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24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 15/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/89 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2022
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo. |
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(2) |
Applicando il metodo di calcolo definito nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter applicare in modo armonizzato le deroghe all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo in relazione alla disponibilità di una sufficiente capacità di stoccaggio. |
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(3) |
Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato allo smaltimento dei rifiuti di cui all’allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»). Come stabilito nell’allegato II della convenzione MARPOL, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico del carico prima che venga caricato un nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in mare a determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico disciplinati dall’allegato II della convenzione MARPOL è obbligatorio prima della partenza, fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso allegato. I residui del carico di cui all’allegato II della convenzione MARPOL, contenenti sostanze di categoria X, sostanze Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad alta viscosità o solidificanti, sono disciplinati dall’obbligo di prelavaggio e conferimento di tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell’allegato II della convenzione MARPOL. |
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(4) |
Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato ai rifiuti accidentalmente pescati. Non sempre è presente a bordo uno stoccaggio dedicato per questa tipologia di rifiuti e il conferimento di tutti i rifiuti accidentalmente pescati è incentivato dal sistema di recupero dei costi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883. |
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(5) |
Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 utilizzando il metodo di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a bordo di diverse tipologie di rifiuti:
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a) |
dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione; |
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b) |
ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti. |
Articolo 2
Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all’allegato I del presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:
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a) |
tipologie di rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL; |
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b) |
rifiuti accidentalmente pescati. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata
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1. |
Il metodo utilizza un calcolo aritmetico basato sulle quantità stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata. |
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2. |
La capacità di rifiuti utilizzata (Used Waste Capacity, «UWC»), stimata al momento dell’invio della notifica anticipata dei rifiuti al porto di scalo ed espressa in percentuale della massima capacità di stoccaggio dedicata, non deve superare una soglia predefinita. |
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3. |
L’UWC deve essere calcolata con la formula seguente:
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4. |
L’UWC deve rispettare le condizioni seguenti: |
UWC (%) < soglia
dove:
A è la quantità stimata di tipologia di rifiuti da conservare a bordo al momento della partenza dal porto di scalo (espressa in m3);
M è la massima capacità di stoccaggio dedicata (espressa in m3);
la soglia è il valore indicato nella tabella 1 per la tipologia di rifiuti corrispondente e per il successivo porto di scalo.
Tabella 1
Soglie
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Porto di scalo successivo |
Allegato I della convenzione MARPOL |
Allegato IV della convenzione MARPOL |
Allegato V della convenzione MARPOL |
Allegato VI della convenzione MARPOL |
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Il porto di scalo successivo è un porto dell’UE o rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati». |
50 % |
50 % |
25 % |
75 % |
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Il porto di scalo successivo non è un porto dell’UE e non rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati». |
25 % |
50 % |
20 % |
25 % |
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5. |
Ai fini dell’utilizzo del metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata si applica quanto segue:
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6. |
Il «gruppo di porti aggiuntivi selezionati» comprende i porti che devono essere considerati porti dell’UE ai fini dell’applicazione delle soglie di cui alla tabella 1. I porti inclusi in questo gruppo sono tutti i porti situati in: Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese Isola di Man, Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico. |
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7. |
Nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, l’UWC calcolata ai sensi del terzo punto del presente allegato può essere considerata indicativa delle seguenti tipologie di rifiuti residui del carico:
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ALLEGATO II
Tabella 1
Tassi di produzione dei rifiuti per gli allegati I, IV e V della convenzione MARPOL (1)
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Tipologia rifiuto |
Tasso di produzione |
Fattore determinante |
Trattamento a bordo |
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Acque oleose di sentina |
0,01-13 m3 al giorno, le navi più grandi producono quantità maggiori. |
Condensazione e perdite nella sala macchine; dimensioni della nave. |
La quantità può essere ridotta del 65-85 % utilizzando un separatore olio/acqua e scaricando la frazione d’acqua in mare. |
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Residui oleosi (fanghi) |
Da 0,01 a 0,03 m3 di fanghi per tonnellata di olio combustibile denso (OCD). 0 e 0,01 m3 per tonnellata di gasolio marino. |
Tipo di combustibile; consumo di combustibile. |
L’evaporazione può ridurre la quantità di fanghi fino al 75 % (2). L’incenerimento può ridurre la quantità di fanghi del 99 % o più. |
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Acque di lavaggio delle cisterne (residui oleosi slop) |
Da 20 a centinaia di m3. |
Numero di cicli di pulizia delle cisterne; dimensioni della capacità di carico. |
Dopo la sedimentazione la frazione d’acqua può essere scaricata in mare. |
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Acque reflue |
Da 0,01 a 0,06 m3 per persona al giorno. Talvolta le acque reflue sono mescolate ad altre acque di rifiuto. La quantità totale varia da 0,04 a 0,45 m3 al giorno per persona. |
Numero di persone a bordo; tipo di servizi igienici; durata del viaggio; tipo di trattamento: l’utilizzo di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un sistema di triturazione e disinfezione fornisce quantità di rifiuti differenti. |
Nei casi consentiti dall’allegato IV della convenzione MARPOL gli effluenti degli impianti di trattamento vengono spesso scaricati in mare. |
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Plastica |
Da 0,001 a 0,008 m3 di plastica per persona al giorno. |
Numero di persone a bordo. |
Spesso non incenerita. La plastica sporca (plastica che è stata a contatto con prodotti alimentari) viene spesso gestita separatamente. |
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Rifiuti alimentari |
Da 0,001 a 0,003 m3 per persona al giorno. |
Numero di persone a bordo; provviste. |
Laddove consentito dall’allegato V della convenzione MARPOL, i rifiuti alimentari vengono spesso scaricati in mare. |
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Rifiuti domestici |
Da 0,001 a 0,02 m3 al giorno per persona. |
Numero di persone a bordo; tipo di prodotti usati. |
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Olio da cucina |
Da 0,01 a 0,08 litri per persona al giorno. |
Numero di persone a bordo; tipo di alimento preparato. |
Sebbene non sia consentito, talvolta l’olio da cucina viene ancora immesso nella vasca dei fanghi. |
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Ceneri prodotte dagli inceneritori |
0,004 e 0,06 m3 al mese. |
Uso dell’inceneritore; costo di utilizzo dell’inceneritore. |
L’inceneritore non si utilizza per tutte le tipologie di rifiuti: soprattutto per la carta, talvolta per i fanghi oleosi. |
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Rifiuti operativi |
Da 0,001 a 0,1 m3 per persona al giorno. |
Dimensioni della nave; tipo di carico. |
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Residui del carico |
0,001 - 2 % del carico. |
Tipo di carico. Dimensioni della nave. |
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Tabella 2
Tassi di produzione dei rifiuti per l’allegato VI della convenzione MARPOL sui rifiuti (sistemi di depurazione dei gas di scarico, «EGCS»)
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Tipo di EGCS |
Coefficiente |
Unità |
Esempi (motore da 10 MW o consumo di OCD 40 t/giorno) |
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Fabbricante 1 |
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Quantità di fanghi a circuito aperto |
0,1 |
kg/MWh |
0,1 × 10 MW × 24 = 24 kg/giorno |
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Quantità di fanghi a circuito chiuso (DAF- BOTU) |
3,5 - 7,0 |
kg/MWh, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile |
3,5 × 10 MW × 24 = 840 kg/giorno |
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Quantità di fanghi a circuito chiuso (BOTU-M) |
3,0 |
l/MWh/S %, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile |
3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 1800 L/giorno |
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Fabbricante 2 |
|||
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Quantità di fanghi a circuito chiuso |
2,5 -3,0 |
kg/t OCD consumata |
2,5 × 40 t/giorno = 100 kg/giorno |
NB: la quantità di fanghi del sistema di depurazione dei gas di scarico prodotta dipende in ultima analisi anche dalle caratteristiche specifiche dell’impianto: è pertanto opportuno consultare il manuale del sistema di depurazione dei gas di scarico fornito dal fabbricante. Informazioni nelle tabelle fornite dalle imprese interessate.
(1) Estratto dallo studio dell’EMSA «La gestione a bordo delle navi dei rifiuti prodotti dalle navi», gennaio 2017.
(2) L’evaporazione della frazione d’acqua dei fanghi oleosi è un processo che deve essere gestito con attenzione ed eseguito solo nella misura necessaria per consentire la combustibilità dei fanghi destinati all’incenerimento.