’Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro in cui scelgono di vivere in occasione delle elezioni al Parlamento europeo, a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del TFUE attuato dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (6).

(20)

La direttiva 93/109/CE istituisce un meccanismo di scambio d’informazioni volto ad accertare che i cittadini non possano votare né essere eleggibili in più di uno Stato membro nelle stesse elezioni.

(21)

Dalle diverse relazioni che la Commissione ha redatto sull’applicazione della direttiva 93/109/CE nel corso degli anni (7), e da ultimo dalla relazione del 2010 sulla valutazione delle elezioni europee del 2009 (8), sono emerse carenze nel funzionamento del meccanismo inteso a evitare votazioni e candidature multiple. Tali carenze sono dovute in particolare all’insufficienza di dati personali che, a norma della direttiva, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d’origine del cittadino dell’Unione e ai calendari elettorali differenti negli Stati membri. Di conseguenza, numerosi cittadini dell’Unione, iscrittisi per votare nello Stato membro di residenza, non hanno potuto essere identificati dallo Stato membro d’origine.

(22)

Alcune misure, emerse da consultazioni intense con gli esperti degli Stati membri e basate sulle buone prassi riconosciute in questo contesto, sono riuscite a risolvere alcune di queste carenze in modo da migliorare il funzionamento del meccanismo per le elezioni europee del 2014 e ridurre l’onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali.

(23)

La maggioranza degli Stati membri ha già istituito un’autorità di contatto unica per lo scambio di informazioni sugli elettori e sui candidati nel quadro della direttiva 93/109/CE. Il meccanismo diventerebbe nell’insieme più efficiente se tutti gli Stati membri istituissero la suddetta autorità.

(24)

Le date di chiusura delle liste elettorali variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro: da due mesi a cinque giorni prima del giorno delle elezioni. Il meccanismo guadagnerebbe in efficienza se gli Stati membri, tenendo conto dei tempi del processo elettorale negli altri Stati membri, trasmettessero le informazioni sugli elettori in tempo per consentire ai rispettivi Stati membri d’origine di applicare le misure del caso nel rispetto delle disposizioni nazionali. Ai fini di una maggiore efficienza del meccanismo, potrebbero migliorare diversi altri aspetti tecnici della trasmissione dei dati: tra questi, l’uso di un formato elettronico comune e di un set di caratteri comune, il modo di trasmissione e il metodo di cifratura applicato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

(25)

Se gli Stati membri di residenza trasmettessero determinati dati personali supplementari sugli elettori, non espressamente necessari ai sensi della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri d’origine potrebbero identificare più efficacemente i propri cittadini sulle liste elettorali. I dati personali che possono rendersi necessari ai fini dell’efficienza del meccanismo variano da uno Stato membro all’altro.

(26)

Il trattamento dei dati personali nel quadro del meccanismo di scambio d’informazioni dovrebbe essere conforme alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SVOLGIMENTO DEMOCRATICO DELLE ELEZIONI

Promuovere e semplificare l’informazione degli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei

1.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all’elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l’indicazione di tali collegamenti sulle schede elettorali.

Informare gli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei

2.

I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo dovrebbero rendere pubblica la loro affiliazione ai partiti politici europei prima dello scrutinio. I partiti politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente la loro affiliazione a un partito politico europeo su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

Sostegno a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea

3.

I partiti politici europei e nazionali dovrebbero rendere noti, prima delle elezioni del Parlamento europeo, i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione europea e i relativi programmi.

I partiti politici nazionali dovrebbero assicurare che nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, si informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma.

Data elettorale comune

4.

Gli Stati membri dovrebbero concordare una data comune per le elezioni del Parlamento europeo, in cui i seggi elettorali chiudano tutti contemporaneamente.

SVOLGIMENTO EFFICIENTE DELLE ELEZIONI

Autorità di contatto unica

5.

Gli Stati membri dovrebbero istituire un’autorità di contatto unica responsabile dello scambio di dati sugli elettori, in attuazione dell’articolo 13 della direttiva 93/109/CE.

Trasmissione dei dati

6.

Ciascuno Stato membro dovrebbe tener conto, per quanto possibile, delle modalità elettorali degli altri, in modo che lo Stato membro di residenza possa trasmettere le informazioni sugli elettori in tempo utile per consentire allo Stato membro di origine di adottare le misure necessarie.

Dati supplementari ai fini di un’identificazione più precisa

7.

Gli Stati membri di residenza sono invitati a trasmettere, oltre ai dati personali previsti nell’articolo 9 della direttiva 93/109/CE, tutti i dati personali rilevanti che possono essere necessari per consentire alle autorità dei rispettivi Stati membri d’origine di identificare gli elettori.

Mezzi tecnici ai fini della trasmissione sicura ed efficiente dei dati

8.

Per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 13 della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri devono avvalersi di mezzi elettronici sicuri, indicati nell’allegato. Gli Stati membri trasmettono le informazioni in un unico invio per ciascuno Stato d’origine e provvedono in seguito a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

Gli Stati membri e i partiti politici nazionali ed europei sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2013

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1.

(5)  Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 [2012/2829(RSP)].

(6)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

(7)  COM(97) 731 def., COM(2000) 843 def., COM/2006/790 def.

(8)  COM(2010) 605 def.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO

Modalità tecniche di attuazione dell’articolo 13 della direttiva 93/109/CE

1.

Per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 13 della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri dovrebbero usare file in formato linguaggio di marcatura estensibile («XML»). I file XML dovrebbero essere trasmessi esclusivamente per via elettronica sicura.

2.

Gli Stati membri dovrebbero usare il set di caratteri universale Transformation Format—8-bit(UTF-8) per registrare e trasmettere i dati sugli elettori nell’ambito del meccanismo di scambio delle informazioni.

3.

Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla raccomandazione W3C XML Encryption Syntax and Processing, che comporta lo scambio di chiave pubblica e chiave privata per garantire un livello adeguato di protezione nella trasmissione dei dati personali.


Rettifiche

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 234 del 30 agosto 2008 )

A pagina 46, nell’allegato, punto 1, lettera a), che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, nella quinta colonna relativa alla pimetrozina:

a)

nella riga relativa al numero di codice 0600000:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«»;

b)

nella riga relativa al numero di codice 0610000:

anziché:

«»

leggi:

«0,1 (*)».


21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/34


Rettifica del regolamento (UE) n. 524/2011 della Commissione, del 26 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenile, deltametrina, etofumesato, isopyrazam, propiconazolo, pimetrozina, pirimetanil e tebuconazolo in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 142 del 28 maggio 2011 )

1.

A pagina 15, al punto 1 dell’allegato, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, nella sesta colonna, relativamente alla pimetrozina:

a)

nella riga relativa al numero di codice 0600000:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«»;

b)

nella riga relativa al numero di codice 0610000:

anziché:

«»

leggi:

«0,1 (*)».

2.

A pagina 53, nell’allegato, punto 2, lettera b.i), che modifica l’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, nella sesta colonna, relativamente alla pimetrozina:

a)

nella riga relativa al numero di codice 0630000:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«»;

b)

nella riga relativa al numero di codice 0631000:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

c)

nella riga relativa al numero di codice 0631010:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

d)

nella riga relativa al numero di codice 0631020:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

e)

nella riga relativa al numero di codice 0631030:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

f)

nella riga relativa al numero di codice 0631040:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

g)

nella riga relativa al numero di codice 0631050:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

h)

nella riga relativa al numero di codice 0631990:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

i)

nella riga relativa al numero di codice 0632000:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

j)

nella riga relativa al numero di codice 0632010:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

k)

nella riga relativa al numero di codice 0632020:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

l)

nella riga relativa al numero di codice 0632030:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

m)

nella riga relativa al numero di codice 0632990:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

n)

nella riga relativa al numero di codice 0633000:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

o)

nella riga relativa al numero di codice 0633010:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

p)

nella riga relativa al numero di codice 0633020:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5»;

q)

nella riga relativa al numero di codice 0633990:

anziché:

«0,1 (*)»

leggi:

«5».


21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/36


Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159 del 30 aprile 2004 . Versione rettificata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 184 del 24 maggio 2004 )

Nella direttiva 2004/40/CE, a pagina 9, nota 4, secondo paragrafo:

anziché:

«… i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10, dove a = …»,

leggi:

«… i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = …».