|
19.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 165/19 |
Sentenza della Corte (Settima. Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-605/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Applicabilità ratione temporis - Prestazioni sottoposte all’IVA - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Criteri - Relazione infra-gruppo - Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità - Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA - Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi)
(2022/C 165/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal Lda
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le operazioni che si inscrivono in un contesto contrattuale che identifica un fornitore di servizi, l’acquirente di questi ultimi e la natura delle prestazioni di cui trattasi, debitamente contabilizzate dal soggetto passivo, recanti una denominazione che conferma la loro natura di servizi e che hanno dato luogo a un compenso ricevuto dal prestatore che costituisce il controvalore effettivo di detti servizi sotto forma di note di addebito, costituiscono una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione, malgrado, da un lato, l’eventuale assenza di guadagno da parte del soggetto passivo e, dall’altro lato, l’esistenza di una garanzia relativa ai beni oggetto di dette prestazioni.