20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1533 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone, Dal momento che tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (3) ha imposto condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Tale regolamento di esecuzione è stato abrogato e successivamente sostituito dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 961/2011 (4), (UE) n. 284/2012 (5), (UE) n. 996/2012 (6), (UE) n. 322/2014 (7) e (UE) 2016/6 (8) della Commissione. Al fine di garantire la coerenza e facilitare l’attuazione, tali regolamenti stabiliscono i livelli massimi di radionuclidi allineandosi ai valori stabiliti dalla pertinente diritto giapponese e tale prassi dovrebbe essere mantenuta.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che le merci oggetto di una misura di emergenza prevista da atti adottati conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 siano sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione.

(3)

Al fine di facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari soggetti a questo regolamento al loro ingresso nell’Unione, è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per il rilascio di certificati ufficiali, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625, e per i certificati rilasciati in formato cartaceo, oltre a quelle stabilite all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (9) e all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (10). Al fine di garantire un approccio coerente è anche opportuno prevedere che i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per il rilascio di certificati di sostituzione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate prendendo in considerazione oltre 87 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e oltre 429 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il nono e decimo periodo vegetativo successivo all’incidente (dati relativi al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2020).

(5)

Alla luce di tali dati, risulta che l’obbligo di campionamento e analisi dei prodotti prima dell’esportazione nell’Unione debba essere mantenuto in vigore o stabilito per determinati prodotti, ma possa essere revocato per altri. In particolare, oltre ai prodotti già soggetti a tale obbligo, è opportuno esigere il campionamento e l’analisi dei funghi selvatici e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Iwate, Nagano, Niigata e Ibaraki, dei pesci e dei prodotti della pesca provenienti da Gunma, della felce maggiore selvatica e dei relativi prodotti derivati provenienti da Fukushima nonché della felce florida giapponese e dei relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Miyagi. Tuttavia l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione può essere revocato per quanto riguarda i germogli di Aralia e i relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Fukushima, Miyagi e Gunma, il bambù e i relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Fukushima, i funghi e i relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Gunma nonché il koshiabura e i relativi prodotti derivati provenienti dalle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Yamagata. Inoltre, per quanto riguarda i funghi, i casi di non conformità sono stati riscontrati solo nei funghi selvatici, per quanto riguarda la felce maggiore solo nella felce maggiore selvatica e per quanto riguarda i kaki solo nei kaki essiccati. È pertanto opportuno limitare l’obbligo di campionamento e analisi solo alle rispettive forme selvatiche o essiccate di tali prodotti.

(6)

Dai controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione risulta che le condizioni speciali previste dal diritto dell’Unione sono applicate correttamente dalle autorità giapponesi e non sono stati riscontrati casi di non conformità al diritto dell’Unione in occasione dei controlli ufficiali all’importazione per più di nove anni. È pertanto opportuno mantenere la frequenza ridotta dei controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione sui prodotti alimentari e sugli alimenti per animali soggetti al presente regolamento.

(7)

È opportuno prevedere un riesame del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari dell’undicesimo e dodicesimo periodo vegetativo (2021 e 2022) successivo all’incidente.

(8)

Poiché le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 sono sostanziali, è opportuno che tale regolamento sia sostituito per motivi di chiarezza.

(9)

Onde consentire una transizione agevole alle nuove misure, è opportuno prevedere una misura transitoria concernente le partite accompagnate dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/6, a condizione che tali dichiarazioni ufficiali siano state rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l’ingresso nell’Unione dei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e degli alimenti per animali, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (11) («i prodotti»), originari del Giappone o da esso spediti e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, il cui peso lordo non superi 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco:

a)

le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all’immissione sul mercato;

b)

le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all’uso personale;

c)

le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all’immissione sul mercato;

d)

le partite destinate a scopi scientifici.

In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti, l’onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per «proveniente dallo stesso territorio o paese terzo», di cui all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, si intende:

proveniente dalla stessa prefettura del Giappone, per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi a norma dell’articolo 4,

proveniente da una o più prefetture del Giappone, tutte interessate dalla medesima situazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, per gli altri prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Condizioni per l’ingresso nell’Unione

1.   Possono entrare nell’Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.

2.   I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato I.

3.   Ogni partita dei prodotti elencati nell’allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), originari del Giappone o da esso spediti, è accompagnata dal certificato ufficiale di cui all’articolo 4. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

4.   L’elenco di prodotti figurante all’allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Articolo 4

Certificato ufficiale

1.   Ogni partita di prodotti menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell’allegato II e di prodotti composti contenenti una quantità superiore al 50 % dei prodotti alimentari elencati nell’allegato II, originari del Giappone o da esso spediti, è accompagnata da un certificato ufficiale originale valido redatto e firmato conformemente all’articolo 5.

2.   Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato I.

3.   Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 indica inoltre che si applica una delle seguenti condizioni:

a)

il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell’allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tale prodotto, né spedito da una di esse;

b)

il prodotto è spedito da una delle prefetture elencate nell’allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione;

c)

il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell’allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi;

d)

l’origine del prodotto o degli ingredienti presenti in quantità superiore al 50 % non è nota e il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

4.   Il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima e di Gunma sono accompagnati dal certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco in Giappone di tali prodotti.

Articolo 5

Redazione e firma del certificato ufficiale

1.   Il certificato ufficiale di cui all’articolo 4 è redatto conformemente al modello figurante nell’allegato III.

2.   Per i prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.

3.   Per i prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), e all’articolo 4, paragrafo 4, il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

4.   Il certificato ufficiale soddisfa le prescrizioni relative ai certificati ufficiali stabilite all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

5.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

6.   Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione

1.   Le partite dei prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione ai posti di controllo frontalieri.

2.   I prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 4, possono essere sottoposti a controlli di identità e fisici presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, eseguiti in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (13).

3.   Oltre ai controlli documentali su tutte le partite, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero o dei punti di controllo eseguono controlli casuali di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Articolo 7

Immissione in libera pratica

Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica delle partite dei prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata debitamente compilato, come previsto all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 8

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2023.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è abrogato.

Articolo 10

Disposizione transitoria

Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che sono accompagnate da una dichiarazione ufficiale rilasciata in conformità al regolamento (UE) 2016/6 prima del 10 ottobre 2021 possono essere importate nell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO I

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg)

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Altri prodotti alimentari

Somma di cesio-134 e cesio-137

50

50

10

100


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (2) (Bq/kg)

 

Alimenti destinati a bovini ed equini

Alimenti destinali ai suini

Alimenti destinati al pollame

Alimenti destinati ai pesci (3)

Somma di cesio-134 e cesio-137

100

80

160

40


(1)  Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè il livello massimo si applica all’infuso di foglie di tè non fermentate. Il livello massimo di 10 Bq/kg nel tè ottenuto da foglie non fermentate corrisponde a 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate.

(2)  Livello massimo relativo a un alimento per animali con un tenore di umidità del 12 %.

(3)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.


ALLEGATO II

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione

a)

Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 e 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ed ex 1604 20 70;

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50;

felce maggiore selvatica (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleutherococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

kaki essiccati (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ed ex 0813 50;

b)

prodotti originari della prefettura di Miyagi:

funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00;

felce maggiore selvatica (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleutherococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

c)

prodotti originari della prefettura di Gunma:

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 e 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ed ex 1604 20 70;

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50;

koshiabura (germoglio di Eleutherococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

d)

prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Yamagata, Iwate o Shizuoka:

funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;

e)

prodotti originari delle prefetture di Ibaraki, Nagano o Niigata:

funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;

koshiabura (germoglio di Eleutherococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

f)

prodotti composti contenenti una quantità superiore al 50 % dei prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.


ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 4

Image 1

 

GIAPPONE

Certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti alimentari e alimenti per animali

 

II.

Certificazione ufficiale

II.a

N. di riferimento del certificato

II.b

N. di riferimento IMSOC

 

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

…(rappresentante autorizzato di cui all’articolo 5, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 )

CERTIFICA che la partita è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

CERTIFICA che la partita contiene:

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, né spediti da una di esse;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che sono spediti da una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito o la trasformazione;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che sono originari di una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, e che sono stati campionati il… (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il… (data) presso… (nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1533, di origine non nota o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti una quantità superiore al 50 % di tali prodotti come ingredienti di origine non nota, che sono stati campionati il … (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il… (data) presso … (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a…il…

Note

Cfr. le istruzioni per la compilazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione.

parte II: la firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cui all’articolo 5, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione 2021/1533.


ALLEGATO IV

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 4

Aspetti generali

Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Ove indicati, i codici «ISO» si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).

Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato ufficiale venga presentato con il sistema IMSOC si applica quanto segue:

le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale,

le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative,

se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all’articolo 90, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I

Informazioni sulla partita spedita

Paese

Nome del paese terzo che rilascia il certificato ufficiale.

Casella I.1.

Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.

Casella I.2.

N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC.

Casella I.2.a.

N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato ufficiale è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato ufficiale non viene presentato con il sistema IMSOC.

Casella I.3.

Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato ufficiale.

Casella I.4.

Autorità locale competente: se del caso, nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato ufficiale.

Casella I.5.

Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.

Casella I.6.

Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell’Unione responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero e che presenta i certificati necessari alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Questa casella è facoltativa.

Casella I.7.

Paese di origine: nome e codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.

Casella I.8.

Prefettura di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.

Casella I.9.

Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell’Unione europea di destinazione dei prodotti.

Casella I.11.

Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti.

Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione.

Casella I.12.

Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa.

Per l’immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.

Casella I.14.

Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

Casella I.15.

Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione.

Modi di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per «altro» si intendono i modi di trasporto non previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2).

Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio.

In caso di traghetto, indicare anche l’identificazione del veicolo stradale, il suo numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.

Casella I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso nell’UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.

Casella I.17.

Documenti di accompagnamento

 

Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati dell’analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), e all’articolo 4, paragrafo 4).

 

Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio un documento commerciale (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

Casella I.18.

Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.

Casella I.19.

Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti.

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore.

Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale.

Casella I.20.

Merci dichiarate per: indicare l’uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell’Unione.

Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

Casella I.22.

Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

Casella I.23.

Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

Casella I.24.

Quantità

 

Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio.

 

Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

Casella I.25.

Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.

Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e il consumatore finale (se i prodotti sono imballati per il consumatore finale).

Specie: nome scientifico o quale definita in base al diritto dell’Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio.

Parte II:

Certificazione ufficiale

Questa parte deve essere compilata da un rappresentante autorizzato di cui all’articolo 5, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533

Casella II.

Certificato ufficiale: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni dell’Unione relative alla natura dei prodotti.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore autorizzato oppure cancellate completamente dal certificato ufficiale.

Nel caso di certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato ufficiale.

Casella II.a.

N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

Casella II.b.

N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a. Obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.

Rappresentante autorizzato

:

funzionario dell’autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell’autorità competente e data della firma.


(1)  L’elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all’indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).