21.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 48/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/239 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafo 1, e l’articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In base alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardo all’applicazione della norma ambientale Euro 5 per i veicoli della categoria L, alcune sottocategorie di veicoli dovranno soddisfare prescrizioni tecniche ulteriori a partire da determinate date. Altre sottocategorie sono esentate o sono tenute a soddisfare le prescrizioni in un secondo momento rispetto a quanto stabilito in origine dal regolamento (UE) n. 168/2013.

(2)

È necessario adeguare i modelli amministrativi per l’omologazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (3) alla luce delle modifiche intervenute con il regolamento (UE) 2019/129 per facilitare il processo di omologazione e per consentire alle autorità nazionali di verificare la conformità alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ applicabili a partire da una determinata data.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 901/2014 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis:

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 30 giugno 2020 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni per tipi di motore in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020.

2.   Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di veicoli basati sui tipi omologati in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020.»;

2)

gli allegati I, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(2)  Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).


ALLEGATO

1)   

L’allegato I è così modificato:

a)

la parte B è così modificata:

i)

al punto 1. è aggiunto il seguente punto 1.4.:

«1.4.

La conformità dei veicoli e dei tipi di veicoli alla norma ambientale Euro 5 o Euro 5+ deve essere stabilita sulla base della tabella che segue.

Individuazione delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ per i veicoli della categoria L

(Sotto)categoria

Obbligatoria dal:

1.1.2020 per i nuovi tipi di veicoli

1.1.2021 per i tipi di veicoli già esistenti

Norma ambientale

Obbligatoria dal:

1.1.2024 per i nuovi tipi di veicoli

1.1.2025 per i tipi di veicoli già esistenti

Norma ambientale

L1e

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

L2e (eccetto L2e-U)

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

L2e-U

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5+

Prova di tipo I: Euro 4

Prova di tipo I: Euro 5

Prove di tipo IV e V: Euro 5

Prove di tipo IV e V: Euro 5

L3e (eccetto enduro e trial), L4e, L5e-A e L7e-A

Sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie dei circuiti elettrici e di elettronica e fa scattare una segnalazione quando:

Euro 5

Sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie dei circuiti elettrici e di elettronica e fa scattare una segnalazione quando:

Euro 5+

a)

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B1) del regolamento (UE) n. 168/2013 e

a)

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B2) del regolamento (UE) n. 168/2013 e

b)

determinate modalità operative riducono sensibilmente la coppia del motore.

b)

determinate modalità operative riducono sensibilmente la coppia del motore.

OBD fase II che controlla le eventuali avarie e il deterioramento del sistema di controllo delle emissioni (con l’eccezione del controllo del catalizzatore) ed emette una segnalazione quando:

OBD fase II che controlla le eventuali avarie e il deterioramento del sistema di controllo delle emissioni ed emette una segnalazione quando:

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B1) del regolamento (UE) n. 168/2013.

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B2) del regolamento (UE) n. 168/2013.

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

Enduro L3e-AxE e trial L3e-AxT

Sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie dei circuiti elettrici e di elettronica e fa scattare una segnalazione quando:

Euro 5

Sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie dei circuiti elettrici e di elettronica e fa scattare una segnalazione quando:

Euro 5+

a)

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B1) del regolamento (UE) n. 168/2013 e

a)

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B2) del regolamento (UE) n. 168/2013 e

b)

determinate modalità operative riducono sensibilmente la coppia del motore.

b)

determinate modalità operative riducono sensibilmente la coppia del motore.

Prova di tipo I: Euro 4

Prova di tipo I: Euro 5

Prove di tipo IV e V: Euro 5

Prove di tipo IV e V: Euro 5

L5e (eccetto Le5-A) e L7e (eccetto L7e-A)

Sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie dei circuiti elettrici e di elettronica e fa scattare una segnalazione quando:

Euro 5

Sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie dei circuiti elettrici e di elettronica e fa scattare una segnalazione quando:

Euro 5+

a)

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B1) del regolamento (UE) n. 168/2013 e

a)

vengono superate le soglie di emissione OBD di cui all’allegato VI (B2) del regolamento (UE) n. 168/2013 e

b)

determinate modalità operative riducono sensibilmente la coppia del motore.

b)

determinate modalità operative riducono sensibilmente la coppia del motore.

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

L6e eccetto L6e-B

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

Prove di tipo I, IV e V: Euro 5

L6e-B

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5

Sistema OBD non obbligatorio

Euro 5+»;

Prova di tipo I: Euro 4

Prova di tipo I: Euro 5

Prove di tipo IV e V: Euro 5

Prove di tipo IV e V: Euro 5

ii)

il punto 2.8. è così modificato:

il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (4)»;

dopo il punto 7.6.3.4. dei dati della scheda tecnica è inserito il seguente punto 7.6.3.5.:

«7.6.3.5.

L3e — L7e(10)

Descrizione dei malfunzionamenti che un conducente può riscontrare in caso di guasto dell’ETC»;

b)

nell’appendice 3, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (4)»;

c)

nell’appendice 6, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (4)»;

d)

nell’appendice 7, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (4)»;

e)

nell’appendice 8, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (4)»;

2)   

nell’appendice 1, sezione 2, dell’allegato IV, il punto 4.0.1. è sostituito dal seguente:

«4.0.1.

Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (1)»;

3)   

all’allegato VII, punto 5, la tabella 1 è così modificata:

a)

dopo la riga «Sistema: emissioni del motore (norma Euro 5)» è inserita la seguente riga:

«Sistema: emissioni del motore (norma Euro 5+)

134/2014

A3»;

b)

le righe relative a «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase I: punti da 1.8.1. a 1.8.2. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» e «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» sono sostituite dalle seguenti:

«Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase I: punti 1.8.1. e 1.8.2. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013 nella versione applicabile alla data del 19.2.2019).

134/2014

C1

Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013 nella versione applicabile alla data del 19.2.2019).

134/2014

C2»;

c)

dopo la riga «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» sono inserite le seguenti righe:

«Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase I: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)

134/2014

C3

Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.4. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)

134/2014

C5

Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.5. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)

134/2014

C6»;

4)   

l’allegato VIII è così modificato:

a)

il punto 2.2.1.1.2. è sostituito dal seguente:

«2.2.1.1.2.

Norma ambientale del veicolo di prova: Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5+ (3) (4)»;

b)

il punto 2.2.1.9.3. è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«2.2.1.9.3.

Risultati ambientali della prova di tipo VIII [allegato VI (B1) del regolamento (UE) n. 168/2013] (3)»;

ii)

la tabella 5-11 è così modificata:

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tabella 5-11

Soglie di emissione OBD [allegato VI, sezione B1, del regolamento (UE) n. 168/2013] e risultati della prova ambientale in caso di malfunzionamento»;

le celle relative alla categoria di veicoli L6e-A sono soppresse;

c)

al punto 2.2.1.6.3.3.2., la tabella 5-7 è così modificata:

i)

il testo della seconda cella della riga relativa a TRTTV1x (i) (ii) è sostituito da:

«x(v) km»;

ii)

è aggiunta la seguente nota esplicativa:

«(v)

Sostituire x con 100, 2 500 o 3 500, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3), lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013.»;

d)

il punto 2.2.1.9.4. è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«2.2.1.9.4.

Risultati ambientali della prova di tipo VIII [allegato VI (B2) del regolamento (UE) n. 168/2013] (3)»;

ii)

la tabella 5-12 è così modificata:

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tabella 5-12

Soglie di emissione OBD [allegato VI, sezione B2, del regolamento (UE) n. 168/2013] e risultati della prova ambientale in caso di malfunzionamento»;

il testo della prima cella della riga relativa alla categoria di veicoli L3e – L7e è sostituito da:

«L3e, L4e, L5e e L7e».