5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Giuseppe Sibillo/Comune di Afragola

(Causa C-157/11) (1)

(Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 2 - Nozione di «un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro» - Ambito di applicazione dell’accordo quadro - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Persone che svolgono «lavori socialmente utili» presso amministrazioni pubbliche - Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro - Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività)

2012/C 133/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti

Ricorrente: Giuseppe Sibillo

Convenuto: Comune di Afragola

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione delle clausole 2, 3, 4 e 5 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Disoccupati iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento, impiegati presso amministrazioni pubbliche, per un periodo di durata determinata e per lavori socialmente utili o di pubblica utilità (cd. lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità) — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento quanto alla retribuzione tra i lavoratori socialmente utili/di pubblica utilità e quelli assunti a tempo indeterminato presso le medesime amministrazioni pubbliche con le medesime mansioni

Dispositivo

La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività non rientri nell’ambito di applicazione di detto accordo quadro, qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tali lavoratori non beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta clausola.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.