24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1760 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento e l’elenco dei paesi terzi, e di parti di essi, da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 per l’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell’elenco dei paesi terzi e di parti di essi, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, dopo la voce relativa al Canada è inserita la riga seguente:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB

WL

 

RM

 

WM»