4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/592 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuale pandemia di Covid-19 sta causando una grave turbativa dei mercati ortofrutticoli e vitivinicoli in tutta l’Unione. Le misure adottate dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, in particolare le ampie restrizioni ai movimenti e le misure di distanziamento sociale, hanno causato turbative delle catene di approvvigionamento e la chiusura temporanea di importanti sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all’ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, a seguito della chiusura di ristoranti, mense, bar e alberghi. Le misure legate alla pandemia di Covid-19 determinano inoltre problemi logistici, che colpiscono con particolare gravità i prodotti ortofrutticoli deperibili e il settore vitivinicolo. Dette misure causano inoltre difficoltà nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli e in tutte le attività connesse alla produzione vinicola a causa della carenza di manodopera e dell’impossibilità di raggiungere i consumatori, a seguito della turbativa delle catene logistiche e di approvvigionamento e della chiusura temporanea di importanti sbocchi. Tali circostanze perturbano in misura significativa i settori ortofrutticolo e vitivinicolo dell’Unione. Gli agricoltori di questi settori stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)

Tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19 e del loro probabile proseguimento, nonché della turbativa a lungo termine delle catene logistiche e di approvvigionamento e del grave impatto economico sui principali sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all’ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, è probabile che la grave turbativa in entrambi i mercati e i relativi effetti continuino e che, probabilmente, si accentuino.

(3)

In considerazione di detta turbativa del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri stanno avendo difficoltà eccezionali nella pianificazione, nell’attuazione e nell’esecuzione dei regimi di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore ortofrutticolo e agli articoli da 39 a 54 dello stesso regolamento per il settore vitivinicolo. È pertanto necessario alleviare dette difficoltà mediante una deroga ad alcune delle predette disposizioni.

(4)

Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono rappresentare più di un terzo della spesa a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate alla pandemia di Covid-19, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2020.

(5)

Si stima che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30 % dei volumi, pari al 50 % del valore, del vino consumato nell’Unione. Si osserva inoltre che il consumo di vino a casa non compensa la diminuzione del consumo fuori casa. Non sono inoltre autorizzate le consuete celebrazioni e riunioni in cui si consuma vino, ad esempio compleanni o festività nazionali. Vi è anche il rischio che nel periodo estivo non possano avere luogo le attività turistiche ed enoturistiche. Crescono quindi sul mercato le eccedenze di vino. Inoltre, la carenza di manodopera, dovuta anche alla pandemia, e le difficoltà logistiche causate dalla pandemia mettono sotto pressione i viticoltori e l’intero settore vitivinicolo. I viticoltori devono far fronte a problemi crescenti in relazione alla prossima vendemmia: prezzi bassi, consumo ridotto, difficoltà di trasporto e di vendita.

(6)

Al tempo stesso le condizioni sul mercato vinicolo dell’Unione si sono andate aggravando nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e il calo generalizzato del consumo di vino nell’Unione. Inoltre, l’imposizione da parte degli Stati Uniti d’America, principale mercato di esportazione per il vino dell’Unione, di dazi aggiuntivi all’importazione sui vini dell’Unione ha avuto un impatto sulle esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo ad un settore già fragile che non è più in grado di commercializzare o distribuire i propri prodotti in modo efficace, principalmente a causa della chiusura dei principali mercati di esportazione e delle misure adottate per garantire in misura adeguata il confinamento, in particolare l’interruzione di tutte le attività di ristorazione e l’impossibilità di rifornire la clientela abituale. Inoltre, le difficoltà di approvvigionamento in fattori di produzione essenziali, quali bottiglie e tappi per la produzione vinicola, stanno mettendo a dura prova le attività degli operatori del settore vitivinicolo, impedendo loro di immettere sul mercato vino pronto per la vendita.

(7)

Il ritiro dal mercato dell’Unione di una parte dei quantitativi di vino che non sono commercializzati e che non possono essere destinati all’ammasso dovrebbe contribuire ad affrontare la grave turbativa del mercato nel settore vitivinicolo. Pertanto, per contribuire a migliorare i risultati economici dei produttori di vino è opportuno includere temporaneamente tra le misure ammissibili al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo la distillazione di vino per ragioni connesse alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, dell’alcole così ottenuto dovrebbe essere destinato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici, escludendone pertanto l’uso per l’industria alimentare e delle bevande.

(8)

L’aiuto all’ammasso in caso di crisi è un’altra misura che consentirebbe di ritirare temporaneamente dal mercato un dato quantitativo di vino e di gestire il ritorno progressivo ad una situazione di mercato economicamente più redditizia. Pertanto, gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi dovrebbero essere temporaneamente ammissibili al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo. Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari degli aiuti all’ammasso in caso di crisi non dovrebbero beneficiare di aiuti alla distillazione di vino in caso di crisi a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo né di pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi.

(9)

Per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali e a far fronte a questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno consentire una maggiore flessibilità nell’attuazione di determinate misure a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(10)

In particolare, per consentire agli Stati membri di sostenere i produttori gravemente colpiti dalla crisi, è necessario prevedere una deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alla misura relativa ai fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del medesimo regolamento, per consentire che le spese sostenute in relazione a operazioni che nel 2020 sono attuate per il quarto anno siano ammissibili anche se sono state sostenute prima della presentazione da parte dello Stato membro del relativo progetto di programma di sostegno. Tale deroga consentirebbe agli Stati membri di concedere per ulteriori 12 mesi nel corso dell’esercizio 2020 ulteriori aiuti per le spese amministrative dei fondi di mutualizzazione già istituiti. In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, al fine di fornire un sostegno economicamente adeguato, l’aiuto concesso dovrebbe essere non decrescente e corrispondere al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.

(11)

È inoltre necessario, come misura eccezionale, prevedere una deroga all’articolo 46, paragrafo 6, all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, all’articolo 49, paragrafo 2, e all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e aumentare temporaneamente il contributo massimo dell’Unione alle misure «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde», «assicurazione del raccolto» e «investimenti». Queste misure temporanee sono necessarie perché, per motivi legati alla pandemia di Covid-19, gli operatori subiscono, e continueranno a subire, perdite significative di reddito e costi aggiuntivi dovuti alla turbativa del mercato e della produzione. L’aumento del contributo dell’Unione a favore delle misure in questione e la conseguente riduzione del contributo dei beneficiari consentirebbero di sostenere finanziariamente questi ultimi.

(12)

La flessibilità garantita dall’aumento del contributo dell’Unione rappresenta una forma di sostegno finanziario, che tuttavia non richiede finanziamenti aggiuntivi dell’Unione in quanto continueranno ad applicarsi i limiti di bilancio per i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo fissati all’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono pertanto decidere di destinare maggiori fondi alle misure in questione nel quadro del bilancio annuale previsto nel medesimo allegato. L’aumento dei tassi di finanziamento mira pertanto a fornire sostegno al settore in una determinata situazione di mercato instabile, senza dover prima mobilitare fondi supplementari.

(13)

Lo strumento preventivo dell’assicurazione del raccolto è ammissibile al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo per incoraggiare un approccio responsabile in situazioni di crisi. A norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. In considerazione delle drammatiche conseguenze della pandemia di Covid-19 sui redditi dei produttori di vino a causa delle difficoltà talvolta insormontabili che insorgono in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione del vino, è opportuno estendere il sostegno dell’Unione all’assicurazione del raccolto nei casi in cui le perdite sono dovute ad una pandemia umana. È inoltre opportuno aumentare temporaneamente il tasso di sostegno dell’Unione fino al 60 % in detti casi per fornire un qualche sostegno finanziario ai viticoltori.

(14)

La vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è utilizzata come misura di gestione del mercato in previsione di una produzione eccessiva di uve. Detto articolo dispone che per beneficiare del sostegno dell’Unione i grappoli d’uva devono essere distrutti o eliminati sull’intera azienda. Nelle attuali circostanze i viticoltori stanno avendo difficoltà senza precedenti a ingaggiare la manodopera necessaria per portare a termine tale operazione per intero. È pertanto opportuno derogare a detto obbligo e autorizzare la distruzione o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione su una parte dell’azienda, purché sia effettuata su intere particelle.

(15)

Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto in particolare dell’attuale turbativa del mercato, degli effetti gravi della pandemia sui settori ortofrutticolo e vitivinicolo e della loro persistenza e probabile aggravamento, è necessario intervenire immediatamente e adottare misure di urgenza volte ad attenuarne gli effetti negativi. I ritardi nell’adozione di azioni immediate per far fronte a tale turbativa del mercato rischierebbero di aggravarla in entrambi i settori e nuocerebbero alla produzione e alle condizioni di mercato in entrambi i settori. Per questi motivi, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(16)

Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 1

Deroga temporanea all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi a titolo del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020.

CAPO II

VINO

SEZIONE 1

Misure di sostegno in caso di crisi

Articolo 2

Deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo nel corso dell’esercizio 2020.

Articolo 3

Distillazione di vino in caso di crisi

1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Il sostegno è proporzionato.

2.   L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

3.   I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

4.   Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.

5.   Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6.   Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

7.   Gli Stati membri fissano l’importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

8.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

9.   Gli articoli 1, 2, 43, gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (2) e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3) si applicano mutatis mutandis al sostegno alla distillazione di vino in caso di crisi.

Articolo 4

Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi

1.   Gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi possono essere concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari dell’aiuto all’ammasso in caso di crisi non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti alla distillazione in caso di crisi ai sensi dell’articolo 3 né pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi ai sensi dell’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   I beneficiari dell’aiuto di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali.

4.   Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di aiuto di cui al paragrafo 1, che prevedano:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica del rispetto delle condizioni per il sostegno previste dal presente articolo e le disposizioni sui criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

5.   Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per dare la preferenza a taluni beneficiari, indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6.   Gli Stati membri esaminano le domande presentate dal richiedente con la descrizione dettagliata delle azioni proposte e dei termini di attuazione proposti.

7.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

8.   Gli articoli 1, 2, 43, gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione si applicano mutatis mutandis all’aiuto all’ammasso in caso di crisi.

SEZIONE 2

Deroghe a misure di sostegno specifiche

Articolo 5

Deroga all’articolo 44, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’esercizio 2020 il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del medesimo regolamento può essere concesso per la spesa sostenuta prima della presentazione dei progetti di programmi di sostegno in relazione alle operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione.

2.   In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione in relazione ad operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione può essere concesso sotto forma di un aiuto non decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi ed è pari al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.

Articolo 6

Deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 60 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell’Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l’80 %.

Articolo 7

Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.

2.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

Articolo 8

Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

a)

delle perdite di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

b)

delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;

c)

delle perdite causate da pandemie umane.

Articolo 9

Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:

a)

60 % nelle regioni meno sviluppate;

b)

50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c)

80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato;

d)

75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 10

Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato

L’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 2, gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).