Direttiva 2000/31/CE: commercio elettronico nell’UE
Stabilisce norme standard valide nell’Unione europea (UE) relative a varie questioni riguardanti il commercio elettronico.
I servizi online regolati dalla direttiva comprendono:
La direttiva stabilisce il principio in base al quale gli operatori di tali servizi sono soggetti alla regolamentazione (relativa all’assunzione e allo svolgimento dei servizi) solo nel paese dell’UE dove hanno la propria sede registrata, e non nel paese dove si trovano i server, gli indirizzi e-mail o le caselle postali.
I governi nazionali devono garantire che gli operatori rendano pubbliche le informazioni di base relative alle proprie attività (nome, indirizzo, numero di registrazione dell’attività ecc.) in modo permanente e facilmente accessibile.
Pubblicità
I governi nazionali devono garantire che la pubblicità segua determinate norme, ovvero:
Spam
Anche le e-mail non sollecitate («spam») devono essere chiaramente identificabili. Le aziende che inviano e-mail non sollecitate devono consultare regolarmente e rispettare i «registri di opt-out» in cui possono iscriversi le persone che non desiderano ricevere tali e-mail.
Contratti online
In tutti i paesi dell’UE i contratti elettronici devono godere di uno status giuridico equivalente ai contratti cartacei.
Tali contratti devono inoltre dichiarare esplicitamente quanto segue, in termini chiari e comprensibili:
I consumatori devono poter salvare e stampare i contratti e le condizioni generali.
Cfr. anche la direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore.
Ordini online
Gli ordini online sono vincolati dai seguenti requisiti:
Cfr. anche il regolamento (UE) 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari.
Applicazione della normativa esistente
La direttiva incoraggia l’autoregolamentazione da parte degli operatori e l’impegno di coregolamentazione insieme ai governi. Esempi di tale regolamentazione comprendono:
I paesi dell’UE devono inoltre fornire soluzioni rapide ed efficienti ai problemi giuridici dell’ambiente online e garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Responsabilità dei fornitori di servizi
I fornitori di servizi online che operano in qualità di fornitori di servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o «hosting» non sono responsabili delle informazioni da essi trasmesse o detenute qualora rispettino determinate condizioni. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di «hosting», essi sono esonerati dalla responsabilità purché:
I governi nazionali non possono imporre alcun obbligo generico di sorveglianza a tali «intermediari» relativamente alle informazioni che inviano o conservano, al fine di individuare e prevenire le attività illegali.
Direttiva sul commercio elettronico
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2000/31/CE |
17.7.2000 |
16.1.2002 |
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pagg. 1–11)
Ultimo aggiornamento: 13.10.2015