31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/7


REGOLAMENTO (UE) 2023/198 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2023

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza abamectina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza abamectina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nell’ambito del riesame di tali LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, nel suo parere motivato (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all’Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori e le lacune nei dati sono state indicate nell’allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all’Autorità per convalidare gli LMR proposti.

(3)

Il richiedente ha presentato i dati mancanti unitamente a una domanda di modifica degli LMR vigenti per l’abamectina in alcuni prodotti basata sull’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(5)

L’Autorità ha valutato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

(6)

Il 23 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma presentati a seguito del riesame degli LMR a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e sulla domanda di modifica dei livelli massimi di residui vigenti per l’abamectina in vari prodotti (3).

(7)

Il richiedente non ha presentato informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per mandorle, nocciole, noci comuni, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), papaie e cicoria Witloof/cicoria belga. L’Autorità ha concluso che la lacuna di dati non è stata quindi sufficientemente colmata e che i responsabili della gestione del rischio possono prendere in considerazione se fissare o mantenere tali LMR al limite di determinazione (LD). Per questi prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione. È quindi opportuno modificare l’allegato II e sopprimere in detto allegato il riferimento relativo alle informazioni supplementari.

(8)

Per cotogne, nespole e nespole del Giappone il richiedente ha proposto di ricavare un LMR sulla base di una buona pratica agricola (BPA) alternativa. Tale impiego e le sperimentazioni sui residui erano già stati valutati in un precedente parere motivato (4). L’Autorità ha concluso che i dati sui residui erano sufficienti a giustificare le proposte di riduzione degli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(9)

Per le foglie di sedano, i fagioli con baccello e i piselli con baccello l’Autorità ha concluso che i dati sui residui erano sufficienti a giustificare gli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello richiesto dal richiedente.

(10)

A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’abamectina utilizzata negli Stati Uniti su determinati prodotti.

(11)

Il richiedente afferma che gli usi autorizzati dell’abamectina su tali colture in detto paese determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti.

(12)

In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(13)

L’Autorità ha valutato le domande e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

(14)

Il 10 luglio 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla fissazione di tolleranze all’importazione per l’abamectina in diverse colture (5).

(15)

Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dal richiedente per avocado, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altre lattughe e insalate, portulaca/porcellana, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e semi di cotone, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste dal richiedente erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita alla sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello richiesto dal richiedente.

(16)

Nel contesto della procedura per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva abamectina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l’Autorità ha pubblicato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi (7) di tale sostanza attiva. Sulla base degli studi di neurotossicità nella fase dello sviluppo, l’Autorità ha proposto di stabilire una dose giornaliera ammissibile (DGA) e una dose acuta di riferimento (DAR) inferiori.

(17)

Il 3 febbraio 2021, in conformità all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire un parere motivato di valutazione dei rischi che alcuni LMR vigenti per l’abamectina possono comportare per i consumatori alla luce della riduzione della DGA e della DAR.

(18)

Il 6 ottobre 2021 l’Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla valutazione mirata di alcuni livelli massimi di residui vigenti per l’abamectina che destano preoccupazione (8).

(19)

Per mele, pere e scarola/indivia a foglie larghe l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili relativi agli LMR attuali. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che determinerebbero LMR sicuri per i consumatori. Per mele e pere gli Stati membri non sono stati in grado di proporre una BPA alternativa. Poiché non erano disponibili dati giustificativi per la BPA segnalata per la scarola/indivia a foglie larghe, non è stato possibile ricavare LMR per mele, pere e scarola/indivia a foglie larghe. Per questi prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione.

(20)

Per fragole, pomodori, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, cerfoglio e prezzemolo, l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili relativi agli LMR attuali. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che determinerebbero LMR sicuri per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato tali BPA per fragole, pomodori, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, cerfoglio e prezzemolo. L’Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(21)

Per i peperoni l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili per i consumatori agli LMR attuali. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che determinerebbero LMR sicuri per i consumatori. Sebbene gli Stati membri abbiano individuato una BPA alternativa per i peperoni, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per i peperoni nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Detto LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(22)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per l’abamectina tali laboratori hanno proposto limiti di determinazione specifici che sono rilevabili in sede di analisi.

(23)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(25)

Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Ciò vale per tutti i prodotti ad eccezione di mele, pere, fragole, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, cerfoglio e prezzemolo.

(26)

Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva abamectina in e su tutti i prodotti ad eccezione di mele, pere, fragole, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, cerfoglio e prezzemolo, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 20 agosto 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 20 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per l’abamectina in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005», EFSA Journal 2014;12(9):3823.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma a seguito del riesame degli LMR a norma dell’articolo 12 e della modifica dei livelli massimi di residui per l’abamectina in vari prodotti», EFSA Journal 2020;18(1):5989.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l’abamectina in diverse colture», EFSA Journal 2015;13(7):4189.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all’importazione per l’abamectina in diverse colture», EFSA Journal 2020;18(7):6173.

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva abamectina come antiparassitario», EFSA Journal 2020;18(8):6227.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Valutazione mirata di alcuni LMR vigenti per l’abamectina che destano preoccupazione», EFSA Journal 2021;19(10):6842.


ALLEGATO

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza abamectina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso in avermectina B1a) (R) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,04

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  ((*))

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

0,006  ((*))

0130020

Pere

0,006  ((*))

0130030

Cotogne

0,02

0130040

Nespole

0,02

0130050

Nespole del Giappone

0,02

0130990

Altri (2)

0,01  ((*))

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,02

0140020

Ciliege (dolci)

0,01  ((*))

0140030

Pesche

0,02

0140040

Prugne

0,01  ((*))

0140990

Altri (2)

0,01  ((*))

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,01  ((*))

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

0,08

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

0,08

0153020

More selvatiche

0,01  ((*))

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,08

0153990

Altri (2)

0,01  ((*))

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  ((*))

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01  ((*))

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01  ((*))

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

0,02

0163020

Banane

0,02

0163030

Manghi

0,01  ((*))

0163040

Papaie

0,01  ((*))

0163050

Melograni

0,01  ((*))

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01  ((*))

0163070

Guaiave/guave

0,01  ((*))

0163080

Ananas

0,01  ((*))

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01  ((*))

0163100

Durian

0,01  ((*))

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01  ((*))

0163990

Altri (2)

0,01  ((*))

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  ((*))

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  ((*))

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

0,015

0231020

Peperoni

0,03 (+)

0231030

Melanzane

0,09

0231040

Gombi

0,01  ((*))

0231990

Altri (2)

0,01  ((*))

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,02

0232020

Cetriolini

0,04

0232030

Zucchine

0,02

0232990

Altri (2)

0,04

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  ((*))

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  ((*))

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  ((*))

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,01  ((*))

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

0,01  ((*))

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0,05

0243020

Cavoli ricci

0,01  ((*))

0243990

Altri (2)

0,01  ((*))

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01  ((*))

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0,08

0251020

Lattughe

0,03

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,01  ((*))

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,08

0251050

Barbarea

0,08

0251060

Rucola

0,08

0251070

Senape juncea

0,01  ((*))

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

3

0251990

Altri (2)

0,08

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

0,01  ((*))

0252020

Portulaca/porcellana

0,1

0252030

Bietole da foglia e da costa

0,01  ((*))

0252990

Altri (2)

0,1

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  ((*))

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  ((*))

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  ((*))

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

0,03

0256020

Erba cipollina

2

0256030

Foglie di sedano

0,03

0256040

Prezzemolo

0,03

0256050

Salvia

2

0256060

Rosmarino

2

0256070

Timo

2

0256080

Basilico e fiori commestibili

2

0256090

Foglie di alloro/lauro

2

0256100

Dragoncello

2

0256990

Altri (2)

0,02  ((*))

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

0,08

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,01  ((*))

0260030

Piselli (con baccello)

0,08

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01  ((*))

0260050

Lenticchie

0,01  ((*))

0260990

Altri (2)

0,01  ((*))

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

0,01  ((*))

0270020

Cardi

0,01  ((*))

0270030

Sedani

0,05

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,03

0270050

Carciofi

0,01  ((*))

0270060

Porri

0,01  ((*))

0270070

Rabarbaro

0,01  ((*))

0270080

Germogli di bambù

0,01  ((*))

0270090

Cuori di palma

0,01  ((*))

0270990

Altri (2)

0,01  ((*))

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  ((*))

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  ((*))

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  ((*))

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

0,01  ((*))

0401020

Semi di arachide

0,01  ((*))

0401030

Semi di papavero

0,01  ((*))

0401040

Semi di sesamo

0,01  ((*))

0401050

Semi di girasole

0,01  ((*))

0401060

Semi di colza

0,01  ((*))

0401070

Semi di soia

0,01  ((*))

0401080

Semi di senape

0,01  ((*))

0401090

Semi di cotone

0,02

0401100

Semi di zucca

0,01  ((*))

0401110

Semi di cartamo

0,01  ((*))

0401120

Semi di borragine

0,01  ((*))

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01  ((*))

0401140

Semi di canapa

0,01  ((*))

0401150

Semi di ricino

0,01  ((*))

0401990

Altri (2)

0,01  ((*))

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  ((*))

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  ((*))

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  ((*))

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,1

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  ((*))

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05  ((*))

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  ((*))

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  ((*))

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

0,05  ((*))

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

0,05  ((*))

0850000

Spezie da boccioli

0,05  ((*))

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  ((*))

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  ((*))

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  ((*))

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

1011000

a)

Suini

0,01  ((*))

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,01  ((*))

1012020

Grasso

0,01  ((*))

1012030

Fegato

0,02

1012040

Rene

0,01  ((*))

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1012990

Altri (2)

0,01  ((*))

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,02

1013020

Grasso

0,05

1013030

Fegato

0,025

1013040

Rene

0,02

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1013990

Altri (2)

0,01  ((*))

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,01  ((*))

1014020

Grasso

0,01  ((*))

1014030

Fegato

0,02

1014040

Rene

0,01  ((*))

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1014990

Altri (2)

0,01  ((*))

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

0,01  ((*))

1015020

Grasso

0,01  ((*))

1015030

Fegato

0,02

1015040

Rene

0,01  ((*))

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1015990

Altri (2)

0,01  ((*))

1016000

f)

Pollame

0,01  ((*))

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

0,01  ((*))

1017020

Grasso

0,01  ((*))

1017030

Fegato

0,02

1017040

Rene

0,01  ((*))

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1017990

Altri (2)

0,01  ((*))

1020000

Latte

0,01  ((*))

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  ((*))

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  ((*))

1050000

Anfibi e rettili

0,01  ((*))

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  ((*))

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  ((*))

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso in avermectina B1a) (R) (F)

(R)

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a

(F)

Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 31 gennaio 2025, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020 Peperoni»


((*))  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.