Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi)
Punta a creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico dell’Unione europea per i servizi di media audiovisivi1, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.
La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) dell’UE regola il coordinamento a livello dell’Unione della legislazione nazionale su tutti i media audiovisivi, per le trasmissioni televisive tradizionali così come per i servizi di media audiovisivi su richiesta2.
La direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, al fine di:
Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la trasmissione di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri. Norme più severe di quelle contenute nella presente direttiva possono essere applicate dagli Stati in determinate circostanze e seguendo procedure specifiche. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta nazionali.
La pubblicità audiovisiva deve essere chiaramente riconoscibile e non deve:
I divieti sulle comunicazioni commerciali audiovisive includono:
Requisiti aggiuntivi riguardano la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti e le emittenti hanno una maggiore flessibilità nel tempo pubblicitario, con un nuovo limite del 20% nel periodo tra le 6.00 e le 18.00 e nel periodo tra le 18.00 e le 24.00.
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi che potrebbero «nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente, selezionando un orario adeguato per la trasmissione, strumenti di verifica dell’età o altre misure tecniche proporzionate al danno potenziale. I contenuti più dannosi, quali la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle misure più rigorose.
I minori beneficiano inoltre di un livello più elevato di protezione online: le piattaforme di condivisione video devono attuare misure per proteggere i minori da contenuti dannosi.
È inoltre vietato l’inserimento di prodotti nella programmazione per bambini. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso all’autoregolamentazione e alla coregolamentazione attraverso codici di condotta relativi alla pubblicità inappropriata nei programmi per bambini, per alimenti e bevande ricchi di grassi, sale e zucchero.
I servizi di media audiovisivi non devono contenere incitamento alla violenza o all’odio nei confronti di gruppi o membri di un gruppo sulla base di discriminazioni fondate su motivi quali sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, politiche o altra opinione, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o nazionalità, ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Sono vietate anche le provocazioni pubbliche a commettere reati di terrorismo;
I fornitori devono rendere i loro servizi continuamente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità e sono incoraggiati a sviluppare piani d’azione per l’accessibilità per raggiungere questo obiettivo.
Gli Stati membri devono designare un punto di contatto online per fornire informazioni e ricevere reclami in merito a questioni di accessibilità. Le informazioni di emergenza pubblica fornite attraverso i servizi di media audiovisivi, ad esempio in situazioni di catastrofe naturale, devono essere accessibili alle persone con disabilità.
I fornitori di servizi su piattaforme di condivisione di video3 devono mettere in atto misure adeguate per proteggere i minori dai contenuti che potrebbero influenzare il loro sviluppo fisico, mentale o morale e il pubblico in generale dall’incitamento alla violenza o all’odio o alla provocazione pubblica a commettere reati di terrorismo.
Tali misure comprendono, tra le altre:
I fornitori di servizi di piattaforme di condivisione video hanno gli stessi obblighi dei fornitori di servizi audiovisivi in materia di pubblicità e altre restrizioni sui contenuti, tenendo conto del controllo limitato che possono esercitare sulla pubblicità sulle loro piattaforme che non sono commercializzate, vendute o organizzate da loro.
I fornitori di servizi di media audiovisivi devono avere nei loro cataloghi almeno il 30 % di opere europee e garantire che queste siano poste in rilievo.
La direttiva AVMS si applica dal . La Direttiva (UE) 2018/1808 si applica dal e deve diventare legge nei paesi dell’UE entro il .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del , pag. 1).
Le modifiche successive alla direttiva 2010/13/UE sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
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