11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/19


DECISIONE (UE) 2021/929 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), dispone che le istituzioni dell’Unione diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 2, dispone che le istituzioni dell’Unione mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(2)

L’articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione debbano operare nel modo più trasparente possibile.

(3)

Ai sensi dell’articolo 298 TFUE, nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

(4)

Affinché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione («istituzioni dell’Unione») possano operare nel modo più trasparente possibile, è opportuno consentire ai portatori di interessi di fornire le proprie opinioni e competenze durante il processo decisionale, in modo da migliorare la qualità delle decisioni adottate e il sostegno alle stesse.

(5)

Al fine di mantenere la fiducia nei processi politici, legislativi e amministrativi dell’Unione, è opportuno che i contatti con i rappresentanti di interessi avvengano in modo trasparente ed etico.

(6)

A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno concluso un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (1) («accordo interistituzionale»).

(7)

Il Consiglio si impegna a istituire un quadro per contatti trasparenti ed etici tra i rappresentanti di interessi e i funzionari e agenti («personale») del suo segretariato generale, introducendo un principio di condizionalità. In base a tale principio, l’iscrizione nel registro per la trasparenza è un presupposto necessario affinché i rappresentanti di interessi possano svolgere determinate attività contemplate dall’accordo interistituzionale.

(8)

Il Consiglio ritiene che l’istituzione di un registro per la trasparenza, comune al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e aperto ad altre istituzioni dell’Unione, sia il modo più efficace per attuare il principio di condizionalità. Il rispetto del codice di condotta allegato all’accordo interistituzionale dovrebbe essere una condizione preliminare all’iscrizione nel registro per la trasparenza.

(9)

Gli organi del registro per la trasparenza dovrebbero avere il potere di adottare, anche a nome del Consiglio, singole decisioni riguardanti i richiedenti e gli iscritti, conformemente all’accordo interistituzionale.

(10)

Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata nel senso di conferire ai rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza un diritto di accesso privilegiato ai documenti detenuti dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio di condizionalità

Nei casi previsti dalla presente decisione e in linea con l’accordo interistituzionale, l’iscrizione nel registro per la trasparenza è un presupposto necessario affinché i rappresentanti di interessi possano svolgere determinate attività.

Articolo 2

Registro per la trasparenza

1.   L’accordo interistituzionale definisce la portata delle attività svolte dai rappresentanti di interessi soggetti a iscrizione nel registro, nonché le condizioni per l’ammissibilità e per l’iscrizione degli stessi nel registro per la trasparenza.

2.   Il Consiglio è rappresentato nel consiglio di amministrazione del registro per la trasparenza dal suo segretario generale. Il consiglio di amministrazione decide per consenso ed è assistito da un segretariato congiunto alle condizioni stabilite nell’accordo interistituzionale.

3.   Il consiglio di amministrazione e il segretariato hanno il potere di adottare, a nome del Consiglio, singole decisioni riguardanti i richiedenti e gli iscritti, conformemente all’accordo interistituzionale.

Articolo 3

Riunioni con il personale del segretariato generale del Consiglio

1.   Le riunioni dei rappresentanti di interessi con il segretario generale e i direttori generali del segretariato generale del Consiglio sono subordinate alla previa iscrizione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza.

2.   Nei contatti con i rappresentanti di interessi, il personale del segretariato generale del Consiglio si attiene alle disposizioni e alle norme di condotta previste dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e alle altre norme interne pertinenti del segretariato generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio adotta eventuali istruzioni supplementari destinate al personale che possono essere necessarie per attuare dette disposizioni e norme, in linea con i principi stabiliti nella presente decisione.

3.   Il segretario generale del Consiglio adotta misure di sensibilizzazione del personale in merito alle norme applicabili ai contatti con i rappresentanti di interessi.

Articolo 4

Sessioni informative tematiche

La partecipazione di rappresentanti di interessi a sessioni informative tematiche organizzate dal segretariato generale del Consiglio, se del caso e previa consultazione della presidenza del Consiglio, è subordinata alla loro previa iscrizione nel registro per la trasparenza.

Articolo 5

Eventi pubblici

La partecipazione dei rappresentanti di interessi, a titolo professionale, come oratori a manifestazioni pubbliche organizzate dal segretariato generale del Consiglio è subordinata all’iscrizione di tali rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza.

Articolo 6

Accesso ai locali del Consiglio

1.   Al fine di svolgere le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, il segretariato generale del Consiglio rilascia ai rappresentanti di interessi tesserini nominativi che danno accesso temporaneo ai locali del Consiglio, previa iscrizione nel registro per la trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza del Consiglio. I rappresentanti di interessi non partecipano né alle sessioni del Consiglio né alle riunioni dei suoi organi preparatori, a meno che la loro presenza non sia autorizzata in conformità della decisione 2009/937/UE del Consiglio (3) («regolamento interno del Consiglio»).

2.   Il segretariato generale del Consiglio determina i requisiti di sicurezza e di identità per il rilascio dei tesserini destinati ai rappresentanti di interessi.

Articolo 7

Accesso ai documenti

L’accesso ai documenti del Consiglio da parte dei rappresentanti di interessi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 8

Attuazione

Il segretariato generale del Consiglio adotta le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).