«Direttiva 89/104/CEE – Limitazione degli effetti del marchio con riguardo ad indicazioni relative alla provenienza geografica – Utilizzazione come marchio di un'indicazione geografica quale elemento di conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale»
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[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, artt. 5, n. 1, lett. b), e 6, n. 1, lett. b)]
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 gennaio 2004 (1)
«Direttiva 89/104/CEE – Limitazione degli effetti del marchio con riguardo ad indicazioni relative alla provenienza geografica – Utilizzazione come marchio di una indicazione geografica quale elemento di conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale»
Nel procedimento C-100/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.e
Putsch GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),LA CORTE (quinta sezione),,
viste le osservazioni scritte presentate:
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller, della Putsch GmbH, rappresentata dall'avv. P. Neuwald, del governo greco, rappresentato dalle sig.re G. Skiani e G. Alexaki, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Alexander, e della Commissione, rappresentata dal sig. R. Raith, all'udienza del 20 maggio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, dichiara:
Jann |
Timmermans |
Edward |
Il cancelliere |
Il presidente |
R. Grass |
V. Skouris |