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22.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/34 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2021 — Teva Pharmaceutical Industries e Cephalon/Commissione
(Causa T-74/21)
(2021/C 98/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Israele), Cephalon Inc. (West Chester, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Tayar e S. Ortoli, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare integralmente la decisone della Commissione C(2020) 8153 final del 26 novembre 2020; |
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annullare le ammende inflitte alla Teva Pharmaceutical Industries Ltd. e alla Cephalon Inc. ai sensi dell’articolo 2 della decisione impugnata; |
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in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta alla Teva Pharmaceuticals Industries Ltd; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in punto di fatto e di diritto qualificando l’accordo controverso come una restrizione della concorrenza per oggetto. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in punto di fatto e di diritto qualificando l’accordo transattivo come una restrizione della concorrenza per effetto. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato nell’applicare l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le ammende inflitte alla Teva e alla Cephalon dovrebbero essere annullate o, quantomeno, che l’importo dell’ammenda inflitta alla Teva dovrebbe essere significativamente ridotto. |