18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 275/88


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

[COM(2021) 706 final — 2021/0366 (COD)]

(2022/C 275/14)

Relatore:

Arnold PUECH d’ALISSAC

Correlatore:

Florian MARIN

Consultazioni

Parlamento europeo, 17.1.2022

Consiglio europeo, 17.1.2022

Base giuridica

Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente

Adozione in sezione

9.2.2022

Adozione in sessione plenaria

23.2.2022

Sessione plenaria n.

567

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

225/3/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la proposta di regolamento pubblicata dalla Commissione. L’iniziativa legislativa della Commissione è tempestiva ed estremamente pertinente.

1.2.

Pur comprendendo che la Commissione europea si sforzi di mantenere un equilibrio tra facilità di attuazione ed efficienza, il Comitato reputa che l’ambito di applicazione del regolamento debba essere ampliato.

Tale ambito di applicazione non può riguardare soltanto la deforestazione e il degrado forestale. L’immissione sul mercato europeo dovrebbe infatti essere vietata anche per i beni la cui produzione ha portato alla distruzione di altri ecosistemi ad alto valore di conservazione, quali savane, zone umide, torbiere, mangrovie o tamponi ripariali.

Beni importanti la cui produzione mette a rischio le foreste, come ad esempio il mais, lo zucchero e la gomma, dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento fin dalla sua entrata in vigore. Inoltre, l’elenco dei prodotti derivati dovrebbe essere ampliato, e il regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti provenienti da animali nutriti con alimenti la cui produzione mette a rischio le foreste, onde evitare elusioni e concorrenza sleale.

Oltre alla deforestazione e al degrado forestale, il regolamento deve affrontare altre criticità sociali ed ambientali molto importanti associate alla produzione dei prodotti pertinenti. E ciò è tanto più importante quando si tratta di aspetti relativi ai diritti umani, all’equità del trattamento dei lavoratori e ai diritti dei lavoratori. Esigere — come fa la proposta in esame — il rispetto della legalità soltanto nel paese di produzione non è sufficiente, e ciò per le stesse ragioni per cui non è sufficiente per evitare la deforestazione.

1.3.

L’efficienza e l’efficacia della legislazione proposta dipendono dalla priorità loro accordata, nonché dalla capacità operativa delle autorità competenti, nei singoli Stati membri. Si deve dare la massima priorità all’efficienza e all’efficacia dei controlli da parte di tutti gli Stati membri, all’allocazione all’iniziativa dei fondi necessari e alla messa in atto dei relativi sistemi in tutti gli Stati membri prima dell’entrata in vigore del regolamento.

1.4.

Nel caso di numerose materie prime, l’Europa non è affatto il maggiore acquirente. Per queste materie prime, l’effetto sulla deforestazione di misure europee isolate orientate alla domanda potrebbe essere limitato. La cooperazione politica e l’allineamento delle iniziative orientate alla domanda con altri grandi paesi importatori dovrebbero pertanto essere una priorità assoluta.

1.5.

Soddisfare le richieste europee di documentazione costituirà una sfida per le regioni e i paesi di produzione, specialmente per gli agricoltori e i piccoli coltivatori. Il CESE ritiene che i costi del regolamento proposto non debbano ricadere sui piccoli agricoltori, i cui introiti sono a malapena sufficienti per il loro sostentamento.

L’Europa deve impegnarsi con i paesi produttori e offrire loro la propria assistenza e cooperazione nell’attuazione delle misure necessarie per soddisfare i requisiti europei. La Commissione dovrebbe riconoscere il ruolo potenziale di agenti del cambiamento svolto dai piccoli coltivatori, comprese le donne, e garantire la partecipazione effettiva, libera, significativa e informata di tali operatori. Ai produttori dei paesi poveri dovrebbe essere concesso il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove regole.

Il ruolo della certificazione e l’impatto del regolamento proposto sugli agricoltori, compresi i piccoli coltivatori e le comunità locali, devono essere valutati ex ante, e le conclusioni di tali valutazioni devono essere integrate nel regolamento prima della sua entrata in vigore.

1.6.

Le sanzioni dovrebbero essere dissuasive. Allo stesso tempo, però, le sanzioni e la tolleranza zero non dovrebbero indurre ad evitare le zone a rischio. Se gli acquirenti per il mercato europeo evitassero del tutto le zone in cui il rischio di deforestazione non è trascurabile, gli agricoltori e i piccoli coltivatori delle zone remote rischierebbero di essere lasciati indietro. Inoltre, l’Europa rischia di perdere l’opportunità di contribuire alla transizione verso modelli di produzione più sostenibili nelle zone in cui ciò è più importante.

1.7.

L’Europa soffre di una carenza strutturale di fonti di proteine, attualmente coperta da mangimi proteici importati, alcuni dei quali provengono da regioni a rischio di deforestazione.

L’Europa deve incrementare il suo grado di autosufficienza per quanto riguarda le proteine vegetali. L’Unione europea dovrebbe altresì elaborare una strategia dedicata, collegata a Orizzonte Europa e al Fondo per l’innovazione dell’UE, per sviluppare, produrre in maggior quantità e rendere commerciabili nuove fonti di proteine; e per far ciò si potrebbe ricorrere, ad esempio, alla bioraffinazione ecologica di erbe perenni e alla produzione su larga scala di proteine da microalghe alimentate da metano.

1.8.

Le esenzioni per le PMI e l’introduzione di una dovuta diligenza semplificata in base al sistema di analisi comparativa dei paesi non dovrebbero dare adito a scappatoie che rendano il regolamento inefficace. Allo stesso tempo, il regolamento non dovrebbe dar luogo ad oneri amministrativi — né a veri e propri costi — non necessari. La Commissione dovrebbe valutare attentamente se le disposizioni che impongono la geolocalizzazione finanche di singoli appezzamenti e determinate prove documentali nei paesi a basso rischio siano proporzionate o necessarie.

1.9.

Il CESE ritiene che le parti sociali e la società civile debbano svolgere un ruolo concreto nel monitoraggio dell’efficacia della riduzione della deforestazione. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni dovrebbero aderire alla piattaforma multilaterale della Commissione europea, piattaforma cui dovrebbe essere attribuito un ruolo centrale nel controllo dell’attuazione della legislazione. Alle parti interessate della piattaforma dovrebbe essere fornita assistenza all’uso dei dati satellitari, e dovrebbe essere presa in considerazione la proprietà dei dati. Gli Stati membri devono adottare un approccio comune per individuare lo stato di salute e la situazione delle foreste.

1.10.

Il regolamento deve essere coerente con gli accordi che l’UE ha concluso con i suoi partner commerciali. L’UE, in qualità sia di maggiore importatore che di maggiore esportatore, ha un forte interesse a mantenere un sistema di commercio internazionale ben funzionante, equo e sostenibile.

2.   Contesto

2.1.

Il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

2.2.

L’iniziativa era stata annunciata nella comunicazione della Commissione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», pubblicata nel luglio 2019. La proposta fa parte del Green Deal europeo, della strategia dell’UE sulla biodiversità e della strategia «Dal produttore al consumatore». Essa riflette inoltre alcuni elementi importanti della risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all’UE.

2.3.

L’obiettivo del regolamento è quello di limitare la deforestazione e il degrado forestale causati dal consumo e dalla produzione dell’UE. Ciò, a sua volta, dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello mondiale. L’iniziativa è tesa a ridurre al minimo, a partire dal 31 dicembre 2020, il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale, nonché ad accrescere la domanda e gli scambi di materie prime e prodotti legali e «a deforestazione zero» nell’UE.

2.4.

Il regolamento proposto contiene una serie di definizioni — «foresta», «deforestazione», «foresta piantata» e «piantagione forestale» — basate sulle definizioni di questi termini adottate dalla FAO, ma con alcune importanti modifiche. La definizione di «degrado forestale», poi, si discosta in maniera sostanziale dalla definizione equivalente della FAO. Le materie prime e i prodotti in questione possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione oppure esportati da tale mercato soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

le materie prime o i prodotti sono a deforestazione zero;

sono stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del paese di produzione; e

sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

2.5.

Le materie prime e i prodotti «interessati» (ossia rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento) sono elencati all’articolo 1: bestiame, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno. L’allegato 1 designa inoltre alcuni «prodotti interessati» che contengono, sono stati alimentati o sono stati fabbricati utilizzando le materie prime interessate, con riferimento al codice tariffario SA del prodotto.

L’ambito di applicazione del regolamento è stato deciso valutando i parametri che gli consentirebbero di ridurre nel modo più efficace il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale dovuti alle materie prime e ai prodotti, nonché alla capacità (insufficiente) della Commissione di esaminare il potenziale impatto dell’applicazione del regolamento a tutti i prodotti derivati.

L’ambito di applicazione dei prodotti derivati di cui all’allegato 1 sarà riveduto entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. La Commissione può adottare atti delegati per includere ulteriori «prodotti interessati».

2.6.

L’obbligo di esercitare la dovuta diligenza comporta, per gli operatori, una serie di adempimenti, che comprende la raccolta di informazioni, documenti e dati, oltre a misure di valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti del regolamento comprendono quelle relative al fornitore, l’identificazione del paese di produzione e le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui vengono coltivate le materie prime e i prodotti interessati, nonché la data e l’intervallo di tempo della produzione. Le PMI commerciali saranno soggette a obblighi meno rigorosi in materia di dovuta diligenza.

2.7.

Il sistema di dovuta diligenza si basa sui risultati e prevede l’obbligo per gli operatori di verificare che non vi sia alcun rischio, o solo un «rischio trascurabile», che le merci e i prodotti non siano legali e/o a deforestazione zero. Se gli operatori non adempiono a tale obbligo, è loro vietato sia immettere sul mercato dell’UE le merci e i prodotti in questione sia esportarli dal mercato stesso.

2.8.

Il regolamento proposto introduce un sistema di valutazione comparativa dei paesi che permetterà alla Commissione di classificare i paesi o le regioni subnazionali in base ai modelli di deforestazione legati ai prodotti interessati coperti. I paesi saranno così suddivisi in tre categorie di rischio: basso, standard e alto. Gli obblighi per gli operatori e le autorità degli Stati membri varieranno a seconda del livello di rischio del paese o della regione di produzione, con una «dovuta diligenza semplificata» per i paesi o le regioni a basso rischio e requisiti di controllo rafforzati per le autorità competenti riguardo alle importazioni provenienti da paesi ad alto rischio.

2.9.

Il regolamento include l’obbligo per gli Stati membri di garantire un controllo efficace delle merci e dei prodotti attraverso le loro autorità competenti, compresa l’adozione di un piano con un approccio basato sul rischio. Allo stesso modo, le autorità competenti devono effettuare controlli sugli operatori. Gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti abbiano risorse e poteri adeguati per adempiere ai loro obblighi.

2.10.

Il parere del CESE sulla proposta di regolamento mira a fornire una prospettiva della società civile su tale iniziativa legislativa.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento presentata dalla Commissione. La maggior parte della deforestazione globale è associata all’espansione dei terreni agricoli e alla domanda di prodotti quali carne bovina, legno, olio di palma e soia. L’UE è un grande consumatore di tali prodotti, alcuni dei quali sono ottenuti in modo non sostenibile, causando deforestazione. L’iniziativa legislativa della Commissione è quindi tempestiva e molto pertinente.

3.2.

Il Comitato si aspetta che un regolamento dell’UE mandi un forte segnale al mercato e fornisca, alle catene di approvvigionamento in cui l’UE è un importante acquirente internazionale, un incentivo a trasformare la produzione per renderla a deforestazione zero e a documentare tale trasformazione. Inoltre, le regole comuni dell’UE creeranno condizioni di parità nel mercato interno dell’UE.

3.3.

Per alcuni prodotti, l’Europa è lungi dall’essere il principale importatore e ha meno influenza sull’organizzazione e la logistica delle catene di approvvigionamento nei paesi produttori. Al riguardo, ai fini della deforestazione, occorre operare una netta distinzione tra piccole e grandi imprese. L’influenza delle grandi imprese sulla catena di approvvigionamento è enorme.

La cooperazione politica con altri grandi paesi importatori e l’allineamento delle rispettive iniziative dal lato della domanda a favore della «deforestazione zero» dovrebbero essere una priorità assoluta. E l’imminente COP27 potrebbe costituire un’opportunità per concludere un accordo politico.

3.4.

Ancora più importante è la cooperazione con i paesi produttori al fine di aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione. La riduzione della povertà, l’offerta e il rafforzamento delle opportunità di accedere a una vita dignitosa e a mezzi di sostentamento adeguati, compresi posti di lavoro di qualità e investimenti nello sviluppo delle zone rurali, avranno un impatto diretto sulla deforestazione. La riduzione della deforestazione deve tener conto dell’importanza culturale della foresta soprattutto per le comunità rurali e forestali. Per quanto riguarda l’estrazione del legname, l’UE dovrebbe adoperarsi per promuovere l’attuazione di forme sostenibili di gestione forestale.

3.5.

In alcuni paesi una parte della deforestazione è causata dagli stessi agricoltori e dalle comunità rurali, che dipendono dall’uso della legna come combustibile e per il riscaldamento o che dissodano piccoli appezzamenti di terreno per l’agricoltura e il pascolo. Tuttavia, la deforestazione è causata in grande maggioranza dalla conversione delle foreste allo sfruttamento agricolo a scopo commerciale. Il regolamento proposto non si applicherebbe ai casi di comunità locali che disboscano le foreste che possiedono o di cui dispongono per procurarsi i mezzi di sussistenza, purché ciò non comporti l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti coltivati su tali terreni. Per ridurre ulteriormente la deforestazione, tuttavia, saranno importanti anche meccanismi di sostegno, compresi l’aiuto finanziario e la cooperazione, che coinvolgano queste categorie di attori. Il CESE, infatti, ritiene che i costi che il regolamento proposto comporterebbe non debbano essere trasferiti sui piccoli agricoltori — indipendentemente dal fatto che i loro prodotti siano esportati o meno — i cui introiti sono a malapena sufficienti per il loro sostentamento.

3.6.

Una priorità dovrebbe essere costituita in particolare dall’eliminazione delle pratiche su larga scala o delle pratiche di un gran numero di piccoli e medi operatori nelle quali la foresta viene tagliata per condurre attività agricole non di mera sussistenza o per altri scopi commerciali (quali l’estrazione mineraria, lo sfruttamento delle risorse naturali o la posa delle relative infrastrutture). La sensibilizzazione, nell’UE e nei paesi produttori, riguardo al ruolo e all’importanza delle foreste per affrontare i cambiamenti climatici e il sequestro del carbonio è importante, e l’UE dovrebbe fornire un sostegno finanziario a tale scopo. È necessario garantire il trasferimento delle buone pratiche, la costruzione di «ponti tematici» e la disponibilità di sportelli unici su piattaforme online in tutto il mondo. L’istruzione, la formazione e una forza lavoro qualificata sono cruciali per ridurre la deforestazione a lungo termine. Programmi di assistenza tecnica che contribuiscono a incrementare la produttività dovrebbero essere considerati un’alternativa all’aumento della superficie agricola.

3.7.

Il CESE chiede un meccanismo di risposta urgente per sostenere le persone e la società civile che proteggono le foreste all’interno e all’esterno dell’UE. La protezione delle foreste e dell’ambiente, la prevenzione delle frane e la preservazione degli habitat rappresentano, sia al di fuori dell’UE che in alcuni Stati membri dell’UE, attività ad alto rischio per le comunità locali e indigene, i cui membri vengono persino uccisi perché impegnati in tali attività.

3.8.

La stragrande maggioranza degli agricoltori e dei piccoli coltivatori non svolge pratiche illegali o di deforestazione; anzi, un numero crescente di essi è impegnato, insieme con gli omologhi locali, europei e internazionali, nella documentazione di pratiche responsabili nell’ambito di sistemi di certificazione o iniziative di tutela del paesaggio.

Queste persone non dovrebbero essere abbandonate a se stesse. L’Europa deve aprire un dialogo con i paesi produttori e offrire la sua cooperazione nell’attuazione delle misure necessarie per soddisfare i requisiti proposti in materia di tracciabilità della catena di approvvigionamento e mettere a punto sistemi nazionali di tracciabilità delle merci laddove oggi essi mancano. Ai paesi produttori dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adeguarsi a questi nuovi requisiti.

3.9.

Il regolamento proposto non dovrebbe limitarsi a «inverdire» le catene di approvvigionamento dell’UE trascurando i fattori alla base della deforestazione. Una potenziale conseguenza della normativa proposta è che alcuni operatori europei scelgano (ove possibile) di acquistare prodotti e materie prime da paesi «più sicuri» onde evitare rischi di deforestazione o illegalità. In tal caso, l’entità degli scambi commerciali dell’UE di prodotti di base la cui produzione mette a rischio le foreste in paesi particolarmente esposti potrebbe diminuire, riducendo potenzialmente le opportunità per l’UE di incidere sulla governance forestale di tali paesi. L’Europa non deve perdere la sua opportunità di contribuire alla transizione verso modelli di produzione più sostenibili proprio nelle zone in cui essa è più importante, se gli acquirenti del mercato europeo evitano del tutto le zone in cui rischio di deforestazione non è trascurabile.

3.10.

Gli obblighi previsti dal regolamento dovrebbero essere ulteriormente ampliati in modo da coprire il settore finanziario, onde assicurarsi che i servizi finanziari e gli investimenti connessi alla produzione, alla trasformazione, al commercio o all’immissione sul mercato delle materie prime e dei prodotti interessati non siano legati alla deforestazione, al degrado forestale o alla violazione delle leggi nazionali e delle norme internazionali in materia di diritti umani.

3.11.

Il Green Deal europeo, la politica agricola comune e la strategia «Dal produttore al consumatore» potrebbero causare, in futuro, un calo della produzione agricola nell’UE (1). L’inverdimento dell’Europa, tuttavia, non dovrebbe portare all’esternalizzazione dell’impatto ambientale della produzione. L’Europa deve investire in una produzione agricola che possa continuare allo stesso ritmo o ad un ritmo maggiore e diventare nel contempo più verde e sostenibile. L’aspetto non produttivo della PAC 2023 farà aumentare il fabbisogno di produzione nel mondo e quindi anche il rischio di deforestazione.

3.12.

L’Europa soffre di una carenza strutturale di fonti di proteine, attualmente coperta da mangimi proteici importati, alcuni dei quali provengono da regioni a rischio di deforestazione.

Un mondo in cui la popolazione, e in particolare quella appartenente alla classe media, è globalmente in aumento comporta una domanda globale ancora maggiore. L’Europa deve non solo accrescere il suo grado di autosufficienza in termini di proteine vegetali e mangimi proteici, ma anche investire in tecnologie che ci permettano di produrre una quantità maggiore di proteine senza occupare più terra per la produzione.

L’UE dovrebbe elaborare una strategia dedicata, eventualmente collegata a Orizzonte Europa e al Fondo per l’innovazione dell’UE, per aumentare la produzione, e consentire l’immissione sul mercato, di nuove fonti alternative di proteine; e per far ciò si potrebbe ricorrere, ad esempio, alla bioraffinazione di erbe perenni e alla produzione su larga scala di proteine da microalghe alimentate da metano.

3.13.

Il settore agricolo in Europa è posto di fronte a un rapido aumento dei prezzi delle risorse, che probabilmente porterà a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari; e a questo si aggiunge attualmente un livello elevato dei prezzi dell’energia, che incide sul bilancio dei cittadini europei. Si dovrebbe prestare attenzione nella scelta delle misure e dei tempi di attuazione del regolamento, in modo da dare alle catene di approvvigionamento il tempo di adattarsi ed evitare così bruschi aumenti di prezzo.

3.14.

La domanda di prodotti che mettono a rischio le foreste dovrebbe crescere con l’aumento della popolazione mondiale e della classe media mondiale. I consumatori dovrebbero essere informati dell’importanza di modelli di consumo sostenibili, sani ed equilibrati, come indicato nel parere NAT/755 (2).

3.15.

Il regolamento deve essere coerente con gli accordi che l’UE ha concluso con i suoi partner commerciali. L’UE, in qualità di maggiore importatore ma anche primo esportatore, ha un forte interesse a che il sistema del commercio internazionale sia ben funzionante, equo e sostenibile. Per motivi di economia amministrativa, la conformità dei prodotti interessati ai requisiti del regolamento proposto andrebbe verificata al momento dell’introduzione di tali prodotti nell’Unione europea, talché, una volta autorizzati, i prodotti dovrebbero poter circolare liberamente all’interno dell’UE senza che siano necessari controlli supplementari.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Anche altri ecosistemi, come le savane, le zone umide, le torbiere, le mangrovie o i tamponi ripariali, hanno un alto valore di conservazione, e molti di essi sono a rischio di degrado. Anche le relative aree, quindi, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento. L’UE e gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la salvaguardia delle foreste primarie includendole nella protezione dell’Unesco.

4.2.

Alcuni beni importanti la cui produzione mette a rischio le foreste, come ad esempio il mais, lo zucchero e la gomma, non sono stati inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento. Inoltre, l’elenco dei prodotti derivati ne comprende soltanto alcuni, il che riduce l’impatto del regolamento. Se si vuol garantire l’efficacia del regolamento, tutti i prodotti legati alla deforestazione, al degrado forestale e alla perdita di ecosistemi ad alto valore di conservazione devono rientrare nel suo ambito di applicazione. Un’attenzione specifica deve essere dedicata a beni come la gomma, il mais, le banane e la canna da zucchero, nonché a tutte le carni di animali nutriti con soia (come i suini e il pollame). Il CESE chiede con forza un inventario della massa arborea a livello europeo. Una questione, questa, che dovrebbe essere risolta nel prossimo futuro. Le definizioni essenziali contenute nel regolamento proposto (ad esempio «deforestazione zero» o «degrado forestale») dovrebbero essere in linea con le definizioni stabilite dalla FAO. Adattare le definizioni della FAO, o basarsi soltanto in parte su di esse, serve soltanto a dare adito a interpretazioni diverse e quindi a ingenerare incertezza giuridica negli operatori economici.

4.3.

L’applicazione del regolamento sarà monitorata dalle autorità competenti degli Stati membri. Pertanto, l’efficacia della legislazione proposta dipende dalla priorità accordatale, nonché dalla capacità operativa delle autorità pubbliche, nei singoli Stati membri. Si deve dare la massima priorità all’allocazione dei fondi necessari e alla messa in atto dei sistemi pertinenti in tutti gli Stati membri. È importante effettuare investimenti specifici nelle infrastrutture informatiche, nelle risorse umane e nell’aumento della capacità operativa delle autorità pubbliche di ciascuno Stato membro, affinché il monitoraggio, l’analisi comparativa e la valutazione dei rischi siano svolti in modo efficace ed adeguato. A tale riguardo dovrebbe essere utilizzata l’intelligenza artificiale. Le entità cui si applica il regolamento dovrebbero attuare un sistema di monitoraggio trasparente (che comprenda la pubblicazione delle relazioni di dovuta diligenza in una forma che non comprometta informazioni commerciali riservate). La data limite deve essere fissata nel passato, onde evitare di incoraggiare un’ulteriore deforestazione.

4.4.

Il regolamento si concentra sulla deforestazione e il degrado forestale legati alla produzione e al consumo in Europa di determinate materie prime e determinati prodotti. Tuttavia, non affronta altre questioni sociali e ambientali molto importanti associate alla produzione dei prodotti interessati. In particolare, l’approccio scelto in materia di protezione dei diritti umani si basa esclusivamente sulle leggi applicabili nell’ambito dei quadri giuridici nazionali. Ciò lascia notevoli lacune in relazione alla salvaguardia dei diritti fondiari delle popolazioni indigene e delle comunità locali e ad altre norme internazionali in materia di diritti umani.

Il Comitato incoraggia la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di integrare la sua proposta con orientamenti per l’esercizio della dovuta diligenza e le valutazioni dei rischi relativi alle catene di approvvigionamento in ciascun settore dei prodotti di base. Tali orientamenti dovrebbero includere le potenziali fonti di informazione che i pertinenti operatori responsabili potrebbero consultare, ad esempio sistemi di certificazione conformi a determinate norme minime. L’obiettivo dovrebbe essere quello di stabilire un sistema coerente per catene di approvvigionamento responsabili e a deforestazione zero, basandosi su una parte dell’importante lavoro realizzato in relazione ad una serie di sistemi di certificazione esistenti.

4.5.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione effettuerà una valutazione dell’impatto sugli agricoltori, e in particolare sui piccoli coltivatori, sulle popolazioni indigene e sulle comunità locali e dell’eventuale necessità di un sostegno supplementare. La proposta prevede altresì una valutazione della necessità e della fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento attraverso il riconoscimento dei sistemi di certificazione.

Il Comitato ritiene tuttavia che la considerazione del ruolo della certificazione e dell’impatto sugli agricoltori, compresi i piccoli coltivatori e le comunità locali, siano assolutamente essenziali ai fini del funzionamento e degli effetti (sia desiderati che accidentali) del regolamento proposto. Pertanto, tale ruolo e tale impatto devono formare oggetto di valutazioni ex ante, e le conclusioni derivanti da tali valutazioni devono essere integrate nel regolamento prima della sua entrata in vigore.

4.6.

Le esenzioni per le PMI e l’introduzione di una dovuta diligenza semplificata in base al sistema di analisi comparativa dei paesi non dovrebbero dare adito a scappatoie che rendano il regolamento inefficace. Allo stesso tempo, il regolamento non dovrebbe dar luogo ad oneri amministrativi — né a veri e propri costi — non necessari. Un’agenzia pubblica di rating dell’UE (3) per i diritti umani e ambientali nel contesto imprenditoriale potrebbe assistere le PMI nell’adempimento dei loro obblighi. La Commissione dovrebbe valutare attentamente se le disposizioni proposte che impongono la geolocalizzazione finanche di singoli appezzamenti e l’esibizione di prove documentali nei paesi a basso rischio siano proporzionate o necessarie. Determinati requisiti sarebbero fonti non solo di conflittualità in relazione al principio di sussidiarietà degli Stati membri, ma anche e soprattutto di oneri sproporzionati per i piccoli produttori, ai quali nell’Unione europea si deve una quota significativa dell’offerta. Per garantire la trasparenza, vanno resi pubblici i criteri esatti della classificazione. I piccoli proprietari forestali, all’interno e all’esterno dell’UE, devono essere aiutati a migliorare la gestione sostenibile delle foreste, ad accedere alla finanza sostenibile e ad offrire prodotti forestali sostenibili.

4.7.

Gli articoli 22 e 24 del regolamento proposto includono disposizioni per il ritiro dal mercato e l’eventuale distruzione di materie prime o prodotti non conformi al regolamento. Nella maggior parte dei casi, ciò sarebbe in conflitto con altri importanti principi e obiettivi delle politiche dell’UE, tra cui la prevenzione dello spreco alimentare. Il CESE raccomanda pertanto alla Commissione di riconsiderare tali disposizioni onde evitare la distruzione di preziose risorse. A norma dell’articolo 3 del regolamento proposto, il divieto di immissione sul mercato dovrebbe applicarsi anche al legname proveniente dal disboscamento legale (ossia autorizzato) effettuato al fine di convertire aree boschive in terreni agricoli. Sarebbe opportuno chiarire che il legname proveniente da determinati processi di estirpazione autorizzati, riguardo ai quali è stata stabilita la necessità sociale di modificare la destinazione dei terreni, non è automaticamente soggetto al divieto di commercializzazione. Tali disposizioni dovrebbero fondarsi su disposizioni note della legislazione forestale di molti Stati membri, in cui la conversione è consentita in circostanze eccezionali sulla base di criteri quali i tassi di forestazione, la gestione forestale e la compensazione mediante nuovi impianti.

4.8.

Il CESE ritiene che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie o non pecuniarie, da comminare accanto alle sanzioni penali per le violazioni più gravi della legge, sia necessario un approccio comune degli Stati membri basato sugli orientamenti dell’UE. Si devono inoltre stabilire e promuovere criteri trasparenti per determinare tali sanzioni. Oltre alle sanzioni amministrative, il regolamento dovrebbe prevedere che gli operatori possano essere ritenuti responsabili del mancato rispetto delle sue disposizioni a norma del diritto nazionale.

4.9.

La nozione di legalità menzionata nel materiale della Commissione è troppo tenue per affrontare con decisione la questione della situazione dei diritti umani. Il CESE ritiene che nella normativa proposta sia necessario prevedere strumenti più efficaci, ad esempio in materia di responsabilità civile e assicurazione. Per quanto concerne le importazioni dell’UE, si dovrebbero stabilire criteri di verifica relativi alle condizioni di lavoro, alla libertà di associazione e all’equo trattamento dei lavoratori. Insieme ai criteri di gestione sostenibile delle foreste e alla deforestazione, è necessario tenere conto dei diritti, della salute e la sicurezza, delle questioni di genere, della prevedibilità della carriera e dell’accesso a un sistema pensionistico equo e a posti di lavoro di qualità nell’industria del legno, nelle comunità forestali e nelle popolazioni indigene. L’equità del regime fondiario e l’accesso alla terra dovrebbero essere delle priorità. Il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale dovrebbe rientrare nei requisiti di dovuta diligenza, negli obblighi in materia di immissione sul mercato e nei criteri di analisi comparativa, e il lavoro forzato e minorile dovrebbero essere attentamente monitorati ed eradicati. L’articolo 3, lettera b), dovrebbe prendere in considerazione, oltre alla legislazione nazionale, anche le clausole sociali e i criteri in materia di diritti umani pertinenti a livello internazionale basati sulle convenzioni fondamentali dell’OIL, in particolare la convenzione C169 sulle popolazioni indigene e tribali del 1989 (n. 169) e la convenzione C184 sulla sicurezza e la salute in agricoltura del 2001 (n. 184), nonché altri strumenti internazionali in materia di diritti umani (4). Questo aspetto dovrebbe essere rispecchiato anche all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento proposto.

4.10.

Il CESE ritiene che le parti sociali e la società civile debbano svolgere un ruolo concreto nel monitoraggio dell’efficacia della riduzione della deforestazione. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni dovrebbero aderire alla piattaforma multilaterale della Commissione europea, cui dovrebbe essere attribuito un ruolo centrale nel controllo dell’attuazione della normativa. Alle parti interessate della piattaforma dovrebbe essere fornita assistenza all’uso dei dati satellitari, e dovrebbe essere presa in considerazione la proprietà dei dati. È necessario un approccio comune degli Stati membri all’individuazione dello stato di salute e della situazione delle foreste.

Bruxelles, 23 febbraio 2022

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368

(2)  Parere d’iniziativa del CESE sul tema Promuovere un’alimentazione sana e sostenibile nell’UE (GU C 190 del 5.6.2019, pag. 9).

(3)  Cfr. il punto 1.15 del parere d’iniziativa del CESE sul tema Un trattato vincolante dell’ONU su imprese e diritti umani (GU C 97 del 24.03.2020, pag. 9).

(4)  Ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Carta sociale europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli orientamenti volontari del CFS sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.