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Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio sull'istruzione in materia ambientale del 24 maggio 1988

Gazzetta ufficiale n. C 177 del 06/07/1988 pag. 0008 - 0010


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO sull'istruzione in materia ambientale del 24 maggio 1988 (88/C 177/03)

IL CONSIGLIO E I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE,RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, coscienti della crescente importanza che la protezione dell'ambiente riveste per migliorare le condizioni di vita e garantire lo sviluppo armonico delle attività economiche nell'insieme della Comunità;

riaffermano la loro volontà di intensificare, conformemente ai programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973, 1977, 1983 e 1987, la sensibilizzazione del pubblico ai problemi relativi alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente attraverso azioni appropriate nel settore dell'istruzione;

ricordano che, ai sensi dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità e che, conformemente al paragrafo 4 e tenendo conto dei fattori elencati al paragrafo 3 dello stesso articolo, la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi comuni possono essere meglio realizzati a livello comunitario che a livello dei singoli Stati membri;

considerando che è importante concentrare l'azione comunitaria, nel rispetto delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, in alcuni settori prioritari, tra cui la promozione dell'educazione e della formazione in materia ambientale ai livelli adeguati, in conformità della risoluzione del Consiglio delle Comunità europee, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento della politica della Comunità europea e l'attuazione di un programma d'azione in materia ambientale (1987-1992);

raccomandano l'adozione di misure volte a promuovere legami più stretti tra i sistemi educativi, conformemente alla risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, che comporta un programma d'azione in materia di istruzione, favorendo in tal modo l'istruzione in materia ambientale;

ritengono che tutti i settori dell'istruzione (prescolastica, generale e professionale, superiore e per adulti) debbano contribuire all'attuazione dell'istruzione in materia ambientale;

constatano che esiste una crescente richiesta di personale specializzato in materie attinenti alla protezione dell'ambiente, e che è pertanto indispensabile intensificare e migliorare le azioni intraprese a livello dell'educazione, della formazione professionale e dell'istruzione superiore, per rispondere a tale richiesta;

convengono di stabilire alcuni principi concernenti l'istruzione in materia ambientale, al fine di favorire il suo integrale sviluppo nell'insieme della Comunità;

rilevano alla luce dell'azione già intrapresa nel quadro dei programmi comunitari ambientali per l'istituzione di reti di scuole, nonché dell'azione di organismi internazionali quali l'OCSE e l'UNESCO, che in tutti gli Stati membri sono attualmente messe a punto sia nozioni relative all'istruzione in materia ambientale sia misure per la loro attuazione e che sembra opportuno instaurare un sistematico scambio di informazioni ed esperienze nella Comunità;

convengono della necessità di azioni concrete per la promozione dell'istruzione in materia ambientale, in modo che questa possa essere ampiamente intensificata nell'insieme della Comunità, ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I. OBIETTIVI E PRINCIPI ORIENTATIVI L'istruzione in materia ambientale si propone come obiettivo di intensificare la sensibilizzazione dei cittadini ai problemi esistenti in questo campo e alle possibili soluzioni e di gettare le basi per una piena conoscenza e un'attiva partecipazione dei singoli alla salvaguardia dell'ambiente e all'oculata e razionale utilizzazione delle risorse naturali.

La realizzazione di tale obiettivo presuppone che l'istruzione in materia ambientale si ispiri, in particolare, ai seguenti principi orientativi:

- l'ambiente quale patrimonio comune dell'umanità;

-il comune dovere di mantenere, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, per contribuire alla protezione della salute dell'uomo e alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

-la necessità di una oculata e razionale utilizzazione delle risorse naturali;

-il modo in cui ciascuno può contribuire, attraverso il proprio comportamento, alla protezione dell'ambiente.

II.

AZIONI Il conseguimento di questo obiettivo e l'attuazione dei principi orientativi dovrebbero essere promossi sia a livello nazionale sia a livello comunitario.

A. Azioni da intraprendere a livello degli Stati membriNei limiti delle proprie politiche e strutture specifiche in materia di istruzione, gli Stati membri si adoperano per attuare le misure seguenti:

a) ogni Stato membro promuove, tenendo conto delle particolarità regionali e delle possibilità di collaborazione con i genitori, gli enti locali e gli altri enti interessati, l'inserimento dell'istruzione in materia ambientale in tutti i settori dell'insegnamento, compresa la formazione professionale e l'istruzione per gli adulti.

Sarebbe opportuno che esso esponga in un documento da distribuire alle scuole e agli altri istituti di istruzione la sua politica attuale di istruzione in materia ambientale.

Il documento dovrebbe tener conto del fatto che l'istruzione in materia ambientale è una materia interdisciplinare che interessa molti campi dell'insegnamento.

b)Per l'esecuzione di questi compiti sembra opportuno che le autorità competenti degli Stati membri:

- prendano in considerazione gli obiettivi essenziali dell'istruzione in materia ambientale in sede di elaborazione dei programmi d'insegnamento nonché in sede di organizzazione dei corsi interdisciplinari;

-incoraggino attività collaterali parascolastiche intese a mettere in pratica le cognizioni teoriche acquisite sull'ambiente;

-prendano le misure adeguate per sviluppare le conoscenze degli insegnanti in materia ambientale nel quadro della loro formazione iniziale e continua;

-intraprendano azioni precise per mettere a disposizione degli insegnanti e degli alunni il materiale didattico adeguato.

Sembra opportuno che tali azioni prioritarie siano preparate, realizzate e migliorate mediante progetti pilota e di ricerca.

c)Agli specialisti particolarmente interessati ai problemi ambientali si dovrebbe dare, mediante appropriate strutture di formazione avanzate, la possibilità di acquisire o aggiornare le loro conoscenze nel settore.

Anche nella formazione professionale iniziale e nell'insegnamento universitario mediante l'inserimento di materie aventi un contenuto ambientale si dovrebbe far sì che chi è destinato ad assumere responsabilità professionali acquisti una sensibilità favorevole alla conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali.

B. Azioni da intraprendere a livello comunitarioPer rafforzare le azioni degli Stati membri e per un'effettiva collaborazione in questo settore, la Commissione, assistita da un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti degli Stati membri nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri interessati, é invitata a prendere le seguenti iniziative:

a) Scambio di informazioni- Preparare un inventario di tutte le iniziative prese negli Stati membri e a livello comunitario, per facilitarne la trasposizione e il confronto sistematico;

-organizzare incontri, seminari e colloqui sugli scopi e sui metodi dell'istruzione in materia ambientale e per esaminare gli aspetti specificamente europei.

b)Miglioramento della documentazione per insegnanti e alunni-Mettere a disposizione degli insegnanti e degli alunni una documentazione di base su importanti tematiche comunitarie nel settore dell'ambiente come pure sugli esiti dei programmi di ricerca comunitari;

-organizzare negli istituti europei di istruzione superiore corsi estivi per responsabili pedagogici in modo che possano scambiare le proprie esperienze e individuare nuovi metodi per l'insegnamento di carattere ambientale;

-elaborare una guida europea degli istituti di istruzione superiore che offrono corsi in discipline attinenti a problemi ambientali;

c)Incorporazione dell'istruzione in materia ambientale in attività esistenti-Promuovere le iniziative dei giovani a favore dei giovani o di associazioni nel settore dell'ambiente, utilizzando le attuali azioni comunitarie ad hoc;

-incoraggiare gli incontri di giovani europei su temi relativi alla salvaguardia dell'ambiente, utilizzando il programma "Giovani per l'Europa (YES)" e il programma "Scambi di giovani lavoratori";

-inserire nel programma "Visite di studio per gli specialisti in materia d'istruzione" (programma ARION) il tema "L'educazione all'ambiente" per permettere ad un certo numero di responsabili nazionali, regionali o locali nel settore dell'educazione all'ambiente di recarsi in un altro Stato membro onde informarsi reciprocamente e migliorare il loro lavoro, inserendovi una dimensione europea;

-incoraggiare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore attivi nel settore dell'ambiente, utilizzando le possibilità offerte dal programma ERASMUS per la mobilità degli studenti e dei docenti europei e lo sviluppo di materiale didattico comune;

-favorire, nel settore dell'ambiente, la cooperazione tra istituti di istruzione superiore e imprese per la formazione nel settore delle nuove tecnologie, utilizzando il programma COMETT.

III.

Il Comitato per l'istruzione seguirà l'esecuzione della risoluzione in collegamento con il gruppo "Ambiente". IV.

Il Consiglio e i Ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, invitano il Comitato per l'istruzione a presentare loro, entro il termine di due anni a decorrere dalla data di adozione della presente risoluzione, una prima relazione sullo svolgimento delle azioni intraprese a livello degli Stati membri e della Comunità sull'istruzione in materia ambientale.

V. La decisione relativa al finanziamento, da parte della Comunità, delle azioni di cui al punto II.

B, è adottata secondo le norme e procedure della Comunità.