29.11.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/71


Mercoledì 4 luglio 2012
Istituzione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi

P7_TA(2012)0291

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (2012/2670(RSP))

2013/C 349 E/08

Il Parlamento europeo,

visto il gran numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e altre),

vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (CETS n. 125),

visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, conformemente all'articolo 13 del TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

B.

considerando che non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, benché si stimi che gli animali da compagnia nell'UE siano oltre 100 milioni;

C.

considerando che la Convenzione europea sugli animali da compagnia non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri;

D.

considerando che gli animali da compagnia e gli animali randagi sono vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri e che gli autori delle petizioni si riferiscono soprattutto agli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale;

1.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali;

2.

invita la Commissione a proporre un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, che contempli:

norme per l'identificazione e la registrazione degli animali,

strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e di castrazione,

misure di promozione della proprietà responsabile,

divieto di canili e rifugi non autorizzati,

divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica,

programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali,

severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro che non ottemperi alle norme;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.