27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.

(2)

Il panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione. Terroristi e altri criminali sfruttano la trasformazione digitale e le nuove tecnologie, in particolare l’interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale, ad esempio celando i loro reati o la loro identità attraverso l’impiego di tecniche sempre più sofisticate. Terroristi e altri criminali hanno dimostrato di sapere adattare le loro modalità operative e sviluppare nuove attività criminali in tempi di crisi, anche facendo ricorso a strumenti che si servono della tecnologia per moltiplicare ed espandere la gamma e la portata delle loro attività criminali. Il terrorismo resta una minaccia significativa per la libertà e lo stile di vita dei cittadini dell’Unione.

(3)

Minacce in evoluzione e complesse si diffondono a livello transfrontaliero, includono una varietà di forme di criminalità, e si manifestano in gruppi organizzati a vocazione policriminale, dediti a un’ampia gamma di attività criminali. Per affrontare queste minacce transnazionali in materia di sicurezza non è sufficiente agire a livello nazionale e cooperare a livello transfrontaliero, le autorità competenti degli Stati membri hanno quindi fatto sempre più spesso ricorso al sostegno e alla competenza offerti da Europol per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Dall’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/794, l’importanza operativa dei compiti svolti da Europol è aumentata sostanzialmente. Inoltre, il diverso contesto delle minacce modifica la portata e il tipo di aiuto di cui gli Stati membri necessitano, e che si aspettano da Europol, per proteggere i cittadini.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE). Il rafforzamento del mandato di Europol dovrebbe essere equilibrato da un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall’aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione»). Per consentire a Europol di adempiere al suo mandato rafforzato, dovrebbe essere dotato di risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi.

(5)

Poiché l’Unione è esposta alle crescenti minacce di gruppi criminali organizzati e al rischio di attentati terroristici, un’efficace risposta a livello di autorità competenti deve quindi comportare la disponibilità di unità speciali d’intervento interoperative, bene addestrate e specializzate nel controllo delle situazioni di crisi provocate dall’uomo. Nell’Unione, le unità speciali d’intervento degli Stati membri cooperano sulla base della decisione 2008/617/GAI del Consiglio (3). Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno a tali unità speciali d’intervento mediante supporto tecnico e finanziario, integrando gli sforzi intrapresi dagli Stati membri.

(6)

Recentemente gli attacchi informatici su larga scala, compresi quelli provenienti da paesi terzi, hanno preso di mira soggetti sia pubblici che privati, in molte giurisdizioni dell’Unione e anche al di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento degli attacchi informatici in questione sono sostenuti dal coordinamento e dalla cooperazione fra i pertinenti interlocutori, comprese l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le autorità competenti degli Stati membri e le parti private. Per garantire una cooperazione efficace tra tutti i pertinenti interlocutori a livello dell’Unione e a livello nazionale sugli attacchi e le minacce informatici, Europol dovrebbe cooperare con l’ENISA, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze.

(7)

I criminali ad alto rischio svolgono un ruolo di comando nelle reti criminali e le loro attività criminali rappresentano un rischio elevato per la sicurezza interna dell’Unione. Per contrastare i gruppi criminali organizzati ad alto rischio e i loro leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli Stati membri a concentrare la loro risposta investigativa sull’identificazione dei membri e dei leader di tali reti, delle loro attività criminali e delle loro risorse finanziarie.

(8)

Le minacce poste dalle forme gravi di criminalità richiedono una risposta coordinata, coerente, multidisciplinare e multiagenzia. Europol dovrebbe essere in grado di facilitare e di supportare le iniziative per la sicurezza basate sull’intelligence lanciate dagli Stati membri — come la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) — volte a individuare, classificare in ordine di priorità e affrontare le minacce poste dalle forme gravi di criminalità. Europol dovrebbe essere in grado di prestare a tali iniziative supporto amministrativo, logistico, finanziario e operativo.

(9)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In quanto punto nodale di scambio di informazioni, Europol riceve e detiene informazioni preziose da paesi terzi e da organizzazioni internazionali sulle persone sospettate di essere implicate in reati che rientrano negli obiettivi di Europol. Nel quadro dei suoi obiettivi e del suo compito di fornire sostegno agli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità grave e il terrorismo, Europol dovrebbe sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol raccomandando che gli Stati membri inseriscano nel SIS segnalazioni sotto una nuova categoria di segnalazioni di informazioni nell’interesse dell’Unione («segnalazioni di informazioni»), allo scopo di mettere tali segnalazioni di informazioni a disposizione degli utenti finali del SIS. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo di comunicazione periodica per far sì che gli Stati membri ed Europol siano informati in merito all’esito della verifica e dell’analisi di tali dati e all’eventuale inserimento di informazioni nel SIS. Le modalità di cooperazione tra gli Stati membri per il trattamento di tali dati e l’inserimento di segnalazioni nel SIS, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, dovrebbero essere oggetto di un coordinamento continuo tra gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione dovrebbe precisare i criteri in base ai quali dovrebbe essere possibile per Europol formulare proposte per l’inserimento di tali segnalazioni di informazioni nel SIS.

(10)

Europol ha un importante ruolo da svolgere a sostegno del meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (7). Europol dovrebbe pertanto, su richiesta degli Stati membri, contribuire con le sue competenze, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti al meccanismo di valutazione e monitoraggio a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen.

(11)

Le valutazioni dei rischi aiutano ad anticipare le nuove tendenze e affrontare le nuove minacce derivanti dalle forme gravi di criminalità e dal terrorismo. Per aiutare la Commissione e gli Stati membri a svolgere efficaci valutazioni dei rischi, Europol dovrebbe fornire alla Commissione e agli Stati membri analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali, fatta salva la normativa dell’Unione sulla gestione dei rischi doganali.

(12)

Affinché i finanziamenti dell’Unione alla ricerca sulla sicurezza possano conseguire il loro obiettivo nell’assicurare che la ricerca sviluppi le sue piene potenzialità e possa rispondere alle necessità delle attività di contrasto, Europol dovrebbe assistere la Commissione nell’identificazione dei principali temi di ricerca e nell’elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell’Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di Europol. Ove opportuno, dovrebbe essere possibile per Europol diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione nel quadro del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione dei pertinenti organi dell’Unione. Al momento di progettare e concettualizzare le attività di ricerca e innovazione pertinenti agli obiettivi di Europol, Europol dovrebbe poter consultare, se del caso, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione. Europol dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. Europol non dovrebbe ricevere finanziamenti da un determinato programma quadro dell’Unione ove assiste la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca o nell’elaborazione e attuazione di tale programma. È importante che Europol possa fare affidamento sulla fornitura di finanziamenti, affinché possa aiutare gli Stati membri e la Commissione nel settore della ricerca e dell’innovazione.

(13)

L’Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti. A tal fine, il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione. Gli investimenti esteri diretti nelle tecnologie emergenti meritano particolare attenzione in quanto possono avere implicazioni significative per la sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare quando tali tecnologie vengono utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto della partecipazione di Europol nel monitoraggio delle tecnologie emergenti e del suo coinvolgimento nello sviluppo di nuove modalità di utilizzo di tali tecnologie a fini di contrasto, in particolare attraverso il suo laboratorio per l’innovazione e attraverso il polo d’innovazione dell’UE per la sicurezza interna, Europol dispone di ampie conoscenze in merito alle opportunità offerte da tali tecnologie e ai rischi associati al loro utilizzo. Dovrebbe pertanto essere possibile sostenere gli Stati membri nel controllo di investimenti esteri diretti nell’Unione e dei relativi rischi per la sicurezza riguardanti imprese che forniscono tecnologie, compresi software, usate da Europol per prevenire o indagare su forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol ovvero tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate per agevolare il terrorismo. In tale contesto, le competenze di Europol dovrebbero sostenere il controllo degli investimenti esteri diretti e dei relativi rischi per la sicurezza. In particolare, è opportuno considerare se l’investitore estero è già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza, se sussiste un rischio grave che l’investitore estero svolga attività illegali o criminali e se l’investitore estero è controllato direttamente o indirettamente dal governo di un paese terzo, anche mediante sovvenzioni.

(14)

Europol fornisce competenze specializzate per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Su richiesta di uno Stato membro, il personale Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno operativo, in operazioni e indagini, alle autorità competenti di tale Stato membro, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni e fornendo supporto forense e tecnico nelle operazioni e nelle indagini, anche nel contesto di squadre investigative comuni. Su richiesta di uno Stato membro, il personale Europol dovrebbe essere autorizzato a essere presente all’atto dell’esecuzione di misure investigative in tale Stato membro. Il personale Europol non dovrebbe avere il potere di eseguire misure investigative.

(15)

Uno degli obiettivi di Europol è sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Per rafforzare tale sostegno, il direttore esecutivo di Europol («direttore esecutivo») dovrebbe poter proporre alle autorità competenti di uno Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un’indagine su una forma di criminalità che riguardi solo tale Stato membro ma che leda un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Europol dovrebbe informare Eurojust e, se del caso, la Procura europea («EPPO») istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9) di tali proposte.

(16)

La divulgazione dell’identità e di alcuni dati personali di persone sospettate o condannate che sono ricercate in base a una decisione giudiziaria nazionale, aumenta le possibilità dello Stato membro di localizzare e arrestare tali persone. Per sostenere gli Stati membri nella localizzazione e arresto di tali individui, Europol dovrebbe poter pubblicare sul proprio sito web informazioni sui latitanti più ricercati d’Europa per quanto riguarda reati nell’ambito degli obiettivi di Europol. Allo stesso fine, Europol dovrebbe agevolare la comunicazione di informazioni su tali persone agli Stati membri e a Europol da parte dei cittadini.

(17)

Europol dovrebbe poter trattare i dati personali, una volta accertato che tali dati rientrano nei suoi obiettivi, nei quattro scenari seguenti. Nel primo scenario, i dati personali ricevuti sono relativi a una delle categorie di interessati elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/794 («allegato II»). Nel secondo scenario, i dati personali ricevuti sono costituiti da dati investigativi che contengono dati che non riguardano una delle categorie di interessati elencate nell’allegato II ma che sono stati forniti, in seguito a una richiesta di sostegno a Europol per un’indagine penale specifica, da parte di uno Stato membro, dall’EPPO, da Eurojust o da un paese terzo, a condizione che tale Stato membro, l’EPPO, Eurojust o tale paese terzo siano autorizzati a trattare tali dati investigativi conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale. In tale scenario, Europol dovrebbe essere in grado di trattare tali dati investigativi fintantoché ciò contribuisce a tale indagine penale specifica. Nel terzo scenario, i dati personali ricevuti potrebbero non riguardare le categorie di interessati elencate nell’allegato II e potrebbero non essere stati forniti in seguito a una richiesta di sostegno a Europol per un’indagine penale specifica. In questo caso, dovrebbe essere possibile per Europol verificare se tali dati personali riguardano una di tali categorie di interessati. Nel quarto scenario, i dati personali ricevuti sono stati presentati per progetti di ricerca e innovazione che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II.

(18)

Conformemente all’articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), se del caso e nella misura del possibile, Europol opera una chiara distinzione tra i dati personali che riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II.

(19)

Qualora gli Stati membri si avvalgano dell’infrastruttura di Europol per scambiare dati personali relativi a forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, quest’ultima non dovrebbe avere accesso a tali dati e dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725. In tali casi Europol dovrebbe essere in grado di processare i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II. Qualora gli Stati membri si avvalgano dell’infrastruttura di Europol per scambiare dati personali relativi a forme di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol e qualora concedano a Europol l’accesso a tali dati, gli obblighi connessi alle categorie di interessati elencate nell’allegato II dovrebbero applicarsi a qualsiasi altro trattamento di tali dati da parte di Europol.

(20)

Nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, Europol dovrebbe poter verificare se i dati personali ricevuti nel contesto della prevenzione e della lotta contro forme di criminalità rientranti nell’ambito dei suoi obiettivi riguardano una delle categorie di interessati elencate nell’allegato II. Europol dovrebbe pertanto poter effettuare un’analisi preliminare dei dati personali ricevuti al solo scopo di determinare se riguardino queste categorie raffrontandoli con i dati personali già in suo possesso, senza svolgere ulteriori analisi di tali dati personali. Tale analisi preliminare dovrebbe avvenire separatamente e prima del trattamento dei dati da parte di Europol a fini di controlli incrociati, analisi strategiche, analisi operative o scambi di informazioni e dopo che Europol ha stabilito che i dati in questione sono pertinenti e necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. Una volta che Europol ha accertato che tali dati personali riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II, Europol dovrebbe poter trattare tali dati personali a fini di controlli incrociati, analisi strategiche, analisi operative o scambi di informazioni. Se Europol conclude che i dati personali in questione non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II, dovrebbe cancellare tali dati.

(21)

La categorizzazione dei dati personali in una determinata serie di dati può cambiare nel corso del tempo se nell’ambito delle indagini penali emergono nuove informazioni, ad esempio in relazione a ulteriori persone sospettate. Per tale motivo Europol dovrebbe essere autorizzata a trattare i dati personali se è strettamente necessario e proporzionato al fine di determinare le categorie di interessati a cui si riferiscono i dati in questione per un periodo fino a 18 mesi a decorrere dal momento in cui Europol verifica che tali dati rientrano tra i suoi obiettivi. Europol dovrebbe poter prorogare il termine, fino a un massimo di tre anni, in casi debitamente giustificati e a condizione che tale proroga sia necessaria e proporzionata. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dovrebbe essere informato della proroga. Qualora il trattamento dei dati personali ai fini della determinazione delle categorie di interessati non sia più necessario e giustificato, e in ogni caso una volta decorso il periodo massimo di trattamento, Europol dovrebbe cancellare i dati personali.

(22)

La quantità di dati raccolti nell’ambito di indagini penali è sempre più consistente e le serie di dati sono diventate più complesse. Gli Stati membri sottopongono serie di dati ampie e complesse a Europol, alla quale richiedono lo svolgimento di analisi operative per identificare collegamenti con reati diversi da quello che rappresenta l’oggetto dell’indagine nell’ambito della quale sono state raccolte e con altri criminali in altri Stati membri e al di fuori dell’Unione. Dal momento che Europol può individuare tali collegamenti transfrontalieri in misura più efficace degli Stati membri solo con le loro analisi dei dati, Europol dovrebbe essere in grado di sostenere le indagini penali degli Stati membri trattando tali serie di dati ampie e complesse per identificare i collegamenti transfrontalieri a condizione che siano soddisfatte le rigorose norme e garanzie stabilite dal presente regolamento. Ove necessario per contribuire efficacemente a un’indagine penale specifica in uno Stato membro, Europol dovrebbe poter trattare i dati investigativi che le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a trattare nell’ambito di tale indagine penale specifica conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto nazionale e successivamente fornite a Europol. Ciò si applica anche ai dati personali nel caso in cui uno Stato membro non sia stato in grado di accertare se tali dati riguardino le categorie di interessati elencate nell’allegato II. Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust fornisca a Europol dati investigativi e chieda l’aiuto dell’Europol per un’indagine penale specifica in corso, Europol dovrebbe poter trattare tali dati per il tempo in cui sostiene tale indagine penale specifica, in conformità delle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

(23)

Per assicurare che qualsiasi trattamento di dati svolto nel contesto di un’indagine penale sia necessario e proporzionato, nel sottoporre dati investigativi a Europol gli Stati membri dovrebbero garantire l’osservanza del diritto dell’Unione e del diritto nazionale. Quando trasmettono dati investigativi a Europol per chiedere l’aiuto dell’Agenzia per un’indagine penale specifica, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione la portata e la complessità del trattamento dei dati in questione come pure la tipologia e l’importanza delle indagini. È opportuno che gli Stati membri informino Europol quando, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto nazionale, non sono più autorizzati a trattare i dati nell’ambito dell’indagine penale specifica in corso in questione. Qualora valuti l’impossibilità di sostenere un’indagine penale specifica in corso senza trattare tali dati personali, Europol dovrebbe trattare solamente i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II. Europol dovrebbe documentare tale valutazione. Europol dovrebbe inoltre conservare tali dati mantenendo una separazione funzionale da altri dati, e dovrebbe trattarli solo se necessario per il suo sostegno all’indagine penale specifica in corso in questione, come nel caso di una nuova ipotesi investigativa.

(24)

Europol dovrebbe anche poter trattare i dati personali necessari per il suo sostegno a un’indagine penale specifica in uno o più Stati membri se tali dati sono forniti da un paese terzo, a condizione che: il paese terzo sia oggetto di una decisione di adeguatezza in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («decisione di adeguatezza»); un accordo internazionale con tale paese terzo sia stato concluso dall’Unione ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) («accordo internazionale»), che comprenda il trasferimento di dati personali a fini di contrasto; un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali sia stato concluso tra Europol e il paese terzo prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/794 («accordo di cooperazione»); garanzie adeguate per la protezione dei dati personali siano fornite in uno strumento giuridicamente vincolante o Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che tali garanzie esistono in tale paese terzo e a condizione che il paese terzo abbia ottenuto i dati nell’ambito di un’indagine penale, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto penale nazionale. Qualora un paese terzo fornisca a Europol dati investigativi, Europol dovrebbe verificare che la quantità di dati personali non sia manifestamente sproporzionata rispetto all’indagine penale specifica sostenuta da Europol nello Stato membro interessato e, nella misura del possibile, che non sussistano elementi oggettivi indicanti che i dati investigativi sono stati ottenuti nel paese terzo in palese violazione dei diritti fondamentali. Qualora Europol concluda che tali condizioni non sono soddisfatte, non dovrebbe trattare i dati, bensì cancellarli. Qualora un paese terzo fornisca a Europol dati investigativi, il responsabile della protezione dei dati di Europol dovrebbe poter notificare il GEPD, se del caso.

(25)

Per garantire che uno Stato membro possa utilizzare le relazioni analitiche di Europol nell’ambito di un procedimento giudiziario facente seguito a un’indagine penale, l’Agenzia dovrebbe poter conservare i relativi dati investigativi su richiesta di tale Stato membro, dell’EPPO o di Eurojust allo scopo di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale. Europol dovrebbe conservare tali dati mantenendo una separazione funzionale da altri dati e solo fintantoché nello Stato membro è in corso il procedimento giudiziario collegato all’indagine penale in questione. Inoltre, è necessario garantire l’accesso delle autorità giudiziarie competenti così come i diritti della difesa, in particolare il diritto di avere accesso delle persone sospettate o accusate o dei loro difensori ai documenti del caso. A tal fine, Europol dovrebbe registrare tutte le prove e i metodi con cui tali prove sono state prodotte o ottenute da Europol in modo da consentire un controllo effettivo delle prove da parte della difesa.

(26)

Europol dovrebbe poter trattare i dati personali ricevuti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che non riguardano una delle categorie di interessati elencate nell’allegato II, conformemente al presente regolamento, in due scenari. Nel primo scenario, Europol dovrebbe essere in grado di trattare tali dati personali a sostegno di un’indagine penale o per garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, a condizione che le condizioni di cui alle disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali ricevuti a sostegno di un’indagine penale siano rispettate. Nel secondo scenario, Europol dovrebbe anche essere in grado di verificare se tali dati personali riguardano una delle categorie di interessati elencate nell’allegato II effettuando un’analisi preliminare di tali dati personali per un periodo fino a 18 mesi dalla data del ricevimento iniziale dei dati da parte di Europol o, in casi giustificati e previa autorizzazione del GEPD, per un periodo più lungo. La durata massima del trattamento dei dati personali ai fini dell’analisi preliminare non dovrebbe essere superiore a tre anni dalla data del ricevimento iniziale dei dati da parte di Europol.

(27)

I casi transfrontalieri di criminalità grave o di terrorismo richiedono una stretta cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Europol fornisce strumenti per sostenere tale cooperazione nelle indagini, in particolare attraverso lo scambio di informazioni. Per rafforzare ulteriormente tale cooperazione in indagini penali specifiche per mezzo di analisi operative congiunte, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli altri Stati membri di accedere direttamente alle informazioni da essi fornite ad Europol, ferme restando le eventuali limitazioni generali o specifiche da essi indicate sull’accesso a tali informazioni. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell’ambito di analisi operative congiunte dovrebbe avvenire nel rispetto del presente regolamento e della direttiva (UE) 2016/680.

(28)

Europol e l’EPPO dovrebbero stipulare un accordo di lavoro che definisca le modalità della loro cooperazione, tenendo debitamente conto delle loro rispettive competenze. Europol dovrebbe lavorare a stretto contatto con l’EPPO e, su richiesta di questa, dovrebbe sostenerne attivamente le indagini, anche fornendo supporto analitico e informazioni rilevanti, Europol dovrebbe inoltre cooperare con l’EPPO, dal momento in cui questa riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti. Europol dovrebbe comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. Per rafforzare la cooperazione operativa tra Europol e l’EPPO, Europol dovrebbe consentire a quest’ultima di avere accesso ai dati detenuti da Europol, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit») che informi solamente Europol in caso di riscontro positivo, in conformità del presente regolamento, comprese le eventuali limitazioni indicate dall’entità che ha fornito le informazioni a Europol. Se le informazioni sono oggetto di una limitazione indicata da uno Stato membro, Europol dovrebbe informare tale Stato membro affinché si conformi agli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939. Lo Stato membro interessato dovrebbe successivamente informare l’EPPO conformemente alla propria procedura nazionale. Alla cooperazione di Europol con l’EPPO dovrebbero applicarsi le norme sulla trasmissione dei dati personali agli organismi dell’Unione di cui al presente regolamento. Europol dovrebbe inoltre essere in grado di assistere l’EPPO nelle indagini con analisi di serie di dati ampie e complesse, nel rispetto delle misure di salvaguardia e delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento.

(29)

Europol dovrebbe cooperare strettamente con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per individuare i casi di frode, di corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine Europol dovrebbe trasmettere senza indugio all’OLAF ogni informazione in relazione alla quale Ufficio europeo per la lotta antifrode potrebbe esercitare la propria competenza. Alla cooperazione di Europol con l’OLAF dovrebbero applicarsi le norme sulla trasmissione dei dati personali agli organismi dell’Unione di cui al presente regolamento.

(30)

Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano collegamenti che vanno fuori dell’Unione. Europol può scambiare dati personali con i paesi terzi salvaguardando al tempo stesso la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Se è essenziale per le indagini su uno specifico reato che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol, il direttore esecutivo dovrebbe poter autorizzare, caso per caso, una categoria di trasferimenti di dati personali a paesi terzi qualora tale categoria di trasferimenti riguardi la medesima situazione specifica, comprenda le stesse categorie di dati personali e le stesse categorie di interessati, sia necessaria e proporzionata ai fini dell’indagine dello specifico reato e soddisfi tutti i requisiti del presente regolamento. Per i singoli trasferimenti rientranti in una categoria di trasferimenti dovrebbe essere possibile comprendere solo alcune delle categorie di dati personali e categorie di interessati il cui trasferimento è autorizzato dal direttore esecutivo. Dovrebbe inoltre essere possibile autorizzare una categoria di trasferimenti di dati personali nelle situazioni specifiche seguenti: qualora il trasferimento di dati personali sia necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona; qualora il trasferimento di dati personali sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; qualora il fine del trasferimento dei dati personali sia quello di salvaguardare legittimi interessi dell’interessato; o, in singoli casi, sia per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all’indagine, all’accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all’esecuzione di una specifica sanzione penale.

(31)

I trasferimenti che non sono basati sull’autorizzazione del direttore esecutivo, su una decisione di adeguatezza, su un accordo internazionale o su un accordo di cooperazione dovrebbero essere consentiti solo qualora siano fornite garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante o qualora Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che esistano tali garanzie. Ai fini di tale valutazione Europol dovrebbe poter tener conto degli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi che consentono lo scambio di dati personali, e se il trasferimento di dati personali deve essere soggetto a obblighi di riservatezza e al principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. Oltre a ciò, è importante che Europol consideri se i dati personali possano essere utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano. Europol dovrebbe poter richiedere garanzie supplementari.

(32)

Per aiutare gli Stati membri nella cooperazione con le parti private che detengono informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, Europol dovrebbe poter ricevere dati personali da parti private e, in casi specifici ove necessario e proporzionato, scambiare con esse dati personali.

(33)

I criminali si avvalgono sempre più frequentemente dei servizi offerti da parti private per comunicare e per svolgere attività illecite. Gli autori di reati sessuali sfruttano i minori e condividono sulle piattaforme online in tutto il mondo fotografie e video che costituiscono materiale pedopornografico oppure li scambiano con altre persone attraverso servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. I terroristi utilizzano i servizi offerti da fornitori online per reclutare volontari, pianificare e coordinare attentati e fare propaganda. I criminali informatici approfittano della digitalizzazione delle nostre società e della mancanza di alfabetizzazione e di altre competenze digitali del pubblico in generale utilizzando tecniche di phishing e di ingegneria sociale per commettere altri tipi di reati informatici come truffe online, attacchi ransomware e frodi nei pagamenti. Come conseguenza del maggior uso dei servizi online da parte dei criminali, le parti private detengono quantità sempre maggiori di dati personali, compresi dati relativi agli abbonati, al traffico e al contenuto, che sono potenzialmente rilevanti per le indagini penali.

(34)

Dato che internet non ha frontiere, è possibile che il fornitore di servizi online e l’infrastruttura digitale in cui sono conservati i dati personali siano ciascuno soggetti a giurisdizioni nazionali diverse, o nell’Unione o al di fuori di essa. Le parti private possono quindi essere in possesso di serie di dati che sono rilevanti ai fini delle attività di contrasto e che contengono dati personali che rientrano nelle competenze di più giurisdizioni, così come dati personali che non possono facilmente essere attribuiti a una giurisdizione specifica. Per le autorità competenti degli Stati membri può essere difficile analizzare efficacemente, con soluzioni a livello nazionale, tali serie di dati multigiurisdizionali o non attribuibili. Inoltre, al momento non esiste un punto di contatto unico per le parti private che decidono di condividere in modo lecito e volontario le serie di dati in loro possesso con le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, Europol dovrebbe disporre di misure volte ad agevolare la cooperazione delle parti private, anche per quanto concerne lo scambio di informazioni.

(35)

Per garantire che le parti private dispongano di un punto di contatto a livello dell’Unione per fornire lecitamente e volontariamente serie di dati multigiurisdizionali o serie di dati non facilmente attribuibili ad una o più specifiche giurisdizioni, Europol dovrebbe poter ricevere i dati personali direttamente dalle parti private allo scopo di fornire agli Stati membri le informazioni necessarie per stabilire la competenza giurisdizionale e indagare sui reati in questione nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, in conformità del presente regolamento. Tale informazione può comprendere relazioni concernenti contenuti moderati per i quali si possa ragionevolmente presumere che siano collegati alle attività criminali che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

(36)

Per garantire che gli Stati membri ricevano le informazioni necessarie per l’avvio di indagini volte a prevenire e a combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo senza indebito ritardo, Europol dovrebbe poter trattare e analizzare serie di dati personali allo scopo di individuare le unità nazionali interessate e di inoltrare a tali unità nazionali i dati personali ed eventuali risultati delle sue analisi e le verifiche di tali dati che sono pertinenti al fine di stabilire la competenza giurisdizionale e per indagare sui reati in questione nell’ambito delle rispettive giurisdizioni. Europol dovrebbe inoltre poter trasmettere i dati personali e i risultati delle sue analisi e le verifiche di tali dati che sono pertinenti al fine di stabilire la competenza giurisdizionale a punti di contatto o autorità dei paesi terzi interessati oggetto di una decisione di adeguatezza o con cui sia stato concluso un accordo internazionale o un accordo di cooperazione o che fornisca garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, o Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che esistano tali garanzie in tali paesi terzi. Qualora il paese terzo interessato non sia oggetto di una decisione di adeguatezza, o non sia parte di un accordo internazionale o di un accordo di cooperazione o in assenza di uno strumento giuridicamente vincolante, o qualora Europol abbia determinato che tali garanzie non esistono, Europol dovrebbe poter trasferire i risultati della sua analisi e verifica di tali dati al paese terzo in questione in conformità del presente regolamento.

(37)

In conformità del regolamento (UE) 2016/794, in alcuni casi e fatte salve talune condizioni, può essere necessario e proporzionato che Europol trasferisca dati personali a parti private che non sono stabilite nell’Unione o in un paese terzo oggetto di decisione di adeguatezza o con il quale sia stato concluso un accordo internazionale o un accordo di cooperazione o dove garanzie adeguate per la protezione dei dati personali non siano fornite in uno strumento giuridicamente vincolante, o Europol abbia determinato che non sussistano garanzie adeguate. In tali casi, il trasferimento dovrebbe essere subordinato all’autorizzazione preventiva del direttore esecutivo.

(38)

Per poter identificare tutte le unità nazionali interessate, Europol dovrebbe poter informare le parti private nel caso in cui le informazioni fornite da queste ultime siano insufficienti e non le consentano un’adeguata identificazione di tali unità nazionali. Questo consentirebbe a tali parti private di verificare se è nel loro interesse scambiare informazioni complementari con essa e se è lecito farlo. A tal fine, Europol dovrebbe essere in grado di comunicare alle parti private quali siano le informazioni mancanti, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al solo scopo di identificare le unità nazionali interessate. Ai trasferimenti di informazioni da Europol a parti private dovrebbero applicarsi speciali garanzie qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo oggetto di decisione di adeguatezza o con il quale sia stato concluso un accordo internazionale o un accordo di cooperazione, o dove garanzie adeguate per la protezione dei dati personali non siano fornite in uno strumento giuridicamente vincolante, o Europol abbia determinato che non sussistano garanzie adeguate.

(39)

Se gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali o le parti private condividono con Europol serie di dati multigiurisdizionali o serie di dati non attribuibili ad una o più giurisdizioni specifiche, è possibile che tali serie di dati siano collegate a dati personali detenuti da parti private. In tali scenari, dovrebbe essere possibile per Europol inviare una richiesta agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, affinché ottengano i dati personali tenuti da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel territorio di tali Stati membri. Tale richiesta dovrebbe essere presentata solo laddove sia necessario ottenere informazioni aggiuntive da tali parti private per identificare le unità nazionali interessate. La richiesta dovrebbe essere motivata e quanto più possibile precisa. I pertinenti dati personali, che dovrebbero essere quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato ai fini dell’identificazione delle unità nazionali coinvolte, dovrebbero essere forniti a Europol in conformità del diritto applicabile degli Stati membri in questione. Le autorità competenti degli Stati membri coinvolti dovrebbero valutare la richiesta di Europol e decidere, conformemente al rispettivo diritto nazionale, se accoglierla. Nel trattare le richieste delle autorità competenti degli Stati membri, qualsiasi trattamento di dati da parte di parti private dovrebbe rimanere soggetto alle norme applicabili, in particolare con riguardo alla protezione dei dati. Le parti private dovrebbero fornire alle autorità competenti degli Stati membri i dati richiesti in vista dell’ulteriore trasmissione a Europol. In molti casi, è possibile che gli Stati membri coinvolti possano non essere in grado di stabilire alcun altro collegamento con la loro giurisdizione se non il fatto che la parte privata in possesso dei dati pertinenti è stabilita o ha un rappresentante legale in tale giurisdizione. A prescindere dal fatto che abbiano giurisdizione sul reato specifico, gli Stati membri dovrebbero in ogni caso provvedere affinché le autorità competenti possano ottenere dati personali da parti private al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, nel pieno rispetto delle garanzie procedurali ai sensi del proprio diritto nazionale.

(40)

La conservazione da parte di Europol dei dati personali ricevuti direttamente da parti private dovrebbe essere soggetta a limiti temporali per garantire che essa non si protragga per un arco di tempo superiore a quanto necessario per identificare le unità nazionali interessate. Una volta che Europol ha esperito tutti i mezzi a sua disposizione per identificare le unità nazionali interessate e non può ragionevolmente ritenere di individuarne altre, la conservazione dei dati personali in questione non è più necessaria e proporzionata ai fini dell’identificazione delle unità nazionali interessate. Europol dovrebbe cancellare i dati personali entro quattro mesi dalla loro ultima trasmissione o dall’ultimo trasferimento a un’unità nazionale o a un punto di contatto di un paese terzo o a un’autorità di un paese terzo, a meno che in conformità del diritto dell’Unione e nazionale entro tale termine un’unità nazionale, un punto di contatto o un’autorità interessata non li trasmettano nuovamente a Europol come loro dati. Se i dati personali nuovamente trasmessi facevano parte di una serie più ampia di dati personali, Europol dovrebbe conservare solo quelli che sono stati nuovamente trasmessi da un’unità nazionale, un punto di contatto o un’autorità interessata.

(41)

La cooperazione fra Europol e le parti private non dovrebbe costituire un doppione delle attività delle unità di informazione finanziaria (FIU) istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), né dovrebbe interferire con esse, e dovrebbe riguardare solo le informazioni che non vengono già fornite alle FIU ai sensi di tale direttiva. Europol dovrebbe continuare a cooperare con le FIU in particolare tramite le unità nazionali.

(42)

Europol dovrebbe poter apportare il sostegno necessario all’interazione fra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private, in particolare fornendo l’infrastruttura necessaria per tale interazione, ad esempio quando le autorità competenti degli Stati membri segnalano contenuti terroristici online, inviano ordini di rimozione concernenti tali contenuti ai fornitori di servizi online a norma del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o si scambiano informazioni con le parti private nel contesto di attacchi informatici. Quando gli Stati membri si avvalgono dell’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che rientrano nell’ambito dei suoi obiettivi, Europol non dovrebbe avere accesso a tali dati. Europol dovrebbe assicurare con mezzi tecnici che tale infrastruttura sia strettamente limitata a fornire un canale per le suddette interazioni tra autorità competenti degli Stati membri e una parte privata e che offra tutte le necessarie garanzie contro l’accesso di una parte privata a qualsiasi altra informazione nei sistemi di Europol che non sia connessa allo scambio con tale parte privata.

(43)

Gli attacchi terroristici scatenano la diffusione su larga scala, attraverso le piattaforme online, di contenuti terroristici che ritraggono un danno alla vita o all’integrità fisica o che richiamano un danno imminente alla vita o all’integrità fisica, consentendo in tal modo ai terroristi di esaltare il terrorismo, di fornire addestramento a fini terroristici e, in ultima analisi, di radicalizzare e reclutare altre persone. Inoltre, il maggiore utilizzo di Internet per registrare o condividere materiale pedopornografico perpetua il danno nei confronti delle vittime, poiché il materiale può essere facilmente moltiplicato e distribuito. Per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol, quest’ultima dovrebbe poter sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare efficacemente la diffusione di contenuti terroristici nel contesto di situazioni di crisi online derivanti da fatti in corso o recenti del mondo reale, nonché la diffusione di materiale pedopornografico online, e sostenere le azioni dei fornitori di servizi online conformemente ai loro obblighi a norma del diritto dell’Unione nonché le azioni volontarie. A tal fine, Europol dovrebbe poter scambiare pertinenti dati personali, comprese firme digitali uniche e non riconvertibili («hash»), indirizzi IP o URL relativi a tali contenuti, con parti private stabilite nell’Unione o in un paese terzo che è oggetto di una decisione di adeguatezza oppure, in mancanza di tale decisione, con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale o un accordo sulla cooperazione, o che fornisca garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante o Europol determini, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali, che esistano tali garanzie in tale paese terzo. Tali scambi di dati personali dovrebbero avvenire solo allo scopo di rimuovere contenuti terroristici e materiale pedopornografico online, in particolare qualora la moltiplicazione esponenziale e la viralità di tali contenuti e materiali tra vari fornitori di servizi online siano prevedibili. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un divieto per uno Stato membro di utilizzare gli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE) 2021/784 come strumento per contrastare i contenuti terroristici online.

(44)

Al fine di evitare una duplicazione degli sforzi e possibili interferenze con le indagini nonché ridurre al minimo l’onere per i prestatori di servizi di hosting interessati, Europol dovrebbe assistere le autorità competenti degli Stati membri e scambiare informazioni e cooperare con esse in merito alla trasmissione e al trasferimento di dati personali a parti private per affrontare le situazioni di crisi online e la diffusione online di materiale pedopornografico online.

(45)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Benché il regolamento (UE) 2018/1725 si applichi al trattamento, da parte di Europol, di dati personali amministrativi che non sono collegati a indagini penali, quali i dati relativi al personale, l’articolo 3, punto 2), e il capo IX di tale regolamento, che disciplinano il trattamento dei dati personali, non si applicano al momento a Europol. Per garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbe applicarsi a Europol ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, e dovrebbe essere integrato da specifiche disposizioni per i trattamenti specifici che Europol dovrebbe effettuare ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Pertanto, i poteri di controllo del GEPD sulle operazioni di trattamento di Europol dovrebbero essere rafforzati, in linea con i pertinenti poteri applicabili al trattamento dei dati personali amministrativi che si applicano a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione a norma del capo VI del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, se Europol tratta i dati personali a fini operativi, il GEPD dovrebbe poter richiedere a Europol di assicurarsi che i trattamenti siano conformi al presente regolamento, e ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, un paese terzo o un’organizzazione internazionale e dovrebbe poter imporre una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza da parte di Europol.

(46)

Il trattamento dei dati ai fini del presente regolamento potrebbe comportare il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Il trattamento di fotografie non dovrebbe essere considerato sistematicamente come un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché le fotografie rientrano nella definizione di dati biometrici ai sensi dell’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1725 soltanto se trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consenta l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica.

(47)

Il meccanismo di consultazione preventiva che coinvolge il GEPD previsto dal Regolamento (UE) 2018/1725 è un’importante salvaguardia per nuovi tipi di trattamento. Tale meccanismo, tuttavia, non dovrebbe valere per singole e specifiche attività operative, come i progetti di analisi operativa, ma per l’uso di nuovi sistemi informatici ai fini del trattamento di dati personali ed eventuali modifiche sostanziali a tali sistemi che presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Il termine entro cui il GEPD dovrebbe essere tenuto a presentare il parere scritto del su tali consultazioni non dovrebbe poter essere sospeso. In caso di attività di trattamento che rivestono notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol e che sono particolarmente urgenti, dovrebbe essere possibile per Europol, in via eccezionale, iniziare il trattamento già dopo l’avvio della consultazione preventiva, anche se il termine per la presentazione del parere scritto del GEPD non è ancora scaduto. Tale urgenza può sorgere in situazioni di notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol quando il trattamento è necessario per prevenire e combattere una minaccia immediata riguardante un reato che rientra negli obiettivi di Europol e per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona. Il responsabile della protezione dei dati di Europol dovrebbe partecipare alla valutazione dell’urgenza e della necessità di tale trattamento prima della scadenza del termine entro il quale il GEPD deve rispondere alla consultazione preventiva. Il responsabile della protezione dei dati di Europol dovrebbe sovrintendere a tale trattamento. Il GEPD dovrebbe poter esercitare i suoi poteri in relazione a tale trattamento.

(48)

Date le sfide poste dal rapido sviluppo tecnologico e dallo sfruttamento delle nuove tecnologie da parte di terroristi e altri criminali alla sicurezza dell’Unione, le autorità competenti degli Stati membri devono rafforzare le loro capacità tecnologiche per individuare, proteggere e analizzare i dati necessari per lo svolgimento di indagini sui reati. Europol dovrebbe essere in grado di aiutare gli Stati membri nell’uso delle tecnologie emergenti nonché nell’esame di nuovi approcci e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche comuni con cui gli Stati membri possano prevenire e combattere meglio le forme di criminalità che rientrano negli obiettivi di Europol. Al contempo, Europol dovrebbe garantire che lo sviluppo, l’utilizzo e l’impiego delle nuove tecnologie siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, correttezza e rendicontabilità, non ledano i diritti e le libertà fondamentali e siano conformi al diritto dell’Unione. A tal fine, Europol dovrebbe poter svolgere progetti di ricerca e di innovazione nelle materie contemplate dal presente regolamento, nell’ambito del quadro generale per i progetti di ricerca e innovazione stabilito dal consiglio di amministrazione in un documento vincolante. Tale documento dovrebbe essere aggiornato, ove opportuno, e messo a disposizione del GEPD. Dovrebbe essere possibile per tali progetti includere il trattamento di dati personali purché siano soddisfatte determinate condizioni ossia che il trattamento dei dati personali è strettamente necessario, l’obiettivo del progetto in questione non può essere raggiunto facendo ricorso a dati non personali, come i dati sintetici o anonimi, ed è assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la non discriminazione.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali a fini di ricerca e innovazione dovrebbe essere consentito solo se strettamente necessario. Data la natura sensibile di tale trattamento, dovrebbero essere applicate garanzie adeguate supplementari, tra cui la pseudonimizzazione. Al fine di prevenire distorsioni nel processo decisionale algoritmico, Europol dovrebbe essere autorizzata a trattare dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II. Europol dovrebbe conservare le registrazioni di tutti i trattamenti di dati personali nel contesto dei suoi progetti di ricerca e innovazione solo allo scopo di verificare l’esattezza dei risultati del trattamento dei dati e solo per il tempo necessario a tal fine. Le disposizioni relative allo sviluppo di nuovi strumenti da parte di Europol non dovrebbero costituire una base giuridica per il loro impiego a livello dell’Unione o a livello nazionale. Per stimolare l’innovazione e rafforzare le sinergie in materia di progetti di ricerca e innovazione, è importante che Europol intensifichi la cooperazione con le pertinenti reti di operatori degli Stati membri e altre agenzie dell’Unione nell’ambito delle rispettive competenze in tale ambito e sostenere le altre forme di cooperazione correlate, come il supporto di segreteria al «polo UE di innovazione per la sicurezza interna» quale rete collaborativa di laboratori per l’innovazione.

(49)

Europol dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell’assistere gli Stati membri a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, di cui beneficino le autorità competenti degli Stati membri in tutta l’Unione. Tale assistenza dovrebbe essere fornita nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, compresa la non discriminazione. Europol dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo e la diffusione di un’intelligenza artificiale etica, affidabile e antropocentrica, che è soggetta a solide garanzie in termini di protezione, sicurezza, trasparenza, spiegabilità e diritti fondamentali.

(50)

Prima dell’avvio dei suoi progetti di ricerca e innovazione che comportano il trattamento di dati personali, Europol dovrebbe informare il GEPD. Europol dovrebbe altresì informare o consultare il suo consiglio di amministrazione, in conformità con taluni criteri da stabilire in pertinenti orientamenti. Europol non dovrebbe trattare dati a fini di progetti di ricerca e innovazione senza il consenso dello Stato membro, dell’organo dell’Unione, del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che li ha trasmessi a Europol, a meno che lo Stato membro, organo dell’Unione, paese terzo o organizzazione internazionale non abbia concesso la sua autorizzazione preventiva a tale trattamento per tali fini. Per ciascun progetto Europol dovrebbe effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati, onde garantire il pieno rispetto del diritto della stessa e di tutti gli altri diritti e libertà fondamentali degli interessati. La valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati dovrebbe includere una valutazione dell’opportunità, della necessità e della proporzionalità dei dati personali da trattare per la specifica finalità del progetto, compreso il requisito della minimizzazione dei dati, nonché una valutazione delle eventuali distorsioni nei risultati e nei dati personali da trattare per la specifica finalità del progetto, così come le misure previste per affrontare tali rischi. Lo sviluppo di nuovi strumenti da parte di Europol non dovrebbe pregiudicare la base giuridica, compresi i motivi per il trattamento dei dati personali interessati, che sarebbe successivamente necessaria per il loro impiego a livello dell’Unione o nazionale.

(51)

Dotare Europol di strumenti e capacità supplementari significa rafforzare il controllo democratico e l’obbligo di rendicontabilità dell’Agenzia. Il controllo parlamentare congiunto costituisce un elemento importante del monitoraggio politico delle attività di Europol. Per consentire un efficace monitoraggio politico delle modalità con cui Europol utilizza gli strumenti e le capacità supplementari che le sono attribuiti a norma del presente regolamento, l’Agenzia dovrebbe fornire ogni anno al gruppo di controllo parlamentare congiunto e agli Stati membri informazioni dettagliate sullo sviluppo, l’uso e l’efficacia di tali strumenti e capacità supplementari e sui relativi risultati, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e innovazione nonché alle nuove attività o alla costituzione di nuovi centri specializzati all’interno di Europol. Inoltre, è opportuno che due rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, di cui un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante dei parlamenti nazionali, in modo da riflettere le due componenti costitutive del gruppo, siano invitati ad almeno due riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione all’anno per confrontarsi con esso a nome del gruppo e discutere della relazione annuale di attività consolidata, del documento unico di programmazione e del bilancio annuale, delle interrogazioni e risposte scritte del gruppo, nonché delle relazioni esterne e dei partenariati, nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del consiglio di amministrazione e del gruppo di controllo parlamentare congiunto a norma del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione, insieme ai rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, dovrebbe essere in grado di stabilire altre questioni di interesse politico da discutere. In linea con il ruolo di supervisione del gruppo di controllo parlamentare congiunto, i due rappresentanti di quest’ultimo non dovrebbero avere diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione. Le attività di ricerca e innovazione in programma dovrebbero essere indicate nel documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol ed essere trasmesse al gruppo di controllo parlamentare congiunto.

(52)

Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione dovrebbe designare un responsabile dei diritti fondamentali incaricato di sostenere Europol nella salvaguardia del rispetto dei diritti fondamentali in tutti i suoi compiti e attività, in particolare i progetti di ricerca e innovazione di Europol e lo scambio di dati personali con parti private. Dovrebbe essere possibile designare quale responsabile dei diritti fondamentali un membro del personale Europol attuale che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe cooperare strettamente con il responsabile della protezione dei dati, nell’ambito delle rispettive competenze. Per le questioni attinenti alla protezione dei dati è al responsabile della protezione dei dati che dovrebbe spettare la piena responsabilità.

(53)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione per prevenire e combattere contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per il carattere transfrontaliero delle forme gravi di criminalità e del terrorismo e per la necessità di una risposta coordinata alle connesse minacce alla sicurezza, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(54)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(55)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(56)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD è stato consultato e ha emesso il suo parere l’8 marzo 2021 (15).

(57)

Il presente regolamento rispetta pienamente i diritti e le garanzie fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta e dall’articolo 16 TFUE. Data l’importanza del trattamento dei dati personali per il lavoro delle autorità di contrasto in generale, e per il supporto fornito da Europol in particolare, il presente regolamento dovrebbe comportare il rafforzamento delle garanzie, del controllo democratico e dei meccanismi di rendicontabilità per assicurare che le attività e i compiti di Europol siano svolti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta, in particolare i diritti all’uguaglianza di fronte alla legge, alla non discriminazione e a un ricorso effettivo dinanzi ai competenti organi giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato ed è soggetto a condizioni chiare, requisiti rigorosi e a un efficace controllo da parte del GEPD.

(58)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794.

(59)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

le lettere da h) a k) e le lettere m), n) e o) sono soppresse;

b)

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

“dati personali amministrativi”: i dati personali trattati da Europol diversi dai dati personali operativi;»;

c)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«q)

“dati investigativi”: dati che uno Stato membro, la Procura europea (“EPPO”) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*1), Eurojust o un paese terzo è autorizzato a trattare nell’ambito di un’indagine penale in corso connessa a uno o più Stati membri, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, o che uno Stato membro, l’EPPO, Eurojust o un paese terzo ha fornito a Europol a sostegno di tale indagine penale in corso, e che contengono dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II;

r)

“contenuti terroristici”: i contenuti terroristici quali definiti all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

s)

“materiale pedopornografico online”: materiale online che costituisce pornografia minorile ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o spettacolo pornografico ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva;

t)

“situazione di crisi online”: la diffusione di contenuti online relativi a un fatto in corso o recente del mondo reale che ritraggono un danno alla vita o all’integrità fisica o che richiamano un danno imminente alla vita o all’integrità fisica e che hanno l’obiettivo o l’effetto di intimidire gravemente la popolazione, a condizione che vi sia un legame o un ragionevole sospetto di legame con il terrorismo o l’estremismo violento e che si preveda la moltiplicazione esponenziale e la viralità di tale contenuto tra vari servizi online;

u)

“categoria di trasferimenti di dati personali”: un gruppo di trasferimenti di dati personali in cui i dati riguardano tutti la medesima situazione specifica e in cui i trasferimenti comprendono le stesse categorie di dati personali e le stesse categorie di interessati;

v)

“progetti di ricerca e innovazione”: progetti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a fini di sviluppo, formazione, prova e convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici e altri progetti specifici di ricerca e innovazione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79)."

(*3)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

è inserita la lettera seguente:

«h bis)

prestare supporto amministrativo e finanziario alle unità speciali d’intervento degli Stati membri di cui alla decisione 2008/617/GAI del Consiglio (*4);

(*4)  Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).»;"

ii)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

cooperare con gli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V TFUE, con l’OLAF e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze;

(*5)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cibersicurezza”) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).»;"

iii)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

sostenere le azioni degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all’allegato I che sono agevolate, promosse o commesse tramite internet, tra l’altro:

i)

assistendo le autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, nel rispondere agli attacchi informatici di sospetta origine criminale;

ii)

cooperando con le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda gli ordini di rimozione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/784; e

iii)

segnalando contenuti online ai fornitori di servizi online interessati ai fini dell’esame volontario della compatibilità di tali contenuti con i loro termini e condizioni.»;

iv)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«r)

sostenere gli Stati membri nell’identificazione delle persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di cui all’allegato I e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza;

s)

agevolare lo svolgimento di indagini congiunte, coordinate e prioritarie sulle persone di cui alla lettera r);

t)

sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol su persone coinvolte nel terrorismo o in forme gravi di criminalità e offrire agli Stati membri la possibilità di inserire nel sistema d’informazione Schengen (SIS), a loro discrezione e previa verifica e analisi di tali dati, segnalazioni di informazioni su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (“segnalazioni di informazioni”), a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).;

u)

sostenere l’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di verificare l’applicazione dell’acquis Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 nell’ambito degli obiettivi di Europol, tramite la messa a disposizione di consulenze e analisi, se del caso;

v)

provvedere proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol e contribuire a tali attività, sostenendo le attività connesse degli Stati membri e attuando le proprie attività di ricerca e di innovazione, compresi i progetti per lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici ai fini dell’uso da parte delle autorità di contrasto, e diffondere i risultati delle attività tra gli Stati membri conformemente all’articolo 67;

w)

contribuire alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione degli organi dell’Unione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, anche attraverso il polo UE di innovazione per la sicurezza interna, e in stretta cooperazione con gli Stati membri;

x)

sostenere, su loro richiesta, le azioni degli Stati membri volte ad affrontare le situazioni di crisi online, in particolare fornendo alle parti private le informazioni necessarie per individuare i pertinenti contenuti online;

y)

sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare la diffusione online di materiale pedopornografico online;

z)

cooperare, conformemente all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), con le unità di informazione finanziaria (FIU) istituite ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), mediante la pertinente unità nazionale Europol o, se consentito dal pertinente Stato membro, per contatto diretto con le FIU, in particolare mediante lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di analisi agli Stati membri a sostegno delle indagini transfrontaliere sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali e sul finanziamento del terroristico;

(*6)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56)."

(*7)  Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122)."

(*8)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

v)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Affinché uno Stato membro informi, entro un periodo 12 mesi dopo che Europol ha proposto la possibilità di inserire una segnalazione di cui al primo comma, lettera t), gli altri Stati membri ed Europol in merito all’esito della verifica e dell’analisi dei dati e all’inserimento di una segnalazione nel SIS, è istituito un meccanismo di rendicontazione periodica;

Gli Stati membri informano Europol di tutte le segnalazioni di informazioni inserite nel SIS e di tutti i riscontri positivi ad esse inerenti e, tramite Europol, possono informare il paese terzo o l’organizzazione internazionale che hanno fornito i dati da cui proviene l’inserimento della segnalazione di informazioni riguardo ai riscontri positivi ad essa inerenti, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2018/1862.»;

b)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione operativa di tali priorità, in particolare sulla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), anche agevolando le attività operative e strategiche guidate dagli Stati membri e prestando alle stesse sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo.»;

c)

al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Europol fornisce inoltre analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali per aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis.   Europol assiste gli Stati membri e la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca.

Europol assiste la Commissione nell’elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell’Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di Europol.

Ove opportuno, Europol può diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione nel quadro del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione dei pertinenti organi dell’Unione conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera w).

Europol adotta tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. Europol non riceve finanziamenti da uno specifico programma quadro dell’Unione se assiste la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca e nell’elaborazione e attuazione di tale programma.

Al momento di progettare e concettualizzare le attività di ricerca e innovazione relative ai settori disciplinati dal presente regolamento Europol può, se del caso, consultare il Centro comune di ricerca della Commissione.

ter.   Europol sostiene gli Stati membri nel controllo, per quanto riguarda le implicazioni attese per la sicurezza, di casi specifici di investimenti esteri diretti nell’Unione di cui al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), riguardanti imprese che forniscono tecnologie, compresi software, usate da Europol per prevenire o indagare su forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

(*9)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).»;"

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell’esecuzione di misure investigative, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto forense e tecnico ed essendo presente durante l’esecuzione di tali misure investigative. Il personale Europol non ha, da solo, il potere di eseguire misure investigative.»;

f)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.   Europol rispetta i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) nello svolgimento dei suoi compiti.»;

3)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora ritenga che debba essere avviata un’indagine penale su uno specifico reato che interessa solo uno Stato membro ma incide su un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, il direttore esecutivo può proporre alle autorità competenti dello Stato membro interessato, tramite l’unità nazionale, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le unità nazionali informano Europol, nel caso di richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, o il direttore esecutivo, nel caso di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis, in merito alla decisione delle autorità competenti degli Stati membri, senza indebito ritardo.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Europol informa immediatamente Eurojust e, se del caso, l’EPPO delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis e delle decisioni prese da un’autorità competente di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.»;

4)

all’articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la loro unità di informazione finanziaria nei limiti del suo mandato e della sua competenza e nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate che sono presentate da Europol conformemente all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda le informazioni e analisi finanziarie, o tramite la sua unità nazionale o, se permesso dallo Stato membro, tramite contatto diretto tra l’unità di informazione finanziaria ed Europol.»;

5)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all’articolo 12 del presente regolamento, un documento unico di programmazione, di cui all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*10).

(*10)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«v)

designa il responsabile dei diritti fondamentali, di cui all’articolo 41 quater, lettera c);

w)

specifica i criteri sulla base dei quali Europol può pubblicare le proposte per possibili inserimenti di segnalazioni nel SIS.»;

6)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del gruppo di controllo parlamentare congiunto.

Qualora il consiglio di amministrazione decida di non tener conto del parere della Commissione di cui al primo comma, in tutto o in parte, Europol fornisce una giustificazione dettagliata.

Se il consiglio di amministrazione decide di non tener conto di alcuna delle questioni messe in rilievo dal gruppo di controllo parlamentare congiunto a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, lettera c), Europol fornisce una giustificazione dettagliata.

Una volta adottato il documento unico di programmazione finale, il consiglio di amministrazione lo trasmette al Consiglio, alla Commissione e al gruppo di controllo parlamentare congiunto.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e la tabella dell’organico. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nonché le attività di Europol di ricerca e innovazione in programma.»;

7)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.

Due rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono invitati a partecipare a due riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione all’anno, in veste di osservatori senza diritto di voto, per discutere delle seguenti questioni di interesse politico:

a)

la relazione annuale di attività consolidata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), relativa all’anno precedente;

b)

il documento unico di programmazione di cui all’articolo 12 per l’anno successivo e il bilancio annuale;

c)

le interrogazioni e risposte scritte del gruppo di controllo parlamentare congiunto;

d)

le relazioni esterne e i partenariati.

Il consiglio di amministrazione, insieme ai rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto, può stabilire altre questioni di interesse politico da discutere alle riunioni di cui al primo comma.»;

8)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Consiglio o il gruppo di controllo parlamentare congiunto possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni.»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

elaborare il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 12 e presentarlo al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e del gruppo di controllo parlamentare congiunto;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«o bis)

informare il consiglio di amministrazione in merito ai memorandum d’intesa firmati con parti private;»;

9)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

facilitazione dello scambio d’informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private;»

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

progetti di innovazione e ricerca;

f)

sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, nell’informare il pubblico sulle persone sospettate o condannate che sono ricercate in base a una decisione giudiziaria nazionale relativa a un reato che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol, e agevolazione della comunicazione di informazioni su tali persone, agli Stati membri e a Europol, da parte dei cittadini.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Ove necessario per conseguire gli obiettivi dei progetti di ricerca e innovazione di Europol, il trattamento dei dati personali a tali fini è effettuato esclusivamente nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol per i quali siano chiaramente definiti le finalità e gli obiettivi, e che siano conformi all’articolo 33 bis.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 18 bis, e il trattamento dei dati a norma dell’articolo 26, paragrafo 6 quater, qualora l’infrastruttura di Europol sia utilizzata per scambi bilaterali di dati personali e Europol non abbia accesso al contenuto dei dati, le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per le finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono elencate nell’allegato II.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Conformemente all’articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), Europol, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali che riguardano le diverse categorie di interessati di cui all’allegato II.

(*11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e, in caso affermativo, per quale delle finalità di cui al paragrafo 2. Il termine per il trattamento di tali dati a tal fine non supera i sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali dati.»;

f)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis.   Prima di procedere al loro trattamento ai sensi del paragrafo 2, ove strettamente necessario esclusivamente al fine di stabilire se i dati personali sono conformi al paragrafo 5 del presente articolo, Europol può trattare temporaneamente i dati personali che sono stati forniti conformemente all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, anche verificando tali dati rispetto a tutti i dati che Europol tratta già conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Europol tratta i dati personali a norma del primo comma per un periodo lungo fino a 18 mesi a decorrere dal momento in cui Europol verifica che tali dati rientrano tra i suoi obiettivi, o in casi giustificati per un periodo più lungo, ove necessario ai fini del presente articolo. Europol informa il GEPD di qualsiasi proroga del termine per il trattamento. Complessivamente, la durata massima del trattamento dei dati di cui al primo comma non è superiore a tre anni. Tali dati personali sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati.

Qualora giunga alla conclusione che i dati personali di cui al primo comma del presente paragrafo non sono conformi al paragrafo 5, Europol cancella tali dati e ne informa, se del caso, il relativo fornitore.

ter.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, e tenuto debito conto dei principi di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, specifica le condizioni relative al trattamento dei dati a norma dei paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, in particolare riguardo alla fornitura, all’accesso e all’uso di tali dati nonché ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non superano i rispettivi termini definiti ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Trattamento dei dati personali a sostegno di un’indagine penale

1.   Ove necessario per sostenere un’indagine penale specifica in corso rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol, Europol può trattare dati personali che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all’allegato II qualora:

a)

uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust fornisca dati investigativi a Europol a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) o b), e chieda a Europol di sostenere tale indagine:

i)

mediante analisi operativa a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o

ii)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, mediante controlli incrociati a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a);

b)

secondo una valutazione di Europol non sia possibile effettuare l’analisi operativa di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o i controlli incrociati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), a sostegno di tale indagine senza trattare dati personali che non sono conformi all’articolo 18, paragrafo 5.

I risultati della valutazione di cui primo comma, lettera b), sono registrati e trasmessi per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere l’indagine di cui al primo comma.

2.   Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), non è più autorizzato a trattare tali dati nell’ambito di un’indagine penale specifica in corso di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme e garanzie procedurali ai sensi del proprio diritto nazionale applicabile, ne informa Europol.

Se l’EPPO o Eurojust fornisce dati investigativi a Europol e non è più autorizzato a trattare tali dati nell’ambito di un’indagine penale specifica in corso di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale applicabile ai sensi del proprio diritto nazionale applicabile, ne informa Europol.

3.   Europol può trattare i dati investigativi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, per il tempo in cui sostiene l’indagine su un reato specifico in corso per la quale sono stati forniti i dati investigativi conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e solo al fine di sostenere tale indagine.

4.   Europol può conservare i dati investigativi forniti conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e l’esito del trattamento di tali dati oltre il termine per il trattamento di cui al paragrafo 3, su richiesta del fornitore di tali dati investigativi, unicamente allo scopo di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo fintantoché è in corso il procedimento giudiziario concernente l’indagine penale specifica per cui tali dati sono stati forniti.

I fornitori di dati investigativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o con il loro accordo, uno Stato membro in cui è in corso un procedimento giudiziario in relazione a un’indagine penale, possono chiedere a Europol di conservare i dati e l’esito dell’analisi operativa di tali dati oltre il termine per il trattamento di cui al paragrafo 3 allo scopo di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo fintantoché in tale altro Stato membro è in corso il procedimento giudiziario concernente un’indagine penale collegata.

5.   Fatto salvo il trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 18, paragrafo 6 bis, i dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati e sono trattati solo ove proporzionato e necessario ai fini dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, specifica le condizioni relative alla fornitura e al trattamento di dati personali conformemente ai paragrafi 3 e 4.

6.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche quando i dati personali sono ricevuti da Europol da un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, e tale paese terzo fornisce a Europol dati investigativi ai fini di un’analisi operativa che contribuisca all’indagine penale specifica in uno o più Stati membri sostenuta da Europol, a condizione che il paese terzo abbia ottenuto i dati nel contesto di un’indagine penale conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto penale nazionale.

Qualora un paese terzo fornisca dati investigativi a Europol conformemente al primo comma, il responsabile della protezione dei dati può, se del caso, darne notifica al GEPD.

Europol verifica che la quantità di dati personali di cui al primo comma non sia manifestamente sproporzionata rispetto all’indagine penale specifica nello Stato membro. Qualora Europol concluda che vi è un’indicazione del fatto che tali dati sono manifestamente sproporzionati o sono stati raccolti in palese violazione dei diritti fondamentali, Europol non tratta i dati e li cancella.

Europol accede ai dati personali trattati a norma del presente paragrafo solo se necessario per sostenere l’indagine penale specifica per cui sono stati forniti. Tali dati personali possono essere condivisi solo all’interno dell’Unione.»;

11)

all’articolo 19, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Lo Stato membro, l’organismo dell’Unione, il paese terzo o l’organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la o le finalità, conformemente all’articolo 18, per le quali tali informazioni devono essere trattate.

Se un fornitore di informazioni di cui al primo comma non ha rispettato tale comma, Europol, d’intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento.

Europol tratta le informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata al riguardo dal fornitore delle informazioni.

Le informazioni fornite per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a d), possono anche essere trattate da Europol per la finalità dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), conformemente all’articolo 33 bis.

2.   Al momento della fornitura delle informazioni a Europol, gli Stati membri, gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la trasmissione la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo che le informazioni siano state fornite, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.»;

12)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nel quadro dei progetti di analisi operativa di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e nel rispetto delle norme e garanzie per il trattamento dei dati personali stabilite dal presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire le informazioni che devono essere rese direttamente accessibili da Europol ad altri Stati membri ai fini dell’analisi operativa congiunta in indagini specifiche, fatte salve eventuali limitazioni indicate all’articolo 19, paragrafo 2, e conformemente alle procedure stabilite negli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7.»;

b)

al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Gli Stati membri accedono alle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis e procedono al loro ulteriore trattamento in conformità del diritto nazionale esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire:»;

13)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Relazioni con la Procura europea

1.   Europol instaura e mantiene relazioni strette con l‘EPPO. Nel quadro di tali relazioni Europol e l’EPPO agiscono nell’ambito dei rispettivi mandati e competenze. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione.

2.   Su richiesta dell’EPPO a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1939, Europol sostiene le indagini dell’EPPO e coopera con essa, fornendo informazioni e supporto analitico, fino a quando l’EPPO non decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti.

3.   Al fine di fornire informazioni all’EPPO a norma del paragrafo 2 del presente articolo, Europol adotta tutte le misure opportune affinché l’EPPO abbia accesso indiretto in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (“hit/no hit”) ai dati relativi a reati che non rientrano nell’ambito delle competenze dell’EPPO, forniti per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Tale sistema hit/no hit informa Europol solamente in caso di riscontro positivo e fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 da parte del fornitore dell’informazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano pertinenti per la richiesta presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Europol comunica, senza indebito ritardo, all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 e fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento dal fornitore delle informazioni.

Qualora esegua una comunicazione a EPPO a norma del primo comma, Europol ne informa gli Stati membri interessati.

Qualora le informazioni relative alla condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO potrebbe esercitare la sua competenza siano state fornite a Europol da uno Stato membro che ha indicato limitazioni all’uso di tali informazioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento, Europol notifica all’EPPO l’esistenza di tali limitazioni e deferisce la questione allo Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato interagisce direttamente con l’EPPO al fine di adempiere all’articolo 24, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.»;

14)

all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Se durante il trattamento delle informazioni in relazione a un’indagine penale specifica o a un progetto specifico identifica informazioni che riguardano una possibile attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, Europol le trasmette all’OLAF senza ritardo, fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, dallo Stato membro che fornisce l’informazione in questione.

Qualora trasmetta all’OLAF le informazioni a norma del primo comma, Europol ne informa senza ritardo gli Stati membri interessati.»;

15)

all’articolo 23, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali detenuti da Europol da parte degli Stati membri, degli organismi dell’Unione, dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali o delle parti private, salvo previa esplicita autorizzazione di Europol.»;

16)

il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

«Trasmissione, trasferimento e scambio di dati personali»;

17)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Trasmissione di dati personali a organi dell’Unione

1.   Europol trasmette dati personali a un organo dell’Unione in conformità dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, e fatto salvo l’articolo 67 del presente regolamento, solo se tali dati sono proporzionati e necessari al legittimo svolgimento dei compiti dell’organo dell’Unione destinatario.

2.   A seguito di una richiesta di trasmissione di dati personali da parte di un altro organo dell’Unione, Europol verifica la competenza dell’altro organo dell’Unione. Qualora Europol non sia in grado di confermare che la trasmissione dei dati personali è necessaria conformemente al paragrafo 1, Europol chiede ulteriori spiegazioni all’organo dell’Unione richiedente.

L’istituzione o l’organismo dell’Unione richiedente provvede a che si possa verificare la necessità della trasmissione dei dati personali.

3.   Nel procedere al trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organo dell’Unione destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.»;

18)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è così modificata:

«1.   Fatta salva qualsiasi limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei propri compiti, Europol può trasferire i dati personali alle autorità competenti di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, sulla base di uno degli atti seguenti:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato (“decisione di adeguatezza”);»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In mancanza di una decisione di adeguatezza, il consiglio di amministrazione può autorizzare Europol a trasferire dati personali all’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale se:

a)

sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure

b)

Europol ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione di tali dati.»;

d)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, in casi debitamente giustificati, il trasferimento o una categoria di trasferimenti dei dati personali a un’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, caso per caso, se il trasferimento o la categoria di trasferimento connesso:»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

è necessario per salvaguardare legittimi interessi dell’interessato;»;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Europol informa il GEPD in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 4 bis, lettera b). Qualora sia effettuato in conformità del paragrafo 4 bis o 5, il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del GEPD. La documentazione contiene l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, nonché informazioni in merito all’autorità competente di cui al presente articolo, alla motivazione del trasferimento e ai dati personali trasferiti.»;

19)

l’articolo 26 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora riceva dati personali direttamente da parti private, Europol può trattarli conformemente all’articolo 18 al fine di identificare le unità nazionali interessate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Europol trasmette immediatamente alle unità nazionali interessate i dati personali e eventuali risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale. Europol può trasmettere ai punti di contatto e alle autorità interessate di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo i dati personali e i risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale conformemente all’articolo 25. Qualora non possa individuare le unità nazionali interessate o abbia già trasmesso i dati personali pertinenti a tutte le rispettive unità nazionali interessate individuate e non sia possibile identificare ulteriori unità nazionali interessate, Europol cancella i dati, a meno che l’unità nazionale, il punto di contatto o l’autorità interessata li trasmetta nuovamente a Europol a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, entro quattro mesi dall’avvenuta trasmissione o dall’avvenuto trasferimento.

I criteri per stabilire se l’unità nazionale dello Stato membro di stabilimento della parte privata pertinente costituisca un’unità nazionale interessata sono stabiliti negli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La cooperazione fra Europol e le parti private non costituisce un doppione delle attività delle FIU degli Stati membri, né interferisce con esse, e non riguarda le informazioni che devono essere fornite alle FIU ai fini della direttiva (UE) 2015/849.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se riceve dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati dell’analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, Europol può trasferire i risultati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.»;

e)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Europol non trasmette o trasferisce dati personali a parti private salvo che nei casi seguenti e a condizione che tale trasmissione o trasferimento sia strettamente necessario e proporzionato, da determinarsi caso per caso:

a)

la trasmissione o il trasferimento è senza dubbio nell’interesse dell’interessato;

b)

la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per evitare l’imminente commissione di un reato, anche terroristico, che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol;

c)

la trasmissione o il trasferimento di dati personali accessibili al pubblico è strettamente necessario per l’assolvimento del compito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), e sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

la trasmissione o il trasferimento riguarda un caso singolo e specifico;

ii)

i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sull’interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti nel caso in questione; o

d)

la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per Europol per notificare alla parte privata che le informazioni ricevute non sono sufficienti per consentire a Europol di identificare le unità nazionali interessate, e sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

la trasmissione o il trasferimento fa seguito al ricevimento di dati personali direttamente da una parte privata conformemente al paragrafo 2;

ii)

le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni hanno un chiaro collegamento con le informazioni precedentemente condivise dalla parte privata;

iii)

le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni sono strettamente limitate a quanto necessario a Europol per identificare le unità nazionali interessate.

La trasmissione o il trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a qualsiasi limitazione indicata a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67.

6.   Con riferimento al paragrafo 5, lettere a), b) e d), del presente articolo, qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c) o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento è autorizzato dal direttore esecutivo soltanto se è:

a)

necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato in questione o di un’altra persona;

b)

necessario per salvaguardare legittimi interessi dell’interessato in questione;

c)

essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

d)

necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol; o

e)

necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all’indagine, all’accertamento o al perseguimento di uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol.

I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato in questione prevalgono sull’interesse pubblico che richiede il trasferimento di cui al primo comma, lettere d) ed e), del presente paragrafo.»;

f)

dopo il paragrafo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis.   Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a), c) e d) del presente articolo, e altri atti giuridici dell’Unione, i trasferimenti o le trasmissioni di dati personali di cui ai paragrafi 5 e 6 non sono sistematici, ingenti o strutturali.

ter.   Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato affinché Europol possa identificare le unità nazionali interessate.

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri sulla specifica forma di criminalità, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per identificare le unità nazionali interessate.

quater.   L’infrastruttura di Europol può essere utilizzata per gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private conformemente ai rispettivi diritti nazionali. Tali scambi possono riguardare anche forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

Qualora gli Stati membri utilizzino l’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, essi possono concedere a Europol l’accesso a tali dati.

Qualora gli Stati membri utilizzino l’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, Europol non ha accesso a tali dati ed è considerata “responsabile del trattamento” in conformità dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725.

Europol valuta i rischi per la sicurezza derivanti dal permettere l’utilizzo della sua infrastruttura delle parti private e, se del caso, attua adeguate misure preventive e di attenuazione.»;

g)

i paragrafi 9 e 10 sono soppressi;

h)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«11.   Europol prepara una relazione annuale destinata al consiglio di amministrazione sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter sulla base dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi istituiti dal consiglio di amministrazione.

La relazione annuale comprende esempi specifici che dimostrano il motivo per cui le richieste di Europol in conformità con il paragrafo 6 bis del presente articolo fossero necessarie per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti.

La relazione annuale tiene conto degli obblighi di segreto e riservatezza e gli esempi sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.»;

20)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 26 bis

Scambio di dati personali con parti private in situazioni di crisi online

1.   In situazioni di crisi online Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all’articolo 18.

2.   Se riceve dati personali da una parte privata di un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

Europol può trasferire i risultati della sua analisi e della verifica i dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo al paese terzo interessato a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

3.   Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare le situazioni di crisi online e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse pubblico che richiede che i dati siano trasmessi o trasferiti.

4.   Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento esige l’autorizzazione da parte del direttore esecutivo.

5.   Europol assiste le autorità competenti degli Stati membri, scambia informazioni e coopera con esse in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.

6.   Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato per permettere ad Europol di sostenere gli Stati membri ad affrontare le situazioni di crisi online.

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

7.   Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta del GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell’articolo 39 bis.

8.   Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l’unità nazionale dello Stato membro in questione.

Articolo 26 ter

Scambio di dati personali con parti private per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico

1.   Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all’articolo 18 per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

2.   Qualora riceva dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

Europol può trasferire i risultati dell’analisi e della verifica dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

3.   Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y), e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti.

4.   Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento esige l’autorizzazione da parte del direttore esecutivo.

5.   Europol assiste le autorità competenti, scambia informazioni e coopera con le autorità competenti degli Stati membri in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.

6.   Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise e i dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto proporzionato e necessario per permettere ad Europol di affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti degli Stati membri possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

7.   Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta al GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell’articolo 39 bis.

8.   Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l’unità nazionale dello Stato membro in questione.»;

21)

all’articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni provenienti da persone private.

Europol tratta i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che siano pervenuti attraverso:

a)

un’unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

b)

il punto di contatto di un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c); o

c)

un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

2.   Qualora Europol riceva informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo diverso da quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, Europol trasmette tali informazioni solo ad uno Stato membro o a tale paese terzo.»;

22)

il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

«PROTEZIONE DEI DATI»;

23)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Trattamento dei dati personali da parte di Europol

1.   Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applicano, fatto salvo il presente regolamento, l’articolo 3 e il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725.

Al trattamento dei dati personali amministrativi da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2018/1725, ad eccezione del capo IX.

2.   I riferimenti ai “dati personali” nel presente regolamento devono essere letti come riferimenti ai “dati personali operativi” definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725, salvo diversa disposizione nel presente regolamento.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta norme per stabilire i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi.»;

24)

l’articolo 28 è soppresso;

25)

l’articolo 30 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   Il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica sono autorizzati solo se strettamente proporzionato e necessario ai fini dei progetti di ricerca e innovazione di cui all’articolo 33 bis e per finalità operative, rientranti negli obiettivi di Europol, e per la sola finalità di prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol. Tale trattamento è altresì soggetto alle garanzie adeguate di cui al presente regolamento con riguardo ai diritti e alle libertà dell’interessato e, ad eccezione dei dati biometrici trattati ai fini dell’identificazione univoca di una persona fisica, è consentito solo se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo nel caso in cui sia effettuato un trattamento di dati personali a norma del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Solo Europol ha accesso diretto ai dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza debitamente l’accesso di un numero limitato di funzionari di Europol ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

Fatto salvo il primo comma, ove ciò sia necessario per garantire l’accesso ai dati personali ai funzionari delle autorità competenti degli Stati membri o a agenzie dell’Unione sulla base del titolo V TFUE per lo svolgimento dei loro compiti, nei casi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2 bis del presente regolamento, o per progetti di ricerca e innovazione conformemente all’articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera d) del presente regolamento, il direttore esecutivo autorizza debitamente l’accesso di un numero limitato di tali funzionari.»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono trasmessi a Stati membri o organismi dell’Unione né trasferiti a paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo che tale trasmissione o trasferimento siano richiesti a norma del diritto dell’Unione o siano strettamente necessari e proporzionati in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e avvengano in conformità del capo V.»;

26)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Sicurezza del trattamento

I meccanismi per garantire che le misure di sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d’informazione sono istituiti da Europol conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725 e dagli Stati membri conformemente all’articolo 29 della direttiva (UE) 2016/680.»;

27)

l’articolo 33 è soppresso;

28)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Trattamento dei dati personali a fini di ricerca e innovazione

1.   Europol può trattare dati personali per le finalità legate ai suoi progetti di ricerca e innovazione a condizione che il trattamento di tali dati personali:

a)

sia strettamente necessario e debitamente motivato per conseguire gli obiettivi del progetto in questione;

b)

per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali, sia strettamente necessario e soggetto a garanzie adeguate, che possono includere la pseudonimizzazione.

Il trattamento di dati personali effettuato da Europol nel contesto dei progetti di ricerca e innovazione è guidato dai principi della trasparenza, della spiegabilità, della correttezza e della rendicontabilità.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, al trattamento di dati personali effettuato nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol, si applicano le garanzie seguenti:

a)

ogni progetto di ricerca e innovazione esige la previa autorizzazione del direttore esecutivo, in consultazione con il responsabile della protezione dei dati e con il responsabile dei diritti fondamentali, basata su:

i)

una descrizione degli obiettivi del progetto e della spiegazione di come il progetto assiste Europol o le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti;

ii)

una descrizione dell’attività di trattamento prevista che definisca gli obiettivi, la portata e la durata del trattamento e da cui risultino la necessità di trattare i dati personali e la proporzionalità del trattamento, ad esempio per studiare e testare soluzioni tecnologiche innovative e garantire l’esattezza dei risultati del progetto;

iii)

una descrizione delle categorie di dati personali da trattare;

iv)

una valutazione della conformità con i principi di protezione dei dati di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, dei termini per la conservazione e delle condizioni di accesso ai dati personali; e

v)

una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, compresi i rischi per tutti i diritti e le libertà degli interessati, il rischio di eventuali distorsioni nei dati personali da usare a fini di formazione di algoritmi e nei risultati del trattamento, come pure le misure previste per far fronte a tali rischi e per evitare violazioni dei diritti fondamentali;

b)

il GEPD è informato prima dell’avvio del progetto;

c)

il consiglio di amministrazione è consultato o informato prima dell’avvio del progetto, conformemente agli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7;

d)

i dati personali da trattare nell’ambito del progetto:

i)

sono copiati temporaneamente in un ambiente separato, isolato e protetto di Europol ai soli fini dell’esecuzione del progetto;

ii)

sono accessibili solo dal personale Europol specificatamente autorizzato conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento e, fatte salve le misure di sicurezza tecniche, dal personale specificatamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione istituite sulla base del titolo V del TFUE;

iii)

non sono trasmessi, o trasferiti;

iv)

non comportano misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati a seguito del loro trattamento;

v)

sono cancellati alla conclusione del progetto o alla scadenza dei termini di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 31;

e)

le registrazioni del trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto sono conservate fino a due anni dopo la conclusione del progetto, unicamente per verificare l’esattezza dei risultati del trattamento dei dati e solo fintantoché necessario a tal fine.

3.   Il consiglio di amministrazione stabilisce in un documento vincolante i progetti di ricerca e innovazione. Tale documento è aggiornato ove opportuno e messo a disposizione del GEPD ai fini dello svolgimento del suo controllo.

4.   Europol conserva un documento contenente una descrizione dettagliata del processo e della logica alla base della formazione, della prova e della convalida degli algoritmi a fini di trasparenza della procedura e degli algoritmi, compreso il rispetto delle garanzie di cui al presente articolo, e per consentire la verifica dell’esattezza dei risultati basati sull’utilizzo di tali algoritmi. Su richiesta, Europol mette tale documento a disposizione delle parti interessate, compresi gli Stati membri e il gruppo di controllo parlamentare congiunto.

5.   Se i dati da trattare per un progetto di ricerca e innovazione sono stati forniti da uno Stato membro, da un organismo dell’Unione, da un paese terzo o da un’organizzazione internazionale, Europol richiede il consenso di tale fornitore dei dati conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, a meno che il fornitore dei dati abbia previamente autorizzato tale trattamento ai fini di progetti di ricerca e innovazione, in termini generali o a condizioni particolari.

Europol non tratta i dati a fini di progetti di ricerca e innovazione senza il consenso del fornitore dei dati. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.»;

29)

l’articolo 34 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1725, in caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati senza indebito ritardo, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, nonché al fornitore dei dati interessato, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

30)

l’articolo 35 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l’articolo 93 del regolamento (UE) 2018/1725, nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell’interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all’interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione dei dati personali all’interessato in questione conformemente al diritto nazionale.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

31)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, conformemente all’articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, essa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento.»;

c)

i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

32)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’interessato che desideri esercitare il diritto di rettifica o cancellazione di dati personali che lo riguardano o di limitazione del loro trattamento, conformemente all’articolo 82 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, questa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo e entro un mese dal ricevimento.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, anziché cancellarli, Europol limita l’accesso ai dati personali se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell’interessato.

I dati ai quali l’accesso è limitato sono trattati soltanto al fine di tutelare i diritti dell’interessato, quando è necessario per salvaguardare l’interesse vitale di un interessato o di un’altra persona, o per le finalità di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.

4.   Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell’Unione, o siano stati forniti direttamente da parti private, reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico oppure siano il risultato di analisi di Europol, quest’ultima provvede alla rettifica o alla cancellazione di tali dati, o alla limitazione del trattamento degli stessi e ne informa, se del caso, i fornitori dei dati.

5.   Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti a Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla rettifica o alla cancellazione di tali dati o alla limitazione del trattamento degli stessi in cooperazione con Europol nei limiti delle rispettive competenze.»;

d)

i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

33)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Europol tratta i dati personali in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all’articolo 17.»;

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   La responsabilità dell’esattezza dei dati personali ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 spetta:»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Europol è responsabile della conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità con il presente regolamento e al capo IX, articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali.»;

d)

al paragrafo 7, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La sicurezza di tali scambi è assicurata a norma dell’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725.»;

34)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Consultazione preventiva

1.   Fatto salvo l’articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, la consultazione preventiva del GEDP non si applica a specifiche attività operative individuali che non includono alcun nuovo tipo di trattamento che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

2.   Europol può avviare trattamenti che sono oggetto di consultazione preventiva del GEPD a norma dell’ articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, a meno che il GEPD non abbia fornito un parere scritto a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento entro i termini previsti in tale disposizione, che iniziano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta iniziale di consultazione e non sono sospesi.

3.   Qualora le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo rivestano notevole importanza per lo svolgimento dei compiti di Europol ed siano particolarmente urgenti e necessarie per prevenire e combattere una minaccia immediata riguardante un reato che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol o per salvaguardare gli interessi vitali di un interessato o di un’altra persona, Europol può, in via eccezionale, iniziare il trattamento dopo l’avvio della consultazione preventiva del GEPD prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, e prima della scadenza del termine prevista dall’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento. In tal caso, Europol informa il GEPD prima dell’inizio delle operazioni di trattamento.

Il parere scritto del GEPD a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 è preso in considerazione a posteriori e le modalità di esecuzione del trattamento sono adeguate di conseguenza.

Il responsabile della protezione dei dati partecipa alla valutazione dell’urgenza di tali operazioni di trattamento prima della scadenza del termine prevista dall’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725e sovrintende al trattamento in questione.

4.   Il GEPD tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Il registro non è reso pubblico.»;

35)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Registri delle categorie di attività di trattamento

1.   Europol tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le informazioni seguenti:

a)

i dati di contatto di Europol e il nome e i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati;

b)

le finalità del trattamento;

c)

una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d)

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e)

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, un’organizzazione internazionale o una parte privata, compresa l’identificazione del destinatario;

f)

ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g)

ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

ove applicabile, il ricorso alla profilazione.

2.   I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

3.   Su richiesta, Europol mette i registri di cui al paragrafo 1 a disposizione del GEPD.»;

36)

l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Registrazione

1.   In conformità dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, Europol registra i suoi trattamenti. Non è possibile modificare le registrazioni.

2.   Fatto salvo l’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, se richiesto da un’autorità nazionale ove necessario per un’indagine specifica connessa al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’unità nazionale.»;

37)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1.   Il consiglio di amministrazione nomina, appositamente a tale scopo, un membro del personale di Europol come responsabile della protezione dei dati.

2.   Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di eseguire i compiti di cui all’articolo 41 ter del presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/1725.

3.   La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dare adito a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare relativamente all’applicazione del presente regolamento.

4.   Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal consiglio di amministrazione per l’adempimento dei propri compiti.

5.   Europol pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al GEPD.»;

38)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 41 bis

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1.   Europol si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2.   Europol sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 41 ter fornendogli le risorse e il personale necessari per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Per sostenere il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei suoi compiti, un membro del personale di Europol può essere nominato responsabile aggiunto della protezione dei dati.

3.   Europol si assicura che il responsabile della protezione dei dati agisca in modo indipendente e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei suoi compiti.

Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al consiglio di amministrazione.

4.   Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2018/1725.

Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all’attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante un’asserita violazione del presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1725.

5.   Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano in particolare la procedura di selezione, la revoca, i compiti, gli obblighi e le competenze, nonché le garanzie di indipendenza.

6.   Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.

7.   Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile.

8.   Il responsabile della protezione dei dati è destituito dalle sue funzioni dal consiglio di amministrazione se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni e solo con il consenso del GEPD.

9.   La designazione del responsabile della protezione dei dati e del responsabile aggiunto della protezione dei dati è comunicata al GEPD dal consiglio di amministrazione.

10.   Le disposizioni applicabili al responsabile della protezione dei dati si applicano mutatis mutandis al responsabile aggiunto della protezione dei dati.

Articolo 41 ter

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1.   Il responsabile della protezione dei dati è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

a)

assicurare in modo indipendente che Europol osservi le disposizioni relative alla protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 nonché le pertinenti disposizioni relative alla protezione dei dati contenute nelle proprie norme interne, incluso il controllo dell’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) 2018/1725, di altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di Europol in materia di protezione dei dati personali, comprese l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

b)

informare e fornire consulenza a Europol nonché al personale che esegue il trattamento dei dati personali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2018/1725 nonché da altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;

c)

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’ articolo 89 del regolamento (UE) 2018/1725, e sorvegliarne lo svolgimento;

d)

tenere un registro delle violazioni di dati personali e fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (UE) 2018/1725;

e)

garantire che sia mantenuta traccia della trasmissione, del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;

f)

garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei propri diritti ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725;

g)

cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

h)

rispondere alle richieste del GEPD, nell’ambito delle sue competenze, cooperare con il GEPD e consultare il GEPD, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa;

i)

cooperare con le autorità competenti degli Stati membri, in particolare con i responsabili della protezione dei dati delle autorità competenti degli Stati membri e con le autorità di controllo nazionali su questioni relative alla protezione dei dati nel settore dell’attività di contrasto;

j)

fungere da punto di contatto per il GEPD per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui agli articoli 40 e 90 del regolamento (UE) 2018/1725, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione nell’ambito delle sue competenze;

k)

redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al GEPD;

l)

garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni destinate al consiglio di amministrazione ai fini del miglioramento concreto della protezione dei dati e fornire consulenza su questioni concernenti l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati può, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio dei propri compiti e di cui viene a conoscenza, e riferire alla persona che lo ha incaricato dell’indagine o al consiglio di amministrazione i risultati di tale indagine.

3.   Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale Europol che lo assistono nell’esercizio delle sue funzioni hanno accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

5.   Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali amministrativi, o le disposizioni del presente regolamento o dell’articolo 3 e del capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della protezione dei dati ne informa il direttore esecutivo chiedendogli di porre rimedio all’inadempienza entro un termine determinato.

Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione risponde entro un termine determinato concordato con il responsabile della protezione dei dati. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio all’inadempienza entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al GEPD.

Articolo 41 quater

Responsabile dei diritti fondamentali

1.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale Europol attuale che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali.

2.   Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:

a)

fornire consulenza a Europol, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività di Europol, senza impedire o ritardare tali attività;

b)

monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol;

c)

formulare pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro;

d)

informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività di Europol;

e)

promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol durante lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività;

f)

svolgere qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento.

3.   Europol provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei suoi compiti.

4.   Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle sue attività, compreso il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte delle attività di Europol. Tali relazioni sono messe a disposizione del consiglio di amministrazione.

Articolo 41 quinquies

Formazione in materia di diritti fondamentali

Tutto il personale Europol coinvolto in compiti operativi che comportano il trattamento di dati personali riceve una formazione obbligatoria in materia di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in relazione al trattamento dei dati personali. Tale formazione è organizzata in cooperazione con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (*12), e l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).

(*12)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1)."

(*13)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.)»;"

39)

all’articolo 42, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell’esercizio della sua funzione di vigilanza, le autorità di controllo nazionale di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 hanno accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal loro Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili, nonché alle registrazioni di cui all’articolo 40 del presente regolamento.

2.   Le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.»;

40)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali.»;

b)

al paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

«j)

ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti al presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

k)

ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale;

l)

infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza da parte di Europol di una delle misure di cui alle lettere c), e), f), j) e k) del presente paragrafo, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il GEPD prepara un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del GEPD di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1725.

Il GEPD invita le autorità di controllo nazionali a presentare osservazioni su tale parte del rapporto annuale prima che il rapporto annuale sia adottato dal GEPD. Il GEPD tiene nella massima considerazione tali osservazioni e fa riferimento a queste nel rapporto annuale.

La parte del rapporto annuale di cui al secondo comma include informazioni statistiche riguardanti i reclami, le indagini e gli accertamenti, nonché i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, i casi di consultazione preventiva del GEPD, e l’esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.»;

41)

l’articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, è assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD si avvale delle competenze e dell’esperienza delle autorità di controllo nazionali nell’espletamento delle sue funzioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento.

Tenuto debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il GEPD, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli indicati all’articolo 43, paragrafo 4, del presente regolamento e sono vincolati da un obbligo equivalente a quello di cui all’articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato il proprio parere, entro un termine specificato dal Garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi a decorrere da quando il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD tiene nella massima considerazione le rispettive posizioni delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la posizione di un’autorità di controllo nazionale, il GEPD la informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione all’esame del comitato europeo per la protezione dei dati.»;

42)

gli articoli 45 e 46 sono soppressi;

43)

l’articolo 47 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Europol non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (UE) 2018/1725 ha il diritto di proporre reclamo al GEPD.»;

b)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   Se il reclamo riguarda una decisione di cui all’articolo 36 o 37 del presente regolamento o all’articolo 81 o 82 del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD consulta l’autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati o dello Stato membro direttamente interessato.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il GEPD informa l’interessato dello stato e dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 48.»;

44)

l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Diritto al risarcimento

1.   Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere un risarcimento a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725 e d dell’articolo 56 della direttiva (UE) 2016/680.

2.   Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento riconosciuto a una persona che abbia subito un danno materiale o immateriale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide su tale responsabilità deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione a norma dell’articolo 263 TFUE.»;

45)

l’articolo 51 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), comprese le informazioni pertinenti sulle attività di Europol e sui risultati ottenuti nel trattamento di serie di dati ampie, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve le indagini in corso;»;

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

informazioni annuali a norma dell’articolo 26, paragrafo 11, sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter, compresi una valutazione dell’efficacia della cooperazione, esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui tali richieste fossero necessarie e proporzionate per permettere ad Europol di conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti e, per quanto riguarda gli scambi di dati personali a norma dell’articolo 26 ter, il numero di minori identificati a seguito di tali scambi nella misura in cui tali informazioni siano a disposizione di Europol;

g)

informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali di interessati che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II per sostenere gli Stati membri in un’indagine penale specifica in corso conformemente all’articolo 18 bis, unitamente a informazioni sulla durata e sui risultati del trattamento, compresi esempi di tali casi che dimostrano il motivo per cui il trattamento di tali dati fosse necessario e proporzionato;

h)

informazioni annuali sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali a norma dell’articolo 25, paragrafo 1 o 4 bis, ripartite per base giuridica, e sul numero di casi in cui il direttore esecutivo ha autorizzato, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, il trasferimento o le categorie di trasferimenti di dati personali relativi a un’indagine penale specifica in corso a paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese informazioni sui paesi interessati e sulla durata dell’autorizzazione;

i)

informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha proposto la possibilità di inserire segnalazioni di informazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), compresi esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui è stato proposto l’inserimento di tali segnalazioni;

j)

informazioni annuali sul numero di progetti di ricerca e innovazione intrapresi, comprese le informazioni sulle finalità di tali progetti, sulle categorie di dati personali trattati, sulle garanzie supplementari utilizzate, compresa la minimizzazione dei dati, sulle esigenze di contrasto che tali progetti intendono affrontare e sui risultati di tali progetti;

k)

informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha fatto ricorso al trattamento temporaneo a norma dell’articolo 18, paragrafo 6 bis, e, se del caso, sul numero di casi in cui il termine per il trattamento è stato prorogato;

l)

informazioni annuali sul numero e sul tipo di casi in cui sono state trattate categorie particolari di dati personali a norma dell’articolo 30, paragrafo 2.

Gli esempi di cui alle lettere f) e i) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

Gli esempi di cui alla lettera g) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve eventuali indagini in corso.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol, tra cui raccomandazioni specifiche non vincolanti destinate a Europol, e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo trasmette tali conclusioni, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.»;

46)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 52 bis

Forum consultivo

1.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto istituisce un forum consultivo che lo assiste, su richiesta, nelle questioni legate ai diritti fondamentali fornendogli una consulenza indipendente.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il direttore esecutivo possono consultare il forum consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali.

2.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto decide in merito alla composizione del forum consultivo, ai suoi metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum consultivo.»;

47)

all’articolo 58, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.»;

48)

L’articolo 60 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l’anno N ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo presenta tali conti definitivi al consiglio di amministrazione per un parere.

(*14)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta, a norma dall’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/715, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’anno N.»;

49)

l’articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Regole finanziarie

1.   Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

2.   Europol può assegnare sovvenzioni connesse al conseguimento dei suoi obiettivi e allo svolgimento dei suoi compiti.

3.   Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento di attività che rientrano nei suoi obiettivi e compiti.

4.   Ove debitamente giustificato per fini operativi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di investimento per attrezzature e infrastrutture.

Le regole finanziarie di cui al paragrafo 1, possono specificare i criteri in base ai quali il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di cui al primo domma del presente paragrafo.

5.   Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Europol ed Eurojust stabiliscono congiuntamente le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.»;

50)

l’articolo 68 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 29 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro. Tale valutazione può riguardare, in particolare, l’eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Entro il 29 giugno 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui soppesa e valuta l’impatto operativo dell’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), all’articolo 18, paragrafo 6 bis), e agli articoli 18 bis, 26, 26 bis e 26 ter per quanto riguarda gli obiettivi di Europol. La relazione valuta l’impatto di tali compiti sui diritti e sulle libertà fondamentali previsti dalla Carta. Fornisce inoltre un’analisi dei costi-benefici della proroga dei compiti di Europol.»;

51)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 74 bis

Disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali a sostegno di un’indagine penale in corso

1.   Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II prima del 28 giugno 2022 Europol può trattare tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis se:

a)

lo Stato membro interessato, l’EPPO o Eurojust informa Europol entro il 29 settembre 2022, di essere autorizzato a trattare tali dati personali, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, nell’indagine penale in corso per la quale ha chiesto il sostegno di Europol quando ha inizialmente fornito i dati;

b)

lo Stato membro in questione, l’EPPO o Eurojust chiede che Europol, entro il 29 settembre 2022, sostenga per l’indagine penale in corso di cui alla lettera a); e

c)

Europol valuta, conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera b), che non è possibile sostenere l’indagine penale in corso di cui alla lettera a) del presente paragrafo senza trattare dati personali non conformi all’articolo 18, paragrafo 5.

La valutazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è registrata e trasmessa per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere la relativa indagine penale specifica.

2.   Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust non soddisfi uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II forniti a Europol prima del 28 giugno 2022, o qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust non soddisfi il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, Europol non tratta tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis, ma, fatti salvi l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 74 ter, cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.

3.   Qualora un paese terzo di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 6, abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II prima del 28 giugno 2022, Europol può trattare tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 6, se:

a)

il paese terzo ha fornito i dati personali a sostegno di un’indagine penale specifica in uno o più Stati membri che sia sostenuta da Europol;

b)

il paese terzo ha ottenuto i dati nel contesto di un’indagine penale conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del proprio diritto penale nazionale;

c)

il paese terzo informa Europol, entro il 29 settembre 2022 di essere autorizzato a trattare tali dati personali nell’indagine penale nell’ambito della quale ha ottenuto i dati;

d)

Europol valuta, conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera b), che non è possibile sostenere l’indagine penale di cui alla lettera a) del presente paragrafo senza trattare dati personali che non siano conformi all’articolo 18, paragrafo 5 e tale valutazione è registrata e trasmessa per conoscenza al GEPD quando Europol cessa di sostenere la relativa indagine penale specifica; e

e)

Europol verifica, conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 6, che la quantità di dati personali non sia manifestamente sproporzionata rispetto all’indagine penale specifica, di cui al presente paragrafo, lettera a), in uno o più Stati membri sostenuta da Europol.

4.   Qualora un paese terzo non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, relativamente ai dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II forniti a Europol prima del 28 giugno 2022, o qualora non sia soddisfatto nessuno degli altri requisiti di cui al paragrafo 3, del presente articolo, Europol non tratta tali dati personali conformemente all’articolo 18 bis, paragrafo 6, ma, fatti salvi l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 74 ter, cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022

5.   Qualora uno Stato membro, l’EPPO o Eurojust abbia fornito a Europol dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II prima del 28 giugno 2022, può chiedere a Europol, entro il 29 settembre 2022, di conservare tali dati e i risultati del loro trattamento da parte di Europol ove ciò sia necessario per garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale. Europol conserva i dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati e li tratta unicamente al fine di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale e solo fintantoché è in corso il procedimento giudiziario relativo all’indagine penale per cui tali dati sono stati forniti.

6.   Qualora Europol abbia ricevuto dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II prima del 28 giugno 2022, Europol non conserva tali dati al fine di garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, salvo richiesta in conformità del paragrafo 5. In mancanza di tale richiesta, Europol cancella tali dati personali entro il 29 ottobre 2022.

Articolo 74 ter

Disposizioni transitorie relative al trattamento dei dati personali detenuti da Europol

Fatto salvo l’articolo 74 bis, per i dati personali che ha ricevuto prima del 28 giugno 2022, Europol può verificare se tali dati personali corrispondono a una delle categorie di interessati di cui all’allegato II. A tal fine, Europol può effettuare un’analisi preliminare di tali dati personali per un periodo lungo fino a 18 mesi dalla data del ricevimento iniziale dei dati o, in casi giustificati, e previa autorizzazione del GEPD, per un periodo più lungo.

La durata massima del trattamento dei dati di cui al primo comma è di tre anni a decorrere dal giorno del ricevimento dei dati da parte di Europol.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2022.

(2)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(3)  Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).

(4)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

(5)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(7)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(8)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(12)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(13)  Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  GU C 143 del 23.4.2021, pag. 6.