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1.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 101/4 |
DECISIONE (PESC) 2020/472 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2020
relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED Irini)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 gennaio 2020 si è tenuta a Berlino una conferenza sulla Libia. I partecipanti si sono impegnati, in particolare, a rispettare e a mettere in atto, senza riserve e totalmente, l’embargo sulle armi deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione (UNSCR) 1970 (2011) e successive risoluzioni, in particolare le UNSCR 2292 (2016) e UNSCR 2473 (2019). |
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(2) |
Il 12 febbraio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) nell’UNSCR 2510 (2020) ha espresso apprezzamento per la conferenza di Berlino sulla Libia e ne ha approvato le conclusioni, osservando che tali conclusioni costituiscono un elemento importante per una soluzione globale alla situazione in Libia. Ha inoltre chiesto il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell’ONU dell’embargo sulle armi e ha inoltre chiesto a tutti gli Stati di non intervenire nel conflitto o di non adottare misure che aggravano il conflitto. |
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(3) |
L’11 febbraio 2020 il Consiglio di sicurezza dell’ONU con l’UNSCR 2509 (2020) ha esteso le misure imposte con l’UNSCR 2146 (2014) allo scopo di prevenire l’esportazione illecita dalla Libia di petrolio, incluso il petrolio greggio e i prodotti del petrolio raffinati, e ha prorogato il mandato del gruppo di esperti istituito con l’UNSCR 1973 (2011). |
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(4) |
Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’avvio di una nuova operazione nel Mediterraneo destinata ad attuare l’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Libia utilizzando mezzi aerei, satellitari e marittimi. L’operazione dovrebbe, tra i compiti secondari, contribuire all’attuazione delle misure ONU volte a prevenire l’esportazione illecita di petrolio dalla Libia, allo sviluppo di capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche e allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani. Il teatro dell’operazione e la zona di interesse dell’operazione dovrebbero essere definite in funzione del mandato concordato nei pertinenti documenti di pianificazione. |
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(5) |
Inoltre, il Consiglio potrebbe decidere in futuro di ampliare l’ambito dell’operazione al fine di consentire l’impiego della sorveglianza aerea all’interno dello spazio aereo libico, in conformità delle UNSCR applicabili o con il consenso delle autorità libiche, qualora ritenga che siano soddisfatti i necessari requisiti giuridici e le necessarie condizioni politiche. |
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(6) |
Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1). EUNAVFOR MED operazione Sophia è in corso da tale data ed è stata prorogata mediante la decisione (PESC) 2019/1595 del Consiglio (2). |
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(7) |
Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico sull’operazione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE). |
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(8) |
L’autorizzazione dell’operazione dovrebbe essere riconfermata ogni quattro mesi e il CPS, nell’esercizio del controllo politico e della direzione strategica dell’operazione, dovrebbe essere autorizzato ad adottare una decisione che proroghi l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo. |
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(9) |
A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e in conformità della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (3), le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere sostenute dagli Stati membri. |
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(10) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Missione
1. L’Unione istituisce e dà avvio a un’operazione militare di gestione di crisi per contribuire a prevenire il traffico di armi nel teatro dell’operazione e nella zona di interesse convenuti in conformità dell’UNSCR 1970 (2011) e delle successive risoluzioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia, tra cui l’UNSCR 2292 (2016) e l’UNSCR 2473 (2019). L’operazione contribuisce inoltre all’attuazione delle misure delle Nazioni Unite volte a contrastare l’esportazione illecita di petrolio dalla Libia a norma dell’UNSCR 2146 (2014) e successive risoluzioni, in particolare l’UNSCR 2509 (2020) e l’UNSCR 2510 (2020). L’operazione presta altresì assistenza nello sviluppo delle capacità e nella formazione della guardia costiera e della marina libiche per i compiti di contrasto in mare. L’operazione contribuisce anche a smantellare il modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani, a norma del diritto internazionale applicabile, ivi compresi la Convenzione dell’ONU sul diritto del mare (UNCLOS), le pertinenti risoluzioni dell’UNSCR e le leggi internazionali sui diritti umani applicabili.
2. L’operazione è denominata EUNAVFOR MED Irini.
3. Il teatro dell’operazione, la zona di interesse e le disposizioni dettagliate per la raccolta di informazioni in tali zone al fine di adempiere a tutti i compiti dell’operazione sono definiti nei pertinenti documenti di pianificazione approvati dal Consiglio.
Articolo 2
Contributo all’attuazione dell’embargo ONU sulle armi nei confronti della Libia
1. EUNAVFOR MED Irini ha come compito principale il contributo all’attuazione dell’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi.
2. A tal fine EUNAVFOR MED Irini raccoglie informazioni estese e complete circa il traffico di armi e materiale connesso da ogni direzione con i partner e le condivide con le agenzie pertinenti, caso per caso e in base al principio della necessità di conoscere, attraverso i meccanismi previsti nei pertinenti documenti di pianificazione, allo scopo di contribuire a una completa conoscenza situazionale nel teatro dell’operazione e nella zona di interesse. Laddove siano classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», tali informazioni possono essere scambiate con i partner e le agenzie pertinenti, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4) e sulla base di accordi conclusi a livello operativo conformemente all’articolo 14, paragrafo 9, della presente decisione, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED Irini senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.
3. In conformità delle pertinenti UNSCR, in particolare dell’UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED Irini svolge ispezioni, conformemente alle disposizioni stabilite nei pertinenti documenti di pianificazione e nel teatro dell’operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell’embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia. EUNAVFOR MED Irini effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto a facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo, a norma delle pertinenti UNSCR, tra cui l’UNSCR 2292 (2016).
4. EUNAVFOR MED Irini riferisce al CPS in merito a tutte le questioni e a tutti gli eventi connessi a dette ispezioni. Il CPS può prendere in considerazione eventuali misure successive, secondo necessità.
5. In considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED Irini può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire all’interno del territorio di tale Stato membro le armi e il materiale connesso sequestrati a norma del paragrafo 3, anche mediante deposito e distruzione. I porti verso i quali le imbarcazioni possono essere deviate sono indicati nel piano operativo.
6. In conformità delle pertinenti UNSCR, tra cui la risoluzione UNSCR 2292 (2016), in particolare nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 3, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare prove connesse al trasporto di prodotti vietati nell’ambito dell’embargo sulle armi nei confronti della Libia. EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, dati personali relativi alle persone coinvolte nel trasporto di tali prodotti vietati per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. EUNAVFOR MED Irini può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell’Unione, in conformità del diritto applicabile.
Articolo 3
Contribuire all’attuazione delle misure dell’ONU nei confronti delle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia
1. Quale compito secondario, nonché nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, EUNAVFOR MED Irini svolge attività di controllo e sorveglianza e raccoglie informazioni sulle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, compresi il petrolio greggio e i prodotti del petrolio raffinati, che sono contrarie all’UNSCR 2146 (2014) e successive UNSCR, in particolare l’UNSCR 2509 (2020), contribuendo in tal modo alla conoscenza situazionale e nel teatro dell’operazione e nella zona di interesse.
2. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere conservate e fornite alle autorità libiche legittime e alle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell’Unione.
Articolo 4
Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche
1. Quale ulteriore compito secondario, EUNAVFOR MED Irini contribuisce allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.
2. Il compito di cui al paragrafo 1 è svolto in alto mare, nel teatro dell’operazione convenuto di EUNAVFOR MED Irini. Detto compito può altresì essere svolto nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale.
3. In considerazione dei requisiti operativi eccezionali, parte del compito di cui al paragrafo 1 può essere svolta in uno Stato membro, su invito di quest’ultimo, anche in centri di formazione pertinenti.
4. Ai fini del compito di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED Irini istituisce e gestisce un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altre pertinenti parti interessate, anche, se necessario, in Libia.
5. Nella misura necessaria per il compito di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell’Unione, la missione di sostegno dell’ONU in Libia, Interpol, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d’America le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.
Articolo 5
Contributo allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani
1. Come altro compito secondario e in conformità dell’UNSCR 2240 (2015), EUNAVFOR MED Irini sostiene l’individuazione e il controllo delle reti di traffico e tratta di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare effettuato con mezzi aerei, nel teatro dell’operazione convenuto.
2. Nello svolgimento di detto compito, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare dati, a norma del diritto applicabile, relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, anche in materia di reati attinenti alla sicurezza dell’operazione, che può trasmettere alle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri e ai competenti organi dell’Unione.
Articolo 6
Nomina del comandante dell’operazione dell’Unione
Il Contrammiraglio Fabio Agostini è nominato comandante dell’operazione EUNAVFOR MED Irini.
Articolo 7
Designazione della sede del comando operativo dell’Unione
Il comando operativo di EUNAVFOR MED Irini ha sede a Roma, Italia.
Articolo 8
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, il controllo politico e la direzione strategica di EUNAVFOR MED Irini.
2. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’Unone e del comandante della forza dell’Unione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’operazione militare dell’Unione restano attribuite al Consiglio.
3. Nonostante il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’autorizzazione dell’operazione è riconfermata ogni quattro mesi. Il CPS proroga l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo.
4. Il comandante dell’operazione riferisce periodicamente sulla condotta dell’operazione, ivi compreso il suo impatto sul teatro dell’operazione. A norma dell’articolo 38 TUE, il CPS può in qualunque momento, su richiesta dell’AR o di uno Stato membro, dare istruzioni al comandante dell’operazione sullo schieramento dei mezzi.
5. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
6. Il presidente del Comitato militare dell’Unione (EUMC) riferisce periodicamente al CPS sulla condotta di EUNAVFOR MED Irini. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione dell’Unione o il comandante della forza dell’Unione.
Articolo 9
Direzione militare
1. L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUNAVFOR MED Irini, condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione dell’Unione.
2. Il comandante dell’operazione dell’Unione riferisce periodicamente all’EUMC. Quest’ultimo può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione dell’Unione o il comandante della forza dell’Unione.
3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante dell’operazione dell’Unione.
Articolo 10
Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento
1. L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e la sua assistenza umanitaria.
2. L’AR, assistito dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), agisce in qualità di punto di contatto principale con l’ONU, le autorità dei paesi nella regione, nonché con altri attori internazionali e bilaterali, NATO, Unione africana e Lega degli Stati arabi compresi.
3. EUNAVFOR MED Irini coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri e stabilisce un meccanismo di coordinamento nonché, se del caso, conclude accordi con altri organismi e agenzie dell’Unione, in particolare Frontex, Europol, Eurojust, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, il centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) e le pertinenti missioni PSDC.
4. EUNAVFOR MED Irini ospita una cellula sulle informazioni sui reati («CIC») composta da personale delle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 3, al fine di facilitare la ricezione, la raccolta e la trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, sull’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’articolo 2, sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio di cui all’articolo 3, e sul traffico e sulla tratta di esseri umani di cui all’articolo 5, nonché sui reati pertinenti per la sicurezza dell’operazione.
5. Il trattamento dei dati personali in questo contesto è effettuato conformemente al diritto dello Stato di bandiera della nave su cui è ubicata la CIC e, per quanto riguarda il personale delle agenzie dell’Unione, in conformità del quadro giuridico applicabile alle rispettive agenzie.
6. EUNAVFOR MED Irini gode del sostegno del SatCen e del Centro dell’Unione europea di situazione e di intelligence (IntCen) per la raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
Articolo 11
Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’operazione.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’Unione e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.
3. Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell’ambito di EUNAVFOR MED Irini.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUNAVFOR MED Irini hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Articolo12
Status del personale diretto dall’Unione
Lo status delle unità e del personale diretti dall’Unione è definito, se necessario, conformemente al diritto internazionale.
Articolo13
Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni dell’operazione militare dell’Unione sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2015/528.
2. Per il periodo fino al 31 marzo 2021 l’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED Irini è pari a 9 837 800 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 30 % in impegni e al 30 % in pagamenti.
Articolo14
Comunicazione di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, tutti i documenti non classificati dell’Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’operazione, e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5). Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.
2. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, le informazioni classificate dell’Unione che sono prodotte ai fini dell’operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue:
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a) |
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; o |
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b) |
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi. |
Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.
3. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED Irini senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.
4. L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED Irini, conformemente alla decisione 2013/488/UE.
5. L’AR è autorizzato a comunicare a Interpol le informazioni pertinenti, compresi i dati personali, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED Irini.
6. In attesa della conclusione di un accordo tra l’Unione e Interpol, EUNAVFOR MED Irini può scambiare tali informazioni con gli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell’operazione dell’Unione e il capo dell’ufficio centrale nazionale pertinente.
7. In caso di esigenze operative specifiche, l’AR è autorizzato, previa approvazione del PSC, a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED Irini, conformemente alla decisione 2013/488/UE.
8. L’AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio delle informazioni previste nella presente decisione.
9. L’AR può delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione dell’Unione o al comandante della forza dell’Unione conformemente all’allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.
10. EUNAVFOR MED Irini trasmette senza indugio all’ONU, a norma dell’UNSCR 2509 (2020), le informazioni raccolte in merito a presunti casi di mancato rispetto dell’embargo dell’ONU sulle armi nei confronti della Libia come previsto dall’UNSCR 1970 (2011) e successive risoluzioni, in particolare le UNSCR 2292 (2016) e 2473 (2019), nonché le informazioni raccolte su presunti incidenti di inosservanza delle misure dell’ONU per prevenire le esportazioni illecite di petrolio dalla Libia come previsto dall’UNSCR 2146 (2014) e successive risoluzioni.
Articolo15
Entrata in vigore e termine
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. EUNAVFOR MED Irini termina il 31 marzo 2021.
3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell’Unione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUNAVFOR MED Irini e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUNAVFOR MED Irini di cui alla decisione (PESC) 2015/528.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione Sophia) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).
(2) Decisione (PESC) 2019/1595 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione Sophia) (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 73).
(3) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).
(4) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(5) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).