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12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 185/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 185/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2017/C 31/12 della Commissione (1) ha istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («la piattaforma»). I compiti principali della piattaforma sono assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione direttamente attinenti al benessere degli animali come l’attuazione della legislazione e gli scambi di conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche sul benessere degli animali. |
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(2) |
Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 era stato inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2019 ed è stato prorogato fino al 30 giugno 2021 dalla decisione 2019/C 405/05 della Commissione (2). |
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(3) |
Nei quattro anni del suo funzionamento, la piattaforma è diventata un forum ampiamente riconosciuto che consente di mantenere un dialogo aperto sul benessere degli animali, di condividere buone pratiche e adottare iniziative non legislative con l’impegno degli Stati membri e delle parti interessate in tutta l’Unione al fine di migliorare il benessere degli animali. |
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(4) |
Il 20 maggio 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (3). La strategia comprende azioni attinenti al benessere degli animali, quali il vaglio di opzioni per un’etichettatura UE relativa al benessere, l’attività su questioni connesse all’applicazione della normativa in materia di benessere degli animali o la raccolta di pareri a sostegno della futura revisione di tale normativa. La piattaforma può svolgere un ruolo significativo nella definizione di tali azioni. |
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(5) |
Inoltre, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la piattaforma potrebbe anche assistere la Commissione nell’elaborazione di documenti di orientamento o nella preparazione di atti non legislativi volti ad agevolare e armonizzare l’attuazione delle norme sul benessere degli animali, fornendo contributi su questioni tecniche e scientifiche nonché esperienza pratica in questo ambito. |
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(6) |
La piattaforma dovrebbe pertanto proseguire le sue attività, con una nuova composizione, al fine di fornire contributi significativi in relazione alle attuali priorità della Commissione nel campo del benessere degli animali. |
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(7) |
Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 dovrebbe pertanto essere prorogato di quattro anni fino al 30 giugno 2025. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2017/C 31/12, |
DECIDE:
Articolo unico
L’articolo 16 della decisione 2017/C 31/12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2025.».
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 61).
(2) Decisione della Commissione, del 29 novembre 2019, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 405 del 2.12.2019, pag. 5).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» [COM(2020) 381 final].
(4) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).