24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/75


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1762 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (4), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell’Unione da paesi terzi solo se soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 per l’introduzione nell’Unione di partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi, e che le dipendenze della Corona soddisferanno dette condizioni per alcuni dei suddetti prodotti, continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all’allegato I, parte 1, e all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 autorizzati a introdurre nell’Unione partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nell’allegato I, parte 1:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Intero paese

 

 

 

GB-1

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Scozia

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG - Guernsey

GG-0

Intero paese

BOV-X, OVI-X, POR-X

 

V, IX»

b)

dopo la voce relativa alla Groenlandia, è inserita la riga seguente:

«IM - Isola di Man

IM-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y

 

II, III, IVa, V, IX»

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE - Jersey

JE-0

Intero paese

BOV-X, RUM, SUI

 

IVa»

2)

nell’allegato II, parte 1:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Intero paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG - Guernsey

GG-0

Intero paese»

 

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM - Isola di Man

IM-0

Intero paese

BOV, OVI, POR»

 

 

 

 

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE - Jersey

JE-0

Intero paese

BOV»