15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1218 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia e gli esistenti programmi di eradicazione approvati. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare alcuni programmi di eradicazione presentati alla Commissione.

(4)

Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), la leucosi bovina enzootica (LEB), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione di programmi di eradicazione per l'intero territorio o per parte di esso.

(5)

Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Vibo Valentia della regione Calabria e nella provincia di Teramo della regione Abruzzo. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

(6)

Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Lecce della regione Puglia. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

(7)

Per l'infezione da MTBC, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle province di L'Aquila, Chieti e Teramo della regione Abruzzo, nella provincia di Latina della regione Lazio, nelle province di Bari e Taranto della regione Puglia e nella provincia di Nuoro della regione Sardegna. Tali zone dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni dall'infezione da MTBC.

(8)

Per quanto riguarda l'infezione da LEB, la Croazia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la LEB. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la LEB.

(9)

Per l'infezione da BVD, la Danimarca e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, rispettivamente, sull'intero territorio della Danimarca e nei distretti (Landkreise) di Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu e Fulda in Germania. Pertanto tale Stato membro e tali zone dovrebbero essere elencati, di conseguenza, nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BVD.

(10)

Per l'infezione da BVD, l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la BVD. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato VII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la BVD.

(11)

Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Baden-Württemberg, dell'Hessen e del Nordrhein-Westfalen. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BTV.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

al capitolo 1, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo: provincia di Pescara, Teramo

Regione Calabria: provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Benevento e Napoli,

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto»;

ii)

il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini

Stato membro ((*))

Territorio

Belgio

Intero territorio

Cechia

Intero territorio

Danimarca

Intero territorio

Germania

Intero territorio

Estonia

Intero territorio

Irlanda

Intero territorio

Spagna

Intero territorio

Francia

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto

Cipro

Intero territorio

Lettonia

Intero territorio

Lituania

Intero territorio

Lussemburgo

Intero territorio

Ungheria

Intero territorio

Paesi Bassi

Intero territorio

Austria

Intero territorio

Polonia

Intero territorio

Portogallo

Região Autónoma dos Açores

Romania

Intero territorio

Slovenia

Intero territorio

Slovacchia

Intero territorio

Finlandia

Intero territorio

Svezia

Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord

b)

la parte II è così modificata:

i)

al capitolo 1, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo: province di L'Aquila, Chieti

Regione Basilicata

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: province di Caserta, Salerno

Regione Molise: provincia di Isernia

Regione Puglia: province di Foggia, Taranto

Regione Sicilia»;

ii)

al capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Basilicata

Regione Calabria: province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: province di Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Regione Puglia: provincia di Foggia

Regione Sicilia»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

la parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC

Stato membro

Territorio

Belgio

Intero territorio

Cechia

Intero territorio

Danimarca

Intero territorio

Germania

Intero territorio

Estonia

Intero territorio

Spagna

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Francia

Intero territorio

Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Taranto

Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Nuoro, Oristano, provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto

Lettonia

Intero territorio

Lituania

Intero territorio

Lussemburgo

Intero territorio

Ungheria

Intero territorio

Paesi Bassi

Intero territorio

Austria

Intero territorio

Polonia

Intero territorio

Portogallo

Região Algarve: tutti i distritos

Região Autónoma dos Açores a eccezione dell'Ilha de São Miguel

Slovenia

Intero territorio

Slovacchia

Intero territorio

Finlandia

Intero territorio

Svezia

Intero territorio»;

b)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da MTBC

Stato membro ((*))

Territorio

Bulgaria

Intero territorio

Croazia

Intero territorio

Cipro

Intero territorio

Grecia

Intero territorio

Irlanda

Intero territorio

Italia

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lazio: provincia di Roma

Regione Marche: provincia di Macerata

Regione Puglia: province di Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

Regione Sardegna: provincia di Sassari

Regione Sicilia

Malta

Intero territorio

Portogallo

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Romania

Intero territorio

Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord

3)

nell'allegato IV, la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la LEB

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Croazia

Intero territorio

18 luglio 2022»;

4)

nell'allegato VII, le parti I e II sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la BVD

Stato membro

Territorio

Austria

Intero territorio

Danimarca

Intero territorio

Finlandia

Intero territorio

Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberbayern: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg;

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries.

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

Svezia

Intero territorio

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la BVD

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Germania

Bundesland Bayern:

 

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberbayern: Dachau;

 

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau;

 

le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu.

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 febbraio 2022

Irlanda

Intero territorio

18 luglio 2022»;

5)

nell'allegato VIII, parte 1, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen».


((*))  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;

((*))  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;