29.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 349/71 |
Mercoledì 4 luglio 2012
Istituzione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi
P7_TA(2012)0291
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (2012/2670(RSP))
2013/C 349 E/08
Il Parlamento europeo,
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visto il gran numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e altre), |
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vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (CETS n. 125), |
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visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che, conformemente all'articolo 13 del TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti; |
B. |
considerando che non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, benché si stimi che gli animali da compagnia nell'UE siano oltre 100 milioni; |
C. |
considerando che la Convenzione europea sugli animali da compagnia non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri; |
D. |
considerando che gli animali da compagnia e gli animali randagi sono vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri e che gli autori delle petizioni si riferiscono soprattutto agli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale; |
1. |
invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali; |
2. |
invita la Commissione a proporre un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, che contempli:
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |