4.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 76/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/385 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2021

che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni

[notificata con il numero C (2021)1064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 2, l’allegato A, parte I, paragrafo 4, e l’allegato A, parte II, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione (3) prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II della medesima decisione siano riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che il dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania, soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4)

L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Abruzzo, le province di Catanzaro e Cosenza nella regione Calabria, la provincia di Benevento nella regione Campania e le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto nella regione Puglia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(5)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Almería, Granada, Jaén e Malaga nella Comunità autonoma dell’Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(6)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, il dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania in Francia, la regione Abruzzo, le province di Catanzaro e Cosenza nella regione Calabria, la provincia di Benevento nella regione Campania e le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto nella regione Puglia in Italia, le province di Almería, Granada, Jaén e Malaga nella Comunità autonoma dell’Andalusia in Spagna dovrebbero essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 93/52/CEE.

(8)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (4) le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(10)

L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Molise, la provincia di Matera nella regione Basilicata e la provincia del Sud Sardegna nella regione Sardegna soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(11)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Molise, la provincia di Matera nella regione Basilicata e la provincia del Sud Sardegna nella regione Sardegna dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2003/467/CE.

(13)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(14)

L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce nella regione Puglia e le province di Avellino, Benevento e Napoli nella regione Campania soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(15)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Cadice, Cordoba, Huelva, Malaga e Siviglia nella Comunità autonoma di Andalusia e le province di Avila, Palencia e Segovia nella Comunità autonoma di Castiglia e León soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(16)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce nella regione Puglia e le province di Avellino, Benevento e Napoli nella regione Campania in Italia e le province di Cadice, Cordoba, Huelva, Malaga e Siviglia nella Comunità autonoma di Andalusia e le province di Avila, Palencia e Segovia nella Comunità autonoma di Castiglia e León in Spagna dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE.

(18)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (5) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L’allegato I della summenzionata decisione contiene un elenco di Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky.

(19)

L’Estonia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che l’intero territorio di detto Stato membro soddisfa le condizioni di cui alla decisione 2008/185/CE per essere riconosciuto indenne dalla malattia di Aujeszky.

(20)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, l’Estonia dovrebbe essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2008/185/CE.

(22)

L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.

(23)

L’Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere il riconoscimento dei suoi programmi di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per 13 regioni e l’inserimento delle medesime nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(24)

Il Portogallo ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere il riconoscimento dei suoi programmi di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per l’intero territorio di detto Stato membro e l’inserimento del medesimo nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(25)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, i programmi nazionali di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per 13 regioni italiane e per il Portogallo dovrebbero essere riconosciuti.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(27)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/467/CE è così modificata:

a)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;

b)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2008/185/CE è così modificata:

a)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione;

b)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

(2)   GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

(4)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(5)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è così modificato:

1)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«In Francia:

“dipartimenti”:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.»;

2)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

regione Abruzzo,

provincia di Bolzano,

regione Calabria: province di Catanzaro e Cosenza,

regione Campania: provincia di Benevento,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio,

regione Liguria,

regione Lombardia,

regione Marche,

regione Molise,

regione Piemonte,

regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto,

regione Sardegna,

regione Toscana,

provincia di Trento,

regione Umbria,

regione Valle d’Aosta,

regione Veneto.»;

3)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma di Aragona,

Comunità autonoma dell’Andalusia: province di Almeria, Cadice, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Cantabria,

Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia,

Comunità autonoma di Castiglia e León,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Estremadura,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Madrid,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.».


ALLEGATO II

Nell’allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Basilicata: provincia di Matera,

provincia di Bolzano,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: province di Frosinone, Rieti e Viterbo,

regione Liguria,

regione Lombardia,

regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,

regione Molise,

regione Piemonte,

regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Oristano e del Sud Sardegna,

regione Toscana,

provincia di Trento,

regione Umbria,

regione Valle d’Aosta,

regione Veneto.».


ALLEGATO III

L’allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE è così modificato:

1)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

provincia di Bolzano,

regione Campania: province di Avellino, Benevento e Napoli,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio,

regione Liguria,

regione Lombardia,

regione Marche,

regione Molise: provincia di Campobasso,

regione Piemonte,

regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce,

regione Sardegna,

regione Toscana,

provincia di Trento,

regione Umbria,

regione Valle d’Aosta,

regione Veneto.»;

2)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma dell’Andalusia: province di Almería, Cádiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia,

Comunità autonoma di Aragona,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia,

Comunità autonoma di Castiglia e León: province di Avila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Madrid,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.».


ALLEGATO IV

Nell’allegato I della decisione 2008/185/CE, dopo la voce relativa alla Germania è aggiunta la seguente riga:

«EE

Estonia

Tutte le regioni».


ALLEGATO V

L’allegato II della decisione 2008/185/CE è così modificato:

«1)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«IT

Italia

Regione Abruzzo

Regione Puglia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Provincia autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto»

2)

dopo la voce relativa alla Polonia, è inserita la riga seguente:

«PT

Portogallo

Tutte le regioni».