28.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 464/11


DECISIONE (UE) 2021/2313 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2021

relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022

[notificata con il numero C(2021) 9852]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), e in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

1)

La decisione (UE) 2020/491 della Commissione (3) concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 31 dicembre 2021.

2)

L'8 novembre 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di una proroga; in seguito richieste di ulteriore applicazione della misura che dispone l'esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA sulle merci importate sono pervenute da Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna il 12 novembre 2021, Irlanda il 16 novembre 2021, Bulgaria, Finlandia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi e Svezia il 17 novembre 2021, Estonia il 18 novembre 2021, Danimarca e Lussemburgo il 19 novembre 2021 nonché Cechia il 23 novembre 2021 («Stati membri richiedenti»).

3)

Le importazioni effettuate dagli Stati membri richiedenti nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a tali merci indicano che le corrispondenti importazioni evidenziano una tendenza al ribasso, ma restano significative e fluttuano in funzione della domanda delle merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19. Nonostante la vaccinazione in corso in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché gli Stati membri richiedenti riferiscono ancora di carenze di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno concedere un'esenzione dai dazi doganali all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'IVA applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

4)

È necessario che gli Stati membri richiedenti informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell'epidemia. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire che tale esenzione dai dazi e dall'IVA siano applicate in linea con la legislazione doganale e dell'IVA e al fine di prevenire eventuali frodi, evasione, elusione o abusi.

5)

Tenuto conto delle difficilissime sfide che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'esenzione dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2022.

6)

Il 3 dicembre 2021 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;

ii)

messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

c)

le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2.   Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sull'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.

Entro il 31 ottobre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni in appresso:

a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b)

informazioni sintetiche concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1;

c)

i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria a decorrere dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 1).