ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 103/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8816 — Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg) ( 1 ) |
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2018/C 103/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8752 — CPPIB/BHL/BGL) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 103/03 |
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2018/C 103/04 |
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Commissione europea |
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2018/C 103/05 |
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Corte dei conti |
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2018/C 103/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2018/C 103/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 103/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8766 — LKQ/Stahlgruber) ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2018/C 103/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8816 — Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 103/01)
Il 12 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8816. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8752 — CPPIB/BHL/BGL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 103/02)
Il 14 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8752. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/2 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
(2018/C 103/03)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n 356/2010 del Consiglio (2).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 356/2010.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/3 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/417 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/413 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Somalia
(2018/C 103/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato I della decisione 2010/231/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/417 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/413 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti della Somalia.
Il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone all’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco dell’ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751
Facendo seguito alla decisione dell’ONU, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire le persone e l’entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2010/231/PESC e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 concernenti misure restrittive nei confronti della Somalia. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).
Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C — Questioni orizzontali |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) GU L 75 del 19.3.2018, pag. 25.
(3) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
(4) GU L 75 del 19.3.2018, pag. 1.
Commissione europea
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 marzo 2018
(2018/C 103/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2301 |
JPY |
yen giapponesi |
130,21 |
DKK |
corone danesi |
7,4486 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88253 |
SEK |
corone svedesi |
10,0795 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1702 |
ISK |
corone islandesi |
122,70 |
NOK |
corone norvegesi |
9,4910 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,415 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,04 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2173 |
RON |
leu rumeni |
4,6655 |
TRY |
lire turche |
4,8147 |
AUD |
dollari australiani |
1,5860 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6087 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6476 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7002 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6182 |
KRW |
won sudcoreani |
1 313,43 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,6899 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7810 |
HRK |
kuna croata |
7,4308 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 926,64 |
MYR |
ringgit malese |
4,8079 |
PHP |
peso filippino |
63,909 |
RUB |
rublo russo |
70,8949 |
THB |
baht thailandese |
38,379 |
BRL |
real brasiliano |
4,0464 |
MXN |
peso messicano |
23,0385 |
INR |
rupia indiana |
79,8670 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/5 |
Relazione speciale n. 10/2018
«Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto»
(2018/C 103/06)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 10/2018 «Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/6 |
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 1615 della Commissione]
(2018/C 103/07)
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per il seguente invito:
|
CEF-Energy-2018-1 |
L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 200 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 26 aprile 2018.
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8766 — LKQ/Stahlgruber)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 103/08)
1. |
In data 9 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
LKQ acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Stahlgruber. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — LKQ: fabbricazione e fornitura di pezzi di ricambio auto e distribuzione all’ingrosso di pezzi di ricambio auto nel SEE. LKQ ha inoltre alcune attività di vendita al dettaglio di pezzi di ricambio auto e relative attrezzature; — Stahlgruber: fabbricazione e fornitura di pezzi di ricambio auto e distribuzione all’ingrosso di pezzi di ricambio auto nel SEE. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8766 — LKQ/Stahlgruber Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
Rettifiche
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/8 |
Rettifica all’invito a presentare proposte 2018 – Programmi multipli – Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 9 del 12 gennaio 2018 )
(2018/C 103/09)
Pagina 33, sezione 3, «Calendario», prima frase:
anziché:
«12 aprile 2018»,
leggasi:
«19 aprile 2018».
Pagina 33, sezione 3, «Calendario», nella tabella:
anziché:
«(d)
leggasi:
«(d)
Pagina 43, sezione 8.2, «Capacità operativa», il terzo paragrafo è cancellato.
Pagina 44, sezione 9, «Criteri di aggiudicazione», penultimo paragrafo, elenco numerato (a), (b) e (c):
anziché:
«… criteri:
(a) |
il totale dei fondi rimanenti per i tre temi relativi al mercato interno è riassegnato ai progetti rivolti al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso; |
(b) |
si segue lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 4 6); |
(c) |
qualora successivamente a ciò restasse comunque un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il mercato interno sia per i paesi terzi sono unite e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso.», |
leggasi:
«… criterio:
il totale dei fondi rimanenti per i quattro temi è unito e riassegnato ai progetti che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso.»
Pagina 46, sezione 11.4, «Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili», sotto «Costi ammissibili», primo trattino:
anziché:
«I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi da 1 a 3).»,
leggasi:
«I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi 1 e 2).»