10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 163/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/755 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2021
che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021) 3009]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, tra cui la selezione e la designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali. I centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sostengono le attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione (2) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali, che in base al suo programma di lavoro si occupa dei suini, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione (3) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia. |
(3) |
Successivamente, conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha avviato una procedura di selezione pubblica mediante un invito per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini. |
(4) |
Il comitato di valutazione e selezione nominato per la procedura di selezione, di cui al considerando 3, ha concluso che il consorzio guidato dall’Università svedese delle scienze agricole e dal Centro svedese per il benessere degli animali (Svezia) e composto inoltre dall’Università delle risorse naturali e delle scienze biologiche (Austria), dall’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Istituto di ricerca veterinaria (Grecia), dall’Istituto nazionale per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Francia), dall’Università di Dublino (University College) (Irlanda) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italia) (il consorzio), è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dovrebbe essere responsabile dei compiti di cui all’articolo 96 del medesimo regolamento, per quanto riguarda i ruminanti e gli equini. |
(5) |
È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini, responsabile dei compiti di sostegno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell’Unione europea. Tali programmi di lavoro devono essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(6) |
L’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sia limitata nel tempo o riesaminata a intervalli regolari. Di conseguenza la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni. |
(7) |
È opportuno concedere al centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini designato un periodo di tempo per la preparazione del proprio programma di lavoro per il prossimo periodo di bilancio. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere dei ruminanti e degli equini:
Nome: Consorzio guidato dall’Università svedese delle scienze agricole e dal Centro svedese per il benessere degli animali (Svezia) e composto inoltre dall’Università delle risorse naturali e delle scienze biologiche (Austria), dall’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Istituto di ricerca veterinaria (Grecia), dall’Istituto nazionale per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Francia), dall’Università di Dublino (University College) (Irlanda) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italia)
Indirizzo:
P.O. Box 7068 |
750 07 Uppsala |
SVEZIA |
2. La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o giugno 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 11).
(4) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).