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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 4 ottobre 2016 |
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2018/C 215/01 |
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Mercoledì 5 ottobre 2016 |
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2018/C 215/02 |
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2018/C 215/03 |
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2018/C 215/04 |
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Giovedì 6 ottobre 2016 |
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2018/C 215/05 |
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2018/C 215/06 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul Sudan (2016/2911(RSP)) |
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2018/C 215/07 |
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2018/C 215/08 |
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2018/C 215/09 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sulla Siria (2016/2894(RSP)) |
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2018/C 215/10 |
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2018/C 215/11 |
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2018/C 215/12 |
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2018/C 215/13 |
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2018/C 215/14 |
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2018/C 215/15 |
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2018/C 215/16 |
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2018/C 215/17 |
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Martedì 25 ottobre 2016 |
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2018/C 215/18 |
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2018/C 215/19 |
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2018/C 215/20 |
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2018/C 215/21 |
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2018/C 215/22 |
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2018/C 215/23 |
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2018/C 215/24 |
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2018/C 215/25 |
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Mercoledì 26 ottobre 2016 |
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2018/C 215/26 |
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2018/C 215/27 |
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2018/C 215/28 |
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Giovedì 27 ottobre 2016 |
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2018/C 215/29 |
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2018/C 215/30 |
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2018/C 215/31 |
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2018/C 215/32 |
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2018/C 215/33 |
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2018/C 215/34 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 4 ottobre 2016 |
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2018/C 215/35 |
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Martedì 25 ottobre 2016 |
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2018/C 215/36 |
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2018/C 215/37 |
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2018/C 215/38 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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Martedì 4 ottobre 2016 |
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2018/C 215/39 |
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2018/C 215/40 |
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2018/C 215/41 |
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2018/C 215/42 |
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2018/C 215/43 |
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2018/C 215/44 |
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2018/C 215/45 |
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Mercoledì 5 ottobre 2016 |
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2018/C 215/46 |
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2018/C 215/47 |
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2018/C 215/48 |
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Martedì 25 ottobre 2016 |
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2018/C 215/49 |
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2018/C 215/50 |
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2018/C 215/51 |
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2018/C 215/52 |
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2018/C 215/53 |
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2018/C 215/54 |
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2018/C 215/55 |
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2018/C 215/56 |
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Mercoledì 26 ottobre 2016 |
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2018/C 215/57 |
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2018/C 215/58 |
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2018/C 215/59 |
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2018/C 215/60 |
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2018/C 215/61 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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IT |
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute dal 3 al 6 ottobre 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 314 del 21.9.2017 .
TESTI APPROVATI
Sedute dal 24 al 27 ottobre 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 326 del 28.9.2017 .
I testi approvati del 27 ottobre 2016 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2014 sono stati pubblicati nella GU L 333 del 8.12.2016 .
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 4 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/2 |
P8_TA(2016)0371
Futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 (2016/2053(INI))
(2018/C 215/01)
Il Parlamento europeo,
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visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di Cotonou»), e le sue revisioni del 2005 e del 2010 (1), |
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visti l'accordo di Georgetown del 1975 che istituisce il gruppo ACP, e la sua revisione del 1992 (2), |
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vista la comunicazione della Commissione, dell'8 ottobre 2003, dal titolo «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'UE» (COM(2003)0590), |
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visto il documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 ottobre 2015, dal titolo «Verso un nuovo partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dopo il 2020» (JOIN(2015)0033), |
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viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni ACP-UE, in particolare quella dell'11 febbraio 2015 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (3), quella del 13 giugno 2013 (4) sulla seconda modifica dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, quella del 5 febbraio 2009 sull'impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo (5) nonché quella del 1o aprile 2004 sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) (6), |
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viste le precedenti risoluzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, in particolare quella del 9 dicembre 2015 su quarant'anni di partenariato: valutazione dell'impatto su commercio e sviluppo nei paesi ACP e prospettive di relazioni durevoli tra i paesi ACP e l'Unione europea (7), |
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), |
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vista la dichiarazione congiunta resa il 9 dicembre 2015 dai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sul futuro delle relazioni ACP-UE (8), |
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vista la strategia globale dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza, che verrà presentata al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016, |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21 marzo 2012 dal titolo «Verso un partenariato rinnovato per lo sviluppo UE-Pacifico» (JOIN(2012)0006), |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza «Strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE» del 26 giugno 2012 (JOIN(2012)0018), |
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vista la strategia comune Africa-UE, adottata dai capi di Stato e di governo europei e africani in occasione del vertice di Lisbona del 9 dicembre 2007 (9), |
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vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2015 sul ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo (10), |
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vista la dichiarazione congiunta ACP-UE del 20 giugno 2014 sull'agenda post 2015 (11), |
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vista la dichiarazione di Sipopo, approvata in occasione del 7o vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi ACP del 13 e 14 dicembre 2012, e intitolata «The Future of the ACP Group in a Changing World: Challenges and Opportunities» (Il futuro del gruppo ACP in un mondo che cambia: sfide e opportunità) (12), |
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visti la terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi dal 13 al 16 luglio 2015, e il Programma di azione di Addis Abeba, approvato il 27 luglio 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (13), |
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visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile) (14), |
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vista la 41a sessione del Consiglio congiunto ACP-UE, tenutasi il 28 e 29 aprile 2016 a Dakar (Senegal), |
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visto l'ottavo vertice dei capi di Stato e di governo ACP tenutosi a Port Moresby, Papua Nuova Guinea, il 31 maggio e il 1o giugno 2016, durante il quale è stata adottata la comunicazione di Waigani sulle prospettive future del gruppo di Stati ACP e la dichiarazione di Port Moresby, ed è stata approvata la relazione finale del gruppo di personalità eminenti inerente al futuro del gruppo ACP, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A8-0263/2016), |
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A. |
considerando che la forza e l'acquis dell'accordo di Cotonou si fondano su una serie di caratteristiche uniche: si tratta di un documento giuridicamente vincolante, il numero di paesi che vi aderiscono è senza precedenti (79+28 paesi membri), è completo grazie ai suoi tre pilastri concernenti la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione politica e la cooperazione economica e commerciale e dispone di un quadro istituzionale comune nonché di un bilancio sostanzioso che prende la forma del Fondo europeo di sviluppo (FES); |
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B. |
considerando che il fine principale dell'accordo di Cotonou, «la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale», è saldamente ancorato nel suo articolo 1; che il partenariato è basato su un insieme di valori e principi che includono il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, una democrazia basata sullo Stato di diritto e una governance trasparente e responsabile; |
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C. |
considerando che oltre l'80 % dei paesi meno sviluppati al mondo si trova in regioni ACP, il che conferisce un'importanza particolare al partenariato ACP-UE; |
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D. |
considerando i cambiamenti intervenuti nello scenario politico ed economico del gruppo ACP e in seno all'Unione europea a seguito della firma dell'accordo di Cotonou; |
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E. |
considerando che il futuro delle relazioni ACP-UE dovrebbe fondarsi su una nuova riflessione sul potenziale e sugli ostacoli derivanti dalla cooperazione ACP-UE; |
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F. |
considerando che la consistenza numerica dei paesi ACP e degli Stati membri dell'UE non ha ancora prodotto un'azione congiunta adeguata in sede di consessi mondiali; |
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G. |
considerando l'importante ruolo svolto dal partenariato ACP-UE nel progredire verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; |
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H. |
considerando che, d'altra parte, i risultati relativi agli obiettivi di eliminazione della povertà e integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale sono stati ad oggi insufficienti, visto che la metà dei paesi ACP figura ancora tra i paesi meno sviluppati e che complessivamente i paesi ACP rappresentano meno del 5 % del commercio mondiale e circa il 2 % del PIL globale; |
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I. |
considerando che le relazioni commerciali sono il secondo pilastro dell'accordo di Cotonou e che gli accordi di partenariato economico (APE) ne sono gli strumenti; |
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J. |
considerando che gli accordi di partenariato economico (APE) sono definiti all'articolo 36 dell'accordo di Cotonou quali strumenti di sviluppo che «mirano a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, specialmente utilizzando in pieno le potenzialità dell'integrazione regionale e del commercio sud-sud»; che la loro inclusione nell'accordo di Cotonou promuove la coerenza delle politiche per lo sviluppo; |
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K. |
considerando che l'accordo di Cotonou tiene conto della crescente importanza dell'integrazione regionale nei paesi ACP e nella cooperazione ACP-UE, così come del suo ruolo per favorire la pace e la sicurezza, promuovere la crescita e affrontare le sfide transfrontaliere; |
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L. |
considerando che l'accordo di Cotonou affronta nuove sfide globali legate al cambiamento climatico, alla migrazione, alla pace e alla sicurezza (quali la lotta contro il terrorismo, l'estremismo e la criminalità internazionale), ma ha prodotto pochi risultati concreti in tali settori; |
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M. |
considerando che le riunioni delle istituzioni congiunte ACP-UE, e in particolare il Consiglio congiunto dei ministri, hanno prodotto pochi risultati concreti e sperimentato una partecipazione minima e di scarso livello; |
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N. |
considerando che l'UE finanzia circa il 50 % dei costi legati al segretariato ACP; che un certo numero di Stati membri dell'ACP non versa integralmente i contributi di associazione; |
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O. |
considerando che il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui agli articoli 8 e 96 dell'accordo di Cotonou costituisce uno strumento giuridico concreto per difendere i valori comuni del partenariato ACP-UE e promuovere la democrazia e i diritti umani, aspetti fondamentali per uno sviluppo sostenibile; |
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P. |
considerando la netta esigenza di garantire che nel nuovo accordo si mantenga la condizionalità relativa al rispetto dei diritti umani e si rafforzi il dialogo politico; |
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Q. |
considerando che il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, delle autorità locali, della società civile e del settore privato nel dialogo politico è stato piuttosto limitato, nonostante si sia preso atto della loro importanza; che il ruolo del gruppo ACP in quanto tale è stato limitato ai casi in cui si invoca l'articolo 96; che si è fatto ricorso al dialogo politico, e in particolare all'articolo 96, soprattutto in una fase avanzata delle crisi politiche e non in via preventiva; |
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R. |
considerando che, nonostante il chiaro riconoscimento del ruolo dei parlamenti nazionali, delle autorità locali, della società civile e del settore privato nell'accordo di Cotonou a seguito della sua revisione del 2010, la loro partecipazione alle delibere legate alle politiche e alle attività ACP-UE è stata limitata; |
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S. |
considerando che le organizzazioni della società civile devono far fronte a una legislazione sempre più restrittiva e ad altri ostacoli che ne limitano spazi e attività; |
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T. |
considerando la presenza nelle regioni ACP dei paesi e dei territori d'oltremare (PTOM) associati all'Unione europea, le cui relazioni speciali con l'UE invitano ad allontanarsi dall'approccio tradizionale degli aiuti allo sviluppo per tenere meglio conto della loro appartenenza alla famiglia europea; considerando che i PTOM, benché dispongano di uno status speciale, continuano a beneficiare dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), proprio come i paesi ACP; |
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U. |
considerando che il FES è finanziato attraverso i contributi diretti dagli Stati membri dell'UE e non è soggetto alle consuete norme di bilancio dell'UE; che il Parlamento non ha alcun potere sul bilancio del FES se non garantire il discarico per gli esborsi già effettuati, né ha alcun diritto formale di controllo sulla programmazione del FES; |
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V. |
considerando che nel quadro dell'undicesimo FES sono stanziati circa 900 milioni di EUR per il Fondo per la pace in Africa e circa 1,4 miliardi di EUR della riserva del FES saranno usati per il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa; |
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W. |
considerando che la mobilitazione delle risorse nazionali nei paesi ACP e i fondi della diaspora possono essere una fonte essenziale per finanziare lo sviluppo; |
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X. |
considerando che l'iscrizione in bilancio del FES permetterebbe un controllo democratico, rafforzerebbe la visibilità e aumenterebbe la trasparenza nell'uso dei fondi di sviluppo dell'UE; che, d'altra parte, la natura pluriennale della programmazione del FES consente la prevedibilità delle risorse e l'iscrizione in bilancio potrebbe portare ad una diminuzione dei fondi di sviluppo destinati ai paesi ACP in favore di priorità politiche esterne, e potrebbe essere percepito come un indebolimento del partenariato privilegiato ACP-UE; che l'iscrizione in bilancio del FES potrebbe altresì compromettere il finanziamento del Fondo per la pace in Africa, al pari di altre importanti iniziative quali il Fondo fiduciario per l'Africa, a meno che non sia creato uno strumento dedicato per il finanziamento delle spese di sicurezza collegato alla cooperazione allo sviluppo; |
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1. |
afferma che la cooperazione ACP-UE rappresenta un risultato prezioso e unico che, nel corso degli ultimi 40 anni, ha rafforzato i legami tra i popoli e i paesi ACP e UE e tra i rispettivi parlamenti; sottolinea — alla luce della dimostrazione dell'impegno da parte dei paesi ACP a intraprendere azioni comuni in quanto gruppo — che, per migliorare l'efficacia della cooperazione e adattarla alle nuove sfide, occorre creare una nuova struttura che conservi le parti dell'acquis ACP-UE con un carattere universale, quali l'impegno a favore dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, dello sviluppo umano, della buona governance e della democrazia, l'obiettivo dello Stato di diritto e lo scambio di prassi di eccellenza in un quadro comune, mentre le principali attività devono essere svolte conformemente al principio di sussidiarietà, ossia devono avere come cornice accordi regionali adattati alle specifiche esigenze regionali e agli interessi reciproci esistenti tra l'Unione e la rispettiva regione; |
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2. |
sottolinea che sia il quadro comune sia gli accordi regionali dovrebbe essere giuridicamente vincolanti; evidenzia che, al fine di rafforzare l'efficacia, ridurre i doppioni ed evitare la sovrapposizione di quadri politici, gli accordi regionali con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dovrebbero essere concepiti in modo da tenere conto delle organizzazioni regionali e subregionali esistenti, come ad esempio l'Unione africana e le Comunità economiche regionali, e delle strategie o accordi regionali quali gli accordi di partenariato economico (APE), e dovrebbero consentire l'inclusione di ulteriori paesi, quali i paesi del Nord Africa, o la creazione di gruppi in funzione degli interessi o dei bisogni specifici (ad esempio lo stato di sviluppo, come nel caso dei paesi meno sviluppati, o le particolarità geografiche, come nel caso dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo); |
Obiettivi, principi e modalità di cooperazione
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3. |
chiede che l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) diventino il fulcro di un nuovo accordo e invita a porre in essere solidi meccanismi di monitoraggio per garantire che l'attuazione dell'accordo contribuisca al conseguimento degli OSS e alla loro promozione; |
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4. |
chiede un meccanismo ACP-UE di monitoraggio, affidabilità e revisione tra pari che controlli periodicamente l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi membri, con la partecipazione di rappresentanti dei paesi ACP e dell'UE provenienti non soltanto da istituzioni governative centrali, bensì anche dai parlamenti, dalle autorità regionali e locali, dalla società civile e dalla comunità scientifica, ed elabori conclusioni e raccomandazioni annuali per i processi di revisione nazionali, regionali e globali e il follow-up; |
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5. |
sottolinea inoltre che le politiche fondate sulla conoscenza (knowledge-based policies) dovrebbero essere pienamente prese in considerazione nella programmazione, nell'adozione e nell'attuazione delle politiche pubbliche settoriali previste nel quadro del futuro accordo; |
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6. |
chiede che la lotta contro la povertà e, in prospettiva, la sua eliminazione, e contro le disparità e la promozione dello sviluppo sostenibile restino un obiettivo globale della cooperazione ACP-UE; insiste tuttavia sul fatto che un nuovo accordo debba essere principalmente un progetto politico, basato sul principio di titolarità, e lasciarsi del tutto alle spalle la mentalità «donatore-beneficiario»; reputa che la cooperazione dovrebbe riguardare i settori di interesse comune, laddove è possibile prevedere benefici comuni, non solo in termini economici ma anche per quanto riguarda la pace e la sicurezza, i diritti umani e lo Stato di diritto, la buona governance e la democrazia, le migrazioni, l'ambiente, i cambiamenti climatici e altri ambiti connessi alla prosperità delle popolazioni dei paesi ACP e dell'UE; |
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7. |
ribadisce che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) è un elemento fondamentale per conseguire la nuova agenda per lo sviluppo sostenibile; ritiene che il carattere globale dell'accordo di Cotonou promuova la CPS e debba quindi essere mantenuto nell'ambito di un nuovo accordo; sottolinea l'esigenza di mantenere specifiche disposizioni sulla CPS e di rafforzare il dialogo sulle questioni collegate nel quadro del nuovo accordo; ricorda la sua proposta di istituire dei corelatori permanenti per la CPS nel quadro delle attività dell'Assemblea parlamentare paritetica; |
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8. |
ritiene che il rispetto dei principi per l'efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale sia di cruciale importanza per conseguire l'Agenda 2030, e ritiene che un futuro accordo dovrebbe farvi riferimento; |
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9. |
chiede che gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou concernenti i diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto continuino a costituire la base di valori di un nuovo accordo; chiede che la buona governance sia aggiunta quale elemento essenziale e che sia altresì in linea con il nuovo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 sulla pace, la giustizia e le istituzioni efficaci; ribadisce l'importanza della piena attuazione dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou; |
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10. |
sottolinea che il dialogo politico è parte fondamentale dell'accordo di Cotonou e che gli articoli 8 e 96 sono strumenti concreti e giuridici per difendere gli elementi essenziali delle relazioni ACP-UE, sebbene non siano sempre stati usati in modo efficace in passato; chiede che il dialogo politico resti un pilastro centrale e giuridico nel quadro complessivo ed a livello regionale del nuovo accordo; chiede che il dialogo politico sia utilizzato in modo più efficace e sistematico nonché in maniera proattiva al fine di prevenire le crisi politiche; |
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11. |
ricorda che l'accordo di Cotonou, all'articolo 97, prevede una procedura di consultazione e l'adozione di misure adeguate in caso di situazioni gravi di corruzione; si rammarica che finora si sia ricorso a questo articolo solamente in un'occasione; chiede di rafforzare tale procedura nel futuro accordo di partenariato tra l'UE e i paesi ACP in modo da renderla veramente operativa; |
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12. |
sottolinea a tale riguardo che il dialogo politico rappresenta una base preziosa per migliorare la situazione delle popolazioni dei paesi partner; si rammarica per l'utilizzo insufficiente e per la sua scarsa efficacia fino ad ora; auspica pertanto un migliore monitoraggio della situazione dei diritti umani e di altri elementi essenziali e fondamentali dell'accordo; insiste affinché tale monitoraggio sia inclusivo e partecipativo e chiede una valutazione regolare biennale o pluriennale e relazioni congiunte sul rispetto di tali elementi da parte di tutti gli Stati membri ACP-UE ai fini della pubblicazione dei nominativi («naming, shaming and praising»); chiede che i risultati di tali relazioni siano presentati in occasione delle riunioni generali ACP-UE ed utilizzati come base per il dialogo politico e che siano consultati nelle valutazioni nazionali, regionali e mondiali a seguito dell'attuazione delle misure connesse agli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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13. |
auspica una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali e delle autorità regionali e locali, sia nei paesi ACP sia nell'UE, in tutte le fasi delle politiche e delle attività ACP-UE, dalla pianificazione e programmazione all'attuazione, valutazione e monitoraggio, in particolare dal punto di vista del principio di sussidiarietà; |
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14. |
esorta tutte le parti del nuovo accordo a impegnarsi per rafforzare l'autonomia e le capacità delle autorità locali e regionali affinché esse possano svolgere bene ed efficacemente le loro funzioni e svolgere un ruolo significativo per lo sviluppo dei paesi ACP; |
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15. |
chiede un maggiore coinvolgimento nel dialogo politico, nella pianificazione e nell'attuazione e sostegno per la creazione di capacità da parte della società civile, in particolare per i gruppi locali che sono direttamente interessati dalle politiche; sottolinea a tale riguardo il pericolo di ridurre lo spazio a disposizione della società civile in alcuni paesi e la necessità di includere anche i gruppi quali le minoranze, i giovani e le donne, che non sono in grado di organizzare i propri interessi o che, malgrado un interesse democratico legittimo, non sono riconosciuti dai rispettivi governi; |
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16. |
ritiene che il settore privato possa svolgere un ruolo chiave nel processo di sviluppo e possa contribuire a finanziare lo sviluppo, a condizione che gli investimenti siano attuati nel rispetto delle persone e della proprietà o dell'utilizzo tradizionali e dell'ambiente, in linea con i principi guida dell'ONU relativi a imprese e diritti umani; chiede pertanto che gli investimenti privati siano sostenuti sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti (BEI) a condizione che siano in linea con il diritto in materia di diritti umani internazionali e con le norme di protezione sociale e ambientale; sottolinea che nell'ambito del nuovo partenariato si dovrebbe attribuire priorità ai produttori e agricoltori locali su piccola scala, oltre che creare un ambiente favorevole per le micro, le piccole e le medie imprese (MPMI); auspica pertanto che i settori privati locali e nazionali siano ascoltati durante il processo di elaborazione delle politiche, in fase di programmazione e di attuazione; |
Future istituzioni ACP-UE
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17. |
chiede che le riunioni del Consiglio congiunto ACP-UE includano dibattiti politici urgenti e di attualità, anche su questioni sensibili, al fine di adottare conclusioni congiunte in materia; invita i ministeri interessati dei paesi ACP e degli Stati membri dell'UE a migliorare la loro partecipazione a livello di ministri, al fine di conferire alle riunioni la necessaria legittimità politica e dare la visibilità necessaria al principio di partenariato; |
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18. |
chiede che il nuovo accordo di cooperazione includa una forte dimensione parlamentare, attraverso un'Assemblea parlamentare paritetica (APP), onde conseguire un dialogo parlamentare aperto, democratico e globale, anche su tematiche difficili e sensibili, portare avanti progetti politici comuni (regionali) fornendo una base democratica per questi ultimi, attraverso la partecipazione multilaterale delle parti interessate, controllare il lavoro dell'esecutivo nonché la cooperazione allo sviluppo, promuovere la democrazia e i diritti umani e quindi fornire un importante contributo ad nuovo un partenariato di cooperazione su basi paritarie; sottolinea l'importanza di un rapido coinvolgimento dell'APP in tutte le discussioni rilevanti concernenti il partenariato ACP-UE post-2020; |
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19. |
è fermamente convinto che l'APP debba assicurare una rappresentanza ed una partecipazione adeguata democratica e proporzionale di tutte le forze politiche in seno ai suoi dibattiti; chiede pertanto che le delegazioni nazionali presso l'APP includano rappresentanti parlamentari del loro spettro politico nazionale e garantiscano la presenza delle opposizioni; |
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20. |
chiede che l'APP sia allineata alla nuova struttura regionale, incentrando pertanto la propria attività nei forum regionali su questioni di importanza regionale, coinvolgendo fortemente i parlamenti nazionali e regionali e mantenendo nel contempo regolari, ma meno frequenti, riunioni congiunte ACP-UE; chiede di includere incontri tematici con la società civile, le autorità locali e il settore privato nelle sedute dell'APP, al fine di consentire ulteriori sviluppi e allargare il dibattito sulle questioni collegate all'agenda dell'APP; |
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21. |
esorta l'Ufficio di presidenza dell'APP a elaborare un orientamento più strategico del programma di lavoro dell'assemblea; auspica che, in futuro, le relazioni della commissione APP esplicitino chiaramente la connessione ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in modo da consentire il continuo monitoraggio di ciascuno di tali obiettivi; chiede un allineamento delle risoluzioni comuni nel forum generale ACP-UE su questioni internazionali urgenti, sui ritardi concernenti tematiche relative agli obiettivi di sviluppo sostenibile e violazioni dei diritti umani, nonché un allineamento delle risoluzioni nelle riunioni regionali o altre riunioni pertinenti sulle tematiche e questioni attuali urgenti di particolare interesse per una regione o un gruppo specifico; richiama l'attenzione del VP/AR, in tale contesto, sull'importanza politica della presenza del Consiglio a livello ministeriale nelle sessioni dell'APP; auspica che i copresidenti dell'APP ACP-UE siano invitati alle sessioni del Consiglio congiunto, allo scopo di garantire un flusso di informazioni bidirezionale ed efficace e rafforzare la cooperazione istituzionale; |
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22. |
chiede che siano profusi ulteriori sforzi per migliorare il controllo da parte dell'APP della programmazione dello sviluppo tenendo conto dei principi sull'efficacia dello sviluppo ed il seguito dato a tale controllo; invita la Commissione e i governi a promuovere la partecipazione dei parlamenti nazionali, delle autorità locali e regionali, dei soggetti della società civile, del settore privato e delle comunità della diaspora in tutte le diverse fasi di controllo della programmazione dello sviluppo ed a fornire tutte le informazioni disponibili in modo tempestivo e trasparente ai parlamenti nazionali al fine di assisterli nel loro esercizio di controllo democratico; |
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23. |
ritiene che il partenariato ACP-UE dovrebbe cercare di impegnarsi maggiormente con altri partner a livello globale (quali l'Unione africana o le Nazioni Unite) e altre autorità internazionali, ogni volta che ciò sia possibile, e lavorare sulla base di un coordinamento e di una cooperazione rafforzati, senza duplicazione del lavoro o delle missioni, allo scopo di affrontare le sfide delle guerre, dei conflitti interni, dell'insicurezza, della fragilità e della transizione; |
Finanziamenti futuri
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24. |
è convinto che la scadenza simultanea dell'accordo di Cotonou e del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione rappresenti un'occasione per decidere definitivamente di iscrivere in bilancio il Fondo europeo di sviluppo al fine di rafforzare l'efficienza e l'efficacia, la trasparenza, il controllo democratico, la responsabilità, la visibilità e la coerenza del finanziamento allo sviluppo dell'UE; sottolinea tuttavia che tale iscrizione in bilancio dovrebbe essere subordinata a i) un accantonamento garantito dei fondi per lo sviluppo al fine di mantenere il livello di finanziamento a favore dei paesi in via di sviluppo e ii) una soluzione permanente e separata per il finanziamento UE delle spese di sicurezza collegate e coerenti con la cooperazione allo sviluppo; sottolinea che, anche se iscritto in bilancio, il FES dovrebbe includere parametri di riferimento allineati con la cooperazione allo sviluppo dell'UE; esorta le due parti a modernizzare gli strumenti di finanziamento ed a promuovere un sostegno generale e settoriale al bilancio laddove possibile; |
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25. |
sottolinea che il bilancio dell'Unione prevede già strumenti destinati a partner specifici e che l'iscrizione in bilancio del FES può essere concepita in modo tale da riflettere e promuovere la relazione privilegiata ACP-UE allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia nella quale siano affrontate le questioni summenzionate prima di presentare le proposte necessarie per il prossimo QFP; |
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26. |
rammenta che le future relazioni ACP-UE dovrebbero essere di natura politica, per esempio lavorando su progetti politici comuni in diversi forum internazionali, e non principalmente di tipo donatore-beneficiario; sottolinea pertanto che i principi dell'aiuto allo sviluppo dell'UE devono applicarsi in uguale misura a tutti i paesi in via di sviluppo e che i paesi ACP avanzati devono pertanto essere gradualmente esclusi dall'aiuto allo sviluppo dell'UE alle stesse condizioni dei paesi non ACP; ritiene che un grado più elevato di auto-finanziamento da parte dei paesi ACP sarebbe in linea con le ambizioni dell'ACP di svolgere un ruolo autonomo e sottolinea in tale contesto l'importanza di includere nel nuovo accordo strumenti migliorati per rafforzare la capacità dei paesi ACP di finanziare settori economici vitali; chiede alle parti di raddoppiare gli sforzi per rafforzare la capacità dei paesi ACP di mobilitare e utilizzare le risorse interne tramite, in particolare, il rafforzamento dei sistemi fiscali, la buona gestione delle risorse naturali, l'industrializzazione e la trasformazione delle materie prime destinate ai mercati locali, regionali e internazionali; |
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27. |
sottolinea che l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) è la principale fonte di finanziamento del Fondo per la pace in Africa, nonostante il fatto che tale soluzione fosse stata concepita come provvisoria al momento dell'istituzione del Fondo per la pace in Africa nel 2003; chiede l'istituzione di uno strumento dedicato per il finanziamento delle spese di sicurezza collegate alla cooperazione allo sviluppo; |
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28. |
prende atto della comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione; rileva che il bilancio dell'UE e il contributo del FES al pacchetto di 8 miliardi di EUR sono composti esclusivamente da aiuti già pianificati; invita a non compromettere l'assistenza allo sviluppo a favore dei beneficiari e a finanziare iniziative legate alla migrazione con nuovi stanziamenti; |
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29. |
auspica la creazione di uno strumento dedicato a tutti i PTOM che risponda al loro status specifico e alla loro appartenenza alla famiglia europea; invita ad attuare una cooperazione rafforzata tra i paesi ACP e i PTOM per concorrere allo sviluppo inclusivo e sostenibile della loro rispettiva regione, consentendo di integrare meglio i PTOM nel loro contesto regionale; |
Dimensione commerciale: accordi di partenariato economico (APE)
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30. |
ribadisce che gli APE costituiscono una base per la cooperazione regionale e che devono contribuire allo sviluppo e all'integrazione regionale; sottolinea pertanto la pertinenza di includere disposizioni giuridiche vincolanti in materia di sostenibilità (relative ai diritti umani, alle norme sociali e ambientali) in tutti gli APE ed evidenzia l'importanza di creare meccanismi di monitoraggio efficaci che includano vasta parte della società civile al fine di individuare e prevenire qualsiasi potenziale effetto negativo dovuto alla liberalizzazione degli scambi; |
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31. |
chiede un accordo post-Cotonou che funga da accordo politico quadro in base al quale siano fissati requisiti minimi vincolanti per gli APE, al fine di garantire la continuità dei vincoli APE nell'attuale accordo di Cotonou relativi alle disposizioni in materia di buona governance, rispetto dei diritti umani, anche tra le persone più vulnerabili, e rispetto delle norme sociali e ambientali, nonché al fine di fornire un quadro adeguato per uno sviluppo sostenibile e la coerenza delle politiche; auspica un controllo parlamentare congiunto e un processo di monitoraggio sull'impatto dell'APE nonché meccanismi strutturati di monitoraggio della società civile; |
o
o o
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32. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. |
(1) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
(2) http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf
(3) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 19.
(4) GU C 65 del 19.2.2016, pag. 257.
(5) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 120.
(6) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 833.
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/101905en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf
(9) http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
(10) Testi approvati, P8_TA(2015)0336.
(11) http://www.acp.int/content/acp-eu-stand-together-post-2015-development-agenda
(12) http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Sipopo_Declaration.pdf
(13) Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/69/313.
(14) Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1.
Mercoledì 5 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/10 |
P8_TA(2016)0375
Obiettivi globali e impegni dell'UE relativi all'alimentazione e alla sicurezza alimentare nel mondo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulle prossime tappe verso il conseguimento degli obiettivi globali e degli impegni dell'UE relativi all'alimentazione e alla sicurezza alimentare nel mondo (2016/2705(RSP))
(2018/C 215/02)
Il Parlamento europeo,
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 25, che riconosce il diritto all'alimentazione come parte integrante del diritto a un tenore di vita adeguato, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, in particolare l'articolo 11, che riconosce il diritto a «un livello di vita adeguato […], che includa un'alimentazione adeguat[a]», nonché «il diritto fondamentale […] alla libertà dalla fame», |
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visto il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato nel 2008, che fa del diritto all'alimentazione un diritto applicabile a livello internazionale, |
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vista la Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale, adottata in occasione del vertice mondiale del 1996 sull'alimentazione convocato a Roma dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), |
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visti gli Orientamenti sul diritto all'alimentazione, adottati dalla FAO nel 2004, che forniscono agli Stati una guida su come attuare i propri obblighi in materia di diritto all'alimentazione, |
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visto lo studio della FAO dal titolo «Global food losses and food waste» (Perdite e sprechi alimentari a livello mondiale) pubblicato nel 2011, che fornisce informazioni accurate sulla quantità di alimenti sprecati e persi ogni anno, |
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visti la seconda conferenza internazionale sulla nutrizione, tenutasi a Roma dal 19 al 21 novembre 2014, e i relativi documenti finali, ovvero la dichiarazione di Roma sulla nutrizione e il quadro d'azione per la sicurezza alimentare e la nutrizione nelle crisi prolungate, |
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vista l'iniziativa dell'Aquila sulla sicurezza alimentare lanciata dal G8 del 2009, |
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visto il movimento Scaling Up Nutrition (SUN), che si prefigge l'obiettivo di valorizzare le capacità e la volontà degli attori internazionali di sostenere le iniziative e le priorità dei governi nazionali per affrontare la denutrizione, |
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vista la risoluzione 65.6 dal titolo «Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition» (Piano di attuazione globale sulla nutrizione materna, infantile e dei bambini), adottata dall'Assemblea mondiale della sanità (AMS) nel 2012, |
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vista la sfida «Fame zero» lanciata dal segretario generale delle Nazioni Unite al vertice di Rio+20, che invita i governi, la società civile, le comunità religiose, il settore privato e gli istituti di ricerca a unirsi per eliminare la fame e le peggiori forme di malnutrizione, |
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vista la risoluzione A/RES/70/259, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite Il 1o aprile 2016, intitolata «United Nations Decade of Action on Nutrition (2016-2025)» (Il decennio d'azione delle Nazioni Unite sulla nutrizione (2016-2025)), che mira a promuovere azioni vigorose per porre fine alla fame e alla malnutrizione a livello mondiale e ad assicurare l'accesso universale a regimi alimentari più sani e sostenibili, per tutte le persone indistintamente e ovunque esse vivano, |
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vista la risoluzione A/RES/70/1, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolata «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), |
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visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e la loro natura interconnessa e integrata, in particolare l'OSS n. 1 (porre fine alla povertà in tutte le sue forme e ovunque), l'OSS n. 2 (porre fine alla fame, conseguire la sicurezza alimentare e un'alimentazione migliore e promuovere l'agricoltura sostenibile) e l'OSS n. 12 (garantire modelli di consumo e produzione sostenibili), |
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visto il partenariato di Busan per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo, concluso il 1o dicembre 2011 (1), in particolare il paragrafo 32 facente riferimento alla necessità di riconoscere il ruolo centrale del settore privato nel promuovere l'innovazione, creare ricchezza, reddito e posti di lavoro e nel mobilitare le risorse interne, contribuendo in tal modo a ridurre la povertà (OSS n. 1), |
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visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, secondo cui l'azione esterna dell'UE deve contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ai diritti umani e all'uguaglianza di genere, |
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visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale ribadisce che l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, |
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vista la Convenzione sull'assistenza alimentare, ratificata dall'Unione europea il 13 novembre 2013, |
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visto il Patto globale sulla nutrizione per la crescita approvato l'8 giugno 2013 al vertice Nutrizione per la crescita di Londra, |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo «L'approccio dell'Unione alla resilienza: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare» (COM(2012)0586), |
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viste la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 dal titolo «Migliorare l'alimentazione materna e infantile nell'assistenza esterna: un quadro strategico dell'Unione» (COM(2013)0141) e le conclusioni del Consiglio sull'alimentazione e la sicurezza alimentare nell'assistenza esterna del 28 maggio 2013, |
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visto il piano di azione sulla nutrizione adottato nel 2014 dalla Commissione, che s'impegna a ridurre di 7 milioni il numero di bambini di età inferiore ai cinque anni affetti da un ritardo della crescita entro il 2025 (SWD(2014)0234), |
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vista la prima relazione sui progressi compiuti in merito al piano di azione della Commissione sulla nutrizione, |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 dicembre 2014, dal titolo «Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: prima relazione biennale» (COM(2014)0712), |
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vista la valutazione globale congiunta dell'UE, la FAO e il Programma alimentare mondiale (PAM) del marzo 2016 intitolata: «Analisi globale della situazione relativa alla sicurezza alimentare e nutrizionale nelle zone di crisi alimentare», |
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visti gli orientamenti volontari del comitato sulla sicurezza alimentare mondiale relativi alla governance responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale dell'11 maggio 2012, |
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visto il quadro d'azione per la sicurezza alimentare e la nutrizione nelle crisi prolungate (2), |
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vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione (3), |
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vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare (4), |
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vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla denutrizione e la malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo (5), |
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vista la sua risoluzione del 30 aprile 2015 su Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita (6), |
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visto il Milan Urban Food Policy Pact del 15 ottobre 2015 (7), promosso dal Comune di Milano e sottoscritto da 113 città nel mondo, che è stato presentato al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e che evidenzia il ruolo centrale delle città nella creazione di politiche alimentari, |
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vista l'interrogazione alla Commissione sulle prossime tappe verso il conseguimento degli obiettivi globali e degli impegni dell'UE relativi all'alimentazione e alla sicurezza alimentare nel mondo (O-000099/2016 — B8-0717/2016), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo, |
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visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2 e i traguardi ad esso associati mirano a porre fine alla fame e alla malnutrizione entro il 2030, in particolare garantendo opportunità e aumentando la produttività dei piccoli coltivatori, creando un'agricoltura e sistemi alimentari sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, in grado di garantire alimenti a una popolazione globale prevista di 8,5 miliardi di persone entro il 2030, e proteggendo nel contempo la biodiversità, l'ambiente e gli interessi e il benessere dei piccoli coltivatori; |
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B. |
considerando che i piccoli coltivatori, attraverso i loro investimenti e la loro produzione, costituiscono il maggiore attore del settore privato nell'ambito dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e della nutrizione; |
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C. |
considerando che il diritto umano all'alimentazione potrà essere conseguito appieno soltanto quando la povertà e le disuguaglianze saranno drasticamente ridotte, l'uguaglianza sarà garantita e la resilienza agli shock sarà potenziata, in particolare creando reti di sicurezza sociale fondate sui diritti e garantendo la piena partecipazione dei gruppi vulnerabili, l'accesso sicuro alla terra e il suo controllo nonché la gestione delle risorse e dei beni produttivi per i piccoli coltivatori e le comunità dedite alla pastorizia; |
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D. |
considerando che la produzione agricola industriale ha causato un aumento delle emissioni di gas serra, un'estensione delle monocolture e pertanto una perdita significativa di agrobiodiversità ed ha accelerato l'erosione del suolo, mentre le imprese agricole a conduzione familiare e i piccoli coltivatori hanno dimostrato la loro capacità di fornire prodotti diversificati e di aumentare la produzione di cibo in modo sostenibile mediante pratiche agroecologiche; |
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E. |
considerando che sono stati compiuti progressi nel ridurre la malnutrizione, i quali tuttavia sono ancora troppo lenti e irregolari, e che attualmente 795 milioni di persone nel mondo non hanno alimenti sufficienti per condurre una vita normale e attiva; che una persona su tre soffre di una forma di malnutrizione; |
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F. |
considerando che nel 2012 l'Assemblea mondiale della sanità ha approvato un insieme di sei obiettivi mondiali sull'alimentazione per il 2025, ossia una riduzione del 40 % del numero dei bambini di età inferiore ai cinque anni affetti da un ritardo della crescita, una riduzione del 50 % dei casi di anemia nelle donne in età riproduttiva, una riduzione del 30 % dei casi di peso basso alla nascita, la prevenzione di un aumento dei casi di sovrappeso nei bambini, un aumento di almeno il 50 % del tasso di allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi e una riduzione dei casi di deperimento infantile a meno del 5 %; |
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G. |
considerando che l'allattamento al seno costituisce il modo di alimentazione migliore e più naturale per neonati e bambini, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ma che l'ignoranza pratica e i pregiudizi culturali fanno ancora sì che un numero insufficiente di bambini siano allattati; |
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H. |
considerando che al vertice Nutrizione per la crescita del 2013, l'UE si è impegnata a ridurre i casi di ritardo della crescita di almeno 7 milioni entro il 2025 e a stanziare per il conseguimento di tale obiettivo 3,5 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; |
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I. |
considerando che un apporto nutrizionale inadeguato durante i primi 1 000 giorni di vita di un bambino ha conseguenze sanitarie, sociali ed economiche sostanziali e che, nel mondo, un bambino su sei è sottopeso, 41 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni sono sovrappeso od obesi e che la malnutrizione è causa di circa il 45 % dei decessi di bambini di età inferiore ai cinque anni, il che si traduce nell'inutile perdita di circa 3 milioni di giovani vite all'anno; che la denutrizione cronica riguarda 161 milioni di bambini al mondo; |
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J. |
considerando che le donne sono spesso più vulnerabili alle carenze nutrizionali con diverse conseguenze gravi, quali una minore produttività e capacità di provvedere alla famiglia, perpetuando così il ciclo intergenerazionale della malnutrizione; |
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K. |
considerando che, secondo quanto previsto, la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,5 miliardi di persone entro il 2030; |
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L. |
considerando che le misure efficaci per combattere l'accaparramento dei terreni nei paesi in via di sviluppo, anche attraverso opzioni concrete per garantire la sicurezza della proprietà fondiaria, sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi globali e degli impegni dell'UE in materia di nutrizione e di sicurezza alimentare nel mondo; |
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M. |
considerando che la denutrizione e un'alimentazione scorretta costituiscono di gran lunga i principali fattori di rischio per l'onere mondiale delle malattie; |
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N. |
considerando che la lotta alla malnutrizione implica lo sviluppo di una politica agricola sostenibile che privilegi la diversificazione delle colture, al fine di fornire alimenti nutrienti e diversificare i regimi alimentari; che, a tal fine, il controllo, la proprietà e l'accessibilità economica delle sementi sono essenziali per la resilienza della sicurezza alimentare dei piccoli coltivatori e delle aziende agricole a conduzione familiare; |
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O. |
considerando che il rispetto del diritto all'alimentazione dipende tra l'altro dall'accesso alla terra e ad altre risorse produttive; |
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P. |
considerando che gli accordi commerciali e d'investimento potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sicurezza alimentare e la malnutrizione qualora la locazione o la svendita di terre coltivabili a investitori privati dovesse avere come risultato di privare le popolazioni locali dell'accesso alle risorse produttive indispensabili per il loro sostentamento, o di portare all'esportazione e alla vendita sui mercati internazionali di grandi quantitativi di prodotti alimentari, aumentando così la dipendenza e la vulnerabilità dello Stato destinatario delle esportazioni rispetto alle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti di base sui mercati internazionali; |
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Q. |
considerando che la produzione di biocarburanti ha generato nuove pressioni sul sistema alimentare globale, creando concorrenza nell'accesso ai terreni e alle risorse idriche; |
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R. |
considerando che la produzione non sostenibile di carne influisce negativamente sulla sicurezza alimentare; che un terzo dei cereali del mondo viene utilizzato come foraggio, mentre l'espansione dei pascoli e delle colture alimentari è una delle principali fonti di deforestazione, soprattutto in America Latina (8); |
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S. |
considerando che 240 milioni di persone in 45 paesi a basso reddito e/o in paesi teatro di conflitti vivono in situazioni di stress alimentare e idrico e che 80 milioni di persone sono colpite dalla crisi alimentare, compresi 41,7 milioni a causa del fenomeno El Niño del 2016, il più forte osservato negli ultimi decenni; |
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T. |
considerando che, secondo l'UNICEF, le malattie provocate dall'acqua contaminata provocano ogni giorno la morte di 2 000 bambini di età inferiore ai 5 anni e che la metà dei posti letti negli ospedali di tutto il mondo sono occupati da pazienti con malattie causate dalla cattiva qualità dell'acqua potabile; |
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U. |
considerando che entro il 2050 il 70 % della popolazione del pianeta vivrà nelle grandi città e la nutrizione sarà sempre più una questione che richiede una risposta globale e locale allo stesso tempo; |
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V. |
considerando che la sicurezza nutrizionale è un prerequisito fondamentale per una crescita sostenibile e inclusiva in quanto le conseguenze economiche della malnutrizione possono rappresentare perdite del 10 % circa del PIL annuo e che, secondo la relazione sulla nutrizione a livello mondiale della FAO del 2015, ogni dollaro speso per migliorare gli interventi nell'ambito dell'alimentazione produce un rendimento di 16 dollari; |
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W. |
considerando che la privatizzazione delle sementi attraverso clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale e gli OGM minacciano la sovranità alimentare dei paesi; |
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1. |
ribadisce l'importanza di azioni realmente coordinate e più rapide tra gli attori governativi, non governativi e privati a livello globale, nazionale e locale, compresi gli organismi di ricerca scientifica e industriale, e tra i donatori, che mirino a far fronte alla malnutrizione per rispettare l'Agenda 2030 e conseguire l'OSS n. 2 al fine di porre fine alla fame; esorta la comunità internazionale, l'UE e i paesi in via di sviluppo ad astenersi dalla pianificazione di strategie nutrizionali basate unicamente sull'apporto calorico e sulla prescrizione di rimedi medici (come i farmaci nutrizionali) e ad affrontare invece le cause profonde della fame e della malnutrizione; sottolinea a questo riguardo i legami tra agricoltura, diete e salute; |
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2. |
rileva che nei paesi in via di sviluppo i bambini allattati dalle madri hanno una probabilità 15 volte inferiore di morire di polmonite e 11 volte inferiore di morire di diarrea rispetto ai bambini che non sono stati allattati; |
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3. |
invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e la comunità internazionale nonché i governi dei paesi in via di sviluppo a mobilitare immediatamente investimenti finanziari a lungo termine a favore della sicurezza alimentare e nutrizionale e dell'agricoltura sostenibile e a potenziare la sicurezza alimentare e l'alimentazione mediante una governance e una responsabilità migliori e politiche sistemiche in materia di alimentazione e nutrizione, che siano fondate sui diritti e tengano conto, da una parte, della dimensione di genere, dell'agricoltura sostenibile, dell'accesso alle risorse naturali e del loro utilizzo, dell'acqua, dei servizi sanitari e igienici e, dall'altra, della creazione e dell'espansione di reti inclusive di sicurezza sociale basate sui diritti, in particolare per i gruppi più vulnerabili e marginali; |
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4. |
sottolinea la necessità di affrontare i problemi sistemici che causano un'alimentazione inadeguata in tutte le sue forme; osserva con preoccupazione che, in passato, la promozione dell'agricoltura basata sulle esportazioni ha agito a scapito delle aziende a conduzione familiare che producono colture alimentari per il consumo locale; ritiene che tornare a investire nella produzione alimentare locale, incentrandosi in particolare sui piccoli produttori alimentari e sulle pratiche agro-ecologiche, sia una condizione essenziale per il successo della strategia nutrizionale; ritiene altrettanto essenziale istituire regimi di tutela sociale per garantire a tutti l'accesso ad alimenti nutrienti in maniera continuativa; |
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5. |
rileva con preoccupazione che un terzo degli alimenti prodotti in tutto il mondo, quasi 1,3 miliardi di tonnellate, va sprecato; osserva che i maggiori sprechi si hanno nel Nord America e in Oceania, dove vengono sprecati quasi 300 chilogrammi di cibo a persona; osserva che l'Unione europea produce in totale 88 milioni di tonnellate di scarti alimentari all'anno, mentre 842 milioni di persone in tutto il mondo soffrono la fame, il che equivale al 12 % della popolazione globale; sottolinea la necessità di adattare tutti i sistemi alimentari per eliminare le perdite o gli sprechi alimentari; |
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6. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare attenzione alla coerenza delle politiche per lo sviluppo nelle loro attività e, di conseguenza, a considerare le conseguenze delle loro politiche sul commercio, sull'agricoltura, sull'energia, ecc., per la sicurezza alimentare globale; |
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7. |
deplora fortemente l'accaparramento dei terreni attuato dagli investitori stranieri, che colpisce gli agricoltori locali su piccola scala e contribuisce all'insicurezza alimentare ed alla povertà a livello locale, regionale e nazionale; |
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8. |
invita la comunità internazionale e l'UE a collaborare con i paesi per sostenere la definizione e l’attuazione di obiettivi nazionali in materia di alimentazione adatti ai diversi contesti, attuabili e solidi, in linea con gli OSS, al fine di ridurre il ritardo nella crescita e la malnutrizione; invita la Commissione e le delegazioni dell'UE a promuovere strategie e approcci nazionali coordinati sull'alimentazione e la sicurezza alimentare e a incoraggiare il miglioramento del controllo e della responsabilità di questi da parte dei paesi partner; |
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9. |
invita l'UE e la comunità internazionale a promuovere un «diritto all'allattamento al seno» in tutto il mondo e a trasmettere questo messaggio nelle campagne per la salute della madre e del bambino; |
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10. |
invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad adoperarsi per sensibilizzare il pubblico europeo al persistente problema globale della malnutrizione, che colpisce in particolare i bambini e le donne; |
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11. |
sottolinea la necessità di dare la priorità alla produzione alimentare locale nelle azioni intese a contrastare la malnutrizione e sottolinea l'importanza di sostenere i piccoli coltivatori e le agricoltrici in quanto produttori di alimenti; esorta l'UE ad assistere i paesi in via di sviluppo e i piccoli coltivatori nello sviluppo e nell'accesso ai mercati, alle catene di valore locale ed agli impianti di lavorazione dei prodotti alimentari a livello locale, insieme a politiche commerciali che sostengano tali sforzi, nell'ambito della sua strategia globale per la nutrizione; |
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12. |
sottolinea che, in un contesto in cui l'agricoltura convenzionale è caratterizzata dalla monocoltura, il passaggio da sistemi colturali diversificati a sistemi semplificati a base di cereali ha contribuito in molti paesi in via di sviluppo alla malnutrizione da micronutrienti; chiede all'Unione europea, in linea con le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, di impegnarsi per un sostanziale cambiamento verso l'agroecologia quale soluzione offerta agli Stati per nutrirsi e migliorare l'alimentazione, affrontando al contempo le sfide del clima e della povertà; esorta in particolare l'Unione europea e i governi dei paesi in via di sviluppo a sostenere la diversità genetica delle colture, ad esempio attraverso la creazione di sistemi di scambio di sementi locali, regolamenti in materia di sementi coerenti con il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e ad investire in un'ampia gamma di colture alimentari nutrienti, locali e stagionali, in linea con i valori culturali; |
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13. |
sottolinea che l'accaparramento dei terreni risultante dall'acquisizione fondiaria su vasta scala nei paesi in via di sviluppo costituisce una nuova minaccia alla sicurezza alimentare e all'alimentazione; esorta la Commissione ad adottare misure concrete e a sviluppare un piano d'azione per combattere l'accaparramento dei terreni e garantire l'attuazione efficace degli orientamenti della FAO sui regimi di proprietà; |
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14. |
esorta l'UE a eliminare, conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, incentivi pubblici per la produzione di biocarburanti derivati da colture agricole; |
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15. |
sottolinea che il livello degli investimenti a favore dell'alimentazione rimane sostanzialmente inadeguato, dato che gli interventi specifici in tale ambito hanno ricevuto soltanto lo 0,57 % dell'aiuto pubblico globale allo sviluppo nel 2014, soddisfacendo un mero 1,4 % del fabbisogno totale; |
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16. |
attende l'attuazione dell'impegno assunto dalla Commissione a investire 3,5 miliardi di EUR per ridurre il numero di bambini affetti da un ritardo della crescita di almeno 7 milioni entro il 2025; sottolinea che, su 3,5 miliardi di EUR impegnati, soltanto 400 milioni sono stanziati per il finanziamento di interventi specifici nell'ambito dell'alimentazione, mentre i restanti 3,1 miliardi di EUR sono previsti per interventi attenti alla questione della nutrizione che trattano questioni correlate come l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la prospettiva di genere, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione, ma che non affrontano necessariamente in modo diretto le cause immediate della denutrizione infantile; |
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17. |
sottolinea che un ritardo della crescita, misurato come statura troppo bassa di un bambino per la sua età, che si verifica quando un'alimentazione inadeguata cronica e numerose infezioni contratte nei primi 1 000 giorni di vita impediscono la crescita e lo sviluppo normali, è uno dei principali ostacoli allo sviluppo umano; |
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18. |
invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare la leadership politica dell'UE e a promuovere a livello globale e regionale il conseguimento di obiettivi in materia di alimentazione, concordati a livello internazionale, chiari e ambiziosi; esorta le delegazioni dell'UE e la Commissione, in cooperazione con i paesi partner, a promuovere strategie nazionali coordinate sull'alimentazione e la sicurezza alimentare, integrando nel contempo gli obiettivi globali sull'alimentazione in tutti i pertinenti programmi di sviluppo e in tutte le strategie per paese; |
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19. |
esorta l'UE a garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e ad attuare pratiche agricole resilienti, che aumentino la produttività e la produzione, ad assicurare la prevenzione delle distorsioni commerciali nei mercati agricoli mondiali, in conformità con il mandato del ciclo di Doha per lo sviluppo nonché a integrare i paesi più colpiti nel mercato del commercio globale al fine di lottare contro l'insicurezza alimentare; |
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20. |
ritiene che la revisione del quadro finanziario dell'Unione debba tenere conto del fatto che la sicurezza alimentare e l'approvvigionamento alimentare rappresentano una sfida per i prossimi anni, considerato l'aumento della pressione sulle risorse; sottolinea che ciò potrebbe servire per combattere la tendenza alla malnutrizione sia nei paesi terzi sia negli Stati membri; |
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21. |
riconosce che, oltre al ritardo della crescita, altre manifestazioni della malnutrizione, come il deperimento (peso insufficiente per una data altezza) e le insufficienze di micronutrienti, devono essere affrontate dalle politiche agricole sostenibili e dai sistemi sanitari; richiama l'attenzione sul fatto che la prevalenza del deperimento nell'Asia meridionale è talmente grave, appena al di sotto del 15 per cento, da raggiungere il livello di un problema critico per la salute pubblica; |
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22. |
sottolinea che gli aiuti umanitari destinati a risolvere il problema del deperimento devono essere integrati da strategie della Commissione che uniscano gli interventi umanitari a quelli di sviluppo; esorta la Commissione a definire un contributo a titolo dei programmi di sviluppo per un nuovo impegno e un nuovo obiettivo specifici, volti a trattare il deperimento nei bambini di età inferiore ai cinque anni in modo immediato ed efficace; |
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23. |
sottolinea l'importanza di promuovere programmi di educazione all'alimentazione all'interno delle scuole e delle comunità locali; |
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24. |
invita la Commissione a stabilire, in linea con gli impegni nazionali, regionali e internazionali, un quadro politico chiaro per aumentare il sostegno alle reti nazionali di sicurezza sociale, che in vari paesi si sono dimostrate uno strumento fondamentale per aumentare la resilienza e ridurre la denutrizione; |
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25. |
sottolinea che l'allattamento al seno, quale fonte migliore e più naturale di alimentazione per i neonati e i bambini piccoli, dovrebbe essere garantito attraverso un reale sostegno alle donne, garantendo buoni livelli nutritivi e buone condizioni lavorative ed offrendo reti di sostegno sociale e familiare nonché il diritto al congedo di maternità retribuito; |
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26. |
mette in evidenza che, secondo le stime, è necessario un investimento aggiuntivo di 7 miliardi di USD l'anno per conseguire gli obiettivi mondiali sul ritardo della crescita, l'anemia nelle donne e l'allattamento al seno e che tale investimento permetterebbe di salvare la vita di 3,7 milioni di bambini, ridurre di 65 milioni il numero di bambini affetti da un ritardo della crescita e ridurre di 265 milioni il numero delle donne che soffre di anemia rispetto al 2015; |
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27. |
esorta la Commissione ad assumere un ruolo di leadership più forte nell'ambito della sicurezza alimentare e dell'alimentazione, potenziando le risorse già impegnate con uno stanziamento aggiuntivo di 1 miliardo di EUR, da destinare agli interventi specifici sull'alimentazione per conseguire gli obiettivi sull'alimentazione dell'Assemblea mondiale della sanità e gli OSS, sviluppando una chiara strategia su come intende attuare e integrare questi obiettivi nei propri piani e politiche e fornendo altresì una tabella di marcia chiara per lo stanziamento dei fondi impegnati nel periodo 2016-2020; |
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28. |
invita la Commissione e i donatori dell'iniziativa Scaling-Up Nutrition (SUN) a continuare a riferire regolarmente in merito ai progressi compiuti nell'ambito degli impegni di nutrizione per la crescita, utilizzando un approccio metodologico comune di monitoraggio delle risorse, come concordato alla riunione della rete SUN tenutasi a Lusaka nel 2013; |
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29. |
sottolinea la necessità che tutte le politiche dell'UE siano allineate al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; chiede, pertanto, che la politica commerciale e di sviluppo dell'UE rispetti lo spazio politico e di politica economica dei paesi in via di sviluppo affinché possano definire le politiche necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile e la dignità delle loro popolazioni, compresa la sovranità alimentare, rispettando il diritto dei produttori locali di alimenti ad avere il controllo del proprio terreno, delle proprie sementi e dell'acqua e di rifiutare la privatizzazione delle risorse naturali; |
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30. |
chiede che siano sviluppati indicatori specifici per l'attuazione del piano di azione dell'UE, compresi indicatori per tracciare le spese specifiche e attinenti all'alimentazione, perfezionando il codice di base sull'alimentazione del comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE e sviluppando un marcatore DAC per gli interventi attenti all'alimentazione; insiste, a questo proposito, sulla necessità di stabilire misure di controllo e di responsabilità rigorose, garantendo in tal modo la trasparenza e il monitoraggio efficace dei progressi; |
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31. |
invita la Commissione a sostenere i piccoli agricoltori nella sperimentazione e nell'adozione di pratiche agricole più resilienti e produttive (ossia che soddisfano i criteri di rispetto del clima e correttezza a livello agroecologico) che contribuiscano a invertire la tendenza al degrado ambientale e a migliorare l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di sussistenza agricoli, quale condizione necessaria per migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione; |
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32. |
sottolinea che il diritto all'acqua è complementare al diritto al cibo e che la risoluzione dell'ONU del 2010 non ha ancora portato a un'azione decisiva per garantire il diritto umano all'acqua; |
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33. |
sottolinea l'importanza di cooperare con gli agricoltori su varietà di colture accessibili, adeguate alle condizioni locali e migliorate, e di istituire una capacità di produzione nazionale delle sementi resiliente e reattiva, che possa essere autosostenibile e non debba dipendere dal finanziamento di donatori per la sua sopravvivenza; |
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34. |
chiede all'UE e ai suoi Stati membri di non sostenere le coltivazioni OGM nell'adempiere ai loro obblighi in materia di alimentazione e sicurezza alimentare nel mondo; |
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35. |
invita la Commissione e altri donatori e istituzioni a migliorare la raccolta di dati completi e disaggregati sull'alimentazione e sulle questioni connesse, in modo da pianificare meglio le azioni future; |
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36. |
insiste sulla necessità di adottare un approccio olistico alla sfida della malnutrizione, che richiede interventi in un'ampia gamma di settori economici e sociali; sottolinea pertanto l'importanza di partenariati tra più parti interessate e il ruolo essenziale del settore privato per migliorare la sicurezza alimentare e potenziare gli interventi specifici per la nutrizione, in particolare attraverso l'innovazione e l'investimento nell'agricoltura sostenibile e il miglioramento delle pratiche sociali, economiche e ambientali nell'agricoltura e nei sistemi alimentari; |
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37. |
invita la Commissione a continuare a svolgere un ruolo di primo piano tra i donatori nell'eliminazione della malnutrizione, accelerando gli sforzi per raggiungere i propri impegni e offrendo il proprio contributo e sostegno per assicurare che venga dedicato un momento alla verifica dei progressi compiuti rispetto agli impegni di nutrizione per la crescita del 2013 e alla determinazione degli ulteriori impegni da assumere per ovviare alla carenza di finanziamenti nell'ambito della nutrizione; |
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38. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Unione africana, alla FAO e all'Organizzazione mondiale della sanità. |
(1) http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf
(2) FAO (2015), Quadro d'azione per la sicurezza alimentare e la nutrizione nelle crisi prolungate..
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0247.
(4) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 75.
(5) GU C 289 del 9.8.2016, pag. 71.
(6) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 88.
(7) http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_ita.pdf
(8) Fonti: Relazione del relatore speciale sul diritto all'alimentazione, Olivier De Schutter, 24 gennaio 2014, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_en.pdf
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/18 |
P8_TA(2016)0376
Procura europea ed Eurojust
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulla Procura europea ed Eurojust (2016/2750(RSP))
(2018/C 215/03)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534), |
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— |
vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (1), |
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— |
visto il suo documento di lavoro della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 14 marzo 2014 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (PE530.084), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (2), |
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— |
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363), |
|
— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535), |
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— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 85, 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340, |
|
— |
viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla Procura europea ed Eurojust (O-000092/2016 — B8-0715/2016 e O-000093/2016 — B8-0716/2016), |
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— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust, previa approvazione del Parlamento europeo; |
|
B. |
considerando che, secondo il recente documento intitolato «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report» (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2016) (TAXUD/2015/CC/131), ben 159,5 miliardi di EUR in gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono andati persi nell'UE nel 2014; |
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C. |
considerando che è importante che l'UE e tutti i suoi Stati membri individuino e perseguano in maniera efficace e dissuasiva le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, tutelando in tal modo i contribuenti di tutti gli Stati membri che contribuiscono al bilancio dell'Unione; |
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D. |
considerando che Eurojust ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri e ha inoltre contribuito a costruire la fiducia reciproca e a superare la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche dell'UE; che Eurojust ha agevolato l'esecuzione delle richieste di cooperazione e l'applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco, migliorando in tal modo l'azione penale transfrontaliera; |
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E. |
considerando che nell'ultimo decennio la criminalità transfrontaliera è aumentata ed è commessa da gruppi estremamente mobili e flessibili che operano in molteplici giurisdizioni e settori criminali; |
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F. |
considerando che nella causa C-105/14 (Taricco e altri), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che il concetto di «frode», quale definito all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, è applicabile alle entrate derivanti dall'IVA; |
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1. |
ribadisce il sostegno di lunga data del Parlamento a favore dell'istituzione di una Procura europea efficace e indipendente, al fine di ridurre l'attuale frammentazione degli interventi nazionali di contrasto volti a proteggere il bilancio dell'UE, rafforzando in tal modo la lotta contro la frode nell'Unione europea; |
|
2. |
invita il Consiglio a stabilire una serie chiara e univoca di competenze e procedure per la Procura europea, sulla base della proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il Consiglio a intensificare i suoi sforzi per trovare un accordo sulla direttiva PIF, in modo che l'IVA sia inclusa nel suo ambito di applicazione, e a riaprire i negoziati con il Parlamento in vista dell'istituzione della Procura europea; sottolinea che la Procura europea dovrebbe avere competenza prioritaria per i reati definiti nella direttiva PIF; deplora profondamente che il Consiglio non permetta che la Procura europea sia competente per i casi, previsti dalla direttiva PIF, nei quali il finanziamento dell'UE supera i 10 000 EUR ma non rappresenta almeno il 50 % del cofinanziamento; invita pertanto il Consiglio ad abbandonare la norma che priva la Procura europea della possibilità di essere competente per tutti i reati definiti dalla direttiva PIF qualora i danni arrecati al bilancio dell'Unione siano pari o inferiori ai danni causati a un'altra vittima; invita il Consiglio a garantire che la Procura europea sia immediatamente informata dalle autorità nazionali di tutti i casi correlati in qualche modo alla direttiva PIF, sia prima che nel corso di un'indagine; |
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3. |
invita il Consiglio a riaprire la discussione sugli articoli da 17 a 20 del testo consolidato (11350/1/16) della proposta sulla Procura europea, allo scopo di garantire una maggiore chiarezza ed efficacia della Procura europea; invita il Consiglio a chiarire le competenze in materia di azione penale della Procura europea e delle procure nazionali nei casi di a) reati multipli (un gruppo organizzato che commette diversi reati, ad esempio riciclaggio di denaro e tratta di essere umani) e b) reati misti (più illeciti commessi in uno stesso reato, ad esempio frode in materia di IVA e riciclaggio di denaro); deplora profondamente che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali sulla questione delle competenze, la decisione finale non spetti a un tribunale indipendente come la Corte di giustizia dell'Unione europea; sottolinea che l'efficacia della Procura europea dipenderà dal fatto che si chiariscano le sue competenze e che, in caso contrario, i legislatori europei non saranno in grado di garantire l'efficacia della Procura europea, non rispettando così una delle condizioni imprescindibili per il Parlamento; |
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4. |
ritiene che la Procura europea dovrebbe disporre di misure investigative adeguate per condurre le proprie indagini; rammenta al riguardo che i colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli Stati membri sulla base del principio di riconoscimento reciproco previsto dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale; |
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5. |
ritiene che, al fine di garantire l'efficacia del controllo giurisdizionale conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai trattati, le decisioni operative della Procura europea che riguardino terzi dovrebbero essere soggette al controllo giurisdizionale di un tribunale nazionale competente; ritiene che la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe poter esercitare un controllo giurisdizionale diretto; |
|
6. |
osserva che è fondamentale evitare qualsiasi effetto negativo del cosiddetto «legame nazionale»; invita, in tale contesto, il Consiglio a garantire l'esistenza di misure di salvaguardia adeguate che assicurino l'indipendenza della Procura europea, ad esempio una disposizione che consenta una deroga al legame nazionale per motivi connessi al corretto funzionamento della Procura; |
|
7. |
ritiene che occorra garantire la tutela dei diritti procedurali di indagati e imputati; sottolinea, in particolare, che il regolamento dovrebbe prevedere diritti di difesa aggiuntivi per gli indagati della Procura europea, in particolare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il diritto all'informazione, il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine e il diritto di presentare prove e di chiedere alla Procura europea di raccogliere prove per conto dell'indagato; |
|
8. |
invita la Commissione a presentare, nel quadro della sua analisi costi-benefici, una rettifica delle stime delle implicazioni di bilancio della struttura collegiale e a comunicare al Parlamento i risultati della verifica sul campo, e rammenta che il Parlamento terrà conto di tali informazioni prima di prendere la sua decisione definitiva; |
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9. |
ricorda l'importanza del ruolo di Eurojust nel migliorare la cooperazione giudiziaria e il coordinamento delle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri nonché nel sostenere le indagini che coinvolgono paesi terzi, e invita il Consiglio a chiarire le relazioni tra Eurojust e la Procura europea, in particolare le implicazioni della struttura collegiale, come pure le relazioni della Procura europea con l'OLAF, al fine di differenziare i loro ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; |
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10. |
ritiene che, onde organizzare in modo efficiente la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Eurojust e la Procura europea, i due organi dovrebbero operare sotto uno stesso tetto; |
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11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0234.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/21 |
P8_TA(2016)0377
Necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom (2016/2891(RSP))
(2018/C 215/04)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 151, 152, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 173, |
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— |
visti gli articoli 14, 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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— |
vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), |
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— |
visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, TUE e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
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— |
visti la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2005«Ristrutturazioni e occupazione — Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea» (COM(2005)0120) e il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2005, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 dal titolo «Un'agenda per nuove competenze e l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), |
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— |
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (3), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2013, relativa a un quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013)0882), |
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— |
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (4), |
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— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dall'economia verde» (SWD(2012)0092), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
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— |
visti la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582) e l'obiettivo di reindustrializzazione del 20 %, |
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— |
vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sullo sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni (5), |
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— |
vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 sulla competitività dell'industria ferroviaria europea (6), |
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— |
visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che esiste ormai un'assoluta necessità di coerenza tra le diverse politiche dell'UE per definire una vera e propria politica industriale, in particolare alla luce dei casi Caterpillar e Alstom; |
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B. |
considerando che il 2 settembre 2016 Caterpillar Holding ha annunciato un vasto piano di ristrutturazione su scala mondiale; che nell'ambito di tale piano il sito di Gosselies è stato costretto a chiudere i battenti, con il conseguente licenziamento di 2 500 lavoratori diretti e la messa a rischio di circa 4 000 posti di lavoro dell'indotto; |
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C. |
considerando che la riduzione dei costi di produzione tra il 2013 e il 2015 ha reso i prodotti dello stabilimento di Gossielies più attraenti di quelli provenienti dai paesi terzi; che Caterpillar ha comunque deciso di procedere alla chiusura dello stabilimento e di spostare la produzione in stabilimenti con norme di tutela sociale e ambientale inferiori a quelle applicabili alle imprese europee; |
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D. |
considerando che, date l'importanza e la dimensione europea del caso, la Commissione ha deciso di istituire una task force che raggruppi i servizi competenti affinché funga da interlocutore nel processo di chiusura di Caterpillar; |
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E. |
considerando che i due stabilimenti in oggetto non sono gli unici interessati dalla ristrutturazione e che sono previsti ulteriori licenziamenti presso altri stabilimenti Alstom in Spagna e in Italia, come pure presso lo stabilimento Caterpillar in Irlanda del Nord; |
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F. |
considerando che l'industria ferroviaria è la struttura portante dell'industrializzazione europea, con oltre 175 anni di storia; che il tasso di crescita annuo dei mercati dell'industria ferroviaria accessibili dovrebbe attestarsi sul 2,8 % fino al 2019; che l'industria ferroviaria europea dà lavoro direttamente a 400 000 persone nell'Unione, molte delle quali lavorano in PMI; che un'industria ferroviaria europea forte e innovativa è essenziale per il passaggio al trasporto su rotaia, che è necessario per conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione; |
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G. |
considerando che l'industria manifatturiera rappresenta il 65 % della spesa delle aziende per il settore R&S e che il rafforzamento della nostra base industriale è pertanto indispensabile per mantenere competenze e know-how nell'Unione; che per la realizzazione dello sviluppo digitale, una delle priorità del piano Juncker, occorre una solida base industriale; |
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H. |
considerando che l'industria europea come quella rappresentata da Alstom e Caterpillar presenta un elevato valore aggiunto, con competenze riconosciute; che attualmente questo settore fondamentale e strategico per l'Unione si trova ad affrontare un'agguerrita concorrenza mondiale da parte di paesi che esportano prodotti più economici sul mercato europeo mediante una politica aggressiva e in rapida espansione su tutti i continenti, spesso beneficiando del sostegno politico e finanziario dei loro governi; |
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I. |
considerando che, alla luce del recente caso Alstom, la Commissione intende condurre uno studio prospettivo della durata di 15 anni (2030) sull'evoluzione del settore ferroviario in Europa, che comprenda diversi scenari relativamente agli obiettivi ambientali degli Stati membri dell'UE, unitamente a uno studio sull'incidenza dei diversi scenari in termini di posti di lavoro, professioni e competenze; che la Commissione deve dar seguito in tempi brevi alle raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento sull'industria ferroviaria dell'Unione per garantire posti di lavoro sicuri e sostenibili e una crescita inclusiva; che l'eventuale seguito dovrebbe essere agevolato da un dialogo costante con le parti interessate e includere tutti i capitoli della risoluzione; |
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J. |
considerando che la Commissione si era impegnata a presentare nel 2013 una relazione completa sull'applicazione del quadro di qualità; ricordando, in tale contesto, la richiesta rivolta alla Commissione di presentare, previa consultazione delle parti sociali interessate, una proposta di atto normativo sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni; |
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K. |
considerando che le imprese europee devono mantenersi competitive e preservare la propria capacità di investire in Europa e che si trovano confrontate altresì a sfide sociali e ambientali che devono affrontare, restando nel contempo un riferimento mondiale in materia di responsabilità sociale e ambientale; |
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L. |
considerando che alcune imprese hanno perseguito strategie incentrate unicamente sui rendimenti finanziari a breve termine, che tendono a ripercuotersi negativamente sull'innovazione, sugli investimenti in R&S, sull'occupazione e sull'aggiornamento delle competenze; |
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M. |
considerando che una politica dell'innovazione ambiziosa, che favorisca la fabbricazione di prodotti di alta qualità, innovativi ed efficienti sotto il profilo energetico, e che promuova processi sostenibili consentirà all'Unione di contare sulle proprie forze in un contesto mondiale sempre più competitivo; |
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N. |
considerando che il commercio delle macchine da costruzione nell'Unione ha subito negli ultimi anni forti perturbazioni legate al calo degli investimenti pubblici e privati, ma anche a causa dell'aumento dei costi di produzione imputabile al rincaro delle materie prime; |
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O. |
considerando che il commercio equo e solidale di prodotti industriali deve rispettare i diritti dei lavoratori e le norme ambientali; che gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica rappresentano un importante motore per gli investimenti nei prodotti industriali, in grado di creare circoli virtuosi; che l'innovazione e gli investimenti in R&S, occupazione e aggiornamento delle competenze sono elementi essenziali per una crescita sostenibile; |
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P. |
considerando che è stato dimostrato che l'innovazione della produzione ha ricadute positive sulla crescita dell'occupazione in tutte le fasi del ciclo economico-industriale; che la partecipazione dei lavoratori alle misure di innovazione e alla definizione di strategie può nettamente migliorare il successo economico; |
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Q. |
considerando che il comparto più avanzato e sostenibile del settore siderurgico, che realizza prodotti tecnologici di alto valore, rispetta la salute dei lavoratori e delle popolazioni circostanti, garantisce norme ambientali rigorose e svolge un ruolo importante nella strategia industriale europea; |
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R. |
considerando che la perdita del know-how e delle competenze dei lavoratori evidenzia la necessità che l'Europa conservi la capacità industriale necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno, senza dipendere da produttori di paesi terzi; |
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1. |
esprime piena solidarietà e sostegno a tutti i dipendenti di Caterpillar e Alstom e alle loro famiglie, nonché ai lavoratori dell'indotto interessati, e deplora gli effetti deleteri di tali chiusure sull'economia e sulle collettività locali; chiede l'adozione di misure a sostegno di tali lavoratori e della loro economia locale e di aiutare le regioni interessate a far fronte a questa difficile situazione economica e sociale; |
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2. |
è convinto che le imprese europee debbano essere considerate un valore strategico per la competitività e la sostenibilità dell'Unione; sottolinea che soltanto un'industria forte e resiliente nonché una politica industriale orientata al futuro permetteranno all'Unione di far fronte alle varie sfide che l'attendono, tra cui la sua reindustrializzazione, la sua transizione verso la sostenibilità e la creazione di un'occupazione di qualità; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri devono prevedere meglio siffatte situazioni socioeconomiche e garantire la competitività del tessuto industriale europeo; |
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3. |
ricorda che l'Europa è un'economia sociale di mercato che mira a conseguire una crescita economica sostenibile e inclusiva; deplora l'assenza di una reale politica industriale dell'Unione che tuteli anche i sui lavoratori; chiede pertanto alla Commissione di porre in essere una vera e propria strategia industriale europea a lungo termine in modo da conseguire l'obiettivo di garantire che il 20 % del prodotto interno lordo provenga dal settore industriale, come previsto dalla strategia Europa 2020; |
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4. |
esorta gli Stati membri a garantire un'idonea protezione sociale e adeguate condizioni di lavoro, nonché una retribuzione che garantisca una vita dignitosa, e ciò o per via legislativa o mediante contratti collettivi, come pure ad assicurare una tutela efficace dal licenziamento senza giusta causa; |
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5. |
ricorda che la crisi economica in Europa ha dimostrato che le industrie che investono di più nell'innovazione, nelle attività di R&S, nell'efficienza energetica, nell'economia circolare ecc., sono quelle che resistono meglio; sottolinea, in tale contesto, l'impatto negativo del calo degli investimenti pubblici e privati e della contrazione del consumo interno, i quali dovrebbero essere invece incoraggiati per stimolare la crescita; |
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6. |
ritiene che qualsiasi politica di reindustrializzazione dell'UE debba annoverare tra i suoi elementi fondamentali la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento gravanti sulle imprese nonché l'abrogazione delle norme superflue, continuando nel contempo a garantire elevati livelli di protezione dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente; |
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7. |
chiede che tale politica industriale dell'UE si fondi su obiettivi e indicatori chiari — tra cui obiettivi ambiziosi in materia di efficienza energetica, risorse e clima — e su un approccio basato sul ciclo di vita e sull'economia circolare; sottolinea che essa dovrebbe includere una combinazione intelligente di misure relative all'offerta e alla domanda intese a rilocalizzare l'economia nell'UE e a renderla più resiliente e meno dipendente dalle risorse; sottolinea che essa dovrebbe orientare gli investimenti verso la creatività, le competenze, l'innovazione e le tecnologie sostenibili e promuovere la modernizzazione della base industriale europea attraverso una politica attenta alla catena del valore che includa le industrie di base e i loro attori regionali e locali; ritiene che un tale approccio potrebbe apportare benefici in termini di efficienza dei costi all'industria europea e all'economia europea nel suo complesso; |
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8. |
sottolinea che molti anni di interventi a sostegno delle banche e dei mercati mobiliari dell'UE non hanno avuto un impatto sui posti di lavoro né hanno migliorato le prospettive economiche; ritiene che l'intervento pubblico dovrebbe essere riorientato abbandonando l'eccessivo stimolo all'offerta per passare a politiche concertate volte a stimolare la domanda, anche attraverso misure fiscali e garanzie di aumenti salariali; |
Politica commerciale: un elemento chiave per la parità di condizioni
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9. |
sottolinea che, sebbene numerosi settori dell'economia dell'UE siano in gran parte aperti ai concorrenti dei paesi terzi, tali paesi hanno introdotto diverse barriere che discriminano le imprese europee; sottolinea che i concorrenti dei paesi terzi, in particolar modo della Cina, stanno procedendo a un'espansione rapida e aggressiva in Europa e in altre regioni del mondo, spesso con un forte sostegno politico e finanziario da parte del loro paese d'origine; sottolinea che tali pratiche possono costituire una forma di concorrenza sleale e minacciare posti di lavoro in Europa; sottolinea che la Cina non soddisfa i cinque criteri stabiliti dall'UE per definire lo status di economia di mercato; |
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10. |
esorta la Commissione a definire una politica commerciale dell'Unione che sia conforme ai suoi obiettivi industriali e che tenga conto della necessità di garantire l'occupazione industriale in Europa ed evitare nuove delocalizzazioni e un'ulteriore deindustrializzazione; invita la Commissione ad assicurare condizioni di parità per gli operatori di mercato europei ed extraeuropei, garantendo in tal modo una concorrenza leale per tutti; |
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11. |
ricorda la necessità di trovare un rapido accordo sulla revisione delle norme relative agli strumenti di difesa commerciale, al fine di rafforzarli considerevolmente, migliorandone la reattività ed efficacia; chiede alla Commissione di tenere conto dei potenziali effetti sociali ed economici per la competitività delle imprese dell'Unione derivanti dal riconoscimento dello status di economie di mercato ai paesi con economia dirigistica o economia non di mercato; |
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12. |
sottolinea la necessità di evitare che la politica commerciale dell'UE promuova pratiche anticoncorrenziali, tra cui il dumping ambientale e, in particolare, il dumping di prodotti a basso costo e di qualità scadente, che mettono a rischio le norme europee e colpiscono le industrie stabilite nell'UE; invita la Commissione a esaminare i meccanismi di adeguamento alle frontiere onde garantire condizioni di parità nell'elaborazione delle politiche per realizzare la strategia Europa 2020 e quale mezzo per evitare il dumping ambientale, lo sfruttamento dei lavoratori e la concorrenza sleale; |
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13. |
invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare studi sui negoziati commerciali, utilizzando un approccio regionale e settoriale, che dovrebbe anche migliorare la comprensione dell'incidenza sull'occupazione e le industrie europee; |
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14. |
evidenzia la recente tendenza di imprese che riportano produzione e servizi in Europa e le opportunità che ne conseguono per la crescita e la creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a valutare in che modo l'UE può creare un ambiente ospitale per aiutare le imprese a cogliere le opportunità offerte da questo «rimpatrio»; |
Politica della concorrenza: un elemento fondamentale per le imprese dell'UE
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15. |
chiede alla Commissione di sviluppare un quadro europeo aperto e competitivo per attrarre e mantenere gli investimenti privati, preservare le importanti catene del valore dell'UE e creare posti di lavoro di qualità, al fine di recare benefici tangibili per i cittadini dell'Unione; |
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16. |
rileva altresì la necessità di adattare meglio le norme sugli aiuti di Stato affinché favoriscano l'innovazione e la sostenibilità e soddisfino gli obiettivi di promozione di un elevato livello di occupazione e delle politiche sociali, conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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17. |
sottolinea che l'industria europea è esposta alla concorrenza mondiale; esorta dunque vivamente la Commissione a prendere urgentemente il mercato mondiale come riferimento nella sua analisi all'atto di definire i mercati geografici, anziché limitare tale analisi ai mercati interni, consentendo in tal modo alle industrie europee di dar vita a partenariati R&S o ad alleanze strategiche; chiede, in questo contesto, che sia attuata una ristrutturazione delle grandi aziende manifatturiere europee per consentire l'emergere di operatori economici con sufficiente massa critica per far fronte alla concorrenza internazionale; |
Appalti pubblici: uno strumento che necessita di miglioramenti
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18. |
chiede alla Commissione di migliorare l'attuazione della normativa UE in materia di appalti pubblici; ricorda che le norme UE consentono di respingere le offerte anormalmente basse o in cui il valore sia realizzato per oltre il 50 % al di fuori dell'Unione europea; |
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19. |
ritiene che gli appalti pubblici e l'etichettatura ecologica abbiano un ruolo da svolgere nella diffusione di prodotti, servizi e innovazioni sostenibili e a favore di una solida base industriale in Europa; chiede uno sforzo concertato da parte degli Stati membri e della Commissione per garantire che le amministrazioni aggiudicatrici basino le loro decisioni di appalto sul principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; |
Migliorare l'uso dei fondi UE, delle attività di R&S e dell'innovazione: promuovere una nuova politica industriale
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20. |
invita la Commissione a sviluppare, di concerto con gli Stati membri, una strategia dell'Unione per una politica industriale coerente e globale finalizzata alla reindustrializzazione dell'Europa, anche sulla base della digitalizzazione (in particolare l'integrazione delle tecnologie intelligenti e della robotica in catene di valore industriali), della sostenibilità, dell'efficienza energetica e di risorse adeguate; chiede, a tal fine, una maggiore cooperazione e convergenza tra gli Stati membri in materia fiscale, sociale e di bilancio onde facilitare l'emergere di progetti industriali comuni; ritiene che il quadro europeo di regolamentazione dovrebbe consentire alle imprese di adattarsi ai cambiamenti e adottare azioni preventive al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e alla convergenza regionale; |
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21. |
esorta la Commissione a collaborare con i vari comparti industriali per garantire il miglior uso possibile dei Fondi strutturali e d'investimento europei — in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — a sostegno di progetti di R&S a livello regionale; |
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22. |
ritiene che i fondi dell'UE offrano buone opportunità per finanziare gli investimenti sostenibili nelle infrastrutture energetiche e dei trasporti pubblici e l'impiego intelligente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; chiede un miglioramento nell'attuazione dei vari criteri, in particolare per quanto riguarda i criteri occupazionali, ambientali e sociali, ai fini dell'utilizzo dei fondi UE e di tutti gli strumenti finanziari gestiti attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI); |
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23. |
chiede che si definisca un'agenda UE della specializzazione intelligente e che si privilegino le attività di R&S nei settori in cui l'Unione può assumere un ruolo guida; chiede strumenti concreti che permettano all'Unione e agli Stati membri di mettere in comune gli sforzi in materia di R&S per consentire l'assorbimento dei risultati nell'economia locale; ritiene che il nesso tra ricerca e imprese sia fondamentale per rafforzare la competitività industriale dell'Unione; invita in tal senso la Commissione e gli Stati membri a promuovere e incoraggiare attivamente l'intensificazione della collaborazione tra centri di ricerca, università e imprese; chiede di migliorare il contesto per la ricerca mediante un incremento dei fondi per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzando inoltre l'interconnessione dei vari programmi di finanziamento dell'UE e nazionali; |
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24. |
invita la Commissione e la BEI a concentrarsi soprattutto sulle regioni più colpite dalla deindustrializzazione e ad accelerare il sostegno a favore di progetti in tali regioni, garantendo nel contempo il sostegno ai progetti sostenibili e di alta qualità; ritiene che vada ulteriormente esplorata la possibilità di aumentare i prestiti strategici e mirati concessi dalla BEI per progetti di innovazione e trasformazione industriale, in particolare nel settore manifatturiero e nei relativi servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione, in particolare per le microimprese e le PMI, migliorandone in tal modo le capacità di realizzazione dei progetti, e a garantire loro migliori servizi di consulenza e di assistenza tecnica; |
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25. |
chiede alla Commissione di studiare, in coordinamento con gli Stati membri, in che modo potrebbe essere possibile una riconversione economica, garantendo nel contempo che le imprese si assumano pienamente la propria responsabilità ambientale, rispettino il diritto ambientale e attuino norme ambientali elevate; esige che le imprese bonifichino i siti chiusi entro un lasso di tempo ragionevole e facilitino per le autorità locali le modalità di recupero degli stessi; |
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26. |
invita la Commissione a valutare la possibilità di agevolare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri sul modo migliore di affrontare la chiusura delle imprese, incoraggiandole a esaminare gli esempi contenuti nelle disposizioni giuridiche al fine di cercare, per quanto possibile, di organizzare la ricerca di un acquirente o la vendita del sito al fine di mantenere gli stabilimenti in produzione nonostante la cessazione dell'attività stabilita dai proprietari originari; |
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27. |
ritiene che debba essere impedita l'elusione fiscale, tra cui il trasferimento di attività materiali e immateriali o di servizi tra imprese a prezzi inadeguati (prezzo di trasferimento), che è anche il risultato della mancanza di coordinamento europeo in materia fiscale e commerciale; chiede una maggiore cooperazione e convergenza tra gli Stati membri in materia fiscale, sociale e di bilancio; |
Ristrutturazione socialmente responsabile e creazione di occupazione di qualità in settori orientati al futuro
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28. |
si compiace dell'iniziativa adottata da alcune amministrazioni locali, in collaborazione con le parti sociali, come nel caso di Alstom, di promuovere progetti sperimentali per i lavoratori e le imprese in fase di ristrutturazione, al fine di garantire possibilità di evoluzione professionale mediante la formazione e altre misure in modo da mantenere un'occupazione di qualità; |
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29. |
sottolinea la cruciale necessità di sviluppare competenze tecniche, in particolare nel settore manifatturiero, come pure la necessità di promuovere l'importanza di personale tecnico qualificato; ritiene che per sfruttare al massimo il potenziale occupazionale netto dell'economia verde sia fondamentale offrire agli attuali lavoratori opportunità adeguate per acquisire le nuove competenze richieste dall'economia circolare; ricorda che una forza lavoro competente è importante per la sostenibilità della produzione; sottolinea l'importanza di promuovere migliori sinergie tra sistemi di istruzione, università e mercato del lavoro, comprese l'esposizione al luogo di lavoro e la cooperazione con le imprese nella creazione di «cluster» innovativi; |
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30. |
invita tutte le autorità competenti a garantire la piena conformità con la normativa nazionale ed europea in materia di informazione e consultazione dei lavoratori da parte di tutti i soggetti in causa, in particolare in caso di ristrutturazioni, nonché a garantire la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro; |
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31. |
sottolinea la necessità che le imprese rispettino i loro obblighi giuridici in conformità del diritto europeo e nazionale, privilegiando l'informazione e la consultazione dei lavoratori e la possibilità di esaminare le alternative proposte dalle parti sociali; |
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32. |
ritiene che qualsiasi operazione di ristrutturazione dovrebbe essere spiegata e motivata alle parti interessate, ove opportuno, anche per quanto riguarda la scelta delle misure previste in relazione agli obiettivi e alle soluzioni alternative; chiede un dialogo locale con la partecipazione di tutte le parti interessate per discutere delle migliori soluzioni possibili in caso di ristrutturazioni; |
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33. |
sottolinea l'importanza di un dialogo sociale costante, a tutti i livelli, basato sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità condivisa, come uno dei migliori strumenti per trovare soluzioni consensuali e prospettive comuni all'atto di anticipare, prevenire e gestire il processo di ristrutturazione; |
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34. |
evidenzia la necessità, in caso di ristrutturazioni, di tutelare i lavoratori interessati in termini condizioni di salute e di lavoro, sicurezza sociale, riqualificazione e reinserimento nel mercato del lavoro; |
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35. |
osserva che la ristrutturazione ha un impatto molto più ampio della mera impresa interessata, con effetti imprevedibili sulle comunità e sul tessuto economico e sociale degli Stati membri; |
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36. |
invita la Commissione a consultare le parti sociali sull'efficacia della legislazione in materia di licenziamenti collettivi alla luce dei casi Caterpillar e Alstom; |
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37. |
deplora la progressiva finanziarizzazione dell'economia reale, incentrata su una prospettiva finanziaria a breve termine piuttosto che sul mantenimento di uno strumento industriale innovativo capace di offrire posti di lavoro di qualità e sostenibili e vantaggi a lungo termine per la società; deplora che tale approccio abbia determinato la perdita di numerosi di posti di lavoro nel settore manifatturiero; invita la Commissione a consultare le parti sociali sull'opportunità di una revisione della legislazione vigente in materia di licenziamenti collettivi, tenendo in considerazione gli aspetti legati ai casi Caterpillar e Alstom, in particolare per quanto concerne la partecipazione alla procedura di tutti i lavoratori e i subappaltatori, e su misure efficaci per evitare licenziamenti collettivi illegali non fondati su reali esigenze economiche, ivi inclusa la possibilità di infliggere sanzioni, ad esempio di sospendere l'accesso ai programmi finanziati dall'UE o esigere il rimborso degli aiuti pubblici erogati; |
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38. |
invita la task force della Commissione a esaminare il modo in cui è stata eseguita la procedura di consultazione con il comitato aziendale europeo (CAE); chiede alla Commissione, alla luce delle indagini, di valutare la necessità di rivedere la direttiva sui CAE; |
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39. |
rileva che il FEG costituisce uno strumento fondamentale dell'Unione, nell'era della globalizzazione, per sostenere gli Stati membri nelle loro politiche di riqualificazione professionale dei lavoratori e ricostituire il tessuto economico di una regione per quanto riguarda i lavoratori che subiscono gli effetti negativi della globalizzazione o della crisi economica; ricorda l'importanza delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 settembre 2016 sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (7), |
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40. |
sottolinea tuttavia che il FEG è uno strumento che reagisce solo quando gli esuberi si sono già verificati, e che occorrono maggiori sforzi da parte degli Stati membri e dell'UE per creare il contesto economico e normativo idoneo a favorire la competitività e creare posti di lavoro sostenibili a lungo termine; |
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41. |
invita la Commissione a informarlo in merito alla sua strategia per i principali comparti industriali europei, in particolare il settore delle forniture ferroviarie e il settore dei macchinari, al fine di creare un contesto di mercato più favorevole, e ad indicare le azioni che intende intraprendere per salvaguardare l'occupazione di qualità, il know-how e gli investimenti in Europa; |
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42. |
osserva che nei casi di ristrutturazione i lavoratori giovani e anziani sono più spesso presi di mira per gli esuberi rispetto alle altre fasce di età; sottolinea che in caso di esuberi i datori di lavoro devono rispettare la legislazione antidiscriminazione, soprattutto nel campo della discriminazione fondata sull'età; |
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43. |
rileva che la transizione verso un'economia verde ha un notevole potenziale in fatto di creazione di posti di lavoro locali che non possono essere trasferiti e in settori che non possono essere delocalizzati; osserva che vi sono prove concrete che dimostrano l'impatto positivo che la transizione verde avrà, nell'insieme, sull'occupazione, a riprova del fatto che le attività economiche sostenibili, come il risparmio energetico, sono a più alta intensità di lavoro rispetto alle attività che sostituiscono e potrebbero consentire alle regioni di diventare più autosufficienti; |
o
o o
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44. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(3) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0460.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0280.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0361.
Giovedì 6 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/29 |
P8_TA(2016)0378
Ruanda: il caso di Victoire Ingabire
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul Ruanda: il caso di Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))
(2018/C 215/05)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul Ruanda: la vicenda di Victoire Ingabire (1), |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, |
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vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, |
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visti i principi e gli orientamenti sul diritto a un giusto processo e all'assistenza legale in Africa, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, |
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visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dal Ruanda nel 1975, |
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visti i risultati della revisione periodica universale del 2015 relativa al Ruanda e l'osservazione conclusiva del 2016 della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, |
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visto l'accordo di Cotonou, |
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vista la dichiarazione dell'alto rappresentante Federica Mogherini a nome dell'Unione europea (UE), del 3 dicembre 2015, sulla revisione costituzionale in Ruanda, |
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vista la dichiarazione locale congiunta dell'UE, del 18 dicembre 2015, relativa al referendum sul progetto di Costituzione in Ruanda, |
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visto il comunicato stampa delle Forze democratiche unite (FDU), del 16 marzo 2016, sul ricorso della prigioniera politica Victoire Ingabire Umuhoza, |
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vista la relazione 2015 di Freedom House sul Ruanda, |
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vista la relazione per paese di Amnesty International dal titolo «Ruanda 2015/2016», |
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vista la relazione del 2013 di Amnesty International dal titolo «Giustizia a rischio: il processo di primo grado di Victoire Ingabire», |
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vista la risposta del vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton del 4 febbraio 2013 all'interrogazione scritta E-010366/2012 relativa a Victoire Ingabire, |
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vista la dichiarazione di Human Rights Watch, del 29 settembre 2016, dal titolo «Ruanda: attivista dell'opposizione scomparsa», |
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vista la relazione 2014 sul Ruanda del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione, |
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visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il Ruanda figura tra i pochi paesi africani che svolgono un ruolo guida nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare per quanto riguarda temi quali la parità di genere, l'emancipazione delle donne, l'istruzione primaria universale, il tasso di mortalità infantile e materna, la prevalenza dell'HIV e la sostenibilità ambientale; |
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B. |
considerando che la forte crescita economica è stata accompagnata da un miglioramento significativo del tenore di vita, come dimostrato dal fatto che il tasso di mortalità infantile è diminuito di due terzi e l'iscrizione pressoché universale alla scuola primaria è diventata una realtà; |
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C. |
considerando che sono stati compiuti sforzi economici e politici volti a migliorare l'economia del paese e a renderla più industrializzata e orientata ai servizi; |
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D. |
considerando che il 30 ottobre 2012 Victoire Ingabire, presidente delle FDU, è stata condannata a otto anni di reclusione per congiura ai danni delle autorità con ricorso al terrorismo e per avere minimizzato il genocidio del 1994, in forza delle relazioni con le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); |
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E. |
considerando che nel settembre 2016 una delegazione del Parlamento europeo si è vista negare la possibilità di incontrare in carcere la leader dell'opposizione Victoire Ingabire; che, nonostante la visita fosse incentrata sul ruolo delle donne nella società e la loro emancipazione, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione ha ritenuto che non vi fosse «alcun motivo particolare per consentire che Victoire Ingabire, una detenuta soggetta agli orientamenti e alle norme nazionali in materia di detenzione, ricevesse una visita da parte di deputati al Parlamento europeo in missione ufficiale»; |
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F. |
considerando che la missione ha rilevato che permangono sfide importanti in tale settore, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione nelle zone rurali, diritti di proprietà più equi e un migliore accesso all'occupazione nel settore non agricolo, e che in Ruanda la situazione dei diritti umani, segnatamente per quanto concerne la partecipazione politica e la libertà di espressione, continua a essere preoccupante, mentre la società civile indipendente è ancora molto debole; |
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G. |
considerando che molte organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il processo di primo grado di Victoire Ingabire, in virtù delle gravi irregolarità emerse e del trattamento ingiusto subito dall'imputata; che, nella sua relazione, Amnesty International attira l'attenzione su alcune dichiarazioni pubbliche pregiudiziali rilasciate dal presidente del Ruanda prima del processo, nonché sull'affidamento fatto sulle confessioni di alcuni detenuti di Camp Kami, dove secondo alcune segnalazioni si farebbe ricorso alla tortura; che, dopo aver testimoniato contro Victoire Ingabire dinanzi all'Alta corte del Ruanda nel 2012, quattro testimoni dell'accusa e coimputati hanno affermato nel 2013 dinanzi alla Corte suprema che le loro testimonianze erano state falsificate; |
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H. |
considerando che il 13 settembre 2012 Victoire Ingabire Umuhoza, insieme ad altri due esponenti politici del Ruanda, Bernard Ntaganda e Deogratias Mushyayidi, è stata candidata al premio Sacharov 2012 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero; |
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I. |
considerando che nel 2015 Victoire Ingabire ha adito la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, accusando il governo ruandese di avere violato i suoi diritti; che nel marzo 2015 il Ruanda è uscito dalla giurisdizione della Corte africana, dichiarando che i tribunali ruandesi erano in grado di trattare tutti i casi locali; che il 29 febbraio 2016, solo qualche giorno prima dell'udienza nell'ambito di una causa intentata contro il governo ruandese da Victoire Ingabire, il governo del Ruanda ha ritirato la dichiarazione che consentiva ai cittadini di sporgere denuncia direttamente dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; |
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J. |
considerando che, secondo l'FDU-Inkingi, il partito di Victoire Ingabire, le condizioni di detenzione di quest'ultima sono peggiorate drasticamente a partire dall'aprile 2016; che le vengono negati i pasti a regime alimentare speciale provenienti dall'esterno e che il suo certificato medico è stato dichiarato nullo; |
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K. |
considerando che, tra le altre cose, l'FDU-Inkingi non ha potuto registrarsi legalmente come partito politico e che molti dei suoi membri sono stati minacciati, arrestati e detenuti; |
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L. |
considerando che diversi esponenti dei partiti di opposizione sono detenuti in carcere; che Illuminée Iragena, un'infermiera e attivista politica collegata all'FDU-Inkingi, risulta scomparsa da cinque mesi e si teme per la sua sicurezza; che Léonille Gasengayire, tesoriera dell'FDU-Inkingi, è stata arrestata il 23 agosto 2016 con l'accusa di incitamento all'insurrezione pubblica; |
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M. |
considerando che il Ruanda occupa il 161o posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2016; che la libertà di stampa è soggetta a un continuo deterioramento e i giornalisti indipendenti sono spesso vittime di vessazioni, minacce e arresti; che i giornalisti esiliati e stranieri che criticano i funzionari pubblici nelle loro inchieste subiscono sempre più spesso intimidazioni di natura stragiudiziale, violenze e sparizioni forzate; |
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N. |
considerando che nell'ottobre 2014 il governo ha sospeso a tempo indeterminato il servizio radiofonico in lingua kinyarwanda della British Broadcasting Corporation (BBC) a seguito della trasmissione di un controverso documentario televisivo della BBC sul genocidio del 1994 in Ruanda; |
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O. |
considerando l'importanza fondamentale del consolidamento della democrazia, inclusa la garanzia dell'indipendenza della magistratura e della partecipazione dei partiti dell'opposizione, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del 2017; |
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P. |
considerando che le carenze dimostrate dal sistema giudiziario ruandese nello svolgimento del processo penale a carico di Victoire Ingabire pregiudicano la sua capacità di trattare casi politici di alto profilo; |
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Q. |
considerando che il Ruanda è un attore chiave nella regione dei Grandi Laghi e può svolgere un ruolo cruciale nel processo di stabilizzazione, tra l'altro attraverso la lotta contro il commercio illegale di minerali e altre risorse naturali; che, nella relazione 2015 del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Repubblica democratica del Congo, si raccomanda al governo ruandese di condurre indagini e azioni penali nei confronti delle persone coinvolte nel commercio illegale di stagno, tantalio e tungsteno come pure nel riciclaggio di minerali provenienti dalla Repubblica democratica del Congo in Ruanda; |
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1. |
condanna con forza la natura politica dei processi, i procedimenti giudiziari a carico degli oppositori politici e l'anticipazione dell'esito del processo; esorta il governo ruandese a compiere progressi anche nel settore dei diritti umani, come già fatto in ambito economico e sociale, al fine di completare la transizione verso una democrazia moderna e inclusiva; sollecita le autorità del paese a garantire che il processo d'appello di Victoire Ingabire sia equo e conforme alle norme stabilite dal diritto ruandese e internazionale; sottolinea che i processi e le accuse a carico degli imputati non possono essere basati su leggi vaghe e imprecise e sull'utilizzo improprio delle stesse, come nel caso di Victoire Ingabire; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte suprema del Ruanda ha respinto il ricorso in appello di Victoire Ingabire, condannandola a 15 anni di reclusione, come pure per il peggioramento delle sue condizioni di detenzione; ritiene che il processo d'appello condotto in Ruanda non fosse conforme alle norme internazionali, tra l'altro per quanto concerne il diritto di Victoire Ingabire alla presunzione di innocenza; |
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3. |
sottolinea che la decisione di uscire dalla giurisdizione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli presa dal Ruanda nel marzo 2016, vale a dire solo pochi giorni prima dell'udienza relativa al ricorso presentato da Victoire Ingabire, è circostanziale e mira a limitare l'accesso diretto di cittadini e ONG alla Corte; |
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4. |
ricorda alle autorità ruandesi che l'UE ha espresso preoccupazione in merito al rispetto dei diritti umani e del diritto a un processo equo nel quadro del dialogo politico ufficiale con il Ruanda a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou; chiede che il caso di Victoire Ingabire sia sottoposto a un riesame rapido, imparziale, basato sui fatti e a norma di legge, senza alcuna restrizione, influenza indebita, pressione o minaccia; chiede che i diritti di Victoire Ingabire siano garantiti in carcere, in particolare per quanto concerne l'accesso all'assistenza legale nonché a un regime alimentare e a un trattamento adeguati; |
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5. |
condanna qualsiasi tipo di intimidazione, arresto, detenzione o procedimento giudiziario nei confronti di leader o membri dei partiti di opposizione, attivisti, giornalisti e altri presunti oppositori del governo ruandese per il solo fatto di aver espresso le loro opinioni; esorta le autorità ruandesi, a tale riguardo, a rivedere e adeguare il diritto nazionale al fine di garantire la libertà di espressione, con particolare riferimento agli articoli 463 e 451 del codice penale, che limitano tale libertà; |
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6. |
invita il governo ruandese a dar prova della sua volontà di indagare sui presunti abusi commessi nei confronti di attivisti dell'opposizione e giornalisti nonché a garantire che i centri di detenzione militari siano conformi alle leggi del Ruanda e alle norme internazionali; sollecita le autorità ruandesi a rilasciare immediatamente tutte le persone e gli attivisti detenuti o condannati per il solo fatto di aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, nonché a garantire la separazione dei poteri amministrativo, legislativo e giudiziario, e in particolare l'indipendenza della magistratura; |
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7. |
esorta le autorità del Ruanda a incrementare gli sforzi per indagare sui casi di Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasengayire e delle altre persone che si teme siano state vittime di sparizione forzata, a rivelare dove si trovano e, se sono detenute, a rilasciarle o a processarle nonché ad assicurare un processo equo agli oppositori o contestatori del governo, effettivi o presunti, inclusi Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo e i relativi coimputati; |
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8. |
sollecita le autorità ruandesi a garantire lo svolgimento di elezioni pacifiche, credibili e trasparenti nel 2017 e invita il governo a collaborare con l'opposizione in vista dello scrutinio; esprime il proprio sostegno a favore di una missione di osservazione elettorale dell'UE a lungo termine per le elezioni presidenziali del 2017, che si concentri sullo spazio politico e sulle libertà fondamentali; |
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9. |
ricorda alle autorità del Ruanda che la democrazia si basa su un governo pluralistico, un'opposizione funzionante, l'indipendenza dei media e della magistratura, il rispetto dei diritti umani e il diritto di espressione e di riunione; invita il Ruanda, in tale contesto, ad aprire il suo spazio politico, ad essere all'altezza di questi standard e a migliorare i suoi risultati in materia di diritti umani; si attende che il Ruanda attui le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione (2014); |
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10. |
invita le autorità ruandesi a procedere con urgenza alla revisione della dichiarazione che consente a cittadini e ONG di presentare denunce dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, nonché a ripristinare e reintrodurre tale dichiarazione; |
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11. |
invita l'UE e i suoi partner internazionali a continuare a sostenere il popolo ruandese nel suo impegno a costruire la pace e la stabilità nel paese e nella regione nel suo complesso; |
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12. |
chiede alla Commissione di continuare a valutare con cadenza periodica il sostegno fornito dall'UE alle istituzioni governative del Ruanda, nell'ottica di garantire che tale sostegno promuova a pieno titolo i diritti umani, la libertà di espressione e di associazione, il pluralismo politico e la società civile indipendente; |
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13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità dell'Africa orientale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, agli Stati membri dell'UE, ai legali di Victoire Ingabire nonché al presidente del Ruanda. |
(1) GU C 55 del 12.2.2016, pag. 127.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/33 |
P8_TA(2016)0379
Sudan
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul Sudan (2016/2911(RSP))
(2018/C 215/06)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan, |
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— |
visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, |
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— |
vista la dichiarazione congiunta dell'UE, dei rappresentanti della Troika (Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti) e della Germania dell'8 agosto 2016, in cui si accoglie con favore la firma della tabella di marcia del Gruppo di attuazione di alto livello dell'Unione africana per il Sudan (AUHIP) da parte dei firmatari della dichiarazione «Sudan Call», |
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— |
viste la relazione dell'esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan del 28 luglio 2016 e la relazione del relatore speciale sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sull'esercizio dei diritti dell'uomo e sulla sua missione in Sudan del 4 agosto 2016, |
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— |
vista la dichiarazione del 27 giugno 2016 del portavoce del vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) sull'annuncio, da parte del governo sudanese, di una cessazione unilaterale delle ostilità per un periodo di quattro mesi, |
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— |
vista la risoluzione n. 2296 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sudan approvata durante la sua 7728a riunione il 29 giugno 2016, |
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visto il comunicato del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, del 13 giugno 2016, sulla situazione in Darfur, |
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— |
visti l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, i quali stabiliscono che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata il 9 aprile 2015 dall'alto rappresentante, a nome dell'Unione europea, sulla mancanza di un ambiente favorevole per le elezioni in Sudan dell'aprile 2015, |
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— |
vista la dichiarazione «Sudan Call» relativa all'istituzione di uno Stato di cittadinanza e democrazia, |
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— |
vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il conflitto che imperversa nel Darfur da 13 anni ha già causato oltre 300 000 vittime e che le forze del governo sudanese continuano ad attaccare i civili, soprattutto nella zona del Jebel Marra; che i continui bombardamenti indiscriminati sui civili, tra cui anche attacchi illegittimi da parte delle forze sudanesi contro i villaggi nel Kordofan meridionale, nel Nilo Azzurro e nel Darfur, hanno causato numerose vittime e hanno distrutto le infrastrutture civili; |
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B. |
considerando che la legge sulla sicurezza nazionale del 2010 ha conferito al governo sudanese poteri molto ampi che gli consentono di trattenere, come prassi abituale, i detenuti in regime di isolamento, anche in assenza di capi d'accusa e per lunghi periodi, e che alcune organizzazioni sono state chiuse con la forza e le loro sedi sono state oggetto di perquisizioni; |
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C. |
considerando che, nel quadro dell'esame periodico universale dell'ONU del 21 settembre 2016, il Sudan ha ribadito il suo impegno ad aderire alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; |
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D. |
considerando che nel Darfur, e in particolare nel Kordofan meridionale e nel Nilo azzurro, si stanno moltiplicando i casi di abusi e violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, un uso eccessivo della forza, sequestri di civili, atti di violenza sessuale e di genere contro le donne, violazioni e abusi nei confronti dei minori e detenzioni e arresti arbitrari; |
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E. |
considerando che in Sudan i partiti politici di opposizione, la società civile e i difensori dei diritti umani dispongono di uno spazio civico limitato; che, secondo quanto riferito, i difensori dei diritti umani, gli studenti attivisti e gli oppositori politici che svolgono le rispettive legittime attività sono costantemente molestati, presi di mira e perseguitati dai servizi nazionali sudanesi di sicurezza e di intelligence (NISS); che quest'anno sono stati arrestati arbitrariamente già numerosi attivisti della società civile, tra cui quattro rappresentanti della società civile sudanese intercettati dagli agenti dei servizi di sicurezza all'aeroporto internazionale di Khartoum mentre erano diretti a una riunione di alto livello sui diritti umani, tenutasi a Ginevra il 31 marzo 2016 con la partecipazione di vari diplomatici; |
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F. |
considerando che gruppi di sostenitori dei diritti umani hanno scoperto prove credibili di attacchi con armi chimiche compiuti dalle forze del governo sudanese contro i civili e che gli abitanti dei villaggi della regione del Jebel Marra nel Darfur hanno mostrato gli effetti devastanti dei presunti attacchi con armi chimiche, il più recente dei quali ha avuto luogo il 9 settembre 2016 nel villaggio di Gamarah; che sono stati altresì denunciati attacchi delle forze di supporto rapido (Rapid support forces — RSF), un'unità militare sudanese composta da ex milizie filogovernative sotto il comando dei NISS; |
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G. |
considerando che il 29 febbraio 2016 i NISS hanno compiuto una violenta irruzione presso il centro per la formazione e lo sviluppo umano di Karthoum (TRACKS), un'organizzazione della società civile, in seguito alla quale il direttore Khalfálah Alafif Muktar e gli attivisti Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen e Mustafa Adam sono stati arrestati e accusati di associazione a delinquere e incitamento alla guerra contro lo Stato, crimini punibili con la pena di morte; che il direttore si troverebbe in cattive condizioni di salute e non gli sarebbe concesso di ricevere visite da parte dei suoi familiari; |
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H. |
considerando che le autorità sudanesi impongono rigide restrizioni della libertà di religione; che le minacce contro gli esponenti della Chiesa e le intimidazioni nei confronti delle comunità cristiane si sono susseguite con ritmo sempre più accelerato negli ultimi anni; che Petr Jašek, un operatore umanitario di origine ceca della missione Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi Taour e Kuwa Shamal, pastori sudanesi, e Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, uno studente del Darfur, sono detenuti già da nove mesi dai NISS e devono affrontare un processo per aver denunciato le presunte sofferenze dei cristiani nelle zone del Sudan devastate dalla guerra; che negli ultimi anni è stato registrato un aumento dei procedimenti giudiziari e delle conseguenti condanne a morte per il reato di apostasia; |
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I. |
considerando che le RSF sono state recentemente dispiegate lungo il confine settentrionale del Sudan allo scopo di contrastare il flusso di migranti irregolari; che il 31 agosto 2016 il capo delle RSF ha dichiarato che dette forze stavano pattugliando il confine con l'Egitto e la Libia e che, svolgendo tale operazione, il Sudan stava combattendo l'immigrazione illegale per conto dell'UE; che il 6 settembre 2016 la delegazione dell'UE in Sudan ha negato tale sostegno; |
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J. |
considerando che, il 24 agosto 2016, 48 potenziali richiedenti asilo sudanesi sono stati deportati dall'Italia al Sudan; che a maggio 2016 le autorità sudanesi hanno deportato oltre 400 eritrei che erano stati arrestati mentre tentavano di raggiungere la Libia; |
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K. |
considerando che le autorità sudanesi ricorrono in modo sproporzionato alla condanna di donne e ragazze in base ad accuse di reati mal definiti; che le donne devono far fronte a una discriminazione sistemica e all'imposizione di pene corporali e della fustigazione per violazioni del codice d'abbigliamento definite in modo vago; |
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L. |
considerando che i cofirmatari della dichiarazione «Sudan Call» (rappresentanti dei partiti di opposizione politici e armati, tra cui il partito nazionale Umma, le Forze di consenso nazionale e il Fronte Rivoluzionario del Sudan) si impegnano ad adoperarsi per porre fine ai conflitti che imperversano in diverse regioni del Sudan e per realizzare riforme giuridiche, istituzionali ed economiche; |
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M. |
considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso due mandati di arresto a carico del presidente al-Bashir nel 2009 e nel 2010, accusandolo di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e atti di genocidio; che, sebbene il Sudan non abbia sottoscritto lo Statuto di Roma, esso è tenuto a cooperare con la CPI in forza della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1593 (2005) e deve pertanto dare esecuzione ai suddetti mandati di arresto; |
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N. |
considerando che nel giugno 2008 i ministri degli Esteri dell'UE, riuniti in seno al Consiglio Affari generali e relazioni esterne, hanno concluso che il Consiglio è pronto a prendere in considerazione misure nei confronti dei soggetti responsabili di non cooperare con la CPI; |
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O. |
considerando che l'UE sta attualmente realizzando un progetto in merito a una migliore gestione della migrazione con il Sudan; |
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1. |
deplora l'utilizzo di armi chimiche contro i civili nella zona del Jebel Marra nel Darfur da parte del governo sudanese e sottolinea che si tratta di una grave violazione delle norme internazionali nonché di un crimine di guerra; ricorda che il Sudan ha sottoscritto la Convenzione sulle armi chimiche e chiede un'indagine internazionale su tali accuse guidata dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; ricorda alle autorità sudanesi la loro responsabilità di proteggere i diritti umani; |
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2. |
resta profondamente preoccupato per le continue uccisioni illegali, i rapimenti e la violenza di genere e sessuale nelle zone di conflitto, in particolare nel Darfur, nel Kordofan meridionale e nel Nilo Azzurro, nonché per la concomitante grave emergenza umanitaria causata dai notevoli sfollamenti interni; chiede che si ponga immediatamente fine ai bombardamenti aerei sui civili da parte delle forze sudanesi; |
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3. |
condanna l'arresto e la detenzione arbitrari di attivisti nonché la detenzione in atto di difensori dei diritti umani e giornalisti in Sudan; esorta il governo del Sudan a garantire l'esercizio pacifico delle libertà di espressione, di associazione e di riunione; sottolinea che il dialogo nazionale avrà successo unicamente se sarà condotto in un contesto nel quale sono garantite le libertà di espressione, dei media, di associazione e di riunione; |
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4. |
invita l'Unione africana e il governo del Sudan a indagare tempestivamente su tutte le accuse di tortura, maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e ricorso eccessivo alla forza e ad assicurare i responsabili alla giustizia in processi equi, senza ricorrere alla pena di morte; invita il governo del Sudan a proclamare una moratoria immediata di tutte le esecuzioni nonché l'abolizione della pena di morte e di tutte le forme di punizione corporale; |
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5. |
esprime particolare preoccupazione per le limitazioni di accesso ancora imposte alle agenzie e organizzazioni umanitarie internazionali; esige che il governo sudanese compia ogni sforzo possibile per migliorare l'accesso delle agenzie umanitarie internazionali a tutti i soggetti in cerca di aiuto umanitario in linea con i suoi impegni nel quadro dell'esame periodico universale; esorta il governo del Sudan ad impegnarsi in uno spirito costruttivo con le organizzazioni della società civile onde promuovere senza indugio la consapevolezza dei diritti umani in Sudan; |
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6. |
ribadisce che la libertà di religione, di coscienza e di credo è un diritto umano universale che deve essere protetto ovunque e per tutti; chiede che il governo sudanese abroghi tutte le disposizioni di legge che penalizzano o discriminano le persone per le loro convinzioni religiose, soprattutto nei casi di apostasia e in particolare Petr Jašek, un operatore umanitario di origine ceca della missione Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi Taour e Kuwa Shamal, pastori sudanesi, e Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, uno studente del Darfur; |
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7. |
esprime la propria preoccupazione in merito all'aumento delle repressioni da parte dei NISS sui cittadini attivisti della società civile ed esorta il Sudan a rilasciare immediatamente e senza condizioni i detenuti e a porre fine senza indugio alle detenzioni arbitrarie, a ritirare tutte le accuse che derivano dalle loro attività pacifiche e a consentire alle ONG, ad esempio al personale di TRACKS, ai relativi affiliati e agli studenti attivisti di svolgere il proprio lavoro senza timore di rappresaglie; |
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8. |
prende atto che il Sudan ha accettato le raccomandazioni a ratificare la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e a intensificare gli sforzi per impedire la tortura e i trattamenti disumani; invita tuttavia il governo sudanese a rivedere con urgenza la propria legge sulla sicurezza nazionale, che consente la detenzione degli indagati per un periodo fino a quattro mesi e mezzo senza alcuna forma di riesame giudiziario, e a riformare il proprio ordinamento giuridico conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani; |
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9. |
invita il governo del Sudan ad abrogare le ampie immunità previste nella legislazione sudanese, a pubblicare le conclusioni delle tre commissioni d'inchiesta statali e ad ammettere pubblicamente l'entità delle uccisioni avvenute durante la repressione dei manifestanti contro l'austerità nel settembre 2013 nonché a garantire giustizia alle vittime; |
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10. |
rammenta le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del giugno 2008, che denunciano il continuo rifiuto da parte del governo del Sudan di cooperare con la CPI e sottolineano l'obbligo, e la capacità, del governo sudanese di impegnarsi in tale cooperazione, segnalando altresì la necessità di rispettare tutti i mandati d'arresto emessi dalla CPI; esorta Omar al-Bashir a rispettare il diritto internazionale e a comparire dinanzi alla CPI per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio; |
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11. |
invita gli Stati membri dell'Unione africana, in particolare i paesi che hanno ospitato il presidente Bashir (Repubblica democratica del Congo, Ciad, Sud Africa, Uganda e Gibuti), a rispettare lo statuto di Roma e le decisioni della CPI; |
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12. |
invita l'UE ad attivarsi per imporre sanzioni punitive mirate nei confronti dei responsabili di continui crimini di guerra e mancata collaborazione con la CPI; chiede al SEAE di elaborare un elenco di persone destinatarie di tali sanzioni senza ulteriori indugi; |
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13. |
prende atto che il governo del Sudan ha firmato l'accordo su una tabella di marcia il 16 marzo 2016 e ha successivamente precisato i suoi impegni in merito all'inclusione di altri pertinenti soggetti interessati nel dialogo nazionale e sul fatto di continuare a rispettare le decisioni adottate tra i firmatari dell'opposizione e il meccanismo 7 + 7, il comitato direttivo del dialogo nazionale; insiste sulla necessità che tutte le parti rispettino i loro impegni e chiede un dialogo continuo verso l'istituzione di un cessate il fuoco definitivo; invita l'UE e i suoi Stati membri a portare avanti il loro impegno a sostenere gli sforzi dell'Unione africana per portare la pace in Sudan e al popolo sudanese nella transizione verso una democrazia riformata dall'interno; |
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14. |
invita le Nazioni Unite e la missione dell'Unione africana nel Darfur (UNAMID) a stabilire una presenza permanente all'interno della zona del Jebel Marra; invita l'UNAMID a indagare senza indugio e a riferire pubblicamente in merito alle accuse di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale da parte di membri delle forze del governo sudanese e delle forze di opposizione nella zona del Jebel Marra; |
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15. |
invita il SEAE e la Commissione a sorvegliare da vicino l'assistenza allo sviluppo dell'UE in Sudan al fine di evitare qualsiasi sostegno diretto o indiretto alle milizie locali e ad assicurare che le RSF che pattugliano le frontiere del Sudan con l'Egitto e la Libia non dichiarino di combattere la migrazione illegale a nome dell'UE; |
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16. |
esorta la Commissione e gli Stati membri interessati a garantire la completa trasparenza circa il progetto in merito a una migliore gestione della migrazione con il Sudan, compresi tutte le attività previste e i beneficiari di finanziamenti UE e nazionali, e ad elaborare una relazione completa sulla visita di una delegazione tecnica dell'UE in Sudan nel maggio 2016; |
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17. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che il Parlamento sia pienamente informato in merito al dialogo instaurato nell'ambito del processo di Khartoum e che le attività finanziate dal Fondo fiduciario UE-Africa, in particolare quelle volte a sviluppare le capacità del governo del Sudan, siano eseguite in piena conformità con gli accordi esistenti, garantendo che il rispetto degli obblighi internazionali e delle leggi sia pienamente trasparente per i cittadini e la società civile nell'UE e in Sudan; |
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18. |
rileva con preoccupazione la persistente e frequente violazione dei diritti delle donne in Sudan, e in particolare dell'articolo 152 del codice penale, ed esorta le autorità sudanesi a firmare e a ratificare in tempi brevi la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; |
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, all'Unione Africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano e all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. |
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/37 |
P8_TA(2016)0380
Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sulla Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall (2016/2912(RSP))
(2018/C 215/07)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Thailandia, in particolare quelle del 20 maggio 2010 (1), del 6 febbraio 2014 (2), del 21 maggio 2015 (3) e dell'8 ottobre 2015 (4), |
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vista la risposta fornita il 19 novembre 2015 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, a nome della Commissione sulla situazione di Andy Hall, |
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viste le dichiarazioni rese il 14 novembre 2014 dalla delegazione dell'UE in Thailandia, di concerto con i capi missione dell'UE nel paese, |
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vista la dichiarazione alla stampa rilasciata il 20 settembre 2016 dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, |
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vista la dichiarazione resa il 21 settembre 2016 da Maurizio Bussi, direttore nazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro per la Thailandia, la Cambogia e la Repubblica democratica popolare del Laos, sulla condanna dell'attivista per i diritti dei lavoratori Andy Hall in Thailandia, |
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visti il riesame periodico universale della Thailandia dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sue raccomandazioni, dell'11 maggio 2016, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, |
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vista la relazione sulla migrazione in Thailandia del 2014, elaborata dal gruppo di lavoro tematico delle Nazioni Unite sulla migrazione, |
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viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998 e la risoluzione A/RES/70/161 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2015, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, di cui la Thailandia è parte, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 1984, |
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vista la dichiarazione sui diritti umani dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, del 18 novembre 2012, |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, |
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visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 20 settembre 2016 Andy Hall, difensore dei diritti dei lavoratori e cittadino dell'UE, è stato condannato a tre anni di reclusione con sospensione della pena e a versare una multa di 150 000 THB per aver contribuito a una relazione dell'ONG finlandese Finnwatch che metteva in luce le violazioni dei diritti dei lavoratori in uno stabilimento thailandese di lavorazione dell'ananas, la Natural Fruit Company Ltd; |
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B. |
considerando che Andy Hall è stato formalmente accusato del reato di diffamazione e di reati informatici in relazione alla pubblicazione online della suddetta relazione, e che i due procedimenti penali a suo carico sono stati autorizzati a procedere nel sistema giudiziario thailandese; |
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C. |
considerando che varie violazioni dei diritti dei lavoratori commesse dalla società erano state riconosciute dal ministero thailandese del Lavoro e dai dipendenti della Natural Fruit Company Ltd, in occasione di udienze precedenti; |
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D. |
considerando che il 18 settembre 2015 il Tribunale di Prakanong (Bangkok), nell'emettere una sentenza a favore di Andy Hall, aveva confermato l'archiviazione dell'altro procedimento penale per diffamazione a suo carico, decisione impugnata dalla Natural Fruit Company Ltd e dal Procuratore generale thailandese e al momento all'esame della Corte suprema; che i due procedimenti civili sono stati sospesi in attesa della deliberazione nei due procedimenti penali; |
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E. |
considerando che, secondo le notizie diffuse dai mezzi di comunicazione internazionali e thailandesi, la Migrant Workers Rights Network (MWRN), un'organizzazione a cui Andy Hall fornisce consulenza, lo stesso Hall e 14 lavoratori di un'azienda avicola originari del Myanmar/Birmania sono stati minacciati di simili azioni penali per diffamazione o reati informatici da un'impresa thailandese che fornisce prodotti avicoli al mercato europeo; |
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F. |
considerando che il 28 settembre 2016 le autorità thailandesi hanno bloccato la presentazione pubblica e la promozione, da parte di alcuni esperti e ricercatori stranieri sui diritti umani, dell'ultimo rapporto di ricerca di Amnesty International che documenta la tortura o gli abusi regolari contro gli oppositori politici, i lavoratori migranti, i presunti ribelli e altre persone presso basi militari, commissariati e strutture di detenzione; |
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G. |
considerando che l'uso sproporzionato delle leggi penali sulla diffamazione, che prevedono pene detentive, contro i difensori dei diritti umani che segnalano presunte violazioni dei diritti umani limita la libertà di espressione ed è contrario agli obblighi assunti dalla Thailandia a norma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui è parte; |
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H. |
considerando che in Thailandia vivono quasi quattro milioni di stranieri, 2,7 milioni dei quali provengono da Cambogia, Laos o Myanmar/Birmania; che dal 2001 i migranti originari di questi paesi possono richiedere un permesso di lavoro, sebbene i lavoratori migranti non registrati in Thailandia siano ancora oltre un milione; |
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I. |
considerando che, secondo la dichiarazione rilasciata da Human Rights Watch il 18 settembre 2016, da anni i diritti umani e del lavoro dei lavoratori migranti originari del Myanmar/Birmania, della Cambogia e del Laos, presenti in Thailandia e che lavorano nel paese, sono sistematicamente violati nell'impunità e che la tutela di tali lavoratori da parte delle leggi thailandesi è spesso minima o assente, sebbene il governo abbia dichiarato che tutti i lavoratori migranti legalmente registrati sono tutelati in base a tali leggi; |
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J. |
considerando che la Thailandia ha proceduto ad applicare un protocollo d'intesa sulla cooperazione in materia di occupazione dei lavoratori con la Cambogia e il Laos nel 2006 e con il Myanmar/Birmania nel 2009; che, in base al sistema definito nel suddetto protocollo, i lavoratori potrebbero ottenere un'offerta di lavoro e i documenti di viaggio prima di recarsi in Thailandia, ma che solo il 5 % dei lavoratori provenienti da tali paesi ha seguito la procedura del protocollo; |
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1. |
accoglie con favore il forte impegno dell'UE a favore del popolo thailandese, con il quale l'Unione ha legami politici, economici e culturali solidi e di lunga data; |
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2. |
deplora la sentenza di colpevolezza nei confronti di Andy Hall ed esprime preoccupazione per il procedimento giudiziario e per le sue possibili ripercussioni sulla libertà dei difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro; |
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3. |
invita il governo thailandese ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto e la tutela dei diritti di Andy Hall e degli altri difensori dei diritti umani, compreso il diritto a un equo processo, nonché a promuovere un contesto favorevole al godimento dei diritti umani e, in particolare, a garantire che la promozione e la tutela di tali diritti non siano configurate come reato; |
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4. |
chiede alle autorità della Thailandia di far sì che le leggi thailandesi sulla diffamazione rispettino il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui il paese è parte, e di rivedere la legge sui reati informatici, la cui formulazione attuale è eccessivamente vaga; |
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5. |
elogia il SEAE per gli sforzi compiuti in relazione al caso di Andy Hall e lo esorta a continuare a seguire la situazione da vicino; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a sollevare la questione con il governo thailandese in occasione della prossima riunione ministeriale ASEAN-UE a Bangkok; |
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6. |
invita il governo thailandese e le istituzioni pubbliche a rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali assunti dal paese riguardo all'indipendenza della magistratura, al diritto a un giusto ed equo processo nonché al diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; |
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7. |
prende atto dei progressi compiuti dal governo thailandese nella lotta allo sfruttamento dei lavoratori e nella protezione dei lavoratori nazionali e migranti, come dimostrato soprattutto dal rafforzamento del sistema di ispezione del lavoro, dalla legislazione che disciplina le agenzie di collocamento, dalle misure intese a prevenire la servitù da debito e la tratta di esseri umani, dall'inasprimento della politica di sanzioni per gli abusi sul lavoro, dalla ratifica della convenzione n. 187 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dalla firma, nel marzo 2016, della Convenzione sul lavoro marittimo; |
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8. |
invita le autorità thailandesi ad adottare e attuare, nel diritto e nella pratica, una politica di immigrazione olistica con una prospettiva a lungo termine per i lavoratori migranti poco qualificati, in conformità dei principi in materia di diritti umani e tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro; propone, al riguardo, di rivedere innanzitutto la legge sulle relazioni sindacali, nell'ottica di garantire ai lavoratori migranti lo stesso diritto alla libertà di associazione riconosciuto ai cittadini thailandesi; |
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9. |
chiede la tutela dei lavoratori migranti attraverso l'offerta di maggiori incentivi ai datori di lavoro affinché si impegnino nel processo di regolarizzazione, e che siano imposte ammende elevate o altre sanzioni ai datori di lavoro che non intraprendono il processo di regolarizzazione o violano il diritto del lavoro; |
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10. |
invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la delegazione dell'UE a Bangkok e le delegazioni degli Stati membri a continuare a monitorare la situazione dei diritti umani in Thailandia, a continuare a impegnarsi con il governo e la società civile e a impiegare tutti gli strumenti a disposizione per garantire il rispetto dei diritti umani, dei difensori dei diritti umani e dello Stato di diritto nel paese; |
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11. |
esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che le imprese stabilite nei loro territori e operanti in Thailandia rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani attraverso una sorveglianza e una rendicontazione trasparenti, di concerto con la società civile, e accoglie con favore il sostegno fornito dal gruppo commerciale finlandese S Group a Andy Hall; |
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12. |
è fermamente convinto che le imprese dovrebbero rispondere di qualsiasi danno ambientale o abuso dei diritti umani da esse commesso e che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere l'importanza fondamentale di tale principio; |
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13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al governo e al parlamento della Thailandia, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi dei paesi dell'Associazione della nazioni del Sud-Est asiatico. |
(1) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 152.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0107.
(3) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 52.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0343.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/40 |
P8_TA(2016)0381
Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sui principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9 (2016/2898(RSP))
(2018/C 215/08)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), |
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— |
visto il progetto definitivo di regolamento (UE) …/… della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, |
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— |
visti l'International Financial Reporting Standard (principio internazionale d'informativa finanziaria) IFRS 9 sugli strumenti finanziari, pubblicato il 24 luglio 2014 dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB), il parere sull'omologazione dell'IFRS 9 (2) espresso dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), la valutazione dell'IFRS 9 effettuata dall'EFRAG in base al principio della rappresentazione veritiera e corretta e le lettere di osservazioni della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sull'omologazione dell'IFRS 9, |
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— |
viste le modifiche all'IFRS 4 pubblicate dallo IASB il 12 settembre 2016, relative all'applicazione dell'IFRS 9 — Strumenti finanziari contestualmente all'IFRS 4 — Contratti assicurativi (Applying IFRS 9 'Financial Instruments' with IFRS 4 'Insurance Contracts'), |
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— |
vista la relazione di Philippe Maystadt dell'ottobre 2013 intitolata «Should IFRS standards be more European?» (Gli IFRS dovrebbero essere più europei?), |
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vista la dichiarazione dei leader del G20 del 2 aprile 2009, |
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— |
vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009, |
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— |
vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB) (3), |
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— |
viste la lettera in data 8 gennaio 2016 della sua commissione per i problemi economici e monetari alla presidenza del comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), nella quale si sollecitava un'analisi delle implicazioni per la stabilità finanziaria derivanti dall'introduzione dell'IFRS 9, e la lettera di risposta in data 29 febbraio 2016, |
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— |
viste la lettera in data 16 giugno 2016 della sua commissione per i problemi economici e monetari al commissario per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, relativa all'omologazione dell'IFRS 9, e la lettera di risposta in data 15 luglio 2016, |
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— |
visti gli studi realizzati per la sua commissione per i problemi economici e monetari sull'IFRS 9 («IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», sui criteri di omologazione IFRS in relazione all'IFRS 9, «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», sulla rilevanza dell'IFRS 9 per la stabilità finanziaria e le norme di vigilanza, «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study», sulle riduzioni di valore dei titoli del governo greco in base all'IAS 39 e all'IFRS 9, ed «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches», sulla contabilità basata sulla perdita attesa per la riduzione di valore degli strumenti finanziari: gli approcci FASB e IASB IFRS 9), |
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— |
vista l'interrogazione alla Commissione sugli International Financial Reporting Standard (principi internazionali d'informativa finanziaria): IFRS 9 (O-000115/2016 — B8-0721/2016), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari, |
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— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la crisi finanziaria mondiale ha portato il G20 e l'UE a occuparsi del ruolo svolto dai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) rispetto alla stabilità finanziaria e alla crescita, in particolare per quanto concerne le norme relative alla rilevazione delle perdite subite nel sistema bancario; che il G20 e la relazione de Larosière hanno messo in evidenza già prima della crisi i principali problemi inerenti ai principi contabili, tra cui la prociclicità collegata al principio del valore di mercato e la contabilizzazione degli utili e delle perdite, la sottovalutazione dell'accumulo dei rischi durante le fasi ascendenti del ciclo economico e l'assenza di una metodologia comune e trasparente per la valutazione degli attivi non realizzabili e deteriorati; |
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B. |
considerando che l'IFRS 9 — Strumenti finanziari costituisce la principale risposta dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) a taluni aspetti della crisi finanziaria e al suo impatto sul settore bancario; che l'IFRS 9 entrerà in vigore il 1o gennaio 2018, sostituendo lo IAS 39; |
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C. |
considerando che l'EFRAG ha formulato un parere positivo sull'omologazione dell'IFRS 9, con una serie di osservazioni riguardanti l'uso del «valore equo» in presenza di difficoltà del mercato, l'assenza di una base concettuale in relazione all'approccio di accantonamento per perdite su 12 mesi e le disposizioni insoddisfacenti in materia di investimenti a lungo termine; che, a causa delle diverse date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del nuovo, futuro principio IFRS 17 in materia assicurativa, il parere formulava una riserva circa l'applicabilità del principio al settore assicurativo; |
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D. |
considerando che la controversia e il dibattito sugli effetti che la contabilizzazione al valore equo produce sugli investimenti a lungo termine sono accentuati dall'assenza di una valutazione quantitativa d'impatto in proposito; |
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E. |
considerando che la rilevazione degli utili non realizzati in base alla contabilizzazione al valore equo potrebbe essere considerata una violazione della direttiva sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e della direttiva contabile; che la Commissione sta procedendo a un'analisi comparativa delle prassi degli Stati membri in materia di distribuzione di dividendi; |
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F. |
considerando che il principio di prudenza deve essere il principale ispiratore di qualsiasi norma contabile; |
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G. |
considerando che il nuovo principio sembra altrettanto complesso del suo predecessore, lo IAS 39, se non addirittura più complesso; che l'obiettivo iniziale era ridurre il livello di complessità; |
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H. |
considerando che il nuovo futuro principio relativo ai contratti assicurativi, l'IFRS 17, che sostituisce l'IFRS 4, dovrebbe entrare in vigore dopo il 2020; che sono stati espressi timori circa il fatto che le date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e dell'IFRS 17 non coincidono; che nel settembre 2016 lo IASB ha pubblicato le modifiche definitive all'IFRS 4 prospettando due possibili soluzioni: l'approccio della sovrapposizione e un'esenzione temporanea a livello dell'entità che redige il bilancio; |
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I. |
considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha esaminato l'IFRS 9 — Strumenti finanziari procedendo a un'audizione pubblica, commissionando quattro studi su tale principio e predisponendo attività di controllo a livello di commissione nonché attività da parte della sua equipe permanente IFRS; |
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1. |
osserva che l'IFRS 9 — Strumenti finanziari costituisce una delle principali risposte dello IASB alla crisi finanziaria; rileva che gli sforzi di attuazione sono già in corso; |
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2. |
riconosce che l'IFRS 9 rappresenta un miglioramento rispetto all'IAS 39, in quanto il passaggio da un modello di riduzione di valore (impairment) fondato sulla «perdita sostenuta» a un modello fondato sulla «perdita attesa» costituisce una risposta al problema del «troppo poco, troppo tardi» nella procedura di rilevazione delle perdute su crediti; osserva tuttavia che l'IFRS 9 richiede una notevole dose di discernimento nel processo di contabilizzazione; sottolinea che da parte dei revisori contabili vi sono enormi divergenze di opinione e poche indicazioni concrete in proposito; chiede pertanto che le autorità europee di vigilanza, in collaborazione con la Commissione e l'EFRAG, definiscano orientamenti al riguardo, al fine di evitare qualsiasi abuso del margine di discrezionalità; |
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3. |
afferma di non essere contrario al regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, ma ricorda le richieste avanzate in relazione all'IFRS 9 nella sua già citata risoluzione del 7 giugno 2016; |
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4. |
ricorda che l'approccio «legiferare meglio» richiede una valutazione d'impatto; osserva che, nel caso dell'IFRS 9, non esiste un'adeguata valutazione quantitativa dell'impatto, in parte a causa della mancanza di dati affidabili; sottolinea che è necessario comprendere meglio l'impatto dell'IFRS 9 sul settore bancario, sul settore assicurativo e sui mercati finanziari in generale, ma anche sul comparto finanziario nel suo insieme; sollecita quindi nuovamente lo IASB e l'EFRAG a rafforzare la loro capacità di analisi dell'impatto, in particolare in campo macroeconomico; |
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5. |
rinnova la richiesta rivolta dalla sua commissione per i problemi economici e monetari all'ESRB, affinché questi valuti le implicazioni per la stabilità finanziaria dell'introduzione dell'IFRS 9; ricorda che l'ESBR si è impegnato a dar seguito a tale richiesta nel corso del 2017; plaude al fatto che l'ESBR abbia istituito una nuova task force sull'IFRS 9; ricorda le raccomandazioni contenute nella relazione Maystadt concernenti l'estensione del criterio del «bene pubblico», in base alle quali i principi contabili non dovrebbero né compromettere la stabilità finanziaria nell'Unione europea né ostacolare lo sviluppo economico dell'UE; |
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6. |
osserva che è importante comprendere pienamente l'interazione tra l'IFRS 9 e gli altri requisiti normativi; valuta positivamente il fatto che l'EBA stia procedendo a una valutazione dell'impatto dell'IFRS 9 sulle banche dell'Unione europea al fine di meglio comprendere le ripercussioni di tale principio sui fondi propri obbligatori, l'interazione con altri requisiti prudenziali e il modo in cui gli istituti si stanno preparando all'applicazione dell'IFRS 9; osserva che le banche che utilizzano il metodo standardizzato sarebbero probabilmente le più colpite da una riduzione del loro capitale primario di classe 1; invita dunque la Commissione a proporre, entro fine 2017, misure adeguate nel quadro prudenziale, quali l'inserimento, nel regolamento sui requisiti patrimoniali, di un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare per tre anni, o fino a che non sarà stata posta in essere una soluzione internazionale adeguata, l'impatto del nuovo modello di impairment, evitando ripercussioni improvvise e ingiustificate sui coefficienti di capitale e i prestiti bancari; |
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7. |
prende atto del disallineamento delle date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del nuovo, futuro principio IFRS 17 relativo al settore assicurativo; osserva che lo IASB ha pubblicato modifiche all'IFRS 4 per tener conto di alcuni dei timori espressi, segnatamente quelli relativi all'uso dell'approccio facoltativo del differimento; invita la Commissione ad affrontare attentamente la questione, in modo soddisfacente e adeguato, con il sostegno dell'EFRAG, garantendo un'effettiva parità di condizioni all'interno dell'UE; |
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8. |
sottolinea l'importanza che gli investimenti a lungo termine rivestono per la crescita economica; è preoccupato dal fatto che il trattamento contabile previsto dall'IFRS 9 per taluni strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente come investimenti a lungo termine, in particolare il capitale netto, possa contrastare con l'obiettivo generale di promuovere gli investimenti a lungo termine; invita la Commissione a garantire che l'IFRS 9 sia funzionale alla strategia dell'UE in materia di investimenti a lungo termine e riduca la prociclicità e gli incentivi a un'eccessiva assunzione di rischio; invita la Commissione a presentare una valutazione entro dicembre 2017; |
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9. |
plaude all'attuale iniziativa della Commissione volta a comparare le prassi degli Stati membri in materia di distribuzione di dividendi; invita la Commissione a garantire che l'IFRS 9 sia conforme alla direttiva sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e alla direttiva contabile, nonché a cooperare, ove necessario, con lo IASB e gli organi di normazione contabile a livello nazionale e di paesi terzi per ottenere il loro sostegno per eventuali modifiche o, in assenza di tale sostegno, prevedere opportune modifiche nel diritto dell'Unione; |
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10. |
invita la Commissione, unitamente alle autorità europee di vigilanza (AEV), alla BCE, al comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e all'EFRAG, a monitorare attentamente l'attuazione dell'IFRS 9 nell'Unione europea e a preparare entro giugno 2019 una valutazione d'impatto ex post, presentandola al Parlamento europeo e agendo conformemente alle sue posizioni; |
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11. |
invita lo IASB a procedere a un esame post-attuazione dell'IFRS 9 per individuare e valutare gli effetti indesiderati di tale principio, in particolare sugli investimenti a lungo termine; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione. |
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEndorsement%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0248.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/44 |
P8_TA(2016)0382
Situazione in Siria
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sulla Siria (2016/2894(RSP))
(2018/C 215/09)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che si assiste a un inasprimento delle ostilità in Siria, in particolare ad Aleppo, che è stata colpita da pesanti bombardamenti aerei, alcuni dei quali rivolti contro strutture mediche; che la situazione ha registrato un rapido e drammatico deterioramento, nonostante gli sforzi profusi dalla comunità internazionale per pervenire a una cessazione delle ostilità; |
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B. |
considerando che l'Unione europea è uno dei principali fornitori di aiuti umanitari destinati alle persone che fuggono dalle violenze e dalle distruzioni senza precedenti in Siria; che l'assenza di unità internazionale rende molto più difficile raggiungere una soluzione negoziata al conflitto in Siria; |
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C. |
considerando che l'UE dovrebbe perseverare nei propri sforzi e assumere collettivamente, attraverso l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, un ruolo più incisivo nella mediazione di un accordo di pace in Siria; |
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1. |
condanna con fermezza tutti gli attacchi rivolti contro i civili e le infrastrutture civili, il mantenimento dei vari assedi in Siria e l'impossibilità per l'assistenza umanitaria di raggiungere la popolazione bisognosa; esprime massima preoccupazione per le sofferenze delle persone che si trovano nelle zone assediate ad Aleppo e in tutta la Siria, tra cui molte donne e bambini, che non hanno accesso ai beni umanitari essenziali e hanno disperato bisogno di cibo, acqua potabile e forniture mediche; |
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2. |
deplora con forza e condanna incondizionatamente gli attacchi sferrati di recente contro un convoglio di aiuti umanitari e un magazzino della Mezzaluna rossa nelle vicinanze di Aleppo, che rappresentano gravi e preoccupanti violazioni del diritto internazionale umanitario e possibili crimini di guerra; rende omaggio agli operatori umanitari che hanno perso la vita nel tentativo di prestare assistenza alla popolazione ad Aleppo e in tutta la Siria e porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime; invita a prendere provvedimenti contro i responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni; |
|
3. |
sollecita tutte le parti coinvolte nel conflitto, in particolare la Russia e il regime di Assad, a mettere fine a tutti gli attacchi rivolti contro i civili e le infrastrutture civili, incluse quelle idriche ed elettriche, ad adottare misure credibili e immediate in vista di una cessazione delle ostilità, a togliere tutti gli assedi e a consentire un accesso rapido, sicuro e privo di restrizioni alle agenzie umanitarie affinché possano raggiungere le popolazioni che necessitano di aiuto; |
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4. |
accoglie con favore l'iniziativa umanitaria di emergenza dell'UE a favore di Aleppo, finalizzata non solo a mobilitare fondi per le esigenze umanitarie urgenti, ma anche a garantire l'evacuazione sanitaria dei feriti e dei malati, in particolare donne, bambini e anziani, dalla parte orientale della città; esorta tutte le parti a rilasciare con urgenza le autorizzazioni necessarie per consentire la consegna di aiuti umanitari e le evacuazioni sanitarie; |
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5. |
sollecita tutti i membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria a riprendere i negoziati per facilitare la conclusione di una tregua stabile nonché a intensificare i lavori volti a raggiungere una soluzione politica duratura in Siria; sostiene pienamente gli sforzi profusi in tal senso dall'inviato speciale delle Nazioni Unite Staffan de Mistura; |
|
6. |
invita l'AR/VP a rinnovare gli sforzi atti a definire una strategia comune dell'UE sulla Siria che agevoli il raggiungimento di una soluzione politica e includa strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione per rafforzare il rispetto degli accordi conclusi e degli obblighi assunti nel quadro del gruppo internazionale di sostegno alla Siria; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, alle Nazioni Unite, ai membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria. |
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/46 |
P8_TA(2016)0383
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2016 a Marrakech (Marocco) (COP22)
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sull'attuazione dell'accordo di Parigi e la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22) (2016/2814(RSP))
(2018/C 215/10)
Il Parlamento europeo,
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visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto, |
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visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la ventunesima conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC e l'undicesima conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, |
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— |
viste la diciottesima conferenza delle parti (COP18) dell'UNFCCC e l'ottava conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP8), tenutesi a Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, come pure l'adozione di un emendamento al protocollo di Kyoto che istituisce un secondo periodo di impegno — dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 — nell'ambito del protocollo stesso, |
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— |
visti l'apertura alla firma, il 22 aprile 2016, dell'accordo di Parigi presso il quartier generale delle Nazioni Unite (ONU) a New York, che si concluderà il 21 aprile 2017, la firma del suddetto accordo da parte di 180 paesi e il deposito da parte di 27 paesi di strumenti per la sua ratifica, i quali rappresentano nell'insieme il 39,08 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra (al 7 settembre 2016), |
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vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» (1), |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2016 dal titolo «Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi» (COM(2016)0110), |
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visti la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 dal titolo «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013)0216) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, |
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visti i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) relativi all'UE e ai suoi Stati membri, presentati all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione il 6 marzo 2015, |
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viste la quinta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e la relativa relazione di sintesi, |
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viste la relazione di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del novembre 2014, intitolata «The Emissions Gap Report 2014» (Relazione 2014 sul divario delle emissioni), e la relazione dell'UNEP intitolata «Global Adaptation Gap Report 2014» (Relazione 2014 sul divario in termini di adattamento), |
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vista la dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice del G7, tenutosi al castello di Elmau (Germania) dal 7 all'8 giugno 2015, intitolata «Guardare avanti, agire insieme», nella quale è stata ribadita l'intenzione di rispettare l'impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra tra il 40 % e il 70 % entro il 2050, rispetto ai livelli del 2010, con la necessità di garantire che tale riduzione vada più nella direzione del 70 % che del 40 %, |
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— |
vista la dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice del G7, tenutosi il 26 e 27 maggio 2016 a Ise-Shima (Giappone), nella quale tutte le parti sono state invitate ad adoperarsi per rendere possibile l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi nel 2016, |
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vista la relazione del comitato europeo per il rischio sistemico, del febbraio 2016, dal titolo «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk» (Troppo tardi, troppo improvvisa: transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e rischio sistemico), |
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— |
vista l'enciclica «Laudato si'», |
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— |
visti i «10 messaggi chiave sul cambiamento climatico» dell'International Resource Panel, del dicembre 2015, |
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— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'accordo di Parigi entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato presso l'ONU i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; |
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B. |
considerando che il percorso di riduzione rappresentato dalle proposte della Commissione per il quadro 2030 per il clima non è in linea con gli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi; che è opportuno innanzitutto riadattare gli obiettivi, puntando ai livelli più alti dell'attuale intervallo per il 2050, ossia almeno al 95 % entro il 2050; |
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C. |
considerando che l'impegno a mitigare il riscaldamento globale non dovrebbe essere considerato un ostacolo al perseguimento della crescita economica, ma dovrebbe, al contrario, essere visto come una leva per creare nuova crescita economica e nuova occupazione in chiave sostenibile; |
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D. |
considerando che i cambiamenti climatici possono aumentare la competizione per risorse quali cibo, acqua e terre da pascolo, inasprire le difficoltà economiche e l'instabilità politica e potrebbero divenire, in un futuro non troppo lontano, la causa principale degli spostamenti di popolazioni sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali; che la questione della migrazione climatica dovrebbe pertanto essere posta al centro dell'agenda internazionale; |
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E. |
considerando che gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici saranno avvertiti nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in quelli meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, i quali dispongono di risorse insufficienti per prepararsi e adattarsi ai cambiamenti in atto; che, stando all'IPCC, l'Africa è particolarmente vulnerabile alle sfide poste da questa situazione ed è quindi esposta a stress idrico, eventi atmosferici estremamente violenti e insicurezza alimentare dovuta alla siccità e alla desertificazione; |
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F. |
considerando che il 6 marzo 2015 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno presentato all'UNFCCC il loro INDC, impegnandosi a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, come definito nelle conclusioni del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2014, sul quadro strategico su clima ed energia per il 2030; |
Azione per il clima fondata su solide basi scientifiche
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1. |
rammenta che, stando alle prove scientifiche presentate nella quinta relazione di valutazione dell'IPCC del 2014, il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, i cambiamenti climatici sono una realtà attuale e le attività umane sono la causa predominante del riscaldamento osservato sin dalla metà del XX secolo; esprime preoccupazione per gli effetti diffusi e considerevoli dei cambiamenti climatici, che sono già chiaramente osservabili nei sistemi naturali e umani di tutti i continenti e negli oceani; |
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2. |
prende atto delle conclusioni del Segretariato dell'UNFCCC secondo cui, mantenendo l'attuale ritmo di emissioni di gas a effetto serra a livello globale, si consumerà il bilancio del carbonio residuo in maniera coerente con il contenimento dell'aumento medio della temperatura a livello mondiale entro gli 1,5 oC nei prossimi cinque anni; sottolinea che tutti i paesi dovrebbero accelerare la transizione verso emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero e verso la resilienza climatica, come concordato nell'accordo di Parigi, al fine di evitare le conseguenze peggiori del riscaldamento globale; |
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3. |
sollecita i paesi sviluppati, in particolare l'UE, a ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra oltre gli impegni già assunti per evitare, per quanto possibile, il verificarsi su vasta scala di emissioni negative, dato che le tecnologie non si sono ancora dimostrate efficaci, socialmente accettabili, economiche e sicure; |
Urgenza di ratificare e attuare l'accordo di Parigi
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4. |
accoglie con favore l'accordo di Parigi sul clima quale risultato storico nella lotta contro i cambiamenti climatici e nel multilateralismo; ritiene che si tratti di un accordo ambizioso, equilibrato e giuridicamente vincolante e che la sua adozione e gli annunci cumulativi, formulati da 187 parti alla fine della COP21, di contributi previsti stabiliti a livello nazionale hanno segnato un punto di svolta decisivo verso un'azione globale e collettiva a livello mondiale, che, dopo l'attuazione, imprimerà un'accelerazione definitiva e irreversibile alla transizione verso un'economia globale resiliente ai cambiamenti climatici e a impatto climatico zero; |
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5. |
si compiace vivamente dell'impegno di tutti i paesi a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali, nonché ad adoperarsi per contenere l'aumento della temperatura a 1,5 oC e raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle fonti e gli assorbimenti dei gas a effetto serra dai pozzi («zero emissioni nette»), su una base equa, entro la seconda metà del secolo; |
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6. |
rammenta che contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 oC non garantisce che si eviteranno significative conseguenze climatiche negative; riconosce la necessità di giungere a una chiara comprensione delle specifiche implicazioni programmatiche derivanti dal contenere l'aumento della temperatura globale entro una media di 1,5 oC; accoglie pertanto con favore l'elaborazione nel 2018 di una relazione speciale dell'IPCC a tal fine; sottolinea che non si dovrebbe sopravvalutare il contributo potenziale dei pozzi alla neutralità delle emissioni; |
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7. |
ricorda che per limitare l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto dei 2 oC è necessaria una rapida decarbonizzazione, sempre impegnandosi a contenere tale aumento entro gli 1,5 oC, mentre le emissioni di gas a effetto serra nel mondo dovrebbero raggiungere il loro apice il prima possibile; rammenta che le emissioni globali dovrebbero essere gradualmente eliminate entro il 2050 o subito dopo; richiama tutte le parti in grado di farlo a realizzare gli obiettivi e le strategie nazionali di decarbonizzazione, dando priorità alla graduale eliminazione delle emissioni provenienti dal carbone, che è la fonte energetica più inquinante, e invita l'UE a collaborare con i propri partner internazionali verso tale obiettivo, fornendo esempi di buone pratiche; |
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8. |
sottolinea che l'accordo di Parigi, giuridicamente vincolante, e il percorso verso la decarbonizzazione tracciato forniranno ai decisori indicazioni affidabili, eviteranno una costosa dipendenza dagli investimenti in attività ad alto tenore di carbonio, offriranno certezza e prevedibilità a imprese e investitori e incoraggeranno la transizione da investimenti in combustibili fossili a investimenti a basse emissioni di carbonio; |
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9. |
sottolinea che, anche in mancanza di prove scientifiche sugli effetti del contenimento del riscaldamento globale entro gli 1,5 oC per ogni settore e regione, è evidente che l'impegno attualmente profuso dai paesi non è sufficiente a consentire agli Stati più vulnerabili di raggiungere tali limiti di sicurezza; sollecita tutti i paesi, soprattutto quelli sviluppati, a intensificare assieme gli sforzi e a rendere più ambiziosi i contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) nel contesto del dialogo di facilitazione del 2018; invita pertanto l'UE a impegnarsi a ridurre ulteriormente le emissioni attraverso i propri NDC per il 2030; rammenta che un'azione a livello della sola Unione europea non sarà sufficiente e, pertanto, invita la Commissione e il Consiglio a intensificare le loro attività intese a incoraggiare gli altri partner a fare altrettanto; |
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10. |
accoglie con favore l'impegno contenuto nell'accordo di Parigi di ridurre a «zero nette» le emissioni globali nel corso della seconda metà del secolo; riconosce che ciò significa che la maggior parte dei settori dell'Unione deve raggiungere tale obiettivo molto prima; sottolinea la necessità che l'UE eserciti pressione sulle Parti che seguono un percorso non conforme all'accordo di Parigi; |
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11. |
sollecita la rapida entrata in vigore dell'accordo di Parigi e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una ratifica tempestiva e senza indugio in modo da non ritardare tale entrata in vigore; invita pertanto la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento e alle commissioni competenti in merito allo stato di avanzamento del processo di ratifica e, in particolare, sui motivi degli eventuali ostacoli ancora riscontrati; valuta positivamente il fatto che vari Stati membri abbiano già avviato, e in alcuni casi già completato, le procedure nazionali di ratifica; |
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12. |
deplora tuttavia che la somma di tutti gli INDC a livello globale non permettano neppure di avvicinarsi all'obiettivo dei 2 oC; rileva che è necessaria maggiore ambizione e chiede un'azione concertata da parte dell'UE e degli altri grandi produttori di emissioni per allineare i loro INDC agli impegni assunti con l'accordo di Parigi;; sottolinea l'urgenza e l'importanza fondamentale che tutte le parti, UE compresa, innalzino il loro impegno in termini di riduzione delle emissioni nei propri NDC ogni cinque anni, in linea con il meccanismo relativo all'ambizione dell'accordo di Parigi; ritiene che gli NDC siano strumenti chiave nella pianificazione nazionale dello sviluppo in sinergia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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13. |
evidenzia l'importanza di dimostrare il rispetto, da parte dell'UE, dell'accordo di Parigi, anche attraverso la revisione dei suoi obiettivi e strumenti programmatici a medio e lungo termine, come pure di avviare tale processo quanto prima, onde permettere un dibattito globale in cui il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale assieme ai rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali, della società civile e delle imprese; invita la Commissione a predisporre per l'UE una strategia a «zero emissioni» per la metà del secolo, che definisca un percorso efficiente in termini di costi per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette approvato con l'accordo di Parigi; |
COP22 a Marrakech
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14. |
ritiene opportuno proseguire i negoziati sugli elementi chiave dell'accordo di Parigi, compresi un quadro rafforzato per la trasparenza, dettagli del bilancio globale, orientamenti aggiuntivi sugli INDC, una comprensione della differenziazione, delle perdite e dei danni, finanziamenti per il clima e un sostegno in termini di capacità, una governance multilivello inclusiva nonché un meccanismo inteso ad agevolare l'attuazione e a promuovere la conformità; esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere gli impegni convenuti nel quadro dell'accordo di Parigi, soprattutto riguardo al contributo dell'UE alla mitigazione e all'adattamento, come pure al suo sostegno finanziario, al trasferimento delle tecnologie e allo sviluppo delle capacità, a prescindere da eventuali modifiche di status degli Stati membri dell'UE; |
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15. |
evidenzia che il tempismo è essenziale negli sforzi congiunti per contrastare i cambiamenti climatici e onorare l'accordo di Parigi; sottolinea che l'UE ha la capacità e la responsabilità di dare l'esempio e avviare immediatamente i lavori per allineare i propri obiettivi su clima ed energia all'obiettivo internazionale convenuto di contenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto dei 2 oC, sempre nell'impegno di limitare tale aumento a 1,5 oC; |
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16. |
incoraggia l'UE e gli Stati membri a continuare a partecipare attivamente alla cosiddetta coalizione di ambizione elevata e a impegnarsi ad accelerare il progresso dei negoziati e a sostenere la presidenza marocchina nel promuovere il contributo delle energie rinnovabili e delle misure di adattamento alla lotta globale ai cambiamenti climatici; |
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17. |
sottolinea la necessità di avviare discussioni sulla forma che assumerà il «dialogo di facilitazione» del 2018, che sarà un'occasione importante per colmare il divario esistente in materia di mitigazione, alla luce degli INDC attuali; ritiene che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo proattivo in questo primo dialogo di facilitazione, per fare il punto del livello di ambizione collettiva e dei progressi nell'attuazione degli impegni assunti; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare, con largo anticipo rispetto al dialogo di facilitazione, ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra che vadano al di là degli impegni già assunti a norma dell'accordo di Parigi e a contribuire adeguatamente a colmare il divario in materia di mitigazione in base alle capacità dell'UE; |
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18. |
ricorda che l'aumento delle azioni di mitigazione nel periodo precedente al 2020 è un presupposto assoluto per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi ed è un elemento chiave per valutare l'efficacia della COP di Marrakech; |
Ambizioni pre-2020 e protocollo di Kyoto
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19. |
osserva che l'UE è ora sulla buona strada per eccellere nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020 in materia di energie rinnovabili, e che sono stati registrati miglioramenti significativi sul fronte dell'intensità energetica grazie a edifici, prodotti, processi industriali e veicoli più efficienti, mentre dal 1990 a oggi l'economia europea è cresciuta in termini reali del 45 %; evidenzia tuttavia che è necessario un maggiore livello di ambizione e di azione per mantenere incentivi sufficienti a ottenere le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra necessarie a conseguire gli obiettivi dell'UE su clima ed energia per il 2050; sottolinea che i progressi raggiunti nella riduzione delle emissioni di tali gas nei settori dei trasporti e dell'agricoltura rispetto agli obiettivi per il 2020 sono insufficienti e che occorre incrementare gli sforzi per ottenere il contributo di questi settori alla riduzione delle emissioni entro il 2030; |
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20. |
sottolinea che gli obiettivi 20-20-20 per le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e il risparmio energetico hanno svolto un ruolo chiave nel dare impulso al conseguimento di risultati positivi e nel sostenere l'occupazione di oltre 4,2 milioni di persone in varie ecoindustrie, con una crescita che non si è arrestata neppure durante la crisi economica; |
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21. |
precisa che, sebbene il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto abbia una durata limitata, esso va considerato una tappa intermedia estremamente importante e invita quindi le parti, compresi gli Stati membri dell'UE, a completare quanto prima il processo di ratifica; osserva che il Parlamento ha fatto la sua parte dando la sua approvazione e valuta positivamente quegli Stati membri che hanno già portato a compimento i loro processi interni; |
Sforzi globali di tutti i settori
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22. |
accoglie con favore lo sviluppo di sistemi di scambio di quote di emissione a livello globale, ivi compresi i 17 sistemi di scambio delle emissioni attualmente operativi in quattro continenti, che rappresentano il 40 % del PIL globale, i quali contribuiscono a ridurre le emissioni planetarie in modo efficiente sotto il profilo dei costi; incoraggia la Commissione a promuovere collegamenti tra l'ETS dell'Unione e gli altri sistemi di scambio di quote di emissione allo scopo di istituire meccanismi internazionali per il mercato del carbonio, così da accrescere il livello di ambizione in campo climatico e da contribuire, nel contempo, a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni mediante la creazione di condizioni uniformi; chiede che si compiano sforzi notevoli per mantenere nell'ETS dell'UE qualsiasi Stato membro il cui status sia modificato; invita la Commissione a istituire tutele per garantire che il collegamento con l'ETS dell'Unione offra un contributo per la mitigazione permanente e non comprometta gli obiettivi interni dell'UE in materia di emissioni di gas a effetto serra; |
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23. |
sottolinea che, secondo le conclusioni dell'IPCC, le emissioni dal suolo (agricoltura, allevamento, silvicoltura e altre destinazioni d'uso) presentano notevoli potenzialità di mitigazione e di rafforzamento della resilienza efficienti sotto il profilo dei costi, e che è dunque necessario rafforzare l'azione dell'UE e la cooperazione internazionale per calcolare in modo più accurato e ottimizzare il potenziale di cattura del carbonio delle emissioni dal suolo nonché garantire un sequestro del carbonio sicuro e duraturo; osserva le speciali opportunità associate al settore agroforestale; ricorda l'importante accordo raggiunto ad inizio legislatura in materia di ILUC e auspica che il contributo negoziale offerto dal Parlamento in quella occasione possa fungere da base per una soluzione ambiziosa nel quadro della prossima revisione della normativa; |
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24. |
osserva che la deforestazione e il degrado forestale sono responsabili del 20 % delle emissioni globali di gas serra, ed evidenzia il ruolo delle foreste e della loro gestione sostenibile attiva nel mitigare i cambiamenti climatici e la necessità di rafforzare le capacità di adattamento e la resilienza delle foreste rispetto a tali cambiamenti; sottolinea che sono necessari sforzi di mitigazione concentrati sul settore delle foreste tropicali (REDD+); evidenzia che, senza questi sforzi di mitigazione, l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 oC potrebbe essere impossibile da raggiungere; invita inoltre l'UE ad aumentare gradualmente i finanziamenti internazionali per ridurre la deforestazione nei paesi in via di sviluppo; |
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25. |
sottolinea l'importanza di mantenere i diritti umani al centro dell'azione sul clima e insiste nel chiedere che la Commissione e gli Stati membri garantiscano che i negoziati sulle misure di adattamento riconoscano la necessità di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani, comprese, fra l'altro, l'uguaglianza di genere, la partecipazione piena e paritaria delle donne e la promozione attiva di un'equa trasformazione della forza lavoro che crei posti di lavoro dignitosi e un'occupazione di qualità per tutti; |
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26. |
chiede di inserire il LULUCF nel quadro europeo per il clima e l'energia per il 2030, tenendo conto del fatto che le emissioni ad esso associate devono essere considerate separatamente per evitare che il pozzo LULUCF dell'UE sia impiegato per ridurre gli sforzi di mitigazione in altri settori; |
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27. |
ricorda che il trasporto è il secondo settore per quantità di emissioni di gas serra; si rammarica che il settore dei trasporti aerei e marittimi internazionali non sia menzionato nell'accordo di Parigi; insiste sulla necessità di attuare una serie di strategie volte a ridurre le emissioni di tale settore; ribadisce che le parti dell'UNFCCC devono intervenire per regolamentare e limitare efficacemente le emissioni derivanti dal trasporto aereo e marittimo internazionale, in linea con i bisogni e l'urgenza della situazione; invita tutte le parti ad adoperarsi, attraverso l'ICAO e l'IMO, per elaborare un quadro politico globale che consenta di fornire una risposta efficace e ad adottare misure intese a fissare obiettivi adeguati entro la fine del 2016 onde conseguire le riduzioni necessarie alla luce dell'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 oC; |
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28. |
rammenta che i gas a effetto serra prodotti dal trasporto aereo sono stati integrati nel sistema ETS dell'UE il 1o gennaio 2012, obbligando tutti gli operatori aerei rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS a ottenere quote di emissioni di carbonio; prende atto dell'adozione di due decisioni di sospensione dei termini nel 2013 e 2014, che riducono temporaneamente il campo di applicazione del sistema ETS dell'Unione per escludere i voli internazionali, così da concedere tempo all'ICAO per definire una misura mondiale unica basata sul mercato (GMBM) che riduca le emissioni del trasporto aereo internazionale, e osserva che tale esenzione decadrà a partire dal 2017; |
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29. |
chiede che durante la 39a sessione dell'assemblea dell'ICAO, attualmente in corso, venga elaborata una GMBM equa e solida, da attuare a livello internazionale a partire dal 2020; esprime profonda delusione per l'attuale proposta discussa in seno all'ICAO e ricorda che un'eventuale modifica della vigente legislazione relativa all'inclusione dell'aviazione nel sistema ETS dell'UE può essere presa in considerazione soltanto in presenza di una GMBM ambiziosa e che, in ogni caso, i voli all'interno dell'Unione continueranno a essere soggetti al sistema ETS dell'UE; |
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30. |
pone l'accento sugli avvertimenti del comitato europeo per il rischio sistemico riguardo a una tardiva presa di coscienza dell'importanza del controllo delle emissioni, che potrebbe condurre a una repentina applicazione di restrizioni quantitative all'uso di fonti energetiche ad alto tenore di carbonio, e ai costi della transizione, che sarebbero proporzionalmente più alti e potrebbero avere effetti sulle attività economiche e sugli istituti finanziari; esorta la Commissione a valutare ulteriormente i potenziali rischi sistemici associati a una transizione repentina e a proporre, ove del caso, requisiti di trasparenza per i mercati finanziari e politiche per la mitigazione dei rischi sistemici per quanto possibile; |
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31. |
sottolinea il ruolo fondamentale dell'economia circolare in una società a basse emissioni di carbonio; afferma che azioni incentrate esclusivamente sulla riduzione delle emissioni, senza considerare il contributo derivante dall'impiego di energie rinnovabili e da un uso efficiente delle risorse, non permetteranno di conseguire gli obiettivi previsti; è del parere che la COP22 debba affrontare adeguatamente la transizione verso un modello di economia circolare globale, alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas serra dello sfruttamento delle materie prime e della gestione dei rifiuti; |
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32. |
sottolinea l'importanza di un approccio sistemico e olistico all'ideazione e all'attuazione delle politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rileva, in particolare, l'assenza di legami tra crescita economica, benessere umano e consumo di risorse, visto che l'efficienza delle risorse riduce sia le emissioni di gas serra che altre pressioni sull'ambiente e sulle risorse e favorisce, nel contempo, la crescita sostenibile, mentre una politica basata esclusivamente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non è in grado di garantire la contemporanea efficienza delle risorse; evidenzia che l'efficienza delle risorse permette di conseguire un profitto economico ed ecologico; pone l'accento sul fatto che l'economia circolare e, quindi, il corretto uso delle risorse naturali possono essere mezzi fondamentali ed efficaci per le questioni climatiche; sostiene infatti che gran parte del consumo di energia è direttamente correlato all'estrazione, alla lavorazione, al trasporto, alla trasformazione, all'uso e allo smaltimento delle risorse; afferma che l'aumento della produttività delle risorse attraverso una maggiore efficienza e la riduzione del loro spreco attraverso il riutilizzo, il ritrattamento e il riciclaggio contribuiscono allo stesso tempo anche a una significativa diminuzione del consumo di risorse e delle emissioni di gas serra; richiama a tale proposito l'attenzione sui lavori dell'International Resource Panel; |
Riduzione delle emissioni diverse dal CO2
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33. |
accoglie con favore la dichiarazione dei leader al vertice del G7 di Ise-Shima (Giappone), del 26 e 27 maggio 2016, dove si sottolinea l'importanza di ridurre le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, tra cui il nerofumo, gli idrofluorocarburi (HFC) e il metano, onde contribuire a rallentare il tasso di riscaldamento a breve termine; |
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34. |
chiede che nel 2016 venga adottato, nel quadro del protocollo di Montreal, un piano ambizioso di riduzione graduale degli HFC a livello mondiale; ricorda che l'Unione europea ha adottato una legislazione ambiziosa volta a ridurre gradualmente del 79 % gli idrofluorocarburi entro il 2030 data l'ampia disponibilità di alternative ecocompatibili, il cui potenziale dovrebbe essere pienamente sfruttato; rileva che la graduale riduzione dell'uso di HFC rappresenta una misura di mitigazione facilmente attuabile, sia all'interno che all'esterno dell'Unione; |
Industria e competitività
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35. |
sottolinea che la lotta ai cambiamenti climatici è prioritaria e dovrebbe essere condotta a livello globale, garantendo nel contempo la sicurezza energetica e una crescita economica e un'occupazione sostenibili; |
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36. |
evidenzia che gli investimenti legati al clima necessitano di un quadro giuridico stabile e prevedibile nonché di chiari segnali programmatici; |
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37. |
si compiace che la Cina e altri importanti concorrenti dei settori dell'UE ad alta intensità energetica stiano introducendo meccanismi di scambio delle quote di emissione o altri meccanismi di fissazione del prezzo; ritiene che, fino a quando non saranno raggiunte condizioni paritarie, l'UE dovrebbe mantenere misure adeguate e proporzionate per garantire la competitività dei suoi settori industriali ed evitare, ove necessario, la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, senza dimenticare che le politiche in materia di energia, industria e clima vanno di pari passo; |
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38. |
sottolinea l'importanza di fare un uso migliore dei programmi e degli strumenti esistenti, come Orizzonte 2020, che ammettono la partecipazione di paesi terzi, in particolare nei settori dell'energia, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, nonché l'importanza dell'integrazione della sostenibilità nei programmi pertinenti; |
Politica energetica
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39. |
invita l'UE a spingere la comunità internazionale ad adottare senza indugio misure concrete, anche un calendario, per l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni dannose da un punto di vista ambientale o economico, comprese quelle per i combustibili fossili; |
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40. |
sottolinea che un obiettivo più ambizioso riguardo all'efficienza energetica nell'Unione europea può contribuire a raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di clima e, al tempo stesso, ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; |
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41. |
sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per la riduzione delle emissioni e per il risparmio economico, la sicurezza energetica e la prevenzione e mitigazione della povertà energetica al fine di tutelare e aiutare le famiglie vulnerabili e povere; invita alla promozione globale delle misure di efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili (ad esempio promuovendo l'autoproduzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili) e ricorda che l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili sono due degli obiettivi principali dell'Unione dell'energia; |
Ricerca, innovazione e tecnologie digitali
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42. |
evidenzia che la ricerca e l'innovazione nell'ambito dei cambiamenti climatici, delle politiche di adattamento e delle tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni sono essenziali per contrastare i cambiamenti climatici in modo economicamente efficace, riducono la dipendenza dai combustibili fossili e dovrebbero promuovere l'impiego delle materie prime secondarie; chiede pertanto un impegno globale per favorire e concentrare gli investimenti in quest'ambito; |
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43. |
rammenta che la ricerca, l'innovazione e la competitività rappresentano uno dei cinque pilastri della strategia dell'UE per l'Unione dell'energia; osserva che l'UE è intenzionata a mantenere la sua posizione di leader globale in questi ambiti e a sviluppare, nel contempo, una stretta collaborazione scientifica con i partner internazionali; sottolinea l'importanza di creare e mantenere una solida capacità di innovazione sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti, ai fini della diffusione di tecnologie energetiche pulite e sostenibili; |
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44. |
rammenta il ruolo di catalizzatore che le tecnologie digitali possono svolgere nella trasformazione del sistema energetico; sottolinea l'importanza di mettere a punto tecnologie di stoccaggio dell'energia che contribuiranno alla decarbonizzazione del settore energetico e di quello del riscaldamento e del raffreddamento domestici; |
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45. |
sottolinea l'importanza di aumentare il numero di lavoratori qualificati attivi nel settore e di promuovere la conoscenza e le prassi di eccellenza per stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità, sostenendo nel contempo la transizione per la forza lavoro, ove necessario; |
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46. |
chiede un migliore utilizzo di tecnologie quali i satelliti spaziali per un'accurata raccolta di dati sulle emissioni, la temperatura e i cambiamenti climatici; fa riferimento, nello specifico, al contributo offerto dal programma Copernicus; chiede inoltre una cooperazione e uno scambio di informazioni trasparenti fra i paesi e la disponibilità dei dati per la comunità scientifica; |
Ruolo degli attori non statali
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47. |
evidenzia come una serie sempre più numerosa di attori non statali stia intraprendendo azioni finalizzate alle decarbonizzazione e a una maggiore resilienza al cambiamento climatico; sottolinea pertanto l'importanza di un dialogo strutturato e costruttivo fra governi, comunità imprenditoriale, tra cui anche le piccole e medie imprese, città, regioni, organizzazioni internazionali, società civile e istituzioni accademiche e di garantire il loro coinvolgimento nella pianificazione e attuazione delle azioni per il clima in modo da mobilitare un forte impegno globale verso società a basse emissioni di carbonio e resilienti; si compiace della creazione del «Piano globale d'azione per il clima», che si fonda sul «programma d'azione Lima-Parigi» comprendente settanta iniziative multilaterali in diversi settori; |
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48. |
ribadisce che la piattaforma dei soggetti non statali per l'azione sul clima (Non-State Actors Zone for Climate Action — NAZCA) dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro dell'UNFCCC; osserva che le autorità locali e regionali sono i soggetti che hanno contribuito maggiormente al «programma d'azione Lima-Parigi» e la NAZCA ha già dimostrato il proprio impegno a compiere passi verso l'attuazione dell'accordo di Parigi rispetto a mitigazione e adattamento, garantendo il coordinamento orizzontale e l'integrazione della politica sul cambiamento climatico, responsabilizzando le comunità locali e i cittadini, promuovendo processi di cambiamento sociale e di innovazione, soprattutto attraverso iniziative come il Patto globale dei sindaci e il memorandum d'intesa «Under 2»; |
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49. |
invita l'Unione e i suoi Stati membri a collaborare con tutti gli attori della società civile (istituzioni, settore privato, ONG e comunità locali) per elaborare iniziative di riduzione in settori chiave (energia, tecnologie, città, trasporti), nonché iniziative in materia di adattamento e resilienza per rispondere alle problematiche dell'adattamento, in particolare per quanto concerne l'accesso all'acqua, la sicurezza alimentare e la prevenzione dei rischi; invita tutti i governi e tutti gli attori della società civile a sostenere e rafforzare quest'agenda d'azione; |
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50. |
ritiene importante garantire che le legittime attività di lobbying nel corso dei negoziati della futura COP22 possano essere caratterizzate dalla massima trasparenza e che, mutuamente, tutte le parti interessate che siano riconosciute ufficialmente possano godere di un accesso equo a tutte le informazioni necessarie; |
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51. |
ricorda alle parti e all'ONU stessa che le azioni dei singoli cittadini sono importanti quanto le azioni dei governi e delle istituzioni; sollecita pertanto un maggiore impegno in termini di campagne e azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica in merito ai grandi e piccoli gesti che possono contribuire a contrastare i cambiamenti climatici nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo; |
Resilienza ai cambiamenti climatici tramite l'adattamento
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52. |
sottolinea che gli interventi di adattamento sono una necessità ineluttabile per tutti i paesi che intendano minimizzare gli effetti negativi e sfruttare pienamente le opportunità di crescita resiliente ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile; chiede di conseguenza che siano fissati obiettivi di lungo termine in materia di adattamento; ricorda che i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, hanno contribuito in minima parte ai cambiamenti climatici ma sono i più vulnerabili agli effetti avversi di tali cambiamenti e presentano la minore capacità di adattamento; |
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53. |
invita la Commissione a rivedere la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, adottata nel 2013; invita la Commissione a proporre strumenti giuridicamente vincolanti qualora gli sforzi profusi dagli Stati membri siano considerati insufficienti; |
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54. |
richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze negative, spesso irreversibili, dell'inazione e ricorda che il cambiamento climatico interessa tutte le regioni del mondo, in modi diversi ma tutti estremamente nocivi, provocando flussi migratori e la perdita di vite umane nonché danni economici, ambientali e sociali; sottolinea che è essenziale prevedere a livello mondiale un sostegno politico e finanziario concertato a favore dell'innovazione nel settore delle energie pulite e rinnovabili per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione e promuovere la crescita; |
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55. |
invita a prendere in seria considerazione la questione dei rifugiati climatici e la sua portata, e osserva che tale questione è una conseguenza delle catastrofi climatiche provocate dal riscaldamento globale; constata con preoccupazione che, tra il 2008 e il 2013, 166 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa di alluvioni, tempeste di vento, terremoti o altre catastrofi; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che gli sviluppi connessi al clima in alcune aree dell'Africa e del Medio Oriente potrebbero contribuire all'instabilità politica, a difficoltà economiche e a un inasprimento della crisi dei rifugiati nel Mediterraneo; |
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56. |
plaude all'impegno del meccanismo internazionale di Varsavia sulle perdite e i danni, soggetto a revisione in occasione della COP22; chiede che il meccanismo continui a migliorare la comprensione e le conoscenze specialistiche circa gli effetti dei cambiamenti climatici sui modelli migratori, gli spostamenti e la mobilità delle persone, e ne promuova l'applicazione; |
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57. |
invita l'UE e tutti gli altri paesi ad affrontare la dimensione dei diritti umani e gli impatti sociali dei cambiamenti climatici per garantire la tutela e la promozione dei diritti umani e della solidarietà e fornire sostegno ai paesi più poveri le cui capacità sono messe a dura prova dagli effetti dei cambiamenti climatici; |
Sostegno ai paesi in via di sviluppo
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58. |
sottolinea l'importanza del ruolo svolto anche dai paesi in via di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e la necessità di aiutare tali paesi a realizzare i loro piani climatici, sfruttando appieno le sinergie tra le azioni per il clima messe in campo, il programma d'azione di Addis Abeba e l'Agenda 2030, con i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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59. |
sottolinea la necessità di promuovere l'accesso universale all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, segnatamente in Africa, rafforzando la diffusione delle energie rinnovabili; osserva che l'Africa dispone di enormi risorse naturali che possono garantirle la sicurezza energetica; sottolinea che, con il tempo, se venissero realizzati collegamenti elettrici efficaci, una parte dell'energia europea potrebbe provenire dall'Africa; |
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60. |
evidenzia che l'Unione possiede esperienza, capacità e dimensione globale per essere leader nella creazione di un'infrastruttura più intelligente, più pulita e più resiliente, necessaria a conseguire la transizione globale favorita dall'accordo di Parigi; invita l'UE a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo nella transizione verso società a basse emissioni di carbonio che siano più inclusive, sostenibili sul piano sociale e ambientale, fiorenti e maggiormente sicure; |
Finanziamenti per il clima
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61. |
rileva che sono necessari ulteriori sforzi per garantire la mobilitazione dei finanziamenti per il clima, in modo da conseguire l'obiettivo di 100 miliardi di dollari USA (USD) entro il 2020; si compiace che tale obiettivo prosegua fino al 2025; esorta l'UE e tutte le parti in grado di farlo a rispettare gli obblighi ad esse incombenti per quanto riguarda la concessione di finanziamenti per il clima in sostegno a un maggiore impegno per la riduzione dei gas serra e per l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico, in considerazione dell'entità e dell'urgenza della sfida; riconosce tuttavia che, per ridurre al minimo le pericolose conseguenze climatiche, saranno necessari investimenti molto più cospicui a favore di basse emissioni di carbonio e a favore della resilienza ai cambiamenti climatici, come pure sforzi per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili; sottolinea l'importanza di incentivare flussi finanziari più ampi attraverso la fissazione del prezzo del carbonio e i partenariati pubblico-privato; |
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62. |
chiede impegni concreti da parte dell'Unione europea e della comunità internazionale per trovare fonti aggiuntive di finanziamenti per il clima, ad esempio introducendo un'imposta sulle transazioni finanziarie, accantonando alcune quote di emissione del sistema ETS dell'UE nel periodo 2021-2030 e destinando i profitti derivanti dalle misure unionali e internazionali sulle emissioni prodotte dai trasporti aerei e marittimi ai finanziamenti internazionali per il clima e al Fondo verde per il clima, destinato tra l'altro a progetti di innovazione tecnologica; |
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63. |
plaude all'impegno dell'accordo di Parigi di rendere tutti i flussi finanziari compatibili con uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici; ritiene che ciò richieda un'urgente azione da parte dell'UE per contrastare i flussi finanziari verso i combustibili fossili e le infrastrutture ad alto tenore di carbonio; |
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64. |
attende con interesse il dialogo di facilitazione per individuare le possibilità di potenziare le risorse finanziarie e sostenere il miglioramento degli sforzi di mitigazione di tutte le parti; riconosce la responsabilità di tutte le parti, dei donatori e dei beneficiari di cooperare per rafforzare il sostegno e renderlo più accessibile ed efficace; |
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65. |
invita la Commissione a effettuare una valutazione completa dell'incidenza dell'accordo di Parigi sul bilancio dell'Unione e a mettere a punto un meccanismo speciale automatico di finanziamento dell'Unione, che apporti un congruo sostegno aggiuntivo affinché l'Unione possa contribuire equamente alla realizzazione dell'obiettivo di finanziamento internazionale di 100 miliardi di USD a favore del clima; |
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66. |
chiede che lo strumento di fissazione su base ampia del prezzo del carbonio sia globalmente applicabile per gestire le emissioni nonché l'assegnazione, agli investimenti legati al clima, dei profitti derivanti dallo scambio di emissioni e dalla fissazione del prezzo del carbonio per i combustibili utilizzati nei trasporti internazionali; chiede altresì che le sovvenzioni agricole siano in parte utilizzate per garantire gli investimenti a favore della produzione e dell'impiego delle energie rinnovabili nelle aziende agricole; evidenzia l'importanza di mobilitare i capitali del settore privato e di sbloccare i necessari investimenti a favore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; chiede un impegno ambizioso da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie pubbliche e private, tra cui banche, fondi pensione e compagnie di assicurazione, per allineare le pratiche di prestito e di investimento all'obiettivo dell'aumento inferiore a 2 oC e per abbandonare gli investimenti a favore dei combustibili fossili, in particolare eliminando gradualmente i crediti all'esportazione per tali investimenti; sollecita garanzie pubbliche specifiche per gli investimenti verdi, etichette e vantaggi fiscali per i fondi d'investimento verdi nonché l'emissione di eco-obbligazioni; |
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67. |
evidenzia l'importanza della condivisione di pratiche per l'integrazione delle questioni relative alla sostenibilità nei settori finanziari, sia a livello internazionale sia a livello europeo; chiede di prendere in considerazione l'etichettatura dei prodotti finanziari, realizzata attraverso la valutazione e la comunicazione della loro esposizione ai rischi connessi con il clima, come pure del loro contributo alla transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio, in modo da offrire agli investitori informazioni affidabili e concise sugli elementi extra-finanziari; |
Diplomazia climatica
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68. |
accoglie con favore la costante attenzione dell'UE sulla diplomazia climatica, la quale è essenziale per dare visibilità all'azione per il clima nei paesi partner e presso l'opinione pubblica mondiale; sottolinea che l'Unione, i suoi Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dispongono di un'enorme capacità in materia di politica estera e devono assumere un ruolo di guida nei consessi sul clima; sottolinea che un'azione per il clima ambiziosa e urgente e l'attuazione degli impegni della COP21 restano una delle priorità dell'Unione nei dialoghi bilaterali e biregionali ad alto livello con i paesi partner, in sede di G7, G20 e Nazioni Unite e in altri consessi internazionali; |
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69. |
invita l'UE a concentrare i propri sforzi a livello di diplomazia climatica per garantire che l'accordo di Parigi disponga di un'architettura solida; |
Il Parlamento europeo
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70. |
si impegna a ratificare quanto prima l'accordo di Parigi e a sfruttare il suo ruolo sulla scena mondiale e la sua partecipazione a reti parlamentari internazionali per continuare a cercare di realizzare progressi verso la celere ratifica e attuazione dell'accordo di Parigi; |
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71. |
reputa di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE in quanto l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di un accordo internazionale; si attende pertanto di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE a Marrakech e di poter avere garanzia di accesso a tutti i documenti preparatori fin dall'avvio della fase negoziale; |
o
o o
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72. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti esterne all'UE. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0359.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/57 |
P8_TA(2016)0384
Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sull'attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari regolamento (CE) n. 1935/2004 (2015/2259(INI))
(2018/C 215/11)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), |
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visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (2), |
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visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), |
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vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, realizzata nel maggio 2016 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (4), |
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visti gli atti del seminario dal titolo ''Food Contact Materials — How to Ensure Food Safety and Technological Innovation in the Future?«(Materiali a contatto con i prodotti alimentari — Come garantire in futuro la sicurezza alimentare e l'innovazione tecnologica?)», svoltosi il 26 gennaio 2016 presso il Parlamento europeo (5), |
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vista la relazione della Commissione sullo stato delle conoscenze in materia di tossicità delle miscele (State of the Art Report on Mixture Toxicity) (6), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Effetti combinati delle sostanze chimiche — Miscele chimiche» (COM(2012)0252), |
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viste le conclusioni adottate dal Consiglio «Ambiente» il 22 dicembre 2009 sugli effetti combinati delle sostanze chimiche (7), |
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vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'UE in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (8), che riconosce, tra l'altro, la necessità di contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche e di affrontare i problemi di sicurezza legati ai perturbatori endocrini in tutta la pertinente legislazione dell'Unione, |
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vista la valutazione dello stato delle conoscenze scientifiche sulle sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina nel 2012 («State of the science of endocrine disrupting chemicals — 2012»), preparata per il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (9), |
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visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (10) («il regolamento REACH»), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0237/2016), |
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A. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1935/2004 («il regolamento quadro») stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari, al fine di poter escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche; |
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B. |
considerando che l'allegato I del regolamento quadro elenca 17 materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MCA), che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche; |
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C. |
considerando che dei 17 di cui sopra, solo 4 materiali sono soggetti a misure specifiche a livello di UE: le materie plastiche (comprese quelle riciclate), le ceramiche, la cellulosa rigenerata e i materiali attivi e intelligenti; |
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D. |
considerando che è fortemente necessario rivedere talune misure specifiche dell'UE, in particolare la direttiva 84/500/CEE del Consiglio sulle ceramiche; |
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E. |
considerando che per gli altri 13 materiali elencati nell'allegato I gli Stati membri conservano la possibilità di adottare disposizioni nazionali; |
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F. |
considerando che, per gli altri MCA, molti Stati membri hanno già introdotto o stanno elaborando misure diverse; che per le misure nazionali il principio del riconoscimento reciproco non funziona e non è pertanto possibile assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno né l'elevato livello di protezione della salute previsti dal regolamento quadro e dai trattati; |
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G. |
considerando che i materiali non disciplinati da misure specifiche dell'UE possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e determinare una perdita di fiducia da parte dei consumatori, incertezza giuridica e maggiori costi di conformità per gli operatori — che spesso si ripercuotono sui consumatori a valle nella filiera — e ostacolano in tal modo la competitività e l'innovazione; che, secondo la valutazione, dell'attuazione a livello europeo realizzata nel maggio 2016 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), esiste un ampio consenso tra tutte le parti interessate in merito al fatto che la mancanza di misure uniformi nuoce alla salute pubblica, alla tutela dell'ambiente e al buon funzionamento del mercato interno; |
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H. |
considerando che i principi del «legiferare meglio» non dovrebbero ritardare misure volte a evitare o ridurre conseguenze potenzialmente gravi o irreversibili per la salute umana e/o per l'ambiente, come impone il principio di precauzione sancito dai trattati dell'UE; |
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I. |
considerando che gli interferenti endocrini e le sostanze genotossiche negli MCA sono particolarmente problematici sia per la salute pubblica che per l'ambiente; che le proprietà genotossiche e di interferenza con il sistema endocrino non possono essere previste in maniera affidabile a partire dalla composizione chimica e pertanto è necessario incoraggiare l'esecuzione di biotest come misura facoltativa di preallarme per garantire la sicurezza degli MCA chimicamente complessi; che si dovrebbe incoraggiare la ricerca sulla messa a punto di test analitici e tossicologici per garantire valutazioni della sicurezza degli MCA rigorose ed efficaci sotto il profilo dei costi, a beneficio dei consumatori, dell'ambiente e dei fabbricanti; |
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J. |
considerando che anche i microorganismi deleteri (patogeni o responsabili del deterioramento) che possono essere presenti come contaminanti negli MCA e i biocidi che possono, di conseguenza, essere utilizzati per ridurne il numero, rappresentano un rischio per la salute pubblica; |
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K. |
considerando che taluni alimenti sono a contatto per lunghi periodi con svariati materiali di imballaggio; |
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L. |
considerando che, tramite un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sull'uso degli MCA, si potrebbe garantire meglio la salute dei consumatori e ridurre l'impatto ambientale degli MCA e dei materiali di imballaggio; |
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M. |
considerando che un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sull'uso degli MCA, compreso il regolamento REACH, contribuirebbe a un'economia circolare più efficace; |
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N. |
considerando che le misure specifiche dovrebbero basarsi su dati scientifici; che restano diverse incognite dal punto di vista scientifico e sono quindi necessarie ulteriori ricerche; |
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O. |
considerando che, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la nanotecnologia e i nanomateriali rappresentano un nuovo sviluppo tecnologico e gli MCA sono uno dei settori in cui si utilizzano nanomateriali; che le proprietà specifiche dei nanomateriali potrebbero influenzare i loro profili tossicocinetici e tossicologici, ma che le informazioni disponibili al riguardo sono limitate; che vi sono anche incertezze derivanti dalla difficoltà di caratterizzare, rilevare e misurare i nanomateriali negli alimenti e nelle matrici biologiche e dalla limitata disponibilità di dati tossicologici e metodi di prova; |
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P. |
considerando che le valutazioni del rischio per la salute e l'ambiente a livello di UE si limitano attualmente alla valutazione delle singole sostanze e ignorano le condizioni di vita reale in cui avviene l'esposizione combinata e cumulativa derivante da diverse vie di esposizione e tipi di prodotti, detta anche «effetto cocktail» o «effetto miscela»; |
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Q. |
considerando che, secondo una raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'OMS del 2009 (11), le valutazioni dell'esposizione dovrebbero riguardare la popolazione generale ed anche gruppi critici che sono vulnerabili o che ci si attende abbiano un livello di esposizione più elevato rispetto alla popolazione generale (ad esempio, neonati e bambini); |
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R. |
considerando che la rintracciabilità degli MCA dovrebbe essere garantita in tutte le fasi della filiera per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità; |
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S. |
considerando che l'etichettatura è uno strumento molto diretto ed efficace per informare il consumatore sulle caratteristiche di un prodotto; |
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T. |
considerando che un approccio orizzontale alle sostanze in tutti i settori economici assicura alle imprese coerenza legislativa e prevedibilità; |
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U. |
considerando che la messa a punto metodi di prova uniformi a livello di UE per tutti gli MCA contribuirebbe a un livello più elevato di tutela della salute e dell'ambiente in tutta l'Unione; |
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V. |
considerando che l'introduzione di un controllo di sicurezza per gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari potrebbe rappresentare una possibilità per integrare determinate misure specifiche; |
Attuazione della normativa dell'UE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: successi e lacune
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1. |
riconosce che il regolamento quadro costituisce una base giuridica solida, i cui obiettivi continuano a essere pertinenti; |
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2. |
sottolinea che, mentre è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'adozione di misure specifiche per i 13 materiali non ancora regolamentati a livello di UE, tutte le parti interessate rilevano carenze nell'attuazione e nell'effettivo rispetto della normativa vigente; |
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3. |
attende con interesse il prossimo riesame, da parte del Centro comune di ricerca della Commissione, delle disposizioni nazionali adottate dagli Stati membri relativamente ai materiali non armonizzati; invita la Commissione a utilizzare tale riesame come punto di partenza per elaborare le misure necessarie; |
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4. |
raccomanda alla Commissione che, nel mettere a punto le misure necessarie, tenga conto della valutazione dell'attuazione a livello europeo condotta dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo e delle misure nazionali esistenti e in corso di elaborazione; |
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5. |
sottolinea che, data la larga diffusione dei materiali di cui sopra nel mercato dell'UE e il rischio che questi comportano per la salute umana, e anche al fine di salvaguardare il mercato unico degli MCA e degli alimenti, la Commissione dovrebbe dare priorità immediata all'elaborazione di misure specifiche dell'UE per carta, cartone, vernici e rivestimenti, metalli e leghe, inchiostri da stampa e adesivi; |
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6. |
sottolinea che è necessario prestare particolare attenzione ai materiali destinati a venire a contatto, diretto o indiretto, con i prodotti alimentari, che presentano un rischio di migrazione più elevato, ad esempio i materiali utilizzati per contenere liquidi e alimenti ricchi di grassi, e ai materiali che sono a contatto con i prodotti alimentari per un periodo di tempo prolungato; |
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7. |
ritiene che l'adozione di nuove misure specifiche a livello di UE incoraggerebbe gli operatori del settore a sviluppare MCA sicuri, riutilizzabili e riciclati, contribuendo in tal modo agli sforzi dell'Unione in direzione dell'obiettivo di una migliore economia circolare; sottolinea che ciò richiederebbe una migliore tracciabilità e la graduale eliminazione delle sostanze presenti negli MCA che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana; |
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8. |
sottolinea, al riguardo, che l'utilizzo di MCA fabbricati con prodotti riciclati e il riutilizzo di MCA non dovrebbero comportare un aumento del numero di contaminanti e/o residui nel prodotto finale; |
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9. |
è convinto che, alla luce dell'accento posto dall'UE sulla transizione verso un'economia circolare, si dovrebbero sviluppare migliori sinergie tra il regolamento quadro sugli MCA e l'economia circolare, che dovrebbero includere misure specifiche a livello di UE per la carta e il cartone riciclati; osserva che esiste un limite al numero di volte che i prodotti di carta e cartone riciclati possono essere riutilizzati ed è pertanto necessaria una fornitura costante di fibre legnose fresche; |
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10. |
sostiene, dato il rischio di migrazione degli oli minerali nei prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti di carta e cartone a contatto con gli alimenti, e in attesa dell'adozione di misure specifiche e di un possibile divieto degli oli minerali negli inchiostri, ulteriori ricerche volte a prevenire tale migrazione; |
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11. |
sostiene l'aumento degli obiettivi di riciclaggio e di riutilizzo per tutti i materiali che figurano nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596); ricorda tuttavia alla Commissione che gli obiettivi di riciclaggio e riutilizzo devono essere accompagnati da adeguate misure di controllo per garantire la sicurezza dei materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari; |
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12. |
sottolinea la difficile posizione delle piccole e medie imprese nella filiera, dal momento che esse, in mancanza di disposizioni legislative, non sono in grado di ottenere o trasmettere informazioni che garantiscano la sicurezza dei loro prodotti; |
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13. |
considera essenziale che gli Stati membri coinvolgano tutte le parti interessate nel processo, nel momento in cui vengono proposti requisiti di sicurezza specifici per gli MCA; |
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14. |
riconosce che l'attuale paradigma per la valutazione della sicurezza degli MCA è insufficiente, dal momento che, in generale, il ruolo di tali materiali e oggetti nella contaminazione dei prodotti alimentari è sottovalutato e che mancano informazioni sull'esposizione umana; |
Valutazione del rischio
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15. |
è conscio dell'importanza del ruolo che l'EFSA svolge nella valutazione del rischio delle sostanze da utilizzare negli MCA disciplinati da misure specifiche; è consapevole dei costi della valutazione del rischio di una specifica sostanza e delle risorse limitate dell'EFSA; invita pertanto la Commissione ad aumentare l'entità del finanziamento erogato all'EFSA, in considerazione del lavoro aggiuntivo conseguente all'aumentata necessità di valutazioni del rischio, come descritto in dettaglio di seguito; |
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16. |
invita l'EFSA e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a rafforzare la collaborazione e il coordinamento, al fine di utilizzare in maniera efficace i mezzi a disposizione per una valutazione completa; |
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17. |
riconosce che, al fine di valutare correttamente i rischi degli MCA, è necessario prendere in considerazione sia le sostanze utilizzate per la loro produzione e trasformazione sia le sostanze aggiunte non intenzionalmente («NIAS», non-intentionally added substances), tra cui le impurità di sostanze aggiunte intenzionalmente e altre sostanze derivanti da reazioni chimiche; riconosce che, a tal fine, le sostanze di partenza devono essere chiaramente segnalate all'EFSA e alle autorità competenti degli Stati membri; sottolinea quindi l'importanza della cooperazione tra gli organismi scientifici e tra i laboratori, e valuta positivamente la volontà dell'EFSA di concentrarsi maggiormente sui materiali e gli oggetti finiti e sul processo di produzione, piuttosto che sulle sostanze utilizzate; |
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18. |
sottolinea l'importanza di ulteriori studi scientifici sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente in quanto, diversamente dalle sostanze pericolose, la loro identità e struttura spesso non sono note, specialmente per le plastiche; |
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19. |
invita la Commissione a riesaminare i dati per quanto riguarda: i) le attuali ipotesi sulla migrazione di sostanze attraverso barriere funzionali; ii) la soglia di concentrazione di 10 ppb per le sostanze che migrano nei prodotti alimentari utilizzata da alcune imprese e autorità competenti per decidere quali sostanze chimiche valutare dal punto di vista del rischio; iii) la misura in cui le barriere funzionali divengono meno efficaci nel corso di lunghi periodi di conservazione, dal momento che potrebbero soltanto rallentare la migrazione; iv) le ipotesi attuali sulla dimensione molecolare che influenza l'assorbimento chimico attraverso l'intestino; |
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20. |
invita l'EFSA e la Commissione a estendere il concetto di gruppi vulnerabili alle donne in gravidanza e allattamento e a includere gli effetti potenziali di un'esposizione in basse dosi e le dosi-risposte non monotone nei criteri di valutazione di rischi; |
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21. |
si rammarica che l'EFSA, nella sua attuale procedura di valutazione del rischio, non prenda in considerazione il cosiddetto «effetto cocktail» o l'effetto di esposizioni multiple, concomitanti e cumulative agli MCA e ad altre fonti, che possono causare effetti avversi anche se i livelli delle singole sostanze nella miscela sono bassi, e la esorta a farlo in futuro; esorta altresì la Commissione a tenere conto di tale effetto, anche su lunghi periodi, nel determinare i limiti di migrazione considerati sicuri per la salute umana; |
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22. |
chiede ulteriori studi scientifici sull'interazione tra diverse sostanze chimiche; |
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23. |
si rammarica inoltre del fatto che l'EFSA non prende ancora in considerazione la possibile esistenza di microorganismi deleteri negli MCA; esorta il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'EFSA a esaminare la questione dei microrganismi presenti negli MCA elaborando un parere dell'EFSA al riguardo; |
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24. |
rileva che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono compresi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 (12) (regolamento sui biocidi), dal momento che i biocidi possono essere presenti nei materiali a contatto con i prodotti alimentari per mantenerne la superficie priva di contaminazione microbica (disinfettanti) e per avere un effetto conservante sugli alimenti (conservanti); osserva tuttavia che i diversi tipi di biocidi presenti negli MCA sono regolamentati da quadri giuridici diversi e che, a seconda del tipo di biocida, la valutazione del rischio deve essere effettuata dall'ECHA o dall'EFSA, oppure da entrambe le agenzie; |
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25. |
invita la Commissione ad assicurare la coerenza tra il regolamento sugli MCA e quello sui biocidi e a chiarire i ruoli dell'ECHA e dell'EFSA al riguardo; invita inoltre la Commissione a lavorare a un approccio armonizzato e consolidato per la valutazione globale e l'autorizzazione delle sostanze utilizzate come biocidi negli MCA, al fine di evitare sovrapposizioni, incertezze giuridiche e duplicazioni degli sforzi; |
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26. |
invita l'EFSA a considerare il fatto che nel 2009 gli stabilimenti di produzione alimentare erano stati identificati dal Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) come uno dei luoghi critici che favoriscono lo sviluppo di batteri resistenti agli antibiotici e ai biocidi; sottolinea pertanto che anche gli MCA contenenti biocidi potrebbero contribuire alla comparsa di batteri resistenti agli antibiotici negli esseri umani; |
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27. |
sottolinea che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari rappresentano una fonte significativa di esposizione umana a sostanze chimiche che destano preoccupazione, compresi i composti perfluorurati (PFC) e gli interferenti endocrini, quali ftalati e bisfenoli, che sono stati correlati a malattie croniche nonché a problemi riproduttivi, disturbi metabolici, allergie e problemi nello sviluppo neurologico; osserva che la migrazione di tali sostanze chimiche desta particolare preoccupazione negli MCA, dato il loro potenziale di arrecare danni persino in dosi estremamente basse; |
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28. |
osserva con preoccupazione i maggiori effetti sulla salute che possono avere le sostanze utilizzate negli MCA sui neonati e i bambini; |
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29. |
invita la Commissione a colmare il divario in materia di valutazione della sicurezza esistente tra il regolamento REACH e la legislazione relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, assicurando che le imprese effettuino valutazioni di sicurezza, in relazione alla salute umana, dell'esposizione alle sostanze chimiche utilizzate negli MCA durante la produzione, l'utilizzo e la distribuzione; ritiene che tale aspetto dovrebbe essere chiarito nel regolamento (CE) n. 1935/2004; |
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30. |
invita la Commissione a garantire un migliore coordinamento e un approccio più coerente tra il regolamento REACH e la legislazione in materia di MCA, in particolare per quanto riguarda le sostanze classificate nell'ambito di REACH come CMR (categorie 1A, 1B e 2) o come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC — substances of very high concern), e a garantire che le sostanze nocive gradualmente eliminate in virtù del regolamento REACH siano eliminate anche per gli MCA; sottolinea che, al fine di poter escludere qualsiasi pericolo per la salute pubblica, la Commissione deve periodicamente informare e aggiornare il Parlamento e il Consiglio qualora determinate sostanze che destano preoccupazione (ad esempio, SVHC, CMR, sostanze chimiche bioaccumulative o talune categorie di inteferenti endocrini) e che sono vietate o gradualmente eliminate in virtù del regolamento REACH o di altre normative siano ancora utilizzate negli MCA; invita la Commissione a considerare la possibilità di identificare il bisfenolo A (BPA) come una delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti; |
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31. |
prende atto della pubblicazione, da parte della Commissione, il 15 giugno 2016 dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi utilizzati nei biocidi e nei prodotti fitosanitari; sottolinea tuttavia la necessità di criteri orizzontali per tutti i prodotti, compresi gli MCA, e invita la Commissione a presentarli senza indugio; chiede che detti criteri, una volta adottati, siano presi in considerazione nella procedura di valutazione del rischio degli MCA; |
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32. |
rileva che, seguendo il recente parere dell'EFSA, la Commissione ha infine annunciato l'intenzione di introdurre un limite di migrazione di 0,05 mg/kg per il BPA per gli imballaggi e i contenitori in plastica, così come per le vernici e i rivestimenti utilizzati per i contenitori in metallo; chiede tuttavia di vietare il BPA in tutti gli MCA visto che varie rivalutazioni dell'EFSA nell'arco dello scorso decennio non hanno efficacemente affrontato tutte le preoccupazioni in materia di salute e che l'EFSA rivaluterà (13) ancora una volta i rischi connessi al BPA nel 2017, a seguito della pubblicazione di una relazione secondo la quale l'attuale dose giornaliera tollerabile non protegge il feto o i neonati dagli effetti del BPA sul sistema immunitario e raccomanda di consigliare ai consumatori di ridurre la propria esposizione al BPA proveniente dagli alimenti e da altre fonti; |
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33. |
riconosce, sulla base della relazione scientifica e strategica 2015 del Centro comune di ricerca della Commissione, il problema dei metalli pesanti che migrano negli alimenti; prende atto che la Commissione sta esaminando i limiti di piombo e cadmio nella direttiva 84/500/CEE del Consiglio sulle ceramiche; esorta vivamente la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda limiti più bassi per il rilascio di cadmio e piombo, e si rammarica che la revisione della direttiva 84/500/CEE non sia ancora stata discussa in sede di Parlamento e di Consiglio; |
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34. |
sostiene le iniziative di ricerca e innovazione volte a sviluppare nuove sostanze da utilizzare negli MCA, di cui sia stata dimostrata la sicurezza per la salute umana; sottolinea tuttavia che, per il momento, le alternative più sicure non dovrebbero includere il bisfenolo S (BPS) come sostituto del bisfenolo A (BPA), dal momento che può avere un profilo tossicologico simile a quello del BPA (14); |
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35. |
sostiene, in particolare, ulteriori ricerche sui nanomateriali, dato che la scienza è ancora incerta sugli effetti e la capacità di migrazione di tali materiali e sui loro effetti sulla salute umana; ritiene pertanto che i nanomateriali debbano essere soggetti a un'autorizzazione d'uso non soltanto nei materiali plastici, ma in tutti gli MCA, e che non debbano essere valutati soltanto in blocco; |
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36. |
rileva che gli ostacoli al mercato, in particolare le richieste di autorizzazione a titolo di disposizioni nazionali diverse, riducono le opportunità di miglioramento della sicurezza alimentare tramite l'innovazione; |
Tracciabilità
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37. |
ritiene che la dichiarazione di conformità possa essere uno strumento efficace per garantire che gli MCA siano conformi a tutte le norme in materia, e raccomanda che tutti gli MCA, armonizzati o meno, siano accompagnati da una dichiarazione di conformità e dalla documentazione appropriata, come già accade per gli MCA per i quali sono state adottate misure specifiche; è del parere che le condizioni d'uso dovrebbero essere rispecchiate più fedelmente nelle dichiarazioni di conformità pertinenti; |
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38. |
si rammarica tuttavia del fatto che, anche quando sono obbligatorie, le dichiarazioni di conformità non sono sempre disponibili ai fini dell'applicazione della regolamentazione e che, quando sono disponibili, non presentano sempre una qualità tale da renderle una fonte affidabile di documentazione della conformità; |
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39. |
chiede che la tracciabilità e la conformità degli MCA importati da paesi terzi siano rafforzate tramite l'obbligo di fornire documenti identificativi e dichiarazioni di conformità corretti e completi; sottolinea che gli MCA devono essere conformi alle norme dell'UE, in modo da salvaguardare la salute pubblica e garantire una concorrenza leale; |
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40. |
invita la Commissione a istituire un'etichettatura obbligatoria relativa alla presenza intenzionale di nanomateriali negli MCA e a istituire un'etichettatura obbligatoria della composizione degli MCA utilizzati per i prodotti biologici e i prodotti destinati a gruppi critici; |
Conformità, applicazione e controlli
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41. |
esprime la sua preoccupazione per la forte disomogeneità del livello di applicazione della legislazione in materia di MCA nell'UE; sottolinea l'importanza di elaborare orientamenti dell'UE per gli MCA, che contribuirebbero a un'attuazione armonizzata e uniforme e a una migliore applicazione della regolamentazione negli Stati membri; sottolinea a tal fine l'importanza di condividere i dati tra gli Stati membri; ritiene che altre opzioni strategiche non legislative quali l'esperienza di autovalutazione del settore dovrebbero fare da complemento alle misure volte a migliorare l'applicazione del regolamento quadro sugli MCA; |
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42. |
ritiene che un'ulteriore armonizzazione dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari possa portare a un livello uniformemente elevato di protezione della salute pubblica; |
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43. |
raccomanda di introdurre norme uniformi a livello di UE per i test analitici in funzione di ciascun materiale e oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, al fine di garantire che le imprese e le autorità competenti di tutta l'UE li testino con lo stesso metodo; osserva che l'introduzione di metodi uniformi per i test garantirebbe lo stesso trattamento degli MCA in tutto il mercato interno, garantendo in tal modo standard di controllo migliori e livelli di protezione più elevati; |
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44. |
sottolinea che spetta a ciascuno Stato membro controllare le imprese che producono o importano MCA; si rammarica tuttavia che alcuni Stati membri non impongano alle imprese l'obbligo di registrare la propria attività economica, consentendo loro in tal modo di eludere i controlli di conformità; invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri che ancora non hanno provveduto impongano a tutte le imprese che producono o importano MCA l'obbligo di registrare ufficialmente la propria attività economica conformemente alla revisione del regolamento (CE) n. 882/2004; riconosce l'esistenza di meccanismi di registrazione adeguati in numerosi Stati membri, che possono servire da esempi di migliori pratiche; |
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45. |
invita gli Stati membri ad aumentare la frequenza e l'efficienza dei controlli ufficiali, in funzione del rischio di non conformità e dei rischi sanitari associati, tenendo conto della quantità di prodotto alimentare, del consumatore cui è destinato e del lasso di tempo in cui esso è stato a contatto con il materiale o l'oggetto in questione, nonché del tipo di materiale e oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, della temperatura e di qualsiasi altro fattore pertinente; |
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46. |
insiste sulla necessità che gli Stati membri garantiscano di disporre del personale e delle attrezzature necessarie per effettuare controlli uniformi, rigorosi e sistematici, nonché di prevedere un sistema di sanzioni dissuasive per i casi di non conformità, conformemente alla revisione del regolamento (CE) n. 882/2004; |
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47. |
sottolinea la necessità di una collaborazione e di un coordinamento migliori tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, al fine di eliminare i rischi per la salute in maniera rapida ed efficace; |
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48. |
invita la Commissione a esaminare ulteriormente l'approccio basato su un controllo di sicurezza degli oggetti prefabbricati destinati a venire a contatto i prodotti alimentari o altre procedure di autorizzazione per gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; |
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49. |
accoglie con favore la piattaforma della Commissione «Better Training for Safer Food» (Una migliore formazione per alimenti più sicuri) e suggerisce di ampliarne le attività; |
o
o o
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50. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.
(3) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(4) PE 581.411
(5) PE 578.967
(6) Kortenkamp 2009. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2017820%202009%20INIT
(8) Settimo programma di azione per l'ambiente: GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
(9) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(10) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(11) Recenti sviluppi nella valutazione dei rischi delle sostanze chimiche e il loro impatto potenziale sulla valutazione della sicurezza delle sostanze utilizzate nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — EFSA Journal 2016; 14(1):4357 28 pag. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357
(12) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
(14) Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), parere su un fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al bisfenolo A, pag. 13. http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/65 |
P8_TA(2016)0385
Relazione annuale 2014 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (2015/2326(INI))
(2018/C 215/12)
Il Parlamento europeo,
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vista la 32a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2014) (COM(2015)0329), |
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— |
vista la relazione della Commissione intitolata «Relazione di valutazione del progetto EU Pilot» (COM(2010)0070), |
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vista la relazione della Commissione intitolata «Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot» (COM(2011)0930), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata «Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione» (COM(2012)0154), |
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— |
visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, |
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— |
vista la propria risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013) (1), |
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— |
visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A8-0262/2016), |
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A. |
considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale di «custode» dei trattati svolto dalla Commissione; |
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B. |
considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come sancisce l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, e si applica alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE); |
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C. |
considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputi che quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, e può adire la Corte di giustizia qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione stessa; |
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D. |
considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea prevede la condivisione delle informazioni su tutte le procedure d'infrazione basate su lettere di messa in mora, ma non considera la procedura informale «EU Pilot», che precede l'avvio della procedure formale d'infrazione; |
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E. |
considerando che la Commissione si appella all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e al principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri per far valere l'obbligo di riservatezza della Commissione nei confronti degli Stati membri durante le procedure «EU Pilot»; |
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F. |
considerando che le procedure «EU Pilot» dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE se possibile in una fase più precoce, al fine di non dover ricorrere alla procedura formale d'infrazione; |
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G. |
considerando che nel 2014 la Commissione ha ricevuto 3 715 denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che la Spagna (553), l'Italia (475) e la Germania (276) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni; |
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H. |
considerando che nel 2014 la Commissione ha aperto 893 nuove procedure di infrazione e la Grecia (89), l'Italia (89) e la Spagna (86) sono gli Stati membri che contano il maggior numero di procedimenti aperti; |
|
I. |
considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione come il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni; che l'articolo 298 TFUE sancisce che, nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente; |
|
1. |
ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 17 TUE, ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, il quale comprende la CDFUE (articolo 6, paragrafo 1, TUE), le cui disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione; |
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2. |
riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri, ma sottolinea che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione quando producono diritto derivato dell'UE; |
|
3. |
sottolinea il ruolo essenziale della Commissione nel vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e nel presentare la sua relazione annuale al Parlamento e al Consiglio; invita la Commissione a continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di diversi strumenti volti a migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto del diritto dell'Unione negli Stati membri e a fornire, nella sua prossima relazione annuale, dati sull'attuazione dei regolamenti dell'UE, oltre ai dati sull'attuazione delle direttive dell'UE; |
|
4. |
riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri e sottolinea che questi ultimi, in sede di attuazione del diritto dell'UE, devono anche rispettare appieno i valori e i diritti fondamentali sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; rammenta che spetta alla Commissione controllare e valutare l'attuazione del diritto dell'UE; invita ripetutamente, a tal fine, gli Stati membri a utilizzare sistematicamente le tavole di concordanza, pur sottolineando che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione allorché producono diritto derivato dell'UE; si rammenta che è necessario utilizzare le proprie relazioni di esecuzione relative alla legislazione settoriale; |
|
5. |
riconosce che anche il Parlamento ha un ruolo decisivo da svolgere a tal riguardo, esercitando un controllo politico sulle azioni di esecuzione della Commissione, esaminando le relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto dell'UE e adottando risoluzioni parlamentari in materia; suggerisce che potrebbe contribuire ulteriormente a un tempestivo e accurato recepimento della legislazione dell'UE condividendo l'esperienza acquisita nel processo decisionale legislativo attraverso i contatti già stabiliti con i parlamenti nazionali; |
|
6. |
prende atto che gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a un recepimento tempestivo e corretto del diritto dell'Unione europea nella legislazione nazionale e a un quadro legislativo interno chiaro, al fine di evitare violazioni del diritto dell'UE e apportare ai cittadini e alle imprese i benefici sperati, resi possibili da un'applicazione efficiente ed efficace del diritto dell'UE; |
|
7. |
sottolinea l'importante ruolo delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti interessati nella formulazione della legislazione e nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; prende atto del fatto che la Commissione ha riconosciuto il ruolo delle parti interessate avviando, nel 2014, nuovi strumenti che agevolano tale processo; incoraggia le parti interessate a rimanere vigili sulla questione anche in futuro; |
|
8. |
riconosce l'impatto dell'applicazione efficace del diritto dell'UE sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni dell'UE; apprezza l'importanza attribuita nella relazione annuale della Commissione alle petizioni presentate dai cittadini, dalle imprese e dalle organizzazioni della società civile, in quanto diritto fondamentale sancito nel trattato di Lisbona e importante elemento di cittadinanza europea, nonché importante strumento secondario per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE e individuarne le possibili lacune attraverso l'espressione diretta delle opinioni ed esperienze dei cittadini, che si aggiunge allo strumento primario di espressione democratica, tuttora rappresentato dalle elezioni e dai referendum; |
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9. |
ritiene che l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della legislazione possa causare l'impossibilità degli Stati membri di ottemperarvi, il che fornisce un tacito avallo a ritardarne l'applicazione; invita le istituzioni europee a concordare calendari più adeguati per l'attuazione di regolamenti e direttive, in cui siano tenuti in debita considerazione i periodi di controllo e di consultazione necessari; ritiene che la Commissione debba fornire relazioni, riesami e revisioni legislative entro le date convenute con i colegislatori e come stabilito nelle legislazioni pertinenti; |
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10. |
si compiace del fatto che il nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio» contenga disposizioni mirate a migliorare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE e incoraggia ad attuare una cooperazione più strutturata al riguardo; sostiene l'invito, formulato nell'accordo, a identificare meglio le misure nazionali che non sono strettamente legate alla legislazione dell'Unione (il cosiddetto «gold-plating» o sovraregolamentazione); sottolinea l'importanza di migliorare il recepimento e la necessità che gli Stati membri diano notifica, con relativa chiara indicazione, delle misure nazionali introdotte a integrazione delle disposizioni contenute nelle direttive europee; sottolinea che, in sede di applicazione del diritto dell'UE, gli Stati membri dovrebbero evitare di aggiungervi oneri superflui, dato che ciò genera fraintendimenti sull'attività legislativa dell'UE e fomenta un euroscetticismo ingiustificato tra i cittadini; ricorda, tuttavia, che questo non influisce in alcun modo sulla prerogativa degli Stati membri di adottare, a livello nazionale, norme sociali e ambientali più elevate rispetto a quelle concordate a livello dell'UE; |
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11. |
sottolinea che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell'esame del rispetto del diritto dell'UE da parte dei paesi candidati all'adesione e dei paesi titolari di accordi di associazione con l'Unione europea; propone, in tal senso, che sia prestata a tali paesi un'assistenza adeguata sotto forma di collaborazione continua con i rispettivi parlamenti nazionali per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione del diritto dell'UE; |
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12. |
propone che il Parlamento elabori vere e proprie relazioni, e non semplici risoluzioni, su tutti i paesi candidati, in risposta alle relazioni annuali sullo stato di avanzamento pubblicate dalla Commissione, in modo da offrire a tutte le commissioni interessate la possibilità di esprimere pareri pertinenti; ritiene che la Commissione dovrebbe altresì pubblicare relazioni sullo stato di avanzamento per tutti i paesi del vicinato europeo che hanno firmato accordi di associazione, in modo da consentire al Parlamento di effettuare una valutazione seria e sistematica dei progressi compiuti da tali paesi nell'attuazione dell'acquis dell'UE relativo al programma di adesione; |
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13. |
accoglie con favore la 32a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea e prende atto che l'ambiente, i trasporti nonché il mercato interno e i servizi sono stati i tre settori in cui il maggior numero di casi di infrazione del 2013 risultavano ancora aperti nel 2014; rileva altresì che nel 2014 l'ambiente, la salute, la protezione dei consumatori, la mobilità e i trasporti sono stati ancora una volta i settori politici in cui è stata avviata la maggior parte delle nuove procedure di infrazione; esorta la Commissione, al fine di garantire la trasparenza interistituzionale, ad agevolare l'accesso del Parlamento europeo ai fascicoli relativi ai casi di violazione del diritto dell'Unione; |
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14. |
osserva che, secondo la relazione annuale, il numero delle procedure d'infrazione formali è diminuito negli ultimi cinque anni e che, secondo la Commissione, ciò è dovuto all'efficacia del dialogo strutturato con gli Stati membri nell'ambito di «EU Pilot»; ritiene tuttavia che la diminuzione rilevata negli ultimi anni e quella prevista per gli anni a venire siano principalmente dovute al numero sempre minore di nuove proposte legislative della Commissione; segnala, che la Commissione non effettua procedure «EU Pilot» in caso di ritardi nel recepimento delle direttive; |
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15. |
ricorda che la valutazione ex post non esonera la Commissione dall'obbligo di monitorare in modo efficace e tempestivo l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE e osserva che il Parlamento potrebbe contribuire al riesame dell'attuazione della legislazione esercitando il proprio potere di controllo sulla Commissione; |
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16. |
constata che l'aumento del numero di nuovi casi «EU Pilot» durante il periodo in esame, così come il calo del numero dei procedimenti d'infrazione aperti, indicano — secondo la relazione annuale — che il sistema «EU Pilot» si è dimostrato valido e ha prodotto un effetto positivo, promuovendo un'applicazione più efficace del diritto dell'UE; ribadisce tuttavia che l'applicazione del diritto dell'UE non è sufficientemente trasparente, né è soggetta a un vero controllo da parte degli autori delle denunce e delle parti interessate, e si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste, il Parlamento non abbia ancora un accesso adeguato alle informazioni sulla procedura «EU Pilot» e sui casi pendenti; chiede alla Commissione, a tale proposito, di assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne le informazioni relative alla procedura «EU Pilot» e ai casi pendenti; |
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17. |
è del parere che le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del diritto dell'Unione dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto del ripetersi degli inadempimenti nello stesso ambito, e che i diritti giuridici degli Stati membri debbano essere rispettati; |
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18. |
ricorda che, in un'Unione europea fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi, i cittadini dell'UE devono di diritto essere, per primi, messi in condizioni di conoscere in modo chiaro, accessibile, trasparente e tempestivo (anche tramite Internet) se e quali norme nazionali siano state adottate mediante il recepimento del diritto dell'UE e quali autorità nazionali siano responsabili della loro corretta attuazione; |
|
19. |
invita la Commissione a collegare tutti i diversi portali, punti di accesso e siti web di informazione in un unico portale in grado di fornire ai cittadini un accesso agevole ai moduli di denuncia online e a informazioni di facile fruizione sulle procedure di infrazione; chiede inoltre alla Commissione di includere nella sua prossima relazione di controllo informazioni più dettagliate sull'utilizzo di questi portali; |
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20. |
ricorda il dovere reciproco di leale cooperazione tra la Commissione e il Parlamento; chiede pertanto una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, in modo da consentire la trasmissione di informazioni sulle procedure «EU Pilot» sotto forma di documento (riservato) destinato alla commissione competente del Parlamento europeo per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione; |
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21. |
ricorda che, nella risoluzione del 15 gennaio 2013 (2), il Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento UE su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 298 TFUE, ma che, malgrado il fatto che la risoluzione sia stata adottata a larghissima maggioranza (572 voti a favore, 16 contrari e 12 astensioni), alla richiesta del Parlamento non ha fatto seguito una proposta della Commissione; invita la Commissione a riesaminare la risoluzione del Parlamento, al fine di formulare una proposta di atto legislativo concernente il diritto in materia di procedimenti amministrativi; |
|
22. |
deplora, più in particolare, che non sia stato dato alcun seguito alla sua richiesta di norme vincolanti sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura d'infrazione e di pre-infrazione — tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti, l'obbligo di motivazione e il diritto di ogni persona di avere accesso al proprio fascicolo — al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza; |
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23. |
ricorda, in tale contesto, che la commissione giuridica ha istituito un nuovo gruppo di lavoro sul diritto amministrativo, il quale ha deciso di elaborare un vero e proprio progetto di regolamento in materia di procedimenti amministrativi dell'amministrazione dell'Unione come «fonte d'ispirazione» per la Commissione, non per mettere in discussione il diritto d'iniziativa della Commissione, ma per dimostrare che l'adozione di un tale regolamento sarebbe non solo utile, ma anche fattibile; |
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24. |
ritiene che tale progetto di regolamento non abbia l'intento di sostituire la vigente legislazione dell'UE, ma piuttosto di integrarla qualora insorgano lacune o problemi legati all'interpretazione, come pure di apportare maggiore accessibilità, chiarezza e coerenza all'interpretazione delle norme esistenti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese nonché dell'amministrazione e dei suoi funzionari; |
|
25. |
invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito; |
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26. |
ricorda che le istituzioni dell'Unione europea, anche quando agiscono in veste di membri di gruppi di prestatori internazionali («troike»), sono vincolate dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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27. |
invita la Commissione a fare del rispetto del diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento, che ha il dovere (a) di chiamare la Commissione a rendere conto a livello politico del suo operato e (b), in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato, al fine di migliorare costantemente la propria attività legislativa; |
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28. |
sostiene la creazione di un processo all'interno del Parlamento volto a controllare l'applicazione del diritto europeo negli Stati membri, che sia in grado di analizzare la questione della non conformità con modalità specifiche per paese e che tenga conto del fatto che le commissioni permanenti competenti in seno al Parlamento controllano l'applicazione del diritto dell'Unione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza; |
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29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0322.
(2) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/70 |
P8_TA(2016)0386
Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato ((SYN-BTØ11-1) (D046173/01 — 2016/2919(RSP))
(2018/C 215/13)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato ((SYN-BTØ11-1) (D046173/01, |
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vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, |
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— |
visto il parere formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 19 maggio 2005 (2), |
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— |
visto il parere che aggiorna le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio sul granturco geneticamente modificato resistente agli insetti MON 810, formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2012 (3), |
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— |
visto il parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione in materia di rischio ambientale e delle raccomandazioni in materia di gestione del rischio per la coltivazione del granturco geneticamente modificato resistente agli insetti Bt11 e MON 810, approvato il 6 dicembre 2012 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (4), |
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— |
visto il parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline di granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 28 maggio 2015 (5), |
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— |
visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6), |
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vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (7), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che nel 1996 la Syngenta Seeds SAS (ex Novartis Seeds) (in appresso «il notificante») ha presentato all’autorità francese competente, ai sensi della direttiva del Consiglio 90/220/CEE (8), una notifica (riferimento C/F/96/05.10) concernente l’immissione in commercio di granturco Bt11 geneticamente modificato; che nel 2003 è stato presentato un aggiornamento della notifica ai sensi della direttiva 2001/18/CE; |
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B. |
considerando che il granturco Bt11 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1Ab, la quale è una proteina Bt (derivata dal Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) che conferisce resistenza alla piralide del granturco europea (Ostrinia nubilalis) e alla piralide del granturco mediterranea (Sesamia nonagrioides), e la proteina Pat che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio; |
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C. |
considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, per le sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento in cui è richiesto il rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017; che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, cessare nel 2017; |
|
D. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 26 quater, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco Bt11 geneticamente modificato è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio); Bulgaria; Danimarca; Germania (eccetto a fini di ricerca); Grecia; Francia; Croazia; Italia; Cipro; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Ungheria; Malta; Paesi Bassi; Austria; Polonia; Slovenia; Irlanda del Nord (Regno Unito); Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito); |
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E. |
considerando che, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le evidenze indicano che dal 95 al 99 % circa del polline rilasciato viene depositato entro 50 metri circa dall'origine del polline, anche se correnti ascensionali o folate di vento durante il rilascio del polline possono portarlo ad elevate altitudini nell’atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri; |
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F. |
considerando che, in un parere del 2005, l’EFSA ha ritenuto che il granturco non avesse progenitori selvatici con i quali poter incrociarsi in Europa, esprimendo quindi all’epoca l'opinione che non fossero previsti effetti ambientali involontari dovuti all'insediamento e alla diffusione; |
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G. |
considerando che il teosinte, progenitore del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare organismi riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco geneticamente modificato MON 810, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che il flusso genetico potrebbe incrociarsi con il teosinte, inducendolo a produrre tossina Bt, e conferire una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante di teosinte autoctone; che questo è uno scenario che comporta grandi rischi per gli agricoltori e l’ambiente; |
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H. |
considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione in merito alla presenza di teosinte nei campi di granturco spagnoli, compresa una presenza assai limitata nei campi di granturco geneticamente modificato; che, secondo le informazioni disponibili, il teosinte è stato individuato anche in Francia; |
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I. |
considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e di ogni altra informazione pertinente, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell’EFSA in merito alla coltivazione dei granturchi geneticamente modificati MON 810, Bt11, 1507 e GA21; |
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J. |
considerando che, al punto 24 del suo progetto di decisione di esecuzione, la Commissione sostiene che, per quanto riguarda la mortalità locale, l’EFSA ha considerato due livelli di mortalità locale «accettabile» (0,5 % e 1 %); che tuttavia nel suo parere scientifico, approvato il 28 maggio 2015, che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline del granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l’EFSA afferma chiaramente che «qualsiasi livello specifico di protezione utilizzato in questa sede a titolo illustrativo dal gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati va inteso esclusivamente come esempio» e che «ogni soglia applicata in questa sede deve, per forza di cose, essere considerata arbitraria e dovrebbe essere soggetta a modifiche in funzione degli obiettivi in materia di protezione in atto all'interno dell’Unione»; |
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K. |
considerando che, nel suo progetto di decisione d’esecuzione, la Commissione ha scelto un livello di mortalità locale inferiore allo 0,5 %, prevedendo nell’allegato distanze arbitrarie di isolamento di almeno 5 metri tra un campo di granturco Bt11 e un habitat protetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2004/35/CE, benché l’EFSA in effetti sostenga chiaramente come fatto consolidato che l'imposizione di una distanza d’isolamento di 20 metri intorno a un habitat protetto dalla coltura più vicina di granturco Bt11/MON 810 dovrebbe presumibilmente ridurre la mortalità locale a un livello inferiore allo 0,5 % anche delle larve di lepidottero non bersaglio estremamente sensibili, distanza questa che è quattro volte superiore a quella proposta dalla Commissione; |
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L. |
considerando che, nel parere scientifico approvato il 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione dei lepidotteri non bersaglio d’interesse conservazionistico negli habitat protetti, l’EFSA sostiene che «attualmente sono disponibili dati insufficienti per consentire di inquadrare la mortalità delle larve connessa al Bt nel contesto della mortalità globale»; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2001/18/CE; |
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2. |
ritiene che la valutazione del rischio della coltivazione effettuata dall’EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni in materia di gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate; |
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3. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l’obiettivo della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che mira, nel rispetto del principio precauzionale, al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità e si immettono in commercio all'interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti; |
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4. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(2) Parere del Comitato di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati su una richiesta della Commissione legata alla notifica (riferimento C/F/96/05.10) per l’immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato, destinato all’importazione, all’alimentazione animale e al trattamento e alla coltivazione industriali, a titolo della parte C della direttiva 2001/18/CE, ad opera della Syngenta Seeds, EFSA Journal (2005) 213, 1-33.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; EFSA Journal 2012; parere scientifico che aggiorna le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio relativo al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico che integra le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio derivante dal granturco Bt11 e MON810 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline di granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4167 [29 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(8) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/73 |
P8_TA(2016)0387
Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 — 2016/2920(RSP))
(2018/C 215/14)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00, |
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— |
vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, |
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— |
visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), modificato da ultimo il 24 febbraio 2012, che aggiorna la valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione (2), |
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— |
visto il parere scientifico dell'EFSA, del 18 ottobre 2012, che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione (3), |
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— |
visto il parere scientifico dell'EFSA, del 6 dicembre 2012, che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti (4), |
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— |
visto il parere scientifico dell'EFSA, del 6 dicembre 2012, che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio per la coltivazione del granturco Bt11 e MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti (5), |
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— |
visto il parere scientifico dell'EFSA, del 28 maggio 2015, che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti (6), |
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— |
visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7), |
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— |
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (8), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che nel 2001 la Pioneer Overseas Corporation e la Dow AgroSciences Europe Ltd hanno presentato alla competente autorità spagnola una notifica (riferimento C/ES/01/01) relativa all'immissione in commercio del granturco 1507 geneticamente modificato in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (9); che nel 2003 è stata presentata una notifica aggiornata in conformità della direttiva 2001/18/CE; |
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B. |
considerando che il granturco 1507 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1F, ossia una proteina Bt (derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie Kurstaki) che conferisce resistenza alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad alcuni altri parassiti dell'ordine dei lepidotteri come la nottua del mais (Sesamia spp.), la lafigma (Spodoptera frugiperda), la nottua dei seminati (Agrotis ipsilon) e la piralide americana (Diatraea grandiosella), nonché la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio; |
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C. |
considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, nel caso delle sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento del rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017; che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, avere termine nel 2017; |
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D. |
considerando che, a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco geneticamente modificato 1507 è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito); |
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E. |
considerando che, secondo l'EFSA, le evidenze indicano che approssimativamente il 95-99 % del polline rilasciato si deposita entro circa 50 metri dalla sua fonte, sebbene correnti ascensionali o raffiche di vento durante l'emissione di polline possano portarlo ad elevate altitudini nell'atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri; |
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F. |
considerando che, secondo il gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA, la possibile evoluzione della resistenza alla proteina Cry1F nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri costituisce un motivo di preoccupazione associato alla coltivazione del granturco 1507, dal momento che l'evoluzione della resistenza potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria, con potenziali conseguenze nefaste per l'ambiente; |
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G. |
considerando che il teosinte, antenato del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare organismi riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco MON810 geneticamente modificato, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che il flusso genico potrebbe trasferirsi al teosinte, inducendolo a produrre la tossina Bt, e conferire una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante autoctone di teosinte; che si tratta di uno scenario che comporta gravi rischi per gli agricoltori e l'ambiente; |
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H. |
considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione che nei campi di granturco spagnoli — e in quantità alquanto limitate anche nei campi di granturco geneticamente modificato — è presente il teosinte; che le informazioni disponibili indicano altresì la presenza di teosinte in Francia; |
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I. |
considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e qualsiasi altra informazione pertinente, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell'EFSA in merito alla coltivazione dei granturchi MON 810, Bt11, 1507 e GA21 geneticamente modificati; |
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J. |
considerando che la Commissione, al punto 24 del suo progetto di decisione di esecuzione, afferma che l'EFSA ha preso in esame due livelli di mortalità locale «accettabile» (0,5 % e 1 %); che, tuttavia, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA, in realtà, evidenzia chiaramente che qualsiasi livello di protezione specifica impiegato a fini illustrativi dal gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA è da intendersi puramente come esempio e che qualsiasi soglia applicata è necessariamente arbitraria e dovrebbe essere modificata in funzione degli obiettivi di protezione in vigore all'interno dell'Unione; |
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K. |
considerando che la Commissione, nel suo progetto di decisione di esecuzione, ha optato per il livello di mortalità locale inferiore allo 0,5 % e che, nel relativo allegato, prevede distanze di isolamento arbitrarie di almeno 20 metri tra un campo di granturco 1507 e un habitat protetto ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2004/35/CE, benché l'EFSA confermi chiaramente che l'imposizione di una distanza di isolamento di 30 metri tra un habitat protetto e il campo di granturco 1507 più vicino dovrebbe presumibilmente ridurre la mortalità locale a un livello pari o inferiore allo 0,5 %, anche delle larve di lepidottero non bersaglio estremamente sensibili, distanza questa che è superiore a quella proposta dalla Commissione; |
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L. |
considerando che, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione dei lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA sostiene che i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per poter inquadrare la mortalità delle larve connessa alla tossina Bt nel contesto della mortalità globale; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2001/18/CE; |
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2. |
reputa che la valutazione del rischio per la coltivazione svolta dall'EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni sulla gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate; |
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3. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste, nel rispetto del principio precauzionale, nel ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e nel tutelare la salute umane e l'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità europea e quando si immettono in commercio all'interno della Comunità OGM come tali o contenuti in prodotti; |
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4. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che aggiorna la valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2011; 9(11):2429 [73 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2012; 10(11):2934 [36 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico dell'EFSA che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio per la coltivazione del granturco Bt11 e MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(7) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(9) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/76 |
P8_TA(2016)0388
Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 — 2016/2921(RSP))
(2018/C 215/15)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3, |
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— |
visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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— |
visto il parere scientifico adottato il 6 dicembre 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti (3), |
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— |
visto il parere scientifico adottato il 6 dicembre 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che integra le conclusioni della valutazione del rischio ambientale e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative alla coltivazione del granturco geneticamente modificato Bt11 e MON 810 resistente agli insetti (4), |
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— |
visto il parere adottato il 28 maggio 2015 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti (5), |
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— |
visto il parere scientifico adottato il 9 marzo 2016 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla relazione annuale di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (PMEM) relativa alla coltivazione nel 2014 del granturco geneticamente modificato MON 810, di Monsanto Europe S.A. (6), |
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— |
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (7), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe S.A. ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande di rinnovo di autorizzazione, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi esistenti ottenuti a partire dal granturco MON 810, per i mangimi contenenti o costituiti da granturco MON 810 e per il granturco MON 810 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana e animale, come qualsiasi altro granturco, ivi inclusa la coltivazione; che dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati; |
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B. |
considerando che il 9 marzo 2016 Monsanto Europe S.A. ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che la parte della domanda relativa alla coltivazione fosse esaminata separatamente dal resto della domanda; |
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C. |
considerando che il granturco geneticamente modificato MON 810, come descritto nella domanda, esprime la proteina Cry1Ab, derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie kurstaki, che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri parassiti, tra cui la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e la nottua del mais (Sesamia spp.); |
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D. |
considerando che l'immissione in commercio per la coltivazione delle sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 è stata inizialmente autorizzata mediante la decisione della Commissione 98/294/CE (8), in conformità con la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (9); che il 3 agosto 1998 la Francia ha concesso a Monsanto Europe S.A. (di seguito «Monsanto») l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di granturco MON 810; |
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E. |
considerando che, a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco geneticamente modificato MON 810 è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito), Galles (Regno Unito); |
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F. |
considerando che, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le evidenze indicano che approssimativamente il 95-99 % del polline rilasciato si deposita entro circa 50 metri dalla sua fonte, sebbene correnti ascensionali o raffiche di vento durante l'emissione di polline possano portarlo ad elevate altitudini nell'atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri; |
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G. |
considerando che l'EFSA esclude arbitrariamente l'impollinazione incrociata nel granturco dall'ambito di trattazione dei pareri scientifici sul granturco MON 810, trascurando in tal modo i potenziali rischi per la biodiversità; |
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H. |
considerando che il teosinte, antenato del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco geneticamente modificato MON 810, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che un eventuale flusso genico può indurre il teosinte a produrre la tossina Bt, conferendo una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante autoctone di teosinte; che questo è uno scenario che comporta grandi rischi per gli agricoltori e l'ambiente; |
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I. |
considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione della presenza di teosinte nei campi di granturco spagnoli, compresa una presenza assai limitata nei campi di granturco geneticamente modificato; che, secondo le informazioni disponibili, il teosinte è stato individuato anche in Francia; |
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J. |
considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e di tutte le altre informazioni pertinenti, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell'EFSA sulla coltivazione dei granturchi geneticamente modificati MON 810, Bt11, 1507 e GA21; |
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K. |
considerando che, al punto 22 del suo progetto di decisione di esecuzione, la Commissione afferma che, per quanto riguarda la mortalità locale, l'EFSA ha considerato due livelli di mortalità locale «accettabile» (0,5 % e 1 %); che, tuttavia, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA, in realtà, evidenzia chiaramente che qualsiasi livello di protezione specifica impiegato a fini illustrativi dal gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA è da intendersi puramente come esempio e che ogni soglia applicata deve necessariamente essere arbitraria e dovrebbe essere soggetta a modifica in funzione degli obiettivi di protezione in vigore all'interno dell'Unione; |
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L. |
considerando che, nel suo progetto di decisione d'esecuzione, la Commissione ha scelto un livello di mortalità locale inferiore allo 0,5 %, prevedendo nell'allegato distanze arbitrarie di isolamento di almeno 5 metri tra un campo di granturco MON 810 e un habitat protetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2004/35/CE, sebbene l'EFSA confermi chiaramente che l'imposizione di una distanza d'isolamento di 20 metri intorno a un habitat protetto dalla coltura più vicina di granturco Bt11/MON 810, distanza che è quattro volte superiore a quella proposta dalla Commissione, dovrebbe ridurre la mortalità locale anche delle larve di lepidottero non obiettivo estremamente sensibili a un livello inferiore allo 0,5 %; |
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M. |
considerando che, nel parere scientifico adottato il 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione dei lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA ha affermato che attualmente non vi sono sufficienti dati disponibili che consentano di inquadrare la mortalità delle larve connessa alla tossina Bt nel contesto della mortalità globale; |
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N. |
considerando che si registrano costanti carenze nell'attuazione del monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, dal momento che l'EFSA segnala che la relazione PMEM 2014 evidenzia una parziale mancanza di conformità in relazione alla realizzazione dei rifugi di piante non Bt in Spagna, già osservata negli anni precedenti, e che nell'analisi dei questionari per gli agricoltori, così come nell'esame della letteratura, sono state individuate lacune metodologiche analoghe a quelle evidenziate nelle precedenti relazioni annuali PMEM relative al granturco MON 810; |
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O. |
considerando che ogni anno il gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA ribadisce invano le proprie raccomandazioni per il monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio del granturco MON 810, in particolare la necessità di fornire informazioni più dettagliate sulla metodologia di campionamento, di ridurre il rischio di parzialità nella selezione dei questionari per gli agricoltori, come pure di garantire l'individuazione di tutte le pubblicazioni scientifiche pertinenti; che, in merito al miglioramento della base di campionamento dell'indagine tra gli agricoltori, ogni anno il gruppo di esperti OGM ribadisce invano l'importanza dei registri nazionali delle coltivazioni di OGM e raccomanda ai titolari delle autorizzazioni di valutare come utilizzare al meglio le informazioni contenute nei registri nazionali, nonché di promuovere il dialogo con i responsabili della gestione di tali registri nelle zone di coltivazione del granturco MON 810; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003; |
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2. |
reputa che la valutazione del rischio relativo alla coltivazione svolta dall'EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni sulla gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate; |
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3. |
sostiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
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4. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione del rischio ambientale e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative alla coltivazione del granturco geneticamente modificato Bt11 e MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico sulla relazione annuale di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (PMEM) relativa alla coltivazione nel 2014 del granturco geneticamente modificato MON 810, di Monsanto Europe S.A. EFSA Journal 2016; 14(4):4446 [26 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(8) Decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32).
(9) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/80 |
P8_TA(2016)0389
Immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046169/00 — 2016/2922(RSP))
(2018/C 215/16)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046169/00, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, |
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— |
visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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— |
visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato l'8 luglio 2016 senza esprimere parere, |
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— |
visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 6 dicembre 2012 (3), |
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— |
vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
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— |
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), |
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— |
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
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— |
vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (8), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe S.A. ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande di rinnovo concernenti l'autorizzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi esistenti ottenuti a partire da granturco MON 810, l'autorizzazione di mangimi contenenti granturco MON 810 o da esso costituiti e l'autorizzazione di granturco MON 810 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ivi inclusa la coltivazione; che dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati; |
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B. |
considerando che il 9 marzo 2016 Monsanto Europe S.A. ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che la parte della domanda relativa alla coltivazione fosse trattata in maniera distinta rispetto al resto della domanda; |
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C. |
considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, come descritto nella domanda, produce la proteina Cry1Ab, derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie kurstaki, che conferisce protezione dalla predazione di alcuni parassiti dell'ordine dei lepidotteri, tra cui la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e la nottua del mais (Sesamia spp.); |
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D. |
considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente l'8 luglio 2016 senza che fosse espresso alcun parere; |
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E. |
considerando che i due principali motivi che hanno determinato il voto contrario o l'astensione degli Stati membri sono stati la mancanza di studi a lungo termine sull'alimentazione e la tossicità e un'insufficiente valutazione dei rischi; |
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F. |
considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato di appello il 15 settembre 2016 senza che fosse espresso alcun parere, con 12 Stati membri rappresentanti il 38,74 % della popolazione dell'UE che hanno votato a favore, 11 Stati membri rappresentanti il 18,01 % della popolazione dell'UE che hanno votato contro, 4 Stati membri rappresentati il 43,08 % della popolazione dell'UE che si sono astenuti e 1 Stato membro rappresentante lo 0,17 % che era assente durante la votazione; |
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G. |
considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno di pareri del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; |
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H. |
considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003; |
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2. |
sostiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
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3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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4. |
chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 per tenere conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pag.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0456.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0040.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0039.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0038.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0271.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/83 |
P8_TA(2016)0390
Immissione in commercio di cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00 — 2016/2923(RSP))
(2018/C 215/17)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3, |
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— |
visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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— |
vista la votazione tenutasi l'8 luglio 2016 in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, a seguito della quale non è stato espresso alcun parere, |
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— |
visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 9 marzo 2016 (3), |
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— |
vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
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— |
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), |
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— |
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
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— |
vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (8), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 12 marzo 2009 la Dow AgroSciences Europe ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913; |
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B. |
considerando che, come descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 esprime la proteina fosfinotricinacetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinate ammonio, la proteina CP4 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi modificata (CP4 EPSPS), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e le proteine Cry1F e Cry1Ac, che conferiscono protezione da alcuni lepidotteri, e considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità specializzata in campo oncologico) ha inserito il glifosato nell'elenco dei probabili cancerogeni per l'uomo (9); |
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C. |
considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente l'8 luglio 2016 senza che sia stato espresso alcun parere; |
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D. |
considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato di appello il 15 settembre 2016, senza che ancora una volta sia stato espresso alcun parere, e che 11 Stati membri, che rappresentano il 38,66 % della popolazione dell'UE, hanno votato a favore, 14 Stati membri, che rappresentano il 33,17 % della popolazione dell'UE, hanno votato contro, 2 Stati membri, che rappresentano il 28 % della popolazione dell'UE, si sono astenuti e uno Stato membro, che rappresenta lo 0,17 % della popolazione dell'UE, era assente durante la votazione; |
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E. |
considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; |
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F. |
considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 (10) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003; |
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2. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
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3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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4. |
chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 per tenere conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e l'ambiente; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico sulla domanda della Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) relativa all'immissione in commercio all’importazione e al trattamento di cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 per alimenti e usi alimentari, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 EFSA Journal 2016; 14(4):4430 [21 pp.]; doi: 10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0456.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0040.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0039.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0038.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0271.
(9) Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Testi approvati, P8_TA(2015)0379.
Martedì 25 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/86 |
P8_TA(2016)0402
Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare (2015/2274(INI))
(2018/C 215/18)
Il Parlamento europeo,
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vista la dichiarazione congiunta resa dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), Federica Mogherini, e dal ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, il 16 aprile 2016 a Teheran; |
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vista la risoluzione n. 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 20 luglio 2015, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 sull'accordo concernente il programma nucleare dell'Iran, |
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran (1), del 14 giugno 2012 sulla situazione delle minoranze etniche in Iran (2), del 17 novembre 2011 sull'Iran — casi recenti di violazioni dei diritti umani (3) e del 3 aprile 2014 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran (4), |
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visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia; viste le relazioni annuali dell'Unione europea sui diritti umani, |
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viste le precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani; |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (5) |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, del 10 marzo 2016, le sue recenti dichiarazioni del 20 maggio e dell'8 giugno 2016, in cui esprimeva preoccupazione per la reclusione di sostenitori dei diritti umani e per la recente ondata di incitamento all'odio della comunità Baha'i, e la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 3 marzo 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, |
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vista la risoluzione n. 70/173 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, (A/RES/70/173), approvata il 17 dicembre 2015, |
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viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), Federica Mogherini, sull'esecuzione di un minorenne in Iran, del 14 ottobre 2015, e sulla condanna della sostenitrice iraniana dei diritti umani, Narges Mohammadi, del 20 maggio 2016, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0286/2016), |
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A. |
considerando che, a seguito dell'accordo nucleare e degli sviluppi politici interni in Iran, ora esiste una possibilità per le riforme nel paese e per il miglioramento delle relazioni con l'Unione europea; |
Relazioni UE-Iran
Dialogo politico
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1. |
ritiene che il piano d'azione congiunto globale, altrimenti noto come accordo nucleare con l'Iran, sia stato un risultato notevole per la diplomazia multilaterale, e per la diplomazia europea in particolare, che deve consentire non solo un miglioramento sensibile delle relazioni UE-Iran, ma anche la promozione della stabilità in tutta la regione; ritiene che tutte le parti sono ora responsabili di garantirne una rigorosa e piena attuazione; accoglie con favore l'istituzione della commissione congiunta, composta di rappresentanti dell'Iran e del gruppo E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti con il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza); sostiene pienamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nel suo ruolo di coordinatore della commissione congiunta istituita ai sensi del piano d'azione congiunto globale, e ritiene che una piena e rigorosa attuazione di tale piano continui a rivestire la massima importanza; |
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2. |
accoglie con favore la visita in Iran del 16 aprile 2016 del vice presidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, insieme a sette commissari europei, come importante tappa per fissare un programma ambizioso per le relazioni bilaterali Iran-UE nei settori di interesse reciproco; rileva che le diverse dichiarazioni della Commissione e le delegazioni dell'UE in Iran, di cui l'ultima comprendeva il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione e sette Commissari, sono state principalmente di tipo commerciale ed economico; |
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3. |
segnala che la decisione del Consiglio di revocare tutte le sanzioni relative al nucleare nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione degli impegni assunti nel quadro del piano d'azione congiunto globale consente un rinnovato impegno con l'Iran e offrirà opportunità e vantaggi per le due parti, tra cui la possibilità di riaprire il mercato iraniano alle imprese europee; ricorda che l'Iran ha una popolazione notevole, relativamente giovane e con livelli di istruzione elevati, presenta un'articolazione del PIL assai diversificata nella regione, ha bisogno di investimenti e rappresenta un potenziale mercato di prodotti europei di alta qualità; |
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4. |
accoglie con favore l'apertura nelle relazioni con l'Iran; sottolinea che lo sviluppo delle relazioni UE-Iran dovrebbe procedere di pari passo con l'attuazione dell'accordo nucleare/JCPOA (piano d'azione congiunto globale); ricorda che, ai sensi dell'accordo, la sua mancata attuazione da parte dell'Iran può portare alla reintroduzione di sanzioni; incoraggia una relazione rinnovata tra l'UE e i propri Stati membri e l'Iran, in cui entrambe le parti operino a stretto contatto su questioni bilaterali e multilaterali per garantire una regione più stabile e un'attuazione effettiva dell'accordo nucleare; ritiene che le relazioni UE-Iran debbano essere sviluppate attraverso un dialogo a più livelli che coinvolga contatti politici, diplomatici, economici, accademici, tecnici e interpersonali che comprendano gli attori della società civile, le ONG e i sostenitori dei diritti umani; sostiene l'apertura di relazioni UE-Iran per il vantaggio di entrambe le parti, sulla base di una valutazione realistica degli interessi comuni e delle differenze, al fine di favorire la graduale espansione della cooperazione in un clima di fiducia, innanzitutto a beneficio delle popolazioni dell'Iran e dell'Unione europea; sostiene, a questo proposito, il rinnovato impegno dell'Unione europea con l'Iran sulla base di «un dialogo delle quattro C»: un dialogo di ampio respiro (comprehensive); improntato alla cooperazione nei settori in cui l'Iran e l'Unione europea hanno interessi comuni (cooperative); critico, aperto e franco nei settori in cui l'Iran e l'UE non sono d'accordo, ma sono alla ricerca di un terreno comune (critical); nel complesso costruttivo nel tono e nella pratica (constructive) |
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5. |
accoglie con favore le modifiche istituzionali apportate all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) al fine dare riscontro ai risultati del JCPOA, segnatamente l'istituzione nel SEAE di una task force dedicata all'Iran con l'obiettivo di coordinare le diverse linee di azione in tutte le questioni correlate all'Iran; accoglie con favore le misure adottate dal SEAE per l'istituzione di una delegazione dell'UE a Teheran, come richiesto nelle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, in quanto essa consentirà all'Unione europea di lavorare con le autorità iraniane per consentire una migliore conoscenza della stessa UE da parte del pubblico all'interno del paese, per contrastare le incomprensioni e costruire una crescente cooperazione tra l'UE e l'Iran; enfatizza, a questo proposito, che gli scambi e gli investimenti sono competenze dell'Unione europea e che l'istituzione di una delegazione UE a Teheran faciliterebbe la cooperazione UE-Iran nei settori del commercio, dell'istruzione, della cultura, dei diritti umani e della sostenibilità ambientale, contribuendo sensibilmente a soddisfare le aspettative di entrambe le parti; sottolinea che Euronews Farsi dovrebbe, in futuro, costituire anche un importante ponte multimediale tra l'Unione europea e il pubblico di lingua persiana; |
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6. |
rammenta che l'UE e l'Iran hanno deciso di affrontare le questioni di reciproco interesse in maniera costruttiva; chiede una strategia UE per un nuovo impegno con l'Iran che deve basarsi, inizialmente, su misure volte a rafforzare la fiducia nei settori tecnici in modo da creare precedenti positivi nel lavoro congiunto UE-Iran e che potrebbero aprire la strada a una cooperazione più significativa a lungo termine; |
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7. |
insiste sull'importanza di sviluppare la dimensione parlamentare delle relazioni UE-Iran, come parte della strategia per ristabilire la fiducia reciproca; ribadisce il proprio sostegno, a questo proposito, a favore della proposta discussa tra il Parlamento e il Majlis circa un dialogo interparlamentare sulla lotta al terrorismo, come riconoscimento delle sfide comuni della radicalizzazione in Iran, nel Medio Oriente e all'interno della stessa Unione europea; accoglie con favore il dialogo politico rinnovato tra l'UE e l'Iran, anche per quanto riguarda i diritti umani; incoraggia lo sviluppo di un dialogo sui diritti umani in futuro per includere i rappresentanti della magistratura, delle forze di sicurezza e della società civile; riconosce che, pur sussistendo sospetto e diffidenza da entrambe le parti, esiste anche una lunga storia tra molti Stati membri e l'Iran e che l'Iran desidera instaurare buoni rapporti con l'Unione europea, il che offre la possibilità di un rapporto basato sulla fiducia e il rispetto reciproci; riconosce le complessità delle politiche interne proprie dell'Iran e ribadisce che l'UE non intende interferire nelle scelte di politica interna di questo o di qualsiasi altro paese, ma cerca una cooperazione basata sul rispetto reciproco delle norme e dei principi internazionali; ritiene che una piena normalizzazione delle relazioni possa avvenire solo in parallelo con una costante attuazione del piano d'azione congiunto globale (JCPOA) per mezzo di un dialogo regolare e costante e che la priorità immediata dovrebbe essere quella di ampliare la portata delle relazioni UE-Iran in ambiti in cui entrambe le parti sono pronte a farlo; ritiene, tuttavia, che il fine ultimo debba essere l'istituzione di un partenariato tra l'Iran e l'Unione europea; |
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8. |
reitera l'opposizione rigorosa, di principio e di lungo corso dell'Unione europea alla pena capitale, a prescindere dai casi e dalle circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione di tale pratica è un obiettivo chiave della politica estera e dei diritti umani dell'UE; rimane estremamente critico circa il frequente ricorso alla pena capitale da parte dell'Iran; considera come obiettivo fondamentale nel dialogo politico la riduzione nell'applicazione della pena capitale; chiede una moratoria immediata sull'esecuzione delle sentenze che prevedono la pena capitale in Iran; constata che la maggior parte delle esecuzioni riguarda reati legai alla droga; comprende la sfida che l'Iran si trova ad affrontare, in quanto rappresenta una delle principali rotte mondiali di transito della droga, visto che l'86 % dei sequestri di oppio a livello mondiale avviene sul suo territorio; ritiene, tuttavia, che l'impegno riguardo alle preoccupazioni sul ricorso alla pena capitale per i reati legati agli stupefacenti e contro i minori di 18 anni, che violano entrambi gli impegni internazionali volontariamente assunti dall'Iran nel quadro del diritto umanitario e dei diritti umani, potrebbe rappresentare un'agenda comune per affrontare la questione; esorta i membri del parlamento iraniano a rivedere, come primo passo, l'articolo 91 del codice penale del 2013 al fine di abolire la pena capitale per le persone al di sotto dei 18 anni d'età; rileva la presentazione di una legge al parlamento iraniano che, se approvata, ridurrebbe la pena per i reati non violenti legati alla droga dalla pena di morte al carcere a vita; rileva che, se approvata, la legge potrebbe ridurre in modo significativo il numero di esecuzioni in Iran; |
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9. |
sottolinea il fatto che l'eliminazione della pena capitale per reati legati agli stupefacenti ridurrebbe drasticamente il numero di esecuzioni (fino all'80 % secondo le stime iraniane); chiede una cooperazione UE-Iran in materia di lotta contro il commercio illegale di stupefacenti come un modo per affrontare la questione delle esecuzioni nel paese nel rispetto delle norme sui diritti umani; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità amministrative in modo da favorire lo Stato di diritto in Iran, in cui rientra la promozione della riforma del sistema della giustizia per migliorare la responsabilità e le alternative alla reclusione e alla pena capitale; invita la Commissione a garantire che l'assistenza tecnica o di altro genere offerta all'Iran non sia usata per compiere violazioni dei diritti umani; |
Aspetti commerciali ed economici
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10. |
prende atto dell'obiettivo dichiarato da parte dell'Iran di raggiungere un tasso di crescita annuo dell'8 %; ritiene che gli investimenti europei siano fondamentali perché l'Iran raggiunga questo obiettivo; sottolinea il fatto che l'Unione europea non ostacola l'attività economica consentita con l'Iran e non ostacolerà il coinvolgimento in Iran di imprese internazionali o di istituzioni finanziarie, purché esse rispettino tutte le leggi applicabili; sottolinea che, affinché l'Iran realizzi il proprio potenziale economico, dovrà adottare misure intese a creare un contesto economico trasparente propizio agli investimenti internazionali e adottare provvedimenti anti-corruzione a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria, affrontando questioni come la cessazione dei flussi finanziari alle organizzazioni terroristiche; invita l'UE a sostenere pienamente gli sforzi dell'Iran in questo processo attraverso, segnatamente, il sostegno alla creazione di un trattato bilaterale di investimento tra l'UE e l'Iran; |
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11. |
sottolinea che il commercio e il ripristino dell'accesso al sistema mondiale di scambi commerciali disciplinato da regole generali può diventare un modo per rompere l'isolamento dell'Iran e che gli scambi commerciali possono diventare un importante strumento per consolidare il dialogo politico e stimolare la cooperazione tra i paesi della regione, al fine di fomentare lo sviluppo, l'occupazione e la stabilità nella regione su più ampia scala; |
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12. |
rileva che l'Iran è la seconda economia per dimensioni nel Medio Oriente, con un PIL nominale stimato di 397 miliardi di dollari nel 2015; rileva inoltre che gli scambi dell'UE con l'Iran si attestano a 8 miliardi di dollari e si prevede che quadruplicheranno nei prossimi due anni; ricorda che l'Unione europea un tempo era il principale partner commerciale dell'Iran e ritiene che essa dovrebbe puntare a ripristinare tale posizione; sostiene l'espansione della relazione commerciale dell'Unione con l'Iran e invita l'UE a sviluppare la cooperazione commerciale, finanziaria ed economica con l'Iran al fine di migliorare le condizioni di vita e di occupazione della popolazione iraniana e incrementare lo sviluppo regionale; ritiene che l'espansione degli scambi e degli investimenti con l'Iran potrebbe, a lungo termine, contribuire a promuovere la pace e la stabilità nel resto della regione, se l'UE potrà ricercare opportunità per programmi di investimento regionale, ad esempio in relazione alla connettività nei trasporti e nell'energia; |
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13. |
ritiene che nonostante la firma di numerosi contratti con imprese europee l'Iran non sia in grado di onorare i propri impegni a causa della mancanza di liquidità, che spinge in un circolo vizioso il processo di apertura dell'Iran; |
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14. |
rileva che l'Iran è la più grande economia del mondo al di fuori dell'OMC; sostiene l'offerta dell'Iran di aderire all'OMC; osserva che appare obsoleto l'attuale mandato negoziale dell'UE relativo a un accordo sugli scambi e la cooperazione con l'Iran; chiede alla Commissione di esplorare opzioni per rafforzare le relazioni commerciali e di investimento al fine di ravvicinare l'Iran alle norme dell'OMC e proteggere gli investimenti europei; sottolinea che il quadro ufficiale dei negoziati consentirebbe all'UE di fare pieno uso del suo effetto leva in quanto più grande mercato integrato e blocco economico e di prefigurare un ambito per gli scambi e il dialogo; invita l'UE a valutare la possibilità di riavviare i negoziati di adesione dell'Iran con l'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto una sua adesione all'OMC porterebbe a un'ulteriore liberalizzazione dell'economia dell'Iran al fine di stimolare la crescita, integrare il paese nel sistema globale basato sulle regole, predisporre con l'Iran un meccanismo per sostenere le necessarie riforme economiche e far sì che l'Iran onori gli impegni internazionali; invita la Commissione a usare questi negoziati come opportunità per sollecitare riforme sui diritti dei lavoratori sulla base delle principali convenzioni dell'OIL; esprime preoccupazione per il ritardo nella nomina del presidente del gruppo di lavoro dell'OMC sull'adesione dell'Iran; invita la Commissione a esercitare tutta la sua influenza per rimuovere questo ostacolo senza indugi e avviare il processo di adesione dell'Iran all'OMC; ritiene che, per concludere il processo di adesione, l'Iran dovrebbe essere rimosso dall'elenco delle dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria; |
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15. |
ritiene che la mancanza di libertà di espressione online, la sorveglianza e il monitoraggio sistematici del traffico Internet nonché la mancanza di libertà digitali costituiscano un ostacolo agli scambi con l'Iran oltre che una violazione dei diritti e delle libertà delle persone; sottolinea il potenziale di un mercato aperto e sicuro di internet in Iran per l'economia digitale; ribadisce il suo invito a un efficace regime di controllo delle esportazioni per evitare che tecnologie a duplice uso vengano utilizzate per violazioni dei diritti umani e contro l'UE; |
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16. |
sottolinea l'importanza per l'Iran di sviluppare relazioni economiche e commerciali con gli operatori della regione al fine di costituire un insieme economico e commerciale coerente nel rispetto delle regole dell'OMC; rileva che l'Unione europea può concorrere con le sue esperienze e il suo sostegno allo sviluppo e al consolidamento di detto dialogo regionale; |
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17. |
ritiene che la revoca delle sanzioni finanziarie, economiche e connesse al nucleare da parte dell'UE e della comunità internazionale, come stabilito nel piano d'azione congiunto globale, costituisca un elemento importante per dimostrare che l'Unione europea ha assolto ai propri impegni nei confronti dell'Iran e fornire disponibilità a rafforzare la cooperazione economica a reciproco vantaggio; rileva, tuttavia, che, se la maggior parte delle sanzioni economiche e finanziarie è ormai stata revocata, alcune rimangono in vigore e non sono modificate dall'accordo nucleare; chiede all'Unione europea di ottenere l'impegno delle imprese aventi sede nell'UE a garantire piena trasparenza nelle loro attività in Iran; invita a porre l'accento sulla qualità e sulla quantità degli investimenti, e chiede un'iniziativa, per valutare se i nuovi investimenti si attengano ai principi guida su imprese e diritti umani approvati delle Nazioni Unite, simile a quella avviata quando le sanzioni sono state revocate in Myanmar/Birmania; osserva che l'efficace attuazione degli orientamenti in materia di responsabilità sociale delle imprese è essenziale affinché l'intensificazione delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Iran abbia un effetto positivo sulla società iraniana nel suo insieme. |
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18. |
ricorda l'incertezza giuridica che le sanzioni primarie degli USA e il fatto che le transazioni avvengano in dollari creano per le imprese dell'UE disposte ad investire in Iran, che pregiudicano il conseguimento dei benefici economici attesi dal piano d'azione congiunto globale per la popolazione iraniana; insiste sulla necessità di affrontare questa e altre questioni finanziarie in linea con le raccomandazioni del GAFI per creare la chiarezza e la certezza giuridica necessarie affinché le imprese dell'UE possano operare in Iran; sollecita una rettifica dell'approccio commerciale con l'Iran; auspica che l'euro sia la moneta per le nostre transazioni con l'Iran onde evitare eventuali condanne emesse dalle autorità statunitensi come è avvenuto in passato ad alcune banche europee; è favorevole a un dialogo stretto con gli Stati Uniti per garantire la continuità degli scambi commerciali e gli investimenti europei in Iran; |
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19. |
sottolinea al contempo che è essenziale dispiegare maggiori sforzi per garantire un ambiente propizio agli investimenti internazionali affinché l'Iran realizzi il suo potenziale economico; chiede, in proposito, all'Iran di assicurare trasparenza nel proprio settore finanziario e di contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro in linea con le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (GAFI); accoglie con favore il piano d'azione del governo iraniano sulla raccomandazione del GAFI come pure le riunioni tecniche tenutesi il 12 luglio tra funzionari dell'UE e dell'Iran per intraprendere le necessarie riforme in tale ambito; |
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20. |
accoglie con favore i risultati positivi già realizzati dal piano d'azione congiunto globale, come l'aumento del 43 % degli scambi tra Iran e Unione europea nel corso dei primi sei mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, il fatto che 30 banche iraniane si siano collegate nuovamente al sistema SWIFT oltre all'impatto positivo del piano d'azione congiunto globale che ha rafforzato la tendenza al calo dell'inflazione e dei tassi d'interesse in Iran; accoglie con favore il fatto che un numero crescente di piccole banche europee ora sia attivo in Iran, facilitando il credito alle PMI; sollecita un'attenzione specifica per il ruolo delle PMI europee e iraniane nel rafforzamento delle relazioni commerciali; |
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21. |
accoglie con favore il fatto che il governo iraniano intenda attrarre investimenti esteri, stante la necessità di investimento estero diretto in tutti i principali settori dell'economia; rileva che, secondo le stime, saranno necessari oltre 1 000 miliardi di dollari in investimenti nelle infrastrutture nei prossimi dieci anni, quindi si creeranno opportunità per le imprese europee, in particolare per le imprese nel settore dell'energia, degli autoveicoli, della produzione di velivoli; accoglie con favore il fatto che 180 delegazioni commerciali, tra cui delegazioni provenienti da 15 Stati membri dell'UE, abbiano visitato Teheran dalla firma del piano d'azione congiunto globale come segno di crescente interesse per le relazioni economiche con l'Iran; invita l'UE e i suoi Stati membri a valutare il ricorso a garanzie per i crediti all'esportazione per stimolare gli scambi, il finanziamento di progetti e gli investimenti in Iran; sostiene la positiva conclusione dell'accordo tra il governo iraniano e Airbus e Boeing come ulteriore misura di rafforzamento della fiducia a seguito dell'adozione del piano d'azione congiunto globale; |
Cooperazione settoriale
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22. |
rileva che l'Iran è al secondo posto a livello mondiale per riserve di gas e al quarto posto per riserve petrolifere; ritiene che la cooperazione energetica possa svolgere un ruolo significativo nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per l'Unione europea e nella riduzione della dipendenza energetica degli Stati membri da singoli fornitori, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica dell'UE; ritiene che la revoca delle sanzioni economiche abbia le potenzialità per sbloccare una spesa significativa nell'industria del petrolio e del gas nonché in altri settori dell'economia che beneficerebbero degli investimenti e dell'accesso alla nuova tecnologia; invita le imprese europee a investire nel settore energetico iraniano; chiede, in particolare, che l'Unione europea sostenga lo sviluppo della tecnologia GNL in Iran; ritiene che gli investimenti in Iran debbano essere pienamente in linea con gli impegni a lungo termine in materia di decarbonizzazione dell'UE; |
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23. |
osserva che, attualmente, più della metà del fabbisogno energetico delle famiglie iraniane viene soddisfatto grazie al gas naturale; sottolinea il grande potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili in Iran, un paese con una media di 300 giorni di sole all'anno, e una capacità di produzione stimata pari a 13 volte il consumo totale di energia dell'Iran; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili in Iran come contributo alla diversificazione del mix energetico del paese; |
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24. |
invita l'Iran ad aderire all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e chiede che la cooperazione energetica UE-Iran sia costantemente sostenuta dall'obiettivo di migliorare i benefici ambientali e sociali nonché economici per entrambe le popolazioni dell'Iran e dell'UE; |
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25. |
sottolinea che l'Iran è confrontato con diverse sfide ambientali, tra cui la scarsità di acqua e il degrado del territorio, e che l'UE, traendo pieno vantaggio dal potenziale della cooperazione economica, dovrebbe impegnarsi con l'Iran per migliorare la protezione dell'ambiente e promuovere uno sviluppo ecologicamente sostenibile; chiede una cooperazione ambientale nei settori della gestione della conservazione dell'acqua, compreso il sostegno all'Iran per salvare il lago Urmia, della lotta contro la desertificazione, del monitoraggio dei terremoti, nonché di affrontare l'inquinamento atmosferico e la gestione dei rifiuti; esprime particolare preoccupazione in questo contesto circa i livelli di inquinamento del mar Caspio e sollecita un sostegno attivo da parte dell'UE e degli Stati membri per gli sforzi che il governo iraniano compie per invertire questo grave degrado; accoglie con favore il fatto che le ONG ambientaliste iraniane abbiano sviluppato un partenariato con altre ONG della regione; accoglie con favore la loro partecipazione alle convenzioni dell'IUCN e di Ramsar; invita la Commissione ad assistere le ONG iraniane nello sviluppo di progetti di gestione partecipatori; |
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26. |
ritiene che il dialogo e la cooperazione regionale su questioni ambientali fra l'Iran e i suoi vicini sia indispensabile per affrontare sfide quali l'inquinamento atmosferico, la scarsità di risorse idriche e la desertificazione; evidenzia che l'UE dovrebbe facilitare una tale cooperazione regionale come importante misura di creazione di un clima di fiducia e accrescere la volontà degli attori regionali di beneficiare delle competenze europee in questo campo; |
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27. |
prende atto degli studi che indicano che l'energia nucleare potrebbe non essere competitiva in Iran a causa delle basse riserve di uranio e dei suoi costi di estrazione; chiede, tuttavia, alla Commissione di esplorare il potenziale di cooperazione nucleare civile con l'Iran, in linea con l'impegno del piano d'azione congiunto globale e di incoraggiare l'Iran a sottoscrivere la Convenzione sulla sicurezza nucleare; accoglie con favore la proposta di alcuni funzionari iraniani intesa a stabilire un dialogo regionale sulla sicurezza dei programmi nucleari civili; |
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28. |
sottolinea il potenziale di cooperazione nel settore della sicurezza aerea, attraverso l'offerta di assistenza tecnica e l'accesso alle componenti necessarie affinché le compagnie iraniane possa essere rimosse dalla lista nera europea; |
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29. |
prende atto del fatto che l'Iran ospita 3 milioni di cittadini afghani di cui solo 950 000 hanno lo status giuridico ufficiale di rifugiati, il che pone il paese ai primi posti tra i paesi ospitanti;; accoglie con favore l'ulteriore finanziamento dell'UE, pari a 6,5 milioni di euro, inteso a sostenere l'Iran nella fornitura di istruzione e assistenza sanitaria alla popolazione afghana nel paese; sottolinea la necessita di assumere misure concrete per salvaguardare i diritti umani dei migranti afgani e dei rifugiati afgani in Iran, compreso il diritto all'accesso alla difesa nonché l'uguaglianza di fronte alla legge; ritiene che la cooperazione UE-Iran in materia di gestione dei rifugiati possa migliorare la comprensione reciproca, promuovere un migliore rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani dei richiedenti asilo e degli stessi rifugiati, oltre a contribuire alla risoluzione dei conflitti al fine di ridurre le cause dei movimenti di rifugiati attuali e futuri; ritiene che la cooperazione UE-Iran in materia di gestione dei rifugiati migliorerebbe il benessere dei rifugiati in Iran e impedirebbe il traffico di esseri umani, ritiene che la cooperazione UE-Iran debba altresì includere un dialogo completo sull'immigrazione, specialmente sulla politica, nonché sugli approcci e sulle priorità legislative in relazione all'immigrazione regolare e clandestina, ai richiedenti asilo e ai rifugiati sia a livello nazionale che regionale; |
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30. |
riconosce che, con più del 60 % della popolazione stimata al di sotto dei 30 anni, la popolazione giovane, istruita e tecnologicamente avanzata dell'Iran e la vitalità della sua società sono in grado di fornire particolari opportunità per promuovere i contatti interpersonali con l'UE sulla base dei principi di reciprocità e di rispetto reciproco; ritiene che i programmi di scambio per giovani siano tra le attività di maggior successo per avvicinare le società e le culture; accoglie quindi con favore l'aumento degli studenti di Erasmus Mundus provenienti dall'Iran nelle università europee come modo per contrastare i preconcetti e gli stereotipi; chiede una maggiore cooperazione nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione attraverso un aumento degli scambi di studenti e ricercatori, anche nella cooperazione tra università, nei settori, segnatamente, dell'ambiente, delle energie rinnovabili, della giustizia, dei diritti umani e della buona governance; chiede alla Commissione di ampliare il bilancio per gli studenti di Erasmus Mundus provenienti dall'Iran; accoglie con favore le riunioni che si sono svolte recentemente presso l'università di Teheran, volte alla sensibilizzazione circa i potenziali vantaggi che le università iraniane possono trarre dalla partecipazione a Orizzonte 2020; chiede al governo iraniano di nominare un coordinatore nazionale per Orizzonte 2020, che fornisca assistenza e consulenza alle università iraniane per candidarsi ai progetti del programma; invita la Commissione a studiare la possibilità di ulteriori agevolazioni affinché gli accademici e i ricercatori iraniani possano studiare e seguire una formazione nelle università europee; chiede l'istituzione di un programma UE per avvicinare i ricercatori e gli studenti dell'Iran, dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'Europa in modo da studiare l'esperienza e gli insegnamenti appresi dall'integrazione regionale in Europa; |
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31. |
esprime profonda preoccupazione per l'arresto di cittadini con doppia cittadinanza UE-iraniana e sottolinea che tali arresti ostacolano le possibilità di contatti interpersonali; chiede alle autorità iraniane di consentire alla diaspora iraniana in Europa di recarsi in sicurezza nel proprio paese d'origine; |
Sicurezza regionale
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32. |
sottolinea l'influenza importante che i vari popoli e le varie culture dell'Iran esercitano da migliaia di anni, anche in Europa; prende atto del fatto che, a causa della sua posizione geostrategica, della dimensione della sua popolazione e della sua economia, delle sue riserve di petrolio e di gas naturale e della sua influenza nella regione, l'Iran è un attore importante in Medio Oriente e nella regione del Golfo; sottolinea che gli interessi strategici iraniani vengono meglio perseguiti mediante una ripristinata stabilità regionale e il loro perseguimento non è e non deve essere in competizione con altri importanti attori della regione; |
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33. |
ritiene che l'accordo nucleare apra la possibilità di una cooperazione intesa a risolvere la crisi della sicurezza nella regione; crede che l'Iran possa e debba svolgere un ruolo di stabilizzazione nella regione; ritiene che l'intera regione possa beneficiare di una normalizzazione delle relazioni con l'Iran; ritiene che la posizione dell'Iran come principale attore regionale dovrebbe portare il paese a esercitare un ruolo di stabilizzazione nella regione; sottolinea che il riesame della politica europea di vicinato (PEV), presentato il 18 novembre 2015, prevede piani per coinvolgere i paesi terzi limitrofi ai paesi partner del vicinato dell'UE nell'ambito di quadri di cooperazione allargati; incoraggia, pertanto, a creare dei quadri tematici per proporre una cooperazione tra l'Unione, i paesi partner del vicinato meridionale e i principali attori regionali, come l'Iran, nell'ambito delle sfide regionali, come la sicurezza, l'energia o la gestione dei rifiuti; |
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34. |
invita tutti gli Stati della regione, in particolare l'Arabia Saudita e l'Iran, ad astenersi da una retorica ostile che alimenta i conflitti, dall'azione e dal sostegno ai gruppi armati belligeranti della regione, comprese le ali militari di Hezbollah e Al-Nusra; esprime preoccupazione per la crescente militarizzazione in tutta la regione e sostiene gli sforzi verso un maggiore controllo degli armamenti, la non proliferazione e la lotta al terrorismo, pur riconoscendo le legittime preoccupazioni in termini di difesa, ma nell'ottica di cercare di promuovere il pieno rispetto della sovranità di tutti i paesi della regione stessa; esprime preoccupazione per lo sviluppo dei test sui missili balistici dell'Iran che, sebbene non costituiscano una violazione del JCPOA, non sono coerenti con lo spirito della risoluzione n. 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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35. |
ritiene che il dialogo politico UE-Iran debba invitare l'Iran, nonché gli attori principali della regione, a svolgere un ruolo costruttivo nel risolvere le crisi politiche in Iraq, Yemen, Siria, Libano e Afghanistan, sulla base del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di questi paesi; chiede un modello di diplomazia dell'Unione europea basato sulle priorità politiche piuttosto che sulle identità religiose e sul principio della garanzia del rispetto, della sicurezza e della protezione per le popolazioni di tutti i paesi del Medio Oriente, compreso Israele e il popolo palestinese, allo scopo di promuovere un Medio Oriente più stabile e armonioso; ritiene la cooperazione UE-Iran nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento nella regione sia una parte importante del dialogo politico; |
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36. |
ritiene che non ci possa essere una soluzione ai conflitti in Medio Oriente, Nord Africa e nella regione del Golfo, senza la partecipazione di tutti gli attori; accoglie con favore, quindi, l'impegno dell'Iran nei colloqui di pace siriani, attraverso la partecipazione al gruppo di supporto internazionale per la Siria (ISSG); deplora, tuttavia, che il contributo iraniano non abbia portato finora a un miglioramento sensibile della situazione e chiede un suo contributo almeno per facilitare ulteriormente la consegna di aiuti umanitari al fine di aumentare la protezione della popolazione civile da attacchi e per cercare costantemente una soluzione a lungo termine al conflitto; rileva, in tale contesto, che il regime di Assad in Siria è diventato sempre più dipendente dall'Iran per la sua stessa sopravvivenza e, di conseguenza, invita le autorità iraniane a usare il loro peso per portare il conflitto siriano a una conclusione pacifica; |
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37. |
accoglie con favore la disponibilità dell'Iran a sostenere gli sforzi in corso per portare stabilità in Iraq, lo incoraggia a svolgere un ruolo significativo per porre fine alla violenza settaria e chiede ulteriori sforzi per portare tutte le milizie che operano nel paese sotto l'autorità dell'esercito iracheno per tener conto di tutti gli interessi; evidenzia che l'UE e l'Iran affrontano nemici comuni sotto forma di ISIS/Da'esh, Al-Qaeda, Al-Nusra e organizzazioni terroristiche affini indicate dal CSNU e ispirate da una perversione estremista dell'Islam; accoglie con favore il contributo dell'Iran alla lotta contro l'ISIS/Da'esh, compreso il suo sostegno iniziale al governo regionale curdo a Erbil, e ne riconosce il contributo decisivo in Iraq, che ha fermato l'avanzata dell'ISIS/Da'esh e ha riconquistato territori soggetti al terrorismo jihadista; è preoccupato, tuttavia, per le informazioni che ricorrono circa la scarcerazione di esponenti di vertice di Al Qaeda; prende atto dell'accordo tra Iran e Australia per condividere le informazioni sulla lotta contro l'ISIS/Da'esh; |
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38. |
ritiene che le rivalità regionali siano un fattore alla base dei conflitti in diversi paesi della regione; esprime notevole preoccupazione per l'aumento della violenza settaria nella regione ed evidenzia la necessità di un impegno diplomatico costante e globale dell'UE per affrontare le dinamiche sottese al conflitto attraverso il sostegno sul lungo periodo alla riconciliazione etnico-settaria; esprime preoccupazione per l'inasprimento dello scontro fra Iran e Arabia Saudita per l'influenza politica e religiosa e richiama l'attenzione sulle sue implicazioni per la risoluzione dei conflitti e la sicurezza in Medio Oriente e non solo; ritiene che una politica di riavvicinamento fra Iran e Arabia Saudita, e una loro costruttiva cooperazione, siano essenziali per disinnescare le tensioni regionali, come passo verso l'individuazione di soluzioni per porre fine ai conflitti armati in Iraq, Siria e Yemen, e ai flussi migratori che ne conseguono, e al fine di affrontare le cause alla radice del terrorismo e dell'estremismo che rappresentano una minaccia per la regione, nonché per l'Unione europea e non solo; chiede che la diplomazia dell'UE si attivi per allentare le tensioni tra Teheran e Riad, anche attraverso il rafforzamento della fiducia, la diplomazia Track-II e misure di allentamento della tensione volte a riprendere le relazioni diplomatiche fra Arabia Saudita e Iran, come primo passo nella normalizzazione delle loro relazioni; invita l'UE a lavorare con gli Stati Uniti e la Russia a tal fine e, in particolare, a sostenere lo sviluppo di una nuova infrastruttura di sicurezza regionale che tenga conto della percezione delle minacce e delle legittime preoccupazioni in termini di sicurezza di Iran e Arabia Saudita e offra garanzie di sicurezza sia all'Iran che ai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo; sottolinea che la cooperazione in materia di sicurezza marittima nel Golfo Persico, tra cui la firma di una Carta sulla libera navigazione, potrebbe essere una prima misura di rafforzamento della sicurezza nello sviluppo della fiducia e della cooperazione regionali; |
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39. |
condanna fermamente i reiterati appelli del regime iraniano alla distruzione di Israele e la politica di negazione dell'Olocausto attuata dal regime; |
Questioni socio-economiche, Stato di diritto, democrazia e diritti umani
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40. |
ritiene che l'eredità rivoluzionaria dell'Iran e la sua costituzione come repubblica islamica, nonché le principali differenze in termini di sistemi politico-istituzionali tra l'Iran e l'UE, non debbano rappresentare un ostacolo all'apertura e a un dialogo franco e diretto e alla ricerca di un terreno comune su questioni relative alla democrazia, allo stato di diritto e ai diritti umani; chiede alla Repubblica islamica di allargare lo spazio per il pluralismo politico; sottolineando che il Majlis è favorevole alle riforme e all'Europa, ritiene che l'esito delle elezioni del febbraio 2016 al parlamento e all'assemblea degli esperti riflettano la volontà del popolo iraniano, offrano l'opportunità per un ulteriore impegno con l'Unione europea e i suoi Stati membri, che dovrebbe portare a relazioni costruttive, nonché la possibilità di riforme economiche, politiche e sociali interne; invita le autorità iraniane a consentire elezioni libere ed eque secondo standard internazionali; |
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41. |
rileva che l'Iran si è aperto perché ha bisogno di aiuto al fine di soddisfare le necessità dei propri cittadini e mantenere nel paese i cittadini giovani e istruiti, il che è importante per la propria stabilità; |
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42. |
rileva con preoccupazione che in Iran si registra il più alto livello di esecuzioni di pene capitali pro capite al mondo; sottolinea che l'eliminazione della pena di morte per reati legati alla droga ridurrebbe drasticamente il numero delle esecuzioni; accoglie con favore, a tal proposito, la possibilità che il neoeletto Majlis prenda in esame una normativa intesa ad escludere alcuni reati legati alla droga dalla lista dei reati punibili con la pena di morte; |
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43. |
rileva che l'adozione del Codice penale islamico del 2013 attribuisce una maggiore discrezionalità ai giudici e che la ratifica da parte dell'Iran della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo vieta le esecuzioni di minori e permette ai minorenni condannati a morte prima del 2013 di chiedere un nuovo processo; invita l'Iran a garantire che tale divieto sia pienamente attuato e che tutti i condannati interessati siano a conoscenza di questo diritto; invita l'Iran a dichiarare una moratoria sulla pena di morte; |
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44. |
invita ulteriormente l'Iran a collaborare pienamente con tutti i meccanismi delle Nazioni Unite in favore dei diritti umani e a lavorare per l'applicazione delle raccomandazioni emesse in tale ambito, compreso l'esame periodico universale, consentendo alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani di svolgere le loro missioni; questo sviluppo contribuirà ad aumentare il profilo dell'Iran presso l'opinione pubblica europea; evidenzia il fatto che il governo iraniano abbia aumentato il proprio impegno nei confronti delle procedure speciali delle Nazioni Unite attraverso il dialogo; invita il governo dell'Iran ad affrontare le preoccupazioni sostanziali evidenziate nelle relazioni del relatore speciale e del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran, nonché gli specifici inviti all'azione che si trovano nelle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU; |
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45. |
invita il SEAE e la Commissione a sostenere la creazione di un ambiente che consenta il funzionamento corretto e indipendente di organizzazioni della società civile; evidenzia l'importanza di difendere gli orientamenti sui diritti umani dell'UE, anche per quando riguarda i difensori dei diritti umani, nell'ambito delle relazioni UE-Iran; |
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46. |
invita l'Iran a rispettare, tutelare e osservare gli impegni assunti nell'ambito della Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, del Patto internazionale sui diritti politici e civili, della convenzione sui diritti del fanciullo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, rispettando i diritti alla libertà di espressione, sia online che offline, di opinione, di associazione e di riunione pacifica, di pensiero, di coscienza, di religione o di credo e garantendo, per legge e in pratica, la fruizione da parte dei suoi cittadini dei diritti individuali, sociali e politici senza discriminazione o persecuzione per motivi di genere, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, genere, orientamento sessuale o altra condizione, come previsto in questi strumenti; sottolinea che ciò comprende un diritto fondamentale all'uguaglianza dinanzi alla legge, nonché il diritto alla parità di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle opportunità professionali; |
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47. |
accoglie con favore le riforme attuate ai sensi del nuovo Codice di procedura penale, ma esprime gravi preoccupazioni per il fatto che il Codice non assicura pienamente le garanzie internazionali sul giusto processo; invita l'Iran a effettuare una revisione del Codice di procedura penale del 2014 per assicurare l'inclusione delle garanzie sul processo equo; invita l'Iran a rivedere e modificare la legge per garantire che le dichiarazioni ottenute mediante tortura, maltrattamenti o altre forme di coercizione siano escluse dalle prove nei procedimenti penali e che si indaghi automaticamente su tutte le accuse di tortura e di altri maltrattamenti portate all'attenzione delle autorità; |
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48. |
chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici; invita l'Iran a liberare i cittadini dell'UE che sono stati arrestati, detenuti o condannati in un procedimento giudiziario non conforme agli standard internazionali, fra cui; la 58enne Nazak Afshar, detenuta da marzo 2016, il 76enne Kamal Foroughi, detenuto da maggio 2011, la 65enne Homa Hoodfar, detenuta da giugno 2016, e la 37enne Nazanin Zaghari Ratcliffe, detenuta da aprile 2016; |
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49. |
riconosce l'esistenza di un'ampia varietà di fedi e credi in Iran; rileva che la costituzione della Repubblica islamica dell'Iran protegge formalmente le minoranze religiose e le loro libertà religiose fondamentali; esprime, tuttavia, preoccupazione per l'aumento del numero di individui arrestati appartenenti a comunità di minoranze religiose o a causa del loro credo; invita le autorità iraniane a garantire che i diritti delle minoranze religiose ed etniche siano pienamente rispettati e tutelati dalla legge e che la libertà religiosa venga estesa; |
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50. |
rileva i progressi compiuti dalle donne iraniane nei campi dell'istruzione, della scienza e della ricerca, esemplificati dal fatto che le donne rappresentano la maggior parte degli studenti nelle università iraniane; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sollevare questioni relative alla parità di genere negli impegni bilaterali con le autorità iraniane; chiede la piena parità di genere attraverso azioni volte a eliminare le discriminazioni giuridiche e pratiche esistenti ai danni delle donne e di garantire la parità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro e in tutti gli aspetti della vita economica, culturale, sociale e politica; accoglie con favore i tentativi di disegno di legge «sulla protezione delle donne contro la violenza» e spera che il parlamento appena eletto consideri una normativa che condanni completamente la violenza contro le donne, tra cui la violenza domestica e lo stupro perpetrato dal coniuge; |
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51. |
plaude alla promessa elettorale del presidente Rohani di presentare una Carta per i diritti dei cittadini e alle sue dichiarazioni sulla promozione dei diritti delle minoranze etniche; ritiene che la Carta debba rispettare pienamente gli obblighi internazionali in materia di diritti umani dell'Iran e basarsi sugli stessi; sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto e dell'indipendenza del sistema giudiziario nell'offrire la certezza giuridica necessaria per gli investimenti diretti esteri, ma in primis per gli interessi dello stesso popolo iraniano; chiede alla magistratura di rispettare il processo equo il diritto alla difesa e di concedere ai sospettati l'accesso all'assistenza legale; invita il SEAE e la Commissione a collaborare con le autorità iraniane in settori quali la riforma del sistema giudiziario, la riforma del sistema carcerario, comprese le condizioni detentive, la responsabilità del governo, il rispetto dello Stato di diritto, la libertà di parola, i diritti umani universali e le libertà fondamentali dei cittadini e la lotta alla corruzione; |
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52. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento dell'Iran, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE. |
(1) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 163.
(2) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 102.
(3) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 157.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0339.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0348.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/96 |
P8_TA(2016)0403
Lotta contro la corruzione e seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (2015/2110(INI))
(2018/C 215/19)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 67 e gli articoli 82-89 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5, 6, 8, 17, 32, 38 e 41, gli articoli 47-50, e l'articolo 52, |
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viste le conclusioni del Consiglio GAI del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 in materia di sicurezza, |
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viste le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), |
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viste le convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, aperte alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1o maggio 1999, che istituiscono il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), |
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vista la raccomandazione CM/Rec (2014) 7 sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2014, |
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viste la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997, le raccomandazioni che la integrano e le ultime relazioni di monitoraggio per paese, |
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vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (1), |
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vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (2), |
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vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (3), |
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vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione, e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (4), |
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vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE (5), |
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vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (6), |
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visto il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (7), |
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visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (8), |
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visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (9), |
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vista la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (10), |
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vista la proposta di regolamento (EU, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (11), |
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vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (12), |
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visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (13), |
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vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (14), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363), |
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vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534), |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14 (Taricco e a.) (15), in cui la Corte ha stabilito che la nozione di «frode» quale definita all'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee include le entrate provenienti dall'IVA, |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535), |
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vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (16), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625), |
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visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (17), |
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vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione», del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla sicurezza», del 28 aprile 2015 (COM(2015)0185), |
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viste la Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), del marzo 2013, e la Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA), del 30 settembre 2015, elaborate da Europol, |
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vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (18), |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (19), |
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visti gli studi del Servizio di ricerca del Parlamento europeo sul costo di un mancato intervento dell'UE sulla criminalità organizzata e la corruzione, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0284/2016), |
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A. |
considerando che la criminalità organizzata rappresenta una minaccia globale che, come tale, richiede una risposta congiunta e coordinata da parte dell'UE e dei suoi Stati membri; |
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B. |
considerando che ancora oggi manca una piena consapevolezza della complessità del fenomeno associativo e del pericolo derivante dalle infiltrazioni delle associazioni criminali nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale degli Stati membri; |
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C. |
considerando che i gruppi criminali organizzati hanno dimostrato la tendenza e una grande facilità a diversificare le proprie attività, adattandosi a diversi ambiti territoriali, economici e sociali per sfruttarne le debolezze e le fragilità, agendo contemporaneamente in mercati diversi e approfittando delle differenti previsioni normative degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri per far prosperare le proprie attività e massimizzare il profitto; |
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D. |
considerando che le organizzazioni criminali hanno modificato il proprio modus operandi e si avvalgono del supporto di professionisti, istituti bancari, funzionari e politici che, pur non essendo affiliati all'organizzazione criminale, ne supportano a vari livelli le attività; |
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E. |
considerando che le organizzazioni criminali hanno dato prova di un'elevata capacità di adattamento, anche nell'utilizzare a proprio vantaggio i benefici delle nuove tecnologie; |
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F. |
considerando che la pericolosità della forza intimidatrice derivante dalla semplice appartenenza a un'associazione non rappresenta una priorità relativamente alla lotta contro i cosiddetti «reati-fine» (i reati in vista dei quali l'associazione è stata creata) e che ciò ha lasciato un vuoto normativo e operativo a livello europeo facilitando le attività transnazionali dei gruppi criminali organizzati; |
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G. |
considerando che, oltre ai più evidenti pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza sociali delle manifestazioni di violenza tipiche delle organizzazioni criminali, la criminalità organizzata determina delle emergenze altrettanto gravi, rappresentate dalla penetrazione nell'economia legale e dalle connesse condotte corruttive nei confronti dei pubblici funzionari, con conseguente infiltrazione nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione; |
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H. |
considerando che i proventi illeciti dei reati commessi dalle organizzazioni criminali sono ampiamente riciclati nell'economia legale europea; che tali capitali, una volta reinvestiti nel tessuto sano dell'economia, rappresentano una seria minaccia per la libertà di impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti distorsivi; |
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I. |
considerando che i gruppi criminali partecipano alla vita politico-amministrativa per accedere alle risorse finanziarie di cui dispone la pubblica amministrazione e condizionarne le attività con la connivenza di politici e funzionari e dell'imprenditoria; che il condizionamento dell'apparato politico-amministrativo si manifesta soprattutto nel settore degli appalti e dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, dei finanziamenti pubblici, dello smaltimento di rottami e rifiuti, nonché dei contratti diretti all'acquisizione di beni di ogni tipo e alla gestione di servizi; |
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J. |
considerando che lo scopo principale della criminalità organizzata è il profitto; che gli organi di contrasto devono pertanto disporre delle capacità necessarie per colpire i canali di finanziamento, spesso indissociabili della corruzione, dalla frode, dalla contraffazione e dal contrabbando; |
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K. |
considerando che gli informatori svolgono un ruolo centrale nella lotta contro la corruzione, in quanto possono rivelare casi di frode che rimarrebbero altrimenti segreti; che il ricorso agli informatori è considerato uno dei metodi più efficaci per fermare e prevenire gli atti illeciti, o per scoprirli se si sono già verificati; |
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L. |
considerando che nessuna legislazione europea dovrebbe essere interpretata in modo tale da restringere l'attività degli informatori; |
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M. |
considerando che la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro costituiscono serie minacce per l'economia dell'UE, in quanto riducono significativamente il gettito fiscale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, nonché per l'affidabilità dei progetti pubblici finanziati dall'UE, dal momento che le organizzazioni criminali operano in vari settori, molti dei quali sono soggetti a controllo statale; |
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N. |
considerando che nel 2014 sono state segnalate come frode ai danni del bilancio dell'Unione 1 649 irregolarità, per un importo di 538,2 milioni di EUR, relative sia alle spese sia alle entrate; che non esiste però nessun dato ufficiale riguardante la percentuale delle frodi imputabili alla criminalità organizzata; |
Introduzione
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1. |
ribadisce i contenuti della sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro e le raccomandazioni ivi espresse; ribadisce, in particolare, il proprio appello in vista dell'adozione di un piano d'azione europeo per l'eliminazione della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro, che, per essere efficace, dovrebbe essere dotato di risorse finanziarie adeguate e di personale qualificato; |
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2. |
accoglie con favore il programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE per le presidenze olandese, slovacca e maltese, che include tra le sue priorità l'adozione di un approccio globale e integrato alla criminalità organizzata; sottolinea che la lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro deve costituire una priorità strategica per le istituzioni dell'UE e che pertanto la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri è fondamentale; |
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3. |
ritiene di focalizzare la propria attenzione su specifici ambiti di intervento prioritari per l'attuale contesto storico; |
Assicurare il recepimento e la corretta trasposizione delle norme esistenti, monitorarne l'applicazione e valutarne l'efficacia
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4. |
ricorda che è opportuno che gli Stati membri recepiscano e applichino gli strumenti esistenti a livello europeo e internazionale nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio; |
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5. |
chiede che la Commissione concluda al più presto la valutazione delle misure di recepimento di tali strumenti, informi in modo completo il Parlamento dei risultati e, se necessario, avvii procedure di infrazione; chiede, in particolare, alla Commissione di presentare una relazione di valutazione della trasposizione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; |
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6. |
invita gli Stati membri a recepire correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale, strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea; |
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7. |
incoraggia gli Stati membri a recepire tempestivamente la quarta direttiva antiriciclaggio; |
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8. |
raccomanda l'adesione dell'UE al GRECO come membro effettivo; chiede che l'UE partecipi al partenariato per un governo aperto, ottemperi ai suoi obblighi di segnalazione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, di cui è parte, e sostenga l'assistenza tecnica prestata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); esorta la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento una relazione sull'avanzamento dei preparativi in vista dell'adesione dell'UE al GRECO, comprensiva di un'analisi delle problematiche giuridiche e di possibili soluzioni in merito; |
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9. |
si rammarica che la Commissione non abbia ancora pubblicato la sua seconda relazione sulla lotta alla corruzione, attesa per l'inizio del 2016, e invita tale istituzione a procedere in tal senso senza ulteriori indugi; ribadisce che le relazioni sulla lotta alla corruzione non dovrebbero limitarsi alla situazione negli Stati membri, ma includere anche una sezione sulle istituzioni dell'Unione europea; invita quindi la Commissione a individuare un modo appropriato per monitorare la corruzione in seno alle istituzioni e agli organi e organismi dell'UE; |
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10. |
invita la Commissione a considerare la possibilità di combinare i diversi meccanismi di monitoraggio a livello dell'Unione, tra cui il meccanismo di cooperazione e verifica, la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e il quadro di valutazione UE della giustizia, nell'ambito di un più ampio quadro di monitoraggio dello Stato di diritto che possa essere applicato a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea; ritiene, a tale proposito, che le istituzioni dell'Unione dovrebbero dare l'esempio promuovendo gli standard più elevati in materia di trasparenza nonché garantire che siano previste sanzioni effettive e dissuasive per i responsabili; invita la Commissione a regolamentare l'attività di lobbismo e a sanzionare i conflitti di interesse; |
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11. |
evidenzia la necessità di un approccio pluridisciplinare per prevenire e combattere in modo efficace la criminalità organizzata; insiste al riguardo sul ruolo della rete europea di prevenzione della criminalità e sulla necessità di sostenerla finanziariamente; |
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12. |
raccomanda l'avvio, da parte della Commissione, di uno studio delle legislazioni nazionali più avanzate in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, al fine di sviluppare una legislazione europea efficace e all'avanguardia; invita la Commissione a condurre uno studio sulle prassi investigative utilizzate negli Stati membri per contrastare la criminalità organizzata, con particolare riferimento all'impiego di strumenti quali le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, le procedure di perquisizione, gli arresti e i sequestri ritardati, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate e sorvegliate; |
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13. |
chiede che gli Stati membri investano maggiormente nella cultura della legalità, in particolare tenuto conto del fatto che la prima, nonché la più efficace, forma di prevenzione consiste nell'educazione delle nuove generazioni di cittadini dell'UE, segnatamente attraverso la promozione di azioni specifiche nelle scuole; |
Priorità e struttura operativa per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione
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14. |
ritiene che l'attuale ciclo politico dell'UE per la lotta contro la criminalità organizzata debba porre l'accento sul contrasto al reato associativo (vale a dire il fatto di appartenere a un'organizzazione criminale) e non solo sul contrasto ai cosiddetti reati fine (vale a dire i reati in vista dei quali una siffatta organizzazione è stata creata); reputa necessario, in particolare, prevedere la punibilità dell'appartenenza a un'associazione a delinquere indipendentemente dalla consumazione dei reati fine; ribadisce che tale ciclo politico dovrebbe includere tra le sue priorità anche la lotta al riciclaggio, alla corruzione e alla tratta di esseri umani nell'ambito di un'autentica strategia europea anticorruzione; |
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15. |
chiede che le priorità siano definite in correlazione con le politiche europee di prevenzione della criminalità e con quelle economiche, sociali, occupazionali e dell'istruzione, garantendo una piena integrazione del Parlamento europeo; |
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16. |
chiede la creazione di un'unità specializzata di Europol per il contrasto dei gruppi criminali organizzati che operano contemporaneamente in diversi settori; ritiene che gli Stati membri debbano dotarsi, nell'ambito dell'attuale quadro istituzionale, di meccanismi sicuri ed efficaci che assicurino lo svolgimento coordinato delle attività investigative in materia di criminalità organizzata e favoriscano la fiducia reciproca tra le autorità di contrasto negli Stati membri; |
Un quadro legislativo più forte
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17. |
invita la Commissione a proporre, sulla base della valutazione del recepimento e dell'applicazione delle norme esistenti, interventi normativi per colmare eventuali lacune nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, e migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera; invita la Commissione, in particolare:
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18. |
invita la Commissione a elaborare norme minime concernenti la definizione dei reati e delle sanzioni; chiede in particolare:
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Una più efficiente cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell'UE
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19. |
osserva che la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro sono fenomeni che solitamente presentano una dimensione transfrontaliera che rende necessaria una stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti nonché tra le autorità nazionali e le agenzie competenti dell'UE; |
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20. |
ritiene che una cooperazione di polizia e giudiziaria basata sullo scambio di informazioni tra autorità nazionali sia fondamentale in vista dell'adozione di misure efficaci che consentano di lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata; |
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21. |
invita la Commissione ad avviare azioni concrete in vista di un miglior coordinamento europeo nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di capitali, nonché di una maggiore sensibilizzazione circa i danni umani, sociali ed economici occasionati da tali fenomeni; |
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22. |
si rammarica del fatto che la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria sia caratterizzata da procedure eccessivamente lunghe e burocratiche che ne ostacolano l'efficienza e mettono a repentaglio l'efficacia della lotta contro il crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro a livello dell'UE; invita gli Stati membri a provvedere al rafforzamento — nonché al miglioramento dell'efficacia e all'intensificazione — della cooperazione di polizia e giudiziaria transfrontaliera e della condivisione delle informazioni a livello degli stessi Stati membri e per il tramite di Europol ed Eurojust, così come ad assicurare una formazione e un sostegno tecnico adeguati, anche attraverso CEPOL e la rete europea di formazione giudiziaria, nonché a garantire l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri e ad assicurare un impiego maggiore delle squadre investigative comuni; |
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23. |
chiede agli Stati membri di alimentare, utilizzare e scambiarsi sistematicamente tutti i dati ritenuti necessari e pertinenti sulle persone condannate per un reato connesso alla criminalità organizzata che sono contenuti nelle banche dati europee, e di invitare le agenzie dell'UE Europol ed Eurojust ad agevolare questo scambio di informazioni; chiede a tale riguardo una razionalizzazione delle infrastrutture al fine di garantire comunicazioni sicure e un uso efficace di tutti gli attuali strumenti di Europol, nel pieno rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati; |
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24. |
sottolinea che è urgente creare un sistema più efficace di comunicazione e di scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie dell'Unione, sostituendo se necessario gli strumenti tradizionali dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale; chiede alla Commissione di valutare la necessità di un'azione legislativa in materia, e di creare un sistema unionale adeguato di scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie dell'UE; |
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25. |
invita gli Stati membri a scambiare sistematicamente tutti i dati PNR ritenuti necessari e pertinenti sulle persone legate alla criminalità organizzata; |
Colpire il patrimonio delle organizzazioni criminali e favorirne il riutilizzo sociale
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26. |
ritiene che l'impiego di un metodo comune per il sequestro di beni di organizzazioni criminali nell'UE rappresenterebbe una misura dissuasiva per i criminali; invita gli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato; chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta legislativa volta a garantire il riconoscimento reciproco degli ordini di sequestro e confisca connessi alle misure nazionali di prevenzione patrimoniale; |
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27. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure dell'UE in materia di:
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28. |
invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche in tale ambito nel quadro delle piattaforme di incontro esistenti, quali il comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi (COCOLAF) e altri; |
Prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata e della corruzione nell'economia legale
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29. |
ricorda che la corruzione, soprattutto nel settore dell'aggiudicazione di appalti pubblici e dei partenariati pubblico-privato, rappresenta la leva per favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale; |
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30. |
chiede l'implementazione di un sistema completo in tutta l'UE di «e-procurement» al fine di ridurre il rischio di corruzione negli appalti pubblici; |
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31. |
invita gli Stati membri e le istituzioni europee a implementare strumenti di monitoraggio degli appalti pubblici, a stilare una lista nera di tutte le imprese che abbiano comprovati legami con la criminalità organizzata e/o che siano coinvolte in pratiche corruttive e a escluderle da ogni rapporto economico con la pubblica amministrazione e dal godimento dei fondi UE; chiede agli Stati membri di porre in essere, a livello nazionale, strutture specializzate volte a rintracciare le organizzazioni criminali e a escludere dagli appalti pubblici gli operatori economici coinvolti in attività di corruzione e riciclaggio di denaro; evidenzia che l'elaborazione di una lista nera può dissuadere efficacemente le imprese dall'intraprendere attività corruttive e fornisce un buon incentivo affinché queste migliorino e rafforzino le loro procedure interne in materia di integrità; chiede agli Stati membri di introdurre una certificazione anti criminalità organizzata delle imprese e che le relative informazioni siano scambiate automaticamente a livello UE; |
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32. |
ricorda che ventuno Stati membri non hanno ancora recepito il pacchetto delle direttive sui contratti pubblici; ritiene le norme sui contratti pubblici fondamentali per la trasparenza e la responsabilizzazione in uno dei settori più vulnerabili alla corruzione; |
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33. |
ricorda che le regole di trasparenza della contabilità devono essere garantite e controllabili non solo a livello di amministrazione centrale, ma anche regionale e locale in tutti gli Stati membri; |
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34. |
esprime preoccupazione per la pratica ricorrente che vede imprese criminali coinvolte nel riciclaggio di denaro presentare offerte sottocosto a gare di appalto per grandi opere; chiede alla Commissione di includere una valutazione economica delle proposte per le imprese beneficiarie di appalti e per i subcontraenti; |
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35. |
evidenzia che il riciclaggio di denaro mediante complesse strutture societarie e la loro integrazione nell'attività economica legale possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico dello Stato; invita gli Stati membri a introdurre misure che, senza imporre indebiti oneri alle piccole e medie imprese, aumentino la trasparenza delle transazioni monetarie e migliorino la tracciabilità delle transazioni fino alle persone fisiche per poter risalire alle fonti di finanziamento dei gruppi criminali e terroristici (secondo il principio «segui il denaro»); invita gli Stati membri ad adottare misure che rendano più difficile creare strutture dense e complesse di società interconnesse che, per la loro natura tendenzialmente opaca, possono essere impiegate impropriamente per il finanziamento di attività criminali o terroristiche e altri reati gravi; |
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36. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a richiedere agli appaltatori di rivelare la loro struttura societaria completa e i titolari effettivi prima di aggiudicare loro un contratto, così da evitare di sostenere imprese dedite a una pianificazione fiscale aggressiva, frode ed evasione fiscali e corruzione; |
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37. |
osserva che l'acquisto di proprietà negli Stati membri dell'UE costituisce un modo per riciclare i proventi di attività criminose, laddove i criminali occultano la loro titolarità effettiva mediante società di comodo straniere; esorta gli Stati membri a garantire che qualsiasi società straniera che intenda acquisire un titolo di proprietà nel loro territorio si attenga alle medesime norme in materia di trasparenza cui sono sottoposte le società costituite entro la loro giurisdizione; |
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38. |
ricorda che la crisi finanziaria ha posto sotto ulteriore pressione i governi europei; chiede, a fronte delle attuali sfide economiche, una maggiore garanzia di integrità e trasparenza delle spese pubbliche; |
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39. |
esorta gli Stati membri ad adottare misure adeguate per garantire la trasparenza in materia di decisioni relative alle licenze e autorizzazioni urbanistiche a livello regionale e locale; |
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40. |
osserva che gli Stati membri e la Commissione hanno l'obbligo giuridico di combattere contro la frode conformemente all'articolo 325 TFUE e accoglie con favore l'inclusione di clausole antifrode nelle proposte legislative aventi un impatto finanziario; |
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41. |
esprime preoccupazione per l'aumento delle frodi relative all'IVA, in particolare le cosiddette «frodi carosello»; invita tutti gli Stati membri a partecipare a EUROFISC in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare lo scambio di informazioni utili a combattere tali tipi di frodi; |
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42. |
chiede agli Stati membri di emanare normative specifiche e di adottare misure adeguate per prevenire e contrastare le attività di professionisti, istituti bancari, funzionari e politici a tutti i livelli che, pur non essendo affiliati all'organizzazione criminale, ne appoggiano a vari livelli le attività; a tale riguardo:
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43. |
ritiene che sia necessario disporre a livello europeo di regole che garantiscano la verifica e il controllo di tutte le fonti di finanziamento dei partiti politici, al fine di garantirne la legalità; |
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44. |
ritiene essenziale rafforzare le previsioni normative volte a garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro, in particolare nella gestione dei fondi dell'UE, anche mediante accertamenti preventivi e una verifica finale circa il corretto utilizzo dei fondi; invita gli Stati membri a presentare dichiarazioni nazionali sui rispettivi sistemi di controllo; invita la Commissione a:
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45. |
è del parere che la Commissione dovrebbe imporre i più elevati livelli di integrità nelle procedure di appalto per l'attuazione dei progetti finanziati dall'UE; ricorda che è essenziale monitorare i risultati dei progetti in cooperazione con le organizzazioni della società civile e chiamare le autorità locali a risponderne, al fine di determinare se i fondi dell'UE siano utilizzati in maniera adeguata e di far fronte alla corruzione; |
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46. |
ricorda che la trasparenza è lo strumento più efficace per contrastare gli abusi e le frodi; chiede che la Commissione migliori la normativa in questo ambito, rendendo obbligatoria la pubblicazione dei dati relativi a tutti i beneficiari dei fondi europei, compresi i dati relativi ai subappalti; |
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47. |
chiede alla Commissione di avviare un'azione legislativa mirata alla semplificazione delle procedure burocratiche a livello amministrativo in maniera da garantire maggiore trasparenza e combattere la corruzione; |
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48. |
chiede alla Commissione europea di monitorare e riferire al Parlamento la percentuale di ricorso all'assegnazione diretta di contratti pubblici negli Stati membri, nonché le circostanze giuridiche in cui le amministrazioni nazionali ne fanno maggior uso; |
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49. |
raccomanda agli Stati membri di adoperarsi per assicurare meccanismi efficienti di trasparenza, monitoraggio e responsabilità nel loro impiego dei fondi dell'UE; ritiene, siccome l'impatto positivo dei fondi dell'Unione dipende dai processi a livello nazionale e unionale volti a garantire trasparenza, monitoraggio efficace e responsabilità, che sia opportuno esaminare in che modo le attività di monitoraggio e valutazione possano assumere carattere permanente anziché essere solamente processi ex post; reputa a tale riguardo che il ruolo della Corte dei conti andrebbe rafforzato; |
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50. |
reputa opportuno che si definiscano indicatori qualitativi e quantitativi comparabili che consentano di misurare l'impatto dei fondi dell'UE e aiutino a valutare se i loro obiettivi sono stati raggiunti, e ritiene che la raccolta e la pubblicazione di dati quantificati dovrebbero avvenire in modo sistematico; |
Procura europea (EPPO)
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51. |
ritiene che la Procura europea dovrebbe costituire un elemento centrale della lotta contro la corruzione nell'Unione europea; domanda nuovamente che venga istituita quanto prima, con la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri, una Procura europea che sia efficiente e indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE nonché protetta da influenze e pressioni politiche; |
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52. |
ribadisce l'importanza che la ripartizione di responsabilità e poteri tra le procure nazionali e la futura Procura europea, nonché tra quest'ultima, Eurojust e OLAF, sia chiaramente definita, al fine di evitare conflitti di competenze; chiede di destinare alla Procura europea risorse finanziarie e umane adeguate ai suoi compiti; ritiene che la Procura europea dovrebbe essere competente per perseguire tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese le frodi IVA; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a rispettare la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Taricco (C-105/14) e a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla direttiva PIF nel più breve tempo possibile; |
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53. |
deplora che i negoziati in corso in seno al Consiglio stiano minando la premessa di base di una Procura europea indipendente ed efficiente; |
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54. |
invita la Commissione a valutare la necessità di riesaminare il mandato della futura Procura europea onde dotarla delle competenze necessarie, una volta istituita, per affrontare la criminalità organizzata; |
Ambiti specifici di intervento
Contraffazione
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55. |
denuncia il dilagare della contraffazione delle merci, dei farmaci e dei prodotti agroalimentari all'interno dell'UE, che coinvolge reti di distribuzione gestite dal crimine organizzato transnazionale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e combattere la contraffazione di merci, farmaci e prodotti agroalimentari; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere in maniera sistematica dati sui casi di frode e di contraffazione in modo da avere informazioni sulla loro entità e incidenza e da procedere a uno scambio delle migliori pratiche per identificare e combattere tali fenomeni; |
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56. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame altri metodi atti a prevenire e scoraggiare le frodi alimentari, come ad esempio la divulgazione pubblica dei nomi dei responsabili attraverso un registro europeo degli operatori dei settori alimentare e farmaceutico condannati per frode; |
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57. |
chiede l'ampliamento degli attuali sistemi di rintracciabilità e l'applicazione sistematica della rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002, che concerne gli alimenti e i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare e tutte le sostanze utilizzate a tale scopo o che si può attendere vengano impiegate nella produzione di un alimento o di un mangime; |
Traffico di stupefacenti
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58. |
ricorda che il traffico di stupefacenti costituisce un grande affare per i gruppi criminali che occorre contrastare sia attraverso la repressione sia attraverso la prevenzione; chiede agli Stati membri e alle istituzioni competenti di contrastare il legame tra il mercato della droga e le altre attività criminali e l'impatto che questo ha sull'economia e il commercio legali così come evidenziato da Europol e dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) nella relazione sul mercato della droga 2016; |
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59. |
sollecita la Commissione e valutare i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione antidroga dell'UE 2013-2016; invita la Commissione a proporre su tale base un nuovo piano d'azione per il periodo 2017-2020; |
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60. |
reputa prioritaria una valutazione di nuove politiche sulle droghe leggere e ritiene che sia opportuno considerare le strategie di depenalizzazione/legalizzazione uno strumento per combattere efficacemente le organizzazioni criminali; chiede che l'UE includa tale questione nelle sue politiche interne ed esterne coinvolgendo nel dibattito politico tutte le agenzie dell'UE e internazionali competenti e le istituzioni di tutti i paesi coinvolti; |
Gioco d'azzardo e partite truccate
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61. |
ricorda che le organizzazioni criminali si servono spesso del circuito legale e illegale del gioco d'azzardo e di quello delle partite truccate («match-fixing») per il riciclaggio di denaro; denuncia gli interessi criminali che ruotano intorno a questi fenomeni ed esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere o introdurre normative di contrasto e di prevenzione di detti fenomeni criminalizzando la manipolazione di eventi sportivi; invita gli Stati membri a collaborare in maniera trasparente ed efficace con le organizzazioni sportive e a intensificare la comunicazione e la cooperazione con Eurojust ed Europol al fine di contrastare questi fenomeni; |
Paradisi fiscali
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62. |
sottolinea che nell'UE l'evasione e l'elusione fiscale costano ogni anno mille miliardi di euro; sottolinea che occorre prestare un'attenzione particolare ai paradisi fiscali e ai paesi che perseguono regimi fiscali non trasparenti o dannosi, che rappresentano un enorme problema che investe tutti i cittadini europei; |
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63. |
accoglie con favore l'accordo internazionale raggiunto in seno al G20 volto ad applicare una nuova norma globale destinata a rafforzare la trasparenza fiscale, in linea con gli elevati standard già applicati dall'UE; chiede la rapida attuazione di tale accordo e un controllo efficace della frode e dell'evasione fiscali a livello internazionale; si compiace che, a febbraio 2016, la Commissione abbia firmato accordi per lo scambio di informazioni fiscali con paesi come Andorra e Monaco, mentre nel 2015 la Commissione aveva già firmato accordi con la Svizzera, il Liechtenstein e San Marino; |
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64. |
ricorda la responsabilità dell'UE di contrastare le norme fiscali che facilitano l'elusione fiscale da parte di società transnazionali e privati nonché di aiutare i paesi terzi a rimpatriare i fondi illeciti e a perseguire gli autori dei reati; sottolinea che l'UE deve promuovere, in maniera prioritaria in tutte le pertinenti sedi internazionali, la lotta contro i paradisi fiscali, contro il segreto bancario e contro il riciclaggio di denaro, nonché la revoca del segreto professionale quando eccessivo, la rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali e i registri pubblici contenenti informazioni sui titolari effettivi delle società; ricorda che i paradisi fiscali rappresentano luoghi privilegiati di raccolta e riciclaggio dei proventi di attività criminose e quindi insiste sulla necessità di un approccio coordinato a livello di UE; |
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65. |
invita la Commissione a svolgere un'opera di sensibilizzazione riguardo ai gravi effetti del favoreggiamento della corruzione, a valutare la possibilità di un piano globale per scoraggiare il trasferimento di beni verso i paesi terzi che proteggono l'anonimato di persone corrotte e a riconsiderare le relazioni economiche e diplomatiche esistenti con tali paesi; |
Reati contro l'ambiente
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66. |
esprime preoccupazione per l'aumento delle attività illecite nel settore ambientale relazionate a o risultanti da attività criminose organizzate di tipo mafioso, quali traffico e smaltimento illegale di rifiuti, inclusi rifiuti tossici, e distruzione del patrimonio naturale; ribadisce la sua raccomandazione di sviluppare un piano d'azione comune volto a prevenire e combattere tali forme di reato; richiama l'attenzione sulla necessità di far rispettare le norme esistenti sulla conservazione della natura e la tutela ambientale, anche effettuando controlli anticriminalità nei confronti di società contraenti e subcontraenti beneficiarie di contratti per grandi opere infrastrutturali finanziate dal bilancio UE; |
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67. |
invita la Commissione a monitorare e valutare l'attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, attraverso il diritto penale per garantire che gli Stati membri puniscano con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive ogni tipo di comportamento illecito avente ripercussioni negative sulla salute umana o l'ambiente; invita la rete informale dell'UE per l'attuazione e il controllo dell'applicazione delle norme in materia di ambiente (rete IMPEL) a informare periodicamente il Parlamento europeo in merito alle azioni degli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2008/99/CE; |
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68. |
ricorda che la criminalità organizzata utilizza imprese edili specializzate in movimentazione terra per il riciclaggio di denaro e per lo smaltimento illegale di sostanze tossiche che provocano inquinamento ambientale; chiede alla Commissione, al fine di prevenire tali pratiche, di effettuare controlli anticriminalità nei confronti di società contraenti e subcontraenti beneficiarie di contratti relativi a grandi opere infrastrutturali finanziate dal bilancio UE; |
Criminalità informatica
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69. |
evidenzia che la criminalità informatica è un mezzo spesso utilizzato nel riciclaggio di denaro e nella contraffazione; segnala che essa costituisce una fonte notevole di reddito per molti gruppi criminali e che la legislazione dell'Unione e la cooperazione tra gli Stati membri e con le agenzie dell'Unione in tale settore vanno rafforzate; rileva con preoccupazione che, attraverso l'uso fraudolento di Internet per scopi illegali, come la promozione del traffico di droga o della tratta di esseri umani, le organizzazioni criminali sono riuscite ad ampliare il volume dei loro traffici illeciti; |
Criminalità organizzata e terrorismo
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70. |
rammenta che il nesso e la convergenza crescenti tra il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure i collegamenti fra le organizzazioni criminali e quelle terroristiche, costituiscono una minaccia sempre più grave per l'Unione; invita gli Stati membri a garantire che il finanziamento e il sostegno del terrorismo attraverso la criminalità organizzata siano resi punibili e che le autorità degli Stati membri impegnate in procedimenti penali tengano conto più esplicitamente delle interconnessioni tra la criminalità organizzata, le attività terroristiche e il finanziamento del terrorismo; |
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71. |
sottolinea che il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti e specie selvatiche, nonché il traffico di migranti e il contrabbando di sigarette, merci contraffatte, opere d'arte e altri beni culturali da parte delle reti della criminalità organizzata sono divenuti mezzi di finanziamento molto redditizi per i gruppi terroristici; prende atto della presentazione da parte della Commissione di un piano d'azione contro il traffico e l'uso illeciti di armi da fuoco e di esplosivi; insiste sulla necessità di attuarlo rapidamente; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, pur evitando di imporre indebiti oneri amministrativi agli attori economici, per garantire che le organizzazioni terroristiche e le reti criminali non traggano vantaggio da alcun commercio di beni; |
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72. |
ricorda che la partecipazione ad attività criminose potrebbe essere correlata a reati terroristici; ricorda che, secondo l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il traffico di stupefacenti, la circolazione di armi da fuoco illegali, la criminalità organizzata transnazionale e il riciclaggio di denaro sono diventati parte integrante del terrorismo; ritiene che un'efficace lotta contro il terrorismo richieda il rafforzamento della normativa UE in materia di contrasto della criminalità organizzata e del riciclaggio di denaro, alla luce altresì dei legami esistenti tra gruppi terroristici e gruppi criminali organizzati, basati su vantaggi reciproci; |
Criminalità organizzata e tratta e traffico di esseri umani
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73. |
esprime preoccupazione per la crescente professionalizzazione della tratta di esseri umani e per il conseguente aumento dei profitti economici che le reti di trafficanti ne derivano in ragione dei continui flussi di rifugiati verso l'Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla tratta di esseri umani onde porre fine a tale fenomeno e ridurre al minimo l'influenza delle reti di trafficanti; |
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74. |
evidenzia che nel contesto della tratta di esseri umani l'Unione europea si è dotata di un quadro giuridico e politico specifico per perfezionare la cooperazione e classificare la tratta tra le priorità degli organi e delle agenzie come Europol ed Eurojust; accoglie con favore la prima relazione sui progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani; invita la Commissione a elaborare quanto prima su detta base una strategia per il periodo successivo al 2016; |
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75. |
denuncia le infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti ed esorta ad azioni mirate al contrasto del traffico e della tratta degli esseri umani, che sono gestiti da complesse reti di gruppi criminali nei paesi di origine, transito e destinazione delle vittime; |
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76. |
sottolinea l'urgente necessità di affrontare il grave sfruttamento dei lavoratori migranti nell'Unione; riconosce che la mancanza di canali di migrazione regolari e le barriere che ostacolano l'accesso alla giustizia sono tra le cause profonde della tratta di esseri umani; rileva altresì che la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro prevede disposizioni importanti per affrontare lo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, ma che tali disposizioni dipendono dall'esistenza di meccanismi di denuncia equi, efficaci e accessibili a livello nazionale, la cui messa in atto rimane minima; |
Dimensione esterna
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77. |
invita l'UE a sostenere ulteriormente il consolidamento dell'amministrazione pubblica e l'adozione di adeguati quadri legislativi anticorruzione in tutti i paesi, segnatamente nei paesi in situazione post-bellica e di transizione dove le istituzioni statali sono deboli; insiste sulla necessità di rafforzare le reti regionali specializzate in ambito giudiziario e di polizia nei paesi in via di sviluppo, sempre sulla base di parametri che garantiscano adeguati standard di protezione e riservatezza dei dati, e di condividere le migliori pratiche e le competenze di Europol, di Eurojust e della rete giudiziaria europea; sottolinea la necessità di migliorare la regolamentazione e l'applicazione della legge nonché di promuovere la protezione degli informatori in modo da assicurare i rei alla giustizia; evidenzia inoltre che occorre istituire un sistema adeguato di protezione degli informatori sia all'interno che all'esterno dell'UE; segnala, nello specifico, che è necessario un meccanismo di segnalazione diretta rivolto ai cittadini dei paesi beneficiari di aiuti dell'UE che denunciano irregolarità nei programmi di aiuto finanziati dall'Unione; |
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78. |
osserva con preoccupazione che le più importanti convenzioni e iniziative internazionali dirette a combattere la corruzione e i flussi finanziari illeciti non producono risultati concreti nella fase esecutiva; ricorda che la messa a punto di una strategia anticorruzione a livello di politica estera è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità finanziaria; invita l'UE a promuovere quale priorità nelle sue politiche esterne il corretto recepimento e la corretta attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti che mirano a combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro; |
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79. |
invita la Commissione a garantire, attraverso un monitoraggio costante, che gli aiuti dell'UE non contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla corruzione; è del parere che gli aiuti dovrebbero essere maggiormente commisurati alla capacità di assorbimento del paese che li riceve e alle sue generali esigenze di sviluppo, onde evitare la corruzione e lo spreco delle risorse su vasta scala; chiede all'Unione di affrontare direttamente il problema della corruzione attraverso la programmazione e i documenti di strategia nazionale e di vincolare il sostegno al bilancio a chiari obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di istituire solidi meccanismi per monitorarne l'attuazione; invita la Commissione a elaborare una strategia solida, olistica e completa per la gestione del rischio di corruzione nei paesi in via di sviluppo al fine di evitare che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla corruzione, nonché a dare piena attuazione alla strategia antifrode emanata nel 2013, specie nell'erogazione dell'aiuto UE in tutte le sue modalità, compresi il Fondo europeo di sviluppo e i fondi fiduciari, e nel delegare progetti di sviluppo a terzi; constata con preoccupazione che l'approccio dell'UE nei confronti della corruzione nei paesi ACP prevede pochi orientamenti strategici sul rafforzamento dei sistemi nazionali di prevenzione e controllo di tale fenomeno; ritiene che il Servizio europeo per l'azione esterna e la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo debbano coordinare maggiormente il loro approccio teso al contenimento efficace della corruzione nei paesi in via di sviluppo; |
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80. |
ricorda l'importanza della coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e segnala la necessità di integrare la lotta contro la criminalità organizzata nelle strategie di sviluppo e di sicurezza quale mezzo per ripristinare la stabilità nei paesi in via di sviluppo; |
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81. |
sottolinea che il rispetto del diritto delle persone e dei governi di decidere in merito ai propri sistemi economici e di produzione alimentare e agricola costituisce la soluzione per contrastare le attività criminali che provocano la fame e la povertà; esorta la comunità internazionale a far fronte attivamente alla speculazione finanziaria sui prodotti alimentari, come l'acquisto a prezzi ridotti di ampie superfici agricole e l'accaparramento di terreni da parte di grandi imprese multinazionali del settore agricolo, considerando l'impatto negativo sui piccoli produttori; |
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82. |
invita i paesi in via di sviluppo a incrementare, nel contesto dei loro programmi di lotta alla corruzione, il grado di trasparenza e responsabilità nei contratti relativi alle risorse, nell'informativa finanziaria e nella revisione contabile delle imprese nonché nella riscossione e nella destinazione delle entrate; |
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83. |
invita l'UE a potenziare il sostegno volto ad aiutare i paesi ricchi di risorse ad attuare principi di maggiore trasparenza e responsabilità nei settori petrolifero, minerario e del gas sanciti dall'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); incoraggia con forza l'istituzione di un efficace quadro giuridico che sostenga la corretta applicazione dell'EITI da parte delle società coinvolte nella catena di approvvigionamento nei settori petrolifero, minerario e del gas; |
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84. |
incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di dare seguito alle raccomandazioni formulate nella sua risoluzione sulla lotta contro la corruzione; invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a valutare, entro due anni, le azioni legislative adottate dalla Commissione in tale ambito, alle luce delle suddette raccomandazioni; |
o
o o
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85. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.
(2) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.
(3) GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.
(4) GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1.
(5) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(7) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.
(8) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93.
(9) GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.
(10) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.
(11) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 28.
(12) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(14) GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1.
(15) ECLI:EU:C:2015:555.
(16) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.
(17) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.
(19) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/111 |
P8_TA(2016)0404
Diritti umani e migrazione nei paesi terzi
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi (2015/2316(INI))
(2018/C 215/20)
Il Parlamento europeo,
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vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare l'articolo 13, |
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visti la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il suo protocollo aggiuntivo, |
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visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, nonché i rispettivi protocolli aggiuntivi, |
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viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, |
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vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966, |
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visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979 e il suo protocollo facoltativo, |
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visti la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984 e il suo protocollo facoltativo, |
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visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e i relativi protocolli aggiuntivi, |
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vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, |
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vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006, |
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visti la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e i relativi protocolli aggiuntivi, |
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vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani, comprese le modalità e gli strumenti per favorire i diritti umani dei migranti, del 3 agosto 2015, |
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vista la risoluzione 69/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla protezione dei migranti del 18 dicembre 2014, |
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visti il lavoro dei vari meccanismi internazionali per i diritti umani, tra cui le diverse relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, e di altri pertinenti relatori speciali, la revisione periodica universale e il lavoro degli altri organismi incaricati di garantire il rispetto dei trattati, |
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visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), compresi i principi e gli orientamenti raccomandati per il rispetto dei diritti umani alle frontiere internazionali e la relazione sulla situazione dei migranti in transito, |
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visti gli orientamenti delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, |
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visti i principi di Dacca per l'occupazione e il ricorso responsabile ai lavoratori migranti, |
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visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, |
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viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2011 dal titolo «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità» (COM(2011)0743), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0240), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0510), |
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vista la decisione della Commissione del 20 ottobre 2015 sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla migrazione del 25 e 26 giugno 2015 e del 15 ottobre 2015, |
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viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 approvato il 20 luglio 2015, |
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viste le conclusioni del Consiglio sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti, del 9 novembre 2015, |
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visti il piano d'azione e la dichiarazione politica approvati al vertice di La Valletta dell'11-12 novembre 2015, |
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viste le sue precedenti risoluzioni su temi relativi alla migrazione, in particolare quelle del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (1), del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e le politiche UE in materia di migrazione e asilo (2) e del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (3), |
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vista la risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (4), |
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vista la risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea (5), |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (6), |
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vista la dichiarazione finale del secondo vertice dei presidenti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sul tema della migrazione, dell'asilo e dei diritti umani nella regione euromediterranea, approvata l'11 maggio 2015 (7), |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia (8), |
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vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla migrazione, i diritti umani e i rifugiati umanitari, del 9 dicembre 2015 (9), |
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viste le varie relazioni di organizzazioni della società civile sulla situazione dei diritti umani dei migranti, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0245/2016), |
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A. |
considerando che i diritti umani sono intrinseci in tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione; |
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B. |
considerando che la migrazione è un fenomeno globale e multidimensionale causato da un'ampia varietà di fattori, quali ad esempio le condizioni economiche (tra cui i cambiamenti nella distribuzione della ricchezza e nell'integrazione economica regionale e globale), sociali e politiche, la situazione in materia di condizioni di lavoro, di violenza e di sicurezza, il graduale degrado dell'ambiente e l'aggravamento dei disastri naturali; che il fenomeno va affrontato in modo coerente ed equilibrato, in una prospettiva d'insieme che tenga conto della sua dimensione umana, tra cui anche l'aspetto positivo riguardo all'evoluzione demografica e allo sviluppo economico; |
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C. |
considerando che le rotte migratorie sono estremamente complesse e si snodano da una regione all'altra, ma spesso anche all'interno di una stessa regione; che secondo l'ONU i flussi migratori internazionali sono più intensi, nonostante la crisi economica globale; che attualmente quasi 244 milioni di persone sono considerate migranti internazionali; |
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D. |
considerando che i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da altre convenzioni internazionali sono universali e indivisibili; |
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E. |
considerando che la migrazione è anche il risultato della crescente globalizzazione e dell'interdipendenza dei mercati; |
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F. |
considerando che i diversi fattori che condizionano i flussi migratori consentono di anticiparne le conseguenze e impongono l'elaborazione di politiche adeguate; |
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G. |
considerando che le variazioni dei flussi migratori, in particolare in periodi di crisi, comportano notevoli ricadute economiche, sociali e politiche sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione dei migranti; |
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H. |
considerando l'importanza di disporre di meccanismi efficaci per il monitoraggio e il controllo dell'entrata e dell'uscita di stranieri, nonché di analisi e proiezioni dell'impatto delle migrazioni, come punto di partenza per l'elaborazione di qualunque politica di gestione della migrazione; |
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I. |
considerando che i fattori di migrazione sono diversificati e possono essere multidimensionali e dipendere da fattori economici, ambientali, culturali, politici, familiari o personali; che sono sempre più numerosi i migranti vittima di sfollamenti forzati e bisognosi di protezione particolare, dato che fuggono dalla fragilità degli Stati, da situazioni di conflitto e da persecuzioni politiche o religiose, tra gli altri fattori; |
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J. |
considerando che la distinzione tra rifugiati, richiedenti asilo e migranti diventa più difficile da operare, anche perché molti paesi non dispongono degli strumenti e degli ordinamenti giuridici e istituzionali adeguati; |
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K. |
considerando che le autorità dei paesi di transito e di destinazione, così come quelle dei centri di accoglienza, devono essere sensibilizzate e messe nelle condizioni di garantire un trattamento differenziato e flessibile ai migranti e ai richiedenti asilo; |
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L. |
considerando che i movimenti migratori si sono estesi a livello mondiale e regionale e che i flussi migratori sud-sud, l'80 % dei quali avviene fra paesi con frontiere comuni che presentano poche differenze di reddito, sono ormai leggermente superiori ai flussi sud-nord; |
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M. |
considerando che l'Europa è stata storicamente una regione sia di destinazione che di origine delle migrazioni; che, oltre all'attuale migrazione di espatriati appartenenti alle classi sociali più abbienti, i cittadini europei sono anche migrati all'estero a causa di difficoltà economiche, guerre o persecuzioni politiche; che la perdurante crisi economica e finanziaria ha costretto molti cittadini europei a emigrare, anche verso le economie emergenti del sud del mondo; |
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N. |
considerando che le donne e i minori sono sempre più numerosi tra i migranti e ancor più tra i rifugiati; che i migranti e i rifugiati sono sempre più spesso laureati e che la «fuga dei cervelli» era già stata stimata a 59 milioni nel 2010; che l'Asia è il continente maggiormente interessato, ma che è il continente africano a pagare il costo più alto, in quanto solo il 4 % della popolazione è laureata e il 31 % di questa percentuale migra (10); |
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O. |
considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'instabilità e i conflitti in alcune regioni sono all'origine di una crisi umanitaria che colpisce più di 65 milioni di rifugiati e sfollati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; |
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P. |
considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, vi sono almeno 10 milioni di apolidi; |
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Q. |
considerando che l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese; |
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R. |
considerando che la collaborazione e la condivisione di informazioni e di buone prassi tra gli Stati di origine, di transito e di destinazione sono fondamentali per prevenire e contrastare la migrazione clandestina e il traffico di esseri umani, consentendo di identificare interessi e preoccupazioni comuni; |
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S. |
considerando che un approccio globale in materia di immigrazione deve rispondere alle sfide mondiali dello sviluppo, della pace mondiale, dei diritti dell'uomo e del cambiamento climatico con particolare attenzione per il miglioramento delle condizioni umanitarie nei paesi di origine, al fine di consentire alle popolazioni locali di vivere in zone più sicure; |
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T. |
considerando i diritti dei rifugiati quali definiti dalla Convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli; |
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U. |
considerando che, in molti campi profughi del Medio Oriente e dell'Africa, le condizioni di vita si stanno deteriorando, anche sul piano sanitario, e spesso non è garantita la sicurezza dei rifugiati, specialmente per quanto riguarda le persone vulnerabili e, in particolare, le donne e i minori; |
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V. |
considerando che, secondo i dati della Banca mondiale, le rimesse dei migranti internazionali hanno rappresentato oltre 550 miliardi di USD nel 2013, di cui 414 miliardi sono stati trasferiti ai paesi in via di sviluppo; |
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W. |
considerando che la xenofobia, le discriminazioni e le violenze ai danni dei migranti, i sentimenti anti-migranti, l'istigazione all'odio e i reati generati dall'odio sono aumentati in modo significativo nei paesi ACP; |
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X. |
considerando che una risposta concreta, ben strutturata e adeguata alle questioni migratorie rappresenta un'opportunità per gli individui e i paesi; che tale risposta deve essere supportata dai principi della lotta alla povertà, della promozione dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti e della dignità di migranti e rifugiati; che essa deve basarsi su una stretta collaborazione tra paesi di origine, di transito e di destinazione; |
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Y. |
considerando che la migrazione è un elemento dinamico importante per contrastare la crisi demografica e la riduzione della percentuale della popolazione in età lavorativa in alcuni paesi; |
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Z. |
considerando che è difficile valutare il numero di migranti in situazione irregolare e che ciò rende difficile l'applicazione di indicatori relativi alle loro condizioni di vita e di lavoro, in quanto sono proprio loro che hanno il maggior bisogno di protezione poiché, essendo privi di status legale e di riconoscimento giuridico, sono particolarmente esposti ad abusi e allo sfruttamento e sono loro negati i diritti umani fondamentali; |
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AA. |
considerando che la migrazione internazionale può essere utilizzata come strumento per risolvere problemi specifici legati alle carenze esistenti nel mercato del lavoro; |
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AB. |
considerando che i migranti contribuiscono all'aumento della diversità e alla ricchezza culturale dei paesi ospitanti; che, perché ciò si verifichi, è necessario che essi siano pienamente integrati nelle società che li accolgono, affinché queste ultime possano beneficiare del loro potenziale economico, sociale e culturale; che è urgente che i responsabili politici informino l'opinione pubblica circa la positiva influenza, a livello economico, culturale e sociale, dei migranti nei confronti della società, onde prevenire sentimenti di xenofobia e discriminazione; |
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AC. |
considerando che politiche adeguate di accoglienza e inclusione impediscono l'esacerbarsi o il perpetuarsi delle conseguenze derivanti dai traumatici eventi che molti migranti hanno vissuto nella loro vita; |
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AD. |
considerando che lo sviluppo socioculturale può concretizzarsi soltanto attraverso l'inclusione, e che ciò richiede un serio impegno da parte dei migranti, i quali devono essere pronti ad adattarsi alla società di accoglienza senza necessariamente rinunciare alla propria identità culturale di origine, così come da parte delle istituzioni e delle comunità dei paesi ospitanti, che devono essere preparate a ricevere i migranti e a far fronte alle loro necessità; |
Sfide e rischi per quanto concerne il rispetto dei diritti dei migranti
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1. |
esprime profonda preoccupazione per le persone costrette a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e di una situazione di miseria, fra gli altri motivi; esprime profonda preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani subite da numerosi migranti nei diversi paesi di transito o di destinazione; sottolinea che devono essere rispettati la dignità e i diritti umani dei migranti; |
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2. |
sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono dare l'esempio nel promuovere e nel tutelare i diritti umani dei migranti, in particolare all'interno dei loro confini, per essere credibili in sede di discussione sulla migrazione e sui diritti umani nei paesi terzi; |
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3. |
ricorda che la maggior parte dei rifugiati e dei migranti del mondo sono ospitati dai paesi in via di sviluppo; riconosce gli sforzi compiuti dai paesi terzi nell'accoglienza di migranti e rifugiati; sottolinea che i sistemi di sostegno di questi paesi devono far fronte a sfide decisive che possono causare gravi minacce alla protezione di una popolazione di sfollati in aumento; |
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4. |
ricorda che «ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio» (11); sottolinea che lo status sociale e la cittadinanza della persona interessata non dovrebbe in nessun caso mettere in causa tale diritto e che ogni individuo ha il diritto di esercitare le proprie scelte migratorie in dignità; chiede a tutti i governi di occuparsi delle lacune in materia di difesa dei diritti umani, con cui i migranti sono confrontati; invita i governi e i parlamenti nazionali ad abrogare i quadri giuridici penalizzanti che classificano la migrazione come un reato penale e ad attuare soluzioni a breve, medio e lungo termine mirate ad assicurare la sicurezza dei migranti; denuncia i casi di limitazioni o divieto di uscita o ritorno in alcuni Stati e le conseguenze dell'apolidia in materia di accesso ai diritti; |
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5. |
osserva come il crescente numero di rifugiati in tutto il mondo passi in secondo piano a causa di un numero ancora maggiore di sfollati interni; pone in evidenza che questi ultimi non dovrebbero essere discriminati per il solo fatto di essere stati costretti a trovare rifugio senza attraversare i confini internazionali e, pertanto, sottolinea che gli sfollati interni dovrebbero vedersi riconosciuti i propri diritti, compreso l'accesso alla sanità e all'istruzione; |
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6. |
rammenta l'importanza di identificare gli apolidi al fine di garantire loro la protezione a norma del diritto internazionale; sollecita fermamente gli Stati a introdurre procedure per l'identificazione dell'apolidia e a condividere le pratiche migliori, anche in relazione alla legislazione e alle consuetudini in materia di prevenzione di nuovi casi di apolidia infantile; |
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7. |
richiama l'attenzione sulla persistente necessità che l'Unione si occupi dell'apolidia nell'ambito della sua politica di relazioni esterne, in particolare dato che essa rappresenta una delle principali cause del trasferimento forzato; ricorda l'impegno nell'ambito del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia pubblicato nel 2012, di «sviluppare un quadro comune tra la Commissione e il SEAE per sollevare le questioni dell'apolidia e della detenzione arbitraria dei migranti con i paesi terzi»; |
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8. |
esprime preoccupazione per il fatto che i migranti e i rifugiati sono sottoposti a detenzioni arbitrarie e a maltrattamenti e ricorda che la detenzione deve essere limitata ai casi di assoluta necessità e che in ogni caso vanno garantite misure appropriate di tutela, anche tramite l'accesso ad adeguate procedure giurisdizionali; |
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9. |
invita gli Stati a riconoscere i propri obblighi in base al diritto internazionale nei confronti dell'asilo e della migrazione e a promulgare le leggi nazionali necessarie all'efficace adempimento di tali obblighi, anche prevedendo la possibilità di chiedere una tutela internazionale; chiede che le legislazioni pertinenti tengano in considerazione l'intensità e la natura della persecuzione e della discriminazione di cui sono oggetto i migranti; |
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10. |
ricorda che i migranti hanno il diritto di non essere respinti in un paese in cui rischiano maltrattamenti o torture; sottolinea che le espulsioni e i respingimenti collettivi sono vietati dal diritto internazionale; esprime preoccupazione in merito al trattamento dei migranti che vengono rimpatriati con la forza nei rispettivi paesi o verso paesi terzi senza un controllo adeguato della loro situazione e chiede che siano, in ogni caso, prese in considerazione le difficoltà che essi incontrano allorché fanno ritorno in tali paesi; |
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11. |
suggerisce la creazione di programmi di reintegro per i migranti che fanno ritorno nel loro paese di origine; |
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12. |
sottolinea l'importanza di rispettare il diritto dei migranti, a prescindere dal loro status, all'accesso alla giustizia e a un ricorso effettivo senza il timore di essere denunciati alle autorità di polizia competenti in materia di immigrazione, detenuti ed espulsi; esprime preoccupazione per l'assenza, in numerosi paesi, di meccanismi di controllo e monitoraggio delle procedure relative alle violazioni dei diritti dei migranti, come pure di garanzie di qualità delle informazioni e dell'assistenza giuridica fornite ai migranti e ai richiedenti asilo; raccomanda che il personale delle autorità competenti per l'asilo e dei centri di accoglienza, come anche il personale di altro genere e gli operatori sociali che entrano in contatto con persone richiedenti protezione internazionale, ricevano una formazione adeguata onde poter tenere conto delle circostanze generali e personali e delle problematiche di genere connesse alla domanda di protezione; |
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13. |
invita altresì la Commissione e il SEAE a migliorare lo scambio di buone prassi con i paesi terzi, nello specifico fornendo formazione agli operatori umanitari affinché possano identificare in modo più efficace le varie caratteristiche, i vari contesti di provenienza e le varie esperienze dei migranti, in particolare dei più vulnerabili, in modo da proteggere e aiutare meglio i migranti in funzione delle loro esigenze; |
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14. |
sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paese di origine non dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo; esige che, in ogni caso, i migranti bisognosi di protezione internazionale siano identificati e sia loro assicurata la possibilità di esame delle loro domande e insiste affinché siano loro accordate garanzie appropriate in materia di non respingimento e sia loro consentito l'accesso a un meccanismo di ricorso; |
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15. |
richiama l'attenzione sulla violenza fisica e psicologica e sull'esigenza di riconoscere le forme specifiche di violenza e di persecuzioni cui sono esposte le donne e i minori migranti, quali la tratta, le sparizioni forzate, gli abusi sessuali, le mutilazioni genitali, il matrimonio precoce o forzato, la violenza domestica, la schiavitù, i delitti d'onore e la discriminazione sessuale; segnala il numero senza precedenti e sempre crescente di vittime di violenza di tipo sessuale e di stupri, anche come arma di guerra; |
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16. |
esprime preoccupazione per le pratiche di reclutamento di minori nei gruppi armati e insiste sulla necessità di promuovere politiche a favore del loro disarmo, della loro riabilitazione e della loro reintegrazione; |
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17. |
sottolinea che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i minori a rischi maggiori; |
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18. |
ricorda che le donne e le giovani non accompagnate, le donne responsabili della famiglia, le gestanti, le persone con disabilità e gli anziani sono particolarmente vulnerabili; sottolinea che le giovani che fuggono dai conflitti e da persecuzioni sono maggiormente esposte al rischio di matrimoni forzati e precoci e gravidanze precoci, di stupri, abusi sessuali e fisici e prostituzione, anche quando hanno raggiunto luoghi considerati sicuri; chiede pertanto una tutela e un'assistenza specializzata durante la loro permanenza dei centri di accoglienza, specialmente in materia sanitaria; |
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19. |
raccomanda che le questioni attinenti al genere siano inserite nella politiche in materia di migrazione, anche al fine di prevenire e punire la tratta nonché tutte le altre forme di violenza e discriminazione a danno delle donne; chiede la piena realizzazione, giuridica e di fatto, dell'uguaglianza in quanto elemento centrale nella prevenzione della violenza sulle donne allo scopo di facilitarne l'autonomia e l'indipendenza; |
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20. |
esprime preoccupazione per il proliferare delle relazioni e delle testimonianze che mettono in luce l'incremento delle violenze nei confronti dei minori migranti, comprese la tortura e la detenzione, come pure la loro sparizione; evidenzia che, in linea con il parere del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, la detenzione di minori esclusivamente in base al loro stato di migranti o a quello dei loro genitori rappresenta una violazione dei diritti dei minori e non rientra mai nel loro interesse; |
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21. |
ricorda che i minori migranti sono particolarmente vulnerabili, soprattutto se non accompagnati, e hanno diritto a una protezione speciale fondata sull'interesse superiore del minore in conformità delle norme del diritto internazionale; sottolinea la necessità di inserire la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo favorendone l'integrazione nei paesi in si trovano, con particolare riferimento all'accesso all'istruzione e all'assistenza medica, e prevenendo i rischi di violenza, abusi, sfruttamento e incuria; |
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22. |
esprime preoccupazione in merito alle difficoltà riscontrate per la registrazione dei minori nati al di fuori del loro paese di origine, che possono comportare un rischio maggiore di apolidia; chiede a tal fine che la loro nascita possa essere registrata a prescindere dallo statuto di migrante dei genitori; |
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23. |
sollecita fermamente l'Unione a cooperare strettamente con l'Unicef, l'UN e tutte le organizzazioni e istituzioni internazionali competenti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per aumentare la capacità di proteggere i minori migranti e le loro famiglie, a prescindere dalla loro condizione di migranti, lungo tutto il loro percorso, finanziando programmi di protezione, specialmente in materia di istituti d'insegnamento e assistenza medica, fornendo spazi specifici per i minori e un sostegno psicologico, provvedendo all'identificazione dei legami familiari e al raggruppamento dei minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie e applicando i principi di non discriminazione, non criminalizzazione, non trattenimento, non respingimento, non applicazione di sanzioni indebite, ricongiungimento familiare, protezione fisica e giuridica e diritto all'identità; |
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24. |
rammenta che le reti criminali approfittano dell'assenza di canali legali per la migrazione, dell'instabilità regionale e dei conflitti, nonché della vulnerabilità delle donne, delle giovani e dei minori che tentano di fuggire, sfruttandoli per la tratta e lo sfruttamento sessuale; |
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25. |
segnala all'attenzione le tipologie specifiche di violenza e le forme particolari di persecuzioni cui sono esposti i migranti LGBTI; chiede il sostegno all'attivazione di meccanismi specifici di protezione socio-giuridica per i migranti e i richiedenti asilo LGBTI onde garantire che la loro vulnerabilità sia considerata e provvedere a che la loro richiesta di protezione sia esaminata accuratamente, anche in fase di ricorso; |
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26. |
ricorda che i diritti economici, sociali e culturali, segnatamente il diritto alla salute, all'istruzione e a un alloggio, sono diritti umani ai quali tutti i migranti, e specialmente i minori, devono poter accedere, a prescindere dalla loro condizione di migranti; |
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27. |
è preoccupato per le violazioni del diritto del lavoro e per lo sfruttamento dei migranti; riconosce che l'istruzione, le opportunità di lavoro e il ricongiungimento familiare rappresentano elementi importanti del processo di integrazione; insiste sulla necessità di lottare contro tutte le forme di lavoro forzato dei migranti e condanna, in particolare, ogni forma di sfruttamento dei minori; |
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28. |
esprime preoccupazione per le pratiche discriminatorie di cui, troppo spesso, sono vittima determinate minoranze socioculturali, linguistiche e religiose, che contribuiscono alla disparità nell'accesso ai diritti dei migranti; |
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29. |
invita i paesi ospitanti a salvaguardare il diritto di accesso alla salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti; |
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30. |
richiama l'attenzione sulla necessità di impedire la creazione di quartieri isolati per i migranti, promuovendo l'inclusione sociale e l'impiego di tutte le potenzialità offerte dal vivere in società; |
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31. |
ritiene che il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro favoriscano l'autonomia e l'integrazione dei migranti, al pari del diritto di vivere in famiglia e del ricongiungimento familiare; insiste sull'importanza di garantire la protezione sociale ai lavoratori migranti e alle loro famiglie; osserva che l'integrazione effettiva dei migranti deve avere come base una rigorosa valutazione del mercato del lavoro e del suo potenziale futuro, una migliore difesa dei diritti umani e dei diritti al lavoro dei lavoratori migranti, nonché un dialogo costante con i soggetti operanti nel mercato del lavoro; |
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32. |
evidenzia come l'apprendimento della lingua del paese ospitante possa migliorare significativamente la qualità della vita dei migranti, nonché la loro indipendenza economica e culturale, e facilitare anche l'accesso alle informazioni circa i diritti e doveri nella società ospitante; ritiene che l'insegnamento delle lingue debba essere garantito dalle autorità del paese ospitante; raccomanda che i migranti siano associati all'intero processo legato alle decisioni prese in campo sociale e politico; |
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33. |
reputa che l'accesso all'occupazione, alla formazione e a uno statuto indipendente sia un fattore essenziale per integrare e rendere autonomi i migranti; chiede che gli sforzi in questo senso siano rafforzati nel caso dei migranti, molto spesso sottorappresentati, al fine di superare gli ostacoli che si frappongono alla loro inclusione e alla loro autonomia; |
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34. |
ricorda che gli Stati ospitanti devono promuovere l'emancipazione dei migranti, in particolare delle donne migranti, fornendo loro le conoscenze e le competenze sociali necessarie, segnatamente quelle legate alla formazione professionale e professionalizzante e all'apprendimento delle lingue, da attuare in una logica di inclusione socioculturale; |
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35. |
ritiene che tutti i lavoratori debbano ricevere un contratto in una lingua che essi comprendono e che debbano essere protetti dalla sostituzione del contratto; evidenzia che gli accordi bilaterali fra i paesi di origine e quelli di destinazione dovrebbero rafforzare la difesa dei diritti umani; |
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36. |
ritiene importante varare politiche nazionali in materia di migrazione coerenti e globali, che tengano conto della dimensione di genere e affrontino ogni fase del processo migratorio, siano coordinate a livello governativo e definite in ampia consultazione con le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, il settore privato, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, la società civile e i migranti stessi, nonché con il sostegno delle organizzazioni internazionali; |
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37. |
rammenta che tutti gli individui hanno diritto a condizioni di lavoro sicure e giuste nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, conformemente alle norme e agli strumenti internazionali in materia di diritti umani e alle convenzioni fondamentali dell'OIL; |
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38. |
sottolinea che il lavoro precario, abitualmente riservato ai migranti — in particolare alle donne migranti — nei paesi ospitanti, aumenta la loro condizione di vulnerabilità; rammenta che lo sfruttamento attraverso il lavoro è spesso una conseguenza della tratta o del traffico, ma che può anche prodursi in assenza di questi due reati; esprime preoccupazione per l'impunità di cui godono molti datori di lavoro nei paesi d'accoglienza, pur essendo responsabili della violazione di norme internazionali del diritto del lavoro ai danni dei lavoratori migranti; esprime preoccupazione per il fatto che le legislazioni in materia di diritto del lavoro in taluni paesi consentono prassi in violazione delle norme internazionali; ritiene che la lotta contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti debba consistere non solo nel perseguire efficacemente i datori di lavoro che commettono abusi, ma anche nel proteggere le vittime di tale sfruttamento; |
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39. |
richiama l'attenzione sulla necessità di riconoscere le qualifiche conseguite dai migranti nei loro paesi di origine al fine di facilitarne l'indipendenza e l'inclusione sociale nei diversi ambiti della società, in particolare nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di riconoscere il diritto di tutti i migranti, compresi quelli che sono in situazione irregolare, di costituire organizzazioni di difesa dei diritti dei lavoratori e di aderirvi, come pure ai sindacati, nonché la necessità di riconoscere siffatte strutture; |
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40. |
incoraggia le imprese ad applicare i principi guida delle Nazioni Uniti su imprese e diritti umani in modo da evitare che le loro attività possano avere conseguenze negative sui diritti umani, affrontando tali ripercussioni quando si verificano e cercando di prevenire o mitigare ogni impatto negativo sui diritti umani direttamente collegato alle loro attività; |
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41. |
invita l'Unione a proseguire gli sforzi diplomatici concertati con gli Stati Uniti e altri partner internazionali per collaborare attivamente con i paesi terzi onde affrontare l'urgente necessità di una strategia comune per l'attuale sfida posta dalla migrazione globale; |
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42. |
invita con urgenza l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a porre in essere tutti gli sforzi concreti necessari a ottenere un impegno efficace ed effettivo dei paesi terzi coinvolti; |
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43. |
sottolinea la necessità che l'Unione rafforzi la sua politica estera, portando pace e stabilità nelle aree in cui la guerra e il conflitto innescano enormi flussi migratori verso l'Unione europea; |
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44. |
ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno il dovere di operare positivamente per eliminare le cause profonde delle crisi che provocano questi massicci fenomeni migratori; |
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45. |
chiede un miglioramento delle condizioni umanitarie nei paesi di origine e transito, onde consentire sia alle popolazioni locali che ai rifugiati di vivere in aree più sicure; |
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46. |
sollecita le parti in conflitto a porre fine agli attacchi contro i civili, a proteggerli e consentire loro di lasciare le zone interessate dalle violenze in condizioni di sicurezza o di essere assistiti da organizzazioni umanitarie; |
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47. |
sottolinea l'impatto dello Stato islamico e della sua evoluzione rispetto all'afflusso massiccio di richiedenti asilo legittimi e di migranti irregolari; riconosce il ruolo fondamentale delle politiche in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo nell'affrontare le cause profonde della migrazione; |
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48. |
ribadisce la recente dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo cui numerosi migranti sono vittima di terrorismo e di gravi violazioni dei diritti umani e dovrebbero pertanto essere trattati di conseguenza; |
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49. |
ricorda che i programmi di reinsediamento sotto l'egida dell'UNHCR costituiscono un utile strumento per una gestione ordinata degli arrivi di persone che hanno bisogno di protezione internazionale in molti paesi del mondo; sottolinea che, nella misura in cui il reinsediamento non è praticabile, occorre incoraggiare tutti gli Stati membri a istituire e attuare programmi di ammissione umanitaria, o almeno a creare condizioni tali da consentire ai rifugiati di restare in prossimità del proprio paese di origine; |
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50. |
prende atto del fabbisogno crescente e delle persistenti carenze di finanziamenti in materia di aiuto umanitario inviato nei paesi limitrofi della Siria, fattori che hanno indotto il Programma alimentare mondiale a ridurre in particolare le razioni alimentari ai rifugiati; chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite, all'Unione europea e ai suoi Stati membri di onorare come mimino i rispettivi impegni finanziari; sottolinea l'importanza di concentrare l'aiuto ai rifugiati in questi paesi sulla distribuzione di mezzi di sussistenza, sulla loro sicurezza, sul loro accesso ai diritti fondamentali, segnatamente l'accesso alla sanità e all'istruzione, in stretta cooperazione con l'UNHCR, il Programma alimentare mondiale e gli organismi competenti; |
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51. |
segnala che la migrazione e lo sviluppo sono interconnessi e che la cooperazione allo sviluppo nel settore dell'istruzione, della sanità, del diritto del lavoro, della riduzione della povertà, dei diritti umani, della democratizzazione e della ricostruzione dopo un conflitto nonché la lotta contro le disuguaglianze, le conseguenze dei cambiamenti climatici e la corruzione sono fattori essenziali per evitare migrazioni forzate; osserva che l'accaparramento dei terreni e delle risorse può comportare ripercussioni notevoli sulle crisi umanitarie e che le crisi sociali, politiche e umanitarie possono indurre le persone a migrare; rileva che, a livello mondiale, la migrazione è ritenuta uno strumento poderoso a favore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo; |
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52. |
invita l'Unione e la comunità internazionale a individuare le azioni specifiche che i governi possono adottare per amplificare il potenziale della migrazione legale come fattore di sviluppo; sottolinea che occorrono una leadership politica e un forte sostegno, specialmente nei paesi di destinazione, per combattere la xenofobia e facilitare l'integrazione sociale dei migranti; |
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53. |
ritiene che la migrazione forzata abbia radici profonde (in particolare ragioni di carattere economico, politico, sociale e ambientale); ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba affrontare tali radici profonde, migliorando lo sviluppo di capacità, sostenendo la risoluzione dei conflitti e promuovendo il rispetto dei diritti umani; sottolinea che tali cause sono legate alla proliferazione dei conflitti e delle guerre, alle violazioni dei diritti umani e alla mancanza di una buona governance; |
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54. |
ribadisce l'importanza di garantire una governance della migrazione che si realizzi attraverso la cooperazione regionale e locale e la partecipazione della società civile; |
Approccio basato sul rispetto dei diritti umani
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55. |
sollecita tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione delle politiche e nel processo decisionale in materia di asilo e migrazione a non consentire che le definizioni di migranti e rifugiati vengano equiparate; rammenta la necessità di dedicare particolare attenzione ai rifugiati che fuggono da conflitti o persecuzioni e pertanto fruiscono del diritto di asilo in quanto non possono fare ritorno nel loro paese di origine; evidenzia che la maggior parte dei rifugiati trovano scampo in paesi e regioni vicini al loro paese di origine; ritiene pertanto che debbano rientrare in un approccio globale nel contesto della politica esterna dell'Unione; |
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56. |
chiede agli Stati di ratificare tutte le convenzioni e i trattati internazionali relativi ai diritti umani e di applicare le norme relative ai diritti dei migranti figuranti in una serie di strumenti giuridici, tra cui i principali strumenti internazionali relativi ai diritti umani e gli altri strumenti che riguardano temi legati alla migrazione, come la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e i relativi protocolli e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari; considera, a tale proposito, che la mancata ratifica di quest'ultima convenzione pregiudichi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e il suo dichiarato impegno per l'indivisibilità di detti diritti; |
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57. |
segnala che l'apertura di canali sicuri e legali di migrazione rappresenta il mezzo migliore per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani e che le strategie per lo sviluppo devono riconoscere la migrazione e la mobilità come motori di sviluppo sia del paese ospitante che del paese di origine attraverso le rimesse economiche e gli investimenti; invita pertanto l'Unione e i paesi terzi più sviluppati a cooperare per aprire canali legali di migrazione ispirandosi alle migliori prassi di alcuni Stati, in particolare al fine di favorire il ricongiungimento familiare e la mobilità, anche per ragioni economiche, a tutti i livelli di competenza, anche per i migranti meno qualificati, al fine di lottare contro il lavoro sommerso; |
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58. |
si compiace delle disposizioni specifiche riguardanti i migranti, i richiedenti asilo, gli sfollati e gli apolidi figuranti nello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 2014-2020; chiede alla Commissione di continuare a considerare la promozione dei diritti dei migranti una questione prioritaria nell'esame intermedio dello strumento per i diritti umani nel 2017-18; invita il SEAE e gli Stati membri a onorare gli impegni presi nel quadro del Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia adottato a luglio 2015 e a includere e migliorare le garanzie per i diritti umani in tutti gli accordi, processi e programmi legati alla migrazione con i paesi terzi; osserva che tutti gli accordi e i programmi dovrebbero inoltre essere accompagnati, nella misura del possibile, da una valutazione indipendente in materia di diritti umani ed essere sottoposti a valutazioni periodiche; raccomanda l'ideazione e la realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sulle opportunità che la migrazione e i migranti possono apportare alla società, sia nei paesi d'origine che nei paesi ospitanti; rammenta, a tale riguardo, che l'EIDHR dovrebbe continuare a finanziare programmi volti a rafforzare la lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e le altre forme di intolleranza, compresa l'intolleranza religiosa; |
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59. |
chiede all'Unione di adottare orientamenti specifici in materia di diritti dei migranti come integrazione degli orientamenti sui diritti umani e di effettuare, in tale contesto, studi di impatto e definire meccanismi di monitoraggio delle politiche in materia di sviluppo e migrazione al fine di garantire l'efficienza delle politiche pubbliche relative ai migranti; sottolinea l'importanza di inserire il rispetto dei diritti umani in tutte le politiche connesse alla migrazione nelle relazioni esterne dell'Unione, con riferimento specifico agli affari esteri, allo sviluppo e agli aiuti umanitari; rammenta la necessità di rispettare i diritti umani in tutte le politiche esterne dell'Unione, segnatamente in quelle in materia di commercio, sviluppo, ambiente e migrazione, di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e di attuare le clausole relative ai diritti umani in tutti gli accordi dell'Unione, anche di tipo commerciale; chiede pertanto che la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione sia affiancata dalla valutazione dei sistemi di aiuto ai migranti e ai richiedenti asilo di tali paesi, nonché del sostegno che tali paesi offrono ai rifugiati e della loro capacità e volontà di contrastare il traffico e la tratta di esseri umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avvicinarsi a paesi che, come il Canada, attuano politiche efficaci di reinsediamento; sottolinea che nessuna politica in tale ambito deve essere attuata a detrimento delle politiche di aiuto allo sviluppo; |
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60. |
incoraggia l'inserimento della libertà di movimento e del diritto all'istruzione, alla salute e al lavoro fra le priorità tematiche negli strumenti di finanziamento in materia di cooperazione esterna dell'Unione e invita a sostenere i paesi in via di sviluppo affinché possano adottare politiche a lungo termine intese al rispetto di tali diritti; invita la Commissione e il SEAE e dedicare una particolare attenzione ai diritti dei migranti nel contesto delle strategie per paese in materia di diritti dell'uomo; |
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61. |
auspica che i diritti dei migranti e dei rifugiati siano iscritti, come punto distinto, all'ordine del giorno dei dialoghi dell'Unione con i paesi terzi pertinenti e che sia attribuita la priorità al finanziamento europeo di progetti destinati alla protezione delle persone vulnerabili e delle ONG, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e degli avvocati impegnati nella difesa dei diritti dei migranti; |
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62. |
invita, al riguardo, i paesi in questione ad assicurare l'accesso di osservatori indipendenti, di ONG e di istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali nonché di mezzi di informazione in tutti i centri di accoglienza e di detenzione dei migranti; incoraggia le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri, unitamente alle delegazioni del Parlamento europeo in visita, a monitorare la situazione dei migranti in questi centri e a intervenire presso le autorità nazionali sulla questione, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei migranti e la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica; |
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63. |
afferma che i trafficanti di esseri umani vendono un'immagine distorta a molti rifugiati; ribadisce l'importanza di combattere la tratta di esseri umani, porre fine al flusso di denaro e smantellare le reti, poiché ciò avrà un effetto positivo sulla situazione dei diritti umani dei rifugiati nei paesi terzi, che tentano di sfuggire alla guerra e al terrore; |
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64. |
si esprime a favore di una stretta cooperazione in materia di difesa dei diritti dei migranti con le organizzazioni internazionali competenti e le altre istituzioni e organizzazioni attive nella gestione delle migrazioni, specialmente nei paesi più colpiti, al fine di sostenerle nell'accoglienza dei migranti nella dignità e nel rispetto dei loro diritti; |
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65. |
evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione con tali organizzazioni per la prevenzione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, potenziando la formazione, le azioni di consolidamento delle capacità e i meccanismi di scambio delle informazioni, anche mediante una valutazione dell'impatto delle reti di «funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione» e la cooperazione da esse istituita con i paesi terzi, favorendo la cooperazione in materia penale e incoraggiando la ratifica dei protocolli di Palermo in tale ambito, al fine di favorire la cooperazione in campo penale, identificare i sospetti e fornire sostegno alle indagini giudiziarie in cooperazione con le autorità nazionali; |
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66. |
chiede che il Parlamento europeo sia maggiormente coinvolto nell'attuazione di un approccio trasversale ai diritti umani nelle politiche migratorie e che le relative questioni figurino nella relazione annuale dell'Unione sui diritti umani e la democrazia nel mondo, anche nella sezione relativa all'approccio paese per paese; chiede un controllo parlamentare più rigoroso sugli accordi di lavoro stipulati con paesi terzi e su altre attività di cooperazione esterna delle agenzie europee competenti; chiede che siano tenute in maggior conto le relazioni di esperti e i dati raccolti dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sui paesi di origine dei rifugiati; |
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67. |
riconosce il ruolo e i contributi della società civile nel contesto del dialogo politico; sottolinea l'importanza di consultare la società civile riguardo a tutte le politiche esterne dell'Unione, riservando particolare attenzione alla piena partecipazione, alla trasparenza e alla diffusione adeguata delle informazioni sulle politiche e sui processi relativi alla migrazione; rammenta la necessità di rafforzare la partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti ai livelli decisionali e la necessità di coinvolgere le donne rifugiate, sfollate e migranti in maniera più adeguata nelle decisioni che le riguardano; invita la Commissione e il SEAE a potenziare la capacità delle istituzioni nazionali per i diritti umani nei paesi terzi affinché possano intensificare gli sforzi in materia di protezione dei diritti dei migranti e di lotta contro i trattamenti disumani e degradanti, nonché contro l'incitazione all'odio contro i migranti, come indicato nella dichiarazione di Belgrado adottata da 32 difensori civici e istituzioni nazionali per i diritti umani; |
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68. |
invita i paesi ospitanti ad attribuire una maggiore importanza alle associazioni di migranti, le quali dovrebbero essere coinvolte direttamente nei programmi di sviluppo in seno alle comunità; |
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69. |
invita gli Stati membri a rispettare l'impegno di destinare lo 0,7 % del loro reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo; ribadisce che tale aiuto non deve essere subordinato alla cooperazione in materia di migrazione e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di non includere negli aiuti allo sviluppo i finanziamenti utilizzati per l'accoglienza dei rifugiati, anche sul proprio territorio; |
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70. |
sottolinea che i programmi di aiuto allo sviluppo non dovrebbero essere utilizzati puramente a fini di gestione della migrazione e delle frontiere; insiste affinché i progetti di sviluppo dell'Unione destinati ai migranti e ai richiedenti asilo rispettino il principio di «non lasciare nessuno indietro», privilegiando l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare la sanità e l'istruzione, e accordando una particolare attenzione alle persone e ai gruppi vulnerabili, quali le donne, i bambini, le minoranze e le popolazioni autoctone, le persone LGBT e le persone con disabilità; |
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71. |
rileva gli aspetti positivi della migrazione per lo sviluppo dei paesi di origine dei migranti, quali le rimesse di denaro dei migranti, le quali possono contribuire in maniera rilevante allo sviluppo delle famiglie e delle collettività; invita, al riguardo, gli Stati a ridurre i costi dei trasferimenti di denaro; |
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72. |
chiede all'Unione e agli Stati membri di assicurare una coerenza efficiente ed efficace delle politiche per lo sviluppo e di dare priorità al rispetto dei diritti umani nella politica migratoria nei confronti dei paesi terzi; |
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73. |
sollecita l'Unione a integrare la dimensione della migrazione nel quadro post-Cotonou, che definirà le future relazioni tra l'Unione e i paesi ACP; prende atto che un maggior coinvolgimento dei paesi terzi nella concezione e nella negoziazione degli strumenti del Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) accrescerebbe la dimensione di «partenariato» di tali strumenti, migliorandone la titolarità a livello locale e l'efficacia; |
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74. |
chiede l'alleviamento del debito dei paesi colpiti da povertà, al fine di aiutarli a sviluppare politiche pubbliche che garantiscano il rispetto dei diritti umani; insiste sul fatto che le soluzioni sostenibili al problema del debito, tra cui norme per la concessione e l'accensione responsabile dei prestiti, devono essere facilitate attraverso un quadro giuridico multilaterale per i processi di ristrutturazione del debito sovrano allo scopo di alleviare l'onere del debito ed evitare un indebitamento insostenibile, in modo da creare le condizioni per la tutela dei diritti umani a lungo termine; |
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75. |
accoglie con favore l'integrazione della migrazione negli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente nell'OSS 10, che definisce il quadro della politica globale di sviluppo fino al 2030; ricorda che gli Stati si sono impegnati a cooperare a livello internazionale per garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel pieno rispetto dei diritti umani, e il trattamento umano dei migranti — a prescindere dalla loro condizione di migranti — nonché dei rifugiati e degli sfollati; prende atto che lo sfollamento forzato non è soltanto una questione umanitaria, ma anche una sfida in termini di sviluppo, e che occorrerebbe pertanto un migliore coordinamento tra gli attori umanitari e dello sviluppo; ritiene che l'attuazione degli OSS sia un'opportunità per rafforzare un approccio basato sui diritti nelle politiche di asilo e di migrazione e introdurre orientamenti concernenti la migrazione nelle strategie di sviluppo; invita la comunità internazionale ad adottare indicatori misurabili degli OSS relativi alla migrazione e a raccogliere e pubblicare dati disaggregati sull'accesso dei migranti a un lavoro dignitoso, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in particolare nei paesi di destinazione in via di sviluppo, al fine di migliorare la governance della migrazione; |
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76. |
insiste sulla necessità che l'Unione e i suoi Stati membri sostengano i paesi meno avanzati nell'ambito della lotta al cambiamento climatico, onde evitare l'aggravamento delle condizioni di miseria nei paesi in questione e l'aumento massiccio del numero di sfollati ambientali; |
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77. |
chiede all'Unione di partecipare attivamente al dibattito sul termine «rifugiati climatici», nonché all'eventuale elaborazione di una definizione ai sensi del diritto internazionale; |
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78. |
sottolinea l'importanza di coordinare più efficacemente e valutare l'attuazione, l'impatto e la conseguente continuità dei diversi strumenti di finanziamento disponibili a livello dell'Unione europea a favore di paesi terzi in materia di migrazione, concernenti diversi settori, come la politica della migrazione, la cooperazione per lo sviluppo internazionale, la politica estera, la politica di vicinato o l'appoggio umanitario e che, tra il 2004 e il 2014, hanno mobilitato più di 1 miliardo di euro per oltre 400 progetti; |
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79. |
sottolinea l'impatto degli strumenti di cooperazione dell'Unione nel campo dell'immigrazione, dell'asilo e della difesa dei diritti umani; prende atto della creazione del fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa; chiede una valutazione e un monitoraggio del fondo nonché degli accordi analoghi, come la dichiarazione UE-Turchia e i processi di Khartoum e Rabat; |
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80. |
sottolinea che gli accordi con i paesi terzi dovrebbero concentrare gli aiuti sul superamento delle crisi sociali, economiche e politiche all'origine della migrazione; |
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81. |
sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione dell'Unione con i paesi terzi nell'ambito degli strumenti del GAMM, al fine di rafforzare il coordinamento di tali strumenti, la loro efficacia e il loro contributo alle sfide migratorie; |
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82. |
ritiene necessario migliorare la coerenza dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, integrare meccanismi rigorosi di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti umani in tutti gli accordi esterni nonché considerare prioritari i progetti che migliorano i diritti umani dei migranti sia nei paesi di origine che nei paesi di transito; |
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83. |
incoraggia l'Unione a firmare partenariati per la mobilità con i suoi partner più vicini; |
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84. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere politiche di rimpatrio dei migranti solo verso paesi di origine in cui essi possano essere accolti in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e procedurali e chiede, in proposito, di privilegiare il rimpatrio volontario a quello forzato; sostiene la necessità che gli accordi di riammissione conclusi con i paesi terzi contengano clausole di salvaguardia per garantire che i migranti che ritornano nei propri paesi non debbano subire violazioni dei loro diritti umani, né il rischio di persecuzioni; riconosce l'importanza delle valutazioni periodiche al fine di escludere da tali accordi i paesi che non rispettano le norme internazionali in materia di diritti umani; |
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85. |
esige azioni volte a contrastare le reti dell'immigrazione clandestina e a fermare la tratta di esseri umani; chiede che siano predisposti canali legali e sicuri, anche tramite corridoi umanitari, per le persone che cercano una protezione internazionale; richiede che siano predisposti programmi permanenti e obbligatori di reinsediamento e che siano concessi visti umanitari a quanti fuggono dalle zone di conflitto, anche al fine di avere la possibilità di entrare in paesi terzi per presentarvi la domanda di asilo; chiede che sia predisposto un maggior numero di canali legali e siano elaborate norme generali per disciplinare l'ingresso e il soggiorno, al fine di consentire ai migranti di lavorare e cercare un posto di lavoro; |
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86. |
insiste sulla necessità di creare e applicare meglio i meccanismi di protezione dei migranti in transito e in situazioni di emergenza ai confini dell'UE; |
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87. |
accoglie con favore le operazioni contro i trafficanti di esseri umani e sostiene il rafforzamento della gestione dei confini esterni dell'Unione; sottolinea la necessità di un'azione rapida e di una tabella di marcia concreta, globale e a lungo termine, che preveda la cooperazione con i paesi terzi per contrastare le reti di trafficanti di migranti facenti capo alla criminalità organizzata; |
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88. |
sottolinea che il traffico dei migranti è legato alla tratta degli esseri umani e costituisce una grave violazione dei diritti umani; rammenta che il lancio di missioni come l'EURONAVFOR MED rappresenta uno strumento concreto di lotta contro il traffico di migranti; invita l'Unione a proseguire e a intensificare questo tipo di operazioni; |
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89. |
reputa necessario riflettere sul rafforzamento della sicurezza e della politica delle frontiere, nonché sulle possibili soluzioni per migliorare il ruolo futuro di Frontex e dell'EASO; lancia un appello alla solidarietà e all'impegno sotto forma di contributi sufficienti ai bilanci e alle attività di tali agenzie; |
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90. |
sottolinea la necessità di migliorare il funzionamento dei punti di crisi («hot spot») e d'ingresso alle frontiere esterne dell'Unione; |
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91. |
chiede all'Unione di integrare la protezione dei dati negli accordi di condivisione e di scambio di informazioni alle frontiere e sulle rotte migratorie; |
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92. |
chiede all'Unione e ai paesi di accoglienza di creare strumenti efficaci per il coordinamento e l'allineamento dei flussi di informazioni, la raccolta, le verifiche incrociate e l'analisi dei dati; |
o
o o
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93. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana, all'Organizzazione degli Stati americani e alla Lega degli Stati arabi. |
(1) GU C 294 del 12.8.2016, pag. 18.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 47.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0102.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0312.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0073.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0300.
(7) http://apum.parlement.ma/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-11MAY2015/DeclaracaoCimeira_EN.pdf
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0470.
(9) GU C 179 del 18.5.2016, pag. 40.
(10) UN International Migration Report 2015, disponibile al link http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
(11) Articolo 13, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/125 |
P8_TA(2016)0405
Responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (2015/2315(INI))
(2018/C 215/21)
Il Parlamento europeo,
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visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottati a New York il 16 dicembre 1966, |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
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visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visti gli articoli 81, 82, 83, 114, 208 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti il quadro strategico dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia, quale adottato dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012 (1), e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015 (2), |
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visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, |
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viste le sue risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3), |
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vista la sua risoluzione del giovedì 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (4), |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi (5), |
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vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile (6), |
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vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (7), |
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vista la risoluzione n. 26/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), del 26 giugno 2014, con cui il CDU ha deciso di istituite un gruppo di lavoro intergovernativo aperto, incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese in materia di diritti umani, |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani, le linee guida rivedute dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (International Integrated Reporting Council — IIRC), i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione relativa alle «linee guida sulla responsabilità sociale», nonché la guida dell'utente per le PMI europee sulle «linee guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale» dell'Organizzazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese e per la standardizzazione, |
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visto il progetto «Realising Long-term Value for Companies and Investors» (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), attualmente in via di attuazione nel quadro dell'iniziativa sui principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e il Patto globale delle Nazioni Unite, |
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vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri su diritti umani e imprese, approvata il 2 marzo 2016, |
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visti la comunicazione della Commissione su una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 (COM(2011)0681), il Libro verde della Commissione dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001)0366) e la definizione di responsabilità sociale delle imprese (RSI) ivi contenuta, nonché le sue successive comunicazioni del 2006 e del 2011, |
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visti gli obblighi extraterritoriali che incombono agli Stati in virtù dei principi di Maastricht, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0243/2016), |
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A. |
considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, e che il suo intervento sulla scena internazionale (tra cui la sua politica commerciale) si ispira a tali principi; |
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B. |
considerando che i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani valgono per tutti gli Stati e tutte le imprese commerciali, siano esse transnazionali o di altro tipo, a prescindere dalle dimensioni, dal settore, dall'ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura, sebbene l'istituzione di meccanismi di controllo e sanzione efficaci continuino a costituire una sfida nell'attuazione mondiale di tali principi guida; che nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha ricordato le peculiarità delle PMI, di cui le politiche in materia di RSI devono tenere debito conto, e la necessità di un approccio flessibile alla RSI, adeguato alle potenzialità delle PMI; |
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C. |
considerando che secondo il Patto globale delle Nazioni Unite (8), articolato in dieci principi, le imprese sono tenute ad accettare, sostenere e attuare, nell'ambito della propria sfera di influenza, un insieme di valori fondamentali in materia di diritti umani, norme di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, impegnandosi a favore di tali principi e integrandoli nelle loro attività commerciali su base volontaria; |
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D. |
considerando che le imprese figurano tra i principali attori della globalizzazione economica, dei servizi finanziari e degli scambi internazionali e sono tenute a rispettare tutte le leggi e i trattati internazionali applicabili e vigenti e i diritti umani; che il commercio e i diritti umani possono rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, che pure è tenuta a rispettare i diritti umani, può altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi alla promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese; |
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E. |
considerando, tuttavia, che tali imprese possono talvolta essere responsabili o contribuire alle violazioni dei diritti umani e incidere sui diritti delle categorie vulnerabili, quali le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne e i minori o contribuire ai problemi ambientali; |
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F. |
considerando che le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese preoccupano il mondo intero, che le imprese di tutto il mondo hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani, e che al contempo è dovere fondamentale delle istituzioni europee disciplinare la responsabilità delle imprese che hanno legami con l'Unione europea; |
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G. |
considerando che molte imprese attive su scala internazionale, europee o non europee, che operano nei paesi terzi svolgono sostanziali attività commerciali in Europa o vi hanno sede e/o possono essere di proprietà di società europee, detengono beni o merci in Europa o controllano altre società in Europa o ricevono investimenti o utilizzano i servizi finanziari di istituzioni con sede in Europa; che la globalizzazione e lo sviluppo della tecnologia hanno portato le società a subappaltare alcune attività a fornitori locali o ad avvalersi di beni o servizi, nell'ambito delle loro catene di approvvigionamento e di produzione, che sono stati prodotti o forniti da altre imprese in molti paesi diversi e, di conseguenza, in giurisdizioni diverse, con ordinamenti giuridici diversi, livelli diversi di tutele e norme in materia di diritti umani e livelli diversi di applicazione; |
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H. |
considerando che la protezione dei diritti umani deve essere una priorità per gli Stati membri e per la stessa Unione; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di iniziative a favore della responsabilità globale che procedono di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali; che le violazioni dei diritti umani richiedono mezzi di ricorso efficaci; che nell'ambito del diritto nazionale e internazionale occorre un meccanismo di ricorso più giusto e più efficace per far fronte alle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese commerciali; |
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I. |
considerando che manca tuttora un approccio olistico globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani; che le vittime di violazioni dei diritti umani che coinvolgono società internazionali incontrano molteplici ostacoli nell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali, tra cui ostacoli procedurali relativi all'ammissibilità e alla rivelazione degli elementi di prova, costi processuali spesso proibitivi e la mancanza di norme chiare in materia di responsabilità in caso di coinvolgimento delle imprese nelle violazioni dei diritti umani; |
Imprese e diritti umani
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1. |
osserva che la crescente globalizzazione e internazionalizzazione delle attività commerciali e delle catene di approvvigionamento renderà più importante il ruolo svolto dalle società nel garantire il rispetto dei diritti umani e creerà una situazione in cui le norme, le regole e la cooperazione internazionali sono fondamentali per evitare violazioni dei diritti umani nei paesi terzi; esprime profonda preoccupazione per i casi di violazioni dei diritti umani commessi nei paesi terzi, anche a causa di decisioni manageriali di alcune società e imprese dell'UE, nonché da parte di individui, attori non statali e Stati; ricorda agli attori societari la loro responsabilità di rispettare i diritti umani nelle loro operazioni a livello mondiale, indipendentemente dalla localizzazione degli utenti e dal rispetto da parte dello Stato ospitante dei propri obblighi in materia di diritti umani; |
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2. |
osserva che i rapidi progressi tecnologici richiedono urgente attenzione e un quadro giuridico adeguato; |
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3. |
ribadisce l'urgente necessità di agire in modo continuativo, efficace e coerente a tutti i livelli, anche a livello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani da parte delle società internazionali nel momento in cui si verificano e per affrontare i problemi giuridici derivanti dalle dimensioni extraterritoriali delle società e del loro comportamento, come pure la relativa incertezza riguardo all'attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani; |
Contesto internazionale
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4. |
accoglie favorevolmente l'adozione dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani e ne sostiene con forza l'attuazione a livello mondiale; sottolinea che tali principi sono stati approvati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati membri dell'UE, dell'OIL e della Camera di commercio internazionale, tra cui il sostegno al concetto di «mix intelligente» di strumenti normativi e di azioni volontarie; chiede che l'attuazione di tali principi e di altre norme internazionali in materia di responsabilità delle imprese sia costantemente invocata dai rappresentanti dell'UE nell'ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; invita inoltre le società ad attuare i principi, tra l'altro definendo politiche di due diligence e garanzie di gestione dei rischi e fornendo mezzi di ricorso efficaci qualora le loro attività abbiano provocato un impatto negativo sui diritti umani o vi abbiano contribuito; |
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5. |
riconosce il Patto globale delle Nazioni Unite, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali quali strumenti in grado di indurre le imprese a gestire le proprie attività in modo più responsabile; |
Inviti rivolti alle società e loro obbligo di rispettare i diritti umani
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6. |
invita le imprese, europee e non europee, a esercitare due diligence in materia di diritti umani e a integrarne i risultati nelle politiche e procedure interne, con conseguente attribuzione di risorse e competenze, assicurandone l'attuazione; sottolinea che ciò richiede uno stanziamento sufficiente di risorse; sottolinea che la trasparenza e la comunicazione circa le misure adottate per evitare le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi sono fondamentali per garantire un adeguato controllo democratico e consentire ai consumatori di effettuare scelte basate sui fatti; |
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7. |
riconosce l'estrema importanza della responsabilità sociale delle imprese e plaude al crescente ricorso a strumenti basati sulla RSI e l'impegno spontaneo delle società; sottolinea con forza, tuttavia, che il rispetto dei diritti umani è un dovere morale e un obbligo giuridico delle società e dei loro dirigenti che dovrebbe essere integrato in una prospettiva economica e lungo termine, ovunque esse operino e a prescindere dalle loro dimensioni o dal settore industriale; riconosce che gli obblighi giuridici specifici delle società dovrebbero essere concretamente adattati alle loro dimensioni e capacità e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero perseguire l'obiettivo di garantire la migliore protezione dei diritti umani mediante le misure più efficaci e non semplicemente aumentando in modo eccessivo gli oneri amministrativi e burocratici formali; |
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8. |
ritiene che nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI si debba disporre di una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ogni regione, con particolare riguardo alla capacità delle PMI; accoglie con favore la cooperazione e partecipazione attiva della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e di altri organi internazionali per conseguire una fondamentale convergenza delle iniziative RSI nel lungo termine e procedere alla promozione e allo scambio delle buone prassi societarie in materia, nonché portare avanti le linee guida contenute nella norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione onde garantire un'unica definizione globale, coerente e trasparente di RSI; esorta la Commissione a contribuire in modo efficace all'orientamento e al coordinamento delle politiche degli Stati membri, riducendo pertanto il rischio che le imprese operanti in più di uno Stato membro incorrano in costi aggiuntivi dovuti a disposizioni divergenti; |
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9. |
ribadisce che occorre richiamare l'attenzione sulle particolari caratteristiche delle PMI, che operano principalmente a livello locale e regionale in settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, tengano debitamente conto delle esigenze specifiche delle PMI, siano in linea con il principio «pensare anzitutto in piccolo» e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI; rifiuta nuovamente ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo o finanziario per le PMI; sostiene misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise; |
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10. |
ricorda che, se le imprese sono ritenute responsabili di aver causato o contribuito a causare danni, dovrebbero assumersi la responsabilità morale oltreché giuridica e devono prevedere procedimenti di ricorso effettivi per le persone e le comunità colpite, o partecipare a tali procedimenti; sottolinea che tali procedimenti includono restituzione, risarcimento, riabilitazione e garanzie di non reiterazione; |
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11. |
accoglie con favore la prassi di inserire la responsabilità relativa al rispetto dei diritti umani nei requisiti contrattuali vincolanti tra le imprese e i loro fornitori e clienti privati e aziendali; osserva che, nella maggior parte dei casi, tali requisiti possono essere attuati per via giudiziaria; |
Inviti rivolti agli Stati membri e loro obbligo di tutelare i diritti umani
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12. |
accoglie con grande favore i lavori avviati per preparare un trattato vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; deplora qualsiasi comportamento ostruzionistico in relazione a tale processo e chiede all'UE e agli Stati membri di partecipare a questi negoziati in maniera costruttiva; |
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13. |
ricorda i ruoli diversi ma complementari degli Stati e delle imprese per quanto riguarda la tutela dei diritti umani; rammenta che gli Stati, agendo nell'ambito della loro giurisdizione, hanno il dovere di proteggere i diritti umani, anche dalle violazioni commesse dalle imprese, comprese quelle che operano in paesi terzi; ribadisce con forza che, laddove siano riscontrate violazioni dei diritti umani, gli Stati devono garantire alle vittime l'accesso a un ricorso effettivo; ricorda in tale contesto che il rispetto dei diritti umani da parte dei paesi terzi, anche garantendo il diritto a un ricorso effettivo degli individui sottoposti alla loro giurisdizione, costituisce un elemento essenziale delle relazioni esterne dell'UE con tali paesi; |
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14. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la coerenza delle politiche in materia di imprese e diritti umani a tutti i livelli e in tutti i paesi: all'interno delle diverse istituzioni dell'UE, fra le istituzioni, nonché tra l'UE e i suoi Stati membri e, in particolare, in materia di politica commerciale dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a includere espressamente il suddetto principio in tutti i trattati sottoscritti, in linea con gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani; osserva che ciò richiederà un'intensa cooperazione tra le diverse direzioni generali della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna; |
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15. |
invita l'UE, gli Stati membri, i paesi terzi e tutte le autorità nazionali e internazionali ad adottare con urgenza e il più ampiamente possibile strumenti vincolanti dedicati all'effettiva tutela dei diritti dell'uomo in tale settore, e a far rispettare pienamente tutti gli obblighi nazionali e internazionali derivanti dalle suddette norme internazionali; auspica che gli sforzi europei in materia di RSI possano costituire un esempio per altri paesi; è convinto che le banche di sviluppo nazionali debbano avere un carattere esemplare per quanto attiene al rispetto verificabile dei diritti umani; |
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16. |
invita tutti i paesi, compresi l'UE e gli Stati membri ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite in modo rapido e risoluto, in tutti i settori di rispettiva competenza, anche elaborando piani d'azione; deplora che, nonostante la comunicazione della Commissione sulla RSI del 2011, non tutti gli Stati membri abbiano adottato dichiarazioni o politiche in materia di RSI che includono i diritti umani o abbiano pubblicato i loro piani in materia di imprese e diritti umani, ed esorta l'UE a pubblicare il proprio piano; invita gli Stati membri a elaborare o a rivedere i piani d'azione nazionali conformemente agli orientamenti forniti dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede che tali piani siano elaborati tenendo conto di valutazioni di base che individuino le lacune nelle leggi, istituendo meccanismi volti a monitorare l'attuazione e l'efficacia dei piani, delle politiche e della prassi e attraverso la partecipazione significativa delle parti interessate; |
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17. |
chiede agli Stati membri di legiferare in modo coerente, olistico, efficace e vincolante al fine di adempiere al dovere di prevenire, indagare, perseguire e correggere le violazioni dei diritti umani commesse dalle società che operano sotto la loro giurisdizione, comprese quelle perpetrate nei paesi terzi; |
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18. |
invita l'UE e gli Stati membri a stabilire norme chiare in base alle quali le società stabilite nel loro territorio o nella loro giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro operazioni e in ogni paese e contesto in cui operano e in relazione ai loro rapporti commerciali, anche all'esterno dell'UE; ritiene che le imprese, incluse le banche e gli altri istituti finanziari o di credito attivi nei paesi terzi, debbano garantire, secondo le loro dimensioni e capacità, la messa a punto di sistemi che permettano di valutare i rischi e contenere i potenziali effetti negativi connessi agli aspetti legati ai diritti umani, al lavoro, alla protezione ambientale e alle catastrofi delle loro operazioni e catene del valore; invita gli Stati membri a valutare regolarmente l'adeguatezza delle relative disposizioni legislative e ovviare alle lacune riscontrate; |
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19. |
ricorda che i recenti sviluppi legislativi a livello nazionale, quali la clausola di trasparenza delle catene di approvvigionamento contenuta nella legge britannica sulle moderne forme di schiavitù e il disegno di legge francese sulla due diligence, costituiscono importanti passi avanti verso l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani; ricorda altresì che l'UE ha già compiuto passi in questa direzione (regolamento UE sul legname, direttiva UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, proposta di regolamento della Commissione che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio); invita la Commissione e gli Stati membri, nonché tutti i paesi, a prendere nota di questo modello per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di due diligence in materia di diritti umani; |
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20. |
sottolinea che l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani deve seguire le tappe previste dai principi guida delle Nazioni Unite ed essere guidato da taluni principi generali legati all'individuazione proattiva dei rischi per i diritti umani, all'elaborazione di piani d'azione rigorosi e verificabili volti a prevenire o a mitigare tali rischi, alla risposta adeguata alle violazioni note e alla trasparenza; sottolinea che le politiche dovrebbero tenere conto della dimensione delle imprese e delle conseguenti capacità, con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese; sottolinea che la consultazione con le parti interessate deve essere garantita in tutte le fasi, così come la divulgazione ai soggetti interessati di qualsiasi informazione pertinente relativa al progetto o all'investimento; |
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21. |
invita tutti i paesi, e in particolare l'UE e gli Stati membri, a prevedere immediatamente e in via prioritaria l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani per le imprese che sono di proprietà o controllate dallo Stato e/o che ricevono sostegno e servizi sostanziali dalle agenzie statali o dalle istituzioni europee, nonché per le imprese che forniscono beni o servizi attraverso contratti di appalto pubblico; |
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22. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a chiedere alle imprese che, nel quadro dell'attuale procedura legislativa, utilizzano materie prime o prodotti suscettibili di provenire da zone colpite da conflitti di rendere nota la loro provenienza e il loro utilizzo mediante l'etichettatura dei prodotti così come di fornire informazioni complete sul contenuto e sull'origine dei prodotti, chiedendo ai loro fornitori, europei o non europei, di comunicare tali dati; chiede di sostenere i requisiti obbligatori di due diligence relativi ai cosiddetti «minerali dei conflitti» per gli importatori dei minerali e dei metalli tungsteno, tantalio, stagno e oro, sulla base della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; chiede di considerare l'integrazione, in tale processo, della due diligence nella catena di approvvigionamento; |
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23. |
constata con soddisfazione che, a seguito della revisione dell'attuale direttiva contabile 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, le grandi imprese e i gruppi saranno tenuti, a partire dal 2017, a comunicare informazioni sulle politiche, sui rischi e sui risultati conseguiti per quanto attiene al rispetto dei diritti umani e alle questioni correlate; esorta gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva contabile riveduta entro le scadenze previste, compresa l'istituzione di meccanismi adeguati ed efficaci per garantire che le società rispettino gli obblighi di comunicazione; esorta la Commissione a elaborare orientamenti chiari per le società in merito ai nuovi obblighi di comunicazione non finanziaria; raccomanda, al riguardo, di includere e circostanziare gli elementi minimi essenziali da divulgare nell'ottica di una comprensione esatta e completa dei rischi e degli impatti principali in materia di diritti umani delle attività di una società e all'interno della catena globale di valore della stessa; |
Accesso a un ricorso effettivo
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24. |
invita la Commissione a effettuare un esame approfondito, in consultazione con tutte le parti interessate, comprese la società civile e le imprese, degli ostacoli giuridici esistenti nei casi portati dinanzi ai tribunali degli Stati membri per presunte violazioni dei diritti umani commesse all'estero da imprese stabilite nell'UE; ribadisce che tale valutazione deve essere finalizzata a individuare e a promuovere l'adozione di misure efficaci che eliminino o attenuino questi ostacoli; |
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25. |
invita gli Stati membri ad adottare, in collaborazione con i partner internazionali, tutti i provvedimenti necessari per garantire, mediante procedimenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che in presenza di violazioni dei diritti umani, gli interessati abbiano accesso a un ricorso effettivo quando una società con sede in detti Stati detiene, dirige o controlla imprese responsabili di violazioni dei diritti umani in altri paesi; invita tali Stati ad adottare opportune misure per eliminare gli ostacoli giuridici, pratici e di altro tipo, che potrebbero portare a una negazione dell'accesso alle vie di ricorso e a stabilire le procedure giuridiche opportune al fine di consentire ai soggetti colpiti di paesi terzi di accedere alla giustizia in sede civile e penale; invita a tale proposito i paesi a sollevare il velo della personalità giuridica, che potrebbe nascondere l'effettiva proprietà di alcune società; |
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26. |
invita l'UE e tutti i paesi, in particolare gli Stati membri dell'UE, ad affrontare gli ostacoli finanziari e procedurali nelle cause civili; accoglie con favore la raccomandazione 2013/396/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013 (9), e incoraggia gli Stati membri a rispettarla; ritiene che lo strumento proposto da tale raccomandazione potrebbe potenzialmente comportare una riduzione dei costi del contenzioso per le vittime delle violazioni dei diritti umani; invita a rendere applicabile questo tipo di ricorso per tutte le vittime di violazioni dei diritti umani, anche nei paesi terzi, e chiede l'adozione di norme comuni che consentano alle associazioni di adire le vie legali per conto delle presunte vittime; |
Inviti rivolti alla Commissione
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27. |
è consapevole del fatto che la «responsabilità delle imprese» non è un problema a sé stante, ma una questione che copre un'ampia gamma di settori politici e giuridici diversi; |
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28. |
accoglie con favore le iniziative non vincolanti del settore privato per la gestione responsabile della catena di approvvigionamento introdotte dai servizi della Commissione, ma sottolinea che tali iniziative non sono di per sé sufficienti; chiede l'adozione urgente di norme vincolanti e applicabili e delle relative sanzioni, nonché di meccanismi di monitoraggio indipendenti; |
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29. |
accoglie con favore il nuovo regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG+), entrato in vigore il 1o gennaio 2014 (10), in quanto importante strumento di politica commerciale dell'UE per la promozione dei diritti umani e del lavoro, della protezione ambientale e della buona governance nei paesi in via di sviluppo vulnerabili; si compiace, in particolare, del rigoroso e sistematico meccanismo di monitoraggio dell'SPG+ e chiede di porre l'accento sull'attuazione efficace, a livello nazionale, delle convenzioni elencate nella convenzione; |
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30. |
sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono tutelare i diritti umani; osserva che gli accordi commerciali in generale possono contribuire al rafforzamento del sistema commerciale globale basato sulle regole e che il commercio e i valori devono andare di pari passo, come affermato di recente dalla Commissione europea nella sua nuova strategia commerciale dal titolo «Commercio per tutti»; ricorda la necessità di valutare i possibili impatti sui diritti umani degli accordi commerciali e di investimento e di includere su questa base tutte le necessarie clausole e salvaguardie in materia di diritti umani in grado di attenuare e affrontare i rischi individuati degli impatti sui diritti umani; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure possibili e necessarie per agire in modo globale e coerente, e chiede con forza di includere sistematicamente, negli accordi commerciali e di investimento, norme in materia di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani, da attuare a livello nazionale, nonché riferimenti ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale; |
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31. |
invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa in materia di controllo dell'esportazione dei prodotti a duplice uso, in quanto le tecnologie create dalle società continuano a essere la causa di violazioni dei diritti umani in tutto il mondo; |
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32. |
sollecita la creazione di un corpus normativo articolato che comprenda norme a disciplina dell'accesso alla giustizia, della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, della legge applicabile, nonché dell'assistenza giudiziaria nelle situazioni transfrontaliere che coinvolgono paesi terzi; |
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33. |
incoraggia la riflessione sull'estensione delle norme sulla competenza giurisdizionale a norma del regolamento Bruxelles I (11) ai convenuti di paesi terzi coinvolti in azioni nei confronti di società che hanno un chiaro legame con uno Stato membro — poiché vi sono domiciliate o vi svolgono le attività principali o hanno la loro sede principale nell'UE — o di società per le quali l'UE rappresenta un mercato di sbocco essenziale; |
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34. |
invita a migliorare l'accesso alle prove attraverso procedure migliori per quanto attiene alla divulgazione degli elementi probanti; |
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35. |
ricorda che le violazioni dei diritti umani perpetrate da imprese possono comportare una responsabilità penale individuale e chiede che i responsabili di tali reati siano perseguiti al livello appropriato; invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli giuridici, procedurali e concreti che impediscono alle autorità giudiziarie di effettuare indagini e di perseguire le società e/o i loro rappresentanti coinvolti in reati legati alle violazioni dei diritti umani; |
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36. |
invita il Consiglio e la Commissione ad agire conformemente all'articolo 83 TFUE, al fine di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, concernenti gravi violazioni dei diritti umani commesse da imprese nei paesi terzi, alla luce del carattere e delle implicazioni di tali reati e della particolare necessità di combatterli su basi comuni; |
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37. |
sottolinea che il pieno rispetto dei diritti umani nella catena di produzione è fondamentale e non semplicemente una questione di scelta dei consumatori; raccomanda, ai fini di una maggiore sensibilizzazione dei produttori e dei consumatori, di introdurre a livello di Unione e su base volontaria un'etichettatura che certifichi un prodotto come «abuse-free» (prodotto senza commettere abusi), che sia sottoposta al monitoraggio di un organismo indipendente disciplinato da norme rigorose e dotato di poteri ispettivi, competente a verificare e certificare che non siano state commesse violazioni in nessuna fase della catena di produzione del prodotto in questione; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano promuovere l'etichetta «abuse-free»; raccomanda di concedere particolari benefici ai prodotti che ottengono questa etichetta; |
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38. |
invita fermamente la Commissione a lanciare una campagna a livello di UE, introducendo e promuovendo l'etichetta «abuse-free», esortando i consumatori europei a optare per l'utilizzo dei prodotti e delle società che ottengono questa etichetta e invitando altresì tutte le società e imprese ad adottare le migliori pratiche per quanto attiene al rispetto dei diritti umani e alle questioni correlate; |
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39. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riferire regolarmente in merito alle misure adottate per garantire una protezione efficace dei diritti umani nel quadro dell'attività commerciale, ai risultati conseguiti, alle lacune esistenti in termini di tutela e alle future azioni raccomandate per far fronte a tali lacune; |
o
o o
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40. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e al Servizio europeo per l'azione esterna. |
(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/it/pdf
(2) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0470.
(4) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 141.
(5) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.
(6) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 28.
(7) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 33.
(8) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(9) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60.
(10) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33054
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/133 |
P8_TA(2016)0406
Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (2016/2059(INI))
(2018/C 215/22)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)0049), |
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visti la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080) e i suoi allegati, |
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vista la strategia energetica per il 2030, quale enunciata nella comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM(2014)0015), |
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vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2014 dal titolo «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (COM(2014)0520), |
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vista la quinta relazione di valutazione dell'IPCC del gruppo di lavoro I, dal titolo «Climate Change 2013: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2013: il fondamento fornito dalle scienze fisiche), |
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vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), |
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visto l'accordo di Parigi raggiunto nel dicembre 2015 alla 21a Conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), |
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vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 sulla tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)0885), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112), |
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visto il terzo pacchetto dell'energia, |
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vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051), |
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vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, |
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vista la relazione speciale n. 16/2015 della Corte di conti europea dal titolo «Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell'energia: occorre un impegno maggiore», |
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vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 dal titolo «Verso un'Unione europea dell'energia» (2), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale nonché della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0278/2016), |
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A. |
considerando che il gas può svolgere nei prossimi decenni un ruolo significativo nel sistema energetico dell'Unione, nella produzione industriale e come fonte di riscaldamento negli edifici e a sostegno delle energie rinnovabili, in attesa che l'UE raggiunga i suoi obiettivi riguardanti le emissioni di gas serra, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e realizzi la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in cui il ruolo del gas diminuirà gradualmente a favore delle energie pulite; |
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B. |
considerando che il gas è un combustibile fossile che, se non è gestito correttamente, può emettere significative quantità di metano durante il suo ciclo di vita (produzione, trasporto e consumo); che il metano ha un potenziale di riscaldamento globale molto più elevato rispetto alla CO2 in un lasso di tempo di 20 anni, con un conseguente forte impatto sul cambiamento climatico; |
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C. |
considerando che l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050; |
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D. |
considerando che la dipendenza europea dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare nei prossimi anni e che in alcuni Stati membri ha già raggiunto il 100 % nei casi in cui non vi siano fornitori o rotte di approvvigionamento alternativi, oppure laddove il loro numero sia limitato; |
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E. |
considerando che il gas naturale liquefatto (GNL) rappresenta un'opportunità per l'Europa in termini sia di maggiore competitività, poiché spinge al ribasso i prezzi del gas naturale, che di maggiore sicurezza dell'approvvigionamento; che il gas naturale rappresenta anche una riserva flessibile che può sostituire le fonti di energia rinnovabile per la produzione di elettricità; |
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F. |
considerando i grandi vantaggi a livello ambientale derivanti dall'utilizzo di gas naturali nel settore dei trasporti (GNC e GNL), come previsto dalla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi; |
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G. |
considerando che l'UE dovrebbe perseguire attivamente lo sviluppo delle proprie risorse di gas convenzionali interne, come quelle scoperte a Cipro; |
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H. |
considerando che l'UE, in quanto secondo importatore al mondo di GNL, dovrebbe svolgere un ruolo più proattivo sulla scena internazionale della diplomazia energetica; |
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I. |
considerando che è importante promuovere una proposta complessiva per l'utilizzo delle risorse energetiche interne, come ad esempio per i giacimenti di gas naturale nella zona economica esclusiva (ZEE) cipriota, e sostenere la creazione di un terminal di liquefazione GNL a Cipro, il quale potrà anche servire per lo sfruttamento dei giacimenti dell'intera regione; |
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J. |
considerando che l'UE non è ancora in grado di sfruttare appieno i benefici di un mercato interno dell'energia integrato a causa della mancanza di interconnessioni sufficienti e di sufficiente coerenza nonché a causa dell'incompleta attuazione del terzo pacchetto energia; |
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K. |
considerando che la strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, dotata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, definisce cinque dimensioni strettamente correlate e che si rafforzano reciprocamente, in particolare: la sicurezza energetica; la piena integrazione del mercato europeo dell'energia; l'efficienza energetica; la decarbonizzazione dell'economia; e la ricerca, l'innovazione e la competitività; che la strategia dovrebbe inoltre promuovere prezzi dell'energia accessibili per tutti; |
Introduzione
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1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas»; ritiene che un mercato interno dell'energia che integri appieno il gas naturale liquefatto e lo stoccaggio del gas avrà un ruolo significativo per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo di un'Unione dell'energia resiliente; |
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2. |
ricorda che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas è uno degli elementi dell'Unione dell'energia, che mira a dare espressione concreta all'ambizione dell'UE di realizzare una rapida transizione verso un sistema dell'energia sostenibile, sicuro e competitivo e a porre fine, inoltre, alla dipendenza dai fornitori di gas esterni; sottolinea che uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia è di fare dell'UE il leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili; |
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3. |
considerando che, conformemente all'accordo di Parigi della COP 21, la politica dell'UE in materia di gas deve essere adeguata per rispettare l'obiettivo fissato di limitare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali; che si prevede che il gas continuerà a svolgere un ruolo nel sistema energetico dell'UE fino al 2050, quando, in conformità dell'accordo di Parigi e della tabella di marcia dell'UE per l'energia, le emissioni di gas a effetto serra dovranno essere ridotte dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990, in particolare nella produzione industriale e in quanto fonte di riscaldamento per gli edifici; che il gas svolgerà un ruolo sempre meno rilevante e dovrà essere progressivamente abbandonato a lungo termine, affinché l'UE raggiunga i suoi ambiziosi obiettivi riguardanti le emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e realizzi la transizione verso un'economia sostenibile; |
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4. |
è del parere che la sicurezza energetica possa essere conseguita nel modo più efficiente possibile attraverso un migliore coordinamento delle politiche energetiche nazionali, la creazione di un'effettiva Unione dell'energia dotata di un mercato unico dell'energia e una politica energetica comune, anche attraverso la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore, in conformità con i principi di solidarietà e fiducia; ritiene, in tale contesto, che una maggiore integrazione della politica energetica dovrebbe avvantaggiare gli Stati membri, conformemente agli obiettivi dell'UE e agli obblighi internazionali nonché agli obiettivi dichiarati, senza porsi in contrasto con gli interessi degli Stati membri o dei loro cittadini; sostiene gli sforzi volti a sviluppare una posizione comune dell'UE nelle istituzioni e nei quadri multilaterali nel settore dell'energia; |
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5. |
ritiene che tutti i cittadini dell'UE debbano avere accesso a un approvvigionamento energetico sicuro ed economicamente accessibile; sottolinea, a tale proposito, gli attuali sviluppi sui mercati del GNL in cui l'eccesso di offerta ha comportato la riduzione dei prezzi con la conseguente possibilità di offrire ai consumatori dell'UE prezzi più bassi dell'energia attraverso forniture di gas relativamente meno costose; sottolinea che un'energia sicura, economicamente accessibile e sostenibile rappresenta un motore importante per l'economia europea ed è essenziale per la competitività industriale; invita l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito della politica energetica dell'UE, ad accordare priorità all'eliminazione della povertà energetica e a migliorare l'approvvigionamento energetico tramite la condivisione delle migliori prassi a livello dell'UE; |
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6. |
sottolinea che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto deve essere coerente con la strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, di modo che possa contribuire ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la decarbonizzazione, la sostenibilità a lungo termine dell'economia e offrire prezzi dell'energia più accessibili e competitivi; |
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7. |
concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale gli Stati membri della regione del Mar Baltico e dell'Europa centrale e sud-orientale nonché l'Irlanda — nonostante i notevoli sforzi compiuti da alcuni Stati membri nello sviluppo delle infrastrutture — sono ancora fortemente dipendenti da un unico fornitore e sono esposti a crisi e perturbazioni dell'approvvigionamento; |
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8. |
riconosce che la disponibilità di GNL in tali Stati membri, compresa l'infrastruttura di supporto rappresentata dai gasdotti, potrebbe migliorare in misura significativa l'attuale situazione della sicurezza dell'approvvigionamento, non solo in termini fisici, ma anche in termini economici, contribuendo a rendere i prezzi dell'energia più competitivi; |
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9. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere e incentivare un utilizzo migliore e più efficiente delle infrastrutture esistenti, compreso lo stoccaggio del gas; |
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10. |
richiama l'attenzione sulle potenzialità della tecnologia di conversione dell'elettricità in gas ai fini dello stoccaggio di energie rinnovabili e del loro possibile utilizzo quale gas neutro sotto il profilo delle emissioni di carbonio per il trasporto, il riscaldamento e la produzione di energia; |
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11. |
sottolinea la necessità di rendere più diversificato e flessibile il sistema del gas dell'Unione, contribuendo così a conseguire l'obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia, vale a dire un approvvigionamento di gas sicuro, resiliente e competitivo; invita la Commissione a elaborare una strategia volta ad attenuare la dipendenza dell'UE dal gas nel lungo termine, in linea con il suo impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 e sottolinea, a questo proposito che, dando priorità all'efficienza energetica ed eliminando gradualmente i combustibili fossili, si ridurrebbe notevolmente la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili; |
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12. |
ribadisce che il Parlamento ha sollecitato più volte obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia per il 2030 che prevedano una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, almeno il 30 % di energie rinnovabili e il 40 % di efficienza energetica, da attuare mediante singoli obiettivi nazionali; |
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13. |
sottolinea la necessità di promuovere l'uso più efficiente possibile dei terminali di GNL esistenti, in una prospettiva transfrontaliera, prima di favorire l'apertura di nuovi terminali di rigassificazione, in modo da evitare il rischio di un lock-in tecnologico o di attivi non recuperabili in relazione alle infrastrutture per combustibili fossili e garantire che i consumatori non debbano sostenere i costi di alcun nuovo progetto; ritiene che la Commissione debba rivedere attentamente la sua analisi relativa alla domanda di gas e le sue valutazioni dei rischi e del fabbisogno; |
Colmare le lacune infrastrutturali
Infrastruttura per il GNL
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14. |
ricorda che nel suo insieme l'Unione possiede un numero sufficiente di terminali di rigassificazione del GNL e riconosce che, a causa della debolezza della domanda interna di gas negli scorsi anni e dei prezzi globali del GNL relativamente elevati, alcuni terminali di GNL dell'UE registrano bassi tassi di utilizzo; sottolinea che tutti gli Stati membri, in particolare quelli che dipendono da un unico fornitore, dovrebbero avere accesso al GNL sia direttamente che indirettamente attraverso altri Stati membri; |
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15. |
sottolinea che, nella maggior parte dei casi, si dovrebbe dare priorità alle soluzioni basate sul mercato e all'utilizzo delle infrastrutture di GNL esistenti a livello regionale; rileva, tuttavia, che tali soluzioni possono essere diverse a seconda delle specificità nazionali e di mercato, per esempio il livello di interconnettività, la disponibilità di soluzioni di stoccaggio e la struttura del mercato; |
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16. |
sottolinea che, al fine di evitare attivi non recuperabili, è necessario procedere a un'attenta analisi delle alternative e delle opzioni riguardanti la fornitura di GNL in una prospettiva regionale e in un'ottica di sostenibilità ambientale, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e del principio dell'equilibrio geografico, prima di decidere la realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di migliorare la sicurezza energetica e garantire un uso quanto più efficiente possibile delle infrastrutture esistenti; |
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17. |
sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per la costruzione di nuovi terminali e interconnessioni di GNL ed evidenzia che gli Stati membri con accesso al mare dovrebbero cooperare strettamente con i paesi che non dispongono di tale accesso per evitare investimenti eccessivi in progetti inutili e antieconomici; sottolinea, a tale riguardo, che un uso ottimale dei corridoi Ovest-Est e Sud-Nord, dotati di migliorate tecnologie di flusso inverso, consentirebbero un aumento delle opzioni di fornitura del GNL; ritiene che si potrebbero sviluppare congiuntamente conoscenze e informazioni su questioni quali gli impianti di stoccaggio dell'energia e le procedure di gara per il GNL e gli interconnettori; ritiene fermamente che la strategia dell'UE debba garantire che il GNL sia accessibile a livello regionale in tutta Europa; |
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18. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto strategie volte a sostenere strutture che in futuro potranno essere utilizzate per gestire il trasferimento e lo stoccaggio di gas naturale rinnovabile; |
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19. |
sottolinea che la strategia dovrebbe altresì prevedere l'utilizzo del GNL come alternativa allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di distribuzione nelle aree in cui non è efficiente sul piano economico; rileva che le piccole installazioni di GNL possono rappresentare un'infrastruttura ottimale per aumentare l'utilizzo di gas naturale nelle aree in cui gli investimenti nelle infrastrutture per il gas non sono redditizi, comprese quelle per aumentare l'utilizzo di gas destinato alla produzione di calore e per limitare al contempo le cosiddette basse emissioni; |
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20. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione ai progetti chiave di interesse comune (PIC) e ad attribuire un'elevata priorità soprattutto ai progetti più efficienti dal punto di vista economico e ambientale identificati dai tre gruppi regionali di alto livello; evidenzia che la costruzione di terminali di GNL necessari e compatibili con la domanda di gas non è sufficiente e che è indispensabile un'infrastruttura di gasdotti di supporto con tariffe adeguate affinché possano realizzarsi vantaggi all'esterno dei paesi riceventi; |
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21. |
accoglie con favore il fatto che importanti progetti di GNL (ad esempio il corridoio Nord-Sud) siano in via di definizione come progetti di interesse comune; invita la Commissione a includere appieno i paesi dei Balcani nella pianificazione della ricostruzione del gasdotto e della rete TEN-E per garantire il ruolo primario del settore energetico dell'UE nella regione; |
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22. |
sostiene la proposta della Commissione di riesaminare, nel quadro della revisione in corso del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento, le attuali esenzioni relative all'inversione di flusso negli interconnettori e appoggia il potenziamento del ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) in tale processo; prende atto della carenza di personale e di risorse dell'ACER; sottolinea la necessità di fornire all'ACER le risorse necessarie, e in particolare un organico proprio in numero sufficiente, per consentirle di svolgere i compiti che la normativa le assegna; |
Infrastruttura di stoccaggio
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23. |
ricorda che la geologia è uno dei principali fattori determinanti nello sviluppo di nuove infrastrutture di stoccaggio del gas e rileva l'attuale eccesso di capacità di stoccaggio a livello europeo per quanto riguarda il gas; evidenzia che la cooperazione regionale e un adeguato livello di interconnessioni del gas, nonché l'eliminazione delle strozzature interne, potrebbero migliorare notevolmente il tasso di utilizzo delle attuali strutture di stoccaggio di gas; sottolinea la necessità di garantire l'applicazione dei più elevati standard ambientali in fase di pianificazione, costruzione e utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio del GNL; |
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24. |
ricorda che l'accessibilità transfrontaliera dello stoccaggio di gas è uno degli strumenti chiave per attuare il principio della solidarietà energetica in caso di penuria di gas e crisi di emergenza; |
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25. |
ribadisce che sarà possibile un utilizzo più esteso delle capacità di stoccaggio dell'Ucraina solo se nel paese saranno garantiti un quadro legale e commerciale stabile e adeguato e l'integrità dell'infrastruttura di approvvigionamento e a condizione che sia predisposto un adeguato livello di interconnessioni del gas, di modo che l'energia possa fluire liberamente attraverso le frontiere senza barriere fisiche; sottolinea inoltre che, vista la ripresa nel breve termine del settore industriale dell'Ucraina dipendente dal gas, sarà necessario importare forniture di gas aggiuntive; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere l'Ucraina nella transizione dalla dipendenza dal gas naturale russo al GNL; |
Collegare ai mercati il GNL e lo stoccaggio
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26. |
sottolinea l'importanza del lavoro dei gruppi regionali di alto livello, come il gruppo di alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), il gruppo del piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) e il gruppo dell'Europa sudoccidentale; ritiene che questo tipo di coordinamento regionale su base volontaria sia estremamente efficace e accoglie con favore il ruolo di facilitatore che la Commissione svolgerà in tale contesto; evidenzia al tempo stesso la necessità di un'esecuzione pragmatica e puntuale dei piani d'azione approvati e sollecita un attento monitoraggio della loro attuazione; |
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27. |
sottolinea l'importanza di trovare opzioni di fornitura energetica efficienti sotto il profilo dei costi ed ecologicamente sostenibili per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine per la penisola iberica, l'Europa centrale e sud-orientale, gli Stati baltici e l'Irlanda, tutte regioni che non sono sufficientemente connessi e/o integrati al mercato interno dell'energia e meritano il pieno sostegno dell'Unione, in nome del principio di solidarietà; sottolinea altresì la necessità di sostenere i paesi più vulnerabili che continuano a rappresentare isole energetiche, quali Cipro e Malta, allo scopo di diversificare le loro fonti e rotte di approvvigionamento; sottolinea, in tale contesto, che il GNL e lo stoccaggio del gas devono contribuire a mettere fine a qualsiasi tipo di isolamento degli Stati membri e delle regioni dell'UE; |
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28. |
chiede che sia prodotto gas nelle regioni del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, e che siano interconnessi a tali nuove capacità i paesi dell'Europa centrale e sud-orientale privi di sbocco al mare, al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento di tali regioni; prende atto che ciò consentirà la concorrenza tra diverse fonti del gas e sostituirà l'importazione di volumi di gas naturale in base a contratti indicizzati al petrolio, aumentando in tal modo il potere contrattuale degli Stati membri; sottolinea che non esisterà mai un'unica fonte energetica in grado di soddisfare le esigenze dell'UE in materia di energia e che per i mercati nazionali ed esteri la diversità è essenziale; ritiene, pertanto, che si dovrebbe perseguire attivamente lo sviluppo delle risorse convenzionali interne di gas scoperte a Cipro; |
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29. |
sostiene l'intenzione della Commissione di fornire ai promotori dei progetti maggiori informazioni e assistenza sulle varie opzioni di finanziamento, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), e sulle varie soluzioni tecniche; |
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30. |
rileva che la ricerca di soluzioni che siano economicamente vantaggiose e sostenibili dal punto di vista ambientale dovrebbe essere un principio fondamentale per il raggiungimento di risultati ottimali a livello regionale e unionale e invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione a destinare allo sviluppo delle infrastrutture critiche le limitate risorse disponibili in modo da attirare investimenti privati per l'infrastruttura e gli interconnettori; |
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31. |
esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni di gas dalla Russia nel 2015 sono state superiori del 7 % rispetto a quelle del 2014 e che, nel 2015, il 41 % delle importazioni di gas dall'esterno dell'UE provenivano dalla Russia; sottolinea il ruolo di fondamentale importanza svolto dal GNL e dallo stoccaggio del gas, congiuntamente all'aumento dell'efficienza e alla produzione di energia rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza dal gas russo; |
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32. |
esprime preoccupazione per la proposta di raddoppiare la capacità del gasdotto Nord Stream e per gli effetti controproducenti che ciò potrebbe avere sulla sicurezza energetica e sulla diversificazione dell'approvvigionamento nonché sul principio di solidarietà tra Stati membri; ricorda le implicazioni geopolitiche del progetto e i principi alla base di un'Unione dell'energia totalmente integrata, sicura, competitiva e sostenibile e sottolinea che, in quanto tale, il progetto non dovrebbe beneficiare del sostegno finanziario dell'UE o di deroghe al diritto dell'Unione; sottolinea che raddoppiare la capacità del gasdotto Nord Stream significherebbe concedere a un'unica impresa una posizione dominante sul mercato europeo del gas, il che andrebbe evitato; |
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33. |
ritiene che se, contrariamente agli interessi europei, il gasdotto Nord Stream 2 dovesse essere realizzato, esso dovrebbe necessariamente essere oggetto di una solida valutazione dell'accessibilità dei terminali di GNL e di un'analisi dettagliata della situazione nel corridoio del gas Nord-Sud; |
Completare il mercato interno del gas: aspetti commerciali, giuridici e regolamentari
Rendere l'UE un mercato attraente per il GNL
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34. |
esorta gli Stati membri ad attuare pienamente il terzo pacchetto energia e i codici di rete per il gas; |
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35. |
sottolinea l'importante ruolo che gli hub del gas liquefatto ben interconnessi rivestono nei mercati del gas, poiché essi garantirebbero un mercato unico integrato in cui il gas può fluire liberamente attraverso le frontiere in linea con i segnali dei prezzi di mercato; |
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36. |
sottolinea che le consistenti riserve di gas nei paesi nordafricani e le recenti scoperte nel Mediterraneo orientale offrono alla regione l'opportunità di emergere come un centro dinamico per il trasporto del gas verso l'Europa; ritiene che le nuove capacità di GNL sviluppate nel Mediterraneo potrebbero costituire la base di un'infrastruttura di hub; |
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37. |
insiste sul fatto che il completamento del mercato interno del gas e l'eliminazione degli ostacoli normativi migliorerebbero in misura significativa la liquidità dei mercati del gas; esorta le parti interessate a completare quanto prima il codice di rete per quanto riguarda le norme riguardanti le strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas; |
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38. |
ricorda la costante necessità di un'attiva cooperazione tra i governi, le autorità nazionali di regolamentazione e le principali parti interessate in investimenti transfrontalieri, mantenendo sempre una prospettiva europea che vada oltre agli interessi nazionali; |
Stoccaggio del gas nel mercato interno
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39. |
sottolinea la necessità di sviluppare strutture tariffarie armonizzate in tutta l'Unione e di accrescere la trasparenza per quanto riguarda la definizione delle tariffe, al fine di conseguire un maggior tasso di utilizzo delle attuali strutture di stoccaggio di gas; rileva che il codice di rete relativo alle norme in materia di strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas dovrebbe tener conto della necessità di un ravvicinamento; |
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40. |
sostiene la proposta della Commissione volta a consentire l'utilizzo delle infrastrutture per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio del gas anche per il biometano e altri gas da fonti rinnovabili conformi alle relative norme di qualità dell'UE; raccomanda, a tale proposito, di prendere in considerazione parametri tecnici, la qualità del gas, l'efficienza dei costi, le economie di scala e le possibili soluzioni a livello di reti locali o regionali; |
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41. |
esorta gli Stati membri a dare piena attuazione al terzo pacchetto energia, specialmente in relazione alle disposizioni che concedono l'accesso del biometano alla rete e agli impianti di stoccaggio; ricorda, a tale proposito, la direttiva 2009/73/CE ai sensi della quale gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché al biogas e al gas proveniente dalla biomassa o ad altri tipi di gas sia garantito un accesso non discriminatorio al sistema del gas, tenuto conto dei necessari requisiti di qualità, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le pertinenti norme tecniche e le esigenze di sicurezza; |
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42. |
incoraggia i gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, a sviluppare nuovi prodotti e servizi flessibili, conformemente alla vigente legislazione dell'UE, per rendere la rigassificazione e lo stoccaggio del GNL più interessanti e massimizzare l'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio esistenti; |
Ottimizzare il ruolo dello stoccaggio per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas
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43. |
sottolinea il ruolo dei servizi immediati ed estremamente flessibili offerti in alcuni Stati membri dalle infrastrutture di stoccaggio del gas e richiama l'attenzione sul ruolo diverso che lo stoccaggio può assumere in caso di interruzioni dell'approvvigionamento rispetto al gas naturale liquefatto, in cui la logistica della catena di fornitura potrebbe non offrire la stessa reattività; |
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44. |
sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli normativi allo sviluppo di strategie di stoccaggio regionali; ritiene che alcuni sistemi di stoccaggio possano offrire servizi internazionali su misura, vale a dire servizi di stoccaggio collegati al trasporto transnazionale; propone che i gruppi regionali di alto livello cooperino in modo più ampio per individuare soluzioni innovative su come utilizzare in modo efficace a livello regionale ed europeo le risorse strategicamente rilevanti; |
L'UE come attore sui mercati internazionali del GNL
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45. |
prende atto della tendenza ad aumentare la capacità di liquefazione che si delinea a livello mondiale e del potenziale impatto sui mercati del gas europei; |
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46. |
ritiene che, affermandosi come mercato importante, l'UE possa contribuire all'evoluzione delle norme in materia di commercio del gas al fine di migliorare la flessibilità e la convergenza dei mercati globali del gas; |
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47. |
sostiene la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri nel loro attivo impegno nel campo della diplomazia energetica al fine di promuovere un mercato globale del gas basato su regole, trasparente e ben funzionante; |
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48. |
sottolinea l'importanza di ridurre o di eliminare la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas e di petrolio da regimi autoritari che violano i diritti umani, in modo da rispettare i valori fondamentali dell'UE e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; |
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49. |
chiede una maggiore convergenza e sinergia istituzionale, e, in particolare, una migliore integrazione delle priorità relative alla sicurezza energetica esterna nelle politiche perseguite dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e un migliore coordinamento tra il VP/AR e i commissari competenti; invita il VP/AR, unitamente agli Stati membri, a rafforzare gli attuali strumenti di cooperazione in materia di energia, e a crearne di nuovi, con i fornitori attuali e potenziali, nonché con i paesi di transito e altri attori chiave; invita, in tale contesto, il VP/AR a informare regolarmente il Parlamento in merito all'attuazione del piano d'azione dell'UE per la diplomazia energetica; |
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50. |
sottolinea la necessità di eliminare gli ostacoli al libero commercio mondiale del GNL, la cui produzione deve essere sostenibile; esorta vivamente, in questo contesto, i responsabili politici statunitensi ad accrescere la certezza degli investimenti introducendo criteri e scadenze chiari nel processo di autorizzazione delle esportazioni di gas verso paesi con i quali non sono stati conclusi accordi di libero scambio (ALS); |
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51. |
sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito agli effetti ambientali, climatici e sociali del gas naturale liquefatto importato nei forum mondiali sul libero scambio; sottolinea in particolare la necessità di garantire che le emissioni diffuse di metano siano ridotte al minimo; |
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52. |
sottolinea che l'uso del GNL può inoltre contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra causate dal trasporto marittimo e su strada, a condizione che si prendano tutte le misure efficaci per ridurre al minimo le perdite di metano nell'intero ciclo di vita del combustibile, comprese la produzione, la distribuzione e la combustione; chiede pertanto misure adeguate per ridurre al minimo le perdite di metano nella catena globale del GNL, grazie all'impiego delle migliori tecnologie disponibili, e a garantire un adeguato finanziamento della R&S a tal fine; |
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53. |
sottolinea che gli scambi commerciali svolgono un ruolo chiave ai fini della sicurezza energetica e che partenariati solidi nel campo dell'energia, rafforzati dall'inclusione di capitoli energetici negli accordi commerciali dell'UE, rappresentano strumenti fondamentali; ritiene che la politica commerciale dell'UE dovrebbe migliorare la diversificazione in campo energetico dell'Unione e dei suoi Stati membri e ridurre la loro dipendenza dall'energia importata da un numero troppo esiguo di fornitori; sottolinea che l'UE dovrebbe esplorare nuovi partenariati, rivedere quelli esistenti e avviare negoziati specifici sull'energia con altri partner in aree tra cui, in particolare, l'Asia centrale, l'Africa settentrionale e le Americhe; osserva che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente proattivo sulla scena internazionale della diplomazia energetica; chiede una maggiore coerenza tra le politiche commerciali ed energetiche dell'UE; sottolinea la necessità di incrementare la trasparenza dei negoziati internazionali concernenti il GNL; ritiene che i negoziati attuali e futuri con partner quali gli Stati Uniti e l'Australia debbano includere una forte componente energetica; sottolinea che l'UE dovrebbe collaborare strettamente con i partner internazionali a favore di un mercato mondiale del GNL competitivo e trasparente; |
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54. |
ricorda che, al fine di affrontare le sfide attuali e realizzare i suoi obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici nel quadro dei vincoli globali in tali ambiti politici, l'UE e i suoi Stati membri devono, sulla base dei quadri giuridici esistenti e delle convenzioni multilaterali, adottare anche azioni comuni in campo internazionale, sollevando le questioni relative alla sostenibilità e alla sicurezza energetiche nei forum commerciali internazionali, anche con i paesi partner che dipendono dalle importazioni di gas; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe, nel contempo, sostenere e promuovere l'efficienza energetica; |
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55. |
ritiene particolarmente importante una politica commerciale in grado di creare importanti opportunità per le aziende pubbliche e private degli Stati membri dell'UE nel campo delle tecnologie energetiche pulite, sicure ed efficienti, soprattutto alla luce della crescente domanda globale di energia; invita a prevedere riduzioni tariffarie significative per le tecnologie pulite nel quadro dell'iniziativa «beni ambientali» e degli accordi di libero scambio dell'UE, i quali devono affrontare il problema delle barriere non tariffarie in relazione alle fonti di energia; |
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56. |
sottolinea l'importanza per la sicurezza energetica dell'UE del capitolo sull'energia e le materie prime dell'accordo sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP); plaude al lavoro svolto dalla Commissione al fine di eliminare le restrizioni all'esportazione nell'UE del gas proveniente dagli Stati Uniti; |
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57. |
ritiene che l'aggiunta sul mercato, nel 2016, di 12,2 miliardi di m3 l'anno attraverso il Sabine Pass LNG, lungo la costa orientale degli Stati Uniti, unitamente a un'ulteriore potenziale aggiunta di 74 miliardi di m3 attraverso diversi progetti statunitensi entro il 2020, costituiscano per l'Europa un'importante opportunità per incrementare i legami commerciali in ambito energetico con gli Stati Uniti; ritiene che la conclusione dei lavori sul capitolo sull'energia e le materie prime del TTIP incrementerebbe in modo significativo le opzioni di fornitura del gas dell'UE; |
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58. |
ritiene che alle aziende europee non dovrebbe essere impedito di operare sui mercati dell'energia dei paesi terzi alle stesse condizioni delle aziende nazionali; sottolinea che le aziende dei paesi terzi che operano sui mercati dell'energia europei devono conformarsi al diritto europeo; evidenzia che tali entità devono avere una struttura trasparente che consenta di monitorarne gli azionisti; |
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59. |
sottolinea la necessità di assicurare i requisiti ambientali più rigorosi nel campo della pianificazione, della costruzione e dell'utilizzo del GNL, nonché dello sfruttamento delle riserve e delle fonti interne, e di rispettare le norme internazionali sul lavoro in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sottolinea la necessità di svolgere un'opera di sensibilizzazione sugli effetti ambientali, climatici e sociali delle importazioni di GNL; ribadisce la necessità di coinvolgere le comunità locali e di fare affidamento su valutazioni realistiche relative ai consumi o, in caso di costruzione, alla progettazione di nuove infrastrutture; evidenzia le potenzialità offerte dalla transizione al GNL per favorire il processo di decarbonizzazione del trasporto marittimo; invita l'Unione europea ad offrire sostegno finanziario a progetti europei miranti a tale scopo; |
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60. |
sottolinea che, considerate le prospettive di crescita dell'offerta di GNL nei prossimi anni, questa strategia può essere integrata da una valutazione del fabbisogno di navi adibite al trasporto di GNL e da misure che consentano al settore della costruzione navale dell'UE di cogliere tale opportunità, contribuendo in tal modo all'obiettivo che il settore industriale raggiunga il 20 % del PIL nel 2020; chiede l'introduzione di norme di sicurezza che garantiscano che il trasporto di GNL sia monitorato e, se necessario, sia assoggettato a condizioni più severe nell'ambito delle misure di prevenzione contro il terrorismo; |
Sostenibilità e uso del GNL come combustibile alternativo nei trasporti e nella produzione di calore ed energia
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61. |
riconosce le potenzialità del GNL come combustibile alternativo, sia per il trasporto su strada sia per quello marittimo; sottolinea che un uso più diffuso del GNL per il trasporto merci potrebbe contribuire alla diminuzione delle emissioni globali di CO2, SOx e NOx, in particolare grazie a un maggior numero di motori a GNL nel settore dei trasporti marittimi; |
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62. |
sottolinea che la rete delle infrastrutture di rifornimento è un requisito essenziale per uno sviluppo sostanziale del GNL come combustibile alternativo nel settore dei trasporti; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2014/94/UE sui combustibili alternativi, compresi i punti di rifornimento di GNL lungo i corridoi TEN-T e nei porti marittimi e interni, in sostituzione dei combustibili convenzionali più inquinanti; sottolinea, tuttavia, a tale proposito che il GNL non dovrebbe sostituire le fonti di energia rinnovabili in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità; |
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63. |
invita a sviluppare rotte marittime, in particolare nell'arcipelago delle Azzorre che, per la sua posizione geografica, potrebbe fungere da stazione di rifornimento cruciale per le rotte transatlantiche del GNL; esorta la Commissione a stanziare fondi per sostenere i progetti europei a tal fine; |
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64. |
chiede alla Commissione di creare, in collaborazione con gli Stati membri e le regioni, un progetto comune di «corridoi blu di GNL per le isole» per il settore marittimo, che includa i porti della rete globale TEN-T, al fine di creare le necessarie infrastrutture di GNL e collegare questa rete alla rete centrale TEN-T; |
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65. |
invita, inoltre, gli Stati membri a garantire l'attuazione della direttiva 2014/94/UE per quanto riguarda la creazione di punti di rifornimento per il gas naturale compresso (GNC) in modo da garantire che i veicoli a motore alimentati con tale gas possano circolare negli agglomerati urbani o suburbani e in altre zone densamente popolate e almeno lungo la rete centrale TEN-T per far sì che tali veicoli possano circolare in tutta l'Unione; |
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66. |
sottolinea la necessità di stabilire specifiche tecniche comuni per i punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione marittima e quelle adibite alla navigazione interna e gli autoveicoli, come previsto dalla direttiva 2014/94/UE; chiede che si adottino rigorose norme armonizzate di sicurezza e di formazione per lo stoccaggio, il rifornimento e l'uso a bordo di GNL in tutta l'Unione, permettendo anche la possibilità di svolgere contemporaneamente il rifornimento e le operazioni relative al carico; osserva che tali attività dovrebbero essere realizzate in stretta collaborazione con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'EMSA; |
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67. |
sottolinea la necessità di garantire un adeguato finanziamento della R&S per lo sviluppo di migliori tecnologie per le navi adibite alla navigazione interna, le navi adibite alla navigazione marittima e i veicoli a motore, allo scopo di passare rapidamente a una flotta a basse emissioni di carbonio, e per lo sviluppo di sistemi senza pilota per l'installazione di punti di rifornimento di GNL; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per lo sviluppo di navi e veicoli a motore alimentati a GNL o per l'ammodernamento di quelli che utilizzano combustibili convenzionali in modo da consentire loro di utilizzare il GNL; |
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68. |
invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per il trasporto del GNL su rotaia, poiché tale modalità, da un lato, riduce il traffico su gomma e, dall'altro, favorisce un trasporto rispettoso dell'ambiente e sicuro delle fonti energetiche/carburanti poco inquinanti; |
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69. |
invita la Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, a valutare la possibilità di stabilire, in linea con il regolamento (CE) n. 443/2009 che fissa condizioni di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le vetture nuove, un equivalente in CO2 per le emissioni di idrocarburi, soprattutto a scopi informativi per i consumatori; |
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70. |
rileva che l'uso della tecnologia GNL su piccola scala in alcuni ambiti, ad esempio il trasporto su lunghe distanze o le applicazioni industriali ad alte prestazioni, potrebbe non solo contribuire agli obiettivi della politica sul clima, ma anche produrre significativi vantaggi commerciali; |
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71. |
rileva che il GNL, e in particolare il GNC, costituisce anche una soluzione valida per il trasporto pubblico che è già disponibile e può contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, migliorando così le condizioni di vita in particolare negli agglomerati urbani; |
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72. |
rileva che, sebbene il GNL e GNC possano rappresentare valide soluzioni transitorie per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, i loro vantaggi nel lungo periodo si realizzeranno solo se verrà promossa nel contempo una lenta transizione verso l'uso di biogas liquefatto (BGL) e altre forme di energia rinnovabile garantendo anche l'interoperabilità dei sistemi del GNL e del BGL; sottolinea che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto deve rientrare nel quadro più ampio degli obiettivi e delle priorità europee in materia di clima ed energia e aderire all'accordo COP 21, ponendo l'accento sulla riduzione della domanda, sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla graduale eliminazione dei combustibili fossili; |
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73. |
sottolinea che una rete efficiente di infrastrutture di rifornimento è un requisito essenziale per una diffusione sostanziale del GNL come combustibile alternativo nel settore dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per lo sviluppo di tali infrastrutture per colmare le lacune esistenti nella distribuzione e creare una rete completa di approvvigionamento; |
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74. |
sottolinea l'importanza di un'infrastruttura per il GNL nei porti marittimi e interni per quanto riguarda la promozione della multimodalità, in quanto tale infrastruttura può essere utilizzata dalle navi marittime, dalle navi adibite alla navigazione interna e dagli autocarri per l'ulteriore trasporto terrestre del carburante; esorta gli operatori nazionali e regionali a cooperare strettamente al fine di potenziare la polivalenza e la sfruttabilità di tale infrastruttura; |
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75. |
ritiene che favorire l'utilizzo di gas naturale come combustibile alternativo nei trasporti rappresenti un'importante sfida globale e auspica che l'impegno atto a conseguire le riduzioni di emissioni sia ottenuto grazie all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO); |
o
o o
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76. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al segretariato della Comunità dell'energia e alle parti contraenti della Comunità dell'energia. |
(1) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2) Testi approvati P8_TA(2015)0444.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/143 |
P8_TA(2016)0407
Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su «Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa» (2015/2093(INI))
(2018/C 215/23)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che prevede la necessità di adoperarsi per «lo sviluppo sostenibile dell'Europa», anche fornendo un «elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente», e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 43 e 191, |
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— |
visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca («regolamento sul controllo»), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, in particolare gli articoli 15 e 36, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, |
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— |
visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, in particolare gli articoli 7 e 9, |
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— |
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, |
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— |
vista la sua posizione del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), |
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— |
vista la sua posizione del 6 luglio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (2), |
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— |
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (3), |
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— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0234/2016), |
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A. |
considerando che il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario è l'Unione europea; |
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B. |
considerando che i moduli di ispezione dei diversi rapporti di ispezione di cui nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 non sono armonizzati fra loro e utilizzano diverse diciture per gli stessi temi, creando così difficoltà operative nel trasferimento delle informazioni tra le autorità; |
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C. |
considerando che gli ultimi protocolli per lo scambio di dati, che sono indispensabili per l'attuazione dei giornali di pesca elettronici, sono stati completati nel luglio 2010 e che i giornali di pesca elettronici sono obbligatori dal gennaio 2010; |
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D. |
considerando l'iniquità reale e quella percepita dai pescatori per quanto attiene alla regolarità, alla frequenza, alla durata, al rigore, all'accuratezza, all'efficacia e ai metodi dei controlli sulla pesca in Europa, nonché la necessità di un trattamento equo e non discriminatorio; |
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E. |
considerando che l'impegno in materia di controlli sulla pesca deve necessariamente contare sulla partecipazione piena e attiva del settore; |
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F. |
considerando che il sistema di punti penalizza i pescherecci e non gli armatori, i pescatori o le altre persone che intervengono lungo la catena di produzione; |
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G. |
considerando che il settore della pesca è tra i primi ad essere interessato a una gestione sostenibile dei mari e degli oceani; |
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H. |
considerando che, al di là delle possibili varianti regionali, esistono differenze sostanziali fra gli Stati membri a livello dell'applicazione delle normative europee, in particolare di quelle risultanti dal regolamento sul controllo, e che ciascuno Stato membro ha un proprio sistema giuridico distinto nonché strutture amministrative e giudiziarie diverse fra loro, cosa che inevitabilmente si riflette nei regimi di sanzioni amministrative e/o penali applicati in caso di inadempienza alle norme della PCP, e che detti regimi portano a discrepanze tra gli Stati membri e a iniquità; |
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I. |
considerando che sono stati identificati rischi legati al fatto che le autorità nazionali di controllo non sempre hanno accesso a dati utili per ispezionare in modo efficace le navi straniere e che la differenza degli approcci in materia di controlli e sanzioni crea problemi agli Stati membri quando indagano con gli Stati di bandiera sulle violazioni rilevate; |
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J. |
considerando che è necessario rafforzare i controlli sui prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che arrivano nell'UE, nonché garantire in tutti gli Stati membri livelli equivalenti di controllo per tale tipologia di pesca; |
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K. |
considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle relative sanzioni è di responsabilità degli Stati membri; |
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L. |
considerando che in alcuni Stati membri mancano unità di ispettori specializzati nel settore della pesca; |
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M. |
considerando che l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita al fine di promuovere i più elevati standard comuni di controllo nel quadro della PCP, svolge un ruolo efficace nella messa in atto armonizzata del regime di controllo nonostante le risorse limitate di cui dispone; |
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N. |
considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) può contribuire al miglioramento e alla modernizzazione del controllo della pesca, in particolare attraverso le sue linee di bilancio 11 06 62 02 (controllo e applicazione della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (PMI)) e 11 06 64 (EFCA); |
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O. |
considerando l'applicazione del divieto di rigettare in mare le catture accessorie, che nella pratica comporta risultati ingiustamente penalizzanti per gli operatori della pesca, in quanto può infatti verificarsi che, nonostante si avvalgano di mezzi e strumenti consentiti dal diritto dell'UE, e nonostante pongano in essere ogni mezzo per evitare catture accidentali, detti operatori siano sanzionati per il solo fatto che queste catture superano il limite massimo ammissibile dalla legislazione dell'UE e nazionale; |
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P. |
considerando che le tecniche e le attrezzature utilizzate per la pesca sono cambiate e si sono evolute, e che per raggiungere l'efficienza occorre aggiornare anche i sistemi e le tecniche impiegati per i controlli; che, a tal fine, si potrebbe fare ricorso al FEAMP; |
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Q. |
considerando che l'obbligo di sbarco è un elemento chiave per quanto riguarda il controllo e merita, pertanto, un'attenzione particolare da parte del legislatore e delle autorità preposte ai controlli; |
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R. |
considerando che le tecnologie di localizzazione a distanza a basso costo, quale il sistema di identificazione automatica (AIS), rendono possibili i controlli su base volontaria, agevolano il monitoraggio e aumentano la sicurezza dei pescatori; |
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S. |
considerando che la pesca INN e il commercio del pesce catturato nei bacini illegali, non dichiarati e non regolamentati costituiscono attività criminali globali; |
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T. |
considerando il ruolo strutturante che le aste svolgono per il settore ittico, e il loro ruolo centrale nel controllo del pesce sbarcato; |
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U. |
considerando che gli Stati membri dispongono di ordinamenti giuridici diversi e che le prove raccolte devono essere ammissibili e utilizzabili nell'ambito di questi diversi sistemi, che sono propri a ogni Stato membro che avvia un procedimento giudiziario; |
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V. |
considerando che i migliori alleati nell'attuazione del regolamento «controllo» sono pescatori adeguatamente formati e incoraggiati, che comprendono i vantaggi dei controlli e contribuiscono attivamente al loro rispetto; |
I – Ciò che frena l'armonizzazione
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1. |
sottolinea l'importanza di assicurare un controllo efficace delle attività di pesca, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e mantenere condizioni di parità tra le flotte dell'UE; invita gli Stati membri ad assicurare un'efficace attuazione del regolamento «controllo»; |
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2. |
sottolinea che l'ambiziosa lotta dell'UE contro la pesca INN in tutto il mondo dovrebbe essere accompagnata da un'efficace applicazione del regolamento «controllo» nelle nostre proprie acque; |
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3. |
sottolinea le diversità a livello del campo di applicazione dei controlli e dei luoghi in cui questi ultimi vengono eseguiti, nonché il risultante carattere discriminatorio dei controlli sulla pesca, in quanto se alcuni Stati membri organizzano controlli dal peschereccio alla tavola, altri controllano unicamente determinati anelli della catena escludendo, ad esempio, la parte trasporto delle catture o la ristorazione; |
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4. |
riconosce il miglioramento significativo del regime di controllo reso possibile dall'attuale regolamento «controllo», in combinazione con il regolamento contro la pesca INN, per quanto concerne il consolidamento di numerosi regolamenti in precedenza distinti, l'introduzione della possibilità di utilizzare le nuove tecnologie, le fasi preliminari all'armonizzazione delle sanzioni, il chiarimento del ruolo della Commissione e degli Stati membri, il miglioramento della tracciabilità e altri progressi; |
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5. |
ricorda che l'accettazione delle norme da parte dei pescatori risente di alcune variabili, ad esempio se l'impatto dell'attuazione è considerato equo, se le normative imposte sono percepite come pregnanti e se esiste una compatibilità tra il regolamento e i modelli e le pratiche di pesca tradizionali; |
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6. |
ritiene necessario chiarire, organizzare e disciplinare l'attività di pesca nelle varie zone marittime; |
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7. |
rileva le differenze a livello dell'organizzazione dei controlli, che taluni Stati membri segmentano fra amministrazioni diverse e che altri fanno eseguire da un solo corpo amministrativo, nonché a livello degli strumenti, dei dispositivi e dei mezzi umani, logistici e finanziari utilizzati per eseguire i controlli stessi; rileva inoltre che tali circostanze rendono difficile garantire la trasparenza nella gestione e nell'accesso alle informazioni; |
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8. |
sottolinea che l'efficacia dei controlli varia anche in funzione dell'enorme diversità delle aree di pesca dell'UE, che comprendono zone ristrette e limitate, le cui risorse alieutiche sono condivise essenzialmente da Stati membri confinanti, e zone di pesca molto estese e remote; mette in evidenza le caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche (RUP), le cui vastissime zone economiche esclusive (ZEE) di tipo prevalentemente oceanico, coniugate con il tipo di risorse alieutiche sfruttate (nella maggior parte dei casi, specie di profondità e grandi migratori pelagici) e con la scarsità di risorse alternative, giustificano chiaramente un rafforzamento delle azioni di controllo in dette regioni, che dipendono fortemente dalla pesca e sono estremamente vulnerabili all'azione devastante di flotte notoriamente inadempienti rispetto alle norme della PCP; |
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9. |
esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e correttamente il regolamento «controllo», onde avere una visione chiara di quali elementi debbano essere migliorati in occasione della prossima revisione e in tal modo garantire anche per il futuro un regolamento che sia funzionale e di agevole applicazione; |
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10. |
osserva una differenza di approccio tra i controlli basati sulla valutazione dei rischi e i controlli aleatori dell'attività di pesca e dei circuiti di commercializzazione del pescato; |
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11. |
rileva che l'attuale complessità delle misure tecniche e l'elevato numero di disposizioni — che possono essere addirittura contraddittorie e che includono molteplici deroghe ed eccezioni — disseminate in una serie di testi giuridici diversi, rendono difficile non solo la comprensione, ma anche il controllo e l'attuazione; |
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12. |
rammenta che la maggior parte dei controlli aleatori viene effettuata al momento dello sbarco, mentre le ispezioni in mare rivelano un tasso apparente di infrazione superiore rispetto a quelle effettuate a terra, in quanto si basano su una valutazione del rischio; |
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13. |
ricorda che, poiché l'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento fondamentale per la pesca, il regolamento omnibus (UE) 2015/812 concede un termine di adeguamento di due anni prima che le violazioni dell'obbligo di sbarco siano considerate infrazioni gravi; chiede che tale termine sia prolungato ove necessario; |
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14. |
osserva che gli Stati membri, e talvolta anche le regioni, recepiscono la normativa in maniera diversa, a causa del numero elevato di disposizioni facoltative contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; sottolinea le difficoltà di applicazione concreta di alcune delle sue disposizioni, che sia per via dell'inadeguatezza delle norme rispetto alla realtà, ad esempio a causa delle caratteristiche del settore della pesca (flotta, attrezzi da pesca, aree di pesca e specie bersaglio), che variano considerevolmente tra i bacini marini, gli Stati membri e le attività di pesca, o per via delle contraddizioni, che possono portare a interpretazioni diverse da parte degli ispettori; |
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15. |
constata che il livello di infrazione varia da uno Stato membro all'altro e che la stessa infrazione può comportare una sanzione di natura amministrativa o di natura penale; è convinto che la licenza di pesca a punti, con sottrazione di punti in caso di inadempienza, è uno strumento europeo pertinente per inquadrare le infrazioni gravi, ma che in assenza della necessaria armonizzazione può peggiorare una situazione già iniqua fra i vari operatori degli Stati membri; chiede di ridurre dette discrepanze a livello delle sanzioni; |
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16. |
osserva che la mancanza di fiducia e di trasparenza tra gli Stati membri è una delle principali cause della mancata condivisione dei dati relativi alla normativa; invita a superare tale situazione, al fine di garantire e dimostrare la presenza di condizioni di parità per tutti i pescatori; |
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17. |
ricorda che l'EFCA vigila sull'applicazione di norme comuni in materia di controllo, ispezione e sorveglianza, e agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri tramite piani di impiego congiunti; ricorda che è importante rafforzare il mandato dell'EFCA al fine di predisporre azioni operative congiunte di controllo della pesca che consentano di coordinare efficacemente l'attività delle molteplici autorità locali, regionali e nazionali, nonché delle agenzie dell'UE che svolgono funzioni di guardia costiera a livello dell'Unione; chiede che l'EFCA intensifichi il suo impegno in tal senso; |
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18. |
vede nell'introduzione da parte dell'EFCA di una base per la formazione («core curriculum») degli ispettori della pesca un elemento essenziale per la standardizzazione della formazione e delle procedure di controllo, e chiede che tutti gli Stati membri vi facciano ricorso; constata che gli Stati membri non hanno, se non su base volontaria, lo stesso sistema di riferimento per la formazione, il che significa che il contenuto dei diplomi, l'assunzione e le missioni sono diversi; |
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19. |
osserva che i pescatori sono formati e informati in maniera diversa nei vari Stati membri e che non è stato predisposto alcuno strumento di semplificazione e di agevolazione dell'accesso concernente l'obiettivo e il contenuto del regolamento «controllo»; ritiene che questa situazione comporti una mancanza di consapevolezza che scoraggia fortemente l'applicazione armonizzata della legislazione, che è invece auspicabile; esorta vivamente ad attuare tali strumenti quanto prima; |
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20. |
constata che, sebbene il consumatore sia diventato, negli anni, più consapevole delle origini e dell'identificazione di ciò che acquista, grazie anche a una capillare azione di sensibilizzazione della Commissione, lo stesso consumatore non è messo in grado di ottenere informazioni appropriate sui prodotti ittici che vengono serviti al ristorante, mancando l'obbligatorietà in quest'ultimo anello della catena commerciale; |
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21. |
sottolinea che l'uso delle nuove tecnologie di monitoraggio e di trasmissione dell'informazione e di comunicazione in tempo reale è essenziale per migliorare la sorveglianza marittima; chiede che gli strumenti utilizzati dagli Stati membri siano resi tecnicamente compatibili, e che la condivisione solo parziale delle basi di dati relative al controllo come anche le divergenze e la perdita di efficacia che ne risultano siano scoraggiate; |
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22. |
fa osservare che manca una valutazione della reale inapplicabilità di alcune norme a causa dei differenti livelli tecnologici delle imbarcazioni, della logistica a terra e dell'organizzazione della filiera nei diversi porti; |
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23. |
sottolinea il ruolo svolto dal FEAMP, in particolare tramite il suo bilancio destinato al controllo degli obiettivi della PCP, che ammonta a 580 milioni di EUR per il periodo 2014-2020; |
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24. |
sottolinea che occorre assicurare l'uniformità del mercato unico e un rispetto dei requisiti in materia di controlli che sia equivalente nei vari Stati membri, senza che la qualità dei controlli interni ed esterni differisca fra di essi o dipenda dalla frontiera dell'UE attraverso la quale arrivano i prodotti; |
II – Proposte volte a rimediare alla situazione
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25. |
è favorevole alla semplificazione e al miglioramento della legislazione dell'Unione, come anche alla riduzione degli oneri amministrativi in vista del conseguimento dell'obiettivo «legiferare meglio», segnatamente attraverso una revisione limitata e mirata del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio prevista e auspicata al più tardi per il 2017, mantenendo nel contempo norme efficaci atte a prevenire, rilevare e punire le infrazioni alla PCP, e concentrandosi in primo luogo su una migliore attuazione delle norme nei vari Stati membri, in particolare tramite la ricerca di una maggiore armonizzazione, a condizione che tale semplificazione sia basata sul solido quadro di controllo attuale e non determini un indebolimento delle norme più rigorose in materia di protezione ambientale, sindacale o sociale; |
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26. |
ritiene che la regionalizzazione prevista dalla nuova PCP debba essere inquadrata da un sistema di controllo solido e armonizzato; è fermamente contrario a qualsiasi indebolimento del regolamento «controllo» e ritiene che gli Stati membri possano già applicare la flessibilità prevista dal quadro esistente; |
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27. |
chiede che a tale revisione le istituzioni europee e il settore della pesca procedano di concerto, in particolare il settore della pesca costiera, artigianale e tradizionale la cui protezione e promozione dovrebbero essere l'obiettivo di ogni nuova normativa; |
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28. |
sottolinea la necessità di tenere discussioni con le varie autorità nazionali, regionali e delle regioni ultraperiferiche in sede di elaborazione o di revisione degli strumenti giuridici; |
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29. |
ricorda che una più stretta cooperazione tra gli Stati membri potrebbe condurre a un'ulteriore armonizzazione dei controlli; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del gruppo di esperti sul rispetto degli obblighi previsti nel quadro del regime di controllo della pesca dell'Unione; |
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30. |
ricorda alla Commissione la necessità di creare un ambiente giuridico e operativo prima di attuare norme vincolanti, evitando così situazioni paradossali; |
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31. |
ritiene che la Commissione debba garantire un recepimento uniforme e corretto, e verificare le condizioni di applicazione della legislazione esistente, ad esempio fissando una percentuale minima di partite soggette a verifica da parte di ciascuno Stato membro; ritiene inoltre che le procedure di controllo debbano essere trasparenti, equilibrate e standardizzate, consentendo agli Stati membri di godere di condizioni di parità nel controllo dei loro pescatori, e che le norme relative ai controlli dovrebbero essere più semplici, nonché più complete e coerenti; |
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32. |
punta su un rafforzamento dei controlli per evitare l'importazione di pesce proveniente dalla pesca INN mediante la creazione, tra l'altro, di squadre di intelligence nazionali dotate di ispettori specializzati nel settore della pesca e con eccellenti capacità di individuazione dei rischi, nonché sulla fissazione di una percentuale minima di partite da sottoporre a verifica; |
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33. |
ritiene che sia necessario raccogliere, gestire e utilizzare dati di buona qualità per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, al fine di controllare e valutare l'efficacia dell'applicazione di detto obbligo, nonché allineare la raccolta dei dati ai requisiti risultanti dalla PCP rivista; |
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34. |
invita gli Stati membri e le loro rispettive autorità di controllo della pesca marittima a costituire squadre di ispettori specializzati nel settore della pesca; appoggia e chiede una maggiore cooperazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di ispettori, metodi di controllo e dati, la condivisione delle analisi dei rischi e informazioni condivise sulle quote di navi battenti bandiera; |
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35. |
ricorda che l'attuazione del regolamento «controllo» è di competenza degli Stati membri; invita questi ultimi a conformarsi ai propri obblighi e a collaborare strettamente tra loro al fine di scambiare buone pratiche e dati, nonché consentire l'interoperabilità dei sistemi di controllo; |
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36. |
ritiene che un'applicazione uniforme e prevedibile delle diverse tipologie di ispezioni possibili, mediante una definizione, un'armonizzazione e una spiegazione complete di tali ispezioni, potrebbe contribuire a fornire la necessaria parità di condizioni fra tutte le attività di pesca dell'UE; |
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37. |
sottolinea che in alcune regioni la gestione dei bacini è condivisa con paesi terzi e chiede che la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi sia intensificata; |
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38. |
ritiene che sia necessario un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione; |
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39. |
chiede che l'EFCA e gli istituti di formazione negli Stati membri attuino un programma di istruzione europeo uniforme per gli ispettori del settore della pesca basato su un programma curricolare comune e norme standardizzate, in parte finanziato dal FEAMP; |
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40. |
chiede che la base comune per la formazione elaborata dall'EFCA sia tradotta e diffusa in modo estensivo, ad esempio mediante formazioni sull'applicazione destinate alle autorità nazionali, con l'aiuto del FEAMP; propone che tale manuale sia accompagnato da esempi di buone pratiche applicate dagli ispettori; |
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41. |
evidenzia l'importanza di valutare e certificare le iniziative di formazione sui controlli offerte da terzi; |
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42. |
propone di migliorare la formazione e l'informazione destinate ai pescatori, che potrebbero essere integrate nelle loro organizzazioni professionali e nei gruppi di azione costiera (GAC) al fine di migliorare la loro comprensione dell'obiettivo e dell'interesse comune delle norme, e promuovere così una cultura della comprensione e il loro rispetto; raccomanda a tal fine una concertazione effettiva con i comitati consultivi; propone la creazione di basi di dati online per documenti e informazioni che sono pertinenti per la pesca (compreso il sistema di punti di penalità), nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, rendendo le norme accessibili e comprensibili per tutti; chiede alla Commissione di fare il punto dei corsi di formazione esistenti per i futuri pescatori in Europa e di trasmettere le proprie conclusioni mediante una comunicazione; |
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43. |
suggerisce di valutare l'idea di un registro elettronico dell'EFCA (sportello unico EFCA), che disponga di modelli elettronici pronti per la stampa, per le ispezioni e la centralizzazione dei rapporti di ispezione; osserva che il registro elettronico dell'EFCA potrebbe anche essere utilizzato per ricevere e centralizzare i certificati di cattura rilasciati dagli Stati membri e dai paesi terzi; |
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44. |
propone di migliorare i sistemi di comunicazione pubblica utilizzati dalle agenzie di controllo, e sottolinea che è importante divulgare periodicamente il lavoro svolto e i risultati ottenuti, e fornire su base permanente informazioni sulle norme applicate alle risorse ittiche, per quanto riguarda, ad esempio, le dimensioni minime e i fermi temporanei e spaziali; |
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45. |
sottolinea la necessità di potenziare il ruolo dell'EFCA, in particolare il suo bilancio, le sue competenze e le sue risorse umane; suggerisce di rivedere le condizioni di intervento dell'Agenzia di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e, in particolare, di dotarla dell'iniziativa di intervento sulle risorse ittiche che sono sovrasfruttate e che non hanno raggiunto il rendimento massimo sostenibile (MSY); |
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46. |
sottolinea l'importanza di rafforzare e intensificare i controlli, in particolare negli Stati membri che sinora hanno mostrato di attuare in misura inadeguata il regolamento «controllo», al fine di combattere la pesca illegale, rispettare le norme della PCP e rafforzare la qualità dei dati raccolti; |
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47. |
ricorda quanto sia importante disporre della capacità di condividere i dati in tempo reale, in particolare durante le operazioni di controllo eseguite dall'Agenzia in collaborazione con gli Stati membri e da questa coordinate attraverso piani di impiego congiunti; |
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48. |
sottolinea che è importante rafforzare la presenza dell'EFCA accanto agli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche; |
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49. |
propone che almeno due rappresentanti del Parlamento europeo integrino il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, di cui fanno già parte sei rappresentanti della Commissione e un rappresentante per ciascuno Stato membro; propone altresì che tale rappresentanza sia paritetica (con un numero uguale di donne e di uomini) e sia designata dalla commissione per la pesca del Parlamento tra i propri membri; |
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50. |
raccomanda di estendere i controlli — ad esempio ampliando il monitoraggio — a tutta la catena di produzione e di attribuire responsabilità di controllo in mare a un solo corpo amministrativo, onde evitare la sovrapposizione dei controlli e il relativo spreco di mezzi umani, logistici e finanziari, che danno origine a confusione e a una pressione inutile sui vari operatori del settore della pesca; chiede inoltre una collaborazione formale tra le istituzioni degli Stati membri, di modo che l'intera catena di produzione ittica possa essere efficacemente controllata; |
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51. |
chiede alla Commissione di valutare se sia opportuno legare i punti di penalità alle licenze di pesca; sottolinea che questo sistema comporta il trasferimento dei punti con la licenza in caso di vendita della nave, il che può ridurre in alcuni casi il valore delle navi impedendone così l'eventuale rimessa in vendita, ad esempio a giovani pescatori che intendono inserirsi nel settore; |
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52. |
raccomanda l'avvio di azioni specifiche volte a un consumo più consapevole e responsabile nei ristoranti, non escludendo l'obbligatorietà per il ristoratore di fornire le informazioni minime sui prodotti, consentendo nello stesso tempo un controllo indiretto da parte del consumatore; |
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53. |
propone un'ispezione a livello di comunità autonoma o regione per le acque interne, un'ispezione dello Stato per la pesca marittima sino alle 12 miglia nautiche e un'ispezione garantita dall'UE per le altre acque marittime; |
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54. |
ritiene che i controlli basati sulla valutazione dei rischi dovrebbero fare riferimento a un elenco di criteri minimi trasparenti, concreti e misurabili, definiti a livello europeo; |
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55. |
chiede l'armonizzazione delle sanzioni pur mantenendole a un livello proporzionato e non discriminatorio, che risulti dissuasivo; preferisce le sanzioni economiche, comprese le sospensioni temporanee dell'attività, a quelle penali, ma considera d'altro canto che, come prevede l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si dovrebbero prediligere incentivi per i pescatori che adempiono alle norme della PCP, onde prevenire le violazioni; |
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56. |
ricorda che sono gli Stati membri ad essere responsabili delle sanzioni e che l'Unione europea non ha la capacità giuridica di imporre un'armonizzazione attraverso il regolamento (CE) n. 1224/2009; sottolinea, tuttavia, l'importanza del sistema a punti per inquadrare le sanzioni e invita gli Stati membri a prendere l'iniziativa di un'ampia armonizzazione delle sanzioni, segnatamente penali, per porre fine alle iniquità esistenti; |
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57. |
ritiene che il sistema delle catture accessorie determini di fatto una responsabilità oggettiva e assoluta per gli operatori della pesca, i quali sono tenuti a rispondere pur avendo operato nel pieno rispetto del diritto e aver posto in essere la massima diligenza per evitare catture accidentali; |
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58. |
afferma che i principi generali del diritto dell'Unione europea sono incompatibili con un sistema in cui un soggetto viene chiamato a rispondere oggettivamente di un fatto che non ha posto in essere né con dolo, né con colpa; |
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59. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una sanzione armonizzata di livello minimo, applicabile alle violazioni gravi e/o ai comportamenti illeciti reiterati; |
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60. |
caldeggia l'imposizione di sanzioni più severe nel caso di pesca INN; |
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61. |
chiede di creare meccanismi che pongano l'accento sui buoni esempi, al fine di migliorare il rispetto delle norme; |
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62. |
ritiene che l'interpretazione di alcune disposizioni — che danno luogo a una sanzione per superamento del limite di catture accessorie senza neanche prendere in considerazione l'assenza di dolo o di colpa nell'aver praticato condotte lecite — sia in chiaro contrasto con i principi fondamenti dell'Unione europea, garantiti a livello primario dall'articolo 6 TUE; |
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63. |
chiede alla Commissione di stabilire linee guida se non criteri applicativi ed interpretativi per evitare disparità di trattamento tra uno Stato membro e un altro, soprattutto nel caso di catture accidentali e in considerazione del fatto che l'imbarcazione, dando prova della buona fede e totale accidentalità della cattura, pratichi l'istituto dell'autodenuncia; |
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64. |
è del parere che aiutare gli attori a investire in tecnologie e attrezzature moderne, compatibili fra Stati membri e facilmente aggiornabili renderà i controlli più equi, equilibrati ed efficaci; |
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65. |
incoraggia l'istituzione di meccanismi di finanziamento per incrementare l'utilizzo delle tecnologie a basso costo, onde rendere possibili i controlli su base volontaria e rafforzare il monitoraggio e la sicurezza dei pescatori, soprattutto nel caso della piccola pesca artigianale; |
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66. |
sottolinea l'importanza delle tecnologie elettroniche (sistemi di comunicazione e di monitoraggio elettronici), che rappresentano uno strumento potenzialmente efficace sotto il profilo dei costi per ampliare l'osservazione delle attività in mare; |
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67. |
si dichiara contrario a qualsiasi sistema obbligatorio di videosorveglianza a bordo; |
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68. |
richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'uso delle nuove tecnologie di osservazione della Terra, ad esempio i satelliti Sentinel, sarebbe utile per il controllo della pesca; |
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69. |
raccomanda di effettuare controlli equivalenti sui prodotti ittici importati, sulla pesca a piedi e ricreativa, come anche sulla flotta UE che pesca in acque esterne all'Unione e su quella dei paesi terzi operante in acque unionali, così da garantire un livello di accesso equivalente per tutto il mercato europeo; propone di rendere obbligatorio lo scambio di dati in relazione alla pesca INN; |
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70. |
sostiene che le risorse di bilancio disponibili, segnatamente a titolo del FEAMP, dovrebbero essere realistiche, coerenti e sufficienti per realizzare gli obiettivi dei controlli; |
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71. |
raccomanda di assicurare la continuità, segnatamente attraverso la concessione di finanziamenti del FEAMP, delle aste strutturanti per i territori, in quanto contribuiscono alla trasparenza e alla tracciabilità e agevolano il controllo della pesca; |
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72. |
è favorevole a includere nella revisione del regolamento «controllo» l'impatto della pesca ricreativa; |
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73. |
chiede la messa a punto di un sistema di monitoraggio, trasmissione delle informazioni e analisi dei dati, compatibile in tutta l'Unione; chiede inoltre che spetti alla Commissione stabilire il quadro per lo scambio di dati e informazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati; sottolinea che un quadro trasparente per lo scambio di dati e informazioni è fondamentale per accertare se esistano condizioni di parità; |
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74. |
sottolinea che l'attuazione dell'obbligo di sbarco deve essere accompagnata da un'adeguata flessibilità per quanto concerne il suo controllo, in quanto bisognerebbe tenere conto delle trasformazioni fondamentali che tale obbligo impone alla pesca, in particolare nel caso della pesca multispecifica; ribadisce che è importante applicare le sanzioni e il sistema di punti progressivamente in caso di infrazioni gravi legate al mancato rispetto dell'obbligo di sbarco, in conformità del regolamento (UE) 2015/812 per quanto riguarda l'obbligo di sbarco; |
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75. |
sottolinea che è necessario a disposizione delle parti interessate e del pubblico, nel pieno rispetto della vita privata dei soggetti coinvolti, le informazioni riguardanti il modo e la misura in cui gli Stati membri sanzionano i diversi tipi di infrazione, e l'applicazione coerente delle sanzioni, indipendentemente dalla bandiera della nave; |
o
o o
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76. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0083.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0307.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0222.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/152 |
P8_TA(2016)0408
Migliorare la connessione e l'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto nell'Europa centrale e orientale
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sul miglioramento della connessione e dell'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto nell'Europa centrale e orientale (2015/2347(INI))
(2018/C 215/24)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (1), |
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vista la sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla mobilità urbana sostenibile (2), |
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vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE (3), |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 170, |
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visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 (4), |
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visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 (5), |
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vista la relazione sulla sicurezza stradale nell'Unione europea pubblicata dalla Commissione nel marzo 2015 (6), |
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viste le conclusioni della riunione dei Ministri dei Trasporti degli Stati danubiani, tenutasi il 3 dicembre 2014, su un ripristino e una manutenzione efficaci delle infrastrutture per la navigazione interna sul Danubio e i suoi affluenti navigabili (7), |
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vista la dichiarazione di Łańcut del 3 marzo 2016 sul rafforzamento della cooperazione nel settore dei trasporti nei Carpazi e la continuazione dello sviluppo della Via Carpatia (8), |
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visti il processo di Berlino e la conferenza dei Balcani occidentali del 2014, il vertice di Vienna del 2015 e la conferenza di Parigi del 2016, |
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visto il piano d'azione sulla Strategia dell'UE per la regione del Danubio (SEC(2010)1489), |
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visto il piano d'azione sulla strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico (SWD(2015)0177), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0282/2016), |
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A. |
considerando che la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto hanno un impatto importante sulla crescita economica, sulla competitività economica, sull'occupazione e sulla coesione territoriale dell'UE e delle sue regioni; che l'Europa centrale e orientale è una parte essenziale del mercato unico europeo dotata di potenziale per attrarre investimenti e contribuire alla crescita economica in tutta l'UE, e che tutte le modalità di trasporto, senza alcuna eccezione, dovrebbero contribuire a rafforzare la competitività, l'intermodalità e la transizione ecologica per concorrere al meglio allo sviluppo del mercato unico; |
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B. |
considerando che migliorare l'accessibilità e l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto nell'Europa centrale e orientale rappresenta un mezzo per raggiungere gli obiettivi della politica di coesione, in particolare per quanto concerne l'auspicabile sviluppo economico delle zone di frontiera; |
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C. |
considerando che l'infrastruttura di trasporto nella maggior parte delle regioni centrali e orientali dell'UE è rimasta poco sviluppata rispetto a quella di altre regioni europee e che le poco sviluppate infrastrutture di trasporto in Europa centrale e orientale coesistono con le reti più fitte e più avanzate al mondo, nel centro dell'Europa; che i cittadini si aspettano che gli Stati membri, con il sostegno dell'UE, lavorino insieme per il suo miglioramento; |
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D. |
considerando che i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) sono stati la fonte principale degli investimenti nei trasporti pubblici nell'Europa centrale e orientale e che il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) rappresenta uno strumento di finanziamento importante per sviluppare ulteriormente l'infrastruttura di trasporto nella regione in quanto parte dei corridoi della rete centrale TEN-T; che la mancanza di capacità amministrativa presso le autorità nazionali, regionali e locali può condurre a un basso assorbimento dei fondi UE, il che significa che gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale, analogamente ad altre regioni dell'UE, non sempre hanno ottimizzato il loro utilizzo dei fondi dell'UE per una serie di motivi, tra cui una preparazione inadeguata e una scarsa efficienza; che occorre mettere in moto lo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica per stimolare la creazione di un maggior numero di progetti validi e per sostenere le pubbliche amministrazioni nella gestione dei finanziamenti UE; |
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E. |
considerando che l'intensificazione dei lavori su progetti importanti come la Via Carpatia, la Rail Baltica, nonché lo sviluppo dei corridoi della rete centrale Oriente-Mediterraneo orientale e Baltico-Adriatico, del corridoio Adriatico-Ionio e del TRACECA fornirebbero uno stimolo notevole per migliorare la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto in questa parte dell'UE; che il sostegno a comunicazioni più strette tra i paesi terzi vicini e gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale, anche nel settore del trasporto e dell'infrastruttura su rotaia, consentirà di migliorare i collegamenti ferroviari tra l'Unione europea, i paesi e le regioni confinanti e l'Asia; |
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F. |
considerando che l'esistenza di collegamenti di trasporto transfrontalieri ben sviluppati è essenziale per la competitività regionale e per favorire l'espansione delle PMI nelle zone di confine e, per quanto riguarda il trasporto pubblico in particolare, per sostenere l'inclusione sociale delle popolazioni economicamente vulnerabili; che in molti Stati membri dell'Europa centrale e orientale mancano ancora validi collegamenti di trasporto transfrontalieri, in particolar modo su rotaia; che l'inefficienza delle connessioni tra modalità di trasporto diverse e l'assenza di risorse di rete tra il trasporto generale e di base determinano un'interoperabilità insufficiente tra le diverse forme di trasporto, mentre l'interoperabilità non solo produrrebbe una riduzione dei prezzi per il trasporto merci e passeggeri e una maggiore flessibilità dei servizi di trasporto, ma contribuirebbe anche a rispondere a preoccupazioni di carattere ecologico e sociale; |
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G. |
considerando che miglioramenti coordinati delle infrastrutture di trasporto possono avere un impatto positivo sull'ambiente e sull'efficienza energetica dei trasporti; |
Aspetti orizzontali
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1. |
sottolinea la necessità di migliorare la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture per il trasporto in direzione, in provenienza e all'interno delle regioni centrali e orientali dell'UE, tenendo conto delle esigenze dell'economia e dei principi dello sviluppo sostenibile; ribadisce gli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che consistono nel realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e garantire connessioni senza soluzione di continuità per il trasporto di lunga distanza e regionale, in particolare nelle regioni transfrontaliere, per passeggeri e merci; ritiene che il ricorso ai finanziamenti dell'UE debba riflettere le effettive necessità di investimento per il completamento della rete centrale TEN-T nella regione entro il 2030; osserva che, oltre a creare nuove infrastrutture, l'UE deve investire nella modernizzazione e nel completamento delle infrastrutture di trasporto esistenti; |
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2. |
sottolinea l'importanza di una pianificazione dei progetti coordinata dagli Stati membri e tra di essi, che tenga conto quanto più possibile dei piani generali nazionali dei trasporti, effettuando al contempo valutazioni realistiche delle esigenze di trasporto, conformemente ai Libro bianco dell'UE sui trasporti, e prevedendo analisi dei costi e benefici e la consultazione delle parti interessate; rileva che la condizionalità ex-ante concernente l'elaborazione di piani generali in materia di trasporti abbia aiutato gli Stati membri a definire le priorità dei loro investimenti nel campo dei trasporti; ritiene che i servizi competenti della Commissione debbano valutare e dare seguito a tali piani generali al fine di garantire che essi siano conformi agli obiettivi e alle priorità dell'UE; |
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3. |
consiglia vivamente di fare miglior uso delle politiche e degli strumenti esistenti per la cooperazione regionale, quali la cooperazione territoriale europea (CTE), Interreg e soprattutto i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), al fine di migliorare il trasporto transfrontaliero tra le regioni ed eliminare le strozzature; |
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4. |
ritiene che le strategie macroregionali dell'UE, come quelle già stabilite per le regioni baltica, danubiana e adriatico-ionica, e una possibile strategia futura per le regioni dei Carpazi e del Mar Nero, offrano un quadro di governance innovativo per affrontare le sfide cui si trova dinanzi la politica dei trasporti, che non possono essere risolte dagli Stati membri da soli, in modo da garantire migliori condizioni di trasporto; |
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5. |
accoglie con favore il completamento dei piani di lavoro iniziali relativi ai corridoi centrali della TEN-T nel 2015 e l'adozione delle nuove mappe recanti l'ulteriore ampliamento della rete TEN-T ai paesi dei Balcani occidentali; sottolinea che l'attuazione della rete centrale dovrebbe altresì stimolare lo sviluppo della rete globale, in particolare per quanto riguarda le connessioni con rilevanza transfrontaliera, e incidere sul consolidamento dei corridoi; sottolinea l'importanza dei nodi urbani e del loro ruolo nel potenziare i flussi del trasporto passeggeri e merci; |
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6. |
sottolinea che le disparità in termini di qualità e sviluppo delle infrastrutture tra la regione dell'Europa centrale e orientale e il resto d'Europa si possono ridurre con una strategia chiara, concreta e integrata a livello dell'UE; |
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7. |
richiama l'attenzione della Commissione sul suo impegno derivante dal Libro bianco del 2011 sui trasporti fino al 2020, con il quale ha approvato un piano di realizzazione di 40 iniziative concrete finalizzate allo sviluppo di un sistema di trasporti europeo competitivo ed efficiente sul piano delle risorse; ricorda che uno dei suoi obiettivi a lungo termine è quello di trasferire su rotaia o vie navigabili entro il 2030 e poi entro il 2050 rispettivamente il 30 % e il 50 % del trasporto su strada per percorrenze superiori a 300 km, riducendo così significativamente il traffico in Europa centrale e orientale; |
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8. |
ritiene che lo sviluppo di poli di trasporto costituisca un elemento chiave per interconnettere i trasporti di lunga distanza e quelli regionali e urbani, e quindi per promuovere l'efficienza, l'intermodalità e lo sviluppo di imprese su scala regionale, tenuto conto anche delle ampie opportunità offerte dalla digitalizzazione per una maggiore efficacia dell'intera catena logistica, inclusa la possibilità di condivisione dei dati fra tutte le parti interessate ai fini dello sviluppo di nuovi servizi e nuove prassi; |
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9. |
sottolinea che la costruzione e l'ammodernamento dell'infrastruttura stradale nell'Europa centrale e orientale dovrebbe prendere in considerazione le esigenze dei ciclisti, ove opportuno; sottolinea l'importanza dello sviluppo dell'infrastruttura ciclistica nei paesi dell'Europa centrale e orientale, che comporterà un aumento del livello di sicurezza, una diminuzione del numero di vittime di incidenti stradali e una migliore qualità della vita e della salute delle persone nell'UE; sottolinea che la rete ciclabile EuroVelo, in particolare l'itinerario n. 13 (l'Iron Curtain Trail, che corre lungo l'ex cortina di ferro), l'itinerario Europa Orientale e l'itinerario dall'oceano Atlantico al Mar Nero, in combinazione con i collegamenti ferroviari, offre un potenziale interessante per le PMI del settore turistico nelle macro-regioni dell'Europa centrale e orientale e va pertanto promossa; |
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10. |
sottolinea che sono necessari investimenti ingenti per assicurare maggiore coerenza nello sviluppo economico degli Stati membri nelle regioni occidentali, centrali e orientali dell'UE; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento tra le autorità europee e nazionali, in particolare per la realizzazione della parte centrale della rete TEN-T; rammenta tuttavia che il necessario coordinamento a livello europeo deve tenere conto delle sfide specifiche negli Stati membri nonché delle differenze tra le loro economie, i loro sistemi di sicurezza sociale e la qualità delle loro infrastrutture, nonché dei cambiamenti demografici; evidenzia il potenziale occupazionale in un settore ferroviario meglio funzionante; chiede che siano smantellate tutte le barriere arbitrarie alla libera circolazione delle merci e dei servizi e insiste affinché i paesi si astengano dall'introdurne; |
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11. |
invita gli Stati membri e la Commissione a garantire sinergie e reciproca complementarità dei finanziamenti a titolo del Meccanismo per collegare l'Europa, dei Fondi strutturali e d'investimento europei, dello strumento di assistenza preadesione e degli strumenti della BEI e della BERS in sede di realizzazione di progetti di infrastrutture di trasporto nelle regioni centrali e orientali dell'UE, ai fini di un sostanziale incremento del loro utilizzo e della loro diversificazione; evidenzia la necessità di scambiare e diffondere esperienze e conoscenze per l'elaborazione dei progetti e la relativa messa in atto quando i finanziamenti provengono da strumenti diversi (il cosiddetto «fund blending»); ricorda l'importanza di utilizzare in modo tempestivo le risorse del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per portare avanti progetti basati sul mercato e sostenibili sotto il profilo commerciale; esorta la Commissione, la BEI e il polo europeo di consulenza sugli investimenti a intensificare il loro lavoro con i promotori dei progetti nell'Europa centrale e orientale onde garantire il ricorso al FEIS per progetti infrastrutturali di qualità in modi di trasporto innovativi e sostenibili; sottolinea l'importanza del FEIS nello sviluppo di progetti di ogni genere in materia di infrastrutture di trasporto; evidenzia che finora la maggior parte dei progetti infrastrutturali di cui è previsto il finanziamento a titolo del FEIS riguarda l'Europa occidentale; invita quindi la Commissione, in relazione al FEIS, a incoraggiare gli investitori a sostenere piattaforme progettuali dedicate alle infrastrutture di trasporto nell'Europa centro-orientale; sottolinea l'importanza dei fondi della politica di coesione per lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto nei paesi dell'Europa centrale e orientale, la cui qualità è spesso ben inferiore a quella delle reti di trasporto dei paesi dell'Europa occidentale e, di conseguenza, invita a garantire i mezzi e i finanziamenti necessari nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale; |
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12. |
ricorda che 11 305 500 000 euro sono stati trasferiti dal Fondo di coesione al Meccanismo per collegare l'Europa affinché vengano spesi nel settore dei trasporti dagli Stati membri che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione; sottolinea la necessità di accordare priorità all'utilizzo di tutti questi fondi prontamente disponibili, soprattutto visto l'attuale tasso di assorbimento, rispetto alla partecipazione di terzi agli investimenti nei casi in cui tali investimenti siano dettati da motivazioni politiche piuttosto che da interessi economici; |
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13. |
invita gli Stati Membri dell'Europa centrale e orientale a garantire un alto livello di controllo e trasparenza riguardo all'uso dei fondi UE e a rendere pubbliche le informazioni circa l'allocazione di tali risorse nel più breve tempo possibile; |
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14. |
sottolinea le possibilità che i progetti ibridi di partenariato pubblico-privato offrono collegando le fonti di finanziamento di investimenti infrastrutturali provenienti dalle sovvenzioni dell'Unione europea (fino all'85 % del valore dei costi ammissibili), dalle risorse pubbliche sotto forma di cofinanziamento che il beneficiario è tenuto a fornire, e dal denaro di imprese private; sottolinea al contempo che il contributo dei fondi dell'UE e degli stanziamenti di bilancio costituisce un fattore che aumenta la credibilità dell'investimento, in quanto riduce il rischio per il settore privato; evidenzia altresì che il settore privato beneficia di contratti stabili e di lungo termine che conferiscono indipendenza dalle fluttuazioni della situazione economica, politica e di bilancio nei singoli paesi; esorta quindi gli Stati membri ad avvalersi dei partenariati pubblico-privato, ove opportuno, che possono essere uno strumento vantaggioso per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, segnatamente per i progetti infrastrutturali complessi che richiedono cospicue risorse finanziarie e comportano, da un lato, un modesto tasso di rendimento e, dall'altro, la volontà di garantire l'adeguata fornitura di un servizio pubblico di elevata qualità; invita a tale riguardo la Commissione a fornire assistenza tecnica agli Stati membri della regione dell'Europa centrale e orientale, dal momento che alcuni di questi paesi non hanno molta esperienza nell'uso di strumenti finanziari e nel coinvolgimento del settore privato in progetti di ampia portata; chiede inoltre alla Commissione, in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, di presentare regolarmente una panoramica globale dei progetti di trasporto cofinanziati dai vari fondi UE, con l'indicazione dei rispettivi importi; |
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15. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di semplificare e ottimizzare le procedure di approvvigionamento, di istituire linee guida per i partenariati pubblico-privato, di garantire un'adeguata struttura di aiuti statali e di semplificare le procedure di rilascio dei permessi, per facilitare la realizzazione dei progetti di trasporto, in particolare quelli transfrontalieri; |
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16. |
sottolinea che i fondi SIE possono essere usati nell'ambito dello sviluppo dei collegamenti mancanti nelle zone di confine in tutta l'Europa centrale e orientale e nel consolidamento delle strutture esistenti, al fine di garantire pieno accesso al mercato unico e promuovere ulteriormente la crescita economica; sottolinea a tale proposito che, siccome il trasporto svolge un ruolo chiave ai fini dello sviluppo regionale, un'infrastruttura locale adeguatamente e correttamente finanziata è un requisito di base imprescindibile per la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale; |
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17. |
ricorda che i fondi SIE potrebbero essere usati anche per aumentare la capacità amministrativa degli organismi intermedi e dei beneficiari, il che potrebbe altrimenti compromettere il sostegno dell'UE agli investimenti nei trasporti nella regione; osserva che il meccanismo di assistenza JASPERS si è finora rivelato particolarmente utile in questa funzione e pertanto si potrebbe considerare, oltre a un suo semplice proseguimento, anche una sua definizione istituzionale e più permanente; sottolinea che l'assistenza tecnica offerta attraverso il polo europeo di consulenza sugli investimenti dovrebbe aiutare i promotori di progetti pubblici e privati a creare un canale stabile di progetti perfezionati e ben strutturati che possano beneficiare degli strumenti finanziari nel lungo periodo; ricorda che i coordinatori europei per i corridoi delle reti principali dispongono di un mandato politico, ma non hanno sufficienti capacità amministrative; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per rendere la gestione pubblica di tali risorse più veloce al fine di evitare inutili oneri amministrativi; |
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18. |
chiede alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti una migliore collaborazione e un miglior coordinamento degli sforzi per garantire un'ampia consultazione di tutti i portatori di interesse in materia di finanziamento dell'infrastruttura di trasporto, scambio di buone prassi, promozione degli strumenti finanziari e mappatura preliminare di potenziali progetti, nonché di fornire informazioni su base regolare al Parlamento in merito; sottolinea che tutti le misure relative ai progetti volti a migliorare la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto devono essere messe in atto con la massima urgenza; |
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19. |
incoraggia le regioni e gli Stati membri ad adottare o continuare ad attuare misure che portino verso soluzioni di trasporto più ecologiche; incoraggia l'utilizzo dei fondi SIE per progetti volti a generare la domanda di soluzioni di trasporto pubblico maggiormente sostenibili, ad esempio utilizzando l'emissione semplificata di biglietti transfrontalieri e investendo nei sistemi di punti di ricarica per veicoli elettrici; |
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20. |
sottolinea che si dovrebbe prestare pari attenzione ai corridoi di trasporto est-ovest e nord-sud nell'ambito della rete TEN-T, il che può contribuire allo sviluppo economico dei paesi partecipanti creando nuove opportunità di lavoro nelle PMI e per le start-up e favorendo gli scambi commerciali, la scienza, la ricerca e le tecnologie, nonché aumentando la sicurezza stradale e riducendo i costi di trasporto; sottolinea l'importanza della multimodalità e dell'innovazione nei trasporti per lo sviluppo del commercio e del turismo nonché per la protezione dell'ambiente, e appoggia l'integrazione delle vie navigabili interne nella catena logistica multimodale, in quanto la connessione di tutte le modalità di trasporto garantirebbe lo sviluppo economico della regione e ridurrebbe le strozzature nel sistema di trasporto; |
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21. |
plaude all'ampliamento della rete TEN-T nei paesi dei Balcani occidentali; invita la Commissione ad assicurare l'integrazione dei paesi candidati dei Balcani occidentali nella rete TEN-T e la cooperazione in materia di collegamenti di trasporto con l'Ucraina, la Moldova e altri paesi limitrofi, inclusi quelli facenti parte del corridoio TRACECA; sottolinea l'importanza di adattare i criteri finanziari affinché i paesi candidati e in fase di adesione possano beneficiare degli strumenti finanziari dell'UE su più ampia scala, in particolare per progetti transfrontalieri; evidenzia che gli investimenti, in particolare quelli attraverso lo strumento di assistenza preadesione e il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, e le misure di ottimizzazione del traffico dovrebbero essere coordinati a livello regionale per contribuire all'ampliamento della rete centrale nella regione; |
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22. |
ritiene che il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e della connettività nelle regioni centrale e orientale dell'UE sia un fattore importante per rafforzare la stabilità, lo sviluppo economico, la cooperazione regionale e la sicurezza del confine orientale dell'Unione e nei Balcani occidentali e per aumentare la convergenza verso l'alto delle condizioni di trasporto nel mercato interno; sottolinea in proposito l'importanza del corridoio Oriente-Mediterraneo orientale; |
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23. |
sottolinea l'assoluta necessità di preservare lo spazio Schengen ai fini di un sistema di trasporto efficiente ed efficace in termini di costi nell'UE, basato sulla libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone attraverso frontiere interne aperte; ricorda che nel giugno 2011 la Commissione aveva già esortato tutti gli Stati membri a decidere sull'ampliamento dello spazio Schengen per includervi Bulgaria e Romania; |
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24. |
sottolinea la necessità di migliorare la connettività e l'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto ai fini dello sviluppo del settore turistico nell'UE; sottolinea che una rete di trasporti europea allargata ed efficiente è un elemento importante per il settore del turismo, contribuendo ad aumentare l'attrattiva turistica delle regioni; ritiene che i paesi dell'Europa centrale e orientale abbiano un enorme potenziale per quanto riguarda il rafforzamento del settore turistico, che potrebbe essere meglio sfruttato con l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di trasporto; |
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25. |
mette in evidenza gli aspetti favorevoli sotto il profilo ambientale ed economico delle sinergie dell'interconnessione di modalità di trasporto diverse, nell'ottica di un migliore utilizzo dei vantaggi intrinseci di ciascuna; |
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26. |
sottolinea che lo sviluppo del trasporto combinato nell'Europa centrale e orientale richiede il miglioramento delle caratteristiche dei corridoi ferroviari per il trasporto merci e il sostegno alla realizzazione di terminali intermodali pubblicamente accessibili; |
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27. |
riconosce le enormi potenzialità dei progetti infrastrutturali internazionali quali la Nuova via della seta per consentire all'Europa centrale e orientale di sfruttare maggiormente le potenzialità dell'economia globale; rileva che, grazie alla sua posizione geografica strategica, l'Europa centrale e orientale può divenire un importante centro logistico e uno snodo di comunicazione tra Europa e Asia; |
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28. |
sottolinea che l'incremento dell'accessibilità dei trasporti nell'Europa centrale e orientale e i correlati investimenti dovrebbero incentivare lo sviluppo delle aziende e delle imprese locali; sottolinea che le procedure d'appalto e la realizzazione degli investimenti dovrebbero favorire le piccole e medie imprese; invita la Commissione a rivolgere maggiore attenzione al problema delle forme sleali di cooperazione tra gli appaltatori principali dell'investimento e i subappaltatori, di cui molto spesso ricadono vittime i lavoratori meno qualificati; |
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29. |
ricorda la necessità di tenere conto delle esigenze degli abitanti delle regioni scarsamente popolate e difficilmente accessibili, tra cui quelle montane, nella progettazione di infrastrutture nell'Europa centrale e orientale; ricorda che la mancanza di accesso alle infrastrutture di trasporto può rappresentare un fattore di esclusione sociale e invita la Commissione a considerare le esigenze dei cittadini che utilizzano le vie di comunicazione locali; sottolinea che l'utilità di un collegamento di trasporto non può essere valutata esclusivamente in base al criterio della redditività; |
Trasporto stradale
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30. |
ricorda che lo sviluppo di strade transfrontaliere è indispensabile per facilitare la cooperazione tra le popolazioni e le imprese nelle regioni di confine; invita gli Stati membri a proseguire la modernizzazione stradale, a continuare a sviluppare i collegamenti mancanti, a costruire aree di parcheggio sicure e accessibili e a rafforzare la connettività regionale e locale alla rete TEN-T, in quanto la connessione a quest'ultima rappresenta un presupposto importante per la crescita economica di centri regionali; |
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31. |
sottolinea la necessità di assicurare sistemi equi di tariffazione stradale nell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero continuare a disporre di una certa flessibilità alla luce delle peculiarità di ciascuno di essi, preservando nel contempo un adeguato livello di interoperabilità tecnica; ricorda che tali sistemi dovrebbero essere progettati in collaborazione con gli imprenditori e gli utenti commerciali delle strade e non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi e sproporzionati che riducano la redditività dell'attività economica che essi svolgono; |
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32. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'urgente necessità di migliorare la rete di infrastrutture stradali lungo il confine orientale dell'UE, partendo dall'Estonia, passando per la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria e terminando in Grecia; ritiene che tali sforzi dovrebbero poggiare sulla pianificazione di lunga data già realizzata nell'ambito del progetto della Via Carpatia, in merito al quale, il 3 marzo 2016, i rappresentanti dei paesi coinvolti hanno sottoscritto a Varsavia una dichiarazione su un'ulteriore collaborazione per lo sviluppo del corridoio e l'aggiornamento del suo percorso; ritiene che grazie alla realizzazione della Via Carpatia le regioni periferiche dell'UE potranno svilupparsi più rapidamente e raggiungere livelli pari a quelli delle regioni più sviluppate dell'Unione; sottolinea che la realizzazione di tale rotta favorirà inoltre il flusso di investimenti e lo sviluppo dell'imprenditoria e migliorerà la sicurezza dell'intera Unione europea, segnatamente nel contesto del conflitto armato in Ucraina; reputa che dovrebbe essere sfruttata la possibilità di aprire il corridoio Reno-Danubio al nord dell'UE attraverso la Via Carpatia e che quest'ultima dovrebbe ricevere un'adeguata dotazione di bilancio chiede l'integrazione del progetto della Via Carpatia nella rete centrale TEN-T al fine di garantire adeguati finanziamenti UE; esorta gli Stati membri a predisporre l'opportuna ingegneria finanziaria per tale progetto avvalendosi di tutti gli strumenti finanziari possibili, quali il Meccanismo per collegare l'Europa e il Fondo europeo per gli investimenti strategici; |
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33. |
ribadisce che la qualità delle infrastrutture stradali ha un impatto diretto sulla sicurezza stradale; reputa pertanto che in fase di realizzazione delle infrastrutture stradali occorra valutare anche la sicurezza stradale; esprime preoccupazione per il fatto che il numero di vittime e feriti gravi a seguito di incidenti stradali rimane relativamente elevato in numerosi Stati membri centrali e orientali; sottolinea che andrebbero promosse ulteriori misure a livello nazionale e di Unione per migliorare la sicurezza stradale; ritiene che occorrano finanziamenti adeguati per i progetti di ripristino delle infrastrutture negli Stati membri dell'Europa centrale e orientale; |
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34. |
sottolinea che la sicurezza e la sostenibilità del settore dei trasporti sono priorità fondamentali nel momento in cui si sviluppano le infrastrutture; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare maggiormente la digitalizzazione e l'automazione in tutte le modalità di trasporto; invita a prendere in considerazione nei progetti di investimenti infrastrutturali soluzioni di trasporto che riducano il rischio di decesso o di gravi lesioni personali negli incidenti stradali, nonché a tenere conto delle esigenze delle persone che risiedono nelle vicinanze delle vie di comunicazione a elevata densità di traffico; |
Trasporto ferroviario
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35. |
sottolinea l'importanza prioritaria della costruzione, modernizzazione e manutenzione delle linee ferroviarie per la crescita coerente e sostenibile del trasporto su rotaia e per la coesione nelle zone centrali e orientali dell'UE; sottolinea che le ferrovie hanno un ruolo importante da svolgere nella riduzione dell'impatto climatico, dell'inquinamento atmosferico e del numero di incidenti stradali, e si aspetta che tali sforzi producano effetti positivi sullo sviluppo industriale, sulla logistica delle merci, sulla qualità dei servizi pubblici e sull'affidabilità della mobilità dei passeggeri; invita gli Stati membri a eliminare le strozzature transfrontaliere e nazionali e a espandere le capacità operative al fine di conseguire gli obiettivi di trasferimento modale per il 2030 e per il 2050 definiti nel Libro bianco sui trasporti del 2011; |
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36. |
sottolinea che alcune regioni dell'Europa centrale e orientale presentano una rete ferroviaria considerevole, la quale tuttavia necessita di un urgente ammodernamento infrastrutturale al fine di prevenire un futuro deterioramento che potrebbe comportarne il fermo; critica l'insufficienza degli investimenti in linee ferroviarie transfrontaliere e il basso livello di servizi ferroviari per passeggeri in molte zone di confine; invita gli Stati membri a (ri)stabilire i collegamenti mancanti e a eliminare le strozzature; suggerisce di esaminare la rete ferroviaria adottando la metodologia di pianificazione della rete centrale e globale TEN-T per individuare eventuali ulteriori collegamenti mancanti, in particolare a livello transfrontaliero, sia tra gli Stati membri che tra l'UE e i paesi terzi limitrofi; incoraggia gli Stati membri a sviluppare una stretta e costruttiva cooperazione per colmare tali lacune e migliorare la coesione e l'integrazione territoriale; chiede alla Commissione di fornire un efficace sostegno finanziario per tutti questi sforzi; |
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37. |
ribadisce il proprio sostegno all'applicazione prioritaria del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) in tutti i corridoi della rete centrale TEN-T; ritiene che una piena e rapida applicazione del sistema ERTMS debba costituire una priorità assoluta per l'UE al fine di creare uno spazio ferroviario europeo completamente interoperabile, funzionante, efficiente e attraente, in grado di competere con le altre modalità di trasporto; |
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38. |
invita gli Stati membri ad adottare chiare strategie di lungo termine per lo sviluppo del trasporto ferroviario e a eliminare gli ostacoli agli investimenti nel settore ferroviario realizzati mediante le risorse unionali; |
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39. |
sottolinea la necessità di intensificare gli investimenti volti a migliorare la qualità delle ferrovie, allo scopo di renderle più attraenti e accessibili per il trasporto sia dei passeggeri che delle merci, e aumentarne la quota di ripartizione modale, come indicato nell'obiettivo n. 3 sul trasferimento verso altri modi di trasporto formulato nel Libro bianco dell'UE sui trasporti; |
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40. |
rileva l'assenza di collegamenti ferroviari da e verso i porti; evidenzia che nell'Europa orientale la maggior parte degli aeroporti è ubicata nelle vicinanze dell'infrastruttura ferroviaria e che l'integrazione è ancora tecnicamente possibile; invita la Commissione a offrire il pieno sostegno all'ulteriore integrazione dei collegamenti di trasporto multimodali (stradali, ferroviari e aerei) nell'Europa centrale e orientale; |
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41. |
invita la Commissione a continuare a sostenere gli investimenti nel materiale rotabile nei paesi dell'Europa centrale e orientale, dal momento che ciò consente di ripristinare il potenziale delle ferrovie nei sistemi di trasporto passeggeri dei paesi della regione; |
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42. |
evidenzia che lo sviluppo sostenibile di un'infrastruttura europea per il trasporto ferroviario non deve limitarsi alla semplice costruzione della rete ma deve includere misure di manutenzione al fine di renderla efficiente in termini di costi nel lungo periodo; ritiene che una percentuale significativa dei mezzi finanziari dovrebbe essere destinata a tali misure, data l'importanza delle attività di manutenzione; |
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43. |
sottolinea i vantaggi comuni del collegamento Rail Baltica, quale progetto prioritario del corridoio Mare del Nord-Mar Baltico, e la sua enorme importanza strategica per tutti gli Stati membri interessati nonché per l'intera regione che si estende dalla Finlandia (con il possibile ampliamento al Mare di Botnia), passando per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, fino a toccare Germania, Paesi Bassi ed Europa meridionale; accoglie con favore i progressi compiuti nella costruzione e nella preparazione del progetto Rail Baltica e sottolinea che una buona cooperazione tra i paesi interessati e coinvolti è fondamentale per l'avanzamento del progetto, evitando ulteriori ritardi e passi indietro e qualsiasi rischio di mancato utilizzo delle risorse finanziarie stanziate per questo progetto; evidenzia che qualora le norme della Commissione europea non fossero rispettate, il cofinanziamento UE pari a circa l'85 % sarà perso e, in futuro, non si ripresenteranno più condizioni di finanziamento altrettanto favorevoli; esorta i paesi interessati a riconoscere e a rafforzare il ruolo della joint venture RB Rail quale soggetto ottimale per la gestione di un progetto transnazionale di tale portata, a presentare domande congiunte di finanziamenti UE, a procedere a gare d'appalto nazionali pubbliche e congiunte, a coordinare i lavori relativi al progetto e, da ultimo, a dimostrare la capacità di cooperare tra di loro; |
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44. |
sottolinea, alla luce della posizione stagnante delle ferrovie nei mercati europei del trasporto merci e passeggeri, l'importanza dell'iniziativa Shift2Rail, soprattutto nell'ambito del trasporto merci, ai fini di una maggiore competitività ed efficienza; ritiene che sarebbe necessario investire anche nel miglioramento del sistema ferroviario destinato al trasporto di merci; accoglie con favore le iniziative congiunte e internazionali intraprese dagli Stati membri della regione a favore dello sviluppo e dell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, come la creazione del nuovo percorso ferroviario per il trasporto merci n. 11 (cosiddetto corridoio dell'ambra), che collega i centri commerciali e industriali di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Slovenia mediante una soluzione comune di distribuzione della capacità per i treni merci internazionali; sottolinea che tali progetti promuovono la ferrovia quale mezzo per il trasporto internazionale di merci, migliorano la competitività del trasporto ferroviario e garantiscono un utilizzo più efficace della capacità già esistente per il trasporto internazionale di merci; |
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45. |
rileva la presenza di numerose fonti di finanziamento possibili per il settore ferroviario a titolo di vari programmi dell'UE; reputa fondamentale il ricorso a tali fonti di finanziamento e il loro utilizzo, in considerazione delle rigide restrizioni poste dai vincoli finanziari circa l'entità dei fondi pubblici che i governi nazionali possono investire nel sistema ferroviario; |
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46. |
richiama l'attenzione sui supplementi comunemente applicati nell'Europa centrale e orientale per il trasporto ferroviario regionale di passeggeri a livello transfrontaliero, spesso imposti dalle compagnie ferroviarie nell'ambito delle tariffe ferroviarie internazionali, che rendono l'uso dei collegamenti ferroviari transfrontalieri meno interessante; |
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47. |
evidenzia la necessità di garantire che i paesi dell'Europa centrale e orientale siano interconnessi con la rete ferroviaria ad alta velocità dell'Europa occidentale, al fine di accrescere la competitività del trasporto ferroviario e sostenere la crescita economica della regione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere progetti transfrontalieri dedicati ai collegamenti ferroviari ad alta velocità lungo i corridoi TEN-T; |
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48. |
sottolinea la necessità di sostenere i progetti e gli investimenti comuni con i paesi terzi, in modo da consentire di sfruttare ulteriormente il potenziale dei corridoi di trasporto ferroviario ammodernati mediante i fondi dell'UE, ad esempio nei collegamenti tra l'Unione europea e i paesi dell'Asia; |
Vie navigabili interne
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49. |
sottolinea l'importanza della navigazione interna come mezzo sostenibile ed efficace sul piano dei costi per il trasporto multimodale e per la logistica in tutta l'UE; reputa necessario modernizzare pertanto le infrastrutture di trasporto delle vie navigabili interne per il trasporto di merci e passeggeri e migliorare l'interoperabilità con altre forme di trasporto; |
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50. |
osserva che l'Europa centrale e orientale ha un considerevole potenziale di sviluppo in termini di vie navigabili interne, porti fluviali e marittimi; ritiene che detto potenziale possa essere sfruttato soltanto se si rispetterà in modo adeguato l'acquis dell'Unione sulla protezione dell'ambiente, della biodiversità e delle acque, e che valorizzando l'utilizzo dei porti e delle ferrovie si possa contribuire a promuovere l'obiettivo di migliorare il trasporto multimodale nella regione; |
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51. |
plaude all'elaborazione del programma NAIADES e alla sua prosecuzione con il NAIADES II fino al 2020, e sottolinea l'importanza di una strategia europea e di un piano d'azione per le vie navigabili interne; |
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52. |
ritiene che lo sfruttamento della multimodalità nei porti di navigazione interna sia fondamentale per il potenziale economico degli stessi; sottolinea il ruolo di un adeguato accesso all'ultimo miglio e di collegamenti ferroviari adeguati con infrastrutture ferroviarie interconnesse ai terminali della navigazione interna e in corrispondenza dei nodi di trasporto nei bacini di utenza portuali per attrarre utenti; |
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53. |
sottolinea l'importanza del fiume Danubio in quanto via navigabile fondamentale per il trasporto nella macro-regione danubiana; osserva che il potenziale della regione per il trasporto lungo le vie navigabili interne dovrebbe essere sfruttato maggiormente e pertanto ricorda anche la necessità che gli Stati membri preservino l'operatività delle vie navigabili interne di loro competenza; invita gli Stati rivieraschi a garantire la continua navigabilità del Danubio e ad attuare il loro piano generale per il ripristino e la manutenzione dei tratti navigabili approvato nel 2014, tenendo conto nel contempo degli aspetti ambientali e prestando particolare attenzione alla conservazione degli habitat naturali, dell'ambiente, della biodiversità e delle acque, preservando e promuovendo così la sostenibilità della pesca, dell'agricoltura e delle PMI del settore turistico; sottolinea che i collegamenti fra l'Oder, l'Elba e il Danubio potrebbero accelerare le capacità di trasporto e di comunicazione dell'intera regione sull'asse nord-sud, il che condurrebbe alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di PMI; |
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54. |
incoraggia gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare e conseguire la navigabilità di classe IV di altre infrastrutture di navigazione interna, in particolare le sezioni fluviali nella rete centrale TEN-T; evidenzia la necessità di un sostanziale adeguamento del fiume Elba per consentirne la piena navigabilità, fondamentale per il corridoio Oriente-Mediterraneo orientale; sottolinea la necessità di migliorare la navigabilità del fiume Oder fino alla classe IV; sottolinea inoltre l'importanza delle vie navigabili internazionali E40 ed E70 per migliorare l'integrazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale con le vie di comunicazione interne paneuropee; sottolinea che la creazione di opportuni collegamenti multimodali tra queste vie navigabili e il corridoio della rete centrale TEN-T Baltico-Adriatico accrescerebbe notevolmente il potenziale di investimento delle regioni orientali dell'UE; |
Porti marittimi e aeroporti
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55. |
sottolinea le possibilità di sviluppare ulteriormente un trasporto che attragga la navigazione verso i porti del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mar Adriatico nel quadro del concetto delle «autostrade del mare»; sottolinea l'importanza di espandere le capacità nel settore energetico, compresi i combustibili sostenibili per la navigazione e di garantire collegamenti ferroviari efficienti verso l'hinterland dei porti; |
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56. |
sottolinea che lo sviluppo portuale sostenibile nel Mar Baltico, nel Mar Adriatico e nel Mar Nero non deve essere ostacolato da altre infrastrutture sottomarine; teme che la realizzazione di progetti come il North Stream possa minare e bloccare gli investimenti nella regione, in particolare nell'area baltica; insiste sul fatto che eventuali condutture sottomarine devono rispettare i requisiti in materia di pescaggio nelle entrate dei porti; |
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57. |
ritiene che i porti marittimi e gli aeroporti possano meglio contribuire allo sviluppo economico dell'Unione europea centrale e orientale se costituiscono snodi in un sistema integrato di trasporto multimodale, interconnesso con un'infrastruttura ferroviaria ad alta; efficienza |
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58. |
evidenzia che i porti dell'Adriatico settentrionale devono potenziare la loro cooperazione attraverso un coordinamento regionale ai fini della promozione comune dei flussi di traffico del commercio marittimo nell'Adriatico settentrionale e di una piena integrazione dei porti italiani con quelli sloveni (Capodistria) e croati (Fiume); invita la Commissione, a tal riguardo, a includere il porto di Fiume nel corridoio Baltico-Adriatico onde consentire il collegamento completo dei trasporti dai porti marittimi dell'Adriatico settentrionale verso l'Europa centrale e il Mar Baltico; |
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59. |
ricorda che la Commissione ha sollevato il tema delle disparità in termini di connettività nella recente strategia per l'aviazione in Europa; osserva tuttavia che le soluzioni proposte presentano un potenziale limitato e incoraggia la Commissione a monitorare la connettività aerea all'interno dell'UE, in particolare nella regione dell'Europa centrale e orientale, e a sviluppare ulteriori proposte mirate alla riduzione delle disparità di accesso ai servizi del trasporto aereo; ritiene che i collegamenti aerei all'interno di questa regione dell'UE debbano essere ulteriormente sviluppati, in quanto la connettività è di 7,5 volte inferiore rispetto a quella dell'UE-15 (9); esprime preoccupazione per il fatto che, mentre le infrastrutture aeroportuali nella regione sono soggette ad ammodernamenti costanti, le nuove rotte aeree sono per la maggior parte dirette solo verso ovest; invita la Commissione a verificare se la normativa pertinente è idonea allo scopo e, se del caso, a proporre nuove iniziative volte a garantire una connettività sufficiente tra le aree periferiche e il centro dell'Europa; |
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60. |
evidenzia che, rispetto alla parte occidentale dell'UE, la regione dell'Europa centrale e orientale presenta collegamenti aerei in minor numero e di qualità inferiore; segnala che tali divari in termini di connettività sono emersi da un'analisi indipendente condotta su richiesta della Commissione; |
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61. |
invita la Commissione a esaminare la connettività aerea all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché a stabilire misure volte al miglioramento dei servizi di trasporto aereo in termini di qualità dei servizi per i consumatori; |
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62. |
rileva l'enorme potenziale degli aeroporti di piccole e medie dimensioni ai fini dell'accessibilità dei trasporti nell'Europa centrale e orientale, in particolare per coloro che viaggiano per lavoro e per turismo; ricorda che negli ultimi anni nell'Europa centrale e orientale sono stati costruiti e ammodernati numerosi aeroporti regionali, il cui potenziale non è ancora debitamente sfruttato a causa della mancanza di adeguati collegamenti tra gli aeroporti e le principali vie di comunicazione; sottolinea la necessità di utilizzare più efficacemente questi aeroporti mediante la realizzazione di nuovi collegamenti stradali e ferroviari; |
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63. |
riconosce i vari ruoli degli aeroporti regionali e locali nello sviluppo delle regioni dell'Unione europea centrale e orientale e nella facilitazione della crescita economica, degli scambi, della competitività, della mobilità inclusiva e del turismo, nonché dell'accesso senza barriere per le persone con disabilità e per quelle a mobilità ridotta; evidenzia il contributo degli aeroporti regionali nell'accrescere l'attrattiva delle rispettive regioni; ritiene che la realizzazione di nuove infrastrutture richieda una valutazione adeguata della domanda di traffico e del suo potenziale e che l'utilizzo dei fondi dell'Unione debba essere strettamente limitato a progetti economicamente validi e sostenibili; sottolinea che il sostegno finanziario per sviluppare le capacità esistenti dovrebbe essere concesso di conseguenza; ritiene che il ruolo degli aeroporti regionali si rafforzerebbe se fossero disponibili un'infrastruttura moderna e una rete di collegamenti (principalmente ferroviari) opportunamente connessi alla regione e al paese, che consentano di raggiungere rapidamente l'aeroporto da diversi punti delle città o cittadine limitrofe; evidenzia l'importanza di sviluppare gli aeroporti regionali e locali esistenti e di crearne di nuovi, poiché contribuiscono alla crescita economica, anche nel settore turistico, nelle regioni isolate e poco sviluppate migliorando l'accessibilità e la connettività, aumentando l'attrattiva di tali regioni sul piano degli investimenti e della competitività, accelerando così lo sviluppo socio-economico; suggerisce che la Commissione prenda in esame lo sviluppo di una rete di aeroporti a livello regionale per assicurare una migliore connettività anche tra gli Stati membri e all'interno degli stessi; |
o
o o
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64. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0310.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0423.
(3) GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 1.
(4) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
(6) http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf
(7) http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/news/2014-12-04-danube-ministrial-meeting/conclusions.pdf
(8) http://mib.gov.pl/files/0/1796967/deklaracjalancucka.pdf
(9) Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia per l'aviazione in Europa» (SWD(2015)0261).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/162 |
P8_TA(2016)0409
Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL))
(2018/C 215/25)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, il quarto, il quinto e il settimo capoverso, |
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visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 11 TUE, |
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visti gli articoli del TFUE relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265, |
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visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5 TUE, l'articolo 295 TFUE e i protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), |
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vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E, |
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visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell’Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (in appresso, l'acquis) in particolare i capitoli 23 e 24, |
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viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, |
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visti la raccomandazione R(2000)21 del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2000 e i principi di base delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati del 1990, che fanno appello agli Stati affinché garantiscano la libertà e l'indipendenza della professione forense; |
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visto il «memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea» del 23 maggio 2007, |
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vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali, |
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vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie, |
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vista la lista di controllo per lo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria, il 18 marzo 2016, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi convenzionali delle Nazioni Unite, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, |
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visto l'approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto dell’aprile 2008, |
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visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16, |
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vista la 25a relazione semestrale della COSAC dal titolo «Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny» (Sviluppi nelle procedure e nelle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare), del 18 maggio 2016, |
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viste le pubblicazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), tra cui la proposta di sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) contenuta nel documento della FRA del 31 dicembre 2013 dal titolo: «Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs» (I diritti fondamentali nel futuro dei settori Giustizia e Affari interni dell'Unione europea), |
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visto il parere della FRA dell'8 aprile 2016 sull'elaborazione di uno strumento integrato di indicatori oggettivi concernenti i diritti fondamentali atti a valutare la conformità ai valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE sulla base delle fonti d'informazione esistenti, |
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vista la lettera del 6 marzo 2013 dai ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi al Presidente della Commissione, |
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vista la nota della Presidenza italiana del 15 novembre 2014 dal titolo «Garantire il rispetto dello stato di diritto», |
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viste le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto, |
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visti il primo e il secondo dialogo sullo Stato di diritto durante le Presidenze del Lussemburgo e dei Paesi Bassi del 17 novembre 2015 e del 24 maggio 2016, |
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visti gli «orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio», del 19 dicembre 2014, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, intitolata «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, intitolato «Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments» (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione), |
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visti il meccanismo di monitoraggio e gli strumenti di valutazione periodica di cui dispone attualmente la Commissione, compresi il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione della giustizia, le relazioni sulla lotta alla corruzione e l'Osservatorio dei media, |
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visto il colloquio annuale della Commissione sui diritti fondamentali, |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158), |
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visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, |
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visto il codice di buone prassi sulla partecipazione civile nei processi decisionali del Consiglio d'Europa del 1o ottobre 2009, |
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visti il Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 e la relazione della Commissione del 15 luglio 2016 dal titolo «Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea — Relazione annuale 2015», |
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vista la valutazione dell'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento dell'aprile 2016 dal titolo «Un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali», |
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visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0283/2016), |
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A. |
considerando che l'Unione è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, valori iscritti tra i suoi principi e obiettivi primari nei primi articoli del TUE e nei criteri di adesione all'Unione; |
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B. |
considerando che le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché i suoi Stati membri dovrebbero dare l'esempio assolvendo concretamente ai propri obblighi e adoperarsi per plasmare una cultura condivisa dello Stato di diritto quale valore universale nei 28 Stati membri e nelle istituzioni dell'UE, affinché sia applicata in modo uniforme da tutti i soggetti interessati, mentre il pieno rispetto e la promozione di questi principi rappresentano un presupposto fondamentale per la legittimità del progetto europeo nel suo complesso e la condizione essenziale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione; |
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C. |
considerando che, secondo il parere 2/13 della Corte di giustizia europea (in appresso, la Corte di giustizia) del 18 dicembre 2014 (1) e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta si collocano al centro della costruzione giuridica dell'Unione e il rispetto di tali diritti costituisce un presupposto della legittimità degli atti dell'Unione, sicché non possono ammettersi in quest'ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti; |
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D. |
considerando che, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i suoi «fondamenti costituzionali» e i valori comuni su cui si fonda; |
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E. |
considerando che lo Stato di diritto costituisce la colonna portante della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'Unione che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri; |
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F. |
considerando che tutti gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i paesi candidati sono tenuti a rispettare, proteggere e promuovere tali principi e valori e hanno il dovere della cooperazione leale; |
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G. |
considerando che conformemente, in particolare, al protocollo 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, al considerando 10 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI (2) e alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (come M.S.S./Belgio e Grecia, sentenza del 21 gennaio 2011) e della Corte di giustizia (come N.S. e M.E., sentenza del 21 dicembre 2011 (3) e Aranyosi e Căldăraru, sentenza del 5 aprile 2016 (4)), gli Stati membri, compresi i tribunali nazionali, hanno l'obbligo di astenersi dal dare esecuzione alle normative dell'Unione nei confronti di altri Stati membri nel caso in cui sussista un chiaro rischio di violazione grave o di violazione grave e persistente dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tali Stati; |
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H. |
considerando che il rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione è una condizione essenziale per la protezione dei diritti fondamentali e per il rispetto di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale ed è una condizione essenziale per il riconoscimento e la fiducia reciproci che sono fattori importanti in settori quali il mercato interno, la crescita e l'occupazione, la lotta alla discriminazione, l'inclusione sociale, la cooperazione giudiziaria e di polizia, lo spazio Schengen e le politiche in materia di asilo e migrazione e che, di conseguenza, l'erosione dello Stato di diritto, della governance democratica e dei diritti fondamentali costituiscono una grave minaccia alla stabilità dell'Unione, dell'unione monetaria e dello spazio comune di sicurezza e giustizia e alla prosperità dell'Unione; |
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I. |
considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato negli Stati membri riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici e che è pertanto di vitale importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza confini interni; |
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J. |
considerando che l'Unione si basa su una serie comune di valori e i principi fondanti, che la definizione di tali valori e principi, che permettono alla democrazia di prosperare e ai diritti fondamentali di essere tutelati, rappresenta un processo permanente e che, se tali valori e principi possono evolvere nel tempo, essi devono essere protetti e costituire la base delle decisioni politiche, indipendentemente dal mutare delle maggioranze politiche, e resistere alle modifiche provvisorie, ragion per cui una magistratura indipendente e imparziale investita della responsabilità di interpretarli riveste un ruolo cruciale; |
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K. |
considerando che i cittadini e i residenti dell'Unione talvolta non sono sufficientemente consapevoli di tutti i loro diritti in quanto europei; che essi dovrebbero poter essere in grado di plasmare insieme i valori e i principi fondanti dell'Unione e soprattutto di appropriarsene; |
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L. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione deve rispettare l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati e che il rispetto della diversità culturale e delle tradizioni nazionali, all'interno degli Stati membri e tra di essi, non dovrebbe impedire un livello elevato e uniforme di tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; che il principio di uguaglianza e di non discriminazione è un principio universale che rappresenta il filo conduttore di tutte le politiche e attività dell'Unione; |
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M. |
considerando che la salvaguardia dello Stato di diritto e di efficaci sistemi giudiziari indipendenti svolge un ruolo centrale nel creare un ambiente politico positivo, in grado di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, e quindi anche un ambiente favorevole agli investimenti e in grado di fornire una maggiore prevedibilità delle norme e favorire la crescita sostenibile; |
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N. |
considerando che il miglioramento dell'efficacia dei sistemi giudiziari negli Stati membri è un aspetto essenziale dello Stato di diritto ed è fondamentale per garantire un trattamento equo, sanzionare gli abusi dello Stato e prevenire gli arbitri, ed è ritenuto dalla Commissione una componente essenziale per le riforme strutturali nell'ambito del semestre europeo, il ciclo annuale per il coordinamento delle politiche economiche a livello dell'Unione; che la professione legale indipendente è uno dei capisaldi di una società libera e democratica; |
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O. |
considerando che la nota orientativa del Segretario generale dell'ONU dal titolo «UN Approach to the Rule of Law Assistance» (Approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto) raccomanda che lo Stato di diritto comporti una società pubblica e civile che contribuisca a rafforzare lo Stato di diritto e a garantire la responsabilità dei funzionari pubblici e delle istituzioni pubbliche; |
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P. |
considerando che lo studio del Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Il costo della non Europa nel settore della criminalità organizzata e della corruzione» stima che l'integrazione degli attuali meccanismi di controllo dell'Unione, come il meccanismo di cooperazione e di verifica, il quadro di valutazione sulla giustizia e le relazioni anti-corruzione, in un più ampio quadro di controllo dello Stato di diritto permetterebbe economie per 70 miliardi di EUR all'anno; |
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Q. |
considerando che la governance democratica e giuridica dell'Unione non ha una base legislativa solida quanto la governance economica, poiché, per far rispettare i propri valori fondanti, l'Unione non applica l'intransigenza e la fermezza che dimostra invece nel garantire l'adeguata attuazione delle norme economiche e fiscali; |
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R. |
considerando che il mancato rispetto delle norme, dei valori e dei principi democratici applicabili da parte di un paese candidato ha l'effetto di ritardare l'adesione all'Unione, finché non vi è una piena conformità con tali norme, mentre il mancato rispetto delle stesse norme da parte di uno Stato membro o istituzione dell'Unione ha scarse conseguenze pratiche; |
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S. |
considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati dai criteri di Copenaghen si applicano agli Stati membri anche a seguito dell'adesione all'Unione in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4 TUE e che quindi tutti i vecchi Stati membri dovrebbero, pertanto, essere soggetti a valutazione periodica in modo da verificare se le loro legislazioni e prassi sono conformi con i criteri e i valori comuni su cui si fonda l'Unione; |
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T. |
considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che non esiste un quadro giuridico dell'Unione per garantire i loro diritti in quanto minoranza; che l'istituzione di un meccanismo efficace per monitorare i loro diritti nell'Unione riveste la massima importanza; che vi è una differenza tra protezione delle minoranze nazionali e politiche anti-discriminazione; che la parità di trattamento è un diritto elementare di tutti i cittadini e non un privilegio; |
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U. |
considerando che la coerenza e la coesione della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e i diritti fondamentali sono essenziali per la credibilità dell'Unione; |
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V. |
considerando che vi sono pochi strumenti per garantire la conformità delle decisioni legislative ed esecutive delle istituzioni dell'Unione con i principi e i valori fondanti dell'Unione; |
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W. |
considerando che la Corte di giustizia ha recentemente pronunciato varie sentenze che annullano taluni atti legislativi dell'Unione, decisioni della Commissione o prassi legislative per violazioni della Carta o perché contrarie ai principi sanciti dal trattato in materia di trasparenza e accesso ai documenti, ma che in molti casi le istituzioni dell'Unione non rispettano integralmente la lettera e lo spirito delle sentenze; |
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X. |
considerando che l'adesione dell'Unione alla CEDU è un obbligo sancito dal trattato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE; |
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Y. |
considerando che la promozione e la protezione della democrazia pluralistica, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la cooperazione politica e legale, la coesione sociale e l'interscambio culturale sono al centro della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione; |
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Z. |
considerando che la necessità di meccanismi più efficaci e vincolanti atti a garantire la piena applicazione dei principi e dei valori del trattato è stata riconosciuta dal Consiglio e dalla Commissione ed è stata messa in atto con la creazione del Dialogo sullo Stato di diritto, da parte della Commissione, del quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto e, da parte del Consiglio; |
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AA. |
considerando che l'Unione dispone di molteplici strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori del trattato, ma manca una risposta efficace e rapida da parte delle sue istituzioni; che gli strumenti esistenti dovrebbero essere fatti rispettare, valutati e integrati nel quadro di un meccanismo per lo Stato di diritto per essere adeguati ed efficaci e non dovrebbero essere percepiti come un accanimento politico, arbitrario e ingiusto nei confronti di alcuni paesi; |
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AB. |
considerando che il numero delle sentenze della Corte di giustizia che citano la Carta è passato da 43 nel 2011 a 210 nel 2014; |
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AC. |
considerando che la coerenza tra le istituzioni e gli Stati membri nel rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali offrirà vantaggi innegabili, come una riduzione dei costi delle cause giudiziarie, migliore chiarezza per i cittadini dell'Unione e i loro diritti e una maggiore certezza per gli Stati membri in materia di attuazione; |
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AD. |
considerando che alcuni governi degli Stati membri negano che il rispetto dei principi e dei valori dell'Unione sia un obbligo emanante dal trattato o che l'Unione disponga dell'autorità di garantire tale rispetto; |
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AE. |
considerando che nelle situazioni in cui uno Stato membro non garantisce più il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali o in caso di violazione dello Stato di diritto, l'Unione e i suoi Stati membri hanno il dovere di proteggere l'integrità e l'applicazione dei trattati e di proteggere i diritti di tutti coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione; |
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AF. |
considerando che la società civile svolge un ruolo importante nel costruire e rafforzare la democrazia, il controllo e la limitazione del potere dello Stato oltre a promuovere il buon governo, la trasparenza, l'efficacia, l'apertura, la reattività e la responsabilità; |
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AG. |
considerando che il principio di sussidiarietà non può essere invocato per respingere l'azione dell'Unione volta a garantire il rispetto dei principi e dei valori del trattato da parte degli Stati membri; |
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AH. |
considerando che l'azione dell'Unione tesa a garantire il rispetto da parte degli Stati membri e delle istituzioni dei valori su cui è fondata e da cui derivano i diritti degli europei è una condizione essenziale per far parte del progetto europeo; |
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AI. |
considerando che il processo di integrazione europea in corso e i recenti sviluppi in alcuni Stati membri hanno dimostrato come il mancato rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondamentali non sia adeguatamente affrontato e che è necessario rivedere e integrare gli attuali meccanismi e sviluppare un meccanismo efficace per colmare le restanti lacune e garantire che i principi e i valori del trattato siano osservati, protetti e promossi in tutta l'Unione; |
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AJ. |
considerando che dovrebbe essere istituito il nuovo patto dell’Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto dell’Unione DSD) e che il patto dell’Unione DSD debba basarsi su riscontri oggettivi; essere oggettivo e non soggetto a influenze esterne, soprattutto da parte del potere politico, non discriminatorio e valutare in condizioni di parità; rispettare i principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità applicarsi sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione; basarsi su un approccio graduale che comporti una parte preventiva e una parte correttiva; |
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AK. |
considerando che il nuovo patto dell’Unione DSD dovrebbe puntare a offrire un quadro unico, coerente, basato sull'integrazione degli strumenti e dei meccanismi esistenti e in grado di colmare le restanti lacune; |
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AL. |
considerando che l'introduzione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe lasciare impregiudicata la diretta applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, TUE; |
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1. |
raccomanda, fino all'eventuale revisione del trattato, la creazione di un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che comprenda tutti i soggetti interessati e chiede, pertanto, alla Commissione di presentare, entro settembre 2017, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (in appresso, «Patto DSD») sotto forma di un accordo interistituzionale che stabilisca le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE e a integrare, allineare e completare i meccanismi esistenti secondo le raccomandazioni dettagliate figuranti nell'allegato e compresa la possibilità di aderire al Patto DSD per tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione che lo desiderano; |
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2. |
invita la Commissione a impegnarsi in un dialogo significativo con la società civile, garantendo che il suo contributo e il suo ruolo siano tenuti presenti nella proposta di accordo interistituzionale; |
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3. |
raccomanda, in particolare, che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali comprenda elementi preventivi e correttivi e si applichi a tutti gli Stati membri nonché alle tre principali istituzioni dell'Unione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità; |
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4. |
ritiene che, se il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ha come scopo principale di prevenire e correggere le violazioni dei valori dell'Unione, esso dovrebbe altresì prevedere possibili sanzioni che possano fungere da deterrente efficace; |
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5. |
è del parere che le conclusioni e i pareri espressi dalla FRA nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia costituiscono una buona base per interpretare l'articolo 2 TUE e l’ambito di applicazione dei diritti sanciti dalla Carta; |
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6. |
ricorda alla Commissione che, in quanto custode dei trattati, ha il dovere di controllare e valutare la corretta attuazione delle normative dell'Unione e il rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati nel trattato da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione; raccomanda quindi di prendere in considerazione questa funzione della Commissione nel valutare la sua conformità con i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'ambito del ciclo programmatico per la democrazia, per lo Stato di diritto e per i diritti fondamentali (ciclo programmatico DSD); |
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7. |
chiede alla Commissione di riunire, a partire dal 2018, le sue relazioni tematiche annuali in materia e l'esito dei meccanismi di monitoraggio esistenti nonché gli strumenti di valutazione periodica, in modo da presentarli tutti nella stessa giornata e integrarli nel ciclo programmatico DSD; |
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8. |
ritiene importante promuovere un dialogo continuo e adoperarsi per raggiungere un consenso più solido tra l'Unione e i suoi Stati membri, con l'obiettivo di promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, al fine di tutelare i valori comuni sanciti nei trattati e nella Carta in modo pienamente trasparente e obiettivo; è fermamente convinto che i diritti fondamentali e i valori sanciti nella Carta e nei trattati non possano essere oggetto di compromesso; |
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9. |
sottolinea il ruolo fondamentale che il Parlamento e i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nella valutazione dei progressi e nel monitoraggio della conformità nell'ambito dei valori comuni dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE; osserva il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento europeo nel mantenere il necessario dialogo continuo nel quadro del consenso comune in seno all'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, tenendo conto dei cambiamenti nella nostra società; ritiene che l'attuazione di questi valori e principi debba altresì poggiare su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta; |
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10. |
raccomanda che ogni dibattito interparlamentare sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali includa la società civile e ritiene che la partecipazione civica e la forza della società civile debbano essere prese in considerazione come indicatore di democrazia; |
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11. |
invita la Commissione a presentare, entro giugno 2017, un nuovo progetto di accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di ottemperare agli obblighi sanciti nell'articolo 6 TUE, affrontando il parere 2/13 della Corte di giustizia; chiede, inoltre, al Consiglio d'Europa di aprire la Carta sociale europea alla firma di terzi, affinché la Commissione possa avviare negoziati per l'adesione dell'Unione; |
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12. |
invita il Mediatore europeo, tenendo conto delle opinioni della società, a evidenziare e consolidare all'interno di uno specifico capitolo nell'ambito della sua relazione annuale i casi, le raccomandazioni e le decisioni connessi ai diritti fondamentali dei cittadini nonché ai principi della democrazia e dello Stato di diritto; invita la Commissione ad analizzare tali raccomandazioni specifiche; |
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13. |
invita la Commissione ad adottare misure volte ad assicurare, in linea con l’articolo 47 della Carta, un accesso generalizzato dei cittadini all’assistenza legale per le persone e le organizzazioni che agiscono in giudizio nelle cause relative a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell’Unione, integrando, se del caso, i regimi nazionali e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo; |
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14. |
accoglie con favore la riforma della Corte di giustizia che prevede un graduale aumento del numero di giudici presso la Corte per gestire il carico di lavoro e ridurre la durata dei procedimenti; |
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15. |
raccomanda che il gruppo di esperti su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, («gruppo di esperti DSD»), previsto dall'accordo interistituzionale, effettui anche una valutazione sull'accesso alla giustizia a livello europeo, compresi aspetti quali l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici e dei tribunali, una professione legale indipendente, norme giuridiche certe, la durata e il costo dei contenziosi, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di assistenza legale come pure l'esistenza dei fondi necessari per tale sistema, l'attuazione delle sentenze, la portata del controllo giurisdizionale e dei ricorsi disponibili per i cittadini e le opzioni per i ricorsi collettivi transfrontalieri; ritiene in questo contesto che si debba prestare attenzione all'articolo 298, paragrafo 1, TFUE e al diritto dei cittadini dell'Unione di godere di un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente; |
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16. |
invita la Commissione a collaborare con la società civile per sviluppare e attuare una campagna di sensibilizzazione che consenta ai cittadini e ai residenti dell'Unione di appropriarsi pienamente dei propri diritti derivanti dal trattato e dalla Carta (ad esempio, libertà di espressione, libertà di assemblea e diritto di voto) e che informi in particolare i cittadini dei loro diritti in materia di ricorso in sede giudiziaria e azione legale nei casi relativi alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell'Unione; |
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17. |
chiede che sia istituita una sovvenzione per organizzare l'erogazione di fondi a supporto degli attori locali che promuovono la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali all'interno dell'Unione; |
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18. |
ricorda che, se l'Unione stabilisce requisiti sul rispetto della protezione e la promozione dei diritti umani nei suoi accordi internazionali, deve allo stesso modo garantire che le istituzioni e tutti gli Stati membri rispettino lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; |
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19. |
raccomanda inoltre che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali preveda un monitoraggio periodico sulla compatibilità degli accordi internazionali ratificati dagli Stati membri e dall'Unione recanti disposizioni di diritto primario e di diritto derivato; |
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20. |
ritiene, inoltre, che, qualora sarà presa in considerazione in futuro una revisione del trattato, si potrebbero prevedere le seguenti modifiche:
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21. |
conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; |
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22. |
ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste per il bilancio dell'Unione dovrebbero essere coperte mediante gli attuali stanziamenti di bilancio; sottolinea che per l'Unione e i suoi Stati membri, come pure per i cittadini, l'adozione e l'attuazione di tali proposte potrebbero portare a notevoli risparmi in termini di costi e di tempi, potrebbero favorire la fiducia e il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle azioni degli Stati membri e dell'Unione e potrebbero pertanto essere vantaggiose sotto il profilo economico e sociale; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al Comitato delle regioni affinché le trasmettano ai parlamenti e agli enti sub-nazionali. |
(1) ECLI:EU:C:2014:2454.
(2) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2011:865.
(4) ECLI:EU:C:2016:198.
ALLEGATO
Raccomandazioni dettagliate per un progetto di accordo interistituzionale sulle misure concernenti le procedure di monitoraggio e seguito della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE
PROGETTO DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE
PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DEMOCRAZIA, LO STATO DI DIRITTO E I DIRITTI FONDAMENTALI
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea:
visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, il quarto, il quinto e il settimo capoverso,
visti in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 11 TUE,
visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,
visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5 TUE, l'articolo 295 TFUE e i protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),
vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E sulla non discriminazione,
visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme UE a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (l'acquis), in particolare i capitoli 23 e 24,
viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,
vista la lista di controllo per lo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria, il 18 marzo 2016,
visto il «Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea» del 23 maggio 2007,
vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,
vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie,
vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,
viste le pubblicazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), tra cui la proposta di sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) contenuta nel documento della FRA del 31 dicembre 2013 dal titolo: «Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs» (I diritti fondamentali nel futuro dei settori Giustizia e Affari interni dell'Unione europea) ,
visto l'approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto dell'aprile 2008,
visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16,
vista la 25a relazione semestrale della COSAC: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny (Sviluppi nelle procedure e nelle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare) del 18 maggio 2016,
vista la lettera del 6 marzo 2013 dei ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi al Presidente della Commissione,
visto il parere della FRA dell'8 aprile 2016 sull'elaborazione di uno strumento integrato di indicatori oggettivi concernenti i diritti fondamentali atti a valutare la conformità ai valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE sulla base delle fonti di informazione esistenti,
vista la nota della Presidenza italiana dal titolo «Garantire il rispetto dello stato di diritto nell'Unione europea» del 15 novembre 2014,
viste le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, in data 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,
visti gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
visti il primo e il secondo dialogo del Consiglio sullo Stato di diritto durante le Presidenze del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, del 17 novembre 2015 e del 24 maggio 2016,
visti il meccanismo di monitoraggio e gli strumenti di valutazione periodica di cui dispone attualmente la Commissione, ivi compresi il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione della giustizia, le relazioni sulla lotta alla corruzione e l'Osservatorio dei media,
vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, intitolata «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»,
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, intitolato «Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments» (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione),
vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto»,
visto il convegno annuale sui diritti fondamentali della Commissione,
visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016,
vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (1),
vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) (2),
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(1) |
considerando che vi è la necessità di un meccanismo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che sia obiettivo, si basi sui dati, sia applicato in modo giusto ed equo a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni dell'Unione e comprenda sia la dimensione preventiva sia quella correttiva; |
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(2) |
considerando che lo scopo primario di tale meccanismo dovrebbe essere evitare le violazioni e il mancato rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e, al contempo, fornire gli strumenti necessari affinché il braccio preventivo e il braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE, nonché gli altri strumenti previsti dai trattati, siano resi operativi nella pratica; |
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(3) |
considerando che si dovrebbe evitare l'inutile creazione di nuove strutture o la duplicazione ed è preferibile, invece, integrare e incorporare gli strumenti esistenti; |
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(4) |
considerando che l'elaborazione di definizioni, norme e parametri relativi alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali non è una decisione una tantum, ma un processo permanente e interattivo che si basa sulla consultazione e il dibattito pubblico di ampia portata, il riesame periodico e la condivisione delle migliori prassi; |
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(5) |
considerando che un meccanismo può essere efficace soltanto se dispone di un ampio sostegno da parte dei cittadini dell'Unione e li rende responsabili del processo; |
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(6) |
considerando che spetta principalmente agli Stati membri garantire il rispetto delle norme comuni, ma che, qualora essi manchino di farlo, l'Unione è tenuta a intervenire per proteggere i suoi fondamenti costituzionali e far sì che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta siano garantiti a tutti i cittadini e i residenti dell'Unione, su tutto il territorio dell'Unione; |
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(7) |
considerando che è importante che tutti i livelli di governo collaborino strettamente sulla base delle loro competenze e responsabilità al fine di individuare precocemente eventuali minacce sistemiche allo Stato di diritto e di migliorare la salvaguardia dello Stato di diritto; |
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(8) |
considerando che esistono diversi strumenti per affrontare il rischio di una grave violazione dei valori dell'Unione, ma che è necessario elaborare parametri di riferimento obiettivi e chiari affinché tali strumenti siano sufficientemente rigorosi e dissuasivi per impedire violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che l'Unione non dispone di meccanismi giuridicamente vincolanti per monitorare regolarmente il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'UE da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione; |
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(9) |
considerando che, conformemente all'articolo 295 TFUE, il presente accordo interistituzionale stabilisce disposizioni volte unicamente a facilitare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, tali istituzioni agiscono nei limiti delle attribuzioni loro conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste; che il presente accordo interistituzionale lascia impregiudicate le prerogative della Corte di giustizia per quanto concerne l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione; |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
I valori essenziali e i principi fondanti dell'Unione, ossia la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, sono sostenuti in tutta l'Unione mediante un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che include la definizione, l'elaborazione, il monitoraggio e l'attuazione di tali valori e principi e che è rivolto sia agli Stati membri sia alle istituzioni dell'Unione.
Articolo 2
Il patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DSD) consiste in quanto segue:
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una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD) con raccomandazioni specifiche per paese che comprendono le relazioni della FRA, del Consiglio d'Europa e di altre autorità competenti in materia; |
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una discussione interparlamentare annuale sulla base della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; |
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— |
misure per rimediare a eventuali rischi e violazioni, come previsto dai trattati, ivi inclusa l'attivazione del braccio preventivo o del braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE; |
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— |
un ciclo programmatico per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (ciclo programmatico DSD) in seno alle istituzioni dell'Unione. |
Articolo 3
Il patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è ampliato onde integrare il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio in un singolo strumento a livello dell'Unione.
Articolo 4
La relazione europea DSD sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri è elaborata dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di esperti indipendenti (gruppo di esperti DSD) di cui all'articolo 8. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. La relazione è resa pubblica.
La relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali comprende una parte generale e le raccomandazioni specifiche per paese.
Qualora la Commissione non adotti a tempo debito la relazione europea DSD, incluse le raccomandazioni specifiche per paese, la commissione competente del Parlamento europeo può chiedere formalmente alla Commissione di fornire spiegazioni per il ritardo e di procedere tempestivamente all'adozione, al fine di non ritardare ulteriormente lo svolgimento del processo.
Articolo 5
La relazione europea DSD incorpora e integra gli strumenti vigenti, tra cui il quadro di valutazione della giustizia, l'Osservatorio del pluralismo dei media, la relazione sulla lotta alla corruzione e le procedure di valutazione tra pari sulla base dell'articolo 70 TFUE e sostituisce il meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania.
Articolo 6
L'elaborazione della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali si avvale di diverse fonti e degli strumenti vigenti per la valutazione, la segnalazione e il monitoraggio delle attività degli Stati membri, tra cui i seguenti:
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i contributi delle autorità competenti degli Stati membri in materia di rispetto della democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; |
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la FRA, in particolare lo strumento EFRIS; |
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altre agenzie specializzate dell'Unione, in particolare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ed Eurostat; |
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esperti, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni della società civile, associazioni professionali e di categoria, ad esempio di giudici, avvocati e giornalisti; |
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gli attuali indici e parametri di riferimento elaborati da organizzazioni internazionali e ONG; |
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il Consiglio d'Europa, in particolare la Commissione di Venezia, il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, e la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ); |
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organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); |
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la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre corti, tribunali e organi previsti dai trattati a livello internazionale; |
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tutte le risoluzioni o gli altri contributi pertinenti del Parlamento europeo, ivi compresa la sua relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione; |
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i contributi delle istituzioni dell'Unione. |
Tutti i contributi delle fonti di cui al presente articolo, come pure il progetto di relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali elaborato dal gruppo di esperti, ivi incluse le raccomandazioni per paese, sono resi pubblici sul sito web della Commissione.
Articolo 7
La relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è presentata in un formato armonizzato, è accompagnata da raccomandazioni specifiche per paese ed è elaborata prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
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la separazione dei poteri; |
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la natura imparziale dello Stato; |
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la reversibilità delle decisioni politiche dopo le elezioni; |
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l’esistenza di controlli ed equilibri istituzionali atti a garantire che l'imparzialità dello Stato non venga messa in discussione; |
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la continuità dello Stato e delle istituzioni, basata sull'immutabilità della Costituzione; |
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la libertà e il pluralismo dei media; |
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la libertà di espressione e la libertà di riunione; |
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la promozione dello spazio civico e i meccanismi efficaci per il dialogo civile; |
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il diritto alla partecipazione democratica attiva e passiva nell'ambito delle elezioni e democrazia partecipativa; |
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l’integrità e l’assenza di corruzione; |
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la trasparenza e la responsabilità; |
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la legalità; |
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la certezza giuridica; |
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la prevenzione dell'abuso o dello sviamento di potere; |
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l’uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione; |
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l’accesso alla giustizia: indipendenza e imparzialità, giusto processo, giustizia costituzionale (ove applicabile), una professione legale indipendente; |
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gli aspetti particolarmente problematici legati allo Stato di diritto: corruzione, conflitto di interessi, raccolta di dati personali e sorveglianza; |
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i titoli da I a VI della Carta; |
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la CEDU e i relativi protocolli. |
Articolo 8
La valutazione della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri è realizzata da un gruppo rappresentativo di esperti indipendenti (gruppo di esperti DSD), che si occupa anche di elaborare i progetti di raccomandazioni specifiche per paese, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa dei dati e delle informazioni disponibili.
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8.1. |
Il gruppo di esperti DSD è composto dai seguenti membri:
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8.2. |
Il gruppo di esperti DSD elegge un presidente tra i suoi membri. |
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8.3. |
Allo scopo di agevolare lo sviluppo del progetto di relazione europea DSD e dei progetti di raccomandazioni per paese, la Commissione provvede a che il gruppo di esperti disponga di una segreteria, che ne consente l'efficiente funzionamento, in particolare mediante la raccolta di fonti di informazioni e dati che devono essere oggetto di esame e valutazione, nonché fornendo un sostegno amministrativo durante il processo di elaborazione. |
Articolo 9
Il gruppo di esperti DSD valuta ciascuno Stato membro per quanto attiene agli aspetti di cui all'articolo 7 e individua gli eventuali rischi e infrazioni. Ciascun membro del gruppo di esperti effettua l'analisi in modo anonimo e indipendente, onde salvaguardare l'indipendenza del gruppo di esperti e l'obiettività della relazione europea DSD. I membri del gruppo di esperti possono, tuttavia, consultarsi a vicenda per discutere dei metodi e delle norme concordati.
I metodi di valutazione sono sottoposti a un riesame su base annuale da parte del gruppo di esperti e, ove necessario, sono oggetto di ulteriore elaborazione, definizione, integrazione e modifica di comune accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, previa consultazione con i parlamenti nazionali, gli esperti e la società civile.
Articolo 10
L'adozione della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali da parte della Commissione avvia la discussione interparlamentare e la discussione in seno al Consiglio, destinate a tenere conto dei risultati della relazione europea DSD e delle raccomandazioni specifiche per paese, attraverso le seguenti fasi:
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il Parlamento europeo organizza una discussione interparlamentare sulla base della relazione europea DSD e approva una risoluzione. Tale discussione deve essere organizzata in modo da assicurare la definizione dei parametri e degli obiettivi da raggiungere nonché fornire gli strumenti per valutare i cambiamenti da un anno all'altro nell'ambito del consenso esistente in seno all'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Occorre accelerare le procedure necessarie per creare tali strumenti, che non solo consentano di monitorare in modo immediato ed efficace i cambiamenti annuali, bensì assicurino anche la conformità con gli impegni assunti da tutte le parti interessate; |
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la discussione interparlamentare annuale rientra in un dialogo pluriennale strutturato tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e i parlamenti nazionali e coinvolge altresì la società civile, la FRA e il Consiglio d'Europa; |
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il Consiglio tiene una discussione annuale, prendendo le mosse dal suo dialogo sullo Stato di diritto, sulla base della relazione europea DSD, e adotta conclusioni che invitano i parlamenti nazionali a fornire una risposta alla relazione europea, alle proposte o alle riforme in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; |
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— |
sulla base della relazione europea DSD, la Commissione può decidere di avviare una procedura di «infrazione sistemica» a norma dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 258 TFUE, raggruppando diversi casi di infrazione; |
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sulla base della relazione europea DSD, dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione può decidere di presentare una proposta di valutazione dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle politiche dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 70 TFUE. |
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10.1 |
Sulla base della relazione europea DSD, se uno Stato membro ottempera a tutti gli aspetti di cui all'articolo 7 non sono necessarie ulteriori azioni. |
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10.2 |
Sulla base della relazione europea DSD, se uno Stato membro non adempie a uno o più aspetti tra quelli elencati all'articolo 7, la Commissione procede senza indugio ad avviare un dialogo con lo Stato membro in questione, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese.
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10.3. |
Sulla base della relazione europea DSD, se le raccomandazioni specifiche per paese su uno Stato membro includono una valutazione del gruppo di esperti in base alla quale esiste una violazione grave e persistente — ossia che aumenta o rimane invariata nell'arco di almeno due anni — dei valori di cui all'articolo 2 TUE e vi sono motivi sufficienti per invocare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, senza indugio, svolgono ciascuno una discussione sulla questione e ogni istituzione adotta una decisione motivata, che è resa pubblica. |
Articolo 11
I diritti fondamentali sono inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative della Commissione, conformemente al punto 25 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio».
Il gruppo di esperti DSD, di cui all'articolo 8, valuta il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 12
Si istituisce un gruppo di lavoro interistituzionale sulla valutazione d'impatto (gruppo di lavoro) allo scopo di migliorare la cooperazione interistituzionale sulle valutazioni d'impatto e creare una cultura di rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. Il gruppo consulta gli esperti nazionali già nella fase iniziale in modo da essere in grado di prevedere meglio i problemi relativi all'attuazione negli Stati membri e contribuire a superare le differenze di interpretazione e comprensione tra le diverse istituzioni dell'Unione per quanto riguarda l'impatto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto sugli atti legislativi dell'Unione. Il gruppo di lavoro si basa sugli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio, sulla strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sugli orientamenti operativi della Commissione per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione, sullo strumento n. 24 dello strumentario (toolbox) per legiferare meglio, nonché sull'articolo 38 del regolamento del Parlamento europeo, al fine di assicurare il rispetto e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
Articolo 13
Le prossime relazioni annuali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relative all'applicazione e al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'Unione sono presentate insieme al ciclo programmatico annuale DSD della relazione europea DSD:
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relazione annuale sull'applicazione della Carta; |
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relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione; |
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relazione annuale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il ….
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio dell'Unione europea
Il Presidente
Per la Commissione europea
Il Presidente
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0173
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0286.
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Mercoledì 26 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/178 |
P8_TA(2016)0412
Revisione intermedia del QFP
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 (2016/2931(RSP))
(2018/C 215/26)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare l'articolo 2, |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), |
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visto l'accordo interistituzionale (AII) del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (4), |
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visti la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604) e il documento di accompagnamento SWD(2016)0299, |
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vista la proposta, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, di modifica dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria COM(2016)0606, |
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vista la dichiarazione della Commissione del 25 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per i bilanci, |
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visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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1. |
sottolinea la sua costante preoccupazione per l'insufficienza delle risorse disponibili nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); richiama l'attenzione sul numero di nuove crisi e priorità emerse nel corso degli ultimi anni, in particolare la crisi migratoria e dei rifugiati, le emergenze esterne, le questioni di sicurezza interna, la crisi del settore agricolo, il finanziamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e la persistenza di un tasso di disoccupazione elevato, soprattutto tra i giovani; sottolinea altresì la recente ratifica dell'accordo sul cambiamento climatico da parte dell'UE; |
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2. |
sottolinea che, in seguito al riesame del funzionamento del QFP nella prima metà dell'attuale periodo di programmazione, presentato nella propria risoluzione del 6 luglio 2016, una risposta adeguata a tali sfide richiede un volume sostanziale di fondi supplementari a titolo del bilancio dell'UE, che non è stato possibile erogare in toto nei primi anni dell'attuale periodo a causa delle scarse risorse finanziarie disponibili nell'ambito dell'attuale QFP; sottolinea la necessità che il bilancio dell'UE europea sia all'altezza degli impegni politici assunti e degli obiettivi strategici dell'Unione europea; ricorda in tale contesto l'articolo 311 TFUE, secondo cui «l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche»; |
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3. |
ritiene che la revisione del quadro finanziario pluriennale rappresenti un'occasione unica per far fronte alle difficoltà di bilancio che stanno compromettendo la credibilità dell'Unione europea; invita pertanto il Consiglio ad assumersi la responsabilità di passare dalle parole ai fatti e di garantire un bilancio dell'UE realistico, credibile, coerente e sostenibile per gli anni restanti dell'attuale periodo di programmazione; ritiene che la revisione debba mirare a garantire l'equilibrio tra il conseguimento delle priorità politiche a lungo termine dell'Unione e la risposta alle nuove sfide emergenti; ribadisce la propria posizione di principio, secondo cui le nuove iniziative politiche non devono essere finanziate a scapito dei programmi e delle politiche esistenti dell'Unione; evidenzia la necessità di un bilancio dell'UE più trasparente e accessibile ai cittadini europei, affinché questi ultimi possano ritrovare la fiducia nel progetto europeo; |
Quadro per i negoziati immediati sulla revisione del QFP
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4. |
rammenta che una delle sue principali richieste durante i negoziati sulla definizione dell'attuale QFP è stato l'obbligo di revisione post-elettorale del quadro finanziario stesso; accoglie con favore, pertanto, la decisione della Commissione di proporre una revisione del regolamento sul QFP e dell'AII, dopo aver riesaminato il funzionamento del QFP 2014-2020, come sancito all'articolo 2 del regolamento sul QFP; ritiene che tale proposta costituisca un buon punto di partenza per i negoziati; |
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5. |
ribadisce che la propria risoluzione sul QFP del 6 luglio 2016 costituisce il mandato negoziale per il prossimo quadro finanziario pluriennale, compresi tutti gli aspetti della revisione intermedia, nonché importanti elementi relativi al QFP post 2020; |
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6. |
sottolinea la necessità che tutte le modifiche approvate nell'ambito della revisione in oggetto siano attuate senza indugio e integrate già nel bilancio dell'UE per il 2017; esorta il Consiglio a reagire in maniera costruttiva e celere alla proposta della Commissione e a conferire senza ulteriori indugi alla sua presidenza un mandato negoziale; è pronto a intavolare immediatamente negoziati sostanziali con il Consiglio sulla revisione intermedia del QFP nel contesto della procedura di conciliazione sul bilancio 2017 e sulla base di un calendario deciso di comune accordo e di specifiche modalità di negoziato; si rammarica che, laddove la conciliazione di bilancio sta per iniziare, il Consiglio non è ancora pronto ad avviare i negoziati sul QFP; ribadisce l'intenzione di trovare un accordo su entrambi i fascicoli entro la fine del 2016; |
La risposta del Parlamento alla proposta della Commissione: verso un accordo ambizioso sulla revisione del QFP
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7. |
valuta positivamente le modifiche proposte al pacchetto relativo al QFP, segnatamente in tema di flessibilità; deplora, tuttavia, che la Commissione non abbia proposto un ritocco verso l'alto dei massimali dell'attuale QFP, che costituirebbe una soluzione chiara e sostenibile al problema della copertura del fabbisogno stimato per le politiche dell'UE fino alla fine del periodo in questione; sottolinea la propria posizione riguardo all'insufficienza dei massimali delle rubriche 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), 1b (Coesione economica, sociale e territoriale), 3 (Sicurezza e cittadinanza) e 4 (Europa globale), massimali che vanno pertanto rivisti al rialzo se l'Unione intende realmente affrontare le sfide e conseguire i suoi obiettivi politici; |
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8. |
ricorda, in particolare, le proprie richieste tese a compensare pienamente i tagli imputabili al FEIS subiti dal programma Orizzonte 2020 e dal Meccanismo per collegare l'Europa, a proseguire l'Iniziativa per l'occupazione giovanile con lo stesso volume annuale di stanziamenti degli esercizi 2014 e 2015, e a incrementare sensibilmente le risorse disponibili nelle rubriche 3 e 4 per far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati; valuta positivamente il pacchetto generale di incrementi mirati aggiuntivi proposto dalla Commissione, che può essere finanziato nel rispetto dei margini disponibili fino alla fine del periodo, ma sottolinea che tale proposta non è all'altezza delle aspettative del Parlamento europeo negli ambiti in questione; |
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9. |
rileva che la proposta della Commissione relativa agli importi e stimata a 12,8 miliardi di EUR comprende diversi elementi; richiama l'attenzione, in particolare, sulle integrazioni di Orizzonte 2020 e del CEF-Trasporti (0,4 mld di EUR ciascuno), di Erasmus+ e COSME (0,2 mld di EUR ciascuno) e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (1 mld di EUR), per un totale di 2,2 miliardi di EUR di nuovi stanziamenti; constata che un certo numero di proposte legislative presentate dalla Commissione, parallelamente alla revisione intermedia del QFP (proroga del FEIS, piano di investimenti esterni, incluso il quadro di partenariato sulla migrazione e l'iniziativa WIFI4EU) richiedono un importo supplementare di 1,6 miliardi di EUR; ricorda che, al momento di presentare il progetto di bilancio 2017, la Commissione ha già incorporato un incremento di 1,8 miliardi di EUR per la migrazione, aggiornando la sua pianificazione finanziaria per un importo di 2,55 miliardi di EUR a titolo della rubrica 3, a seguito delle procedure legislative in corso; segnala, inoltre, il fatto che la quota degli incrementi proposti alla sottorubrica 1a e alla rubrica 4 sono già ripresi nella lettera rettificativa n. 1/2017; osserva, infine, che l'adeguamento tecnico delle dotazioni per la politica di coesione, pari a 4,6 miliardi di EUR, è ascrivibile a un esercizio tecnico della Commissione ed è già stato autorizzato nel quadro dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017; |
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10. |
ritiene che la mobilità dei giovani sia essenziale per rafforzare la coscienza e l'identità europee, soprattutto per contrastare le minacce del populismo e la disinformazione dilagante; considera un imperativo politico la necessità di investire maggiormente nella gioventù europea attraverso il bilancio dell'Unione; si esprime a favore dell'attuazione di nuove iniziative, come il programma «Pass Interrail per l'Europa al 18esimo compleanno», recentemente proposto, che assegnerebbe a ogni cittadino europeo al compimento del 18o anno di età un pass Interrail gratuito; chiede che, nel quadro della revisione intermedia del QFP, sia garantito l'adeguato finanziamento di questa proposta; |
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11. |
è deciso a risolvere in maniera inequivocabile il problema dell'iscrizione in bilancio dei pagamenti per gli strumenti speciali del QFP; ricorda il conflitto di interpretazione irrisolto tra Commissione e Parlamento, da un lato, e Consiglio, dall'altro, che ha avuto un ruolo centrale in tutti i negoziati annuali sul bilancio nell'ambito dell'attuale QFP; ribadisce la convinzione che anche gli stanziamenti di pagamento risultanti dalla mobilitazione di strumenti speciali in stanziamenti d'impegno debbano essere contabilizzati al di sopra dei massimali di pagamento annuali del QFP; ritiene che, in base all'analisi e alle previsioni della Commissione, i massimali dei pagamenti del QFP in corso possano essere mantenuti soltanto se la questione è risolta in tal senso; |
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12. |
esprime profonda preoccupazione per gli attuali ritardi nell'attuazione dei programmi UE nell'ambito della gestione concorrente, come dimostrato in particolare nel PBR n. 4/2016, che riduce di 7,3 miliardi di EUR il livello dei pagamenti iscritti in bilancio per il 2016; prevede che tali ritardi comporteranno un ingente accumulo di richieste di pagamento verso la fine dell'attuale QFP; rammenta che nel corso dell'esercizio 2015 gli impegni da liquidare sono ritornati agli elevati livelli del passato e che gli importi da finanziare a carico dei bilanci futuri sono saliti a 339 miliardi di EUR; è fermamente convinto che occorra fare tutto il possibile per evitare l'arretrato di fatture non pagate come quello che si è registrato nel periodo precedente; si pronuncia fermamente, a tal fine, a favore di un nuovo piano di pagamento vincolante per il periodo 2016-2020, che dovrà essere elaborato e concordato tra le tre istituzioni; ritiene, inoltre, che il pieno utilizzo del margine globale per i pagamenti senza alcun tetto annuale sia una condizione sine qua non per affrontare tale sfida; |
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13. |
ribadisce la posizione che sostiene da tempo, secondo cui qualsiasi eccedenza risultante dalla sottoesecuzione del bilancio dell'UE o da sanzioni pecuniarie dovrebbe essere contabilizzata come entrata straordinaria nel bilancio, senza alcun corrispondente adeguamento dei contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL); deplora che la Commissione non abbia incluso tale aspetto nella sua proposta di revisione intermedia del QFP; |
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14. |
sottolinea che le disposizioni in materia di flessibilità si sono dimostrate indispensabili nei primi anni dell'attuale QFP per finanziare la risposta alla crisi migratoria e dei rifugiati e le nuove iniziative politiche al di là di quanto sarebbe stato possibile con i rigidi massimali del QFP; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di prorogare ulteriormente tali disposizioni; sostiene, in particolare, l'abolizione dei vincoli all'entità e alla portata del margine globale per gli impegni, come richiesto anche dal Parlamento; rileva che i nuovi importi annuali proposti per lo strumento di flessibilità e la riserva per gli aiuti d'urgenza sono prossimi ai livelli reali raggiunti nel 2016 in ragione dei riporti, a fronte della propria richiesta di un importo pressoché doppio (rispettivamente, 2 miliardi di EUR e 1 miliardo di EUR); |
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15. |
sottolinea che la sua massima priorità è l'esecuzione efficace del bilancio dell'UE; accoglie con particolare favore la proposta della Commissione di rendere nuovamente disponibili nel bilancio dell'UE gli stanziamenti disimpegnati derivanti dalla mancata attuazione degli interventi cui erano stati originariamente destinati e sottolinea che questa era una delle principali richieste formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul QFP del 6 luglio 2016; sottolinea che tali disimpegni sono di fatto stanziamenti già autorizzati dall'autorità di bilancio al fine di essere pienamente utilizzati e, pertanto, non possono essere considerati un onere nuovo o aggiuntivo per l'erario pubblico degli Stati membri; |
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16. |
approva la proposta della Commissione relativa alla creazione di una riserva di crisi dell'UE come strumento di reazione rapida alle crisi, nonché a eventi con gravi incidenze umanitarie o di sicurezza; ritiene che la mobilitazione di tale strumento speciale in caso di crisi possa offrire una soluzione chiara ed efficace alla necessità di finanziamenti aggiuntivi; conviene con la proposta della Commissione di avvalersi degli stanziamenti disimpegnati, ma sostiene che non possono costituire l'unica fonte di finanziamento per lo strumento in questione; |
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17. |
ribadisce il principio fondamentale dell'unità del bilancio dell'Unione, posto a repentaglio dal moltiplicarsi di fondi multinazionali; chiede pertanto la rapida applicazione di tale principio e, al contempo, che gli sia consentito di esercitare il necessario controllo parlamentare sui fondi in questione; |
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18. |
ritiene che la revisione in corso dell'AII costituisca un'ottima occasione per garantire che le condizioni di voto per la mobilitazione degli strumenti speciali del QFP siano armonizzate e uniformate con quelle che si applicano all'adozione del bilancio generale dell'Unione; chiede che le disposizioni in materia siano modificate di conseguenza; |
Proposte legislative parallele
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19. |
condivide pienamente l'intento della Commissione di semplificare la normativa finanziaria e considera tale elemento un tassello importante della revisione intermedia del QFP; prende atto, in proposito, della proposta della Commissione di rivedere integralmente il regolamento finanziario, come pure di modificare 15 regolamenti settoriali; sottolinea che la semplificazione dovrebbe puntare al miglioramento e alla razionalizzazione del quadro di esecuzione per i beneficiari; si impegna per il conseguimento di un risultato positivo in quest'ottica entro un periodo di tempo adeguato; |
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20. |
rileva che le proposte legislative sulla proroga del FEIS, sul piano di investimenti esterni (tra cui il quadro di partenariato sulla migrazione) e su WIFI4EU, che la Commissione ha presentato contemporaneamente alle proposte sulla revisione intermedia del QFP, saranno decise dal Parlamento e dal Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria; |
Verso un QFP post 2020
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21. |
richiama l'attenzione sul fatto che la revisione intermedia del QFP dovrebbe anche essere l'inizio di un processo di ricerca del consenso per il QFP post 2020; sottolinea che dovrebbero essere assunti rigorosi impegni in tale contesto, in particolare per far fronte alla riforma del sistema delle risorse proprie, compresa la creazione di nuove risorse proprie in grado di ridurre sensibilmente la quota dei contributi al bilancio dell'UE sulla base dell'RNL, nonché la graduale eliminazione di ogni forma di correzione, come pure per allineare la durata del QFP ai cicli politici delle istituzioni; |
o
o o
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22. |
invita la Commissione a fornire all'autorità di bilancio tutte le informazioni del caso sulle implicazioni finanziarie per l'attuale QFP del referendum britannico del 23 giugno 2016 e, successivamente, del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, fatto salvo l'esito dei futuri negoziati tra le due parti; |
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23. |
sottolinea che la pace e la stabilità sono valori fondamentali che devono essere difesi dall'Unione; ritiene che occorra preservare l'Accordo del Venerdì santo, che si è dimostrato essenziale per la pace e la riconciliazione; sottolinea la necessità di misure e programmi specifici per garantire il sostegno alle regioni particolarmente colpite in caso di un recesso negoziato dall'UE sulla base dell'articolo 50 del trattato di Lisbona; |
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24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli altri organi interessati, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0309.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/182 |
P8_TA(2016)0416
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016 (2016/2101(INI))
(2018/C 215/27)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 136, |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2016 sul semestre europeo 2016: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2016)0321), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016 (EUCO 26/16), |
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vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016 (1), |
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vista la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 dal titolo «Semestre europeo 2016: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011» (COM(2016)0095), |
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viste le relazioni della Commissione dal titolo «Analisi annuale della crescita 2016» (COM(2015)0690), «Relazione 2016 sul meccanismo di allerta» (COM(2015)0691) e «Progetto di relazione comune sull'occupazione» (COM(2015)0700), la raccomandazione della Commissione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2015)0692) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020, presentata dalla Commissione il 26 novembre 2015 (COM(2015)0701), |
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vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa», |
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vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (2), |
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vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (3), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012), |
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visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903), |
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visto il Libro verde della Commissione del 18 febbraio 2015 intitolato «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (COM(2015)0063), |
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vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo «Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento» (COM(2015)0302), |
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viste le sue risoluzioni del 5 febbraio 2013 (5) e del 15 settembre 2016 (6) dal titolo «Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti», |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0309/2016), |
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A. |
considerando che le previsioni della primavera 2016 della Commissione segnano un tasso di crescita dell'1,6 % per la zona euro e dell'1,8 % per l'UE nel 2016; |
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B. |
considerando che l'Europa risulta ancora interessata da un profondo deficit di investimenti, e che è necessario aumentare la domanda interna e correggere gli squilibri macroeconomici, incrementando nel contempo gli investimenti nell'UE; |
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C. |
considerando che la disoccupazione in generale (e quella strutturale in particolare) nell'Unione europea rimane una delle principali sfide cui gli Stati membri devono far fronte, poiché si attesta attualmente a un tasso molto elevato (10,5 milioni di disoccupati di lungo periodo nell'UE); che, sebbene i dati siano leggermente migliorati rispetto agli anni precedenti, i tassi di disoccupazione e disoccupazione giovanile generali nelle periferie europee sono ancora significativamente superiori al tasso medio registrato nell'Unione nel suo complesso; |
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D. |
considerando che il calo dei prezzi del petrolio e la lenta crescita economica a inizio 2016 sembrano ulteriori fattori della diminuzione del tasso di inflazione a livelli inferiori allo zero; |
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E. |
considerando che gli sviluppi politici quali l'esito del referendum nel Regno Unito e le relazioni con la Russia, nonché le incertezze nello sviluppo economico globale, hanno contribuito ulteriormente a inibire gli investimenti; |
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F. |
considerando che l'afflusso di rifugiati negli Stati membri ha altresì messo a dura prova gli investimenti negli Stati membri; |
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G. |
considerando che le raccomandazioni del semestre europeo agli Stati membri hanno un tasso di reattività simile alle raccomandazioni unilaterali dell'OCSE (29 % rispetto al 30 % nel 2014); |
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H. |
considerando che, nella sua risoluzione sull'analisi annuale della crescita 2016, il Parlamento europeo ha accolto con favore la migliore combinazione di politiche sottolineando nel contempo la necessità di un'attenzione specifica alla zona euro; che il Parlamento ha altresì sottolineato l'importanza di aumentare gli investimenti, le riforme sostenibili e la responsabilità di bilancio, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente i livelli di crescita e la ripresa in Europa; |
Le sfide in Europa nel contesto del rallentamento economico globale
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1. |
osserva con preoccupazione che l'economia dell'UE crescerà meno rispetto alle previsioni economiche europee della primavera 2016, in quanto il PIL della zona euro dovrebbe aumentare solo dell'1,6 %, raggiungendo l'1,8 % nel 2017; |
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2. |
sottolinea che le sfide dell'UE sono legate al deterioramento del contesto internazionale, alla mancata attuazione di riforme sostenibili e alle divergenze in termini di risultati economici e sociali raggiunti nelle diverse zone dell'Unione; sottolinea la necessità di aumentare la crescita, la coesione, la produttività e la competitività; ritiene che la mancanza di investimenti sostenibili e le carenze nel completamento del mercato unico privino l'Unione europea del suo pieno potenziale di crescita; |
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3. |
accoglie con favore l'attenzione riservata dalla Commissione, nell'ambito delle sue raccomandazioni specifiche per paese 2016, alle tre priorità principali per rafforzare ulteriormente la crescita economica: promuovere gli investimenti per l'innovazione, la crescita e la creazione di posti di lavoro, portare avanti riforme strutturali socialmente equilibrate e incoraggiare una gestione responsabile delle finanze pubbliche; sottolinea, tuttavia, che la Commissione potrebbe fare di più per rafforzare la sostenibilità di bilancio conformemente al patto di stabilità e crescita, avvalendosi pienamente delle relative clausole di flessibilità, in linea con la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 (COM(2015)0012); |
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4. |
riconosce l'importanza della coerenza tra gli strumenti della politica di coesione e il quadro più ampio di governance economica, nell'intento di sostenere gli sforzi di recupero necessari per raggiungere la conformità con le norme del semestre europeo; sottolinea, tuttavia, che la legittimità della politica di coesione deriva dai trattati e che tale politica è espressione della solidarietà europea, che come obiettivo principale ha il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'UE mediante la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il finanziamento degli investimenti legati agli obiettivi di Europa 2020 e l'avvicinamento dell'UE ai suoi cittadini; è pertanto del parere che le misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE con una sana governance economica dovrebbero essere applicate con discernimento e in modo equilibrato, ma solo in ultima istanza, e che i loro effetti dovrebbero essere segnalati; ricorda, inoltre, che l'applicazione di tali misure dovrebbe essere sempre giustificata e trasparente e dovrebbe tenere sempre conto della situazione socioeconomica specifica dello Stato membro in questione, al fine di non intralciare gli investimenti regionali e locali, che sono assolutamente essenziali per le economie degli Stati membri e, in particolare, per le piccole e medie imprese (PMI), dal momento che questi investimenti massimizzano la crescita e la creazione di posti di lavoro e stimolano la competitività e la produttività, soprattutto in periodi di forte pressione sulla spesa pubblica; attira l'attenzione, per quanto riguarda i casi dei due Stati membri oggetto delle decisioni del Consiglio del 12 luglio 2016, che hanno stabilito sanzioni nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla proposta della Commissione del 27 luglio 2016 e sulla successiva decisione del Consiglio dell'8 agosto 2016 di annullare le ammende che avrebbero potuto essere inflitte, tenendo conto della richiesta motivata degli Stati membri in parola, del difficile contesto economico, degli sforzi compiuti da entrambi nel settore delle riforme e dei loro impegni a rispettare le regole del patto di stabilità e crescita; ritiene in tale contesto che la proposta di sospendere una parte degli impegni del 2017 a titolo dei fondi SIE, nel quadro delle misure che collegano la loro efficacia con una robusta governance economica, dovrebbe tener conto del parere del Parlamento, espresso durante il dialogo strutturato; |
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5. |
accoglie con favore l'approccio costante della Commissione volto a limitare il numero di raccomandazioni, nonché i suoi sforzi tesi a razionalizzare il semestre includendo principalmente temi chiave prioritari sul piano macroeconomico e sociale nell'ambito della definizione degli obiettivi strategici per i 18 mesi successivi; ribadisce che ciò agevola l'attuazione delle raccomandazioni in base a una serie esaustiva e significativa di criteri sociali ed economici esistenti; sottolinea che una riduzione del numero di raccomandazioni dovrebbe portare anche a un orientamento tematico migliore; sottolinea la necessità di ridurre le disparità economiche tra gli Stati membri e di raggiungere una convergenza verso l'alto; |
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6. |
sostiene pienamente gli sforzi compiuti per garantire una maggiore titolarità nazionale nella formulazione e nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese come processo di riforma continuo; ritiene che, al fine di aumentare la titolarità nazionale e promuovere l'efficace attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, e poiché le autorità locali e regionali devono attuare più della metà delle raccomandazioni specifiche per paese, queste ultime dovrebbero essere chiaramente enunciate in base a priorità strutturate e ben definite a livello europeo, con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e delle autorità locali e regionali ove opportuno; ribadisce che, alla luce della ripartizione dei poteri e delle competenze nei diversi Stati membri, l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese potrebbe migliorare con la partecipazione attiva delle autorità locali e regionali e, a tal fine, sostiene la proposta di un codice di condotta per il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nel semestre europeo, come proposto dal Comitato delle regioni; chiede agli Stati membri di garantire un adeguato controllo democratico dei programmi nazionali di riforma nei rispettivi parlamenti nazionali; |
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7. |
sottolinea che la lunga crisi economica dell'Europa ha messo in evidenza la forte necessità di facilitare gli investimenti in settori quali l'istruzione, l'innovazione e la ricerca e sviluppo, rafforzando nel contempo la competitività dell'UE mediante il perseguimento di riforme strutturali sostenibili per stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità e l'attuazione di politiche di bilancio responsabili volte a creare un contesto migliore per il lavoro, le imprese (in particolare le PMI) e gli investimenti; prende atto dell'impatto del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dopo un anno di funzionamento; sottolinea l'importanza di rafforzare l'utilizzo del FEIS nelle regioni meno sviluppate e in transizione e il carattere realmente supplementare dei suoi investimenti pur intensificando gli sforzi per sviluppare piattaforme di investimento, anche a livello regionale; |
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8. |
evidenzia che i tassi di disoccupazione tuttora troppo elevati, in particolare quelli della disoccupazione giovanile, dimostrano come la capacità di creare un'occupazione di qualità sia ancora limitata in vari Stati membri; sottolinea che sono necessari ulteriori interventi, in consultazione con le parti sociali e secondo le prassi nazionali, per rafforzare gli investimenti nelle competenze, rendere i mercati del lavoro più inclusivi e ridurre l'esclusione sociale e le crescenti disuguaglianze di reddito e ricchezza, mantenendo nel contempo una solida gestione di bilancio; osserva che sono necessarie misure di sostegno per facilitare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI, se si vuole affrontare in modo efficace la disoccupazione costantemente elevata in molti Stati membri; |
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9. |
sottolinea che l'attuale situazione economica, che unisce eccedenze di liquidità a tassi di interesse prossimi alla soglia dello zero, prospettive di domanda debole e investimenti e spese limitati da parte delle famiglie e delle imprese, impone l'attuazione della nuova combinazione di politiche presentata dalla Commissione allo scopo di creare occupazione; osserva che la politica monetaria da sola non è sufficiente a stimolare la crescita se mancano gli investimenti e riforme strutturali sostenibili; |
Priorità e obiettivi delle raccomandazioni del 2016
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10. |
sottolinea la raccomandazione della Commissione concernente l'uscita di tre Stati membri dalla procedura per i disavanzi eccessivi; conviene con la Commissione sul fatto che le attuali eccedenze elevate e significative delle partite correnti suggeriscono la necessità di stimolare la domanda e gli investimenti, in particolare quelli a lungo termine, per far fronte alle sfide future nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, dell'economia digitale, dell'istruzione, dell'innovazione e della ricerca, dei cambiamenti climatici, dell'energia, della tutela ambientale e dell'invecchiamento demografico; invita la Commissione a continuare a promuovere politiche di bilancio responsabili e sostenibili che sostengano la crescita e la ripresa in tutti gli Stati membri, ponendo maggiore enfasi sugli investimenti e su una spesa pubblica efficace e sostenendo riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate; |
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11. |
prende atto che sono necessarie ulteriori misure per aumentare le opportunità di finanziamento, in particolare per le PMI, e ridurre i prestiti in sofferenza nella zona euro conformemente alla legislazione dell'UE, al fine di rendere più sani i bilanci delle banche e quindi aumentare la loro capacità di concedere prestiti all'economia reale; sottolinea l'importanza di completare gradualmente e attuare l'Unione bancaria e sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali allo scopo di creare un contesto stabile per gli investimenti e la crescita ed evitare la frammentazione del mercato finanziario della zona euro; |
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12. |
sottolinea il fatto che gli investimenti privati finora hanno registrato un ritardo e non sono riusciti a portare una crescita sostenibile e inclusiva nell'UE né a contribuire al miglioramento del contesto imprenditoriale; ritiene che la politica monetaria debba essere accompagnata da adeguate politiche fiscali miranti a migliorare la crescita nell'UE, in linea con le norme del patto di stabilità e crescita, comprese le clausole sulla flessibilità; rileva che gli investimenti a livello di governi subnazionali sono diminuiti drasticamente negli ultimi anni, pur attestandosi ancora a circa il sessanta per cento degli investimenti pubblici nell'UE; sottolinea che gli strumenti della politica di investimento, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici e i fondi strutturali e d'investimento europei, richiedono una combinazione adeguatamente calibrata e una complementarità tra di essi allo scopo di potenziare il valore aggiunto della spesa dell'Unione attirando risorse aggiuntive dagli investitori privati; sottolinea, pertanto, che il programma di sostegno alle riforme strutturali dovrebbe coinvolgere le autorità locali e regionali nella fase di ideazione del progetto delle riforme strutturali in questione; |
Risposte politiche e conclusioni
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13. |
sottolinea la necessità di migliorare la capacità complessiva dell'UE di generare crescita, creare e mantenere posti di lavoro di qualità e quindi far fronte agli elevati livelli di disoccupazione istituendo un quadro normativo favorevole alla crescita; considera che la migrazione potrebbe contribuire a compensare gli effetti negativi dell'invecchiamento della popolazione, in funzione della capacità degli Stati membri di usare in modo migliore le competenze dei migranti e di adattare i sistemi di gestione della migrazione lavorativa alle esigenze del mercato del lavoro; |
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14. |
sottolinea l'importanza di sistemi d'istruzione inclusivi che promuovano l'innovazione e la creatività e insegnino competenze pertinenti al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda l'istruzione professionale; osserva che dovrebbe essere mantenuto un giusto compromesso, evitando una corsa al ribasso negli stipendi e negli standard occupazionali, tra i costi economici, sociali e umani secondo i valori dell'UE di solidarietà e sussidiarietà, concentrandosi nel contempo sugli investimenti nel capitale umano, nella ricerca e lo sviluppo, nel miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione professionale, compreso l'apprendimento permanente; reputa che siano necessarie politiche ben concepite per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo allo scopo di sostenere la produttività, creare una crescita sostenibile stabile e contribuire ad affrontare le attuali sfide strutturali, colmando così il divario di innovazione esistente con le altre economie; |
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15. |
invita la Commissione ad assegnare la priorità alle misure volte a ridurre gli ostacoli a maggiori flussi di investimenti e scambi, che a livello di UE sorgono dalla mancanza di chiarezza in merito alle strategie da seguire, soprattutto nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'economia digitale; prende atto degli effetti sui prestiti bancari in seguito all'adozione dell'Unione bancaria e, a livello nazionale, degli ordinamenti giuridici onerosi, della corruzione, della mancanza di trasparenza nel settore finanziario, della burocrazia obsoleta, della digitalizzazione inadeguata dei servizi pubblici, dell'errata allocazione delle risorse, della presenza di ostacoli al mercato interno nel settore bancario e assicurativo e dei sistemi d'istruzione che continuano a non essere in sincronia con i requisiti del mercato del lavoro e del completamento del mercato unico; |
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16. |
deplora il fatto che nell'ambito della strategia Europa 2020, primo programma dell'UE ad annoverare la lotta contro la povertà tra i suoi elementi, l'obiettivo di ridurre la povertà nell'Unione non sarà conseguito; ritiene che l'obiettivo della lotta contro la povertà dovrebbe essere incluso fin dalle prime fasi delle politiche dell'UE; |
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17. |
sottolinea l'importanza di evitare un cuneo fiscale eccessivo sul lavoro, dato che un'imposizione fiscale eccessiva disincentiva gli inattivi, i disoccupati, le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e i cittadini con un reddito basso a ritornare nel mondo del lavoro; |
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18. |
prende atto delle discussioni in corso tra la Commissione e gli Stati membri sulla metodologia di calcolo del divario tra prodotto effettivo e potenziale; |
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19. |
osserva che occorre adoperarsi per rimuovere le barriere agli investimenti che persistono negli Stati membri e consentire una combinazione più adeguata verso politiche che favoriscono la crescita sostenibile, con una vera attenzione alla spesa destinata alla ricerca e allo sviluppo; ritiene che il sostegno del settore pubblico e privato alla ricerca e agli istituti di istruzione superiore rappresenti un fattore cruciale per un'economia europea più competitiva e che la fragilità o l'assenza delle infrastrutture ponga taluni paesi in una condizione di grande svantaggio; sottolinea che non esistono requisiti ideali di politica di innovazione dell'UE validi per tutti ma che, per colmare il divario di capacità di innovazione nell'Unione, sono raccomandabili politiche in materia di innovazione sufficientemente differenziate negli Stati membri, basate sulle storie di successo che sono già state realizzate; |
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20. |
accoglie con favore l'accordo conseguito alla conferenza sul clima di Parigi (COP 21) nel dicembre 2015 e invita gli Stati membri e la Commissione ad attuarlo; |
Contributi settoriali al semestre europeo 2016
Politiche occupazionali e sociali
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21. |
ritiene che la Commissione e il Consiglio dovrebbero prefiggersi l'obiettivo di accompagnare i processi di risanamento di bilancio con misure volte a favorire la riduzione delle disparità e segnala che il processo del Semestre europeo dovrebbe contribuire a fornire risposte alle sfide sociali esistenti ed emergenti, assicurando quindi un'economia più efficace; osserva che gli investimenti sociali nel capitale umano devono costituire una misura complementare fondamentale dato che il capitale umano è uno dei fattori di crescita e un motore della competitività e dello sviluppo; chiede che le grandi riforme strutturali propugnate dalle raccomandazioni specifiche per paese siano accompagnate da una valutazione dell'impatto sociale degli effetti di tali riforme a breve, medio e lungo termine allo scopo di comprenderne meglio le conseguenze sociali, economiche ed occupazionali, in particolare l'impatto sulla creazione di posti di lavoro e sulla crescita economica; |
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22. |
sottolinea che la disoccupazione, e in particolare quella giovanile, rimane un problema prioritario per le società europee e che, secondo la Commissione, la disoccupazione sta continuando a diminuire gradualmente, pur restando al di sopra dei livelli del 2008, con 21,2 milioni di disoccupati nell'aprile 2016 ed enormi differenze tra gli Stati membri; segnala l'esigenza di una valutazione qualitativa e quantitativa dei posti di lavoro creati onde evitare un aumento dei tassi di occupazione come mera conseguenza di un occupazione precaria o di un calo della manodopera; rileva che, nonostante i risultati conseguiti in termini di competenze e conoscenze, i sistemi di istruzione e di formazione di alcuni Stati membri non sono efficaci a livello internazionale e presentano crescenti lacune di competenze, fattore che concorre al fatto che il 39 % delle imprese incontrano difficoltà nel trovare personale con le competenze richieste; insiste sul fatto che le raccomandazioni specifiche per paese assegnino una priorità più alta al superamento degli squilibri strutturali sul mercato del lavoro, inclusa la disoccupazione a lungo termine e l'asimmetria tra la domanda e l'offerta di competenze, e sottolinea la necessità di investire e sviluppare ulteriormente i sistemi di istruzione e di formazione, fornendo alla società gli strumenti e le capacità per riadattarsi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro; |
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23. |
segnala che dal 2008 al 2014 il numero di persone nell'UE a rischio di povertà e di esclusione sociale è aumentato di 4,2 milioni, attestandosi in totale a più di 22 milioni (22,3 %); osserva che la Commissione ha affermato che la maggior parte degli Stati membri sono ancora alle prese con la grave eredità sociale della crisi; chiede uno sforzo maggiore da parte della Commissione e degli Stati membri per ridurre la povertà, l'esclusione sociale e le disuguaglianze crescenti, al fine di affrontare le disparità economiche e sociali tra i diversi Stati membri e all'interno delle società; ritiene che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze debbano essere una delle priorità incluse nelle raccomandazioni specifiche per paese, in quanto aspetti fondamentali per conseguire una crescita economica duratura e un ritmo di attuazione socialmente sostenibile; |
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24. |
ricorda che, come affermato dal Parlamento, le riforme socialmente responsabili devono basarsi sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza, ossia su un modello che garantisca uguaglianza e tutela sociale, protegga i gruppi vulnerabili e innalzi il tenore di vita di tutti i cittadini; |
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25. |
sostiene che la crescita economica deve garantire un impatto sociale positivo; plaude all'introduzione di tre nuovi indicatori in materia di occupazione nel quadro di valutazione macroeconomica; rinnova la richiesta che tali indicatori siano posti su un piano di parità con gli indicatori economici esistenti, garantendo che gli squilibri interni siano esaminati meglio e potenziando l'efficacia delle riforme strutturali; chiede a tale proposito, allo scopo di evitare un'applicazione selettiva, che si possa procedere a effettuare analisi approfondite, onde comprendere meglio il rapporto di causa-effetto tra politiche e azioni; propone di introdurre una procedura per gli squilibri sociali nell'elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese per evitare una corsa al ribasso in termini di norme sociali, basandosi su un uso efficace dei parametri sociali e occupazionali nella sorveglianza macroeconomica; ritiene che l'eventuale equiparazione degli indicatori occupazionali con quelli economici debba essere accompagnata da una rivalutazione del ruolo del Consiglio EPSCO nel semestre europeo; |
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26. |
ritiene che l'introduzione dei tre parametri occupazionali dimostri che la strategia europea per l'occupazione, compresi gli orientamenti per l'occupazione, riveste un ruolo importante nel processo di governance economica dell'UE, ma che siano necessari ulteriori sforzi, in particolare attraverso l'introduzione di parametri sociali; |
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27. |
riconosce che la Commissione ha avviato i lavori per la creazione di un pilastro europeo dei diritti sociali, tuttavia ribadisce l'esigenza di definire i risultati del processo di consultazione e di intraprendere nuove azioni efficaci mirate a conseguire un'UE più approfondita ed equa e a svolgere un ruolo rilevante nell'affrontare le disuguaglianze; evidenza a questo proposito la relazione dei cinque presidenti che sollecita una maggiore convergenza economica e sociale, ma riconosce l'assenza di una soluzione valida per tutti; ritiene, in questo senso, che ogni politica comune dovrebbe essere adattata ai singoli Stati membri; ritiene che l'azione europea debba affrontare altresì le disuguaglianze e le disparità di reddito negli Stati membri senza limitarsi a far fronte alla situazione di coloro che versano in maggiori difficoltà; |
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28. |
riconosce che il semestre europeo è ora maggiormente incentrato sui risultati occupazionali e sociali; chiede agli Stati membri, nel rispetto delle loro prerogative, un'azione urgente per assicurare un lavoro dignitoso con salari sufficienti, l'accesso a un reddito minimo adeguato e alla previdenza sociale (fattori che hanno già ridotto il tasso di povertà dal 26,1 % al 17,2 %) e servizi pubblici di qualità, inoltre sostiene lo sviluppo e l'introduzione di un sistema di sicurezza sociale adeguato e sostenibile; invita la Commissione a sostenere e a scambiare le migliori prassi con gli Stati membri, onde migliorare la capacità amministrativa a livello nazionale, regionale e locale, in quanto si tratta di una sfida centrale per rilanciare gli investimenti a lungo termine e garantire la creazione di occupazione e una crescita sostenibile; |
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29. |
sottolinea che l'offerta e la gestione dei sistemi di sicurezza sociale sono di competenza degli Stati membri e che l'Unione coordina ma non armonizza; |
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30. |
riconosce che la fissazione delle retribuzioni è una competenza degli Stati membri che, in quanto tale, deve essere rispettata conformemente al principio di sussidiarietà; |
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31. |
prende atto del fatto che la disoccupazione giovanile è calata, ma sottolinea che rimane ancora a livelli incredibilmente elevati, con oltre 4 milioni di persone con meno di 25 anni disoccupate nell'UE, di cui 2,885 milioni nell'area dell'euro; deplora il fatto che, più di 3 anni dopo il lancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, i risultati dell'attuazione della garanzia per i giovani siano così incerti e talvolta inefficaci; invita la Commissione a presentare nell'ottobre 2016 un'analisi approfondita della sua attuazione che serva da base per la prosecuzione del programma; |
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32. |
ricorda che in molti Stati membri le indennità di disoccupazione calano anno dopo anno, a causa, tra l'altro, della disoccupazione di lunga durata, e che aumenta pertanto il numero di persone che vive sotto la soglia di povertà ed esclusione sociale; chiede di garantire adeguate indennità di disoccupazione affinché i cittadini possano vivere con dignità e misure per una integrazione agevole di tali cittadini nel mercato del lavoro; |
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33. |
sottolinea il fatto che gli squilibri nei sistemi pensionistici sono fondamentalmente dovuti alla disoccupazione, al deprezzamento dei salari e alla precarizzazione del lavoro; chiede pertanto riforme che garantiscano adeguati finanziamenti per un primo forte pilastro delle pensioni che assicuri pensioni dignitose o almeno al di sopra della soglia di povertà; |
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34. |
ricorda ancora una volta che la libera circolazione delle persone è fondamentale per migliorare la convergenza e l'integrazione tra i paesi europei; |
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35. |
prende atto dell'aumento del numero di raccomandazioni (a cinque Stati membri) relative ai regimi di reddito minimo, tuttavia, considerando che le ampie diseguaglianze di reddito sono dannose non solo per la coesione sociale ma anche per la crescita economica sostenibile (come recentemente dichiarato sia dal FMI sia dall'OCSE), invita la Commissione a tenere fede alla promessa del presidente Junker pronunciata nel suo discorso inaugurale e intesa a fornire un reddito adeguato a tutti i cittadini europei attraverso un quadro europeo per il reddito minimo al fine di coprire le spese di sostentamento primario, rispettando nel contempo le prassi nazionali e il principio di sussidiarietà; |
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36. |
esprime preoccupazione per l'aumento delle disparità di reddito in parte connesse a riforme inefficaci del mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure che migliorino la qualità dei posti di lavoro in modo da ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, unitamente a misure che innalzino i salari minimi a livelli dignitosi e rafforzino la contrattazione collettiva e la posizione dei lavoratori nei sistemi di determinazione delle retribuzioni al fine di ridurre la dispersione salariale; segnala che negli ultimi decenni alla dirigenza aziendale è stata destinata una quota maggiore dei benefici economici, mentre le retribuzioni dei lavoratori hanno registrato una stagnazione o un calo; ritiene che tale dispersione eccessiva degli stipendi aumenti le disuguaglianze e pregiudichi la produttività e la competitività delle imprese; |
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37. |
esprime preoccupazione per il fatto che la disoccupazione di lunga durata resta ancora alta, attestandosi 10,5 milioni di persone nell'UE, e ricorda che l'integrazione dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro è cruciale per garantire la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, nonché per la loro autostima; deplora pertanto la mancanza di misure da parte degli Stati membri nell'attuare la raccomandazione del Consiglio sull'integrazione dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro; ribadisce la sua richiesta alla Commissione finalizzata a sostenere gli sforzi per creare opportunità di apprendimento permanente inclusive per lavoratori e disoccupati di tutte le età e per adottare quanto prima possibile misure per migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'UE e mobilitare risorse supplementari ove possibile; |
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38. |
ritiene che la protezione sociale, comprese le pensioni e i servizi quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e l'assistenza a lungo termine, rimanga essenziale per una crescita equilibrata e inclusiva e per una vita lavorativa più lunga, nonché per creare occupazione e ridurre le disuguaglianze; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che garantiscano la sufficienza, l'adeguatezza, l'efficienza nonché la qualità dei sistemi di protezione sociale durante tutto il ciclo di vita di una persona, garantendo una vita decente, lottando contro le disuguaglianze e promuovendo l'inclusione con l'obiettivo di eliminare la povertà, soprattutto per coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e per i gruppi più vulnerabili; |
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39. |
sottolinea gli ostacoli e le barriere, sia fisiche che digitali, che a tutt'oggi incontrano le persone con disabilità; auspica che il Disability Act varato dalla Commissione possa avere pronta attuazione e concentrarsi con efficacia sulle misure specifiche per promuovere l'inclusione e l'accesso; |
Mercato interno
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40. |
accoglie con favore la presenza di un gran numero di raccomandazioni specifiche per paese mirate a sostenere un mercato unico integrato e ben funzionante, comprese le opportunità di finanziamento e di investimento che sostengono le imprese, in particolare le PMI, e a favorire la creazione di occupazione, l'e-government, gli appalti pubblici e il riconoscimento reciproco, ivi compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche; sottolinea che l'applicazione è fondamentale per rendere evidente l'impatto di tali ambiti strategici; ritiene a tale proposito cruciale che la Commissione presti la massima attenzione possibile, nel contesto delle raccomandazioni specifiche per paese, all'introduzione di riforme di lungo periodo con un impatto rilevante, soprattutto in relazione agli investimenti sociali, all'occupazione e alla formazione; |
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41. |
osserva che il mercato unico rappresenta uno dei fondamenti dell'economia dell'UE e sottolinea che un mercato unico inclusivo, caratterizzato da una governance rafforzata che favorisce il miglioramento della regolamentazione e della concorrenza, costituisce uno strumento fondamentale per migliorare la crescita, la coesione, l'occupazione e la competitività nonché per salvaguardare la fiducia delle imprese e dei consumatori; invita pertanto la Commissione a monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri e ribadisce l'importanza dell'inclusione formale del pilastro del mercato unico nel Semestre europeo in modo da consentire un monitoraggio continuo degli indicatori del mercato unico, consentendo una verifica e una valutazione sistematica dei progressi compiuti dagli Stati membri rispetto alle raccomandazioni specifiche per paese; |
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42. |
si compiace che la Commissione sia determinata ad affrontare la mancanza di coordinamento fiscale all'interno dell'UE, in particolare le difficoltà incontrate dalle PMI a causa della complessità delle diverse normative nazionali sull'IVA; invita la Commissione a valutare la fattibilità di un coordinamento aggiuntivo e, in particolare, la possibilità di un approccio semplificato all'IVA nel mercato unico digitale; |
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43. |
deplora le barriere tuttora esistenti oppure create che ostacolano il funzionamento corretto e l'integrazione del mercato unico; richiama l'attenzione, in particolare, sul recepimento e l'attuazione parziali della direttiva sui servizi da parte di numerosi Stati membri, e chiede alla Commissione di applicare in maniera più efficace quanto sottoscritto dagli Stati membri nell'ambito della legislazione dell'UE; ricorda l'impegno della Commissione di ricorrere, se necessario, alle procedure di infrazione per garantire la piena attuazione della normativa sul mercato unico di beni e servizi e nel settore digitale; |
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44. |
evidenzia che alla base del sistema del riconoscimento delle qualifiche professionali vi sono i principi della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici e la mutua verifica della qualità delle qualifiche; osserva che sono necessarie ulteriori azioni per attuare meglio il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; sottolinea che, data la frammentazione del mercato unico che limita l'attività economica e le possibilità di scelta per i consumatori, è essenziale un'applicazione corretta e una regolamentazione migliore in tutti i settori commerciali e per quanto riguarda sia la legislazione vigente sia quella futura; accoglie con favore l'attività di censimento delle professioni e delle qualifiche regolamentate, che consentirà di creare una banca dati pubblica interattiva suscettibile di sostenere i piani d'azione nazionali degli Stati membri; |
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45. |
deplora che le raccomandazioni specifiche per paese lascino ancora spazio a carenze in materia di appalti pubblici, quali la mancanza di concorrenza e di trasparenza, e segnala che 21 Stati membri non hanno recepito pienamente il pacchetto legislativo, il che ha comportato distorsioni nel mercato; invita la Commissione a intervenire prontamente per garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi giuridici, adottando le necessarie procedure di infrazione; invita la Commissione a monitorare sistematicamente in maniera efficiente e trasparente che le procedure amministrative non costituiscano un onere sproporzionato per le imprese o impediscano alle PMI di partecipare agli appalti pubblici; |
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46. |
sostiene gli Stati membri nei loro sforzi volti a modernizzare i servizi dell'amministrazione pubblica, in particolare attraverso l'e-government, e sollecita una migliore cooperazione transfrontaliera, la semplificazione delle procedure amministrative e l'interoperabilità delle amministrazioni pubbliche nell'interesse di tutte le imprese e di tutti i cittadini, invitando nel contempo la Commissione, laddove la digitalizzazione dei servizi pubblici sia finanziata con il bilancio dell'UE, a impegnarsi in maniera più efficiente nel monitoraggio dell'uso appropriato delle risorse; |
o
o o
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47. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti del Consiglio, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE, nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0058.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0238.
(3) GU C 165 E dell'11.6.2013, pag. 24.
(4) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
(5) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 2.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0358.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/190 |
P8_TA(2016)0417
Acidi grassi trans
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sugli acidi grassi trans (TFA) (2016/2637(RSP))
(2018/C 215/28)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare l'articolo 30, paragrafo 7 (1), |
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— |
vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 dicembre 2015, riguardante i grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione (COM(2015)0619), |
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— |
vista la relazione del Centro comune di ricerca intitolata «Trans fatty acids in Europe: where do we stand? A synthesis of the evidence: 2003-2013» (Acidi grassi trans in Europa: qual è la situazione attuale? Una sintesi delle prove raccolte: 2003-2013), |
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— |
visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 2009, che forniva raccomandazioni in merito all'assunzione alimentare di acidi grassi trans (TFA — trans fatty acids), |
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— |
viste le pubblicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), intitolate «The effectiveness of policies for reducing dietary trans fat: a systematic review of the evidence» (2) (L'efficacia delle politiche ai fini della riduzione del consumo di acidi grassi trans: un esame sistematico dei dati), «Eliminating trans fats in Europe — A policy brief» (3) (Eliminazione degli acidi grassi trans in Europa — analisi delle politiche) e «Effect of trans-fatty acid intake on blood lipids and lipoproteins: a systematic review and meta-regression analysis» (4) (Effetto dell'assunzione di acidi grassi trans sui lipidi nel sangue e sulle lipoproteine: un esame sistematico e analisi di meta-regressione), |
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— |
viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sui TFA (O-000105/2016 — B8-1801/2016 e O-000106/2016 — B8-1802/2016), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che i TFA sono un particolare tipo di grassi insaturi; |
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B. |
considerando che i TFA, nonostante siano presenti naturalmente negli alimenti ottenuti da ruminanti, quali i prodotti lattiero-caseari e la carne, e in alcune piante e prodotti di origine vegetale (porri, piselli, lattuga, olio di colza), si trovano principalmente negli oli vegetali parzialmente idrogenati di produzione industriale (gli oli vegetali che sono modificati tramite l'aggiunta di atomi di idrogeno e che sono utilizzati per friggere e per cuocere al forno e negli alimenti trasformati per prolungarne la durata di conservazione); |
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C. |
considerando che, di conseguenza, l'assunzione di TFA è legata soprattutto al consumo di oli parzialmente idrogenati di produzione industriale, utilizzati dall'industria alimentare in un'ampia gamma di prodotti alimentari e bevande (negli alimenti sia preconfezionati che non preconfezionati, come gli alimenti venduti sfusi e quelli serviti nei servizi di catering e di ristorazione); |
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D. |
considerando che nel 2010 l'EFSA ha concluso che i TFA derivati dai ruminanti hanno effetti simili a quelli contenuti nei prodotti industriali; |
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E. |
considerando che il grasso dei ruminanti contiene tra il 3 e il 6 % di TFA; |
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F. |
considerando che il consumo umano di TFA naturali derivati dai ruminanti è generalmente basso e che l'OMS indica che è improbabile che tali TFA naturali rappresentino un rischio per la salute nelle attuali diete reali, considerato il livello di assunzione relativamente ridotto; |
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G. |
considerando che la presente risoluzione concerne esclusivamente gli acidi grassi di produzione industriale; |
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H. |
considerando che molti ristoranti e fast-food utilizzano i TFA per friggere gli alimenti in quanto sono poco costosi e possono essere utilizzati più volte nelle friggitrici commerciali; |
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I. |
considerando che durante la preparazione di alcuni alimenti (ad esempio biscotti, torte, spuntini salati e alimenti fritti) vengono aggiunti o si formano ulteriori TFA; |
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J. |
considerando che il consumo frequente di oli vegetali parzialmente idrogenati di produzione industriale è associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari (più di qualsiasi altro fattore a lungo termine), infertilità, endometriosi, calcoli biliari, morbo di Alzheimer, diabete, obesità e alcuni tipi di tumore; |
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K. |
considerando che le autorità europee dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per contrastare le cause dell'obesità; |
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L. |
considerando che un'elevata assunzione di TFA aggrava il rischio di sviluppare cardiopatie coronariche (più di qualsiasi altro nutriente in base al rispettivo numero di calorie) e che tali patologie, secondo una stima prudente, causano ogni anno circa 660 000 decessi nell'Unione europea (UE), ovvero circa il 14 % della mortalità complessiva; |
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M. |
considerando che l'EFSA raccomanda di «limitare il più possibile l'assunzione di TFA in una dieta adeguata sotto il profilo nutrizionale» (5); |
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N. |
considerando che l'OMS raccomanda, più nel dettaglio, di limitare il consumo di TFA a meno dell'1 % dell'apporto calorico giornaliero (6); |
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O. |
considerando che nel giugno 2015 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha stabilito che di norma gli oli parzialmente idrogenati non sono considerati privi di rischio per l'uso alimentare umano; |
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P. |
considerando che, nonostante la limitata disponibilità di dati a livello di UE, un recente studio che sintetizza i dati di nove paesi dell'Unione ha concluso che l'assunzione giornaliera media di TFA è inferiore all'1 % dell'apporto calorico giornaliero, ma sono stati registrati livelli di assunzione più elevati in determinati gruppi della popolazione di alcuni degli Stati membri esaminati (7); |
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Q. |
considerando che un'analisi dei dati più recenti disponibili pubblicamente conferma che, nonostante sia stata segnalata una riduzione dei TFA in determinati prodotti alimentari, in alcuni mercati alimentari dell'UE diversi alimenti presentano ancora livelli elevati di TFA, ossia un livello superiore a 2 g di TFA per 100 g di grassi (ad esempio, biscotti o popcorn, con circa 40-50 g di TFA/100 g di grassi, e prodotti alimentari non preconfezionati, quali prodotti da forno); |
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R. |
considerando che studi internazionali dimostrano che le politiche finalizzate a limitare il tenore di TFA negli alimenti comportano una riduzione dei livelli di TFA senza aumentare il tenore totale di grassi; che tali politiche sono realizzabili e attuabili ed è probabile che abbiano un effetto positivo sulla salute pubblica; |
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S. |
considerando che nell'UE, purtroppo, solo un consumatore su tre ha conoscenze in materia di TFA, il che dimostra come le misure di etichettatura non siano riuscite a essere efficaci e che occorre avviare azioni di sensibilizzazione attraverso il sistema educativo e campagne di comunicazione; |
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T. |
considerando che la legislazione dell'UE non prevede disposizioni in merito al tenore di TFA negli alimenti né richiede un'etichettatura corrispondente; |
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U. |
considerando che in Austria, Danimarca, Lettonia e Ungheria è in vigore una normativa che limita il tenore di TFA negli alimenti, mentre la maggior parte degli altri Stati membri hanno optato per misure volontarie, quali l'autoregolamentazione, raccomandazioni alimentari o criteri di composizione per prodotti tradizionali specifici; |
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V. |
considerando che è dimostrato che l'introduzione di limiti legali per i TFA industriali da parte della Danimarca, che nel 2003 ha stabilito un limite nazionale del 2 % per quanto concerne il tenore di grassi trans negli oli e nei grassi, ha portato a risultati positivi, riducendo considerevolmente i decessi causati da malattie cardiovascolari (8); |
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W. |
considerando che l'unico modo in cui i consumatori possono individuare i prodotti che potrebbero contenere TFA è verificare la presenza di oli parzialmente idrogenati nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari preconfezionati; che, in base alle norme attuali dell'UE, i consumatori potrebbero avere difficoltà a comprendere la differenza tra oli idrogenati (che non contengono TFA ma solo acidi grassi saturi) e oli parzialmente idrogenati (che contengono TFA e altri acidi grassi), dal momento che il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che tali informazioni siano indicate nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari preconfezionati; |
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X. |
considerando che studi recenti hanno dimostrato che le persone con uno status socioeconomico più elevato seguono un regime alimentare più salutare rispetto alle persone con uno status socioeconomico inferiore e che tale divario si sta ampliando con l'aumento delle disuguaglianze sociali; |
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Y. |
considerando che, in particolare, i TFA sono tendenzialmente utilizzati nei prodotti alimentari più economici e che, poiché le persone con un reddito inferiore sono maggiormente esposte al consumo di alimenti più economici con un tenore di TFA più elevato, vi è un maggiore rischio di accentuare le disuguaglianze in ambito sanitario; |
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Z. |
considerando che dovrebbero essere adottate decisioni appropriate a livello di UE per ridurre l'assunzione di TFA industriali; |
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AA. |
considerando che le organizzazioni sanitarie, le associazioni di consumatori, le associazioni di professionisti sanitari e le industrie alimentari hanno esortato (9) la Commissione a presentare una proposta legislativa che limiti la quantità di TFA industriali presenti negli alimenti a un livello simile a quello fissato dalle autorità danesi (vale a dire 2 g di TFA per 100 g di grassi); |
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1. |
ricorda che la questione dei TFA è una priorità per il Parlamento europeo e ribadisce la sua preoccupazione in merito ai rischi posti dai TFA per la salute umana; |
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2. |
sottolinea il fatto che, alla luce della conclusione raggiunta nel 2015 in virtù della quale i TFA non sono generalmente riconosciuti sicuri, gli Stati Uniti hanno già annunciato che i produttori alimentari dovranno eliminare gli oli parzialmente idrogenati dai prodotti venduti sul mercato nazionale a partire da metà 2018; |
|
3. |
ricorda che è dimostrato che limitare i TFA può apportare rapidi e significativi benefici per la salute; sottolinea, in tale contesto, l'esito positivo dell'esperienza in Danimarca, dove nel 2003 è stato introdotto un limite nazionale del 2 % relativo ai TFA presenti negli oli e nei grassi; |
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4. |
evidenzia che la maggior parte della popolazione dell'UE, soprattutto le persone più vulnerabili, non dispongono di informazioni sui TFA e sulle conseguenze per la salute derivanti dalla loro assunzione, il che impedisce ai consumatori di compiere scelte consapevoli; |
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5. |
manifesta preoccupazione per il fatto che i gruppi vulnerabili, inclusi i cittadini con uno status socioeconomico o un'istruzione inferiori, e i bambini sono più inclini a consumare alimenti con un tenore di TFA più elevato; |
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6. |
riconosce che tutte le attuali strategie per la riduzione dei TFA sembrano essere associate a riduzioni significative dei livelli di TFA negli alimenti e deplora la mancanza di un approccio armonizzato dell'UE in materia di TFA; sottolinea che le azioni individuali degli Stati membri creeranno un mosaico di regolamentazioni, potenzialmente in grado di avere effetti sulla salute differenti da uno Stato membro all'altro e, inoltre, di ostacolare il corretto funzionamento del mercato unico e l'innovazione dell'industria alimentare; |
|
7. |
ritiene, pertanto, che non sia opportuno agire solo a livello nazionale e che sia necessaria un'azione da parte dell'UE al fine di ridurre l'assunzione media di TFA in modo significativo; |
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8. |
sottolinea che, secondo l'OMS (10), una politica di etichettatura dei grassi trans potrebbe rivelarsi l'opzione più costosa da attuare efficacemente, mentre l'impatto finanziario dei divieti sui grassi trans è stato minimo nei paesi che hanno applicato tali divieti, in ragione dei bassi costi di attuazione e di monitoraggio; |
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9. |
ritiene che la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori in merito agli effetti negativi dei TFA sulla salute renda l'etichettatura obbligatoria dei TFA uno strumento importante ma incompleto, rispetto ai limiti vincolanti, per tentare di ridurre l'assunzione di TFA da parte dei cittadini europei; |
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10. |
osserva, a tale proposito, che una strategia di etichettatura dei TFA interessa solo taluni alimenti, trascurando, invece, gli alimenti non preconfezionati o quelli serviti nella ristorazione; |
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11. |
invita la Commissione a introdurre quanto prima un limite legale dell'UE relativo al tenore di TFA industriali (sia come ingredienti, sia come prodotti finali) in tutti i prodotti alimentari al fine di ridurne l'assunzione da parte dell'intera popolazione; |
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12. |
chiede che tale proposta sia presentata entro due anni; |
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13. |
chiede, inoltre, che tale proposta sia accompagnata da una valutazione d'impatto che esamini i costi di riformulazione industriale da sostenere in caso di introduzione di un limite obbligatorio e il potenziale riversamento di tali costi sui consumatori; |
|
14. |
prende atto, a tale riguardo, dell'annuncio della Commissione di volere condurre una valutazione d'impatto approfondita al fine di esaminare i costi e benefici delle diverse soglie possibili e invita la Commissione a tenere conto in modo particolare dell'impatto sulle PMI; |
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15. |
invita il settore dell'industria alimentare a privilegiare soluzioni alternative che rispettino le norme sanitarie e ambientali, come l'uso di oli migliorati, nuovi procedimenti di modificazione dei grassi o la combinazione di sostituti dei TFA (fibre, cellulose, amidi, miscele proteiche, ecc.); |
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16. |
invita inoltre la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di migliorare l'alfabetizzazione nutrizionale, incoraggiare i consumatori e consentire loro di compiere scelte alimentari più salutari e impegnarsi con l'industria per favorire una riformulazione in chiave salutare dei prodotti; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) Bulletin of the World Health Organization 2013; 91:262–269H.
(3) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1.
(4) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246109/1/9789241510608-eng.pdf.
(5) EFSA Journal. 2010; 8(3):1461.
(6) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1 pg89, WHO/FAO technical report series 916
(7) Mouratidou et al. Trans Fatty acids in Europe: where do we stand? JRC Science and Policy Reports 2014 doi:10.2788/1070.
(8) Brandon J. et al. Denmark's policy on artificial trans fat and cardiovascular disease, Am J Prev Med 2015.
(9) http://www.beuc.eu/publications/open_letter_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf.
(10) Eliminating trans fats in Europe: A policy brief, (Eliminazione degli acidi grassi trans in Europa — analisi delle politiche) pag: 6.
Giovedì 27 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/194 |
P8_TA(2016)0422
Situazione nell'Iraq del nord/Mosul
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (2016/2956(RSP))
(2018/C 215/29)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue risoluzioni del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Iraq (1), del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (2), del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (3), del 12 marzo 2015 sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri (4), e del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'esh, del 14 dicembre 2015 sull'Iraq, del 16 marzo 2015 sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq, anche a fini di contrasto della minaccia dell'ISIS/Da'esh, del 20 ottobre 2014 sulla crisi dovuta all'ISIS/Da'esh in Siria e in Iraq, del 30 agosto 2014 su Iraq e Siria, del 14 aprile 2014 e del 12 ottobre 2015 sulla Siria, nonché del 15 agosto 2014 sull'Iraq, |
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viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Iraq e sulla Siria, |
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vista la risoluzione 2091 (2016) sui combattenti stranieri in Siria e in Iraq, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 2016, |
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vista la riunione ministeriale per la stabilizzazione di Mosul, svoltasi a Parigi il 20 ottobre 2016, che ha riunito 22 paesi, l'ONU, l'UE e la Lega araba ed è stata copresieduta dalla Francia e dall'Iraq, con l'obiettivo di elaborare un piano per la protezione dei civili, distribuire gli aiuti e affrontare le questioni legate al governo delle zone recentemente liberate dall'ISIS/Daesh, |
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visti lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 e le sue disposizioni in materia di giurisdizione riguardo al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e al crimine di aggressione, |
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vista la Carta delle Nazioni Unite, |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'esercito iracheno, con il sostegno della Coalizione globale anti-ISIS/Daesh, delle forze Peshmerga del governo regionale curdo e delle forze di mobilitazione popolare, ha lanciato un'operazione per sottrarre Mosul, la seconda città irachena in ordine di grandezza, e numerose città e villaggi lungo il «corridoio di Mosul», al controllo dell'ISIS/Daesh; |
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B. |
considerando il regime draconiano imposto dall'ISIS/Daesh a Mosul; che gli abitanti che sono riusciti a scappare di recente segnalano che le persone muoiono di fame e vogliono disperatamente essere liberate; |
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C. |
considerando che la piana di Ninive, Tal Afar e Sinjar, nonché l'intera regione, sono state le terre ancestrali di cristiani (caldei/siriaci/assiri), yazidi, arabi sunniti e sciiti, curdi, shabak, turcomanni, kakai, sabei-mandei e altre comunità, i quali hanno vissuto per secoli in un clima generale di pluralismo, stabilità e cooperazione tra comunità, malgrado i periodi di violenze esterne e persecuzioni, fino all'inizio del XXIo secolo, prima dell'occupazione di un'ampia parte della regione da parte dell'ISIS/Daesh nel 2014; |
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D. |
considerando che Mosul è una città multietnica in cui una maggioranza araba sunnita vive fianco a fianco con caldei/siriaci/assiri, curdi, yazidi, shabak, kakai e turcomanni (sciiti e sunniti); che le zone che circondano la città hanno anch'esse una storia di diversità etnico-religiosa, con una concentrazione di cristiani nella piana di Ninive, di yazidi intorno ai monti Sinjar e di turcomanni musulmani a Tal Afar; considerando che nel 2003, in Iraq, il numero di cristiani superava gli 1,5 milioni di persone, ormai ridotto a meno di 200 000-350 000, molti dei quali vivono in condizioni di povertà; che la presenza di cristiani e di altre minoranze in Iraq ha tradizionalmente avuto una grande importanza sociale, contribuendo in modo significativo alla stabilità politica, e che l'estinzione di queste minoranze nella regione avrà un ulteriore effetto destabilizzante; |
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E. |
considerando che al Parlamento europeo, che il 4 febbraio 2016 ha riconosciuto che l'ISIS/Daesh sta perpetrando un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre minoranze etniche e religiose, si sono uniti il Consiglio d'Europa, il Dipartimento di Stato USA, il Congresso degli Stati Uniti, il Parlamento del Regno Unito, il Parlamento australiano e altri paesi e istituzioni, nel riconoscere che le atrocità perpetrate dall'ISIS/Daesh contro le minoranze religiose ed etniche in Iraq includono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio; |
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F. |
considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dal 2014 circa 3,3 milioni di iracheni sono stati sradicati a causa della guerra e che a Mosul oltre 1,5 milioni di persone sono a rischio imminente di sfollamento come conseguenza diretta dell'operazione di riconquista della regione; |
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G. |
considerando che l'UNHCR ha aperto cinque campi ed è pronto ad accogliere 45 000 persone in fuga da Mosul e dalle zone circostanti, e che l'organizzazione prevede di disporre in totale di 11 campi aperti nelle prossime settimane, con una capacità di 120 000 persone, a condizione che si possano trovare terreni in zone sicure lontane dal fronte; che attualmente è coperto poco più del 38 % degli stanziamenti dell'UNHCR destinati a Mosul; che sono necessari finanziamenti non soltanto per la preparazione iniziale ma anche per far fronte agli spostamenti obbligati su larga scala, che potrebbero andare avanti per tutto l'inverno; |
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H. |
considerando che dovrebbero essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza a tutte le persone che sono state costrette ad abbandonare le loro terre di origine o sono state sfollate con la forza, per consentire loro di esercitare il diritto di rientrare quanto prima nelle loro terre di origine; |
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I. |
considerando che il Consiglio di cooperazione nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Iraq si è riunito per la seconda volta a Bruxelles il 18 ottobre 2016 per discutere delle sfide umanitarie e di stabilizzazione immediate cui è confrontato l'Iraq; che l'Unione ha finora fornito 134 milioni di EUR in aiuti umanitari all'Iraq, dei quali 50 milioni di EUR destinati a Mosul; |
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J. |
considerando che è importante garantire la sicurezza di tutte le comunità, inclusi i caldei/siriaci/assiri e altri gruppi a rischio nella piana di Ninive; |
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K. |
considerando che l'articolo 2 della Costituzione irachena garantisce i pieni diritti religiosi di tutti gli individui alla libertà di credo e di culto; |
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L. |
considerando che l'articolo 125 della Costituzione irachena garantisce i diritti amministrativi, politici, culturali e all'istruzione di tutte le diverse nazionalità, tra cui turcomanni, caldei, assiri, e di tutti gli altri gruppi; che il primo ministro iracheno, Haider al-Abadi, ha dichiarato il 15 aprile 2015 che, se non si procede a un decentramento, il paese si disintegrerà e che, a suo avviso, non vi sono limiti al decentramento; |
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M. |
considerando che la massima autonomia e la protezione della sicurezza delle comunità della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar in seno alla Repubblica federale dell'Iraq ripristinerebbero e tutelerebbero i diritti umani fondamentali delle popolazioni autoctone della regione, tra cui i diritti di proprietà; |
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1. |
sostiene con fermezza l'operazione avviata dall'Iraq per liberare Mosul dall'ISIS/Daesh; vede in questa operazione un elemento decisivo dello sforzo attualmente intrapreso a livello globale per sconfiggere l'ISIS/Daesh in modo permanente; si dice fiducioso quanto al fatto che l'Iraq prevarrà in questa lotta contro un nemico comune liberando Mosul e altre parti del paese dalla presenza dell'ISIS/Daesh; |
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2. |
ribadisce il proprio pieno sostegno all'indipendenza, all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Iraq, nonché il suo diritto di intraprendere le azioni necessarie per preservare tali valori; |
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3. |
è preoccupato per le recenti tensioni verificatesi tra gli attori regionali; chiede di rispettare pienamente l'integrità territoriale e la sovranità dell'Iraq e di non intraprendere alcuna azione militare nel paese senza il consenso del governo iracheno; sottolinea che è importante promuovere il dialogo tra l'Iraq e i paesi della regione al fine di costruire un Medio Oriente più sicuro; |
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4. |
ricorda che le autorità irachene devono adottare misure concrete per proteggere i civili durante le operazioni, anche esercitando un comando e un controllo effettivi sulle milizie e prendendo tutte le precauzioni possibili per evitare vittime civili e violazioni dei diritti umani durante l'offensiva; sottolinea che le forze sul campo devono rispettare il diritto internazionale umanitario e le norme in materia di diritti umani nel corso delle operazioni; |
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5. |
esprime il proprio sostegno alla Repubblica dell'Iraq e al suo popolo nel riconoscere una provincia politicamente, socialmente ed economicamente valida e sostenibile nelle regioni della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar, coerentemente con la legittima volontà di autonomia regionale espressa dalle popolazioni autoctone; |
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6. |
sottolinea che il diritto delle popolazioni autoctone sfollate — per lo più all'interno dell'Iraq — della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar di ritornare alle loro terre ancestrali dovrebbe essere una priorità strategica del governo iracheno, con il sostegno dell'Unione europea, compresi i suoi Stati membri, e della comunità internazionale; pone in evidenza che, con il sostegno del governo iracheno e del governo regionale curdo, tali popolazioni dovrebbero vedersi ripristinare appieno i propri diritti umani fondamentali, tra cui i diritti di proprietà che dovrebbero prevalere su qualsiasi altra rivendicazione di diritti di proprietà; |
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7. |
sottolinea che le comunità autoctone della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar — cristiani (caldei/siriaci/assiri), yazidi, turcomanni e altri — hanno diritto alla protezione, alla sicurezza e all'autonomia regionale all'interno della struttura federale della Repubblica dell'Iraq; |
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8. |
condanna fermamente la violenza e le esecuzioni di massa in corso in Iraq ad opera dell'ISIS/Daesh; esprime profonda preoccupazione per le continue segnalazioni che denunciano l'uso, da parte dell'ISIS/Daesh, di bambini, anziani, donne e persone vulnerabili come scudi contro le operazioni militari di liberazione in atto nell'Iraq del nord; |
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9. |
prende atto dell'allarme lanciato dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite riguardo alla mancanza di adeguati finanziamenti a fronte di una possibile emergenza umanitaria senza precedenti derivante dall'offensiva a Mosul; accoglie con favore l'impegno dell'UE in Iraq, soprattutto gli sforzi profusi per fornire aiuti umanitari in passato e per rimuovere i dispositivi esplosivi improvvisati, che sarà essenziale per consentire l'agevole rientro dei rifugiati e degli sfollati interni; chiede tuttavia con urgenza all'UE e agli Stati membri di adoperarsi maggiormente per la stabilizzazione delle zone liberate; |
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10. |
esorta il governo iracheno e i suoi partner internazionali a dare precedenza alla risoluzione pacifica delle questioni relative alla controversia sulle frontiere interne della Repubblica dell'Iraq; |
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11. |
invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a osservare il diritto internazionale umanitario durante e dopo le ostilità e, nel conflitto, a rispettare i principi di proporzionalità, distinzione e precauzione; esorta tutte le parti del conflitto ad aprire corridoi umanitari per consentire ai civili di fuggire dal conflitto e per aiutarli, onde evitare che rimangano intrappolati a Mosul e siano utilizzati dall'ISIS/Daesh come scudi umani, per fornire l'accesso alla sicurezza e all'assistenza umanitaria e garantire assistenza e protezione ai civili durante il processo di controllo di sicurezza, in conformità delle norme nazionali e internazionali, in particolare con lo scopo di assicurare che le famiglie non siano divise e che i bambini non siano esposti a rischi, nonché a istituire un meccanismo di monitoraggio da parte di terzi nel quadro delle Nazioni Unite; chiede, in particolare, che siano prese tutte le necessarie precauzioni per garantire che i bambini e le rispettive famiglie siano protetti dai bombardamenti, nonché per ridurre al minimo il numero di vittime e proteggere le infrastrutture civili, segnatamente le scuole e gli ospedali; |
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12. |
esorta tutti gli attori che combattono l'ISIS/Daesh nella Repubblica dell'Iraq a instaurare una cooperazione politica e un dialogo sostenibili, a lungo termine e inclusivi, quale base per un Iraq libero da movimenti radicali ed estremisti; esorta l'UE e i suoi Stati membri, la coalizione internazionale anti-ISIL, la comunità internazionale e gli altri attori internazionali a collaborare con il governo nazionale e i governi regionali della Repubblica dell'Iraq al fine di pervenire a un assetto di sicurezza sostenibile nella piana di Ninive, a Tal Afar e a Sinjar; |
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13. |
invita l'Unione europea, le Nazioni Unite e l'intera comunità internazionale a collaborare con il governo nazionale e i governi regionali della Repubblica dell'Iraq per sovrintendere alla reintegrazione di tutti gli iracheni e di tutte le minoranze etniche e religiose che sono stati sfollati; |
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14. |
chiede al SEAE, agli Stati membri e alla comunità internazionale di fornire sostegno di natura pratica e diplomatica a un assetto post-bellico sostenibile e inclusivo della regione, con particolare riferimento alla possibilità che le popolazioni autoctone della regione presentino politicamente una provincia autonoma comprendente la piana di Ninive, Sinjar e Tal Afar; ribadisce l'importanza di coinvolgere le organizzazioni di soccorso di ispirazione religiosa in interventi umanitari coordinati, in particolare per le minoranze etniche e religiose sfollate; |
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15. |
incoraggia l'Unione europea, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a fornire assistenza tecnica al governo iracheno nell'attuazione della decisione di creare la Provincia della piana di Ninive, conformemente alla decisione del governo iracheno del 21 gennaio 2014, e nel processo di ulteriore decentramento anche mediante l'istituzione delle province di Tal Afar e Sinjar, aiutando le nuove amministrazioni provinciali a raggiungere il loro pieno potenziale; |
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16. |
chiede al SEAE di offrire i suoi buoni uffici nei negoziati con il governo regionale del Kurdistan e il governo iracheno dopo la liberazione, nell'ottica di assicurare che i gruppi delle minoranze etniche della regione, in particolare i cristiani (caldei/siriaci/assiri), gli yazidi, i turcomanni, gli shabak e i kakai, possano godere dei loro diritti legittimi e siano inclusi in un nuovo assetto amministrativo, onde prevenire lo scoppio di nuovi conflitti; |
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17. |
incoraggia gli Stati membri dell'Unione a inserire, di concerto con il governo iracheno, le forze di sicurezza locali nell'elenco delle forze autorizzate a ricevere assistenza; ritiene che le forze di sicurezza locali dovrebbero includere le forze locali impegnate a proteggere dalla minaccia del salafismo jihadista le minoranze etniche e religiose altamente vulnerabili della piana di Ninive, di Tal Afar, di Sinjar e altrove; |
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18. |
ricorda che salvare la vita dei civili e rispettare il diritto internazionale umanitario rappresentano elementi politici fondamentali della riconciliazione e dello sviluppo, nonché l'unico modo per sconfiggere l'odio e le divisioni, e che è essenziale non alimentare ulteriormente le tensioni tra le comunità e gettare le basi per la stabilità e la prosperità dell'Iraq; |
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19. |
esorta la coalizione militare guidata dall'Iraq a prendere tutte le misure necessarie per preservare le prove dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità perpetrati dall'ISIS/Daesh, affinché i responsabili ne rendano conto; |
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20. |
sottolinea l'assoluta importanza di garantire la sicurezza in modo tempestivo ed efficace, attraverso itinerari realmente sicuri in cui possa essere garantita una protezione costante, anche grazie a operazioni di sminamento, nonché di ripristinare lo Stato di diritto e i servizi di base quali l'assistenza sanitaria, l'elettricità e l'istruzione nelle aree liberate; avverte che la mancata fornitura di servizi di base, di sicurezza, di una strategia a lungo termine di lotta contro le cause profonde e di sforzi intesi a promuovere la coesione sociale potrebbe comportare il riemergere delle forze estremiste; chiede quindi una forte correlazione tra l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo, al fine di garantire una linea di continuità tra l'assistenza umanitaria e la stabilizzazione, la resilienza e lo sviluppo dell'Iraq; |
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21. |
sottolinea l'importanza che riveste Mosul per tutto l'Iraq e chiede che le minoranze siano rappresentate in seno a una nuova amministrazione della città; sottolinea il diritto legittimo delle minoranze etniche e religiose di partecipare al processo politico, come anche di vedere ripristinati i loro diritti di proprietà; invita alla coesistenza pacifica e al pieno rispetto dei diritti delle varie minoranze etniche e religiose che sono state fortemente presenti nel corso della storia e che hanno convissuto pacificamente, in particolare gli yazidi sui monti Sinjar, i caldei/siriaci/assiri nella piana di Ninive e i turcomanni a Tel Afar e in alcune parti del governatorato di Kirkuk; chiede inoltre misure intese a garantire il ritorno in sicurezza degli sfollati; |
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22. |
esorta il governo iracheno, con il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, a fornire le risorse necessarie per lo sminamento delle zone precedentemente occupate dall'ISIS/Daesh e a cooperare con i consigli locali che rappresentano le minoranze al fine di garantire un coordinamento efficace ed evitare ritardi che potrebbero impedire il ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni; |
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23. |
evidenzia la necessità di continuare a combattere, anche dopo la liberazione di Mosul, il diffondersi nella regione e al di fuori di essa delle ideologie islamiste-jihadiste, compreso il jihadismo salafita che funge da istigazione teologica e politica ai crimini perpetrati dall'ISIS/Daesh; invita gli Stati membri dell'UE a esercitare pressioni in vista del deferimento alla Corte penale internazionale del genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità perpetrati in Iraq, Siria, Libia e altrove dall'ISIS/Daesh; |
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24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0171.
(2) GU C 234 del 28.6.2016, pag. 25.
(3) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 35.
(4) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 113.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0051.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/199 |
P8_TA(2016)0423
Situazione dei giornalisti in Turchia
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia (2016/2935(RSP))
(2018/C 215/30)
Il Parlamento europeo,
|
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 15 gennaio 2015 sulla libertà di espressione in Turchia: recenti arresti di giornalisti e dirigenti mediatici e pressioni sistematiche nei confronti dei mezzi di comunicazione (1), |
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— |
vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia (2), |
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— |
vista la relazione della Commissione sulla Turchia del 10 novembre 2015 (SWD(2015)0216), |
|
— |
vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 16 luglio 2016 dal vicepresidente/alto rappresentante, Federica Mogherini, e dal commissario responsabile per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, sulla situazione in Turchia, |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio sulla Turchia, del 18 luglio 2016, |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata il 21 luglio 2016 dal vicepresidente/alto rappresentante Federica Mogherini e dal commissario Johannes Hahn sulla proclamazione dello stato di emergenza in Turchia, |
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— |
visto il dialogo politico ad alto livello UE-Turchia del 9 settembre 2016, |
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— |
visto che il rispetto dello stato di diritto, compresa la libertà di espressione, costituisce il nucleo del processo negoziale, |
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— |
visto il diritto alla libertà di espressione sancito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte; |
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— |
viste le raccomandazioni contenute nel parere sugli articoli 216, 299, 301 e 314 del codice penale turco, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria (Venezia, 11-12 marzo 2016), |
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— |
visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 15 luglio 2016 in Turchia ha avuto luogo un tentativo di colpo di stato in cui 250 persone hanno perso la vita e più di 2 100 sono rimaste ferite; |
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B. |
considerando che la difesa della democrazia, con un pieno impegno nei confronti dei diritti umani e dello stato di diritto, è importante, così come lo è la cooperazione tra l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Turchia in questo senso; che la Turchia è un partner fondamentale dell'Unione europea; |
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C. |
considerando che, secondo la Federazione europea dei giornalisti e l'associazione dei giornalisti turchi, in seguito al tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 la polizia turca ha arrestato almeno 99 giornalisti e scrittori, nei confronti dei quali, nella maggior parte dei casi, non è ancora stata formulata alcuna accusa, il che, al 20 ottobre 2016, porta ad almeno 130 il numero degli operatori di media detenuti con accuse presumibilmente connesse all'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione; che 64 dei summenzionati giornalisti arrestati dopo il 15 luglio 2016 sono stati rilasciati; che i giornalisti detenuti si sono visti negare il diritto di avvalersi di un difensore e sono sottoposti a condizioni disumane in cui subiscono minacce e maltrattamenti; che vi sono segnalazioni secondo le quali i co-redattori capo del quotidiano adesso chiuso Özgür Gündem, Bilir Kaya e Inan Kizilkaya, sono stati torturati in prigione; |
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D. |
considerando che le restrizioni imposte ai media e la pressione sui giornalisti erano già considerevoli prima del fallito colpo di stato; che, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), dopo il tentativo di colpo di stato le autorità turche hanno chiuso gli uffici di più di 100 emittenti, quotidiani, periodici, case editrici e società di distribuzione, lasciando più di 2 300 giornalisti e operatori di media senza lavoro; che è stato revocato l'accreditamento di almeno 330 giornalisti; |
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E. |
considerando che tra i giornalisti detenuti figurano la celebre scrittrice Asli Erdogan, che era anche membro del consiglio consultivo ed editorialista presso il quotidiano curdo Özgür Gündem, adesso chiuso, l'accademico ed editorialista Mehmet Altan e suo fratello Ahmet Altan, scrittore ed ex direttore del settimanale Taraf; |
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F. |
considerando che, stando a Human Rights Watch, molte di queste azioni legali sono state perseguite in assenza di qualsiasi prova di partecipazione degli accusati al fallito tentativo di colpo di stato; che va garantito il diritto a un processo equo e che il trattamento riservato dal sistema giudiziario ai casi correlati ai mezzi di comunicazione mostra mancanza di imparzialità e di indipendenza; |
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1. |
condanna fermamente il tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 in Turchia; sostiene le istituzioni legittime della Turchia; deplora l'elevato numero di morti; esprime la propria solidarietà alle vittime e ai loro familiari; |
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2. |
riconosce il diritto e la responsabilità del governo turco di rispondere al tentativo di colpo di stato; sottolinea tuttavia che il fallito colpo militare non può essere usato dal governo turco come pretesto per soffocare ulteriormente l'opposizione legittima e pacifica e per impedire ai giornalisti e ai media attraverso azioni e misure sproporzionate e illegali di esercitare pacificamente la libertà di espressione; |
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3. |
invita le autorità turche a liberare i giornalisti e gli operatori dei media che sono detenuti senza una prova inconfutabile di attività criminale, compresi i noti giornalisti Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan e Mehmet Altan; sottolinea che i giornalisti non dovrebbero essere detenuti in base al contenuto dei loro articoli o alle presunte affiliazioni, anche nei casi in cui sono mosse accuse contro di loro, ed evidenzia la necessità di garantire che la detenzione preventiva resti un'eccezione; |
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4. |
rammenta che una stampa libera e pluralista è una componente essenziale di ogni democrazia, come lo sono il giusto processo, la presunzione di innocenza e l'indipendenza del potere giudiziario; ricorda alle autorità turche che occorre fare estrema attenzione quando si ha a che fare con media e giornalisti, in quanto la libertà di espressione e la libertà dei media sono essenziali per il funzionamento di una società democratica e aperta; |
|
5. |
si rammarica che sia stato fatto ricorso alle disposizioni di emergenza anche per sottoporre a vessazioni i familiari dei giornalisti fuggiti all'estero o in situazione di clandestinità, ad esempio annullando i loro passaporti o trattenendoli temporaneamente al posto degli indagati; |
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6. |
è profondamente preoccupato per la chiusura di più di 150 organi d'informazione; chiede che essi siano riaperti, la loro indipendenza sia ripristinata e il personale licenziato sia riassunto, conformemente al giusto processo; chiede alle autorità turche di porre fine alla pratica di utilizzare impropriamente le disposizioni del codice penale per nominare amministratori fiduciari presso gli organi d'informazione privati e di cessare le interferenze dell'esecutivo nelle organizzazioni di stampa indipendenti, anche per quanto riguarda le decisioni editoriali, i licenziamenti di giornalisti ed editori, e le pressioni e intimidazioni contro gli organi d'informazione e i giornalisti critici; condanna i tentativi delle autorità turche di intimidire ed espellere i corrispondenti stranieri; |
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7. |
invita il governo della Turchia a ridurre la portata delle misure di emergenza affinché non possano più essere utilizzate per limitare la libertà di espressione; sottolinea che le indagini relative al presunto coinvolgimento nel tentativo di colpo di stato devono svolgersi in conformità dei principi del giusto processo e dell'imparzialità e basarsi su prove inconfutabili e non sulla colpevolezza per associazione, che potrebbe risultare in punizioni collettive; |
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8. |
sottolinea che la Turchia fa fronte a una reale minaccia di terrorismo; ribadisce tuttavia che la legislazione turca antiterrorismo, definita in termini generali, non dovrebbe essere utilizzata per punire i giornalisti per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione; chiede con urgenza l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di Venezia del marzo 2016 e la riforma della legislazione antiterrorismo; |
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9. |
invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a continuare a seguire attentamente le implicazioni pratiche dello stato di emergenza e a garantire che tutti i processi dei giornalisti siano monitorati; |
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10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e al Presidente, al governo e al Parlamento della Turchia. |
(1) GU C 300 del 18.8.2016, pag. 45.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0133.
|
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/202 |
P8_TA(2016)0424
Sicurezza nucleare e non proliferazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (2016/2936(RSP))
(2018/C 215/31)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) relative alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente (1), |
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— |
vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari (2), |
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— |
visti i seminari dell'UE sulla non proliferazione e sul disarmo nonché le riunioni periodiche del consorzio dell'UE per la non proliferazione, |
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— |
vista la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, |
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— |
visto il mancato accordo su un documento finale in occasione della Conferenza di revisione del TNP del 2015, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio sulla nona Conferenza di revisione delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (8079/15), |
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— |
visti i documenti adottati nella primavera del 2016 al vertice di Washington sulla sicurezza nucleare, |
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— |
vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2310(2016) sul 20o anniversario del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), |
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— |
vista la dichiarazione di Tbilisi del 2016 adottata per consenso dall'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, |
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— |
vista la risoluzione 66/61 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 13 dicembre 2011, sulla creazione di una zona libera da armi nucleari nella regione del Medio Oriente, |
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— |
vista la decisione 2012/422/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che sostiene un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (3), |
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— |
viste la risoluzione 70/33 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 7 dicembre 2015, sulla prosecuzione dei negoziati multilaterali sul disarmo nucleare e la relazione del gruppo di lavoro aperto dell'ONU (OEWG) all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 19 agosto 2016 (A/71/371), |
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— |
visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la situazione globale in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'UE, è significativamente peggiorata e sta divenendo più instabile, più precaria e meno prevedibile; che le minacce sono di natura convenzionale, non convenzionale e ibrida e sono create da soggetti regionali e mondiali, sia statali che non statali; |
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B. |
considerando che la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali sono messe in grave pericolo da una serie di eventi, compreso il deterioramento delle relazioni tra Stati dotati di armi nucleari, come la Federazione russa e gli Stati Uniti o l'India e il Pakistan, e l'ulteriore sviluppo delle capacità nucleari della Corea del Nord; |
|
C. |
considerando che la proliferazione delle forme biologiche e chimiche di armi di distruzione di massa (ADM) è mantenuta al minimo e progressivamente arrestata grazie a un'applicazione efficace a livello internazionale del divieto e degli obblighi contenuti nella Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) del 1972 e nella Convenzione sulle armi chimiche (CWC); che, tuttavia, la proliferazione delle armi di distruzione di massa nucleari e dei relativi vettori rappresenta uno dei più grandi timori della comunità mondiale; |
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D. |
considerando che, a gennaio 2016, nove Stati (Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Israele e Repubblica popolare democratica di Corea — RPDC) possedevano in totale circa 15 395 armi nucleari, rispetto a circa 15 850 nel 2015; |
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E. |
considerando che è prioritario impedire ai terroristi o a qualsiasi altro Stato di ottenere o utilizzare armi nucleari, ridurre ed eliminare tutti gli arsenali nucleari e procedere verso un mondo privo di armi nucleari; |
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F. |
considerando che in determinate regioni del mondo esistono già trattati relativi a zone libere da armi nucleari, in particolare in America latina e nei Caraibi, nel Pacifico meridionale, nel Sud-est asiatico, in Africa e in Asia centrale; |
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G. |
considerando che la Conferenza di revisione del TNP del 2010 ha riacceso l'attenzione sull'impatto umanitario delle armi nucleari, tema che è stato sollevato dai governi della Norvegia, del Messico e dell'Austria mediante una serie di conferenze sull'impatto umanitario delle armi nucleari e le relative relazioni, così come dalla promessa umanitaria internazionale lanciata dall'Austria e presentata alla Conferenza di revisione del TNP del 2015, che ha ricevuto il sostegno di 127 paesi membri delle Nazioni Unite; |
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H. |
considerando che vi è la necessità di rafforzare ulteriormente gli obiettivi centrali di non proliferazione e disarmo dei tre pilastri del TNP, ossia non proliferazione, disarmo e cooperazione per un utilizzo dell'energia nucleare a fini pacifici; che gli Stati dotati di armi nucleari e firmatari del TNP stanno modernizzando e potenziando i loro arsenali di armi nucleari e ritardando le azioni per ridurli o eliminarli e per staccarsi da una dottrina militare di deterrenza nucleare; |
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I. |
considerando che sono stati formalmente conseguiti progressi nella messa in sicurezza del materiale fissile civile grazie ai vertici sulla sicurezza nucleare, che si sono tenuti mediante un processo complementare esterno al TNP e hanno contribuito a rendere tale trattato più forte aumentando la credibilità della componente sulla non proliferazione, ma che il recente rifiuto della Russia di collaborare e il deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti pregiudicano gli ulteriori sforzi volti a mettere in sicurezza e ridurre il materiale fissile; |
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J. |
considerando che la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari costituisce uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel campo della protezione fisica delle materie nucleari che stabilisce misure connesse alla prevenzione, l'individuazione e la repressione delle infrazioni legate al materiale nucleare; |
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K. |
considerando che la Russia e gli Stati Uniti continuano ad attuare il nuovo trattato START che decadrà nel 2021 se non verrà prorogato da entrambe le parti; che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, nel discorso pronunciato a Berlino nel 2013, ha presentato una proposta concreta di riduzione delle testate nucleari, ribadita poi a Washington nel 2016; che questi segni di apertura per l'avvio di negoziati su un accordo successivo al nuovo START non sono stati corrisposti dalla Federazione russa e che non è stato ancora negoziato nessun accordo successivo al nuovo trattato START per ottenere la riduzione delle armi nucleari strategiche e non strategiche in vista della loro eliminazione; |
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L. |
considerando che le esplosioni nucleari sperimentali e/o ogni altra esplosione nucleare costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e pregiudicano il regime globale di disarmo nucleare e non proliferazione; che il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) rappresenta il modo più efficace di vietare gli esperimenti nucleari; che il 2016 segna il 20o anniversario dell'apertura alla firma, il 24 settembre 1996, del CTBT; |
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M. |
considerando che la Conferenza sulla creazione di una zona libera da armi nucleari e da tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, che avrebbe dovuto tenersi entro dicembre 2012, conformemente al consenso dei paesi firmatari del TNP alla Conferenza di revisione del 2010, non ha avuto luogo, nonostante gli sforzi profusi per convocarla; |
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N. |
considerando che il concetto strategico del 2010 della NATO e la sua revisione della strategia di difesa e deterrenza del 2012 impegnano la NATO a creare le condizioni per un mondo primo di armi nucleari; che gli accordi di condivisione nucleare e bilaterali della NATO prevedono che un numero stimato compreso tra 150 e 200 bombe nucleari statunitensi, a corta gittata e a caduta libera, considerate armi nucleari tattiche o sub-strategiche, continui ad essere schierato in cinque paesi della NATO non dotati di armi nucleari (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia) e che il loro schieramento in tali paesi segue le attuali politiche della NATO; |
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O. |
considerando che la sicurezza delle armi nucleari statunitensi schierate in Turchia è oggetto di una crescente attenzione in conseguenza del conflitto armato in Siria nei pressi della base aerea di Incirlik e degli eventi verificatisi alla base di Incirlik e nei dintorni durante e dopo il tentativo fallito di colpo di Stato del 15 luglio 2016; |
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P. |
considerando che il 5 dicembre 2015 si è celebrato il ventesimo anniversario della firma del memorandum di Budapest; che l'Ucraina ne ha rispettato tutte le disposizioni e ha adottato posizioni proattive sulle questioni del disarmo e della non proliferazione nucleare, al contrario della Federazione russa, che ha invece violato i propri impegni occupando parte del territorio ucraino (Crimea) e sferrando un attacco armato nell'Ucraina orientale; che tale situazione ha creato un precedente pericoloso, dal momento che uno Stato che aveva garantito la sicurezza dell'Ucraina in risposta alla decisione di quest'ultima di aderire al TNP in qualità di Stato non dotato di armi nucleari ha violato la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, compromettendo la credibilità dello strumento delle garanzie di sicurezza negative fornite dagli Stati dotati di armi nucleari e danneggiando pesantemente tale strumento in generale nonché lo stesso TNP e l'idea di portare avanti il disarmo e la non proliferazione nucleare a livello mondiale sulla base del diritto internazionale e dei trattati multilaterali; che sono estremamente preoccupanti le dichiarazioni minacciose di alti funzionari russi, secondo cui la Russia ha il diritto di schierare e tenere armi nucleari in Crimea, il che avrebbe conseguenze a livello mondiale; che la nuova dottrina militare russa del dicembre 2014, che ammette il ricorso ad armamenti nucleari contro uno Stato che non ne dispone, è fonte di preoccupazione; |
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Q. |
considerando che la Russia ha schierato a Kaliningrad missili Iskander a corta gittata con capacità nucleare ed effettua esercitazioni e sorvoli con sistemi a capacità nucleare e che le dichiarazioni rilasciate dai leader russi sull'importanza della deterrenza nucleare nonché la decisione della Russia di sospendere l'accordo sulla gestione e lo smaltimento del plutonio concluso con gli Stati Uniti nel 2000 hanno accresciuto le preoccupazioni circa il maggiore affidamento della Russia sulle armi nucleari; |
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R. |
considerando che l'UE svolge un ruolo importante in quanto parte del piano d'azione congiunto globale concordato con l'Iran, anche in considerazione del suo ruolo di membro a pieno titolo della commissione congiunta che monitora l'attuazione dell'accordo; |
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S. |
considerando che il 9 settembre 2016 la RPDC ha eseguito il suo quinto esperimento nucleare, solo alcuni mesi dopo quello del 6 gennaio 2016; che questo esperimento, che la RPDC ha definito «un test con una bomba all'idrogeno effettuato con successo», viola palesemente gli obblighi internazionali del paese nel quadro delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la dichiarazione di denuclearizzazione intra-coreana del 1992, la quale stabilisce che le due Coree non svilupperanno né deterranno armi nucleari; che la proliferazione di qualsiasi arma di distruzione di massa, e in particolare delle armi nucleari e dei relativi vettori, rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali; che la RPDC ha annunciato nel 2003 di ritirarsi dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), effettua esperimenti nucleari dal 2006 e ha dichiarato ufficialmente nel 2009 di aver sviluppato un ordigno nucleare per deterrenza, il che ha amplificato la minaccia posta dalla RPDC ai paesi vicini nell'Asia nordorientale e alla pace e alla sicurezza a livello regionale e internazionale; |
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T. |
considerando che, secondo la strategia europea per la sicurezza del 2003, la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce potenzialmente la più grande minaccia alla nostra sicurezza, tenendo conto anche della possibilità di una corsa alle armi di distruzione di massa, e che l'UE è impegnata nel conseguimento dell'adesione universale ai trattati multilaterali nonché nel rafforzamento dei trattati e delle relative disposizioni in materia di verifica; che la strategia globale dell'UE per il 2016 omette qualsiasi riferimento alle ADM, alla non proliferazione e al controllo delle armi; |
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U. |
considerando che, durante la fase preparatoria della Conferenza di revisione del TNP del 2015, l'UE non è purtroppo stata in grado di concordare una posizione comune sul disarmo nucleare, riconoscendo per la prima volta l'esistenza di «opinioni divergenti» circa le conseguenze delle armi nucleari; che la conferenza non è riuscita ad adottare un documento finale, in ragione di disaccordi sul proseguimento degli sforzi regionali volti alla creazione di una zona libera da ADM in Medio Oriente; |
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V. |
considerando che l'Unione europea si è impegnata ad avvalersi di tutti gli opportuni strumenti a sua disposizione per prevenire, scoraggiare, arrestare e, ove possibile, eliminare i programmi di proliferazione che rappresentano un motivo di preoccupazione su scala globale, come emerge chiaramente dalla strategia UE contro la proliferazione delle ADM adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e che ha assicurato una più profonda cooperazione dei gruppi europei di riflessione sulla non proliferazione nel quadro del consorzio dell'UE per la non proliferazione; |
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W. |
considerando che è importante sostenere e rafforzare, in maniera trasparente, la partecipazione della società civile a tale processo internazionale; |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per il deterioramento del contesto della sicurezza nell'area circostante l'Unione europea e al di là del suo vicinato, che potrebbe portare alla ricomparsa delle armi nucleari come un deterrente attivo e alla possibile proliferazione tra soggetti statali e non statali, nonché per la mancata attuazione di misure efficaci di disarmo e non proliferazione; |
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2. |
invita tutti gli Stati che possiedono armi nucleari ad adottare misure provvisorie concrete per ridurre il rischio di esplosioni di armi nucleari, segnatamente per indebolire lo stato di operatività delle armi nucleari e passare dal loro dispiegamento al loro stoccaggio, ridimensionare il ruolo delle armi nucleari nelle dottrine militari e ridurre rapidamente tutti i tipi di armi nucleari; |
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3. |
esprime profonda preoccupazione per le potenziali violazioni del trattato sulle forze nucleari a medio raggio (INF); |
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4. |
esprime profonda preoccupazione per le crescenti minacce nucleari derivanti dall'atteggiamento della Russia, che hanno implicazioni per la sicurezza, la stabilità e la prevedibilità a livello mondiale, e per il deterioramento delle relazioni con la NATO, comprese le potenziali violazioni del trattato sulle forze nucleari a medio raggio (INF), le dichiarazioni che indicano una maggiore propensione a fare uso di armi nucleari e le affermazioni secondo cui sarebbe allo studio un eventuale dispiegamento di armi nucleari in altri territori in Europa; richiama l'attenzione sulle esercitazioni militari russe che simulano l'impiego di armi nucleari contro la Polonia ed esprime profonda preoccupazione per il dispiegamento di sistemi missilistici Iskander con capacità nucleare nell'enclave di Kaliningrad, che confina con Stati membri dell’UE quali la Polonia e la Lituania; ricorda che, nel parere consultivo del 1996, la Corte internazionale di giustizia ha statuito che, in base al vigente diritto internazionale, essa non poteva formulare una conclusione definitiva quanto alla legittimità o illegittimità dell'uso di armi nucleari da parte di uno Stato in un caso estremo di legittima difesa; |
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5. |
appoggia il vertice del 2016 sulla sicurezza nucleare, riconoscendo che il commercio non autorizzato e l'impiego di materiale nucleare costituiscono una minaccia grave e immediata per la sicurezza globale, e auspica la completa tracciabilità e la messa in sicurezza fisica di tutti i materiali per uso militare; |
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6. |
si compiace per la conclusione delle attività del gruppo di lavoro aperto dell'ONU (OEWG), incaricato di proseguire i negoziati multilaterali sul disarmo nucleare, in conformità della risoluzione 70/33 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; accoglie con favore la raccomandazione rivolta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, contenuta nella relazione finale dell'OEWG (A/71/371) e adottata con ampio sostegno il 19 agosto 2016, di convocare una conferenza nel 2017, aperta a tutti gli Stati, al fine di negoziare uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi nucleari e apra la strada alla loro completa eliminazione; riconosce che ciò rafforzerà gli obiettivi di non proliferazione e disarmo nonché gli obblighi contenuti nel TNP, oltre a contribuire a creare le condizioni per la sicurezza globale e per un mondo senza armi nucleari; |
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7. |
invita gli Stati membri dell'UE a sostenere l'organizzazione di tale conferenza nel 2017 e a partecipare in maniera costruttiva ai relativi lavori; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante Federica Mogherini e il Servizio europeo per l'azione esterna a contribuire in modo costruttivo alle attività della conferenza di negoziato del 2017; |
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8. |
ricorda il 20o anniversario dell'apertura alla firma, il 24 settembre 1996, del CTBT e sottolinea che un trattato universale sulla messa al bando degli esperimenti, effettivamente verificabile a livello internazionale, rappresenta lo strumento più efficace per la messa al bando delle esplosioni nucleari, sperimentali e di qualunque altro tipo; |
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9. |
esorta i restanti paesi elencati all'allegato II del CTBT, che devono ancora ratificarlo affinché possa entrare in vigore, a firmare e/o ratificare il trattato con un rinnovato senso di urgenza, al fine di conferire pieno valore giuridico a questo importante strumento internazionale senza ulteriori indugi; si compiace, a tale riguardo, dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2310 (2016); |
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10. |
esprime apprezzamento per i progressi significativi compiuti dalla commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel completare e gestire il suo efficace sistema internazionale di monitoraggio, che, anche senza l'entrata in vigore del trattato, contribuisce alla stabilità regionale in quanto importante misura di rafforzamento della fiducia, rafforza il regime di non proliferazione e disarmo nucleare e reca ulteriori vantaggi civili e scientifici per gli Stati; esprime la propria convinzione che, ai fini del funzionamento continuo del sistema di monitoraggio, la commissione preparatoria della CTBTO continuerà a dipendere dai contributi finanziari degli Stati; |
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11. |
deplora il fatto che, nonostante gli auspici in senso contrario, le armi nucleari stiano riacquistando importanza nella pianificazione strategica degli Stati dotati di armi nucleari; chiede l'approfondimento del dialogo con tutti gli Stati dotati di armi nucleari, nell'ottica di perseguire un'agenda comune mirante alla progressiva riduzione delle scorte di testate nucleari; sostiene in particolare i provvedimenti adottati dagli Stati Uniti e dalla Russia intesi a ridurre le loro armi nucleari dispiegate, come convenuto nel nuovo trattato START; |
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12. |
deplora l'assenza, dall'entrata in vigore del nuovo trattato START nel 2011, di ulteriori negoziati sulla tanto necessaria riduzione delle testate nucleari dispiegate e non, nonché di misure, come deciso precedentemente da Stati Uniti e Russia, volte a ridurre ed eliminare le armi nucleari a corto raggio e di teatro considerate armi nucleari sub-strategiche o non strategiche; |
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13. |
riconosce che l'eliminazione comune e simultanea dal territorio europeo di testate nucleari a corto raggio, di teatro e considerate sub-strategiche potrebbe contribuire in maniera positiva a creare le condizioni per la realizzazione di ulteriori zone prive di armi nucleari, aiutando in tal modo ad adempiere agli obblighi di non proliferazione e disarmo previsti dal TNP e creando nel contempo un precedente per un ulteriore disarmo nucleare; |
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14. |
plaude all'istituzione di zone denuclearizzate come passo positivo verso un mondo libero dal nucleare; ritiene, a tale proposito, che una zona denuclearizzata in Medio Oriente, sulla base di intese liberamente raggiunte, sia di fondamentale importanza per conseguire una pace duratura e globale nella regione; esprime, in questo contesto, profonda delusione per la mancata organizzazione della Conferenza 2012, nel quadro del TNP, sulla creazione di una zona libera da ADM in Medio Oriente; |
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15. |
appoggia gli ulteriori sforzi intesi a rafforzare il mandato dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), compresa la generalizzazione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, e altre iniziative finalizzate a definire misure volte a creare un clima di fiducia; intende garantire che siano messe a disposizione di tale organizzazione risorse sufficienti che le consentano di adempiere al suo mandato fondamentale, vale a dire rendere sicure le attività nucleari; invita a compiere progressi in occasione del prossimo comitato preparatorio del TNP del 2017 e della Conferenza ad alto livello del 2018 in materia di disarmo nucleare; |
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16. |
accoglie con favore l'accordo tra i P5+1 e l'Iran relativo alle ambizioni nucleari di quest'ultimo e incoraggia la cooperazione continua tra entrambe le parti, al fine di assicurare la piena attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG); ritiene che il PACG, altrimenti noto come accordo nucleare con l'Iran, sia stato un risultato notevole della diplomazia multilaterale, e della diplomazia europea in particolare, che dovrebbe non solo consentire un miglioramento sensibile delle relazioni UE-Iran, ma anche contribuire alla promozione della stabilità in tutta la regione; ritiene che tutte le parti siano ora responsabili di garantirne una rigorosa e piena attuazione; accoglie con favore l'istituzione della commissione congiunta, composta di rappresentanti dell'Iran e del gruppo E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti), con il VP/AR; sostiene pienamente il VP/AR nel suo ruolo di coordinatore della commissione congiunta istituita nel quadro del PACG, e ritiene che una piena e rigorosa attuazione di tale piano continui a rivestire la massima importanza; |
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17. |
condanna i recenti esperimenti nucleari condotti dalla RPDC e il rifiuto, da parte di tale paese, delle varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, compresa la più recente, del 2 marzo 2016 (2070); esorta la RPDC ad astenersi dall'intraprendere ulteriori azioni provocatorie, abbandonando i propri programmi nucleari e balistici in modo completo, verificabile e irreversibile, a cessare tutte le attività correlate e a rispettare immediatamente tutti gli obblighi internazionali, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei governatori dell'AIEA, come pure le altre norme internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, e a tornare al tavolo dei negoziati; invita la RPDC a ratificare senza indugio il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari; auspica una soluzione diplomatica e politica della questione nucleare della RPDC e appoggia la ripresa dei colloqui a sei; esorta la Cina a esercitare maggiori pressioni sulla RPDC; |
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18. |
si compiace dell'inclusione di clausole di non proliferazione delle ADM negli accordi con paesi terzi e nei piani di azione dell'UE; evidenzia che tali misure devono essere attuate da tutti i paesi partner dell'UE senza eccezione; |
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19. |
accoglie con favore la presentazione della strategia globale dell'UE ed esorta il SEAE, come misura di follow-up, ad aggiornare e ampliare la strategia dell'UE del 2003 contro la proliferazione delle ADM e le nuove linee d'azione del 2009, tenendo conto delle questioni e delle problematiche summenzionate, in modo da consentire all'UE di svolgere un ruolo trainante nel rafforzamento e nella prosecuzione degli accordi multilaterali sul disarmo e la non proliferazione nucleari; |
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20. |
accoglie con favore gli scambi periodici su queste tematiche attraverso il consorzio dell'UE per la non proliferazione e altre organizzazioni della società civile e i gruppi di riflessione; invita il consorzio dell'UE per la non proliferazione, guidato dal consigliere principale e inviato speciale dell'UE per la non proliferazione e il disarmo, ad ampliare il proprio programma e a includere la questione del disarmo; |
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo, all'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, al direttore generale dell'AIEA nonché ai parlamenti dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(1) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 97.
(2) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 77.
(3) GU L 196 del 24.7.2012, pag. 67.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/208 |
P8_TA(2016)0425
Servizio volontario europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sul servizio volontario europeo e la promozione del volontariato in Europa (2016/2872(RSP))
(2018/C 215/32)
Il Parlamento europeo,
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vista la decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (1), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo «Politiche dell'UE e volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE» (COM(2011)0568), |
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vista l'agenda politica per il volontariato in Europa dell'Alleanza dell'Anno europeo del volontariato 2011, |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2), |
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vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa (3), |
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vista la definizione di volontario proposta dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel suo Manuale sulla misurazione del volontariato (2011); |
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vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 su «Riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE» (4), |
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vista la sua risoluzione del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (5), |
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vista la Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari (6), |
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— |
vista l'interrogazione alla Commissione sul volontariato e il servizio volontario europeo (O-000107/2016 — B8-1803/2016), |
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— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
ricordando che nel 2016 il servizio volontario europeo compie 20 anni e che in questi due decenni sono stati sostenuti 100 000 volontari; |
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B. |
evidenziando che l'Anno europeo del volontariato 2011, fortemente sostenuto dal Parlamento, ha costituito un'importante opportunità politica per evidenziare il valore aggiunto del volontariato in Europa e che adesso, cinque anni dopo, il Parlamento dovrebbe riflettere sull'impatto che tale iniziativa ha esercitato, in termini di valore aggiunto, sullo sviluppo delle politiche e sul modo in cui il volontariato è integrato nei programmi chiave europei, quali Erasmus+ e il relativo servizio volontario europeo; |
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C. |
ricordando che l'Anno europeo del volontariato 2011 ha fornito l'impulso e il contesto per la creazione e/o la revisione di numerosi quadri nazionali e giuridici in materia di volontariato in tutta Europa; sottolineando che, tuttavia, l'Europa non dispone ancora di una politica coordinata in materia di volontariato con un unico punto di contatto in seno alle istituzioni dell'UE; |
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D. |
ricordando che le attività di volontariato sono intraprese per libera scelta, volontà e motivazione individuali, senza fini di lucro; sottolineando che esse possono essere considerate percorsi di solidarietà e costituiscono un modo per rispondere a necessità e preoccupazioni umane, sociali o ambientali; |
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E. |
considerando che il volontariato è un fattore chiave per la cittadinanza attiva e la democrazia, nonché per lo sviluppo personale, incarnando valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione, e che esso contribuisce anche a potenziare la democrazia partecipativa e a promuovere i diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE; |
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F. |
sottolineando che il volontariato ha valore e importanza in quanto una delle manifestazioni di solidarietà più evidenti, che promuove e agevola l'inclusione sociale, sviluppa il capitale sociale e produce trasformazioni nella società; che il volontariato contribuisce sia allo sviluppo di una società civile dinamica, capace di offrire soluzioni creative e innovative alle sfide comuni, sia alla crescita economica e che, pertanto, merita di essere misurato in modo specifico e mirato in termini di capitale economico e sociale; |
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G. |
ricordando che affinché un maggior numero di cittadini europei si impegni nel volontariato è fondamentale creare un ambiente favorevole, garantendo quindi che l'infrastruttura del volontariato disponga di risorse eque, anche nel caso delle organizzazioni di volontari, al fine di sostenere i volontari e le loro attività; |
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H. |
evidenziando che il volontariato richiede una combinazione di meccanismi di sostegno e/o adeguate strutture organizzative, in cui siano definiti i diritti e le responsabilità dei volontari e del volontariato; |
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I. |
sottolineando che tutti dovrebbero avere diritto a un accesso equo alle opportunità di volontariato e alla protezione da ogni tipo di discriminazione, come pure alla conciliazione delle attività di volontariato con la propria vita privata e professionale, in modo da poter disporre di una certa flessibilità nell'attività di volontariato; |
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J. |
evidenziando che il riconoscimento del valore sociale ed economico del volontariato è fondamentale anche per promuovere incentivi adeguati per tutte le parti interessate e aumentare, quindi, la quantità, la qualità e l'impatto del volontariato; |
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K. |
ricordando che il concorso per la Capitale europea del volontariato premia i risultati dei comuni di tutta Europa nell'ambito del riconoscimento e del sostegno delle attività dei volontari nelle rispettive zone; |
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L. |
sottolineando che il nuovo programma Erasmus+ continua a offrire opportunità di finanziamento e sostegno ai progetti di volontariato, in particolare grazie al servizio volontario europeo, e che la DG ECHO ha avviato il programma «Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario» allo scopo di fornire un sostegno pratico ai progetti di assistenza umanitaria; riconoscendo che il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020 ha garantito la destinazione di taluni fondi dell'UE al volontariato e che in particolare il programma «Europa per i cittadini», attualmente gestito dalla DG HOME, ha mantenuto il volontariato tra le sue priorità; osservando che, tuttavia, le organizzazioni di volontariato continuano a disporre di un accesso molto limitato ad altri importanti fondi dell'UE, quali i Fondi strutturali e di investimento europei; |
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M. |
ricordando che la risposta dell'UE all'attuale crisi dei rifugiati è un esempio pertinente e un simbolo palese dell'importanza dei volontari e del modo in cui essi incarnano i valori europei, contribuiscono alla resilienza e sono pronti a offrire soluzioni flessibili e pragmatiche alle sfide comuni; |
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1. |
riconosce che il volontariato è una manifestazione di solidarietà, libertà e responsabilità che contribuisce al rafforzamento della cittadinanza attiva e allo sviluppo umano personale e che esso rappresenta uno strumento essenziale per l'inclusione e la coesione sociale, la formazione, l'istruzione e il dialogo interculturale, in grado di fornire nel contempo un importante contributo alla diffusione dei valori europei; sottolinea che i suoi benefici sono altresì riconosciuti nelle attività di volontariato effettuate con i paesi terzi, quale strumento strategico per favorire la comprensione reciproca e le relazioni interculturali; |
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2. |
evidenzia l'importanza di predisporre un quadro europeo per le attività di volontariato, che definisca i diritti e i doveri, e che agevoli la mobilità e il riconoscimento delle competenze; incoraggia gli Stati membri che non hanno ancora definito un quadro giuridico per i volontari ad avvalersi delle raccomandazioni contenute nell'agenda politica per il volontariato in Europa e della Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari; |
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3. |
incoraggia gli Stati membri a mettere in pratica processi di convalida concreti nel quadro della raccomandazione del Consiglio del 2012, onde assicurare una migliore comprensione e una maggiore comparabilità delle competenze e delle esperienze; chiede che ogni futura iniziativa nell'ambito del passaporto europeo delle competenze e dell'Europass attribuisca maggiore importanza al volontariato in quanto forma di apprendimento informale e non-formale; rammenta che il volontariato aiuta ad acquisire abilità e competenze che possono favorire l'accesso al mercato del lavoro; sottolinea che i volontari non dovrebbero mai essere considerati o utilizzati come manodopera sostitutiva; |
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4. |
osserva che in Europa quasi 100 milioni di cittadini di tutte le età sono volontari e che il loro lavoro contribuisce alla produzione di circa il 5 % del PIL; invita la Commissione a tenere conto del valore economico dei beni e servizi forniti dai volontari, attraverso l'elaborazione di strategie più incentrate sul volontariato; |
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5. |
propone di sostenere e concretizzare l'idea di rendere il contributo volontario in termini di tempo ammissibile come cofinanziamento per le sovvenzioni dell'UE, come recentemente proposto dalla Commissione nell'ambito della proposta di nuovo regolamento finanziario; |
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6. |
invita Eurostat a sostenere gli Stati membri in tale esercizio al fine di garantire la raccolta di dati comparativi in Europa, anche sviluppando indicatori e metodi di misurazione comuni a livello dell'UE per valutare l'impatto sociale del volontariato; esorta gli Stati membri ad adottare il sistema messo a punto dall'Organizzazione internazionale del lavoro per misurare il valore economico del volontariato; |
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7. |
incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a istituire programmi nazionali di servizio volontario dotati di risorse adeguate e a migliorare l'accesso a informazioni di qualità sulle opportunità di volontariato a livello nazionale e locale, in particolare attraverso le reti informative esistenti e le informazioni tra pari, nonché a creare piatteforme nazionali di servizio civile, che dovrebbero altresì promuovere le opportunità di volontariato internazionale per le persone di ogni età; |
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8. |
invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di una politica europea più coordinata in materia di volontariato, prevedendo di istituire un punto di contatto unico in seno alla Commissione, che consenta l'interazione tra le iniziative e i programmi individuali e migliori l'accesso ai programmi di volontariato; |
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9. |
chiede alla Commissione di condurre uno studio sui programmi nazionali di servizio volontario, nonché sui corpi di servizio civile e di solidarietà e sul contesto attuale per i potenziali volontari tra gli Stati membri, onde agevolare la comprensione reciproca e la diffusione delle buone pratiche e favorire la creazione di un servizio civile europeo complementare alle opportunità già esistenti, il tutto nell'ottica di promuovere la cittadinanza dell'UE; |
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10. |
prende atto dell'idea della Commissione di istituire i corpi di solidarietà dell'UE, una nuova iniziativa europea di volontariato per i giovani; invita la Commissione a valutare il valore aggiunto di tale iniziativa per assistere il lavoro già compiuto dalla società civile e a garantire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nella sua progettazione; sottolinea altresì la necessità di accertarsi che l'attuazione dell'iniziativa non comprometta le dotazioni già destinate ad altri programmi; |
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11. |
manifesta il proprio sostegno alla Commissione e agli Stati membri nella celebrazione del 20o anniversario del servizio volontario europeo; insiste che il programma del servizio volontario europeo arreca beneficio agli individui e alle organizzazioni coinvolti, come pure alla società nel suo insieme, e dovrebbe rafforzare la dimensione dell'impegno civico del programma Erasmus+; sottolinea l'importanza di promuovere il servizio volontario europeo tra tutti i giovani, specialmente quelli non ancora interessati al volontariato e alla mobilità, in modo da motivarli e favorire un nuovo atteggiamento, senza escludere le generazioni più adulte, che possono apportare un importante contributo, ad esempio in qualità di mentori; |
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12. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere il servizio volontario europeo nei loro sistemi di istruzione e accademici, quale strumento per diffondere l'educazione alla solidarietà e all'impegno civico tra le giovani generazioni; |
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13. |
rammenta che il servizio volontario europeo si basa su offerte di volontariato di qualità e si ispira alla Carta del volontariato e ai principi della Carta della qualità sulla mobilità dell'apprendimento, e che occorre che si basi su una struttura che incoraggia le organizzazioni di volontariato a diventare organizzazioni di accoglienza, fornendo loro finanziamenti e formazione adeguati, potenziando al contempo il ruolo delle organizzazioni di coordinamento che supportano un gran numero di organizzazioni di accoglienza, per esempio a livello di amministrazione e di formazione; |
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14. |
rammenta che il servizio volontario europeo dovrebbe consentire un accesso rapido e agevole al programma e, pertanto, chiede una semplificazione dell'attuale sistema di presentazione delle domande; |
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15. |
sottolinea la necessità di rafforzare il follow-up e la dimensione locale dopo un'esperienza di volontariato all'estero, fornendo sostegno non solo prima della partenza, ma anche al ritorno, sotto forma di formazioni di orientamento e integrazione successive; |
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16. |
esorta le autorità nazionali, regionali e locali a rendere disponibili finanziamenti adeguati, a snellire le procedure amministrative e a fornire incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontariato, in particolare le piccole organizzazioni con risorse limitate; |
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17. |
insiste sulla necessità di offrire di un tutoraggio di qualità nell'intero processo grazie a una gestione responsabile dei volontari e rendendo questi ultimi consapevoli della propria responsabilità nei confronti dell'organizzazione e della comunità; |
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18. |
invita la Commissione a migliorare e rimodellare la strategia di comunicazione sul servizio volontario europeo, evidenziando il valore sociale, umano e civile del volontariato; |
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19. |
sottolinea il ruolo dell'invecchiamento attivo nel volontariato e sostiene il rafforzamento del ruolo dei cittadini giovani e meno giovani nell'impegno civico in Europa, sfruttando l'impulso fornito dall'Anno europeo delle attività di volontariato (2011) e dall'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012); |
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20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43.
(2) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0549.
(4) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 14.
(5) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 9.
(6) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_it.pdf
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/212 |
P8_TA(2016)0426
Strategia dell'UE per la gioventù 2013-2015
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sulla valutazione della strategia dell'UE per la gioventù 2013-2015 (2015/2351(INI))
(2018/C 215/33)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 15, 21, 24 e 32, |
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visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1), |
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viste la risoluzione del Consiglio su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018 (2) e la risoluzione del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2014-2015 (3), |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (4), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 per l'istituzione di un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (5), |
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vista la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (6), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (7), |
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vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente (8), |
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vista la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea il 17 marzo 2015 a Parigi, |
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vista la relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018), approvata dal Consiglio il 23 novembre 2015, |
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visti la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo «Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018)» (COM(2015)0429) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la comunicazione della Commissione, dal titolo «Results of the open method of coordination in the youth field with a special focus on the second cycle (2013-2015)» (Risultati del metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù con particolare riguardo al secondo ciclo (2013-2015)) (SWD(2015)0168) e «Situation of young people in the EU» (Situazione dei giovani nell'UE) (SWD(2015)0169), |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2015 dal titolo «Progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) — Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione» (COM(2015)0408), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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viste le sue risoluzioni dell'11 settembre 2013 sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012 (9) e del 18 maggio 2010 su una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità (10), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, |
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vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul tema «Apprendere l'UE a scuola» (11), |
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vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione (12), |
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vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (13), |
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vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (14), |
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vista la relazione ombra sulla politica in materia di gioventù pubblicata dal Forum europeo della gioventù, |
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vista la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 relativa a un quadro di qualità per i tirocini, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0250/2016), |
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A. |
considerando che i giovani dovrebbero partecipare attivamente alla pianificazione, all'elaborazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione di tutte le politiche per la gioventù; |
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B. |
considerando che è necessario aiutare i giovani a risolvere le problematiche estremamente gravi cui essi devono far fronte attualmente, come pure le sfide future, mediante un uso più pertinente, efficace e coordinato delle politiche rivolte ai giovani e un uso mirato delle risorse politiche economiche, occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea; |
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C. |
considerando che occorre rafforzare l'integrazione della politica giovanile, la cooperazione intersettoriale e l'azione sociale all'interno dell'UE, come pure la sinergia fra la strategia europea per la gioventù e altre strategie europee come quelle in materia di istruzione, addestramento, salute e occupazione, al fine di garantire che la definizione delle politiche, non solo attualmente ma anche in futuro, sia in grado di rappresentare una risposta efficace alle situazioni e alle esigenze dei giovani, i quali devono far fronte a gravi problemi economici, occupazionali e sociali, e considerando che, a tale proposito, la partecipazione delle organizzazioni giovanili alla definizione delle politiche è essenziale; |
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D. |
considerando che il metodo di coordinamento aperto si applica al campo delle attività per il settore giovanile, su ispirazione della cooperazione europea in materia di occupazione; |
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E. |
considerando che uno degli obiettivi generali del programma Erasmus+ è il contributo al conseguimento del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018); che, in tale contesto, è necessario garantire l'accesso da parte delle organizzazioni giovanili alle sovvenzioni per i progetti nel quadro del nuovo programma Erasmus+ nonché la rimozione degli ostacoli all'ammissibilità dei progetti di piccole dimensioni; |
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F. |
considerando che la strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018) prevede otto campi d'azione principali in cui è necessario prendere iniziative: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, giovani nel mondo, nonché creatività e cultura; |
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G. |
considerando che il terzo e ultimo ciclo triennale della strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018) renderà prioritarie l'inclusione sociale di tutti i giovani, in particolare quelli provenienti da contesti svantaggiati, una maggiore partecipazione alla vita democratica e civica e un passaggio più agevole nel mercato del lavoro; |
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H. |
considerando che la strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018) insiste sulla necessità di mantenere un dialogo strutturato costante fra i responsabili decisionali, i giovani e le organizzazioni giovanili; che, tuttavia, il 57 % delle organizzazioni giovanili nell'UE ritiene che le competenze dei giovani non vengano prese in considerazione in sede di formulazione delle politiche per la gioventù; |
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I. |
considerando che la politica per la gioventù dovrebbe essere basata sui diritti e sostenere lo sviluppo di tutti i giovani, garantendo il rispetto dei diritti dei giovani e la realizzazione delle loro potenzialità ed evitando la stigmatizzazione di determinati gruppi; |
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J. |
considerando che è importante sottolineare che i giovani si impegnano dal punto di vista politico in molti modi, ma che la loro partecipazione alle elezioni è in calo; |
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K. |
considerando che è importante provvedere affinché tutti i giovani abbiano accesso a un'istruzione, sia formale che non formale, di qualità e ricevano una formazione di qualità, dati gli alti tassi di disoccupazione, la precarizzazione dei posti di lavoro e il maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale che interessano oggi la gioventù europea e, in particolare, i giovani meno qualificati, come pure i giovani che non sono occupati né iscritti a corsi d'istruzione o di formazione (NEET) e coloro che hanno esigenze particolari, che provengono da ambienti socioeconomici meno favoriti come le minoranze etniche, i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo, che rischiano maggiormente di essere disoccupati ed emarginati; |
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L. |
considerando che è necessario proseguire gli sforzi per aumentare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro tra le giovani donne — in particolare dopo il congedo di maternità e tra le madri sole — le giovani migranti, coloro che hanno abbandonato la scuola, le persone poco qualificate e i giovani con disabilità, nonché tutti i giovani a rischio di discriminazione; |
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M. |
considerando che l'istruzione e la formazione possono contribuire a combattere il disimpegno sociale, l'emarginazione e la radicalizzazione dei giovani e ad affrontare la disoccupazione giovanile, nonché a rafforzare in loro la consapevolezza dell'importanza dei valori fondamentali dell'Unione europea; che, per costruire un rispetto reciproco, integrare i giovani nell'istruzione e nella vita sociale e combattere pregiudizi e intolleranza, è fondamentale adottare un approccio interculturale e interreligioso; |
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N. |
considerando che la natura specifica dell'attività sportiva e il suo contributo all'inclusione sociale dei giovani svantaggiati, in particolare dei rifugiati e dei migranti, sono elementi che aiutano a superare la xenofobia e il razzismo; |
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O. |
considerando che i giovani rappresentano il futuro e dovrebbero essere considerati una risorsa con un enorme potenziale per il futuro delle società europee; |
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P. |
considerando che è di fondamentale importanza inserire nelle politiche per la gioventù una prospettiva di genere che tenga in considerazione in tutte le fasi del processo politico, le circostanze e le sfide specifiche cui devono far fronte le giovani donne e le ragazze; che è necessario inserire nella politica per la gioventù specifiche misure che tengano conto della dimensione di genere e vertano su questioni quali la lotta alla violenza ai danni di donne e ragazze, l'educazione sessuale e relazionale affettiva e la sensibilizzazione all'uguaglianza di genere; |
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Q. |
considerando che, in sede di definizione e di attuazione delle politiche per la gioventù, occorre prestare particolare attenzione alle esigenze dei giovani soggetti a discriminazione multipla, tra cui i giovani con disabilità o con disturbi mentali e le persone che si identificano come LGBTI; |
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R. |
considerando che l'inclusione sociale e la mobilità sociale devono essere al centro delle priorità della strategia dell'UE per la gioventù e che quest'ultima deve pertanto rivolgersi in modo specifico ai giovani appartenenti a gruppi vulnerabili, ad esempio i giovani esposti a povertà ed esclusione sociale, i giovani provenienti da zone rurali isolate o appartenenti a comunità emarginate come le minoranze etniche oppure i rifugiati e i richiedenti asilo; |
Raccomandazioni generali
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1. |
accoglie con favore la relazione dell'UE sulla gioventù del 15 settembre 2015, basata sulla comunicazione della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (COM(2015)0429), che contiene i risultati principali dell'ultimo ciclo triennale della strategia dell'UE per la gioventù e propone le priorità per il prossimo ciclo; raccomanda all'Unione europea e alle autorità nazionali, regionali e locali di provvedere affinché i vari programmi a livello dell'UE che si occupano di politiche giovanili siano adeguatamente comunicati, attuati e coordinati, in modo da rispondere alle nuove esigenze in vista delle future sfide sociali ed educative; |
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2. |
considera il metodo di coordinamento aperto uno strumento appropriato, ma ancora insufficiente, per l'inquadramento delle politiche in materia di gioventù e ritiene che esso debba essere integrato da altre misure; ribadisce la propria richiesta di una più stretta collaborazione e di uno scambio delle migliori prassi a livello locale, regionale, nazionale e unionale sulle tematiche relative alla gioventù; esorta gli Stati membri a concordare indicatori e parametri di riferimento chiari, onde consentire il monitoraggio dei progressi compiuti; |
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3. |
sottolinea che occorre includere nel mondo del lavoro i giovani con disabilità, affinché possano condurre una vita indipendente ed essere pienamente integrati nella società in quanto soggetti attivi che apportano un contributo reale; |
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4. |
sottolinea l'importanza del dialogo strutturato quale strumento per coinvolgere i giovani, sia che partecipino a organizzazioni giovanili, sia che non vi partecipino; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di aumentare e migliorare la portata, la visibilità e la qualità del processo, prestando una particolare attenzione alla partecipazione dei gruppi vulnerabili ed emarginati, al fine di aumentare l'efficacia nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione delle politiche per la gioventù a tutti i livelli e promuovere la cittadinanza attiva fra i giovani; chiede il rafforzamento del dialogo strutturato come strumento partecipativo di qualità per i giovani nell'ambito del prossimo quadro di cooperazione per la gioventù; |
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5. |
prende atto dell'impatto del secondo ciclo della strategia dell'UE per la gioventù (2013-2015) nell'evidenziare l'importanza di un approccio alla politica per la gioventù che sia adattabile e preveda un coinvolgimento intersettoriale e a più livelli; apprezza il dialogo strutturato condotto con le organizzazioni dei giovani a tal proposito; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'accesso dei giovani a un'istruzione e a una formazione di alta qualità e all'occupazione; rammenta gli otto campi d'azione promossi dalla strategia dell'UE per la gioventù; |
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6. |
sottolinea l'importanza della strategia dell'UE per la gioventù, alla luce dei livelli allarmanti raggiunti dalla disoccupazione giovanile, dei tassi elevati e fortemente variabili di NEET, nonché dei problemi della povertà e dell'esclusione sociale tra i giovani; evidenzia che il prossimo ciclo (2016-2018) deve contribuire al conseguimento dei due obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù mediante l'individuazione delle cause della disoccupazione giovanile, come l'abbandono scolastico prematuro, e la lotta a tali cause, la promozione dell'imprenditorialità tra i giovani, gli investimenti a favore dell'istruzione, dei tirocini, degli apprendistati e della formazione professionale nell'ambito delle competenze associate alle opportunità, alle necessità e agli sviluppi del mercato del lavoro, come pure il sostegno alla transizione al mercato del lavoro grazie a misure che garantiscano un miglior coordinamento tra i programmi d'istruzione, la politica in materia di occupazione e le necessità del mercato del lavoro; segnala che occorre sostenere gli attori del mercato del lavoro nell'attuazione della garanzia per i giovani, in modo da garantire che i giovani, al più tardi quattro mesi dopo aver lasciato la scuola, siano impegnati in un'attività lavorativa, nell'istruzione o nella formazione o riqualificazione professionale; |
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7. |
sottolinea che l'effettiva attuazione della strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe essere strettamente legata al raggiungimento dei principali obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare l'occupazione del 75 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni e l'uscita del maggior numero possibile di giovani dalle situazioni di povertà ed esclusione sociale; osserva con grande preoccupazione che, sebbene in alcuni Stati membri si sia registrata una diminuzione dal 2013, la disoccupazione giovanile mantiene un tasso quasi doppio rispetto a quello della disoccupazione generale, con circa 8 milioni di giovani europei ancora senza un impiego; sottolinea, pertanto, che è importante correggere gli squilibri geografici tra la domanda e l'offerta di posti di lavoro sia fra gli Stati membri che al loro interno, mediante le modifiche apportate al portale europeo della mobilità professionale (EURES) allo scopo di migliorare le opportunità di occupazione giovanile e conseguire una maggior coesione sociale; |
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8. |
sottolinea che è fondamentale che il prossimo ciclo della strategia europea per la gioventù includa i giovani rifugiati e richiedenti asilo nei suoi obiettivi e garantisca loro un trattamento equo e non discriminatorio, l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione e l'inclusione sociale, aiutandoli così a costruire la propria identità nei paesi di accoglienza e a mettere pienamente a frutto i loro talenti e le loro potenzialità e contribuendo a evitare la loro emarginazione e disillusione; |
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9. |
esprime preoccupazione per la fuga di cervelli e i rischi che essa comporta per taluni Stati membri, soprattutto quelli in difficoltà e inclusi nei programmi di adeguamento, allorché un numero crescente di laureati è obbligato dalla massiccia disoccupazione a trasferirsi all'estero, privando così i paesi interessati delle loro risorse umane più preziose e produttive; |
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10. |
sottolinea il potenziale offerto dalle nuove tecnologie per entrare in contatto con i giovani e invita l'UE e gli Stati membri ad approfittare di tali tecnologie per rafforzare il dialogo con i giovani e la loro capacità di partecipare alla società; |
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11. |
sottolinea l'importanza di coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili nella definizione delle priorità e nell'elaborazione di un nuovo quadro di cooperazione per la gioventù dell'UE dopo il 2018; |
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12. |
raccomanda agli Stati membri e all'UE di attuare una valutazione d'impatto delle politiche che sono rivolte ai giovani; |
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13. |
ritiene che la condivisione di buone pratiche, l'elaborazione di politiche basate su dati comprovati, i gruppi di esperti e le attività di apprendimento e di revisione tra pari siano strumenti importanti nell'ambito di una cooperazione intersettoriale orientata ai risultati intesa a sostenere i giovani; sottolinea l'importanza di divulgare i risultati di queste attività per amplificarne l'impatto; |
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14. |
sottolinea l'importanza della cooperazione intersettoriale a tutti i livelli e segnatamente fra le diverse strategie dell'UE che riguardano i giovani (strategie attuali e future dell'UE in materia di gioventù, istruzione e formazione, salute, occupazione, ecc.); |
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15. |
sottolinea l'importanza e la necessità di rafforzare e sviluppare ulteriormente le strategie e le iniziative mirate alla prevenzione della violenza e del bullismo nelle scuole; |
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16. |
sottolinea l'importanza di porre in atto una cooperazione di qualità, orientata alle esigenze del singolo minore, anche tra le famiglie, le comunità religiose e le scuole, le comunità locali, le organizzazioni giovanili, gli animatori giovanili e l'istruzione formale, non formale o informale, al fine di guidare e assistere i giovani verso la piena integrazione nella società, offrendo un luogo sicuro per la crescita e l'apprendimento; |
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17. |
propone di coinvolgere le autorità locali e regionali nell'ambito delle politiche per la gioventù, soprattutto negli Stati membri in cui dispongono di competenze in materia; |
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18. |
sottolinea l'importanza di promuovere stili di vita sani per la prevenzione delle malattie e reputa necessario fornire ai giovani informazioni corrette e assistenza in relazione a problemi gravi di salute mentale quali il tabagismo, l'alcolismo, l'uso di stupefacenti e la dipendenza; |
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19. |
ricorda l'opportunità di includere una dimensione intergenerazionale nelle politiche per la gioventù e la necessità di instaurare un dialogo migliore fra le generazioni; |
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20. |
sottolinea l'importanza di affrontare la povertà fra i giovani che provengono da contesti socioeconomici svantaggiati, quelli che hanno genitori disoccupati e quelli che non sono riusciti a emanciparsi dal ciclo socioeconomico della famiglia di origine; |
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21. |
esorta gli Stati membri a prevedere attività di formazione efficaci nella lingua nazionale, conformemente ai principi del multilinguismo e della non discriminazione e sulla base della legislazione nazionale e dei principi europei, e ad aumentare il sostegno agli istituti di insegnamento che impartiscono lezioni nella lingua madre delle minoranze nazionali o linguistiche; |
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22. |
rammenta l'obiettivo primario della strategia Europa 2020 in base al quale la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione deve essere inferiore al 10 %; sottolinea la necessità di contrastare l'abbandono scolastico, che contribuisce alla disoccupazione, mediante il dialogo tra il settore dell'istruzione, i servizi pubblici per l'impiego e le parti sociali, l'individuazione delle carenze del sistema scolastico e della società, l'appoggio agli studenti nella ricerca dei propri metodi di apprendimento, l'attuazione di programmi rilevanti e coinvolgenti, la creazione di un solido sistema di orientamento personalizzato e ben sviluppato con servizi di consulenza e di orientamento di qualità per tutti gli studenti, in particolare ai primi segni di dispersione scolastica, l'adeguata informazione degli studenti sulle future opportunità nel mercato del lavoro e sui percorsi professionali, anche nell'ambito tecnico e dell'artigianato, l'offerta di possibilità di istruzione nei settori STEM e di apprendimento duale, la garanzia di apprendistati e tirocini di qualità, nonché l'offerta di una seconda opportunità ai giovani grazie alla formazione professionale; |
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23. |
invita gli Stati membri a pubblicare relazioni basate su informazioni e dati concreti in merito alla situazione sociale e alle condizioni di vita dei giovani, nonché a elaborare piani d'azione nazionali e ad attuarli in modo coerente; |
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24. |
sottolinea che la promozione di opportunità maggiori ed eque per tutti i giovani, attraverso il miglioramento dell'inclusione sociale, della parità di genere e della solidarietà, nonché la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei confronti dei giovani, in particolare sulla base del genere, della razza o dell'origine etnica e della disabilità, dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù; |
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25. |
rileva la necessità di elaborare le politiche e le strategie nazionali in materia di gioventù con e per i giovani; |
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26. |
si rallegra, in particolare, dell'utilità del quadro di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) nel migliorare la cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione europea e nell'offrire e sviluppare le opportunità e i vantaggi che il progetto di integrazione europea comporta per i giovani, e invita quindi la Commissione a portare avanti e a sviluppare il quadro oltre il 2018; |
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27. |
invita gli Stati membri a predisporre le strutture educative necessarie all'integrazione dei giovani rifugiati, consentendo loro di apprendere la lingua del paese nel quale hanno ottenuto l'asilo, di portare a termine la loro formazione iniziale o di portare al livello europeo le competenze già acquisite, in modo da agevolare la loro integrazione nel mercato del lavoro e nella società europea; |
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28. |
chiede misure mirate per i giovani che abbandonano la scuola prematuramente, i quali necessitano di orientamento, di competenze e di formazione, nonché un sistema efficace che consenta di individuare, ai primi livelli di istruzione, coloro che sono a rischio di diventare giovani che abbandonano la scuola prematuramente o NEET, affinché possano essere aiutati, già in tenera età, a evitare questo svantaggio; |
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29. |
Incoraggia gli Stati Membri a considerare il principio della «solidarietà intergenerazionale» nell'ambito delle politiche previdenziali e a tenere conto dell'impatto che esse hanno o avranno sui giovani; |
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30. |
saluta con favore la sua risoluzione del 12 aprile 2016«Apprendere l'UE a scuola» e invita di conseguenza gli Stati membri a promuovere una conoscenza più ampia dell'UE mediante l'istruzione formale, non formale e informale, concentrandosi in particolare sulla cooperazione fra i soggetti che forniscono istruzione formale e non formale / informale, cosa che potrebbe riuscire con una strategia continuativa dell'UE in materia di gioventù; |
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31. |
invita gli Stati membri a coinvolgere più strettamente le organizzazioni indipendenti nel processo di attuazione, soprattutto a livello locale, e a migliorare il coordinamento fra le procedure esistenti nella strategia post-2018 (ad esempio tramite il coinvolgimento a livello dell'UE nei comitati per il benessere dei giovani ecc.), in modo che la strategia dell'UE in materia di gioventù continui a essere utile; |
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32. |
sottolinea la necessità di dotare i giovani di una solida conoscenza e una comprensione approfondita dell'UE, anche grazie all'apprendimento di ciò che concerne i valori fondamentali, la governance e i processi decisionali dell'UE, affinché possano impegnarsi in un riflessione critica sull'UE e diventare cittadini europei responsabili e attivi; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per promuovere una dimensione UE nell'istruzione, allo scopo di preparare i discenti a vivere e lavorare in un'Unione sempre più complessa e integrata, a cui possono e devono dar forma; |
Occupazione e istruzione
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33. |
invita gli Stati membri a utilizzare al meglio le politiche e i quadri finanziari disponibili a livello nazionale e dell'UE, al fine di promuovere investimenti adeguati a favore dei giovani e della creazione di posti di lavoro sicuri e di qualità; insiste a tutti i livelli su schemi di mobilità che conducano al miglioramento delle competenze e delle capacità dei giovani, infondano loro fiducia in se stessi e facciano sì che sviluppino curiosità e interesse verso altre forme di apprendimento e che si integrino nella società; raccomanda vivamente il riconoscimento e la valutazione di tali competenze, rafforzate grazie alla mobilità; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che i giovani abbiano un migliore accesso alle informazioni riguardanti tutti i programmi e le iniziative di cui possono beneficiare; |
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34. |
esorta gli Stati membri ad attuare integralmente il programma Erasmus+, in particolare la componente relativa agli apprendistati, in modo da promuovere maggiormente i percorsi formativi e professionali transfrontalieri e la mobilità lavorativa dei giovani e dotarli di capacità e competenze utili per la vita, comprese le competenze linguistiche, ampliando nel contempo le loro opportunità e possibilità di partecipare al mercato del lavoro e alla società, indipendentemente da quali siano le loro qualifiche accademiche e competenze e da quale livello di istruzione abbiano raggiunto; esprime preoccupazione per il fatto che la mobilità degli apprendisti non ha ancora raggiunto i livelli desiderati e invita la Commissione, gli Stati membri, le imprese e le scuole a trovare modalità per superare i rimanenti ostacoli alla mobilità degli apprendisti; sottolinea l'importanza di sostenere i giovani nei progetti di mobilità, tenendo conto della loro età e della loro situazione finanziaria spesso instabile, anche eliminando determinati vincoli indiretti alla mobilità, quali le difficoltà legate all'alloggio e ai trasporti; |
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35. |
invita a migliorare le opportunità offerte agli studenti attivi nell'istruzione e formazione professionale di svolgere tirocini nei paesi vicini, nell'ottica di favorire una maggiore comprensione delle prassi lavorative e formative degli altri Stati membri, ad esempio attraverso il finanziamento dei costi di viaggio degli studenti che continuano a vivere nel paese di origine; rammenta che la mobilità nella formazione è un fattore fondamentale per l'inserimento nel mercato del lavoro e, nel contempo, per la comprensione del progetto europeo e la partecipazione allo stesso, favorite dall'esperienza diretta; insiste sull'importanza dell'attuazione di un quadro europeo per promuovere la mobilità nell'ambito degli apprendistati e della formazione professionale; invita inoltre gli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità della rete EURES in modo da sostenere la mobilità lavorativa dei giovani all'interno dell'UE, compresa la mobilità nell'ambito degli apprendistati; |
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36. |
sottolinea l'importanza di insegnare e apprendere le competenze generali di base, quali le competenze in materia di TIC, la matematica, il pensiero critico, le lingue straniere, la mobilità, ecc., che consentiranno ai giovani di adeguarsi facilmente al contesto sociale ed economico in evoluzione; |
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37. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la formazione nel campo delle TIC, al fine di dotare tutti i giovani delle competenze informatiche utili per il mercato del lavoro, ad esempio mediante una ridistribuzione dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; |
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38. |
ribadisce che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno un ruolo importante da svolgere nello sviluppo personale e professionale dei giovani e riconosce le potenzialità che offrono ai giovani unendoli in risposta ai problemi sociali e consentendo loro di collegarsi al di là delle barriere geografiche, sociali, religiose, economiche e di genere; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire che tutti i giovani dispongano di competenze e capacità solide e aggiornate nell'ambito delle TIC; |
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39. |
invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti programmi per i giovani e l'istruzione che diano opportunità alle giovani donne e alle ragazze e ne agevolino l'accesso ai settori tradizionalmente a prevalenza maschile, nei quali sono sottorappresentate, come l'imprenditoria, l'ambito scientifico e delle TIC, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM); |
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40. |
ribadisce le enormi potenzialità delle sinergie tra i settori STEM e TIC e gli ambiti dell'arte e del design nonché le industrie creative, passando dalle STEM alle STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte, matematica), e sottolinea come tali sinergie possano contribuire ad attirare un maggior numero di giovani, in particolare donne e ragazze, nei settori STEM; |
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41. |
invita gli Stati membri a incoraggiare le donne a intraprendere percorsi formativi e professionali nei settori in cui sono sottorappresentate, quali l'ambito informatico e STEM; |
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42. |
sottolinea la necessità di garantire che i giovani abbiano l'opportunità di conseguire almeno le competenze digitali di base e acquisiscano la conoscenza e la comprensione dei media per poter lavorare, apprendere e partecipare attivamente alla società moderna; |
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43. |
ricorda che, anche nel caso in cui i giovani riescano a superare l'autentica sfida che rappresenta la ricerca di un lavoro, essi possono comunque non disporre di mezzi sufficienti per vivere al di sopra della soglia di povertà in numerosi Stati membri; |
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44. |
chiede la prosecuzione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; chiede che siano apportati i successivi adeguamenti alla normativa e alle risorse da proporre per superare gli attuali impedimenti all'attuazione fino alla fine del quadro finanziario in corso; |
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45. |
chiede un migliore coordinamento a tutti i livelli fra i programmi di istruzione e formazione e le esigenze dei mercati del lavoro in continua evoluzione; chiede che, al fine di conseguire gli obiettivi della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, e tenuto conto delle disuguaglianze persistenti fra le zone urbane, suburbane e rurali, in tutti gli istituti di insegnamento generale e professionale dell'Unione siano predisposte campagne di informazione, sensibilizzazione e valorizzazione dei programmi di mobilità; sottolinea tuttavia l'importanza di sostenere il valore della conoscenza e di cercare di fornire un'istruzione completa e solide basi accademiche; incoraggia il rafforzamento del dialogo e della cooperazione fra le imprese e le università al fine di sviluppare programmi didattici che forniscano ai giovani la corretta combinazione di competenze, conoscenze e capacità; chiede, in tale contesto, una maggiore cooperazione fra gli istituti di istruzione, le imprese (in particolare le PMI) e i servizi per l'impiego; propone che gli Stati membri si scambino vicendevolmente le migliori prassi in tal senso; |
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46. |
sottolinea che nell'ambito dell'istruzione è essenziale adottare un approccio globale e inclusivo, in modo che tutti gli studenti si sentano accolti, inclusi e in grado di prendere decisioni in merito alla propria istruzione; ricorda che l'abbandono degli studi senza aver acquisito nessuna qualifica costituisce una delle maggiori sfide per le nostre società, poiché genera esclusione sociale, e che il contrasto di tale fenomeno è uno dei nostri grandi obiettivi; rammenta che, oltre all'adeguamento dei sistemi di formazione, occorre attuare misure specifiche rivolte a coloro che sono maggiormente in difficoltà; ricorda che i tirocini e gli apprendistati dovrebbero essere finalizzati all'occupazione e che le condizioni di lavoro e i compiti assegnati dovrebbero consentire ai tirocinanti di acquisire l'esperienza pratica e le pertinenti competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro; ritiene fondamentale, per combattere la disoccupazione giovanile, il coinvolgimento dei soggetti interessati pubblici e privati a livello regionale e locale nella progettazione e nell'attuazione della combinazione di politiche pertinente; |
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47. |
invita gli Stati membri ad attuare misure per agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro, anche mediante l'offerta di tirocini e apprendistati di qualità, la garanzia di diritti chiaramente definiti per i giovani, che comprendono l'accesso alla protezione sociale, contratti scritti e vincolanti e un'equa remunerazione, onde garantire che essi non siano discriminati nell'accesso al mercato del lavoro, nonché l'offerta di informazioni adeguate agli studenti sulle future opportunità nel mercato del lavoro; |
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48. |
sottolinea che i tassi di disoccupazione calano vistosamente se aumenta il livello di istruzione raggiunto e che, pertanto, è necessario promuovere le opportunità di istruzione superiore per i giovani dell'UE e investire in tal senso; |
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49. |
sottolinea, tuttavia, che l'istruzione non dovrebbe soltanto fornire le competenze e le capacità corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, ma dovrebbe altresì contribuire allo sviluppo e alla crescita personale dei giovani al fine di renderli cittadini proattivi e responsabili; sottolinea, pertanto, la necessità dell'educazione civica nell'intero sistema educativo formale e non formale; |
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50. |
invita gli Stati membri a fornire opportunità di duplice carriera per i giovani che hanno talento sportivo, in modo che possano sviluppare tale talento mentre continuano ad acquisire competenze nel corso degli studi; |
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51. |
sottolinea la necessità di includere elementi di apprendimento imprenditoriale a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione e formazione, dal momento che infondere sin dall'inizio lo spirito imprenditoriale nei giovani è un modo efficace per contrastare la disoccupazione giovanile; chiede, in questo contesto, che il mondo accademico e le imprese dialoghino e collaborino attivamente per sviluppare programmi di istruzione in grado di fornire ai giovani le competenze e le capacità necessarie; evidenzia altresì la necessità di promuovere e sostenere le politiche intese a incoraggiare l'imprenditoria giovanile, in particolare in campo culturale e creativo nonché sportivo, al fine di creare posti di lavoro sicuri e di qualità e stimolare lo sviluppo sociale e la coesione delle comunità; evidenzia altresì le potenzialità offerte dal volontariato in termini di acquisizione di competenze, potenziamento dello sviluppo personale e opportunità per i giovani di scoprire la propria vocazione; |
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52. |
rileva che l'imprenditorialità richiede lo sviluppo di competenze trasversali quali la creatività, la riflessione critica, il lavoro di squadra e lo spirito di iniziativa, che contribuiscono alla crescita personale e professionale dei giovani e ne agevolano la transizione al mercato del lavoro; ritiene pertanto che occorra agevolare e incoraggiare la partecipazione degli imprenditori al processo di istruzione; |
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53. |
sottolinea l'importanza di investire maggiormente nelle start-up e nei giovani che si dedicano all'imprenditoria, agevolando il loro accesso al capitale iniziale e a reti di tutor d'impresa esperti; |
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54. |
rammenta che l'occupazione e l'imprenditorialità costituiscono una delle otto priorità individuate nella strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018); sottolinea che le attività socioeducative e l'apprendimento non formale, in particolare in seno alle associazioni di giovani imprenditori e alle organizzazioni dei giovani, che offrono l'opportunità ai giovani di sviluppare progetti innovativi, di sperimentare la vita aziendale e di acquisire gli strumenti e la fiducia necessaria per intraprendere attività, svolgono un ruolo vitale nello sviluppo delle potenzialità creative e innovative dei giovani, anche per quanto concerne lo spirito d'impresa e le competenze imprenditoriali e civiche; sottolinea la necessità di creare un ambiente favorevole all'imprenditorialità e alla creazione di start-up innovative a beneficio dell'occupazione dei giovani in Europa; evidenzia che occorre rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ai giovani di sviluppare le loro idee, potenzialità e attitudini; |
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55. |
raccomanda di prestare maggiore attenzione all'imprenditoria nella strategia dell'UE per la gioventù, quale elemento chiave per il rilancio della crescita economica; osserva che nel 2014 solo un giovane europeo su cinque desiderava avviare un'impresa propria, continuando a ritenere l'idea di difficile realizzazione; è favorevole a conferire priorità allo sviluppo di una cultura imprenditoriale a un'età precoce, a norme flessibili in materia di lavoro che consentano di conciliare lavoro e studio, all'istruzione duale e all'accesso al finanziamento; |
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56. |
ricorda che le industrie creative figurano tra i settori maggiormente caratterizzati dallo spirito imprenditoriale e da una rapida crescita e che l'educazione creativa consente di sviluppare competenze trasferibili quali il pensiero creativo, la capacità di risolvere problemi, il lavoro di squadra e l'ingegnosità; riconosce che i settori artistici e dei media attirano particolarmente i giovani; |
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57. |
sottolinea l'importanza dell'imprenditoria sociale quale motore per l'innovazione, lo sviluppo sociale e l'occupazione e invita, pertanto, l'UE e gli Stati membri a promuoverla più efficacemente e a rafforzarne il ruolo; |
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58. |
esorta gli Stati membri ad adottare misure intese a incentivare l'imprenditorialità, creando un ambiente più favorevole agli imprenditori e alle start-up ai fini dell'avvio di nuove imprese, fra cui figurino programmi e provvedimenti per agevolare l'erogazione di credito da parte delle banche, un quadro normativo semplificato nonché agevolazioni fiscali e misure che consentano ai giovani di portare avanti le proprie idee imprenditoriali; sostiene l'adozione di metodi formativi che incoraggiano una mentalità imprenditoriale e creativa, nonché l'assunzione di laureati come giovani imprenditori; |
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59. |
sottolinea che, affinché gli Stati membri possano contrastare la disoccupazione giovanile, occorre che il personale preposto all'orientamento professionale abbia una formazione valida, sia ben informato sulle opportunità di istruzione a livello universitario e professionale e sia aggiornato circa l'attuale situazione del mercato del lavoro, le prospettive di sviluppo negli Stati membri e i nuovi settori delle loro economie; |
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60. |
incoraggia gli Stati membri ad aiutare i giovani a iniziare la propria vita indipendente e formare la propria famiglia con il sostegno di indennità di alloggio, regimi preferenziali e riduzioni di imposta sul reddito delle persone fisiche, come pure a offrire prestiti agevolati agli studenti; |
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61. |
sottolinea l'importanza del riconoscimento reciproco e della convalida di competenze, capacità e conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento informale, non formale e permanente, dal momento che tale convalida è fondamentale per rendere visibile e valorizzare la diversità e la ricchezza dell'apprendimento delle persone, in particolare di quelle che hanno meno opportunità; segnala che la convalida delle competenze contribuisce a potenziare l'accesso all'istruzione formale e a offrire nuove opportunità professionali mentre, al contempo, rafforza l'autostima e la motivazione a imparare, come pure lo sviluppo di valori, attitudini e competenze per i giovani, nonché l'apprendimento in materia di cittadinanza e partecipazione democratica a tutti i livelli; esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per istituire meccanismi di convalida globali entro il 2018, come richiesto nella raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, in stretta collaborazione con tutti i principali soggetti interessati, tra cui le organizzazioni giovanili; |
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62. |
evidenzia l'importanza dell'apprendimento formale, informale e non formale, anche nell'ambito di attività associative, ai fini dello sviluppo dei valori, delle attitudini e delle competenze dei giovani nonché dell'apprendimento relativo alla cittadinanza e alla partecipazione democratica; richiama l'attenzione sulla varietà di opportunità e modelli di formazione disponibili negli Stati membri e, in particolare, sui sistemi d'istruzione duale, che possono agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione alla carriera professionale; sostiene l'attuazione dell'apprendimento permanente; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento coerente e valido, in tutta l'Europa, delle capacità e competenze acquisite mediante l'apprendimento formale, informale e non formale e dei tirocini, nell'ottica di colmare le lacune e gli squilibri individuati nel mercato del lavoro europeo in termini di competenze, come pure a sostenere tali attività nel quadro dei pertinenti programmi dell'UE; chiede inoltre che nel campo dell'istruzione e formazione professionale sia dato più rilievo alle lingue, specialmente quelle dei paesi vicini, al fine di rafforzare la posizione degli studenti interessati e la loro occupabilità nel mercato del lavoro transfrontaliero; |
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63. |
rileva che, a causa dell'ondata di digitalizzazione in corso e delle nuove tendenze del mercato del lavoro, un numero sempre crescente di giovani si confronta con nuove forme di occupazione, in equilibrio tra flessibilità e sicurezza; sottolinea l'importanza di un'adeguata formazione dei giovani che enfatizzi il ruolo dei meccanismi di protezione sociale nello sviluppo della carriera; |
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64. |
ritiene che gli interventi precoci e le politiche proattive del mercato del lavoro rappresentino un cambiamento di rotta, dal trattamento dei sintomi della povertà multigenerazionale all'individuazione e alla gestione dei rischi in giovane età, in modo da prevenire la disoccupazione e facilitare la reintegrazione; richiama l'attenzione, in particolare, sulla situazione delle persone più emarginate e maggiormente esposte al rischio di disoccupazione; |
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65. |
sottolinea l'importanza di programmi aperti e di facile accesso per il lavoro con i giovani provenienti da ambienti con meno stimoli; |
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66. |
sottolinea l'importanza, ai fini dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle opportunità di istruzione e occupazione per i giovani, di garantire il riconoscimento transfrontaliero reciproco e la compatibilità di tutte le qualifiche e i titoli accademici, in modo da rafforzare il sistema di certificazione della qualità; invita ad ampliare e valutare costantemente il reciproco riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche e dei titoli accademici, nonché ad adeguarlo continuamente rispetto ai requisiti di formazione in costante evoluzione, e osserva che tale riconoscimento dovrebbe essere assicurato a livello europeo e in tutti i paesi che hanno aderito allo Spazio europeo dell'istruzione superiore, nonché in quelli elencati nel Quadro europeo delle qualifiche; |
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67. |
sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo dell'apprendimento non formale e informale, nonché della partecipazione ad attività sportive e di volontariato, nel promuovere lo sviluppo di competenze e capacità civiche, sociali e interculturali; evidenzia che alcuni paesi hanno realizzato progressi importanti nell'elaborazione del quadro normativo pertinente, mentre altri hanno difficoltà a definire strategie di convalida globali; sottolinea, pertanto, la necessità di sviluppare strategie globali per consentire la convalida; |
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68. |
sottolinea l'importanza di affrontare le carenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, promuovendo e agevolando la mobilità dei discenti e del personale docente attraverso un migliore utilizzo di tutti gli strumenti e i programmi a livello di UE; rammenta che la mobilità nella formazione è un punto di forza essenziale per l'inserimento nel mercato del lavoro; evidenzia la necessità di attuare misure volte a garantire il coordinamento, la complementarietà e la coerenza tra i fondi strutturali a favore della mobilità, ad esempio il Fondo sociale europeo (FSE), e altri programmi come Erasmus+; sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo dei programmi di mobilità come Erasmus+ nel promuovere lo sviluppo delle competenze e delle capacità orizzontali e gli scambi interculturali tra i giovani; accoglie con favore la trasformazione dell'attuale sito web EU Skills Panorama (Panorama UE delle competenze); |
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69. |
pone in risalto la necessità di potenziare il ruolo svolto dal programma Erasmus per giovani imprenditori ai fini della creazione di un'occupazione di qualità di lungo termine; è del parere che la mobilità professionale sia necessaria per sfruttare le potenzialità dei giovani; osserva che attualmente nell'UE si registrano 217,7 milioni di occupati, di cui 7,5 milioni (3,1 %) che lavorano in un altro Stato membro; rileva inoltre che, in base ai sondaggi dell'UE, i giovani sono più propensi alla mobilità e a portare a casa le nuove competenze e qualifiche; |
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70. |
invita la Commissione a potenziare e a sostenere la mobilità degli studenti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, promuovendo il programma Erasmus per gli apprendisti; |
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71. |
invita gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità offerte dall'attuale riforma della rete EURES per sostenere la mobilità lavorativa dei giovani all'interno dell'UE, compresa la mobilità nell'ambito degli apprendistati e dei tirocini; invita gli Stati membri ad aggiornare periodicamente gli avvisi dei posti vacanti e i curriculum vitae; invita la Commissione a migliorare il sistema utilizzato da EURES per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, onde garantire che i giovani ricevano offerte d'impiego adeguate e di elevata qualità, in linea con i loro curriculum vitae; |
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72. |
incoraggia gli Stati membri a istituire sistemi duali di istruzione e formazione professionale di qualità, in coordinamento con gli attori economici locali e regionali, ricorrendo allo scambio di migliori pratiche e in linea con le specificità di ciascun sistema d'istruzione, allo scopo di superare la mancata corrispondenza, attuale e futura, tra la domanda e l'offerta di competenze; |
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73. |
invita gli Stati membri e la Commissione a istituire borse di studio innovative e flessibili per coltivare le abilità artistiche e sportive nel campo della cultura, dell'istruzione e della formazione; sostiene gli Stati membri che si adoperano per introdurre programmi di borse di studio per gli studenti con abilità comprovate negli studi e in ambito sportivo e artistico; |
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74. |
segnala che l'abbandono scolastico precoce e l'interruzione degli studi senza il conseguimento di un titolo costituiscono sfide importanti per le nostre società, poiché generano precarietà ed esclusione sociale, e che il contrasto di tali fenomeni deve essere uno dei nostri grandi obiettivi; rammenta che la mobilità, l'adeguamento dei sistemi di istruzione e l'attuazione di misure personalizzate possono offrire soluzioni a favore delle persone più svantaggiate allo scopo di ridurre il tasso di abbandono dell'istruzione e della formazione; |
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75. |
sottolinea la necessità di introdurre un contratto per studenti che consenta agli studenti universitari e a quelli impegnati nella formazione professionale di conciliare lo studio e il lavoro, possibilmente in imprese attinenti al loro ambito formativo, con la garanzia di terminare gli studi iniziati; |
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76. |
evidenzia la necessità di proseguire gli sforzi per ridurre l'abbandono scolastico precoce e favorire l'istruzione dei giovani svantaggiati; |
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77. |
constata che, nonostante sia diminuita nella maggior parte degli Stati membri in seguito al picco raggiunto nel 2013, la disoccupazione giovanile continua a destare seria preoccupazione nell'UE, dato che circa 8 milioni di giovani europei non riescono a trovare lavoro e che resta alta la percentuale dei disoccupati di lungo periodo e di coloro che sono costretti ad accettare un impiego a tempo parziale o che sono impiegati come tirocinanti; |
Risorse finanziarie
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78. |
sottolinea l'importanza degli investimenti strategici, anche mediante i Fondi strutturali e d'investimento europei, in particolare il Fondo sociale europeo, per lo sviluppo regionale, la competitività e la creazione di contratti di tirocinio e apprendistato, nonché di posti di lavoro sostenibili di elevata qualità; prende atto della necessità di rivolgere una particolare attenzione ai giovani che sono esclusi dal mondo del lavoro e dai percorsi di apprendimento e formazione, i cosiddetti NEET; |
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79. |
constata che l'avvio del periodo di programmazione 2014-2020 ha richiesto alcuni mesi e che una prima valutazione delle politiche dell'Unione in tale periodo, in particolare delle politiche per i giovani, non può rappresentare pienamente il loro reale impatto; |
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80. |
sottolinea che durante il precedente periodo di programmazione la Corte dei conti ha stimato che il tasso di errore per le operazioni nell'ambito del programma di apprendimento permanente (PAP) e del programma Gioventù in azione (GiA) fosse superiore al 4 %; si attende che la Commissione abbia fatto fronte a tali errori nell'attuazione del programma Erasmus+; |
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81. |
prende atto del fatto che nel 2013 il tasso di esecuzione del bilancio per i programmi del periodo 2007-2013, in particolare il PAP e i programmi Cultura, MEDIA e GiA, è stato del 100 %; ritiene tuttavia che il tasso di esecuzione non sia, di per sé, un indicatore significativo dell'efficacia dei programmi ai fini della valutazione del loro successo; |
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82. |
esprime preoccupazione per il fatto che alla fine del 2013 la mancata corrispondenza tra gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento adottati ha comportato una penuria di pagamenti (per il programma Erasmus+, ad esempio, pari a 202 milioni di EUR), con ripercussioni negative sull'esercizio successivo; chiede alla Commissione di garantire che tale situazione non si ripeta nel contesto dei nuovi programmi; |
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83. |
ricorda che la riluttanza dei giovani ad avviare imprese contribuisce anch'essa al tasso ridotto di crescita economica in Europa e ritiene pertanto necessario sostenere i giovani nell'avvio di un'attività propria; |
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84. |
si compiace del fatto che oltre 12,4 miliardi di EUR a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) siano stati destinati alla lotta contro la disoccupazione giovanile durante il nuovo periodo di programmazione; |
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85. |
rileva con soddisfazione che 110 300 giovani disoccupati hanno partecipato ad azioni finanziate a titolo dell'IOG nel 2014; si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo dell'UE abbiano deciso di assegnare per la garanzia per i giovani 6,4 miliardi di EUR in fondi dell'Unione (3,2 miliardi di EUR a titolo del FSE e 3,2 miliardi di EUR a valere su una nuova linea di bilancio); sottolinea, tuttavia, che in alcuni Stati membri permangono difficoltà nell'attuazione della garanzia per i giovani e dell'IOG; |
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86. |
chiede all'UE e agli Stati Membri di rafforzare le misure per garantire che gli apprendistati ed i tirocini non sostituiscano posizioni professionali, non siano utilizzati come fonti di lavoro precario e che al contempo vengano assicurate tutte le necessarie e correlate tutele lavorative, comprese quelle retributive e finanziarie; |
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87. |
chiede misure mirate e semplificate per rafforzare la capacità degli Stati membri di sfruttare le fonti di finanziamento disponibili mediante i Fondi strutturali europei, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo di coesione, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, le iniziative «Gioventù in movimento» e «Il tuo primo lavoro EURES», Orizzonte 2020 e i programmi e le azioni in materia di cittadinanza; |
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88. |
invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le procedure amministrative legate alla concessione di risorse finanziarie alle organizzazioni dei giovani, le quali non dispongono spesso delle capacità per gestire procedure complicate al momento di richiedere il sostegno dei vari programmi dell'Unione; |
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89. |
incoraggia gli Stati membri a sfruttare al massimo il programma Erasmus+, rivolgendosi in modo più mirato a tutte le persone di qualsiasi livello di istruzione, allo scopo di migliorare le prospettive occupazionali dei giovani e promuovere i percorsi professionali transfrontalieri e un'equa mobilità lavorativa; sostiene l'apprendimento interculturale, la cittadinanza europea e l'educazione dei giovani in tema di democrazia e valori, e invita pertanto la Commissione a identificare ed eliminare, in fase di revisione intermedia, gli ostacoli alla procedura di finanziamento che rendono difficoltoso il conseguimento di tali obiettivi, affinché Erasmus+ possa rivelarsi uno strumento più efficace in tale contesto; |
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90. |
si compiace del fatto che il programma Erasmus abbia oltrepassato l'obiettivo di tre milioni di studenti; prende atto del costante successo di cui gode tale programma di punta dell'Unione sin dalla sua istituzione e reputa importante che esso continui a ricevere sostegno; |
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91. |
si rammarica degli ampi divari tra gli Stati membri in relazione al numero di studenti Erasmus inviati e ricevuti; raccomanda campagne informative più energiche e una semplificazione delle norme; |
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92. |
ricorda agli Stati membri che dovrebbero impegnarsi ad aumentare i fondi nazionali a integrazione degli stanziamenti previsti a titolo del FSE e dell'IOG, allo scopo di garantire il necessario rilancio dell'occupazione giovanile; ritiene necessario, inoltre, che gli strumenti utilizzati e i contributi elargiti possano consentire una vita dignitosa; chiede quindi che si valutino i livelli dei contributi in rapporto al costo reale della vita per paese membro; |
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93. |
esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per attuare il sistema di garanzia per i giovani; chiede un impegno politico costante nei confronti della garanzia per i giovani in qualità di riforma strutturale e a lungo termine che assicuri un'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro attraverso un'offerta di qualità; |
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94. |
sollecita gli Stati membri a dare piena attuazione alla garanzia per i giovani, sulla base di una solida cooperazione fra le autorità nazionali, regionali e locali, i sistemi di istruzione e i servizi per l'impiego; segnala che la garanzia per i giovani dovrebbe essere pienamente integrata nei piani nazionali per l'occupazione e nella pianificazione delle politiche giovanili e dell'istruzione, oltre che essere ampiamente pubblicizzata a tutti i giovani; ricorda che il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili nella pubblicizzazione, nonché nella valutazione e nell'attuazione dello strumento della garanzia per i giovani è di fondamentale importanza per il suo successo; |
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95. |
rammenta che le condizioni del mercato del lavoro incontrate dai giovani variano tra donne e uomini, a seconda delle loro circostanze socioeconomiche e della loro età; invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto di tali considerazioni socioeconomiche e di genere nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche per i giovani e il mercato del lavoro, come la garanzia per i giovani; |
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96. |
ritiene che i livelli particolarmente elevati di insicurezza lavorativa tra i giovani, insieme all'invecchiamento della popolazione europea, rappresentino una grande sfida per la sostenibilità, la sufficienza e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici e compromettano gravemente la solidarietà intergenerazionale; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per evitare gli abusi quantomeno nell'ambito delle sovvenzioni previste dal sistema di garanzia per i giovani e di favorire, almeno per quanto riguarda i contratti stipulati nel quadro della garanzia per i giovani, i contratti che consentono ai giovani di versare contributi ai sistemi nazionali di previdenza sociale; |
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97. |
sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente la garanzia per i giovani e a monitorarne l'efficacia, avvalendosi di tutte le risorse finanziarie offerte loro dall'UE per l'attuazione di misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, mediante l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, compresi i giovani con disabilità, con un impiego, un apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi dalla fine degli studi o dalla perdita di un'occupazione, nonché, ad esempio, attraverso la creazione di sistemi di orientamento professionale su misura per tutto l'arco della vita, di uffici di registrazione, punti informativi e metodi di raccolta dei dati, come pure incentivando la registrazione dei disoccupati allo scopo di disporre di un quadro reale della situazione della disoccupazione giovanile e migliorare i servizi offerti dai centri per l'impiego ai giovani in cerca di occupazione; |
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98. |
esorta gli Stati membri ad affrontare senza indugio i fattori fondamentali per l'attuazione efficace della garanzia europea per i giovani, quali la qualità e la sostenibilità delle offerte lavorative, il prosieguo dell'istruzione e della formazione, l'inclusione sociale, le sinergie con altri settori politici (in relazione ai sistemi di istruzione, al mercato del lavoro, ai servizi sociali e ai giovani) e la cooperazione tra tutti i soggetti interessati, allo scopo di integrare i giovani nel mercato del lavoro, ridurre i tassi di disoccupazione giovanile e conseguire un impatto positivo a lungo termine per quanto riguarda la prevenzione dell'esclusione sociale e lavorativa dei giovani in transizione dalla scuola al mercato del lavoro; |
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99. |
chiede che l'attenzione dedicata dalla garanzia europea per i giovani all'istruzione e alla formazione dei giovani disoccupati non qualificati o scarsamente qualificati sia estesa anche ai giovani laureati e a coloro che hanno completato la formazione professionale, come pure che si innalzi il limite di età previsto dalla garanzia per i giovani da 25 a 29 anni, in modo da riflettere il fatto che molti laureati e persone in cerca del primo impiego hanno poco meno di 30 anni; |
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100. |
invita gli Stati membri e le regioni a procedere agli scambi di buone prassi e ad apprendere gli uni dagli altri; ricorda l'importanza di realizzare una valutazione della messa in atto dell'iniziativa per l'occupazione giovanile da parte degli Stati membri nel 2014 e nel 2015; evidenzia che è importante valutare l'efficacia della garanzia per i giovani nel medio termine, incentrandosi sui risultati conseguiti nel consentire ai giovani di acquisire competenze e trovare un'occupazione, come pure portare avanti tale iniziativa; sottolinea, inoltre, che il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili nella valutazione e nell'attuazione della garanzia per i giovani è fondamentale per la sua buona riuscita; |
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101. |
attende la presentazione, alla fine dell'anno da parte della Commissione, della relazione globale sull'attuazione della garanzia per i giovani; |
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102. |
osserva che la relazione della Corte dei conti sul tema «La garanzia per i giovani nell'UE — Attuazione negli Stati membri», la cui presentazione è prevista all'inizio del 2017, fornirà una valutazione più chiara dei risultati del programma. ritiene che la relazione debba includere, fra l'altro, un'analisi dell'efficienza e dei risultati a lungo termine; |
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103. |
ricorda alla Commissione l'importanza di garantire che i giovani siano ben informati in merito ai programmi disponibili e alle possibilità di partecipazione e che le informazioni relative ai programmi siano di alta qualità, con indicatori misurabili (ad esempio l'intervento e il grado di partecipazione del gruppo di destinatari); |
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104. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche economiche espansive, con maggiori margini di flessibilità sugli investimenti pubblici per istruzione, formazione e apprendistati di qualità; |
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105. |
esorta gli Stati membri ad aumentare gli investimenti e a non ridurre le dotazioni finanziarie nazionali a favore delle politiche giovanili, delle arti, della cultura, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali; invita altresì gli Stati membri a far convogliare gli investimenti in un'istruzione inclusiva che risponda alle sfide sociali riscontrate nel garantire pari accesso e opportunità per tutti, anche ai giovani provenienti da ambienti socio-economici diversi e ai gruppi vulnerabili e svantaggiati; |
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106. |
raccomanda che l'imprenditoria giovanile sia inclusa nel QFP e che gli Stati membri lavorino all'elaborazione di strategie nazionali volte a creare sinergie tra Erasmus+, il FSE, l'IOG ed Erasmus per giovani imprenditori, e invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti chiari per la valutazione d'impatto; |
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107. |
chiede alla Commissione di sviluppare un sistema di monitoraggio onnicomprensivo dei programmi per i giovani, che combini fra loro indicatori per i risultati attesi, esiti concreti ed effetti a lungo termine; |
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108. |
sottolinea la necessità di concentrarsi sull'efficacia e sui risultati e si compiace del fatto che il nuovo quadro normativo relativo ai Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 includa disposizioni che prevedono la rendicontazione dei risultati da parte degli Stati membri; |
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109. |
ricorda che il 68 % della dotazione del FSE è destinato a progetti in cui i giovani potrebbero rappresentare uno dei gruppi obiettivo; |
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110. |
evidenzia la necessità di promuovere sussidi per gli alloggi, in modo da rispondere alle esigenze degli studenti che non sono in grado di seguire corsi di formazione professionale o intraprendere studi universitari nella loro città di residenza o in una città a meno di 50 km di distanza; |
Partecipazione ai processi decisionali
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111. |
invita a rafforzare i partenariati fra le organizzazioni giovanili e le autorità pubbliche, nell'ottica di aumentare le opportunità di partecipazione per i giovani e le organizzazioni giovanili ai processi di elaborazione delle politiche; attribuisce una particolare importanza al ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili, artistiche e sportive nello sviluppare le abilità partecipative dei giovani e migliorare la qualità dei processi decisionali, soprattutto alla luce del contributo apportato dai giovani alla società e delle soluzioni da loro offerte alle sfide contemporanee della società europea; evidenzia il ruolo unico svolto dalle organizzazioni giovanili nello sviluppo di un senso di cittadinanza attorno alla pratica dei valori e dei processi democratici; |
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112. |
pone l'accento sul valore delle organizzazioni giovanili in quanto sedi di apprendimento della cittadinanza, di educazione ai valori democratici, nonché di sviluppo di competenze e abilità, e ne riconosce il contributo ai fini del miglioramento della partecipazione giovanile ai processi democratici; |
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113. |
sottolinea l'importanza fondamentale dell'apprendimento informale e non formale, delle arti, dello sport, del volontariato e delle attività sociali nell'incoraggiare la partecipazione giovanile e nel promuovere la coesione sociale, quali strumenti che possono esercitare un'influenza enorme sulle comunità locali e contribuire ad affrontare molte delle sfide sociali; |
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114. |
invita gli Stati membri a rispettare rigorosamente i principi di inclusività nelle attività socioeducative, con particolare riguardo per i giovani con disabilità; |
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115. |
sottolinea la necessità di portare avanti un'intensa sensibilizzazione per quanto concerne la cittadinanza, l'alfabetizzazione mediatica e digitale, il pensiero critico e la comprensione interculturale, avvalendosi di un ampio spettro di strumenti vicini ai giovani (ad esempio le reti sociali); sottolinea che questi programmi e l'istruzione contribuiscono notevolmente a evitare la radicalizzazione dei giovani; |
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116. |
invita la Commissione e gli Stati Membri a tener conto delle nuove forme di partecipazione economica giovanile, come la scelta, sempre più diffusa tra i giovani, di utilizzare strumenti della «sharing economy»; |
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117. |
sottolinea la necessità di sostenere le attività di volontariato politico, sociale, culturale e sportivo dei giovani a livello locale, regionale e nazionale, riconoscendone maggiormente il valore come forma importante di apprendimento non formale che contribuisce allo sviluppo di competenze chiave nella vita, nonché alla promozione di valori come la cooperazione, la solidarietà, l'uguaglianza e la giustizia; evidenzia tuttavia che la disponibilità dei giovani a impegnarsi in attività di volontariato non può essere considerata, in ultima analisi, una possibile sostituzione a buon mercato di servizi di cui gli Stati membri dovrebbero farsi carico; chiede il riconoscimento delle attività di volontariato e la loro piena approvazione o convalida; |
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118. |
invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione democratica dei giovani studenti e ad aiutare i giovani in ambito educativo a partecipare alla propria istruzione e a contribuirvi attraverso l'adesione a organizzazioni studentesche; |
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119. |
sottolinea che una migliore comprensione dei valori dell'UE, del funzionamento dell'Unione e della diversità europea sono fondamentali per promuovere la partecipazione alla democrazia e incoraggiare la cittadinanza attiva fra i giovani; |
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120. |
chiede alla Commissione di trarre il massimo vantaggio dai nuovi strumenti digitali e sfruttare appieno le possibilità offerte dai media sociali nell'istruzione e nella formazione, di offrire una formazione sui media di elevata qualità che incoraggi lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico, nonché di promuovere e incoraggiare la partecipazione dei giovani ai processi decisionali e alla vita civica, culturale e sociale della società, onde aumentare l'occupabilità e rafforzare lo spirito imprenditoriale, l'innovazione e la cultura; riconosce inoltre le potenzialità offerte dagli strumenti digitali come mezzi efficaci per combattere il bullismo, l'incitamento all'odio e la radicalizzazione; |
o
o o
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121. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(2) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 1.
(3) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 5.
(4) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(5) EUCO 37/13.
(6) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(7) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0107.
(9) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 61.
(10) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 21.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0106.
(12) Testi approvati, P8_TA(2015)0292.
(13) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 2.
(14) Testi approvati, P8_TA(2016)0005.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/228 |
P8_TA(2016)0427
Come può la PAC migliorare la creazione di occupazione nelle zone rurali?
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 su come può la PAC migliorare la creazione di occupazione nelle zone rurali (2015/2226(INI))
(2018/C 215/34)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione «Occupazione nelle zone rurali: colmare il divario occupazionale» (COM(2006)0857), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0285/2016), |
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A. |
considerando che le zone rurali rappresentano oltre il 77 % del territorio dell'UE e che in tali zone molti posti di lavoro, in gran parte non delocalizzabili, sono legati all'agricoltura e all'industria agroalimentare; |
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B. |
considerando che l'agricoltura e l'industria agroalimentare rappresentano il 6 % del PIL dell'UE, 15 milioni di imprese e 46 milioni di posti di lavoro; |
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C. |
considerando che, da parecchi decenni, in molti paesi europei il numero di agricoltori nelle zone rurali è drasticamente diminuito, così come il loro reddito e quello degli altri lavoratori agricoli, e che l'occupazione agricola in tali zone continua a declinare; che tra il 2005 e il 2014, si è registrata una riduzione di quasi un quarto (-23,6 %) della manodopera agricola nell'UE-28 (1); |
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D. |
considerando che l'agricoltura continua a occupare la maggior parte del territorio europeo, ma che essa rappresenta solo una piccola parte della popolazione attiva residente nelle zone rurali; che la diversificazione dell'uso delle terre nelle zone rurali, che combina una funzione economica produttiva e una di ambiente di vita a uso residenziale, ricreativo e di preservazione e conservazione degli spazi naturali, rappresenta un elemento significativo per la dinamica e l'occupazione nei diversi territori rurali dell'Unione; che, se in alcuni territori si assiste da diversi anni a un'inversione demografica dei flussi migratori e a un aumento della popolazione, segnale di un desiderio di campagna associato per lo più a un fenomeno di periurbanizzazione, vi è anche una tendenza al declino nei territori molto meno prosperi, che soffrono di isolamento e sono meno portatori di sviluppo e di occupazione; |
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E. |
considerando che molte zone rurali sono confrontate a numerose sfide, tra le quali il basso livello dei redditi, una tendenza demografica negativa, mancanza di posti di lavoro e l'elevato tasso di disoccupazione, lo sviluppo rallentato del settore terziario, la scarsa capacità di trasformazione dei prodotti alimentari, competenze ridotte e capitale limitato; |
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F. |
considerando che più di nove europei su dieci ritengono che l'agricoltura e le zone rurali rivestono importanza per il loro futuro; |
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G. |
considerando che per le attività agricole il reddito per unità di lavoro è relativamente basso e che ciò è fonte di preoccupazione; |
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H. |
considerando che la crisi economica ha colpito tutte le parti dell'Europa, ma nessuna più delle zone rurali; |
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I. |
considerando che di fronte all'attuale crisi economica, l'UE ha fatto dell'occupazione — in particolare tramite il FEIS — una delle sue priorità fondamentali e che, in tale contesto, la PAC deve essere resa più efficace e la sua legittimità deve essere riaffermata in quanto uno dei principali strumenti dell'azione europea in tema di mantenimento e creazione di occupazione e di competitività nelle zone rurali, principalmente nel settore agricolo; che, in questo contesto, è necessario valutare in che misura la PAC incida sulla creazione e il mantenimento dell'occupazione nelle zone rurali; |
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J. |
considerando che è di fondamentale importanza mantenere i due pilastri della PAC, poiché il primo pilastro impedisce l'uscita dal settore delle aziende piccole e a conduzione familiare e mantiene l'occupazione nel settore agricolo, mentre i fondi del secondo pilastro assicurano la creazione di occupazione in altri ambiti quali il turismo, la trasformazione alimentare e altri settori correlati; |
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K. |
considerando che l'agricoltura europea si trova dinanzi a una serie di sfide in materia di produzione e sicurezza alimentare, ambientale, di biodiversità, sostenibilità, energia e cambiamenti climatici e che occorre assolutamente rafforzare il collegamento tra società e agricoltura, sviluppare soluzioni innovative per affrontare tali sfide, assicurare la resilienza e la competitività del settore e rivedere gli obiettivi di un'autentica politica pubblica che vada a beneficio di tutti, in quanto essa costituisce uno degli aspetti di maggior rilievo dell'integrazione europea; |
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L. |
considerando che la riterritorializzazione dell'agricoltura — con il necessario ancoraggio della produzione e dell'occupazione a un determinato territorio — è stata troppo a lungo trascurata e che è nostro dovere mantenere in vita un'agricoltura fatta di uomini e di donne, legata al loro territorio, attività centrale per il mantenimento di zone rurali dinamiche e ricche di posti di lavoro; che tale riterritorializzazione consente altresì di garantire un sano equilibrio di sviluppo tra mondo urbano e rurale; |
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M. |
considerando che l'agricoltura urbana e periurbana svolge un ruolo crescente e suscita un interesse sempre maggiore e che il modello di consumo sta cambiando, combinando diversi fattori, ivi compresi un'impronta ambientale minima, una produzione locale di elevata qualità e il riconoscimento del valore del lavoro svolto dai produttori piccoli e regionali; |
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N. |
considerando che gli elementi che hanno strutturato l'ultima riforma della PAC hanno consentito di riorientare e ripartire in maniera più equa gli aiuti tra gli Stati membri e i diversi settori agricoli e hanno confermato il ruolo economico e di stabilizzatore sociale della politica agricola comune nei confronti delle aziende agricole e delle zone rurali; |
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O. |
considerando che, sebbene gli studi abbiano dimostrato che i pagamenti diretti previsti dal primo pilastro non creano direttamente posti di lavoro, essi svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere l'occupazione e nel legare gli agricoltori alla terra; che qualora tale sostegno fosse revocato, il 30 % degli agricoltori europei sarebbe costretto a cessare le attività e ad abbandonare il settore agricolo; che tali pagamenti mantengono in vita i piccoli agricoltori e le zone rurali; |
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P. |
considerando che gli aiuti mediante pagamenti diretti agli agricoltori nelle zone periferiche, che lavorano su terreni svantaggiati o marginali, sono fondamentali per garantire non solo che tali agricoltori continuino a lavorare la terra e abbiano un livello di sussistenza dignitoso, ma anche che la terra sia protetta e svolga un ruolo nell'attrarre il turismo in tali zone; |
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Q. |
considerando che l'obiettivo primario del primo pilastro della PAC riformata è la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, il che contribuisce al mantenimento dell'occupazione esistente in agricoltura e che vi è l'esigenza di garantire una più equa distribuzione dei pagamenti del primo pilastro per massimizzare l'impatto positivo di tale aiuto; |
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R. |
considerando che, tenuto conto dell'esperienza, sono possibili altre vie di sviluppo agricolo che danno migliori risultati in termini di qualità degli alimenti, di prestazione agronomica, ambientale e socioeconomica, che è importante sostenere e promuovere la diversità dei sistemi agricoli e che le piccole e medie aziende, generalmente più diversificate, innovative e altamente flessibili, sono spesso ben organizzate sotto forma di gruppi di produttori agricoli e cooperative, a beneficio delle comunità nelle quali sono insediate e, quindi, a sostegno di un'economia rurale che è al centro dello sviluppo dell'agricoltura europea; |
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S. |
considerando che la crisi attuale dimostra che, nel contesto di una politica agricola comune orientata al mercato, è essenziale mantenere un'organizzazione comune dei mercati agricoli e definire nuovi strumenti di regolamentazione adeguati al fine di garantire la stabilità dei prezzi e il mantenimento dell'occupazione e del reddito agricolo; |
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T. |
considerando che gli agricoltori europei operano in un mercato sempre più mondializzato e sono quindi esposti maggiormente alla volatilità dei prezzi rispetto ad altri settori; |
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U. |
considerando che il sistema di pagamento attuale nella catena di fornitura alimentare non garantisce una distribuzione sostenibile del valore aggiunto e spesso fa sì che i ricavi dei produttori primari non siano nemmeno sufficienti a coprirne i costi; |
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V. |
considerando che, rispetto alle zone urbane, solitamente le zone rurali sono caratterizzate da livelli di disoccupazione statisticamente più elevati e da redditi considerevolmente inferiori per i residenti, nonché da infrastrutture meno attraenti e da un accesso più limitato ai servizi, la cui prestazione comporta costi elevati a causa di una densità demografica e di un'accessibilità inferiori; |
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W. |
considerando che la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali deve iscriversi nel quadro di una politica sostenibile compatibile con gli specifici territori e prevedere il mantenimento e lo sviluppo di attività agricole e attività indirettamente connesse ai settori agricoli e forestali, nonché delle attività rurali, le quali rinsaldano i legami tra i diversi attori sul piano sociale, della solidarietà e del miglioramento dell'ambiente; |
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X. |
considerando che il futuro delle zone rurali non dipende in maniera esclusiva dallo sviluppo del settore agricolo, ma è anche legato alla diversificazione e al mantenimento di altre attività economica quali la silvicoltura, l'artigianato e lo sviluppo di piccole e medie imprese e di capacità di produzione integrate, turismo rurale, attività ricreative, educative e sportive (ad esempio equestri), impiego sostenibile delle risorse agricole e forestali (rifiuti compresi) per la produzione di energia rinnovabile o di biomateriali e prodotti basati su procedimenti ecologici; che sono necessarie politiche locali decentrate e integrate, collegate agli aspetti socioeconomici e all'identità rurale e culturale, nonché un reale sistema territoriale che ricerchi sinergie e sappia costruire congiuntamente sulla base delle risorse rurali ricorrendo ad approcci collettivi e intersettoriali, tra cui l'uso di altri fondi UE per stimolare lo sviluppo rurale e l'occupazione, assicurando nel contempo il mantenimento dell'infrastruttura rurale; |
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Y. |
considerando che a tal fine è indispensabile porre l'accento sul fatto che numerosi posti di lavoro, comprendenti servizi di produzione alimentare e altri servizi diversi, quali la conservazione e la gestione del paesaggio e delle risorse idriche, sono specifici dell'attività agricola (e silvicola), vincolati al territorio e non delocalizzabili; |
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Z. |
considerando che occorre sostenere in particolare le piccole aziende agricole a conduzione familiare, ovvero i singoli agricoltori che, da soli o con altri, gestiscono la propria azienda in modo responsabile, indipendente ed efficace e sono in grado di affrontare eventuali difficoltà adeguando la propria produzione e/o i propri metodi di produzione e diversificando le proprie attività per fare fronte ai costanti cambiamenti strutturali del settore agricolo; |
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AA. |
considerando che le potenzialità delle donne che lavorano e/o gestiscono imprese nelle zone agricole e rurali dovrebbero essere analizzate, integrandole e valorizzandole in tutte le politiche dell'UE, le quali non dovrebbero mai penalizzarle, poiché in tal modo si getterà la base necessaria affinché le donne veicolino sviluppo e innovazione, aiutando tutto il settore ad uscire dalla crisi; che le donne dovrebbero essere coinvolte nei piani di sviluppo del settore a livello locale e regionale, in modo che questi ultimi possano trarre beneficio dalle loro esigenze, esperienze e visioni, e che le donne dovrebbero ricevere le competenze necessarie per partecipare attivamente all'elaborazione dei suddetti piani; |
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AB. |
considerando che nel 2010 solo il 7,5 % degli agricoltori aveva meno di 35 anni e oltre 4,5 milioni di quanti gestiscono attualmente aziende agricole ne hanno oltre 65, e che gli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell'ambito della PAC contengono disposizioni a sostegno del ricambio generazionale nel settore agricolo; |
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AC. |
considerando che in molti Stati membri l'accesso delle donne provenienti da zone rurali al mercato del lavoro è limitato, nell'agricoltura come in altri settori, che esse sono oggetto di un divario retributivo maggiore che in altri settori, e che nonostante ciò esse svolgono un ruolo di estrema importanza per lo sviluppo e la vita sociale delle zone rurali e, in particolare, nelle aziende agricole in cui si pratica una diversificazione delle attività (agriturismo, prodotti di qualità, attività ricreative, educative, sportive, e altri servizi); che l'imprenditorialità femminile può rappresentare un importante pilastro sotto il profilo economico e ambientale per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; che l'ineguale accesso alle terre costituisce un fattore che limita le possibilità delle donne di sviluppare un'attività imprenditoriale nel settore agricolo; che, in media, il 29 % delle aziende agricole in Europa è gestito da donne; |
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AD. |
considerando che il numero di varietà vegetali coltivate a livello industriale è limitato e che le varietà e le razze locali svolgono un ruolo nel conservare la biodiversità, nonché nel mantenere i mezzi di sostentamento degli abitanti nelle regioni e la produzione locale; |
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AE. |
considerando che è necessario rendere maggiormente attrattivo l'ambiente rurale per le nuove generazioni, favorendo una formazione che punti all'innovazione a alla modernizzazione nella professione e nelle tecnologie; |
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AF. |
considerando che la FAO ha messo a punto un quadro universale di valutazione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari (SAFA); |
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AG. |
considerando che il FEASR può essere utilizzato per le azioni di formazione professionale e acquisizione delle competenze nei diversi settori di attività nelle zone rurali; |
Nel quadro della PAC attuale
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1. |
invita tutti gli Stati membri a fornire ai giovani agricoltori prospettive a lungo termine al fine di affrontare il problema dello spopolamento rurale, ad attuare una strategia globale di ricambio generazionale e, a tale scopo, a utilizzare appieno tutte le possibilità offerte dalla nuova PAC per sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori, anche al di fuori dell'ambito familiare, in particolare mediante gli aiuti per i giovani agricoltori del primo e secondo pilastro e agevolando l'insediamento di nuovi agricoltori di età superiore ai 40 anni; osserva che tali disposizioni devono inoltre essere integrate e coerenti con le disposizioni pertinenti delle politiche nazionali (in materia di politica fondiaria, fiscale e sociale, ecc.), compreso il sostegno a titolo degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
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2. |
osserva che la maggior parte dei pagamenti diretti della PAC vanno alle aziende agricole più ricche, e che solo il 13 % dei beneficiari ha ricevuto il 74 % dei pagamenti diretti della PAC nel 2014; ritiene che ciò non contribuisca a creare occupazione nel settore agricolo, in quanto solo le piccole aziende agricole quelle che richiedono un maggiore impiego di manodopera e il 53 % dei lavoratori agricoli lavora in aziende classificate come di dimensioni economiche ridotte; chiede una migliore distribuzione dei pagamenti della PAC a favore dei piccoli agricoltori; |
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3. |
invita gli Stati membri a intensificare il sostegno alle piccole e medie aziende, in particolare ricorrendo maggiormente al pagamento ridistributivo; invita a prevedere altresì meccanismi di premio per le aziende organizzate in modo efficiente e per quelle che utilizzano gli strumenti giuridici di aggregazione fra imprese; |
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4. |
ritiene che la PAC debba tenere maggiormente conto dei territori geograficamente svantaggiati (zone di montagna, territori oltremare, zone ultraperiferiche, zone naturali sensibili, ecc.) poiché il mantenimento dell'agricoltura rappresenta un vettore fondamentale dello sviluppo economico, sociale e ambientale, incentrato sull'occupazione; reputa tuttavia che la PAC debba anche considerare le nuove dinamiche di dispersione urbana e assistere i territori interessati da tale fenomeno a fare fronte ai vincoli connessi alle loro peculiarità; |
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5. |
ricorda che gli Stati membri hanno fatto ampio uso della possibilità di concedere pagamenti accoppiati — che consentendo lo sviluppo della produzione e rendendola stabile assicurano l'occupazione nelle zone svantaggiate — e li invita ad aumentare la quota di questo tipo di sostegno per gli agricoltori attivi, a renderlo più flessibile e a impiegarlo maggiormente ai fini di un miglior approvvigionamento di proteine vegetali dell'Unione, materia prima per cui essa dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; ritiene che il livello di pagamento accoppiato volontario potrebbe essere altresì modulato in funzione del livello di occupazione richiesto dalla coltura interessata, sostenendo maggiormente le produzioni che impiegano una maggiore manodopera; |
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6. |
osserva che l'attuale periodo di programmazione, conformemente al programma di sviluppo rurale, consente di erogare aiuti mirati per coltivare varietà locali e allevare razze locali, promuovendo l'occupazione regionale e mantenendo la biodiversità; invita gli Stati membri a introdurre meccanismi che consentano ai gruppi e alle organizzazioni di produttori e di agricoltori che coltivano e allevano varietà e razze locali di ricevere aiuti mirati; |
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7. |
ricorda che la necessaria attuazione della dimensione ambientale degli aiuti diretti deve contestualizzarsi nel quadro della sostenibilità e della redditività delle aziende e contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e al loro mantenimento, tra l'altro nell'ambito della conservazione della biodiversità, dell'agriturismo e della gestione delle zone rurali, ad esempio presso tenute agricole e dimore storiche; invita l'UE ad assicurare la semplificazione e a far sì che le regolamentazioni in materia ambientale possano essere attuate in modo semplice, comprensibile e senza difficoltà; osserva che la dimensione ambientale non deve portare a una riduzione o all'abbandono della produzione agricola, particolarmente sensibile nelle zone montane e periferiche; |
|
8. |
è del parere che, di fronte al fenomeno di aumento della mortalità delle api domestiche rilevato in diversi paesi membri dell'UE e al ruolo fondamentale svolto da tale impollinatore per la sicurezza alimentare e l'economia di diverse filiere vegetali, l'Unione dovrebbe sostenere maggiormente tale settore, adottando una vera e propria strategia europea di ripopolamento delle api; ritiene che ciò non richiederebbe grandi investimenti e creerebbe numerosi posti di lavoro, sia mediante la diversificazione delle attività nelle aziende agricole esistenti, che mediante la creazione di nuove aziende agricole specializzate che, secondo gli esperti, avrebbero bisogno di 200 alveari ciascuna per funzionare e la cui vocazione primaria sarebbe la produzione di regine selezionate e di sciami, e in seguito di miele, un prodotto di cui l'Unione è estremamente carente; considera tale approccio, fondato su diverse strategie europee — innovazione, inclusione sociale, creazione di posti di lavoro — perfettamente in linea con la volontà di orientare la politica agricola comune e lo sviluppo dell'agricoltura verso una maggiore sostenibilità; |
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9. |
osserva che per mantenere l'occupazione agricola il settore deve rivolgersi verso nuovi strumenti di gestione del rischio e utilizzare maggiormente strumenti quali le organizzazioni di produttori nell'ambito dell'OCM unica e del secondo pilastro al fine di rispondere al meglio alla volatilità e alla domanda del mercato mondiale; ritiene che le misure di mercato e le misure di crisi eccezionali previste dall'OCM unica e dal secondo pilastro devono essere attuate in modo molto più rapido e volontarista, con il necessario adattamento del bilancio unionale alla situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, delle zone montane e degli altri territori che presentano sfide per la competitività, al fine di limitare gli effetti negativi delle riduzioni di prezzo sui redditi; sottolinea che le misure anticrisi attuate non hanno conseguito appieno i loro obiettivi e dovrebbero tenere in maggior considerazione l'infrastruttura e le competenze degli Stati membri; sprona la Commissione, alla luce delle recenti crisi, a sviluppare sistemi di intervento più rapidi ed efficaci, che siano in grado di prevenire gli effetti più negativi; |
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10. |
invita la Commissione a utilizzare appieno il potenziale delle misure eccezionali di cui agli articoli da 219 a 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
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11. |
ritiene che, per svolgere il ruolo di rete di sicurezza, i prezzi d'intervento debbano essere regolarmente adeguati in funzione dell'evoluzione dei costi di produzione, consentendo di intervenire sui redditi e il mantenimento dell'attività dei produttori, come anche sull'occupazione; auspica che l'Unione predisponga strumenti di prevenzione, sulla falsariga dell'osservatorio del latte, in tutti i maggiori settori di produzione al fine di sorvegliare i mercati, consentendo di orientare la produzione e di intervenire in caso di crisi grazie a strumenti di gestione del mercato flessibili e reattivi, da attivare in caso di necessità; |
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12. |
riconosce che filiere corte che collegano gli agricoltori ai produttori locali possono stimolare la creazione di occupazione in ambiente rurale e sottolinea che i regimi di qualità, le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica rappresentano un'opportunità per sviluppare il settore agroalimentare e creare potenziale occupazione in ambito rurale e devono essere non solo protette, ma anche sviluppate per creare nuovi posti di lavoro e preservare la cultura e l'identità regionali; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso a più ampi mercati per tali prodotti, nonché di introdurre misure a favore della qualità, di promozione e di protezione per migliorarne la commercializzazione e l'inclusione tra i prodotti turistici generali di una data area geografica; ricorda, alla luce delle proposte legislative in discussione, che le ripercussioni positive sull'economia sono basate sulla fiducia che il consumatore ripone in tali prodotti, che non dovrebbe essere minata da modifiche che potrebbero essere percepite come un abbassamento della loro qualità; evidenzia inoltre che i processi per raggiungere tali standard qualitativi possono essere onerosi, e dovrebbero essere semplificati; |
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13. |
raccomanda che il settore prioritario per la creazione di posti di lavoro nell'ambito della priorità 6 del secondo pilastro venga maggiormente impiegato dagli Stati membri, al pari delle misure sul trasferimento delle conoscenze, la formazione professionale e continua (compresi l'apprendistato, la formazione sul lavoro e la riconversione dei lavoratori agricoli), volti a consentire il passaggio ad altre attività agricole, e delle misure di consulenza e sostegno alla gestione, per migliorare i risultati economici e ambientali delle aziende agricole; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno alla formazione a favore degli agricoltori e dei lavoratori agricoli e rurali affinché essi possano divenire più versatili e in grado di diversificare le proprie attività e iniziative, e a rafforzare l'innovazione; |
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14. |
osserva che gli attuali programmi di sviluppo rurale sono molto meno incentrati su progetti sociali a difesa dell'occupazione rispetto a quelli del periodo di programmazione precedente (2007-2013), cosa imputabile alle misure che gli Stati membri hanno scelto di adottare nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale e ai minori fondi disponibili per le misure che agiscono direttamente sull'occupazione; invita a una maggiore flessibilità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale; |
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15. |
ritiene che occorra semplificare l'applicazione della politica di sviluppo rurale e adottare approcci più coerenti, sulla falsariga di quelli plurifondo, ed evitare che gli Stati membri e la Commissione impongano controlli amministrativi e finanziari troppo minuziosi; |
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16. |
chiede agli Stati membri di pubblicizzare maggiormente le potenzialità del secondo pilastro della PAC per la diversificazione delle attività nelle zone rurali (ad esempio agriturismo, produzione di energia rinnovabile); |
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17. |
ricorda che il fattore di rischio inerente all'innovazione non è adeguatamente considerato dalle politiche sia nazionali che unionali, il che rappresenta un ostacolo per l'innovazione e la creazione di occupazione, in particolare per molti attori che non dispongono di una copertura finanziaria sufficiente a realizzare i propri progetti innovativi; |
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18. |
sottolinea che lo sviluppo rurale e la creazione di posti di lavoro vanno di pari passo e invita pertanto gli Stati membri e le regioni a massimizzare il potenziale delle autorità locali e regionali, in quanto livello di governo che meglio conosce le sfide e le opportunità della propria area, a conseguire gli obiettivi del secondo pilastro e rispettare le priorità della PAC, compresi la promozione dell'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico; ricorda la possibilità di incentrare i programmi di sviluppo rurale nonché i programmi operativi sulla creazione e il mantenimento di posti di lavoro e sul miglioramento dei servizi in ambito rurale, e chiede alla Commissione di assisterli nel conseguire tale obiettivo; sottolinea la necessità dell'adeguamento ai modelli di economia partecipativa (sharing economy) nelle zone rurali al fine di aumentare l'occupazione, rendere più efficienti le attività agricole e ridurre i costi; |
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19. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le imprese e le cooperative operanti nell'economia sociale, comprese le aziende agricole sociali (2), in modo da favorire l'integrazione sociale e l'occupazione nelle zone rurali; prende atto delle azioni intraprese a norma dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale e invita la Commissione a promuovere il contributo dell'economia sociale allo sviluppo rurale, ad esempio attraverso un piano d'azione per l'economia sociale; |
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20. |
sottolinea che alle azioni a sostegno dello sviluppo demografico e di zone rurali a misura di famiglia dovrebbe essere attribuito maggior rilievo, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione della vita familiare e professionale, anche in relazione alle questioni connesse al mercato del lavoro e allo sviluppo economico nelle zone rurali; |
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21. |
sottolinea la necessità di promuovere misure e politiche attive che mettano in evidenza il ruolo positivo della migrazione nel rilanciare la crescita economica e favorire la coesione sociale nelle zone rurali; |
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22. |
invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in campo politiche di valorizzazione delle zone rurali attraverso lo sviluppo del turismo che, se adeguatamente strutturato e incentivato, può costituire un volano per la crescita culturale, sociale ed economica di zone che possiedono importanti risorse naturali, paesaggistiche, culturali ed agroalimentari; sottolinea che lo sviluppo turistico delle zone rurali e la diversificazione delle attività agricole (didattica, culturale, ricreativa) costituiscono anche un incentivo alle nuove generazioni affinché «riprendano in mano» le campagne, con uno spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità orientato all'innovazione e alla valorizzazione delle produzioni caratteristiche; |
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23. |
sottolinea che è essenziale creare sinergie tra i diversi settori politici, con l'aiuto del FEASR e di altri fondi UE, per affrontare la sfida dell'occupazione delle zone rurali e restituire all'agricoltura un ruolo chiave riconosciuto nelle dinamiche territoriali; osserva che i fondi del secondo pilastro potrebbero essere impiegati come strumento finanziario dinamico per creare maggiori sinergie con fonti e programmi di finanziamento alternativi, rendendoli accessibili alle zone rurali per aumentare la connettività, la competitività, la diversificazione economica e sostenere l'imprenditorialità, tenendo conto del mantenimento della cultura e dell'identità rurale; |
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24. |
sottolinea che le piccole aziende a conduzione propria sono sottoposte a sempre maggiore pressione dall'acquisto di terreni agricoli da parte di investitori; sottolinea che preservare le zone coltivate e l'accesso alle terre è un fattore essenziale per la creazione e l'ampliamento delle aziende agricole ed essenziale per il mantenimento dei posti di lavoro nelle zone rurali; osserva che la relazione della Commissione sulle esigenze dei giovani agricoltori, del novembre 2015, evidenzia che la disponibilità di terreni da acquistare e da affittare rappresenta il maggior problema che i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori si trovano ad affrontare; invita pertanto gli Stati membri a condividere le buone pratiche e mettere a punto strumenti che rendano possibile l'accesso alla terra nelle zone rurali caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione, ad esempio attraverso l'uso e la gestione partecipativi dei terreni agricoli, in conformità delle prassi nazionali, o la creazione di un sistema per gestire e fornire le informazioni sui terreni inutilizzati o che potrebbero essere usati per l'agricoltura, del quale i giovani agricoltori e le donne potrebbero servirsi in linea prioritaria; |
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25. |
ritiene importante che i programmi di sviluppo rurale favoriscano maggiormente le relazioni tra il mondo rurale e urbano, al fine di incentivarne la cooperazione, aprire sbocchi alle imprese presenti sui territori rurali indispensabili al loro sviluppo e alla creazione di posti di lavoro; è del parere che nel rapporto urbano-rurale i villaggi rurali rivestano una notevole importanza, consentendo l'accesso ai servizi di base ai residenti delle zone rurali adiacenti, e che a tal fine gli Stati membri debbano quindi promuovere nell'ambito delle proprie politiche territoriali i servizi all'interno dei villaggi rurali; |
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26. |
invita a definire norme vincolanti volte ad assicurare pagamenti equi nella catena di fornitura alimentare tra i produttori, i grossisti e i trasformatori di prodotti alimentari, onde assicurare che gli agricoltori si vedano riconoscere una parte adeguata del valore aggiunto, sufficiente per consentire loro di condurre un'agricoltura sostenibile; |
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27. |
sottolinea che il settore della silvicoltura, attualmente non adeguatamente sfruttato in Europa, costituisce una significativa fonte di occupazione che è opportuno valorizzare nelle sue diverse forme lungo l'intera filiera del legno; osserva che l'Unione registra un notevole disavanzo nell'approvvigionamento di legno, che rende necessario investire nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo del settore; |
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28. |
sottolinea che l'accesso alla terra è un requisito essenziale per l'istituzione e l'ampliamento di un'impresa agricola; evidenzia che l'accesso alla terra rappresenta il maggiore problema tra i giovani agricoltori per l'avvio di un'impresa agricola; |
Sul futuro della PAC dopo il 2020
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29. |
sottolinea che le procedure della PAC devono essere semplificate e che essa deve continuare a disporre di risorse sufficienti, mantenendole almeno al livello attuale che ne riflette il significativo valore aggiunto, per poter effettivamente svolgere il suo ruolo sul lungo termine a favore dell'occupazione nell'ambito di un'agricoltura e una silvicoltura europee diversificate, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l'attrattiva delle zone rurali; sottolinea che la politica di sviluppo rurale — che consente di agire in modo più diretto ed efficace sulla riduzione dell'esclusione sociale tra gli abitanti delle zone rurali e per la promozione dell'occupazione e del dinamismo dei territori rurali — dovrà essere progressivamente rafforzata, senza rimettere in discussione il sostegno del primo pilastro che dovrà essere riorganizzato, tra l'altro per garantire un miglior funzionamento e una maggiore stabilità dei mercati, indispensabile a garantire i redditi agricoli, il modello agricolo e la sicurezza alimentare europei, assicurando nel contempo che le zone rurali mantengano la propria attrattiva (con particolare riguardo alla qualità della vita) rispetto alle zone urbane; |
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30. |
sottolinea che all'interno della PAC dovrebbero rivestire una grande importanza gli strumenti di ammodernamento e di investimento, i quali garantiscono la competitività dei settori economici situati nelle zone rurali (tra cui l'agro-alimentare, l'energia, la trasformazione, i servizi, il settore sociale) in maniera sostenibile, nel rispetto delle norme ambientali, garantendo così il mantenimento dei posti di lavoro; ricorda che tali strumenti consentiranno inoltre di ridurre ulteriormente i divari tra gli Stati membri e tra le regioni per quanto concerne lo sviluppo agricolo e rurale; |
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31. |
evidenzia la rilevanza del settore turistico in quanto fonte di reddito per le aziende agricole (ad esempio, vacanze in fattoria); invita gli Stati membri e la Commissione a definire programmi intesi a sostenere gli investimenti e l'imprenditorialità; ritiene importante appoggiare le aziende agricole interessate attraverso campagne turistiche; |
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32. |
prende atto delle misure di semplificazione della PAC attuate finora, ma invita la Commissione a continuare a sviluppare e attuare misure per introdurre principi di proporzionalità e flessibilità in relazione alla riduzione degli oneri amministrativi della PAC e all'incremento della produttività agricola; |
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33. |
sottolinea che esistono limiti a quanto si può realizzare nell'ambito della PAC, dato che il suo obiettivo primario è la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, e che affrontare in modo efficace le numerose sfide relative alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro nelle zone rurali richiederà un più ampio approccio trasversale a livello sia regionale, sia degli Stati membri; |
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34. |
chiede alla Commissione di sostenere un modello agricolo europeo competitivo e sostenibile, basato su aziende a conduzione familiare, diversificato e multifunzionale, che dia la priorità al mantenimento sul territorio di posti di lavoro pagati equamente, con enfasi particolare sui territori con vincoli specifici quali riconosciuti nell'articolo 349 TFUE e, nell'ambito della produzione alimentare e non alimentare, al garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza dei prodotti al fine di tutelare la salute; |
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35. |
invita gli Stati membri a sviluppare strumenti di osservazione e regolamentazione al fine di acquisire una migliore conoscenza dei mercati fondiari e di poter porre fine ai fenomeni su vasta scala di concentrazione o accaparramento dei terreni e degli strumenti di produzione; |
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36. |
sottolinea la necessità di incoraggiare lo sviluppo, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli di alta qualità; chiede iniziative per aprire nuovi mercati e introdurre programmi operativi per i prodotti e campagne di commercializzazione al fine di garantire la diversificazione dei prodotti e la competitività della filiera alimentare europea; |
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37. |
ritiene che la PAC debba tenere conto dell'agricoltura europea in tutte le sue forme e di tutti i territori rurali, compresi i più svantaggiati e fragili (quali le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche), al fine di garantire una valorizzazione ottimale di tutte le risorse; ritiene che ciò comporti anche la riabilitazione dei terreni agricoli abbandonati; |
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38. |
sottolinea che la diversificazione dei mercati agricoli e regionali di nicchia aumenta e garantisce l'occupazione nelle zone rurali; chiede iniziative a sostegno della diversificazione delle aziende agricole (ad esempio commercializzazione diretta dei prodotti agricoli) e dell'economia rurale in generale (ad esempio agevolando il passaggio dal lavoro nel settore agricolo ad altri ambiti di occupazione); |
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39. |
ritiene che i fondi della futura PAC dovranno fornire maggiore sostegno al fine di rallentare la perdita di piccole e medie aziende e imprese agricole riunite in organizzazioni di produttori le quali, essendo di solito più diversificate, efficienti e autonome, nonché più facilmente trasferibili, sono più efficaci in termini di creazione di valore aggiunto e di posti di lavoro sui territori e costituiscono un importante pilastro economico e sociale delle rispettive regioni, nonché continuare a fornire sostegno ad hoc ai territori con vincoli specifici quali riconosciuti dall'articolo 349 del TFUE; |
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40. |
osserva che i pagamenti diretti della PAC dovrebbero essere destinati esclusivamente a persone la cui attività principale è l'agricoltura; |
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41. |
sottolinea che, nelle regioni ultraperiferiche, la ricerca di soluzioni di impiego in caso di contrazione economica risulta compromessa dalla mancanza di interconnessione e, data l'importanza dell'agricoltura in queste regioni, ritiene che i fondi della futura PAC dovranno discriminare positivamente i territori con vincoli specifici riconosciuti nel TFUE, il che avrà un effetto moltiplicatore sulla promozione di altre attività collegate, come l'agro-industria, il turismo, la conservazione della natura, la produzione energetica e l'economia circolare in modo complementare alla strategia plurifondo; evidenzia che questa strategia dovrà tenere in considerazione i fattori di differenziazione positiva presentati dalle regioni ultraperiferiche, che potranno in questo modo costituire un laboratorio per soluzioni originali e innovative in agricoltura applicabili ad altri contesti meno estremi e più ampi, per la struttura delle imprese, le condizioni del suolo e climatiche e la biodiversità caratteristica; |
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42. |
ritiene che l'agricoltura di gruppo debba essere promossa e sostenuta finanziariamente, in quanto essa consente di ridurre i costi di produzione delle aziende, in particolare le spese di meccanizzazione, e favorisce altresì la solidarietà tra gli agricoltori, il trasferimento di innovazioni, di know-how e di buone pratiche, generando un dinamismo propizio allo sviluppo e all'occupazione; |
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43. |
invita la Commissione a incentivare la diversificazione e la competitività delle piccole imprese agricole anche relativamente all'agricoltura sociale e all'agricoltura orientata al servizio; |
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44. |
sottolinea che è importante che la PAC fornisca maggiore sostegno agli aspetti positivi dell'agricoltura in termini di occupazione e di ambiente e appoggi in modo più efficace l'agricoltura biologica e biodinamica e tutti gli altri metodi di produzione sostenibili, comprese l'agricoltura e l'agrosilvicoltura integrate, nel quadro dell'agroecologia, il che richiede di semplificare gli attuali regolamenti e di adottare, per il futuro, regolamenti comprensibili, di facile attuazione e che non pongano difficoltà; ritiene che il valore di tali aspetti positivi in termini di occupazione e di ambiente riguardino l'intera società, e rappresentino una componente da inserire nei redditi agricoli; |
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45. |
ricorda il positivo esempio fornito dai bio-distretti, ovvero aree in cui vengono valorizzati, attraverso un insieme coordinato di azioni, i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento locali ottenuti secondo metodi biologici e tutta quella parte di indotto economico che ne deriva (imprese del settore agroalimentare, gastronomico e turistico), dato che questo strumento ha già dimostrato di poter portare benefici al reddito locale e di favorire la difesa del suolo attraverso la conservazione del paesaggio e delle produzioni tradizionali; |
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46. |
sottolinea le potenzialità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari sostenibili, in particolare l'agricoltura biologica, nonché di una gestione sostenibile del suolo, delle acque, della biodiversità e delle infrastrutture rurali per preservare e creare posti di lavoro dignitosi nell'agricoltura ed economie rurali floride; |
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47. |
ritiene che garantire la sicurezza alimentare nell'Unione europea debba continuare ad essere l'azione prioritaria principale della futura PAC, senza trascurare i mercati esterni; ritiene a questo proposito che gli accordi di libero scambio possano presentare un reale rischio, oltre che possibili opportunità, per il settore agricolo europeo, e che essi non dovrebbero condurre a una concorrenza sleale nei confronti delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, né pregiudicare le economie e i posti di lavoro locali; |
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48. |
ritiene che, per migliorare l'organizzazione attualmente inadeguata nel settore ortofrutticolo, dovrebbero essere ripristinate le sovvenzioni dell'UE a favore degli investimenti nelle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di nuova costituzione; |
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49. |
sottolinea che, in un contesto di grande incertezza sul futuro dei prezzi agricoli, volatili e di basso livello, l'Unione europea deve raggiungere gli obiettivi della PAC previsti dal trattato, agendo maggiormente per correggere gli effetti erratici dei mercati ove questi siano in dissesto e assicurando la resilienza e la competitività del settore agricolo mediante l'istituzione di reti di sicurezza e di sistemi di prevenzione e di gestione delle crisi che consentano di assicurare l'equilibrio tra offerta e domanda, nonché creare strumenti di gestione del rischio basati su sistemi nuovi e innovativi e coinvolgendo gli agricoltori stessi nel finanziamento; ritiene che dovrebbe essere aumentata la quota di finanziamenti destinata alle misure volte a stabilizzare i mercati agricoli e, in particolare, che la PAC debba altresì rafforzare i sistemi assicurativi, in grado di tutelare gli agricoltori dai rischi climatici, sanitari ed economici; ritiene che di fronte ai rischi connessi al cambiamento climatico, l'Unione europea debba fare tutto il possibile per valorizzare il ruolo positivo che può svolgere l'agricoltura, mediante strumenti che vanno dall'agronomia e una migliore gestione del suolo a una migliore cattura di CO2, e che è importante fornire assistenza tecnica e finanziaria gli agricoltori per consentire loro di modificare progressivamente le loro pratiche e di innovare; |
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50. |
sottolinea inoltre che i pagamenti diretti dovrebbero rimanere uno strumento della PAC dopo il 2020, per sostenere e stabilizzare i redditi agricoli, compensare i costi connessi al rispetto delle norme elevate dell'UE (relativamente ai metodi di produzione e in particolare ai requisiti ambientali), nonché mantenere la produzione agricola nelle regioni meno favorite; evidenzia inoltre che essi dovrebbero mirare a garantire la stabilità economica dell'agricoltura, come pure la sicurezza alimentare e ambientale; sottolinea in tale contesto che l'allineamento dei tassi dei pagamenti diretti è essenziale per garantire condizioni di concorrenza eque sul mercato unico dell'UE e per l'utilizzo sostenibile delle risorse agricole a livello dell'UE; |
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51. |
ritiene che, considerato che il livello di cooperazione tra gli agricoltori presenta differenze significative nei singoli Stati membri e che la mancanza di cooperazione pregiudica la capacità degli agricoltori di far fronte a situazioni di crisi e alle pressioni del mercato, la PAC dovrebbe promuovere globalmente lo sviluppo della cooperazione tra agricoltori, in particolare nei settori della produzione e della trasformazione; |
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52. |
invita gli Stati membri a dare la priorità, nell'ambito del secondo pilastro della PAC, al partenariato europeo per l'innovazione (PEI); invita la Commissione a dare priorità a Orizzonte 2020 e ad assicurare agli agricoltori un migliore accesso alle possibilità di finanziamento del PEI, al fine di sostenere pratiche agricole e silvicole innovative e sostenibili per la produzione di beni e la fornitura di servizi nel settore alimentare e non alimentare (energie rinnovabili, bioeconomia, agriturismo, che rappresentano nuove prospettive per gli agricoltori per l'approvvigionamento di materie prime nell'era industriale post-petrolifera) e di valorizzare tutte le risorse di ogni territorio rurale; |
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53. |
esprime la propria ferma convinzione che anche in futuro sarà necessario promuovere la formazione professionale continua per gli agricoltori e i lavoratori agricoli, nonché garantire che siano diffuse le conoscenze e le innovazioni scientifiche, assicurando in tal modo la capacità di adattarsi a un contesto in cambiamento e agevolando lo svolgimento di attività economiche; |
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54. |
ritiene che gli approcci «dal basso verso l'alto» (bottom-up) allo sviluppo locale di tipo Leader/CLLD si siano dimostrati efficaci non solo in termini di posti di lavoro creati, ma anche di bassi livelli di spesa pubblica per posto di lavoro generato, e dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzati, promossi e attuati in tutti gli Stati membri attraverso approcci plurifondo e rafforzando il ruolo delle autorità locali e regionali; sottolinea in particolare il ruolo dei responsabili dei gruppi di azione locale (GAL) in qualità di sostegno tecnico e di servizio per assistere iniziative di avviamento di progetti favorevoli all'occupazione; chiede che tali GAL possano usufruire della più ampia autonomia possibile per essere più efficaci; aggiunge che occorre creare meccanismi atti ad assicurare una partecipazione significativa delle parti sociali e invita la Commissione a presentare modelli di buone pratiche riguardo a progetti transnazionali Leader II; |
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55. |
osserva che la difficoltà di accesso alle informazioni relative alla programmazione e ai finanziamenti nazionali e UE pertinenti rappresenta un ostacolo allo sviluppo dell'economia rurale; |
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56. |
chiede che gli investimenti previsti nel quadro della politica di sviluppo rurale a sostegno dell'occupazione nelle zone rurali siano privilegiati in funzione dell'occupazione, delle variazioni dei tassi di disoccupazione, dell'efficienza delle aziende destinatarie e dalla creazione di incentivi per l'assunzione di dipendenti e raccomanda che i programmi di sviluppo rurale comprendano il rafforzamento del microfinanziamento, che è particolarmente utile nel sostenere l'avviamento di imprese agricole e non agricole; |
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57. |
sottolinea che l'importanza del secondo pilastro per la creazione di occupazione può essere rafforzata consentendo una maggiore flessibilità a seconda delle esigenze specifiche della regione; |
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58. |
ritiene che, per il futuro, sia necessario continuare a sviluppare sistemi alimentari di alta qualità, basati sul territorio, che forniscano prodotti alimentari grezzi o trasformati, promuovendo la responsabilità dei cittadini e la partecipazione delle parti interessate — raggruppate insieme tra produttori, trasformatori, distributori e consumatori, oppure tra produttori e comunità di consumatori, o ancora raggruppando tutti gli operatori economici dei settori agroalimentari e del turismo gastronomico — in iniziative qualitative e contrattuali, volte ad assicurare l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari, ma anche a un giusto compenso, affinché gli agricoltori possano vivere dignitosamente del proprio lavoro e garantire l'occupazione nella propria azienda; ritiene che tali sistemi alimentari possano in particolare, ma non solo, assumere la forma di circuiti brevi e/o di mercati di prossimità; ritiene che in futuro occorra destinare più fondi dell'UE allo sviluppo e al funzionamento di certi regimi speciali di qualità alimentare e all'ulteriore sviluppo della gastronomia europea di fama mondiale; ritiene indispensabile, a tal fine, adeguare meglio il quadro normativo delle gare d'appalto pubbliche, affinché gli enti locali possano favorire le produzioni locali; |
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59. |
richiama l'attenzione sulla necessità di sostenere ulteriormente l'agricoltura e la creazione di posti di lavoro nel settore agricolo nelle aree più svantaggiate e in quelle alle frontiere esterne dell'UE; |
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60. |
ritiene che le forme collettive multipartenariali che raggruppano agricoltori e altri attori del mondo rurale debbano essere favorite, in quanto consentono di sviluppare numerose attività che creano posti di lavoro diretti e indiretti, quali la strutturazione delle filiere alimentari e non alimentari di prossimità e l'istituzione di diversi servizi (turismo rurale, cura dello spazio privato e pubblico, ecc.); |
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61. |
ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incentivare gli agricoltori, mediante la PAC e altre politiche, a diversificare le proprie fonti di reddito, isolandosi così dalle flessioni del mercato; è del parere che una tale diversificazione potrebbe comprendere l'ecoturismo, lo sviluppo di energie rinnovabili come quella solare ed eolica, l'aggiunta di valore ai prodotti agricoli mediante la lavorazione e rivendite di prodotti agricoli; |
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62. |
chiede alla Commissione di fornire maggiore sostegno alle cooperative locali al fine di aiutarle a riprendere il controllo sui prezzi e sui loro prodotti; |
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63. |
osserva che il settore del turismo offre importanti opportunità di reddito e di occupazione diretta e indotta nell'agricoltura e nelle zone rurali, consentendo di valorizzare il patrimonio storico, culturale, gastronomico, paesaggistico e ambientale di ogni regione; rileva altresì che l'attrattiva turistica non si basa solo sulla notorietà storica di alcune regioni, ma sempre più sulla qualità dei prodotti alimentari, dei paesaggi e dell'ambiente; ritiene che per tutte queste ragioni il settore del turismo debba essere maggiormente sostenuto dalla politica di sviluppo rurale; |
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64. |
sottolinea che le sfide connesse al cambiamento climatico e all'ambiente richiedono di effettuare importanti investimenti pubblici e privati che creano posti di lavoro, con la comparsa di nuovi mestieri, al fine di garantire il mantenimento e la preservazione delle risorse rurali e il ripristino della qualità degli ecosistemi degradati, di lottare più efficacemente contro le inondazioni e gli incendi, nonché di tutelare al meglio la qualità delle acque, del suolo, dell'aria e della biodiversità; osserva che ciò sicuramente implica una cooperazione tra l'agricoltura e gli altri attori del mondo rurale, ma offre nuove opportunità di diversificazione dei redditi per l'agricoltura; |
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65. |
invita la Commissione a valutare l'impatto sociale dell'attuale crisi del settore agricolo, in particolare in termini di perdita di posti di lavoro, soprattutto nelle zone rurali; invita gli Stati membri a prendere in esame modalità per migliorare la competitività del settore agricolo affinché esso possa creare posti di lavoro e generare un valore aggiunto che sia condiviso equamente dall'intero comparto agricolo e agroalimentare, assicurando una concorrenza equa e riducendo al minimo i danni causati dal dumping sociale e dalle condizioni di lavoro precarie e atipiche che colpiscono in modo sproporzionato alcuni gruppi; osserva che spesso i membri delle famiglie attive nel settore agricolo non hanno uno status sociale o un riconoscimento giuridico e non sono coperti da un sistema di previdenza sociale; sottolinea che le imprese agricole devono essere conformi alla legislazione nazionale in materia sociale e occupazionale; ritiene che l'eventuale introduzione di condizionalità supplementari nei pagamenti del primo pilastro della PAC aumenti considerevolmente gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e limiti le loro potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro; chiede un ruolo più rilevante per le parti sociali e per le autorità di gestione e chiede agli Stati membri di garantire che tutti i lavoratori nel settore agricolo, a tempo pieno o tempo parziale, siano coperti da un sistema di previdenza sociale; invita gli Stati membri a recepire la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali nella legislazione nazionale; chiede che le autorità nazionali per la salute e la sicurezza ricevano risorse per diffondere informazioni relative alla sicurezza nelle aziende agricole; |
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66. |
invita la Commissione a introdurre gli indicatori proposti dalla FAO nella sua valutazione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari (SAFA), in particolare quelli orientati all'occupazione e al benessere sociale; |
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67. |
rammenta che, in media, gli agricoltori europei possiedono solo 12 ettari di terra e che il 70 % delle aziende agricole ha una superficie inferiore a cinque ettari; osserva che, a causa delle loro dimensioni e della loro struttura, le aziende agricole non possono sempre permettersi di assumere dipendenti a tempo pieno o altamente qualificati; incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure intese a promuovere i raggruppamenti di datori di lavoro; |
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68. |
ritiene indispensabile assicurare la presenza di servizi pubblici e privati per garantire l'attrattiva dei territori rurali e consentire in essi il mantenimento e lo sviluppo dell'occupazione; è del parere che gli abitanti delle zone rurali abbiano diritto alla parità di accesso a servizi pubblici di qualità quali istruzione, previdenza sociale e assistenza sanitaria; ritiene fondamentale che tutti i livelli — poteri locali e (ove presenti) regionali — e il settore privato locale cooperino per promuovere gli investimenti e garantire che le zone rurali e isolate dispongano delle infrastrutture essenziali quali i trasporti pubblici e privati, un approvvigionamento energetico sicuro e una tecnologia a banda larga veloce e affidabile, nonché di regimi di finanziamento e di credito per gli imprenditori, le PMI e le microimprese rurali, senza cui le imprese e le famiglie nelle zone rurali saranno costantemente svantaggiate e la migrazione verso le zone urbane proseguirà; |
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69. |
ritiene che, considerando le recenti epidemie animali e i recenti scandali in materia di sicurezza degli alimenti, come le infezioni da E-coli del 2011, lo scandalo della carne equina del 2013 e quello attuale del miele adulterato, si debbano aumentare considerevolmente gli stanziamenti per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di cui al terzo capitolo del quadro finanziario pluriennale, in quanto l'importo di 1,93 miliardi di EUR destinato all'attuale periodo di sette anni è totalmente inadeguato; |
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70. |
sottolinea che gli agricoltori sono altamente soggetti ai costi amministrativi relativi alla PAC, i quali variano notevolmente tra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri ad alleggerire l'onere amministrativo snellendo la burocrazia e semplificando la PAC, garantendone inoltre una trasposizione efficace in termini di costo; |
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71. |
sottolinea che l'accesso a servizi di base quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'alloggio e la continuità di tali servizi rappresentano presupposti indispensabili per un ambiente favorevole alla creazione di posti di lavoro e per rispondere ai bisogni vitali delle popolazioni residenti nelle zone rurali; |
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72. |
ritiene indispensabile chiedere alle autorità pubbliche di creare nelle zone rurali servizi di consulenza e di assistenza alla gestione agricola al fine di ammodernare l'agricoltura europea; |
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73. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e facilitare la parità delle donne nel mercato del lavoro e la conciliazione tra vita personale e professionale nelle zone rurali, in particolare per quanto riguarda i salari, i diritti pensionistici e previdenziali, la promozione di nuove qualifiche e l'apertura di nuove prospettive e opportunità di lavoro per le donne in campo agricolo e non, in linea con il principio di parità e di non discriminazione nelle politiche e nei programmi dell'UE; chiede inoltre che siano meglio sfruttate le opportunità di piattaforme d'informazione online mirate, di azioni e regimi di sostegno per donne agricoltrici nuove entranti e già avviate e per le donne nelle zone rurali, in particolare nel contesto del FEASR e di altri fondi unionali che sostengono lo sviluppo di progetti, e di aiutare a mantenere infrastrutture e servizi essenziali per la vita quotidiana in ambito rurale, contribuendo a limitare l'esodo delle donne dalle zone rurali; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità, soprattutto nelle zone rurali, di strategie sostenibili per mantenere, incoraggiare e sostenere le iniziative imprenditoriali delle donne, le reti e le organizzazioni femminili e il loro ruolo nel processo decisionale nel settore agricolo e nelle zone rurali; chiede altresì un accesso facilitato all'istruzione, al finanziamento e all'informazione al fine di facilitare le iniziative imprenditoriali delle donne (ad esempio attraverso l'imprenditoria elettronica), così come la proprietà di imprese e il loro sviluppo da parte delle donne; |
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74. |
invita gli Stati membri a rafforzare il ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni di assistenza sociale che collaborano con le autorità in materia di controllo dell'applicazione della legislazione sul lavoro, lotta contro il lavoro sommerso e rispetto delle norme di sicurezza e di previdenza sociale per facilitare l'integrazione socio-economica dei lavoratori e dei lavoratori migranti, comprese le donne lavoratrici stagionali, migranti e rifugiate; chiede l'istituzione di un meccanismo per garantire la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo; |
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75. |
rammenta che l'area di produzione agricola nell'UE è in diminuzione anno dopo anno; sottolinea che la conservazione delle aree coltivabili è essenziale per garantire posti di lavoro nel mondo rurale; invita gli Stati membri a promuovere un accesso migliore alle terre nelle zone con elevati tassi di disoccupazione e in tale contesto sollecita azioni da realizzare per assicurare che le giovani agricoltrici abbiano accesso al credito e siano in grado di partecipare alla gestione dell'assetto territoriale; |
|
76. |
richiama l'attenzione sul fatto che il 42 % della manodopera agricola è costituita da donne; chiede alla Commissione di rivedere la definizione di azienda agricola a conduzione familiare nell'ottica di agevolare l'accesso delle donne alla formazione e alla consulenza professionale, nonché al capitale e agli utili; |
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77. |
invita le autorità nazionali, regionali e locali competenti ad incoraggiare la partecipazione delle donne ai gruppi d'azione locali e lo sviluppo di partenariati locali nel quadro del programma Leader nonché a garantire una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere nei consigli di amministrazione; |
o
o o
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78. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Eurostat, 2016.
(2) cfr. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 4 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/241 |
P8_TA(2016)0364
Domanda di revoca dell'immunità di Giorgos Grammatikakis
Decisione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Giorgos Grammatikakis (2016/2084(IMM))
(2018/C 215/35)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Giorgos Grammatikakis, trasmessa in data 1o aprile 2016 dal procuratore aggiunto presso la Corte suprema della Repubblica ellenica in relazione all'azione proposta dal pubblico ministero di Rethymnos, per il reato di abuso di fiducia nell'esercizio delle sue funzioni, commesso in concorso con altri a Rethymnos, Creta, nel periodo 2000-2002 (fascicolo ABM AB05/1956), e comunicata in seduta plenaria il 27 aprile 2016, |
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— |
visto che Giorgos Grammatikakis ha rinunciato al suo diritto di essere sentito, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, |
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— |
visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visti l'articolo 62 della Costituzione greca, l'articolo 54 del codice di procedura civile greco e l'articolo 83 del regolamento del Parlamento ellenico, |
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— |
visto il decreto n. 5181/18.11.2015 del procuratore della Corte di appello di Creta, |
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— |
vista la relazione del 7 aprile 2015 sulla comparsa dell'on. Giorgos Grammatikakis, unitamente agli argomenti della difesa e ai documenti giustificativi, |
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— |
vista la sentenza n. 104/2015 del Consiglio di appello di Creta, |
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— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0279/2016), |
|
A. |
considerando che il procuratore aggiunto presso la Corte suprema della Repubblica ellenica ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giorgos Grammatikakis in relazione al perseguimento di un presunto reato; |
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B. |
considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
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C. |
considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione greca, nessun deputato può, durante la legislatura, essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in altra maniera della sua libertà personale senza l'autorizzazione del parlamento; |
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D. |
considerando che le autorità elleniche intendono agire nei confronti di Giorgos Grammatikakis, unitamente ad altri, per inosservanza di taluni obblighi di legge; |
|
E. |
considerando che l'azione proposta si riferisce a una discussione svoltasi l'8 marzo 1996 in merito alla possibilità di concludere una nuova polizza privata di assicurazione collettiva — oltre alla polizza assicurativa obbligatoria — per tutti i dipendenti dell'Università di Creta, nonché a presunti pagamenti illeciti effettuati in successione durante il periodo 2000-2002; |
|
F. |
considerando che un precedente procedimento sullo stesso caso, che riguardava il periodo dal 2000 in poi, si è concluso con il proscioglimento di tutti gli imputati; |
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G. |
considerando che l'azione proposta è manifestamente irrelata allo status di deputato al Parlamento europeo di Giorgos Grammatikakis, in quanto si riferisce al suo precedente incarico di Presidente del Senato accademico dell'Università di Creta; |
|
H. |
considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; |
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I. |
considerando che la procedura proposta è stata estesa onde coprire il periodo dal 1996 al 2000 e include l'ultima riunione del Senato accademico dell'Università di Creta con Giorgos Grammatikakis in veste di rettore, in cui fu discussa la questione senza adottare alcuna decisione; che non vi è motivo di presumere che l'azione proposta sia ispirata all'intenzione di danneggiare politicamente il deputato; |
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J. |
considerando che la procedura proposta è stata permanentemente respinta per vari membri coimputati del Senato accademico dell'Università di Creta e del comitato ELKE, essendo scaduto il periodo di prescrizione di quindici anni per i presunti reati, mentre altri sono stati definitivamente prosciolti da ogni imputazione da parte del tribunale nel maggio 2016; |
|
K. |
sorpreso per il fatto che la richiesta d'immunità sia sollecitata a circa vent'anni dagli eventi e che il sistema giudiziario ellenico non sia stato in grado di procedere nei confronti di Giorgos Grammatikakis durante tale periodo e intenda farlo ora che è deputato al Parlamento europeo; |
|
L. |
considerando che un sistema giudiziario che si muove lentamente non sarà mai veramente giusto in quanto le persone interessate non sono le stesse di venti anni prima; che, per essere degna di tale nome, la giustizia deve essere esercitata a tempo debito; |
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1. |
decide di revocare l'immunità di Giorgos Grammatikakis, come richiesto dallo stesso Giorgos Grammatikakis, al fine di porre termine a questo lungo procedimento giudiziario; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità elleniche e a Giorgos Grammatikakis. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Martedì 25 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/243 |
P8_TA(2016)0395
Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM))
(2018/C 215/36)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le due richieste di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen trasmesse il 14 marzo 2016 dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi, nel quadro di due procedimenti per incitamento all'odio razziale pendenti davanti ai giudici istruttori del Tribunale di Parigi (2211/15/21 e 2226/15/9) ed entrambi relativi al medesimo fatto, le quali richieste di revoca dell'immunità sono state comunicate in Aula l'8 giugno 2016, |
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— |
avendo ascoltato Jean-Marie Le Pen a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1), |
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— |
visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, |
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— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0301/2016), |
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A. |
considerando che due giudici istruttori del Tribunale di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen in relazione a un presunto reato; |
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B. |
considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
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C. |
considerando che, a norma dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, «nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni» né può, senza autorizzazione parlamentare, «essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà»; |
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D. |
considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; |
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E. |
considerando che tale disposizione è volta a garantire ai membri del Parlamento europeo, per principio, il diritto alla libera espressione delle opinioni, ma che tale diritto non può rappresentare una licenza di calunnia, diffamazione, incitamento all'odio o affermazioni infamanti, o di qualsiasi altra dichiarazione che violi l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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F. |
considerando che le disposizioni sull'immunità parlamentare vanno interpretate alla luce dei valori, degli obiettivi e dei principi dei trattati europei; |
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G. |
considerando che, nel caso di un deputato al Parlamento europeo, l'insindacabilità delle opinioni copre non soltanto le opinioni da lui espresse in riunioni o sedute ufficiali del Parlamento, ma anche dichiarazioni fatte in altre sedi, ad esempio nei media, purché esista «un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari»; |
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H. |
considerando che Jean-Marie Le Pen è accusato di aver pubblicamente incitato all'odio razziale in un video pubblicato su Internet il 6 giugno 2014; |
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I. |
considerando che non sussiste alcun nesso fra la dichiarazione controversa e le funzioni parlamentari di Jean-Marie Le Pen e che pertanto egli non ha agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, |
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J. |
considerando che non sussiste alcun elemento per sospettare un fumus persecutionis, vale a dire un tentativo di ostacolare il lavoro parlamentare di Jean-Marie Le Pen; |
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1. |
decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/245 |
P8_TA(2016)0396
Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Jane Collins
Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Jane Collins (2016/2087(IMM))
(2018/C 215/37)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta presentata il 3 maggio 2016 da Jane Collins in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento civile nei suoi confronti davanti alla Queen’s Bench Division della High Court di Londra (procedimento n. HQ14DO4882), e comunicata in Aula l'11 maggio 2016, |
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— |
avendo ascoltato James Carver, in rappresentanza di Jane Collins, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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— |
visti gli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0297/2016), |
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A. |
considerando che Jane Collins ha presentato richiesta di difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità nel quadro del procedimento civile nei suoi confronti davanti alla Queen's Bench Division della High Court di Londra; |
|
B. |
considerando, in primo luogo, che la richiesta riguarda la difesa del diritto dei deputati al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo, di non sottostare ad alcuna restrizione di ordine amministrativo quanto alla loro libertà di movimento negli spostamenti da e verso il luogo di riunione del Parlamento europeo; |
|
C. |
considerando che questa parte della richiesta si riferisce al fatto che il calendario del procedimento giudiziario nei confronti di Jane Collins le avrebbe impedito di recarsi a riunioni parlamentari; |
|
D. |
considerando, tuttavia, che l'articolo 7 del protocollo non si applica alle restrizioni derivanti da procedimenti giudiziari, poiché queste rientrano nelle disposizioni specifiche degli articoli 8 e 9 del protocollo (2), e che la richiesta di difesa della prerogativa parlamentare è dunque irricevibile in relazione all'articolo 7 del protocollo; |
|
E. |
considerando, in secondo luogo, che la richiesta riguarda la difesa della libertà dei deputati al Parlamento europeo, che ai sensi dell'articolo 8 del protocollo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; |
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F. |
considerando che questa parte della richiesta si riferisce al fatto che nei confronti di Jane Collins è in corso nel Regno Unito un'azione di risarcimento danni, inclusi danni aggravati, per diffamazione e calunnia, nonché un'azione inibitoria volta a farla desistere dal ripetere le affermazioni contestate; |
|
G. |
considerando che la denuncia per diffamazione e calunnia verte su accuse mosse da Jane Collins durante una conferenza di partito; |
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H. |
considerando che l'immunità parlamentare conferita dall'articolo 8 del protocollo si applica solo alle opinioni espresse dai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni; |
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I. |
considerando che le dichiarazioni rese dai deputati al Parlamento europeo al di fuori delle aule del Parlamento europeo sono considerate opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni solo se corrispondono a una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di siffatte funzioni (3); |
|
J. |
considerando, tuttavia, che non vi è alcun nesso diretto ed evidente tra le dichiarazioni contestate e le funzioni di Jane Collins in quanto deputato al Parlamento europeo, poiché dette dichiarazioni non sono correlate né alla sua attività di deputato al Parlamento europeo né alle politiche dell'Unione europea e sono state pronunciate nel contesto di un dibattito politico nazionale; |
|
K. |
considerando che le dichiarazioni contestate non sono pertanto tutelate dall'articolo 8 del protocollo; |
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1. |
decide di non difendere i privilegi e le immunità di Jane Collins; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità del Regno Unito, incluso il giudice Warby. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; punti 49 e 51.
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C163/10, ECLI:EU:C:2011:543.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/247 |
P8_TA(2016)0397
Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio
Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2016/2028(IMM))
(2018/C 215/38)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta presentata il 5 gennaio 2016 da Mario Borghezio in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento pendente presso il tribunale di Milano (RGNR No 41838/13, RG GIP No 12607/14), e di cui è stata fatta comunicazione in Aula il 1o febbraio 2016, |
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— |
avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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— |
visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1), |
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— |
visto l'articolo 1, paragrafo 1, lettera A), della legge italiana n. 205/1993, |
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— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0312/2016), |
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A. |
considerando che un deputato al Parlamento europeo, l'on. Mario Borghezio, ha presentato una richiesta di difesa della sua immunità parlamentare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7, nel quadro del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Milano; che, in base alla notifica del Pubblico Ministero, l'on. Borghezio è accusato di aver propagandato, nel corso di un programma radiofonico, idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, il che si configura come reato punibile ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge italiana n. 205/1993; |
|
B. |
considerando che gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si escludono vicendevolmente (2); che il caso di specie riguarda unicamente opinioni, di cui si suppone la natura discriminatoria, espresse da un deputato al Parlamento europeo; che è quindi evidente l'applicabilità del solo articolo 8 del Protocollo; |
|
C. |
considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo n. 7, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; |
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D. |
considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto e deve imporsi con evidenza (3); |
|
E. |
considerando che, durante il programma radiofonico in questione, all'on. Borghezio è stato chiesto di esprimere un commento sulla nomina e sulla competenza di un nuovo membro del governo italiano, segnatamente il neoeletto ministro per l'Integrazione; |
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F. |
considerando che le circostanze del caso, emerse nei documenti forniti alla commissione giuridica e nell'udienza svoltasi dinanzi a quest'ultima, indicano che le dichiarazioni rese dall'on. Borghezio nel corso dell'intervista radiofonica non presentano alcun collegamento diretto ed evidente con le sue attività parlamentari; |
|
G. |
considerando che, in particolare, le dichiarazioni che risultano essere state fatte vanno al di là del tono che generalmente si riscontra nel dibattito politico e sono, inoltre, di natura profondamente inadeguata alla dignità del Parlamento; che tali dichiarazioni sono in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non possono, pertanto, essere considerate dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo; |
|
H. |
considerando che non è quindi possibile ritenere che Mario Borghezio abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni in quanto deputato al Parlamento europeo; |
|
I. |
considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un'azione dinanzi a un giudice nazionale e quest'ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato a norma del regolamento del Parlamento europeo, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere (4); considerando che il tribunale di Milano, dinanzi al quale era stato proposto il procedimento nei confronti dell'on. Borghezio, ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha disposto la sua prosecuzione, nonostante la richiesta avanzata dall'on. Borghezio sulla base della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia; |
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1. |
decide di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio; |
|
2. |
deplora il fatto che il tribunale di Milano, nonostante la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, abbia rifiutato di sospendere il procedimento a carico dell'on. Borghezio; |
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3. |
si attende che le autorità italiane rispettino in ogni momento il principio affermato dalla Corte di giustizia in relazione all'obbligo del giudice competente di sospendere il procedimento giudiziario qualora sia stata presentata una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato al Parlamento europeo; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Mario Borghezio. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, già citate, punto 45.
(3) Causa C-163/10 Patriciello, già citata, punti 33 e 35.
(4) Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, già citate, punto 43.
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 4 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/249 |
P8_TA(2016)0363
Conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (12256/2016 — C8-0401/2016 — 2016/0184(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 215/39)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione del Consiglio (12256/2016), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0401/2016), |
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— |
visto l'accordo di Parigi adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Parigi, Francia, nel dicembre 2015, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici» (COM(2016)0110), |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, |
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— |
vista i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) relativi all'UE e ai suoi Stati membri presentati all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione il 6 marzo 2015, |
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— |
visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e l'articolo 99, paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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— |
vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0280/2016), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo di Parigi; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle Nazioni Unite. |
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/250 |
P8_TA(2016)0365
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia a seguito del terremoto che ha colpito le isole dello Ionio nel novembre 2015
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2016)0462 — C8-0283/2016 — 2016/2165(BUD))
(2018/C 215/40)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0462 — C8-0283/2016), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11, |
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vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0270/2016), |
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1. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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2. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/1856.)
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/252 |
P8_TA(2016)0366
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/001 FI/Microsoft
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/001 FI/Microsoft, presentata dalla Finlandia) (COM(2016)0490 — C8-0348/2016 — 2016/2211(BUD))
(2018/C 215/41)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0490 — C8-0348/2016), |
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visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (IIA del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
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vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
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vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0273/2016), |
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A. |
considerando che, se in generale la globalizzazione genera crescita economica, tale crescita dovrebbe essere utilizzata anche per alleviare la situazione delle persone colpite dagli effetti negativi della globalizzazione; |
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B. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle maggiori trasformazioni nella struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
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C. |
considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile; |
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D. |
considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2016/001 FI/Microsoft per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG conformemente ai criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, in seguito a 2 161 esuberi presso la Microsoft Mobile Oy e otto fornitori e produttori a valle in Finlandia, operanti nella divisione 62 della NACE Revisione 2 («Programmazione, consulenza informatica e attività connesse»); |
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E. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG; |
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F. |
considerando che il controllo finanziario delle misure sostenute dal FEG compete allo Stato membro interessato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FEG; |
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1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 5 364 000 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costo totale di 8 940 000 EUR; |
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2. |
osserva che la Finlandia ha presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG l'11 marzo 2016 e che, in seguito all'integrazione di informazioni aggiuntive da parte della Finlandia, la valutazione della Commissione è stata completata il 29 luglio 2016, rispettando così il termine di dodici settimane dal ricevimento della domanda completa, e conclude che la domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a valere sul FEG; |
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3. |
osserva che gli esuberi presso la Microsoft sono imputabili principalmente al calo della quota di mercato dei suoi telefoni cellulari che utilizzano il sistema operativo Microsoft Windows, passata da oltre il 50 % nel 2009 allo 0,6 % nel secondo trimestre del 2016; |
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4. |
ricorda che, per quanto riguarda l'occupazione, la quota dell'Unione nel settore mondiale delle TIC è in calo negli ultimi anni e che le TIC svolgono un ruolo fondamentale nell'economia finlandese: nel 2014 il 6,7 % dei lavoratori finlandesi lavorava nel settore delle TIC, registrando la percentuale più elevata tra tutti gli Stati membri; ritiene che gli esuberi presso la Microsoft siano collegati alla tendenza che interessa l'intera industria dell'elettronica finlandese dal declino della Nokia nel relativo paese d'origine e che ha dato adito a quattro precedenti domande; conclude che i suddetti eventi sono direttamente connessi alle trasformazioni nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione; |
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5. |
ricorda che l'industria del software è un settore caratterizzato da una dimensione internazionale molto rilevante, e che la concorrenza avviene a livello mondiale, ovvero tutti gli operatori del mercato possono competere per gli stessi clienti: l'ubicazione e il contesto culturale del personale hanno un'importanza limitata; |
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6. |
riconosce che la domanda in esame fa seguito a una serie di precedenti domande motivate dal declino della Nokia in Finlandia e che, secondo le previsioni, verranno presentate a breve altre due domande riguardanti il collocamento in esubero di lavoratori nel settore delle TIC; |
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7. |
osserva che gli esuberi si concentrano nelle regioni NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) e Länsi-Suomi, (FI197) e interessano lavoratori con competenze estremamente diverse, l'89 % dei quali è di età compresa tra i 30 e i 54 anni; esprime preoccupazione per la situazione di disoccupazione già difficile di persone altamente qualificate e istruite, le cui prospettive di occupazione sarebbero altrimenti tradizionalmente buone, in particolare le donne, che incontrano maggiori difficoltà nella ricerca di un impiego, tenendo conto che rappresentano quasi la metà dei beneficiari interessati; |
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8. |
osserva che, fino ad oggi, il settore «Programmazione, consulenza informatica e attività connesse» è stato oggetto di due precedenti domande di intervento del FEG, entrambe riconducibili alla globalizzazione (EGF/2013/001 FI/Nokia e EGF/2015/005 FI/Computer programming); |
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9. |
sottolinea l'importanza del settore delle TIC per l'occupazione nelle regioni di Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi e Länsi-Suomi nonché il potenziale contributo che i lavoratori in esubero potrebbero offrire al settore qualora ricevano un sostegno sufficiente sotto forma di istruzione supplementare, formazione e iniziative per l'avvio di attività imprenditoriali; |
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10. |
valuta positivamente il fatto che le autorità finlandesi abbiano avviato l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già l'11 settembre 2015, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto, poiché tali azioni possono beneficiare di un cofinanziamento a titolo del FEG; |
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11. |
si compiace che una quota elevata (quasi l'80 %) del pacchetto complessivo sia destinata ai servizi personalizzati; |
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12. |
osserva che la Finlandia prevede sei tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) tutoraggio e altre misure preparatorie; ii) servizi per l'occupazione e le imprese; iii) formazione professionale; iv) incentivi all'assunzione; v) sovvenzioni di avvio e vi) indennità per spese di viaggio, pernottamento e trasloco; prende atto del fatto che i fondi destinati al controllo e alla rendicontazione sono sufficienti; |
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13. |
rileva che gli incentivi all'assunzione di cui al paragrafo 12 copriranno tra il 30 e il 50 % delle spese salariali sostenute per il lavoratore e saranno erogati per un periodo compreso tra 6 e 24 mesi; invita gli Stati membri a prestare grande attenzione in sede di utilizzo degli incentivi all'assunzione onde assicurare che i lavoratori in esubero assunti grazie a un incentivo non vadano a occupare, totalmente o parzialmente, una posizione precedentemente occupata da un altro dipendente della società interessata; si compiace che nel caso in esame le autorità finlandesi abbiano fornito garanzie in tal senso; |
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14. |
osserva che i costi delle misure a sostegno del reddito rappresentano il 16,64 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto di misure personalizzate, percentuale ben inferiore al limite del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; |
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15. |
invita la Commissione a valutare l'impatto delle misure a sostegno del reddito in un orizzonte temporale di diversi anni e a fornire informazioni al riguardo, nell'ottica di garantire che tali misure siano a favore dell'occupazione di qualità e non vengano impiegate per sovvenzionare contratti a breve termine e a basso costo; |
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16. |
rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati, le parti sociali e i partner nazionali e regionali; |
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17. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori; si attende che la formazione offerta sia adattata tanto alle esigenze, alle abilità e alle competenze dei lavoratori collocati in esubero quanto all'effettivo contesto imprenditoriale; |
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18. |
osserva che per il caso Microsoft sarà instaurata una cooperazione con il progetto nazionale di sviluppo di servizi EURES relativo alla mobilità della manodopera in Europa nel periodo 2014-2020; osserva che in collaborazione con i servizi FEG ed EURES saranno organizzate a livello regionale iniziative per la selezione internazionale; accoglie con favore tali misure e il fatto che le autorità finlandesi incoraggino i lavoratori in esubero a beneficiare pienamente del loro diritto alla libera circolazione; |
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19. |
osserva che nell'ambito del FSE è stato avviato un pacchetto di misure nazionali, dal titolo «Modelli tra l'impresa che assume e l'impresa in fase di ridimensionamento»; rileva che tale pacchetto di misure produrrà risultati che potranno rivelarsi utili per l'attuazione dei progetti che rientrano nella presente domanda di intervento del FEG; accoglie con favore gli sforzi profusi dalle autorità finlandesi al fine di trovare sinergie con altre azioni finanziate mediante fondi nazionali o dell'Unione; |
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20. |
ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; |
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21. |
osserva che, nei precedenti casi di intervento del FEG, i servizi personalizzati per i lavoratori in esubero si sono rivelati estremamente utili; |
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22. |
rileva che le autorità finlandesi hanno confermato che le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti una valutazione annua comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
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23. |
accoglie con favore le rassicurazioni fornite dalla Finlandia, secondo cui il contributo finanziario a valere sul FEG non si sostituirà alle azioni che l'impresa interessata è tenuta ad adottare in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi; |
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24. |
apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica; |
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25. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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26. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/001 FI Microsoft, presentata dalla Finlandia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/1857.)
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/256 |
P8_TA(2016)0367
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia) (COM(2016)0554 — C8-0355/2016 — 2016/2214(BUD))
(2018/C 215/42)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0554 — C8-0355/2016), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG), |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
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— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
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— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0272/2016), |
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A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
|
B. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); |
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C. |
considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; |
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D. |
considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 26 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica), soprattutto nelle regioni di livello NUTS 2 di Stoccolma (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) e Västsverige (SE23), e che si prevede la partecipazione alle misure di 918 lavoratori in esubero su 1 556 ammissibili al contributo del FEG; |
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E. |
considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata; |
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F. |
considerando che la società Ericsson, chiamata ad affrontare contemporaneamente una crescita stagnante e una concorrenza più serrata con i produttori asiatici, ha gradualmente ridotto la produzione di hardware per le telecomunicazioni in un processo iniziato vent'anni fa; |
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1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 957 918 EUR a norma del regolamento in questione, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali, pari a 6 596 531 EUR, e aiuterà 918 beneficiari a reinserirsi nel mondo del lavoro; |
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2. |
osserva che la Svezia ha presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 31 marzo 2016 e che, a seguito delle informazioni supplementari fornite dal paese, la valutazione della Commissione è stata completata il 5 settembre 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno, nel rispetto, pertanto, del termine di dodici settimane dal ricevimento della domanda completa; |
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3. |
osserva che i settori dell'informatica e delle telecomunicazioni sono dominati dai produttori asiatici, divenuti una destinazione di esternalizzazione; sottolinea che Ericsson ha gradualmente ridotto il personale in Svezia (da 21 178 addetti nel 2005 a 17 858 nel 2014), ampliandosi enormemente all'estero nello stesso periodo (da 56 055 addetti nel 2005 a 118 055 nel 2014); |
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4. |
sottolinea che nelle regioni colpite vi è il problema che un gruppo relativamente numeroso di lavoratori anziani con profili simili è stato collocato in esubero nello stesso momento, e che la maggior parte di essi, in particolare quelli di Kista (la città con il numero di esuberi più elevato), non possiede le competenze richieste dal mercato del lavoro locale; |
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5. |
accoglie con favore la decisione della Svezia di concentrare la potenziale assistenza del FEG sui siti di Kista, Katrineholm e Kumla, dove si verificano i problemi maggiori, offrendo al contempo un aiuto personalizzato anche ai lavoratori collocati in esubero in altri siti; |
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6. |
ricorda la diversità dei dipendenti, impiegati così come operai, colpiti dagli esuberi; nutre preoccupazione per il fatto che, per quanto riguarda alcuni lavoratori, il problema è un mercato del lavoro caratterizzato da una domanda piuttosto bassa nelle industrie manifatturiere tradizionali; riconosce le opportunità per questi lavoratori nei settori dei servizi pubblici o privati, che richiederebbero comunque enormi sforzi di riqualificazione; |
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7. |
prende atto della valutazione della Arbetsförmedlingen (servizio pubblico svedese per l'impiego), secondo cui per gli operai potrebbero profilarsi potenziali opportunità nel settore dei servizi pubblici o privati, a condizione che siano loro destinati ingenti sforzi di riqualificazione professionale; |
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8. |
riconosce che gli impiegati colpiti sono per lo più ingegneri che, in alcuni casi, sono specializzati in nicchie specifiche di Ericsson, ma accoglie con favore il fatto che il servizio pubblico svedese per l'impiego abbia la certezza che un pacchetto personalizzato di programmi di formazione e di coaching permetterà alla maggior parte di questi lavoratori in esubero di trovare nuovi posti di lavoro di elevata qualità; |
|
9. |
osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG e destinati ai lavoratori collocati in esubero comprendono: consulenze professionali e di carriera; misure in materia di lavoro protetto e assistito e di riabilitazione; istruzione e formazione; e indennità per la ricerca di un impiego; plaude al fatto che, nelle azioni di coaching motivazionale e pianificazione della carriera, sarà dedicata un'attenzione particolare ai partecipanti di età superiore ai 50 anni; |
|
10. |
osserva che i costi delle misure a sostegno del reddito rappresenteranno il 33,92 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto di misure personalizzate, cifra vicina al limite massimo di 35 % stabilito nel regolamento, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; ritiene che questa percentuale relativamente elevata sia giustificata in considerazione della quota significativa di lavoratori più anziani interessati, e del fatto che sarà offerto un sostegno individuale ai partecipanti con difficoltà di apprendimento; |
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11. |
osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e i soggetti pubblici locali, tenendo conto del fatto che il 22 % dei lavoratori sono donne e il 78 % uomini; |
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12. |
ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile; |
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13. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
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14. |
accoglie con favore l'impegno delle autorità svedesi a intraprendere uno sforzo speciale per eliminare le tradizionali barriere di genere e motivare, ad esempio, i beneficiari di sesso maschile a trovare un impiego nel settore dell'assistenza sanitaria, come anche il contributo delle misure ai 16 obiettivi di qualità ambientale della Svezia; |
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15. |
chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare un'occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti; |
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16. |
rileva che le autorità svedesi hanno confermato che le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
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17. |
osserva che il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica è stato oggetto di altre 14 domande di intervento del FEG, 11 delle quali riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 3 alla crisi economica e finanziaria mondiale; |
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18. |
ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
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19. |
apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficienza del trattamento dei fascicoli; |
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20. |
chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi interessati dal FEG; |
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21. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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22. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/1858.)
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/260 |
P8_TA(2016)0368
Patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)0824 — C7-0429/2013 — 2013/0409(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 215/43)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0824), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0429/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0165/2015), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.
P8_TC1-COD(2013)0409
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/1919.)
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/261 |
P8_TA(2016)0369
Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001 — C7-0014/2014 — 2014/0005(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 215/44)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0001), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0014/2014), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0267/2015), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1); |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 27 ottobre 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0368).
P8_TC1-COD(2014)0005
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/2134.)
|
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/262 |
P8_TA(2016)0370
Accordo sulla cooperazione strategica Europol-Cina *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra il ministero della pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese ed Europol (08364/2016 — C8-0217/2016 — 2016/0808(CNS))
(Consultazione)
(2018/C 215/45)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto del Consiglio (08364/2016), |
|
— |
visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0217/2016), |
|
— |
vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, |
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— |
vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2), in particolare gli articoli 5 e 6, |
|
— |
vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (3), |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0265/2016), |
|
1. |
approva il progetto del Consiglio; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
invita la Commissione a valutare, dopo la data di applicazione del nuovo regolamento Europol (4), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione, invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizza ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol. |
(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
(3) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.
(4) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
Mercoledì 5 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/263 |
P8_TA(2016)0372
Adesione del Perù alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2016)0367 — C8-0234/2016 — 2016/0168(NLE))
(Consultazione)
(2018/C 215/46)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0367), |
|
— |
visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, |
|
— |
visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0234/2016), |
|
— |
visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, |
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— |
visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0267/2016), |
|
1. |
approva l'autorizzazione, per la Repubblica d'Austria e la Romania, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Perù, nonché all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
(1) Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/264 |
P8_TA(2016)0373
Adesione del Kazakhstan alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2016)0368 — C8-0232/2016 — 2016/0169(NLE))
(Consultazione)
(2018/C 215/47)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0368), |
|
— |
visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, |
|
— |
visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0232/2016), |
|
— |
visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, |
|
— |
visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0268/2016), |
|
1. |
approva l'autorizzazione, per taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Kazakhstan, nonché all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
(1) Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/265 |
P8_TA(2016)0374
Adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2016)0372 — C8-0233/2016 — 2016/0173(NLE))
(Consultazione)
(2018/C 215/48)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0372), |
|
— |
visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, |
|
— |
visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0233/2016), |
|
— |
visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, |
|
— |
visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0266/2016), |
|
1. |
approva l'autorizzazione, per taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea, nonché all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
(1) Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
Martedì 25 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/266 |
P8_TA(2016)0391
Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA (11219/2016 — C8-0340/2016 — 2016/0813(CNS))
(Consultazione)
(2018/C 215/49)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto del Consiglio (11219/2016), |
|
— |
visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0340/2016), |
|
— |
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33, |
|
— |
vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2), |
|
— |
vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (3), |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0289/2016), |
|
1. |
approva il progetto del Consiglio; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 67.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/267 |
P8_TA(2016)0392
Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (11220/2016 — C8-0341/2016 — 2016/0814(CNS))
(Consultazione)
(2018/C 215/50)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto del Consiglio (11220/2016), |
|
— |
visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0341/2016), |
|
— |
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (3), |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0288/2016), |
|
1. |
approva il progetto del Consiglio; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 67.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/268 |
P8_TA(2016)0393
Accordo tra l’Unione europea e la Cina in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici (15470/2015 — C8-0110/2016 — 2015/0293(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 215/51)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (15470/2015), |
|
— |
visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici (15469/2015), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0110/2016), |
|
— |
vista la lettera della commissione per gli affari esteri, |
|
— |
visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0281/2016), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese. |
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/269 |
P8_TA(2016)0394
Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2016)0418 — C8-0238/2016 — 2016/0193(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 215/52)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0418), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0238/2016), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
vista la lettera della commissione per i bilanci, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0292/2016), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P8_TC1-COD(2016)0193
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/2135.)
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/270 |
P8_TA(2016)0398
Statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti (10000/1/2016 — C8-0365/2016 — 2013/0297(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2018/C 215/53)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10000/1/2016 — C8-0365/2016), |
|
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0611), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 76 del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0300/2016), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
|
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati dell'11.3.2014, P7_TA(2014)0197.
|
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/271 |
P8_TA(2016)0399
Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e competenze di esecuzione) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (09878/1/2016 — C8-0358/2016 — 2013/0226(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2018/C 215/54)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09878/1/2016 — C8-0358/2016), |
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— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0484), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 76 del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0298/2016), |
|
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
|
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati dell'11.3.2014, P7_TA(2014)0180.
|
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/272 |
P8_TA(2016)0400
Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2016, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 215/55)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114 , |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La presente direttiva istituisce un quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede sanzioni per tali infrazioni. |
1. La presente direttiva mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e a definire il quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede l'imposizione di sanzioni non penali per tali infrazioni ravvicinando le disposizioni stabilite per legge, regolamentazione o misura amministrativa negli Stati membri . |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. La presente direttiva riguarda gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei partner commerciali dell'Unione europea nonché dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per istituire un mercato interno omogeneo ed efficace che nel contempo faciliti gli scambi e garantisca la certezza. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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|
Infrazioni e sanzioni doganali |
Principi generali |
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|
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6. |
1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 nel rigoroso rispetto del principio ne bis in idem . |
||
|
|
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 costituiscano un'infrazione doganale qualora siano commessi per negligenza o intenzionalmente. |
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|
|
Gli Stati membri possono prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata. |
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|
2. Ai fini della presente direttiva: |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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|
Agevolazione degli scambi |
|
|
Per rispettare gli obblighi dell'Unione emananti dall'accordo di agevolazione degli scambi dell'OMC, gli Stati membri si coordinano per istituire un sistema di cooperazione che comprenda tutti gli Stati membri. Tale sistema è finalizzato a coordinare gli indicatori chiave di prestazione delle sanzioni doganali (analisi del numero di ricorsi, tasso di recidiva, ecc.), diffondere le migliori prassi tra i servizi doganali (efficienza dei controlli e delle sanzioni, riduzione dei costi amministrativi, ecc.), trasmettere le esperienze degli operatori economici e creare un legame tra di essi, monitorare l'efficacia delle attività dei servizi doganali ed effettuare un lavoro statistico sulle infrazioni commesse da imprese provenienti da paesi terzi. All'interno del sistema di cooperazione, tutti gli Stati membri sono informati tempestivamente delle indagini sulle infrazioni doganali e le infrazioni accertate in modo tale da agevolare gli scambi commerciali, evitare l'immissione di beni illeciti sul mercato interno e migliorare l'efficienza dei controlli. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
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|
Infrazioni doganali con responsabilità oggettiva |
Infrazioni doganali |
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|
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa : |
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali: |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 |
soppresso |
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|
Infrazioni doganali commesse per negligenza |
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|
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi per negligenza: |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 |
soppresso |
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Infrazioni doganali commesse intenzionalmente |
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|
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi intenzionalmente: |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo |
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo |
|
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 costituiscano un'infrazione doganale. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, costituiscano un'infrazione doganale. |
|
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 , lettere b ) o c ), costituisca un'infrazione doganale. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 3 , lettere q decies ) o q undecies ), costituisca un'infrazione doganale. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
Errore delle autorità doganali |
Errore delle autorità doganali |
|
Gli atti o le omissioni di cui agli articoli da 3 a 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali. |
Gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali , conformemente all'articolo 119 del codice, e le autorità doganali sono responsabili nel caso in cui gli errori provochino danni . |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo: |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un'infrazione doganale per conto di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. |
(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Ai fini della presente direttiva, per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o degli enti pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Articolo 8 bis |
||
|
|
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è di lieve entità |
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|
1. Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 è di lieve entità, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo, ossia nel momento in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti applicabili, incluse le seguenti: |
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|
2. Le autorità competenti ritengono che un'infrazione sia di lieve entità solo qualora in relazione alla medesima non vi siano fattori aggravanti di cui all'articolo 8 ter. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Articolo 8 ter |
||
|
|
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è grave |
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|
1. Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 o 6 è grave, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo, ossia nel momento in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le seguenti circostanze pertinenti applicabili: |
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2. Le violazioni di cui all'articolo 3, lettere f), g), p), q decies) e q undecies), costituiscono, per loro natura, violazioni gravi. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
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|
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 |
Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali di lieve entità |
||||
|
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 entro i seguenti limiti: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 ritenute di lieve entità in conformità dell'articolo 8 bis, in aggiunta al recupero dei dazi evasi, entro i seguenti limiti: |
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2. Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Articolo 10 |
soppresso |
||
|
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4 |
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|
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4 entro i seguenti limiti: |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
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|
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 |
Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali gravi |
||||
|
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 entro i seguenti limiti: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 ritenute gravi in conformità dell'articolo 8 ter, in aggiunta al recupero dei dazi evasi, entro i seguenti limiti: |
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2. Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis e all'articolo 8 ter, paragrafo 1. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 11 bis |
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|
Altre sanzioni non penali applicabili alle infrazioni gravi |
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1. Oltre alle sanzioni di cui all'articolo 11, e in conformità del codice, gli Stati membri possono imporre le seguenti sanzioni non pecuniarie nei casi in cui sia stata commessa un'infrazione grave: |
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2. Conformemente al codice, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative alla concessione dello status di operatore economico autorizzato vengano revocate nel caso di un'infrazione grave o ripetuta della legislazione doganale. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 11 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 11 ter |
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|
Riesame |
|
|
1. L'importo delle sanzioni pecuniarie applicabili a norma degli articoli 9 e 11 è oggetto di riesame da parte della Commissione, assieme alle autorità competenti degli Stati membri, cinque anni dopo … [la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Scopo della procedura di riesame è di garantire che l'importo delle sanzioni pecuniarie applicate nell'ambito dell'Unione doganale sia più convergente al fine di armonizzarne il funzionamento. |
|
|
2. La Commissione pubblica annualmente le sanzioni applicate dagli Stati membri alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6. |
|
|
3. Gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) . |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 11 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 11 quater |
|
|
Transazione |
|
|
Gli Stati membri garantiscono la possibilità di una transazione, vale a dire di una procedura che permetta alle autorità competenti di stipulare un accordo con la persona responsabile dell'infrazione per risolvere un caso di infrazione doganale in alternativa all'avvio o alla conclusione di un procedimento giudiziario, in cambio dell'accettazione di una sanzione immediatamente esecutiva da parte di tale persona. |
|
|
Tuttavia, una volta avviato il procedimento giudiziario, le autorità competenti possono raggiungere un accordo transattivo solo con il consenso dell'autorità giudiziaria. |
|
|
La Commissione fornisce orientamenti sulle procedure di transazione per garantire che la persona responsabile di un'infrazione possa usufruire della transazione nel rispetto del principio della parità di trattamento e in maniera trasparente, e che qualsiasi transazione conclusa includa la pubblicazione dell'esito della procedura. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 12 |
soppresso |
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Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti |
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Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Conformità |
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|
Gli Stati membri garantiscono che gli orientamenti e le pubblicazioni sulla conformità e il mantenimento della conformità con la legislazione doganale dell'Unione siano messi a disposizione delle parti interessate in un formato facilmente accessibile, comprensibile e aggiornato. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Prescrizione |
Prescrizione |
|
1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'avvio del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa. |
|
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale. |
|
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'interruzione . |
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione o per effetto di un atto da parte della persona responsabile dell'infrazione . Il termine di prescrizione continua a decorrere il giorno in cui l'interruzione viene a termine . |
|
4. Gli Stati membri provvedono affinché sia preclusa la possibilità di avviare o proseguire un procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2. |
4. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia prescritto qualsiasi procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui all'articolo 3 o 6, indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo . |
|
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. |
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. |
|
6. Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi. |
6. Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 16 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. |
Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. L'obiettivo della cooperazione tra Stati membri è di accrescere l'efficacia dei controlli doganali sulle merci e armonizzare le procedure all'interno dell'Unione. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 16 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione vigila sulla cooperazione fra gli Stati membri per creare indicatori chiave di prestazione applicabili ai controlli e alle sanzioni doganali, sulla diffusione delle migliori prassi e sul coordinamento della formazione dei funzionari doganali. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
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Sequestro |
Sequestro |
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Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6. |
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto o altri strumenti utilizzati per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6. Qualora, in seguito all'imposizione di una sanzione, lo Stato membro confischi tali merci in via permanente, può decidere di distruggerle, riutilizzarle o riciclarle, se del caso. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 18 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli altri elementi dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione, come la supervisione, il controllo e l'indagine, corredata, se del caso, da una proposta legislativa per integrare la presente direttiva. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Relazioni presentate dagli Stati membri |
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Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici riguardanti le infrazioni e le sanzioni imposte a seguito di tali infrazioni, al fine di permettere alla Commissione di valutare l'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni sono fornite annualmente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione può avvalersi di tali dati in fase di revisione della presente direttiva al fine di ottenere un migliore ravvicinamento dei sistemi sanzionatori nazionali. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0239/2016).
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/297 |
P8_TA(2016)0401
Storno di stanziamenti n. 3/2016: sicurezza delle Istituzioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: sicurezza delle istituzioni (12600/2016 — C8-0409/2016 — 2016/2121(BUD))
(2018/C 215/56)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 41, |
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visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 (2), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), |
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— |
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), |
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— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 adottato dalla Commissione il 30 giugno 2016 (COM(2016)0310), |
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— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 adottata dal Consiglio l'11 ottobre 2016 e trasmessa lo stesso giorno al Parlamento europeo (12600/2016 — C8-0409/2016), |
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— |
vista la lettera del Presidente del Parlamento al Presidente della Commissione in data 7 giugno 2016, in particolare il paragrafo 3, |
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— |
vista la sua dichiarazione sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale che è parte delle conclusioni congiunte definite nel quadro della procedura di conciliazione sul bilancio 2016, il 14 novembre 2015, |
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visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0295/2016), |
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A. |
considerando che i recenti attacchi terroristici hanno indotto le istituzioni dell'Unione a riesaminare le rispettive esigenze in materia di sicurezza e a identificare il fabbisogno di ulteriori risorse nel 2016; |
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B. |
considerando che il bilancio rettificativo n. 3/2016 propone pertanto di rafforzare il bilancio della sicurezza per un importo totale di 15,8 milioni di EUR da erogare per le Scuole europee, il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e il Servizio europeo per l'azione esterna; |
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C. |
considerando che il bilancio rettificativo n. 3/2016 prevede la creazione di 35 posti permanenti addizionali per l'assunzione di agenti di sicurezza supplementari presso il Parlamento europeo; che tali posti dovrebbero essere mantenuti nel bilancio 2017 ed essere esclusi dall'obiettivo di riduzione del 5 % dell'organico, poiché riguardano una nuova attività; che il Parlamento europeo si attiene pienamente alla dichiarazione sulla riduzione del 5 % del personale allegata alle conclusioni congiunte sul bilancio 2016; |
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1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 quale presentato dalla Commissione; |
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2. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016; |
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3. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
Mercoledì 26 ottobre 2016
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/299 |
P8_TA(2016)0410
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attuazione dei rischi per taluni contratti derivati OTC
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2016)06329 — 2016/2930(DEA))
(2018/C 215/57)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)06329), |
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vista la lettera in data 4 ottobre 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
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vista la lettera in data 13 ottobre 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15, |
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— |
visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (3), nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4), |
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— |
viste le norme tecniche di regolamentazione presentate l'8 marzo 2016 dalle Autorità europee di vigilanza (AEV, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) a norma dell'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012, |
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— |
vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari, |
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visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è scaduto il 25 ottobre 2016, |
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A. |
considerando che il regolamento EMIR fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter (OTC), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni; |
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B. |
considerando che l'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento EMIR stabilisce che le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare le procedure di gestione del rischio, fra cui le diposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EMIR, come pure le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui all'articolo 11, paragrafi da 6 a 10, del regolamento EMIR, nonché i criteri applicabili di cui all'articolo 11, paragrafi da 5 a 10, del regolamento EMIR, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti; |
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C. |
considerando che l'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento EMIR conferisce alla Commissione il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione, in funzione della natura giuridica della controparte, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (regolamento ABE), del regolamento (UE) n. 1094/2010 (regolamento EIOPA) o del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA); |
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D. |
considerando che nel settembre 2013 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno pubblicato il loro quadro comune globale che definisce i requisiti di margine dei derivati non compensati a livello centrale, rivisto nel marzo 2015; |
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E. |
considerando che le AEV hanno presentato alla Commissione il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'8 marzo 2016; |
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F. |
considerando che il 28 luglio 2016 la Commissione ha notificato alle AEV la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di regolamentazione dopo l'introduzione di alcune modifiche a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA; |
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G. |
considerando che l'8 settembre 2016 le AEV hanno presentato alla Commissione un parere formale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA, e il progetto di norme tecniche di regolamentazione rivisto; |
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H. |
considerando che il 4 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato; |
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I. |
considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore solo alla fine del tempo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né il Parlamento né il Consiglio hanno sollevato obiezioni o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; |
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J. |
considerando che il periodo di esame previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA consiste in tre mesi dalla data di notifica delle norme tecniche di regolamentazione; che il suddetto periodo di esame scadrà pertanto il 4 gennaio 2017; |
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K. |
considerando che il calendario per l'attuazione dei requisiti di margine dei derivati non compensati a livello centrale è stato concordato a livello internazionale (CBVB e IOSCO); che l'Unione, pur non avendo rispettato la data concordata del 1o settembre 2016 per la prima fase dell'attuazione, ha ancora tempo per completare la sua normativa per la seconda scadenza del 1o marzo 2017, quando un gran numero di controparti finanziarie e di gruppi non finanziari dovrebbe iniziare lo scambio dei margini; |
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L. |
considerando che sarebbe opportuno dichiarare senza indugio di non sollevare obiezioni in modo da consentire all'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali e da permettere alle controparti di prepararsi ai nuovi requisiti con sufficiente anticipo; che tale approccio contribuirà a fornire quanto prima la certezza giuridica agli operatori del mercato sia nell'Unione che nei paesi terzi; |
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1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(3) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
(4) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/301 |
P8_TA(2016)0411
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 — Tutte le sezioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (11900/2016 — C8-0373/2016 — 2016/2047(BUD))
(2018/C 215/58)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
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— |
vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (1), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3) (regolamento QFP), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4) (AII), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (COM(2016)0603), |
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— |
vista la sua risoluzione del 9 marzo 2016 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2017, sezione III — Commissione (5), |
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— |
vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 (6), |
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— |
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (7), |
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— |
visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottato dalla Commissione il 18 luglio 2016 (COM(2016)0300), |
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— |
vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, adottata il 12 settembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo il 14 settembre 2016 (11900/2016 — C8-0373/2016), |
|
— |
visto l'articolo 88 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0287/2016), |
|
A. |
considerando che, in una congiuntura caratterizzata da scarsità di risorse, è opportuno annettere maggiore importanza alla necessità di attenersi alla disciplina di bilancio e di utilizzare le risorse finanziarie in maniera efficiente ed efficace; |
|
B. |
considerando che il dialogo tra il Parlamento e la Commissione, di cui all'articolo 318 TFUE, dovrebbe promuovere una cultura del rendimento all'interno della Commissione, tale da includere maggiore trasparenza e obbligo di rendiconto; |
Sezione III
Quadro generale
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1. |
sottolinea che il bilancio 2017 deve essere considerato nel più ampio contesto della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP); evidenzia la necessità di garantire l'equilibrio fra le priorità a lungo termine e le nuove sfide e sottolinea pertanto che il bilancio 2017 deve essere in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, che rappresenta il suo principale orientamento e la sua priorità generale; |
|
2. |
ribadisce la ferma convinzione che, in particolare nella situazione attuale, iniziative quali la sospensione dei fondi SIE da parte della Commissione, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni) (8), non sono solo ingiuste e sproporzionate, ma anche politicamente insostenibili; |
|
3. |
sottolinea che la lettura del bilancio 2017 da parte del Parlamento rispecchia pienamente le priorità politiche approvate a larga maggioranza con le summenzionate risoluzioni del 9 marzo 2016 sugli orientamenti generali e del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione; |
|
4. |
sottolinea che la pace e la stabilità sono valori fondamentali che devono essere difesi dall'Unione; ritiene che l'Accordo del Venerdì santo, che si è dimostrato essenziale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord, deve essere tutelato; sottolinea la necessità di adottare misure specifiche per garantire il sostegno alle regioni che saranno particolarmente colpite in caso di un recesso negoziato dall'Unione a seguito della richiesta di attivazione dell'articolo 50 TUE da parte del Regno Unito, conformemente alla volontà espressa dai suoi cittadini; |
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5. |
sottolinea che l'Unione fa attualmente fronte a una serie di emergenze gravi e nuove sfide che non erano prevedibili al momento dell'elaborazione del QFP 2014-2020; è convito che nel bilancio dell'Unione si debbano stanziare maggiori risorse finanziarie per far fronte alle sfide politiche e per consentire all'Unione di agire e di rispondere in modo efficace a tali crisi, affrontandole con la massima urgenza e priorità; ritiene che sia necessario un impegno politico forte per assicurare la disponibilità di stanziamenti supplementari a tale scopo nel 2017 e fino al termine del periodo di programmazione; |
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6. |
sottolinea la necessità che il bilancio 2017 soddisfi il fabbisogno legato alla sfida migratoria e alla lenta crescita dell'economia dovuta alla crisi economica; rileva che occorre aumentare i finanziamenti per i progetti infrastrutturali e di ricerca come pure per la lotta alla disoccupazione giovanile; |
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7. |
ricorda, pur avendo immediatamente approvato i finanziamenti supplementari necessari per far fronte alle attuali sfide migratoria e dei rifugiati, continuando nel contempo a sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di aver sempre sottolineato che tale questione non deve prevalere su altre importanti politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità nonché lo sviluppo di imprese e di imprenditorialità per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; constata che il massimale della rubrica 3 è ampiamente insufficiente a garantire finanziamenti adeguati per la dimensione interna delle attuali sfide migratoria e dei rifugiati e sottolinea la necessità di adottare un approccio globale e basato sui diritti umani, che stabilisca un collegamento tra migrazione e sviluppo e garantisca l'integrazione dei lavoratori migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché per programmi prioritari, come ad esempio quelli in ambito culturale; sottolinea che, per assicurare i necessari finanziamenti supplementari in questo settore, nel progetto di bilancio 2017 (PB) la Commissione ha proposto un ricorso senza precedenti agli strumenti speciali del QFP, incluso il pieno utilizzo dello strumento di flessibilità, come pure una consistente mobilitazione «in ultima istanza» del margine per imprevisti, e che tale proposta è stata accolta dal Consiglio; |
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8. |
ribadisce la sua posizione secondo cui le richieste di finanziamenti aggiuntivi per far fronte all'attuale sfida migratoria e dei rifugiati non dovrebbero pregiudicare l'azione esterna dell'Unione, compresa la sua politica di sviluppo; ribadisce che la creazione dello Strumento per i rifugiati in Turchia, dei fondi fiduciari e di altri strumenti ad hoc non può essere finanziata decurtando la dotazione di altri strumenti esistenti; esprime preoccupazione per il fatto che la creazione di strumenti ad hoc al di fuori del bilancio dell'Unione potrebbe compromettere la sua unità ed eludere la procedura di bilancio che prevede la partecipazione e il controllo del Parlamento europeo; manifesta seri dubbi circa l'adeguatezza del massimale della rubrica 4 (Europa globale) per garantire una risposta sostenibile ed efficace alle attuali sfide esterne, incluse le sfide migratoria e dei rifugiati; |
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9. |
ribadisce la convinzione che il bilancio dell'Unione dovrebbe individuare modalità di finanziamento per le nuove iniziative che non pregiudichino i programmi e le politiche dell'Unione già esistenti e chiede che vengano individuate modalità sostenibili per finanziare nuove iniziative; è preoccupato per il fatto che la dotazione dell'azione preparatoria per la ricerca nel settore della difesa, che ammonterà a 80 milioni di EUR nei prossimi tre anni, sarà notevolmente ridotta nell'attuale QFP; è convinto che, con un bilancio dell'Unione già sottofinanziato, gli sforzi aggiuntivi per le operazioni, le spese amministrative, le azioni preparatorie e i progetti pilota relativi alla politica di sicurezza e di difesa comune richiedano risorse finanziarie supplementari da parte degli Stati membri; ritiene che, a tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero cogliere l'occasione del riesame/della revisione intermedia dell'attuale QFP; sottolinea la necessità di chiarire il finanziamento a lungo termine per la ricerca nel settore della difesa comune; |
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10. |
ricorda che l'Unione ha ratificato l'accordo COP21 e deve destinare una parte delle sue risorse finanziarie al rispetto degli impegni internazionali assunti; rileva che, secondo lo stato di previsione per l'esercizio 2017, il bilancio dovrebbe destinare a tal fine il 19,2 % della spesa; incoraggia vivamente la Commissione a proseguire su questa strada, in modo da applicare l'obiettivo del 20 % in linea con l'impegno dalla Commissione a integrare l'azione per il clima nell'attuale QFP; |
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11. |
invita la Commissione a presentare, nel quadro del bilancio 2017 e con stanziamenti adeguati, un'iniziativa volta a fornire buoni di trasporto pubblico a giovani europei selezionati sulla base di un concorso; ritiene che un obiettivo chiave di una tale iniziativa sarebbe quello di valutare la fattibilità e l'impatto potenziale di un sistema più generalizzato a favore, in particolare, della mobilità dei giovani, della sensibilizzazione di questi ultimi e della promozione delle pari opportunità; |
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12. |
ripristina tutti gli importi ridotti dal Consiglio nel PB; non riesce a comprendere la logica dei tagli proposti e contesta l'intenzione dichiarata dal Consiglio di ricreare margini artificiali in alcune rubriche come la sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e la rubrica 4 (Europa globale), in particolare considerando che i margini sarebbero comunque troppo limitati per reagire a circostanze o a crisi impreviste; |
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13. |
constata che la lettura del Consiglio non è riuscita a prevedere l'effettiva esecuzione del bilancio dell'Unione negli ultimi cinque anni e che, tenendo conto di tutti i bilanci rettificativi, in ciascun bilancio definitivo sono stati necessari consistenti fondi supplementari; chiede pertanto al Consiglio di adeguare la sua posizione in sede di comitato di conciliazione, al fine di prevedere fin dall'inizio finanziamenti sufficienti per il bilancio 2017; |
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14. |
comunica la propria intenzione, ai fini di una sufficiente copertura di questo fabbisogno urgente e considerando l'estrema esiguità dei margini del QFP nel 2017, di finanziare gli aumenti rispetto al PB mediante il pieno utilizzo di tutti i margini disponibili e un maggiore ricorso al margine per imprevisti; |
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15. |
compensa integralmente tutti i tagli connessi al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e di Orizzonte 2020 per un importo totale di 1 240 milioni di EUR in impegni per il 2017 mediante nuovi stanziamenti da ottenere in sede di revisione intermedia del QFP; sottolinea la necessità di dare una risposta efficace alla disoccupazione giovanile in tutta l'Unione; aumenta pertanto la dotazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG) di 1 500 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per consentirne il proseguimento; ritiene che i fondi aggiuntivi adeguati per questi importanti programmi dell'Unione dovrebbero essere decisi in sede di revisione intermedia del QFP; |
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16. |
si attende che il Consiglio condivida questo approccio e che si possa giungere facilmente a un accordo in sede di conciliazione, che consenta all'Unione di essere all'altezza della situazione e di far fronte in modo efficace alle sfide future; |
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17. |
fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il 2017 a 160,7 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno e a 136,8 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento; |
Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione
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18. |
constata che la lettura del Consiglio ha inciso ancora una volta pesantemente sulla sottorubrica 1a, la quale è interessata dal 52 % dei tagli complessivi apportati dal Consiglio agli impegni; si chiede pertanto in che modo questa lettura rispecchi la priorità politica del Consiglio riguardante l'occupazione e la crescita; |
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19. |
disapprova fermamente questi tagli in una rubrica che simboleggia il valore aggiunto europeo e crea maggiore crescita e occupazione per i cittadini; decide pertanto di ripristinare tutti gli importi ridotti dal Consiglio; |
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20. |
decide, rispettando l'impegno assunto nel giugno 2015 di ridurre al minimo l'impatto finanziario della creazione del FEIS su Orizzonte 2020 e sul MCE nel quadro della procedura di bilancio annuale, di ripristinare integralmente il profilo iniziale delle linee relative a Orizzonte 2020 e al MCE, quale previsto prima della riassegnazione di stanziamenti destinata ad alimentare il fondo di garanzia del FEIS; sottolinea l'importanza di Orizzonte 2020, il maggiore programma di ricerca e innovazione dell'Unione, che trasforma grandi idee in prodotti e servizi promuovendo in tal modo la crescita e l'occupazione; chiede l'iscrizione in bilancio dei corrispondenti stanziamenti d'impegno supplementari, pari a 1,24 miliardi di EUR in più rispetto al PB; si attende che in sede di revisione intermedia del QFP si raggiunga un accordo globale su tale questione urgente; sottolinea che il FEIS dovrebbe essere migliorato onde garantirne la piena efficienza ed efficacia, garantendo il rispetto del principio di addizionalità, migliorando gli equilibri geografico e settoriale e aumentando la trasparenza del processo decisionale; |
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21. |
decide, in linea con le sue costanti priorità dell'occupazione e della crescita e dopo un'attenta valutazione della loro capacità di assorbimento finora, di proporre di incrementare oltre il livello del PB gli stanziamenti a favore dei programmi COSME, Progress, Marie Curie, Consiglio europeo della ricerca, Eures ed Erasmus+; osserva che tali aumenti possono essere finanziati all'interno del margine disponibile in questa sottorubrica; |
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22. |
aumenta, di conseguenza, di 45 milioni di EUR il livello degli stanziamenti d'impegno per la sottorubrica 1a rispetto al PB (esclusi il FEIS, i progetti pilota e le azioni preparatorie); |
Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale
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23. |
sottolinea che circa un terzo del bilancio annuale dell'Unione è destinato alla coesione economica, sociale e territoriale; evidenzia che la politica di coesione rappresenta la principale politica d'investimento dell'Unione nonché uno strumento per ridurre le disparità tra tutte le regioni dell'Unione e che essa svolge un ruolo importante per l'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; |
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24. |
respinge i tagli proposti dal Consiglio di 3 milioni di EUR in impegni e, soprattutto, di 199 milioni di EUR in pagamenti all'interno della sottorubrica 1b, comprese le linee di sostegno; invita il Consiglio a spiegare in che modo i tagli in questione sono compatibili con l'obiettivo di «prevedere gli stanziamenti necessari per consentire l'agevole attuazione dei nuovi programmi nel quarto anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020»; ricorda che il livello dei pagamenti proposto dalla Commissione per questa rubrica è già ridotto del 23,5 % rispetto al bilancio 2016; sottolinea, a tale riguardo, che non possono essere giustificati né accettati altri tagli dei pagamenti; |
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25. |
chiede una valutazione d'impatto delle politiche dell'Unione basata sulle relazioni di valutazione d'impatto, al fine di determinare in quale misura tali politiche sono riuscite, tra l'altro, a ridurre le disparità economiche, a sviluppare economie regionali competitive e diversificate, nonché a promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione; |
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26. |
è allarmato per i forti ritardi nell'attuazione del ciclo dei Fondi strutturali e di investimento europei, che pregiudicheranno probabilmente il tempestivo conseguimento di risultati sul terreno e rischiano anche di causare la ricostituzione di un nuovo arretrato di impegni residui nella seconda metà dell'attuale QFP; esorta gli Stati membri interessati a designare senza indugio le autorità di gestione, di pagamento e di certificazione restanti e ad affrontare tutte le altre cause all'origine dei ritardi nell'attuazione dei programmi; prende atto delle proposte della Commissione relative a una maggiore semplificazione in questo settore e ritiene che gli Stati membri debbano compiere urgentemente ogni sforzo necessario per garantire che i programmi diventino pienamente operativi; chiede di conseguenza maggiori sinergie e una maggiore complementarità tra le politiche di investimento nei bilanci degli Stati membri e nel bilancio dell'Unione e quelle intese a promuovere la crescita e la creazione di occupazione sostenibile, che rappresentano il fondamento dell'Unione; |
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27. |
prende atto della proposta della Commissione sull'istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali, con una dotazione finanziaria di 142 800 000 EUR, e sottolinea che questi fondi dovrebbero essere assegnati con lo scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale; |
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28. |
si rammarica che la Commissione non abbia proposto stanziamenti d'impegno a favore dell'IOG nel 2017 in considerazione dell'anticipo dei relativi stanziamenti negli esercizi 2014-2015; ribadisce il proprio fermo sostegno al proseguimento dell'IOG; decide, come primo passo e in linea con il regolamento sul Fondo sociale europeo (9) che prevede la possibilità di proseguire il finanziamento, di aumentare la dotazione dell'IOG di 1 500 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 500 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, per dare una risposta efficace alla disoccupazione giovanile, basandosi sui risultati della valutazione dell'attuazione dell'IOG effettuata dalla Commissione; osserva che, in linea con le proprie richieste, si dovrebbe giungere a un accordo globale sugli stanziamenti aggiuntivi adeguati per l'IOG per la parte restante del periodo di programmazione in occasione della prossima revisione intermedia del QFP; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per accelerare l'attuazione dell'Iniziativa sul terreno, a diretto vantaggio dei giovani europei; |
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29. |
decide di ripristinare il livello del PB per le linee interessate dai tagli del Consiglio sia per quanto riguarda gli impegni che i pagamenti; aumenta gli stanziamenti d'impegno per la sottorubrica 1b di 1 500 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 500 milioni di EUR oltre il livello del PB per l’IOG e incrementa la dotazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) di 4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, superando in tal modo l'attuale massimale per gli impegni di 1,57 miliardi EUR; |
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30. |
sottolinea che la sottorubrica 1b contiene la quota più consistente di impegni ancora da liquidare (RAL), che si attestava a 151 119 milioni di EUR all'inizio del settembre 2016 e che rischia di pregiudicare l'attuazione di nuovi programmi; |
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31. |
sottolinea l'importante contributo della politica di coesione per quanto attiene all'applicazione effettiva, nella procedura di bilancio, della prospettiva di genere; invita la Commissione a sostenere misure intese a introdurre strumenti appropriati per realizzare l'uguaglianza di genere, quali strutture di incentivazione che facciano ricorso ai Fondi strutturali per promuovere il bilancio di genere a livello nazionale. |
Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali
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32. |
constata che il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti nella rubrica 2 di 179,5 milioni di EUR in impegni e di 198 milioni di EUR in pagamenti per le linee di supporto amministrativo, le linee di assistenza tecnica operativa (come il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e il programma LIFE), le linee operative nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG), che è essenziale per preservare l'agricoltura in territori vitali, e le agenzie decentrate; constata che i tagli più consistenti dei pagamenti riguardano lo sviluppo rurale; ritiene che la lettera rettificativa dovrebbe confermarsi la base per una revisione attendibile degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); ripristina di conseguenza gli importi del PB; |
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33. |
ritiene che il bilancio dell'Unione europea debba privilegiare le iniziative che facilitano una reale ecologizzazione dell'economia; |
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34. |
anticipa la presentazione della lettera rettificativa per il pacchetto di misure di sostegno urgenti, in particolare per il settore lattiero-caseario, e decide di esprimere un forte sostegno a favore del settore agricolo dell'Unione; aumenta pertanto gli stanziamenti di 600 milioni di EUR oltre il PB, per far fronte all'impatto della crisi del settore lattiero-caseario e agli effetti dell'embargo russo su tale settore; |
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35. |
valuta positivamente gli stanziamenti per la ricerca e l'innovazione in campo agricolo a titolo di Orizzonte 2020, per garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e di altri bioprodotti; sottolinea la necessità di dare priorità ai progetti che coinvolgono i produttori primari; |
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36. |
ribadisce che gli stanziamenti a titolo della PAC non dovrebbero essere utilizzati per sostenere la riproduzione o l'allevamento di tori impiegati in combattimenti letali; esorta la Commissione a presentare senza ulteriore indugio le modifiche legislative necessarie per dare attuazione a tale richiesta, già formulata nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016; |
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37. |
sottolinea che l'attuazione della nuova politica comune della pesca comporta un cambiamento di paradigma nella gestione della pesca, sia per gli Stati membri che per i pescatori, e ricorda, a tale proposito, le difficoltà registrate negli esercizi precedenti in cui gli stanziamenti sono stati ridotti; |
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38. |
si rammarica, tuttavia, in tale contesto, e pur accogliendo con favore l'aumento di 30,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno nel PB per il programma LIFE, che anche quest'anno tale programma, con una dotazione complessiva di 493,7 milioni di EUR, rappresenti soltanto lo 0,3 % dell'intero PB; |
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39. |
evidenzia i precedenti problemi causati dalla mancanza di stanziamenti di pagamento per il programma LIFE, che hanno ostacolato e ritardato la corretta applicazione dello stesso; |
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40. |
decide, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con i propri impegni internazionali di affrontare il cambiamento climatico, di proporre un aumento oltre il livello del PB per il programma LIFE+; |
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41. |
aumenta pertanto gli stanziamenti d'impegno di 619,8 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 611,3 milioni di EUR (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), lasciando un margine di 19,4 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni nella rubrica 2; |
Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza
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42. |
sottolinea che il Parlamento continua ad accordare la massima priorità alla questione della migrazione nella propria agenda; accoglie con favore la proposta della Commissione di stanziare un importo supplementare di 1,8 miliardi di EUR, oltre all'importo inizialmente programmato per il 2017, per affrontare la sfida migratoria nell'Unione; rileva che la forte variazione rispetto alla programmazione iniziale giustifica un adeguamento al rialzo dei massimali della rubrica 3; sottolinea che la Commissione propone di finanziare tali aumenti soprattutto attraverso la mobilitazione dello strumento di flessibilità (per un importo di 530 milioni di EUR, esaurendo completamente i fondi disponibili per l'esercizio in corso) e del margine per imprevisti (per un importo di 1 160 milioni di EUR); non richiede ulteriori aumenti per le politiche relative alla migrazione in considerazione del livello senza precedenti dei finanziamenti per le spese in tale ambito (per un totale di 5,2 miliardi di EUR nel 2017 nelle rubriche 3 e 4 e la mobilitazione del Fondo europeo di sviluppo) e delle proposte relative all'applicazione della flessibilità; intende opporsi, al tempo stesso, a qualsiasi tentativo di ridurre i finanziamenti per le azioni dell'Unione in questo settore; |
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43. |
ribadisce che la flessibilità di bilancio ha i suoi limiti e può rappresentare soltanto una soluzione a breve termine; è fermamente convinto che una risposta lungimirante e coraggiosa a queste sfide migratoria e dei rifugiati a lungo termine, che colpiscono l'intero continente e non sembrano volersi allentare, richieda un adeguamento al rialzo del massimale della rubrica 3; ritiene che tutte le recenti decisioni di bilancio intese a garantire stanziamenti aggiuntivi in questo settore abbiano di fatto dimostrato la necessità di rivedere il massimale; |
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44. |
accoglie positivamente, nel contesto delle attuali sfide migratoria e della sicurezza, l'aumento dei fondi destinati al Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) (1,6 miliardi di EUR) e al Fondo Sicurezza interna (ISF) (0,7 miliardi di EUR); ritiene che l'aumento della dotazione dell'AMIF rafforzi la necessità di garantire una distribuzione equa e trasparente dei finanziamenti annuali tra i diversi programmi e obiettivi del fondo e una maggiore trasparenza sulle modalità di impiego di tali risorse finanziarie; |
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45. |
osserva che il 15 marzo 2016 è stato adottato un nuovo Strumento per il sostegno di emergenza, con una dotazione indicativa di 700 milioni di EUR su un triennio (2016-2018), che ha già conseguito risultati immediati sul terreno sotto forma di misure di sostegno di emergenza in risposta al fabbisogno umanitario di un elevato numero di rifugiati e migranti che arrivano negli Stati membri; ribadisce, tuttavia, la posizione secondo cui, in futuro, occorrerà prevedere un quadro giuridico e di bilancio più sostenibile, in modo da consentire la mobilitazione degli aiuti umanitari all'interno dell'Unione; sottolinea la necessità di tenere un dialogo regolare con la Commissione sul funzionamento e finanziamento, attuale e futuro, di tale strumento, basato sulla piena trasparenza dell'informazione e su relazioni di valutazione d'impatto; |
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46. |
chiede finanziamenti per potenziare il personale di Europol, in considerazione dei crescenti livelli di minaccia in molti Stati membri e delle sfide parallele poste dalla gestione della migrazione, dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e dalla necessità di una risposta coordinata a livello europeo, allo scopo di creare una cellula antiterrorismo attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che fornisca alle autorità competenti degli Stati membri soluzioni di intelligence; ritiene che tale aumento sia previsto anche per intensificare la lotta alla tratta di esseri umani (con un'attenzione particolare per i minori non accompagnati) e la lotta alla criminalità informatica (nuovo personale per l'EC 3), nonché per potenziare le risorse umane presso i punti di crisi (hotspot) in Italia e in Grecia; ricorda che attualmente Europol dispone solamente di 3 membri del personale da assegnare a 8 hotspot permanenti e ad altri hotspot non permanenti nella sola Italia; ritiene che questo numero sia insufficiente per permettere a Europol di svolgere i suoi compiti nel settore della lotta alla tratta di esseri umani, al terrorismo e ad altre forme gravi di criminalità transfrontaliera; |
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47. |
accoglie positivamente la creazione di una nuova linea di bilancio destinata alle vittime del terrorismo; sostiene lo stanziamento di risorse per rispondere alle principali esigenze delle vittime, comprese le cure fisiche, i servizi psicosociali e il sostegno finanziario; ritiene che troppo spesso, nelle proposte di misure per contrastare la minaccia terroristica, le esigenze delle vittime innocenti del terrorismo sono ignorate o considerate secondarie; |
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48. |
critica aspramente i tagli apportati dal Consiglio a numerosi programmi nei settori della cultura, dei media, della cittadinanza, dei diritti fondamentali e della sanità pubblica, per un totale di 24,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno; ritiene che il Consiglio invii un segnale negativo tagliando i fondi dei programmi culturali per far fronte alle attuali sfide migratoria e dei rifugiati; deplora che molti di questi tagli sembrano essere stati applicati in maniera arbitraria e senza tener conto di tassi di esecuzione eccellenti; è del parere che anche tagli molto contenuti rischino di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi dei programmi e un'agevole attuazione delle azioni dell'Unione; ripristina pertanto tutti gli importi ridotti, riportandoli al livello del PB; |
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49. |
insiste sulla necessità di aumentare i finanziamenti per una serie di azioni nell'ambito dei programmi Europa creativa ed Europa per i cittadini, che sono sottofinanziate da tempo; è fermamente convinto che questi programmi siano quanto mai importanti, sia per promuovere il contributo dei settori culturali e creativi alla creazione di posti di lavoro e alla crescita, sia per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione; non riesce a comprendere in che modo il Consiglio possa giustificare la riduzione dei finanziamenti per le PMI nei settori culturali e creativi visto che lo Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, per il quale i finanziamenti sono già stati posticipati, è stato appena creato nel giugno 2016 e costituisce un eccellente esempio di soluzione innovativa per ovviare a una grave lacuna di mercato, creando capacità e offrendo una protezione contro il rischio di credito agli intermediari finanziari che concedono prestiti nei settori culturali e creativi; |
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50. |
sottolinea che i programmi dell'Unione nel campo della cultura, dell'istruzione, della gioventù e della cittadinanza presentano un chiaro valore aggiunto europeo, elementi complementari e sinergie con le politiche di integrazione dei migranti e dei rifugiati; invita pertanto le istituzioni dell'Unione a rispondere incrementando adeguatamente gli stanziamenti per i programmi a gestione diretta, come Europa creativa, nonché per le pertinenti linee di bilancio nei fondi strutturali e di investimento; |
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51. |
osserva che devono essere previste le necessarie garanzie di bilancio per le attività preparatorie per l'attuazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018; |
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52. |
ricorda che il meccanismo di protezione civile dell'Unione rappresenta uno dei pilastri della solidarietà europea; sottolinea che l'Unione svolge una «funzione catalizzatrice» nel sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri in materia di prevenzione delle catastrofi nonché di preparazione e risposta alle stesse; prende atto del leggero aumento degli impegni per tale programma; |
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53. |
accoglie con favore la creazione di una linea di bilancio per il Fondo europeo per la ricerca e il soccorso, inteso a finanziare le attività di ricerca e soccorso svolte dagli Stati membri e coordinate a livello di Unione, in particolare nel Mediterraneo; è del parere che la creazione di un fondo specifico costituisca una soluzione più adeguata rispetto al costante aumento del bilancio di Frontex o della Guardia di frontiera e costiera europea, creata recentemente; |
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54. |
accoglie positivamente la creazione di una linea di bilancio destinata a sostenere l'Iniziativa dei cittadini europei (ICE), uno strumento creato recentemente con lo scopo di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale dell'Unione e di approfondire la democrazia europea; ritiene che il livello degli stanziamenti d'impegno proposti nel PB sia troppo basso; decide di aumentare la dotazione di questa linea di bilancio; |
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55. |
si compiace dell'aumento dei finanziamenti destinati alla comunicazione delle rappresentanze della Commissione, ai Dialoghi dei cittadini e alle azioni di partenariato, con stanziamenti per il 2017 pari a 17,036 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a 14,6 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, poiché si tratta di iniziative volte a raggiungere i cittadini europei, conquistarne la fiducia e favorire la loro comprensione della politica a livello di Unione e dei settori d'azione dell'Unione; |
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56. |
sottolinea la necessità di fornire alla segreteria comune del registro per la trasparenza mezzi amministrativi e finanziari sufficienti e adeguati per l'adempimento dei suoi compiti, in seguito all'adozione del nuovo accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza. |
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57. |
constata che gli importi iscritti nella sua lettura (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie) superano il massimale della rubrica 3 di 71,28 milioni di EUR in impegni e che gli stanziamenti di pagamento aumentano nel contempo di 1 857,7 milioni di EUR; propone, vista l'assenza di un margine già a livello del PB, di finanziare questi aumenti al di sotto del massimale, mobilitando al contempo il margine per imprevisti per una serie di voci di spesa essenziali connesse alla migrazione; |
Rubrica 4 — Europa globale
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58. |
osserva che, alla luce delle attuali sfide migratoria e dei rifugiati, l'azione esterna dell'Unione è confrontata a un costante aumento del fabbisogno finanziario, che supera di gran lunga l'attuale volume della rubrica 4; esprime pertanto seri dubbi circa l'adeguatezza dei massimali della rubrica 4 per garantire fondi idonei per la dimensione esterna delle sfide migratoria e dei rifugiati; deplora che, per finanziare nuove iniziative come lo Strumento per i rifugiati in Turchia, la Commissione abbia scelto di ridurre nel PB la dotazione di altri programmi come lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP); sottolinea che ciò non deve avvenire a discapito delle politiche in altri ambiti; decide pertanto di attenuare sostanzialmente il trasferimento di ingenti risorse finanziarie da due strumenti, tra l'altro, affrontano le cause profonde dei flussi migratori; rammenta che la riduzione della povertà deve restare l'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'Unione, si rammarica del fatto che gli stanziamenti per gli aiuti umanitari e per la sezione dello Strumento europeo di vicinato (ENI) relativa al Mediterraneo siano inferiori a quelli approvati nel bilancio 2016, nonostante la loro ovvia importanza per far fronte al grande numero di sfide esterne; deplora i tagli ingiustificati apportati dal Consiglio; |
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59. |
decide pertanto di ripristinare tutti gli importi ridotti dal Consiglio nella rubrica 4; decide altresì di riportare ai livelli del 2016 le linee inerenti alla sezione dell'ENI relativa al Mediterraneo e agli aiuti umanitari; decide inoltre di attenuare i tagli apportati dalla Commissione al DCI e all'IcSP; considera indispensabile mantenere il ruolo chiave dell'Unione e il livello di sostegno finanziario per il processo di pace in Medio Oriente, l'Autorità palestinese e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), come pure le linee inerenti al partenariato orientale nell'ambito dell'ENI; sottolinea l'importanza dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); |
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60. |
decide di potenziare l'assistenza macrofinanziaria che era stata sostanzialmente ridotta rispetto al 2016; è del parere che sia necessario un livello di finanziamenti più elevato di quello proposto per garantire che tutte le future richieste di prestiti possano essere soddisfatte; |
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61. |
accorda pieno sostegno allo Strumento per i rifugiati in Turchia e propone di anticipare al 2016 una parte del contributo a titolo del bilancio dell'Unione previsto per il 2017, in considerazione del buon tasso di esecuzione e dei consistenti margini ancora disponibili nel bilancio 2017; chiede pertanto di aumentare di 400 milioni di EUR la dotazione dell'IPA II mediante un bilancio rettificativo per il 2016 e di mobilitare di conseguenza il margine per imprevisti; iscrive lo stesso importo in riserva nel bilancio 2017 in attesa di un accordo di ampia portata su un finanziamento alternativo dello Strumento per i rifugiati in Turchia, che allenterebbe la pressione senza precedenti esercitata su altri strumenti di finanziamento esterni; |
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62. |
prende atto con preoccupazione del fatto che, nonostante la loro attualità e la loro entità significativa, i fondi fiduciari dell'UE e lo Strumento per i rifugiati in Turchia sono praticamente invisibili nel bilancio dell'Unione; chiede che essi siano incorporati nel bilancio in un modo più trasparente e più rispettoso dell'unità del bilancio dell'Unione e delle prerogative dell'autorità di bilancio e crea nuove linee di bilancio a tal fine; invita altresì la Commissione a dimostrare che l'uso degli strumenti finanziari nell'ambito dei fondi fiduciari non comporta la sottrazione di stanziamenti agli obiettivi iniziali previsti dalle rispettive basi giuridiche; osserva che, come è noto, l'obiettivo di far leva su contributi nazionali oltre al bilancio dell'Unione è rimasto finora lettera morta; sottolinea a tale riguardo che, in caso di future richieste di un contributo del bilancio dell'Unione ai fondi fiduciari, il Parlamento darà la propria approvazione solamente quando sarà stato fornito un contributo equivalente da parte degli Stati membri; invita, pertanto, gli Stati membri a tener fede quanto prima agli impegni assunti; |
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63. |
rileva che, in base alla relazione della Commissione sulle garanzie coperte dal bilancio generale (COM(2016)0576), il Fondo di garanzia per le azioni esterne, che copre le inadempienze sui prestiti concessi e le garanzie sui prestiti concesse agli Stati membri o per progetti in paesi terzi, presenta un fabbisogno finanziario supplementare al fine di raggiungere l'importo previsto, il che ha comportato di conseguenza l'iscrizione nel PB di una dotazione di 228,04 milioni di EUR; teme che tale fabbisogno accresca ulteriormente la pressione sui margini già alquanto esigui della rubrica 4; |
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64. |
accoglie con soddisfazione le proposte di bilancio della Commissione relative al nuovo quadro di partenariato per la migrazione e al piano per gli investimenti esterni; esprime preoccupazione, tuttavia, per la creazione di nuovi potenziali «satelliti» al di fuori del bilancio dell'Unione; ribadisce la necessità di mantenere il pieno controllo parlamentare su tale bilancio; insiste fermamente sulla necessità di rispettare il principio di unità del bilancio; è convinto che le nuove priorità non debbano essere finanziate a discapito dei progetti esistenti dell'Unione; ritiene che occorra prevedere maggiore flessibilità onde garantire un quadro ambizioso per promuovere gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'Unione, dotato di nuovi stanziamenti adeguati; |
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65. |
ribadisce la richiesta di trasferire, senza effetti sul bilancio, la linea dei rappresentati speciali dell'UE dal bilancio per la PESC alla dotazione amministrativa del SEAE, onde consolidare ulteriormente le attività diplomatiche dell'Unione; |
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66. |
incrementa pertanto, rispetto al PB, il livello degli stanziamenti d'impegno per la rubrica 4 di 499,67 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 493,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie e incluso il trasferimento dei rappresentanti speciali dell'UE al bilancio del SEAE); |
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67. |
reputa necessario incrementare gli stanziamenti alla linea di bilancio relativa alla comunità turco-cipriota (+ 3 milioni di EUR), al fine di contribuire in misura decisiva al proseguimento e all'intensificazione della missione del Comitato per le persone scomparse a Cipro e di sostenere la Commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità (TCCH), promuovendo in tal modo la fiducia e la riconciliazione tra di esse; |
Rubrica 5 — Amministrazione; altre rubriche — spese amministrative e di sostegno alla ricerca
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68. |
ritiene che i tagli apportati dal Consiglio siano ingiustificati e dannosi e ripristina il PB per tutte le spese amministrative della Commissione, tra cui le spese amministrative e di sostegno alla ricerca nelle rubriche da 1 a 4; |
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69. |
decide, alla luce di recenti rivelazioni e al fine di riconquistare la fiducia dei cittadini dell'Unione e la credibilità delle sue istituzioni, di iscrivere in riserva il 20 % degli stanziamenti destinati alle indennità transitorie degli ex membri della Commissione fintantoché quest'ultima non applicherà un codice di condotta più rigoroso per i Commissari, inteso a evitare i conflitti d'interesse e il cosiddetto fenomeno delle «porte girevoli»; |
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70. |
è del parere che la cooperazione amministrativa interistituzionale costituisca una fonte di efficienza, dal momento che il know-how, la capacità e le risorse sviluppate per un'istituzione possono essere messe a disposizione anche delle altre; chiede pertanto di istituire un sistema che limiti allo stretto necessario gli oneri amministrativi, garantisca la qualità adeguata dei servizi, doti la principale istituzione competente delle necessarie risorse di bilancio e incentivi la collaborazione delle altre istituzioni, limitandone il contributo ai costi marginali derivanti dalla cooperazione e, come tale, allineando le decisioni in materia di sana gestione finanziaria al livello delle istituzioni alla sana gestione finanziaria generale del bilancio; |
Agenzie
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71. |
approva, in linea generale, le previsioni della Commissione circa il fabbisogno finanziario delle agenzie; osserva che la Commissione ha già ridotto in misura sostanziale le richieste iniziali della maggior parte delle agenzie; ritiene pertanto che gli eventuali tagli aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino di compromettere il corretto funzionamento delle agenzie e impedirebbero loro di svolgere i compiti di cui sono state incaricate; |
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72. |
plaude all'incremento del bilancio delle agenzie efficienti che operano nel campo della giustizia e degli affari interni (GAI), in particolare di quelle che si occupano di migrazione e sicurezza; evidenzia la necessità che le agenzie interessate dispongano di risorse sufficienti (anche per gli investimenti in nuove tecnologie) e di personale adeguato allorché le loro competenze sono ampliate; |
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73. |
è del parere, nel contesto delle attuali sfide di sicurezza e tenendo presente l'esigenza di una risposta coordinata a livello europeo, che alcuni dei suddetti incrementi non siano sufficienti e decide di aumentare gli stanziamenti a favore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), dell'unità europea di cooperazione giudiziaria, dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (EU-LISA) e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); |
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74. |
sottolinea nei dettagli la necessità di risorse umane e materiali sufficienti per il Centro europeo antiterrorismo, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) e l'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (IRU), di recente istituzione presso Europol, anche per quanto riguarda la pianificazione operativa e la valutazione delle minacce in comune, al fine di rafforzare un approccio coordinato tra gli Stati membri per combattere la criminalità organizzata, la criminalità informatica e altri reati legati a Internet, il terrorismo e altri reati gravi; chiede finanziamenti supplementari per le squadre investigative comuni; |
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75. |
ricorda il miglioramento e l'interoperabilità previsti dei diversi sistemi d'informazione GAI annunciati dalla Commissione nella comunicazione del 6 aprile 2016«Il futuro quadro per sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per la gestione delle frontiere e la sicurezza interna», esorta a prevedere il fabbisogno di risorse adeguate per un'attuazione rapida ed efficiente di tali soluzioni tecniche; |
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76. |
accoglie con favore l'inclusione nel bilancio 2017 di risorse sufficienti per sostenere nel lungo periodo la trasformazione di Frontex in un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e la trasformazione dell'EASO in una vera e propria agenzia per l'asilo; sottolinea che, se per il momento le risorse per la guardia costiera e di frontiera europea sembrano sufficienti, occorrerà monitorare attentamente il futuro fabbisogno di risorse operative e di personale dell'Agenzia, affinché essa possa essere all'altezza della situazione; |
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77. |
decide inoltre di incrementare gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2016 per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, tenuto conto dell'aggravarsi della situazione umanitaria nei paesi del vicinato meridionale dell'Europa, dell'accresciuto numero di richiedenti asilo e soprattutto dell'intenzione di potenziarne il mandato rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione; |
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78. |
ribadisce il proprio disaccordo con la strategia della Commissione e del Consiglio in materia di organico delle agenzie, ragion per cui modifica l'organigramma di un numero sostanziale di esse; ribadisce che ciascuna agenzia dovrebbe ridurre del 5 % i posti in organico nel corso di un quinquennio, come previsto nell'AII, ma che i nuovi posti che si rendono necessari per espletare compiti aggiuntivi ascrivibili alla recente evoluzione delle politiche e alla nuova legislazione a decorrere dal 2013 devono essere accompagnati da risorse supplementari e non devono essere inclusi nell'obiettivo di riduzione dell'organico previsto dall'AII; ribadisce pertanto la propria contrarietà al concetto di una riserva di riassegnazione tra le agenzie, pur dichiarandosi disponibile a liberare dei posti mediante un aumento dell'efficienza tra le agenzie stesse, grazie a una maggiore cooperazione amministrativa se non addirittura ad accorpamenti, ove opportuno, e alla condivisione di determinate funzioni con la Commissione o un'altra agenzia; |
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79. |
sottolinea la possibilità di conseguire risparmi sostanziali in termini di costi operativi e di organico costringendo le agenzie che operano in più località (eu-LISA, ENISA, FRA) ad avere un'unica sede; è del parere che le attuali esigenze operative di tali agenzie rendano possibili siffatte modifiche; sottolinea che il trasferimento dell'Autorità bancaria europea (ABE) da Londra e il suo accorpamento ad almeno una delle altre due autorità di vigilanza permetterebbe di ridurre in maniera significativa i costi delle due agenzie; invita la Commissione a formulare una proposta in tal senso; |
Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP)
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80. |
decide di adottare un pacchetto di compromesso costituito da un numero limitato di PP/AP, anche in considerazione dell'esiguità dei margini disponibili e dei massimali per i PP/AP, avendo svolto un'attenta analisi dei progetti pilota e delle azioni preparatorie presentati — in termini di tasso di riuscita di quelli in corso — escludendo le iniziative già coperte da basi giuridiche esistenti e tenendo pienamente conto della valutazione realizzata dalla Commissione sulla fattibilità dei progetti; |
Strumenti speciali
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81. |
ricorda l'importanza della riserva per aiuti d'urgenza al fine di dare una risposta rapida a specifiche necessità di aiuto a favore di paesi terzi in caso di eventi imprevisti e la sua precedente richiesta di incrementarne sostanzialmente la dotazione finanziaria in sede di revisione del QFP; rileva che l'impiego alquanto rapido delle sue risorse nel 2016, suscettibile di esaurire tutte le possibilità di riporto, dimostra che tale strumento speciale si dimostrerà insufficiente per far fronte a tutte le necessità aggiuntive nel 2017; ne incrementa pertanto la dotazione finanziaria, portandola a un importo annuale di 1 miliardo di EUR, in attesa di una decisione sulla dotazione annuale della riserva per aiuti d'urgenza da adottarsi contestualmente alla revisione intermedia del QFP; |
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82. |
ripristina il PB per la riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di agevolare la mobilitazione di tali strumenti speciali; |
Pagamenti
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83. |
esprime preoccupazione per l'ingente calo degli stanziamenti di pagamento nel PB rispetto al bilancio 2016; rileva che tale situazione è indice di ritardi nell'attuazione, che non solo destano preoccupazione per la realizzazione delle politiche dell'Unione, ma che comportano altresì il rischio di ricostituzione dell'arretrato di fatture non pagate alla fine dell'attuale periodo di programmazione; ritiene che la questione vada affrontata nell'ambito della revisione del QFP; deplora, inoltre, i tagli apportati dal Consiglio ai pagamenti nonostante gli ampi margini disponibili al di sotto dei massimali; |
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84. |
sottolinea che, su propria richiesta, è stato concordato un piano di pagamento per ridurre l'arretrato delle richieste di pagamento inevase relative alla politica di coesione per il periodo 2007-2013, portandolo a un livello «normale» di 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016; richiama l'attenzione sul fatto che alla fine del 2015 sono stati identificati almeno 8,2 miliardi di EUR di fatture non pagate per il periodo 2007-2013 nell'ambito della politica di coesione, cifra che dovrebbe scendere al di sotto dei 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016; ritiene che le tre istituzioni dovrebbero elaborare e concordare un piano comune di pagamento vincolante per il periodo 2016-2020; insiste sulla necessità di basare un nuovo piano di pagamento di questo tipo su una gestione finanziaria sana e di prevedere una strategia chiara per far fronte a tutte le esigenze di pagamento per tutte le rubriche sino alla fine dell'attuale QFP, evitando un «arretrato nascosto» causato da un rallentamento artificiale nell'esecuzione di determinati programmi pluriennali e altre contromisure quali la riduzione dei tassi di prefinanziamento; |
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85. |
decide di ripristinare il PB per gli stanziamenti di pagamento di tutte le linee interessate dai tagli del Consiglio e incrementa gli stanziamenti di pagamento di tutte le linee modificate per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno; |
Programmazione di bilancio basata sui risultati
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86. |
rammenta che nella sua risoluzione del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato (10), il Parlamento ha dichiarato di condividere il parere della Corte dei conti che non serve tentare di misurare il rendimento senza aver elaborato un bilancio sulla base di indicatori di risultato (11) e chiede l'istituzione di un modello di PBB (performance-based budgeting) pubblico in cui ogni linea di bilancio sia accompagnata da obiettivi e prestazioni misurati in base a indicatori di risultato; |
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87. |
accoglie con favore le dichiarazioni programmatiche concernenti la spesa operativa che accompagnano il PB in quanto rispondono parzialmente alla richiesta avanzata dal Parlamento quanto a obiettivi, risultati e indicatori; osserva che tali dichiarazioni integrano il consueto metodo del bilancio per attività mediante alcuni dati sulle prestazioni; |
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88. |
insiste sul fatto che, al fine di semplificare gli strumenti di gestione interna della Commissione, i direttori generali dovrebbero attenersi agli obiettivi politici e agli indicatori figuranti nelle dichiarazioni programmatiche di spesa operativa al momento di adottare i propri piani di gestione e le proprie relazioni annuali di attività, e che la Commissione dovrebbe elaborare la sua relazione di valutazione a norma dell'articolo 318 TFUE su questa base; |
Altre sezioni
Sezione I — Parlamento europeo
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89. |
lascia invariato a 1 900 873 000 EUR il volume generale del proprio bilancio per l'esercizio 2017, adottato in Aula il 14 aprile 2016; vi incorpora gli adeguamenti tecnici neutri in termini di bilancio, affinché riflettano le sue recenti decisioni, e sblocca la riserva sulla linea di bilancio relativa al trasporto di deputati, di altre persone e di beni; |
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90. |
approva le modifiche apportate al proprio organigramma e ai relativi stanziamenti di bilancio per soddisfare il fabbisogno supplementare dei gruppi politici; compensa pienamente i suddetti incrementi riducendo gli stanziamenti iscritti nella riserva per imprevisti e alla linea di bilancio «Sistemazione dei locali»; |
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91. |
ricorda la propria decisione politica di esonerare i gruppi politici dall'obiettivo di riduzione del 5 % del personale, come sottolineato nelle sue risoluzioni di bilancio del 2014 (12), 2015 (13) e 2016 (14); |
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92. |
riduce di 60 posti l'organigramma del proprio Segretariato generale (15) per il 2017 (1 % dell'obiettivo di riduzione dell'organico), conformemente all'accordo del 14 novembre 2015 raggiunto con il Consiglio sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016; rammenta che nello stato di previsione si è già tenuto conto delle incidenze di bilancio di tale misura; |
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93. |
riduce il proprio organico di ulteriori 20 posti per riflettere la fine del trasferimento di posti previsto nell'accordo di cooperazione con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; sottolinea che, poiché i posti in questione non sono stati iscritti in bilancio, non occorre ridurre alcuno stanziamento dal proprio bilancio; |
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94. |
incoraggia i Segretari generali del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo a collaborare sulla possibilità di ulteriori accordi per la condivisione delle funzioni e dei servizi di back-office tra le tre istituzioni; invita i Segretari generali a svolgere altresì uno studio sulla possibilità di realizzare sinergie anche nell'ambito delle funzioni e dei servizi di back-office tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio; |
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95. |
mantiene nel proprio organigramma per il 2017 i 35 nuovi posti, come richiesto nel PBR n. 3/2016 per il rafforzamento della sicurezza per le istituzioni; esonera i posti in parola dall'obiettivo di riduzione del personale del 5 % dal momento che riguardano nuove attività per il Parlamento; |
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96. |
ribadisce che la realizzazione dell'obiettivo di riduzione dell'organico non dovrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'Istituzione o la sua capacità di esercitare i suoi poteri fondamentali, né intaccare la sua eccellenza legislativa o la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati e il personale; |
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97. |
constata, alla luce dei molteplici problemi incontrati nella procedura di bilancio interna dell'anno in corso, che la revisione del capitolo 9 e delle pertinenti sezioni di altri capitoli del proprio regolamento è inevitabile per conseguire ciò che ha richiesto nella propria risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle proprie entrate e spese per l'esercizio finanziario 2017, ossia che è «opportuno trasmettere ai membri dell'Ufficio di presidenza e alla commissione per i bilanci ogni informazione pertinente, in tutte le fasi della procedura, in modo tempestivo, in una forma comprensibile e con il necessario livello di dettaglio e di ripartizione, al fine di consentire all'Ufficio di presidenza, alla commissione per i bilanci e ai gruppi politici di procedere a deliberazioni appropriate e di basare le proprie decisioni su un quadro globale dello stato e dei fabbisogni del bilancio del Parlamento»; |
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98. |
chiede, conformemente al paragrafo 15 della propria risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017, che il metodo di elaborazione del proprio bilancio sulla base del fabbisogno effettivo per le singoli voci e non sulla base di un sistema di coefficienti sia utilizzato per la prima volta durante la procedura di bilancio per l'esercizio 2018; |
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99. |
ricorda che l'amministrazione si è impegnata a presentare una programmazione di bilancio a medio e lungo termine, compresa una chiara distinzione tra spese d'investimento e spese operative inerenti al funzionamento dell'Istituzione, tra cui gli obblighi statutari vincolanti; si attende pertanto che il progetto preliminare di stato di previsione per il 2018 sia presentato con le medesime modalità; |
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100. |
ricorda la relazione Fox-Häfner (16) del 2013, che stimava tra i 156 milioni di EUR e i 204 milioni di EUR i costi della dispersione geografica del Parlamento, pari al 10 % del suo bilancio; constata il dato secondo cui il 78 % di tutte le missioni del proprio personale statutario è riconducibile alla dispersione geografica dell'Istituzione; sottolinea che la relazione stimava inoltre l'impatto ambientale della dispersione geografica tra 11 000 e 19 000 tonnellate di emissioni di CO2; ribadisce l'immagine pubblica negativa ascrivibile a tale dispersione e chiede pertanto una tabella di marcia per la definizione di un'unica sede e la riduzione delle relative linee di bilancio; |
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101. |
deplora che, nonostante le ripetute richieste della commissione per i bilanci, non sia ancora disponibile la strategia a medio e lungo termine per gli edifici dell'Istituzione, affinché la commissione possa deliberare con cognizione di causa; |
Sezione IV — Corte di giustizia
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102. |
deplora che il Consiglio incrementi dal 2,5 % al 3,8 % il tasso di abbattimento forfettario, il che equivale a una riduzione di 3,4 milioni di EUR e contrasta con il tasso estremamente elevato di occupazione di posti della Corte (98 % alla fine del 2015); riporta pertanto il tasso di abbattimento forfettario al livello del PB, affinché la Corte sia in grado di espletare i propri compiti a fronte di una crescita costante del carico di lavoro giudiziario; |
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103. |
decide inoltre di ripristinare il PB per quanto riguarda sei ulteriori voci di bilancio ridotte dal Consiglio ai titoli I e II del bilancio della Corte, che inciderebbero pesantemente sulle priorità della Corte nei settori linguistico e della sicurezza; |
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104. |
esprime la propria insoddisfazione per la dichiarazione unilaterale del Consiglio e il relativo allegato sulla riduzione del personale del 5 % nella posizione del Consiglio sul PB 2017, secondo la quale la Corte deve tagliare 19 posti dal proprio organigramma; sottolinea che i 19 posti in oggetto corrispondono ai 12 e 7 posti debitamente autorizzati dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito delle procedure di bilancio, rispettivamente, per il 2015 e il 2016, per far fronte al fabbisogno supplementare e insiste pertanto sul fatto che i 19 posti non dovrebbero essere restituiti, dal momento che la Corte ha già raggiunto il suo requisito di riduzione del 5 % dell'organico sopprimendo 98 posti nel periodo 2013-2017; |
Sezione V — Corte dei conti
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105. |
riporta al livello originario del 2,6 % il tasso di abbattimento forfettario per consentire alla Corte dei conti di soddisfare il proprio fabbisogno di personale; |
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106. |
ripristina altre cinque linee di bilancio decurtate dal Consiglio affinché la Corte dei conti possa attuare il suo programma di lavoro ed elaborare le previste relazioni di audit; |
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107. |
ripristina in parte il PB per quanto riguarda tre voci di bilancio in linea con le proposte di risparmi individuati dalla stessa Corte dei conti; |
Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo
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108. |
riporta al livello originario del 4,5 % il tasso di abbattimento forfettario onde permettere al Comitato economico e sociale europeo di soddisfare il proprio fabbisogno e far fronte alla continua riduzione di organico nel contesto dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni concluso nel febbraio 2014; |
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109. |
ripristina i 12 posti e i relativi stanziamenti soppressi dalla Commissione nel PB in conformità del suddetto accordo di cooperazione, in modo da riflettere l'effettivo numero di posti trasferiti dal Comitato economico e sociale europeo al Parlamento; |
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110. |
decide inoltre di adeguare il punto riguardante le prestazioni di complemento per i servizi di traduzione al livello stimato dall'istituzione stessa, compensando così parzialmente il trasferimento di 36 posti dal Comitato economico e sociale europeo al Parlamento, conformemente al suddetto accordo di cooperazione; |
Sezione VII — Comitato delle regioni
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111. |
ripristina gli otto posti e i relativi stanziamenti ridotti dalla Commissione nel PB in conformità del suddetto accordo di cooperazione, in modo da riflettere l'effettivo numero di posti trasferiti dal Comitato delle regioni al Parlamento; |
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112. |
ripristina inoltre gli stanziamenti relativi alle spese di ufficio e di attrezzature informatiche dei membri del Comitato, decurtati dalla Commissione nel suo PB, al livello che il Comitato reputa sufficiente a garantire un finanziamento delle suddette spese dei membri del Comitato delle regioni; |
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113. |
si rammarica dei tagli apportati dalla Commissione nel suo PB alla voce di bilancio «Sistemazione dei locali» e decide di ripristinarne la dotazione al livello stimato dallo stesso Comitato per soddisfare l'accresciuto fabbisogno in materia di sicurezza, mantenere gli edifici in buono stato e nel rispetto degli obblighi di legge, e migliorare l'efficienza energetica; |
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114. |
ripristina infine gli stanziamenti relativi alle attività di comunicazione dei gruppi politici riviste al ribasso dalla Commissione nel PB, per garantire un finanziamento adeguato delle attività di comunicazione dei gruppi politici del Comitato; |
Sezione VIII — Mediatore europeo
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115. |
constata che il Consiglio ha ridotto di 195 000 EUR il progetto di bilancio del Mediatore europeo; sottolinea che un taglio di tale entità costituirebbe un onere sproporzionato per la già scarsa dotazione del Mediatore e inciderebbe in maniera sostanziale sulla sua capacità di essere efficacemente al servizio dei cittadini; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, affinché il Mediatore europeo possa espletare il proprio mandato e onorare gli impegni assunti; |
Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati
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116. |
constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 395 000 EUR il progetto di bilancio del Garante europeo della protezione dei dati; sottolinea che ciò contrasta nettamente con il compito aggiuntivo conferito all'istituzione dal Parlamento e dal Consiglio e pregiudicherebbe la capacità del Garante di prestare un servizio efficace alle istituzioni europee; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, onde consentire al Garante europeo della protezione dei dati di espletare il suo mandato e onorare i suoi impegni; |
Sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna
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117. |
ripristina tutte le linee interessate dai tagli del Consiglio; |
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118. |
decide inoltre di creare una voce di bilancio dedicata alla capacità di comunicazione strategica, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015, e dotare il SEAE di personale e di strumenti adeguati per far fronte alla sfida della disinformazione da parte di paesi terzi e soggetti non statali; |
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119. |
accoglie con favore l'impegno scritto dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad affrontare gli squilibri esistenti nell'organico del SEAE in termini di quota di diplomatici degli Stati membri e personale statutario dell'UE in determinate posizioni e a presentare un riesame della politica delle risorse umane del SEAE nel corso del 2017; invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a informarlo dei provvedimenti adottati entro la primavera del 2017, prima dell'inizio della prossima procedura di bilancio; |
o
o o
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120. |
esprime la convinzione che il bilancio dell'Unione possa contribuire ad affrontare efficacemente non solo le conseguenze ma anche le cause profonde delle crisi a cui l'Unione deve fare attualmente fronte; è tuttavia del parere che gli eventi imprevisti di portata unionale debbano essere affrontati condividendo gli sforzi e stanziando risorse supplementari a livello di Unione, piuttosto che mettendo in dubbio gli impegni pregressi o aggrappandosi all'illusione di trovare soluzioni puramente nazionali; sottolinea pertanto che le disposizioni in materia di flessibilità esistono per consentire siffatte risposte congiunte e rapide e dovrebbero essere utilizzate appieno onde compensare i vincoli rigidi dei massimali del QFP; |
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121. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli altri organi interessati nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0080.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0132.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0309.
(8) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(9) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(10) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 100.
(11) Contributo di Kersti Kaljulaid all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata dalla commissione CONT il 22 aprile 2013.
(12) Testi approvati, P7_TA(2013)0437.
(13) Testi approvati, P8_TA(2014)0036.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0376.
(15) Essendo stata adottata la decisione politica di esonerare i gruppi politici da tale calcolo, la riduzione in oggetto riguarda la parte dell'organigramma relativa al Segretariato generale.
(16) Testi approvati, P7_TA(2013)0498.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/316 |
P8_TA(2016)0413
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall'Estonia) (COM(2016)0622 — C8-0389/2016 — 2016/2235(BUD))
(2018/C 215/59)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0622 — C8-0389/2016), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 («regolamento FEG») (1), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
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— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
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— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0314/2016), |
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A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
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B. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); |
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C. |
considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; |
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D. |
considerando che l'Estonia ha presentato la domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nei settori economici classificati alla divisione 19 (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e alla divisione 20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Revisione 2; considerando che l'Estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2 e che si prevede la partecipazione alle misure di 800 lavoratori in esubero su 1 550 ammissibili al contributo del FEG; |
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E. |
considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro; |
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F. |
considerando che, a causa delle recenti turbolenze sui mercati petroliferi mondiali, del calo generale della posizione dell'Europa nel quadro degli scambi commerciali internazionali di concimi (a vantaggio dei produttori cinesi) e delle regioni che dispongono di gas a basso costo al di fuori dell'Europa, Eesti Energia AS, Nitrofert AS e Viru Keemia Grupp AS hanno chiuso una serie di impianti o ridotto la produzione, il che ha comportato la risoluzione collettiva dei contratti di lavoro; |
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G. |
considerando che l'Estonia ha deciso di unire gli esuberi in una sola domanda regionale, in quanto tali esuberi sono avvenuti nello stesso luogo e nello stesso periodo e hanno coinvolto lavoratori con situazioni molto simili; |
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1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 131 358 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 885 597 EUR) destinati a servizi personalizzati consistenti nel sostegno a studi formali, nel pagamento delle spese di formazione, nel rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, nella formazione sul mercato del lavoro, nell'esperienza professionale, nella consulenza sulla gestione dei debiti, nella consulenza psicologica, in assegni di studio per partecipare a studi formali, nonché in indennità di studio, trasporto e alloggio per i corsi di lingua estone; |
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2. |
valuta positivamente la primissima domanda di intervento del FEG presentata dall'Estonia; reputa che il FEG possa rappresentare uno strumento particolarmente prezioso per aiutare i lavoratori provenienti da paesi caratterizzati da un'economia piccola e più vulnerabile nell'Unione; |
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3. |
osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento, il 6 luglio 2016, della domanda completa da parte delle autorità estoni, entro il quale doveva completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, termine scaduto il 28 settembre 2016, e ha notificato tale valutazione al Parlamento il medesimo giorno; |
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4. |
rileva che l'Unione ha progressivamente perso il primato nelle vendite di sostanze chimiche a livello mondiale a favore della Cina, che ha aumentato la propria quota dal 9 % a quasi il 35 % nello stesso periodo; rammenta che la produzione di concimi minerali è ad alta intensità energetica (i prezzi del gas costituiscono fino all'80 % dei costi di produzione totali); osserva che, a causa del calo dei prezzi del petrolio, le esportazioni estoni di combustibili minerali sono diminuite del 25 % durante i primi due mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; constata che un'elevata concentrazione di industrie in Estonia è dipendente dai prezzi del petrolio e del gas; |
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5. |
osserva che, secondo le previsioni, i collocamenti in esubero avranno notevoli ripercussioni sull'economia e sull'occupazione a livello locale e regionale; |
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6. |
si compiace che l'Estonia abbia deciso di unire due settori economici in una sola domanda regionale visto che gli esuberi sono avvenuti nella stessa regione, il che permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e di organizzare azioni comuni per i lavoratori collocati in esubero in entrambi i settori; |
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7. |
si compiace che sia stata progettata una strategia di sviluppo regionale, illustrata nel piano d'azione 2015-2020 per Ida-Virumaa (4), dove si indicano come settori di potenziale crescita la logistica e il turismo; riconosce che sono stati avviati progetti infrastrutturali al fine di stimolare la crescita e costituire una base per diversificare la struttura economica; |
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8. |
ritiene che il numero relativamente basso di lavoratori in esubero che dovrebbero beneficiare delle misure (800 su 1 550) può trovare spiegazione nel desiderio di rivolgersi ai lavoratori più vulnerabili sul mercato del lavoro e nel fatto che alcuni dei lavoratori avevano dichiarato di non essere disponibili a partecipare alle misure previste dall'Estonia; prende atto del fatto che tra i beneficiari interessati si registra una percentuale relativamente elevata di cittadini non-UE (63,3 %); |
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9. |
osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero comprendono il pagamento delle spese di studi formali, il rimborso dei costi di formazione per i datori di lavoro, una formazione sul mercato del lavoro, una formazione in lingua estone, esperienze professionali e consulenza; rileva che l'Estonia ha fornito le informazioni richieste sulle iniziative obbligatorie per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi e ha confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni; |
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10. |
osserva che l'Estonia dichiara inoltre che il pacchetto coordinato di misure è compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e presenta grandi potenzialità per agevolarlo, il che è in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG; |
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11. |
accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che hanno avuto luogo a livello nazionale e regionale per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati; |
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12. |
constata che le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG, in particolare attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, rappresentano una quota piuttosto elevata dei costi totali (7,7 %); |
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13. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
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14. |
rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito ammonteranno al 27,25 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cifra inferiore al limite massimo di 35 % stabilito nel regolamento FEG; fa inoltre notare che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione; |
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15. |
rileva che i costi dell'assistenza tecnica rappresentano una percentuale relativamente elevata dei costi complessivi; ritiene che ciò sia giustificato considerato che si tratta della prima domanda di intervento del FEG da parte dell'Estonia; |
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16. |
osserva che le autorità estoni confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
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17. |
osserva che le azioni sono state elaborate in linea con le esigenze individuate nella strategia di sviluppo regionale in Estonia e che sono compatibili con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; |
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18. |
chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG; |
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19. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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20. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall'Estonia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/2099.)
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/320 |
P8_TA(2016)0414
Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (09389/1/2016 — C8-0360/2016 — 2012/0340(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2018/C 215/60)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09389/1/2016 — C8-0360/2016), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1), |
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previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0721), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 76 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0269/2016), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.
(2) Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/321 |
P8_TA(2016)0415
Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 relativa alla posizione in prima lettura del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (08795/2/2016 — C8-0364/2016 — 2013/0141(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2018/C 215/61)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08795/2/2016 — C8-0364/2016), |
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visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 (1), |
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previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0267), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 76 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0293/2016), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 104.
(2) Testi approvati del 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.